§ 2.1.2a - Legge Provinciale 30 settembre 1974, n. 26.
Modifiche al trattamento economico del personale provinciale.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:2. ordinamento della provincia
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:30/09/1974
Numero:26


Sommario
Art. 1.      Con decorrenza dal 1° gennaio 1973 ai dipendenti provinciali di ruolo e non di ruolo, a eccezione di quelli di cui all'art. 6, è corrisposto un assegno perequativo pensionabile, utile ai fini [...]
Art. 2.  [4]
Art. 3.  [5]
Art. 4.      Dall'importo netto dell'assegno perequativo pensionabile dovuto per il periodo dal 1° gennaio 1973 alla data di entrata in vigore della presente legge, in sede di conguaglio, sarà detratto, sino [...]
Art. 5.      Nei confronti del personale che beneficia dell'assegno perequativo di cui all'art. 1, qualora il trattamento economico complessivamente goduto per stipendio e indennità soppresse risulti [...]
Art. 6.      Con decorrenza dal 1° gennaio 1973 ai dipendenti provinciali che rivestono la qualifica di Segretario Generale della Giunta provinciale o di Direttore Generale è attribuito lo stipendio [...]
Art. 7.      In sede di attribuzione del nuovo trattamento economico previsto dal precedente articolo 6, sarà tenuto conto, ai fini di cui al quarto comma dell'articolo stesso, dell'anzianità [...]
Art. 8.      Al Direttore Medico dell'I P A I ai Medici del Ruolo speciale del Laboratorio provinciale di Igiene e Profilassi - Sezione medica e ai Medici di Ruolo speciale dell'Orientamento professionale e [...]
Art. 9.      Al personale che beneficia del trattamento economico di cui al precedente art. 6 si applicano le disposizioni dell'art. 2 della presente legge.
Art. 10.      Dall'importo netto dei miglioramenti economici derivanti dall'applicazione del precedente art. 6 per il periodo dal 1° gennaio 1973 alla data di entrata in vigore della presente legge, saranno [...]
Art. 11.      Nei confronti del personale che beneficia del trattamento economico di cui all'articolo 6, qualora il trattamento goduto per stipendio ed indennità soppresse risulti superiore a quello [...]
Art. 12.      (Omissis)
Art. 13.      (Omissis)
Art. 14.      (Omissis)


§ 2.1.2a - Legge Provinciale 30 settembre 1974, n. 26. [1]

Modifiche al trattamento economico del personale provinciale.

(B.U. 1 ottobre 1974, n. 46).

 

Art. 1.

     Con decorrenza dal 1° gennaio 1973 ai dipendenti provinciali di ruolo e non di ruolo, a eccezione di quelli di cui all'art. 6, è corrisposto un assegno perequativo pensionabile, utile ai fini dell'indennità di buonuscita, nelle misure previste per la corrispondente carriera e parametro statale dalla tabella allegata alla legge 15 novembre 1973, n. 734. A tal fine, i parametri 188, 175, 145, 135 della carriera del personale ausiliario sono equiparati, rispettivamente, ai parametri 165, 143, 133 e 115 della carriera ausiliaria statale; i parametri 163, 153, 143, 133 e 120 degli inservienti sono equiparati, rispettivamente, ai parametri 165, 153, 146, 133 e 1 15 degli operai statali; i parametri 245 e 218 dell'ispettore infermiere e del vice ispettore infermiere sono equiparati, rispettivamente, ai parametri 245 e 218 della carriera esecutiva statale.

     Al personale contemplato dalla Legge provinciale 18 dicembre 1971, n. 17, è corrisposto un assegno perequativo pensionabile nella misura prevista per il personale statale del parametro 100.

     Sono esclusi dall'assegno di cui al primo comma i medici del Ruolo Speciale dei Servizi di Salute Mentale ed il personale di cui all'art. 8 della presente legge [2].

     L'assegno perequativo pensionabile non è suscettibile di aumenti periodici, non è computabile ai fini della tredicesima mensilità, è ridotto nella stessa proporzione dello stipendio nei casi di aspettativa, disponibilità, punizione disciplinare od altra posizione di stato che importi riduzione dello stipendio ed è sospeso in tutti i casi di sospensione dello stipendio [3].

