§ 6.1.11 - L.P. 16 agosto 1983, n. 26.
Disposizioni finanziarie concernenti l'autorizzazione e la variazione di spese relative a leggi provinciali, nuovi interventi e modificazioni di [...]


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 contabilità
Data:16/08/1983
Numero:26


Sommario
Art. 1.  Ulteriori finanziamenti di leggi provinciali.
Art. 2.  Revoche o riduzioni di spese autorizzate con leggi provinciali.
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5.  Tariffe relative alle attività dell'ufficio del medico provinciale.
Art. 6.  Disposizioni relative al recupero di spedalità.
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 9. 
Art. 10.  Disposizioni per gli interventi immobiliari da destinare alle attività produttive.
Art. 11. 
Art. 12. 
Art. 13.  Autorizzazione alla sottoscrizione di azioni della s.p.a. «Centrali ortofrutticole trentine».
Art. 14.  Provvidenze per il patrimonio alpinistico.
Art. 15. 
Art. 16.  Riapertura dei termini per la presentazione delle domande di contributo nel settore dell'edilizia agevolata.
Art. 17. 
Art. 18.  Canoni per licenze e concessioni su strade provinciali.
Art. 19.  Differimento del termina relativo all'anticipazione a favore della s.p.a. «Ferrovia elettrica Trento - Malè.»
Art. 20.  Disposizioni finanziarie per la formazione degli strumenti della programmazione comprensoriale.
Art. 21.  Fondo per l'acquisto di attrezzature ed arredi di ufficio dei comprensori.
Art. 22.  Programmi comprensoriali: riapertura dei termini.
Art. 23. 
Art. 24.  Ulteriori interventi finanziari per il servizio antincendi espletato dai corpi volontari dei vigili del fuoco del Trentino.
Art. 25.  Concessione di un contributo al Centro interregionale di studi e documentazione (CINSEDO) con sede in Roma.
Art. 26.  Modalità di assunzione di impegni di spesa.
Art. 27. 


§ 6.1.11 - L.P. 16 agosto 1983, n. 26.

Disposizioni finanziarie concernenti l'autorizzazione e la variazione di spese relative a leggi provinciali, nuovi interventi e modificazioni di disposizioni relative ad interventi previsti da leggi provinciali, assunti per la formazione dell'assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1983 e bilancio pluriennale 1983-1985.

(B.U. 23 agosto 1983, n. 43 - straord.).

 

Art. 1. Ulteriori finanziamenti di leggi provinciali.

     1. Per i fini previsti dalle disposizioni di cui alla legge provinciali indicate nell'annesso allegato n. 1 sono autorizzati gli ulteriori stanziamenti - anche in aumento dei limiti massimi di spesa previsti dalle riportate leggi provinciali - ed i limiti di impegno per gli importi esposti nello stesso allegato, a carico degli esercizi finanziari 1983 e 1984, da iscrivere in bilancio e da utilizzare secondo le specificazioni riportate di seguito alle leggi stesse.

 

     Art. 2. Revoche o riduzioni di spese autorizzate con leggi provinciali.

     1. Le autorizzazioni di spesa, di stanziamento e di limite di impegno, relative a leggi provinciali indicate nell'annesso allegato n. 2, sono revocate o ridotte per gli importi esposti nello stesso allegato ed in tale misura cessano di essere iscritte a carico dell'esercizio finanziario 1 983 e successivi, secondo le specificazioni di importo e di anno riportate nel medesimo allegato, rimanendo iscritte a carico dei previsti esercizi finanziari per la parte residuale, da utilizzare anche secondo le riportate specificazioni.

 

          Art. 3. [1]

 

     Art. 4. [2]

 

     Art. 5. Tariffe relative alle attività dell'ufficio del medico provinciale. [3]

 

     Art. 6. Disposizioni relative al recupero di spedalità. [4]

 

          Art. 7. [5]

 

     Art. 8. [6]

 

     Art. 9. [7]

 

          Art. 10. Disposizioni per gli interventi immobiliari da destinare alle attività produttive. [8]

 

          Art. 11. [9]

 

     Art. 12. [10]

 

     Art. 13. Autorizzazione alla sottoscrizione di azioni della s.p.a. «Centrali ortofrutticole trentine».

