§ 2.1.74 - Legge Provinciale 23 novembre 1983, n. 41. [*]
Nuovo assetto retributivo dei personale dirigente e miglioramenti economici al personale collocato nei livelli funzionali - retributivi.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:2. ordinamento della provincia
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:23/11/1983
Numero:41


Sommario
Art. 1.      1. Con effetto dal 10 gennaio 1983, anche ai fini del riconoscimento dell'anzianità pregressa, per il personale contemplato dal primo e secondo comma dell'articolo 6 della legge provinciale 30 [...]
Art. 2.      1. Per il personale contemplato dal precedente articolo 1, la determinazione dei nuovi stipendi e effettuata sulla base degli anni di effettivo servizio di ruolo prestato alle dipendenze della [...]
Art. 3.      1. Per il personale proveniente da altri enti e transitato nei ruoli provinciali, ai fini di quanto previsto dal precedente articolo 2, si considera anche il servizio di ruolo effettivamente [...]
Art. 4.      1. Al personale dirigenziale contemplato dalla legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, compete, con effetto dalla data della nomina o dell'inquadramento nella nuova qualifica, lo stipendio [...]
Art. 5.      1. Il personale collocato nelle qualifiche ad esaurimento di cui all'articolo 57 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, continua a percepire il trattamento economico come stabilito agli [...]
Art. 6.      1. Ai dirigenti generali preposti ai dipartimenti, ai dirigenti preposti ai servizi e ai funzionari preposti agli uffici, viene corrisposta per la durata dell'incarico, una speciale indennità [...]
Art. 7.      1. Al personale medico e veterinario addetto all'espletamento delle funzioni esercitate direttamente dalla Provincia nell'ambito del servizio sanitario provinciale, disciplinato con legge [...]
Art. 8.      1. L'assegno personale previsto al quarto comma dell'articolo 32 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, da attribuire al funzionario incaricato della sostituzione del dirigente generale [...]
Art. 9.      1. In attesa dell'accordo triennale 1982-1984, da definire anche in relazione all'obiettivo della omogeneizzazione dei trattamenti economici a sensi del primo comma dell'articolo 59 della legge [...]
Art. 10.      (Omissis)
Art. 11.      (Omissis)


§ 2.1.74 - Legge Provinciale 23 novembre 1983, n. 41. [*]

Nuovo assetto retributivo dei personale dirigente e miglioramenti economici al personale collocato nei livelli funzionali - retributivi.

(B.U. 29 novembre 1983, n. 61).

 

Art. 1.

     1. Con effetto dal 10 gennaio 1983, anche ai fini del riconoscimento dell'anzianità pregressa, per il personale contemplato dal primo e secondo comma dell'articolo 6 della legge provinciale 30 settembre 1974, n. 26, le misure iniziali degli stipendi e dell'indennità di funzione risultanti dall'applicazione del primo comma dell'articolo 1 della legge provinciale 29 dicembre 1981, n. 25, sono maggiorate del 12,20 per cento, restando soppresso dalla stessa data l'assegno pensionabile di cui all'articolo 2 della medesima legge.

     2. Per il personale nei cui confronti ha trovato applicazione il secondo comma dell'articolo 4 della legge provinciale 30 dicembre 1971, n. 20, ai fini di cui ai primo comma, si considera la misura dello stipendio iniziale della qualifica di ispettore generale e la misura dell'indennità di funzione relativa al secondo aumento biennale della qualifica di direttore di divisione, classe seconda di stipendio.

     3. Con la stessa decorrenza di cui al primo comma l'identità di funzione prevista dal secondo comma dell'articolo 6 della legge provinciale 30 settembre 1974, n. 26, è conglobata nello stipendio.

     4. Con effetto dal 1° gennaio 1983, la progressione economica dei nuovi stipendi previsti dal presente articolo si sviluppa in otto classi biennali dell'8 per cento, computato sullo stipendio iniziale di ogni singola posizione e in successivi aumenti periodici biennali del 2,50 per cento computati sull'ultima classe di stipendio.

     5. Per il personale di cui al secondo comma e per il direttore di divisione, classe seconda di stipendio, la progressione economica si sviluppa in sette classi biennali di stipendio computate sullo stipendio iniziale relativo a tali posizioni.

