§ 2.1.25 - Legge Provinciale 30 dicembre 1971, n. 20.
Modifiche e integrazioni all'ordinamento dagli uffici e Statuto del Personale della Provincia di Trento.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:2. ordinamento della provincia
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:30/12/1971
Numero:20


Sommario
Art. 1.      (Omissis)
Art. 2.      Il parere della Commissione consultiva previsto dagli articoli 137 primo comma, 156 secondo comma, 166 quarto comma e 168 primo comma della Legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, sostituito dal [...]
Art. 3.      Agli articoli 64 primo comma, lettera e), 64 secondo comma 104 primo comma, 106 secondo comma, 137 ultimo comma e 168 primo comma della Legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, e successive [...]
Art. 4.  [3]
Art. 5.      Il personale di ruolo della carriera di concetto in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge consegue il passaggio alla qualifica di segretario principale anche in [...]
Art. 6.      Il personale di ruolo della carriera esecutiva in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge consegue il passaggio alla qualifica di coadiutore principale anche in soprannumero [...]
Art. 7.      Le disposizioni dei precedenti articoli 4, 5 e 6 si applicheranno anche al personale che abbia conseguito il passaggio rispettivamente alla carriera direttiva, di concetto ed esecutiva ai sensi [...]
Art. 8.      Per il personale provinciale di ruolo appartenente alle carriere direttiva, di concetto ed esecutiva, l'inquadramento nelle nuove qualifiche avviene secondo la tabella di corrispondenza [...]
Art. 9.      Ai tecnici radiologi è riconosciuto, in aggiunta alla anzianità già spettante nella qualifica conseguita a seguito dell'inquadramento di cui al precedente art. 8 un ulteriore biennio di [...]
Art. 10.      Il fattore dell'azienda agricola dell'Ospedale psichiatrico provinciale viene inquadrato nella nuova qualifica di coadiutore, con il trattamento economico risultante a seguito della [...]
Art. 11.      Salvo quanto disposto per il personale inserviente dal successivo art. 12, l'inquadramento del personale provinciale di ruolo appartenente alla carriera ausiliaria nelle nuove qualifiche [...]
Art. 12.      Il personale inserviente di ruolo viene inquadrato nella nuova qualifica di inserviente, conservando l'anzianità acquisita nella vecchia qualifica. Tale anzianità viene computata in primo luogo [...]
Art. 13.      Salvo quanto previsto dal comma successivo e comunque dalle disposizioni della presente legge che fissano una diversa decorrenza, l'inquadramento del personale provinciale di ruolo nelle nuove [...]
Art. 14.      Con l'entrata in vigore della presente legge il vice segretario generale in servizio assume la nuova qualifica di vice segretario generale dea Giunta provinciale.
Art. 15.      Al personale provinciale che ha conseguito il passaggio a carriera superiore in applicazione dell'art. 189 della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, e successive modificazioni, nonchè in [...]
Art. 16.      Il personale di ruolo delle carriere di concetto ed esecutiva che, alla data di entrata in vigore della presente legge, svolgeva le mansioni della carriera superiore, sarà inquadrato nelle [...]
Art. 17.      Nella prima applicazione della presente legge è consentito il passaggio da uno ad altro ruolo del personale ausiliario, salvo il possesso dei requisiti prescritti per accedere al nuovo ruolo e [...]
Art. 18.      Nella prima applicazione della presente legge, la Giunta provinciale, previo consenso degli interessati, può disporre il passaggio di personale appartenente alla carriera di concetto del ruolo [...]
Art. 19.      Il personale appartenente al ruolo speciale delle visitatrici sanitarie e insegnante dell'I.P.A.I. - quadro G4 dell'allegato I alla legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, e successive [...]
Art. 20.      Il personale non di ruolo delle carriere direttiva, di concetto ed esecutiva, assunto ai sensi dell'articolo 73, primo comma, della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, che abbia prestato [...]
Art. 21.      Gli operai temporanei, addetti alla manutenzione delle strade con incarico di cantoniere, che abbiano prestato servizio ausiliario anche senza continuità con inizio da almeno due anni [...]
Art. 22.      La tabella degli stipendi e salari del personale provinciale formante l'allegato II alla legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, modificata con legge provinciale 13 luglio 1968, n. 10, è [...]
Art. 23.      Con decorrenza dal 1° gennaio 1972, le variazioni della misura dell'indennità integrativa speciale istituita dall'art. 1 della legge 27 maggio 1959, n. 324, ed estesa al personale provinciale in [...]
Art. 24.      L'indennità di funzione di cui alla lettera b) dell'art. 16 bis della legge 18 marzo 1968, n. 249, previsto dall'art. 12 della legge 29 ottobre 1970, n. 775, sarà corrisposta al personale [...]
Art. 25.      A decorrere dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore della presente legge, le indennità di cui all'art. 6, secondo comma, della legge provinciale 22 gennaio 1971, n. 3, sono [...]
Art. 26.      Con decorrenza dal 1° luglio 1970, l'indennità mensile di cui all'art. 133 ter della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, aggiunto dall'art. 1 della legge provinciale 13 luglio 1968, n. 10, è [...]
Art. 27.      A decorrere dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore della presente legge, al personale che presti servizio notturno di portineria è attribuita l'indennità prevista dall'art. [...]
Art. 28.      L'indennità di cui all'art. 15 della legge 27 maggio 1959, n. 324, è estesa, con le modalità ivi previste, a decorrere dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore della presente [...]
Art. 29.      A decorrere dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore della presente legge, al personale operaio che, in possesso dell'apposita patente, sia addetto al servizio di caldaie ad [...]
Art. 30.      La Provincia garantisce al proprio personale e relative famiglie per un numero illimitato di viaggi nel territorio nazionale, le agevolazioni e concessioni speciali godute dagli impiegati dello [...]
Art. 31.      (Omissis)
Art. 32.      Il personale femminile avente il coniuge o prole a carico, con non meno di 15 anni di servizio utile agli effetti della liquidazione della pensione da parte della Cassa per le pensioni ai [...]
Art. 33.      (Omissis)
Art. 34.      Per il periodo di cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge le disposizioni di cui ai precedenti articoli 32 e 33 si applicano a tutto il personale femminile coniugato [...]
Art. 35.      Le disposizioni di cui all'art. 136 della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, come sostituito dall'art. 1 della presente legge, hanno effetto dal 1° gennaio 1972.
Art. 36.      Ai fini della compilazione del rapporto informativo, le disposizioni dell'art. 77 bis della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, aggiunto dall'art. 1 della presente legge, hanno effetto dal [...]


