§ 2.1.38 - Legge Provinciale 20 aprile 1976, n. 15. [*]
Norme concernenti il trasferimento alla Provincia Autonoma di Trento del personale in servizio presso gli Uffici dell'Amministrazione [...]


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:2. ordinamento della provincia
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:20/04/1976
Numero:15


Sommario
Art. 1.      In applicazione dell'articolo 27 del D.P.R. 22 marzo 1974, n. 381, il personale in servizio presso gli Uffici dell'Amministrazione dei Lavori Pubblici operanti nella provincia di Trento, viene [...]
Art. 2.      All'atto dell'inquadramento il personale immesso nei ruoli, carriera, qualifiche e parametri in base alla corrispondenza fissata nelle tabelle di equiparazione, conserva l'anzianità giuridica ed [...]
Art. 3.      Ai fini dell'inquadramento nei ruoli provinciali dei personale di cui alle leggi provinciali 10 novembre 1975, n. 50, 22 dicembre 1975, n. 54, e 27 dicembre 1975, n. 55, nonché del personale di [...]
Art. 4.      I quadri formanti l'allegato i della Legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, come sostituiti e integrati con Leggi provinciali 5 novembre 1975, n. 49, 10 novembre 1975, n. 50, 27 dicembre 1975, [...]
Art. 5.      Al maggiore onere annuo di Lire 1.290.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge, a carico dell'esercizio finanziario 1976, si farà fronte con una quota, di pari importo, delle [...]


§ 2.1.38 - Legge Provinciale 20 aprile 1976, n. 15. [*]

Norme concernenti il trasferimento alla Provincia Autonoma di Trento del personale in servizio presso gli Uffici dell'Amministrazione dei Lavori pubblici operanti nella provincia di Trento ed adeguamento degli organici.

(B.U. 27 aprile 1976, n. 17).

 

Art. 1.

     In applicazione dell'articolo 27 del D.P.R. 22 marzo 1974, n. 381, il personale in servizio presso gli Uffici dell'Amministrazione dei Lavori Pubblici operanti nella provincia di Trento, viene inquadrato, su domanda, nei ruoli della Provincia Autonoma di Trento.

     Ai fini di cui al comma precedente gli interessati dovranno produrre domanda alla Giunta provinciale entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     L'inquadramento avverrà collocando il personale di cui al primo comma in soprannumero nelle rispettive qualifiche, secondo le tabelle di equiparazione costituenti l'allegato B) della presente legge e con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della scadenza del termine per la presentazione delle domande di cui al comma precedente.

 

     Art. 2.

     All'atto dell'inquadramento il personale immesso nei ruoli, carriera, qualifiche e parametri in base alla corrispondenza fissata nelle tabelle di equiparazione, conserva l'anzianità giuridica ed economica goduta nella qualifica di provenienza, salvo quanto disposto dai commi seguenti.

     Qualora il personale di cui al comma precedente sia in godimento di un numero di aumenti periodici superiore a dieci quelli eccedenti saranno attribuiti nella misura del 2,50 per cento dello stipendio iniziale previsto per la qualifica o parametro provinciale d'inquadramento.

     Al personale che verrà inquadrato nella qualifica di Direttore di Divisione ed equiparate sarà riconosciuta nella qualifica stessa una anzianità pari a quella maturata complessivamente nelle qualifiche di Primo dirigente, ispettore generale o Direttore di divisione ad esaurimento e di Direttore aggiunto di divisione ed equiparate, nonché nella preesistente qualifica statale di Direttore di divisione ed equiparate.

     Qualora l'anzianità così computata risulti superiore a quella richiesta dall'ordinamento provinciale per l'attribuzione della classe II di stipendio di Direttore di divisione, l'eccedenza sarà considerata utile agli effetti dell'attribuzione degli aumenti biennali.

     Al personale con qualifiche statali di Consigliere o Direttore di sezione ed equiparate, se più favorevole, sarà riconosciuta l'intera anzianità di servizio maturata nella carriera direttiva, agli effetti della progressione in carriera secondo i tempi di percorrenza previsti dalla vigente normativa provinciale.

     Al personale che verrà inquadrato nelle qualifiche di Segretario capo ed equiparate o di Coadiutore superiore ed equiparate, al quale, in applicazione del primo comma del presente articolo, competerebbe una retribuzione di importo inferiore a quello che sarebbe spettato se si fosse ancora trovato nella qualifica immediatamente inferiore a quella rivestita, sono attribuiti nella qualifica di inquadramento gli aumenti biennali necessari per assicurare una retribuzione pari o immediatamente superiore a quest'ultima.

