§ 2.1.92 - Legge Provinciale 4 gennaio 1988, n. 2.
Norme di recepimento dell'accordo provinciale unitario 13 marzo 1987.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:2. ordinamento della provincia
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:04/01/1988
Numero:2


Sommario
Art. 1.  Recepimento dell'accordo provinciale unitario.
Art. 2.  Area di applicazione.
Art. 3.  Corso-concorso.
Art. 4.  Istituzione di borse di studio per l'ammissione agli impieghi della Provincia.
Art. 5.  Importi dei livelli funzionali-retributivi.
Art. 6.  Determinazione del trattamento economico dal 1° gennaio 1988.
Art. 7.  Benefici economici spettanti nel periodo 1° gennaio 1986 - 31 dicembre 1987.
Art. 8.  Determinazione della misura dell'assegno alimentare per il personale femminile collocato in aspettativa.
Art. 9.  Salario individuale di anzianità.
Art. 10.  Trattamento di quiescenza.
Art. 11.  Fondo di produttività.
Art. 12.      (Omissis)
Art. 13.  Professionisti legali.
Art. 14.  Norme transitorie di inquadramento.
Art. 15.  Istituzione del nono livello funzionale-retributivo e disposizioni per l'inquadramento e l'accesso.
Art. 16.  Riqualificazione di particolari profili professionali.
Art. 17.  Trasformazione posti d'organico.
Art. 18.  Valutazione servizi.
Art. 19.  Conglobamento di quote dell'indennità integrativa speciale.
Art. 20.  Trattamento economico nei casi di passaggio a livello funzionale-retributivo superiore anteriormente alla data 1° giugno 1983.
Art. 21.  Posizioni organizzative.
Art. 22.  Attività sociali, culturali e ricreative.
Art. 23.      (Omissis)
Art. 24.  Disposizioni per il personale medico e veterinario.
Art. 25.  Istituzione del servizio attività socio-assistenziali.
Art. 26.  Autorizzazioni di spesa.


§ 2.1.92 - Legge Provinciale 4 gennaio 1988, n. 2. [1]

Norme di recepimento dell'accordo provinciale unitario 13 marzo 1987.

(B.U. 12 gennaio 1988, n. 2).

 

Art. 1. Recepimento dell'accordo provinciale unitario.

     1. La Provincia autonoma di Trento con la presente legge recepisce, anche in attuazione dell'articolo 59 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 [2], l'accordo provinciale unitario raggiunto il 13 marzo 1987 per il rinnovo contrattuale 1985-1987 dei dipendenti della Provincia autonoma di Trento e dei dipendenti degli enti locali provinciali nelle parti in cui innova, modifica o integra le disposizioni vigenti nell'ordinamento provinciale.

 

     Art. 2. Area di applicazione.

     1. Le disposizioni contenute nella presente legge si applicano al personale dipendente della Provincia autonoma di Trento.

     2. E' escluso il personale di cui al primo comma dell'articolo 10 della legge provinciale 29 dicembre 1981, n. 25, come sostituito con l'articolo 4 della legge provinciale 25 gennaio 1982, n. 3.

 

     Art. 3. Corso-concorso.

     1. Ai fini della copertura dei posti nei profili professionali dei livelli funzionali-retributivi fino all'ottavo la Giunta provinciale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 66 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 e successive modificazioni, nonché dalla legge provinciale 10 agosto 1988, n. 24, può provvedere secondo le risultanze di appositi corsi- concorsi.

     2. A tal fine la Giunta provinciale indice pubblica selezione per titoli e/o prove attitudinali articolate per test alla quale potranno partecipare tutti coloro che siano in possesso dei requisiti generali per l'ammissione all'impiego nonché dei titoli richiesti per l'accesso allo specifico profilo professionale.

     3. I vincitori della selezione saranno nominati in prova per il periodo di un anno, durante il quale dovranno partecipare a specifici corsi di formazione e qualificazione; al termine gli interessati, ai fini della definitiva conferma in ruolo, dovranno sostenere apposita prova scritta e orale o prova di mestiere in relazione al profilo professionale.

     4. Nell'avviso di selezione, sentite le organizzazioni sindacali provinciali maggiormente rappresentative del personale, saranno definite le modalità d: selezione, quelle di attuazione e svolgimento dei corsi, le materie di insegnamento, nonché quelle oggetto degli esami finali ai fini dell'immissione in ruolo.

     5. La commissione esaminatrice e quella prevista per il concorso pubblico.

     6. La selezione iniziale può essere effettuata anche attraverso l'utilizzo di apposite società allo scopo individuate; la relativa graduatoria conserva la validità prevista per le graduatorie dei pubblici concorsi [3].

 

     Art. 4. Istituzione di borse di studio per l'ammissione agli impieghi della Provincia.

