§ 3.9.13 - L.P. 10 gennaio 1992, n. 2.
Organizzazione degli interventi della Provincia in materia di protezione civile.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:3. assetto del territorio
Capitolo:3.9 protezione civile
Data:10/01/1992
Numero:2


Sommario
Art. 1.  Oggetto della legge e definizioni.
Art. 2.  Attività consultiva in materia di protezione civile del comitato tecnico-amministrativo.
Art. 3.  Nomina e funzionamento del comitato tecnico-amministrativo provinciale per la protezione civile.
Art. 4.  Attribuzioni in materia di protezione civile spettanti al comitato tecnico-amministrativo di cui all'articolo 55 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26
Art. 4 bis.  Organizzazione provinciale della protezione civile.
Art. 5.  Organizzazione delle attività di previsione e prevenzione.
Art. 6.  Piano generale di previsione e prevenzione.
Art. 7.  Esecuzione delle opere di prevenzione e soggetti obbligati a provvedere.
Art. 7 bis.  Prevenzione degli incidenti connessi con sostanze pericolose.
Art. 8.  Attività di soccorso e prima assistenza.
Art. 9.  Attuazione dell'attività di soccorso e prima assistenza.
Art. 10.  Partecipazione del volontariato all'attività di soccorso.
Art. 11.  Convenzioni.
Art. 12.  Informazione e valutazione delle pubbliche calamità e delle situazioni di pericolo.
Art. 13.  Delega ai comuni.
Art. 14.  Stato di emergenza.
Art. 14 bis.  Laminazione delle piene.
Art. 14 ter.  Interventi d'urgenza.
Art. 15.  Coordinamento degli interventi.
Art. 16.  Altre attività connesse allo stato di emergenza.
Art. 17.  Aperture di credito.
Art. 18.  Disciplina della circolazione.
Art. 19.  Rinvenimento di oggetti durante le operazioni di sgombero.
Art. 20.  Concessione di contributi ai comuni.
Art. 20 bis.  Danni derivanti dall'esecuzione di lavori pubblici comunali.
Art. 21.  Svolgimento delle funzioni attribuite al dirigente generale del dipartimento competente nella materia attinente la protezione civile in caso di sua assenza o impedimento.
Art. 22.  Ripristino definitivo.
Art. 22 bis.  Regia degli interventi di ripristino.
Art. 23.  Contributi per la ricostruzione ed il ripristino.
Art. 24.  Disposizioni in materia di pubblica utilità e di espropriazioni
Art. 25.  Fondo di solidarietà provinciale.
Art. 26.  Agevolazioni per le imprese agricole.
Art. 27.  Agevolazioni per le imprese industriali, commerciali, artigianali, alberghiere e turistiche.
Art. 28.  Domande di contributo.
Art. 29.  Agevolazioni per le imprese colpite dopo il 1986.
Art. 30.  Interventi.
Art. 31.  Interventi a favore di cooperative edilizie.
Art. 32.  Norme comuni.
Art. 32 bis.  Interventi a favore dei proprietari delle abitazioni danneggiate dall'incendio di Spinazzeda di Cles.
Art. 33.  Vincoli e sanzioni.
Art. 34.  Assegnazioni straordinarie per l'edilizia abitativa pubblica.
Art. 35.  Programmi straordinari.
Art. 36.  Reperimento di alloggi in locazione.
Art. 37.  Acquisizione di immobili per la ricomposizione dell'assetto urbano.
Art. 37 bis.  Veicoli.
Art. 38.  Intervento di bonifica sull'area appartenente all'impresa Collotta & Cis.
Art. 39.  Servizi di vigilanza straordinaria sui corsi d'acqua e nei boschi.
Art. 39 bis.  Disposizioni particolari per la ricostruzione di muri di sostegno e contenimento.
Art. 39 ter.  Disciplina dei cavi sospesi.
Art. 39 quater.  Interventi per la limitazione dei danni da esondazione.
Art. 40.  Modifica di attribuzioni ai servizi.
Art. 41.  Disposizioni in materia di interventi finanziari per il servizio antincendi espletato dai corpi dei vigili del fuoco volontari del Trentino.
Art. 42.  Modifica dell'articolo 17 della legge provinciale 22 agosto 1988, n. 26, concernente "Norme in materia di servizi antincendi".
Art. 43.  Modifica all'articolo 17 della legge provinciale 3 gennaio 1983, n. 2, concernente: "Norme per l'esecuzione di lavori pubblici d'interesse provinciale".
Art. 44.  Abrogazione di norme.
Art. 45.  Norme transitorie.
Art. 46.  Procedure di spesa.
Art. 47.  Riferimento delle spese.
Art. 48.  Copertura degli oneri.
Art. 49.  Variazioni di bilancio.


§ 3.9.13 - L.P. 10 gennaio 1992, n. 2.

Organizzazione degli interventi della Provincia in materia di protezione civile.

(B.U. 21 gennaio 1992, n. 3).

 

Capo I

Disposizioni generali

 

Art. 1. Oggetto della legge e definizioni.

     1. La presente legge disciplina gli interventi di competenza della Provincia autonoma in materia di protezione civile per la previsione, la prevenzione ed il pronto soccorso nelle pubbliche calamità, diretti a:

     a) realizzare un'adeguata attività di previsione e prevenzione;

     b) coordinare ed attuare le operazioni di assistenza e soccorso alle popolazioni colpite, nonché l'esecuzione dei lavori di carattere urgente ed inderogabile diretti a garantire il ripristino dei servizi essenziali;

     c) favorire la ricostruzione dei beni pubblici e privati danneggiati o distrutti.

     2. Si intende per pubblica calamità l'insorgere sul territorio provinciale, per qualunque causa, di situazioni che comportino grave d anno o pericolo di grave danno all'incolumità delle persone, ai beni, agli insediamenti ed all'ambiente e che per loro natura, entità o estensione debbano essere fronteggiate attraverso l'intervento dell'amministrazione pubblica.

     3. Al verificarsi di eventi comunque non prevedibili, suscettibili di provocare, seppure temporaneamente, situazioni di disagio per la collettività e difficoltà di intervento per le amministrazioni locali, la Giunta provinciale può attivare le procedure e le strutture previste per l'attuazione della presente legge.

     3 bis. In ordine alla sussistenza di situazioni che comportino grave danno o pericolo di grave danno ai sensi del comma 2 nonché degli eventi di cui al comma 3, provvede la Giunta provinciale su parere del dirigente generale competente in materia di protezione civile [1].

 

     Art. 2. Attività consultiva in materia di protezione civile del comitato tecnico-amministrativo. [2]

     1. Le funzioni consultive in materia di protezione civile previste da questa legge, e in particolare quelle indicate dall'articolo 4, sono svolte dal comitato tecnico-amministrativo di cui all'articolo 55 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti), come da ultimo modificato dall'articolo 53 della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3. A tal fine il comitato tecnico-amministrativo è integrato, nello svolgimento delle predette funzioni, dai dirigenti preposti ai dipartimenti e alle altre strutture competenti in materie attinenti la protezione civile, individuati dalla Giunta provinciale.

 

     Art. 3. Nomina e funzionamento del comitato tecnico-amministrativo provinciale per la protezione civile. [3]

 

     Art. 4. Attribuzioni in materia di protezione civile spettanti al comitato tecnico-amministrativo di cui all'articolo 55 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 [4].

     1. Al comitato di cui all'articolo 55 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 spettano, in particolare, i seguenti compiti [5]:

     a) elaborare, con riferimento alle situazioni di rischio riscontrabili sul territorio provinciale ed accertate dai competenti servizi della Provincia, gli indirizzi e gli obiettivi relativi al piano generale di previsione e prevenzione previsto dall'articolo 6 ed esprimere parere sul medesimo;

     b) formulare proprie osservazioni nelle ipotesi previste dagli articoli 9, 10 e 11;

     c) esprimere parere in ordine ai programmi di protezione civile previsti dall'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974,n. 381;

     d) propone alla Giunta provinciale, in collaborazione con i competenti servizi provinciali, attività di studio, ricerca, rilevazione dati ed informazioni ritenuti opportuni ai fini ai fini della realizzazione di un sistema integrato di previsione e prevenzione;

     e) formulare proposte ritenute comunque utili, anche al fine di garantire il coordinamento e l'armonizzazione degli interventi provinciali di protezione civile;

     f) formulare gli indirizzi di cui all'articolo 5, comma 2, lettera e);

     g) [6];

     h) [7];

     i) esprimere parere sugli interventi di cui all'articolo 7,commi 1, 2 9;

     l) esprimere parere sul piano di cui all'articolo 22;

     m) esprimere parere negli altri casi previsti dalla presente legge.

 

     Art. 4 bis. Organizzazione provinciale della protezione civile. [8]

     1. Alle attività di protezione civile provvedono, secondo i loro ordinamenti e le loro competenze, la Provincia, i comuni, l'Azienda provinciale per i servizi sanitari nonché le organizzazioni di volontariato, secondo quanto previsto da questa legge.

     2. Costituiscono strutture operative dell'organizzazione provinciale di protezione civile:

     a) il corpo permanente dei vigili del fuoco di cui all'articolo 14 della legge provinciale 22 agosto 1988, n. 26 (Norme in materia di servizi antincendi), come modificato dall'articolo 21 della legge provinciale 27 agosto 1999, n. 3; il corpo forestale provinciale di cui all'articolo 67 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (Revisione dell'ordinamento del personale della Provincia autonoma di Trento), come sostituito dall'articolo 19 della legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3, e le altre strutture organizzative della Provincia a cui sono attribuiti, in base alle disposizioni ordinamentali della Provincia medesima, le funzioni e i compiti di cui all'articolo 1, comma 1;

     b) le strutture competenti dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari;

     c) i corpi dei vigili del fuoco volontari, le unioni distrettuali e la federazione provinciale dei corpi dei vigili del fuoco di cui all'articolo 1 della legge regionale 2 settembre 1978, n. 17 (Ordinamento del servizio antincendi e delega delle funzioni alle Province autonome di Trento e di Bolzano);

     d) le strutture operative del servizio provinciale del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico;

     e) le strutture operative della Croce rossa italiana operanti in ambito provinciale;

     f) le organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 10.

 

Capo II

Attività di previsione e prevenzione

 

     Art. 5. Organizzazione delle attività di previsione e prevenzione.

     1. L'organizzazione delle attività di previsione e prevenzione è demandata, nel rispetto delle norme relative all'ordinamento dei servizi provinciali, al servizio prevenzione calamità pubbliche.

     2. In particolare, il servizio prevenzione calamità pubbliche provvede a:

     a) garantire l'ordinato controllo e recupero delle situazioni di rischio ed alla realizzazione delle opere di prevenzione qualora queste ultime non siano di diretta competenza di altri servizi provinciali;

     b) predisporre, secondo le indicazioni espresse dal comitato ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a), il piano generale di previsione e prevenzione di cui all'articolo 6;

     c) attuare, secondo gli indirizzi dettati dal comitato ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera f), attraverso i mezzi ritenuti più efficaci, campagne di informazione e divulgazione dei dati relativi alle situazioni di rischio;

     d) dare indicazioni, d'intesa con i servizi provinciali competenti, per l'elaborazione dei progetti tecnici comunali o consortili concernenti le opere di prevenzione, onde definire la compatibilità degli interventi proposti con quelli di competenza della Provincia, nonché l'ordine di priorità degli stessi al fine di sottoporli al parere del comitato tecnico- amministrativo provinciale per la protezione civile;

     e) [9].

 

     Art. 6. Piano generale di previsione e prevenzione.

     1. Il piano generale di previsione e prevenzione è adottato, anche per stralci, dalla Giunta provinciale, sentito il comitato ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a), e resta in vigore a tempo indeterminato [10].

     2. Il piano:

     a) determina, ai fini del necessario coordinamento, lo stato di fatto delle opere e delle attività di previsione e prevenzione;

     b) individua il fabbisogno di opere ed interventi pubblici di prevenzione e determina le relative priorità;

     c) specifica le azioni e gli eventuali interventi normativi, amministrativi e tecnici necessari ai fini dell'attuazione del piano stesso;

     d) quantifica le previsioni di spesa per gli interventi di cui alle lettere a) e b) e le relative modalità di finanziamento.

     3. Le prescrizioni contenute nel piano generale di previsione e prevenzione hanno efficacia per tutti i soggetti che esercitano le attività da esso considerate.

     4. Per quanto attiene alle opere ed interventi di cui al comma 2, lettera b), il piano è realizzato mediante i progetti delineati dal programma di sviluppo provinciale ed i piani pluriennali previsti dalle leggi di settore.

 

     Art. 7. Esecuzione delle opere di prevenzione e soggetti obbligati a provvedere.

