§ 2.1.19 - Legge Provinciale 13 luglio 1968, n. 10. [*]
Modificazioni ed aggiunte alla Legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, sull'ordinamento degli uffici e Statuto del personale della [...]


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:2. ordinamento della provincia
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:13/07/1968
Numero:10


Sommario
Art. 1.      (Omissis)
Art. 2.      L'articolo 150 della Legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, si applica con decorrenza dall'entrata in vigore delle leggi statali ivi [...]
Art. 3.      L'articolo 163 della Legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, come modificato dal precedente articolo 1, si applica con decorrenza dalla entrata in vigore della richiamata Legge provinciale.
Art. 4.      Con decorrenza dall'entrata in vigore della Legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, al personale inquadrato a sensi degli articoli 173 e 176 della stessa legge è riconosciuto, anche in deroga [...]
Art. 5.      I ragionieri promossi per merito comparativo al grado di primo ragioniere (Grado IV d'organico) in base alle disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore della Legge provinciale 23 agosto [...]
Art. 6.      Il personale ausiliario che, in applicazione dell'art. 176 della Legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, è stato promosso a qualifiche della soppressa classe III della categoria B del Ruolo del [...]
Art. 7.      Il personale di ruolo delle carriere direttiva, di concetto, esecutiva ed ausiliaria, in servizio alla data di entrata in vigore della Legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, e che alla data [...]
Art. 8.      E' consentito il passaggio del personale inserviente e di quello cantoniere di ruolo in altre qualifiche del Ruolo del personale ausiliario, anche in soprannumero, salvo il possesso dei [...]
Art. 9.      I posti delle categorie e classi superiori del personale ausiliario che si renderanno disponibili entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, potranno essere coperti avvalendosi [...]
Art. 10.      Gli operai temporanei, che abbiano prestato servizio anche senza continuità come addetti alla manutenzione delle strade con incarico di cantoniere e che, già in servizio alla data di entrata in [...]
Art. 11.      Gli operai temporanei, addetti alla manutenzione delle strade con incarico di cantoniere, che abbiano prestato servizio anche senza continuità con inizio da almeno due anni anteriormente alla [...]
Art. 12.      Il personale comunque assunto e denominato che presti servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso la Colonia infantile di Miralago, l'Istituto Provinciale Assistenza [...]
Art. 13.      Coloro che in base alle disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore della Legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, rivestivano la qualifica di Litografo-meccanico, svolgendone anche le [...]
Art. 14.      Con decorrenza dall'entrata in vigore della Legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, la misura dell'anzianità di servizio di cui all'ultimo comma dell'articolo 189 della legge stessa è elevata a [...]
Art. 15.      Il personale di ruolo delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria che, alla data di entrata in vigore della presente legge svolga le mansioni della carriera superiore, sarà inquadrato [...]
Art. 16.      Il personale di ruolo della carriera ausiliaria che, alla data di entrata in vigore della presente legge, svolga le mansioni di tecnico- radiologo presso l'Ospedale Psichiatrico di Pergine, [...]
Art. 17.      Il personale sordomuto che, già assunto in posto di organico della carriera ausiliaria, abbia svolto e svolga alla data di entrata in vigore della presente legge mansioni proprie della carriera [...]
Art. 18.      Il personale non di ruolo, assunto a sensi degli articoli 25 terzo comma, 73 primo comma, e 74 primo e secondo comma, della Legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, che abbia prestato servizio [...]
Art. 19.      I posti dei ruoli e qualifiche, delle carriere direttiva, di concetto ed esecutiva, ai quali non si accede a ruolo aperto, che all'entrata in vigore della presente legge siano scoperti, saranno [...]
Art. 20.      Il servizio prestato anche senza continuità presso l'Amministrazione provinciale nella stessa carriera anteriormente alla nomina in ruolo dal personale in servizio all'entrata in vigore della [...]
Art. 21.      Il personale non di ruolo comunque assunto e denominato, che presti servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, sarà ammesso a partecipare ai pubblici concorsi indetti [...]
Art. 22.      Per il funzionamento dei Dispensari d'Igiene dentale la Giunta provinciale è autorizzata ad avvalersi anche di medici non dipendenti dalla Provincia; la Giunta medesima stabilirà, con propria [...]
Art. 23.      Nel Ruolo Amministrativo - Quadro A dell'allegato primo della Legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8 - i posti di Direttore di Sezione sono aumentati da otto a dodici.
Art. 24.      Nel Quadro G2 del Ruolo Speciale dell'Ospedale Psichiatrico di Pergine, dell'allegato primo della Legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, sono istituiti tre posti della carriera esecutiva con la [...]
Art. 25.      Nel Ruolo del personale ausiliario - Quadro H dell'allegato primo della Legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8 - i posti di usciere-bidello sono aumentati da trentatrè a trentotto. E' inoltre [...]
Art. 26.      Nel Quadro G3 del Ruolo Speciale dell'Assistenza all'infanzia, dell'allegato primo della Legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, è istituito un posto della carriera di concetto con la qualifica [...]
Art. 27.      Nel Quadro G4 dell'allegato primo della Legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, le parole: «Carriera di concetto» sono sostituite dalle seguenti: «Carriera esecutiva».
Art. 28.      Nel Quadro H dell'allegato primo della Legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, il numero dei posti di autista viene elevato da quattro a sei, quello dei posti di meccanico-camionista da due a [...]
Art. 29.      All'allegato secondo della Legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, la tabella degli stipendi e salari della categoria B della Carriera del personale ausiliario è sostituita dalla seguente:


