§ 6.1.28 - L.P. 28 gennaio 1991, n. 2.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria).


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 contabilità
Data:28/01/1991
Numero:2


Sommario
Art. 1.  Disposizioni concernenti il programma di sviluppo provinciale.
Art. 2.  Finanziamenti di leggi provinciali.
Art. 3.  Revoche o riduzioni di spesa autorizzate con leggi provinciali.
Art. 4.  Soppressione dell'esercizio suppletivo.
Art. 5.  Modificazioni alla legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, concernente "Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di Trento".
Art. 6.  Disposizioni in materia di tariffe, concorsi e prezzi pubblici.
Art. 7.  Disposizioni in materia di canoni di concessione.
Art. 8.  Disposizioni in materia di assunzioni di personale.
Art. 9.  Oneri per il rinnovo del contratto dei dipendenti provinciali per il triennio 1991-1993.
Art. 10.  Determinazione dei trasferimenti in materia di finanza locale per l'anno 1991.
Art. 11.  Disposizioni in materia di finanza locale.
Art. 12.  Modificazioni all'articolo 4 della legge provinciale 31 agosto 1987, n. 19, concernente iniziative e manifestazioni.
Art. 13.  Interventi per l'edilizia scolastica.
Art. 14.  Modificazioni alla legge provinciale 21 dicembre 1984, n. 13, concernente "Norme in materia di edilizia universitaria".
Art. 15.  Modificazioni alla legge provinciale 20 luglio 1987, n. 12, concernente "Programmazione e sviluppo delle attività culturali nel Trentino".
Art. 16.  Modificazioni alla legge provinciale 16 gennaio 1982, n. 2, concernente "Finanziamento del Servizio sanitario provinciale".
Art. 17.  Modificazioni alle disposizioni in materia di fondo speciale di garanzia costituito presso il Confidi.
Art. 18.  Disposizioni in materia di industria.
Art. 19.  Modifiche alla legge provinciale 16 agosto 1983, n. 26, in materia di acquisto di immobili dismessi da imprese industriali.
Art. 20.  Disposizioni in materia di utilizzo dell'energia spettante ai sensi dell'articolo 13 dello Statuto
Art. 21.  Disposizioni in materia di opere pubbliche.
Art. 22.  Modificazioni alle disposizioni sulle anticipazioni alle imprese appaltatrici.
Art. 23.  Modificazioni alla legge regionale 16 novembre 1956, n. 19 concernente "Assunzione da parte delle Province della manutenzione di strade comunali".
Art. 24.  Interventi per lo sviluppo di supporti infrastrutturali.
Art. 25.  Partecipazioni.
Art. 26.  Modificazioni della legge provinciale 2 maggio 1990, n. 13, concernente "Interventi nel settore dell'immigrazione straniera extracomunitaria".
Art. 27.  Modificazioni alla legge provinciale 27 novembre 1990, n. 32, concernente "Interventi provinciali per il ripristino e la valorizzazione ambientale".
Art. 28.  Copertura degli oneri.
Art. 29.  Entrata in vigore.


§ 6.1.28 - L.P. 28 gennaio 1991, n. 2.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria).

(B.U. 29 gennaio 1991, n. 5, S.O. n. 1).

 

Art. 1. Disposizioni concernenti il programma di sviluppo provinciale.

     1. In relazione al secondo comma dell'articolo 8 della legge provinciale 18 agosto 1980, n. 25, il programma di sviluppo provinciale per il triennio 1990-1992, approvato con legge provinciale 12 marzo 1990, n. 7, è riferito pure al triennio 1991-1993.

     2. I progetti operativi previsti dall'articolo 6 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e successive modificazioni possono riferirsi ad interventi da effettuare anche nell'anno 1993, nei limiti delle somme stanziate nel bilancio pluriennale 1991-1993 e con osservanza delle prescrizioni del programma approvato con la citata legge provinciale 12 marzo 1990, n. 7.

 

     Art. 2. Finanziamenti di leggi provinciali.

     1. Per i fini previsti dalle disposizioni di cui alle leggi indicate nella tabella A annessa alla presente legge, sono autorizzati gli stanziamenti e gli ulteriori stanziamenti anche in aumento dei limiti massimi di spesa previsti dalle riportate leggi provinciali nonché i limiti di impegno per gli importi esposti nella stessa tabella, a carico degli esercizi finanziari 1991, 1992 e 1993, da iscrivere in bilancio e da utilizzare secondo le riportate specificazioni.