     6. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere applicazione le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 4 della legge provinciale 30 dicembre 1971, n. 20, nonché tutte le norme che ne estendono l'applicazione.

 

     Art. 2.

     1. Per il personale contemplato dal precedente articolo 1, la determinazione dei nuovi stipendi e effettuata sulla base degli anni di effettivo servizio di ruolo prestato alle dipendenze della Provincia fino al 31 dicembre 1982, con le modalità previste dai commi successivi.

     2. I servizi di ruolo prestati nella carriera direttiva nelle qualifiche inferiori a quella rivestita si valutano attribuendo un beneficio pari al 2 per cento per ogni anno di servizio o frazione superiore a sei mesi del relativo periodo, applicando tale percentuale sullo stipendio iniziale del settimo livello retributivo per il servizio prestato nelle qualifiche inferiori a quella di direttore di divisione o qualifiche equiparate e sugli stipendi iniziali relativi ad ogni posizione economica delle singole qualifiche interessate per il servizio prestato con qualifica di direttore di divisione e di ispettore generale o qualifiche equiparate. L'importo complessivo relativo a detti benefici si aggiunge allo stipendio iniziale della posizione economica della qualifica rivestita e all'ammontare così ottenuto si somma l'incremento di stipendio conseguente alla progressione economica relativa al servizio prestato nella posizione stessa.

     3. Qualora il nuovo stipendio si collochi tra due classi o tra una classe e l'aumento periodico, o tra due aumenti periodici, ferma restando la corresponsione di detto stipendio, il personale è collocato alla classe o scatto immediatamente inferiore allo stipendio medesimo. La differenza tra i due stipendi, previa temporizzazione, va considerata ai fini dell'ulteriore progressione economica. La temporizzazione della differenza tra i suddetti stipendi espressa in mesi è pari a 24 volte la differenza stessa divisa per l'importo della classe o dello scatto in corso di maturazione.

     4. Nei casi in cui lo stipendio derivante dall'applicazione del presente articolo risulti inferiore al trattamento economico in godimento per stipendio, indennità di funzione e assegno personale pensionabile di cui all'articolo 2 della legge provinciale 29 dicembre 1981, n. 25, al dipendente è attribuito uno stipendio d'importo pari a quest'ultimo trattamento, applicando allo stesso la disciplina prevista dal precedente comma.

     5. Per il personale che nel periodo compreso fra l'1 gennaio 1983 e la data di entrata in vigore della presente legge abbia conseguito il passaggio, ai soli effetti economici, alla qualifica di ispettore generale, a norma del secondo comma dell'articolo 4 della legge provinciale 30 dicembre 1971, n. 20, le disposizioni di cui al secondo comma si applicano anche alla data del medesimo passaggio.

     6. L'assegno personale di cui al terzo comma dell'articolo 1 della legge provinciale 29 dicembre 1981, n. 25, verrà riassorbito con un terzo dei benefici economici derivanti dall'applicazione del presente articolo.

 

     Art. 3.

     1. Per il personale proveniente da altri enti e transitato nei ruoli provinciali, ai fini di quanto previsto dal precedente articolo 2, si considera anche il servizio di ruolo effettivamente prestato negli enti di provenienza nelle qualifiche corrispondenti a quelle della carriera direttiva del personale provinciale, con riferimento alle equiparazioni fissate nelle relative leggi di inquadramento nei ruoli provinciali.

     2. Le disposizioni previste dal precedente articolo 2 e dal presente articolo si applicano anche nei confronti del personale contemplato dal terzo comma dell'articolo 1 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 13, con effetto dalla data di inquadramento nei ruoli provinciali. Se più favorevole alo stesso verrà conservata la posizione economica acquista nell'ente di provenienza.

 

     Art. 4.

     1. Al personale dirigenziale contemplato dalla legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, compete, con effetto dalla data della nomina o dell'inquadramento nella nuova qualifica, lo stipendio tabellare annuo lordo nelle seguenti misure:

dirigente generale: L. 19.707.257

dirigente: L. 15.263.464

     2. La progressione economica degli stipendi previsti dal primo comma si sviluppa con le stesse modalità stabilite dal quarto comma dell'articolo 1 della presente legge.

