§ 2.1.107 - Legge Provinciale 23 febbraio 1990, n. 6.
Disposizioni generali sul funzionamento della struttura provinciale - modifiche alla legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, [...]


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:2. ordinamento della provincia
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:23/02/1990
Numero:6


Sommario
Art. 1.  Disposizione generale.
Art. 34.      (Omissis)
Art. 35.  Dipartimenti preesistenti.
Art. 36.  Prima applicazione.
Art. 37.      (Omissis)
Art. 38.  Istituzione di un ufficio stampa.
Art. 39.      (Omissis)
Art. 40.  Partecipazione dei dipendenti provinciali ad organismi della Provincia.
Art. 41.  Partecipazioni ad organismi di altre amministrazioni.
Art. 42.  Abrogazione e integrazioni di leggi provinciali concernenti il funzionamento di commissioni ed il trattamento di missione.
Art. 43.  Inquadramento nel ruolo unico provinciale del personale comandato presso la Provincia.
Art. 44.  Inquadramento nel ruolo unico provinciale del personale proveniente dal soppresso ENPI.
Art. 45.  Disposizione transitoria di inquadramento nella qualifica di direttore di sezione.
Art. 46.  Trattamento economico dei direttori di divisione.
Art. 47.  Adeguamento degli stipendi dei dirigenti.
Art. 48.      (Omissis)
Art. 49.  Norme integrative all'articolo 16 della legge provinciale 4 gennaio 1988, n. 2.
Art. 50.      (Omissis)
Art. 51.  Istituzione di servizi di mensa.
Art. 52.  Integrazione di pensioni.
Art. 53.  Interpretazione autentica dell'articolo 20, comma 1, e integrazione dell'articolo 24, comma 1, della legge provinciale 4 gennaio 1988, n. 2.
Art. 54.  Agenzia del lavoro.
Art. 55.      (Omissis)
Art. 56.      (Omissis)


§ 2.1.107 - Legge Provinciale 23 febbraio 1990, n. 6. [1]

Disposizioni generali sul funzionamento della struttura provinciale - modifiche alla legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, concernente "Nuovo ordinamento dei servizi e del personale della Provincia autonoma di Trento", e altre disposizioni in materia di personale.

(B.U. 6 marzo 1990, n. 11).

 

 

TITOLO I

MODIFICHE ALLA LEGGE PROVINCIALE 29 APRILE 1983, N. 12 [2]

 

Art. 1. Disposizione generale.

     1. Alla legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 e successive modifiche e integrazioni sono apportate le seguenti ulteriori modifiche e integrazioni.

 

     Artt. 2. - 33.

     (Omissis).

 

     Art. 34.

     (Omissis) [3].

 

     Art. 35. Dipartimenti preesistenti.

     1. Con l'entrata in vigore della presente legge, ogniqualvolta le leggi provinciali ad essa antecedenti facciano riferimento ad uno degli specifici dipartimenti previsti dalla legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 il riferimento deve intendersi fatto al dipartimento competente per le corrispondenti materie o aree funzionali come definito ai sensi della presente legge.

     2. In ogni caso, fino al verificarsi dei presupposti di cui al successivo articolo 36, i dipartimenti esistenti e i dirigenti generali ad essi preposti permangono nelle attribuzioni loro spettanti ai sensi della legislazione vigente.

 

     Art. 36. Prima applicazione.

     1. La Giunta provinciale entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge dà attuazione alle disposizioni di cui al precedente articolo 5 tenuto conto della ripartizione degli affari stabiliti con il decreto emanato ai sensi dell'articolo 52 del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670.

 

 

TITOLO II

MODIFICHE A LEGGI PROVINCIALI CONCERNENTI IL PERSONALE E ALTRE DISPOSIZIONI

 

     Art. 37.

     (Omissis) [4].

 

     Art. 38. Istituzione di un ufficio stampa.

     1. Con i criteri di cui all'articolo 8 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 la Giunta provinciale è autorizzata a costituire un ufficio per le attività di informazione e stampa della Provincia. L'ufficio è posto alle dirette dipendenze del Presidente della Provincia [5].

     2. Con deliberazione della Giunta provinciale, all'ufficio di cui al comma 1 è preposto, per la durata del contratto, un giornalista assunto ai sensi dell'articolo 77 della medesima legge provinciale. Il giornalista preposto assume anche le funzioni, i compiti e le responsabilità di dirigente di servizio [6].

