§ 4.5.21 - L.P. 4 agosto 1986, n. 21.
Nuova organizzazione della promozione turistica della Provincia autonoma di Trento.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.5 turismo e industria alberghiera
Data:04/08/1986
Numero:21


Sommario
Art. 4.  Il Comitato provinciale per il turismo.
Art. 5.  Composizione del Comitato provinciale per il turismo.
Art. 6.  Nomina e funzionamento del Comitato provinciale per il turismo.
Art. 7.  La Commissione tecnica per il turismo.
Art. 8.  Composizione della commissione tecnica per il turismo.
Art. 9.  Nomina e funzionamento della commissione tecnica per il turismo.
Art. 10.  Istituzione.
Art. 11.  Compiti.
Art. 12.  Svolgimento dei compiti.
Art. 13.  Organi.
Art. 14.  Il consiglio di amministrazione.
Art. 15.  Compiti del consiglio di amministrazione.
Art. 16.  Il presidente.
Art. 17.  Il collegio dei revisori dei conti.
Art. 18.  Progetti, bilanci e gestione finanziaria.
Art. 19.  Entrate dell'Azienda provinciale.
Art. 20.  Aperture di credito.
Art. 21.  Spese dell'Azienda provinciale.
Art. 22.  Il dirigente dell'Azienda provinciale.
Art. 23.  Personale dell'Azienda provinciale.
Art. 24.  Norme accessorie per il dirigente ed il personale dell'Azienda provinciale.
Art. 25.  Individuazione e delimitazione degli ambiti turistici.
Art. 26.  Formazione degli ambiti turistici.
Art. 27.  Istituzione.
Art. 28.  Compiti.
Art. 29.  Organi.
Art. 30.  Nomina e composizione del consiglio di amministrazione.
Art. 31.  Funzionamento del consiglio di amministrazione.
Art. 32.  Compiti del consiglio di amministrazione.
Art. 33.  Il comitato esecutivo.
Art. 34.  Funzionamento del comitato esecutivo.
Art. 35.  Compiti del comitato esecutivo.
Art. 36.  Il presidente.
Art. 37.  Compiti del presidente.
Art. 38.  Controllo degli atti.
Art. 39.  Controllo sostitutivo.
Art. 40.  Scioglimento del consiglio di amministrazione.
Art. 41.  Decadenza.
Art. 42.  Indennità.
Art. 43.  Il collegio dai revisori dei conti.
Art. 44.  Il direttore dell'azienda.
Art. 45.  Regolamento del personale.
Art. 46.  Entrate.
Art. 47.  Bilanci e gestione finanziaria.
Art. 48.  Apertura di credito e fondi economali.
Art. 49.  Impegni di spesa.
Art. 50.  Regolamento di contabilità dell'azienda.
Art. 51.  Patrimonio.
Art. 52.  Nomina del commissario.
Art. 53.  Personale delle aziende.
Art. 54.  Commissione per l'inquadramento.
Art. 55.  Soppressione delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo.
Art. 56.  Elenco delle associazioni pro loco.
Art. 57.  Modalità di iscrizione nell'elenco delle associazioni pro loco.
Art. 58.  Compiti delle associazioni pro loco.
Art. 59.  Associazioni pro-loco esistenti.
Art. 60.  Cancellazione dall'elenco delle associazioni pro loco.
Art. 61.  Costituzione ed elenco dei consorzi.
Art. 62.  Modalità di iscrizione nell'elenco dei consorzi.
Art. 63.  Consorzi esistenti.
Art. 64.  Cancellazione dall'elenco dei consorzi.
Art. 65.  Sovvenzioni ai consorzi.
Art. 66.  Fondi per il finanziamento delle aziende.
Art. 67.  Riparto dei fondi di finanziamento delle aziende.
Art. 68.  Assegnazione ed erogazione dei finanziamenti alle aziende.
Art. 69.  Sovvenzioni.
Art. 70.  Modalità di assegnazione delle sovvenzioni.
Art. 71.  Contributi e sovvenzioni a soggetti diversi dalle aziende e dalle associazioni pro loco e loro consorzi.
Art. 71 bis.  Contributi per la commercializzazione.
Art. 72.  Modalità degli interventi.
Art. 80.  Autorizzazioni di spesa.


§ 4.5.21 - L.P. 4 agosto 1986, n. 21.

Nuova organizzazione della promozione turistica della Provincia autonoma di Trento.

(B.U. 12 agosto 1986, n. 38 - S.O.).

 

TITOLO I

Disposizioni generali [1]

 

     Artt. 1. – 3 ter. [2]

 

TITOLO II

L'organizzazione turistica centrale

 

CAPO I

Gli organi consultivi

 

Art. 4. Il Comitato provinciale per il turismo. [3]

 

     Art. 5. Composizione del Comitato provinciale per il turismo. [4]

 

     Art. 6. Nomina e funzionamento del Comitato provinciale per il turismo. [5]

 

     Art. 7. La Commissione tecnica per il turismo. [6]

     1. Per l'esercizio delle funzioni disciplinate dalle leggi in materia di turismo è istituita quale organismo tecnico-consultivo della Giunta provinciale, la commissione tecnica per il turismo.

     2. La commissione tecnica per il turismo esprime:

     a) pareri a richiesta della Giunta provinciale su problemi di sviluppo e di politica economica del settore turistico;

     b) pareri tecnico-amministrativi sui progetti di massima o esecutivi di opere con caratterizzazione turistica ed alberghiera,  ivi comprese le piste da sci, di importo superiore ai limiti fissati dalle deliberazioni di cui all'articolo 2 della legge provinciale 22 agosto 1988, n. 27 ed all'articolo 2 della legge provinciale 15 novembre 1988, n. 35 ed in ogni caso di importo superiore ad un miliardo di lire;

     c) pareri sulle domande di agevolazione, presentate ai sensi delle leggi provinciali in materia di incentivi al settore turistico, ivi comprese le piste da sci, di importo superiore ai limiti fissati dalle deliberazioni di cui all'articolo 2 della legge provinciale 22 agosto 1988, n. 27 ed all'articolo 2 della legge provinciale 15 novembre 1988, n. 35 ed in ogni caso di importo superiore ad un miliardo di lire.

     3. Non è necessario un nuovo parere della Commissione per le variazioni di spesa che siano contenute entro il limite del quinto del progetto approvato.

     4. Non è necessario inoltre un nuovo parere quando si tratti di un elaborato di stralcio di un progetto già approvato.

     5. Il parere di cui ai commi 1, 2 e 2 bis su progetti di importo fino ai limiti in essi stabiliti è reso, in relazione alle funzioni di rispettiva attribuzione, da personale dei servizi competenti nelle materie di turismo e di impianti a fune individuato con deliberazione della Giunta provinciale.

     6. I pareri tecnico-amministrativi di cui al presente articolo sostituiscono quelli previsti dalla legge provinciale 28 luglio 1975, n. 28 e successive modificazioni.

 

     Art. 8. Composizione della commissione tecnica per il turismo. [7]

     1. La commissione tecnica per il turismo è composta da:

     a) il dirigente generale al cui dipartimento è assegnato il servizio competente in materia di turismo che la presiede;

     b) il dirigente del servizio competente in materia di turismo;

     c) un ingegnere della Provincia;

     d) un ingegnere ed un architetto designati dai rispettivi ordini;

     e) un esperto in materia turistica designato dalla Giunta provinciale;

     f) tre esperti in materia economico finanziaria designati dalla Giunta provinciale.

     f bis) un funzionario del Consorzio di garanzia collettiva fra le imprese commerciali e turistiche della provincia di Trento (Terfidi).

     2. La commissione tecnica è integrata, ogniqualvolta vengano espressi pareri nella materia di impianti a fune, dal dirigente del servizio impianti a fune.

     2 bis. Qualora lo ritenga opportuno, l'assessore provinciale competente nella materia turismo può intervenire alle riunioni della commissione o far conoscere le proprie valutazioni in ordine alle problematiche da trattare.

     3. I componenti di cui alle lettere a), b) e e) del comma 1 e quello di cui al comma 2 possono, in caso di impedimento, farsi rappresentare di volta in volta mediante delega scritta.

 

     Art. 9. Nomina e funzionamento della commissione tecnica per il turismo. [8]

     1. La commissione tecnica per il turismo è nominata con deliberazione della Giunta provinciale e rimane in carica per la durata della legislatura.

     2. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.

     3. I pareri sono adottati a maggioranza di voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

     4. Le funzioni di segretario della commissione sono esercitate da un dipendente del servizio competente in materia di turismo.

     5. Ai componenti la commissione spettano i compensi stabiliti dalla legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4 e successive modificazioni, fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 2 e 9 della legge provinciale 30 settembre 1974, n. 26 e successive modificazioni.

 

[CAPO II

L'Azienda per la promozione turistica del Trentino] [9]

 

     Art. 10. Istituzione. [10]

     [1. Allo scopo di realizzare una gestione delle attività di promozione turistica secondo criteri che consentano un uso efficiente delle risorse ed un azione efficace di sostegno del turismo, è istituita l'«Azienda per la promozione turistica del Trentino», in seguito denominata «Azienda provinciale», con sede in Trento, dotata di autonomia contabile ed amministrativa secondo le disposizioni recate dal presente capo.

     2. Fatto salvo quanto specificatamente stabilito dalla presente legge, ai fini della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 e successive modificazioni, l'Azienda provinciale è equiparata ad un servizio della Provincia. Nell'allegato C alla medesima legge è aggiunta, quale struttura equiparata ai servizi, l'«Azienda per la promozione turistica del Trentino».

     3. [11]].

 

     Art. 11. Compiti. [12]

     [1. L'Azienda provinciale ha il compito di promuovere ed incentivare il movimento turistico nel Trentino in conformità con gli indirizzi fissati dal piano di politica turistica.

     2. A tal fine l'Azienda provinciale:

     a) svolge attività di promozione, di propaganda e di pubblicità turistica in Italia ed all'estero avvalendosi anche delle strutture esterne trasferite alla Provincia ai sensi della legge provinciale 22 dicembre 1975, n. 54;

     b) svolge a scopi di promozione turistica, secondo i criteri fissati dal Piano di promozione turistica provinciale, attività di partecipazione a manifestazioni, fiere, mostre, rassegne o convegni nazionali ed esteri, anche attraverso la partecipazione ad iniziative di altri soggetti e l'attivazione, secondo i criteri previsti dal comma 3 dell'articolo 71, di interventi finanziari in favore delle attività ed iniziative di cui al medesimo articolo;

     c) effettua studi, rilievi e ricerche per l'organizzazione e la valorizzazione delle risorse turistiche provinciali;

     d) ricerca proposte e pareri dell'organizzazione turistica periferica nonché degli enti pubblici locali e di ogni altro ente, associazione e comitato beneficiari degli interventi previsti dalla presente legge, per coordinare in termini unitari, tenendo conto della specificità dell'offerta turistica, le attività di promozione, propaganda e pubblicità;

     e) promuove la partecipazione al processo promozionale di ogni altro ente ed organizzazione pubblici e privati diversi da quelli indicati nella precedente lettera, anche mediante convenzioni atte ad organizzare le risorse disponibili nonché le modalità di svolgimento delle iniziative turistiche allo scopo di affermare un'immagine unitaria del Trentino e per stimolare la propensione dell'utenza turistica verso l'intero territorio;

     f) [13];

     g) svolge ogni altro compito ad essa demandato dal piano di politica turistica;

     h) predispone, sentita l'associazione delle aziende di promozione turistica più rappresentativa in sede provinciale, il piano di promozione turistica provinciale di cui all'articolo 3 bis;

     i) esprime parere sui progetti di promozione turistica delle aziende di promozione turistica in ordine alla coerenza con gli indirizzi contenuti nel piano di promozione turistica provinciale.]

 

     Art. 12. Svolgimento dei compiti. [14]

     [1. Per lo svolgimento dei compiti attribuiti, l'Azienda provinciale:

     a) provvede con beni ed attrezzature propri o assegnati dalla Giunta provinciale;

     b) utilizza i beni e le attrezzature di enti, di privati e di imprese mediante apposite convenzioni;

     c) si avvale del personale assegnato dalla Giunta provinciale;

     d) può assumere personale con contratti d'opera ed instaurare rapporti di consulenza professionale commisurando il compenso alla qualità ed alla quantità della prestazione, secondo direttive impartite dalla Giunta provinciale;

     e) può stipulare convenzioni per studi, rilievi e ricerche, ove gli stessi non siano eseguiti direttamente, con l'osservanza delle disposizioni recate dalla legge provinciale 13 aprile 1981, n. 6;

     f) amministra i fondi assegnati dalla Giunta provinciale nonché gli altri fondi provenienti da enti, da organizzazioni, da privati e da imprese.]

 

     Art. 13. Organi. [15]

     [1. Sono organi dell'Azienda provinciale:

     - il consiglio di amministrazione;

     - il presidente del consiglio di amministrazione;

     - il collegio dei revisori dei conti.]

 

     Art. 14. Il consiglio di amministrazione. [16]

     [1. L'Azienda provinciale è retta da un consiglio di amministrazione nominato dalla Giunta provinciale per la durata della legislatura provinciale e composto da:

     a) l'assessore provinciale al quale è affidata la materia del turismo, che lo presiede;

     b) il presidente dell'associazione delle aziende di promozione turistica più rappresentativa in sede provinciale con funzioni anche di vicepresidente nei casi di assenza o di impedimento del presidente;

     c) due esperti di comprovate capacità tecnico-scientifiche nel campo della promozione turistica.

     2. I componenti che successivamente alla loro nomina perdano il titolo alla partecipazione al consiglio di amministrazione ovvero si dimettano sono sostituiti per il periodo residuo di durata in carica dell'organo.

     3. Partecipano alle riunioni, con voto consultivo, il dirigente dell'Azienda provinciale e il dirigente del servizio competente in materia di turismo.

     4. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente della Provincia assegnato all'Azienda provinciale stessa.

     5. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.

     6. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza di voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

     7. Ai componenti il consiglio di amministrazione compete un'indennità di carica nella misura prevista dall'articolo 42, primo comma. Per le missioni compiute in connessione con le funzioni di carica, esclusa la partecipazione alle sedute, ai componenti di cui alle lettere b) e c) del primo comma spetta il trattamento di missione del dirigente dell'Azienda provinciale mentre per il componente di cui alla lettera a) del primo comma resta fermo quanto previsto dalla legge provinciale 20 marzo 1976, n. 13 e successive modificazioni. I predetti compensi sono a carico del bilancio dell'Azienda provinciale.]