     1. In relazione a quanto previsto dal piano di cui all'articolo 6, la Giunta provincia e provvede all'esecuzione delle opere relative a beni del demanio o del patrimonio provinciale ovvero degli altri interventi che non possono essere effettuati da parte dei comuni o loro consorzi, su richiesta degli stessi, in quanto si presentino di notevole estensione o richiedano l'impiego di cautele o di risorse tecnico-scientifiche o finanziarie eccezionali.

     1 bis. Qualora, a seguito di circostanze sopravvenute e impreviste, si rendano necessari opere o lavori di prevenzione urgente, la cui realizzazione sia incompatibile con i tempi di inserimento negli strumenti di programmazione ovvero con le priorità dagli stessi stabilite, si prescinde dagli strumenti medesimi. Qualora i comuni e i loro consorzi intendano accedere ai contributi di cui al comma 4, i medesimi enti richiedono preventivamente l'autorizzazione al servizio prevenzione calamità pubbliche, che si esprime in ordine alla necessità e qualificazione degli interventi come prevenzione urgente, dettando eventualmente le necessarie prescrizioni tecniche per la realizzazione [11].

     1 ter. Qualora le opere e i lavori di prevenzione urgente di cui al comma 1 bis siano conseguenti e consecutivi a un evento calamitoso già verificatosi e si rendano necessari al fine di contenere il protrarsi o l'aggravamento del pericolo, le opere e i lavori medesimi sono realizzati, in deroga a quanto disposto dal presente articolo, secondo le modalità previste per le attività di soccorso, nella misura necessaria a far fronte all'urgenza [12].

     2. Nel caso di richieste presentate da comuni o da loro consorzi per l'effettuazione da parte della Provincia degli interventi di cui al comma 1, il comitato nel rendere il parere ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera i), si esprime in ordine all'entità del rischio, alla situazione tecnico-finanziaria dell'ente richiedente e alla necessità dell'impiego di cautele particolari [13].

     3. La proprietà delle opere realizzate in via sostitutiva dalla Giunta provinciale per conto dei comuni o loro consorzi, ai sensi del comma 1, è attribuita ai medesimi con l'obbligo di provvedere alla vigilanza e alla eventuale manutenzione.

     4. La Provincia può concedere contributi in conto capitale ai comuni e loro consorzi per l'esecuzione di opere di prevenzione attribuite dal piano generale di previsione e di prevenzione di cui all'articolo 6 alla competenza dei comuni o loro consorzi ovvero individuate da questi ultimi in appositi progetti tecnici elaborati a norma dell'articolo 5, comma 2, lettera d); tali interventi sono finanziati sul fondo per gli investimenti di rilevanza provinciale di cui all'articolo 16 della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 (Norme in materia di finanza locale), come sostituito dall'articolo 13 della legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3 [14].

     5. I contributi di cui al comma 4 sono determinati ed erogati applicando le disposizioni vigenti in materia di finanza locale.

     6. In caso di mancata esecuzione, da parte dei comuni o loro consorzi, delle opere di prevenzione previste dal piano generale di previsione e prevenzione, la Giunta provinciale provvede direttamente, previa diffida, all'esecuzione delle opere, addebitando il relativo onere, dedotta la misura dell'eventuale contributo, all'amministrazione inadempiente.

     7. Gli interventi di prevenzione individuati dal piano di cui all'articolo 6 relativi a beni di proprietà di altri enti pubblici o di privati sono realizzati, in base alle leggi vigenti, da parte di chi abbia la proprietà, il possesso o la detenzione del bene che ha dato origine alla situazione di pericolo.

     8. Qualora i suddetti soggetti non provvedano, gli interventi sono realizzati, previa diffida, dalla Provincia ovvero dal comune interessato.

     8 bis. Nei casi in cui la situazione di pericolo sia di notevole entità per estensione o richieda particolari capacità tecnico-organizzative e finanziarie, la Provincia o il comune interessato realizzano direttamente gli interventi di prevenzione di cui al comma 7, fatto salvo quanto previsto dal comma 9 [15].

     9. L'onere per la realizzazione degli interventi di cui al comma 7 può essere assunto in tutto o in parte dalla Provincia o dal comune, intervenuti in via sostitutiva, qualora la Giunta provinciale, sentito il parere del comitato ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera i), accerti che lo stato di pericolo è imputabile, anche parzialmente, a situazioni o eventi naturali straordinari ed imprevedibili ovvero a comportamenti di soggetti diversi dagli attuali proprietari, possessori o detentori del bene. Qualora la Giunta provinciale, sentito il parere del comitato di cui all'articolo 2, individui i soggetti che hanno causato lo stato di pericolo, le somme spese per gli interventi realizzati ai sensi dei commi 8 e 8 bis vengono recuperate totalmente o parzialmente dalla Provincia con le modalità di cui all'articolo 51 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e dai comuni con le modalità stabilite dall'articolo 27 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29 [16].

     10. Nei casi di particolare complessità tecnico-amministrativa i pareri di cui al comma 9 possono essere richiesti dalla Giunta provinciale ed apposite commissioni, ciascuna delle quali composta da un magistrato ordinario in servizio presso gli uffici giudiziari dislocati in provincia di Trento in qualità di presidente, da non più di quattro professori universitari esperti in materia e dal dirigente generale del dipartimento competente nella materia attinente la protezione civile. Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario del servizio lavori pubblici degli enti locali. Il presidente della commissione può, di volta in volta, invitare a partecipare alle riunioni, senza diritto di voto, esperti in discipline specifiche.

     11. Ai componenti della commissione ed agli esperti di cui al comma 10, spettano i compensi previsti dalla legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4, modificata da ultimo con l'articolo 42 della legge provinciale 23 febbraio 1990, n. 6, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 40 della medesima legge provinciale 23 febbraio 1990, n. 6.

 

          Art. 7 bis. Prevenzione degli incidenti connessi con sostanze pericolose. [17]

     1. La Provincia esercita le funzioni regolate dal decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 (Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose), secondo quanto previsto dal medesimo decreto, fatto salvo quanto diversamente disposto da quest'articolo e dal regolamento da esso previsto.

     2. Fatte salve le attribuzioni espressamente riservate alla Giunta provinciale, al comitato tecnico-amministrativo dei lavori pubblici e per la protezione civile e al dirigente generale del dipartimento competente in materia di protezione civile, le funzioni spettanti alla Provincia ai sensi di quest'articolo sono esercitate dal servizio competente in materia di attività antincendi.

     3. Con apposito regolamento sono disciplinati:

     a) le modalità di coordinamento organizzativo fra l'esercizio delle funzioni e delle attività riguardanti la tutela dell'ambiente, la pianificazione territoriale, l'igiene e sanità e la sicurezza negli ambienti di lavoro e l'esercizio delle funzioni e delle attività concernenti la prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti connessi alle sostanze pericolose;

     b) la disciplina connessa agli adempimenti previsti dal decreto legislativo n. 334 del 1999, comprese la redazione e la notifica della relazione, delle informazioni, dei documenti sulla gestione della sicurezza e del rapporto di sicurezza previsti dagli articoli 5, 6, 7 e 8 del decreto, nonché il raccordo con il procedimento di valutazione dell'impatto ambientale, assicurando obiettivi di semplificazione e rapidità nello svolgimento dei procedimenti, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dal decreto legislativo n. 334 del 1999;

     c) la procedura da seguire al verificarsi di un incidente rilevante;

     d) gli aspetti tecnici contemplati dagli articoli 7, comma 3, 14 e 15, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 334 del 1999, anche in deroga alla disciplina provinciale in materia di urbanistica, purché siano garantiti il raggiungimento di risultati equivalenti a quelli prescritti dalla normativa statale e il rispetto delle norme comunitarie.

     4. Il comitato tecnico-amministrativo dei lavori pubblici e per la protezione civile esercita le funzioni del comitato previsto dall'articolo 19 del decreto legislativo n. 334 del 1999. A tal fine il comitato è integrato dai dirigenti delle strutture interessate per materia ai sensi del comma 3, lettera a), e da un rappresentante del comune competente per territorio. Il comitato si avvale, per la fase istruttoria, del servizio competente in materia di attività antincendi e può demandare, in tutto o in parte, l'esercizio delle funzioni attribuitegli da quest'articolo a un sottocomitato costituito al proprio interno. Spetta inoltre al comitato:

     a) l'individuazione degli stabilimenti di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 334 del 1999;

     b) la formulazione dei pareri e delle proposte prescritti dal comma 5.

     5. Sono riservate alla competenza della Giunta provinciale le seguenti funzioni:

     a) l'individuazione, sentito il comitato, delle aree ad elevata concentrazione di stabilimenti di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 334 del 1999;

     b) l'approvazione, su proposta del comitato, del piano d'intervento previsto dall'articolo 13, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 334 del 1999;

     c) l'approvazione, su proposta del comitato, dei piani di emergenza previsti dall'articolo 20 del decreto legislativo n. 334 del 1999;

     d) l'approvazione, sentito il comitato, delle disposizioni regolamentari previste da quest'articolo.

     6. I piani di emergenza di cui al comma 5, lettera c), sono predisposti d'intesa con il commissario del Governo per la parte in cui sia previsto l'utilizzo dei mezzi di intervento dello Stato, ai sensi dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino - Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche).

     7. All'emanazione dei provvedimenti conseguenti a controllo e all'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 27, commi 4 e 7, del decreto legislativo n. 334 del 1999 provvede il servizio competente in materia di attività antincendi; tali sanzioni s'intendono riferite alle fattispecie corrispondenti disciplinate dal presente articolo e dal regolamento di cui al comma 3. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative si osservano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale). L'emissione dell'ordinanza-ingiunzione o dell'ordinanza di archiviazione di cui all'articolo 18 della legge n. 689 del 1981 spetta al dirigente del servizio competente in materia di attività antincendi.

     8. Il regolamento di cui al comma 3 prevede le forme e le modalità di consultazione della popolazione da attuare prima dell'adozione di provvedimenti aventi carattere generale. Il dirigente generale del dipartimento competente in materia di protezione civile trasmette alle autorità statali i dati necessari per le comunicazioni tra gli Stati e agli organi dell'Unione europea, previste dal decreto legislativo n. 334 del 1999.

 

Capo III

Attività di soccorso e prima assistenza

 

Sezione I

L'organizzazione dell'attività

di soccorso e prima assistenza

 

     Art. 8. Attività di soccorso e prima assistenza.

     1. Al verificarsi di una pubblica calamità spettano:

     a) al servizio antincendi e protezione civile l'organizzazione dei servizi di soccorso alle popolazioni colpite e l'esecuzione dei lavori di carattere urgente ed indifferibile con particolare riguardo ai puntellamenti, demolizioni, sgomberi ed altri lavori a tutela della pubblica incolumità;

     b) al servizio prevenzione calamità pubbliche il ripristino provvisorio dei collegamenti stradali, di acquedotti, fognature impianti pubblici di depurazione ed altre opere igienico-sanitarie, l'organizzazione dei servizi di prima assistenza alle popolazioni colpite, la fornitura di beni di prima necessità, la costruzione, l'installazione o l'adattamento di ricoveri temporanei, nonché l'organizzazione dei trasporti di emergenza, dei collegamenti radio-telefonici e telematici e la costituzione di apposito nucleo di assistenza tecnico-amministrativa per i comuni interessati, avvalendosi dei servizi provinciali competenti e d'intesa con le unità sanitarie locali territorialmente competenti.

     2. Per l'esecuzione degli interventi di cui al comma 1 si può procedere a trattativa privata anche in deroga alle vigenti norme.

 

     Art. 9. Attuazione dell'attività di soccorso e prima assistenza.

     1. Per l'attuazione dell'attività di soccorso e prima assistenza la Giunta provinciale, sentito il parere del comitato ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera b):

     a) adotta piani di pronto intervento, in armonia con il piano sanitario provinciale, per fronteggiare le eventuali calamità pubbliche onde garantire la tempestività e il coordinamento degli interventi, anche ai fini della redazione dei programmi di cui all'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381;

     b) individua in ciascun comprensorio con appositi elenchi i fabbricati, gli alberghi, i convitti che possono essere utilizzati per il temporaneo ricovero delle popolazioni colpite e le aree già attrezzate o di facile allestimento da adibire ed attendamento o a quant'altro si rendesse opportuno;

     c) adotta i piani pluriennali relativi all'approvvigionamento delle attrezzature e dei materiali di riserva con I indicazione delle rispettive ubicazioni;

     d) forma e tiene aggiornati gli elenchi:

     1) del personale tecnico, sanitario ed ausiliario dipendente dalla Provincia, dai comuni o da altri enti pubblici da mobilitare in caso di necessità;

     2) del personale sanitario, medico e non medico, delle unità sanitarie locali, della Croce rossa italiana, dei presidi sanitari privati, nonché degli impianti ed attrezzature sanitarie e di analisi od affini dei quali ci si possa avvalere nelle operazioni di soccorso e prima assistenza;

     3) delle imprese assuntrici di lavori edili e stradali con l'indicazione della rispettiva consistenza e degli strumenti tecnici in dotazione;

     4) delle ditte esercenti attività di produzione, lavorazione e commercio di ferramenta, legname, materiali da campeggio, apparecchi e mezzi di illuminazione;

     5) dei mezzi speciali e relativi operatori impiegabili nella fase di pronto intervento;

     6) dei mezzi di trasporto utilizzabili, in particolare di quelli attrezzati per il rifornimento idrico e la preparazione e distribuzione dei pasti, dei depositi di carburante per trazione e riscaldamento;

     7) dei magazzini di derrate alimentari, di medicinali ed altro materiale sanitario, nonché degli alberghi, ristoranti, mense e convitti in grado di fornire un numero elevato di pasti.

