§ 2.1.29 - Legge Provinciale 10 settembre 1973, n. 50. [*]
Disposizioni concernenti il personale provinciale.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:2. ordinamento della provincia
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:10/09/1973
Numero:50


Sommario
Art. 1.      Al personale provinciale, eccettuati i medici e gli psicologi appartenenti al ruolo speciale dei servizi di salute mentale, è attribuito un assegno temporaneo non pensionabile nella misura lorda [...]
Art. 2.      (Omissis)
Art. 3.      (Omissis)
Art. 4.      (Omissis)
Art. 5.      (Omissis)
Art. 6.      (Omissis)
Art. 7.      (Omissis)
Art. 8.      (Omissis)
Art. 9.      (Omissis)
Art. 10.      (Omissis)
Art. 11.      (Omissis)
Art. 12.      (Omissis)
Art. 13.      I quadri formanti l'allegato I della Legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, sostituiti con Legge provinciale 30 dicembre 1971, n. 20, sono ulteriormente sostituiti dai quadri allegati alla [...]
Art. 14.      Il personale della carriera direttiva, che alla data di entrata in vigore della presente legge appartenga al ruolo speciale della pubblica istruzione e sia in possesso del diploma di laurea in [...]
Art. 15.      Il servizio di ruolo e non di ruolo, comunque prestato, anche senza continuità, in una determinata carriera con mansioni proprie della carriera superiore da personale che alla data di entrata in [...]
Art. 16.      Il personale di ruolo della carriera ausiliaria, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, consegue il passaggio alla terza qualifica anche in soprannumero rispetto ai [...]
Art. 17.      Al personale che abbi conseguito il passaggio da uno ad altro ruolo del personale ausiliario ai sensi dell'articolo 17 della Legge provinciale 30 dicembre 1971, n. 20, è riconosciuto per intero, [...]
Art. 18.      Con effetto dalla data di entrata in vigore della Legge provinciale 18 dicembre 1971, n. 17, al personale contemplato dalla legge stessa è riconosciuto per intero il servizio prestato anche [...]
Art. 19.      I veterinari che abbiano svolto anche senza continuità per almeno due anni presso la Provincia mansioni connesse al risanamento zootecnico e che, alla data di entrata in vigore della presente [...]
Art. 20.      Il personale non di ruolo della carriera ausiliaria, assunto ai sensi dell'articolo 74, primo e secondo comma, della Legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, in servizio alla data di entrata in [...]
Art. 21.      A decorrere dalla data dalla quale avrà effetto il trasferimento del personale in servizio presso le sedi periferiche dell'INAPLI, dell'ENALC e dell'INIASA, la Provincia assumerà a proprio [...]
Art. 22.      Al maggior onere annuo di lire 230.000.000 derivante dall'applicazione degli articoli 1, 7, 8, 9, 15, 16, 17, 18, 20 e 21 della presente legge, si farà fronte nel modo seguente:
Art. 23.      (Omissis)
Art. 24.      (Omissis)


§ 2.1.29 - Legge Provinciale 10 settembre 1973, n. 50. [*]

Disposizioni concernenti il personale provinciale.

(B.U. 18 settembre 1973, n. 40).

 

Art. 1.

     Al personale provinciale, eccettuati i medici e gli psicologi appartenenti al ruolo speciale dei servizi di salute mentale, è attribuito un assegno temporaneo non pensionabile nella misura lorda fissa di lire 100.000, da corrispondere alla scadenza del primo semestre di ogni anno.

     L'assegno di cui al comma precedente spetta per intero al personale in servizio continuativo dal primo luglio dell'anno precedente. Nel caso di servizio prestato per un periodo inferiore, l'assegno stesso è dovuto in ragione di 1/12 per ogni mese di servizio prestato o frazione di mese superiore ai quindici giorni.

     Per l'anno 1973 l'assegno predetto sarà corrisposto entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge avendo sempre riguardo, ai fini dell'applicazione del precedente comma, al servizio prestato fino alla scadenza del primo semestre.

     L'assegno di cui al presente articolo sarà riassorbito in caso di revisione, a qualsiasi titolo, del trattamento economico del personale provinciale [1].

 

     Art. 2.

     (Omissis) [2].

 

     Art. 3.

     (Omissis) [2].

 

     Art. 4.

     (Omissis) [2].

 

     Art. 5.

     (Omissis) [2].

 

     Art. 6.

     (Omissis) [3].

     Il comando ed il trasferimento di personale della Provincia presso il Consiglio provinciale, rispettivamente di personale dipendente da quest'ultimo presso la Provincia, sono disciplinati dalle norme contenute nella Legge provinciale 27 giugno 1961, n. 4. ferme restando, per quanto concerne il personale della Provincia, le attribuzioni spettanti al Consiglio di Amministrazione.

 

     Art. 7.

     (Omissis) [2].

 

     Art. 8.

     (Omissis) [4].