 

     Art. 15. Compiti del consiglio di amministrazione. [17]

     [1. Al consiglio di amministrazione spetta di:

     1) predisporre ed approvare i bilanci pluriennale ed annuale e loro variazioni, il conto consuntivo da sottoporre all'approvazione della Giunta provinciale e i progetti di promozione turistica di competenza dell'azienda;

     2) deliberare l'affidamento del servizio di tesoreria;

     3) deliberare i regolamenti interni per un efficiente esercizio dei compiti dell'Azienda provinciale in armonia con quanto disposto dall'articolo 59, terzo comma, della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 e successive modificazioni;

     4) indicare le modalità di coordinamento e di partecipazione per le attività di promozione turistica previste dai progetti;

     5) formulare, in sintonia con quanto previsto dalla legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, e successive modificazioni, proposte alla Giunta provinciale in ordine all'articolazione organizzativa ed alla determinazione dell'organico dell'Azienda provinciale;

     6) deliberare i contratti d'opera, gli incarichi e le consulenze professionali;

     7) deliberare le convenzioni;

     8) assumere gli atti e deliberare i contratti in relazione allo svolgimento dei compiti di ufficio;

     8 bis) deliberare le spese per l'attuazione dei progetti di promozione turistica di cui al numero 1) e approvare i programmi periodici per le altre iniziative di supporto all'attività di promozione turistica nonché per le spese generali relative al funzionamento dell'Azienda, comprendenti in particolare le tipologie delle spese e delle iniziative da realizzare, i costi relativi, i criteri ed i tempi per l'effettuazione delle stesse;

     9) deliberare le altre spese previste dal bilancio dell'Azienda provinciale, ivi incluse quelle per rappresentanza;

     10) esprime i pareri di cui all'articolo 11, lettere f) e i);

     11) disporre quanto altro occorra per il buon funzionamento dell'Azienda provinciale.

     12) predisporre ed approvare il piano di promozione turistica di cui all'articolo 3 bis e gli eventuali aggiornamenti.]

 

     Art. 16. Il presidente. [18]

     [1. Il presidente del consiglio di amministrazione ha la legale rappresentanza dell'Azienda provinciale.

     2. Al presidente spetta di:

     1) convocare e presiedere il consiglio di amministrazione;

     2) provvedere con proprio atto al prelievo dai fondi di riserva;

     3) stipulare i contratti e le convenzioni, previa autorizzazione del consiglio di amministrazione;

     4) autorizzare aperture di credito a favore di funzionari delegati;

     4 bis) effettuare gli interventi previsti nei programmi periodici di cui all'articolo 15, numero 8 bis) [19];

     5) liquidare le spese nei limiti delle somme impegnate ordinandone il pagamento;

     6) firmare i mandati di pagamento, gli ordini di accreditamento e le reversali di incasso;

     7) vigilare sull'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione.

     3. Il presidente adotta nei casi di urgenza e di necessità i provvedimenti di competenza del consiglio di amministrazione con esclusione di quelli relativi ai numeri 1), 2) e 3) dell'articolo 15, da sottoporre alla ratifica del consiglio stesso nella seduta immediatamente successiva.]

 

     Art. 17. Il collegio dei revisori dei conti. [20]

     [1. La gestione finanziaria dell'Azienda provinciale è soggetta al riscontro di un collegio di revisori composto da un magistrato della Corte dei conti con funzioni di presidente e da due funzionari

dell'Amministrazione provinciale.

     2. Il collegio dei revisori dei conti è nominato dalla Giunta provinciale e resta in carica per la durata della legislatura provinciale.

     3. [21].

     4. Nell'adempimento degli obblighi previsti dalla legge il collegio compie tutte le verifiche ritenute opportune in ordine all'andamento della gestione ed ha, in particolare, l'obbligo di esaminare il rendiconto riferendone ai consiglio di amministrazione. Copia della relazione è accompagnata al rendiconto.

     5. [22].]

 

     Art. 18. Progetti, bilanci e gestione finanziaria. [23]

      [1. L'Azienda provinciale adotta ogni anno, insieme al bilancio annuale, un bilancio pluriennale le cui previsioni assumono come termini di riferimento quelle del piano di politica turistica. Il bilancio pluriennale è approvato con il provvedimento di approvazione del bilancio annuale e viene aggiornato ogni anno ricostituendone l'iniziale estensione.

     2. Le previsioni del bilancio pluriennale sono formulate in termini di competenza secondo una classificazione delle entrate e delle spese atte a rappresentare le articolazioni finanziarie dei progetti e delle attività di promozione turistica relativamente alle risorse gestite dall'Azienda provinciale.

     3. Le previsioni del bilancio annuale sono formulate in termini di competenza ed in termini di cassa.

     4. Il bilancio annuale di previsione è inviato alla Giunta provinciale per l'approvazione, entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello cui esso si riferisce ed è unito al bilancio della Provincia [24].

     5. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare [25].

     6. Il conto consuntivo, accompagnato da una relazione ove sono evidenziate le entità di realizzazione dei progetti o lo stato di attuazione degli stessi, è presentato alla Giunta provinciale, per l'approvazione, entro il 30 aprile dell'anno successivo ed è unito al rendiconto generale della Provincia.

     7. L'Azienda provinciale ha un proprio servizio di tesoreria affidato all'istituto di credito titolare del servizio di tesoreria della Provincia alle medesime condizioni.

     8. Per quanto non previsto dal presente capo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di contabilità di cui alla legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e successive modificazioni.]

 

     Art. 19. Entrate dell'Azienda provinciale. [26]

     [1. Le entrate dell'Azienda provinciale sono costituite da:

     a) l'assegnazione di somme a carico del bilancio provinciale in misura da assicurare la realizzazione dei progetti e lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Azienda provinciale tenuto conto anche delle altre entrate;

     b) i proventi derivanti dall'attività svolta per conto di terzi o disciplinata da convenzioni;

     c) qualunque introito riguardante la gestione e le finalità dell'Azienda provinciale.

     2. Tutte le entrate di pertinenza dell'Azienda provinciale devono essere iscritte in bilancio e versate al tesoriere.

     3. All'assegnazione delle somme di cui alla lettera a) del primo comma provvede la Giunta provinciale.

     4. L'erogazione all'Azienda provinciale delle somme assegnate è disposta mediante versamento delle stesse alla tesoreria dell'Azienda provinciale, in via anticipata ed in relazione a fabbisogni di cassa per periodi determinati dalla Giunta provinciale. A tal fine, l'Azienda provinciale presenterà al servizio competente in materia di turismo i dati relativi ai fabbisogni di cassa, distinti per capitoli di spesa.]

 

     Art. 20. Aperture di credito. [27]

     [1. Per l'effettuazione di spese previste nel bilancio dell'Azienda provinciale possono essere autorizzate apertura di credito a termini dell'articolo 62 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e successive modificazioni, a favore di funzionari delegati individuati dal presidente del consiglio di amministrazione tra il personale assegnato all'Azienda provinciale, da utilizzare sulla base delle indicazioni, dei criteri e delle autorizzazioni stabiliti dal consiglio di amministrazione.

     2. I rendiconti amministrativi dei funzionari delegati sono sottoposti all'esame ed al riscontro del consiglio di amministrazione.

     3. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni recata dagli articoli 62, 63 e 64 della stessa legge provinciale n. 7, e le norme ivi richiamate intendendosi sostituito il presidente del consiglio di amministrazione al Presidente della Giunta provinciale ed il consiglio di amministrazione alla Giunta provinciale.]

 

     Art. 21. Spese dell'Azienda provinciale. [28]

     [1. In relazione alle disposizioni recata dal presente capo le spese per la realizzazione dei progetti e per la gestione dell'attività dell'Azienda provinciale, le spese per i compensi di cui all'articolo 23, ultimo comma, nonché quelle per il personale assunto con contratto d'opera e per gli incarichi e le consulenze professionali sono poste a carico del bilancio dell'Azienda provinciale medesima.

     2. Le spese per il personale provinciale assegnato all'azienda provinciale sono assunte dalla Giunta provinciale a carico del bilancio della Provincia. La Giunta provinciale può autorizzare l'assunzione a carico dei competenti stanziamenti del bilancio della Provincia delle spese per la sede, per i mobili e per le attrezzature, nonché quelle per la fornitura dei beni e servizi che vengono assicurati alle strutture provinciali con carattere di generalità [29].]

 

     Art. 22. Il dirigente dell'Azienda provinciale. [30]

     [1. Il dirigente dell'Azienda provinciale viene nominato e preposto alla medesima, in conformità a quanto previsto dalla legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 e successive modificazioni.

     2. Al dirigente spetta di:

     1) provvedere alla stesura della proposta dei progetti di attività di promozione turistica e al loro aggiornamento ed a curarne l'esecuzione;

     2) provvedere alla stesura della proposta dei bilanci di previsione e della loro variazioni ed a redigere il conto consuntivo;

     3) dirigere il personale dell'Azienda provinciale organizzandone l'attività;

     4) provvedere alla esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione;

     5) provvedere all'esecuzione delle direttive del consiglio di amministrazione in materia di promozione, di propaganda e di pubblicità.

     6) controfirmare mandati di pagamento, gli ordini di accreditamento e le reversali di incasso;

     7) esercitare ogni altra attribuzione che gli sia demandata dal presidente.

     3. Il dirigente provvede ad esercitare le attribuzioni demandategli dalla presente legge con piena autonomia operativa.]

 

     Art. 23. Personale dell'Azienda provinciale. [31]

     [1. Per l'espletamento delle relative attività, all'Azienda provinciale è assegnato personale della Provincia a termini della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 e successive modificazioni, sentito il consiglio di amministrazione dell'Azienda provinciale stessa e fatto salvo quanto stabilito nei commi successivi.

     2. Per le esigenze di cui al precedente comma, la Giunta provinciale può altresì assegnare all'Azienda provinciale, su proposta del consiglio di amministrazione della stessa, personale di ruolo messo a disposizione dalle esistenti aziende autonome di cura, soggiorno e turismo nonché dalle nuove aziende di cui al titolo III della presente legge; in tal caso. le spese relative al personale medesimo sono poste a carico del bilancio provinciale.

     3. Ai fini dell'assegnazione del personale all'azienda provinciale ai sensi dei precedenti commi si procederà sulla base di criteri oggettivi di professionalità in relazione alle funzioni da svolgere, individuati dal consiglio di amministrazione dell'azienda medesima.

     4. E' inoltre consentita l'assunzione di personale ai sensi dell'articolo 75 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 e successive modificazioni, entro il limite di sei unità, per il quale sia richiesta una particolare qualificazione nel settore della promozione turisti ca relativamente a profili professionali non riscontrabili fra quelli definiti dalla Giunta provinciale [32].

     5. L'Azienda provinciale può avvalersi, inoltre, di esperti mediante contratti di consulenza professionale e di altro personale mediante contratti d'opera.

     6. I compensi relativi al personale di cui al precedente comma vanno commisurati alla quantità e qualità delle prestazioni, secondo le direttive della Giunta provinciale.

     7. Al personale dipendente di ruolo della Provincia iscritto all'Ordine dei giornalisti professionisti e pubblicisti proveniente da enti operanti in materia di turismo soppressi, viene corrisposta in aggiunta al trattamento economico in godimento una somma pari alla misura massima dell'indennità redazionale e relativa aggiunta stabilita dal contratto nazionale di lavoro giornalistico.

     8. Il personale dipendente di ruolo della Provincia iscritto all'Ordine dei giornalisti professionisti e pubblicisti, di cui al precedente comma e appartenente al sesto e settimo livello che, nella prima applicazione della presente legge, viene assegnato all'Azienda provinciale, può essere ammesso, nel limite di una unità, ai concorsi interni ai fini del conferimento dell'incarico di capo ufficio come previsto dalla legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, e successive modificazioni, anche in deroga al prescritto titolo di studio.

     9. La Giunta provinciale determina anche per l'Azienda provinciale, secondo le disposizioni dell'articolo 82 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, e successive modificazioni, il contingente massimo di personale autorizzabile ad effettuare lavoro straordinario fino al limite di 480 ore annue. Agli ulteriori adempimenti previsti dall'articolo 82 in capo alla Giunta provinciale e all'Assessore per l'organizzazione e il personale provvede il consiglio di amministrazione dell'Azienda provinciale.]

 

     Art. 24. Norme accessorie per il dirigente ed il personale dell'Azienda provinciale. [33]

     [1. Il dirigente ed il personale dell'Azienda provinciale dipendono funzionalmente dagli organi amministrativi dell'Azienda provinciale stessa.

     2. Agli effetti disciplinari e per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, e successive modificazioni. Il procedimento disciplinare nei confronti del dirigente dell'Azienda provinciale è avviato dai competenti organi provinciali su iniziativa del consiglio di amministrazione.

     3. La conoscenza delle lingue di cui almeno una del gruppo germanico o anglosassone, a seguito di accertamento delle medesime sulla base di apposite norme regolamentari approvate dalla Giunta provinciale, previo confronto con le organizzazioni sindacali, costituisce titolo per il dirigente ed il personale in servizio presso l'Azienda provinciale per riconoscimento, limitatamente ai periodi di assegnazione presso la stessa, di una indennità mensile, per dodici mensilità, nella misura compresa fra il 5 ed il 15 per cento dello stipendio annuo lordo iniziale della qualifica o del livello di inquadramento rivestito [34].

     4. Salvo quanto stabilito al successivo comma, al dirigente ed al personale dell'Azienda provinciale applicano le disposizioni provinciali in materia di missione.

     5. Fermo restando ogni altro disposto dell'articolo 2, quinto comma, della legge provinciale 2 maggio 1962, n. 7 e successive modificazioni, al dirigente ed al personale dell'Azienda provinciale è data facoltà di chiedere, dietro presentazione di regolare fattura o di altra documentazione idonea, il rimborso delle spese di pernottamento in esercizio alberghiero a non più di quattro stelle o equiparato. Nel caso di missioni su distanze superiori ai 500 chilometri l'uso di un posto letto in compartimento singolo previsto dall'articolo 5 della predetta legge provinciale 2 maggio 1962, n. 7 e successive modificazioni, può, su autorizzazione del presidente dell'Azienda provinciale, essere esteso a tutto il personale dell'Azienda provinciale medesima. L'autorizzazione di cui al settimo comma dell'articolo 2 della legge provinciale 2 maggio 1962, n. 7, spetta al presidente dell'Azienda provinciale.

     6. L'indennità di lingua di cui al precedente comma 3 spetta al solo personale che per le funzioni ad esso assegnate ne faccia costante uso. A tal fine le norme regolamentari ivi previste stabiliranno le modalità di corresponsione.]

