§ 2.1.3b - Legge Provinciale 5 novembre 1977, n. 31.
Norme concernenti il personale della Regione Trentino - Alto Adige e della soppressa Opera Nazionale per la protezione della Maternità e [...]


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:2. ordinamento della provincia
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:05/11/1977
Numero:31


Sommario
Art. 1.      I quadri formanti l'allegato I della Legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, come sostituiti con Legge provinciale 20 aprile 1976, n. 15 e integrati con Legge provinciale 23 agosto 1976, n. 26, [...]
Art. 27.      (Omissis)
Art. 28.      (Omissis)
Art. 29.      (Omissis)
Art. 30.      (Omissis)
Art. 31.      (Omissis)
Art. 32.      (Omissis)
Art. 33.      (Omissis)
Art. 34.      A decorrere dal 31 dicembre 1977 l'indennità istituita con l'articolo 1 della Legge provinciale 10 settembre 1973, n. 45, viene riconosciuta come utile ai fini assistenziali e previdenziali
Art. 35.      A decorrere dal 1° gennaio 1977 l'indennità integrativa speciale in godimento al personale provinciale alla data del 31 dicembre 1976 è maggiorata dell'importo corrispondente alle variazioni [...]
Art. 36.      A decorrere dall'1 luglio 1977 e con riferimento ai punti maturati successivamente al 31 ottobre 1976, le variazioni della misura dell'indennità integrativa speciale saranno computate secondo le [...]
Art. 37.      (Omissis)
Art. 38.      Il personale con qualifica di Coordinatore pedagogico di cui al quadro G 11 allegato alla presente legge, consegue il passaggio dalla prima alla seconda classe, sempreché nell'ultimo biennio non [...]
Art. 39.      Al personale femminile con prole, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge o che verrà inquadrato nei ruoli provinciali in applicazione dei successivi articoli, le [...]
Art. 40.      A decorrere dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore della presente legge, vengono estese, a tutto il personale provinciale, le disposizioni previste dagli articoli 2 e 9 della [...]
Art. 41.      Al personale provinciale cui in applicazione degli articoli 10, 11, 12 e 14 della Legge provinciale 5 novembre 1975, n. 49, degli articoli 20, 21 e 22 della Legge provinciale 10 novembre 1975, [...]
Art. 42.      Con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge il Vice segretario generale della Giunta provinciale e l'Ispettore generale - Direttore della Ragioneria sono inquadrati, [...]
Art. 43.      Nella prima applicazione della presente legge la Giunta provinciale è autorizzata a provvedere alla copertura del posto di Ispettore generale - Radiologo mediante concorso pubblico per titoli, [...]
Art. 44.      Nella prima applicazione della presente legge è consentito il passaggio da uno ad altro ruolo del personale ausiliario, salvo il possesso dei requisiti prescritti per accedere al nuovo ruolo e [...]
Art. 45.      Il personale di ruolo della carriera ausiliaria, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge o che verrà inquadrato nei ruoli provinciali in applicazione dei successivi [...]
Art. 46.      Il personale che abbia prestato servizio a tempo determinato con le mansioni di inserviente nell'anno scolastico 1976/1977 per non meno di sei mesi consecutivi presso l'ente cui la Provincia ha [...]
Art. 47.      Il personale insegnante già in servizio a tempo determinato presso gli enti di cui all'articolo 1 della Legge provinciale 10 novembre 1975, n. 50, che presso i medesimi enti abbia insegnato, [...]
Art. 48.      Il personale insegnante di lingua straniera già in servizio a tempo determinato presso gli Enti di cui all'articolo 1 della Legge provinciale 10 novembre 1975, n. 50, trasferito alla Provincia [...]
Art. 49.      Il personale di ruolo presso le amministrazioni dello Stato, delle Regioni o di altri Enti o Istituti pubblici che si trovi, alla data di entrata in vigore della presente legge, in posizione di [...]
Art. 50.      In applicazione dell'articolo 111 del D.P.R. 31 agosto. 1972, n. 670, il personale della Regione Trentino Alto Adige trasferito alla Provincia Autonoma di Trento è inquadrato nei ruoli della [...]
Art. 51.      All'atto dell'inquadramento il personale di cui all'articolo 50 della presente legge, con esclusione del personale del Ruolo speciale dei Sottufficiali e Guardie forestali, immesso nel ruoli, [...]
Art. 52.      Il personale del Ruolo speciale dei Sottufficiali e Guardie forestali è inquadrato, occorrendo anche in soprannumero nei gradi, nel corrispondente Ruolo provinciale istituito con la presente [...]
Art. 53.      Gli operai giornalieri in servizio, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso l'Azienda speciale di sistemazione montana della provincia di Trento e presso gli uffici [...]
Art. 54.      In applicazione dell'articolo 6 della legge 23 dicembre 1975, n. 698, il personale già appartenente all'Opera Nazionale per la protezione della Maternità e dell'Infanzia (O.N.M.I.) di ruolo e [...]
Art. 55.      Il personale del Ruolo professionale - I qualifica classe III di stipendio, verrà inquadrato nel Ruolo speciale del personale Sanitario - Quadro G 13, istituito con la presente legge, nella [...]
Art. 56.      Il personale del Ruolo tecnico con qualifica di Assistente tecnico - classe IV di stipendio, verrà inquadrato, occorrendo anche in soprannumero, nel Ruolo speciale degli Assistenti sociali nella [...]
Art. 57.      Il personale del Ruolo professionale - II qualifica, verrà inquadrato nel Ruolo speciale ad esaurimento del personale professionale - Quadro P 3, istituito con la presente legge, conservando la [...]
Art. 58.      Il personale in servizio a tempo indeterminato ed in possesso della II qualifica, verrà inquadrato nella II qualifica del Ruolo speciale ad esaurimento del Personale professionale Quadro P 3, [...]
Art. 59.      Per il personale, che ai sensi delle norme di attuazione dello Statuto per il Trentino-Alto Adige trasferito o transita da Enti soppressi o da altri Enti pubblici nei ruoli della Provincia [...]
Art. 60.      L'Amministrazione provinciale pubblicherà a stampa nel mese di marzo di ogni anno i ruoli di anzianità dei propri dipendenti, secondo la situazione al primo gennaio, dandone avviso nel [...]
Art. 61.      La Provincia, su richiesta scritta dei singoli interessati, può disporre che i titoli di spesa emessi per il pagamento delle competenze fisse ed accessorie al personale ed ai componenti la [...]
Art. 62.      Ad avvenuto inquadramento del personale previsto dalla presente legge nei ruoli provinciali, la Giunta provinciale dovrà presentare un progetto di ristrutturazione degli uffici, dei servizi [...]
Art. 63.      Sugli stanziamenti recati dalla presente legge per le spese derivanti dall'applicazione dell'articolo 54, sono posti a carico i recuperi delle somme anticipate, a decorrere dal 1° gennaio 1976 [...]
Art. 64.      (Omissis)
Art. 65.      (Omissis)