     Nei casi di passaggio di carriera, al personale provvisto di assegno perequativo pensionabile di importo superiore a quello spettante nella nuova qualifica o classe, la differenza è attribuita come assegno personale pensionabile, da riassorbire con i successivi aumenti dell'assegno perequativo pensionabile per progressione di carriera o di classe.

     Nei casi in cui le disposizioni vigenti prevedono il conseguimento del solo trattamento economico di direttore di divisione da parte di personale che rivesta la qualifica di direttore di sezione, viene attribuito, oltre allo stipendio un assegno perequativo nella misura prevista dalla tabella allegata alla legge 15 novembre 1973, n. 734, per il parametro 387.

 

     Art. 2. [4]

     Dalla data di entrata in vigore della presente legge al personale, non potranno essere corrisposti compensi, indennità, premi, gettoni di presenza, assegni ed emolumenti comunque denominati a carico del bilancio provinciale, per l'opera svolta quale dipendente della Provincia o in rappresentanza di essa, fatta eccezione della indennità integrativa speciale, dell'aggiunta di famiglia, della tredicesima mensilità, del trattamento di missione, dell'indennità o assegno di cui all'art. 124 della Legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, e successive modificazioni, nonchè del compenso per lavoro straordinario. L'importo dei compensi, indennità, premi, gettoni di presenza, assegni od emolumenti comunque denominati, dei quali, ai sensi del precedente comma, è vietata la corresponsione, deve essere versato dagli enti, società, aziende ed amministrazioni tenute ad erogarli, direttamente in conto entrate eventuali del bilancio provinciale.

     Il divieto di cui al primo comma non si riferisce ad emolumenti comunque percepiti o da percepirsi per attività svolte anteriormente al 1° gennaio 1973.

     In ogni caso, il personale che fruiva delle indennità, proventi o compensi aboliti per effetto della presente legge è tenuto a continuare a svolgere le medesime funzioni e mansioni in connessione con le quali le indennità, proventi e compensi stessi erano concessi.

 

     Art. 3. [5]

     Al personale provinciale cessano di essere corrisposti i seguenti assegni, compensi e indennità:

     1. diritti di segreteria di cui all'art. 19 della Legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8;

     2. indennità al Capo di Gabinetto e al Segretario Particolare di cui al V e VI comma dell'art. 25 della Legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, e successive modificazioni;

     3. indennità ai Segretari Particolari degli Assessori provinciali di cui all'art. 26 bis della Legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, aggiunto dalla Legge provinciale 30 dicembre 1971, n. 20;

     4. indennità speciale non pensionabile alla Coordinatrice dei Servizi pedagogici di cui all'art. 47 della Legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, come sostituito dall'art. 1 della Legge provinciale 30 dicembre 1971, n. 20;

     5. indennità speciale pensionabile di cui all'art. 129 della Legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, e successive modificazioni;

     6. assegno speciale pensionabile di cui all'art. 130 della Legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, come sostituito dall'art. 1 della Legge provinciale 30 dicembre 1971, n. 20;

     7. indennità di rischio per maneggio di denaro di cui all'art. 132 della Legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8;

     8. indennità per servizio di guida i automezzi e mezzi meccanici di cui all'art. 133 ter della Legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, aggiunto dall'art. 1 della Legge provinciale 13 luglio 1968, n. 10, e successive modificazioni;

     9. indennità per servizio notturno di cui all'art. 134 della Legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, e successive modificazioni;

     10. indennità di progettazione e direzione lavori di cui all'art. 136 della Legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, e successive modificazioni;

     11. premi speciali di cui all'art. 137 della Legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8;

     12. indennità di cui al secondo comma dell'art. 6 della Legge provinciale 22 gennaio 1971, n. 3;

     13. indennità di cui all'art. 28 della Legge provinciale 30 dicembre 1971, n. 20;

     14. indennità di cui all'art. 29 della Legge provinciale 30 dicembre 1971, n. 20;

     15. assegno temporaneo di cui all'art. 1 della Legge provinciale 10 settembre 1973, n. 50.