 

[TITOLO III

Le aziende di promozione turistica ] [35]

 

[CAPO I

Ambiti turistici, istituzione e compiti

delle aziende di promozione turistica] [36]

 

     Art. 25. Individuazione e delimitazione degli ambiti turistici. [37]

     [1. Al fine di favorire lo sviluppo razionale del turismo sul territorio provinciale, la Giunta provinciale provvede ad individuare ed a delimitare, di norma con riferimento a tutto o parte del territorio di un comprensorio, ambiti turistici comprendenti una o più località contrassegnate da caratteristiche di preminenza e di omogeneità sotto il profilo della offerta turistica. La Giunta provinciale, al fine di conseguire il più ampio consenso sulle scelte da operare, garantisce la partecipazione dei comprensori, dei comuni, delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo, delle associazioni pro loco e loro consorzi nonché delle associazioni, organizzazioni o categorie economiche di cui alla lettera c) dell'articolo 30, al procedimento di formazione degli ambiti turistici.

     2. Le località incluse negli ambiti turistici sono riconosciute, ad ogni effetto di legge, come stazioni di cura, soggiorno e turismo.

     3. Per i territori dei comprensori non costituenti ambiti turistici ai sensi del primo comma vale quanto disposto dall'articolo 56.]

 

     Art. 26. Formazione degli ambiti turistici. [38]

     [1. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta provinciale, previa consultazione con i soggetti indicati al primo comma dell'articolo 25, predispone una proposta di individuazione e delimitazione degli ambiti turistici indipendentemente dalla distribuzione territoriale delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo esistenti.

     2. Ai fini della individuazione e della delimitazione degli ambiti turistici saranno tenuti in considerazione, oltre alla continuità territoriale ed alla omogeneità dell'offerta turistica, una adeguata capacità della struttura ricettiva alberghiera ed extralberghiera e di ogni altra struttura di supporto in relazione anche alle possibilità di crescita secondo le indicazioni contenute nel programma di sviluppo provinciale, il movimento turistico globale, la storia e le tradizioni che stanno all'origine della vocazione e dell'immagine attuale del territorio interessato con una valutazione socio-politica circa il miglior raggiungimento delle finalità turistiche, tenuto conto anche della presenza di eventuali esistenti strutture volontaristiche ivi operanti, quali le associazioni pro loco ed i loro consorzi. Saranno al riguardo tenuti in considerazione i seguenti indicatori:

     1) attrezzature ricettive alberghiere ed extralberghiere non inferiori a 3.500 posti letto;

     2) movimento turistico alberghiero ed extralberghiero non inferiore a 350.000 presenze annue.

     3. La proposta di individuazione e di delimitazione degli ambiti turistici viene trasmessa ai comprensori, ai comuni nonché alle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo.

     4. Nei trenta giorni successivi alla data di trasmissione i comprensori, i comuni e le aziende autonome di cura soggiorno e turismo sono chiamati ad esprimere il proprio assenso.

     5. Allorché si determinasse da parte di uno o più dei soggetti sopra individuati una posizione contraria e motivata la Giunta provinciale, nei successivi trenta giorni, aprirà con i soggetti medesimi una ulteriore consultazione.

     6. La Giunta provinciale, esaminate le osservazioni formulate, sentito il Ministero delle finanze ai sensi dell'articolo 7 del D.P.R. 22 marzo 1974, n. 278 e sentita altresì la competente commissione legislativa, assume il provvedimento di definitiva individuazione e delimitazione degli ambiti turistici, entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma precedente.

     7. Alla successiva individuazione e delimitazione di ambiti turistici nonchè alla modifica territoriale di quelli già individuati e delimitati, la Giunta provinciale provvede con il procedimento sopra previsto anche su proposta dei comprensori interessati, dei comuni nonchè, nell'ipotesi di modifica del loro territorio, delle aziende di promozione turistica.]

 

     Art. 27. Istituzione. [39]

     [1. Entro centoventi giorni dalla data del provvedimento di cui al penultimo comma dell'articolo 26, in ciascuno degli ambiti turistici è istituita, con deliberazione della Giunta provinciale, un'azienda di promozione turistica.

     2. Il provvedimento istitutivo determina la denominazione e la sede. Eventuali variazioni sono apportate con provvedimento della Giunta provinciale cui compete anche fissare un contrassegno di riconoscimento internazionale, uniforme per tutte le aziende di promozione turistica della provincia.

     3. La Giunta provinciale provvede inoltre alla nomina degli organi dell'azienda di promozione turistica, ai sensi dei successivi articoli.

     4. Le aziende di promozione turistica di seguito denominate aziende sono dotate di autonomia amministrativa, hanno personalità giuridica di diritto pubblico e sono sottoposte al controllo della Giunta provinciale. L'ordinamento contabile delle aziende è disciplinato secondo quanto disposto con i successivi articoli.]

 

     Art. 28. Compiti. [40]

     [1. Le aziende hanno il compito di promuovere ed incrementare lo sviluppo turistico del proprio territorio.

     2. In particolare le aziende devono svolgere i seguenti compiti:

     a) istituire, nell'ambito del proprio territorio previo nulla osta della Giunta provinciale, uffici di informazione e di accoglienza turistica denominati IAT;

     b) provvedere alla promozione, alla propaganda ed alla pubblicità per la conoscenza e la valorizzazione delle località presidiate e del relativo patrimonio paesaggistico, artistico e storico;

     c) promuovere, coordinare e attuare attività, iniziative, manifestazioni, convegni e congressi di interesse turistico, anche in collaborazione con altre aziende, enti ed associazioni locali;

     d) avanzare e sostenere proposte dirette alla realizzazione di opere ed impianti che rivestono interesse turistico e all'abbellimento del proprio territorio;

     e) eseguire le rilevazioni del movimento turistico nel proprio territorio;

     f) compiere quant'altro stabilito dalla Giunta provinciale in materia di promozione turistica.

     3. Le aziende partecipano alla formazione dei progetti di promozione turistica predisposti a livello provinciale secondo le modalità di cui all'articolo 11 lettera d).

     4. L'assunzione di partecipazioni societarie e l'esercizio di servizi pubblici a domanda individuale di interesse turistico o di attività produttive da parte delle aziende saranno autorizzati dalla Giunta provinciale nel caso in cui sia riscontrata la specifica utilità e l'economicità delle iniziative in relazione all'interesse turistico per il territorio dell'azienda.

     5. Per l'esercizio delle attività economiche l'azienda provvede mediante stabilimenti speciali secondo regolamenti approvati dal consiglio di amministrazione, anche con personale assunto allo scopo.

     6. La gestione di dette attività deve essere improntata al criterio secondo il quale le tariffe, le contribuzioni e le entrate specificatamente destinate devono assicurare l'equilibrio dei costi complessivi, ivi incluse le quote di costi comuni; le relative risultanze sono acquisite nel bilancio dell'azienda.

     7. Nell'osservanza delle disposizioni di cui ai precedenti quarto, quinto e sesto comma l'azienda può assumere la gestione di servizi sulla base di convenzioni stipulate con i soggetti preposti all'attuazione dei servizi medesimi.

     8. Ai fini dell'esercizio dei compiti loro attribuiti, alle aziende si estende quanto previsto al quarto comma dell'articolo 1 della legge provinciale 6 maggio 1980, n. 10, secondo le modalità stabilite al terzo comma dell'articolo medesimo.

     9. Allo scopo di concertare strategie integrate di promozione turistica le aziende possono dare vita ad apposite iniziative di coordinamento delle aziende di promozione turistica cointeressate alla risoluzione di problematiche comuni. L'attivazione delle predette iniziative deve essere comunicata all'assessore provinciale al quale è affidata la materia del turismo. Le risultanze di tali iniziative sono raccolte in apposite relazioni che devono essere inviate alla Giunta provinciale, per essere dalla medesima esaminate ai fini dell'adozione del piano di politica turistica.]

 

[CAPO II

L'amministrazione delle aziende] [41]

 

     Art. 29. Organi. [42]

     [1. Sono organi dell'azienda:

     - il consiglio di amministrazione;

     - il comitato esecutivo;

     - il presidente;

     - il collegio dei revisori dei conti.]

 

     Art. 30. Nomina e composizione del consiglio di amministrazione. [43]

     [1. Il consiglio di amministrazione è nominato con deliberazione della Giunta provinciale ed è composto da:

     a) i presidenti dei comprensori interessati o gli assessori dagli stessi delegati;

     b) i sindaci dei comuni dell'ambito turistico, o assessori dagli stessi delegati, designati dall'assemblea dei sindaci dei comuni interessati fino al numero massimo dei sindaci dei comuni dell'ambito, e comunque non superiore a sette ovvero, qualora l'ambito turistico comprenda il territorio di un solo comune, il sindaco, o assessore da questi delegato, del comune stesso;

     c) rappresentanti delle associazioni organizzazioni o categorie economiche o gruppi delle stesse interessati al settore turistico locale ed operanti nel territorio delle aziende così determinati:

     - tre per le aziende alberghiere;

     - uno per le aziende ricettive extra alberghiere;

     - uno per i pubblici esercizi, la ristorazione e il commercio;

     - due per gli impianti termali, le agenzie di viaggio, i maestri di sci, le guide alpine, gli aspiranti guide alpine, le guide turistiche, i corrieri o accompagnatori turistici e gli interpreti;

     - uno per le organizzazioni del tempo libero, le società culturali e sportive;

     - uno per gli impianti di risalta, ove esistenti [44];

     d) un lavoratore designato dalle organizzazioni sindacali più rappresentative dei settori di cui alla lettera c) operanti nell'ambito territoriale di competenza dell'azienda;

     e) due esperti di turismo designati uno dalla Giunta provinciale e uno dalle minoranze presenti in Consiglio provinciale.

     Nel caso in cui nell'ambito turistico entro il quale è costituita l'azienda operino una o più associazioni pro loco la cui costituzione sia stata resa nota con l'invio al servizio competente in materia di turismo di copie dell'atto costitutivo, dello statuto nonché dell'atto di assegnazione delle cariche sociali, il consiglio di amministrazione dovrà essere integrato con il rappresentante delle associazioni medesime designato congiuntamente dai relativi presidenti.

     Nell'ipotesi di più associazioni pro loco al fine della designazione i presidenti sono convocati dall'assessore comprensoriale al quale è affidata la trattazione degli affari concernenti il turismo.

     2. Qualora una o più designazioni non pervenissero entro trenta giorni dalla richiesta, la Giunta provinciale dovrà ugualmente provvedere alla nomina del consiglio di amministrazione prescindendo dalla nomina dei componenti dei quali manca la designazione, purché venga raggiunta la maggioranza dei membri del consiglio stesso e ferma restando la possibilità della successiva integrazione.

     3. L'assessore comprensoriale al quale è affidata la trattazione degli affari concernenti il turismo, cui compete anche di ricercare, attraverso incontri con i rappresentanti delle aziende e dei consorzi di associazioni pro loco operanti nel territorio comprensoriale, intese dirette a favorire il raggiungimento di obiettivi turistici di interesse comune, convoca e presiede le assemblee dei sindaci nonché delle associazioni, organizzazioni o categorie - o gruppo delle stesse ai fini della designazione dei rappresentanti di cui alla lettere b e c). Nel caso in cui alla nomina del consiglio di amministrazione siano interessati più comprensori ai predetti adempimenti provvede l'assessore provinciale al quale è affidata la trattazione degli affari concernenti il turismo. Le assemblee delle associazioni, organizzazioni e categorie sono convocate mediante avviso diffuso sui principali quotidiani locali.

     4. I componenti del consiglio di amministrazione, ad eccezione di quelli indicati alle lettere a) e b) del primo comma, devono risultare residenti a svolgere in modo continuativo la propria attività nell'ambito turistico dell'azienda.

     5. Il consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni. I componenti di cui alle lettere c), d) ed e) possono essere riconfermati [45].

     6. I componenti di cui al comma 1, lettere a) e b), rimangono in carica fino alla loro sostituzione.]

 

     Art. 31. Funzionamento del consiglio di amministrazione. [46]

     [1. Il consiglio di amministrazione si riunisce per la trattazione dei comiti previsti dall'articolo 32 almeno due volte all'anno e quando se ne ravvisa la necessità o qualora ne venga fatta richiesta da almeno un terzo dei membri del consiglio.

     2. La convocazione deve essere fatta con lettera raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza. Tuttavia nei casi d'urgenza basta che l'avviso sia spedito con telegramma ventiquattro ore prima. Con gli stessi termini l'avviso di convocazione deve essere reso pubblico mediante affissione almeno all'esterno della sede [47].

     3. Gli avvisi devono contenere l'indicazione degli oggetti da trattare e l'ordine dei lavori. Non potranno essere discusse proposte non iscritte all'ordine del giorno, a meno che la maggioranza dei presenti non ne dichiari l'urgenza chiedendone l'immediata trattazione.

     4. Le riunioni del consiglio di amministrazione sono valide in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei componenti e, in seconda convocazione che potrà aver luogo dopo un intervallo di un'ora dalla prima con la presenza di un terzo dei componenti in carica. Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

     In caso di parità prevale il voto del presidente.

     5. Le deliberazioni concernenti persone o per le quali sia fatta richiesta da almeno tre componenti sono adottate a scrutinio segreto, tutte le altre per alzata di mano.

     6. Le funzioni di segretario sono svolte dal direttore dell'azienda.

     7. Nei casi di assenza o di impedimento del direttore il consiglio di amministrazione incarica uno dei propri componenti a svolgere le funzioni di segretario, con l'obbligo di farne espressa menzione nel verbale delle deliberazioni.]

 

     Art. 32. Compiti del consiglio di amministrazione. [48]

     [1. Il consiglio di amministrazione emana le direttive per lo svolgimento dei compiti dell'azienda e ne controlla attuazione.

     2. Al consiglio di amministrazione, spetta inoltre deliberare:

     a) i progetti ed il programma di attività di promozione turistica in armonia con il piano di promozione turistica di cui all'articolo 3 bis;

     b) i bilanci di previsione pluriennale ed annuale, le relative variazioni ed il conto consuntivo;

     c) il regolamento del personale e l'adozione della pianta organica;

     d) l'assunzione, la sospensione, la cessazione dal servizio, i bandi di assunzione o pubblico concorso nonché ogni altro provvedimento modificativo della posizione giuridica del personale;

     e) gli acquisti, le alienazioni, le locazioni di beni immobili;

     f) regolamenti concernenti i servizi dell'azienda, l'organizzazione - anche attraverso organismi periferici - dell'azienda stessa, nonché le modalità di effettuazione delle attività realizzate tramite gli organismi periferici. Tali attività potranno essere realizzate anche in diretto collegamento con gli enti e le istituzioni a livello locale, e ad esse potranno essere destinate specifiche risorse finanziarie;

     g) le liti attive e passive;

     h) le eventuali proposte di iniziative finalizzate alla crescita sociale ed economica connessa agli aspetti turistici.

