§ 3.3.1 - Legge Regionale 16 novembre 1956, n. 19.
Assunzione da parte delle province della manutenzione di strade comunali.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:3. assetto del territorio
Capitolo:3.3 lavori pubblici
Data:16/11/1956
Numero:19


Sommario
Art. 1.      1. Le province di Trento e di Bolzano potranno assumere, ai soli effetti della manutenzione, le strade comunali che appartengono alle seguenti categorie:
Art. 2.      1. Le strade comunali che passano in manutenzione alla Provincia debbono avere caratteristiche tecniche tali da permettere il transito con autoveicoli pesanti, comprese le autocorriere in [...]
Art. 3.      1. Il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione di Giunta, approva l'elenco delle strade contemplate nell'art. 1 della presente legge, su proposta della Giunta provinciale [...]
Art. 4.      1. La Giunta provinciale dispone la ripartizione fra i comuni delle somme assegnate ai sensi delle leggi in materia di finanza locale per gli interventi di manutenzione delle strade comunali di [...]
Art. 5.      (Omissis)


§ 3.3.1 - Legge Regionale 16 novembre 1956, n. 19.

Assunzione da parte delle province della manutenzione di strade comunali.

(B.U. 16 novembre 1956, n. 24 - straord.).

 

Art. 1.

     1. Le province di Trento e di Bolzano potranno assumere, ai soli effetti della manutenzione, le strade comunali che appartengono alle seguenti categorie:

     a) strade di allacciamento dei capoluoghi di comune, di frazioni e di località di rilevante interesse per le relazioni agricole, industriali o turistiche alla esistente rete viabile statale o provinciale;

     b) strade che congiungono fra di loro capoluoghi di comune;

     c) strade che allacciano frazioni al capoluogo del comune;

     d) strade intercomunali.

 

     Art. 2.

     1. Le strade comunali che passano in manutenzione alla Provincia debbono avere caratteristiche tecniche tali da permettere il transito con autoveicoli pesanti, comprese le autocorriere in servizio pubblico di linea.

 

     Art. 3.

     1. Il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione di Giunta, approva l'elenco delle strade contemplate nell'art. 1 della presente legge, su proposta della Giunta provinciale interessata, e sentito il parere del comitato tecnico regionale.

     2. L'onere della manutenzione da parte della Provincia decorre dalla data fissata nel decreto di approvazione dell'elenco.

 

     Art. 4.

     1. La Giunta provinciale dispone la ripartizione fra i comuni delle somme assegnate ai sensi delle leggi in materia di finanza locale per gli interventi di manutenzione delle strade comunali di cui all'articolo 1 della presente legge.

     2. A tal fine le somme vengono ripartite, fra i comuni interessati, per il 70 per cento in proporzione alla lunghezza chilometrica della rete viaria assunta in manutenzione e per la restante quota in relazione a parametri, da adottare con deliberazione della Giunta provinciale, espressivi delle caratteristiche altimetriche, di intensità e continuità del traffico con particolare riferimento al servizio pubblico di linea.

     3. La Provincia è autorizzata a provvedere agli interventi di manutenzione di carattere straordinario delle strade comunali di cui all'articolo 1, sulla base di un programma pluriennale di intervento che preveda anche le tipologie degli interventi da effettuare, approvato dalla Giunta provinciale, su proposta dei comuni interessati [1].

 

     Art. 5.

     (Omissis) [2].

 

 


[1] Articolo già sostituito dall'art. 24 della L.P. 3 luglio 1990, n. 20 ed ulteriormente così sostituito dall'art. 23 della L.P. 28 gennaio 1991, n. 2.

[2] Reca disposizioni finanziarie.