§ 3.4.23 - Legge Provinciale 15 novembre 1988, n. 35.
Provvidenze per gli impianti a fune e le piste da sci.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:3. assetto del territorio
Capitolo:3.4 trasporti
Data:15/11/1988
Numero:35


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Programmazione degli interventi.
Art. 3.  Individuazione delle iniziative agevolabili.
Art. 4.  Iniziative ammesse alle agevolazioni.
Art. 5.  Modalità per la richiesta delle agevolazioni.
Art. 6.  Agevolazioni.
Art. 6 bis.  Disposizioni per l'istruttoria e per l'ammissione delle domande di agevolazione.
Art. 7.  Concessione, liquidazione ed erogazione delle agevolazioni.
Art. 8.  Obblighi dei richiedenti.
Art. 8 bis.  Sanzioni.
Art. 9.  Abrogazione.
Art. 10.  Disposizioni transitorie.
Art. 11.      (Omissis)
Art. 12.  Autorizzazioni di spesa.


§ 3.4.23 - Legge Provinciale 15 novembre 1988, n. 35.

Provvidenze per gli impianti a fune e le piste da sci.

(B.U. 17 novembre 1988, n. 52, straord.).

 

Art. 1. Finalità.

     1. La Provincia autonoma di Trento, in armonia con gli indirizzi del programma di sviluppo provinciale, promuove lo sviluppo della propria economia turistica intervenendo a favore della riqualificazione e del potenziamento del settore degli impianti a fune e delle piste da sci secondo quanto previsto dalla presente legge [1].

 

     Art. 2. Programmazione degli interventi. [2]

     1. Per le finalità di cui all'articolo 1 della presente legge, la Giunta provinciale, in armonia con quanto previsto dal programma di sviluppo provinciale, determina con propria deliberazione:

     a) le priorità degli interventi, eventualmente in relazione alla tipologia delle iniziative, ai soggetti ammessi, alla localizzazione delle stesse [3];

     b) i parametri per la valutazione della significatività della spesa ammissibile;

     c) i limiti minimi e massimi di spesa ammissibile nonché, ove necessario, di agevolazione concedibile;

     d) i criteri per la graduazione delle agevolazioni, entro i limiti massimi previsti dalla presente legge;

     e) le spese ammissibili per tipologia di iniziativa;

     f) i termini e le modalità per la presentazione delle domande di agevolazione, avvalendosi eventualmente di appositi schemi-tipo, nonché la documentazione da presentare unitamente alla domanda e quella da produrre successivamente ai fini dell'istruttoria e della liquidazione delle agevolazioni e delle anticipazioni nei casi previsti dalla lettera n);

     g) i limiti di spesa ammissibile o di agevolazione concedibile relativi ad iniziative per le quali potranno essere previste modalità semplificate per la presentazione delle domande e per l'istruttoria delle stesse, nonché i limiti di spesa ammissibile per l'individuazione delle iniziative di cui alla lettera l);

     h) il periodo di validità delle domande non accolte per l'esaurirsi delle disponibilità finanziarie nell'esercizio di conclusione dell'istruttoria, comunque non oltre il primo esercizio successivo, e le eventuali modalità per la riconsiderazione delle stesse [4];

     i) i limiti di spesa superati i quali la concessione delle agevolazioni è subordinata alla preventiva acquisizione del parere della commissione tecnica per il turismo di cui all'articolo 7 della legge provinciale 4 agosto 1986, n. 21;

     l) [le modalità per l'individuazione delle iniziative agevolabili, ai sensi dell'articolo 3] [5];

     m) i criteri e le modalità in base ai quali sono concesse le agevolazioni nella forma di contributo in conto capitale in più soluzioni;

     n) i casi in cui può essere disposta l’erogazione di anticipazioni sui contributi e i criteri per la determinazione del loro ammontare, da stabilire, per i contributi in conto capitale, in misura non superiore al 50 per cento e per i contributi pluriennali in misura non superiore a due annualità. L'erogazione delle anticipazioni nei confronti di soggetti privati è subordinata all'acquisizione di idonee garanzie [6];

     n bis) gli elementi di riferimento per la determinazione della congruità tecnico-amministrativa di cui all'articolo 6 bis;

     o) ogni altro elemento necessario per l'attuazione della presente legge.

