§ 3.5.18 - L.P. 27 novembre 1990, n. 32.
Interventi provinciali per il ripristino e la valorizzazione ambientale.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:3. assetto del territorio
Capitolo:3.5 tutela dell'ambiente
Data:27/11/1990
Numero:32


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Interventi.
Art. 3.  Piano triennale degli interventi.
Art. 4.  Programma annuale attuativo.
Art. 5.      (Omissis)
Art. 6.  Nomina del dirigente del servizio.
Art. 7.  Attuazione degli interventi mediante affidamento.
Art. 8.  Lavori in economia.
Art. 9.  Vigilanza, direzione e collaudi.
Art. 10.  Norma transitoria.
Art. 11.  Autorizzazione di spesa.
Art. 14.      1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 55 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione


§ 3.5.18 - L.P. 27 novembre 1990, n. 32.

Interventi provinciali per il ripristino e la valorizzazione ambientale.

(B.U. 4 novembre 1990, n. 54).

 

CAPO I

Disposizioni generali

 

Art. 1. Finalità.

     1. In conformità agli indirizzi generali del piano urbanistico provinciale, la Provincia autonoma di Trento promuove la conservazione del patrimonio ambientale, culturale ed artistico, nonché la tutela e la valorizzazione delle attività turistiche, assolvendo nel contempo finalità di sostegno occupazionale.

 

     Art. 2. Interventi.

     1. Per la realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo I, la Giunta provinciale, nell'ambito del piano di cui all'articolo 3, provvede:

     a) al recupero e valorizzazione di aree di particolare interesse ambientale;

     b) al ripristino ambientale di aree pertinenti a fiumi, torrenti e laghi;

     c) alla bonifica e risanamento di aree dissestate, cave dismesse e discariche abbandonate;

     d) alla realizzazione, ripristino e manutenzione di aree ricreative, di sentieri turistici, di aree di sosta, nonché all'adeguamento e normalizzazione della segnaletica turistica;

     e) alla conservazione di particolari beni rientranti nel patrimonio ambientale, artistico e storico-culturale;

     f) all'animazione culturale in tema ambientale, da realizzarsi in particolare tramite l'informazione ed il supporto alle attività didattiche nella scuola, nonché all'attivazione di iniziative seminariali di studio e di divulgazione e, altresì, attraverso compiti di prevenzione intesi alla salvaguardia e corretta fruizione del patrimonio ambientale e storico- culturale, avvalendosi della figura professionale dell'operatore ambientale [1];

     g) all'attuazione della legge provinciale 25 novembre 1988, n. 49, per quanto riguarda la sola parte relativa alle piste ciclabili di interesse provinciale;

     h) alla manutenzione tramite attività di recupero ambientale di aree circostanti ai centri abitati al fine di prevenire eventi calamitosi;

     i) all'attuazione di interventi di ripristino ambientale di aree interessate a provvedimenti di esecuzione forzosa previsti dalla legislazione provinciale;

     l) all'arredo a verde di scarpate, vincoli stradali, aree di raccolta di rifiuti solidi urbani e depuratori;

     m) all'effettuazione di indagini, studi e ricerche nel campo ecologico-ambientale, anche con riguardo al risparmio energetico, all'agricoltura ed alle reti idriche [2].

     2. La Provincia svolge gli interventi di cui al comma 1 a far data dall'avvio della realizzazione del programma annuale relativo all'anno 1991.

 

     Art. 3. Piano triennale degli interventi. [3]

     1. La Giunta provinciale approva un piano triennale, predisposto dal servizio istituito a norma dell'articolo 5, sentiti i comuni e le organizzazioni sindacali confederali provinciali maggiormente rappresentative. Tale piano individua gli interventi nell'ambito delle previsioni dell'articolo 2, ne determina le priorità e la successione temporale, definisce l'ammontare presunto della spesa. Un'apposita sezione del piano è dedicata agli interventi di cui alla lettera f) dell'articolo 2 [4].