§ 2.1.3b - Legge Provinciale 5 novembre 1977, n. 31. [1]

Norme concernenti il personale della Regione Trentino - Alto Adige e della soppressa Opera Nazionale per la protezione della Maternità e dell'infanzia (O.N.M.I.) trasferito alla Provincia Autonoma di Trento e modifiche al vigente ordinamento del personale provinciale.

(B.U. 10 novembre 1977, n. 55).

 

Art. 1.

     I quadri formanti l'allegato I della Legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, come sostituiti con Legge provinciale 20 aprile 1976, n. 15 e integrati con Legge provinciale 23 agosto 1976, n. 26, e da ultimo con Legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13 sono ulteriormente sostituiti dai quadri formanti l'allegato A) della presente legge.

 

     Artt. 2. - 26. [2]

 

     Art. 27.

     (Omissis) [3].

     Le disposizioni di cui ai commi precedenti hanno effetto dal primo giorno del mese successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge.

     (Omissis) [4].

 

     Art. 28.

     (Omissis) [5].

 

     Art. 29.

     (Omissis) [6].

 

     Art. 30.

     (Omissis) [7].

     Le disposizioni di cui ai commi precedenti hanno effetto dal primo giorno del mese successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 31.

     (Omissis) [8].

 

     Art. 32.

     (Omissis) [9].

 

     Art. 33.

     (Omissis) [10].

     Agli psicologi in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, viene corrisposto, in luogo dell'assegno perequativo o dell'indennità di funzione, l'assegno mensile non pensionabile pari all'indennità di cui al primo comma dell'articolo 1 della Legge provinciale 10 settembre 1973, n. 45, nella misura lorda prevista per il rapporto di impiego a tempo pieno dei dipendenti di pari qualifica.

 

     Art. 34.

     A decorrere dal 31 dicembre 1977 l'indennità istituita con l'articolo 1 della Legge provinciale 10 settembre 1973, n. 45, viene riconosciuta come utile ai fini assistenziali e previdenziali.

 

     Art. 35.

     A decorrere dal 1° gennaio 1977 l'indennità integrativa speciale in godimento al personale provinciale alla data del 31 dicembre 1976 è maggiorata dell'importo corrispondente alle variazioni percentuali del costo della vita intervenute nel periodo 1° luglio 1976 31 ottobre 1976.

     A tal fine la Giunta provinciale provvederà direttamente alla determinazione della variazione percentuale dell'indice del costo della vita nel periodo stesso che sarà calcolato come media aritmetica degli indici mensili del costo medesimo accertati dall'istituto Centrale di Statistica per i settori dell'industria e del commercio nel periodo di riferimento, fermo restando quant'altro disposto dall'articolo 23 della Legge provinciale 30 dicembre 1971, n. 20, e dall'articolo 1 della legge 27 maggio 1959, n. 324, come modificato dall'articolo 6 della legge 10 agosto 1964, n. 656 e dall'articolo 1 della legge 3 marzo 1960, n. 185.

     Nella determinazione della variazione di cui ai comma precedente la Giunta provinciale si atterrà anche alle disposizioni contenute nel D.L. 11 ottobre 1976, n. 699, convertito con modificazioni in legge 10 dicembre 1976, n. 797, scindendo a tal fine il periodo 1 luglio 1976 - 31 ottobre 1976 nei due periodi 1 luglio 1976 - 30 settembre 1976 e 1 ottobre 1976 - 31 ottobre 1976.