     2. Le iniziative non rientranti nelle priorità di cui al comma 1, lettera a) non sono considerate ammissibili, per il periodo di efficacia della deliberazione di cui al medesimo comma 1, alle agevolazioni previste dalla presente legge.

     3. Fatto salvo quanto previsto al comma 7, la deliberazione di cui al comma 1 si applica, qualora non diversamente specificato, alle domande presentate successivamente alla data della sua approvazione.

     4. La proposta di deliberazione viene inviata alla competente commissione permanente del Consiglio provinciale, nonché alle organizzazioni provinciali di categoria degli esercenti degli impianti a fune ed alle organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore più rappresentative, che possono far pervenire le loro osservazioni entro trenta giorni dal ricevimento, trascorsi inutilmente i quali la Giunta provinciale provvede comunque all'adozione della relativa delibera.

     5. La deliberazione di cui al comma 1 può essere aggiornata o modificata in caso di necessità. Per le modificazioni o gli aggiornamenti relativi ai contenuti previsti dalle lettere e), f), m) ed n) del comma 1, si prescinde dalla procedura di cui al comma 4.

     6. [La Giunta provinciale provvede all'adeguamento della deliberazione di cui al comma 1 ai criteri ed agli indirizzi previsti dal programma di sviluppo entro tre mesi dall'entrata in vigore del provvedimento legislativo di approvazione del programma medesimo o dei suoi aggiornamenti] [7].

     7. [La deliberazione di adeguamento di cui al comma 6 si applica, salvo diversa specificazione, alle domande presentate successivamente alla data di presentazione da parte della Giunta provinciale del disegno di legge concernente il programma di sviluppo provinciale ed i suoi aggiornamenti, nonché alle domande presentate antecedentemente alla predetta data ma non accolte nel primo esercizio di validità delle domande medesime] [8].

     8. La deliberazione di cui al presente articolo è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

     8 bis. Relativamente alle iniziative riguardanti la realizzazione di centri per lo sci da fondo la Giunta provinciale determina con apposita deliberazione le caratteristiche strutturali e dei relativi servizi, il bacino di utenza nonché le modalità di gestione dei centri e ogni altro elemento necessario per la valutazione delle domande, per l'ammissibilità della spesa nonché per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni finanziarie.

 

     Art. 3. Individuazione delle iniziative agevolabili. [9]

     [1. La Giunta provinciale, successivamente alla scadenza dei termini per la presentazione delle domande di agevolazione, ed entro tre mesi dall'inizio di ciascun periodo in riferimento al quale sono presentate le domande, individua, secondo le modalità previste dalla lettera 1) del comma 1 dell'articolo 2, le iniziative agevolabili, sulla base degli stanziamenti autorizzati nel bilancio annuale.

     2. Per i fini di cui al comma 1 la Giunta provinciale, qualora necessario, provvede alla ripartizione degli stanziamenti di bilancio da riservare alle iniziative da individuarsi ai sensi del medesimo comma 1.]

 

     Art. 4. Iniziative ammesse alle agevolazioni.

     1. Le agevolazioni previste dalla presente legge sono concesse per:

     a) realizzazione di nuovi impianti a fune, nonché potenziamento e ammodernamento di quelli esistenti, anche per effetto di interventi dovuti in forza di legge;

     b) realizzazione di opere accessorie agli impianti a fune, compreso il loro ampliamento, ammodernamento e riconversione;

     c) acquisto di macchinari battipista e apparecchiature per la produzione di neve artificiale;

     d) realizzazione di impianti per la produzione di neve artificiale, nonché ammodernamento e ampliamento di impianti esistenti;

     e) la realizzazione di nuove piste da sci e delle relative opere accessorie, l'ampliamento e il miglioramento delle caratteristiche delle medesime, nonché la realizzazione di centri per lo sci di fondo [10];

     f) acquisto di impianti per la elaborazione di dati, di prodotti «software» e di sistemi di emissione e controllo dei titoli di transito;

     g) utilizzo dei beni di cui alle lettere c) ed f) mediante operazioni di locazione finanziaria con possibilità di acquisto a fine locazione («leasing»);

     h) ricapitalizzazione mediante nuovi apporti di capitale sociale nell'ambito di specifici progetti di ristrutturazione finanziaria finalizzati al raggiungimento di condizioni di idoneità finanziaria, o di progetti finalizzati all'acquisizione di aziende oggetto di procedure concorsuali.