     3. (Omissis).]

 

     Art. 33. Il comitato esecutivo. [49]

     [1. Il comitato esecutivo è composto dal presidente, dal vicepresidente e da altri due componenti il consiglio di amministrazione nominati dallo stesso consiglio. Almeno due componenti il comitato esecutivo devono essere scelti tra i rappresentanti delle aziende alberghiere di cui all'articolo 30, comma 1, lettera e), primo trattino [50].

     2. Il comitato esecutivo resta in carica per la stessa durata del consiglio di amministrazione.]

 

     Art. 34. Funzionamento del comitato esecutivo. [51]

     [1. Le deliberazioni del comitato esecutivo sono validamente adottate con la presenza del presidente e di almeno due altri componenti nonché con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente [52].

     2. Le funzioni di segretario sono svolte dal direttore dell'azienda.

     3. Nei casi di assenza o di impedimento del direttore il comitato esecutivo incarica uno dei propri componenti a svolgere le funzioni di segretario, con l'obbligo di farne espressa menzione nel verbale delle deliberazioni.]

 

     Art. 35. Compiti del comitato esecutivo. [53]

     [1. Al comitato esecutivo spetta, secondo le direttive emanate dal consiglio di amministrazione:

     a) dare attuazione ai progetti di attività di promozione turistica;

     b) deliberare i prelievi dai fondi di riserva;

     c) deliberare l'affidamento del servizio di tesoreria;

     d) determinare la struttura organizzativa dell'azienda secondo le disposizioni recate dai regolamenti concernenti l'organizzazione ed i servizi dell'azienda stessa;

     e) assumere gli atti e deliberare i contratti in relazione allo svolgimento dei compiti dell'azienda con esclusione di quelli afferenti i beni immobili;

     f) deliberare le spese previste dal bilancio dell'azienda con esclusione di quelle riferite a materie attribuite alla competenza del consiglio di amministrazione;

     g) [54];

     h) assumere ogni altro provvedimento non espressamente attribuito alla competenza del consiglio di amministrazione.

     2. Il comitato esecutivo adotta nei casi di urgenza e di necessità i provvedimenti di competenza del consiglio di amministrazione indicati alle lettere e) e g) dell'articolo 32, da sottoporre alla ratifica del consiglio stesso nella seduta immediatamente successiva.]

 

     Art. 36. Il presidente. [55]

     [1. Il presidente è eletto dal consiglio di amministrazione nel suo seno nella prima seduta, che viene convocata e presieduta dall'assessore provinciale al quale è affidata la materia del turismo entro trenta giorni dalla nomina del consiglio stesso.

     2. L'elezione non è valida se non è fatta con l'intervento dei due terzi dei consiglieri in carica ed a maggioranza assoluta di voti.

     3. Se dopo due votazioni nessun candidato ha ottenuto la maggioranza assoluta si procede ad una votazione di ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto, nella seconda votazione, il maggior numero di voti e risulta eletto presidente quello che ha conseguito a sua volta il maggior numero di voti.

     4. Il consiglio di amministrazione, su proposta del presidente, nomina tra i componenti il consiglio stesso un vicepresidente che lo sostituisce nei casi di assenza o di impedimento.

     5. I provvedimenti di elezione del presidente e del vicepresidente devono essere comunicati alla Giunta provinciale entro otto giorni dalla data della nomina.]

 

     Art. 37. Compiti del presidente. [56]

     [1. Il presidente ha la legale rappresentanza dell'azienda.

     2. Al presidente spetta di:

     a) convocare e presiedere il consiglio di amministrazione ed il comitato esecutivo;

     b) stipulare i contratti e le convenzioni, previa autorizzazione del consiglio di amministrazione o del comitato esecutivo;

     c) autorizzare aperture di credito a favore di funzionari delegati;

     d) liquidare le spese nei limiti delle somme impegnate ordinandone il pagamento;

     e) firmare i mandati di pagamento, gli ordini di accreditamento e le reversali di incasso;

     f) assumere i provvedimenti relativi al personale secondo le disposizioni recate dal regolamento del personale stesso;

     g) disporre per il regolare funzionamento dell'azienda;

     h) vigilare sull'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo;

     i) trasmettere al servizio competente in materia di turismo i dati e le informazioni acquisiti nello svolgimento dei compiti dell'azienda.

     3. Il presidente adotta nei casi di urgenza e di necessità i provvedimenti di competenza del comitato esecutivo da sottoporre alla ratifica del comitato stesso nella seduta immediatamente successiva.]

 

     Art. 38. Controllo degli atti. [57]

     [1. Le deliberazioni del consiglio di amministrazione di cui all'articolo 32, comma 2, lettere a), b), c) ed f), e quelle del comitato esecutivo di cui all'articolo 35, comma 1, lettera d), sono sottoposte all'approvazione della Giunta provinciale, alla quale devono essere trasmesse entro quindici giorni dall'adozione.

     2. La Giunta provinciale provvede all'approvazione prevista dal comma 1 entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento degli atti, decorso il quale gli stessi diventano comunque esecutivi.

     3. L'assessore competente può chiedere all'azienda, entro quindici giorni dal ricevimento delle deliberazioni di cui al comma 1, elementi integrativi di giudizio. In tal caso il termine per l'esercizio del controllo decorre dalla data di ricevimento degli elementi integrativi.

     4. Le deliberazioni si intendono decadute qualora l'azienda non ottemperi, entro trenta giorni dal ricevimento, alla richiesta dell'assessore competente.]

 

     Art. 39. Controllo sostitutivo. [58]

     [1. Nei casi in cui un'azienda ometta o ritardi un atto obbligatorio la Giunta provinciale su proposta dell'assessore al quale è affidata la materia del turismo può nominare apposito commissario «ad acta».

     2. La Giunta provinciale può disporre indagini e ispezioni al fine di assicurare l'ordinato funzionamento dell'azienda.]

 

     Art. 40. Scioglimento del consiglio di amministrazione. [59]

     [1. La Giunta provinciale procede allo scioglimento del consiglio di amministrazione dell'azienda ed alla nomina di un commissario per accertate gravi deficienze amministrative, persistenti inadempienze o per altre irregolarità che compromettano il normale funzionamento dell'azienda.

     2. In caso di scioglimento del consiglio di amministrazione l'azienda è retta da un commissario straordinario nominato con deliberazione della Giunta provinciale.

     3. La ricostituzione del consiglio di amministrazione viene effettuata entro il termine di sei mesi, prorogabile per una sola volta di ulteriori sei mesi, dalla data dell'avvenuto scioglimento.]

 

     Art. 41. Decadenza. [60]

     [1. I componenti il consiglio di amministrazione decadono dalla carica nei casi in cui sopravvenga la perdita dei requisiti in base ai quali sono stati nominati o la mancanza delle condizioni previste dal quarto comma dell'articolo 30.

     2. I componenti, ad eccezione di quelli indicati alle lettere a) e b) del primo comma dell'articolo 30, decadono altresì nel caso in cui non intervengano, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive del consiglio di amministrazione.

     3. Le deliberazioni relative sono adottate dalla Giunta provinciale, su proposta del consiglio di amministrazione, decorso il termine di quindici giorni dall'invito comunicato all'interessato perché fornisca eventuali giustificazioni.

     4. Nei casi di decadenza, di morte o di dimissioni di un componente, la Giunta provinciale provvede alla relativa sostituzione con l'osservanza delle norme stabilite all'articolo 30. [61]

 

     Art. 42. Indennità. [62]

     [1. Ai componenti il consiglio e il comitato esecutivo delle aziende compete un gettone di presenza per la partecipazione alle sedute nelle misure stabilite dalla legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4 e modificate, da ultimo, con la legge provinciale 1 settembre 1986, n 27. Al presidente dell'azienda spetta invece un'indennità di carica nella misura stabilita dalla Giunta provinciale nei limiti di cui al secondo comma dell'articolo 2 della legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4, come sostituito, da ultimo, con l'articolo 2 della legge provinciale 1 settembre 1986, n. 27, come modificato, da ultimo, dall'articolo 42 della legge provinciale 23 febbraio 1990, n. 6. L'indennità non spetta al componente di cui alla lettera a) dell'articolo 14.

     2. Al commissario nominato ai sensi degli articoli 39 e 40 spetta un'indennità di carica nella misura stabilita dalla Giunta provinciale nei limiti di cui al secondo comma dell'articolo 2 della legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4 come sostituito, da ultimo, con l'articolo 2 della legge provinciale 1 settembre 1986, n. 27, come modificato, da ultimo, dall'articolo 42 della legge provinciale 23 febbraio 1990, n. 6.

     3. Per la partecipazione alle sedute del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo nonché per la presenza necessaria presso la sede dell'azienda per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate, ai rappresentanti dei predetti organi che risiedono fuori dal comune sede dell'azienda spetta il rimborso delle spese di viaggio, calcolate con le modalità e nelle misure previste per il direttore.

     4. In aggiunta a quanto previsto ai precedenti commi ai componenti il consiglio di amministrazione ed il comitato esecutivo, al presidente ed al commissario per le missioni compiute in connessione con le funzioni di carica, esclusa la partecipazione alle sedute, è corrisposta un'indennità di trasferta nonché il rimborso delle spese effettivamente sostenute con le modalità e nella misura previste per il direttore dell'azienda.

     5. Gettoni in presenza, indennità di carica e i rimborsi spese sono posti a carico dell'azienda.]

 

     Art. 43. Il collegio dai revisori dei conti. [63]

     [1. La gestione finanziaria dell'azienda è soggetta al riscontro di un collegio di revisori composto da un funzionario della Provincia autonoma di Trento competente in materia di contabilità con funzioni di presidente, da un membro designato dalle minoranze del Consiglio provinciale e da un membro designato dal consiglio di amministrazione dell'azienda fra persone estranee all'azienda stessa.

     2. Il collegio dei revisori dei conti è nominato dalla Giunta provinciale e resta in carica per la durata del consiglio di amministrazione. I revisori possono essere riconfermati.

     3. I revisori dei conti possono partecipare alle sedute del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo senza diritto di voto.

     4. Nell'adempimento degli obblighi previsti dalla legge il collegio compie tutte le verifiche ritenute opportune in ordine all'andamento della gestione e ha, in particolare, l'obbligo di esaminare il rendiconto riferendone al consiglio di amministrazione. Copia della relazione è accompagnata al rendiconto.

     5. Ai membri del collegio dei revisori dei conti spetta, a carico del bilancio dell'azienda, un'indennità di carica annua determinata dalla Giunta provinciale nei limiti di cui al secondo comma dell'articolo 2 della legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4, come sostituito, da ultimo, con l'articolo 2 della legge provinciale 1 settembre 1986, n. 27, come modificato, da ultimo, con l'articolo 42 della legge provinciale 23 febbraio 1990, n. 6 [64].

     5 bis. Nei limiti massimi di cui al comma 5, l'indennità di carica annua del Presidente è stabilita con una maggiorazione del 20 per cento rispetto all'indennità riconosciuta agli altri membri del collegio.

     6. Ai revisori dei conti spetta altresì, per ogni effettiva partecipazione alle sedute collega, un rimborso spese di viaggio dal luogo di residenza alla sede dell'azienda nella misura stabilita per il direttore dell'azienda.]

 

     Art. 44. Il direttore dell'azienda. [65]

     [1. Il direttore dell'azienda deve essere professionalmente qualificato nei settori dell'organizzazione, del mercato e della promozione turistica.

     2. Il direttore organizza e dirige le attività dell'azienda in attuazione delle determinazioni degli organi dell'azienda stessa con le modalità recate dal regolamento del personale di cui all'articolo 45. Al direttore spetta di:

     a) provvedere alla stesura della proposta dei progetti di attività di promozione turistica dell'azienda e del loro aggiornamento ed a curarne l'esecuzione;

     b) provvedere alla stesura della proposta dei bilanci di previsione e delle loro variazioni ed a redigere il conto consuntivo;

     c) dirigere il personale dell'azienda organizzandone l'attività;

     d) provvedere alla esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo;

     e) controfirmare i mandati di pagamento, gli ordini di accreditamento e le reversali di incasso;

     f) compiere quant'altro stabilito dal regolamento del personale.

     Il direttore provvede ad esercitare le attribuzioni demandategli dalla presente legge con piena autonomia operativa.

     3. Il direttore dell'azienda è nominato dal consiglio di amministrazione, in base al risultato di un concorso pubblico per titoli ed esami, consistente in due prove scritte ed una prova orale, al quale possono partecipare i cittadini in possesso di diploma di laurea e dei requisiti generali prescritti per l'ammissione all impiego.

     4. La nomina a direttore dell'azienda può essere conferita dal consiglio di amministrazione anche per chiamata diretta a persone di riconosciuta esperienza e competenza nel campo della promozione. In tal caso il direttore è assunto con contratto di diritto privato a tempo determinato, rinnovabile.]

 

     Art. 45. Regolamento del personale. [66]

     [1. Il trattamento giuridico ed economico del personale delle aziende viene definito con apposito regolamento da ciascuna azienda nel rispetto degli accordi stipulati a livello provinciale dalle organizzazioni rappresentative delle aziende della provincia con le organizzazioni sindacali del personale delle stesse in applicazione delle norme vigenti per i dipendenti dei comuni della provincia.

     2. I direttori e il personale di ruolo e non di ruolo delle aziende di promozione turistica sono iscritti alla Cassa pensioni dipendenti enti locali (CPDEL) e all'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali (INADEL) dalla data di istituzione delle aziende medesime o dalla data di effettiva immissione in servizio, se posteriore [67].]

 

     Art. 46. Entrate. [68]

     [1. Le risorse finanziarie delle aziende consistono in entrate costituite da:

     a) i proventi di natura tributaria previsti dalle leggi dello Stato per le aziende autonome di cura, soggiorno e turismo;

     b) i proventi dell'imposta di soggiorno di cui alla legge regionale 29 agosto 1976, n. 10 e successive modificazioni;

     c) i finanziamenti a carico del bilancio della Provincia di cui alla presente legge;

     d) i cespiti patrimoniali e i proventi di gestione di servizi;

     e) ogni altro finanziamento e contributo connessi all'esercizio dei compiti dell'azienda.]

