§ 3.9.0 - Legge Regionale 20 agosto 1954, n. 24.
Servizio antincendi.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:3. assetto del territorio
Capitolo:3.9 protezione civile
Data:20/08/1954
Numero:24


Sommario
Art. 1.      1. Il servizio antincendi ha lo scopo di tutelare l'incolumità delle persone e la salvezza delle cose mediante la prevenzione e l'estinzione degli incendi e l'apporto di soccorsi tecnici in [...]
Art. 2.      (Omissis)
Art. 3.      1. Gli ispettori provinciali con sede presso le Giunte provinciali di Trento e Bolzano, oltre a coadiuvare l'ispettore regionale, hanno il comando dei corpi permanenti; essi, entro la [...]
Art. 4.      1. I corpi permanenti svolgono la loro attività alle dipendenze degli ispettori provinciali che sono funzionari della Regione. Per quanto concerne i soccorsi tecnici in caso di pubbliche [...]
Art. 5.      1. Le officine saranno attrezzate in modo che nelle medesime possano essere eseguite, occorrendo, le riparazioni e le manutenzioni di macchine, attrezzi e materiali vari, in dotazione dei corpi [...]
Art. 6.      1. L'intervento dei corpi permanenti in occasione di incendi od altre calamità è gratuito nell'ambito dei comuni di Trento e Bolzano.
Art. 7.      1. Il ruolo tecnico ufficiali ed i ruoli sottufficiali e vigili distinti per i due corpi permanenti sono stabiliti nella annessa tabella A.
Art. 8.      1. La nomina alla qualifica iniziale del ruolo tecnico ufficiali di cui alle tabelle allegate alla presente legge, avviene mediante pubblico concorso per titoli ed esami.
Art. 9.      1. La nomina alla qualifica iniziale del ruolo tecnico dei vigili permanenti avviene mediante pubblico concorso per titoli ed esami riservato ai cittadini italiani che oltre a possedere i [...]
Art. 10.      1. La commissione di disciplina prevista dall'art. 2 della legge regionale 23 gennaio 1964, n. 3 esercita le sue funzioni anche nei confronti del personale permanente del servizio antincendi
Art. 11.      1. Il personale permanente del servizio regionale antincendi cessa dal servizio con gli stessi limiti di età in vigore per gli appartenenti al corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Art. 12.      1. Il personale permanente del servizio regionale antincendi gode del trattamento economico spettante ai pari grado e con eguale anzianità del corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Art. 13.      1. Salvo quanto disposto per le due città capoluogo di provincia, il servizio di prevenzione ed estinzione incendi e dei soccorsi tecnici viene esercitato dai comuni della regione in conformità [...]
Art. 14.      1. Agli effetti della regolare manutenzione delle camere da fumo e conseguente prevenzione degli incendi, è costituito in ciascun comune il servizio obbligatorio di spazzatura dei camini.
Art. 15.      1. In ogni comune viene costituito almeno un corpo volontario, dipendente dal sindaco e dall'assessorato delegato al servizio antincendi. Nei comuni capoluoghi di provincia i corpi volontari [...]
Art. 16.      1. Il comandante ed il vice comandante dei corpi volontari sono nominati dal sindaco su designazione del corpo; la designazione avviene mediante elezione da parte dei membri dal corpo. La nomina [...]
Art. 17.      1. Per l'organizzazione e l'attività dei corpi volontari i consigli comunali emaneranno regolamenti attenendosi al regolamento tipo approvato dalla Giunta regionale
Art. 18.      1. L'iscrizione al corpo volontario si effettua su invito pubblico del sindaco. Qualora. per mancanza di iscrizioni, non possa venir costituito in un comune il corpo volontario, o il numero dei [...]