 

     Art. 36.

     A decorrere dall'1 luglio 1977 e con riferimento ai punti maturati successivamente al 31 ottobre 1976, le variazioni della misura dell'indennità integrativa speciale saranno computate secondo le disposizioni di cui alla legge 31 luglio 1975, n. 364, tenendo anche conto delle disposizioni contenute nei D.L. 11 ottobre 1976, n. 699 convertito con modificazioni in legge 10 dicembre 1976, n. 797.

 

     Art. 37.

     (Omissis) [11].

 

     Art. 38.

     Il personale con qualifica di Coordinatore pedagogico di cui al quadro G 11 allegato alla presente legge, consegue il passaggio dalla prima alla seconda classe, sempreché nell'ultimo biennio non abbia riportato una nota di qualifica inferiore a distinto.

 

     Art. 39.

     Al personale femminile con prole, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge o che verrà inquadrato nei ruoli provinciali in applicazione dei successivi articoli, le disposizioni di cui agli articoli 32 e 33 della Legge provinciale 30 dicembre 1971, n. 20, come modificati con la presente legge, si applicano prescindendo dal carico della prole.

 

     Art. 40.

     A decorrere dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore della presente legge, vengono estese, a tutto il personale provinciale, le disposizioni previste dagli articoli 2 e 9 della Legge provinciale 30 settembre 1974, n. 26.

 

     Art. 41.

     Al personale provinciale cui in applicazione degli articoli 10, 11, 12 e 14 della Legge provinciale 5 novembre 1975, n. 49, degli articoli 20, 21 e 22 della Legge provinciale 10 novembre 1975, n. 50, e dell'articolo 17 della Legge provinciale 27 dicembre 1975, n. 55, è stata riconosciuta, ai sensi delle disposizioni medesime, nelle misure del 75 per cento o del 50 per cento l'anzianità del servizio non di ruolo prestato nella stessa carriera d'inquadramento, viene riconosciuto il restante servizio fino al 100 per cento.

     Al personale di ruolo assunto a norma degli articoli 62 e 66 ultimo comma delle Legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, e successive modificazioni, nonché in applicazione della legge 2 aprile 1968, n. 482, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge e che non abbia fruito dei benefici previsti dagli articoli 10, 11, 12 e 14 della Legge provinciale 5 novembre 1975, n. 49, è riconosciuto per intero agli effetti giuridici ed economici l'eventuale servizio prestato anche senza continuità presso l'Amministrazione provinciale nella stessa carriera anteriormente alla nomina in ruolo.

     Il riconoscimento di cui ai commi precedenti avrà decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 42.

     Con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge il Vice segretario generale della Giunta provinciale e l'Ispettore generale - Direttore della Ragioneria sono inquadrati, rispettivamente, nelle qualifiche di «Direttore generale - Vice segretario generale della Giunta provinciale» e di «Direttore generale - Ragioniere generale», di cui ai quadri A2 e B formanti l'allegato A) della presente legge.

 

     Art. 43.

     Nella prima applicazione della presente legge la Giunta provinciale è autorizzata a provvedere alla copertura del posto di Ispettore generale - Radiologo mediante concorso pubblico per titoli, anche in deroga al limite di età di cui all'articolo 56 della Legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, e successive modificazioni.

 

     Art. 44.

     Nella prima applicazione della presente legge è consentito il passaggio da uno ad altro ruolo del personale ausiliario, salvo il possesso dei requisiti prescritti per accedere al nuovo ruolo e l'accertamento della sussistenza dell'avvenuto svolgimento delle mansioni corrispondenti al ruolo medesimo, risultanti da certificazione rilasciata

dall'Amministrazione.

     Il personale della carriera di concetto appartenente al Ruolo Tecnico dei Lavori Pubblici, nonché quello che verrà inquadrato nel ruolo medesimo in applicazione del successivo articolo 51, e che alla data di entrata in vigore della presente legge risulti assegnato ai servizi delle foreste, è trasferito, a domanda, occorrendo anche in soprannumero, nel Ruolo Tecnico delle Foreste, conservando la posizione giuridica ed economica acquisita nel ruolo di provenienza.

     Al personale di cui ai primo comma, è riconosciuto per intero, con effetto dalla data del passaggio predetto, il servizio prestato nel ruolo di provenienza anche con mansioni diverse da quelle proprie del nuovo ruolo.

     Qualora il trattamento economico previsto per la nuova qualifica conseguita risulti inferiore a quello in godimento, sono attribuiti nella nuova posizione gli aumenti necessari per assicurare una retribuzione di importo immediatamente superiore a quello goduto nella qualifica di provenienza.

     Le disposizioni di cui ai commi primo, terzo e quarto si applicano anche al personale di cui all'articolo 51 della presente legge ad avvenuto inquadramento nei ruoli provinciali.

 

     Art. 45.