§ 2.1.25 - Legge Provinciale 30 dicembre 1971, n. 20. [1]

Modifiche e integrazioni all'ordinamento dagli uffici e Statuto del Personale della Provincia di Trento.

(B.U. 11 gennaio 1972, n. 2).

 

Art. 1.

     (Omissis) [2].

 

     Art. 2.

     Il parere della Commissione consultiva previsto dagli articoli 137 primo comma, 156 secondo comma, 166 quarto comma e 168 primo comma della Legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, sostituito dal parere del Consiglio di Amministrazione.

 

     Art. 3.

     Agli articoli 64 primo comma, lettera e), 64 secondo comma 104 primo comma, 106 secondo comma, 137 ultimo comma e 168 primo comma della Legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, e successive modificazioni, la qualifica di direttore di divisione è sostituita da quella di ispettore generale.

     Agli articoli 87, 93 e 111 primo comma della Legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, le parole «il direttore di divisione o il capo ufficio che vengano a conoscenza» sono sostituite dalle seguenti: «il funzionario responsabile del servizio o dell'ufficio che venga a conoscenza»; all'art. 95 secondo comma della legge medesima le parole «i direttori di divisione o capi ufficio» sono sostituite dalle seguenti: «il funzionario responsabile del servizio o dell'ufficio che venga a conoscenza»; all'art. 95 secondo comma della legge medesima le parole «i direttori di divisione o capi ufficio» sono sostituite dalle seguenti: «i funzionari responsabili dei servizi o degli uffici».

 

     Art. 4. [3]

     Per il personale di ruolo della carriera direttiva in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge il periodo di permanenza nella nuova qualifica di consigliere è ridotto a due anni.

     Il personale di cui al comma precedente consegue il passaggio, ai soli effetti economici, alla qualifica di ispettore generale dopo quattro anni di permanenza nella seconda classe di stipendio della qualifica di direttore di divisione, semprechè abbia riportato, nell'ultimo biennio, note di qualifica non inferiore a buono.

     Nella prima applicazione della presente legge i posti disponibili nella nuova qualifica di ispettore generale saranno attribuiti, mediante scrutinio per merito comparativo, ai dipendenti che in base alla legge stessa siano stati inquadrati nella qualifica di direttore di divisione, purchè alla data di entrata in vigore della presente legge essi abbiano maturato in tale qualifica una anzianità di almeno due anni.

 

     Art. 5.

     Il personale di ruolo della carriera di concetto in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge consegue il passaggio alla qualifica di segretario principale anche in soprannumero rispetto ai posti di organico. In corrispondenza delle promozioni conferite in soprannumero sono lasciati altrettanti posti vacanti nella qualifica di segretario.

     Per il personale di cui al comma precedente il periodo di anzianità nella qualifica di segretario principale richiesto per il conseguimento della seconda classe di stipendio è ridotto a tre anni.