§ 2.1.19 - Legge Provinciale 13 luglio 1968, n. 10. [*]

Modificazioni ed aggiunte alla Legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, sull'ordinamento degli uffici e Statuto del personale della provincia di Trento.

(B.U. 16 luglio 1968, n. 29).

 

Art. 1.

     (Omissis) [1].

 

     Art. 2.

     L'articolo 150 della Legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, si applica con decorrenza dall'entrata in vigore delle leggi statali ivi richiamate.

 

     Art. 3.

     L'articolo 163 della Legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, come modificato dal precedente articolo 1, si applica con decorrenza dalla entrata in vigore della richiamata Legge provinciale.

 

     Art. 4.

     Con decorrenza dall'entrata in vigore della Legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, al personale inquadrato a sensi degli articoli 173 e 176 della stessa legge è riconosciuto, anche in deroga all'art. 127 della citata legge, il numero di aumenti biennali già acquisiti e senza ulteriori aumenti dopo l'entrata in vigore della legge medesima.

 

     Art. 5.

     I ragionieri promossi per merito comparativo al grado di primo ragioniere (Grado IV d'organico) in base alle disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore della Legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, sono inquadrati con decorrenza dalla medesima legge nella qualifica di ragioniere principale, previo accertamento da parte della Giunta provinciale del lodevole svolgimento del servizio prestato, conservando l'anzianità maturata nel grado di provenienza.

 

     Art. 6.

     Il personale ausiliario che, in applicazione dell'art. 176 della Legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, è stato promosso a qualifiche della soppressa classe III della categoria B del Ruolo del personale ausiliario è inquadrato nelle qualifiche previste dalla classe unica stabilita per la medesima categoria.

     Il trattamento economico spettante a seguito del nuovo inquadramento avrà decorrenza dal 1° giorno del mese successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge. Per la determinazione del nuovo trattamento sarà applicata la regolamentazione economica contemplata dall'articolo 138 della Legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, come sostituito dal precedente articolo 1.

 

     Art. 7.

     Il personale di ruolo delle carriere direttiva, di concetto, esecutiva ed ausiliaria, in servizio alla data di entrata in vigore della Legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, e che alla data medesima risultasse in godimento di anzianità convenzionale per benemerenze belliche, conserverà anche nelle corrispondenti qualifiche di inquadramento dei nuovi ruoli l'anzianità convenzionale goduta nella qualifica di provenienza.

 

     Art. 8.

     E' consentito il passaggio del personale inserviente e di quello cantoniere di ruolo in altre qualifiche del Ruolo del personale ausiliario, anche in soprannumero, salvo il possesso dei requisiti prescritti per accedere alla nuova qualifica e l'accertamento della sussistenza dell'avvenuto svolgimento delle mansioni corrispondenti alla qualifica medesima, risultanti da certificazione rilasciata dall'Amministrazione.

