§ 6.4.19 - L.P. 8 luglio 1996, n. 4.
Nuova disciplina della programmazione di sviluppo e adeguamento delle norme in materia di contabilità e di zone svantaggiate.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.4 programmazione
Data:08/07/1996
Numero:4


Sommario
Art. 1.  Finalità e obiettivi della programmazione.
Art. 2.  Soggetti della programmazione.
Art. 3.  Partecipazione.
Art. 4.  Consultazioni con i comuni.
Art. 5.  Strumenti della programmazione.
Art. 6.  Informazioni.
Art. 7.  Programma di sviluppo provinciale.
Art. 8.  Contenuti del programma di sviluppo provinciale.
Art. 9.  Durata del programma di sviluppo provinciale.
Art. 10.  Efficacia del programma.
Art. 11.  Procedure di formazione del programma.
Art. 11 bis.  Attuazione del programma di sviluppo.
Art. 12.  Elementi conoscitivi relativi al bilancio di previsione.
Art. 12 bis.  Osservatorio permanente per l'economia, il lavoro e per la valutazione della domanda sociale.
Art. 12 ter.  Patti territoriali.
Art. 13.  Progetti.
Art. 14.  Progetti strategici.
Art. 15.  Requisiti dei progetti.
Art. 16.  Durata dei progetti.
Art. 17.  Strumenti di programmazione settoriale.
Art. 18.  Requisiti dei piani di settore e dei programmi.
Art. 19.  Attività strumentali.
Art. 19 bis.  Disposizioni per la valutazione e la verifica degli investimenti pubblici.
Art. 20.  Superamento degli squilibri economici e sociali.
Art. 21.  Progetti mirati per le zone svantaggiate e quadro provinciale di sostegno.
Art. 22.  Fondo per le zone svantaggiate.
Art. 23.  Disegni di legge.
Art. 24.  Criteri di comportamento gestionale.
Art. 25.  Verifica di conformità.
Art. 26.  Rapporti annuali e verifiche.
Art. 27.  Consultazioni.
Art. 28.  Comitato per la programmazione.
Art. 29.  Commissioni e gruppi di lavoro.
Art. 30.  Disposizioni per i comitati per lo sviluppo provinciale e per la qualificazione della spesa pubblica
Art. 62.  Abrogazione dell'articolo 4 della legge provinciale 25 febbraio 1985, n. 3.
Art. 63.  Abrogazione di norme e disposizioni transitorie in materia di zone svantaggiate.
Art. 64.  Abrogazione di norme in materia di programmazione provinciale e comprensoriale.
Art. 65.  Conferma del programma di sviluppo provinciale per il triennio 1990-1992.
Art. 65 bis.  Disposizioni transitorie in materia di atti di programmazione settoriali.
Art. 66.  Nomina del Comitato per la programmazione.
Art. 67.  Ufficio per l'analisi delle politiche pubbliche.
Art. 68.  Ufficio bilancio.
Art. 69.  Autorizzazioni di spesa. Rinvio.
Art. 70.  Copertura degli oneri.
Art. 71.  Variazioni di bilancio.


§ 6.4.19 - L.P. 8 luglio 1996, n. 4.

Nuova disciplina della programmazione di sviluppo e adeguamento delle norme in materia di contabilità e di zone svantaggiate.

(B.U. 16 luglio 1996, n. 32 - S.O. n. 3).

 

CAPO I

Disposizioni generali

 

Art. 1. Finalità e obiettivi della programmazione.

     1. La Provincia autonoma di Trento adotta la programmazione come metodo di governo.

     2. La programmazione è finalizzata fra l'altro:

     a) al miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro e alla piena occupazione;

     b) allo sviluppo delle attività di produzione e di scambio di beni e servizi;

     c) alla tutela e alla valorizzazione dell'ambiente naturale e delle sue risorse;

     d) al superamento degli squilibri economici e sociali esistenti nelle diverse zone del territorio provinciale e alla valorizzazione delle rispettive vocazioni territoriali;

     e) alla valorizzazione delle risorse umane attraverso la qualificazione delle attività formative, culturali e di ricerca;

     f) alla razionalizzazione dell'impiego delle risorse e alla salvaguardia di quelle non rinnovabili;

     g) alla realizzazione di condizioni di contesto generale idonee a favorire il miglioramento della capacità competitiva delle imprese;

     h) al potenziamento delle infrastrutture economiche e sociali;

     i) alla diffusione e alla valorizzazione degli strumenti di partecipazione sociale e di democrazia economica richiamati negli articoli 43, 45 e 46 della Costituzione della Repubblica;

     l) al miglioramento della qualità delle funzioni svolte dalla pubblica amministrazione.

     3. La programmazione, in conformità a quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 41 della Costituzione, è finalizzata a coordinare ed indirizzare l'attività della Provincia, degli enti pubblici e dei privati per conseguire obiettivi di utilità generale e di sviluppo economico e sociale.

     4. La Provincia concorre altresì, attraverso la propria programmazione, agli atti di programma di livello sovra-provinciale e ne realizza gli obiettivi nell'ambito delle competenze proprie e delegate.

 

     Art. 2. Soggetti della programmazione.

     1. Sono soggetti della programmazione provinciale la Provincia autonoma, i comuni, le comunità montane, la Camera di commercio e gli altri enti pubblici, secondo le attribuzioni loro spettanti in base alla legge.

     2. Fino all'attuazione della riforma dell'assetto istituzionale della Provincia di Trento, le disposizioni della presente legge relative alle comunità montane si intendono riferite agli enti di cui all'articolo 1 della legge provinciale 7 dicembre 1973, n. 62 concernente «Disciplina dei comprensori nel quadro degli interventi per lo sviluppo della montagna».

     3. Fino a tale data gli enti di cui all'articolo 1 della legge provinciale 7 dicembre 1973, n. 62, per la programmazione della propria attività utilizzano gli strumenti previsti dalla legge regionale 23 ottobre 1998, n. 10 (Modifiche alla legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 "Nuovo ordinamento dei comuni della Regione Trentino - Alto Adige") [1].

 

     Art. 3. Partecipazione.

     1. La Provincia garantisce la partecipazione dei comuni e delle comunità montane alla formazione degli atti di programma al fine di corrispondere, in armonia con gli obiettivi di cui all'articolo 1, alle esigenze delle comunità da essi rappresentate e di valorizzarne le autonome funzioni.

     2. La Provincia promuove consultazioni e accordi con il sistema delle imprese per l'integrazione dei rispettivi programmi.

     3. La Provincia assicura altresì la partecipazione degli altri enti pubblici e delle rappresentanze sindacali, economiche, sociali e culturali, alla formazione del programma di sviluppo provinciale.

 

     Art. 4. Consultazioni con i comuni.

     1. La Giunta provinciale consulta la rappresentanza dei comuni sulle linee di impostazione dei principali atti di programmazione e dei bilanci nonché sui disegni di legge relativi a materie di interesse comunale.

 

     Art. 5. Strumenti della programmazione.

     1. Sono strumenti della programmazione provinciale e il relativo documento di attuazione [2]:

     a) il programma di sviluppo provinciale;

     b) il piano urbanistico provinciale;

     c) il bilancio pluriennale e annuale della Provincia;

     d) i patti territoriali;

     e) i piani e programmi previsti dalle leggi provinciali di settore nonché i programmi di gestione definiti ai sensi dell'articolo 3 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (Revisione dell'ordinamento del personale della Provincia autonoma di Trento) come modificato dall'articolo 19 della legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3;

     f) i progetti [3].