     Il personale di cui al primo comma consegue il passaggio, ai soli effetti economici, alla qualifica di segretario capo dopo otto anni di permanenza nella seconda classe di stipendio della qualifica di segretario principale, semprechè il personale medesimo, nell'ultimo biennio, non abbia riportato una nota di qualifica inferiore a buono.

     Le disposizioni del presente articolo si estendono, in quanto applicabili, al personale di ruolo la cui carriera è disciplinata da norme particolari. In ogni caso si applica la disposizione di cui al terzo comma.

 

     Art. 6.

     Il personale di ruolo della carriera esecutiva in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge consegue il passaggio alla qualifica di coadiutore principale anche in soprannumero rispetto ai posti d'organico. in corrispondenza delle promozioni conferite in soprannumero sono lasciati altrettanti posti vacanti nella qualifica di coadiutore.

     Per il personale di cui al comma precedente il periodo di anzianità nella qualifica di coadiutore principale richiesto per il conseguimento della seconda classe di stipendio è ridotto a tre anni.

     Il personale di cui al primo comma consegue il passaggio, ai soli effetti economici, alla qualifica di coadiutore superiore dopo otto anni di permanenza nella seconda classe di stipendio della qualifica di coadiutore principale, semprechè il personale medesimo, nell'ultimo biennio, non abbia riportato una nota di qualifica inferiore a buono.

     Le disposizioni del presente articolo si estendono, in quanto applicabili, al personale di ruolo la cui carriera è disciplinata da norme particolari. In ogni caso si applica la disposizione di cui al terzo comma.

 

     Art. 7.

     Le disposizioni dei precedenti articoli 4, 5 e 6 si applicheranno anche al personale che abbia conseguito il passaggio rispettivamente alla carriera direttiva, di concetto ed esecutiva ai sensi dell'art. 16, nonchè al personale che sia stato inquadrato in ruolo ai sensi dell'articolo 20 della presente legge.

 

     Art. 8.

     Per il personale provinciale di ruolo appartenente alle carriere direttiva, di concetto ed esecutiva, l'inquadramento nelle nuove qualifiche avviene secondo la tabella di corrispondenza costituente l'allegato III alla presente legge, conservando l'anzianità e l'ordine di ruolo posseduti nella qualifica di provenienza. Nei casi di fusione di più qualifiche previste dal vecchio ordinamento in una, gli impiegati conservano nella nuova qualifica di inquadramento l'anzianità di servizio maturata complessivamente nelle qualifiche soppresse.

     Al personale cui competa una qualifica derivata dalla soppressione di due qualifiche in vigore al 30 giugno 1970 è attribuita, nella nuova posizione, la prima o la seconda classe di stipendio, secondo che l'interessato provenga dalla prima o dalla seconda delle qualifiche soppresse, considerate nell'ordine di progressione in carriera, conservando l'anzianità e gli aumenti biennali di stipendio maturati nella qualifica di provenienza o, se più favorevole, è attribuita la classe corrispondente all'anzianità complessivamente maturata nelle qualifiche soppresse. In questo secondo caso l'anzianità eccedente, rispetto a quella complessivamente richiesta per la classe conferita, è riconosciuta nella classe medesima ai fini degli aumenti biennali suddetti.

     Nel caso, invece, che la nuova qualifica sostituisca una soltanto di quelle esistenti al 30 giugno 1970, riportando più classi in luogo dell'unico stipendio previsto alla data predetta, è attribuita la classe di stipendio spettante in relazione all'anzianità di qualifica. L'anzianità eccedente, rispetto a quella complessivamente richiesta per la classe conferita è riconosciuta nella classe medesima.

     Si applicano in ogni caso, in presenza delle condizioni prescritte, le norme permanenti relative alla attribuzione del solo trattamento economico di qualifica superiore e le norme transitorie di cui agli articoli 4, 5 e 6 della presente legge.

     Al personale di ruolo della carriera esecutiva, rispettivamente della carriera di concetto, che al 30 giugno 1970 rivestiva la qualifica di archivista capo o di segretario capo, è attribuito nella nuova qualifica di coadiutore superiore, rispettivamente di segretario capo, un numero di aumenti periodici di stipendio corrispondente alla differenza fra la complessiva anzianità maturata nella carriera, dedotta quella necessaria in base al soppresso ordinamento per il conseguimento della qualifica di archivista, rispettivamente di primo segretario, e gli undici anni, semprechè il trattamento risultante sia più favorevole di quello che spetterebbe in applicazione del primo comma del presente articolo. Al personale di cui al presente comma sono attribuiti altresì nelle nuove qualifiche di coadiutore superiore e di segretario capo, con effetto dal 1° luglio 1970, due aumenti periodici di stipendio in eccedenza ai normali aumenti attribuibili ai sensi dell'art. 127 della Legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, e successive modificazioni.

 

     Art. 9.