     Il servizio prestato con le mansioni proprie della nuova qualifica sarà riconosciuto in misura di 2/3 della durata effettiva, a condizione di non risalire oltre il limite massimo del 1° luglio 1960.

 

     Art. 9.

     I posti delle categorie e classi superiori del personale ausiliario che si renderanno disponibili entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, potranno essere coperti avvalendosi delle graduatorie degli idonei stabiliti nei concorsi espletati per la progressione in carriera del personale medesimo a norma dell'ultimo comma dell'articolo 176 della Legge provinciale 23 agosto 1963, numero 8.

 

     Art. 10.

     Gli operai temporanei, che abbiano prestato servizio anche senza continuità come addetti alla manutenzione delle strade con incarico di cantoniere e che, già in servizio alla data di entrata in vigore della Legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8 risultino in servizio anche dalla data in entrata in vigore della presente legge, saranno inquadrati in ruolo, anche in soprannumero, nella carriera ausiliaria, con la qualifica di cantoniere, previa dichiarazione della Giunta provinciale attestante tale posizione e la idoneità al servizio.

     Agli stessi sarà riconosciuto ad ogni effetto il servizio prestato anche senza continuità anteriormente all'inquadramento in ruolo.

     Il trattamento economico risultante a seguito dell'inquadramento disposto in virtù della presente norma avrà decorrenza dal 1° giorno del mese successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge.

     Le disposizioni di cui al secondo e terzo comma saranno applicate anche agli operai temporanei già inquadrati in ruolo a sensi dell'articolo 183 della Legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8.

 

     Art. 11.

     Gli operai temporanei, addetti alla manutenzione delle strade con incarico di cantoniere, che abbiano prestato servizio anche senza continuità con inizio da almeno due anni anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e che a questa medesima data risultino ancora in servizio, saranno inquadrati in ruolo, anche in soprannumero, nella carriera ausiliaria, con la qualifica di cantoniere, previa dichiarazione della Giunta provinciale attestante tale posizione e la idoneità al servizio.

     Agli stessi sarà riconosciuto ad ogni effetto il servizio prestato anche senza continuità anteriormente all'inquadramento in ruolo.

     Il trattamento economico risultante a seguito dell'inquadramento disposto in virtù della presente norma avrà decorrenza dal 1° giorno del mese successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 12.

     Il personale comunque assunto e denominato che presti servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso la Colonia infantile di Miralago, l'Istituto Provinciale Assistenza Infanzia nonchè presso Istituti scolastici, con mansioni proprie od analoghe a quelle della qualifica di inserviente, sarà Inquadrato anche in soprannumero nella qualifica di inserviente, previa dichiarazione della Giunta provinciale attestante tale posizione e la idoneità al servizio.

     Al personale predetto sarà riconosciuto ad ogni effetto il servizio prestato anche senza continuità anteriormente all'inquadramento in ruolo.

     Il trattamento economico risultante a seguito dell'inquadramento disposto in virtù della presente norma avrà decorrenza dal 1° giorno del mese successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 13.

     Coloro che in base alle disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore della Legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, rivestivano la qualifica di Litografo-meccanico, svolgendone anche le relative mansioni, possono essere trasferiti nel Ruolo Speciale dei Litografi meccanici Quadro G 9 conservando l'anzianità acquisita nel ruolo di provenienza e progrediscono secondo le norme del primo comma dell'articolo 52 della Legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8.

     E' applicabile l'articolo 188 della legge citata.

 

     Art. 14.

     Con decorrenza dall'entrata in vigore della Legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, la misura dell'anzianità di servizio di cui all'ultimo comma dell'articolo 189 della legge stessa è elevata a 2/3.

 

     Art. 15.

     Il personale di ruolo delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria che, alla data di entrata in vigore della presente legge svolga le mansioni della carriera superiore, sarà inquadrato nelle qualifiche iniziali rispettivamente delle carriere direttiva, di concetto ed esecutiva in conformità al titolo di studio posseduto, previo accertamento da parte della Giunta provinciale del lodevole svolgimento delle mansioni stesse.

     L'inquadramento seguirà nei posti e qualche dei ruoli corrispondenti alle mansioni esercitate.

     L'anzianità di servizio prestato con le mansioni proprie della carriera superiore sarà riconosciuta nella misura di 2/3 a condizione di non risalire oltre la data del 1° luglio 1960.