 

     Art. 47. Bilanci e gestione finanziaria. [69]

     [1. L'azienda approva ogni anno, insieme al bilancio annuale, un bilancio pluriennale elaborato tenendo conto degli indirizzi e delle prescrizioni fissate dal piano di politica turistica [70].

     2. Il bilancio pluriennale è redatto in termini di competenza e copre un periodo non superiore al quinquennio in relazione a quanto previsto per il bilancio della Provincia. Esso è approvato con il medesimo atto di approvazione del bilancio annuale e viene aggiornato annualmente ricostituendone l'iniziale estensione.

     3. Nel bilancio pluriennale, che costituisce sede per la previsione della copertura finanziaria di nuove o maggiori spese a carico di esercizi futuri, le entrate relative ai finanziamenti provinciali sono indicate in base all'ammontare delle quote derivanti l'anno di inizio del bilancio nonché in base all'ammontare presunto della quota stessa, calcolato con riferimento agli stanziamenti ed alle indicazioni recate dal bilancio pluriennale della Provincia, per gli esercizi successivi.

     4. Le spese a carattere pluriennale sono di norma indicate in bilancio nell'ammontare complessivo necessario per l'attuazione dei progetti e lo svolgimento dell'attività. Per interventi ad esecuzione pluriennale è consentita, salvo specifici divieti, la stipulazione di contratti o comunque l'assunzione di obbligazioni entro i limiti della spesa globale autorizzata, osservando le disposizioni recate dal regolamento di contabilità di cui all'articolo 50.

     5. Gli stanziamenti sono determinati per le previsioni di competenza nella misura necessaria ad assicurare nell'esercizio finanziario lo svolgimento dell'attività e la realizzazione dei progetti [71].

     6. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare [72].

     7. Il bilancio annuale di previsione redatto nelle forme della competenza deve essere approvato in pareggio [73].

     8. Tutte le entrate e tutte le spese devono essere iscritte in bilancio. Sono vietate le gestioni di fondi al di fuori del bilancio dell'azienda.

     9. Il bilancio annuale di previsione con allegato il bilancio pluriennale è approvato entro il 30 novembre dell'anno precedette a cui esso si riferisce ed è trasmesso alla Provincia anche ai fini di cui all'articolo 38.

     10. Il consiglio di amministrazione può deliberare l'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.

     11. Il conto consuntivo, accompagnato da una relazione ove sono evidenziate le entità di realizzazione dei progetti o lo stato di attuazione degli stessi, è deliberato entro il 30 aprile dell'anno successivo ed è trasmesso alla Provincia ai fini dell'articolo 78 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e successive modificazioni.

     12. L'azienda ha un proprio servizio di tesoreria affidato ad uno o più istituti di credito in base ad apposita convenzione approvata dal consiglio di amministrazione secondo le condizioni, in quanto applicabili, non inferiori a quelle previste per il servizio di tesoreria della Provincia.

     13. Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e la relazione dei revisori dei conti devono essere pubblicati nell'albo pretorio del municipio del comune in cui è ubicata azienda.]

 

     Art. 48. Apertura di credito e fondi economali. [74]

     [1. Per l'effettuazione di spese previste nel bilancio dell'azienda possono essere autorizzate aperture di credito sia in conto competenza che in conto residui a favore di funzionari delegati individuati dal presidente fra il personale dell'azienda secondo le modalità indicate nel regolamento di contabilità di cui all'articolo 50.

     2. Il comitato esecutivo può disporre l'istituzione di servizi economali per la sede e per gli uffici periferici secondo le disposizioni recate dal medesimo regolamento di contabilità.]

 

     Art. 49. Impegni di spesa. [75]

     [1. Formano impegno sugli stanziamenti di competenza dell'esercizio le somme dovute dall'azienda in base alla legge, a contratto, a sentenza o ad altro titolo, a creditori determinati o determinabili, sempreché la scadenza della relativa obbligazione sia prevista entro il termine dell'esercizio.

     2. Le delibere e gli atti cui conseguono impegni a carico del bilancio sono adottati nei limiti dell'ammontare degli stanziamenti di competenza iscritti nel bilancio in corso.]

 

     Art. 50. Regolamento di contabilità dell'azienda. [76]

     [1. Le modalità di formazione dei bilanci, del loro assestamento da approvare entro il 31 luglio di ogni anno nonché le disposizioni in materia di contabilità non previste dal presente capo sono disciplinate con norme regolamentari della Provincia da emanare entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge con riferimento alle disposizioni recate dalla legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, e successive modificazioni, alle norme in essa richiamate nonché alle disposizioni di cui all'articolo 20 della presente legge.]

 

     Art. 51. Patrimonio. [77]

     [1. I beni dell'azienda devono essere elencati in apposito inventario, con indicazione dei seguenti elementi:

     a) per i beni immobili:

     - luogo, denominazione e qualità;

     - indicazione della partita tavolare, della partita catastale, della particella fondiaria e/o edificiale;

     - del titolo di provenienza;

     - dell'estensione;

     - del valore originario, in base al criterio del costo storico e delle eventuali spese incrementative;

     - dell'uso cui l'immobile è destinato;

     b) per i beni mobili durevoli:

     - indicazione del luogo dove il bene è collocato;

     - denominazione e descrizione del bene;

     - valore originario, in base al criterio del costo storico.

     2. Alla fine di ciascun anno deve essere predisposto un prospetto contenente la situazione patrimoniale dell'azienda, dove i beni mobili ed immobili sono indicati in forma riassuntiva, prendendo a base i valori dell'inventario, rettificati in funzione del loro deperimento fisico o della loro obsolescenza.

     3. La situazione patrimoniale deve indicare, per ciascuna voce, il valore alla fine dell'anno precedente, quello alla fine dell'anno considerato e le variazioni intervenute, con distinzione di quelle verificatesi in corrispondenza della gestione del bilancio e all'infuori di essa.

     4. I contratti dai quali derivi un'entrata o una spesa per l'azienda devono essere preceduti da apposita gara, mediante pubblico incanto a mediante citazione privata, a giudizio discrezionale del consiglio di amministrazione o del comitato esecutivo, secondo la rispettiva competenza.

     5. Il ricorso alla trattativa privata a al sistema in economia è consentito nei casi e con le modalità recati dalle norme regolamentari di cui all'articolo 50 e con riferimento in tal caso anche alle disposizioni di cui al D.P.R. 18 dicembre 1979, n. 696.]

 

[CAPO III

Norme transitorie] [78]

 

     Art. 52. Nomina del commissario. [79]

     [1. Ad avvenuta individuazione e delimitazione degli ambiti turistici ai sensi dell'articolo 26 la Giunta provinciale nomina, per ciascuna delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo esistenti un commissario, previo scioglimento dei consigli di amministrazione delle aziende stesse. Gli organi dell'azienda, compresi gli eventuali commissari, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono prorogati fino alla data di nomina del predetto commissario. Resta salva la possibilità di nominare i commissari ai sensi dell'articolo 15, primo comma, del D.P.R. 27 agosto 1960, n. 1042, per tutto il tempo necessario alla nomina dei commissari delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo di cui al presente articolo.

     2. Il mandato del commissario scade con il passaggio delle consegne di cui al successivo comma.

     3. Spetta al commissario esercitare i compiti di cui agli articoli 32, 35 e 37 con mandato di provvedere ad ogni adempimento patrimoniale e fiscale e di qualsiasi altra natura connesso con la gestione dell'ente fino alle consegne agli organi delle nuove aziende.

     4. Spetta altresì al commissario provvedere in ordine al conto consuntivo dell'azienda relativo all'ultimo esercizio finanziario qualora lo stesso non sia stato ancora approvato. L'approvazione di detti conti, verificati dal collegio dei revisori dei conti e soggetti al solo controlla della Giunta provinciale, comporta, anche in deroga alle disposizioni vigenti, l'approvazione a sanatoria, a tutti gli effetti, dei conti consuntivi pregressi.

     5. Il commissario approva inoltre, a termini delle disposizioni recate dal D.P.R. 27 agosto 1960, n. 1042, uno o più conti consuntivi relativi al periodo della propria gestione e per la parte di esercizio finanziario eventualmente non ricompresa nel conto consuntivo di cui al comma precedente. Il conto consuntivo della gestione commissariale è presentato al consiglio di amministrazione della nuova azienda in tempo utile per consentire l'inclusione delle relative risultanze nel bilancio di previsione dell'azienda medesima, previa verifica del collegio dei revisori del conto. Il consiglio di amministrazione della nuova azienda dispone per i successivi adempimenti a termini dell'articolo 38 assumendo quale data di riferimento quella di consegna del consuntivo stesso.

     6. Il commissario provvederà anche ad effettuare la consegna al direttore della nuova azienda a a funzionari designati dalla Giunta provinciale, mediante la redazione di appositi verbali, dei beni mobili ed immobili, degli archivi e di quanto altro appartenente all'azienda soppressa, in relazione alle disposizioni recate dal secondo comma dell'articolo 55.

     7. Al commissario è corrisposta una indennità di carica di lire 600.000 pro-mese o frazione di mese.

     Allo stesso spetta inoltre l'indennità di trasferta nonché il rimborso delle spese effettivamente sostenute di cui all'ultimo comma dell'articolo 42.

     8. Le indennità ed il rimborso di cui al precedente comma sono posti a carico dell'azienda.]

 

     Art. 53. Personale delle aziende. [80]

     [1. Ciascuna azienda istituita ai sensi della presente legge adotta, entro sessanta giorni dalla propria istituzione, il regolamento e la pianta organica del personale secondo quanto stabilito dall'articolo 45.

     2. In attesa dell'emanazione del predetto regolamento e dell'approvazione della pianta organica ciascuna azienda utilizza provvisoriamente il personale già addetto alle disciolte aziende il cui ambito territoriale di competenza sia stato assorbito entro l'ambito turistico della nuova azienda.

     3. Nel caso di aziende disciolte, il cui ambito territoriale di competenza non sia stato assorbito entra l'ambito turistico di una delle nuove aziende, ai fini della provvisoria utilizzazione del relativo personale la Giunta provinciale provvede assegnando alle aziende istituite il predetto personale, su domanda del medesimo da presentarsi entra sessanta giorni dallo scioglimento dell'azienda ed in base a conforme proposta della commissione di cui all'articola 54 la quale provvederà mediante apposite graduatorie per titoli formulate secondo criteri stabiliti dalla commissione stessa. Ai sensi dell'articolo 2, secondo comma, del D.P.R. 22 marzo 1974, n. 278, rimane ferma, per tutto il personale delle aziende, la possibilità di trasferimento alla Provincia, a domanda da presentarsi entra sessanta giorni dallo scioglimento dell'azienda.

     4. Il personale che non presenti domanda ai fini del precedente comma cessa dalla propria attività a far data dalla scadenza del termine di cui al precedente comma medesimo ed è ammesso al trattamento di previdenza e quiescenza di cui abbia diritto.

     5. Nella prima applicazione della presente legge i posti previsti nelle piante organiche di ciascuna azienda sono assegnati a coloro che all'atto dell'approvazione della pianta organica erano titolari dei corrispondenti posti presso la disciolta azienda già ubicata entra l'ambita turistico della nuova azienda.

     6. In caso di più aventi diritto ovvero di mancata corrispondenza tra i pasti della disciolta azienda di provenienza e quelli previsti nell'organico della nuova azienda, i posti sono assegnati dalla Giunta provinciale su proposta della commissione richiamata al precedente terzo comma da formularsi analogamente a quanto previsto nel comma medesimo.

     7. Il personale non collocato negli organici delle aziende ai sensi dei commi precedenti può, a domanda ed in relazione ai posti disponibili, essere assegnata presso altra azienda con provvedimento della Giunta provinciale su proposta della commissione richiamata al comma precedente. In mancanza di domanda il personale è collocato entra ruoli speciali ad esaurimento ed inquadrato in sovrannumero presso le aziende il cui ambito turistico abbia assorbito l'ambito territoriale di competenza delle aziende di provenienza.

     8. Il personale inquadrato, anche in sovrannumero, negli organici delle nuove aziende conserva la posizione economica e giuridica acquisita.

     9. Qualora il personale goda di un trattamento economico superiore a quello derivante dal nuovo inquadramento mantiene la differenza come assegno personale riassorbibile con un terzo dei futuri aumenti economici di carattere generale.

     10. Nel caso di più aziende disciolte, il cui ambito territoriale di competenza sia stato assorbito entro un unico ambito turistico, in attesa dell'assegnazione del posta di direttore nell'organico ai sensi del comma 6, le attribuzioni del direttore dell'azienda previste dalla presente legge sono temporaneamente esercitate dal dipendente che esercitava le attribuzioni di direttore presso l'azienda disciolta operante nella località sede della nuova azienda [81].]

 

     Art. 54. Commissione per l'inquadramento. [82]

     [1. Conformemente a quanto previsto nel precedente articola 53, con deliberazione della Giunta provinciale viene nominata la commissione preposta alla definizione dei criteri ed all'espressione di relativa proposta per la provvisoria utilizzazione del personale dipendente delle disciolte aziende pressa le aziende istituite e per la collocazione del personale stesso nei nuovi organici, in base alla corrispondente qualifica e livello funzionale-retributivo seconda la tabella di equiparazione adottata dalla Giunta provinciale su indicazione della commissione medesima.

     2. La commissione è composta da:

     a) l'assessore provinciale al quale e affidata la materia del turismo che la presiede;

     b) il dirigente del servizio competente in materia di turismo, con funzione di vicepresidente;

     e) il dirigente del servizio enti locali o suo delegato;

     d) due rappresentanti delle aziende di promozione turistica designati dall'associazione delle aziende stesse;

     e) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei dipendenti delle aziende di promozione turistica [83].

     2 bis. Le funzioni di segretario della commissione sono esercitate da un dipendente del servizio competente in materia di turismo.

     3. Ai componenti la commissione spettano i compensi stabiliti dalla legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4 e successive modificazioni, fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 2 e 9 della legge provinciale 30 settembre 1974, n. 26 e successive modificazioni.]

 

     Art. 55. Soppressione delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo. [84]

     [1. Le aziende autonome di cura, soggiorno e turismo esistenti alla data dell'entrata in vigore della presente legge conservano il riconoscimento e la denominazione loro attribuiti fino alla data di istituzione delle nuove aziende ai sensi dell'articola 27.

     2. Con la stessa decorrenza di inizia del prima esercizio finanziario stabilito ai sensi dell'articola 75 le aziende autonome di cura, soggiorno e turismo sono soppresse ed il loro patrimonio è trasferita alle nuove aziende che subentrano in ogni rapporto attivo e passivo. [85]

     3. I beni mobili ed immobili dell'azienda soppressa, che sono totalmente destinati ad attività diverse da quelle di istituto, sono trasferiti alla Provincia, ad eccezione di quelli rappresentati da accantonamenti in denaro ed in titoli nonché da partecipazioni comunque denominate che sono trasferiti alla nuova azienda subentrante.

