§ 80.5.226 – L. 3 marzo 1960, n. 185.
Modifica della legge 27 maggio 1959, n. 324, recante miglioramenti economici al personale statale in attività ed in quiescenza.


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.5 personale
Data:03/03/1960
Numero:185


Sommario
Art. 1.      Con effetto dal 1° luglio 1959, il terzo comma dell'art. 1 della legge 27 maggio 1959, n. 324, è sostituito con il seguente
Art. 2.      Nei confronti del personale contemplato nell'art. 1 della legge 27 maggio 1959, n. 324, il disposto dell'art. 7 della legge 8 aprile 1952, n. 212, e successive [...]
Art. 3.      Nei confronti del personale contemplato nell'art. 1 della legge 27 maggio 1959, n. 324, il disposto dell'art. 7 della legge 8 aprile 1952, n. 212, e successive [...]
Art. 4.      Nel primo comma dell'art. 5 della legge 27 maggio 1959, n. 324, la locuzione: "indicati nel primo comma del precedente art. 2" è sostituita, con effetto dal 1° febbraio [...]
Art. 5.      I miglioramenti derivanti dall'applicazione dei precedenti articoli e dagli articoli 2 e 5 della legge 27 maggio 1959, n. 324, non dànno luogo al riassorbimento degli [...]
Art. 6.      Le disposizioni di cui ai precedenti articoli sono estese, in quanto applicabili, al personale in attività ed in quiescenza il cui trattamento economico è regolato dalla [...]
Art. 7.      Nell'art. 16, primo comma, della legge 27 maggio 1959, n. 324, la locuzione: "da approvare con decreto" è sostituita con la seguente: "da assoggettare all'approvazione"
Art. 8.      All'onere derivante dalla presente legge si provvede con l'aumento del gettito dell'imposta generale sull'entrata derivante dalla applicazione della legge concernente [...]
Art. 9.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana


§ 80.5.226 – L. 3 marzo 1960, n. 185.

Modifica della legge 27 maggio 1959, n. 324, recante miglioramenti economici al personale statale in attività ed in quiescenza.

(G.U. 22 marzo 1960, n. 70).

 

     Art. 1.

     Con effetto dal 1° luglio 1959, il terzo comma dell'art. 1 della legge 27 maggio 1959, n. 324, è sostituito con il seguente:

     "L'indennità integrativa speciale di cui al precedente primo comma:

     a) è ridotta nella stessa proporzione della riduzione dello stipendio, o della paga, o della retribuzione, nei casi di congedo straordinario, di aspettativa, di sanzione disciplinare od altra posizione di stato che importi riduzione di dette competenze ed è sospesa in tutti i casi di sospensione delle competenze stesse;

     b) non è cedibile, nè pignorabile, nè sequestrabile, nè computabile agli effetti del trattamento di quiescenza, di previdenza e dell'indennità di licenziamento;

     c) è esente da qualsiasi ritenuta, comprese quelle erariali, e non concorre a formare il reddito complessivo ai fini dell'imposta complementare;

     d) non è dovuta al personale civile e militare in servizio all'estero fornito dell'assegno di sede previsto dalla legge 4 gennaio 1951, n. 13, o da disposizioni analoghe".

     Con effetto dal 1° luglio 1959, il quarto comma dell'art. 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, è sostituito con il seguente:

     "L'indennità integrativa speciale di cui al presente articolo:

     a) non è cedibile, nè pignorabile, nè sequestrabile;

     b) è esente da qualsiasi ritenuta, comprese quelle erariali, e non concorre a formare il reddito complessivo ai fini dell'imposta complementare;

     c) non compete per le pensioni pagabili all'estero".

 

          Art. 2.

     Nei confronti del personale contemplato nell'art. 1 della legge 27 maggio 1959, n. 324, il disposto dell'art. 7 della legge 8 aprile 1952, n. 212, e successive modificazioni, è sostituito, a decorrere dal 1° febbraio 1959 e sino al 30 giugno 1959, dal seguente:

     "L'importo delle quote di aggiunta di famiglia spettanti al personale non avente diritto all'aumento di cui all'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 novembre 1947, n. 1331, è stabilito nelle seguenti misure lorde mensili:

     lire 3860 per la prima persona di famiglia acquisita e lire 2300 per ciascuna delle altre persone di famiglia acquisita e per ciascun genitore a carico del personale con sede normale di servizio nei Comuni aventi una popolazione inferiore ai 600.000 abitanti;

     lire 3970 per la prima persona di famiglia acquisita e lire 2350 per ciascuna delle altre persone di famiglia acquisita e per ciascun genitore a carico del personale con sede normale di servizio nei Comuni aventi una popolazione di almeno 600.000 abitanti e non più di 699.999;

     lire 5690 per la prima persona di famiglia acquisita e lire 2390 per ciascuna delle altre persone di famiglia acquisita e per ciascun genitore a carico del personale con sede normale di servizio nei Comuni aventi una popolazione di almeno 700.000 abitanti e non più di 799.999;

     lire 7520 per la prima persona di famiglia acquisita e lire 2470 per ciascuna delle altre persone di famiglia acquisita e per ciascun genitore a carico del personale con sede normale di servizio nei Comuni aventi una popolazione di almeno 800.000 abitanti.