     3. Nel comma primo del medesimo articolo 77 il numero «otto» è modificato in «nove».

 

     Art. 39.

     (Omissis) [7].

 

     Art. 40. Partecipazione dei dipendenti provinciali ad organismi della Provincia.

     1. Fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 41, la partecipazione dei dipendenti provinciali, comunque designati, ad organismi collega, in qualsiasi modo denominati, costituiti presso la Provincia o presso aziende o agenzie da essa dipendenti, compresi gli organi collega della scuola, non dà titolo a speciali compensi o indennità in aggiunta al normale trattamento economico spettante per l'attività di servizio. Qualora i dipendenti siano designati direttamente dalla Provincia, la partecipazione costituisce adempimento dei doveri di servizio.

     2. E' in ogni caso fatta salva la corresponsione del compenso per lavoro straordinario, dell'indennità di missione e del gettone di presenza nella misura ridotta stabilita dal comma secondo dell'articolo 1 della legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4, come sostituito dall'articolo 1 della legge provinciale 1 settembre 1986, n. 27.

     3. Al personale insegnante che, in tale qualità, faccia parte degli organi collega della scuola non spetta il gettone di presenza di cui al comma 2.

     4. Il personale provinciale in posizione di comando presso altri enti è equiparato, ai fini del compenso per la partecipazione a commissioni della provincia, al personale di altri enti pubblici [8].

 

     Art. 41. Partecipazioni ad organismi di altre amministrazioni.

     1. La partecipazione ad organismi collega costituiti presso altre amministrazioni ed enti pubblici diversi da quelli indicati dall'articolo 40 nonché enti, società e istituzioni o associazioni private, o l'esercizio di funzioni di qualsiasi tipo presso i medesimi soggetti, se svolte per incarico, nomina o designazione di organi provinciali o di agenzie e aziende della Provincia in osservanza di specifiche disposizioni normative o convenzioni, costituisce per i dipendenti provinciali adempimento dei doveri di servizio. Alla designazione si provvede tenuto conto della professionalità richiesta per assolvere detti incarichi.

     2. Fatta salva la corresponsione, da parte dei soggetti di cui al comma 1, dei compensi o delle indennità previste dalla normativa che li concerne, la partecipazione di cui al medesimo comma non dà titolo alla corresponsione, da parte della Provincia, di alcun compenso o indennità in aggiunta al normale trattamento economico.

     3. I dipendenti che, in ragione della partecipazione agli organismi di cui al comma 1, siano designati allo svolgimento di funzioni di amministratori o revisori dei conti presso altri soggetti fra quelli indicati nello stesso comma o presso aziende o agenzie dipendenti dalla Provincia, hanno diritto di percepire i compensi e indennità stabiliti dalla normativa che li concerne.

     4. L'attività di cui al comma 3 deve essere svolta al di fuori dell'orario di servizio. I dipendenti possono comunque fruire di permessi non retribuiti fino ad un massimo di 10 ore mensili. In ogni caso, qualora la designazione sia necessariamente connessa alla qualità di dipendente provinciale, la stessa non può essere rifiutata; il dipendente deve essere comunque sentito prima di procedere alla sua designazione.

     5. Le disposizioni di cui al precedente articolo 40 e quelle di cui al presente articolo si applicano anche ai comprensori.

 

     Art. 42. Abrogazione e integrazioni di leggi provinciali concernenti il funzionamento di commissioni ed il trattamento di missione.

     1. Sono abrogati l'articolo 6 e il comma 1 dell'articolo 7 della legge provinciale 1 settembre 1986, n. 27, riguardante «Disposizioni concernenti i compensi spettanti ai componenti di commissioni, consigli e comitati». Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni contenute nell'articolo 29, commi 4 e 5 della legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 e nell'articolo 13, comma 2 della legge provinciale 18 novembre 1988, n. 39.

     2. (Omissis) [9].

     3. (Omissis) [10].

     4. (Omissis) [11].

 

     Art. 43. Inquadramento nel ruolo unico provinciale del personale comandato presso la Provincia.