     La disposizione di cui al comma precedente ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 9.

     (Omissis) [5].

     La disposizione di cui al comma precedente ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 10.

     (Omissis) [2].

 

     Art. 11.

     (Omissis) [2].

 

     Art. 12.

     (Omissis) [6].

     Per il personale cessato dal servizio anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, la corresponsione dell'indennità premio, ove non sia già avvenuta, è disposta a norma del comma precedente.

 

     Art. 13.

     I quadri formanti l'allegato I della Legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, sostituiti con Legge provinciale 30 dicembre 1971, n. 20, sono ulteriormente sostituiti dai quadri allegati alla presente legge.

 

     Art. 14.

     Il personale della carriera direttiva, che alla data di entrata in vigore della presente legge appartenga al ruolo speciale della pubblica istruzione e sia in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, è trasferito nel ruolo amministrativo, conservando la qualifica e l'anzianità possedute nel ruolo di provenienza.

 

     Art. 15.

     Il servizio di ruolo e non di ruolo, comunque prestato, anche senza continuità, in una determinata carriera con mansioni proprie della carriera superiore da personale che alla data di entrata in vigore della presente legge risulti inquadrato in quest'ultima, è riconosciuto agli effetti giuridici ed economici, a condizione che il personale stesso sia stato in possesso del titolo di studio richiesto per la carriera superiore.

 

     Art. 16.

     Il personale di ruolo della carriera ausiliaria, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, consegue il passaggio alla terza qualifica anche in soprannumero rispetto ai posti di organico.

     Il personale ausiliario riconosciuto idoneo in scrutini per la promozione alla terza qualifica espletati dopo l'entrata in vigore della Legge provinciale 30 dicembre 1971, n. 20, che non abbia trovato utile collocazione in graduatoria per mancanza di posti, consegue il passaggio alla qualifica predetta, ai sensi del comma precedente, con decorrenza dalla data dalla quale hanno avuto effetto le altre promozioni conferite in base ai medesimi scrutini.

     Al personale della carriera ausiliaria promosso alla terza qualifica mediante scrutini già effettuati alla data di entrata in vigore della presente legge o comunque da effettuarsi entro l'anno 1973, è riconosciuta nella qualifica stessa un'anzianità pari a quella maturata complessivamente nella carriera, diminuita di otto anni.

     Le disposizioni del presente articolo si estendono, in quanto applicabili, al personale inquadrato in ruolo ai sensi dell'articolo 20 della presente legge.

 

     Art. 17.

     Al personale che abbi conseguito il passaggio da uno ad altro ruolo del personale ausiliario ai sensi dell'articolo 17 della Legge provinciale 30 dicembre 1971, n. 20, è riconosciuto per intero, con effetto dalla data del passaggio predetto, il servizio prestato nel ruolo di provenienza anche con mansioni diverse da quelle proprie del nuovo ruolo.

     La disposizione di cui al comma precedente si applica anche al personale che, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, chieda il passaggio di ruolo ai sensi dell'articolo 17, primo e terzo comma, della Legge provinciale 30 dicembre 1971, n. 20.

 

     Art. 18.

     Con effetto dalla data di entrata in vigore della Legge provinciale 18 dicembre 1971, n. 17, al personale contemplato dalla legge stessa è riconosciuto per intero il servizio prestato anche senza continuità presso la Provincia anteriormente alla predetta data.

     Al personale di cui al comma precedente che, alla data di entrata in vigore della presente legge, svolga mansioni proprie della carriera ausiliaria, è consentito il passaggio nel ruolo corrispondente alle mansioni esercitate, con riconoscimento, in quest'ultimo, di anzianità pari al periodo di servizio prestato con mansioni proprie del ruolo stesso.

     Qualora la retribuzione prevista per la qualifica conseguita ai sensi del comma precedente risulti inferiore a quella spettante a seguito dell'applicazione del primo comma, sono attribuiti nella nuova posizione gli aumenti necessari per assicurare una retribuzione di importo immediatamente superiore a quello goduto nella posizione precedente.

 

     Art. 19.

     I veterinari che abbiano svolto anche senza continuità per almeno due anni presso la Provincia mansioni connesse al risanamento zootecnico e che, alla data di entrata in vigore della presente legge, svolgano le stesse mansioni, saranno in quadrati nella qualifica iniziale del ruolo speciale dei veterinari, previo superamento d'un apposito colloquio. La Commissione esaminatrice sarà quella di cui al primo comma dell'articolo 64 della Legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, e successive modificazioni.

     Il servizio prestato anche senza continuità presso la Provincia anteriormente alla nomina in ruolo dai veterinari di cui al comma precedente, è riconosciuto per intero agli effetti giuridici ed economici.

     I veterinari inquadrati in ruolo a sensi del presente articolo conservano, a titolo di assegno personale riassorbibile, l'eventuale eccedenza di retribuzione goduta anteriormente alla nomina in ruolo sull'importo dello stipendio iniziale in vigore per la qualifica conseguita.