 

     Art. 16.

     Il personale di ruolo della carriera ausiliaria che, alla data di entrata in vigore della presente legge, svolga le mansioni di tecnico- radiologo presso l'Ospedale Psichiatrico di Pergine, verrà inquadrato nel Ruolo Speciale dell'Ospedale Psichiatrico di Pergine - Quadro G 2 - carriera esecutiva - a condizione che il personale medesimo sia in possesso dei requisiti prescritti per la carriera stessa e previo accertamento da parte della Giunta provinciale del lodevole svolgimento delle specifiche mansioni.

     Al personale di cui al primo comma sarà riconosciuta, nella nuova carriera, l'anzianità goduta nella carriera di provenienza nella misura di 2/3 a condizione di non risalire oltre il limite massimo del 1° luglio 1960.

 

     Art. 17.

     Il personale sordomuto che, già assunto in posto di organico della carriera ausiliaria, abbia svolto e svolga alla data di entrata in vigore della presente legge mansioni proprie della carriera esecutiva, è inquadrato, previo accertamento da parte della Giunta provinciale del lodevole svolgimento delle mansioni, in questa ultima carriera, prescindendo dal titolo di studio prescritto, con riconoscimento nella medesima di 2/3 del servizio prestato con le corrispondenti mansioni, a condizione di non risalire oltre il limite massimo del 1°luglio 1960.

 

     Art. 18.

     Il personale non di ruolo, assunto a sensi degli articoli 25 terzo comma, 73 primo comma, e 74 primo e secondo comma, della Legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, che abbia prestato servizio anche senza continuità per almeno 18 mesi e che risulti ancora in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, sarà inquadrato nelle qualifiche iniziali dei ruoli corrispondenti alle mansioni esercitate o ad esse analoghe, su dichiarazione di idoneità da parte della Giunta provinciale, semprechè abbia prestato e presti lodevole servizio e non abbia comunque superato, all'entrata in vigore della presente legge, il 45° anno di età.

     Ai fini dell'inquadramento, a norma del precedente comma, l'intero servizio prestato viene considerato come anzianità a tutti gli effetti.

     E' sempre richiesto il possesso del titolo di studio previsto per l'ammissione.

     Per l'applicazione del presente articolo il personale assunto ai sensi del terzo comma dell'articolo 25 della Legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, è considerato del Ruolo amministrativo con inquadramento nella carriera corrispondente al titolo di studio di cui è in possesso.

     Il personale che sarà inquadrato in ruolo a sensi del presente articolo, potrà partecipare al concorso straordinario di cui al successivo articolo 19, purchè sia nelle condizioni ivi previste ed abbia, alla data di pubblicazione del bando, una anzianità di ruolo riconosciuta di almeno un anno nella qualifica immediatamente inferiore a quella dei posti messi a concorso.

 

     Art. 19.

     I posti dei ruoli e qualifiche, delle carriere direttiva, di concetto ed esecutiva, ai quali non si accede a ruolo aperto, che all'entrata in vigore della presente legge siano scoperti, saranno attribuiti al personale di ruolo della qualifica immediatamente inferiore, della stessa carriera, prescindendo dall'anzianità di ruolo richiesta nei diversi casi, mediante concorso straordinario interno per titoli.

     Saranno considerati disponibili anche i posti che si renderanno vacanti per effetto dell'applicazione del precedente comma ed i posti medesimi saranno conferiti secondo l'ordine della graduatoria ai classificati idonei nel concorso straordinario.

     Al concorso sopra indicato potrà partecipare il personale di ruolo delle carriere di concetto ed esecutiva che, pur non rivestendo la qualifica immediatamente inferiore, abbia, alla data di pubblicazione del bando, una anzianità di servizio nella carriera di appartenenza non inferiore ad anni 1 2.

     Ai candidati di cui al comma precedente che, quantunque classificati idonei non abbiano trovato utile collocamento in graduatoria ai fini della copertura dei posti messi a concorso, verrà attribuita, ad ogni effetto, la qualifica immediatamente inferiore a quella dei posti preindicati, con riconoscimento, quale anzianità nella qualifica medesima, del servizio eccedente gli anni 16.

     E' abrogato l'articolo 190 della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8.