     1. La Giunta provinciale è autorizzata a sottoscrivere azioni della s.p.a. «Centrali ortofrutticole trentine» fino alla concorrenza dell'importo di lire 220 milioni.

     2. Per i fini di cui al comma precedente è autorizzato lo stanziamento di lire 220 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1983.

 

     Art. 14. Provvidenze per il patrimonio alpinistico. [11]

 

     Art. 15. [12]

 

     Art. 16. Riapertura dei termini per la presentazione delle domande di contributo nel settore dell'edilizia agevolata.

     1. Per il 1983, il periodo di presentazione delle domande di contributo per il settore dell'edilizia agevolata, fissato dalla legge provinciale 6 giugno 1983, n. 16, dal 10 al 31 luglio, è riaperto per il periodo di quarantacinque giorni con decorrenza dal giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 17. [13]

 

     Art. 18. Canoni per licenze e concessioni su strade provinciali.

     1. I canoni per le licenze e le concessioni rilasciate a termini dell'articolo 47 della legge provinciale 3 gennaio 1983, n. 2, sono dovuti alla Provincia, e il relativo ammontare è stabilito sulla base dei criteri adottati dalla Giunta provinciale con propria deliberazione, in misura comunque non inferiore a lire 20.000 annue.

     2. La misura dei canoni dovuti per le licenze e concessioni in essere è adeguata all'importo minimo di cui al precedente comma, a decorrere dalla prima annualità successiva al 10 gennaio 1984.

     3. Per lavori relativi a licenze e concessioni di cui al primo comma, i comuni non sono tenuti a prestare cauzione.

 

     Art. 19. Differimento del termina relativo all'anticipazione a favore della s.p.a. «Ferrovia elettrica Trento - Malè.»

     1. Il termine del 31 dicembre 1983 previsto dal secondo comma dell'articolo 12 della legge provinciale 15 marzo 1983, n. 6, è differito al 31 dicembre 1984.

 

     Art. 20. Disposizioni finanziarie per la formazione degli strumenti della programmazione comprensoriale. [14]

 

     Art. 21. Fondo per l'acquisto di attrezzature ed arredi di ufficio dei comprensori. [15]

     [1. Per consentire ai comprensori di far fronte alle spese relative all'acquisto di attrezzature ed arredi d'ufficio è istituito un apposito fondo a carico del bilancio della Provincia.

     2. Al riparto del fondo provvede la Giunta provinciale in relazione ai fabbisogni finanziari di ciascun comprensorio. Per l'assegnazione e l'erogazione delle somme ripartite si applicano le disposizioni previste dagli articoli 62 e 63 del D.P.G.P. 9 novembre 1981, n. 20-60/Legisl. con riguardo ai fabbisogni trimestrali di cassa.

     3. Per i fini di cui al precedente articolo è autorizzato lo stanziamento annuo di lire 300 milioni a carico di ciascuno degli esercizi finanziari dal 1983 al 1985.]

 

     Art. 22. Programmi comprensoriali: riapertura dei termini.

     1. I comprensori le cui azioni programmatiche adottate ai sensi dell'articolo 100 della legge provinciale 10 aprile 1980, n. 8, e successive modificazioni, non siano state, in tutto o in parte, approvate dalla Giunta provinciale, sono autorizzati a predisporre nuove azioni programmatiche, nel limite dell'ammontare dei fondi ripartiti e non ancora utilizzati, entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 23. [16]

 

     Art. 24. Ulteriori interventi finanziari per il servizio antincendi espletato dai corpi volontari dei vigili del fuoco del Trentino.

     1. Ai fini della ripartizione del fondo di cui all'articolo 3 della legge provinciale 13 dicembre 1982, n. 27, istituito nel bilancio della sezione provinciale della Cassa regionale antincendi, da disporre a' termini dell'articolo 2 della stessa legge provinciale, l'importo di lire 50 milioni previsto dal medesimo articolo 2 è elevato all'importo di lire 120 milioni per l'esercizio finanziario 1983. Per gli esercizi successivi tale importo sarà stabilito in misura non inferiore al 30 per cento dell'ammontare del fondo medesimo. Nella ripartizione di detto importo e dell'integrazione disposta per l'anno 1983 sono ricompresi i corpi dei comuni con più di 10.000 abitanti.