 

     Art. 3. Revoche o riduzioni di spesa autorizzate con leggi provinciali.

     1. Le autorizzazioni di spesa, o di stanziamento relative alle leggi provinciali indicate nella tabella B, annessa alla presente legge, sono revocate o ridotte per gli importi esposti nella stessa tabella e cessano di essere iscritte a carico degli esercizi finanziari 1991, 1992 e 1993, secondo le specificazioni di importo e di anno riportate nella tabella medesima.

 

     Art. 4. Soppressione dell'esercizio suppletivo.

     1. - 13. [1].

     14. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dalla chiusura dell'esercizio finanziario 1991.

 

     Art. 5. Modificazioni alla legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, concernente "Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di Trento". [2]

 

     Art. 6. Disposizioni in materia di tariffe, concorsi e prezzi pubblici.

     1. In relazione agli obiettivi di adeguamento delle politiche tariffarie al costo dei servizi, nella salvaguardia delle reali situazioni di bisogno dell'utenza, la Giunta provinciale promuove una ricognizione generale della struttura delle tariffe, prezzi pubblici e modalità di concorso degli utenti al costo dei servizi, nonché delle agevolazioni per i forniti dalla Provincia, dagli enti funzionali, dalle società a prevalente partecipazione provinciale o da altri soggetti per attività ed interventi previsti dalle leggi provinciali.

     2. In relazione alle risultanze della ricognizione di cui al comma 1 la Giunta elabora e propone uno o più provvedimenti legislativi che definiscano i criteri generali e le modalità per la fissazione delle tariffe, concorsi e prezzi sulla base dei seguenti principi:

     a) adozione di criteri programmati di revisione periodica delle tariffe, di norma su base annua;

     b) correlazione delle tariffe, concorsi e prezzi ai costi dei servizi, individuando costi economici standardizzati di riferimento;

     c) fissazione di criteri omogenei per la valutazione, determinazione e imputazione dei costi dei servizi di cui alla lettera b);

     d) fissazione di criteri omogenei per la valutazione uniforme dello stato di bisogno degli utenti ai fini della graduazione dei benefici, delle agevolazioni e delle contribuzioni individuali;

     e) determinazione annua da parte della Giunta provinciale, sentite le organizzazioni sindacali più rappresentative a livello provinciale, in relazione agli obiettivi ed agli indirizzi previsti dagli strumenti di programmazione economico-finanziaria, anche con riferimento al conseguimento di adeguati livelli di produttività, del grado di copertura del costo dei servizi nel caso di tariffe di competenza provinciale, o del grado minimo di copertura di detti costi nel caso di tariffe di competenza di altri enti o soggetti, al fine della quantificazione dei finanziamenti provinciali a favore di questi.

     3. In attesa dei provvedimenti di riordino, la Giunta provinciale nell'esercizio dei poteri di determinazione diretta o indiretta delle tariffe, prezzi e concorsi ed essa demandati dalle leggi provinciali in vigore, si attiene, per quanto non disposto da dette leggi, ai principi di cui al comma 2.

 

     Art. 7. Disposizioni in materia di canoni di concessione.

     1. Con deliberazione della Giunta provinciale, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per la rideterminazione, a decorrere dall'anno 1991, dei canoni, proventi, diritti ed indennizzi comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio della Provincia al fine di adeguarli fino alle misure massime stabilite con l'articolo 12, comma 5 del decreto legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, e relativi provvedimenti attuativi.

     2. I canoni per concessione di beni demaniali e patrimoniali della Provincia non disciplinati da apposite disposizioni legislative, compresi quelli dovuti a titolo ricognitorio, non possono essere comunque stabiliti in misura inferiore a lire 100.000 annue.

     2 bis. [A decorrere dal 1° gennaio 2000 l'importo minimo dei canoni per l'utilizzazione delle acque pubbliche non può essere inferiore a lire 100.000 annue] [3].