     1. A decorrere dall'esercizio finanziario 1988, la Giunta provinciale è autorizzata ad istituire fino ad un massimo di 25 borse di studio annuali, di entità non superiore a 8 milioni di lire annue, da assegnare a giovani laureati che intendano accedere agli impieghi presso la Provincia, finalizzate alla partecipazione, con frequenza obbligatoria, ai corsi di preparazione organizzati, allo scopo, dalla sede decentrata della Scuola superiore di pubblica amministrazione istituita in Rovereto.

     2. Le modalità di assegnazione e di erogazione delle borse di studio sono stabilite dalla Giunta provinciale.

 

     Art. 5. Importi dei livelli funzionali-retributivi.

     1. A decorrere dal 1° gennaio 1988, i valori stipendiali di cui all'articolo 4 della legge provinciale 28 dicembre 1984, n. 17, sono così modificati:

 

 

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        Livello                            Importo

funzionale-retributivo                  annuo lordo

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primo                                   L.  3.800.000

secondo                                 L.  4.400.000

terzo                                   L.  4.800.000

quarto                                  L.  5.500.000

quinto                                  L.  6.200.000

sesto                                   L.  7.200.000

settimo                                 L.  8.400.000

ottavo                                  L. 10.400.000

 

 

     2. Con la stessa decorrenza di cui al primo comma il valore stipendiale relativo al nono livello funzionale-retributivo è fissato in annue lorde lire 12.300.000.

     Per il periodo dal 1° gennaio 1987, data di istituzione del nono livello funzionale retributivo, al 31 dicembre 1987 detto stipendio è fissato in annue lorde lire 11.635.000.

     3. Per il personale collocato nei profili professionali di insegnante del sesto e settimo livello funzionale-retributivo, i valori stipendiali annui lordi relativi a detti livelli sono fissati, a decorrere dal 1° gennaio 1988, rispettivamente, in lire 7.500.000 e lire 8.900.000.

 

     Art. 6. Determinazione del trattamento economico dal 1° gennaio 1988.

     1. A decorrere dal 1° gennaio 1988, la retribuzione spettante al personale di ruolo collocato nei livelli funzionali-retributivi e al personale insegnante a tempo indeterminato previsto dall'articolo 55 della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13, è costituita dai seguenti elementi retributivi:

     a) iniziale del livello funzionale-retributivo di inquadramento previsto dall'articolo 5;

     b) maturato economico per anzianità e cinquanta per cento del benefico minimo garantito a regime del precedente accordo provinciale unitario 1983/1985 non conglobato nei valori stipendiali iniziali dei livelli fissati a decorrere dal 1° gennaio 1985, precisando che per l'ottavo livello detto beneficio è pari a quello stabilito per il settimo;

     c) restante cinquanta per cento del predetto beneficio.

     2. Al personale previsto al primo comma in servizio al 1° gennaio 1988 compete inoltre un importo, da conglobare nel maturato economico, pari alle seguenti misure mensili lorde:

 

 

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       Livello                         Importo

funzionale-retributivo             mensile lordo

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primo                                L.  20.850

secondo                              L.  18.550

terzo                                L.  49.900

quarto                               L.  31.850

quinto                               L.  66.700

sesto                                L.  35.200

settimo                              L.  75.350

ottavo                               L. 144.200

 

 

 

     Art. 7. Benefici economici spettanti nel periodo 1° gennaio 1986 - 31 dicembre 1987.

     1. Nel periodo intercorrente dal 1° gennaio 1986 al 31 dicembre 1987 al personale competono i benefici economici derivanti da un inquadramento economico nei nuovi livelli retributivi di cui al precedente articolo 5 al 1° gennaio 1986, in base ai criteri stabiliti nel primo e secondo comma del precedente articolo 6, da attribuire secondo le seguenti decorrenze e percentuali:

     - dal 1° gennaio 1986: 30 per cento;

     - dal 1° gennaio 1987: 65 per cento.

     2. Ai fini della determinazione dei benefici economici si prende a base lo stipendio che spetterebbe a ciascun dipendente alla data 1° gennaio 1986 in applicazione del primo comma, decurtato del trattamento economico in godimento al 31 dicembre 1985 e altresì detratti alle rispettive date gli acconti previsti dall'articolo 1 della legge provinciale 8 giugno 1987, n. 11.

     3. Al personale assunto nel periodo 1° gennaio 1986 - 31 dicembre 1987, compete, nel medesimo periodo, il trattamento economico iniziale stabilito dalla legge provinciale 28 dicembre 1984, n. 17, a cui vanno aggiunti i benefici economici disciplinati dal presente articolo.

 

     Art. 8. Determinazione della misura dell'assegno alimentare per il personale femminile collocato in aspettativa.