     1. Il personale contemplato dall'articolo 125 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, che si trovi in posizione di comando presso la Provincia autonoma di Trento alla data 1° gennaio 1989, può essere inquadrato nel ruolo unico del personale provinciale, previo nulla-osta della relativa amministrazione di provenienza.

     2. L'inquadramento avverrà su domanda degli interessati, previo accertamento da parte della Giunta provinciale, su parere della commissione per l'organizzazione e il personale, del perdurare delle necessità di servizio nel settore di operatività di ogni singolo, nonché del lodevole svolgimento del servizio prestato in posizione di comando presso la Provincia.

     3. Il personale di cui al comma 1 viene inquadrato nel livello funzionale-retributivo o nel grado provinciale in conformità alle corrispondenze fissate nella tabella di equiparazione costituente l'allegato A alla presente legge.

     4. Nell'ambito del livello funzionale-retributivo di inquadramento il personale viene collocato nel profilo professionale o grado corrispondente alla qualifica o profilo professionale di provenienza. Ove manchi corrispondenza di mansioni, il personale viene collocato nel profilo professionale dello stesso livello di inquadramento corrispondente o assimilabile alle funzioni svolte presso la Provincia.

     5. Ai fini della determinazione del trattamento economico spettante per effetto del presente inquadramento si applicano le disposizioni previste per il corrispondente personale provinciale. Qualora detto trattamento comprensivo dell'indennità integrativa speciale risulti inferiore a quello acquisito nell'ente di provenienza, la differenza viene conservata a titolo di assegno personale riassorbibile con i futuri aumenti economici di carattere generale.

     6. Le domande previste al comma 2 devono essere presentate alla Giunta provinciale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     7. L'inquadramento stabilito dal presente articolo avviene con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di cui al comma 6.

     8. Il personale previsto dall'articolo 1 della legge provinciale 8 giugno 1987, n. 10 che nell'ente di provenienza abbia conseguito la qualifica di segretario comprensoriale - 1ª qualifica dirigenziale, viene collocato con effetto dalla data di inquadramento nel ruolo unico provinciale, nel nono livello funzionale-retributivo.

 

     Art. 44. Inquadramento nel ruolo unico provinciale del personale proveniente dal soppresso ENPI.

     1. Il personale già dipendente dal soppresso Ente nazionale prevenzione infortuni (ENPI), comandato dalla Provincia autonoma di Trento, ai sensi dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 619, con decreto ministeriale di data 28 dicembre 1985 in relazione ai contingenti numerici definiti con decreto ministeriale di data 22 gennaio 1985, è inquadrato nel ruolo del personale provinciale, agli effetti giuridici con decorrenza 10 luglio 1982 ed agli effetti economici con decorrenza dalla data di assegnazione, senza soluzione di continuità, presso la medesima Provincia, in conformità alle corrispondenze fissate nella tabella di equiparazione costituente l'allegato B alla presente legge.

     2. Nei confronti del personale inquadrato nei livelli funzionali- retributivi si applicano le disposizioni stabilite dagli articoli 14, commi 1, 2, 3 e 8, 15 e 16, commi 3 e 4, della legge provinciale 4 gennaio 1988, n. 2, purché risulti essere nelle condizioni ivi previste.

     3. Nell'ambito del livello funzionale-retributivo di inquadramento il personale conserva fino al 31 maggio 1983 la qualifica rivestita presso l'ente di provenienza e a decorrere dal 10 giugno 1983 viene collocato nel corrispondente profilo professionale in base ad apposite tabelle di equiparazione da approvarsi con deliberazione della Giunta provinciale.

     4. Il trattamento economico da attribuire al personale contemplato dal presente articolo viene determinato applicando la normativa prevista per il corrispondente personale provinciale a partire dalla legge provinciale 29 dicembre 1981, n. 25. Ai dipendenti inquadrati nella qualifica di direttore di divisione/medico o di direttore di divisione, agli effetti della progressione economica nella qualifica di inquadramento, viene valutata l'anzianità eccedente rispettivamente i dieci ed i quindici anni maturata nella prima qualifica professionale di provenienza.

     5. Qualora il trattamento economico ivi compresa l'indennità integrativa speciale spettante per effetto del presente inquadramento risulti inferiore a quello acquisito nell'ente di provenienza o successivamente percepito in applicazione degli accordi nazionali resi esecutivi con decreti del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 346, 8 maggio 1987, n. 267 e 17 settembre 1987, n. 494, o comunque maturato alla data di entrata in vigore della presente legge in virtù del rinnovo contrattuale di categoria relativo al triennio 1988-1990, la differenza viene conservata a titolo di assegno personale riassorbibile con i futuri aumenti economici di carattere generale.