     3. La misura dei canoni, proventi, diritti ed indennizzi di cui ai commi 1 e 2 può essere periodicamente adeguata per periodi non inferiori all'anno con deliberazione della Giunta provinciale da adottare entro il 31 ottobre nei limiti delle variazioni percentuali dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati relativo al mese di settembre dell'anno antecedente ovvero dell'anno con riferimento al quale è avvenuto l'ultimo aggiornamento rispetto al valore del medesimo indice, per il mese di settembre dell'anno in corso alla data della medesima deliberazione. Gli aumenti di cui al presente comma hanno effetto con decorrenza dal 10 gennaio dell'anno successivo.

     4. Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 16, quinto comma della legge provinciale 25 febbraio 1985, n. 3.

 

     Art. 8. Disposizioni in materia di assunzioni di personale.

     1. Nell'obiettivo del contenimento della spesa e di un più razionale utilizzo del personale, la Giunta provinciale nel triennio 1991-1993 programma azioni per addivenire ad una progressiva stabilizzazione delle dotazioni complessive di personale della Provincia e degli enti comunque soggetti al controllo della Giunta provinciale, compatibilmente con le esigenze connesse all'esercizio delle competenze della Provincia e dei predetti enti.

     2. Per i suddetti fini la Giunta provinciale approva piani delle assunzioni di personale provinciale, tenendo conto delle prevedibili cessazioni dal servizio, di specifiche necessità delle strutture, da soddisfare anche attraverso forme di mobilità sia fra le strutture provinciali che tra i diversi enti. Restano escluse dai predetti piani le assunzioni di personale in sostituzione di dipendenti temporaneamente assenti a qualsiasi titolo.

     3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano agli enti dipendenti dalla Provincia. I relativi piani dovranno riportare pure le motivate esigenze funzionali per le nuove assunzioni nonché specificare le risorse finanziarie per la copertura dei relativi oneri. I predetti piani sono soggetti ad approvazione da parte della Giunta provinciale [4].

     4. Per i comuni continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 19 della legge provinciale 3 luglio 1990, n. 20.

 

     Art. 9. Oneri per il rinnovo del contratto dei dipendenti provinciali per il triennio 1991-1993.

     1. L'onere a carico del bilancio provinciale derivante dal rinnovo del contratto dei dipendenti provinciali per il triennio 1991-1993 è determinato in lire 3.000.000.000 per ciascuno degli esercizi 1991, 1992 e 1993. Alla determinazione definitiva dell'onere per il predetto contratto si provvederà con successiva legge finanziaria.

     2. La determinazione di cui al comma 1, effettuata ai sensi e per gli effetti di cui al comma 2 dell'articolo 7 della legge provinciale 30 marzo 1989, n. 1, è da intendersi riferita anche ad istituti contrattuali previsti nell'accordo già stipulato relativo al rinnovo del contratto 1988- 1990, e da applicare a decorrere dal 10 gennaio 1991 in carenza del rinnovo contrattuale per il periodo 1991-1993.

 

     Art. 10. Determinazione dei trasferimenti in materia di finanza locale per l'anno 1991.

     1. In relazione alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge provinciale 3 luglio 1990, n. 20, l'entità dei trasferimenti a favore dei comuni per l'esercizio 1991 a valere sui fondi sotto specificati è determinata nel modo seguente:

     a) fondo per il sostegno di specifici servizi comunali di cui all'articolo 6: lire 18.823.000.000, ripartito nel modo seguente:

     1) lire 5.600.000.000 per la custodia forestale

     2) lire 1.348.000.000 per la manutenzione delle strade comunali

     3) lire 6.183.000.000 per gli asili nido

     4) lire 2.247.000.000 per le biblioteche

     5) lire 1.685.000.000 per le attività culturali

     6) lire 1.760.000.000 per lo sviluppo e la promozione delle attività sportive;

     b) fondo perequativo di cui all'articolo 7: lire 75.683.000.000;

     c) fondo per lo sviluppo degli investimenti minori di cui all'articolo 9: lire 40.500.000.000.

     2. La dotazione del fondo di cui al comma 2 dell'articolo 10 della legge provinciale 3 luglio 1990, n. 20 è integrata per gli anni 1991 e 1992 con i seguenti nuovi limiti di impegno, da ripartire con le modalità di cui al comma 3 del medesimo articolo:

     a) lire 1.000.000.000 a decorrere dal 1991;

     b) lire 1.000.000.000 a decorrere dal 1992.