Art. 19.      1. I corpi volontari possono sempre. di propria iniziativa, intervenire in caso di incendi, o calamità nei comuni limitrofi. Essi devono intervenire, su richiesta, la quale può essere fatta dal [...]
Art. 20.      1. I comuni devono provvedere a fornire ai corpi volontari i locali adatti per il servizio antincendi e per la custodia e manutenzione di tutti gli attrezzi e materiali in dotazione al corpo, [...]
Art. 21.      1. I comandanti dei corpi volontari compilano entro il mese di settembre di ogni anno il bilancio preventivo per l'anno seguente imputandovi anche i proventi diretti. Nel bilancio, oltre alle [...]
Art. 22.      1. Allo scopo di promuovere e curare lo spirito di solidarietà e di emulazione fra i corpi volontari comunali, di incrementare l'interesse generale del servizio, di agevolare l'attività [...]
Art. 23.      1. La Giunta regionale, su proposta dell'ispettore regionale, stabilisce quali stabilimenti, industrie, depositi e simili debbano, a proprio carico, avere servizio proprio di prevenzione e di [...]
Art. 24.      1. Il comandante del corpo permanente o volontario competente per territorio dirige l'opera di spegnimento o di soccorso, e tutti i corpi dei vigili del fuoco, che intervengono per coadiuvare [...]
Art. 25.      1. Quando in caso di incendio o di calamità pubbliche, per evitare pericoli o danni maggiori, il comandante competente. a suo giudizio insindacabile, lo ritenga necessario, egli può ordinare la [...]
Art. 26.      1. Nel caso di incendio o di calamità pubblica tutti gli abitanti del comune e anche coloro che vi si trovano di passaggio, in quanto siano atti al lavoro e non esistano pericoli per i propri [...]
Art. 27.      1. Il servizio dei soccorsi tecnici implica essenzialmente:
Art. 28.      1. I servizi di estinzione incendi e l'apporto dei soccorsi tecnici urgenti sono gratuiti per gli assistiti, salvo quando previsto dall'art. 19.
Art. 29.      1. Gli appartenenti ai corpi dei vigili del fuoco, sia permanenti che volontari, godono degli stessi benefici concessi agli agenti della forza pubblica nell'uso per servizio dei trasporti di [...]
Art. 32.      1. Le società di assicurazione contro i rischi di incendio, operanti nella regione, sono tenute a versare alla Cassa regionale antincendi, limitatamente ai contratti in essere su beni siti nella [...]
Art. 33.      1. Con le entrate della Cassa regionale antincendi si provvede:
Art. 34.      1. Contro le disposizioni degli ispettori provinciali è ammesso ricorso alla Giunta regionale, da presentarsi entro quindici giorni dalla data della intimazione o comunicazione delle [...]
Art. 35.      1. I contravventori ai provvedimenti di cui all'art. 13 ed agli ordini di cui all'art 26 della presente legge sono passibili delle sanzioni previste rispettivamente dagli articoli 650 e 652 del [...]
Art. 36.      1. Alla prima attuazione dei ruoli del personale permanente si provvede:
Art. 37.      1. I beni immobili dei corpi dei vigili del fuoco di Trento e Bolzano sono trasferiti alla Regione; egualmente i beni mobili già di proprietà comunale.
Art. 38.      1. Con l'entrata in vigore della presente legge cessa l'obbligo del versamento di contributi alla cassa sovvenzioni antincendi da parte dei comuni della regione e da parte delle società di [...]
Art. 39.      1. Il Presidente della Giunta regionale chiederà al Governo l'estensione al personale del servizio regionale antincendi delle qualifiche contemplate all'art. 8, primo e secondo comma, della [...]