     2. Sono strumenti della programmazione sub-provinciale:

     a) gli strumenti di programmazione delle comunità montane [4];

     b) gli strumenti urbanistici dei comuni e delle comunità montane;

     c) i bilanci dei comuni e delle comunità montane;

     d) le relazioni previsionali-programmatiche dei comuni.

     d bis) i programmi generali delle opere pubbliche dei comuni [5].

 

     Art. 6. Informazioni.

     1. La Provincia autonoma di Trento e gli organi statali si forniscono, reciprocamente ed a richiesta, tutti gli elementi utili per l'esercizio delle rispettive funzioni di programmazione, ai sensi dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1973, n. 49 concernente «Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige: organi della Regione e delle Province di Trento e Bolzano e funzioni regionali».

     2. La Giunta provinciale promuove la collaborazione con gli enti locali ai fini dello scambio di informazioni e coordina gli strumenti conoscitivi esistenti con particolare riferimento al sistema informativo provinciale e alle reti di telecomunicazione.

 

CAPO II

Programmazione provinciale

 

     Art. 7. Programma di sviluppo provinciale.

     1. Il programma di sviluppo provinciale, nell'ambito degli indirizzi e dei vincoli stabiliti dalla legislazione vigente, determina gli obiettivi da conseguire per lo sviluppo economico, per il riequilibrio sociale, per gli assetti territoriali e delinea gli interventi correlati a tali obiettivi [6].

     2. Il programma di sviluppo costituisce inoltre il quadro di riferimento per la predisposizione dei disegni di legge rappresentanti gli strumenti di programmazione finanziaria della Provincia previsti dalla legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di Trento), come da ultimo modificata dalla legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3 [7].

     3. La Provincia concorre alla programmazione nazionale attraverso il programma di sviluppo provinciale.

     4. Il programma di sviluppo tiene conto degli obiettivi delle politiche d'intervento dello Stato e dell'Unione europea, nonché delle esigenze di raccordo con i programmi delle regioni limitrofe.

 

     Art. 8. Contenuti del programma di sviluppo provinciale.

     1. Il programma di sviluppo provinciale:

     a) analizza la situazione economica e sociale della provincia, evidenziando i punti di forza e di debolezza del sistema;

     b) descrive il quadro finanziario, con particolare riferimento alle risorse mobilitabili da parte dei soggetti della programmazione;

     c) stabilisce i principi generali dell'azione provinciale per gli obiettivi di sviluppo;

     d) individua le aree strategiche per lo sviluppo, definendone obiettivi, priorità di intervento e criteri realizzativi secondo modalità in grado di assicurare il coordinamento degli interventi della Provincia con quelli dei comuni e degli altri soggetti della programmazione;

     e) individua, ove necessario, le iniziative di carattere intersettoriale da attuare mediante progetti [8].

     1 bis. Il programma di sviluppo favorisce l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività d'interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà [9].

     2. Le leggi provinciali possono demandare al programma di sviluppo la determinazione di specifici indirizzi, criteri ed ordini di priorità per i rispettivi campi di attività e d'intervento [10].

 

     Art. 9. Durata del programma di sviluppo provinciale.

     1. Il programma di sviluppo provinciale è formulato all'inizio di ogni legislatura e ha efficacia temporale per la durata della stessa. Tale efficacia è tuttavia prorogata fino all'entrata in vigore del programma successivo.

     2. Il programma di sviluppo può essere aggiornato con effetto per la rimanente durata della legislatura in presenza di variazioni che determinano una modifica dell'impostazione generale del programma [11].

 

     Art. 10. Efficacia del programma. [12]

     1. Il programma di sviluppo provinciale ha efficacia di indirizzo, di prescrizione e di vincolo per le attività della Provincia e degli enti dipendenti dalla Provincia e per le funzioni delegate dalla stessa agli enti locali. Il medesimo programma ha efficacia di indirizzo per gli strumenti di programmazione delle comunità montane e per le attività degli altri enti pubblici da essi svolte nell'ambito di materie disciplinate dalla legge provinciale [13].

     2. I disegni di legge di iniziativa della Giunta provinciale relativi alla revisione e alle varianti del piano urbanistico provinciale assumono come riferimento gli obiettivi generali individuati dal programma di sviluppo.

     3. Nell'ambito delle materie di competenza provinciale, il programma di sviluppo costituisce il quadro di riferimento per le attività proprie delle amministrazioni pubbliche e per l'attività economica privata.

 

     Art. 11. Procedure di formazione del programma. [14]

     1. Per l'elaborazione dello schema di programma di sviluppo la Giunta provinciale assicura opportune forme di partecipazione e promuove la concertazione come metodo per la definizione degli obiettivi del programma medesimo. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabiliti gli strumenti e le modalità per l'attuazione della concertazione, nonché le forme di confronto partecipativo da adottare nei casi di cui al comma 3 dell'articolo 11 bis. Lo schema di programma di sviluppo è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione [15].

     2. Lo schema di programma è trasmesso al Consiglio provinciale e depositato in copia per la consultazione presso la Provincia, i comuni e le comunità montane per trenta giorni successivi dalla data di pubblicazione.

     3. Nei trenta giorni successivi alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale, i comuni e le comunità montane formulano le proprie osservazioni e proposte. Nel medesimo termine chiunque può far pervenire alla Giunta provinciale le proprie osservazioni e proposte, scritte e motivate. Tali osservazioni e proposte sono raccolte in apposito fascicolo e trasmesse al Consiglio provinciale.

     4. La Giunta provinciale, sentita la competente commissione consiliare, che deve esprimersi entro trenta giorni dalla data di ricevimento delle osservazioni e proposte di cui al comma 3, approva con provvedimento motivato il programma.

     5. La procedura di cui al presente articolo si applica altresì per gli eventuali aggiornamenti del programma di cui al comma 2 dell'articolo 9 [16].

 

          Art. 11 bis. Attuazione del programma di sviluppo. [17]

     1. La Giunta provinciale approva, di norma ogni anno e contestualmente all'adozione del bilancio di previsione, un documento di attuazione del programma di sviluppo provinciale.

     2. Il documento definisce, per le diverse aree strategiche del programma di sviluppo provinciale, gli interventi da attuare nel periodo di validità del bilancio. [18]

     3. Il documento, ove non ricorrano i presupposti di cui all'articolo 9, comma 2, può integrare, aggiornare e specificare gli elementi, ivi incluso quanto previsto per i comitati di cui all'articolo 30, e le priorità di intervento del programma di sviluppo, in relazione all'evolversi della situazione economica, sociale, ambientale e territoriale del Trentino [19].

     4. I criteri di impostazione del documento sono sottoposti all'esame del comitato per lo sviluppo provinciale [20].

 

     Art. 12. Elementi conoscitivi relativi al bilancio di previsione. [21]

 

     Art. 12 bis. Osservatorio permanente per l'economia, il lavoro e per la valutazione della domanda sociale. [22]

     1. Al fine di favorire il migliore raccordo del momento informativo, interpretativo e valutativo sulle dinamiche del sistema economico locale e della domanda sociale è istituito l'osservatorio permanente per l'economia, il lavoro e per la valutazione della domanda sociale della comunità trentina, quale modalità di organizzazione permanente della Giunta provinciale, di assunzione sistematica delle informazioni e di elaborazione di linee guida per lo sviluppo socio-economico nonché di valutazione delle politiche in atto, in forma coordinata con le categorie imprenditoriali e della cooperazione, le organizzazioni sindacali dei lavoratori nonché con le rappresentanze delle associazioni del volontariato e del privato sociale.