     2. I piani e gli elenchi di cui al comma 1 sono predisposti d'intesa dal servizio prevenzione calamità pubbliche e dal servizio antincendi e protezione civile entro un anno dalla elaborazione degli indirizzi e degli obiettivi da parte del comitato ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a) e inviati tempestivamente al comitato stesso per la formulazione delle osservazioni previste all'articolo 4, comma 1, lettera b). I medesimi sono adottati dalla Giunta provinciale e copia dei piani è depositata presso gli uffici dei comprensori e dei comuni interessati. Ai soggetti individuati nei predetti piani ed elenchi viene data apposita comunicazione, ed essi sono tenuti a rendere nota ogni variazione rilevante.

 

     Art. 10. Partecipazione del volontariato all'attività di soccorso. [18]

     1. Per consentire la più ampia partecipazione dei cittadini e dei gruppi organizzati alle attività di protezione civile, la Provincia può stipulare convenzioni con il servizio provinciale del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico, con le strutture operative provinciali della Croce rossa italiana e con le organizzazioni di volontariato operanti nel campo della protezione civile o in attività strumentali. Le convenzioni disciplinano le modalità d'uso dei soggetti in questione e definiscono i rapporti finanziari.

     2. Nell'ambito della convenzione con il servizio provinciale del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico è disciplinato, inoltre, il soccorso degli infortunati, dei pericolanti e il recupero dei caduti sul territorio montano, nell'ambiente ipogeo e nelle zone impervie della provincia, la prevenzione degli infortuni nell'attività di frequentazione di tali ambienti, anche nei casi in cui non ricorrano le condizioni previste dall'articolo 1, commi 2 e 3.

     3. Restano ferme le competenze spettanti all'Azienda provinciale per i servizi sanitari in ordine all'attività di soccorso sanitario.

     3 bis. Con regolamento sono disciplinati i rimborsi nonché i permessi lavorativi agli aderenti alle organizzazioni di volontariato convenzionate ai sensi del comma 1 per l'attività prestata sulla base della convenzione con la Provincia e per le relative esercitazioni, tenendo conto della complessità delle prestazioni e dell'impegno richiesto. Il regolamento disciplina inoltre i rimborsi e i permessi agli aderenti ad altre organizzazioni senza fini di lucro per l'attività svolta su richiesta della Provincia o dei comuni in occasione di calamità pubbliche dichiarate ai sensi dell'articolo 1, commi 2, 3 e 3 bis, nonché per l'attività prestata nell'ambito degli interventi di soccorso organizzati dalla Provincia al di fuori del territorio provinciale e per le esercitazioni autorizzate dal dirigente generale della struttura competente in materia di protezione civile, distinguendo le organizzazioni che si avvalgono prevalentemente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti da quelle che utilizzano solo occasionalmente l'attività dei volontari per scopi di solidarietà sociale. Nel regolamento sono disciplinati anche i criteri per il riconoscimento di rimborsi alle organizzazioni non convenzionate con la Provincia [19].

     3 ter. Con il regolamento di cui al comma 3 bis sono disciplinati, anche in deroga alle vigenti disposizioni legislative, i rimborsi e i permessi lavorativi dei vigili del fuoco volontari impegnati nelle attività di protezione civile e nel servizio antincendi [20].

 

     Art. 11. Convenzioni.

     1. La Giunta provinciale è autorizzata, secondo le indicazioni dei piani pluriennali di cui all'articolo 9, comma 1, lettera c), sentito il comitato ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera b), a stipulare convenzioni con enti, imprese ed istituti che siano in grado di fornire con la massima prontezza i mezzi, i medicinali o i materiali comunque occorrenti per l'attività di pronto intervento.

 

     Art. 12. Informazione e valutazione delle pubbliche calamità e delle situazioni di pericolo.

     1. Il sindaco, quale organo locale della protezione civile, è tenuto ad accertare tempestivamente, dandone immediato avviso al servizio antincendi e protezione civile ed al servizio prevenzione calamità pubbliche della Provincia le calamità in atto nell'ambito del territorio comunale, nonché situazioni di pericolo immediato suscettibili di provocare una pubblica calamità e ad adottare le misure ingenti ritenute necessarie.

     2. Per la valutazione delle situazioni di rischio, il sindaco può avvalersi di un nucleo specializzato, composto da tecnici appartenenti ai ruoli provinciali, coordinati dal dirigente del servizio prevenzione calamità pubbliche.

     3. Con apposita deliberazione la Giunta provinciale stabilisce l'organizzazione operativa del nucleo specializzato.

     4. Nulla è innovato circa i poteri del sindaco in materia di provvedimenti contingibili ed urgenti ai sensi delle disposizioni vigenti.

     5. I dirigenti del servizio antincendi e protezione civile e del servizio prevenzione calamità pubbliche danno immediata notizia della calamità in atto al dirigente generale del dipartimento competente nella materia attinente la protezione civile, al fine di assicurare il necessario coordinamento dell'azione di soccorso e prima assistenza anche in relazione al tempestivo ripristino dei servizi pubblici essenziali. Il dirigente generale del dipartimento competente nella materia attinente la protezione civile coordina anche l'attività eventualmente prestata da gruppi, enti, associazioni di volontariato, imprese ed istituti che abbiano stipulato le convenzioni previste dagli articoli 10 e 11 nonché da privati e altri gruppi o associazioni.

 

     Art. 13. Delega ai comuni.

     1. Nel caso in cui la calamità pubblica, in relazione alla sua natura e limitata estensione, possa essere adeguatamente fronteggiata mediante l'organizzazione tecnico-amministrativa e con l'impiego di mezzi e uomini, compresi i corpi dei vigili del fuoco volontari, di cui dispone il comune interessato, nonché degli organismi di volontariato esistenti nel territorio comunale, gli interventi a carattere provvisorio di cui all'articolo 8 sono effettuati dal comune per delega della Provincia la quale assume a proprio carico la spesa relativa. Per la loro realizzazione il comune può avvalersi della consulenza del servizio prevenzione calamità pubbliche e del servizio antincendi e protezione civile e può procedere a trattativa privata anche in deroga alle vigenti norme.

     2. La sussistenza delle condizioni indicate al comma 1 è accertata con decreto del Presidente della Giunta provinciale su proposta del dirigente del servizio prevenzione calamità pubbliche, sentito il sindaco del comune interessato.

     3. La Giunta provinciale può erogare al comune anticipi fino al 70 per cento della spesa prevista, per l'esecuzione degli interventi di cui al comma 1, come determinata dalla stessa Giunta, sulla base di preventivi di spesa, vistati dal dirigente del servizio prevenzione calamità pubbliche.

     4. Il saldo relativo ai lavori effettuati avviene su presentazione, da parte del comune, del certificato di collaudo o di regolare esecuzione e della deliberazione di approvazione dei medesimi contenente anche il prospetto riepilogativo della spesa complessivamente sostenuta.

 

Sezione II

Interventi a carattere straordinario

 

     Art. 14. Stato di emergenza.

     1. Quando la situazione di pericolo o di danno appare, per estensione o per intensità, particolarmente grave, il Presidente della Giunta provinciale, su proposta del dirigente generale del dipartimento competente nella materia attinente la protezione civile, può dichiarare con decreto lo stato di emergenza, delimitando la zona del territorio provinciale interessata. Eventuali modificazioni alla predetta delimitazione territoriale possono essere apportate con successivi provvedimenti.

     2. Il decreto di cui al comma 1 è comunicato immediatamente al commissario del Governo ed ai comuni interessati. Entro ventiquattro ore dalla comunicazione ciascun sindaco interessato rende noto lo stato di emergenza con ogni mezzo adeguato all'urgenza oltre che mediante avvisi da esporsi all'albo pretorio ed in spazi ritenuti idonei. La diffusione della dichiarazione di emergenza è curata, inoltre, dalla Giunta provinciale, mediante la stampa e i mezzi di informazione radiotelevisivi, o altro mezzo ritenuto idoneo.

     3. Contemporaneamente alla dichiarazione dello stato di emergenza il dirigente generale del dipartimento competente nella materia attinente la protezione civile assume la direzione e la responsabilità delle operazioni, coadiuvato da un centro operativo, convocato con ogni mezzo idoneo, composto dai responsabili dei servizi provinciali interessati, da esperti all'uopo individuati dal medesimo dirigente generale, nonché da un rappresentante del commissario del Governo.

     4. Il dirigente generale del dipartimento competente nella materia attinente la protezione civile coordina e dirige, in particolare, l'attività dei servizi provinciali interessati, nonché quella eventualmente prestata da enti, gruppi, associazioni ed impartisce a; sindaci dei comuni colpiti le istruzioni necessarie.

     5. Alla dichiarazione della cessazione dello stato di emergenza si provvede nelle stesse forme e con gli stessi mezzi di pubblicità di cui ai commi 1 e 2.

 

     Art. 14 bis. Laminazione delle piene. [21]

     1. Indipendentemente dalla dichiarazione dello stato di emergenza di cui all'articolo 14, il dirigente generale del dipartimento competente in materia di protezione civile, in previsione o in presenza di eventi di piena e al fine di prevenire esondazioni o altri pericoli per l'incolumità pubblica, sentito il dirigente della struttura provinciale competente in materia di opere idrauliche, può temporaneamente disporre l'invaso o lo svaso anche totale dei serbatoi di accumulo idrico, ordinare l'apertura dei canali scolmatori, compresa la galleria Adige - Garda, e adottare ogni altra misura per regolare i livelli d'invaso dei serbatoi e la portata dei corsi d'acqua.

     2. I provvedimenti di cui al comma 1 non danno luogo alla corresponsione d'indennizzi da parte della pubblica amministrazione a favore di concessionari o di terzi. Tuttavia, qualora le misure di regolazione dell'invaso dei serbatoi di accumulo idrico comportino vincoli di durata complessivamente superiore a venti giorni nel corso dell'anno solare, è corrisposto ai concessionari, per ciascun giorno successivo al ventesimo, un indennizzo corrispondente al doppio della misura giornaliera del canone annuo di concessione.

     3. I provvedimenti di cui al comma 1 sono comunicati ai concessionari, al dipartimento competente in materia di ambiente, alle Regioni e alle autorità di bacino territorialmente interessate.

     4. Al fine di prevenire e controllare gli eventi calamitosi di cui al comma 1, la Giunta provinciale, su proposta del dirigente generale del dipartimento competente in materia di protezione civile, può destinare una parte del volume di invaso dei bacini di accumulo idrico alla laminazione delle piene. L'indennizzo a favore dei concessionari viene determinato sulla base della differenza tra la produzione media annua del quinquennio precedente alla riduzione del volume di invaso e la produzione effettiva di ciascun anno successivo. La giunta provinciale fissa con propria delibera i criteri di individuazione degli elementi di calcolo dell'indennizzo e la disciplina delle anticipazioni in attesa dei dati a consuntivo.

 

     Art. 14 ter. Interventi d'urgenza. [22]

     1. È istituito un fondo destinato al finanziamento degli interventi immediati che risultano necessari a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'articolo 14 o in presenza di situazioni di particolare disagio collettivo individuate dal Presidente della Provincia, sentito il comitato tecnico - amministrativo previsto dall'articolo 2, per le quali non è necessaria la dichiarazione dello stato di emergenza. Gli interventi possono essere diretti a fronteggiare le calamità pubbliche in atto nonché a evitare pericoli o maggiori danni a persone o cose e a favorire il mantenimento o il ripristino di condizioni di normalità nelle condizioni di vita delle persone interessate o nell'erogazione dei servizi pubblici.

     2. La Giunta provinciale è autorizzata a trasferire al fondo di cui al comma 1, con le modalità previste dall'articolo 27, quarto comma, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, le disponibilità esistenti sui capitoli inseriti nell'ambito della funzione obiettivo relativa alla protezione civile.

     3. Gli interventi di cui al comma 1 sono individuati dal Presidente della Provincia attraverso ordinanze adottate anche con effetti derogatori alle disposizioni rientranti nella competenza normativa provinciale. Per l'attuazione degli interventi individuati nelle ordinanze il presidente può avvalersi di commissari delegati [23].