 

     Art. 5. Modalità per la richiesta delle agevolazioni. [11]

     1. Le domande per la concessione delle agevolazioni devono essere presentate ai servizi provinciali competenti in materia di piste da sci e in materia di impianti a fune nei termini e con la documentazione previste dalla deliberazione di cui all'articolo 2.

     2. La Giunta provinciale può approvare apposite schede tipo per le domande di agevolazione, predisposte dai competenti servizi, contenenti le informazioni necessarie per l'istruzione e l'approvazione dei relativi atti da parte della Giunta stessa.

     3. Sono ammesse alle agevolazioni le spese sostenute per interventi attuati dopo la data di presentazione della domanda.

     4. (Omissis) [12].

 

     Art. 6. Agevolazioni.

     1. Ai soggetti che attuino le iniziative indicate all'articolo 4 possono essere concesse le seguenti agevolazioni:

     a) per gli investimenti di cui alle lettere a), b), d) ed e) dell'articolo 4, con esclusione dei centri per lo sci da fondo realizzati da enti pubblici o loro consorzi, contributi in conto capitale in misura non superiore al cinquanta per cento della spesa ammissibile; per i medesimi investimenti, qualora rivestano rilevante interesse pubblico, e quando trattasi di organici sistemi di collegamento tra zone sciistiche e tra queste ed i centri abitati, oltreché per iniziative richiedenti particolari soluzioni tecnologiche specialmente al fine di una rigorosa salvaguardia ambientale, la misura dei contributi può essere elevata fino ad un massimo di 15 punti percentuali [13];

     a bis) per le iniziative di realizzazione di centri per lo sci da fondo attuate da enti pubblici o loro consorzi, contributi in conto capitale nelle misure previste dall'articolo 16 della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 (Norme in materia di finanza locale) [14];

     b) per gli investimenti di cui alle lettere c) e f) dell'articolo 4 contributi in conto capitale in misura non superiore al trentacinque per cento della spesa ammissibile;

     c) per le iniziative di cui alla lettera h) dell'articolo 4 contributi pluriennali a fronte di emissione di obbligazioni ordinarie o convertibili, determinati secondo quanto stabilito all'articolo 56 ter della legge provinciale 3 aprile 1981, n. 4 e successive modificazioni e integrazioni ovvero, in caso di accensione di mutui presso istituti di credito, contributi in conto interessi nella medesima misura e con le medesime condizioni.

     2. Nei casi individuati ai sensi della lettera m) del comma 1 dell'articolo 2, le agevolazioni di cui al presente articolo possono essere concesse in quote annue costanti, in modo tale da assicurare l'equivalenza finanziaria degli stessi rispetto ai contributi in conto capitale in un'unica soluzione [15].

     3. I contributi disposti con la presente legge non sono cumulabili con altre provvidenze previste per le stesse finalità da altre leggi provinciali, regionali e statali.

 

     Art. 6 bis. Disposizioni per l'istruttoria e per l'ammissione delle domande di agevolazione. [16]

     1. Alle domande di agevolazione si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 12, 13, 14 e 15 della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (Interventi della Provincia autonoma di Trento per il sostegno dell'economia e della nuova imprenditorialità. Disciplina dei patti territoriali in modifica della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 e disposizione in materia di commercio).

 

     Art. 7. Concessione, liquidazione ed erogazione delle agevolazioni.

     1. (Omissis) [17].

     2. Le agevolazioni di cui all'articolo 6 sono concesse dalla Giunta provinciale con propria deliberazione [18].

     3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5 la liquidazione delle agevolazioni è disposta sulla base dell'accertamento della regolare esecuzione delle iniziative, dietro presentazione della documentazione che sarà stabilita dalla deliberazione di cui all'articolo 2.

     4. Le agevolazioni sono proporzionalmente ridotte nel caso in cui l'investimento accertato risulti di importo inferiore a quello ammesso.

     5. I contributi pluriennali di cui all’articolo 6, comma 2, sono concessi a decorrere dal 30 giugno o dal 31 dicembre successivi alla data di concessione e sono erogati, fatto salvo quanto previsto dalla deliberazione di cui all'articolo 2, in rate annuali anticipate [19].