     2. I comuni, singoli o associati, interessati alla realizzazione degli interventi individuati dall'articolo 2 su proprio territorio, possono inviare al servizio istituito a norma dell'articolo 5, adeguata richiesta motivata.

     3. I comuni e le organizzazioni sindacali di cui al comma 1 sono tenuti ad esprimere parere sul piano triennale entro 30 giorni dalla richiesta, decorsi i quali la Giunta provinciale può provvedere comunque all'approvazione.

     4. La Giunta provinciale può deliberare altresì l'adeguamento del piano previsto nel comma 1.

 

     Art. 4. Programma annuale attuativo. [5]

     1. La Giunta provinciale entro il 31 ottobre di ciascun anno, approva il programma annuale di attuazione degli interventi previsti dal piano triennale.

     2. Il programma annuale di cui al comma 1 predisposto dal servizio istituito a norma dell'articolo 5 d'intesa con i servizi interessati dagli interventi.

     3. Il programma riporta gli interventi programmati per l'anno di riferimento, la previsione della relativa spesa nonché i criteri e le modalità di esecuzione anche con riguardo alla qualità e al numero degli addetti da utilizzare in vista delle finalità di sostegno occupazionale indicate nell'articolo 1.

     4. Per l'impiego di soggetti appartenenti a particolari fasce deboli, è richiesto il parere della commissione provinciale per l'impiego, l'assistenza e l'orientamento di lavoratori nell'avviamento al lavoro e per il controllo sul collocamento, di cui all'articolo 5 della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19, concernente «Organizzazione degli interventi di politica del lavoro». Trascorsi 30 giorni dalla richiesta di parere la Giunta provinciale può provvedere comunque all'approvazione del programma annuale.

     5. Con il programma annuale la Giunta provinciale accerta, sentiti gli enti locali interessati, la conformità degli interventi da attuarsi con le prescrizioni delle norme degli strumenti urbanistici ed edilizi vigenti [6].

     6. Gli enti locali di cui al comma 5 sono tenuti a pronunciarsi sulla conformità agli strumenti urbanistici ed edilizi vigenti entro il termine di 45 giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine la Giunta provinciale può adottare le determinazioni di competenza [7].

     7. (Omissis) [8].

     8. La deliberazione della Giunta provinciale di approvazione del programma annuale degli interventi costituisce dichiarazione di pubblica utilità degli interventi stessi.

     9. La Giunta provinciale, oltre a provvedere all'acquisizione delle aree necessarie alla realizzazione degli interventi mediante espropriazione, è autorizzata a procurarsi la disponibilità delle aree stesse anche mediante contratti di diritto privato, secondo le norme della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23.

     10. Al fine di fronteggiare particolari emergenze sociali, la Provincia è autorizzata ad assumere spese per la progettazione e la realizzazione di interventi o programmi di intervento, anche diversi da quelli indicati dall'articolo 2, mediante il servizio ripristino e valorizzazione ambientale [9].

     10 bis. La Giunta provinciale, con propria deliberazione, può condizionare l'inserimento degli interventi negli strumenti della programmazione provinciale all'assunzione, da parte degli enti pubblici interessati, dell'impegno ad assicurare una compartecipazione alla spesa nella misura stabilita dalla deliberazione medesima [10].

 

CAPO II

Istituzione del servizio ripristino

e valorizzazione ambientale

 

     Art. 5.

     (Omissis) [11].

 

     Art. 6. Nomina del dirigente del servizio.

     1. In sede di prima istituzione, al servizio di cui all'articolo 5 può essere preposto, anche in deroga ai requisiti dell'articolo 27 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 e successive modificazioni, un dirigente nominato con deliberazione della Giunta provinciale su proposta del Presidente della Giunta sentito l'Assessore per l'organizzazione e il personale, scelto anche tra persone estranee all'amministrazione, di riconosciuta e comprovata esperienza e competenza nelle materie previste dalla presente legge, in possesso dei requisiti generali prescritti per l'ammissione all'impiego presso la Provincia, assunto con contratto non superiore a cinque anni rinnovabile alla scadenza.

