§ 2.1.3 - Legge Provinciale 26 ottobre 1956, n. 16.
Disposizioni sul trattamento di riposo del personale provinciale in servizio di ruolo alla data del 23 maggio 1924.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:2. ordinamento della provincia
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:26/10/1956
Numero:16


Sommario
Art. 1.      Agli impiegati e ai salariati della Provincia in servizio di ruolo alla data del 23 maggio 1924, è conservato, per sè e loro superstiti, il diritto al trattamento di riposo, a carico della [...]
Art. 2.      La liquidazione del trattamento di riposo, diretto od indiretto, viene eseguita sulla base degli stipendi conglobati, previsti dalla Legge provinciale 5 settembre 1956, n. 10.
Art. 3.      Il trattamento di riposo, diretto od indiretto, liquidato o da liquidarsi sulla base di stipendi, paghe e retribuzioni vigenti anteriormente al 1° luglio 1956, deve essere corrisposto, a partire [...]


§ 2.1.3 - Legge Provinciale 26 ottobre 1956, n. 16.

Disposizioni sul trattamento di riposo del personale provinciale in servizio di ruolo alla data del 23 maggio 1924.

(B.U. 5 novembre 1956, n. 23 suppl.).

 

Art. 1.

     Agli impiegati e ai salariati della Provincia in servizio di ruolo alla data del 23 maggio 1924, è conservato, per sè e loro superstiti, il diritto al trattamento di riposo, a carico della Provincia, già previsto dall'art. 69 del Regolamento Organico del 2 maggio 1924, approvato dalla Giunta Provinciale Amministrativa di Trento il 23 maggio 1924, sub. n. 23434/II e successive modificazioni.

     Al trattamento di riposo di cui al precedente comma essi hanno diritto, secondo le norme previste per gli impiegati dello Stato dal R.D. 21 novembre 1923, n. 2480:

     - nella misura del 40% dell'ultimo stipendio, dopo almeno dieci anni di servizio utile;

     - e con un aumento del 2,40% per ogni ulteriore anno di servizio prestato. Il trattamento massimo non potrà superare comunque l'ammontare dell'ultimo stipendio.

 

     Art. 2.

     La liquidazione del trattamento di riposo, diretto od indiretto, viene eseguita sulla base degli stipendi conglobati, previsti dalla Legge provinciale 5 settembre 1956, n. 10.

 

     Art. 3.

     Il trattamento di riposo, diretto od indiretto, liquidato o da liquidarsi sulla base di stipendi, paghe e retribuzioni vigenti anteriormente al 1° luglio 1956, deve essere corrisposto, a partire da tale data, secondo le norme di cui ai precedenti articoli.

 

     Artt. 4. - 5.

     (Omissis) [1].

 

 


[1] Norma finanziaria ed entrata in vigore.