§ 2.1.10 - Legge Provinciale 27 giugno 1961, n. 4.
Disposizioni particolari riguardanti il personale dell'Amministrazione Provinciale di Trento.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:2. ordinamento della provincia
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:27/06/1961
Numero:4


Sommario
Art. 1.      L'impiegato in servizio presso la Provincia può essere comandato a prestare servizio presso gli uffici del Consiglio provinciale.
Art. 2.      I posti temporaneamente vacanti nel ruolo amministrativo possono essere coperti, in posizione di comando, anche con personale in servizio di ruolo presso gli uffici del Consiglio provinciale, [...]


§ 2.1.10 - Legge Provinciale 27 giugno 1961, n. 4.

Disposizioni particolari riguardanti il personale dell'Amministrazione Provinciale di Trento.

(B.U. 4 luglio 1961, n. 28).

 

Art. 1.

     L'impiegato in servizio presso la Provincia può essere comandato a prestare servizio presso gli uffici del Consiglio provinciale.

     L'impiegato in posizione di comando ammesso agli scrutini e agli esami per la promozione alla qualifica superiore in base alle normali disposizioni sull'avanzamento di carriera applicabili al personale della Provincia. Alla spesa per il personale comandato provvede direttamente e a proprio carico l'Ufficio di Presidenza del Consiglio. Quest'ultimo tenuto altresì a versare alla Giunta provinciale l'importo dei contributi e delle ritenute sul trattamento economico previsto dalla legge.

     Ove ne sia richiesto dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio, la Giunta provinciale potrà disporre, con il consenso dell'interessato, il trasferimento di proprio personale nei ruoli del Consiglio, purchè esso venga assegnato al posto che gli spetta secondo la data di nomina, alla qualifica già ricoperta e con la relativa anzianità di carriera e di qualifica.

 

     Art. 2.

     I posti temporaneamente vacanti nel ruolo amministrativo possono essere coperti, in posizione di comando, anche con personale in servizio di ruolo presso gli uffici del Consiglio provinciale, purchè esso abbia carriera e qualifica corrispondente.

     Tale personale, previo assenso dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio, potrà essere trasferito nei ruoli provinciali della medesima carriera e qualifica e con la medesima anzianità di ruolo di provenienza.