§ 3.9.0 - Legge Regionale 20 agosto 1954, n. 24.

Servizio antincendi.

(B.U. 30 agosto 1954, n. 23).

 

Art. 1.

     1. Il servizio antincendi ha lo scopo di tutelare l'incolumità delle persone e la salvezza delle cose mediante la prevenzione e l'estinzione degli incendi e l'apporto di soccorsi tecnici in genere per pubbliche calamità.

     2. Il servizio antincendi, nella regione Trentino-Alto Adige, è posto alla dipendenza e rispettivamente sotto il controllo della Giunta regionale, tramite l'assessorato competente.

     3. Al servizio regionale antincendi sovraintendono: l'ispettore regionale con sede in Trento presso la Giunta regionale e gli ispettori provinciali con sede presso le Giunte provinciali di Trento e Bolzano.

     4. Ad esso provvedono:

     1) i corpi dei vigili del fuoco permanenti (corpi permanenti) nelle città capoluogo di provincia Trento e Bolzano;

     2) i corpi dei vigili del fuoco volontari (corpi volontari) dei comuni della regione;

     3) le squadre antincendi aziendali [1].

 

     Art. 2.

     (Omissis) [2].

 

     Art. 3.

     1. Gli ispettori provinciali con sede presso le Giunte provinciali di Trento e Bolzano, oltre a coadiuvare l'ispettore regionale, hanno il comando dei corpi permanenti; essi, entro la circoscrizione della rispettiva provincia:

     a) organizzano e dirigono tecnicamente ed amministrativamente i servizi dei corpi permanenti della rispettiva provincia in base alle direttive dell'ispettore regionale;

     b) provvedono al controllo dei locali da adibire a depositi ed industrie pericolose della rispettiva provincia prima della concessione della licenza d'esercizio da parte dell'autorità competente;

     c) provvedono al controllo dei locali da adibire a pubblico spettacolo;

     d) provvedono al controllo periodico sullo stato di manutenzione delle bocche di incendio e degli impianti aventi comunque attinenza con la prevenzione incendi;

     e) controllano l'osservanza delle disposizioni in materia di prevenzione incendi;

     f) fanno parte quali membri di diritto della commissione edilizia del comune capoluogo di provincia;

     g) eseguono le prescrizioni che venissero date dai competenti organi statali in materie che non siano di competenza regionale connesse con il servizio antincendi ed intervengono in quei casi in cui la legge demanda ai vigili del fuoco il controllo e la sorveglianza;

     h) sorvegliano l'organizzazione e l'andamento dei corpi volontari e delle squadre aziendali sotto le direttive dell'ispettore regionale;

     i) esaminano prima dell'esecuzione i progetti per la costruzione di acquedotti.

     2. Per l'esercizio delle funzioni di cui alle lettere b), c), d), e), g) ed h) gli ispettori provinciali possono avvalersi dell'opera dei dirigenti dei vigili del fuoco volontari.

 

     Art. 4.

     1. I corpi permanenti svolgono la loro attività alle dipendenze degli ispettori provinciali che sono funzionari della Regione. Per quanto concerne i soccorsi tecnici in caso di pubbliche calamità, gli ispettori provinciali ed i corpi permanenti eseguono le disposizioni emanate dalle rispettive Province a norma del combinato disposto degli articoli 11 e 13 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5 [3].

 

     Art. 5.

     1. Le officine saranno attrezzate in modo che nelle medesime possano essere eseguite, occorrendo, le riparazioni e le manutenzioni di macchine, attrezzi e materiali vari, in dotazione dei corpi volontari delle province, dietro rimborso delle spese vive di materiale e dei pezzi di ricambio [4].

 

     Art. 6.

     1. L'intervento dei corpi permanenti in occasione di incendi od altre calamità è gratuito nell'ambito dei comuni di Trento e Bolzano.

     2. Qualora la gravità del caso lo richieda, i comandanti dei corpi volontari, coma pure i sindaci, possono richiedere l'intervento del corpo permanente del capoluogo della propria provincia; in tal caso la prestazione è pure gratuita.

 

     Art. 7.

     1. Il ruolo tecnico ufficiali ed i ruoli sottufficiali e vigili distinti per i due corpi permanenti sono stabiliti nella annessa tabella A.

     2. L'ispettore provinciale e il vice comandante del corpo permanente di Bolzano devono dimostrare di avere la conoscenza orale e scritta della lingua tedesca. I sottufficiali e i vigili devono avere la conoscenza della lingua tedesca adeguata alle esigenze di servizio.

     3. Nelle assunzioni del personale del ruolo tecnico ufficiali di cui alla allegata tabella si segue il criterio di adeguare la composizione numerica del personale medesimo alla consistenza dei gruppi linguistici quali sono rappresentati in seno al Consiglio regionale.

     4. Nelle assunzioni di personale al corpo permanente di Bolzano si seguirà il criterio di adeguare la composizione del corpo stesso alla consistenza dei gruppi linguistici nella provincia di Bolzano.