     4. In aggiunta o in alternativa agli stanziamenti del fondo di cui al comma 1 il presidente, tramite ordinanza, può autorizzare l'impiego di risorse finanziarie gestite dalle strutture provinciali competenti in via ordinaria nei settori interessati dagli interventi d'urgenza. I commissari delegati possono essere nominati funzionari delegati agli effetti contabili; nei loro confronti possono essere autorizzate aperture di credito presso la tesoreria della Provincia per il pagamento delle spese relative agli interventi di cui al comma 1.

     5. Le disposizioni previste dai commi 3 e 4 si applicano anche agli interventi che abbiano carattere d'urgenza finanziati con fondi diversi da quello previsto dal presente articolo.

 

     Art. 15. Coordinamento degli interventi.

     1. Qualora all'atto della dichiarazione dello stato di emergenza di cui all'articolo 14 o in un successivo momento, il Presidente della Giunta provinciale accerti la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 promuove con il commissario del Governo le intese previste dall'articolo 34 del medesimo decreto.

     2. Il coordinamento degli interventi della Provincia, degli enti locali e di quelli dello Stato è attuato attraverso i programmi di protezione civile di cui al'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381.

     3. Il dirigente generale del dipartimento competente nella materia attinente la protezione civile assicura in ogni fase il necessario collegamento con gli organi statali competenti.

 

     Art. 16. Altre attività connesse allo stato di emergenza.

     1. A seguito della dichiarazione dello stato di emergenza, il dirigente generale del dipartimento competente nella materia attinente la protezione civile provvede, anche in deroga alle vigenti norme di contabilità pubblica, alle forniture ed ai noli ivi compresi gli elementi prefabbricati da adibire ad alloggi provvisori, nonché all'acquisizione con urgenza, qualora i materiali accantonati ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera c), risultino inadeguati, di derrate alimentari, coperte, vestiario, mobili ed altri beni di prima necessità per le popolazioni colpite.

     2. Ove non sia possibile procedere tempestivamente alle operazioni di cui al comma 1 il dirigente generale del dipartimento competente nella materia attinente la protezione civile può procedere anche tramite funzionari della amministrazione provinciale all'uopo delegati, a requisizioni a norma dell'articolo 28 del regio decreto legge 9 dicembre 1926, n. 2389, convertito con modificazioni in legge 15 marzo 1928, n. 833. In tal caso il ricorso di cui al quinto comma del predetto articolo va proposto alla Giunta provinciale.

 

     Art. 17. Aperture di credito.

     1. Al fine di consentire l'immediata erogazione delle somme necessarie per le spese relative agli interventi urgenti previsti dall'articolo 16, la Giunta provinciale può autorizzare aperture di credito presso la tesoreria provinciale a favore del dirigente generale del dipartimento competente nella materia attinente la protezione civile secondo le disposizioni contenute negli articoli 62, 63, 64 e 65 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, modificati da ultimo con l'articolo 3 della legge provinciale 18 settembre 1989, n. 7.

     2. Il dirigente generale del dipartimento competente nella materia attinente la protezione civile presenta alla Giunta provinciale una relazione sugli interventi effettuati ed il resoconto delle spese sostenute.

 

Sezione III

Norme comuni per l'attività di soccorso

 

     Art. 18. Disciplina della circolazione.

     1. Al fine di consentire l'ordinato svolgimento delle operazioni di soccorso, l'accesso e la circolazione di persone e mezzi di trasporto non autorizzati dalle autorità competenti nelle zone interessate dall'evento calamitoso vengono disciplinati, ove occorra, in base a disposizioni emanate dal dirigente generale del dipartimento competente nella materia attinente la protezione civile ovvero, qualora l'evento calamitoso non rivesta i caratteri di cui all'articolo 14, dal dirigente del servizio antincendi e protezione civile o dal sindaco del comune interessato.

     2. Per il medesimo fine è consentito al personale del servizio prevenzione calamità pubbliche e del servizio antincendi e protezione civile entrare nei terreni privati interessati dall'evento calamitoso e disciplinare il movimento di persone e di mezzi in base alle disposizioni di cui al comma 1.

 

     Art. 19. Rinvenimento di oggetti durante le operazioni di sgombero.

     1. Il denaro, i valori, gli utensili, i mobili, le masserizie e le merci che si rinvenissero durante le operazioni di sgombero ed in genere tutti gli oggetti che non concorrevano a costituire la struttura degli edifici rovinati o demoliti, o non formavano accessori di questi, sono separati a cura dei vigili del fuoco che partecipano alle operazioni e sommariamente descritti in apposito verbale firmato da due testimoni, nel quale deve altresì essere indicato con la maggiore possibile precisione il luogo in cui ciascun oggetto è stato rinvenuto.

     2. Tutti gli oggetti presi in consegna sono recapitati agli uffici del comune ove sono stati rinvenuti, i quali provvedono a depositare il denaro ed i valori presso un'azienda di credito che esplica il servizio di tesoreria della Provincia, dei comprensori o dei comuni e gli altri oggetti presso la sede comunale. Qualora ciò non sia possibile, questi ultimi sono temporaneamente custoditi a cura della pubblica sicurezza.

 

     Art. 20. Concessione di contributi ai comuni.

     1. La Giunta provinciale può concedere contributi ai comuni a titolo di concorso sulle spese da essi sostenute per:

     a) il ricovero in via immediata e provvisoria alle famiglie rimaste senza tetto;

     b) l'erogazione di sussidi di sostentamento a chi abbia perduto, a causa della calamità, ogni fonte di reddito;

     c) l'erogazione di sussidi alle famiglie o persone bisognose di vestiario, mobili e suppellettili indispensabili a seguito della pubblica calamità.

     2. La Giunta provinciale con propria deliberazione determina i casi di ammissibilità degli interventi, i criteri per la determinazione della spesa ammissibile, la misura del contributo fino alla concorrenza dell'intera spesa ammessa, le modalità per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni di cui al presente articolo.

 

     Art. 20 bis. Danni derivanti dall'esecuzione di lavori pubblici comunali. [24]

     1. Qualora nel corso o al termine dell'esecuzione di lavori pubblici nei quali i comuni abbiano il ruolo di stazioni appaltanti si accertino situazioni di pericolo per la sicurezza degli immobili e l'incolumità delle persone che li occupano o vi lavorano, la Provincia, nel caso in cui l'origine di tali pericoli si possa ricondurre in tutto o in parte a difetti della progettazione o della realizzazione dell'opera, può concedere ai comuni, nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla Giunta provinciale, i finanziamenti necessari a ristorare i soggetti coinvolti dei danni subiti e delle spese sostenute per ripristinare la situazione antecedente. Quanto corrisposto ai danneggiati costituisce anticipazione sul risarcimento dei danni spettanti in seguito all'accertamento di eventuali responsabilità [25].

     2. I finanziamenti provinciali di cui al comma 1 possono inoltre essere utilizzati dai comuni per l'acquisto degli immobili danneggiati o esposti a pericolo, qualora ciò sia necessario per effettuare interventi di messa in sicurezza della zona interessata dai lavori.

     3. I danneggiati possono beneficiare degli interventi previsti nel presente articolo dopo aver ceduto ai comuni, nei limiti di quanto ricevuto e dei relativi interessi, il diritto al risarcimento nei confronti dei responsabili dei danni.

     4. Oltre agli interventi previsti dai commi 1 e 2 la Provincia può concedere finanziamenti ai comuni per realizzare in luogo dei proprietari i lavori di ricostruzione, ripristino, riparazione e messa in sicurezza degli immobili danneggiati o esposti a pericolo [26].

     4 bis. Sulla base di appositi accordi i comuni possono affidare alla Provincia l'esecuzione, in tutto o in parte, degli interventi previsti da quest'articolo. Gli accordi disciplinano anche la rivalsa nei confronti dei terzi responsabili. Per beneficiare degli interventi previsti da questo comma gli interessati cedono il diritto al risarcimento del danno alla Provincia. Nell'esecuzione degli interventi previsti dagli accordi con i comuni la Provincia può avvalersi dei propri enti funzionali [27].

     4 ter. Nel caso in cui non sia riconosciuto il diritto al risarcimento del danno, o sia riconosciuto un risarcimento inferiore al costo dei finanziamenti o degli interventi attivati dalla Provincia ai sensi di quest'articolo, gli importi non recuperati rimangono a carico del bilancio provinciale [28].

 

     Art. 21. Svolgimento delle funzioni attribuite al dirigente generale del dipartimento competente nella materia attinente la protezione civile in caso di sua assenza o impedimento.

     1. Le funzioni attribuite dalla presente legge al dirigente generale del dipartimento competente nella materia attinente la protezione civile sono svolte, in caso di sua assenza o impedimento, dal dirigente del servizio antincendi e protezione civile.

 

Capo IV

Attività di ricostruzione

 

Sezione I

L'organizzazione dell'attività di ricostruzione

 

     Art. 22. Ripristino definitivo.

     1. Ultimate le operazioni che rivestono carattere di urgenza, il ripristino definitivo dei servizi pubblici nonché le attività di ricostruzione di cui all'articolo 23, sono svolte dal servizio prevenzione calamità pubbliche e dagli altri servizi competenti per materia o dai comuni interessati, secondo il piano redatto dal medesimo servizio e adottato dalla Giunta provinciale, sentito il parere del comitato ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera l).

 

          Art. 22 bis. Regia degli interventi di ripristino. [29]

     1. In seguito alla qualificazione dell'evento come calamità pubblica secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 3 bis, la Giunta provinciale, su proposta del dirigente generale della protezione civile, stabilisce con propria deliberazione gli indirizzi per l’effettuazione degli interventi di ripristino, affidando la regia dell’attuazione degli interventi e i poteri previsti dal presente articolo ai comuni competenti per territorio oppure, qualora siano coinvolti interessi di livello sovracomunale o i comuni non dispongano di strutture idonee, a commissari delegati. Nel caso di inerzia dei comuni la Giunta provinciale, previa diffida, interviene in via sostitutiva nominando un commissario delegato.

     2. Il provvedimento di cui al comma 1 fissa in particolare gli indirizzi per l'attività di pianificazione, di progettazione e di realizzazione degli interventi di ricostruzione degli edifici distrutti, nonché quelli per l'attività di riparazione degli edifici danneggiati. Nell'attività di ricostruzione o di riparazione può essere consentito, anche in deroga alle previsioni dei regolamenti edilizi, il miglioramento degli edifici sotto il profilo della sicurezza e del risparmio energetico, tenendo conto degli aspetti architettonici, storici e ambientali.

     3. I comuni possono specificare gli indirizzi adottati dalla Giunta provinciale ai sensi del comma 2, anche suddividendo il territorio comunale in zone omogenee. Gli indirizzi e le specificazioni sono vincolanti per i soggetti interessati alla ricostruzione.

     4. Qualora gli indirizzi e le specificazioni di cui ai commi 1 e 3 prevedano come indispensabile l’esecuzione di interventi unitari su edifici privati o di proprietà mista pubblica e privata, anche non destinati ad abitazione, i proprietari sottoscrivono entro il termine fissato dal responsabile della regia degli interventi una convenzione obbligatoria individuando i lavori da eseguire e un rappresentante comune; il rappresentante può essere individuato anche nel soggetto responsabile della regia degli interventi. I contenuti della convenzione e la rappresentanza si estendono a tutti i proprietari degli edifici interessati, a condizione che gli aderenti alla convenzione siano proprietari di almeno il 66 per cento delle superfici catastali degli immobili coinvolti nell'intervento. In mancanza di accatastamento si fa riferimento alle superfici utili complessive anche non abitative. La convenzione, nell'ambito degli indirizzi e delle specificazioni di cui ai commi 1 e 3, può definire le modifiche necessarie all'assetto della proprietà qualora non si possa mantenere inalterata la conformazione originaria degli edifici. Quando sia richiesta la forma pubblica la convenzione può essere rogata anche dai segretari comunali o dall'ufficiale rogante della Provincia. Il rappresentante opera in luogo dei proprietari in tutte le fasi del ripristino nonché per tutto quanto concerne l'esecuzione della convenzione, e provvede al riparto delle spese in relazione ai lavori eseguiti sulle diverse proprietà. Il responsabile della regia degli interventi, quando sia necessario per agevolare l'effettuazione dei lavori, può comunque promuovere in ogni tempo a favore del comune l'espropriazione ai sensi dell'articolo 37 degli immobili dei proprietari che non aderiscono alla convenzione.