     2. L'attività dell'osservatorio è organizzata in due distinte aree, una riguardante le tematiche dell'economia e del lavoro, l'altra quelle della valutazione del bisogno sociale, della qualità della vita e delle nuove povertà.

     3. Con propria deliberazione la Giunta provinciale adotta le disposizioni per la composizione, l'organizzazione e il funzionamento dell'osservatorio, oltre che delle aree di attività di cui al comma 2, assicurando anche fasi di operatività integrata tra le aree.

     3 bis. Per i fini di cui ai commi 1 e 3, la Provincia può sostenere spese per promuovere con l'Università degli studi di Trento la costituzione di un consorzio a cui possono partecipare la camera di commercio e altri enti e soggetti che operano nel campo delle indagini e delle rilevazioni, in particolare sulle dinamiche del sistema economico-sociale provinciale. La Provincia assegna, inoltre, nell'ambito dell'accordo di programma di cui all'articolo 1 bis della legge provinciale 2 novembre 1993, n. 29 (Norme per favorire la collaborazione tra la Provincia e l'Università degli studi di Trento) specifici finanziamenti di carattere pluriennale per l'attività dell'osservatorio [23].

 

     Art. 12 ter. Patti territoriali. [24]

     1. Il patto territoriale è l'accordo promosso da enti locali, dalla Provincia, da parti sociali, da soggetti pubblici o privati, ivi comprese società finanziarie e istituti di credito, rivolto ad attuare un programma di interventi caratterizzato da obiettivi di promozione dello sviluppo locale ed ecosostenibile, costituente fondamentale espressione del principio del partenariato sociale. Esso rappresenta il mezzo per attuare un complesso integrato di interventi, anche di tipo infrastrutturale, finalizzati allo sviluppo di aree territoriali delimitate a livello subprovinciale, da realizzare mediante il miglior coordinamento degli interventi nell'ambito degli strumenti normativi esistenti. Il patto rappresenta inoltre lo strumento di raccordo fra gli interventi di una pluralità di soggetti pubblici, finalizzati allo sviluppo integrato e al miglioramento della qualità e della produttività dei servizi pubblici.

     2. Il patto territoriale è altresì uno strumento di attuazione della riforma istituzionale per il decentramento della pubblica amministrazione. Nell'istituzione delle priorità di cui al comma 12, sono privilegiati i patti tra i cui sottoscrittori figurano i soggetti che la legge provinciale indica come forme istituzionali per la gestione associata delle funzioni amministrative negli ambiti territoriali per l'esercizio delle funzioni trasferite o subdelegate ai comuni.

     3. Ciascun patto territoriale indica:

     a) lo specifico e primario obiettivo di sviluppo locale cui è finalizzato e il suo raccordo con le linee generali della programmazione provinciale;

     b) i soggetti sottoscrittori [25];

     c) gli impegni e gli obblighi di ciascuno dei soggetti sottoscrittori per l'attuazione dell'accordo;

     d) le attività e gli interventi da realizzare, con l'indicazione dei soggetti attuatori, dei tempi e delle modalità di attuazione;

     e) il piano finanziario, i piani temporali di spesa relativi a ciascun intervento e le attività da realizzare, con l'indicazione dell'eventuale concorso dei privati e del sistema creditizio nonché di eventuali risorse comunitarie e statali;

     f) la valutazione economico-finanziaria degli eventuali investimenti infrastrutturali.

     4. Il soggetto responsabile del patto è individuato dal tavolo di concertazione tra i rappresentanti degli enti pubblici o in una società mista pubblica - privata, promossa dal tavolo. Il soggetto responsabile provvede alle spese relative alla gestione del patto previste dal comma 10 [26].

     4 bis. Il tavolo di concertazione è formato dai soggetti pubblici e privati rappresentativi degli interessi del territorio pattizio. Per ogni componente effettivo può essere nominato un componente supplente. Nell'ambito del tavolo si realizzano il confronto e la concertazione fra le parti pubbliche e private coinvolte in ordine all'elaborazione della strategia locale di sviluppo integrato [27].

     5. Il soggetto responsabile, avvalendosi della struttura individuata dalla Giunta provinciale, provvede tra l'altro a:

     a) attivare le risorse finanziarie, tecniche e organizzative necessarie alla realizzazione del patto;

     b) rappresentare in modo unitario gli interessi dei soggetti sottoscrittori;

     c) assicurare il monitoraggio e la verifica dei risultati fungendo altresì da sportello unico per i soggetti sottoscrittori;

     d) verificare la coerenza delle iniziative col patto e il rispetto degli impegni dei soggetti sottoscrittori, promuovendo, in caso di ritardi e di inadempimenti, i necessari provvedimenti degli enti pubblici coinvolti e assumendo direttamente le iniziative e le misure di propria diretta competenza [28];

     e) verificare e garantire la coerenza di nuove iniziative con l'obiettivo di sviluppo locale a cui è finalizzato il patto;

     f) promuovere, ove necessario, la convocazione della conferenza di servizi di cui all'articolo 16 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo), come sostituito dall'articolo 14 della legge provinciale 8 settembre 1997, n. 13 e quella prevista dall'articolo 4 della legge provinciale 8 settembre 1997, n. 13;

     g) presentare alla Giunta provinciale una relazione semestrale sullo stato di attuazione del patto territoriale, indicando i risultati e le azioni di verifica e di monitoraggio svolte, nonché i progetti non attivabili o non completabili dei quali è conseguentemente dichiarata la disponibilità delle risorse non utilizzate, ove derivanti dagli specifici stanziamenti destinati dalla Provincia ai patti territoriali.

     5 bis. Avverso gli atti assunti dal soggetto responsabile del patto territoriale è ammesso ricorso alla Giunta provinciale. Il termine di presentazione del ricorso è di trenta giorni decorrenti dall'avvenuta comunicazione o dalla conoscenza dei relativi atti. Il ricorso è deciso entro il termine di sessanta giorni. [29].

     5 ter. La Provincia può assumere gli oneri necessari per la copertura assicurativa del responsabile del patto nell'espletamento dei suoi compiti, secondo criteri e modalità stabilite da un'apposita deliberazione della Giunta provinciale. [30]

     6. Nell'ambito del patto territoriale la Provincia può promuovere, in coerenza con gli obiettivi e i criteri generali fissati dagli altri strumenti della programmazione provinciale, direttamente o indirettamente attraverso l'intervento finanziario, la realizzazione di opere di tipo infrastrutturale, materiale o immateriale, rivolte al miglioramento del contesto economico-ambientale ai fini del consolidamento, della qualificazione e dello sviluppo locale.

     7. Le opere realizzate ai sensi del comma 6 possono essere trasferite gratuitamente, con il vincolo di inalienabilità, in proprietà ad enti locali e ad altri enti pubblici operanti in ambito locale, ivi compresi quelli camerali. In alternativa possono essere concessi in gestione a soggetti pubblici e privati, anche associati, a condizione che essi assumano previamente l'obbligo di sostenere gli oneri derivanti dalla gestione.

     8. Per la realizzazione delle opere di cui al comma 6 si applicano gli articoli da 2 a 9 della legge provinciale 8 settembre 1997, n. 13 in materia di opere pubbliche comprese in un piano straordinario.