     6. La liquidazione del contributo di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 6 a fronte dell'emissione di prestiti obbligazionari, viene effettuata previa dichiarazione del legale rappresentante nonché del presidente del collegio sindacale dell'avvenuta sottoscrizione e del completo versamento del prestito obbligazionario. L'erogazione avviene in rate semestrali scadenti il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno in corrispondenza delle scadenze fissate nel piano di ammortamento del prestito obbligazionario.

     7. La liquidazione del contributo di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 6 sui finanziamenti a medio termine concessi da istituti di credito, ha luogo a seguito di presentazione del contratto di finanziamento e di una dichiarazione attestante l'erogazione del finanziamento. L'erogazione avviene in rate semestrali posticipate scadenti il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno in corrispondenza delle scadenze fissate nel piano di ammortamento.

     8. I contributi di cui al comma 7 possono essere corrisposti, a richiesta del beneficiario, direttamente all'istituto mutuante.

     9. (Omissis) [20].

     10. (Omissis) [21].

 

     Art. 8. Obblighi dei richiedenti. [22]

     1. La concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 6 comporta l'obbligo di non alienare, cedere o comunque distogliere dalla loro destinazione le opere ed i beni per i quali le agevolazioni sono state concesse per il seguente periodo:

     a) tre anni dalla data di acquisto ovvero, nel caso di beni acquisiti mediante contratti di leasing, dalla data di sottoscrizione del contratto stesso, se trattasi di beni mobili di valore non superiore al limite stabilito con la deliberazione di cui all'articolo 2, e cinque anni se trattasi di beni mobili di valore superiore;

     b) dieci anni dalla data di acquisto o di accertamento da parte del servizio della regolare esecuzione delle opere, ovvero, nel caso di operazioni di leasing, dalla data di sottoscrizione del contratto stesso, se trattasi di beni immobili.

     2. In caso di iniziative di ricapitalizzazione, la concessione delle relative agevolazioni comporta, per cinque anni dalla data di concessione delle agevolazioni, l'obbligo di non ridurre, salvo che per perdite di bilancio regolarmente accertate, le riserve, il capitale, nonché i prestiti dei soci tenuti in conto ai fini della concessione delle agevolazioni. Nei casi di riduzione per perdite, non possono essere distribuiti utili in alcuna forma fino a che le perdite non siano reintegrate e che detti fondi non siano stati ricostituiti.

     3. Con la deliberazione di concessione la Giunta provinciale può stabilire, secondo criteri prefissati dalla deliberazione di cui all'articolo 2, ulteriori vincoli relativi ai tempi di entrata in attività, ad obblighi occupazionali, alle garanzie richieste, al mantenimento o al raggiungimento di adeguati equilibri economici, finanziari e patrimoniali del soggetto richiedente.

     4. In presenza di eventi eccezionali ed imprevisti, la Giunta provinciale, su motivata richiesta dell'interessato, può deliberare il venir meno totale o parziale dei vincoli di cui ai commi precedenti.

     5. Con la deliberazione di concessione vengono stabiliti i termini temporali entro i quali l'iniziativa deve essere ultimata. La Giunta provinciale tuttavia è autorizzata a concedere una sola proroga degli stessi, per un periodo dalla stessa stabilito, su motivata richiesta da presentare entro il termine originariamente previsto per l'ultimazione delle iniziative.

     6. Ai fini del presente articolo i soggetti richiedenti le agevolazioni, all'atto della presentazione della domanda, devono:

     a) impegnarsi a rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi;

     b) impegnarsi ad accettare ogni controllo sull'effettiva destinazione del contributo concesso e sul rispetto degli obblighi di cui sopra;

     c) dichiarare di non aver presentato sulla medesima iniziativa domanda di agevolazione ai sensi di analoghe leggi di intervento provinciali o statali;

     d) impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Provincia qualsiasi modificazione soggettiva od oggettiva rilevante ai fini della concessione dell'agevolazione o ai fini del mantenimento della stessa.

     7. Il controllo sul rispetto degli obblighi di cui al presente articolo e sul rispetto dei termini di cui al comma 5 viene effettuato dai servizi provinciali competenti in materia di impianti a fune e di piste da sci secondo le modalità e i criteri fissati dalla deliberazione di cui all'articolo 2.