     5. Qualora nel termine prescritto la convenzione non sia stipulata o il rappresentante non sia individuato o rimanga inerte, ai proprietari si sostituisce, previa diffida, il responsabile della regia degli interventi; il responsabile della regia approva un programma unitario dei lavori, assume la rappresentanza dei proprietari ai sensi del comma 4, definisce le modifiche all'assetto della proprietà eventualmente necessarie in conseguenza dei lavori di ricostruzione o di riparazione e può disporre l'occupazione temporanea degli immobili senza indennizzo per un periodo non superiore a tre anni. Ove necessario per agevolare l'effettuazione dei lavori, il responsabile della regia può comunque promuovere in ogni tempo l'espropriazione o l'acquisizione a favore del comune ai sensi dell'articolo 37.

     6. Nel caso d'interventi unitari effettuati secondo quanto previsto dal comma 4, il proprietario dell'immobile ricostruito o riparato è tenuto a rimborsare le spese di propria competenza sulla base del rendiconto redatto dal rappresentante. I contributi per la ricostruzione o per la riparazione sono erogati direttamente al rappresentante dei proprietari, al quale il proprietario fornisce ogni informazione utile, comprese quelle relative all'assicurazione dell'immobile.

 

     Art. 23. Contributi per la ricostruzione ed il ripristino.

     1. La Giunta provinciale provvede alla ricostruzione, riparazione, ristrutturazione delle opere ed infrastrutture che, appartenenti al demanio o al patrimonio della Provincia, siano andate distrutte, danneggiate o rese comunque inservibili a seguito di eventi calamitosi.

     2. Per favorire l'effettuazione di interventi analoghi a quelli indicati al comma 1 relativamente a beni del demanio o del patrimonio o a beni d'uso pubblico da parte dei comuni, loro consorzi, comprensori e dagli altri soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) della legge regionale 5 novembre 1968, n. 40, la Giunta provinciale è autorizzata ad accordare, su presentazione di apposita documentazione stabilita con deliberazione della Giunta provinciale, contributi in conto capitale fino al 95 per cento e con le modalità di erogazione previste per il finanziamento delle opere incluse nei piani di intervento di cui all'articolo 2 della legge provinciale 3 gennaio 1983, n. 2 come da ultimo modificata con la legge provinciale 25 novembre 1988, n. 44 [30].

     2 bis. In caso di pubblica calamità che colpisce i patrimoni boschivi, sia di proprietà pubblica che privata, la Giunta provinciale può concedere contributi in misura superiore al limite massimo di spesa annuale previsto dal piano di sviluppo rurale della Provincia, fermi restando i limiti di intervento, le condizioni e gli obblighi previsti dalle disposizioni di settore vigenti [31].

 

     Art. 24. Disposizioni in materia di pubblica utilità e di espropriazioni [32].

     1. Le opere pubbliche previste dalla presente legge sono dichiarate, a tutti gli effetti, di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili.

     1 bis. Per l'espropriazione di immobili occorrenti per la realizzazione delle attività di soccorso e di prima assistenza di cui al capo III della presente legge, per l'esecuzione degli interventi di ripristino e di ricostruzione di cui alla presente sezione nonché di quelli di prevenzione urgente di cui all'articolo 7, comma 1 ter, l'indennità di espropriazione di cui al capo III della legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 6 (Norme sulla espropriazione per pubblica utilità) è determinata con riferimento allo stato di fatto e di diritto degli immobili sussistente al momento antecedente al verificarsi dell'evento calamitoso. In tal caso per gli immobili interessati dall'espropriazione non possono essere concesse, e se concesse sono revocate, le provvidenze previste dalla presente legge [33].

     2. L'approvazione dei progetti di ricostruzione di opere pubbliche costituisce la variante allo strumento urbanistico subordinato al piano urbanistico provinciale.

 

Sezione II

Interventi per le attività economiche

 

     Art. 25. Fondo di solidarietà provinciale.

     1. E' costituito un fondo di solidarietà provinciale per interventi diretti a ripristinare l'efficienza delle aziende colpite da calamità pubbliche.

     2. Le spese per la realizzazione degli interventi previsti dalla presente sezione sono a carico del fondo e debbono essere contenute entro il limite della disponibilità del medesimo.

     3. La Giunta provinciale con propria deliberazione determina, in relazione alla prevedibilità dell'evento dannoso da parte degli interessati secondo l'ordinaria diligenza, i casi e le condizioni di ammissibilità, la misura, le modalità e la documentazione da porre a corredo delle domande per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni di cui alla presente sezione.

 

     Art. 26. Agevolazioni per le imprese agricole.

     1. La Giunta provinciale è autorizzata a concedere alle imprese agricole, ai consorzi di bonifica o di miglioramento fondiario ivi compresi quelli irrigui, alle cooperative agricole, alle associazioni agrarie comunque denominate, ivi comprese le consortele, che, per effetto di pubblica calamità, abbiano subito danni di sostanziale rilievo, in rapporto alle dimensioni ed alla produttività dell'azienda, contributi in conto capitale, sulle spese occorrenti:

     a) per il ripristino della coltivabilità, compreso lo scavo ed il trasporto a rifiuto dei materiali sterili;

     b) per il ripristino delle piantagioni, per la ricostruzione e la riparazione di fabbricati ed altri manufatti rurali, di muri di sostegno, di strade poderali, interpoderali e vicinali, di canali di scolo, di opere di provvista d'acqua, di acquedotti, di reti idrauliche, di impianti irrigui e di adduzione di energia elettrica, nonché per il ripristino degli impianti di conservazione e trasformazione dei prodotti a livello aziendale ed interaziendale e per il ripristino od acquisto delle macchine agricole danneggiate dall'evento calamitoso;

     c) per la ricostruzione delle scorte vive o morte, danneggiate e distrutte.

     2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi nelle seguenti misure:

     a) fino all'80 per cento quando trattasi di:

     1) cooperative agricole e di trasformazione e vendita di prodotti agricoli e zootecnici, costituite in prevalenza da produttori agricoli occupati in imprese familiari diretto coltivatrici, loro consorzi, associazioni agrarie comunque denominate, ivi comprese le consortele, consorzi di bonifica o di miglioramento fondiario ivi compresi quelli irrigui;

     2) imprese agricole familiari diretto-coltivatrici singole od associate, il cui conduttore sia iscritto all'albo degli imprenditori agricoli, sezione prima, nonché imprese agricole, singole od associate, il cui conduttore sia iscritto all'albo degli imprenditori agricoli, dislocate nelle zone sfavorite di cui all'articolo 17 della legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17, modificata da ultimo con l'articolo 11 della legge provinciale 20 novembre 1987, n. 27;

     b) fino al 60 per cento nei rimanenti casi.

     3. Ai proprietari ed usufruttuari che assicurano le normali necessità di coltivazione dei propri fondi, i cui terreni, strutture edili o manufatti non possono essere ripristinati a causa di frane che li abbiano asportati o a causa di erosioni di acqueo perché sommersi da strati di sabbia, ghiaia e di altri materiali sterili, può essere concessa una indennità fino all'80 per cento del valore che i terreni, le strutture edili o i manufatti avevano prima dell'evento. La liquidazione dell'indennità è subordinata alla dimostrazione dell'impiego della somma in acquisto di scorte vive e morte ed in investimenti fondiari a scopi produttivi in agricoltura.

     3 bis. L'indennità di cui al comma 3 può essere concessa ai proprietari dei fondi la cui coltivazione non può essere continuata a causa del verificarsi di eventi calamitosi che abbiano determinato l'interruzione delle vie di accesso ai fondi medesimi. La concessione della predetta indennità è subordinata alla cessione al comune a titolo gratuito della proprietà del fondo. Le spese di intavolazione sono a carico del comune [34].

     4. La concessione delle provvidenze di cui al presente articolo è effettuata secondo il seguente ordine di priorità:

     a) cooperative agricole e di trasformazione e vendita di prodotti agricoli e zootecnici, costituite in prevalenza da produttori agricoli occupati in imprese familiari diretto-coltivatrici, i loro consorzi, le associazioni agrarie comunque denominate ivi comprese le consortele, i consorzi di bonifica o di miglioramento fondiario ivi compresi quelli irrigui;

     b) imprese agricole singole od associate, il cui conduttore sia iscritto all'albo degli imprenditori agricoli, sezione prima;

     c) altri beneficiari.

 

     Art. 27. Agevolazioni per le imprese industriali, commerciali, artigianali, alberghiere e turistiche.

     1. Per riattivare l'attività produttiva, alle imprese industriali, commerciali, artigianali, alberghiere e turistiche che, per effetto di pubblica calamità, abbiano subito danni rilevanti in rapporto alla struttura aziendale, possono essere concesse le seguenti agevolazioni [35]:

     a) un contributo in conto capitale nella misura massima del 75 per cento della spesa ritenuta ammissibile per riparare o ricostruire, anche in economia, o riacquistare i beni danneggiati ovvero distrutti ovvero dichiarati inagibili con provvedimento dell'autorità competente a causa di eventi calamitosi; a tal fine gli immobili dichiarati inagibili sono ceduti a titolo gratuito al comune ovvero, in caso di demolizione, è ceduta allo stesso comune la relativa area di sedime. L'ammontare del contributo non può essere superiore a 1 miliardo di lire;

     b) un contributo in conto capitale nella misura massima del 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile per l'espianto, il trasporto e la reinstallazione di impianti, macchinari e attrezzature da trasferire in seguito a provvedimenti adottati dalle competenti autorità per la pubblica calamità o per situazioni di pericolo suscettibili di provocare una pubblica calamità;

     c) un contributo una tantum nella misura massima dell'8 per cento dei ricavi delle vendite o delle prestazioni conseguiti nell'anno precedente la pubblica calamità per l'interruzione dell'attività produttiva o per la riduzione del volume degli affari a seguito della calamità pubblica per un periodo superiore a un mese, o anche per un periodo inferiore se i ricavi per la mancata attività produttiva nel periodo di riferimento rappresentano una percentuale superiore all'8 per cento annuo, purché l’evento calamitoso abbia interessato direttamente, in tutto o in parte, i beni destinati all’attività produttiva. L'ammontare del contributo non può essere superiore a 100 milioni di lire; con la deliberazione di cui all'articolo 25, comma 3, la Giunta provinciale determina i livelli minimi di contributo concedibile [36].

     1 bis. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono concesse anche ai lavoratori autonomi di cui all'articolo 2222 del codice civile, nella misura complessiva non superiore a 500 milioni ed in ogni caso con una riduzione pari a 2 milioni di lire [37].

     2. I contributi non sono cumulabili con le agevolazioni previste dalla legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (Interventi della Provincia autonoma di Trento per il sostegno dell'economia e della nuova imprenditorialità. Disciplina dei patti territoriali in modifica della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 e disposizione in materia di commercio), come da ultimo modificata dalla legge provinciale 19 giugno 2000, n. 7 [38].

     3. Nel caso in cui non vi sia identità tra proprietario dell'immobile e titolare dell'attività economica, le agevolazioni di cui al comma 1 sono concesse al proprietario dell'immobile, purché egli s'impegni a mantenere la destinazione ad attività produttiva per il periodo stabilito con deliberazione della Giunta provinciale, anche con riferimento ad attività produttive diverse da quella preesistente; qualora l'immobile sia distrutto ovvero dichiarato inagibile con provvedimento dell'autorità competente a causa dell'evento calamitoso, la Giunta provinciale, su richiesta del proprietario dell'immobile, è autorizzata a concedere allo stesso un indennizzo in misura non superiore al 50 per cento del valore dell'immobile allo stato di fatto e di diritto sussistente al momento antecedente al verificarsi dell'evento calamitoso, stabilita tenendo conto del reddito del proprietario; in tali casi l'area di sedime su cui insiste l'immobile distrutto o dichiarato inagibile è ceduta a titolo gratuito al comune [39].

     4. La concessione delle agevolazioni di cui al presente articolo è disposta con deliberazione della Giunta provinciale su domanda delle imprese interessate. Le stesse devono impegnarsi a proseguire l'attività ed a mantenere la continuità del rapporto di lavoro con i dipendenti in servizio prima del verificarsi della calamità pubblica.

     5. Qualora i beni danneggiati siano assicurati, la spesa ritenuta ammissibile è ridotta, dai competenti uffici tecnici, in misura proporzionale al risarcimento ottenuto o che sarà disposto dalla società assicuratrice.

     6. I contributi di cui al comma 1 spettanti complessivamente alla medesima impresa non possono essere concessi in misura superiore a quella stabilita dalla lettera a) del medesimo comma 1 [40].

 

     Art. 28. Domande di contributo.

     1. Salvo casi di dimostrata impossibilità, le domande per la concessione dei contributi previsti dalle norme della presente sezione sono presentate alla Provincia entro sessanta giorni dal verificarsi della calamità pubblica.

     2. A seguito di singole o di più calamità pubbliche ravvicinate nel tempo, la Giunta provinciale delibera una prima ripartizione dello stanziamento di bilancio o di parte di esso fra i vari settori di intervento sulla base delle domande presentate. Successivamente, acquisiti gli accertamenti emersi dall'istruttoria di dette domande, la Giunta provinciale provvede ad eventuali ripartizioni di conguaglio.