     9. Qualora la realizzazione dei patti territoriali richieda la modificazione delle previsioni degli strumenti urbanistici subordinati al piano urbanistico provinciale, fermo restando quanto stabilito dal comma 8, alle procedure di variante si applicano le disposizioni di cui alla legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio), come da ultimo modificata dalla legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, con i seguenti adattamenti:

     a) nel caso di varianti ai piani comprensoriali di coordinamento, i termini di cui all'articolo 38, comma 1, della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22, entro i quali la Giunta provinciale approva la variante e la commissione urbanistica provinciale (CUP) esprime il parere, sono ridotti rispettivamente a centoventi giorni e a sessanta giorni;

     b) nel caso di varianti ai piani regolatori generali, queste possono essere deliberate prima che trascorrano due anni dalla deliberazione di adozione del piano o della precedente variante, in deroga a quanto previsto dall'articolo 42, comma 2, della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22, come sostituito dall'articolo 40 della legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3. I termini di cui all'articolo 41, comma 1, della legge provinciale n. 22 del 1991, entro i quali la Giunta provinciale approva la variante e la CUP esprime il parere, sono ridotti rispettivamente a centoventi giorni e a sessanta giorni.

     9 bis. Le previsioni contenute nelle varianti agli strumenti urbanistici di cui al comma 9 cessano di avere efficacia se le opere previste dall'iniziativa pattizia non sono completate entro otto anni dalla data di approvazione delle varianti o entro il diverso termine stabilito dal patto territoriale, comunque non superiore a dieci anni dalla data di approvazione delle varianti. In tal caso riacquistano efficacia le previsioni in vigore prima delle varianti. Le varianti individuano espressamente le opere realizzabili in attuazione del patto territoriale [31].

     10. Per la realizzazione dei patti territoriali la Giunta provinciale può individuare annualmente riserve di risorse finanziarie sulle leggi di settore e riserve sul fondo di cui all'articolo 16 della legge provinciale 16 novembre 1993, n. 36 (Norme in materia di finanza locale), come sostituito dall'articolo 13 della legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3. E' istituito un apposito fondo, da gestire secondo criteri e modalità stabiliti dalla Giunta provinciale, destinato a finanziamenti per la realizzazione di opere e, nei limiti della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato, per l'agevolazione di fattispecie non previste dalla vigente legislazione di settore. Con il medesimo fondo possono essere finanziate le spese dei progetti di fattibilità dei patti territoriali, quelle di progettazione, anche ambientale, delle opere, quelle per studi, analisi e ricerca nonché quelle di gestione delle attività dei patti, ivi comprese quelle inerenti allo sportello unico, secondo quanto stabilito con apposita deliberazione della Giunta provinciale. Per la valutazione economico-finanziaria degli investimenti la Provincia può avvalersi di istituti bancari a tale scopo convenzionati. La Giunta provinciale individua le strutture preposte all'istruttoria degli interventi previsti dal presente comma [32].

     11. Ai soggetti attuatori è assicurata priorità nell'istruttoria e nell'ammissione delle istanze presentate ai sensi delle leggi provinciali per la realizzazione dei patti. La realizzazione degli interventi e la concessione delle agevolazioni e dei finanziamenti contemplati dal patto territoriale sono disposti anche prescindendo dalle procedure previste dagli altri strumenti della programmazione settoriale e anche in deroga ai criteri e alle modalità di cui all'articolo 17, comma 2, lettera b), della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4, come sostituito dall'articolo 10 della legge provinciale 27 agosto 1999, n. 3 [33].

     11 bis. La Giunta provinciale è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con istituti bancari per anticipare ai beneficiari le agevolazioni concesse per l'attuazione degli interventi previsti dai patti territoriali. Le anticipazioni sono disposte nei limiti stabiliti dalla Giunta provinciale nel rispetto degli importi previsti per i medesimi interventi dal bilancio pluriennale della Provincia. Gli oneri connessi alle spese e agli interessi relativi alle anticipazioni rimangono a carico del bilancio provinciale. Per l'attuazione dei patti territoriali i provvedimenti di impegno possono essere assunti in deroga a quanto disposto dall'articolo 55 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 [34].

     12. Con propria deliberazione, da pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione, la Giunta provinciale stabilisce i criteri, le modalità e l'ordine di priorità per la predisposizione e per l'attuazione dei patti territoriali nonché le misure di intensità delle agevolazioni nei limiti previsti dalle leggi vigenti.

     13. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì per le finalità di valorizzazione di zone montane di cui alla legge provinciale 23 novembre 1998, n. 17, di sviluppo di ambiti turistici di cui alla legge provinciale 4 agosto 1986, n. 21 e di promozione del turismo rurale di cui alla legge provinciale 7 aprile 1992, n. 14. Sono conseguentemente abrogate le seguenti disposizioni:

     a) articolo 3 ter della legge provinciale 4 agosto 1986, n. 21 (Nuova organizzazione della promozione turistica della Provincia autonoma di Trento), introdotto dall'articolo 24 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10;

     b) articoli 5 e 6 della legge provinciale 23 novembre 1998, n. 17 (Interventi per lo sviluppo delle zone montane e disposizioni urgenti in materia di agricoltura);

     c) [35].

 

     Art. 13. Progetti.

     1. Per il conseguimento di obiettivi determinati la Provincia predispone e realizza progetti riguardanti l'attuazione diretta di opere, sistemi ed azioni nonché il coordinamento o l'incentivazione di iniziative di privati o di altri enti pubblici.

     2. I progetti possono riferirsi a specifiche iniziative o ad un complesso coordinato di azioni ed interventi, previsti dalla vigente legislazione o autorizzati con norma apposita.

     3. I progetti sono approvati dalla Giunta provinciale.

     4. La Giunta provinciale può attribuire priorità ai progetti la cui realizzazione o gestione preveda il diretto coinvolgimento, anche finanziario, dei privati o di altri enti, in relazione alle loro specifiche capacità.

     4 bis. I progetti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera e), hanno l'efficacia prevista dall'articolo 10, comma 1 [36].

 

     Art. 14. Progetti strategici. [37]

 

     Art. 15. Requisiti dei progetti.

     1. I progetti identificano i bisogni o gli squilibri che motivano l'intervento pubblico, effettuano la ricognizione degli interventi pregressi e del relativo stato di attuazione, definiscono obiettivi e risultati che si intendono conseguire.

     2. Costituiscono inoltre elementi essenziali dei progetti: le caratteristiche degli interventi, i soggetti attuatori, la durata, le risorse da impiegare, le modalità per l'esecuzione nonché per la futura gestione delle iniziative.

     3. I progetti sono formulati secondo criteri di compatibilità con le risorse disponibili [38].

     4. La previsione nei progetti di singole opere di costo superiore ai limiti di importo determinati dalla Giunta provinciale è subordinata all'effettuazione di un'apposita analisi economico-finanziaria, tendente ad accertarne la redditività e la coerenza con gli altri strumenti di programmazione [39].

     5. I progetti possono essere articolati in sub-progetti, anche approvati in tempi successivi, in relazione al grado di definizione degli elementi di cui al presente articolo.

 

     Art. 16. Durata dei progetti.

     1. I progetti hanno di norma efficacia temporale fino a un massimo di cinque anni e sono soggetti a verifica annuale. Al loro aggiornamento si provvede, ove necessario, con effetto per la durata residua degli stessi.

     2. I progetti contemplano azioni ed interventi la cui realizzazione abbia comunque inizio entro il rispettivo periodo di efficacia temporale.

     3. Gli interventi previsti dai progetti scaduti possono comunque essere ultimati [40].

 

     Art. 17. Strumenti di programmazione settoriale. [41]

     1. La programmazione settoriale, in armonia con il programma di sviluppo provinciale e con il relativo documento di attuazione, è realizzata in via ordinaria per mezzo dei programmi di gestione definiti ai sensi dell'articolo 3 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (Revisione dell'ordinamento del personale della Provincia autonoma di Trento), come modificato dall'articolo 19 della legge provinciale 28 febbraio 1998, n. 3 [42].