 

          Art. 8 bis. Sanzioni. [23]

     1. Nel caso in cui i beni mobili per i quali i contributi sono stati concessi vengano alienati, ceduti o distolti dalla destinazione, prima della scadenza dei termini di cui al comma 1 dell'articolo 8, i relativi contributi sono revocati e le somme già erogate sono recuperate maggiorate degli interessi ad un tasso pari a quello vigente al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di assunzione del provvedimento di revoca per le scoperture di cassa della Provincia presso il proprio tesoriere.

     2. La revoca di cui al comma 1 non è disposta qualora l'impresa sostituisca contestualmente i beni mobili oggetto di contributo con altri aventi caratteristiche analoghe. In tal caso il nuovo bene non può essere ammesso ad altre agevolazioni ed è soggetto ai vincoli ancora gravanti sul bene sostituito.

     3. Nel caso in cui i beni immobili per i quali i contributi sono stati concessi vengano alienati, ceduti o distolti dalla destinazione, prima della scadenza del termine di cui al comma 1 dell'articolo 8, i relativi contributi sono rideterminati in proporzione alla durata dell'utilizzo dei beni rispetto alla durata dei vincoli di cui al medesimo comma. Le somme eventualmente erogate in eccesso sono recuperate, con la maggiorazione degli interessi calcolati al tasso di cui al comma 1.

     4. L'inosservanza, relativamente ad una parte degli investimenti, del divieto di alienare, cedere o distogliere dalla destinazione di cui al comma 1 dell'articolo 8 comporta la revoca pro quota dei contributi, secondo le modalità di cui ai commi 1 e 3 e la rideterminazione proporzionale degli stessi, purché permangano le finalità economiche dell'investimento complessivo. In caso contrario, le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 si applicano relativamente all'intero investimento.

     5. Nel caso di cessazione dell'attività da parte del soggetto beneficiario, in pendenza dei termini di cui al comma 1 dell'articolo 8, si applicano le disposizioni previste dai commi 1 e 3. La cessazione dell'attività da parte del soggetto beneficiario, successivamente alla scadenza dei termini di cui al comma 1 dell'articolo 8 ma prima dell'erogazione dell'intero contributo, comporta la revoca delle agevolazioni con effetto dalla data della cessazione.

     6. Le revoche di cui al comma 5 non sono disposte ed i contributi rimanenti sono liquidati al soggetto subentrante nel caso di cessione o conferimento di azienda, di trasformazione o fusione dell'impresa, nonché di successione a causa di morte nella stessa, sempreché il subentrante continui ad esercitare l'impresa ed assuma gli obblighi relativi. In caso di affitto di azienda il contributo continua ad essere erogato al beneficiario originario, previa comunicazione annuale di quest'ultimo alla Provincia circa l'avvenuta osservanza degli obblighi di continuazione dell'attività imprenditoriale.

     7. La dichiarazione di fallimento del beneficiario, in pendenza dei termini di cui al comma 1 dell'articolo 8, o comunque prima dell'erogazione dell'intero contributo, comporta la revoca con effetto dalla data di dichiarazione del fallimento.

     8. Il mancato rispetto dei vincoli di cui al comma 3 dell'articolo 8 comporta la revoca totale o parziale dei contributi ed il recupero delle somme eventualmente erogate, nel rispetto dei criteri generali fissati dalla deliberazione di cui all'articolo 2.

     9. Il mancato rispetto dei termini di cui al comma 5 dell'articolo 8 comporta la revoca dei contributi concessi ed il recupero delle somme eventualmente erogate in via anticipata, con la maggiorazione degli interessi al saggio legale vigente alla data di assunzione del provvedimento di revoca.

     10. La revoca dei contributi concessi viene altresì disposta:

     a) quando l'interessato non abbia ottenuto la concessione della linea funiviaria o l'autorizzazione all'apprestamento della pista da sci, entro il termine fissato dalla Giunta provinciale con la deliberazione di cui all'articolo 2;

     b) nel caso di inosservanza del contratto di categoria nei confronti del personale occupato, giudizialmente accertata.

     11. Nell'ipotesi di cui alla lettera b) del comma 10 l'inosservanza del contratto di categoria, accertata anche su segnalazione delle organizzazioni sindacali, comporta la sospensione delle agevolazioni fino all'avvenuta regolarizzazione delle posizioni contrattuali.

