§ 2.1.5 - Legge Provinciale 29 agosto 1957, n. 7. [*]
Regolazione degli aumenti biennali degli stipendi, delle paghe e delle retribuzioni, nella prima applicazione della Legge provinciale 5 [...]


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:2. ordinamento della provincia
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:29/08/1957
Numero:7


Sommario
Art. 1.      Ai dipendenti provinciali ai quali, per effetto della prima applicazione del conglobamento totale del trattamento economico di cui alla Legge provinciale 5 settembre 1956, n. 10, competa nel [...]
Art. 2.      Nulla è innovato allo sviluppo automatico di carriere per il personale provinciale previsto dalla Legge provinciale 4 gennaio 1954, n. 1, da norme del Regolamento organico o da precedenti [...]
Art. 3.      All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvederà con gli stanziamenti degli articoli relativi a stipendi ed altri assegni fissi al personale in attività di servizio di [...]


§ 2.1.5 - Legge Provinciale 29 agosto 1957, n. 7. [*]

Regolazione degli aumenti biennali degli stipendi, delle paghe e delle retribuzioni, nella prima applicazione della Legge provinciale 5 settembre 1956, n. 10.

(B.U. 3 settembre 1957, n. 36).

 

Art. 1.

     Ai dipendenti provinciali ai quali, per effetto della prima applicazione del conglobamento totale del trattamento economico di cui alla Legge provinciale 5 settembre 1956, n. 10, competa nel grado o qualifica rivestita al 1° luglio 1956 uno stipendio o paga o retribuzione inferiore a quello che sarebbe loro spettato qualora fossero stati promossi a tale grado o qualifica soltanto a decorrere dal 2 luglio 1956, è attribuito quest'ultimo stipendio o paga o retribuzione con decorrenza dal 1° luglio 1956.

     Qualora lo stipendio o paga o retribuzione dovuto in base al comma precedente risultasse inferiore a quello che sarebbe spettato al 1° luglio 1956 se il dipendente provinciale non avesse avuto alcuna promozione fin dalla sua ammissione in carriera, viene attribuito, dal 1° luglio 1956, lo stipendio o paga o retribuzione del grado o qualifica rivestita uguale o immediatamente superiore a quello che sarebbe stato conseguito alla stessa data del 1° luglio 1956 nel grado o qualifica iniziale.

     Nei confronti del personale cui si applica il presente articolo, l'anzianità per i successivi aumenti biennali decorre dal 1° luglio 1956.

 

     Art. 2.

     Nulla è innovato allo sviluppo automatico di carriere per il personale provinciale previsto dalla Legge provinciale 4 gennaio 1954, n. 1, da norme del Regolamento organico o da precedenti deliberazioni di qualsiasi genere.

 

     Art. 3.

     All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvederà con gli stanziamenti degli articoli relativi a stipendi ed altri assegni fissi al personale in attività di servizio di cui al bilancio di previsione 1957 e successivi.

 

 


[*] Legge abrogata dall'art. 2 della L.P. 13 novembre 1998, n. 15. Essa resta applicabile ai rapporti sorti in base alle sue disposizioni nel periodo della sua vigenza e per l'esecuzione dei relativi impegni di spesa, per effetto dell'art. 4 della stessa L.P. 15/98.