§ 5.1.35 - Legge Provinciale 22 marzo 1982, n. 6. [*]
Norme in materia di affidamento dell'incarico di esercitare le funzioni inerenti all'Ufficio del Medico provinciale.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.1 assistenza sanitaria
Data:22/03/1982
Numero:6


Sommario
Art. 1.      Fino all'entrata in vigore della nuova disciplina per l'esercizio delle funzioni inerenti all'Ufficio del Medico provinciale, secondo quanto previsto dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, e [...]
Art. 2.      Alla copertura del maggiore onere di Lire 9.240.000 derivante dall'applicazione della presente legge nonché dall'onere «una tantum» di Lire 9.240.000 derivante dall'applicazione della legge [...]
Art. 3.      (Omissis)


§ 5.1.35 - Legge Provinciale 22 marzo 1982, n. 6. [*]

Norme in materia di affidamento dell'incarico di esercitare le funzioni inerenti all'Ufficio del Medico provinciale.

(B.U. 30 marzo 1982, n. 14).

 

Art. 1.

     Fino all'entrata in vigore della nuova disciplina per l'esercizio delle funzioni inerenti all'Ufficio del Medico provinciale, secondo quanto previsto dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, e dalla Legge provinciale 6 dicembre 1980, n. 33, il detto Ufficio può essere affidato, oltre che a personale medico in servizio presso la Provincia, anche, in caso di temporanea assenza o impedimento del predetto personale, come pure in caso di assoluta necessità, e sempre in via provvisoria, al personale di cui all'articolo 25 del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, come sostituito dall'articolo 2 del D.P.R. 10 giugno 1955, n. 854.

     Con decorrenza dal 1. gennaio 1981, il compenso di cui all'articolo 1, secondo comma, della legge 18 ottobre 1961, n. 1278, viene determinato in Lire 800.000 mensili per tutto il periodo dell'incarico.

 

     Art. 2.

     Alla copertura del maggiore onere di Lire 9.240.000 derivante dall'applicazione della presente legge nonché dall'onere «una tantum» di Lire 9.240.000 derivante dall'applicazione della legge medesima a carico dell'esercizio finanziario 1982, si provvede mediante riduzione, per l'importo complessivo di Lire 18.480.000, del fondo iscritto al capitolo 84170 dello stato di previsione della spesa - tabella 5 - per il medesimo esercizio finanziario, in relazione alla voce indicata per i «servizi generali» nell'allegato n. 4 di cui all'articolo 9 della Legge provinciale 30 gennaio 1982, n. 4.

     All'onere valutato nell'importo di L. 9.240.000 derivante dall'applicazione della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1983, si farà fronte mediante l'utilizzo, per pari importo, delle disponibilità derivanti dalle previsioni di spesa iscritte nel settore funzionale «organizzazione», programma «amministrazione generale», area di attività «servizi generali» del bianco pluriennale di cui all'articolo 14 della Legge provinciale 30 gennaio 1982, n. 4.

     Per gli esercizi successivi si provvederà secondo le previsioni recate dal bilancio pluriennale della Provincia.

 

     Art. 3.

     (Omissis) [1].

 

 


[*] Legge abrogata dall'art. 2 della L.P. 13 novembre 1998, n. 15. Essa resta applicabile ai rapporti sorti in base alle sue disposizioni nel periodo della sua vigenza e per l'esecuzione dei relativi impegni di spesa, per effetto dell'art. 4 della stessa L.P. 15/98.

[1] Norma finanziaria ed entrata in vigore.