     Il personale di ruolo della carriera ausiliaria, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge o che verrà inquadrato nei ruoli provinciali in applicazione dei successivi articoli, consegue il solo trattamento economico della quarta qualifica dopo quattro anni di permanenza nella terza qualifica, purché nell'ultimo biennio abbia riportato note di qualifica non inferiori a buono.

 

     Art. 46.

     Il personale che abbia prestato servizio a tempo determinato con le mansioni di inserviente nell'anno scolastico 1976/1977 per non meno di sei mesi consecutivi presso l'ente cui la Provincia ha affidato, con apposito mandato senza corrispettivo, la gestione dei corsi di formazione ed addestramento professionale, già di competenza degli Enti di cui all'articolo 1 della Legge provinciale 10 novembre 1975, n. 50, sarà inquadrato, a domanda, nel Ruolo degli inservienti, previa dichiarazione della Giunta provinciale attestante tale posizione e l'idoneità al servizio.

     Il personale che nell'anno scolastico 1975/1976 abbia prestato servizio continuativo con mansioni di bidello presso l'ente gestore dei corsi di cui al primo comma e che si trovi ancora in servizio a tempo indeterminato presso lo stesso ente con le medesime mansioni alla data di entrata in vigore della presente legge, sarà inquadrato, a domanda, nella qualifica iniziale di bidello del Ruolo degli Uscieri-bidelli, previa dichiarazione della Giunta provinciale attestante tale posizione e l'idoneità al servizio.

     Il personale che nell'anno scolastico 1976/1977 abbia prestato servizio a tempo determinato con l'incarico di Applicato di segreteria presso lente gestore dei corsi di cui al primo comma, sarà inquadrato, previo superamento di un esame colloquio, nella qualifica iniziale della carriera di concetto del Ruolo Amministrativo, purché in possesso del titolo di studio previsto per l'accesso alla carriera medesima.

     Le domande per l'inquadramento previste dal primo e secondo comma dovranno essere prodotte alla Giunta provinciale, da parte degli interessati, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     L'inquadramento nei ruoli provinciali del personale di cui al primo e secondo comma avrà decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data di scadenza per la presentazione delle domande.

 

     Art. 47.

     Il personale insegnante già in servizio a tempo determinato presso gli enti di cui all'articolo 1 della Legge provinciale 10 novembre 1975, n. 50, che presso i medesimi enti abbia insegnato, senza alcuna nota di demerito, per almeno due anni anche non consecutivi, e che per l'anno scolastico 1975/ 1976 abbia ottenuto dalla Provincia, a norma dell'ultimo comma dell'articolo 12 della medesima legge, un incarico di insegnamento con un orario settimanale di servizio non inferiore a 16 ore, è inquadrato, previo superamento di un esame colloquio, nelle qualifiche iniziali delle carriere del Ruolo Speciale del Personale insegnante per la Formazione e l'Addestramento Professionale corrispondenti alle mansioni esercitate, risultanti da apposita dichiarazione rilasciata dall'Amministrazione provinciale e previo possesso del titolo di studio previsto per l'accesso alla carriera medesima.

     Il servizio prestato anche senza continuità, anteriormente alla nomina in ruolo presso gli Enti di cui al comma precedente, con le stesse mansioni accertate all'atto dell'inquadramento, è riconosciuto per intero ai fini della progressione giuridica ed economica in carriera, con decorrenza dalla data di nomina in ruolo.

 

     Art. 48.

     Il personale insegnante di lingua straniera già in servizio a tempo determinato presso gli Enti di cui all'articolo 1 della Legge provinciale 10 novembre 1975, n. 50, trasferito alla Provincia Autonoma di Trento, che abbia insegnato, senza alcuna nota di demerito, per almeno due anni anche non consecutivi presso i sopraddetti Enti e che per l'anno scolastico 1975/1976 abbia ottenuto dalla Provincia un incarico di insegnamento a norma dell'ultimo comma dell'articolo 12 della medesima legge, è inquadrato nella carriera di concetto del Ruolo Speciale del Personale Insegnante per la Formazione e l'Addestramento Professionale, previo superamento di un esame-colloquio, anche prescindendo dal possesso del titolo di studio previsto per l'accesso alla carriera medesima.

     Al personale di cui al comma precedente si applicano, con decorrenza dalla data di nomina in ruolo, le disposizioni previste dal secondo comma del precedente articolo 47.

 

     Art. 49.

     Il personale di ruolo presso le amministrazioni dello Stato, delle Regioni o di altri Enti o Istituti pubblici che si trovi, alla data di entrata in vigore della presente legge, in posizione di comando presso la Provincia Autonoma di Trento ai sensi dell'articolo 71 della Legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, come modificato dall'articolo 1 della legge provinciale 13 luglio 1968, n. 10 e dell'articolo 6 della legge provinciale 10 settembre 1973, n. 50, può essere inquadrato occorrendo anche in soprannumero nei ruoli provinciali, previo nulla-osta della relativa amministrazione di provenienza.

     L'inquadramento avverrà su domanda degli interessati e previo accertamento da parte della Giunta provinciale, su parere del Consiglio di Amministrazione, del perdurare delle necessità di servizio nel settore di operatività di ogni singolo, nonché del lodevole svolgimento del servizio prestato in posizione di comando presso la Provincia.