     16. indennità di rischio da radiazioni di cui all'art. 1 della legge 28 marzo 1968, n. 416;

     17. indennità di mansione ai centralinisti telefonici ciechi di cui alla legge 3 giugno 1971, n. 397;

     18. compensi per le analisi di laboratorio di cui all'art. 89 del T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e di cui all'art. 6 del D.M. 2 dicembre 1959.

 

     Art. 4.

     Dall'importo netto dell'assegno perequativo pensionabile dovuto per il periodo dal 1° gennaio 1973 alla data di entrata in vigore della presente legge, in sede di conguaglio, sarà detratto, sino alla concorrenza di detto importo, l'ammontare netto corrisposto o riscosso da ciascun dipendente durante lo stesso periodo per indennità, proventi, assegni ed emolumenti soppressi con la presente legge, esclusi i compensi e gettoni di presenza per partecipazione a sedute di Consigli, Commissioni o Comitati e le indennità di cui agli articoli 25, V comma, e 26 bis della Legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, e successive modificazioni.

 

     Art. 5.

     Nei confronti del personale che beneficia dell'assegno perequativo di cui all'art. 1, qualora il trattamento economico complessivamente goduto per stipendio e indennità soppresse risulti superiore a quello complessivamente spettante per effetto della presente legge, la differenza è conservata come assegno ad personam non pensionabile e riassorbibile con gli aumenti economici di carattere generale e con quelli dell'assegno perequativo pensionabile per progressione di carriera o di classe.

     L'eventuale assegno ad personam, di cui al comma precedente, va computato prendendo a base lo stipendio e le indennità soppresse, percepiti o percipiendi per il mese anteriore a quello di entrata in vigore della presente legge, e quanto dovuto, a titolo di stipendio e assegno perequativo, per lo stesso mese, in applicazione della medesima.

     Per le indennità soppresse, che venivano liquidate con riferimento a periodi superiori al mese, l'eventuale assegno ad personam sarà determinato ai sensi del comma precedente, ma prendendo a base la media mensile delle medesime, riferita all'ultimo periodo per il quale è stato liquidato il relativo importo.

     Nei casi previsti dal precedente secondo comma l'eventuale assegno ad personam decorre dal primo giorno del mese di entrata in vigore della presente legge, mentre per quelli di cui al terzo comma la decorrenza è fissata dal primo giorno del mese successivo al periodo preso in considerazione.

 

     Art. 6.

     Con decorrenza dal 1° gennaio 1973 ai dipendenti provinciali che rivestono la qualifica di Segretario Generale della Giunta provinciale o di Direttore Generale è attribuito lo stipendio onnicomprensivo previsto con decorrenza 1 dicembre 1972 per la qualifica di dirigente generale dalla tabella delle retribuzioni di cui all'art. 47 del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748.

     Con decorrenza dal 1° gennaio 1973 ai dipendenti provinciali che rivestono la qualifica di Ispettore Generale o di Direttore di Divisione, o qualifica equiparata, è attribuita una indennità di funzione in misura tale da conseguire un trattamento economico complessivo iniziale corrispondente a quello stabilito con decorrenza 1 dicembre 1972 dalla tabella di cui all'art. 47 del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748 e relative note, rispettivamente per le qualifiche di Dirigente superiore e di Primo dirigente.

     L'indennità di funzione di cui al comma precedente è pensionabile, è assoggettata ad ogni effetto alla medesima disciplina dello stipendio e ne subisce in pari misura la progressione, la sospensione, la riduzione o il ritardo.

     Le retribuzioni di cui ai commi precedente sono considerate anche ai fini dei relativi aumenti periodici, della tredicesima mensilità, dell'indennità di buonuscita, e ad ogni altro effetto previsto dalla legislazione provinciale.

     Ai fini del passaggio ai soli effetti economici alla qualifica di Ispettore Generale di cui all'art. 4, secondo comma, della Legge provinciale 30 dicembre 1971, n. 20, viene attribuito al personale ivi considerato il solo stipendio corrispondente alla predetta qualifica, ferma l'indennità di funzione spettante in relazione alla qualifica di Direttore di Divisione.

     Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai medici del Ruolo speciale dei Servizi di salute mentale, nonchè al personale di cui al successivo articolo 8 [6].

