§ 77.5.35 – D.Lgs.C.P.S. 27 novembre 1947, n. 1331.
Revisione delle disposizioni relative all'indennità di carovita dei dipendenti statali e all'assegno di caroviveri dei pensionati.


Settore:Normativa nazionale
Materia:77. Previdenza
Capitolo:77.5 indennità
Data:27/11/1947
Numero:1331


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.      (Omissis)
Art. 3.      Per ottenere l'aumento previsto dai precedenti articoli 1 e 2 il dipendente deve dichiarare per iscritto che nei suoi confronti non ricorre alcuna delle ipotesi di [...]
Art. 4.      Gli assegni personali, pensionabili e non pensionabili, che ai sensi delle vigenti disposizioni siano riassorbibili con gli aumenti di stipendio, o di paga, o di [...]
Art. 5.      Per i pensionati retribuiti parzialmente o integralmente a carico del bilancio statale, l'onere derivante dall'attuazione del presente decreto graverà sugli enti che [...]
Art. 6.      L'importo mensile lordo dell'indennità di carovita e relative quote complementari risultante dall'applicazione delle variazioni trimestrali dell'indice del costo [...]
Art. 7.      Le disposizioni contenute nei precedenti articoli sono estese ai segretari provinciali ed ai segretari comunali
Art. 8.      Gli assegni di caroviveri stabiliti dal primo e secondo comma dell'art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 30 gennaio 1945, n. 41, e successive modificazioni sono [...]
Art. 9.      Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto
Art. 10.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha effetto dal 1° ottobre [...]


§ 77.5.35 – D.Lgs.C.P.S. 27 novembre 1947, n. 1331. [1]

Revisione delle disposizioni relative all'indennità di carovita dei dipendenti statali e all'assegno di caroviveri dei pensionati.

(G.U. 4 dicembre 1947, n. 279).

 

     Art. 1. [2]

 

          Art. 2.

     (Omissis) [3].

     L'aumento di cui al precedente comma non spetta al dipendente del cui nucleo familiare faccia parte altra persona che sia provvista di reddito di lavoro subordinato o indipendente di importo superiore a L. 25.000 mensili lorde ovvero di pensione non di guerra (compresi l'assegno di caroviveri od altri assegni analoghi) a carico dello Stato o di altri enti pubblici di importo superiore a L. 25.000 mensili lorde [4].

     L'aumento delle quote complementari previsto dal primo comma del presente articolo spetta tuttavia al dipendente del cui nucleo familiare facciano parte, oltre il dipendente stesso, cinque o più persone, delle quali una soltanto sia provvista di uno dei redditi di lavoro o di una delle pensioni, indicati nel comma precedente, di importo superiore a L. 25.000 mensili lorde [5].

     Ai fini dell'applicazione del secondo comma del presente articolo si considerano compresi nello stesso nucleo familiare:

     i coniugi purchè non separati legalmente;

     i parenti e gli affini entro il primo grado che coabitino nella stessa casa; peraltro i figli, compresi i naturali legalmente riconosciuti, gli adottivi e gli affiliati, se celibi o nubili, si considerano appartenenti al nucleo familiare del genitore anche quando, pur non coabitando con questi, abbiano nel comune sede di servizio del medesimo, la loro sede normale.

     Ai fini del computo del numero dei componenti il gruppo di cinque o più persone di cui al precedente terzo comma, si tiene conto, oltre che delle persone indicate nel precedente quarto comma, anche dei figli minori degli appartenenti al nucleo familiare.

 

          Art. 3.

     Per ottenere l'aumento previsto dai precedenti articoli 1 e 2 il dipendente deve dichiarare per iscritto che nei suoi confronti non ricorre alcuna delle ipotesi di esclusione indicate negli articoli stessi.

     La dichiarazione del dipendente deve essere dal suo superiore diretto accertata corrispondente al vero.

     Il dipendente che produca dichiarazione non conforme al vero o reticente incorre, indipendentemente dalle sanzioni disciplinari, nella perdita, per la durata non inferiore a sei mesi, del godimento della indennità di carovita comprese le eventuali quote complementari.

     Nelle stesse sanzioni incorre il superiore diretto che scientemente attesti la esattezza della dichiarazione non conforme al vero o reticente del suo dipendente.

 

          Art. 4.

     Gli assegni personali, pensionabili e non pensionabili, che ai sensi delle vigenti disposizioni siano riassorbibili con gli aumenti di stipendio, o di paga, o di retribuzione, o con gli aumenti dell'indennità di carovita e competenze analoghe, non vengono ridotti o riassorbiti con il miglioramento di trattamento economico derivante dalla prima applicazione dei precedenti articoli 1 e 2.

 

          Art. 5.

