§ 2.1.97 - Legge Provinciale 1 agosto 1988, n. 24.
Disposizioni in materia di assunzioni.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:2. ordinamento della provincia
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:01/08/1988
Numero:24


Sommario
Art. 1.      1. La Provincia autonoma di Trento effettua le assunzioni di personale per la copertura dei posti dei profili professionali per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, [...]
Art. 2.      1. Fino all'emanazione delle norme regolamentari di cui al comma 2 dell'articolo 1, la Giunta provinciale non potrà indire nuove prove di selezione ai sensi del comma 7 dell'articolo 66 della [...]
Art. 3.      1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 55 del testo unico delle leggi concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con D.P.R. 31 agosto 1972, [...]


§ 2.1.97 - Legge Provinciale 1 agosto 1988, n. 24.

Disposizioni in materia di assunzioni.

(B.U. 9 agosto 1988, n. 35).

 

Art. 1.

     1. La Provincia autonoma di Trento effettua le assunzioni di personale per la copertura dei posti dei profili professionali per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, sulla base di selezioni effettuate tra gli iscritti nelle liste di collocamento ed in quelle di mobilità, avviati ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, a condizione che gli stessi abbiano i requisiti richiesti.

     2. Le modalità e i criteri delle selezioni tra i lavoratori avviati sono determinati con apposite norme regolamentari, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano provinciale [1].

 

     Art. 2.

     1. Fino all'emanazione delle norme regolamentari di cui al comma 2 dell'articolo 1, la Giunta provinciale non potrà indire nuove prove di selezione ai sensi del comma 7 dell'articolo 66 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 [*].

 

     Art. 3.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 55 del testo unico delle leggi concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670.

 

 


[1] Per il regolamento di esecuzione vedi il D.P.G.P. 31 gennaio 1990, n. 4-17/Leg. Per i criteri di selezione vedi la Del.G.P. 9 novembre 1990, n. 13988.

[*] Per la L.P. 29 aprile 1983, n. 12 «Nuovo ordinamento dei servizi e del personale della Provincia autonoma di Trento», vedi Del.G.P. 11 settembre 1987, n. 9470 «Testo coordinato delle disposizioni contenute nella legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 e successive modificazioni ed integrazioni».