     3. Al personale nominato o inquadrato dirigente generale o dirigente, ad eccezione di quello previsto nei successivi commi quarto e quinto, compete lo stipendio iniziale della nuova posizione aumentato del 50 per cento dell'incremento derivante dalla progressione economica acquisita nella qualifica o livello di provenienza. Si applicano le disposizioni di cui al terzo comma del precedente articolo 2 [1].

     4. I dirigenti generali ed i dirigenti inquadrati ai sensi degli articoli 52, primo comma, e 53 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, che in base al preesistente ordinamento rivestivano la qualifica, rispettivamente, di direttore generale e di ispettore generale e qualifiche equiparate, conservano nella nuova posizione le classi di stipendio e gli aumenti biennali acquisiti nella posizione di provenienza.

     5. Al personale nominato dirigente generale o dirigente ai sensi degli articoli 25, secondo comma, e 27 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, compete lo stipendio previsto al primo comma per pari qualifica. Al segretario generale della Presidenza della Giunta nominato ai sensi del terzo comma dell'articolo 24 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, compete lo stipendio previsto al primo comma per il dirigente. Al medesimo personale compete inoltre la progressione economica stabilita al secondo comma.

     6. Al segretario generale della Giunta provinciale di cui all'articolo 58 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, compete lo stipendio previsto al primo comma per il dirigente generale; allo stesso dipendente si applicano le disposizioni stabilite al quarto comma.

     7. Nei casi in cui lo stipendio spettante per la nuova qualifica risulti inferiore al trattamento economico in godimento, al dipendente è attribuito uno stipendio di importo pari a quest'ultimo trattamento, applicando allo stesso la disciplina prevista al terzo comma dell'articolo 2 della presente legge.

     8. L'assegno personale di cui al terzo comma dell'articolo 1 della legge provinciale 29 dicembre 1981, n. 25, non è computato nel trattamento economico in godimento ai fini di cui al precedente comma, e viene riassorbito con un terzo degli eventuali benefici economici derivanti dall'applicazione del presente articolo.

 

     Art. 5.

     1. Il personale collocato nelle qualifiche ad esaurimento di cui all'articolo 57 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, continua a percepire il trattamento economico come stabilito agli articoli 1 e 2 della presente legge.

     2. Al personale contemplato dal presente articolo che successivamente venga nominato dirigente, si applicano le disposizioni di cui al terzo e settimo comma del precedente articolo 4.

 

     Art. 6.

     1. Ai dirigenti generali preposti ai dipartimenti, ai dirigenti preposti ai servizi e ai funzionari preposti agli uffici, viene corrisposta per la durata dell'incarico, una speciale indennità nella misura annua lorda, rispettivamente, di lire 4.000.000, lire 3.000.000 e lire 2.000.000.

     2. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche al personale previsto dagli articoli 25, secondo comma, e 27 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, preposto, rispettivamente, ai dipartimenti ed ai servizi.

     3. Al segretario generale della Presidenza della Giunta nominato ai sensi del primo e terzo comma dell'articolo 24 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, viene attribuita, per la durata dell'incarico, una indennità d'importo pari a quella prevista al primo comma per il dirigente generale preposto ai dipartimenti.

     4. Nel caso in cui un dirigente nominato segretario generale della Presidenza della Giunta conservi la dirigenza del servizio cui sia eventualmente preposto all'atto della nomina, allo stesso viene mantenuta anche la speciale indennità già in godimento.

     5. Al personale assunto con contratto per l'espletamento delle attività di informazione e di stampa preposto agli uffici viene attribuita, in aggiunta al trattamento economico stabilito nel contratto di assunzione e per la durata dell'incarico, una indennità pari a quella prevista al primo comma per i funzionari preposti agli uffici.

     6. La speciale indennità prevista dal presente articolo viene corrisposta per dodici mensilità.

 

     Art. 7.