     Ai tecnici radiologi è riconosciuto, in aggiunta alla anzianità già spettante nella qualifica conseguita a seguito dell'inquadramento di cui al precedente art. 8 un ulteriore biennio di anzianità, in considerazione della nuova carriera prevista per i tecnici radiologi stessi dall'art. 52, secondo comma, della Legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, come sostituito dall'art. 1 della presente legge.

 

     Art. 10.

     Il fattore dell'azienda agricola dell'Ospedale psichiatrico provinciale viene inquadrato nella nuova qualifica di coadiutore, con il trattamento economico risultante a seguito della ricostruzione della carriera, ai soli effetti economici, sulla base dei nuovi termini di percorrenza stabiliti dall'art. 51 della Legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, come sostituito dall'art. 1 della presente legge.

 

     Art. 11.

     Salvo quanto disposto per il personale inserviente dal successivo art. 12, l'inquadramento del personale provinciale di ruolo appartenente alla carriera ausiliaria nelle nuove qualifiche previste per il personale medesimo dai nuovi ruoli di cui ai quadri H1, H2, H3, H5, H6, H7, H8, H9 e H11, facenti parte dell'allegato I alla presente legge, avviene secondo l'allegata tabella di corrispondenza, conservando l'anzianità e l'ordine di ruolo posseduti nella qualifica di provenienza. Nei casi di fusione di più qualifiche previste dal vecchio ordinamento in una, i dipendenti conservano nella nuova qualifica di inquadramento l'anzianità di servizio maturata complessivamente nelle qualifiche soppresse.

     Tuttavia al personale già inquadrato nelle categorie A e B del soppresso ordinamento viene attribuita, se più favorevole, una anzianità nella nuova qualifica pari alla complessiva anzianità maturata nella carriera diminuita rispettivamente di dieci e di otto anni, a seconda che il personale medesimo venga inquadrato nella nuova qualifica di vertice o in quella immediatamente inferiore.

     Al personale che verrà inquadrato in base alla presente legge nella prima o nella seconda qualifica, e che sia in possesso d'una anzianità complessiva di servizio nella carriera di almeno dieci anni, è attribuito il solo trattamento economico della terza qualifica; l'eventuale anzianità eccedente è computabile ai fini dell'attribuzione di aumenti periodici di stipendio.

     Al personale che verrà inquadrato in base alla presente legge nella terza qualifica e che, anteriormente all'inquadramento, apparteneva alla categoria A del soppresso ordinamento, è attribuito il solo trattamento economico della qualifica di vertice, subordinatamente al possesso d'una anzianità complessiva di servizio nella carriera di almeno dieci anni; l'eventuale anzianità eccedente è computata ai fini dell'attribuzione di aumenti periodici di stipendio.

     Le qualifiche di ispettore infermiere e di vice ispettore infermiere ed i relativi posti, già compresi nel quadro H - Ruolo del personale ausiliario facente parte dell'allegato i alla Legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, sono da considerare ad esaurimento. Il personale che al 30 giugno 1970 rivestiva le predette qualifiche viene inquadrato nei rispettivi posti ad esaurimento, conservando l'anzianità posseduta.

 

     Art. 12.

     Il personale inserviente di ruolo viene inquadrato nella nuova qualifica di inserviente, conservando l'anzianità acquisita nella vecchia qualifica. Tale anzianità viene computata in primo luogo al fine della progressione da una classe di stipendio all'altra, secondo i termini di permanenza stabiliti dall'art. 55 della Legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, come sostituito dall'art. 1 della presente legge; l'eventuale eccedenza sarà valutata ai fini dell'assegnazione degli aumenti periodici nell'ultima classe raggiunta.

 

     Art. 13.

     Salvo quanto previsto dal comma successivo e comunque dalle disposizioni della presente legge che fissano una diversa decorrenza, l'inquadramento del personale provinciale di ruolo nelle nuove qualifiche secondo le disposizioni dei precedenti articoli da 8 a 12 ha effetto dal 1° luglio 1970.

     Per il personale che abbia conseguito, mediante assunzione in ruolo o avanzamento in carriera, la qualifica rivestita alla data di entrata in vigore della presente legge in epoca successiva al 1° luglio 1970, l'inquadramento nella nuova qualifica avviene sulla base dell'ultima qualifica rivestita e con effetto dalla data del conseguimento della stessa. In tal caso è dovuta al personale in servizio al 1° luglio 1970, per il periodo intercorrente tra tale data e quella di conseguimento dell'ultima qualifica, la differenza fra il trattamento economico previsto dal nuovo ordinamento delle carriere e degli stipendi ed il trattamento precedentemente in vigore per la qualifica rivestita al 1° luglio 1970, operando il raffronto fra vecchie e nuove qualifiche, o classi di stipendio, ai soli fini economici, sulla base dell'allegata tabella di corrispondenza, prescindendo dalla applicazione dei precedenti articoli da 8 a 12.