     1. Per il personale contemplato dall'articolo 32 della legge provinciale 30 dicembre 1971, n. 20 e dall'art. 139 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, ai fini della determinazione, a decorrere dal 1° gennaio 1988, della nuova misura dell'assegno alimentare previsto nelle predette disposizioni, si considera il 45 per cento del trattamento economico complessivo derivante dall'applicazione del primo e secondo comma del precedente articolo 6.

 

     Art. 9. Salario individuale di anzianità.

     1. La somma prevista al primo comma dell'articolo 7 della legge provinciale 28 dicembre 1984, n. 17, attribuita quale salario di anzianità dal 1° gennaio 1987, concorre alla formazione del maturato economico per anzianità di cui al primo comma, lettera b), del precedente articolo 6.

     2. Al personale cessato dal servizio, per raggiunti limiti di età o di servizio ovvero per decesso o per invalidità permanente assoluta prima del compimento del biennio - 1° gennaio 1985 1° gennaio 1987 - , è attribuita, ai fini del trattamento di quiescenza, la somma di cui al primo comma in ventiquattresimi in proporzione al numero dei mesi trascorsi in servizio dal 1° gennaio 1985 alla data di cessazione.

     3. In assenza di rinnovo contrattuale entro il 30 giugno 1989, la retribuzione individuale di anzianità per il personale di cui al precedente articolo 6 è incrementata, con decorrenza dal 1° gennaio 1989, di un importo pari alla somma di cui al primo comma.

     4. Al personale assunto o inquadrato in data successiva al 1° gennaio 1987 la somma di cui al terzo comma compete in ragione del numero di mesi trascorsi dalla data di entrata in servizio al 31 dicembre 1988. Nel caso di passaggio a livello funzionale-retributivo superiore, nel periodo 1° gennaio 1987 - 31 dicembre 1988, detto importo è attribuito in proporzione al servizio prestato nei due livelli. La proporzione viene calcolata in base a ventiquattresimi.

     5. Ai fini dell'attribuzione degli aumenti periodici per nascita di figli o per altre situazioni previste dalle norme vigenti, si applicano le disposizioni di cui al terzo comma dell'articolo 7 della legge provinciale 28 dicembre 1984, n. 17.

 

     Art. 10. Trattamento di quiescenza.

     1. Al personale di cui al precedente articolo 6 che cessa dal servizio per raggiunti limiti di anzianità o di servizio ovvero per decesso o per inabilità permanente assoluta i nuovi stipendi hanno effetto sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, negli importi effettivamente corrisposti alla data di cessazione dal servizio e nelle misure in vigore alla data del 1° gennaio 1987 e 1° gennaio 1988, con decorrenza dalle date medesime.

 

     Art. 11. Fondo di produttività.

     1. L'efficienza delle strutture e l'efficacia dell'azione amministrativa costituiscono obiettivo permanente per il miglioramento dell'attività provinciale. A tal fine la Provincia autonoma di Trento istituisce, a partire dall'esercizio finanziario 1988, un «Fondo di produttività» la cui copertura finanziaria è assicurata da appositi capitoli di spesa alimentati da una percentuale del monte salari pari allo 0,80 per cento nonché da una somma di importo pari alla metà della virtuale assegnazione al personale in servizio al 30 giugno dell'anno precedente del premio incentivante riferito a undici mesi di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344.

     2. I relativi compensi incentivanti saranno corrisposti ad obiettivo programmatico raggiunto tenendo conto della capacità programmatica progettuale degli uffici e dei parametri oggettivi quali il tempo e il livello di professionalità, nonché della capacità di iniziativa e dell'impegno dei lavoratori effettivamente coinvolti nei progetti.

     3. Per il personale collocato nei profili professionali di insegnante è istituito un apposito fondo di incentivazione alla formazione e all'arricchimento professionale pari allo 0,2 per cento del monte salari di cui al primo comma.

     4. Entro il 31 dicembre 1987 la Giunta provinciale, previo confronto con le organizzazioni sindacali del personale, provvederà a stabilire specifiche norme regolamentari disciplinanti la verifica della produttività sulle singole unità operative e la ripartizione del fondo di cui al terzo comma [4].

 

     Art. 12.

     (Omissis) [5].

 

     Art. 13. Professionisti legali.

     1. Al personale assunto mediante pubblico concorso o inquadrato nel profilo professionale di avvocato, iscritto nel relativo elenco speciale, spettano i compensi di natura professionale previsti dal regio decreto 27 novembre 1933, n. 1578, nel limite massimo del 20 per cento della retribuzione tabellare in godimento e in relazione ad attività che verranno stabilite con apposite norme regolamentari d'intesa con le organizzazioni sindacali del personale.

 

     Art. 14. Norme transitorie di inquadramento.