     4. Con deliberazione della Giunta provinciale i beni di cui al precedente comma saranno trasferiti a titolo gratuito in usa o in proprietà ai comuni per essere destinati a finalità turistiche.

     5. Nel caso di aziende il cui ambito territoriale di competenza non sia ricompreso in alcun ambito turistico, l'azienda è soppressa dalla data di individuazione e delimitazione, degli  ambiti turistici ai sensi dell'articola 26 ed è posta in liquidazione.

     6. Fermo rimanendo quanto disposto dal terzo e quarto comma, la Provincia succede alle aziende di cui al precedente comma nella proprietà dei rispettivi beni mobili ed immobili, nella titolarità dei rapporti attivi e passivi non liquidati ed acquisisce direttamente le risultanze finali della gestione di liquidazione secondo le modalità indicate nei commi successivi.

     7. La Giunta provinciale nomina un commissario liquidatore per ciascuna azienda per la durata massima di sei mesi, con il compito di approntare ed approvare il canta consuntivo dell'esercizio in corso ai sensi e per gli effetti di cui al quarto comma dell'articolo 52, di provvedere alla riscossione delle entrate accertate ed al pagamento delle spese impegnate fino alla data di soppressione, all'applicazione delle disposizioni di cui al quarto comma dell'articolo 53 nonché ad ogni altro adempimento connesso con la gestione dell'azienda stessa.

     8. Al termine del mandato ciascun commissario liquidatore provvederà a redigere e a trasmettere alla Giunta provinciale la situazione finanziaria e patrimoniale a tale data dell'azienda soppressa, corredata di una relazione illustrativa e ad effettuare, nel contempo, il versamento al tesoriere della Provincia dell'eventuale giacenza di cassa residua.

     Provvederà inoltre ad effettuare la consegna a funzionari designati dalla Giunta provinciale, mediante la redazione di appositi verbali, dei beni mobili ed immobili, degli archivi e di quanto altro appartenente all'azienda soppressa. Le risultanze della gestione di liquidazione sono approvate dalla Giunta provinciale.

     9. In appositi capitoli delle entrate e delle spese del bilancio della Provincia per l'esercizio finanziario 1987 e successivi saranno iscritte rispettivamente le attività e le passività finanziarie risultanti dalle situazioni redatte dai commissari liquidatori di cui al precedente comma.

     10. Le disposizioni di cui al precedente quarto comma si applicano anche per i beni mobili ed immobili di cui al sesto comma.

     11. Con il provvedimento di nomina dei commissari liquidatori potrà essere disposta la corresponsione, a loro favore e a carico del bilancia della Provincia, di una somma a titolo di rimborso-spese forfettario entro la misura massima di lire 400.000 mensili.]

 

[TITOLO IV

Le associazioni pro loco ed i consorzi di associazioni pro loco] [86]

 

CAPO I

Le associazioni pro loco

 

     Art. 56. Elenco delle associazioni pro loco. [87]

     1. Le associazioni pro loco concorrono alla promozione turistica in ambito locale [88].

     2. E' istituito presso il servizio competente in materia di turismo l'elenco delle associazioni di cui al comma precedente. Il servizio provvede all'iscrizione delle associazioni nell'elenco medesimo quando concorrano le seguenti condizioni:

     a) l'associazione sia stata costituita in località dove non operi altra associazione iscritta nell'elenco;

     b) l'ambito operativo dell'associazione coincida con l'intero territorio di un comune o frazione del medesimo ed il comune non abbia ottenuto l'autorizzazione di cui al secondo comma dell'articolo 1 della legge regionale 29 agosto 1976, n. 10, e successive modificazioni;

     c) lo statuto non contenga disposizioni ostative alla riunione dell'associazione in consorzio e venga approvato dal servizio competente in materia di turismo.

     3. L'iscrizione dell'associazione pro loco nell'elenco di cui al presente articolo equivale al riconoscimento ai sensi degli articoli 5 e 16 della legge regionale 29 agosto 1976, n. 10 e successive modificazioni.

 

     Art. 57. Modalità di iscrizione nell'elenco delle associazioni pro loco. [89]

     1. Per ottenere l'iscrizione nell'elenco l'associazione pro loco interessata deve presentare al servizio competente in materia di turismo domanda corredata di copia dell'atto costitutivo, dello statuto, di un elenco nominativo dei soci nonché del bilancio.

     2. In seguito all'avvenuto accertamento della sussistenza delle condizioni di cui all'articola 56 il servizio competente in materia di turismo dispone l'iscrizione nell'elenco.

     3. Le associazioni pro loco iscritte devono inviare, entro trenta giorni dall'approvazione, al servizio competente in materia di turismo copia del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario in corso e copia del conto consuntivo dell'esercizio finanziario precedente adottati a termini di statuto con l'evidenza dell'ammontare del gettito dell'imposta di soggiorno prevista, rispettivamente accertata, corredati da copia della relazione dei revisori dei conti sulla gestione finanziaria nonché comunicare nello stesso termine le modificazioni dello statuto e gli atti riguardanti le cariche sociali [90].

 

     Art. 58. Compiti delle associazioni pro loco. [91]

     1. Le associazioni pro loco iscritte nell'elenco oltre a promuovere in generale lo sviluppo e la valorizzazione turistica:

     1) avanzano proposte per la soluzione di specifici problemi interessanti lo sviluppo turistico della località;

     2) svolgono opera di propaganda per la tutela e la valorizzazione delle bellezze naturali, Artistiche e monumentali della località;

     3) promuovono ed attuano iniziative - ivi comprese quelle di abbellimento del proprio territorio - atte a costituire localmente momenti di attrazione turistica;

     4) promuovono, infine, iniziative atte a preservare e a diffondere le tradizioni culturali e folcloristiche più significative della località.

 

     Art. 59. Associazioni pro-loco esistenti. [92]

     1. Le associazioni pro loco esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge possono chiedere l'iscrizione nell'elenco in base alle disposizioni degli articoli precedenti.

     2. Il servizio competente in materia di turismo, accertata l'esistenza dei requisiti prescritti, dispone l'iscrizione nell'elenco.

 

     Art. 60. Cancellazione dall'elenco delle associazioni pro loco. [93]

     1. Il servizio competente in materia di turismo, qualora accerti la sopravvenuta mancanza di una delle condizioni di cui agli articoli 56 e 57, ultimo comma, o l'inosservanza da parte dell'associazione pro loco dello statuto, risultante anche dalla relazione sulla gestione finanziaria, prima di procedere alla cancellazione dell'associazione stessa dall'elenco, assume le possibili iniziative intese al superamento dei rilievi di cui al presente articolo.

 

CAPO II

I consorzi di associazioni pro loco

 

     Art. 61. Costituzione ed elenco dei consorzi. [94]

     1. Per consentire lo svolgimento coordinato delle attività di promozione turistica in località con caratteristiche turistiche omogenee le associazioni pro loco iscritte nell'elenco di cui all'articolo 56 possono riunirsi in consorzi.

     2. E' istituito presso il servizio competente in materia di turismo l'elenco dei consorzi di cui al comma precedente.

 

     Art. 62. Modalità di iscrizione nell'elenco dei consorzi. [95]

     1. Possono richiedere l'iscrizione nell'elenco i consorti aventi personalità giuridica ai sensi della legge 11 marzo 1972, n. 118.

     2. I consorzi iscritti devono inviare, entro trenta giorni dall'approvazione, al servizio competente in materia di turismo copia del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario in corso, copia del conto consuntivo dell'esercizio finanziario precedente nonché copia della relazione dei revisori dei conti sulla gestione finanziaria [96].

     3. La Giunta provinciale esamina la richiesta di riconoscimento della personalità giuridica di cui al primo comma entro novanta giorni dalla presentazione della richiesta stessa.

 

     Art. 63. Consorzi esistenti. [97]

     1. I consorzi esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge possono chiedere l'iscrizione nell'elenco in base alle disposizioni dell'articolo 62.

 

     Art. 64. Cancellazione dall'elenco dei consorzi. [98]

     1. Il servizio competente in materia di turismo, qualora accerti la sopravvenuta mancanza di una delle condizioni di cui all'articolo 62, dispone la cancellazione del consorzio dall'elenco.

 

     Art. 65. Sovvenzioni ai consorzi. [99]

     1. Ai consorzi previsti dal presente capo, quale espressione di attività coordinata di promozione dello sviluppo e della valorizzazione turistica, anche in collaborazione con le categorie economiche locali interessate al turismo, viene riconosciuta la priorità, rispetto alle associazioni pro loco, nella concessione delle sovvenzioni di cui all'articolo 69.

 

TITOLO V

Interventi a sostegno delle

attività di promozione turistica

 

[CAPO I

Finanziamento delle aziende] [100]

 

     Art. 66. Fondi per il finanziamento delle aziende. [101]

     [1. Per conseguire una efficiente organizzazione aziendale secondo criteri volti ad un uso efficace delle risorse disponibili e per sviluppare la realizzazione dei progetti e delle attività di promozione turistica la Provincia concorre al finanziamento delle strutture operative, dei progetti e delle attività di promozione turistica delle aziende stesse. A tale fine sono istituiti il «fondo per il finanziamento della struttura operativa delle aziende di promozione turistica» ed il «fondo per il finanziamento dei progetti e dell'attività di promozione turistica delle aziende di promozione turistica.]

 

     Art. 67. Riparto dei fondi di finanziamento delle aziende. [102]

     [1. Il «fondo per il finanziamento della struttura operativa delle aziende di promozione turistica» destinato al finanziamento degli oneri di gestione è ripartito dalla Giunta provinciale sulla base di parametri e criteri che tengono conto della struttura organizzativa, dell'articolazione territoriale dei servizi e del livello delle imposte spettanti a ciascuna azienda. La Giunta provinciale individua i parametri e i criteri di cui al presente comma sentito il comitato di qualificazione della spesa pubblica e l'associazione delle aziende di promozione turistica più rappresentativa a livello provinciale.

     2. Il «fondo per il finanziamento dei progetti e dell'attività di promozione turistica delle aziende di promozione turistica» è destinato a sostenere le azioni promozionali delle aziende. Tra queste il fondo assicura prioritariamente il finanziamento dei progetti di promozione turistica che risulteranno finanziabili secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla Giunta provinciale tenuto conto dei pareri di cui all'articolo 11, comma 2, lettera i). La restante disponibilità del fondo, destinata a finanziare le altre attività, ivi comprese le spese riguardanti gli arredi e le attrezzature delle sedi, è ripartita per una quota non inferiore all'8O per cento in relazione a parametri numerici desumibili da elementi rappresentativi dello sviluppo turistico raggiunto negli ambiti territoriali presidiati dalle aziende e per la quota residua in base a criteri determinati dalla Giunta provinciale [103].

     2 bis. Al fine di promuovere e favorire una fattiva e organica collaborazione tra le aziende di promozione turistica e i soggetti di cui al successivo articolo 71 bis, nonché di quelli analogamente organizzati esclusivamente per prestare attività e servizi fondamentali per l'esercizio dell'attività turistica di un ambito o almeno di un intero comune, le aziende di promozione turistica medesime potranno mettere a disposizione in comodato o sotto altra forma convenzionata parte dei locali della propria sede e relativi arredamenti e attrezzature per lo svolgimento delle attività tese al raggiungimento degli obiettivi programmatici delle aziende. Le aziende di promozione turistica potranno altresì affidare ai medesimi soggetti l'esecuzione di parte dei propri progetti definendo i relativi rapporti finanziari e le forme della collaborazione.

     3. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio di previsione della Provincia, la Giunta provinciale ripartisce il fondo di cui al comma 1 e una quota del fondo di cui al comma 2 in misura non inferiore al 80 per cento; con successivo provvedimento la Giunta provinciale ripartisce la restante quota del fondo di cui al comma 2 destinandola al finanziamento di progetti già ritenuti ammissibili o di progetti sostitutivi di quelli già ammessi o in caso di disponibilità residue al finanziamento delle altre attività previste dal comma 2 [104].

     4. Il riparto definitivo può essere modificato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione dell'assestamento del bilancio di previsione della Provincia.]

 

     Art. 68. Assegnazione ed erogazione dei finanziamenti alle aziende. [105]

     [1. La Giunta provinciale assegna a ciascuna azienda le somme ripartite a termini dell'articolo 67. Le assegnazioni costituiscono trasferimenti a carico della Provincia e sono iscritte nei bilanci delle singole aziende in appositi capitoli di entrata per essere utilizzati mediante stanziamenti disposti in capitoli di uscita secondo la classificazione prevista dal regolamento di cui all'articolo 50, con l'osservanza comunque dell'obbligo di distinguere le spese per la struttura operativa dalle spese per l'attuazione dei progetti e dell'attività di promozione turistica.

     2. L'erogazione alle aziende delle somme assegnate è disposta per periodi e importi determinati, anche in via convenzionale, secondo modalità stabilite dalla Giunta provinciale.

     3. Qualora le somme erogate per il finanziamento dei progetti e dell'attività di promozione turistica non siano utilizzate dalle aziende per una quota superiore al 10 per cento, il relativo ammontare è computato quale acconto sulle assegnazioni per gli anni successivi [106].]

 

[CAPO II

Interventi a favore delle associazioni pro loco e loro consorzi] [107]

 

     Art. 69. Sovvenzioni. [108]

     [1. Allo scopo di promuovere l'incremento del turismo, la Giunta provinciale è autorizzata a concedere sovvenzioni alle associazioni pro loco ed ai consorzi previsti al titolo IV per la realizzazione di iniziative - ivi comprese quelle di abbellimento - attività e manifestazioni di interesse turistico a carattere locale da svolgere all'interno e all'esterno del loro territorio. Nella concessione delle sovvenzioni viene riconosciuta priorità alle attività di promozione turistica realizzate avvalendosi della comprovata collaborazione delle categorie economiche locali interessate al turismo [109].

     2. Ai consorzi di cui al comma precedente possono inoltre essere concesse sovvenzioni per le spese di gestione e di funzionamento dei relativi uffici.

     3. L'entità delle sovvenzioni è determinata con riferimento a criteri stabiliti dalla Giunta provinciale. Per le sovvenzioni relative alle spese di gestione e di funzionamento dei consorzi l'entità è determinata in relazione a parametri rappresentativi dello sviluppo turistico dei territori interessati.]