     2. Per l'attuazione delle finalità di cui alla presente legge sono istituti nell'ambito del servizio ripristino e valorizzazione ambientale, in aggiunta al numero degli uffici di cui all'articolo 8 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 e successive modificazioni, ulteriori due uffici.

     3. Per gli stessi fini il numero delle posizioni organizzative di cui all'articolo 21 della legge provinciale 4 gennaio 1988, n. 2 è aumentato di un'unità.

 

CAPO III

Attuazione degli interventi

 

     Art. 7. Attuazione degli interventi mediante affidamento.

     1. Alla progettazione e all'attuazione degli interventi, la Giunta provinciale provvede, di regola, in relazione alle finalità sociali di cui all'articolo 1, mediante l'affidamento tramite apposite convenzioni con i comuni o loro consorzi, cooperative di produzione e lavoro o loro consorzi in possesso di requisiti di affidabilità tecnico-economica e di specifica esperienza e competenza in materia ambientale, che abbiano alle dipendenze o si impegnino ad assumere a tempo indeterminato soggetti appartenenti a particolari fasce deboli così come esplicitato nell'articolo 4, comma 4, nonché, anche con contratto a termine, disoccupati iscritti alle liste di collocamento e relativamente ad attività di studio, ricerca e catalogazione, giovani neo-diplomati e neo-laureati.

     2. Fatta salva la normativa in materia i lavori pubblici, nei casi stabiliti nel piano annuale di cui all'articolo 4 può farsi luogo all'affidamento mediante contratti di appalto anche in favore di imprese in possesso dei necessari requisiti, diverse da quelle individuate nel comma 1.

     3. Gli interventi e la relativa progettazione esecutiva, nonché la conseguente attività di manutenzione e gestione, ove previsto dal programma annuale di cui all'articolo 4, possono altresì costituire oggetto di concessione amministrativa di beni pubblici di servizi ovvero di costruzione e gestione di opere.

In tali ipotesi, il concessionario è scelto tra i soggetti di cui al comma 1, in relazione alle finalità ivi indicate, salvo ricorrano specifiche ragioni individuate dal piano medesimo.

     4. Qualora l'affidamento di cui al comma 3 abbia ad oggetto anche la progettazione esecutiva, l'attività di esecuzione è subordinata all'approvazione del progetto da parte della Giunta provinciale.

 

     Art. 8. Lavori in economia.

     1. Il servizio ripristino e valorizzazione ambientale può provvedere direttamente alla progettazione esecutiva e, previa autorizzazione della Giunta provinciale, alla realizzazione in economia degli interventi programmati, che consistano in opere o lavori di minima entità o in attività di mera manutenzione, di fronte alla comprovata impossibilità dell'affidamento a terzi.

     2. Con le stesse modalità di cui al comma 1, il servizio può altresì provvedere allorquando si tratti di interventi che rivestono particolare urgenza, anche se non previsti in sede di programmazione.

     3. Per l'esecuzione degli interventi previsti nei commi 1 e 2, la Giunta provinciale può assumere personale operaio con contratto di diritto privato secondo le norme di trattamento economico previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dai contratti integrativi provinciali per gli operai addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria, prescindendo da quanto disposto dall'articolo 1 della legge regionale 31 dicembre 1959, n. 22, concernente «Stato giuridico degli operai giornalieri assunti per l'esecuzione dei lavori in amministrazione diretta».

 

     Art. 9. Vigilanza, direzione e collaudi.

     1. Nei casi di cui all'articolo 8 spetta al servizio ripristino e valorizzazione ambientale il compito di vigilare sulla regolare esecuzione degli interventi e sulla successiva eventuale attività di manutenzione e gestione.