     1. I dipendenti che alla data di entrata in vigore della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, rivestivano la qualifica di coadiutore principale, segretario principale o di direttore di sezione e qualifiche equiparate ed il personale in possesso alla stessa data della corrispondente anzianità di carriera come stabilita dagli articoli 26, 20 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, maturata anche presso l'ente di provenienza, e del titolo di studio prescritto per l'accesso rispettivamente al quarto, sesto e settimo livello funzionale, i quali alla medesima data abbiano maturato oppure abbiano in corso di maturazione l'anzianità che nel precedente ordinamento avrebbe dato titolo all'ammissione allo scrutinio per il conseguimento rispettivamente della qualifica di coadiutore superiore, segretario capo e direttore di divisione e qualifiche equiparate, sono inquadrati o saranno inquadrati nel livello immediatamente superiore al compimento di detta anzianità.

     2. I dipendenti provenienti da altri enti e transitati nei ruoli provinciali per effetto di disposizioni legislative, che nell'ente di provenienza rivestivano la qualifica di archivista-dattilografo con profilo differenziato di professionalità di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509 e in possesso di diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado, sono inquadrati nel quinto livello funzionale-retributivo.

     3. Gli inquadramenti del personale di cui ai commi primo e secondo hanno effetto a decorrere dal 1° giugno 1983, fatta eccezione per l'inquadramento nell'ottavo livello funzionale-retributivo che avviene a decorrere dal 1° gennaio 1985. data della relativa istituzione e, comunque, per entrambe le fattispecie, al maturare dei requisiti prescritti al primo comma. Per il personale proveniente dall'ispettorato provinciale del lavoro e dal soppresso ufficio regionale di corrispondenza dell'Istituto centrale di statistica con sede in Trento di cui alla legge provinciale 29 aprile 1983, n. 13, l'inquadramento non potrà comunque avere decorrenza anteriore a quella dell'inquadramento nei ruoli provinciali.

     4. Il personale appartenente, alla data di entrata in vigore della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, alla qualifica iniziale dell'ex carriera direttiva, di concetto, ed esecutiva può essere ammesso, a domanda, ad apposito esame per l'inquadramento nel profilo professionale di livello funzionale-retributivo immediatamente superiore, con preferenza per i profili nei quali vi sia disponibilità di posti.

     5. La commissione esaminatrice per l'esame di cui al quarto comma è quella prevista dall'articolo 69, secondo comma, della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12.

     6. Il programma e le modalità di espletamento dei predetti esami nonché il termine per la presentazione delle domande da parte dei dipendenti interessati e quanto altro attiene agli esami stessi saranno stabiliti in apposite norme regolamentari.

     7. Il personale che abbia superato l'esame di cui a quarto comma, è inquadrato anche in soprannumero, secondo l'ordine di graduatoria, nel rispettivo profilo professionale del livello superiore, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data di approvazione della relativa graduatoria.

     8. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano al personale collocato nei profili professionali di insegnante del sesto e settimo livello funzionale-retributivo nonché al personale che abbia già usufruito di norme che consentivano il passaggio a livello funzionale superiore, fatta comunque eccezione per i vincitori e gli idonei di concorso pubblico.

 

     Art. 15. Istituzione del nono livello funzionale-retributivo e disposizioni per l'inquadramento e l'accesso.

     1. Con decorrenza 1° gennaio 1987 è istituito il nono livello funzionale-retributivo.

     2. Ai fini dell'inquadramento e dell'accesso nel nono livello funzionale-retributivo si applica nei confronti del personale provinciale, purché provvisto di diploma di laurea, la normativa concernente la nona qualifica funzionale contenuta nella legislazione dello Stato, intendendosi sostituito il riferimento alla legge 11 luglio 1980, n. 312, con la legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12.

     3. (Omissis) [6].

 

     Art. 16. Riqualificazione di particolari profili professionali.

     1. In sede di prima ridefinizione dei profili professionali, anche in relazione a quanto contenuto nel decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219, il personale collocato in particolari profili professionali le cui attribuzioni sono da ascrivere a livello funzionale- retributivo superiore, verrà inquadrato, a decorrere dal 1° gennaio 1986, nel profilo professionale relativo all'attività svolta, come risultante da apposita dichiarazione rilasciata dalla Giunta provinciale, secondo le seguenti corrispondenze:

 

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Livello funzionale-retributivo e

profilo professionale di appartenenza

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     II livello funzionale-retributivo

     «Addetto ai servizi ausiliari» e «inserviente delle scuole dell'infanzia» adibito a:

     - servizi ausiliari e di anticamera

     - bidello di istituti scolastici

     - custode di museo

     - operatore appoggio nelle scuole dell'infanzia

 

     III livello funzionale-retributivo

     «Operaio qualificato» adibito a:

     - cuoco di comunità di ridotte dimensioni

     - conducente di automezzi speciali

     - autista-meccanico

     - aggiustatore meccanico

     - carrozziere/carpentiere

     - elettricista

     - elettromeccanico

     - muratore

     - pittore

     - falegname

     - idraulico

     - operaio stradale qualificato

     - operaio qualificato

     - tipografo

     - tecnico agrario

 

