§ 2.1.24 - Legge Provinciale 18 dicembre 1971, n. 17.
Disposizioni particolari concernenti personale ad orario ridotto.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:2. ordinamento della provincia
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:18/12/1971
Numero:17


Sommario
Art. 1.      Il personale femminile comunque assunto e denominato che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia addetto alla pulizia degli uffici di istituti provinciali ad orario ridotto, è [...]
Art. 2.      Al personale di cui al precedente articolo è corrisposta una retribuzione annua pari ai 9/10 della retribuzione tabellare iniziale fissata per la qualifica di inserviente.
Art. 3.      Per quanto non diversamente disposto dai precedenti articoli, si applicano le norme generali relative al trattamento giuridico ed economico del personale provinciale.
Art. 4.      (Omissis)
Art. 5.      (Omissis)


§ 2.1.24 - Legge Provinciale 18 dicembre 1971, n. 17. [1]

Disposizioni particolari concernenti personale ad orario ridotto.

(B.U. 11 gennaio 1972, n. 2).

 

Art. 1.

     Il personale femminile comunque assunto e denominato che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia addetto alla pulizia degli uffici di istituti provinciali ad orario ridotto, è disciplinato dalle norme della presente legge.

     Il personale di cui al comma precedente sarà mantenuto in servizio con orario giornaliero di sei ore fino al compimento dei normali limiti di età stabiliti per il rimanente personale provinciale.

     Il personale stesso è iscritto alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali ed all'I.N.A.D.E.L. agli effetti del trattamento previdenziale ed assistenziale.

 

     Art. 2.

     Al personale di cui al precedente articolo è corrisposta una retribuzione annua pari ai 9/10 della retribuzione tabellare iniziale fissata per la qualifica di inserviente.

     Tale trattamento è suscettibile di 10 aumenti periodici biennali ciascuno nella misura del 5% della retribuzione iniziale.

 

     Art. 3.

     Per quanto non diversamente disposto dai precedenti articoli, si applicano le norme generali relative al trattamento giuridico ed economico del personale provinciale.

 

     Art. 4.

     (Omissis) [2].

 

     Art. 5.

     (Omissis) [3].

 

 


[1] Abrogata dall'art. 78 della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11.

[2] Norma finanziaria.

[3] Norma finanziaria.