§ 58.6.4G - Legge 10 dicembre 1976, n. 797.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 ottobre 1976, n. 699, recante disposizioni sulla corresponsione degli aumenti [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:58. Lavoro
Capitolo:58.6 disciplina generale
Data:10/12/1976
Numero:797


Sommario
Art. unico.      Il decreto-legge 11 ottobre 1976, n. 699, recante disposizioni sulla corresponsione degli aumenti retributivi dipendenti da variazioni del costo della vita, è convertito in legge con le seguenti [...]


§ 58.6.4G - Legge 10 dicembre 1976, n. 797. [1]

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 ottobre 1976, n. 699, recante disposizioni sulla corresponsione degli aumenti retributivi dipendenti da variazioni del costo della vita.

(G.U. 11 dicembre 1976, n. 329)

 

     Art. unico.

     Il decreto-legge 11 ottobre 1976, n. 699, recante disposizioni sulla corresponsione degli aumenti retributivi dipendenti da variazioni del costo della vita, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

     Nell'art. 1, al primo comma, la data: "30 settembre 1978" è sostituita con la seguente: "30 aprile 1978"; e le parole: "mediante obbligazioni nominative emesse dall'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale)", sono sostituite con le seguenti: "mediante buoni del tesoro poliennali al portatore che il Ministro per il tesoro è autorizzato ad emettere alla pari".

     Al terzo comma, le parole: "mediante obbligazioni" sono sostituite con le seguenti: "mediante buoni del tesoro poliennali al portatore".

     Al quinto comma, dopo la parola: "pensionistici", sono aggiunte le altre: "e di coloro che beneficiano di un meccanismo automatico di adeguamento dei compensi alle variazioni degli indici del costo della vita".

     All'ultimo comma, le parole: "mediante obbligazioni" sono sostituite con le seguenti: "mediante buoni del tesoro poliennali al portatore"; e le parole: "a carico dei datori di lavoro" sono sostituite con le seguenti: "a carico dei soggetti tenuti a corrisponderli".

     L'art. 2 è sostituito dal seguente:

     "Le somme corrispondenti all'ammontare dei maggiori compensi di cui all'art. 1, primo comma, pagate mediante buoni del tesoro poliennali al portatore, devono essere versate dai soggetti tenuti a corrisponderle, rispettivamente per i periodi di paga che cadono in ciascun semestre in rate semestrali con scadenza al 30 giugno ed al 31 dicembre, alla Banca d'Italia - Sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, che emetteranno, per i versamenti complessivi semestrali, apposite quietanze di entrata, da inoltrare alla Direzione generale del debito pubblico unitamente agli elenchi di cui al successivo comma. Analogamente procederà la tesoreria centrale dello Stato per quanto di sua competenza.

     Entro lo stesso termine i soggetti sopra indicati devono inviare alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, con plico raccomandato con avviso di ricevimento, l'elenco degli aventi diritto ai buoni del tesoro poliennali predetti con l'indicazione per ciascuno del relativo ammontare nominale e devono altresì dare comunicazione all'interessato dell'entità delle competenze corrisposte in buoni del tesoro poliennali al portatore. Copia dell'elenco, per gli opportuni controlli, deve essere inviata al competente ispettorato provinciale del lavoro.

     Con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, saranno stabilite le ulteriori modalità di versamento nonché le condizioni e modalità di emissione e di consegna dei buoni poliennali di cui all'art. 1, per i quali valgono, in quanto applicabili, le disposizioni della legge 27 dicembre 1953, n. 941, e le altre norme vigenti in materia.

     Le somme di cui al primo comma devono essere versate al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali per la quota a carico del lavoratore, che continuano ad essere versati agli enti e gestioni interessati".

     L'art. 3 è sostituito dal seguente:

     "La Direzione generale del debito pubblico, in contropartita dei versamenti effettuati, emette, entro il semestre successivo, i buoni del tesoro poliennali al portatore da inviare alle competenti sezioni di tesoreria provinciale per la consegna agli aventi diritto tramite i soggetti che hanno eseguito i versamenti anzidetti.

     In caso di decesso del lavoratore o del pensionato, i titoli sono consegnati agli aventi diritto, previa esibizione della necessaria documentazione.

     I buoni del tesoro poliennali al portatore di cui al presente decreto non possono essere ceduti dai portatori se non dopo cinque anni dalla loro emissione.

     Ai detti buoni poliennali e ai relativi interessi si applicano le garanzie, i privilegi ed i benefici previsti per gli altri titoli di debito pubblico dal testo unico 14 febbraio 1963, n. 1343, e successive modificazioni".

     L'art. 4 è sostituito dal seguente:

     "I buoni del tesoro poliennali di cui al presente decreto sono emessi al tasso di interesse, per la durata e secondo condizioni e modalità relative al rimborso stabilite con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

     I buoni poliennali predetti fruttano interessi annuali pagabili posticipatamente".

     L'art. 5 è sostituito dal seguente:

     "I fondi derivanti dai versamenti di cui al presente decreto devono essere versati ad apposito capitolo dello stato di previsione delle entrate statali per essere destinati a provvedimenti di incentivazione delle attività produttive".

     L'art. 6 è soppresso.

     L'art. 7 è sostituito dal seguente:

     "In caso di omesso, tardivo od incompleto versamento, a carico dei soggetti tenuti si applica un interesse pari al triplo di quello annuo che sarà previsto per i buoni poliennali di cui al presente decreto; il relativo importo deve essere versato alla tesoreria dello Stato in conto entrate eventuali del Tesoro.

     Per la riscossione delle somme non versate e dell'interesse di cui al primo comma l'ispettorato provinciale del lavoro effettuerà subito le necessarie comunicazioni alla ragioneria provinciale dello Stato, competente per territorio, la quale provvederà alle riscossioni mediante emissione degli occorrenti decreti ingiuntivi".

 


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.