     IV livello funzionale-retributivo

     «Operaio specializzato» adibito a:

     - meccanico provetto

     - motorista provetto

     - aggiustatore meccanico provetto

     - carrozziere provetto

     - carpentiere provetto

     - elettricista provetto

     - elettromeccanico provetto

     - apparecchiatore elettronico provetto

     - muratore provetto

     - pittore provetto

     - falegname provetto

     - idraulico provetto

     - tipografo provetto

     - capo operaio

     - operatore attrezzature e mezzi speciali

     - tecnico agrario provetto

 

     IV e V livello funzionale-retributivo

     profilo professionale rispettivamente di:

     «Educatrice dell'infanzia»

     «Assistente per l'infanzia»

     «Assistente delle scuole dell'infanzia»

 

 

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Livello funzionale-retributivo e

profilo professionale di inquadramento

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     III livello funzionale-retributivo

     - Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera

     - Bidello

     - Custode di museo

     - Operatore di appoggio nelle scuole dell'infanzia

 

     IV livello funzionale-retributivo

     - Cuoco di comunità di ridotte dimensioni

     - Conducente di automezzi speciali

     - Autista-meccanico

     - Aggiustatore meccanico

     - Carrozziere/carpentiere

     - Elettricista

     - Elettromeccanico

     - Muratore

     - Pittore

     - Falegname

     - Idraulico

     - Operaio stradale qualificato

     - Operaio qualificato

     - Tipografo

     - Tecnico agrario

 

     V livello funzionale-retributivo

     - Meccanico provetto

     - Motorista provetto

     - Aggiustatore meccanico provetto

     - Carrozziere provetto

     - Carpentiere provetto

     - Elettricista provetto

     - Elettromeccanico provetto

     - Apparecchiatore elettronico provetto

     - Muratore provetto

     - Pittore provetto

     - Falegname provetto

     - Idraulico provetto

     - Tipografo provetto

     - Capo operaio

     - Operatore attrezzature e mezzi speciali

     - Tecnico agrario provetto

 

     VI livello funzionale-retributivo

     Assistente all'infanzia

 

     2. La riqualificazione di cui al primo comma opera anche nei confronti del personale in servizio nel periodo intercorrente dal 1° gennaio 1986 alla data di entrata in vigore della presente legge.

     3. Il personale collocato nel profilo professionale di assistente sociale del sesto livello funzionale-retributivo in possesso del diploma di assistente sociale, in servizio al 1° gennaio 1986 con almeno due anni di anzianità nel medesimo livello, è inquadrato alla stessa data nel settimo livello funzionale-retributivo.

     4. I benefici economici derivanti dall'applicazione del primo, secondo e terzo comma vengono scaglionati secondo quanto disposto nel precedente articolo 7.

     5. Il personale collocato nel profilo professionale di operatore amministrativo o che verrà inquadrato nel medesimo profilo ai sensi dell'articolo 2 della legge provinciale 8 giugno 1987, n. 10, assegnato alla data di entrata in vigore della presente legge al servizio turismo e attività sportive o all'azienda per la promozione turistica del Trentino che svolga mansioni di operatore turistico con conoscenza di almeno due lingue straniere, è inquadrato, a domanda, previo superamento di apposito esame, nel corrispondente profilo professionale del quinto livello funzionale-retributivo nel limite dei posti disponibili.

     6. Il personale collocato nel profilo professionale di tecnico di laboratorio scolastico e di tecnico di laboratorio è inquadrato, a domanda, previo superamento di apposito esame, nel profilo professionale rispettivamente di assistente di laboratorio scolastico e di assistente di laboratorio del sesto livello funzionale-retributivo nel limite dei posti disponibili.

     7. La commissione esaminatrice per l'esame di cui al quinto e sesto comma è quella prevista dall'articolo 68, secondo comma, della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12.

     8. Il programma e le modalità di espletamento dei predetti esami nonché il termine per la presentazione delle domande da parte dei dipendenti interessati e quanto altro attiene agli esami stessi saranno stabiliti in apposite norme regolamentari.

     9. Il personale che abbia superato l'esame di cui al quinto e sesto comma, è inquadrato, secondo l'ordine di graduatoria e nel limite dei posti disponibili, nel rispettivo profilo professionale del livello superiore, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data di approvazione della relativa graduatoria [7].

 

     Art. 17. Trasformazione posti d'organico.

     1. Il posto d'organico occupato nel livello funzionale di provenienza del dipendente inquadrato in un livello superiore in applicazione degli articoli 14, primo e secondo comma, 15 e 16, primo, secondo e terzo comma, è tramutato in un posto d'organico del livello di nuovo inquadramento del medesimo dipendente. La predetta disposizione si applica anche al personale eventualmente inquadrato in soprannumero ai sensi del settimo comma dell'articolo 14.