     3. Per i fini di cui al comma 1, lettere a) e b), è autorizzato l'ulteriore stanziamento di lire 28.786.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1991.

     4. Per i fini di cui al comma 1, lettera e), è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 4.500.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1991.

     5. Per i fini di cui al comma 2 sono autorizzati limiti di impegno di lire 1.000.000.000 a carico di ciascuno degli esercizi 1991 e 1992. Le relative annualità saranno iscritte negli stati di previsione della spesa della Provincia in misura di lire 1.000.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1991, di lire 2.000.000.000 a carico di ciascuno degli esercizi finanziari dal 1992 al 2000 e di lire 1.000.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 2001.

 

     Art. 11. Disposizioni in materia di finanza locale.

     1. Alla legge provinciale 3 luglio 1990, n. 20 sono apportate le seguenti modificazioni:

     (Omissis).

     2. Si applicano anche per il 1991 le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 3 della legge provinciale 24 agosto 1990, n. 24.

     3. Le misure massime degli acconti stabiliti dal comma 1 dell'articolo 17 della legge provinciale 3 luglio 1990, n. 20 sono fissate pari al 70 per cento. Tali disposizioni si applicano anche con riferimento al fondo previsto dall'articolo 6 della medesima legge.

 

     Art. 12. Modificazioni all'articolo 4 della legge provinciale 31 agosto 1987, n. 19, concernente iniziative e manifestazioni.

     (Omissis).

 

     Art. 13. Interventi per l'edilizia scolastica. [5]

     [1. Gli interventi previsti alla lettera B) del comma 2 dell'articolo 2 della legge provinciale 4 novembre 1986, il 29, alla cui realizzazione provvedono i comuni e loro consorzi, sono ricompresi nel piano di cui all'articolo 2 della legge provinciale 3 gennaio 1983, n. 2 e sono ammessi ai benefici del fondo per la promozione delle opere pubbliche dei comuni di cui alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 4 della legge provinciale 3 luglio 1990, n. 20, secondo la disciplina prevista dall'articolo 12 della medesima legge.

     2. Al fine di garantire il coordinamento con il piano di istituzione delle scuole di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405, nonché con gli strumenti di programmazione in materia di edilizia scolastica previsti dalla legge provinciale 4 novembre 1986, n. 29, gli interventi da ammettere nel piano di cui al comma 1 sono individuati d'intesa con il servizio competente in materia di istruzione.

     3. Agli interventi previsti al comma 1 si applicano le disposizioni di cui alla legge provinciale 3 gennaio 1983, n. 2 e successive modificazioni.

     4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 si applicano a decorrere dagli interventi da realizzare nel 1991 non ricompresi nei programmi e nei piani previsti dalla legge provinciale 4 novembre 1986, n. 29 ed approvati entro il 1990.

     5. Le disposizioni previste dalla lettera e) del comma 1 dell'articolo 7 e dell'articolo 11 della legge provinciale 4 novembre 1986, n. 29 cessano di essere applicate nei confronti dei comuni e loro consorzi con la decorrenza prevista al comma 4.

     6. Per l'anno 1991 la Giunta provinciale provvede all'integrazione del piano pluriennale di cui al comma 1 sulla base delle domande presentate ai sensi della legge provinciale 4 novembre 1986, n. 29.]

 

     Art. 14. Modificazioni alla legge provinciale 21 dicembre 1984, n. 13, concernente "Norme in materia di edilizia universitaria".

     1. All'articolo 7 della legge provinciale 21 dicembre 1984, n. 13 sono apportate le seguenti modificazioni:

     (Omissis).

     2. Per la concessione dei contributi annui di cui al comma 1 è autorizzato il limite d'impegno di lire 1.900.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1991. Le relative annualità saranno iscritte negli stati di previsione della spesa della Provincia in misura di lire 1.900.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1991 al 2001.

 

     Art. 15. Modificazioni alla legge provinciale 20 luglio 1987, n. 12, concernente "Programmazione e sviluppo delle attività culturali nel Trentino".

     (Omissis).

 

     Art. 16. Modificazioni alla legge provinciale 16 gennaio 1982, n. 2, concernente "Finanziamento del Servizio sanitario provinciale".

     (Omissis).