 

     Art. 14.

     Con l'entrata in vigore della presente legge il vice segretario generale in servizio assume la nuova qualifica di vice segretario generale dea Giunta provinciale.

 

     Art. 15.

     Al personale provinciale che ha conseguito il passaggio a carriera superiore in applicazione dell'art. 189 della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, e successive modificazioni, nonchè in applicazione degli articoli 15, 16 e 17 della legge provinciale 13 luglio 1968, n. 10, ed al quale, a sensi delle disposizioni medesime, è stata riconosciuta solo parzialmente l'anzianità di servizio prestato con le mansioni proprie della carriera superiore, è riconosciuta per intero l'ulteriore anzianità, a condizione che la qualifica posseduta dal personale stesso al 30 giugno 1970 fosse raggiungibile a ruolo aperto senza esami in base all'ordinamento delle carriere in vigore a tale data.

     Gli effetti del riconoscimento di anzianità di cui al comma precedente sono riportati al 30 giugno 1970 e l'inquadramento nelle nuove qualifiche a sensi degli articoli 8 e 9 avviene, per il personale interessato da tale riconoscimento, considerando come anzianità nella qualifica rivestita al 30 giugno 1970 quella risultante dal cumulo dell'anzianità già eventualmente maturata con quella riconosciuta a sensi del comma precedente.

     Qualora, tuttavia, per effetto del cumulo di anzianità di cui al comma precedente si verifichino entro il 30 giugno 1970 le condizioni richieste dall'ordinamento delle carriere in vigore a quella data per il passaggio a ruolo aperto e senza esami a qualifica superiore, si riterrà avvenuta prima tale promozione, e successivamente si procederà all'inquadramento nelle nuove qualifiche a sensi degli articoli 8 e 9, con decorrenza dal primo luglio 1970, conservando l'eventuale anzianità residua.

     Qualora, infine, le condizioni richiamate al comma precedente si verifichino in data compresa tra il primo luglio 1970 e l'entrata in vigore della presente legge, l'inquadramento nelle nuove qualifiche ai sensi degli articoli 8 e 9 avverrà sulla base della qualifica superiore conseguita, ma con effetto dalla data di compimento della prescritta anzianità. in tal caso troverà applicazione l'ultima parte del secondo comma dell'art. 13.

     Al personale provinciale già inquadrato fra il personale inserviente o cantoniere di ruolo, che ha conseguito il passaggio in altra qualifica del ruolo del personale ausiliario ai sensi dell'art. 8 della legge provinciale 13 luglio 1968, n. 10, ed al quale è stata riconosciuta solo parzialmente l'anzianità di servizio prestato con le mansioni proprie della nuova qualifica, è riconosciuta per intero l'ulteriore anzianità osservando, in quanto applicabile, la disciplina di cui ai commi precedenti.

 

     Art. 16.

     Il personale di ruolo delle carriere di concetto ed esecutiva che, alla data di entrata in vigore della presente legge, svolgeva le mansioni della carriera superiore, sarà inquadrato nelle qualifiche iniziali rispettivamente delle carriere direttiva e di concetto in conformità al titolo di studio posseduto, previo accertamento da parte della Giunta provinciale del lodevole svolgimento delle mansioni stesse.

     Il personale di ruolo della carriera ausiliaria che, alla data di entrata in vigore della presente legge, svolga mansioni impiegatizie, sarà inquadrato nelle qualifiche iniziali delle carriere corrispondenti alle mansioni effettivamente esercitate, previo accertamento da parte della Giunta provinciale del lodevole svolgimento delle mansioni stesse e subordinatamente al possesso del titolo di studio richiesto. Per l'inquadramento nella carriera esecutiva si pino prescindere dal possesso del titolo di studio, a condizione che le mansioni corrispondenti siano state esercitate per un periodo non inferiore a sei anni.

     L'inquadramento di cui ai commi precedenti seguirà nei posti e qualifiche dei ruoli corrispondenti alle mansioni esercitate.

     L'anzianità di servizio prestato con le mansioni proprie di carriera superiore sarà riconosciuto per intero.

     Qualora la retribuzione prevista per la qualifica conseguita nella carriera superiore risulti inferiore a quella in godimento, sono attribuiti nella nuova posizione gli aumenti necessari per assicurare una retribuzione di importo immediatamente superiore a quello goduto nella carriera di provenienza.

 

     Art. 17.

     Nella prima applicazione della presente legge è consentito il passaggio da uno ad altro ruolo del personale ausiliario, salvo il possesso dei requisiti prescritti per accedere al nuovo ruolo e l'accertamento della sussistenza dell'avvenuto svolgimento delle mansioni corrispondenti al ruolo medesimo, risultanti da certificazione rilasciata dalla Amministrazione.