 

     Art. 18. Valutazione servizi.

     1. Le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 8 della legge provinciale 28 dicembre 1984, n. 17, si applicano, qualora non ne abbia già usufruito, anche al personale in servizio alla data 1° gennaio 1988, ivi compreso quello previsto dagli articoli 4 e 5 della legge provinciale 23 novembre 1983, n. 41, limitatamente per quest'ultimo, al servizio prestato anteriormente alla nomina in ruolo nella carriera direttiva.

     2. I benefici economici derivanti dall'applicazione del primo comma decorrono dal 1° gennaio 1988 e concorrono alla formazione del maturato economico di ciascun dipendente alla medesima data. Per il personale previsto dagli articoli 4 e 5 della legge provinciale 23 novembre 1983, n. 41, si osservano i criteri stabiliti dall'articolo 2, terzo comma, della stessa legge provinciale n. 41 del 1983.

     3. I dipendenti interessati all'applicazione del primo comma dovranno produrre apposita domanda alla Giunta provinciale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata dalla documentazione probatoria.

     4. Le disposizioni di cui al presente articolo e dell'articolo 8, terzo comma, della legge provinciale 28 dicembre 1984, n. 17, non si applicano nei confronti del personale assunto con contratto a sensi degli articoli 25, secondo comma, e 27 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12.

     Nel primo comma dell'articolo 8 della legge provinciale 28 dicembre 1984, n. 17, il riferimento, ai fini della valutazione del servizio, ai criteri stabiliti nel secondo comma, lettera c), dell'articolo 7 della legge provinciale 29 dicembre 1981, n. 25, va inteso nel senso che vanno applicati i criteri contenuti nel primo e secondo capoverso della stessa lettera c).

     6. Il servizio prestato presso la Provincia, anteriormente alla nomina in ruolo, nella misura riconosciuta ai fini economici a norma dell'articolo 7 della legge provinciale 29 dicembre 1981, n. 25, nel livello funzionale di appartenenza, è considerato utile per la partecipazione ai concorsi previsti agli articoli 26, settimo comma e 30 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 e successive modificazioni e all'articolo 7, terzo comma, della legge provinciale 8 giugno 1987, n. 10.

 

     Art. 19. Conglobamento di quote dell'indennità integrativa speciale.

     1. Con decorrenza 30 giugno 1988 verrà conglobata una quota di scala mobile di lire 1.081.000, corrispondente alla differenza fra la scala mobile del settore privato e quella del settore pubblico, corrisposta nel 1985, secondo i criteri che verranno adottati per il personale statale.

 

     Art. 20. Trattamento economico nei casi di passaggio a livello funzionale-retributivo superiore anteriormente alla data 1° giugno 1983.

     1. Nel caso di passaggio o inquadramento a livello funzionale- retributivo superiore nel periodo intercorrente dal 1° luglio 1978, data di istituzione dei livelli funzionali-retributivi, al 31 maggio 1983, anche per effetto del terzo comma dell'articolo 2 della legge provinciale 26 maggio 1980, n. 13, al dipendente è attribuito, a decorrere dal 1° giugno 1983, in aggiunta allo stipendio goduto, un importo pari alla differenza tra lo stipendio iniziale del livello funzionale-retributivo conferito e quello del livello funzionale-retributivo immediatamente inferiore.

     2. Il nuovo importo così determinato va rapportato alla progressione economica fissata per il livello funzionale-retributivo di inquadramento.

     3. Nel caso di passaggio a livello funzionale-retributivo superiore a decorrere dal 1° gennaio 1988, rimane confermato il beneficio della differenza fra livello retributivo di inquadramento e quello di provenienza, secondo quanto stabilito dall'articolo 131 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, come sostituito con l'articolo 10 della legge provinciale 28 dicembre 1984, n. 17.

 

     Art. 21. Posizioni organizzative. [8]

     [1. Nell'ambito delle strutture di cui agli articoli 5, 6 e 7 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, la Giunta provinciale, con propria deliberazione da pubblicarsi per estratto nel Bollettino ufficiale della Regione, può individuare apposite posizioni organizzative, fino ad un massimo di quarantatre, per lo svolgimento di compiti di studio e di ricerca ad elevato contenuto specialistico, di amministrazione attiva complessa, anche a rilevanza esterna, nonché di specifiche funzioni ispettive, di controllo o di assistenza tecnica o giuridica a gruppi di lavoro od organismi tecnico-consultivi in relazione all'attuazione di programmi specifici o di progetti.

     2. Alla copertura di ciascuna delle posizioni organizzative individuate la Giunta provinciale provvede mediante relativo conferimento di incarico, a tempo determinato, a funzionari aventi i requisiti richiesti ai fini della preposizione agli uffici, secondo i risultati di concorsi interni per titoli ed esami.