     Si applicano ai veterinari stessi, sempreché prestassero servizio alla data di entrata in vigore della Legge provinciale 30 dicembre 1971, n. 20, le disposizioni contenute nel primo e nel secondo comma dell'articolo 4 della legge medesima.

 

     Art. 20.

     Il personale non di ruolo della carriera ausiliaria, assunto ai sensi dell'articolo 74, primo e secondo comma, della Legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, sarà inquadrato in ruolo con la qualifica iniziale corrispondente alle mansioni esercitate, previa dichiarazione della Giunta provinciale attestante l'idoneità al servizio.

     Il servizio prestato anche senza continuità anteriormente alla nomina in ruolo dal personale di cui al comma precedente è riconosciuto per intero agli effetti giuridici ed economici.

 

     Art. 21.

     A decorrere dalla data dalla quale avrà effetto il trasferimento del personale in servizio presso le sedi periferiche dell'INAPLI, dell'ENALC e dell'INIASA, la Provincia assumerà a proprio carico l'onere delle spese per gli stipendi e le altre competenze fisse e accessorie dovute al personale predetto, nella forma e nella misura prevista dai rispettivi ordinamenti, fino a quando non sarà provveduto ad una riorganizzazione generale del personale in relazione alle nuove competenze spettanti alla Provincia ai sensi del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670.

 

     Art. 22.

     Al maggior onere annuo di lire 230.000.000 derivante dall'applicazione degli articoli 1, 7, 8, 9, 15, 16, 17, 18, 20 e 21 della presente legge, si farà fronte nel modo seguente:

     per lire 40.000.000 mediante riduzione del fondo iscritto al capitolo 2960 dello stato di previsione della Spesa - tabella B - per l'esercizio finanziario 1973;

     per lire 190.000.000 mediante riduzione di pari importo del fondo iscritto al capitolo 3000 dello stato di previsione della Spesa - tabella B

- per l'esercizio finanziario 1973.

     Al maggior onere annuo di lire 130.000.000 nonché all'onere «una tantum» di lire 270.000.000 derivante dall'applicazione dell'articolo 12 della presente legge, a carico dell'esercizio finanziario 1973, si farà fronte, per l'importo complessivo di lire 400.000.000, con le entrate derivanti dal recupero del premio ceduto alla Provincia, a sensi del medesimo articolo 12.

     All'ulteriore maggiore onere annuo di lire 988.000.000 derivante dall'applicazione degli articoli 13 e 21 della presente legge, a partire dall'esercizio finanziario 1974, si farà fronte con una quota, di pari importo, delle disponibilità di bilancio derivanti, a partire dal medesimo esercizio finanziario, dalla cessazione degli oneri annui di complessive lire 995.000.000, autorizzati con gli articoli 35 e 37 della Legge provinciale concernente «Provvedimenti in favore dell'assistenza agli anziani e delle amministrazioni ospedaliere nonché per l'esecuzione di programmi annuali di opere pubbliche».

     Per gli esercizi successivi, si provvederà con lo stanziamento delle somme occorrenti negli appositi capitoli di bilancio.

 

     Art. 23.

     (Omissis) [7].

 

     Art. 24.

     (Omissis) [7].

 

 

     Allegato.

     (Omissis) [8].

 

 


[*] Legge abrogata dall'art. 2 della L.P. 13 novembre 1998, n. 15. Essa resta applicabile ai rapporti sorti in base alle sue disposizioni nel periodo della sua vigenza e per l'esecuzione dei relativi impegni di spesa, per effetto dell'art. 4 della stessa L.P. 15/98.

[1] L'assegno di cui al presente articolo ha cessato di esistere per effetto dell'art. 3, punto 15) della L.P. 30 settembre 1974, n. 26.

[2] Articolo modificativo della L.P. 23 agosto 1963, n. 8.

[2] Articolo modificativo della L.P. 23 agosto 1963, n. 8.

[2] Articolo modificativo della L.P. 23 agosto 1963, n. 8.

[2] Articolo modificativo della L.P. 23 agosto 1963, n. 8.

[3] I primi due commi modificano gli artt. 70 e 71 della L.P. 23 agosto 1963, n. 8.

[2] Articolo modificativo della L.P. 23 agosto 1963, n. 8.

[4] Comma modificativo dell'art. 74 della L.P. 23 agosto 1963, n. 8.

[5] Comma modificativo dell'art. 135 della L.P. 23 agosto 1963, n. 8.

[2] Articolo modificativo della L.P. 23 agosto 1963, n. 8.

[2] Articolo modificativo della L.P. 23 agosto 1963, n. 8.

[6] Comma modificativo dell'art. 171 della L.P. 23 agosto 1963, n. 8.

[7] Disposizione finanziaria transitoria.

[7] Disposizione finanziaria transitoria.

[8] Vedi le tabelle allegate alla L.P. 23 agosto 1963, n. 8.