     2. La Giunta provinciale approva:

     a) piani pluriennali di settore o progetti per gli investimenti pubblici e programmi annuali per le spese di gestione delle attività e di realizzazione delle iniziative, considerati significativi ai fini del perseguimento degli obiettivi programmatici [43];

     b) criteri e modalità inerenti i trasferimenti, i contributi o i finanziamenti a favore delle attività produttive o comunque a carattere continuativo che interessino più soggetti.

     3. Con regolamento sono individuati i piani e i programmi da adottare e sono stabiliti i criteri in base ai quali la programmazione settoriale è realizzata attraverso gli strumenti di cui al comma 2, lettera a), il periodo di riferimento, i contenuti, le modalità di modificazione e di aggiornamento dei predetti strumenti di programmazione, la soglia finanziaria al di sotto della quale non è richiesta l'indicazione specifica degli interventi, le modalità di raccordo con gli strumenti di programmazione di cui al comma 1 nonché ogni altro elemento utile per la loro predisposizione. La Giunta provinciale delibera il regolamento, sentita la competente commissione consiliare, che deve esprimersi entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di parere; decorso tale termine la Giunta provinciale provvede prescindendo dal predetto parere.

     3 bis. Il regolamento, anche in deroga ai criteri di cui all'articolo 15, comma 1, può individuare modalità semplificate per la predisposizione e l'aggiornamento dei piani pluriennali di settore o dei progetti per gli investimenti pubblici che prevedono la programmazione d'interventi di soggetti terzi agevolati dalla Provincia [44].

 

     Art. 18. Requisiti dei piani di settore e dei programmi.

     1. Ai piani pluriennali di settore si applicano, anche in deroga a quanto disposto dalle leggi provinciali in vigore, le disposizioni di cui agli articoli 15, comma 1, e 16.

     2. Ai piani e programmi si applica inoltre la disposizione concernente la compatibilità finanziaria dei progetti, di cui al comma 3 dell'articolo 15. La Giunta provinciale può indicare, in distinte sezioni dei piani pluriennali, elenchi di opere e di interventi da attuare subordinatamente alla individuazione delle relative risorse finanziarie.

     3. Sono fatte salve le norme che disciplinano la programmazione sanitaria e socio-assistenziale, la formulazione di piani a durata indeterminata o superiore al quinquennio, nonché l'accesso a fondi statali e comunitari.

 

     Art. 19. Attività strumentali.

     1. La Giunta provinciale predispone strumenti per l'analisi preventiva e per il controllo dei risultati conseguiti attraverso gli interventi pubblici.

     2. La Giunta provinciale promuove interventi per:

     a) l'introduzione dei metodi della qualità totale nell'amministrazione pubblica;

     b) l'introduzione del controllo di gestione;

     c) la formazione del personale della Provincia e di altri enti pubblici impegnato in attività progettuali e di controllo della spesa;

     d) lo scambio di esperienze fra i propri funzionari e quelli di altri enti.

     3. L'attività di controllo di cui al comma 1 è diretta a verificare, anche mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi e la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche impegnate.

 

     Art. 19 bis. Disposizioni per la valutazione e la verifica degli investimenti pubblici. [45]

     1. La Giunta provinciale definisce, anche in attuazione delle finalità e degli obiettivi previsti dalla legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali), specifici criteri, modalità e strumenti organizzativi per assicurare la valutazione e la verifica degli investimenti pubblici al fine di qualificare e rendere più efficiente il processo di programmazione delle politiche di sviluppo.

 

CAPO III

Riequilibrio territoriale

 

     Art. 20. Superamento degli squilibri economici e sociali. [46]

     [1. Al fine di promuovere la qualità della vita nelle zone svantaggiate del territorio provinciale a causa di marginalità fisica od economica, di carenza di risorse o di servizi, nonché di degrado indotto dal decremento ed invecchiamento della popolazione, vengono realizzati nell'ambito della programmazione provinciale interventi volti a creare condizioni di autonomo sviluppo delle zone medesime. Tali obiettivi vengono perseguiti in particolare attraverso l'attuazione di progetti mirati per le zone svantaggiate, secondo le disposizioni del presente capo, nonché attraverso le disposizioni di cui al comma 2.

     2. Le norme provinciali in materia d'incentivazione ai settori economici fissano, ove necessario, e compatibilmente con l'ordinamento comunitario, opportune agevolazioni a favore delle iniziative economiche localizzate nelle zone svantaggiate.

     3. Ai fini degli interventi della Provincia l'individuazione delle zone svantaggiate è effettuata per il rispettivo territorio dalle comunità montane, ove esistono, o dai comuni interessati, sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta provinciale con propria deliberazione, sentito il Comitato per la programmazione].

 

     Art. 21. Progetti mirati per le zone svantaggiate e quadro provinciale di sostegno. [47]

     [1. La Giunta provinciale è autorizzata a partecipare al finanziamento e all'attuazione di progetti mirati per le zone svantaggiate predisposti dalle comunità montane d'intesa con i comuni interessati.

     2. A tal fine la Giunta provinciale può stabilire modalità e criteri per la formazione dei progetti mirati.

     3. Per fruire dell'intervento provinciale i progetti mirati devono indicare:

     a) la situazione socio-economica e territoriale dell'area;

     b) la ricognizione degli interventi pubblici e privati più rilevanti compiuti in passato o in corso di attuazione;

     c) l'analisi delle proposte contenute negli strumenti di programmazione settoriale della Provincia;

     d) la proposta di nuovi interventi, completa di elementi di analisi economica, con indicazione per ciascuno di essi del costo, delle fonti di copertura e dell'ordine di priorità.

     4. La Giunta provinciale, sentito il Comitato per la programmazione, definisce e approva il quadro provinciale di sostegno dei progetti mirati di cui al presente articolo.

     5. Il quadro provinciale di sostegno indica gli interventi che la Provincia intende agevolare o realizzare direttamente, secondo le disposizioni delle leggi provinciali, con efficacia di vincolo per i progetti e i piani di settore della Provincia. A tal fine la Giunta provinciale assume le necessarie determinazioni per l'inserimento degli interventi suddetti nei progetti e piani provinciali, mediante apposita integrazione degli stessi, ovvero in occasione del loro aggiornamento e riformulazione.

     6. Il quadro provinciale di sostegno individua inoltre gli interventi che la comunità montana realizza direttamente, in relazione alle proprie funzioni e a quelle alla stessa affidate. A tal fine il quadro provinciale di sostegno contiene le necessarie determinazioni per l'utilizzo del fondo per le zone svantaggiate.

     7. Il quadro provinciale di sostegno può infine indicare:

     a) interventi pubblici agevolabili con fondi statali o comunitari, la cui realizzazione rimane subordinata alla concessione dei relativi finanziamenti;

     b) impegni per la proposta di nuovi provvedimenti legislativi necessari a conseguire gli obiettivi dei progetti mirati].

 

     Art. 22. Fondo per le zone svantaggiate. [48]

     [1. E' istituito il fondo per le zone svantaggiate, destinato al finanziamento di investimenti pubblici realizzati dalle comunità montane, per l'attuazione dei progetti mirati di cui all'articolo 21, nonché di progetti volti al superamento di fenomeni temporanei di crisi delle attività economiche, ovvero al mantenimento dell'identità linguistica e culturale della popolazione.