 

     Art. 17. Modificazioni alle disposizioni in materia di fondo speciale di garanzia costituito presso il Confidi. [6]

 

     Art. 18. Disposizioni in materia di industria. [7]

 

     Art. 19. Modifiche alla legge provinciale 16 agosto 1983, n. 26, in materia di acquisto di immobili dismessi da imprese industriali.

     (Omissis).

 

     Art. 20. Disposizioni in materia di utilizzo dell'energia spettante ai sensi dell'articolo 13 dello Statuto [8]

     [1. In attesa di un'organica disciplina degli utilizzi di energia spettante ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, l'energia elettrica di cui all'articolo 2 della legge provinciale 15 novembre 1983, n. 39, può essere pure destinata ai seguenti servizi pubblici:

     a) uffici provinciali, edifici e laboratori destinati alle attività della Provincia;

     b) cantieri e magazzini provinciali;

     c) impianti di depurazione di pubbliche fognature, ivi compresi gli impianti di sollevamento dei collettori principali di adduzione i cui oneri di esercizio siano a carico della Provincia.

     2. Entro il 31 dicembre di ogni anno la Giunta provinciale determina con propria deliberazione la quota di energia da destinare per i fini di cui al comma 1 e quella da utilizzare per i fini di cui alla legge provinciale 15 novembre 1983, n. 39.

     3. La Provincia è autorizzata a stipulare convenzioni con i concessionari di grandi derivazioni a scopo idroelettrico e con i soggetti che operano nell'ambito della distribuzione dell'energia elettrica dirette a definire le modalità tecnico-economiche relative alla cessione e alla fornitura di energia elettrica.

     4. La cessione dell'energia per i servizi pubblici di cui al comma 1 avviene gratuitamente. L'onere sostenuto dalle aziende distributrici per la fornitura può essere riconosciuto anche mediante l'individuazione, nell'ambito delle convenzioni di cui al comma 3, di un adeguato rapporto tra energia consegnata ed energia utilizzata.

     5. Per l'anno 1991 la deliberazione di cui al comma 2 è adottata entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.]

 

     Art. 21. Disposizioni in materia di opere pubbliche.

     1. I superi di spesa di opere pubbliche o di interesse pubblico, derivanti da superiore importo di progetto rispetto alle previsioni, da oneri funzionalmente connessi all'esecuzione dell'opera, da aggiudicazioni di appalto con offerte in aumento, da maggiori lavori che si rendano necessari o tecnicamente opportuni per il completamento dell'opera nonché da revisione dei prezzi contrattuali, sono ammissibili ai contributi previsti per le stesse opere da leggi provinciali, anche in deroga alle disposizioni di tali leggi. Di tali contributi si tiene conto nella predisposizione di piani o programmi previsti dalle medesime leggi.

     2. La Giunta provinciale fissa con apposita deliberazione, sentita la Commissione legislativa competente, i criteri e le modalità per l'applicazione del comma 1, inclusi le tipologie, i limiti quantitativi per l'ammissibilità delle spese da rapportare all'entità delle opere ammesse ad agevolazione, nonché i criteri per la determinazione dei livelli di agevolazione, che non possono essere superiori a quelli del contributo già concesso per le medesime opere.

     3. Nelle autorizzazioni di spesa, già disposte o da disporre per i fini di cui alle singole leggi provinciali sono incluse - ove non espressamente stabilito diversamente anche le spese per i contributi di cui al comma 1.

     4. Le autorizzazioni di spesa disposte anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, in modo indistinto per i fini di cui alla legge provinciale 25 gennaio 1975, n. 16 e di cui all'articolo 42, quarto e quinto comma, della legge provinciale 3 gennaio 1983, n. 2 come modificato con l'articolo 17 della legge provinciale 25 novembre 1988, n. 44, sono utilizzabili, per la parte non ancora impegnata, solo per i fini di cui al predetto articolo 42, quarto e quinto comma.

     4. bis. Sui superi di spesa di opere pubbliche o di interesse pubblico di cui al comma 1, per i quali anteriormente alla data del 30 gennaio 1991 sia stata presentata domanda di agevolazione, possono essere concessi contributi, nel rispetto dei criteri di cui al comma 2, a valere sulle autorizzazioni di spesa disposte per i fini di cui alla legge provinciale 25 gennaio 1975, n. 16, anche in deroga a quanto disposto al comma 4 [9].