     12. Nel caso di violazione dell'obbligo di non ridurre le riserve, il capitale ed i prestiti dei soci di cui al comma 2 dell'articolo 8, i contributi per iniziative di ricapitalizzazione sono revocati e viene recuperato il 20 per cento del contributo concesso per ogni anno o frazione di anno mancante alla scadenza del predetto termine, con la maggiorazione degli interessi calcolati al tasso di cui al comma 1.

     13. Al recupero delle agevolazioni si provvede a norma dell'articolo 51 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7; le somme recuperate e le relative maggiorazioni sono introitate nel bilancio della Provincia.

 

     Art. 9. Abrogazione.

     1. E' abrogata la legge provinciale 27 ottobre 1977, n. 26 e successive modificazioni e integrazioni, fatto salvo quanto disposto dal comma 2.

     2. La medesima legge, con la specificazione del comma 3, continua tuttavia ad applicarsi per la disciplina dei rapporti sorti e per l'esecuzione degli impegni di spesa assunti in base alla predetta legge.

     3. Quanto disposto ai commi 9 e 10 dell'articolo 7 si applica anche per le agevolazioni già concesse, alla data di entrata in vigore della presente legge, in base alla legge provinciale 27 ottobre 1977, n. 26 e successive modificazioni e integrazioni, e non ancora completamente erogate. Fino all'adozione della deliberazione di cui all'articolo 2 la Giunta provinciale dispone il trasferimento delle agevolazioni previa verifica della validità economica delle iniziative promosse dai soggetti subentranti.

 

     Art. 10. Disposizioni transitorie.

     1. Nella prima applicazione della presente legge le domande per la concessione delle agevolazioni devono essere presentate entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge stessa, prescindendosi da quanto stabilito dal comma 3 dell'articolo 5. A tal fine possono essere considerate anche le spese per iniziative di cui all'articolo 4 relative a investimenti complessivi di importo non inferiore a 100.000.000 sostenute nei due anni antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge e per le quali non erano previste provvidenze da parte della legge provinciale 27 ottobre 1977, n. 26 e successive modificazioni e integrazioni.

     2. Relativamente alle domande presentate ai sensi del comma 1, la misura dei contributi previsti dalla lettera b) dell'articolo 6 può essere elevata fino al 50 per cento nel caso di iniziative di acquisto di macchinari battipista realizzate da enti pubblici e da associazioni pro loco e loro consorzi e si prescinde dal limite minimo di importo dell'investimento stabilito dal comma 1 del presente articolo.

     3. La Giunta provinciale, in luogo delle deliberazioni di cui agli articoli 2 e 3 adotta un piano degli interventi da ammettere a finanziamento nell'esercizio 1988, contenente le iniziative da ammettere alle agevolazioni, l'entità delle spese ammissibili, nonché l'ammontare e la durata delle agevolazioni per ciascuna iniziativa, determinate sulla base di priorità, criteri e modalità stabilita nel piano stesso.

     4. Le domande presentate ai sensi del presente articolo dovranno essere corredate dalla seguente documentazione:

     a) atto costitutivo e statuto qualora il richiedente sia una società;

     b) progetto di massima o progetto esecutivo dell'opera;

     c) relazione sulle finalità dell'opera, sulle esigenze economico- sociali e turistiche che con la medesima ci si propone di soddisfare;

     d) documentazione contabile dalla quale risulti in via preventiva o consuntiva l'ammontare dell'investimento;

     e) progetto di ristrutturazione finanziaria per le iniziative di cui alla lettera h) del comma 1 dell'articolo 4.

     5. Ai fini della valutazione delle domande la Giunta provinciale può stabilire con propria deliberazione la presentazione di ulteriore documentazione ad integrazione di quella di cui al comma 4.

     6. Qualora la documentazione di cui ai commi 4 e 5 o parte di essa sia già depositata presso i competenti servizi provinciali, gli interessati potranno indicare nella domanda, in luogo della sua presentazione, il servizio presso cui è depositata la documentazione stessa.

 

     Art. 11.

     (Omissis) [24].

 

     Art. 12. Autorizzazioni di spesa.