     2. Il fondo è iscritto nel bilancio di previsione della Provincia ed è alimentato dai contributi speciali dello Stato in favore delle comunità montane, nonché da stanziamenti integrativi a carico del bilancio provinciale.

     3. La Giunta provinciale stabilisce, con propria deliberazione, le priorità per l'accesso al fondo.

     4. Con la deliberazione di cui al comma 3, la Giunta provinciale determina altresì i requisiti dei progetti ammissibili al finanziamento a carico del fondo, nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge, nonché le modalità e i termini per la loro presentazione.

     5. La Giunta provinciale, sentito il Comitato per la formulazione dei progetti e dei piani di intervento della Provincia, approva i progetti ritenuti meritevoli determinando per ciascuno le spese ammissibili ad agevolazione, l'entità dell'agevolazione medesima, fino alla concorrenza della spesa ammissibile complessiva, le modalità per la definizione dei rapporti finanziari, nonché ogni altra prescrizione necessaria a garantire una migliore razionalità degli interventi.

     6. Nelle suddette determinazioni la Giunta provinciale tiene conto del contributo di ciascun progetto agli obiettivi della programmazione, nonché della meritorietà del medesimo sotto il profilo dell'efficienza e dell'efficacia.

     7. Una quota del fondo, determinata annualmente dalla Giunta provinciale sulla base delle richieste delle comunità montane, da presentarsi secondo criteri e modalità stabiliti dalla Giunta stessa con propria deliberazione, è destinata al finanziamento degli oneri derivanti dalla formazione dei relativi piani di sviluppo e dei rispettivi progetti, nonché della spesa derivante dalla formazione dei piani territoriali di coordinamento. All'assegnazione dei fondi provvede la Giunta provinciale in relazione all'ammontare dei fabbisogni finanziari di ciascuna comunità montana, sentito il Comitato di cui al comma 5.

     8. Le somme assegnate alle comunità montane ai sensi del presente articolo sono iscritte nei bilanci in appositi capitoli di entrate e di uscita per essere utilizzate con vincolo di destinazione. All'erogazione delle somme stesse provvede periodicamente la Giunta provinciale].

 

CAPO IV

Procedure per la gestione del programma di sviluppo provinciale

 

     Art. 23. Disegni di legge.

     1. Qualora per l'attuazione di progetti sia necessario un provvedimento legislativo, il relativo disegno di legge é accompagnato da uno schema di massima del progetto.

     2. I disegni di legge di iniziativa della Giunta provinciale sono corredati da una relazione tecnica, redatta dalle competenti strutture, concernente:

     1. la quantificazione degli oneri d'investimento e di gestione recati da ciascuna disposizione e l'indicazione della relativa copertura finanziaria, con la specificazione per la spesa corrente e per le minori entrate degli oneri annuali fino alla completa attuazione delle norme e, per le spese in conto capitale, della modulazione relativa agli anni del bilancio pluriennale e dell'onere complessivo in relazione agli obiettivi fisici previsti;

     2. la valutazione di impatto organizzativo e procedurale delle norme, i cui eventuali riflessi finanziari devono essere ricompresi nella quantificazione di cui alla lettera precedente.

 

     Art. 24. Criteri di comportamento gestionale.

     1. Ai fini dell'approvazione di disegni di legge nonché di progetti, piani, programmi e norme regolamentari, la Giunta provinciale determina criteri e modalità per il preventivo esame dei medesimi da parte delle strutture competenti in materia di programmazione e di finanza, rispettivamente per la conformità agli obiettivi della programmazione e alle disposizioni della presente legge, nonché per la coerenza con le linee della politica finanziaria provinciale.

     2. La Giunta provinciale e i competenti organi degli enti dipendenti dalla Provincia definiscono i criteri per l'attuazione del controllo di gestione.

 

     Art. 25. Verifica di conformità.

     1. Gli enti e istituti pubblici che svolgono compiti in materie di competenza della Provincia, trasmettono periodicamente alla Giunta provinciale, su richiesta della stessa, i propri programmi di attività. La Giunta medesima ne verifica la conformità al programma di sviluppo provinciale, nei modi previsti dalle leggi vigenti e nei limiti di cui all'articolo 10 e propone le modificazioni ed integrazioni eventualmente necessarie. Le società a prevalente partecipazione provinciale trasmettono alla Giunta provinciale i propri programmi di attività secondo quanto previsto dai rispettivi statuti e con periodicità da stabilirsi sulla base di specifici accordi.

 

CAPO V

Verifiche successive ed organi

 

     Art. 26. Rapporti annuali e verifiche.

     1. La Giunta provinciale, in sede di presentazione del rendiconto generale, trasmette al Consiglio provinciale un rapporto sulla situazione economica e sociale della Provincia e un rapporto di gestione relativo allo stato di attuazione delle politiche d'intervento, ai risultati conseguiti e agli effetti dell'intervento pubblico [49].

     2. [50].

     3. [51].

 

     Art. 27. Consultazioni. [52]

[    1. Per un confronto sull'attività di attuazione della programmazione, nonché sull'aggiornamento degli obiettivi della stessa, la Giunta provinciale consulta i soggetti di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 11.

     2. Delle risultanze complessive di dette consultazioni verrà predisposta un'apposita relazione da inviare al Consiglio provinciale.]

 

     Art. 28. Comitato per la programmazione. [53]

     [1. Presso la Presidenza della Giunta provinciale è costituito il Comitato per la programmazione nominato dalla Giunta stessa. Il Comitato rimane in carica per la durata della legislatura nella quale è avvenuta la nomina.

     2. Il Comitato elabora, sulla base degli indirizzi forniti dalla Giunta provinciale, le linee di ricerca e d'impostazione del programma di sviluppo provinciale; esprime i pareri previsti dalla presente legge, nonché quelli eventualmente richiesti dalla Giunta provinciale [54].

     3. Il Comitato è presieduto dal Presidente della Giunta provinciale, o da un assessore dallo stesso delegato, ed è composto:

     a) da sette esperti, competenti in materia di programmazione, designati dalla Giunta provinciale, fra cui almeno un esperto in materia di pianificazione territoriale ed un esperto in materie sociali;

     b) da due esperti, con specifiche competenze nelle materie indicate alla lettera a), designati uno ciascuno dal Coordinamento provinciale imprenditori e dalla Camera di commercio;

     c) da un esperto nelle materie indicate nella lettera a), designato dalla rappresentanza dei comuni.

     4. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario provinciale.

     5. Il Comitato può disporre la costituzione al proprio interno di sottocomitati per la trattazione di specifici argomenti.

     6. Alle sedute del Comitato partecipano i dirigenti generali della Provincia, i dirigenti indicati dall'articolo 5 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 concernente «Nuovo ordinamento dei servizi e del personale della Provincia autonoma di Trento», come modificato da ultimo dall'articolo 55 della legge provinciale 2 febbraio 1996, n. 1, nonché il dirigente del servizio competente in materia di programmazione.

     7. Ai componenti ed al segretario del Comitato sono corrisposti i compensi stabiliti dalla normativa provinciale vigente in materia.]

 

     Art. 29. Commissioni e gruppi di lavoro.

     1. Per la predisposizione dei progetti delineati dal programma di sviluppo provinciale possono essere costituite apposite commissioni interdisciplinari coordinate da un componente del comitato per lo sviluppo provinciale o da un dirigente provinciale [55].

     2. Allo scopo di coordinare l'attuazione degli interventi previsti dai progetti delineati dal programma di sviluppo provinciale possono essere costituiti appositi gruppi di lavoro interdipartimentali ai sensi dell'articolo 44 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 concernente «Nuovo ordinamento dei servizi e del personale della Provincia autonoma di Trento», come modificato dall'articolo 28 della legge provinciale 23 febbraio 1990, n. 6 [56].

