§ 2.1.8 - Legge Provinciale 27 aprile 1960, n. 5.
Miglioramenti economici a favore del personale provinciale in attività di servizio e variazione del computo delle pensioni a carico dei [...]


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:2. ordinamento della provincia
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:27/04/1960
Numero:5


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.      1. Le pensioni del personale provinciale a carico dei fondi provinciali, relative a cessazioni dal servizio anteriori al 1° luglio 1956, sono riliquidate, con effetto da questa ultima data, [...]
Art. 3.      (Omissis)


§ 2.1.8 - Legge Provinciale 27 aprile 1960, n. 5. [1]

Miglioramenti economici a favore del personale provinciale in attività di servizio e variazione del computo delle pensioni a carico dei fondi provinciali.

(B.U. 3 maggio 1960, n. 19).

 

Art. 1. [2]

     [1. A decorrere dal 1° luglio 1959, al personale provinciale in attività di servizio sono estese le disposizioni di cui all'art. 1 della legge 27 maggio 1959, n. 324].

 

     Art. 2.

     1. Le pensioni del personale provinciale a carico dei fondi provinciali, relative a cessazioni dal servizio anteriori al 1° luglio 1956, sono riliquidate, con effetto da questa ultima data, applicando le norme di cui alla legge provinciale 26 ottobre 1956, n. 16, e considerando gli stipendi, paghe e retribuzioni derivanti dall'applicazione dei criteri di cui all'art. 1 della legge provinciale 29 agosto 1957, n. 7, con riferimento al giorno della cessazione dal servizio.

 

     Art. 3.

     (Omissis) [3].

 

 


[1] Abrogata dall'art. 78 della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11.

[2] Articolo abrogato dall'art. 2 della L.P. 13 novembre 1998, n. 15. Esso resta applicabile ai rapporti sorti in base alle sue disposizioni nel periodo della sua vigenza e per l'esecuzione dei relativi impegni di spesa, per effetto dell'art. 4 della stessa L.P. 15/98.

[3] Reca disposizioni finanziarie.