     5. A tale fine i concorsi per il grado iniziale saranno banditi riservando a ciascuno dei gruppi etnici della Provincia un proporzionato numero di posti che consenta di raggiungere gradualmente nella composizione del corpo il rapporto di cui al comma precedente. I posti riservati ad un gruppo che restassero vacanti, potranno essere coperti da concorrenti dell'altro gruppo in possesso dei requisiti richiesti [5].

 

     Art. 8.

     1. La nomina alla qualifica iniziale del ruolo tecnico ufficiali di cui alle tabelle allegate alla presente legge, avviene mediante pubblico concorso per titoli ed esami.

     2. Gli aspiranti, oltre possedere i requisiti generali di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, devono dimostrare il possesso dei seguenti requisiti:

     1) diploma di laurea in ingegneria;

     2) età che, alla data di scadenza del termine stabilito dal bando di concorso per la presentazione delle domande di ammissione, non deve essere superiore agli anni trenta, salvo le elevazioni previste dalle vigenti disposizioni; tale limite non

potrà comunque eccedere agli anni trentacinque;

     3) statura non inferiore a metri 1,70;

     4) piena ed incondizionata idoneità fisica, all'accertamento della quale procede, prima degli esami scritti, una commissione medica composta dai medici di fiducia della Cassa regionale antincendi e da un medico designato dal consiglio di amministrazione della Cassa regionale antincendi, quale presidente. La commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta. Il giudizio della commissione medica è definitivo.

     3. I vincitori dei concorsi sono nominati, con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta, alla qualifica di ispettore in prova. Previ accordi con il Ministero dell'interno essi potranno essere inviati a frequentare presso la scuola centrale antincendi corsi a carattere tecnico-pratico.

     4. Dopo l'espletamento di due pubblici concorsi, da bandirsi in periodi di tempo di almeno un anno, a sensi del primo comma, alla copertura dei posti vacanti nel ruolo tecnico ufficiali si può provvedere sentito il consiglio di amministrazione del personale regionale e salvo il disposto del terzo comma dell'art. 7 - anche mediante comandi di personale appartenente alla carriera direttiva del ruolo tecnico del corpo nazionale dei vigili del fuoco. Il personale comandato a termini del comma precedente può essere inquadrato - a domanda e previo assenso dell'amministrazione di provenienza - nel ruolo regionale nella medesima carriera e qualifica, conservando l'anzianità maturata nel ruolo di provenienza. La domanda relativa deve essere presentata entro il termine di un anno dalla data del comando [6].

 

     Art. 9.

     1. La nomina alla qualifica iniziale del ruolo tecnico dei vigili permanenti avviene mediante pubblico concorso per titoli ed esami riservato ai cittadini italiani che oltre a possedere i requisiti generali di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 abbiano:

     a) licenza della scuola d'obbligo;

     b) età non inferiore agli anni ventuno e non superiore ai ventisette;

     c) statura non inferiore ai metri 1,65 e non superiore ai metri 1,80;

     d) prestato servizio presso un corpo dei vigili del fuoco volontari o presso un gruppo aziendale per almeno un anno e utilmente frequentato un corso di istruzione e di addestramento per vigili del fuoco volontari, oppure prestino o abbiano prestato servizio militare di leva presso un corpo permanente;

     e) conoscenza di uno dei mestieri indicati nel bando di concorso da comprovarsi con appositi certificati;

     f) l'idoneità psico-fisica da accertarsi prima della prova scritta da un collegio di tre medici, di cui uno appartenente al gruppo linguistico tedesco, nominato con deliberazione della Giunta regionale. Il giudizio del collegio medico è definitivo.

     2. Il concorso è bandito con deliberazione della Giunta regionale; nella stessa deliberazione il numero dei posti messi a concorso è ripartito fra i due corpi di Trento e di Bolzano e sono elencate le specialità di mestiere di cui devono essere in possesso i concorrenti.

     3. La promozione al grado di vige scelto permanente è conferita, su designazione del consiglio di amministrazione, ai vigili che, alla Data dello scrutinio, abbiano almeno tre anni di anzianità di grado ed abbiano `portato, durante tale periodo, una qualifica non inferiore a distinto.