     L'inquadramento verrà disposto nei ruoli, nelle carriere, nelle qualifiche in base a tabelle di equiparazione, secondo i criteri che saranno stabiliti con apposite norme regolamentari; per le qualifiche non iniziali si farà luogo al collocamento in soprannumero. Se più favorevole, l'intera anzianità di servizio di ruolo sarà riconosciuta agli effetti della progressione in carriera secondo i tempi previsti dalla vigente normativa provinciale.

     Agli effetti dell'inquadramento, al personale di cui al presente articolo, l'anzianità di servizio sarà riconosciuta limitatamente al servizio di ruolo.

     La domanda per l'inquadramento nei ruoli provinciali dovrà essere presentata dagli interessati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione della presente legge, con riferimento al disposto di cui al precedente terzo comma.

 

     Art. 50.

     In applicazione dell'articolo 111 del D.P.R. 31 agosto. 1972, n. 670, il personale della Regione Trentino Alto Adige trasferito alla Provincia Autonoma di Trento è inquadrato nei ruoli della Provincia medesima in soprannumero nelle qualifiche, fatte eccezione per i Direttori generali e per le qualifiche di grado iniziale, secondo le modalità stabilite nei successivi articoli e con decorrenza dalla data indicata nel relativo decreto di trasferimento.

     Con le medesime modalità di cui al comma precedente, l'inquadramento nei Ruoli: Tecnico dei trasporti, Tecnico delle miniere, Tecnico delle foreste e Speciale del Personale tecnico della Sperimentazione avverrà occorrendo anche in soprannumero nelle qualifiche.

     I posti d'organico portati in aumento con la presente legge nelle qualifiche non a ruolo aperto dei ruoli nei quali verrà trasferito il personale di cui al presente articolo, non possono essere conferiti fino a quando non saranno completate le relative operazioni di inquadramento.

 

     Art. 51.

     All'atto dell'inquadramento il personale di cui all'articolo 50 della presente legge, con esclusione del personale del Ruolo speciale dei Sottufficiali e Guardie forestali, immesso nel ruoli, carriere e qualifiche in base alla corrispondenza fissata nelle tabelle di equiparazione, costituenti l'allegato B) della presente legge, conserva l'anzianità giuridica e l'anzianità economica della qualifica o del parametro di provenienza, ivi compresi l'eventuale parametro della qualifica superiore e gli aumenti biennali in godimento, salvo quanto disposto dai commi seguenti.

     Gli aumenti biennali dovuti per effetto dell'inquadramento saranno corrisposti fino al numero di 10 nella misura prevista per il personale provinciale; qualora il personale di cui al presente articolo sia in godimento di un numero di aumenti periodici superiore a dieci, quelli eccedenti saranno attribuiti nella misura del 2,50 per cento dello stipendio iniziale previsto per la qualifica o parametro provinciale di inquadramento.

     Al personale inquadrato nella qualifica provinciale di Assistente sociale, sarà riconosciuta, se più favorevole, l'anzianità di servizio maturata nel parametro o nei parametri relativi alla corrispondente qualifica regionale di provenienza, agli effetti della progressione in carriera secondo i tempi previsti dalla vigente normativa provinciale.

     Il personale con qualifica di Capo operaio o Capo squadra di I classe sarà inquadrato nella qualifica provinciale di Capo operaio, con anzianità nella stessa pari a quella maturata complessivamente nelle qualifiche di provenienza rispettivamente di Operaio specializzato, Capo squadra di II classe, Capo operaio e Capo squadra di I classe e con l'attribuzione, in relazione all'anzianità maturata nel par. 210, del trattamento economico corrispondente al medesimo parametro, come determinato dalla tabella costituente l'allegato D della presente legge, nonché dell'assegno perequativo previsto per lo stesso parametro dalla tabella allegata alla legge 15 novembre 1973, n. 734.

     L'Operaio specializzato e il Capo squadra di II classe verranno inquadrati nella stessa qualifica di cui al comma precedente con il riconoscimento dell'anzianità maturata complessivamente nelle qualifiche medesime.

     L'inquadramento degli Agenti tecnici avverrà nel ruolo degli Autisti o nel Ruolo degli Agenti tecnici, istituito con la presente legge, in conformità alle mansioni effettivamente svolte.

     Al personale che verrà inquadrato nelle qualifiche provinciali di Usciere scelto, Autista scelto, Operaio scelto, sarà riconosciuta nelle qualifiche medesime l'anzianità di servizio maturata complessivamente nei parametri di provenienza 168 e 188 con l'attribuzione, in relazione all'anzianità maturata nel par. 188, del trattamento economico corrispondente al medesimo parametro.

     Al personale di cui ai commi quattro, cinque e sette del presente articolo, se risulta più favorevole, verranno conservati gli aumenti biennali in godimento.

     Al personale che verrà inquadrato nelle qualifiche provinciali di Usciere e Operaio rispettivamente di I e II classe o di Agente tecnico, verrà riconosciuta, se più favorevole, l'intera anzianità di servizio agli effetti della progressione in carriera secondo i tempi previsti dalla vigente normativa provinciale.