 

     Art. 29. Agevolazioni per le imprese colpite dopo il 1986.

     1. Le disposizioni di cui all'articolo 27, comma 1, lettera b), si applicano anche a favore di soggetti colpiti dalle calamità pubbliche verificatesi successivamente al 1° gennaio 1986, che abbiano già presentato domanda ai sensi dell'articolo 32, primo e secondo comma, della legge provinciale 29 agosto 1977, n. 19, quando la realizzazione non sia ancora stata avviata alla data di entrata in vigore della presente legge. la spesa ammessa per i fini di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 27 corrisponde al danno accertato e rivalutato alla data di ammissione al contributo in relazione all'aumento dell'indice 1STAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati.

     2. Le medesime disposizioni di cui all'articolo 27, comma 1, lettera b), si applicano, altresì, a favore dei soggetti titolari di aziende situate in abitati inclusi tra quelli da trasferire ai sensi della legge 9 luglio 1908, n. 445.

 

Sezione III

Interventi per l'edilizia abitativa

 

     Art. 30. Interventi. [41]

     1. Per il recupero degli edifici destinati ad abitazione, gravemente danneggiati da eventi calamitosi, la Giunta provinciale può intervenire:

     a) a favore dei proprietari di una o più abitazioni, occupate dagli stessi, o da nuclei familiari formati da figli del proprietario o da genitori o dai suoceri del medesimo, purché sia il proprietario che detti soggetti siano sprovvisti di altra abitazione considerata idonea ai sensi della normativa provinciale vigente in materia di edilizia abitativa, prescindendo da limiti di reddito:

     1) con la concessione di contributi in conto capi tale fino al 70 per cento della spesa ritenuta ammissibile;

     2) con la concessione di contributi annuali, su mutui che gli interessati intendono contrar re con Istituti di credito per un importo non superiore alla parte di spesa non coperta da contributo in conto capitale;

     b) a favore di proprietari di una o più abitazioni, purché abbiano un reddito non superiore al limite stabilito dalla legislazione provinciale per accedere ai benefici previsti per l'edilizia abitativa agevolata:

     1) con la concessione di contributi in conto capitale fino al 40 per cento della spesa ritenuta ammissibile;

     2) in alternativa al contributo di cui al punto 1), con la concessione di contributi annuali su mutui che gli interessati intendono con trarre con istituti di credito per un importo non superiore al 75 per cento della spesa ritenuta ammissibile;

     c) a favore di proprietari di una o più abitazioni, a prescindere dal possesso di requisiti di reddito con la concessione di contributi in conto capitale fino al 20 per cento della spesa ritenuta ammissibile.

     2. I contributi di cui al comma 1, lettera a), possono essere concessi, su specifica domanda, anche a favore dei figli dei proprietari, dei genitori o dei suoceri dei medesimi, che occupino le abitazioni distrutte o danneggiate, qualora a favore degli stessi sia stato trasferito il diritto di proprietà, o le nuove abitazioni vengano realizzate su aree di loro proprietà, purché i soggetti medesimi siano in possesso degli altri requisiti previsti al comma 1, lettera a).

     3. Se l'immobile danneggiato era specificamente assicurato, la spesa ritenuta ammissibile è ridotta, dai competenti uffici tecnici, in misura proporzionale al risarcimento ottenuto o che sarà disposto dalla società assicuratrice.

     4. Possono accedere ai contributi previsti dalle lettere a) e b) del comma 1 coloro che, alla data dell'evento calamitoso, siano residenti o siano stati residenti in provincia di Trento o siano figli di residenti o di persone già residenti in provincia di Trento ovvero coloro che abbiano la qualifica di emigrati trentini ai sensi della normativa provinciale in materia di edilizia abitativa agevolata.

     5. Gli interventi di cui al presente articolo possono riguardare, oltre alla riparazione dei danni, anche opere dirette al consolidamento statico dell'edificio, la realizzazione di servizi igienici, il miglioramento funzionale e, in relazione alle esigenze del nucleo familiare, l'ampliamento delle abitazioni, nonché, qualora l'abitazione sia stata gravemente danneggiata ovvero distrutta in conseguenza dell'evento calamitoso, anche l'acquisto, la costruzione o il risanamento di altra abitazione [42].

     6. Per la concessione delle agevolazioni relative agli oneri di preammortamento si applicano le norme in materia di edilizia abitativa agevolata vigenti al momento dell'ammissione a contributo.

     7. Le abitazioni riparate o ricostruite con le agevolazioni di cui al presente articolo devono avere i requisiti previsti dalle norme in materia di edilizia abitativa agevolata vigenti al momento dell'ammissione a contributo. Per quelle da realizzare con l'obbligo del rispetto del perimetro di edifici preesistenti si prescinde dai limiti di superficie.

     7 bis. Qualora gli interventi previsti da quest'articolo riguardino edifici ricadenti nelle zone per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza di cui all'articolo 14, la misura del contributo previsto dal comma 1, lettera a), n. 1) è elevata fino al 95 per cento, anche con riferimento a quelli di cui all'articolo 31 in favore delle cooperative edilizie [43].

     7 ter. Gli immobili, anche non distrutti, dichiarati inagibili con provvedimento dell'autorità competente a causa di eventi calamitosi, sono assimilati, ai fini delle agevolazioni previste da quest'articolo, agli immobili distrutti. Se gli edifici dichiarati inagibili sono ceduti a titolo gratuito al comune o se, in caso di demolizione, è ceduta al comune la loro area di sedime, ai soggetti di cui ai commi 1 e 2 è concesso un contributo in conto capitale pari al 95 per cento della spesa ritenuta ammissibile, indipendentemente dal possesso dei requisiti previsti da quest'articolo o dalla legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa) [44].

     7 quater. Se un edificio è espropriato per l'esecuzione di lavori pubblici resi necessari da eventi calamitosi, il proprietario può cedere l'immobile all'ente che espropria ricevendo, in alternativa all'indennità di espropriazione, un contributo in conto capitale pari al 95 per cento della spesa ritenuta ammissibile, se l'immobile è distrutto o dichiarato inagibile, e pari al 100 per cento negli altri casi. In tal caso l'ente che espropria assume la parte di spesa corrispondente all'indennità di espropriazione [45].

     8. La Giunta provinciale, con propria deliberazione stabilisce:

     a) i termini per la presentazione delle domande e la relativa documentazione;

     b) la documentazione tecnico-amministrativa e i termini per la presentazione della stessa in caso di accoglimento della domanda;

     c) i termini per l'ultimazione dei lavori;

     d) i limiti minimi e massimi di spesa ammissibile;

     e) i criteri e le modalità per la determinazione dei contributi in conto capitale e contributi annuali;

     f) i criteri e le modalità per l'erogazione dei contributi;

     g) ogni altro elemento necessario per l'attuazione delle norme contenute nella presente sezione.

 

     Art. 31. Interventi a favore di cooperative edilizie.

     1. I contributi previsti dall'articolo 30, comma 1, lettere a) e b), possono essere concessi anche a cooperative edilizie proprietarie di edifici occupati dai soci assegnatari in possesso dei requisiti stabiliti dalle disposizioni medesime.

     2. Gli istituti mutuanti potranno procedere, previo nulla-osta della competente struttura provinciale, alla suddivisione tra gli assegnatari dei mutui concessi alle cooperative edilizie beneficiarie dei contributi di cui al comma 1, secondo le quote indicate nel nulla-osta stesso ed attribuibili a ciascuna porzione in base alla rispettiva consistenza. Il nulla-osta è subordinato alla verifica della regolarità tecnico-amministrativa della cooperativa e degli alloggi.

     3. Il contratto di suddivisione del mutuo, da stipularsi mediante atto pubblico, è subordinato alla definitiva assegnazione e consegna, da parte della cooperativa, delle abitazioni, nonché delle singole pertinenze dei fabbricati, ai soci per i quali sia stato comprovato il possesso dei requisiti ai fini della concessione del contributo provinciale.

     4. In conseguenza dell'avvenuta suddivisione e dell'accollo delle singole quote di mutuo, il socio assegnatario subentra, nei confronti dell'istituto mutuante, in tutti gli obblighi dipendenti dall'operazione di mutuo medesimo. Egli resta altresì soggetto a tutte le norme vigenti in materia di interventi per l'edilizia abitativa agevolata previsti dalla presente sezione.

 

     Art. 32. Norme comuni.

     1. Il servizio edilizia abitativa provvede all'istruttoria sulla base di una relazione tecnica predisposta dallo stesso nonché della documentazione comprovante il possesso dei requisiti, i quali devono sussistere al momento del verificarsi dell'evento calamitoso.

     2. Nel caso in cui i lavori non vengano ultimati entro il termine stabilito dalla Giunta provinciale, la spesa ammissibile è nuovamente determinata sulla base dei lavori effettivamente eseguiti. Qualora le somme già erogate risultino superiori ai contributi spettanti, in dipendenza della rideterminazione dei nuovi importi di spesa ammessa, gli interessati devono restituire le somme eccedenti.

 

     Art. 32 bis. Interventi a favore dei proprietari delle abitazioni danneggiate dall'incendio di Spinazzeda di Cles. [46]

     1. I proprietari delle abitazioni distrutte dall'incendio del 31 gennaio 1989 nell'abitato di Spinazzeda di Cles, in assenza o in alternativa alla domanda presentata ai sensi del capo VI della legge provinciale 29 agosto 1977, n. 19 e successive modificazioni ed integrazioni, possono presentare nuova domanda per la concessione dei contributi previsti dalla sezione III del capo IV della legge provinciale 10 gennaio 1992, n. 2 e successive modificazioni ed integrazioni.

     2. Nel caso in cui il proprietario sia deceduto successivamente all'evento calamitoso, le domande di cui al presente articolo potranno essere presentate dagli eredi che facevano parte dello stesso nucleo familiare alla data dell'evento calamitoso.

     3. La Giunta provinciale stabilirà, con proprio provvedimento, i termini per la presentazione delle domande previste dal presente articolo.

 

     Art. 33. Vincoli e sanzioni. [47]

     1. Agli interventi di cui agli articoli 30 e 31 si applicano le disposizioni relative ai vincoli ed alle sanzioni previste dalla normativa provinciale in materia di edilizia abitativa agevolata in vigore al momento della concessione dei contributi, ivi comprese, limitatamente agli interventi di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 30, le disposizioni sul trasferimento dei contributi.

     2. Agli interventi di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 30 non si applicano le disposizioni relative all'obbligo di occupazione ed al divieto di locazione dell'alloggio previste dalla normativa provinciale in materia di edilizia abitativa agevolata in vigore al momento della concessione dei contributi.

 

     Art. 34. Assegnazioni straordinarie per l'edilizia abitativa pubblica.

     1. La Giunta provinciale può sospendere le assegnazioni degli alloggi di edilizia abitativa pubblica e riservare un numero sufficiente di abitazioni disponibili sul territorio del comprensorio interessato, per la sistemazione provvisoria di coloro che siano stati costretti ad abbandonare gli alloggi a causa di eventi calamitosi.

     2. Gli alloggi riservati ai sensi del comma 1, sono assegnati in via temporanea, secondo le vigenti norme in materia di edilizia abitativa, per il periodo necessario alla riparazione o alla ricostruzione dell'alloggio danneggiato. L'assegnazione dell'alloggio può diventare definitiva, con i criteri e le modalità fissati dalla Giunta provinciale, sempreché gli assegnatari siano in possesso dei requisiti per l'assegnazione di alloggi di edilizia abitativa pubblica.

     3. Agli assegnatari di cui al comma 2, indipendentemente dal possesso dei requisiti per l'assegnazione definitiva, la Giunta provinciale può cedere in proprietà l'alloggio assegnato, secondo i criteri e le modalità da essa fissati.

     4. L'assegnazione definitiva di cui al comma 2 e la cessione in proprietà del comma 3 non possono aver luogo per coloro che abbiano ottenuto le agevolazioni di cui agli articoli 30 o 31.

 

     Art. 35. Programmi straordinari.

     1. La Giunta provinciale può approvare programmi straordinari per acquisire o realizzare abitazioni da destinare a coloro che siano rimasti privi di abitazione in dipendenza di eventi calamitosi.

     2. Per gli alloggi di cui al comma 1 si applicano le disposizioni previste dai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 34.

     3. I programmi di cui al comma 1 possono prevedere anche opere di urbanizzazione secondaria.

     4. Per la realizzazione dei programmi straordinari previsti dal comma 1, la Giunta provinciale, sentito il parere del comune interessato in ordine alla più idonea individuazione delle aree necessarie, può provvedere alla redazione di un piano di attuazione da approvarsi in conformità alla legislazione in materia urbanistica.