     5. Nelle autorizzazioni di spesa già disposte o da disporre per opere ed interventi a carico della Provincia, ove non espressamente stabilito diversamente, sono pure inclusi le spese per i relativi studi di fattibilità, pareri tecnici, indagini, rilevazioni, concorsi di idee, progettazioni, direzioni lavori e collaudi [10].

 

     Art. 22. Modificazioni alle disposizioni sulle anticipazioni alle imprese appaltatrici. [11]

     1. - 2. [12].

     3. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai lavori da aggiudicarsi, da affidarsi o da concedersi dopo l'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 23. Modificazioni alla legge regionale 16 novembre 1956, n. 19 concernente "Assunzione da parte delle Province della manutenzione di strade comunali".

     (Omissis).

 

     Art. 24. Interventi per lo sviluppo di supporti infrastrutturali.

     1. Al fine di usufruire di supporti strutturali tecnologicamente avanzati per l'attuazione di interventi in campo sociale, economico e culturale da parte della pubblica amministrazione e degli operatori economici e sociali operanti nel territorio provinciale, la Giunta provinciale e autorizzata a concedere alla Società italiana per l'esercizio delle telecomunicazioni p.A. (SIP) contributi per la realizzazione anticipata di interventi strategici di ammodernamento e sviluppo sulla rete di telecomunicazioni di proprietà della concessionaria (SIP) medesima, mediante l'estensione della tecnica numerica agli impianti del territorio provinciale, la predisposizione di reti in fibra ottica e l'introduzione di un servizio pilota I.S.D.N. nonché eventuali altre applicazioni in via di elaborazione nell'ambito della ricerca tecnologica.

     2. Al fine dell'attuazione di quanto disposto dal comma 1 i rapporti giuridici ed economici tra la Provincia autonoma di Trento e la SIP sono regolati da apposita convenzione. Detta convenzione prevede:

     a) la programmazione degli interventi mediante un apposito "Progetto triennale, per gli anni 1991-1993, per l'innovazione tecnologica della rete di telecomunicazioni nel territorio della Provincia autonoma di Trento", predisposto dalla SIP. Il progetto, aggiornabile di anno in anno, indica in particolare gli obiettivi generali, le tipologie degli interventi, le relative previsioni di spesa nonché le potenziali applicazioni e le connesse indicazioni operative di utilizzo, in armonia con le priorità e le esigenze del territorio provinciale;

     b) le modalità di attuazione del progetto triennale mediante un piano esecutivo per ciascun anno di riferimento del progetto medesimo;

     c) le modalità di concessione ed erogazione del contributo annuale, anche in via anticipata, nonché di constatazione dell'avvenuta esecuzione degli interventi e di rendicontazione della spesa sostenuta.

     3. I contributi di cui al comma 1 sono determinati nella forma di contributi annui costanti, in misura non superiore al 7 per cento, della spesa ammessa per ciascun piano esecutivo, per la durata di dieci anni.

     4. Per gli impianti da realizzare ai sensi del presente articolo, resta ferma la competenza degli organi dello Stato in ordine alla valutazione degli stessi, secondo le norme vigenti in materia.

     5. Per gli interventi di cui al presente articolo sono autorizzati i limiti d'impegno di lire 500.000.000 a carico di ciascuno degli esercizi finanziari 1991 e 1992. Le relative annualità saranno iscritte negli stati di previsione della spesa della Provincia in misura di lire 500.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1991, di lire 1.000.000.000 a carico di ciascuno degli esercizi finanziari dal 1991 al 2001 e di lire 500.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 2002.

 

     Art. 25. Partecipazioni.

     1. La Giunta provinciale è autorizzata a sottoscrivere quote di partecipazione al fondo di dotazione dell'Istituto mediocredito Trentino Alto Adige con sede in Trento, di nuova emissione, fino alla concorrenza dell'importo di lire 6.760.000.000.

     2. La Giunta provinciale è autorizzata a sottoscrivere azioni di nuova emissione del Centro tecnico-finanziario per lo sviluppo economico della provincia di Trento, di cui alla legge provinciale 9 aprile 1973, n. 13, fino alla concorrenza dell'importo di lire 7.200.000.000.