     3. Con i relativi bandi saranno disciplinate le modalità di espletamento dei concorsi ed indicati i titoli di studio, o in mancanza la qualifica o il profilo professionale e gli eventuali altri titoli specifici, richiesti con riferimento agli incarichi da conferire. Alla valutazione dei titoli, all'espletamento degli esami, all'attribuzione del punteggio e alla formazione della graduatoria dei candidati provvede un'apposita commissione nominata dalla Giunta provinciale e composta in conformità a quanto previsto per i concorsi interni indetti ai fini della preposizione agli uffici.

     4. Il punteggio complessivamente disponibile è attribuito:

     a) fino a quaranta punti, ai titoli eventualmente posseduti;

     b) fino a trenta punti, all'esame scritto;

     c) fino a trenta punti, all'esame orale.

     5. La graduatoria formata ai sensi dei precedenti commi ha validità di tre anni dalla data della sua approvazione ai fini della copertura della medesima posizione organizzativa che si rendessi vacante entro tale termine.

     6. Il funzionario incaricato delle posizioni organizzative di cui al comma 1 risponde dell'esercizio delle relative funzioni al dirigente generale o al dirigente preposto alla struttura di assegnazione.

     7. Gli incaricati delle posizioni organizzativi ai sensi del presente articolo sono equiparati ai capi ufficio ai fini dell'applicazione dell'articolo 26 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, per la nomina a dirigente.

     8. Con le modalità di cui al settimo comma dell'articolo 35 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, la Giunta provinciale può disporre il passaggio ad un ufficio dei funzionari incaricati di posizione organizzativa da almeno tre anni, purché sussista l'assimilabilità delle relative attribuzioni, da determinarsi secondo criteri preventivamente fissati dalla Giunta provinciale sentite le organizzazioni sindacali e previa acquisizione del parere di cui al secondo comma dell'articolo 26 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12.

     9. Ai funzionari incaricati delle posizioni organizzative viene corrisposta, per la durata dell'incarico, un'indennità annua pari al 90 per cento della speciale indennità prevista per i funzionari preposti agli uffici dal primo comma dell'articolo 6 della legge provinciale 23 novembre 1983, n. 41.

     10. Nei confronti dei funzionari incaricati delle posizioni organizzative trovano applicazione, on decorrenza dalla data di attribuzione dell'incarico, le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, della legge provinciale 25 luglio 1988, n. 23, come modificato con l'articolo 48 della legge provinciale 23 febbraio 1990, n. 6, limitatamente agli importi in godimento alla data di entrata in vigore della legge provinciale 22 agosto 1991, n. 17].

 

     Art. 22. Attività sociali, culturali e ricreative.

     1. Al fine di favorire lo sviluppo, lo svolgimento e l'incremento delle attività di carattere culturale, sportivo e ricreativo-assistenziale dei propri dipendenti, anche per il tramite di organismi ricreativi dagli stessi costituiti, la Giunta provinciale è autorizzata ad intervenire a favore dei medesimi organismi mediante la concessione annuale di contributi finanziari nonché l'uso gratuito di locali ed altri beni e servizi appartenenti al patrimonio provinciale che abbiano come fine l'attuazione di iniziative dirette a secondare il proficuo impiego del tempo libero dei medesimi dipendenti ed altresì a sviluppare le loro qualità intellettuali, fisiche e culturali.

     2. I contributi e le prestazioni di cui al primo comma saranno concessi a richiesta, su conforme parere della commissione per l'organizzazione e il personale, in proporzione al numero degli iscritti e comunque nella misura massima di lire 5.000 per ogni dipendente di ruolo in servizio alla data del primo gennaio di ogni anno, previa sottoscrizione di apposito disciplinare che regolamenti l'uso dei beni e dei servizi e su presentazione da parte dei consigli direttivi degli organismi di cui al primo comma del conto consuntivo dell'anno precedente, del bilancio preventivo nonché del programma di attività per l'anno di riferimento.

     3. Al fine di consentire in rappresentanza della Provincia la partecipazione a competizioni e gare sportive di natura diversa, ai dipendenti provinciali iscritti agli organismi di cui al presente articolo possono essere concessi, limitatamente ai giorni in cui si effettuano le gare e con la disciplina di cui all'articolo 137 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, permessi straordinari retribuiti fino ad un massimo di cinque giorni l'anno.

 

     Art. 23.

     (Omissis) [9].

 

     Art. 24. Disposizioni per il personale medico e veterinario.

     1. Al personale medico e veterinario contemplato dall'articolo 7 della legge provinciale 23 novembre 1983, n. 41, si applicano le disposizioni economiche stabilite per il corrispondente personale del servizio sanitario nazionale di cui agli articoli 64, 92, 95, 99, 100 e 109 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270 e successive modificazioni, nonché quelle di cui all'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, n. 494 e successive modifiche.