     4. I vigili ed i vigili scelti permanenti, con almeno cinque anni di anzianità, sono ammessi a frequentare gli appositi corsi di allievi sottufficiali, della durata di tre mesi, istituiti dall'Amministrazione regionale, previo superamento di una prova scritta di componimento in italiano o tedesco e di una prova pratica attitudinale i cui programmi saranno stabiliti

con il regolamento di esecuzione della presente legge.

     5. Per i vigili appartenenti al gruppo linguistico tedesco l'insegnamento viene impartito in lingua tedesca. Le materie d'insegnamento, la sede, ed ogni altra norma concernente i corsi, saranno stabilite con regolamento di esecuzione della presente legge.

     6. La nomina a vice-brigadiere si consegue, nel limite dei posti disponibili, mediante concorso per titoli fra vigili e vigili scelti risultati. idonei nel corso allievi sottufficiali.

     7. La promozione al grado di brigadiere è conferita a vice-brigadieri che abbiano due anni di anzianità nel grado e che, nell'ultimo biennio, abbiano riportato giudizi non inferiori a distinto e che non abbiano subito, nei due anni precedenti la data dello scrutinio, sanzioni disciplinari.

     8. Per la promozione al grado di maresciallo di terza classe si provvede mediante concorso per titoli ed esami, cui possono partecipare i brigadieri che abbiano almeno tre anni di anzianità ed i vice-brigadieri che abbiano almeno sette anni di anzianità di grado.

     9. La promozione al grado di maresciallo di seconda classe è conferita per anzianità congiunta al merito ai marescialli che ricoprono da almeno due anni il grado immediatamente inferiore.

     10. La promozione al grado di maresciallo di prima classe è conferita per anzianità congiunta al merito ai marescialli di seconda classe con almeno tre anni di anzianità nel grado.

     11. Gli appartenenti al gruppo linguistico tedesco hanno diritto di sostenere tutte le prove di esame nella propria madre lingua [7].

 

     Art. 10.

     1. La commissione di disciplina prevista dall'art. 2 della legge regionale 23 gennaio 1964, n. 3 esercita le sue funzioni anche nei confronti del personale permanente del servizio antincendi [8].

 

     Art. 11.

     1. Il personale permanente del servizio regionale antincendi cessa dal servizio con gli stessi limiti di età in vigore per gli appartenenti al corpo nazionale dei vigili del fuoco.

     2. La Regione e i comuni di Trento e Bolzano possono assumere, senza concorso, in altri posti di ruolo e fino al raggiungimento del 650 anno di età, il personale che all'atto della cessazione dal servizio attivo ne faccia domanda.

     3. In tal caso esso conserva il trattamento economico goduto al momento del raggiungimento dei limiti di età, eccezion fatta per gli assegni concessi in relazione alla particolare rischiosità del servizio antincendi.

 

     Art. 12.

     1. Il personale permanente del servizio regionale antincendi gode del trattamento economico spettante ai pari grado e con eguale anzianità del corpo nazionale dei vigili del fuoco.

     2. Ai fini del trattamento di quiescenza esso gode degli stessi benefici concessi agli appartenenti al corpo nazionale dei vigili del fuoco, restando a carico della Regione l'eventuale eccedenza del trattamento di riposo spettante rispetto a quello conferito dagli istituti di previdenza.

 

     Art. 13.

     1. Salvo quanto disposto per le due città capoluogo di provincia, il servizio di prevenzione ed estinzione incendi e dei soccorsi tecnici viene esercitato dai comuni della regione in conformità alle direttive ed istruzioni emanate dal competente ispettore provinciale.

     2. Il consiglio comunale può emanare regolamenti per prevenire il pericolo di incendi e formare una apposita commissione per la prevenzione di incendi. Il sindaco del comune, ove ne ravvisi la necessità e l'urgenza nel pubblico interesse, deve adottare i provvedimenti per la difesa dal pericolo di incendi o di calamità pubbliche.

 

     Art. 14.

     1. Agli effetti della regolare manutenzione delle camere da fumo e conseguente prevenzione degli incendi, è costituito in ciascun comune il servizio obbligatorio di spazzatura dei camini.