     1. Per la concessione dei contributi in conto capitale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a) e b), limitatamente alle iniziative di cui all'articolo 4 relative alle piste da sci, è autorizzata la spesa di lire 450.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1988.

     2. Per la concessione dei contributi in conto capitale di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a) e b), limitatamente alle iniziative di cui all'articolo 4 relative agli impianti a fune, è autorizzata la spesa di lire 350.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1988.

     3. Per la concessione dei contributi pluriennali di cui all'articolo 6, commi 1, lettera c) e 2, limitatamente alle iniziative di cui all'articolo 4 relative alle piste da sci e autorizzato il limite d'impegno di lire 1.075.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1988. Le relative annualità saranno iscritte negli stati di previsione della spesa della Provincia in misura di lire 1.075.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1988 al 1998.

     4. Per la concessione dei contributi pluriennali di cui all'articolo 6, commi 1, lettera c) e 2, limitatamente alle iniziative di cui all'articolo 4 relative agli impianti a fune, è autorizzato il limite d'impegno di lire 3.000.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1988. Le relative annualità saranno iscritte negli stati di previsione della spesa della Provincia in misura di lire 3.000.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1988 al 1998.

 

     Artt. 13. - 14.

     (Omissis) [25].

 

 


[1] Comma così modificato dall’art. 14 della L.P. 11 marzo 2005, n. 3.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 81 della L.P. 23 agosto 1993, n. 18. Il comma 8 bis è stato successivamente aggiunto dall'art. 64 della L.P. 2 febbraio 1996, n. 1, mentre la lett. n bis), comma 1, è stata aggiunta dall'art. 26 della L.P. 9 settembre 1996, n. 8.

[3] Lettera così modificata dall’art. 14 della L.P. 11 marzo 2005, n. 3.

[4] Lettera così modificata dall’art. 14 della L.P. 11 marzo 2005, n. 3.

[5] Lettera abrogata dall’art. 14 della L.P. 11 marzo 2005, n. 3.

[6] Lettera così sostituita dall’art. 21 della L.P. 30 dicembre 2002, n. 15.

[7] Comma abrogato dall’art. 14 della L.P. 11 marzo 2005, n. 3.

[8] Comma abrogato dall’art. 14 della L.P. 11 marzo 2005, n. 3.

[9] Articolo così sostituito dall'art. 82 della L.P. 23 agosto 1993, n. 18 e abrogato dall’art. 14 della L.P. 11 marzo 2005, n. 3.

[10] Lettera così sostituita dall'art. 64 della L.P. 2 febbraio 1996, n. 1.

[11] Articolo abrogato dall'art. 32 della L.P. 27 marzo 2007, n. 7.

[12] Comma abrogato dall'art. 83 della L.P. 23 agosto 1993, n. 18.

[13] Lettera così modificata dall'art. 64 della L.P. 2 febbraio 1996, n. 1.

[14] Lettera aggiunta dall'art. 64 della L.P. 2 febbraio 1996, n. 1.

[15] Comma così sostituito dall'art. 84 della L.P. 23 agosto 1993, n. 18.

[16] Articolo aggiunto dall'art. 85 della L.P. 23 agosto 1993, n. 18 e così sostituito dall’art. 14 della L.P. 11 marzo 2005, n. 3.

[17] Comma abrogato dall'art. 86 della L.P. 23 agosto 1993, n. 18.

[18] Comma così sostituito dall'art. 86 della L.P. 23 agosto 1993, n. 18.

[19] Comma già sostituito dall'art. 86 della L.P. 23 agosto 1993, n. 18 e così ulteriormente sostituito dall’art. 21 della L.P. 30 dicembre 2002, n. 15.

[20] Comma abrogato dall'art. 86 della L.P. 23 agosto 1993, n. 18.

[21] Comma abrogato dall'art. 86 della L.P. 23 agosto 1993, n. 18.

[22] Articolo così sostituito dall'art. 87 della L.P. 23 agosto 1993, n. 18.

[23] Articolo aggiunto dall'art. 88 della L.P. 23 agosto 1993, n. 18.

[24] Modifica l'art. 4 della L.P. 25 novembre 1982, n. 24, successivamente abrogata dalla L.P. 16 luglio 1990, n. 21.

[25] Recano disposizioni finanziarie ed entrata in vigore.