 

     Art. 45. Disposizione transitoria di inquadramento nella qualifica di direttore di sezione.

     1. Ai dipendenti rivestenti, alla data di entrata in vigore della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, la qualifica di consigliere ed equiparate e che alla medesima data abbiano maturato l'anzianità stabilita dall'articolo 32 della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, come sostituito dall'articolo 1 della legge provinciale 30 dicembre 1971, n. 20, per l'avanzamento a direttore di sezione, viene conferita quest'ultima qualifica al compimento di detta anzianità.

 

     Art. 46. Trattamento economico dei direttori di divisione.

     1. Al personale previsto dall'articolo 57 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 rivestente la qualifica di direttore di divisione con sei anni di effettivo servizio prestato nella qualifica stessa è attribuito lo stipendio spettante al personale appartenente alla medesima qualifica nei cui confronti ha trovato applicazione l'articolo 4, comma secondo, della legge provinciale 30 dicembre 1971, n. 20. L'anzianità eccedente è considerata utile ai fini della progressione economica in quest'ultima posizione ferma restando in ogni caso la misura degli importi acquisiti nella qualifica rivestita sia per valutazione dei servizi prestati in qualifiche inferiori che per effetto dell'articolo 4, comma 4, della legge provinciale 6 agosto 1985, n. 11. Si applicano le disposizioni stabilite dall'articolo 2, comma 3, della legge provinciale 23 novembre 1983, n. 41.

     2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 47. Adeguamento degli stipendi dei dirigenti.

     1. Gli stipendi risultanti dall'applicazione dell'articolo 1 della legge provinciale 26 gennaio 1987, n. 5 sono incrementati nella stessa misura e con la stessa decorrenza e disciplina previste dall'articolo 1 del decreto legge 27 dicembre 1989, n. 413 ed eventuali sue successive modifiche.

 

     Art. 48.

     (Omissis) [12].

 

     Art. 49. Norme integrative all'articolo 16 della legge provinciale 4 gennaio 1988, n. 2.

     1. Il personale appartenente al profilo professionale di operaio qualificato del terzo livello funzionale-retributivo o di operaio specializzato del quarto livello funzionale-retributivo che non abbia usufruito delle disposizioni di cui all'articolo 16 della legge provinciale 4 gennaio 1988, n. 2 e che dal 1° gennaio 1986 alla data di entrata in vigore della medesima legge provinciale abbia svolto attività diverse da quelle contemplate nello stesso articolo ma comunque ascrivibili a livello funzionale-retributivo immediatamente superiore a quello di appartenenza è inquadrato, con la medesima decorrenza, nel profilo professionale corrispondente alle mansioni svolte rispettivamente del quarto e quinto livello funzionale retributivo.

     2. Il personale appartenente ai profili di cui al comma 1 che nello stesso periodo abbia svolto attività rientranti nel livello di appartenenza ma diverse dalle attribuzioni connesse al profilo professionale posseduto, viene inquadrato, con decorrenza 1° gennaio 1986, nel profilo professionale corrispondente alle mansioni espletate.

     3. Con effetto dal 1° gennaio 1986, nella tabella introdotta nel comma 1 dell'articolo 16 della legge provinciale 4 gennaio 1988, n. 2, ai profili professionali di «Educatrice dell'infanzia» ed «Assistente per l'infanzia» del IV e V livello funzionale-retributivo inseriti nella colonna denominata «Livello funzionale-retributivo e profilo professionale di appartenenza» è aggiunto quello di «Assistente delle scuole dell'infanzia».

     4. Le mansioni svolte dal personale contemplato dal presente articolo devono risultare da apposita dichiarazione rilasciata dalla Giunta provinciale.

     5. L'inquadramento di cui ai commi 1, 2 e 3 opera anche nei confronti del personale di cui ai medesimi commi in servizio nel periodo intercorrente dall'1 gennaio 1986 alla data di entrata in vigore della legge provinciale 4 gennaio 1988, n. 2.

