§ 2.1.21 - Legge Provinciale 11 agosto 1969, n. 4. [*]
Attribuzione al personale provinciale di un assegno mensile temporaneo.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:2. ordinamento della provincia
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:11/08/1969
Numero:4


Sommario
Art. 1.      In attesa della revisione della Legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, al personale provinciale in attività di servizio è attribuito, a decorrere dal 1° gennaio 1969, un assegno mensile [...]
Art. 2.      (Omissis)
Art. 3.      (Omissis)


§ 2.1.21 - Legge Provinciale 11 agosto 1969, n. 4. [*]

Attribuzione al personale provinciale di un assegno mensile temporaneo.

(B.U. 12 agosto 1969, n. 34).

 

Art. 1.

     In attesa della revisione della Legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, al personale provinciale in attività di servizio è attribuito, a decorrere dal 1° gennaio 1969, un assegno mensile temporaneo, non pensionabile, nella misura lorda fissa di lire 10.000.

 

     Art. 2.

     (Omissis) [1].

 

     Art. 3.

     (Omissis) [1].

 

 


[*] Legge abrogata dall'art. 2 della L.P. 13 novembre 1998, n. 15. Essa resta applicabile ai rapporti sorti in base alle sue disposizioni nel periodo della sua vigenza e per l'esecuzione dei relativi impegni di spesa, per effetto dell'art. 4 della stessa L.P. 15/98.

[1] Norma finanziaria.

[1] Norma finanziaria.