     Ai fini dell'applicazione del presente articolo, i tempi di percorrenza per la progressione in carriera sono quelli previsti dagli articoli 32, 33, 41, 41 ter, 41 quinquies, istituito con la presente legge, 44, 46, 50 e 55 della Legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, e successive modificazioni.

     Il Dirigente superiore del Ruolo dei Personale tecnico delle miniere sarà inquadrato nel posto ad esaurimento di ispettore generale del Ruolo tecnico delle miniere.

     Qualora il trattamento economico, costituito dallo stipendio, assegno perequativo o indennità di funzione e indennità integrativa speciale, spettante per la nuova qualifica, risulti inferiore a quello in godimento, la differenza sarà conservata a titolo di assegno personale riassorbibile con gli aumenti di carattere generale, ivi compresa l'indennità integrativa speciale, e con quelli dovuti per progressione in carriera o di classe.

     Al personale contemplato dagli articoli 51, 52, e 53 della Legge regionale 26 aprile 1972, n. 10 come modificati con Legge regionale 27 dicembre 1972, n. 20, si applicano altresì le disposizioni degli articoli medesimi, fino a completo godimento dei benefici giuridici ed economici ivi previsti.

     Per quanto non disposto nei commi precedenti, nei confronti del personale di cui al presente articolo trovano applicazione, relativamente allo stato giuridico e al trattamento economico, le disposizioni previste per il personale provinciale.

     Agli effetti dell'inquadramento, al personale di cui al presente articolo, l'anzianità di servizio sarà riconosciuta limitatamente al servizio di ruolo, ivi compresi gli anni di servizio non di ruolo già riconosciuti dall'Ente di provenienza.

 

     Art. 52.

     Il personale del Ruolo speciale dei Sottufficiali e Guardie forestali è inquadrato, occorrendo anche in soprannumero nei gradi, nel corrispondente Ruolo provinciale istituito con la presente legge, conservando il grado di provenienza, nonché l'anzianità giuridica e gli aumenti biennali in godimento.

     Ferma restando la misura del 2,50 per cento per gli aumenti biennali comunque spettanti, per ogni biennio di permanenza nel grado viene attribuito un aumento nella misura del 2,50 per cento.      A tale aumento si applicano tutte le norme relative agli aumenti biennali previsti dall'articolo 1 del D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1079.

     Al personale di cui ai commi precedenti spetta il trattamento economico fissato nella tabella costituente l'allegato C della presente legge, oltre all'indennità integrativa speciale, alle quote di aggiunta di famiglia nonché all'indennità di missione nelle misure previste per il personale provinciale.

     Per quanto non disposto nei commi precedenti nei confronti del personale del Ruolo speciale dei Sottufficiali e Guardie forestali trovano applicazione, relativamente allo stato giuridico e al trattamento economico, le disposizioni previste per il personale del Corpo forestale dello Stato, nonchè le disposizioni dell'ultimo comma dell'articolo 53 della Legge regionale 26 aprile 1972, n. 10, come sostituito dall'articolo 8 della Legge regionale 27 dicembre 1972, n. 20.

     Qualora il trattamento economico complessivo, ivi inclusa l'indennità integrativa speciale, spettante per effetto dell'inquadramento risulti inferiore a quello in godimento, la differenza sarà conservata a titolo di assegno personale riassorbibile con gli aumenti di carattere generale, ivi compresa l'indennità integrativa speciale, e con quelli dovuti per progressione in carriera e per avanzamento di parametro.

     Agli effetti dell'inquadramento, al personale di cui al presente articolo, l'anzianità di servizio sarà riconosciuta limitatamente al servizio di ruolo, ivi compresi gli anni di servizio non di ruolo già riconosciuti dall'Ente di provenienza.

 

     Art. 53.

     Gli operai giornalieri in servizio, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso l'Azienda speciale di sistemazione montana della provincia di Trento e presso gli uffici dell'Amministrazione delle Foreste demaniali provinciali, che svolgono mansioni di sorveglianza nei cantieri di sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani, o che prestano la loro opera per la manutenzione del materiale, dell'attrezzatura e del macchinario in dotazione all'officina dell'Azienda medesima, possono essere inquadrati, a domanda, nella qualifica iniziale del ruolo operai della carriera ausiliaria, prescindendo anche dai limiti di età, purchè abbiano maturato almeno un anno di servizio, anche discontinuo.

     Ai fini di cui al comma precedente gli interessati dovranno produrre domanda alla Giunta provinciale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     L'inquadramento avverrà previo accertamento da parte della Giunta provinciale, su parere del Consiglio di Amministrazione, del requisiti previsti dal primo comma ed avrà luogo dopo l'inquadramento del personale operaio della Regione Trentino-Alto Adige trasferito alla Provincia.

     Il periodo di servizio, anche discontinuo, prestato in qualità di operaio giornaliero presso la Regione Trentino - Alto Adige e successivamente presso l'Azienda speciale di sistemazione montana della provincia di Trento e presso gli uffici dell'Amministrazione delle Foreste demaniali provinciali, riconosciuto per intero ai fini della progressione giuridica ed economica in carriera.