     3. Ai componenti ed al segretario della commissione sono corrisposti i compensi stabiliti dalla normativa provinciale vigente in materia.

 

     Art. 30. Disposizioni per i comitati per lo sviluppo provinciale e per la qualificazione della spesa pubblica [57].

     1. Sono istituiti un comitato per lo sviluppo provinciale e un comitato per la qualificazione della spesa pubblica. La composizione e i compiti di tali comitati sono stabiliti dal programma di sviluppo provinciale. Agli esperti esterni dei predetti comitati è attribuito un compenso determinato dalla Giunta provinciale, sulla base dei compiti attribuiti, entro i limiti massimi dell'indennità spettante ai componenti dell'Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale, diversi dal presidente, ai sensi dell'articolo 58 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 [58].

     1 bis. Alle sedute del comitato per lo sviluppo provinciale partecipano, almeno una volta all'anno, i dirigenti generali della Provincia e i dirigenti indicati dall'articolo 5 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 [59].

 

CAPO VI

Modificazioni alla legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7

Concernente «Norme in materia di bilancio e di contabilità

generale della Provincia autonoma di Trento»

 

     Artt. 31. - 61. [60]

 

     Art. 62. Abrogazione dell'articolo 4 della legge provinciale 25 febbraio 1985, n. 3.

     1. L'articolo 4 della legge provinciale 25 febbraio 1985, n. 3 concernente «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria)» è abrogato.

 

CAPO VII

Disposizioni transitorie e finali

 

     Art. 63. Abrogazione di norme e disposizioni transitorie in materia di zone svantaggiate.

     1. E' abrogata la legge provinciale 27 giugno 1983, n. 22 concernente «Interventi per le zone svantaggiate», ferma restando l'applicazione della medesima ai rapporti sorti e gli atti conseguenti agli impegni di spesa assunti nel vigore della stessa.

     2. [Ogni qualvolta le leggi e le norme regolamentari della Provincia facciano riferimento alle zone svantaggiate di cui alla legge provinciale 27 giugno 1983, n. 22, questo va inteso a tutti gli effetti come relativo alle zone individuate ai sensi della presente legge] [61].

     3. [Fino alla nuova individuazione delle zone svantaggiate ai sensi della presente legge, continuano ad essere considerate tali, agli effetti delle norme di incentivazione della Provincia, le zone individuate ai sensi dell'articolo 3 della legge provinciale 27 giugno 1983, n. 22] [62].

 

     Art. 64. Abrogazione di norme in materia di programmazione provinciale e comprensoriale.

     1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

     a) la legge provinciale 18 agosto 1980, n. 25, ad eccezione degli articoli 11, 12 e 13;

     b) gli articoli 16 e 17 della legge provinciale 7 dicembre 1973, n. 62;

     c) l'articolo 47 della legge provinciale 20 luglio 1981, n. 10;

     d) l'articolo 20 della legge provinciale 16 agosto 1983, n. 26, come da ultimo sostituito dall'articolo 9 della legge provinciale 30 gennaio 1992, n. 6;

     e) l'articolo 13 della legge provinciale 25 febbraio 1985, n. 3, come modificato dall'articolo 39 della legge provinciale 12 settembre 1994, n. 4;

     f) l'articolo 3 della legge provinciale 12 marzo 1990, n. 10, come modificato dall'articolo 49 della legge provinciale 9 luglio 1993, n. 16.

 

     Art. 65. Conferma del programma di sviluppo provinciale per il triennio 1990-1992. [63]

     [1. Il programma di sviluppo approvato con legge provinciale 12 marzo 1990, n. 7 concernente «Approvazione del programma di sviluppo provinciale per il triennio 1990 - 1992», ha efficacia fino all'entrata in vigore del programma successivo, approvato in applicazione della presente legge.]

 

     Art. 65 bis. Disposizioni transitorie in materia di atti di programmazione settoriali. [64]

     [1. In relazione a quanto previsto dall'articolo 17 in ordine alla programmazione settoriale ed in attesa dell'adeguamento delle leggi provinciali di settore secondo quanto disposto dal comma 4 del predetto articolo, la Giunta provinciale con proprie deliberazioni, per ciascuno dei settori considerati dalle leggi provinciali vigenti, determina:

     a) gli atti di programmazione da adottare specificando per ciascuno di essi la tipologia e le modalità di elaborazione, in coerenza con le risorse e gli obiettivi definiti dai vigenti strumenti di programmazione economico- finanziaria della Provincia;

     b) l'efficacia temporale degli atti di cui alla lettera a), in relazione a quanto disposto dall'articolo 18, comma 1, nonché le modalità di verifica e di aggiornamento degli stessi.

     2. Per le opere realizzate direttamente dalla Provincia le deliberazioni di cui al comma 1 possono limitare l'individuazione nei piani pluriennali delle opere e degli interventi a quelli maggiormente significativi, per i quali la spesa ammissibile sia superiore ai limiti fissati dalle medesime deliberazioni.

     3. Le deliberazioni di cui al comma 1 sono pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione].

 

     Art. 66. Nomina del Comitato per la programmazione. [65]

     [1. La Giunta provinciale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvede alla nomina del Comitato per la programmazione secondo la composizione di cui all'articolo 28.]

 

     Art. 67. Ufficio per l'analisi delle politiche pubbliche.

     1. Per l'attuazione dei compiti previsti dai capi II e V della presente legge, nell'ambito del servizio programmazione è istituito, in aggiunta al numero complessivo stabilito dall'articolo 8 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, come modificato da ultimo dall'articolo 27 della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36, l'ufficio per l'analisi delle politiche pubbliche.

 

     Art. 68. Ufficio bilancio.

     1. Per l'espletamento delle attività connesse alla predisposizione del bilancio di previsione annuale, dell'assestamento, del bilancio pluriennale, dei provvedimenti di variazione dei medesimi documenti contabili, nonché della legge finanziaria, nell'ambito del servizio bilancio e ragioneria è istituito l'ufficio bilancio, in aggiunta al numero complessivo stabilito dall'articolo 8 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, come modificato da ultimo dall'articolo 27 della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36.

 

     Art. 69. Autorizzazioni di spesa. Rinvio.

     1. Con successive leggi provinciali si provvederà all'autorizzazione degli eventuali apporti aggiuntivi al fondo per le zone svantaggiate di cui all'articolo 22.

     2. Le spese di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b), sono incluse tra quelle per la formazione e l'aggiornamento del personale, di cui all'articolo 37 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, modificato da ultimo dall'articolo 25 della legge provinciale 23 febbraio 1990, n. 6.

 

     Art. 70. Copertura degli oneri.

     1. Alla copertura degli oneri a carico dell'esercizio finanziario 1996, derivanti dall'applicazione degli articoli 28, 29, 30 e 66, si fa fronte con la cessazione degli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 64, relativamente alle spese previste dalle abrogate disposizioni contenute nell'articolo 16 della legge provinciale 18 agosto 1980, n. 25.

     2. Alla copertura degli oneri a carico dell'esercizio finanziario 1996, derivanti dall'applicazione dell'articolo 19, si provvede con gli stanziamenti già autorizzati in bilancio per i medesimi fini.