     5. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo, sono assegnati fondi all'Istituto trentino per l'edilizia abitativa (ITEA) con le modalità previste dalle norme in materia di edilizia abitativa pubblica.

 

     Art. 36. Reperimento di alloggi in locazione.

     1. La Giunta provinciale può autorizzare l'ITEA a reperire alloggi in locazione sul libero mercato da destinare a coloro che ne siano rimasti privi in conseguenza di eventi calamitòsi.

     2. Gli alloggi di cui al comma 1 sono assegnati in locazione semplice, secondo le norme vigenti in materia di edilizia abitativa pubblica, per il periodo necessario alla riparazione, ricostruzione dell'alloggio danneggiato o alla messa a disposizione degli alloggi previsti dagli articoli 34 e 35.

     3. La Provincia annualmente assegna all'ITEA le somme necessarie a coprire la differenza fra l'ammontare del canone di locazione pagato dall'ITEA e quello da esso riscosso dagli assegnatari degli alloggi medesimi.

     4. L'erogazione della differenza di cui al comma 3 è disposta in rate trimestrali posticipate, sulla base di un elenco contenente l'indicazione degli alloggi e dell'entità dei canoni.

 

Capo V

Disposizioni speciali

 

     Art. 37. Acquisizione di immobili per la ricomposizione dell'assetto urbano.

     1. Per il recupero degli edifici gravemente danneggiati o distrutti da pubbliche calamità, al fine di ricomporre l'assetto urbano in armonia con gli strumenti urbanistici, qualora non vi proceda il proprietario, il comune è autorizzato ad acquisire l'immobile, anche mediante espropriazione.

     2. L'indennità, determinata ai sensi delle vi genti disposizioni, può essere aumentata con deliberazione della Giunta provinciale fino al 30 per cento del prezzo di esproprio.

     3. Qualora l'immobile sia utilizzato per le finalità di pubblico interesse del comune il costo del l'acquisto e della ricostruzione rientra fra le spese ammissibili nei piani e programmi di cui alla legge provinciale 3 gennaio 1983, n. 2 come da ultimo modificata dalla legge provinciale 25 novembre 1988, n. 44.

 

          Art. 37 bis. Veicoli. [48]

     1. Per la sostituzione dei veicoli ad uso privato distrutti o resi inservibili a causa di una calamità o delle connesse operazioni di soccorso, per la quale sia stato emanato il decreto di dichiarazione dello stato di emergenza di cui all'articolo 14, può essere concesso a favore dei rispettivi proprietari un contributo pari all'80 per cento del valore di mercato attribuibile al veicolo stesso al momento della calamità. In ogni caso il contributo non può essere superiore a lire 10 milioni per i veicoli di cui agli articoli 52 e 53 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), a lire 35 milioni per le autovetture e a lire 50 milioni per gli altri autoveicoli di cui all'articolo 54 del medesimo decreto legislativo.

     2. Per la riparazione dei veicoli di cui al comma 1 danneggiati dalla calamità o dalle connesse operazioni di soccorso, può essere concesso a favore dei rispettivi proprietari un contributo pari all'80 per cento della spesa effettivamente sostenuta e documentata; a tal fine la predetta spesa è riconosciuta nel limite del valore di mercato attribuibile al veicolo stesso al momento della calamità. In ogni caso il contributo non può essere superiore ai valori di cui al comma 1.

 

     Art. 38. Intervento di bonifica sull'area appartenente all'impresa Collotta & Cis.

     1. Per gli interventi eseguiti dalla Provincia preordinati all'eliminazione della situazione di rischio nel compendio immobiliare costituito dagli opifici, dagli uffici e dalle pertinenze già appartenenti all'impresa denominata Collotta & Cis operante nel territorio del Comune di Molina di Ledro si applica quanto disposto all'articolo 7.

 

     Art. 39. Servizi di vigilanza straordinaria sui corsi d'acqua e nei boschi.

     1. Il servizio di vigilanza straordinaria sui corsi d'acqua di competenza provinciale, nei casi di pericolo di esondazioni, nonchè sul territorio, nei casi di pericolo di incendi boschivi, può essere svolto anche dai vigili del fuoco volontari, qualora attivati dal dirigente del servizio antincendi e protezione civile, d'intesa con il dirigente del servizio competente.

 

     Art. 39 bis. Disposizioni particolari per la ricostruzione di muri di sostegno e contenimento. [49]

     1. Le autorizzazioni edilizie di cui all'articolo 83, comma 1, lettera g), della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio), come sostituito dall'articolo 65 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, per la ricostruzione totale o parziale di muri di sostegno e contenimento di terrazzamenti coltivati, danneggiati o distrutti a seguito di calamità, per i fini di tutela del paesaggio sono rilasciate dai comuni in deroga ai limiti di cui all'articolo 99, comma 1, lettera d), della medesima legge provinciale n. 2 del 1991, come sostituito dall'articolo 65 della legge provinciale n. 10 del 1998.

     2. I comuni, previa delimitazione di zone omogenee interessate da calamità, possono acquisire direttamente la perizia geologica riferita all'intera zona delimitata, in sostituzione delle perizie geologiche richieste ai sensi dei vigenti strumenti di pianificazione urbanistica per il rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1.

 

          Art. 39 ter. Disciplina dei cavi sospesi. [50]

     1. Per garantire la sicurezza dei voli aerei a bassa quota i cavi sospesi devono essere evidenziati attraverso idonei dispositivi di segnalazione secondo le prescrizioni tecniche fissate con apposito regolamento.

     2. I proprietari dei cavi sospesi già installati sono tenuti, in solido con coloro che sono stati autorizzati a installarli e con i soggetti che li utilizzano in via esclusiva, a collocare i dispositivi di segnalazione entro un anno dall'adozione del regolamento.

     3. L'installazione di nuovi cavi sospesi è condizionata alla presenza dei dispositivi di segnalazione previsti dal regolamento.

     4. Il regolamento contiene le disposizioni attuative del presente articolo e fissa i criteri per la formazione di una mappa provinciale dei cavi sospesi, realizzata in collaborazione con i comuni e liberamente accessibile anche per via informatica. I proprietari e gli altri soggetti tenuti a installare i dispositivi di segnalazione forniscono tutte le indicazioni necessarie per la mappatura dei cavi.

     5. Qualora i dispositivi di segnalazione non vengano installati, o siano installati in maniera non conforme alle prescrizioni, ai proprietari e agli altri soggetti obbligati è assegnato un termine non superiore a sei mesi per predisporre o adeguare la segnalazione. Decorso inutilmente tale termine si provvede in via sostitutiva all'installazione dei dispositivi di segnalazione, salva la possibilità di procedere alla rimozione del cavo, qualora non vi sia un interesse pubblico alla conservazione dello stesso, in ogni caso a spese dei soggetti inadempienti.

 

          Art. 39 quater. Interventi per la limitazione dei danni da esondazione. [51]

     1. Ai gestori di servizi d'interesse pubblico nei settori dell'energia elettrica, della telefonia, dell'acqua e del gas possono essere concessi finanziamenti a parziale copertura delle spese necessarie per lo spostamento in luogo sicuro degli impianti necessari all'erogazione del servizio situati in zone soggette al rischio di esondazione ed esposti a tale rischio. Con deliberazione della Giunta provinciale sono individuate le zone a rischio, i tipi di impianto, la spesa ammissibile e i parametri di calcolo del contributo, che non può superare il 30 per cento della spesa ammissibile, nei limiti delle disponibilità finanziarie. Il finanziamento può essere concesso a condizione che il gestore sottoscriva l'impegno a concludere l'intervento con le modalità e con le scadenze indicate dalla struttura provinciale competente in materia di protezione civile [52].

     2. Ai proprietari di abitazioni situate nelle zone soggette al rischio di esondazione che realizzino interventi di messa in sicurezza degli impianti elettrici e di riscaldamento può essere concesso un contributo non superiore al 20 per cento della spesa ammissibile calcolata secondo i parametri fissati con deliberazione della Giunta provinciale.

     3. I finanziamenti previsti dal presente articolo non sono cumulabili con analoghi contributi provinciali o di altri enti, né con detrazioni di imposta o altri incentivi fiscali riferiti alla medesima spesa.

 

Capo VI

Modifiche, abrogazioni e norme transitorie

 

     Art. 40. Modifica di attribuzioni ai servizi.

     1. La scheda 33 dell'allegato C della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, relativa alle attribuzioni del Servizio calamità pubbliche, è così sostituita:

     (Omissis).

     2. La scheda 35 dell'allegato C della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, come da ultimo modificata con l'articolo 31 della legge provinciale 23 febbraio 1990, n. 6, relativa alle attribuzioni del servizio antincendi, è così sostituita:

     (Omissis).

 

     Art. 41. Disposizioni in materia di interventi finanziari per il servizio antincendi espletato dai corpi dei vigili del fuoco volontari del Trentino. [53]

     1. La cassa provinciale antincendi di cui alla legge provinciale 22 agosto 1988, n. 26 (Norme in materia di servizi antincendi) è autorizzata a concorrere alle spese sostenute dai comuni per la gestione ordinaria dei corpi dei vigili del fuoco volontari, istituiti nel territorio della provincia di Trento ai sensi della legge regionale 20 agosto 1954, n. 24 (Servizio antincendi) nelle forme e secondo le modalità indicate dal presente articolo.

     2. I corpi dei vigili del fuoco volontari sono classificati, con riferimento al territorio comunale ad essi assegnato con la deliberazione comunale di costituzione del corpo, ai sensi della legge regionale 20 agosto 1954, n. 24, nelle diverse classi di ampiezza demografica determinate dalla Giunta provinciale con la deliberazione prevista dal comma 3.

     3. Ad ogni corpo è assegnato un concorso finanziario costituito da una quota fissa, correlata alle classi di ampiezza demografica, e da una quota variabile da determinare in relazione ai seguenti parametri, applicati in base ai criteri stabiliti con propria deliberazione dalla Giunta provinciale:

     a) numero dei vigili del fuoco in servizio attivo;

     b) numero dei vigili allievi;

     c) numero degli occupati nel settore dell'industria e

dell'artigianato;

     d) numero delle presenze turistiche giornaliere;

     e) numero ed entità degli interventi effettuati dal corpo;

     f) estensione della superficie boscata del territorio di competenza;

     g) numero di edifici scolastici;

     h) stabilimenti ospedalieri;

     i) grandi vie di comunicazione.

     4. Fermo restando quanto stabilito dal comma 3, ai corpi dei comuni sede di distretto e comunque ai corpi dei comuni con popolazione superiore ai 20 mila abitanti è assegnato un ulteriore concorso finanziario da stabilire con la deliberazione della Giunta provinciale prevista dal comma 3. Con la medesima deliberazione la Giunta provinciale determina i criteri per l'assegnazione dei concorsi finanziari alle unioni dei corpi dei vigili del fuoco volontari, a sostegno delle spese di funzionamento e di ordinaria manutenzione dell'attrezzatura e dei mezzi di dotazione.

     5. Nel bilancio della cassa provinciale antincendi è istituito un fondo da ripartire ed utilizzare per i fini e secondo le disposizioni del presente articolo.

     6. La cassa provinciale antincendi provvede, con propria deliberazione da adottare entro il 31 marzo di ogni anno, al riparto del fondo istituito ai sensi del comma 5, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo e dei criteri e modalità stabiliti dalla Giunta provinciale con la deliberazione di cui al comma 3. Con la stessa deliberazione la cassa provinciale antincendi determina la quota spettante ai corpi istituiti nel comune di Trento, ripartita secondo le modalità determinate dal comune medesimo.

 

     Art. 42. Modifica dell'articolo 17 della legge provinciale 22 agosto 1988, n. 26, concernente "Norme in materia di servizi antincendi".

     1. (Omissis).

     2. (Omissis).

     3. Le disposizioni di cui al presente articolo, commi 1 e 2 si applicano ai provvedimenti di con cessione dei contributi assunti successivamente al l'entrata in vigore del presente articolo.

     4. L'"Unione provinciale dei corpi vigili del fuoco volontari del Trentino" viene denominata "Federazione dei corpi vigili del fuoco volontari della Provincia di Trento".

     5. Tutti i riferimenti all'"Unione provinciale dei corpi vigili del fuoco volontari del Trentino", contenuti nelle leggi provinciali in vigore, devono ritenersi sostituiti con il riferimento alla "Federazione dei corpi vigili del fuoco volontari della Provincia di Trento".

 

     Art. 43. Modifica all'articolo 17 della legge provinciale 3 gennaio 1983, n. 2, concernente: "Norme per l'esecuzione di lavori pubblici d'interesse provinciale". [54]

 

     Art. 44. Abrogazione di norme.