 

     Art. 54.

     In applicazione dell'articolo 6 della legge 23 dicembre 1975, n. 698, il personale già appartenente all'Opera Nazionale per la protezione della Maternità e dell'Infanzia (O.N.M.I.) di ruolo e avventizio, in servizio continuativo alla data del 20 novembre 1975 e trasferito con decreto del Ministro della Sanità alla Provincia Autonoma di Trento, inquadrato nei ruoli della Provincia medesima, secondo le modalità stabilite nei successivi articoli 55, 56, 57, 58 della presente legge, con decorrenza 1 gennaio 1976.

 

     Art. 55.

     Il personale del Ruolo professionale - I qualifica classe III di stipendio, verrà inquadrato nel Ruolo speciale del personale Sanitario - Quadro G 13, istituito con la presente legge, nella qualifica di Direttore di divisione-Medico con il riconoscimento nella stessa dell'anzianità goduta nella classe III di provenienza.

     Al personale di cui al comma precedente sarà corrisposto l'assegno mensile di cui all'articolo 8 della Legge provinciale 30 settembre 1974, n. 26, modificato con l'articolo 33 della presente legge.

     Qualora il trattamento economico, costituito dallo stipendio, dall'assegno mensile di cui al II comma del presente articolo e dall'indennità integrativa speciale, spettante per effetto

dell'inquadramento, risulti inferiore a quello in godimento, la differenza sarà conservata a titolo di assegno personale riassorbibile con gli aumenti di carattere generale, ivi compresa l'indennità integrativa speciale, e con quelli dovuti per progressione in carriera o di classe.

 

     Art. 56.

     Il personale del Ruolo tecnico con qualifica di Assistente tecnico - classe IV di stipendio, verrà inquadrato, occorrendo anche in soprannumero, nel Ruolo speciale degli Assistenti sociali nella qualifica di Assistente sociale principale, con il riconoscimento nella qualifica stessa di un'anzianità pari a quella complessivamente maturata nella classe IV di provenienza, nonchè nelle preesistenti qualifiche di Primo assistente sociale e Assistente sociale superiore.

     Qualora risulti più favorevole, al personale di cui al comma precedente, che per effetto dell'inquadramento consegua la classe II di stipendio - par. 302, sarà considerata utile ai fini dell'attribuzione - degli aumenti biennali nella classe medesima l'anzianità di ruolo eccedente i dieci anni goduta nella qualifica di provenienza.

     Ai fini dell'applicazione del presente articolo, i tempi di percorrenza per la progressione in carriera sono quelli previsti dall'articolo 46 della Legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, e successive modificazioni.

     Qualora il trattamento economico, costituito dallo stipendio, assegno perequativo e indennità integrativa speciale, spettante per effetto dell'inquadramento, risulti inferiore a quello in godimento, la differenza sarà conservata a titolo di assegno personale riassorbibile con gli aumenti di carattere generale, ivi compresa l'indennità integrativa speciale, e con quelli dovuti per progressione in carriera o di classe.

 

     Art. 57.

     Il personale del Ruolo professionale - II qualifica, verrà inquadrato nel Ruolo speciale ad esaurimento del personale professionale - Quadro P 3, istituito con la presente legge, conservando la posizione giuridica ed economica acquisita nell'ente di provenienza.

     Nei confronti del personale di cui al comma precedente trovano applicazione le disposizioni di cui al primo e secondo comma dell'articolo 17 del D.P.R. 26 maggio 1976, n. 411.

     A tale personale compete, oltre al trattamento economico onnicomprensivo riportato nel Quadro P 3 allegato alla presente legge, l'indennità integrativa speciale, le quote di aggiunta di famiglia, l'indennità di missione nonchè eventuali altri assegni parimenti stabiliti dalla legge per il personale provinciale, con esclusione dell'assegno perequativo.

 

     Art. 58.

     Il personale in servizio a tempo indeterminato ed in possesso della II qualifica, verrà inquadrato nella II qualifica del Ruolo speciale ad esaurimento del Personale professionale Quadro P 3, istituito con la presente legge, con il riconoscimento nella medesima, ai fini della progressione economica, dell'anzianità di servizio valutata in applicazione dell'articolo 42 del D.P.R. 26 maggio 1976, n. 411.

     Al personale medesimo si applicano le disposizioni previste nel secondo e terzo comma dell'articolo precedente.

 

     Art. 59.

     Per il personale, che ai sensi delle norme di attuazione dello Statuto per il Trentino-Alto Adige trasferito o transita da Enti soppressi o da altri Enti pubblici nei ruoli della Provincia Autonoma di Trento, nonchè per li personale che verrà inquadrato a norma dell'articolo 49 della presente legge, deve essere compilato per i cinque anni anteriori alla data di inquadramento, il rapporto informativo secondo i criteri in uso per il corrispondente personale provinciale e previsti dall'articolo 77 della Legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, e successive modificazioni, nonché dall'articolo 77 bis come aggiunto con l'articolo 1 della Legge provinciale 30 dicembre 1971, n. 20.