 

     Art. 7.

     In sede di attribuzione del nuovo trattamento economico previsto dal precedente articolo 6, sarà tenuto conto, ai fini di cui al quarto comma dell'articolo stesso, dell'anzianità complessivamente maturata o comunque riconosciuta nella qualifica rivestita, nonchè di eventuali aumenti periodici corrisposti in applicazione di norme speciali.

 

     Art. 8.

     Al Direttore Medico dell'I P A I ai Medici del Ruolo speciale del Laboratorio provinciale di Igiene e Profilassi - Sezione medica e ai Medici di Ruolo speciale dell'Orientamento professionale e ai Medici del Ruolo speciale del Personale sanitario è corrisposto, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, un assegno mensile non pensionabile pari all'indennità di cui al primo comma dell'art. 1 della L.P. 10 settembre 1973, n. 45, nella misura lorda prevista per il rapporto di impiego a tempo pieno dei dipendenti di pari qualifica [7].

 

     Art. 9.

     Al personale che beneficia del trattamento economico di cui al precedente art. 6 si applicano le disposizioni dell'art. 2 della presente legge.

 

     Art. 10.

     Dall'importo netto dei miglioramenti economici derivanti dall'applicazione del precedente art. 6 per il periodo dal 1° gennaio 1973 alla data di entrata in vigore della presente legge, saranno effettuate, in sede di conguaglio, sino alla concorrenza di detto importo, le detrazioni previste dal precedente art. 4.

 

     Art. 11.

     Nei confronti del personale che beneficia del trattamento economico di cui all'articolo 6, qualora il trattamento goduto per stipendio ed indennità soppresse risulti superiore a quello complessivamente spettante per effetto della presente legge, la differenza è conservata come assegno ad personam non pensionabile e riassorbibile con gli aumenti economici di carattere generale e con quelli dovuti a progressione in carriera.

     L'eventuale assegno ad personam, di cui al comma precedente, va computato prendendo a base lo stipendio e le indennità soppresse, percepiti o percipiendi per il mese anteriore a quello di entrata in vigore della presente legge, e quanto dovuto, come trattamento economico complessivo per lo stesso mese, in applicazione della medesima.

     Per le indennità soppresse, che venivano liquidate con riferimento a periodi superiori al mese, l'eventuale assegno ad personam sarà determinato ai sensi del comma precedente, ma prendendo a base la media mensile delle medesime, riferita all'ultimo periodo per il quale è stato liquidato il relativo importo.

     Nei casi previsti dal precedente secondo comma l'eventuale assegno ad pesonam decorre dal primo giorno del mese di entrata in vigore della presente legge, mentre per quelli di cui al terzo comma la decorrenza è fissata dal primo giorno del mese successivo al periodo preso in considerazione.

 

     Art. 12.

     (Omissis) [8].

 

     Art. 13.

     (Omissis) [9].

 

     Art. 14.

     (Omissis) [10].

 

 


[1] Legge abrogata dall'art. 2 della L.P. 13 novembre 1998, n. 15, tranne gli artt. 2, 3 e 6. Essa resta applicabile ai rapporti sorti in base alle sue disposizioni nel periodo della sua vigenza e per l'esecuzione dei relativi impegni di spesa, per effetto dell'art. 4 della stessa L.P. 15/98.

[2] Comma così modificato dall'art. 33 della L.P. 5 novembre 1977, n. 31.

[3] Comma così modificato dall'art. 27 della L.P. 5 novembre 1977, n. 31.

[4] Articolo abrogato dall'art. 78 della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11.

[5] Articolo abrogato dall'art. 78 della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11.

[6] Comma così modificato dall'art. 33 della L.P. 5 novembre 1977, n. 31. Vedi anche l'art. 1 della L.P. 29 dicembre 1981, n. 25.

[7] Articolo così modificato dall'art. 33 della L.P. 5 novembre 1977, n. 31. Vedi anche l'art. 3 della L.P. 29 dicembre 1981, n. 25.

[8] Articolo modificativo dell'art. 82 della L.P. 23 agosto 1963, n. 8.

[9] Disposizione finanziaria transitoria.

[10] Disposizione finanziaria transitoria ed entrata in vigore.