     6. Il trattamento economico spettante al personale contemplato dai commi 1 e 3 viene attribuito secondo le modalità stabilite al comma 4 dell'articolo 16 della legge provinciale 4 gennaio 1988, n. 2. Ai fini della collocazione organica si applica la disciplina contenuta nell'articolo 17 della stessa legge provinciale.

 

     Art. 50.

     (Omissis) [13].

 

     Art. 51. Istituzione di servizi di mensa.

     1. La Giunta provinciale, in sintonia con gli obiettivi di miglior organizzazione del lavoro assicura, nei limiti e con le modalità stabilite nei successivi commi, l'istituzione di servizi di mensa per il personale da essa dipendente a tempo pieno - ivi compresi gli obiettori di coscienza distaccati, per il compimento del servizio sostitutivo civile, dal Ministero della difesa presso la Provincia ai sensi dell'articolo 5 della legge 15 dicembre 1972, n. 772 - affidandone la gestione complessiva o parziale a soggetti pubblici o privati esercenti attività di ristorazione sociale in strutture all'uopo realizzate e/o attrezzate dalla Provincia a suo diretto carico ovvero in strutture dai medesimi soggetti amministrate, come anche a soggetti privati in grado di prestare, tramite punti di ristoro con essi convenzionati, un servizio alternativo di mensa aziendale.

     2. All'affidamento della gestione di cui al comma 1 si provvede con apposite convenzioni mediante trattativa privata fra almeno tre imprese.

     3. Al personale inviato in missione di durata superiore alle 16 ore è consentito un doppio utilizzo giornaliero dei servizi di mensa.

     4. Alle spese di gestione dei servizi di mensa concorre in ragione di due terzi dei costi complessivi - ivi compresi i costi a diretto carico dell'amministratore - la Giunta provinciale ed in ragione di un terzo il personale dipendente. E' esclusa qualsiasi forma di indennità monetaria sostitutiva.

     4 bis. Nel caso in cui il personale è ammesso alla fruizione del servizio alternativo di mensa con deliberazione della Giunta provinciale sono stabiliti i concorsi dovuti dal personale e dall'amministrazione, con riferimento all'entità dei concorsi sulle spese di gestione previsti dal comma 4 per i servizi di mensa gestiti nelle strutture all'uopo realizzate o attrezzate dalla Provincia [14].

     4 ter. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 4 bis si applicano a tutto il personale dipendente dalla Provincia, contemplato dalla legge provinciale 30 marzo 1989, n. 1, ivi incluso il personale tenuto per disposizione di servizio a consumare il pasto usufruendo dei servizi di mensa apprestati sul posto di lavoro. Per quest'ultimo personale i contratti collettivi di lavoro disciplinano le misure del concorso al costo del pasto, determinandolo in misura comunque non inferiore al 70 per cento del concorso posto a carico del restante personale per i servizi di mensa apprestati dalla Provincia a suo diretto carico [15].

     5. Per gli obiettori di coscienza le spese della gestione dei servizi di mensa sono interamente sostenute dalla Giunta provinciale.

     6. Le disposizioni di cui ai precedenti commi entrano in vigore con effetto dalla data di scadenza delle convenzioni in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, relative all'affidamento della gestione dei servizi di mensa ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge provinciale 28 novembre 1978, n. 50 e successive modificazioni. Dalla stessa data sono abrogati i medesimi articoli 7 e 8 della legge provinciale 28 novembre 1978, n. 50 e successive modificazioni e l'articolo 5 della legge provinciale 13 aprile 1981, n. 5.

     7. Al soggetto affidatario, alla data del 29 aprile 1988, della gestione dei servizi di mensa di cui al comma 6 viene corrisposta, a titolo di contributo per la soppressione dell'intervento di cui all'articolo 4 della legge provinciale 13 aprile 1981, n. 5, una somma pari alla differenza fra il corrispettivo dei pasti fruiti dagli aventi diritto nel primo quadrimestre 1988, secondo il costo unitario convenzionalmente calcolato, ed il corrispettivo effettivamente percepito nello stesso periodo dal medesimo soggetto per lo stesso numero di pasti.