     2. Nessuno può esercitare il mestiere di spazzacamino senza il permesso speciale del sindaco che sente la giunta comunale o la commissione antincendi, ove esiste. Per la esecuzione dei lavori di spazzacamino il territorio comunale può essere suddiviso in zone, come pure i territori di più comuni possono essere riuniti in unica zona. A ciascuna zona deve essere assegnato uno spazzacamino regolarmente autorizzato, sentita l'associazione provinciale dell'artigianato.

     3. Le norme e le tariffe per la spazzatura dei camini sono stabilite, sentita l'associazione provinciale dell'artigianato, con apposito regolamento comunale ove non sia provveduto con regolamento provinciale.

 

     Art. 15.

     1. In ogni comune viene costituito almeno un corpo volontario, dipendente dal sindaco e dall'assessorato delegato al servizio antincendi. Nei comuni capoluoghi di provincia i corpi volontari dipendono tecnicamente e per l'impiego dagli ispettori provinciali.

     2. Con apposito provvedimento il consiglio comunale deve stabilire se nel comune sono da istituirsi uno o più corpi, nonché la forza numerica e la composizione dei medesimi, sentito il comandante dei vigili del fuoco locale e l'ispettore provinciale.

 

     Art. 16.

     1. Il comandante ed il vice comandante dei corpi volontari sono nominati dal sindaco su designazione del corpo; la designazione avviene mediante elezione da parte dei membri dal corpo. La nomina deve essere approvata dall'ispettore provinciale. In caso di grave violazione dei doveri d'ufficio il consiglio comunale può revocare con deliberazione motivata il comandante o vice comandante del corpo.

     2 Il comandante del corpo volontario fa parte di diritto della commissione edilizia e, ove esiste, della commissione antincendi del rispettivo comune. Ove esistano più corpi volontari nello stesso comune entra a far parte delle commissioni di cui sopra il comandante competente per territorio.

 

     Art. 17.

     1. Per l'organizzazione e l'attività dei corpi volontari i consigli comunali emaneranno regolamenti attenendosi al regolamento tipo approvato dalla Giunta regionale [9].

     2. Ferma restando la competenza della Giunta provinciale, le deliberazioni dei consigli comunali in materia antincendi devono venir comunque comunicate all'ispettore provinciale.

     3. Qualora dovessero verificarsi gravi irregolarità nel funzionamento tecnico, la Giunta regionale può sentito il sindaco, disporre lo scioglimento del corpo volontario.

 

     Art. 18.

     1. L'iscrizione al corpo volontario si effettua su invito pubblico del sindaco. Qualora. per mancanza di iscrizioni, non possa venir costituito in un comune il corpo volontario, o il numero dei componenti fosse inferiore a quello fissato dal consiglio comunale, il sindaco rivolge pubblico appello agli abitanti ad iscriversi per il servizio volontario nel corpo comunale.

     2. Quando l'appello del sindaco non raggiunga l'effetto voluto e non si arrivi alla costituzione volontaria di un consorzio con un comune vicino per il disimpegno del servizio antincendi, la Giunta provinciale può disporre che il comune venga unito in consorzio ad uno o più comuni, regolando anche il riparto delle spese tra i comuni consorziati.

     3. La Giunta provinciale provvederà su proposta del comune interessato o dell'ispettore provinciale. il quale deve essere in ogni caso sentito. Si osservano al riguardo, per quanto applicabili, le disposizioni in vigore relative ai consorzi tra comuni.

 

     Art. 19.

     1. I corpi volontari possono sempre. di propria iniziativa, intervenire in caso di incendi, o calamità nei comuni limitrofi. Essi devono intervenire, su richiesta, la quale può essere fatta dal comandante del corpo volontario o dal sindaco del comune colpito. L'intervento può essere disposto anche dall'ispettore provinciale.

     2. In caso di perdita derivante dall'impiego, la retribuzione giornaliera deve essere rimborsata al vigile, dietro sua richiesta, dal proprio comune.

     3. Nel raggio di km. 10 dalla sede del corpo l'intervento è gratuito; per interventi richiesti oltre tale distanza le spese derivanti al corpo dall'intervento sono da rimborsarsi dal comune nel quale l'intervento ha avuto luogo. Alla spesa per lo spegnimento di incendi di boschi devono concorrere. oltre al proprietario del fondo colpito. anche i proprietari dei fondi limitrofi che dall'isolamento e spegnimento hanno avuto salva la loro proprietà.

