§ 2.1.23 - Legge Provinciale 22 gennaio 1971, n. 3.
Disposizioni concernenti il personale addetto ai servizi di salute mentale.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:2. ordinamento della provincia
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:22/01/1971
Numero:3


Sommario
Art. 1.      Il quadro G 2 - Ruolo speciale dell'Ospedale Psichiatrico Provinciale di Pergine, facente parte dell'allegato I alla Legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, come modificato dall'articolo 24 [...]
Art. 2.      Nel ruolo del personale ausiliario - quadro H dell'allegato I alla Legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, modificato con Legge provinciale 13 luglio 1968, n. 10, il numero dei posti di Vice [...]
Art. 3.      La norma di cui all'articolo 37 della Legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8), va riferita ai Sanitari ed al Direttore psichiatra del ruolo speciale dei servizi di salute mentale.
Art. 4.      (Omissis)
Art. 5.      (Omissis)
Art. 6.      A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 18 marzo 1968, n. 431, a tutto il personale medico di ruolo e non di ruolo dei servizi di salute mentale - già ruolo speciale [...]
Art. 7.      Il personale medico di ruolo che, alla data di entrata in vigore della presente legge, eserciti da almeno cinque anni le mansioni di primario potrà, su certificazione della Giunta provinciale [...]
Art. 8.      Alle assunzioni di personale necessarie per coprire i posti disponibili nel ruolo speciale dei servizi di salute mentale, nonchè nel ruolo del personale ausiliario in dipendenza di quanto [...]
Art. 9.      (Omissis)
Art. 10.      (Omissis)
Art. 11.      (Omissis)


§ 2.1.23 - Legge Provinciale 22 gennaio 1971, n. 3. [1]

Disposizioni concernenti il personale addetto ai servizi di salute mentale.

(B.U. 2 febbraio 1971, n. 5).

 

Art. 1.

     Il quadro G 2 - Ruolo speciale dell'Ospedale Psichiatrico Provinciale di Pergine, facente parte dell'allegato I alla Legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, come modificato dall'articolo 24 della Legge provinciale 13 luglio 1968, n. 10, è sostituito dal quadro G 2 - Ruolo speciale dei servizi di salute mentale allegato alla presente legge.

 

     Art. 2.

     Nel ruolo del personale ausiliario - quadro H dell'allegato I alla Legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, modificato con Legge provinciale 13 luglio 1968, n. 10, il numero dei posti di Vice Ispettore Infermiere è elevato da otto a dieci, quello dei posti di Capo Sala Infermiere da quattordici a venti, quello dei posti di Infermiere da duecentoventotto a trecentoundici.

 

     Art. 3.

     La norma di cui all'articolo 37 della Legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8), va riferita ai Sanitari ed al Direttore psichiatra del ruolo speciale dei servizi di salute mentale.

     L'articolo 38 della Legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, è soppresso.

 

     Art. 4.

     (Omissis) [2].

 

     Art. 5.

     (Omissis) [3].

     Nulla è innovato circa i titoli richiesti dalla Legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, e successive modificazioni, per l'assunzione agli altri posti contemplati dal quadro G 2 - Ruolo speciale dei servizi di salute mentale.

 

     Art. 6.

     A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 18 marzo 1968, n. 431, a tutto il personale medico di ruolo e non di ruolo dei servizi di salute mentale - già ruolo speciale dell'Ospedale Psichiatrico Provinciale di Pergine - vengono corrisposte le competenze accessorie previste dall'articolo 6 del decreto ministeriale 6 dicembre 1968, emanato ai sensi dell'articolo 5 della legge 18 marzo 1968, numero 431, sempre che non siano già in godimento.

     A decorrere dal 1° gennaio 1970 al personale non medico, di ruolo e non di ruolo, del ruolo speciale dei servizi di salute mentale nonchè al personale ausiliario addetto ai servizi medesimi vengono corrisposte le indennità previste dall'articolo 4 del decreto ministeriale 5 gennaio 1970, emanato ai sensi dell'art. 5 della legge 18 marzo 1968, n. 431, sempre che non siano già in godimento [4].

     Al Direttore Psichiatra dei servizi di salute mentale, per la durata effettiva del servizio in tali funzioni, spetta una indennità speciale pensionabile pari al 15% del trattamento economico complessivo in godimento [5].

     (Omissis) [6].

 

     Art. 7.

     Il personale medico di ruolo che, alla data di entrata in vigore della presente legge, eserciti da almeno cinque anni le mansioni di primario potrà, su certificazione della Giunta provinciale che attesti tale circostanza di fatto, essere inquadrato nella qualifica di Direttore di Divisione-Primario, purchè il personale stesso sia in possesso della laurea in medicina e chirurgia da almeno sette anni ed abbia conseguito la specializzazione in clinica delle malattie nervose e mentali.

     Il rimanente personale di ruolo inquadrato nei posti e qualche già previsti dal quadro G 2 Ruolo speciale dell'Ospedale Psichiatrico Provinciale di Pergine allegato alla Legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, come modificato dall'articolo 24 della Legge provinciale 13 luglio 1968, n. 10, è inquadrato dei corrispondenti posti e qualifiche rispettivamente delle carriere, direttiva, di concetto ed esecutiva del ruolo speciale dei servizi di salute mentale, conservando la posizione giuridica ed economica acquisita.

 

     Art. 8.

     Alle assunzioni di personale necessarie per coprire i posti disponibili nel ruolo speciale dei servizi di salute mentale, nonchè nel ruolo del personale ausiliario in dipendenza di quanto disposto dall'articolo 2 della presente legge, si procederà gradualmente in relazione al concorso finanziario dello Stato di cui all'articolo 5 della legge 18 marzo 1968, n. 431.

 

     Art. 9.

     (Omissis) [7].

 

     Art. 10.

     (Omissis) [7].

 

     Art. 11.

     (Omissis) [7].

 

 

     Allegato G 2

     (Omissis) [8].

 

 


[1] Legge abrogata dall'art. 2 della L.P. 13 novembre 1998, n. 15. Essa resta applicabile ai rapporti sorti in base alle sue disposizioni nel periodo della sua vigenza e per l'esecuzione dei relativi impegni di spesa, per effetto dell'art. 4 della stessa L.P. 15/98.

[2] Articolo abrogato dall'art. 35 della L.P. 30 dicembre 1971, n. 20.

[3] I primi due commi modificano l'art. 57 della L.P. 23 agosto 1963, n. 8.

[4] Le indennità di cui al presente articolo hanno cessato di esistere per effetto dell'art. 3, punto 12), della L.P. 30 settembre 1974, n. 26.

[5] Comma così modificato dall'art. 24 della L.P. 26 maggio 1980, n. 13.

[6] Modifica l'ultimo comma dell'art. 133 bis della L.P. 23 agosto 1963, n. 8.

[7] Norma finanziaria.

[7] Norma finanziaria.

[7] Norma finanziaria.

[8] Vedi ora le tabelle allegate alla L.P. 23 agosto 1963, n. 8.