     1. Fatto salvo quanto disposto dai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 45 della presente legge, sono abrogati:

     a) la legge provinciale 29 agosto 1977, n. 19;

     b) l'articolo 47 della legge provinciale 23 febbraio 1981, n. 2;

     c) gli articoli 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della legge provinciale 27 agosto 1982, n. 21;

     d) la legge provinciale 13 dicembre 1982, n. 27;

     e) l'articolo 8 della legge provinciale 16 agosto 1983, n. 26;

     f) l'articolo 15 della legge provinciale 10 marzo 196, n. 7;

     g) l'articolo 8 della legge provinciale 17 ottobre 1986, n. 28;

     h) l'articolo 11 della legge provinciale 31 agosto 1987,n. 19;

     i) l'articolo 27 della legge provinciale 20 novembre 1987, n. 27;

     l) l'articolo 9 della legge provinciale 20 novembre 1987, n. 28;

     m) l'articolo 10 della legge provinciale 20 novembre 1987, n. 28, modificato dalla legge provinciale 25 novembre 1988, n. 44;

     n) l'articolo 21 della legge provinciale 25 novembre 1988, n. 44;

     o) l'articolo 12 della legge provinciale 18 settembre 1989, n. 7.

 

     Art. 45. Norme transitorie.

     1. Le domande di intervento presentate, ai sensi dell'articolo 26 della legge provinciale 28 agosto 1977, n. 19, precedentemente all'entrata in vigore della presente legge, possono essere ammesse a beneficiare delle provvidenze recate dalla medesima per le corrispondenti iniziative, nell'osservanza de gli obblighi, delle condizioni e dei limiti nella stessa previsti.

     1 bis. Alle domande di intervento presentate precedentemente all'entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 35 della legge provinciale 29 agosto 1977, n. 19, come da ultimo modificato dall'articolo 12 della legge provinciale 18 settembre 1989, n. 7, continuano ad applicarsi le disposizioni previste dalla medesima legge [55].

     2. Gli articoli 43, secondo comma, 44, secondo comma, 45, secondo comma e 46, secondo comma, della legge provinciale 29 agosto 1977, n. 19, restano in vigore fino al termine dell'esercizio finanziario 1993.

     3. Rimane ferma l'autorizzazione all'iscrizione in bilancio dell'annualità di cui agli articoli 48 e 49 della legge provinciale 29 agosto 1977, n. 19.

     4. Gli atti conseguenti agli impegni di spesa assunti prima dell'entrata in vigore della presente legge sono definiti secondo le procedure previste dalle leggi provinciali richiamate all'articolo 44.

     5. Le disposizioni previste dall'articolo 31, commi 2, 3 e 4, si applicano anche agli assegnatari di alloggi oggetto di contributi concessi a cooperative ai sensi dell'articolo 35, comma 5, della legge provinciale 29 agosto 1977 n. 19, aggiunto con l'articolo 12 della legge provinciale 18 settembre 1989, n. 7.

     6. Le disposizioni previste dall'articolo 33, commi 4 e 5, si applicano anche ai beneficiari dei contributi già concessi ai sensi del capo VI della legge provinciale 29 agosto 1977, n. 19.

     7. Le disposizioni previste dall'articolo 35, si applicano anche ai programmi straordinari in corso di realizzazione adottati ai sensi della legge provinciale 29 agosto 1977, n. 19.

     8. Le disposizioni previste dagli articoli 41 e 42 si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario successivo all'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 46. Procedure di spesa.

     1. Per quanto attiene alle procedure di spesa da parte degli enti pubblici, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge provinciale 3 gennaio 1983, n. 2 modificata da ultimo con la legge 25 novembre 1988, n. 44.

 

Capo VII

Disposizioni finanziarie

 

     Art. 47. Riferimento delle spese.

     1. Per i fini di cui agli articoli 8, 10 comma 2, 11, 13, 14 commi 2 e 5, 16, 20 e 23 si utilizzano gli stanziamenti autorizzati per i fini di cui agli articoli 7, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 19 e 21 della legge provinciale 29 agosto 1977, n. 19 e successive modificazioni (capitolo 55951).

     2. Per i fini di cui all'articolo 7, comma 4, si utilizzano gli stanziamenti autorizzati per i fini di cui agli articoli 2, primo comma e 3, primo comma della legge provinciale 29 agosto 1977, n. 19 e successive modificazioni (capitolo 55955).

     3. Per i fini di cui agli articoli 5, comma 2, lettera e), 7, commi 1, 6, 8 e 9, e 38 si utilizzano gli stanziamenti autorizzati per i fini di cui agli articoli 2, 3, secondo comma, 6 e 8, secondo comma della legge provinciale 29 agosto 1977, n. 19 e successive modificazioni (capitolo 55960).

     4. Per i fini di cui all'articolo 25 si utilizzano gli stanziamenti autorizzati per i fini di cui all'articolo 25 della legge provinciale 29 agosto 1977, n. 19 e successive modificazioni (capitolo 55975).

     5. Per i fini di cui agli articoli 30 e 31 si utilizzano gli stanziamenti ed i limiti d'impegno autorizzati per i fini di cui all'articolo 33 della legge provinciale 29 agosto 1977, n. 19, modificata con legge provinciale 27 agosto 1982, n. 21, nei casi di riparazione di edifici (capitoli 51650 e 51651), nonché per i fini di cui all'articolo 34 della medesima legge provinciale, nei casi di ricostruzione di edifici (capitoli 51495 e 51496).

     6. Per i fini di cui all'articolo 35, comma 5, si utilizza una quota degli stanziamenti autorizzati per i fini di cui agli articoli 27, comma 4, lettera A) e lettera B - punto a), 28, 29, 31 e 79 della legge provinciale 6 giugno 1983, n. 16 e successive modificazioni (capitolo 51350).

     7. Per i fini di cui all'articolo 36, comma 3, si utilizza una quota degli stanziamenti autorizzati per i fini di cui all'articolo 81 della legge provinciale 6 giugno 1983, n. 16 (capitolo 51372).

     8. Per i fini di cui all'articolo 41 si utilizza una quota degli stanziamenti autorizzati, per i fini di cui all'articolo 11 della legge provinciale 22 agosto 1988, n. 26, con l'articolo 24, comma 3, della medesima legge (capitolo 55931).

     9. Per i fini di cui all'articolo 42 si utilizzano gli stanziamenti ed i limiti d'impegno autorizzati per i fini di cui all'articolo 17 della legge provinciale 22 agosto 1988, n. 26 (capitoli 55930 e 55935).

 

     Art. 48. Copertura degli oneri.

     1. Ai maggiori oneri, valutati nell'importo di Lire 5.000000, derivanti dall'applicazione degli articoli 3, comma 4 e 7, comma 11, a carico dell'esercizio finanziario 1992, si fa fronte mediante l'utilizzo di una quota, di pari importo, delle disponibilità iscritte nel settore funzionale "Amministrazione generale", programma "Amministrazione generale", area di attività "Servizi generali" del bilancio pluriennale 1991-1993, di cui all'articolo 14 della legge provinciale 28 gennaio 1991, n. 3. Per gli esercizi successivi si provvederà secondo le previsioni recate dal bilancio pluriennale della Provincia.

 

     Art. 49. Variazioni di bilancio.

     1. Nello stato di previsione della spesa tabella B - per l'esercizio finanziario 1991, di cui all'articolo 3 della legge provinciale 28 gennaio 1991, n. 3 sono introdotte le seguenti modificazioni:

     (Omissis).

     2. Nello stato di previsione delle spese del bilancio pluriennale 1991-1993, di cui all'articolo 14 della legge provinciale 28 gennaio 1991, n. 3, le somme di cui all'articolo 48 sono portate in diminuzione delle "Spese per leggi in programma" ed in aumento delle "Spese per leggi operanti" nel settore funzionale, programma ed area di attività indicati al medesimo articolo 48.

 


[1] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.P. marzo 2001, n. 4.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 2 della L.P. marzo 2001, n. 4.

[3] Articolo abrogato dall'art. 14 della L.P. marzo 2001, n. 4.

[4] Rubrica così sostituita dall'art. 3 della L.P. marzo 2001, n. 4.

[5] Alinea così modificato dall'art. 3 della L.P. marzo 2001, n. 4.

[6] Lettera abrogata dall'art. 3 della L.P. marzo 2001, n. 4.

[7] Lettera abrogata dall'art. 34 della L.P. 7 agosto 1995, n. 8.

[8] Articolo inserito dall'art. 4 della L.P. marzo 2001, n. 4.

[9] Lettera abrogata dall'art. 34 della L.P. 7 agosto 1995, n. 8.

[10] Comma così modificato dall'art. 36 della L.P. 1 febbraio 1993, n. 3.

[11] Comma inserito dall'art. 46 della L.P. 11 settembre 1998, n. 10.

[12] Comma inserito dall'art. 46 della L.P. 11 settembre 1998, n. 10.

[13] Comma così sostituito dall'art. 68 della L.P. 2 febbraio 1996, n. 1.

[14] Comma così sostituito dall'art. 16 della L.P. 20 marzo 2000, n. 3.

[15] Comma aggiunto dall'art. 68 della L.P. 2 febbraio 1996, n. 1.

[16] Comma così modificato dall'art. 68 della L.P. 2 febbraio 1996, n. 1.

[17] Articolo inserito dall’art. 68 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.

[18] Articolo così sostituito dall'art. 5 della L.P. 22 marzo 2001, n. 4.

[19] Comma aggiunto dall’art. 27 della L.P. 30 dicembre 2002, n. 15.

[20] Comma aggiunto dall’art. 27 della L.P. 30 dicembre 2002, n. 15.

[21] Articolo inserito dall’art. 68 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.

[22] Articolo aggiunto dall’art. 27 della L.P. 30 dicembre 2002, n. 15.

[23] Comma così modificato dall’art. 19 della L.P. 1 agosto 2003, n. 5.

[24] Articolo inserito dall’art. 68 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.

[25] Comma così modificato dall’art. 19 della L.P. 1 agosto 2003, n. 5.

[26] Comma così sostituito dall’art. 19 della L.P. 1 agosto 2003, n. 5.

[27] Comma aggiunto dall’art. 19 della L.P. 1 agosto 2003, n. 5.

[28] Comma aggiunto dall’art. 19 della L.P. 1 agosto 2003, n. 5.

[29] Articolo aggiunto dall’art. 27 della L.P. 30 dicembre 2002, n. 15.

[30] Comma così modificato dall'art. 6 della L.P. 22 marzo 2001, n. 4.

[31] Comma aggiunto dall'art. 6 della L.P. 22 marzo 2001, n. 4.

[32] Rubrica così sostituita dall'art. 7 della L.P. marzo 2001, n. 4.

[33] Comma aggiunto dall'art. 7 della L.P. 22 marzo 2001, n. 4.

[34] Comma inserito dall’art. 68 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.

[35] Comma così sostituito dall'art. 8 della L.P. marzo 2001, n. 4.

[36] Lettera così modificata dall’art. 15 della L.P. 25 luglio 2002, n. 9.

[37] Comma aggiunto dall'art. 8 della L.P. 22 marzo 2001, n. 4.

[38] Comma così sostituito dall'art. 8 della L.P. marzo 2001, n. 4.

[39] Comma già modificato dall'art. 8 della L.P. marzo 2001, n. 4 e così ulteriormente modificato dall’art. 15 della L.P. 25 luglio 2002, n. 9.

[40] Comma sostituito dall'art. 8 della L.P. marzo 2001, n. 4 e così modificato dall’art. 68 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.

[41] Articolo così modificato dall'art. 20 della L.P. 7 marzo 1997, n. 5.

[42] Comma così modificato dall'art. 9 della L.P. marzo 2001, n. 4.

[43] Comma aggiunto dall'art. 9 della L.P. 22 marzo 2001, n. 4.

[44] Comma aggiunto dall'art. 9 della L.P. 22 marzo 2001, n. 4 e così sostituito dall’art. 68 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.

[45] Comma inserito dall’art. 68 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.

[46] Articolo aggiunto dall'art. 21 della L.P. 7 marzo 1997, n. 5.

[47] Articolo così sostituito dall'art. 22 della L.P. 7 marzo 1997, n. 5.

[48] Articolo inserito dall'art. 10 della L.P. 22 marzo 2001, n. 4.

[49] Articolo inserito dall'art. 11 della L.P. 22 marzo 2001, n. 4.

[50] Articolo inserito dall’art. 68 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.

[51] Articolo inserito dall’art. 68 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.

[52] Comma così modificato dall’art. 27 della L.P. 30 dicembre 2002, n. 15.

[53] Articolo così sostituito dall'art. 16 della L.P. 20 marzo 2000, n. 3.

[54] Articolo abrogato dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'art. 64 della L.P. 10 settembre 1993, n. 26, secondo quanto disposto dall'art. 65 della stessa L.P. 26/93 cit.

[55] Comma inserito dall'art. 11 della L.P. 16 ottobre 1992, n. 19.