     Al personale che verrà inquadrato nella classe II di stipendio delle qualifiche di Segretario principale ed equiparate o di Coadiutore principale ed equiparate, l'anzianità di carriera eccedente i dodici anni sarà considerata utile ai fini dell'attribuzione degli aumenti biennali.

     Al personale che verrà inquadrato nella classe I di stipendio delle qualifiche di cui al comma precedente, l'anzianità di carriera eccedente i nove anni, sarà considerata utile ai fini dell'attribuzione della classe II di stipendio e degli eventuali successivi aumenti biennali.

     Al personale delle carriere di concetto ed esecutiva con qualifiche statali di Segretario ed equiparate o Coadiutore ed equiparate, se più favorevole, sarà riconosciuta, agli effetti della progressione in carriera secondo i tempi di percorrenza previsti dalla vigente normativa provinciale, l'intera anzianità di servizio maturata nella carriera di appartenenza.

     Al personale che verrà inquadrato nelle qualifiche di Capo operaio, Operaio scelto e Usciere scelto, sarà riconosciuta nella nuova qualifica l'anzianità maturata nel parametro o nei parametri relativi alla corrispondente qualifica di provenienza.

     Al personale che verrà inquadrato nelle qualifiche di Operaio di I o II classe e Usciere di II classe, sarà riconosciuta l'intera anzianità di servizio agli effetti della progressione in carriera secondo i tempi di percorrenza previsti dalla vigente normativa provinciale. Se più favorevole, si procederà in primo luogo al conferimento della qualifica sulla base delle tabelle di equiparazione con la valutazione degli aumenti periodici in godimento, con le modalità di cui al secondo comma del presente articolo e successivamente all'attribuzione della qualifica o parametro superiori, secondo i tempi di percorrenza previsti dalla vigente normativa provinciale, tenendo conto del disposto di cui al primo comma dell'articolo 138 della Legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8 e successive modificazioni.

     Ai fini dell'applicazione del presente articolo, i tempi di percorrenza per la progressione in carriera sono quelli previsti dagli articoli 32, 33, 44, 50 e 55 della Legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, e successive modificazioni.

     Qualora la retribuzione spettante per la nuova qualifica conseguita risulti inferiore a quella in godimento, la differenza sarà conservata a titolo di assegno personale riassorbibile con gli aumenti di carattere generale e con quelli dovuti per progressione in carriera o di classe.

     All'atto dell'inquadramento del personale di cui ai commi precedenti, la anzianità di servizio sarà riconosciuta limitatamente al servizio di ruolo, ivi compresi gli anni di servizio non di ruolo già riconosciuti dallo Stato.

 

     Art. 3.

     Ai fini dell'inquadramento nei ruoli provinciali dei personale di cui alle leggi provinciali 10 novembre 1975, n. 50, 22 dicembre 1975, n. 54, e 27 dicembre 1975, n. 55, nonché del personale di cui alla presente legge, gli aumenti periodici biennali inferiori a dieci, dovuti per effetto dell'inquadramento medesimo, sono calcolati nella misura prevista per il personale provinciale.

 

     Art. 4.

     I quadri formanti l'allegato i della Legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, come sostituiti e integrati con Leggi provinciali 5 novembre 1975, n. 49, 10 novembre 1975, n. 50, 27 dicembre 1975, n. 55, e da ultimo con provvedimento legislativo recante «Norme concernenti il personale già dell'istituto Servizio Sociale Case per Lavoratori (I.S.S.C.A.L.) e dell'istituto per lo Sviluppo dell'Edilizia Sociale (I.S.E.S.) trasferito alla Provincia Autonoma di Trento», sono ulteriormente sostituiti dai quadri formanti l'allegato A) alla presente legge.

 

     Art. 5.

     Al maggiore onere annuo di Lire 1.290.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge, a carico dell'esercizio finanziario 1976, si farà fronte con una quota, di pari importo, delle disponibilità di derivanti, a decorrere dal medesimo esercizio finanziario, dalla cessazione dell'onere annuo di Lire 3.500.000.000 autorizzato con l'articolo 21 della Legge provinciale 31 gennaio 1976, n. 12.

     Per gli esercizi successivi, si provvederà con lo stanziamento delle somme occorrenti negli appositi capitoli di.

 

     Allegato A

     (Omissis) [1].

 

 


[*] Legge abrogata dall'art. 2 della L.P. 13 novembre 1998, n. 15. Essa resta applicabile ai rapporti sorti in base alle sue disposizioni nel periodo della sua vigenza e per l'esecuzione dei relativi impegni di spesa, per effetto dell'art. 4 della stessa L.P. 15/98.

[1] Vedi ora i nuovi allegati alla L.P. 23 agosto 1963, n. 8.