     3. Alla copertura dell'onere valutato nell'importo di lire 30.000.000, a carico dell'esercizio finanziario 1996, derivante dall'applicazione degli articoli 67 e 68, si provvede mediante riduzione del fondo iscritto al capitolo 84170 dello stato di previsione della spesa - tabella B - per il medesimo esercizio finanziario, in relazione alla voce «Interventi del programma di Giunta (spese correnti)» indicata nell'allegato n. 3 alla legge provinciale concernente «Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 1996 e bilancio pluriennale 1996-1998».

     4. Alla copertura degli oneri valutati nell'importo di lire 30.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari 1997 e 1998, derivanti dall'applicazione degli articoli 67 e 68, si fa fronte mediante l'utilizzo di una quota delle disponibilità iscritte nel settore funzionale «Oneri non ripartibili», programma «Progetti intersettoriali», area di intervento «Interventi del programma di Giunta» per i medesimi esercizi finanziari del bilancio pluriennale 1996-1998 di cui all'articolo 5 della legge provinciale concernente «Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 1996 e bilancio pluriennale 1996-1998».

     5. Per gli esercizi finanziari successivi si provvederà secondo le previsioni recate dal bilancio della Provincia.

 

     Art. 71. Variazioni di bilancio.

     1. La Giunta provinciale è autorizzata ad apportare al bilancio di previsione le variazioni conseguenti alla presente legge, ai sensi del terzo comma dell'articolo 27 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, modificato da ultimo dall'articolo 44 della legge provinciale 12 settembre 1994, n. 4.


[1] Comma così sostituito dall’art. 6 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.

[2] Lettera così modificata dall’art. 6 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.

[3] Comma così sostituito dall'art. 41 della L.P. 13 dicembre 1999, n. 6.

[4] Lettera così sostituita dall’art. 6 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.

[5] Lettera aggiunta dall’art. 6 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.

[6] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.P. 11 settembre 1998, n. 10, a decorrere dal termine indicato dal comma 5 dello stesso art. 1. Si riporta di seguito il testo originale del presente comma:

[7] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.P. 11 settembre 1998, n. 10, a decorrere dal termine indicato dal comma 5 dello stesso art. 1.

[8] Comma così sostituito dall’art. 6 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.

[9] Comma aggiunto dall’art. 6 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.

[10] Comma così modificato dall’art. 6 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.

[11] Comma così modificato dall’art. 6 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.

[12] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.P. 11 settembre 1998, n. 10, a decorrere dal termine indicato dal comma 5 dello stesso art. 1.

[13] Comma così modificato dall’art. 6 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.

[14] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.P. 11 settembre 1998, n. 10, a decorrere dal termine indicato dal comma 5 dello stesso art. 1.

[15] Comma così sostituito dall’art. 1 della L.P. 23 novembre 2004, n. 9.

[16] Comma così modificato dall’art. 6 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.

[17] Articolo inserito dall’art. 6 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.

[18] Comma così modificato dall’art. 38 della L.P. 29 dicembre 2005, n. 20.

[19] Comma così modificato dall’art. 1 della L.P. 23 novembre 2004, n. 9.

[20] Comma così modificato dall’art. 1 della L.P. 23 novembre 2004, n. 9.

[21] Articolo abrogato dall’art. 6 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.

[22] Articolo aggiunto dall'art. 9 della L.P. 27 agosto 1999, n. 3.

[23] Comma aggiunto dall’art. 1 della L.P. 23 novembre 2004, n. 9.

[24] Articolo aggiunto dall'art. 41 della L.P. 13 dicembre 1999, n. 6.

[25] Lettera così sostituita dall’art. 6 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.

[26] Comma già sostituito dall’art. 6 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1 e così ulteriormente sostituito dall’art. 1 della L.P. 23 novembre 2004, n. 9.

[27] Comma inserito dall’art. 1 della L.P. 23 novembre 2004, n. 9.

[28] Lettera così modificata dall’art. 6 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.

[29] Comma inserito dall’art. 1 della L.P. 23 novembre 2004, n. 9.

[30] Comma inserito dall’art. 38 della L.P. 29 dicembre 2005, n. 20.

[31] Comma inserito dall’art. 6 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1, modificato dall’art. 1 della L.P. 23 novembre 2004, n. 9 e così sostituito dall'art. 32 della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11.

[32] Comma così modificato dall'art. 10 della L.P. 22 marzo 2001, n. 3.

[33] Comma già modificato dall’art. 6 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1 e così ulteriormente modificato dall’art. 1 della L.P. 23 novembre 2004, n. 9.

[34] Comma inserito dall’art. 6 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.

[35] Lettera abrogata dall’art. 62 della L.P. 28 marzo 2003, n. 4.

[36] Comma aggiunto dall’art. 6 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.

[37] Articolo abrogato dall’art. 6 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.

[38] Comma così modificato dall’art. 6 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.

[39] Comma così modificato dall’art. 6 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.

[40] Comma così modificato dall’art. 6 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.

[41] Articolo così sostituito dall'art. 10 della L.P. 27 agosto 1999, n. 3.

[42] Comma così modificato dall’art. 6 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.

[43] Lettera così modificata dall'art. 10 della L.P. 22 marzo 2001, n. 3.

[44] Comma aggiunto dall'art. 32 della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11.

[45] Articolo inserito dall'art. 10 della L.P. 22 marzo 2001, n. 3.

[46] Articolo abrogato dall'art. 21 della L.P. 23 novembre 1998, n. 17, con le modalità di cui ai commi 1 e 3 dello stesso art. 21, L.P. 17/1998.

[47] Articolo abrogato dall'art. 21 della L.P. 23 novembre 1998, n. 17, con le modalità di cui ai commi 1 e 3 dello stesso art. 21, L.P. 17/1998.

[48] Articolo abrogato dall'art. 21 della L.P. 23 novembre 1998, n. 17, con le modalità di cui ai commi 1 e 3 dello stesso art. 21, L.P. 17/1998.

[49] Comma così sostituito dall’art. 6 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.

[50] Comma abrogato dall’art. 6 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.

[51] Comma abrogato dall’art. 6 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.

[52] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.P. 11 settembre 1998, n. 10, a decorrere dal termine indicato dal comma 5 dello stesso art. 1.

[53] Articolo abrogato dall’art. 1 della L.P. 23 novembre 2004, n. 9.

[54] Comma così modificato dall’art. 6 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.

[55] Comma già modificato dall’art. 6 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1 e così ulteriormente modificato dall’art. 1 della L.P. 23 novembre 2004, n. 9.

[56] Comma così modificato dall’art. 6 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.

[57] Rubrica così modificata dall’art. 1 della L.P. 23 novembre 2004, n. 9.

[58] Comma così sostituito dall’art. 1 della L.P. 23 novembre 2004, n. 9.

[59] Comma aggiunto dall’art. 1 della L.P. 23 novembre 2004, n. 9.

[60] Articoli di modifica della L.P. 14 settembre 1979, n. 7.

[61] Comma abrogato dall'art. 21 della L.P. 23 novembre 1998, n. 17, con le modalità di cui ai commi 1 e 3 dello stesso art. 21, L.P. 17/1998.

[62] Comma abrogato dall'art. 21 della L.P. 23 novembre 1998, n. 17, con le modalità di cui ai commi 1 e 3 dello stesso art. 21, L.P. 17/1998.

[63] Articolo abrogato dall'art. 61 della L.P. 29 dicembre 2005, n. 20.

[64] Articolo aggiunto dall'art. 4 della L.P. 7 luglio 1997, n. 10. Articolo abrogato dall'art. 10 della L.P. 27 agosto 1999, n. 3, con effetto dalla data indicata nello stesso art. 10 della L.P. 3/1999.

[65] Articolo abrogato dall’art. 1 della L.P. 23 novembre 2004, n. 9.