     2. La direzione dei lavori, ove necessaria, è di norma affidata a funzionari tecnici del servizio ripristino e valorizzazione ambientale, ovvero può dalla Giunta provinciale su proposta del dirigente del servizio, essere affidata ad un professionista esterno. Nell'ipotesi prevista dal comma 3 dell'articolo 7 il direttore dei lavori è scelto d'intesa con il concessionario.

     3. Gli interventi sono soggetti ad accertamento della regolare esecuzione ai fini della liquidazione del corrispettivo pattuito.

     4. L'accertamento di cui al comma 3 si esegue, anche in deroga alle norme sui lavori pubblici, mediante certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori, ove nominato, ovvero da un funzionario del servizio ripristino e valorizzazione ambientale, designato dal dirigente del servizio stesso.

     5. Ove il rapporto abbia ad oggetto prestazioni di particolare contenuto tecnico, può provvedersi alla nomina di un collaudatore ovvero di apposita commissione di collaudo, di tre componenti, scelti anche fra i dipendenti provinciali in possesso di specifiche competenze tecniche e amministrative in relazione all'oggetto e alla natura della prestazione.

     6. Il collaudatore o la commissione provvedono al collaudo nel termine di 60 giorni dalla nomina.

 

CAPO IV

Norme transitorie e finanziarie

 

     Art. 10. Norma transitoria.

     1. Il programma di cui all'articolo 4, per l'anno 1991, viene approvato dalla Giunta provinciale a prescindere dal piano triennale di cui all'articolo 3.

     2. Nella prima applicazione della presente legge la Giunta provinciale approva il programma annuale 1991, la cui attuazione è demandata dall'Agenzia del lavoro, di cui all'articolo 7 della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19, fino alla data che sarà stabilita dalla stessa Giunta provinciale.

     3. Per i fini di cui al comma 2 la Giunta provinciale assegna all'Agenzia del lavoro somme in misura pari alle spese necessarie per le medesime finalità.

     4. Le modalità di erogazione dei fondi e di rendicontazione delle spese di cui al comma 3 sono stabilite dalla Giunta provinciale.

 

     Art. 11. Autorizzazione di spesa.

     1. Per i fini di cui agli articolo 2, 9 e 10, comma 3 è autorizzata la spesa complessiva di lire 33.000.0000.000, da iscrivere negli stati di previsione della spesa della Provincia mediante appositi stanziamenti da determinare annualmente con legge di bilancio per ciascuno degli esercizi finanziari 1991 e 1992.

 

     Artt. 12. - 13.

     (Omissis) [12].

 

     Art. 14.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 55 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

 


[1] Lettera così sostituita dall'art. 1 della L.P. 8 maggio 1995, n. 6.

[2] Lettera così sostituita dall'art. 1 della L.P. 8 maggio 1995, n. 6.

[3] Per effetto dell’art. 21 del D.P.G.P. 25 settembre 2000, n. 24-42/Leg., cessano di avere efficacia le disposizioni in materia di programmazione degli interventi contenute nel presente articolo.

[4] Periodo aggiunto dall'art. 2 della L.P. 8 maggio 1995, n. 6.

[5] Per effetto dell’art. 21 del D.P.G.P. 25 settembre 2000, n. 24-42/Leg., cessano di avere efficacia le disposizioni in materia di programmazione degli interventi contenute nel presente articolo.

[6] Comma così modificato dall'art. 27 della L.P. 28 gennaio 1991, n. 2.

[7] Comma così modificato dall'art. 27 della L.P. 28 gennaio 1991, n. 2.

[8] Comma abrogato dall'art. 27 della L.P. 28 gennaio 1991, n. 2.

[9] Comma così sostituito dall’art. 4 della L.P. 22 dicembre 2004, n. 13.

[10] Comma aggiunto dall’art. 4 della L.P. 22 dicembre 2004, n. 13.

[11] Integra l'allegato C alla L.P. 29 aprile 1983, n. 12.

[12] Recano disposizioni finanziarie.