 

     Art. 20.

     1. I comuni devono provvedere a fornire ai corpi volontari i locali adatti per il servizio antincendi e per la custodia e manutenzione di tutti gli attrezzi e materiali in dotazione al corpo, all'installazione e alla manutenzione degli idranti stradali a seconda della possibilità del rispettivo acquedotto. al rifornimento idrico più appropriato alle possibilità locali, nonché alla installazione di eventuali apparecchi di allarme in conformità alla direttive emanate dal rispettivo ispettore provinciale.

     2. Nelle concessioni, riconoscimenti e rinnovazioni di diritti di utenza di acque pubbliche dovrà essere assicurato per i comuni il quantitativo d'acqua necessario agli scopi antincendi.

 

     Art. 21.

     1. I comandanti dei corpi volontari compilano entro il mese di settembre di ogni anno il bilancio preventivo per l'anno seguente imputandovi anche i proventi diretti. Nel bilancio, oltre alle spese per i consumi dei corpi, deve essere previsto il fabbisogno per la manutenzione, per l'acquisto e per la rinnovazione ordinaria delle pompe macchine, attrezzi e uniformi necessarie per l'equipaggiamento del corpo.

     2. Il consiglio comunale, previo parere tecnico dell'ispettore provinciale. approva il bilancio ed il finanziamento della spesa relativa. Entro il mese di gennaio di ogni anno i comandanti devono presentare il rendiconto della gestione dell'anno precedente.

     3. Tutte le contestazioni che sorgono circa l'onere delle spese poste dalla presente legge a carico dei comuni o di privati in caso di incendi di boschi sono decise via amministrativa dalle rispettive Giunte provinciali.

 

     Art. 22.

     1. Allo scopo di promuovere e curare lo spirito di solidarietà e di emulazione fra i corpi volontari comunali, di incrementare l'interesse generale del servizio, di agevolare l'attività assistenziale in favore dei vigili e delle loro famiglie. i corpi volontari comunali possono costituirsi in unioni di zona, distrettuali, provinciali e regionali.

     2. Gli statuti delle unioni sono approvati dalla Giunta regionale, sentito l'ispettore regionale [1]0.

     3. L'ispettore regionale e rispettivamente gli ispettori provinciali. secondo direttive dell'ispettore regionale, possono valersi dell'opera delle unioni per l'organizzazione, l'istruzione e il coordinamento delle attività dei corpi volontari.

 

     Art. 23.

     1. La Giunta regionale, su proposta dell'ispettore regionale, stabilisce quali stabilimenti, industrie, depositi e simili debbano, a proprio carico, avere servizio proprio di prevenzione e di estinzione incendi, la misura minima (personale e materiale) di detto servizio, nonché le caratteristiche degli impianti e dei materiali ed il numero dei vigili la cui presenza nell'azienda deve essere costante.

     2. Le squadre sono formate da dipendenti dell'azienda idonei al sevizio antincendi e non facenti parte dei corpi volontari comunali.

     3. Esse dipendono dalla direzione dell'azienda, responsabile verso l'ispettore provinciale, cui spetta il controllo e l'istruzione tecnica.

     4. Nel caso di incendi di particolare gravità nel comune ove si trova l'azienda, l'ispettore provinciale o il comandante del corpo volontario o il sindaco possono chiedere l'intervento, a carico del comune, delle squadre aziendali.

 

     Art. 24.

     1. Il comandante del corpo permanente o volontario competente per territorio dirige l'opera di spegnimento o di soccorso, e tutti i corpi dei vigili del fuoco, che intervengono per coadiuvare nell'opera, devono sottostare ai suoi ordini; se il corpo permanente interviene fuori del comune capoluogo, la direzione spetta al comandante del corpo permanente, coadiuvato in ciò dal comandante del corpo competente per territorio. Il comando e la direzione dell'opera di spegnimento o di soccorso vengono assunti dal comandante del corpo volontario giunto per primo sul luogo.

 

     Art. 25.

     1. Quando in caso di incendio o di calamità pubbliche, per evitare pericoli o danni maggiori, il comandante competente. a suo giudizio insindacabile, lo ritenga necessario, egli può ordinare la demolizione di costruzioni o di parti di esse.

