§ 5.1.10 - Legge Provinciale 10 settembre 1973, n. 45. [*]
Indennità per i medici e gli psicologi dei servizi di salute mentale.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.1 assistenza sanitaria
Data:10/09/1973
Numero:45


Sommario
Art. 1.      Ai medici ed agli psicologi appartenenti al ruolo speciale dei servizi di salute mentale è corrisposta, in aggiunta al trattamento economico in godimento, un'indennità, non utile al finì [...]
Art. 2.      Al maggior onere annuo di L. 70.000.000 nonchè all'onere «una tantum» di L. 40.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge, a carico dell'esercizio finanziario 1973, si farà fronte, [...]
Art. 3.      (Omissis)
Art. 4.      (Omissis)


§ 5.1.10 - Legge Provinciale 10 settembre 1973, n. 45. [*]

Indennità per i medici e gli psicologi dei servizi di salute mentale.

(B.U. 18 settembre 1973, n. 40).

 

Art. 1.

     Ai medici ed agli psicologi appartenenti al ruolo speciale dei servizi di salute mentale è corrisposta, in aggiunta al trattamento economico in godimento, un'indennità, non utile al finì previdenziali ed assistenziali, nella misura lorda prevista dalle tabelle allegate alla presente legge.

     Per il periodo compreso fra il primo luglio 1971 ed il 31 dicembre 1972, l'indennità di cui al comma precedente è corrisposta in ogni caso nella misura stabilita per i rapporti di impiego a tempo definito.

     A decorrere dal primo gennaio 1973, l'indennità è corrisposta al personale In servizio alla stessa data nella misura prevista per i rapporti a tempo pieno o a tempo definito in relazione alle opzioni presentate ai sensi del decreto ministeriale 5 febbraio 1972, emanato in applicazione della legge 21 giugno 1971, n. 515, e modificato con decreto ministeriale 1 agosto 1972. La Giunta provinciale procederà all'esame di tali opzioni e deciderà in ordine all'accoglimento delle stesse entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

     Per il personale assunto in data successiva al primo gennaio 1973, il rapporto d'impiego è a tempo pieno, con attribuzione della relativa indennità dalla data di assunzione.

     Le caratteristiche dei rapporti a tempo pieno e a tempo definito sono quelle di cui alla lettera d) dell'articolo 43 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, nonchè all'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

 

     Art. 2.

     Al maggior onere annuo di L. 70.000.000 nonchè all'onere «una tantum» di L. 40.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge, a carico dell'esercizio finanziario 1973, si farà fronte, per l'importo complessivo di L. 110.000.000. con le entrate derivanti dal concorso dì cui alla legge 18 marzo 1968, n. 431, e successive modificazioni ed integrazioni.

     Per gli esercizi successivi, si provvederà con lo stanziamento delle somme occorrenti negli appositi capitoli di bilancio.

 

     Art. 3.

     (Omissis) [1].

 

     Art. 4.

     (Omissis) [1].

 

 


[*] Legge abrogata dall'art. 2 della L.P. 13 novembre 1998, n. 15. Essa resta applicabile ai rapporti sorti in base alle sue disposizioni nel periodo della sua vigenza e per l'esecuzione dei relativi impegni di spesa, per effetto dell'art. 4 della stessa L.P. 15/98.

[1] Norma finanziaria transitoria.

[1] Norma finanziaria transitoria.