     1. Al personale medico e veterinario addetto all'espletamento delle funzioni esercitate direttamente dalla Provincia nell'ambito del servizio sanitario provinciale, disciplinato con legge provinciale 6 dicembre 1980, n. 33, si applicano le disposizioni stabilite per il corrispondente personale delle unità sanitarie locali di cui agli articoli 37, 38, 40, 46, 51, 54 e 55 dell'accordo nazionale unico reso esecutivo con D.P.R. 25 giugno 1983, n. 348, sulla base della tabella di equiparazione costituente l'allegato 1 della legge provinciale 21 aprile 1981, n. 7.

 

     Art. 8.

     1. L'assegno personale previsto al quarto comma dell'articolo 32 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, da attribuire al funzionario incaricato della sostituzione del dirigente generale preposto al dipartimento o del dirigente preposto al servizio, è determinato in misura pari alla differenza fra il trattamento economico iniziale previsto per il dirigente generale o il dirigente sostituito e quello in godimento del funzionario incaricato. Qualora detta differenza risulti inferiore alla speciale indennità di cui al primo comma dell'articolo 6 della legge provinciale 23 novembre 1983, n. 41 spettante al funzionario sostituito, al dipendente incaricato compete comunque tale indennità.

     2. L'assegno di cui al primo comma da attribuire al personale incaricato di sostituire il capo ufficio è pari alla misura della speciale indennità stabilita al primo comma dell'articolo 6 della legge provinciale 23 novembre 1983, n. 41, per il funzionario preposto all'ufficio.

     3. L'assegno personale da corrispondere in relazione a quanto disposto nel secondo comma dell'articolo 34 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, e determinato in misura pari alla differenza fra lo stipendio iniziale del livello di appartenenza del personale incaricato e quello del livello di inquadramento del personale sostituito [2].

 

     Art. 9.

     1. In attesa dell'accordo triennale 1982-1984, da definire anche in relazione all'obiettivo della omogeneizzazione dei trattamenti economici a sensi del primo comma dell'articolo 59 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, al personale provinciale cui compete lo stipendio di livello previsto dall'articolo 6 della legge provinciale 29 dicembre 1981, n. 25, è corrisposto, a decorrere dall'1 gennaio 1983, un acconto mensile per ciascun livello funzionale - retributivo nelle seguenti misure:

 

 

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                        Dal 1° gennaio '83   Dal 1° gennaio '84

                        mensili lorde L.     mensili lorde L.

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1° livello                       33.000            66.000

2° livello                       36.000            72.000

3° livello                       40.000            80.000

4° livello                       45.000            90.000

5° livello                       48.000            96.000

6° livello                       55.000           110.000

7° livello                       63.000           126.000

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     2. L'acconto di cui al precedente comma si corrisponde in quanto completa lo stipendio ed è ridotto, nella stessa proporzione, in ogni posizione di stato che comporti la riduzione dello stipendio.

     3. Al personale non di ruolo che presti servizio per un numero di ore settimanali inferiore all'orario settimanale stabilito per il corrispondente personale di ruolo, l'acconto di cui al primo comma è corrisposto in proporzione.

 

     Art. 10.

     (Omissis) [3].

 

     Art. 11.

     (Omissis) [4].

 

     Artt. 12. - 13.

     (Omissis) [5].

 

 


[*] Abrogata dall'art. 78 della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11.

[1] Comma così modificato dall'art. 4 della L.P. 6 agosto 1985, n. 11 e dall'art. 48 della L.P. 23 febbraio 1990, n. 6. Per l'interpretazione autentica del presente comma, vedi art. 54 L.P. 2 febbraio 1996, n. 1.

[2] Articolo così modificato, con effetto dal 1° gennaio 1988, dall'art. 23 della L.P. 4 gennaio 1988, n. 2 e dall'art. 22 della L.P. 23 febbraio 1990, n. 6.

[3] Articolo modificativo della L.P. 29 aprile 1983, n. 12. Per la citata L.P. n. 12/1983 «Nuovo ordinamento dei servizi e del personale della Provincia autonoma di Trento», vedi Del.G.P. 11 settembre 1987, n. 9470 «Testo coordinato delle disposizioni contenute nella legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 e successive modificazioni ed integrazioni»..

[4] Articolo modificativo dell'art. 5 della L.P. 2 marzo 1964, n. 2.

[5] Disposizioni finanziarie ed entrata in vigore.