     Il servizio prestato con le mansioni proprie del nuovo ruolo sarà riconosciuto per intero.

     Qualora la retribuzione prevista per la nuova qualifica conseguita risulti inferiore a quella in godimento, sono attribuiti nella nuova posizione gli aumenti necessari per assicurare una retribuzione di importo immediatamente superiore a quello goduto nella qualifica di provenienza.

 

     Art. 18.

     Nella prima applicazione della presente legge, la Giunta provinciale, previo consenso degli interessati, può disporre il passaggio di personale appartenente alla carriera di concetto del ruolo speciale degli assistenti sociali alla corrispondente carriera del ruolo speciale dei servizi di salute mentale. Il personale trasferito conserva, nel nuovo ruolo, la qualifica, e l'anzianità possedute nel ruolo di provenienza.

 

     Art. 19.

     Il personale appartenente al ruolo speciale delle visitatrici sanitarie e insegnante dell'I.P.A.I. - quadro G4 dell'allegato I alla legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, e successive modificazioni non appena ultimate le operazioni di inquadramento nelle nuove qualifiche ai sensi dell'articolo 8 della presente legge, verrà trasferito nella corrispondente carriera del ruolo speciale dei servizi di salute mentale, conservando la qualifica e l'anzianità possedute nel ruolo di provenienza. Con effetto dalla data del predetto trasferimento, il ruolo speciale delle visitatrici sanitarie e insegnante dell'I.P.A.I. rimane soppresso.

 

     Art. 20.

     Il personale non di ruolo delle carriere direttiva, di concetto ed esecutiva, assunto ai sensi dell'articolo 73, primo comma, della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, che abbia prestato servizio anche senza continuità per almeno sei mesi e che risulti ancora in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, sarà inquadrato nelle qualifiche iniziali dei ruoli corrispondenti alle mansioni esercitate o ad esse analoghe, previo superamento di un apposito colloquio, semprechè non abbia comunque superato alla predetta data il 45° anno di età. La Commissione esaminatrice sarà quella di cui al primo comma dell'art. 64 della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, e successive modificazioni.

     Il personale non di ruolo della carriera ausiliaria, assunto ai sensi degli articoli 73, primo comma e 74, primo e secondo comma, della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, che abbia prestato servizio anche senza continuità per almeno sei mesi e che risulti ancora in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, sarà inquadrato in ruolo con la qualifica iniziale corrispondente alle mansioni esercitate, previa dichiarazione della Giunta provinciale attestante la idoneità al servizio, semprechè non abbia comunque superato alla predetta data il 45° anno di età.

     Il personale non di ruolo di cui al primo ed al secondo comma, che alla data di entrata in vigore della presente legge non abbia compiuto sei mesi di servizio, sarà inquadrato in ruolo mediante concorso per esame speciale, al cui espletamento provvederà la Commissione indicata al primo comma. Le materie d'esame e le modalità dei concorsi saranno stabilite con apposito regolamento.

     Il rapporto d'impiego temporaneo del personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, è prorogato fino alla conclusione delle operazioni di inquadramento di cui ai commi precedenti, anche in deroga ai limiti di cui al secondo comma dell'art. 73 della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8.

     Il servizio prestato anche senza continuità presso la Amministrazione provinciale nella stessa carriera anteriormente alla nomina in ruolo del personale di cui ai commi precedenti è riconosciuto per intero agli effetti giuridici ed economici.

     Il personale inquadrato in ruolo ai sensi del presente articolo, conserva, a titolo di assegno personale riassorbibile l'eventuale eccedenza di retribuzione goduta anteriormente alla nomina in ruolo sull'importo dello stipendio o salario iniziale in vigore per la qualifica conseguita.

     La disposizione di cui al quinto comma si applica anche al personale che abbia conseguito la nomina in ruolo anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge attraverso concorso pubblico ovvero in applicazione della legge 2 aprile 1968, n. 482, con effetto dal 1° luglio 1970.

 

     Art. 21.

     Gli operai temporanei, addetti alla manutenzione delle strade con incarico di cantoniere, che abbiano prestato servizio ausiliario anche senza continuità con inizio da almeno due anni anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e che a questa medesima data risultino ancora in servizio, saranno inquadrati in ruolo, anche in soprannumero, nella carriera ausiliaria, con la qualifica di cantoniere, previa dichiarazione della Giunta provinciale attestante tale posizione e la idoneità al servizio.

     Agli stessi sarà riconosciuto ad ogni effetto il servizio prestato anche senza continuità anteriormente all'inquadramento in ruolo.

     Il trattamento economico risultante a seguito dell'inquadramento disposto in virtù del presente articolo avrà decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 22.