 

     Art. 52. Integrazione di pensioni. [16]

     1. Ai sottufficiali e guardie forestali nonché ai capi reparto, ai vice capo reparto, ai capi squadra ed ai vigili del fuoco del Corpo permanente dei vigili del fuoco che abbiano maturato il diritto a pensione a carico della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali è corrisposta dalla Provincia una integrazione del trattamento pari alla differenza, determinata alla cessazione dal servizio ed alle successive scadenze previste nel periodo di vigenza contrattuale, fra il trattamento economico complessivo spettante, ivi inclusa l'indennità integrativa speciale, al corrispondente personale statale in quiescenza con pari anzianità di servizio e quello a carico della predetta Cassa. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabiliti i criteri e le modalità per la determinazione dell'integrazione.

     2. Per l'adeguamento dei trattamenti integrativi e per la devoluzione degli stessi ai superstiti in caso di decesso del dipendente o del titolare del trattamento si applicano le disposizioni previste per i corrispondenti trattamenti a carico della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali.

     3. Fino all'avvenuta definizione, da parte della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali del trattamento di quiescenza, la Provincia è autorizzata a corrispondere anticipazioni dell'integrazione di cui ai commi precedenti, nella misura del 100 per cento, da determinare con le modalità di cui al comma 5 dell'articolo 201 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12.

     4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei confronti del personale cessato dal servizio successivamente alla data di inquadramento nei ruoli provinciali.

 

     Art. 53. Interpretazione autentica dell'articolo 20, comma 1, e integrazione dell'articolo 24, comma 1, della legge provinciale 4 gennaio 1988, n. 2.

     1. La disposizione recata dall'articolo 20, comma 1, della legge provinciale 4 gennaio 1988, n. 2, va interpretata nel senso che il miglioramento economico complessivo spettante al personale contemplato dalla medesima norma, nel caso di passaggio o inquadramento a livello funzionale-retributivo superiore, non può superare l'importo pari alla differenza di livello ivi prevista e quindi l'importo stesso deve intendersi comprensivo degli eventuali benefici economici già fruiti dal predetto personale - in relazione a tale passaggio o inquadramento - per effetto della disciplina di cui all'articolo 7, commi secondo, lettera a), e nono, della legge provinciale 29 dicembre 1981, n. 25 e corrispondenti all'eccedenza dell'effettivo maturato economico per anzianità conseguito nel livello di provenienza.

     2. (Omissis) [17].

 

     Art. 54. Agenzia del lavoro.

     1. Il consiglio di amministrazione dell'Agenzia del lavoro istituita con la legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19, può individuare fino ad un massimo di sei settori di attività per il cui funzionamento sono incaricati altrettanti coordinatori ai quali è corrisposta una indennità mensile, non pensionabile, nella misura del 25 per cento del trattamento economico complessivo mensile iniziale del personale appartenente al settimo livello funzionale-retributivo.

     2. (Omissis) [18].

 

     Art. 55.

     (Omissis) [19].

 

     Art. 56.

     (Omissis) [20].

 

 

                     TABELLA DI EQUIPARAZIONE           ALLEGATO A

                                             (art. 43 della legge)

                         POSIZIONE DI PROVENIENZA

 

------------------------------------------------------------------

Ente di provenienza      Qualifica, profilo professionale  Livello

Qualifica, livello o     grado o mansione                  retrib.

gruppo funzionale                                          o grado

                                                           prov.

------------------------------------------------------------------

Camera di commercio

industria artigianato

e agricoltura - Trento:

       8°                Profili professionali dell'8°

                         qualifica funzionale, purchè il

                         dipendente sia provvisto di diplo-

                         ma di laurea                           8°

                         Restante personale                     7°

                         Profili professionali della 7° qua-

       7°                lifica funzionale                      7°

 

Comprensori e comuni

della provincia di

Trento:

       9°                Profili professionali del 9° livello

                         funzionale, purchè il dipendente sia

                         provvisto di diploma di laurea         9°

                         Restante personale                     8°

       8°                Profili professionali dell'8° livello

                         funzionale, purchè il dipendente sia

                         provvisto di diploma di laurea         8°

                         Restante personale                     7°

       7°                Profili professionali del 7° livello

                         funzionale                             7°

       6°                Profili professionali del 6° livello

                         funzionale                             6°

       5°                Profili professionali del 5° livello

                         funzionale                             5°

       4°                Profili professionali del 4° livello

                         funzionale                             4°

 

Consorzio biblioteca in-

tercomunale - Primiero:

       7°                Collaboratore bibliotecario            7°

       6°                Bibliotecario - animatore culturale    6°

 

Unità sanitarie locali:

      10°                Direttore amministrativo, purchè prov-

                         visto di diploma di laurea             9°

       6°                Sprovvisto di detto titolo             8°

                         Operatore professionale di 1ª catego-

                         ria/collaboratore (tecnico di labora-

                         torio)                                 6°

 

Azienda farmaceutica mu-

nicipalizzata - Trento:

      1° super o livel-  già direttore di farmacia              9°

      lo Q1 o Q2

 

Azienda di promozione tu-

ristica del Trentino:

      8°                 Profili professionali dell'8° livello

                         funzionale, purchè il dipendente sia

                         provvisto di diploma di laurea         8°

                         Restante personale                     7°

      7°                 Profili professionali del 7° livello

                         funzionale                             7°

 

Istituto agrario provin-

ciale - S. Michele a/A:

      8°                 Profili professionali dell'8° livello

                         funzionale, purchè il dipendente sia

                         provvisto di diploma di laurea         8°

                         Restante personale                     7°

       7°                Profili professionali del 7° livello

                         funzionale                             7°

       6°                Profili professionali del 6° livello

                         funzionale                             6°

       5°                Operatore di segreteria                4°

       4°                Profili professionali del 4° livello

                         funzionale                             4°

 

Azienda elettrica consor-

ziale municipalizzata -

Primiero:

      gruppo A e B       Categoria A1 e BS                      7°

      gruppo B           Categoria B1                           6°

      3° super e 3°      Personale adibito ad attività tecnico-

                         amm.ve in possesso di diploma di isti-

                         tuto di istruzione secondaria di secon-

                         do grado oppure di diploma di qualifi-

                         cazione professionale di durata trienna-

                         le con anzianità di servizio di almeno

                         13 anni                                6°

                         Personale operaio specializzato, capo

                         squadra, capo operai e restante perso-

                         nale                                   5°

      4° super e 4°      Personale adibito ad attività tecnico-

                         amm.ve in possesso di diploma di isti-

                         tuto di istruzione secondaria di pri-

                         mo grado, personale operaio specializ-

                         zato, capo squadra e capo operai       5°

                         Personale operaio qualificato e

                         restante personale                     4°

      5°                 Personale addetto ad attività tecnico-

                         amm.ve, personale operaio qualificato

                         ed autista                             4°

                         Restante personale                     3°

      6°                 Personale addetto a mansioni d'ordine

                         d'ufficio e personale operaio qualifi-

                         cato                                   4°

                         Restante personale                     3°

 

Ministero dell'agricol-

tura e delle foreste:

     4°                  Guardia forestale                      4°

 

Ente regionale di svi-

luppo agricolo per l'

Emilia Romagna - Bologna:

     7°                  Istruttore direttivo addetto ad atti-

                         vità agrarie                           7°

 

Provincia di Modena:

     4°                  Autista meccanico                      4°

 

Ministero degli affari

esteri:

     8°                  Profili professionali dell'8° quali-

                         fica  funzionale, purchè il dipendente

                         sia provvisto di diploma di laurea     8°

                         Restante personale                     7°

     7°                  Profili professionali della 7° quali-

                         fica funzionale                        7°

 

Comunità montana di Valle

Camonica:

      8°                 Direttore dell'ufficio tecnico di

                         bonifica montana, purchè provvisto

                         di diploma di laurea                   8°

                         Sprovvisto di detto titolo             7°

 

Piccola opera di Levico

Terme:

       6°                Assistente istruttore                  6°

 

Aziende agrarie di Trento:

       1° e 2°           Personale in possesso del diploma di

                         laurea                                 8°

                         Restante personale                     7°

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     ALLEGATO B

 

                         TABELLA DI EQUIPARAZIONE

 

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QUALIFICHE O LIVELLI              POSIZIONE DI PROVENIENZA

FUNZIONALI - RETRIBUTIVI          ALLA DATA

PROVINCIALI                       1° LUGLIO 1982

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QUALIFICHE

Direttore di divisione/Medico     Medico della 1ª qualifica

                                  professionale che

                                  nell'ordinamento delle carriere

                                  preesistente all'entrata in

                                  vigore della legge 20 marzo

                                  1975, n, 70 ricopriva una

                                  qualifica corrispondente a

                                  direttore principale.