     3. Sono autorizzate a carico dell'esercizio finanziario 1991 le spese di lire 6.760.000.000 per i fini di cui al comma 1 e di lire 3.200.000.000 per i fini di cui al comma 2.

     4. E' autorizzata a carico dell'esercizio finanziario 1992 la spesa di lire 4.000.000.000 per i fini di cui al comma 2.

 

     Art. 26. Modificazioni della legge provinciale 2 maggio 1990, n. 13, concernente "Interventi nel settore dell'immigrazione straniera extracomunitaria".

     (Omissis).

 

     Art. 27. Modificazioni alla legge provinciale 27 novembre 1990, n. 32, concernente "Interventi provinciali per il ripristino e la valorizzazione ambientale".

     (Omissis).

 

     Art. 28. Copertura degli oneri.

     1. Alla copertura dell'onere di lire 257.612.100.000 derivante dall'applicazione degli articoli 2, 9, 10, 14, 24 e 25 a carico dell'esercizio finanziario 1991, si provvede con le disponibilità finanziarie della Provincia derivanti:

     a) dalle minori spese conseguenti alle riduzioni e revoche di stanziamenti disposte, per il medesimo esercizio finanziario, con l'articolo 3, per l'importo complessivo di lire 60.269.000.000;

     b) dai fondi disponibili sull'avanzo di amministrazione presunto 1990 per l'importo di lire 165.000.000.000;

     c) da una quota delle maggiori entrate iscritte in bilancio a titolo di devoluzione di tributi erariali, ai sensi del titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, modificato con legge 30 novembre 1989, n. 386 per il restante importo di lire 32.343.100.000.

     2. Al complessivo onere valutato nell'importo di lire

1.222.074.000.000, derivante dall'applicazione degli articoli richiamati al

comma 1, per gli anni 1992 e 1993, si provvede con una quota, di pari

importo, delle disponibilità finanziarie derivanti dalle entrate previste

nel bilancio pluriennale della Provincia.

 

     Art. 29. Entrata in vigore.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[1] I commi da 1 a 13 del presente articolo modificano le leggi provinciali 26 novembre 1976, n. 39, 14 settembre 1979, n. 7, 13 aprile 1981, n. 6, 20 luglio 1981, n. 10, 16 giugno 1983, n. 19, 4 agosto 1986, n. 21, 31 agosto 1987, n. 18, 23 novembre 1987, n. 32, 6 maggio 1988, n. 18, 5 novembre 1990, n. 28. Il comma 13 è abrogato dall'art. 32 della L.P. 2 agosto 2005, n. 14, con decorrenza dalla data ivi indicata. I commi 4 e 5 sono stati abrogati dall'art. 42 della L.P. 16 giugno 2006, n. 3, con effetto dalla data ivi indicata. Il comma 12 è stato abrogato dall'art. 115 della L.P. 23 maggio 2007, n. 11, con la decorrenza ivi prevista.

[2] Modifica gli artt. 20, 21, 22, 23, 27, 29, 70, della L.P. 14 settembre 1979, n. 7.

[3] Comma aggiunto dall'art. 42 della L.P. 20 marzo 2000, n. 3 e abrogato dall'art. 24 della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11, con la decorrenza ivi prevista.

[4] Comma così modificato dall'art. 8 della L.P. 1 febbraio 1993, n. 3.

[5] Articolo abrogato dall'art. 119 della L.P. 7 agosto 2006, n. 5, a decorrere dalla data ivi indicata.

[6] Modifica l'art. 9 della L.P. 23 ottobre 1974, n. 34.

[7] Articolo abrogato dall'art. 38 della L.P. 13 dicembre 1999, n. 6.

[8] Articolo abrogato dall'art. 61 della L.P. 29 dicembre 2005, n. 20.

[9] Comma inserito dall'art. 15 della L.P. 31 agosto 1991, n. 18.

[10] Comma così sostituito dall'art. 19 della L.P. 30 gennaio 1992, n. 6.

[11] Articolo abrogato dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'art. 64 della L.P. 10 settembre 1993, n. 26, secondo quanto disposto dall'art. 65 della stessa L.P. 26/1993.

[12] Modificano l'art. 27 della L.P. 3 gennaio 1983, n. 2.