     Resta escluso dagli adempimenti di cui al comma precedente il personale insegnante del Ruolo speciale del Personale insegnante per la formazione e l'addestramento professionale, il personale del Ruolo speciale dei Coordinatori pedagogici delle Scuole dell'infanzia, il personale del Ruolo speciale delle Insegnanti delle scuole dell'infanzia, il personale dei Ruoli speciali ad esaurimento del Personale delle scuole dell'infanzia ed il personale del Ruolo speciale ad esaurimento del personale professionale.

     Il rapporto informativo che dovrà essere in armonia col giudizio complessivo già attribuito, sarà compilato da una Commissione composta dal Segretario generale della Giunta provinciale, dal Vice segretario generale della Giunta provinciale e dal Dirigente l'Ufficio del personale, sentito per gli enti esistenti, il Capo del personale dell'Ente di provenienza, ovvero il compilatore del rapporto informativo medesimo.

     Qualora non sia stato attribuito nessun giudizio complessivo, si provvederà in merito con le modalità previste dal precedente comma.

     Per il personale operaio che verrà inquadrato ai sensi dell'articolo 53 della presente legge, si procederà alla compilazione del rapporto informativo e all'attribuzione del giudizio complessivo da parte dell'organo che nell'amministrazione regionale sarebbe stato competente secondo le norme comuni.

 

     Art. 60.

     L'Amministrazione provinciale pubblicherà a stampa nel mese di marzo di ogni anno i ruoli di anzianità dei propri dipendenti, secondo la situazione al primo gennaio, dandone avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     I ruoli di anzianità sono divisi in quadri secondo le carriere e le qualifiche previste dall'ordinamento provinciale.

 

     Art. 61.

     La Provincia, su richiesta scritta dei singoli interessati, può disporre che i titoli di spesa emessi per il pagamento delle competenze fisse ed accessorie al personale ed ai componenti la Giunta provinciale, siano estinti mediante accreditamento in conto corrente, acceso a favore della persona del creditore, presso la sede centrale o le filiali dell'Istituto bancario incaricato del servizio di tesoreria o presso altro Istituto di credito indicato dagli interessati stessi.

     L'accredito in conto corrente costituisce quietanza liberatoria per la Provincia.

 

     Art. 62.

     Ad avvenuto inquadramento del personale previsto dalla presente legge nei ruoli provinciali, la Giunta provinciale dovrà presentare un progetto di ristrutturazione degli uffici, dei servizi provinciali e dell'ordinamento del personale.

     La ristrutturazione dovrà realizzare una organizzazione amministrativa al servizio di una comunità partecipativa, in armonia con le esigenze del decentramento che sarà attuato attraverso la riforma comprensoriale e nel quadro della omogeneizzazione del trattamento giuridico-economico dei dipendenti pubblici da conseguire in base a criteri concordati con le organizzazioni sindacali.

 

     Art. 63.

     Sugli stanziamenti recati dalla presente legge per le spese derivanti dall'applicazione dell'articolo 54, sono posti a carico i recuperi delle somme anticipate, a decorrere dal 1° gennaio 1976 al personale già appartenente all'Opera Nazionale per la protezione della Maternità e dell'infanzia (O.N.M.I.), in applicazione dell'articolo 12 della legge 23 dicembre 1975, n. 698.

 

     Art. 64.

     (Omissis) [12].

 

     Art. 65.

     (Omissis) [13].

 

 

     Allegato A

     (Omissis).

 

 

     Allegato B

     (Omissis).

 

 

     Allegato C

     (Omissis).

 

 

     Allegato D

     (Omissis).

 

 


[1] Legge abrogata dall'art. 2 della L.P. 13 novembre 1998, n. 15, tranne gli artt. 24, 29, 33, 52, 60 e 61. Essa resta applicabile ai rapporti sorti in base alle sue disposizioni nel periodo della sua vigenza e per l'esecuzione dei relativi impegni di spesa, per effetto dell'art. 4 della stessa L.P. 15/98. Abrogata dall'art. della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11, tranne il primo comma dell'art. 33.

[2] Articoli modificativi e integrativi della L.P. 23 agosto 1963, n. 8.

[3] Commi modificativi dell'art. 135 della L.P. 23 agosto 1963, n. 8.

[4] Comma modificativo dell'art. 1 della L.P. 30 settembre 1974, n. 26.

[5] Articolo modificativo dell'art. 6 della L.P. 5 settembre 1956, n. 10.

[6] Articolo modificativo dell'art. 1 della L.P. 28 ottobre 1960, n. 15.

[7] Commi modificativi dell'art. 2 della L.P. 2 maggio 1962, n. 7.

[8] Articolo modificativo dell'art. 32 della L.P. 30 dicembre 1971, n. 20.

[9] Articolo modificativo dell'art. 33 della L.P. 30 dicembre 1971, n. 20.

[10] Commi modificativi dell'art. 1 della L.P. 10 settembre 1973, n. 45 e degli artt. 1, 6 e 8 della L.P. 30 settembre 1974, n. 26.

[11] Articolo abrogato dall'art. 3 della L.P. 13 aprile 1981, n. 5.

[12] Disposizione finanziaria transitoria.

[13] Disposizione finanziaria transitoria.