     Per i pensionati retribuiti parzialmente o integralmente a carico del bilancio statale, l'onere derivante dall'attuazione del presente decreto graverà sugli enti che attualmente sostengono le spese, nelle medesime rispettive proporzioni.

 

          Art. 6.

     L'importo mensile lordo dell'indennità di carovita e relative quote complementari risultante dall'applicazione delle variazioni trimestrali dell'indice del costo dell'alimentazione a norma dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 maggio 1947, n. 484, si arrotonda, per eccesso, a lire dieci.

 

          Art. 7.

     Le disposizioni contenute nei precedenti articoli sono estese ai segretari provinciali ed ai segretari comunali.

     Le provincie, i comuni, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, gli enti parastatali ed in genere tutti gli enti ed istituti di diritto pubblico, anche con ordinamento autonomo, sottoposti a vigilanza od a tutela dello Stato o al cui mantenimento lo Stato concorra con contributi a carattere continuativo, nonchè le aziende annesse o direttamente dipendenti dalle provincie, dai comuni e dagli altri enti suindicati possono estendere, a carico del proprio bilancio, mediante deliberazione dei competenti organi, al personale dipendente non vincolato alla disciplina dei contratti collettivi di lavoro, i miglioramenti dell'indennità di carovita e relative quote complementari stabiliti dai precedenti articoli 1 e 2, salva la facoltà di contenerli in misure inferiori.

 

          Art. 8.

     Gli assegni di caroviveri stabiliti dal primo e secondo comma dell'art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 30 gennaio 1945, n. 41, e successive modificazioni sono elevati:

     da lire 42.000 a lire 56.000 annue per i titolari di pensioni od assegni diretti di età non inferiore a 60 anni e per i titolari di pensioni od assegni privilegiati diretti;

     da lire 30.000 a lire 42.000 annue per i titolari di pensioni od assegni diretti, non privilegiati, aventi meno di 60 anni di età;

     da lire 27.600 a lire 37.200 annue per i titolari di pensioni od assegni indiretti o di riversibilità.

     Alle stesse misure sopra indicate sono elevati gli assegni di caroviveri annessi alle pensioni tabellari dei graduati e militari di truppa, previsti dal terzo comma dell'art. 6 del decreto legislativo Luogotenenziale 30 gennaio 1945, n. 41, e successive modificazioni, fatta eccezione per i caroviveri annessi alle pensioni tabellari privilegiate dirette dalla terza all'ottava categoria che restano fermi in lire 4800 annue.

     Relativamente ai miglioramenti previsti dal primo comma del presente articolo si osserva la norma contenuta nell'art. 12, primo comma, del decreto legislativo Luogotenenziale 30 gennaio 1945, n. 41.

     L'assegno di caroviveri temporaneo previsto dall'art. 2, primo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1946 n. 143, e modificato dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 settembre 1947, n. 1109, è elevato alle misure indicate nel precedente primo comma. I provvedimenti necessari per assicurare la copertura degli oneri derivanti da tale aumento verranno adottati in seguito alle risultanze del primo bilancio tecnico che verrà compilato per ciascuno degli Istituti di previdenza dopo l'entrata in vigore del presente decreto; per intanto si applica il disposto dell'ultimo comma dell'art. 11 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 settembre 1947, n. 1109.

     Le provincie, i comuni, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, gli enti parastatali e, in genere, gli enti ed istituti di diritto pubblico possono estendere, mediante deliberazione dei competenti organi, la disposizione contenuta nel precedente primo comma ai titolari di pensioni che gravano sui loro bilanci. E' fatta salva la possibilità di contenere la concessione in misure inferiori a quelle previste dal comma stesso. La predetta facoltà di estensione non riguarda le pensioni e le quote di pensioni a carico degli enti sopra indicati nei casi in cui il pagamento della pensione originaria è fatto per intero dagli Istituti di previdenza di cui al precedente comma.

 

          Art. 9.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

     La facoltà di cui al precedente comma si estende anche alle assegnazioni di fondi a favore delle Amministrazioni statali con ordinamento autonomo per sovvenzioni in dipendenza dei maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente decreto.

 

          Art. 10.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha effetto dal 1° ottobre 1947.

     I benefici previsti dall'art. 8 sono dovuti a cominciare dalla prima mensilità di pensione od assegno interamente decorsa dopo le varie scadenze verificatesi dal 30 settembre 1947.


[1] Ratificato dall'art. unico della L. 31 gennaio 1953, n. 48.

[2] Articolo abrogato dell'art. 9 della L. 8 aprile 1952, n. 212.

[3] Comma abrogato dell'art. 9 della L. 8 aprile 1952, n. 212.

[4] Comma così modificato dall'art. 6 della L. 8 aprile 1952, n. 212.

[5] Comma così modificato dall'art. 6 della L. 8 aprile 1952, n. 212.