 

     Art. 20.

     Il servizio prestato anche senza continuità presso l'Amministrazione provinciale nella stessa carriera anteriormente alla nomina in ruolo dal personale in servizio all'entrata in vigore della presente legge è riconosciuto per intero agli effetti giuridici ed economici.

     Il trattamento economico risultante a seguito della applicazione del precedente comma avrà decorrenza dal 1° giorno del mese successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 21.

     Il personale non di ruolo comunque assunto e denominato, che presti servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, sarà ammesso a partecipare ai pubblici concorsi indetti dall'Amministrazione in deroga ai limiti di età previsti in via normale dalle vigenti disposizioni.

 

     Art. 22.

     Per il funzionamento dei Dispensari d'Igiene dentale la Giunta provinciale è autorizzata ad avvalersi anche di medici non dipendenti dalla Provincia; la Giunta medesima stabilirà, con propria deliberazione, la misura e le modalità di corresponsione dei compensi in analogia al disposto dell'articolo 133 bis, come istituito dall'articolo 1 della presente legge.

 

     Art. 23.

     Nel Ruolo Amministrativo - Quadro A dell'allegato primo della Legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8 - i posti di Direttore di Sezione sono aumentati da otto a dodici.

     Nel Ruolo Speciale delle Finanze e del Patrimonio - Quadro B dell'allegato primo della Legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8 - i posti di Consigliere di Ragioneria sono aumentati da uno a due, quelli di Direttore di Sezione - Vice Direttore della Ragioneria, da uno a due.

     Nel Ruolo Tecnico dei Lavori Pubblici - Quadro C dell'allegato primo della Legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8 - i posti di Primo consigliere

- Ingegnere sono aumentati da quattro a otto, quelli di Geometra aggiunto

Perito aggiunto Assistente stradale capo, da trentadue a trentaquattro.

 

     Art. 24.

     Nel Quadro G2 del Ruolo Speciale dell'Ospedale Psichiatrico di Pergine, dell'allegato primo della Legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, sono istituiti tre posti della carriera esecutiva con la qualifica di «tecnico radiologo».

 

     Art. 25.

     Nel Ruolo del personale ausiliario - Quadro H dell'allegato primo della Legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8 - i posti di usciere-bidello sono aumentati da trentatrè a trentotto. E' inoltre istituito il posto di «Capo Fornaio» (contrattuale).

 

     Art. 26.

     Nel Quadro G3 del Ruolo Speciale dell'Assistenza all'infanzia, dell'allegato primo della Legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, è istituito un posto della carriera di concetto con la qualifica di insegnante di economia domestica.

 

     Art. 27.

     Nel Quadro G4 dell'allegato primo della Legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, le parole: «Carriera di concetto» sono sostituite dalle seguenti: «Carriera esecutiva».

     Nello stesso quadro G4 è soppresso il posto di Direttrice dell'I.P.A.I. nonchè quello di insegnante di economia domestica. I posti delle Assistenti Sanitarie Visitatrici sono aumentati da cinque a sei.

 

     Art. 28.

     Nel Quadro H dell'allegato primo della Legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, il numero dei posti di autista viene elevato da quattro a sei, quello dei posti di meccanico-camionista da due a sette, quello dei posti di inserviente da ventisei a trentotto.

 

     Art. 29.

     All'allegato secondo della Legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, la tabella degli stipendi e salari della categoria B della Carriera del personale ausiliario è sostituita dalla seguente:

 

--------------------------------------------------------------

                     Carriera dei personale ausiliario

                                Categoria B

--------------------------------------------------------------

Infermiere scelto                                    Ammontare

Operaio scelto

Autista scelto

Meccanico-camionista scelto                          1.170.000

Usciere, bidello scelto

Cantoniere scelto

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     Artt. 30. - 31.

     (Omissis) [2].

 

 


[*] Legge abrogata dall'art. 2 della L.P. 13 novembre 1998, n. 15. Essa resta applicabile ai rapporti sorti in base alle sue disposizioni nel periodo della sua vigenza e per l'esecuzione dei relativi impegni di spesa, per effetto dell'art. 4 della stessa L.P. 15/98.

[1] Modifica la L.P. 23 agosto 1963, n. 8.

[2] Disposizioni finanziarie.