     2. A decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, al personale medico in servizio presso la Provincia cui sia stato affidato l'incarico di esercitare le funzioni inerenti all'ufficio del medico provinciale a norma della legge provinciale 22 marzo 1982, n. 6, è corrisposta, per la durata dell'incarico, una somma tale da garantire al medesimo dipendente un trattamento economico pari a quello iniziale tabellare stabilito per il personale medico di cui all'articolo 7 della legge provinciale 23 novembre 1983, n. 41, con qualifica di direttore medico a tempo pieno [10].

 

     Art. 25. Istituzione del servizio attività socio-assistenziali.

     1. (Omissis) [11].

     2. (Omissis) [12].

     3. (Omissis) [13].

     4. (Omissis) [14].

     5. I provvedimenti attuativi del servizio piano socio-sanitario, del servizio attività socio-sanitarie e del servizio finanziamento attività socio-sanitarie assunti in applicazione della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, si intendono confermati con riferimento, rispettivamente al:

     n. 24 - servizio piano sanitario;

     n. 25 - servizio attività sanitarie;

     n. 26 - servizio finanziamento attività sanitarie.

 

     Art. 26. Autorizzazioni di spesa.

     1. Per la concessione delle borse di studio di cui all'articolo 4, a decorrere dall'esercizio finanziario 1988 sarà disposto annualmente apposito stanziamento con legge di bilancio, in misura comunque non superiore alle previsioni recate dal bilancio pluriennale.

     2. Per la concessione dei contributi di cui all'articolo 22, a decorrere dall'esercizio finanziario 1988 sarà disposto annualmente apposito stanziamento con legge di bilancio, in misura comunque non superiore alle previsioni recate dal bilancio pluriennale.

 

     Artt. 27. - 28.

     (Omissis) [15].

 

 


[1] Abrogata dall'art. 78 della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11, tranne gli artt. 22 e 23.

[2] Per la L.P. 29 aprile 1983, n. 12 «Nuovo ordinamento dei servizi e del personale della Provincia autonoma di Trento», vedi Del.G.P. 11 settembre 1987, n. 9470 «Testo coordinato delle disposizioni contenute nella legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 e successive modificazioni ed integrazioni».

[3] Articolo così sostituito dall'art. 13 della L.P. 24 gennaio 1992, n. 5.

[4] Per il regolamento d'esecuzione vedi il D.P.G.P. 31 maggio 1989, n. 8- 6/Leg. e il D.P.G.P. 30 gennaio 1990, n. 3-16/Leg.

[5] Articolo di modifica degli articoli 83 e 134 della L.P. 29 aprile 1983, n. 12. I commi 1 e 3 del presente art. sono stati abrogati dall'art. 2 della L.P. 13 novembre 1998, n. 15; essi restano applicabili ai rapporti sorti in base alle loro disposizioni nel periodo della loro vigenza e per l'esecuzione dei relativi impegni di spesa, per effetto dell'art. 4 della stessa L.P. 15/98.

[6] Comma di modifica dell'allegato C alla L.P. 3 settembre 1984, n. 8.

[7] Articolo così modificato dall'art. 49 della L.P. 23 febbraio 1990, n. 6. I profili professionali del personale di cui ai commi 1, 5 e 6 sono stati definiti con deliberazione della Giunta provinciale 6 ottobre 1988, n. 11799 (B.U. 28 marzo 1989, n. 6 - S.O. n. 1). I regolamenti per lo svolgimento degli esami previsti ai commi 5 e 6 sono stati approvati, rispettivamente, con D.P.G.P. 3 novembre 1989, n. 12-10/Leg., D.P.G.P. 27 febbraio 1989, n. 6-4/Leg. e D.P.G.P. 27 febbraio 1989, n. 5-3/Leg.

[8] Articolo sostituito dall'art. 6 della L.P. 19 maggio 1992, n. 15 e abrogato dall’art. 8 della L.P. 17 giugno 2004, n. 6.

[9] Articolo di modifica della L.P. 28 novembre 1978, n. 50, della L.P. 13 aprile 1981, n. 5, della L.P. 15 dicembre 1980, n. 35, della L.P. 29 aprile 1983, n. 12, dell'allegato A alla L.P. 3 settembre 1984, n. 8, della L.P. 8 giugno 1987, n. 10 e della L.P. 23 novembre 1983, n. 41.

[10] Articolo così modificato dall'art. 53 della L.P. 23 febbraio 1990, n. 6.

[11] Comma di modifica della L.P. 29 aprile 1983, n. 12.

[12] Comma di modifica della L.P. 29 aprile 1983, n. 12.

[13] Comma di modifica della L.P. 29 aprile 1983, n. 12.

[14] Comma di modifica della L.P. 29 aprile 1983, n. 12.

[15] Recano disposizioni finanziarie ed entrata in vigore.