                                  Medico della 1ª qualifica

                                  professionale con almeno 10 anni

                                  di servizio e con responsabilità

                                  di settori professionali

 

Consigliere/Assistente/Medico     Medico della 1ª qualifica

                                  professionale

 

Direttore di divisione            Ingegnere o agronomo della 1ª

                                  qualifica professionale con

                                  almeno 15 anni di anzianità

                                  nella qualifica ovvero con

                                  qualifica rispettivamente di

                                  ingegnere principale o esperto

                                  principale rivestita

                                  anteriormente all'entrata in

                                  vigore del decreto del

                                  Presidente della Repubblica

                                  26 maggio 1976, n. 411.

 

LIVELLI FUNZIONALI - RETRIBUTIVI

7° livello dal 1° luglio 1982     Collaboratore coordinatore che

                                  abbia svolto le funzioni di

                                  direttore della sede ENPI di

                                  Trento.

8° livello dal 1° gennaio 1985

9° livello dal 1° gennaio 1987

 

7° livello dal 1° luglio 1982      1ª qualifica professionale

                                   Collaboratore coordinatore

8° livello dal 1° gennaio 1985

 

7° livello                         Collaboratore Assistente

                                   coordinatore  Assistente

                                   tecnico coordinatore 2ª

                                   qualifica professionale-

                                   livello differenziato.

 

6° livello                         2ª qualifica professionale

                                   Assistente

                                   Assistente tecnico

 

4° livello                         Operatore tecnico

 

 

 


[1] L'art. 78 della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11 ha abrogato gli articoli 2, 3, da 5 a 12, da 15 a 28, da 30 a 36, 38, comma 3, 39, da 43 a 49, 53, 54 e 55 della presente legge.

[2] Per la L.P. 29 aprile 1983, n. 12 vedi Del.G.P. 11 settembre 1987, n. 9470 «Testo coordinato delle disposizioni contenute nella legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 e successive modificazioni ed integrazioni».

[3] Modifica gli allegati A, B, C, della L.P. 29 aprile 1983, n 12. Articolo modificato, a sua volta, dall'art. 5 della L.P. 12 marzo 1990, n. 8.

[4] Articolo modificativo dell'art. 21 della L.P. 4 gennaio 1986, n. 2 e abrogato dall’art. 8 della L.P. 17 giugno 2004, n. 6.

[5] Comma così modificato dall’art. 8 della L.P. 17 giugno 2004, n. 6.

[6] Comma così modificato dall’art. 8 della L.P. 17 giugno 2004, n. 6.

[7] Articolo modificativo degli articoli 23, 24 e 73 della L.P. 4 agosto 1986, n. 21.

[8] Comma aggiunto dall'art. 65 della L.P. 24 gennaio 1992, n. 5.

[9] Modifica l'art. 3 della L.P. 1 settembre 1986, n. 27.

[10] Modifica l'art. 2 della L.P. 20 gennaio 1958, n. 4.

[11] Modifica la L.P. 2 maggio 1962, n. 7, ora abrogato dall'art. 8 della L.P. 16 luglio 1990, n. 22.

[12] Modifica l'art. 4 della L.P. 23 novembre 1983, n. 41 e l'art. 3 della L.P. 25 luglio 1988, n. 23.

[13] Articolo abrogato dall'art. 5 della L.P. 12 marzo 1990, n. 8.

[14] Comma aggiunto dall'art. 53 della L.P. 3 febbraio 1995, n. 1.

[15] Comma aggiunto dall'art. 53 della L.P. 3 febbraio 1995, n. 1.

[16] Articolo così sostituito dall'art. 95 della L.P. 24 gennaio 1992, n. 5. I commi 1 e 3 sono stati così ulteriormente sostituiti dall'art. 8 della L.P. 17 dicembre 1993, n. 43.

[17] Modifica l'art. 24 della L.P. 4 gennaio 1988, n. 2.

[18] Modifica l'art. 11 della L.P. 8 giugno 1987, n. 10.

[19] Articolo modificativo dell'allegato C alla L.P. 3 settembre 1984, n. 8 e dell'allegato C alla L.P. 8 giugno 1987, n. 10.

[20] Disposizioni finanziarie.