 

     Art. 70. Modalità di assegnazione delle sovvenzioni. [110]

     [1. Le domande di sovvenzione sono presentate al servizio competente in materia di turismo, entro termini stabiliti dalla Giunta provinciale, corredate da una relazione che illustri le finalità perseguite e le attività programmate con la previsione della spesa e le modalità di finanziamento.

     2. La liquidazione delle sovvenzioni alle associazioni pro loco è disposta previa certificazione del sindaco del comune di appartenenza dell'avvenuto svolgimento dell'attività programmata.

     3. La liquidazione delle sovvenzioni ai consorzi è disposta su certificazione dell'assessore provinciale al quale è affidata la materia del turismo dell'avvenuto svolgimento dell'attività programmata.

     4. L'erogazione delle sovvenzioni ai consorzi è disposta in via anticipata nella misura dell'80 per cento ed il saldo in base alle risultanze finanziarie dei rispettivi conti consuntivi [111].

     5. Gli eventuali avanzi finanziari relativi alle attività programmate per le quali siano state concesse le sovvenzioni di cui all'articolo 69, risultanti dai conti consuntivi delle associazioni pro loco, sono computati ai fini delle sovvenzioni delle attività programmate negli esercizi successivi [112].]

 

[CAPO III

Ulteriori interventi] [113]

 

     Art. 71. Contributi e sovvenzioni a soggetti diversi dalle aziende e dalle associazioni pro loco e loro consorzi. [114]

     [1. Allo scopo di promuovere l'incremento del turismo possono essere concessi contributi, nella misura massima dell'80 per cento della spesa ritenuta ammissibile per iniziative, attività e manifestazioni, anche a carattere sportivo, da realizzare all'interno ed all'esterno del territorio provinciale le quali assumano rilevanza particolare per la valorizzazione turistica dell'intera provincia o di parte della stessa, con le modalità indicate nei successivi articoli. I predetti contributi non sono cumulabili con le provvidenze disposte dalla presente e da altre leggi provinciali [115].

     2. I contributi possono essere concessi ad enti pubblici o privati, associazioni e comitati comunque denominati. Le sovvenzioni possono essere concesse per le spese di gestione e di funzionamento dei relativi uffici, all'associazione delle aziende di promozione turistica più rappresentativa in sede provinciale ed alla federazione dei consorzi di associazioni pro loco più rappresentativa in sede provinciale.

     3. La Giunta provinciale stabilisce i criteri e le modalità per la valutazione delle attività, iniziative e manifestazioni e per la determinazione dei contributi e delle sovvenzioni, tenendo conto delle esigenze di uniformare gli interventi a criteri di priorità e di significatività delle agevolazioni di finanziarie provinciali, anche in riferimento a prestabiliti livelli minimi di spesa ammissibile [116].]

 

     Art. 71 bis. Contributi per la commercializzazione. [117]

 

     Art. 72. Modalità degli interventi. [118]

     [1. Le domande per la concessione dei contributi di cui al comma 1 dell'articolo 71 sono presentate al servizio competente in materia di turismo entro i termini stabiliti dalla Giunta provinciale, corredate da una relazione illustrativa e da un preventivo finanziario contenente, in dettaglio, le indicazioni delle entrate e delle spese secondo specifiche direttive disposte dalla Giunta provinciale. Le domande per la concessione delle sovvenzioni per le spese di gestione e di funzionamento degli uffici di cui al comma 2 dell'articolo 71 sono presentate al servizio competente in materia di turismo entro termini stabiliti dalla Giunta provinciale, corredate da una relazione illustrativa e da un preventivo finanziario.

     2. [119].

     3. La liquidazione dei contributi di cui agli articoli 71 e 71 bis è disposta previa presentazione di una relazione illustrativa sull'attività svolta e di un rendiconto delle entrate e delle uscite accompagnato da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal legale rappresentante dell'ente beneficiario nella quale vengono confermati i totali delle entrate e delle uscite risultanti dal rendiconto stesso.

     4. L'erogazione delle sovvenzioni di cui all'articolo 71 è disposta in via anticipata fino alla misura dell'80 per cento ed il saldo in base alle risultanze finanziarie dei rispettivi conti consuntivi che devono allo scopo essere trasmessi al servizio competente in materia di turismo entro trenta giorni dall'approvazione.

     5. Gli eventuali avanzi finanziari sulle spese di gestione e di funzionamento degli uffici per le quali siano state concesse le sovvenzioni di cui all'articolo 71, risultanti dai conti consuntivi dei soggetti beneficiari sono computati, ai fini delle sovvenzioni per le spese di gestione e di funzionamento degli uffici, negli esercizi successivi.]

 

TITOLO VI

Norme transitorie e finali [120]

 

     Artt. 73. – 79. [121]

 

TITOLO VII [122]

Norme finanziarie

 

     Art. 80. Autorizzazioni di spesa. [123]

     1. Per l'assegnazione di somme all'Azienda provinciale prevista dall'articolo 19, a decorrere dall'esercizio finanziario 1987 sarà disposto annualmente apposito stanziamento con legge di bilancio in misura comunque non superiore alle previsioni recate dal bilancio pluriennale.

     2. Per la costituzione del «fondo per il finanziamento della struttura operativa delle aziende di promozione turistica», di cui all'articolo 66, a decorrere dall'esercizio finanziario 1987 sarà disposto annualmente apposito stanziamento con legge di bilancio, in misura comunque non superiore alle previsioni recate dal bilancio pluriennale.

     3. Per la costituzione del «fondo per il finanziamento dei progetti e dell'attività di promozione turistica delle aziende di promozione turistica», di cui all'articolo 66, a decorrere dall'esercizio finanziario 1987 sarà disposto annualmente apposito stanziamento con legge di bilancio, in misura comunque non superiore alle previsioni recate dal bilancio pluriennale.

     4. Per la concessione delle sovvenzioni di cui all'articolo 69, a decorrere dall'esercizio finanziario 1987 sarà disposto annualmente apposito stanziamento con legge di bilancio, in misura comunque non superiore alle previsioni recate dal bilancio pluriennale.

     5. Per la concessione dei contributi e delle sovvenzioni di cui agli articoli 71 e 71 bis della presente legge a decorrere dall'esercizio finanziario 1987 sarà disposto annualmente apposito stanziamento con legge di bilancio, in misura comunque non superiore alle previsioni recate dal bilancio pluriennale.

 

     Artt. 81 - 82. [124]

 

ALLEGATO A [125]

TABELLA DI EQUIPARAZIONE

 

Qualifica e livelli funzionali retributivi provinciali

Livelli funzionali di provenienza

direttore di divisione - direttore di azienda ad esaurimento

livello funzionale D4

8° livello funzionale

livello funzionale D3

7° livello funzionale

livello funzionale D2

 

D1

6° livello funzionale

livello funzionale C2

5° livello funzionale

livello funzionale C1

4° livello funzionale

livello funzionale E2

 

E1

 

con profilo professionale di dattilografo

3° livello funzionale

livello funzionale E1

2° livello funzionale

livello funzionale A2

 

A1

 


[1] Titolo e articoli dall’1 al 3 ter abrogati dall’art. 15 della L.P. 11 giugno 2002, n. 8.

[2] Titolo e articoli dall’1 al 3 ter abrogati dall’art. 15 della L.P. 11 giugno 2002, n. 8.

[3] Articolo abrogato dall'art. 25 della L.P. 7 agosto 1995, n. 8.

[4] Articolo abrogato dall'art. 25 della L.P. 7 agosto 1995, n. 8.

[5] Articolo abrogato dall'art. 25 della L.P. 7 agosto 1995, n. 8.

[6] Articolo modificato dall'art. 3 della L.P. 27 maggio 1991, n. 10 e dall'art. 79 della L.P. 23 agosto 1993, n. 18 ed abrogato dall’art. 14 della L.P. 29 luglio 2005, n. 13 con la decorrenza ivi indicata.

[7] Articolo sostituito dall'art. 4 della L.P. 27 maggio 1991, n. 10, modificato dall'art. 80 della L.P. 23 agosto 1993, n. 18 ed abrogato dall’art. 14 della L.P. 29 luglio 2005, n. 13 con la decorrenza ivi indicata.

[8] Articolo abrogato dall’art. 14 della L.P. 29 luglio 2005, n. 13 con la decorrenza ivi indicata.

[9] Capo e articoli dal 10 al 24 abrogati dall’art. 15 della L.P. 11 giugno 2002, n. 8 con effetto dalla data indicata nello stesso art. 15 della L.P. n. 8/2002.

[10] Capo e articoli dal 10 al 24 abrogati dall’art. 15 della L.P. 11 giugno 2002, n. 8 con effetto dalla data indicata nello stesso art. 15 della L.P. n. 8/2002.

[11] Sostituisce il secondo e terzo comma, numero 39, allegato C, della L.P. 29 aprile 1983, n. 12.

[12] Capo e articoli dal 10 al 24 abrogati dall’art. 15 della L.P. 11 giugno 2002, n. 8 con effetto dalla data indicata nello stesso art. 15 della L.P. n. 8/2002.

[13] Lettera abrogata dall'art. 34 della L.P. 12 settembre 1994, n. 4.

[14] Capo e articoli dal 10 al 24 abrogati dall’art. 15 della L.P. 11 giugno 2002, n. 8 con effetto dalla data indicata nello stesso art. 15 della L.P. n. 8/2002.

[15] Capo e articoli dal 10 al 24 abrogati dall’art. 15 della L.P. 11 giugno 2002, n. 8 con effetto dalla data indicata nello stesso art. 15 della L.P. n. 8/2002.

[16] Capo e articoli dal 10 al 24 abrogati dall’art. 15 della L.P. 11 giugno 2002, n. 8 con effetto dalla data indicata nello stesso art. 15 della L.P. n. 8/2002.

[17] Capo e articoli dal 10 al 24 abrogati dall’art. 15 della L.P. 11 giugno 2002, n. 8 con effetto dalla data indicata nello stesso art. 15 della L.P. n. 8/2002.

[18] Capo e articoli dal 10 al 24 abrogati dall’art. 15 della L.P. 11 giugno 2002, n. 8 con effetto dalla data indicata nello stesso art. 15 della L.P. n. 8/2002.

[19] Numero aggiunto dall'art. 2 della L.P. 22 febbraio 1988, n. 7.

[20] Capo e articoli dal 10 al 24 abrogati dall’art. 15 della L.P. 11 giugno 2002, n. 8 con effetto dalla data indicata nello stesso art. 15 della L.P. n. 8/2002.

[21] Il comma 3 è stato abrogato dall'art. 18 della L.P. 20 gennaio 1987, n. 3; il comma 5 dall'art. 9 della L.P. 31 agosto 1987, n. 19. Per la nuova disciplina dell'indennità di carica spettante ai membri del collegio dei revisori vedi art. 9, comma 3, L.P. 31 agosto 1987, n. 19. Per l'indennità di trasferta vedi art. 18, L.P. 20 gennaio 1987, n. 3.

[22] Il comma 3 è stato abrogato dall'art. 18 della L.P. 20 gennaio 1987, n. 3; il comma 5 dall'art. 9 della L.P. 31 agosto 1987, n. 19. Per la nuova disciplina dell'indennità di carica spettante ai membri del collegio dei revisori vedi art. 9, comma 3, L.P. 31 agosto 1987, n. 19. Per l'indennità di trasferta vedi art. 18, L.P. 20 gennaio 1987, n. 3.

[23] Capo e articoli dal 10 al 24 abrogati dall’art. 15 della L.P. 11 giugno 2002, n. 8 con effetto dalla data indicata nello stesso art. 15 della L.P. n. 8/2002.

[24] Comma così sostituito dall'art. 7 della L.P. 27 maggio 1991, n. 10.

[25] Comma così modificato dall'art. 4 della L.P. 28 gennaio 1991, n. 2.

[26] Capo e articoli dal 10 al 24 abrogati dall’art. 15 della L.P. 11 giugno 2002, n. 8 con effetto dalla data indicata nello stesso art. 15 della L.P. n. 8/2002.

[27] Capo e articoli dal 10 al 24 abrogati dall’art. 15 della L.P. 11 giugno 2002, n. 8 con effetto dalla data indicata nello stesso art. 15 della L.P. n. 8/2002.

[28] Capo e articoli dal 10 al 24 abrogati dall’art. 15 della L.P. 11 giugno 2002, n. 8 con effetto dalla data indicata nello stesso art. 15 della L.P. n. 8/2002.

[29] Comma così sostituito dall'art. 11 della L.P. 3 febbraio 1995, n. 1.

[30] Capo e articoli dal 10 al 24 abrogati dall’art. 15 della L.P. 11 giugno 2002, n. 8 con effetto dalla data indicata nello stesso art. 15 della L.P. n. 8/2002.

[31] Capo e articoli dal 10 al 24 abrogati dall’art. 15 della L.P. 11 giugno 2002, n. 8 con effetto dalla data indicata nello stesso art. 15 della L.P. n. 8/2002.

[32] Comma così sostituito dall'art. 8 della L.P. 27 maggio 1991, n. 10.

[33] Capo e articoli dal 10 al 24 abrogati dall’art. 15 della L.P. 11 giugno 2002, n. 8 con effetto dalla data indicata nello stesso art. 15 della L.P. n. 8/2002.

[34] Per le norme regolamentari vedi il D.P.G.P. 3 novembre 1989, n. 11- 9/Leg.

[35] Titolo, capi I, II e III e articoli dal 25 al 55 abrogati dall’art. 15 della L.P. 11 giugno 2002, n. 8 con effetto dalla data indicata nello stesso art. 15 della L.P. n. 8/2002.

[36] Titolo, capi I, II e III e articoli dal 25 al 55 abrogati dall’art. 15 della L.P. 11 giugno 2002, n. 8 con effetto dalla data indicata nello stesso art. 15 della L.P. n. 8/2002.

[37] Titolo, capi I, II e III e articoli dal 25 al 55 abrogati dall’art. 15 della L.P. 11 giugno 2002, n. 8 con effetto dalla data indicata nello stesso art. 15 della L.P. n. 8/2002.

[38] Titolo, capi I, II e III e articoli dal 25 al 55 abrogati dall’art. 15 della L.P. 11 giugno 2002, n. 8 con effetto dalla data indicata nello stesso art. 15 della L.P. n. 8/2002.

[39] Titolo, capi I, II e III e articoli dal 25 al 55 abrogati dall’art. 15 della L.P. 11 giugno 2002, n. 8 con effetto dalla data indicata nello stesso art. 15 della L.P. n. 8/2002.