     2. Per i fini di cui al comma precedente ed in relazione alle disposizioni previste dall'articolo 5 della legge provinciale 13 dicembre 1982, n. 27, è autorizzato l'ulteriore stanziamento di lire 70 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1983.

 

     Art. 25. Concessione di un contributo al Centro interregionale di studi e documentazione (CINSEDO) con sede in Roma.

     1. La Provincia autonoma di Trento concede al Centro interregionale di studi e documentazione (CINSEDO) con sede in Roma un contributo annuale per potersi avvalere dei suoi servizi. Il contributo è concesso con deliberazione della Giunta provinciale a sostegno dell'organizzazione e delle attività che il centro svolge nel comune interesse delle regioni e delle province autonome.

     2. Per i fini di cui al comma precedente è autorizzata la spesa di lire 21 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1983. Per gli esercizi successivi sarà disposto annualmente apposito stanziamento con legge di bilancio annuale in misura comunque non superiore alle previsioni recate dal bilancio pluriennale.

 

     Art. 26. Modalità di assunzione di impegni di spesa.

     1. Per l'effettuazione degli interventi disposti con la legge provinciale 23 febbraio 1981, n. 2, articolo 112, primo comma, la Giunta provinciale è autorizzata a disporre per la stipulazione di contratti e l'assunzione di obbligazioni giuridiche, nei limiti della spesa complessiva prevista nel bilancio pluriennale, per le singole finalità, secondo le specifiche norme di autorizzazione, ai sensi degli articoli 8, secondo comma, e 55, terzo comma, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7.

     2. Le disposizioni del precedente comma si applicano anche per gli interventi disposti con la legge provinciale 15 dicembre 1980, n. 40, articolo 21, e con la legge provinciale 20 giugno 1980, n. 20, articolo 3, nei limiti della spesa complessiva autorizzata per l'effettuazione degli stessi interventi.

 

     Art. 27. [17]

 

 

ALLEGATO 1

(Omissis)

 

ALLEGATO 2

(Omissis)


[1] Modifica l'art. 19 della L.P. 13 aprile 1981, n. 6.

[2] Modifica gli artt. 15 e 16 della L.P. 3 settembre 1976, n. 36.

[3] Articolo abrogato dall'art. 2 della L.P. 13 novembre 1998, n. 15.

[4] Articolo abrogato dall’art. 80 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.

[5] Articolo abrogato dall’art. 62 della L.P. 28 marzo 2003, n. 4.

[6] Articolo abrogato dall'art. 44 della L.P. 10 gennaio 1992, n. 2.

[7] Modifica gli artt. 19 e 35 bis della L.P. 3 aprile 1981, n. 4.

[8] Articolo abrogato dall'art. 38 della L.P. 13 dicembre 1999, n. 6.

[9] Sostituisce l'art. 7 della L.P. 23 ottobre 1974, n. 34.

[10] Modifica l'art. 7 della L.P. 3 gennaio 1983, n. 3.

[11] Articolo abrogato dall'art. 36 della L.P. 15 marzo 1993, n. 8.

[12] Articolo abrogato dall’art. 32 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1. Modificava la L.P. 15 dicembre 1980, n. 38.

[13] Modifica l'art. 99 della L.P. 6 giugno 1983, n. 16.

[14] Articolo già sostituito dall'art. 12 della L.P. 19 gennaio 1988, n. 4, ulteriormente sostituito dall'art. 9 della L.P. 30 gennaio 1992, n. 6, ora abrogato dall'art. 64 della L.P. 8 luglio 1996, n. 4.

[15] Articolo abrogato dall'art. 10 della L.P. 11 settembre 1998, n. 10, con effetto dall'1 gennaio 1999.

[16] Modifica l'art. 4 della L.P. 12 dicembre 1978, n. 60.

[17] Reca disposizioni finanziarie ed entrata in vigore.