     La tabella degli stipendi e salari del personale provinciale formante l'allegato II alla legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, modificata con legge provinciale 13 luglio 1968, n. 10, è sostituita, con effetto dal 1. luglio 1970, dalla tabella che costituisce l'allegato II alla presente legge.

     Con effetto dal 1° luglio 1970, è soppresso l'assegno mensile temporaneo di cui alla legge provinciale 11 agosto 1969, n. 4 [4].

 

     Art. 23.

     Con decorrenza dal 1° gennaio 1972, le variazioni della misura dell'indennità integrativa speciale istituita dall'art. 1 della legge 27 maggio 1959, n. 324, ed estesa al personale provinciale in attività di servizio con legge provinciale 27 aprile 1960, n. 5, rispetto alla misura fissata per l'esercizio finanziario 1971 con decreto del Ministro del Tesoro di data 24 luglio 1970, sono determinate applicando, su una base fissata in Lire 100.000 mensili per tutti i dipendenti della Provincia in attività di servizio, la percentuale di variazione pari alla differenza aritmetica fra la variazione percentuale dell'indice del costo della vita quale risulta dall'apposito decreto emanato per ogni esercizio finanziario dal Ministro del Tesoro e la variazione percentuale indicata dal sopra citato decreto di data 24 luglio 1970.

     Restano ferme le altre disposizioni dell'art. 1 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni.

 

     Art. 24.

     L'indennità di funzione di cui alla lettera b) dell'art. 16 bis della legge 18 marzo 1968, n. 249, previsto dall'art. 12 della legge 29 ottobre 1970, n. 775, sarà corrisposta al personale provinciale in misura ridotta da determinarsi con successiva legge.

     Per le qualifiche di segretario generale della Giunta provincie e di direttore generale il trattamento economico verrà determinato in via definitiva con successiva legge in misura corrispondente a quella che spetterà ai direttori generali della Regione Trentino - Alto Adige.

 

     Art. 25.

     A decorrere dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore della presente legge, le indennità di cui all'art. 6, secondo comma, della legge provinciale 22 gennaio 1971, n. 3, sono estese a tutti i dipendenti che prestino comunque servizio presso l'Ospedale psichiatrico provinciale o i dispensari di igiene mentale, per i soli periodi di servizio effettivamente prestato presso tali istituzioni.

 

     Art. 26.

     Con decorrenza dal 1° luglio 1970, l'indennità mensile di cui all'art. 133 ter della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, aggiunto dall'art. 1 della legge provinciale 13 luglio 1968, n. 10, è elevata a L. 20.000.

     A decorrere dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore della presente legge, l'indennità mensile di cui al comma precedente è corrisposta al personale adibito alla guida di automezzi di qualsiasi tipo.

 

     Art. 27.

     A decorrere dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore della presente legge, al personale che presti servizio notturno di portineria è attribuita l'indennità prevista dall'art. 134 della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, come modificato dall'art. 1 della legge provinciale 13 luglio 1968, n. 10.

 

     Art. 28.

     L'indennità di cui all'art. 15 della legge 27 maggio 1959, n. 324, è estesa, con le modalità ivi previste, a decorrere dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore della presente legge, al personale addetto agli impianti litografici e meccanografici, per i soli periodi di servizio effettivamente prestato con tali mansioni [5].

 

     Art. 29.

     A decorrere dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore della presente legge, al personale operaio che, in possesso dell'apposita patente, sia addetto al servizio di caldaie ad alta o media pressione, è attribuita una indennità di L. 5.000 mensili, per i soli periodi di servizio effettivamente prestato con tali mansioni [6].

 

     Art. 30.

     La Provincia garantisce al proprio personale e relative famiglie per un numero illimitato di viaggi nel territorio nazionale, le agevolazioni e concessioni speciali godute dagli impiegati dello Stato e relative famiglie in materia di trasporti di persone.

     La Giunta provinciale è autorizzata a stipulare apposita convenzione con il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile.

 

     Art. 31.

     (Omissis) [7]

 

     Art. 32.

     Il personale femminile avente il coniuge o prole a carico, con non meno di 15 anni di servizio utile agli effetti della liquidazione della pensione da parte della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, è, a domanda, collocato in aspettativa per il periodo di tempo necessario al compimento degli anni di servizio utili per il conseguimento del diritto al trattamento di quiescenza in forma di pensione secondo gli ordinamenti della C.P.D.E.L. Trascorso tale periodo il personale predetto viene collocato a riposo con effetto dal giorno immediatamente successivo.

     Dalla data del collocamento in aspettativa il personale stesso è posto in soprannumero. Esso non può cessare dalla posizione di aspettativa, nella quale è stato collocato in applicazione del precedente comma, fino al collocamento a riposo.