     Le quote di aggiunta di famiglia di cui al precedente comma sono maggiorate di lire 1000 mensili lorde per ciascuno dei figli minorenni a carico che abbia superato il 14° anno di età. Si osservano a tal fine le norme di cui all'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722".

 

          Art. 3.

     Nei confronti del personale contemplato nell'art. 1 della legge 27 maggio 1959, n. 324, il disposto dell'art. 7 della legge 8 aprile 1952, n. 212, e successive modificazioni, è sostituito, a decorrere dal 1° luglio 1959, dal seguente:

     "L'importo delle quote di aggiunta di famiglia spettanti al personale non avente diritto all'aumento di cui all'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 novembre 1947, n. 1331, è stabilito nelle seguenti misure lorde mensili:

     lire 4360 per la prima persona di famiglia acquisita e lire 2800 per ciascuna delle altre persone di famiglia acquisita e per ciascun genitore a carico del personale con sede normale di servizio nei Comuni aventi una popolazione inferiore ai 600.000 abitanti;

     lire 4470 per la prima persona di famiglia acquisita e lire 2850 per ciascuna delle altre persone di famiglia acquisita e per ciascun genitore a carico del personale con sede normale di servizio nei Comuni aventi una popolazione di almeno 600.000 abitanti e non più di 699.999;

     lire 6190 per la prima persona di famiglia acquisita e lire 2890 per ciascuna delle altre persone di famiglia acquisita e per ciascun genitore a carico del personale con sede normale di servizio nei Comuni aventi una popolazione di almeno 700.000 abitanti e non più di 799.999;

     lire 8020 per la prima persona di famiglia acquisita e lire 2970 per ciascuna delle altre persone di famiglia acquisita e per ciascun genitore a carico del personale con sede normale di servizio nei Comuni aventi una popolazione di almeno 800.000 abitanti.

     Le quote di aggiunta di famiglia di cui al precedente comma sono maggiorate di lire 500 mensili lorde per ciascuno dei figli minorenni a carico che abbia superato il 14° anno di età. Si osservano a tal fine le norme di cui all'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722".

     Le nuove misure delle quote di aggiunta di famiglia derivanti dall'applicazione del presente articolo e di quello precedente sono concesse direttamente dagli uffici ai quali spetta l'ordinazione del pagamento degli stipendi, delle paghe e delle retribuzioni. Gli Uffici provinciali del tesoro, per il personale da essi amministrato, provvedono in base alle partite di spesa fissa che hanno in carico.

 

          Art. 4.

     Nel primo comma dell'art. 5 della legge 27 maggio 1959, n. 324, la locuzione: "indicati nel primo comma del precedente art. 2" è sostituita, con effetto dal 1° febbraio 1959, dalla seguente: "indicati nel precedente art. 2".

 

          Art. 5.

     I miglioramenti derivanti dall'applicazione dei precedenti articoli e dagli articoli 2 e 5 della legge 27 maggio 1959, n. 324, non dànno luogo al riassorbimento degli assegni personali, ivi compresi quelli previsti dagli articoli 3 e 4 del decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, nelle legge 26 settembre 1954, n. 869, e dall'art. 4 del decreto-legge 31 luglio 1954, n. 534, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1954, n. 870.

 

          Art. 6.

     Le disposizioni di cui ai precedenti articoli sono estese, in quanto applicabili, al personale in attività ed in quiescenza il cui trattamento economico è regolato dalla legge 24 maggio 1951, n. 392, e successive modificazioni, nonchè alle categorie di personale indicate nell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 23.

 

          Art. 7.

     Nell'art. 16, primo comma, della legge 27 maggio 1959, n. 324, la locuzione: "da approvare con decreto" è sostituita con la seguente: "da assoggettare all'approvazione".

     Al personale contemplato nell'art. 16 della legge 27 maggio 1959, n. 324, possono essere estesi, con le modalità e con le condizioni stabilite con lo stesso articolo, i miglioramenti di cui alla presente legge.

 

          Art. 8.

     All'onere derivante dalla presente legge si provvede con l'aumento del gettito dell'imposta generale sull'entrata derivante dalla applicazione della legge concernente "nuove disposizioni in materia di imposta generale sull'entrata".

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge, sia nei riguardi della spesa sia dell'entrata.

     La facoltà di cui al precedente comma si estende anche alle assegnazioni di fondi a favore delle Amministrazioni statali con ordinamento autonomo, per sovvenzioni in dipendenza di maggiori oneri derivanti dall'applicazione della presente legge.

 

          Art. 9.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.