[40] Titolo, capi I, II e III e articoli dal 25 al 55 abrogati dall’art. 15 della L.P. 11 giugno 2002, n. 8 con effetto dalla data indicata nello stesso art. 15 della L.P. n. 8/2002.

[41] Titolo, capi I, II e III e articoli dal 25 al 55 abrogati dall’art. 15 della L.P. 11 giugno 2002, n. 8 con effetto dalla data indicata nello stesso art. 15 della L.P. n. 8/2002.

[42] Titolo, capi I, II e III e articoli dal 25 al 55 abrogati dall’art. 15 della L.P. 11 giugno 2002, n. 8 con effetto dalla data indicata nello stesso art. 15 della L.P. n. 8/2002.

[43] Titolo, capi I, II e III e articoli dal 25 al 55 abrogati dall’art. 15 della L.P. 11 giugno 2002, n. 8 con effetto dalla data indicata nello stesso art. 15 della L.P. n. 8/2002.

[44] Per la prima applicazione della presente lettera vedi le norme transitorie contenute nell'art. 7 della L.P. 22 febbraio 1988, n. 7 (B.U. 1 marzo 1988, n. 10).

[45] Comma così modificato dall'art. 7 della L.P. 12 febbraio 1996, n. 3.

[46] Titolo, capi I, II e III e articoli dal 25 al 55 abrogati dall’art. 15 della L.P. 11 giugno 2002, n. 8 con effetto dalla data indicata nello stesso art. 15 della L.P. n. 8/2002.

[47] I commi 1 e 2 sono stati così sostituiti dall'art. 10 della L.P. 27 maggio 1991, n. 10.

[48] Titolo, capi I, II e III e articoli dal 25 al 55 abrogati dall’art. 15 della L.P. 11 giugno 2002, n. 8 con effetto dalla data indicata nello stesso art. 15 della L.P. n. 8/2002.

[49] Titolo, capi I, II e III e articoli dal 25 al 55 abrogati dall’art. 15 della L.P. 11 giugno 2002, n. 8 con effetto dalla data indicata nello stesso art. 15 della L.P. n. 8/2002.

[50] Comma così sostituito dall'art. 12 della L.P. 27 maggio 1991, n. 10.

[51] Titolo, capi I, II e III e articoli dal 25 al 55 abrogati dall’art. 15 della L.P. 11 giugno 2002, n. 8 con effetto dalla data indicata nello stesso art. 15 della L.P. n. 8/2002.

[52] Comma così sostituito dall'art. 13 della L.P. 27 maggio 1991, n. 10.

[53] Titolo, capi I, II e III e articoli dal 25 al 55 abrogati dall’art. 15 della L.P. 11 giugno 2002, n. 8 con effetto dalla data indicata nello stesso art. 15 della L.P. n. 8/2002.

[54] Lettera abrogata dall'art. 14 della L.P. 27 maggio 1991, n. 10.

[55] Titolo, capi I, II e III e articoli dal 25 al 55 abrogati dall’art. 15 della L.P. 11 giugno 2002, n. 8 con effetto dalla data indicata nello stesso art. 15 della L.P. n. 8/2002.

[56] Titolo, capi I, II e III e articoli dal 25 al 55 abrogati dall’art. 15 della L.P. 11 giugno 2002, n. 8 con effetto dalla data indicata nello stesso art. 15 della L.P. n. 8/2002.

[57] Titolo, capi I, II e III e articoli dal 25 al 55 abrogati dall’art. 15 della L.P. 11 giugno 2002, n. 8 con effetto dalla data indicata nello stesso art. 15 della L.P. n. 8/2002.

[58] Titolo, capi I, II e III e articoli dal 25 al 55 abrogati dall’art. 15 della L.P. 11 giugno 2002, n. 8 con effetto dalla data indicata nello stesso art. 15 della L.P. n. 8/2002.

[59] Titolo, capi I, II e III e articoli dal 25 al 55 abrogati dall’art. 15 della L.P. 11 giugno 2002, n. 8 con effetto dalla data indicata nello stesso art. 15 della L.P. n. 8/2002.

[60] Titolo, capi I, II e III e articoli dal 25 al 55 abrogati dall’art. 15 della L.P. 11 giugno 2002, n. 8 con effetto dalla data indicata nello stesso art. 15 della L.P. n. 8/2002.

[61] Titolo, capi I, II e III e articoli dal 25 al 55 abrogati dall’art. 15 della L.P. 11 giugno 2002, n. 8 con effetto dalla data indicata nello stesso art. 15 della L.P. n. 8/2002.

[62] Titolo, capi I, II e III e articoli dal 25 al 55 abrogati dall’art. 15 della L.P. 11 giugno 2002, n. 8 con effetto dalla data indicata nello stesso art. 15 della L.P. n. 8/2002.

[63] Titolo, capi I, II e III e articoli dal 25 al 55 abrogati dall’art. 15 della L.P. 11 giugno 2002, n. 8 con effetto dalla data indicata nello stesso art. 15 della L.P. n. 8/2002.

[64] Comma così sostituito dall'art. 16 della L.P. 27 maggio 1991, n. 10 che ha anche aggiunto il comma 5 bis al presente articolo.

[65] Titolo, capi I, II e III e articoli dal 25 al 55 abrogati dall’art. 15 della L.P. 11 giugno 2002, n. 8 con effetto dalla data indicata nello stesso art. 15 della L.P. n. 8/2002.

[66] Titolo, capi I, II e III e articoli dal 25 al 55 abrogati dall’art. 15 della L.P. 11 giugno 2002, n. 8 con effetto dalla data indicata nello stesso art. 15 della L.P. n. 8/2002.

[67] Comma aggiunto dall'art. 17 della L.P. 19 maggio 1992, n. 15.

[68] Titolo, capi I, II e III e articoli dal 25 al 55 abrogati dall’art. 15 della L.P. 11 giugno 2002, n. 8 con effetto dalla data indicata nello stesso art. 15 della L.P. n. 8/2002.

[69] Titolo, capi I, II e III e articoli dal 25 al 55 abrogati dall’art. 15 della L.P. 11 giugno 2002, n. 8 con effetto dalla data indicata nello stesso art. 15 della L.P. n. 8/2002.

[70] Comma così sostituito dall'art. 18 della L.P. 27 maggio 1991, n. 10.

[71] Comma così modificato dall’art. 43 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.

[72] Comma così modificato dall'art. 4 della L.P. 28 gennaio 1991, n. 2.

[73] Comma così modificato dall’art. 43 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.

[74] Titolo, capi I, II e III e articoli dal 25 al 55 abrogati dall’art. 15 della L.P. 11 giugno 2002, n. 8 con effetto dalla data indicata nello stesso art. 15 della L.P. n. 8/2002.

[75] Titolo, capi I, II e III e articoli dal 25 al 55 abrogati dall’art. 15 della L.P. 11 giugno 2002, n. 8 con effetto dalla data indicata nello stesso art. 15 della L.P. n. 8/2002.

[76] Titolo, capi I, II e III e articoli dal 25 al 55 abrogati dall’art. 15 della L.P. 11 giugno 2002, n. 8 con effetto dalla data indicata nello stesso art. 15 della L.P. n. 8/2002.

[77] Titolo, capi I, II e III e articoli dal 25 al 55 abrogati dall’art. 15 della L.P. 11 giugno 2002, n. 8 con effetto dalla data indicata nello stesso art. 15 della L.P. n. 8/2002.

[78] Titolo, capi I, II e III e articoli dal 25 al 55 abrogati dall’art. 15 della L.P. 11 giugno 2002, n. 8 con effetto dalla data indicata nello stesso art. 15 della L.P. n. 8/2002.

[79] Titolo, capi I, II e III e articoli dal 25 al 55 abrogati dall’art. 15 della L.P. 11 giugno 2002, n. 8 con effetto dalla data indicata nello stesso art. 15 della L.P. n. 8/2002.

[80] Titolo, capi I, II e III e articoli dal 25 al 55 abrogati dall’art. 15 della L.P. 11 giugno 2002, n. 8 con effetto dalla data indicata nello stesso art. 15 della L.P. n. 8/2002.

[81] Comma aggiunto dall'art. 6 della L.P. 22 febbraio 1988, n. 7.

[82] Titolo, capi I, II e III e articoli dal 25 al 55 abrogati dall’art. 15 della L.P. 11 giugno 2002, n. 8 con effetto dalla data indicata nello stesso art. 15 della L.P. n. 8/2002.

[83] Comma così sostituito dall'art. 19 della L.P. 27 maggio 1991, n. 10 che ha anche aggiunto il comma 2 bis al presente articolo.

[84] Titolo, capi I, II e III e articoli dal 25 al 55 abrogati dall’art. 15 della L.P. 11 giugno 2002, n. 8 con effetto dalla data indicata nello stesso art. 15 della L.P. n. 8/2002.

[85] Comma così modificato dall'art. 5 della L.P. 21 novembre 1988, n. 41.

[86] Titolo abrogato dall’art. 14 della L.P. 29 luglio 2005, n. 13 con la decorrenza ivi indicata.

[87] Il Titolo IV è stato abrogato dall’art. 14 della L.P. 29 luglio 2005, n. 13, con la decorrenza ivi indicata.

[88] Comma così sostituito dall’art. 12 della L.P. 11 giugno 2002, n. 8.

[89] Il Titolo IV è stato abrogato dall’art. 14 della L.P. 29 luglio 2005, n. 13, con la decorrenza ivi indicata.

[90] Comma così sostituito dall'art. 20 della L.P. 27 maggio 1991, n. 10.

[91] Il Titolo IV è stato abrogato dall’art. 14 della L.P. 29 luglio 2005, n. 13, con la decorrenza ivi indicata.

[92] Il Titolo IV è stato abrogato dall’art. 14 della L.P. 29 luglio 2005, n. 13, con la decorrenza ivi indicata.

[93] Il Titolo IV è stato abrogato dall’art. 14 della L.P. 29 luglio 2005, n. 13, con la decorrenza ivi indicata.

[94] Il Titolo IV è stato abrogato dall’art. 14 della L.P. 29 luglio 2005, n. 13, con la decorrenza ivi indicata.

[95] Il Titolo IV è stato abrogato dall’art. 14 della L.P. 29 luglio 2005, n. 13, con la decorrenza ivi indicata.

[96] Comma così sostituito dall'art. 21 della L.P. 27 maggio 1991, n. 10.

[97] Il Titolo IV è stato abrogato dall’art. 14 della L.P. 29 luglio 2005, n. 13, con la decorrenza ivi indicata.

[98] Il Titolo IV è stato abrogato dall’art. 14 della L.P. 29 luglio 2005, n. 13, con la decorrenza ivi indicata.

[99] Il Titolo IV è stato abrogato dall’art. 14 della L.P. 29 luglio 2005, n. 13, con la decorrenza ivi indicata.

[100] Capo e articoli dal 66 al 68 abrogati dall’art. 15 della L.P. 11 giugno 2002, n. 8 con effetto dalla data indicata nello stesso art. 15 della L.P. n. 8/2002.

[101] Capo e articoli dal 66 al 68 abrogati dall’art. 15 della L.P. 11 giugno 2002, n. 8 con effetto dalla data indicata nello stesso art. 15 della L.P. n. 8/2002.

[102] Capo e articoli dal 66 al 68 abrogati dall’art. 15 della L.P. 11 giugno 2002, n. 8 con effetto dalla data indicata nello stesso art. 15 della L.P. n. 8/2002.

[103] Comma così modificato dall'art. 22 della L.P. 23 febbraio 1998, n. 3.

[104] Comma già sostituito dall'art. 22 della L.P. 23 febbraio 1998, n. 3 e così ulteriormente sostituito dall'art. 22 della L.P. 22 marzo 2001, n. 3.

[105] Capo e articoli dal 66 al 68 abrogati dall’art. 15 della L.P. 11 giugno 2002, n. 8 con effetto dalla data indicata nello stesso art. 15 della L.P. n. 8/2002.

[106] Comma così sostituito dall'art. 22 della L.P. 22 marzo 2001, n. 3.

[107] Capo abrogato dall’art. 14 della L.P. 29 luglio 2005, n. 13 con la decorrenza ivi indicata.

[108] Articolo così modificato dall'art. 25 della L.P. 27 maggio 1991, n. 10. Il Capo II del Titolo V è stato abrogato dall’art. 14 della L.P. 29 luglio 2005, n. 13 con la decorrenza ivi indicata.

[109] Comma già modificato dall'art. 22 della L.P. 23 febbraio 1998, n. 3 e così ulteriormente modificato dall’art. 12 della L.P. 11 giugno 2002, n. 8.

[110] Il Capo II del Titolo V è stato abrogato dall’art. 14 della L.P. 29 luglio 2005, n. 13 con la decorrenza ivi indicata.

[111] Comma così modificato dall'art. 22 della L.P. 22 marzo 2001, n. 3.

[112] Comma così modificato dall'art. 22 della L.P. 22 marzo 2001, n. 3.

[113] Capo abrogato dall’art. 14 della L.P. 29 luglio 2005, n. 13 con la decorrenza ivi indicata.

[114] Articolo modificato dall'art. 26 della L.P. 27 maggio 1991, n. 10 e dall'art. 31 della L.P. 8 settembre 1997, n. 13. Il Capo III del Titolo V è stato abrogato dall’art. 14 della L.P. 29 luglio 2005, n. 13 con la decorrenza ivi indicata.

[115] Comma così modificato dall’art. 43 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.

[116] Comma così modificato dall'art. 22 della L.P. 23 febbraio 1998, n. 3.

[117] Articolo abrogato dall’art. 15 della L.P. 11 giugno 2002, n. 8. Il Capo III del Titolo V è stato abrogato dall’art. 14 della L.P. 29 luglio 2005, n. 13 con la decorrenza ivi indicata.

[118] Articolo così sostituito dall'art. 28 della L.P. 27 maggio 1991, n. 10. Il Capo III del Titolo V è stato abrogato dall’art. 14 della L.P. 29 luglio 2005, n. 13 con la decorrenza ivi indicata.

[119] Comma abrogato dall’art. 15 della L.P. 11 giugno 2002, n. 8.

[120] Titolo e articoli dal 73 al 79 abrogati dall’art. 15 della L.P. 11 giugno 2002, n. 8.

[121] Titolo e articoli dal 73 al 79 abrogati dall’art. 15 della L.P. 11 giugno 2002, n. 8.

[122] Titolo abrogato dall'art. 78 della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11.

[123] Articolo così modificato dall'art. 29 della L.P. 27 maggio 1991, n. 10.

[124] Recano disposizioni finanziarie ed entrata in vigore.

[125] Allegato abrogato dall'art. 78 della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11.