     Nel periodo di aspettativa sono corrisposti al personale di cui al primo comma, a titolo di assegno alimentare, il 45% dei soli assegni pensionabili in godimento all'atto del collocamento in aspettativa o risultanti da successivi aumenti di carattere generale e l'indennità integrativa speciale nella stessa misura spettante ai pensionati della C.P.D.E.L..

     Il periodo trascorso in aspettativa non è computabile ai fini della progressione giuridico-economica di carriera. Tale periodo è peraltro utile ai fini dell'iscrizione alla C.P.D.E.L., della contribuzione dovuta alla Cassa stessa, nonchè della valutazione dei servizi e della conseguente determinazione del trattamento di quiescenza a carico della Cassa medesima.

     I contributi dovuti alla C.P.D.E.L. durante il periodo di collocamento in aspettativa, compresa la quota propria della dipendente, sono a carico dell'Amministrazione.

     In caso di decesso della dipendente durante il periodo di collocamento in aspettativa, l'Amministrazione corrisponderà - agli aventi diritto alla pensione indiretta a carico della C.P.D.E.L. - la differenza fra l'assegno di pensione indiretta che sarebbe spettato con venti anni di servizio e quello effettivamente dovuto alla Cassa predetta.

     Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche al personale femminile iscritto alla Cassa per le pensioni ai sanitari, intendendosi sostituita quest'ultima alla C.P.D.E.L.

     Il personale di cui al primo comma e al settimo comma del presente articolo che al momento del collocamento a riposo non fosse più in possesso dei requisiti previsti per il conseguimento della pensione da parte della C.P.D.E.L. sarà a domanda riammesso in servizio nella posizione ricoperta all'atto del collocamento in aspettativa e solo per il tempo necessario alla maturazione del diritto al trattamento di quiescenza in forma di pensione secondo gli ordinamenti della C.P.D.E.L.

     La riammissione in servizio può avvenire, occorrendo, anche in soprannumero nella qualifica, subordinatamente però alla vacanza del posto nel ruolo [8].

 

     Art. 33.

     (Omissis) [9].

 

     Art. 34.

     Per il periodo di cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge le disposizioni di cui ai precedenti articoli 32 e 33 si applicano a tutto il personale femminile coniugato anche senza prole o coniuge a carico [10].

 

     Art. 35.

     Le disposizioni di cui all'art. 136 della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, come sostituito dall'art. 1 della presente legge, hanno effetto dal 1° gennaio 1972.

     L'art. 4 della legge provinciale 22 gennaio 1971, n. 3, è abrogato.

 

     Art. 36.

     Ai fini della compilazione del rapporto informativo, le disposizioni dell'art. 77 bis della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, aggiunto dall'art. 1 della presente legge, hanno effetto dal 1° gennaio 1973.

     Tuttavia il Consiglio di Amministrazione, nel determinare i criteri di valutazione dei titoli ai sensi del secondo comma dell'art. 55 bis della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, aggiunto dall'art. 1 della presente legge, avrà riguardo, sin dall'entrata in vigore della legge stessa, ai fattori di valutazione ivi indicati.

 

     Artt. 37. - 39. (Omissis) [11].

 

 

     ALLEGATI

     (Omissis) [12].

 

 


[1] Legge abrogata dall'art. 2 della L.P. 13 novembre 1998, n. 15, ad eccezione dell'art. 4. Essa resta applicabile ai rapporti sorti in base alle sue disposizioni nel periodo della sua vigenza e per l'esecuzione dei relativi impegni di spesa, per effetto dell'art. 4 della stessa L.P. 15/98.

[2] Articolo modificativo e integrativo della L.P. 23 agosto 1963, n. 8.

[3] Articolo abrogato dall'art. 78 della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11.

[4] Per le LL.PP. 13 luglio 1968, n. 10 e 11 agosto 1969, n. 4 vedi anche l'art. 3 della L.P. 29 dicembre 1981, n. 25.

[5] L'indennità di cui al presente articolo ha cessato di esistere per effetto dell'art. 3, punto 13), della L.P. 30 settembre 1974, n. 26.

[6] L'indennità di cui al presente articolo ha cessato di esistere per effetto dell'art. 3, punto 14), della L.P. 30 settembre 1974, n. 26.

[7] Articolo abrogato dall'art. 82 della L.P. 24 gennaio 1992, n. 5.

[8] Articolo così modificato dall'art. 21 della L.P. 5 novembre 1977, n. 31.

[9] Articolo già modificato, dall'art. 32 della L.P. 5 novembre 1977, n. 31, ora abrogato dall'art. 7 della L.P. 23 aprile 1979, n. 1.

[10] Vedi ora l'art. 39 della L.P. 5 novembre 1977, n. 31.

[11] Recano disposizioni finanziarie.

[12] Vedi ora le tabelle allegate alla L.P. 23 agosto 1963, n. 8.