 

     Art. 26.

     1. Nel caso di incendio o di calamità pubblica tutti gli abitanti del comune e anche coloro che vi si trovano di passaggio, in quanto siano atti al lavoro e non esistano pericoli per i propri beni, sono obbligati, a richiesta del sindaco o del comandante competente, a prestare gratuitamente la propria opera, a mettere a disposizione attrezzi atti a spegnere o a facilitare lo spegnimento degli incendi e alla salvezza dei beni, con diritto al risarcimento di eventuali danni.

 

     Art. 27.

     1. Il servizio dei soccorsi tecnici implica essenzialmente:

     a) l'opera tecnica di soccorso in caso di pubbliche calamità quali improvvise o minaccianti rovine di edifici, frane, piene, alluvioni, scoppi di depositi di materiale esplosivo e simili;

     b) l'intervento in tutti i casi in cui l'opera dei vigili del fuoco può tornare utile alla salvezza delle persone e delle cose;

     c) l'intervento in tutti gli altri casi previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

     2. Il servizio di soccorsi tecnici si limita ai compiti di carattere strettamente urgente e cessa col subentrare degli organi tecnici competenti.

 

     Art. 28.

     1. I servizi di estinzione incendi e l'apporto dei soccorsi tecnici urgenti sono gratuiti per gli assistiti, salvo quando previsto dall'art. 19.

     2. Sono invece a pagamento:

     a) i soccorsi tecnici prestati su richiesta di enti o di privati dopo cessata l'urgenza;

     b) le viste, i controlli e gli interventi per speciali servizi di vigilanza obbligatori o richiesti ai fini della prevenzione incendi.

     3. I proventi per i servizi resi dai corpi volontari a norma del precedente articolo sono attribuiti ai rispettivi bilanci.

 

     Art. 29.

     1. Gli appartenenti ai corpi dei vigili del fuoco, sia permanenti che volontari, godono degli stessi benefici concessi agli agenti della forza pubblica nell'uso per servizio dei trasporti di competenza comunale e regionale.

     2. I vigili del fuoco volontari sono tenuti di norma a portare in servizio l'uniforme coi distintivi della loro qualifica di vigili del fuoco e del grado dagli stessi rivestito. I criteri per la foggia delle uniformi ed i distintivi da portarsi sono stabiliti dalla Giunta regionale su proposta del consiglio di amministrazione di cui all'art. 31, sentita la competente autorità militare, rispettando le tradizioni locali.

     3. Gli automezzi comunque in dotazione al servizio regionale antincendi, previa intesa fra il Presidente della Giunta regionale e il Ministero dell'interno, sono immatricolati nel registro automobilistico del corpo nazionale dei vigili del fuoco, salva restando la proprietà degli stessi alla Regione od ai comuni della regione.

 

     Artt. 30. - 31.

     (Omissis) [1]1.

 

     Art. 32.

     1. Le società di assicurazione contro i rischi di incendio, operanti nella regione, sono tenute a versare alla Cassa regionale antincendi, limitatamente ai contratti in essere su beni siti nella Regione, un contributo non ripetibile dagli assicurati, pari alla misura stabilita dalla leggi dello Stato sui premi annualmente introitati dalle società medesime, qualunque sia l'esercizio a cui essi si riferiscono.

     2. L'ammontare di tale contributo è fissato al principio di ogni anno, sulla base dell'importo dei premi riscossi durante l'anno precedente, da denunziarsi dalle società entro il 31 gennaio di ogni anno, con decreto del Presidente della Giunta regionale su proposta dell'assessore competente; con lo stesso decreto sono fissate le modalità ed i termini del versamento del contributo stesso.

 

     Art. 33.

     1. Con le entrate della Cassa regionale antincendi si provvede:

     a) ad integrare la gestione finanziaria dei corpi permanenti delle città capoluogo di provincia;

     b) a corrispondere le indennità temporanee e permanenti al personale permanente e volontario infortunato in servizio e per causa di servizio, ivi comprese le persone chiamate a prestare la propria opera a norma dell'art. 26 della presente legge, ed a corrispondere a terzi i risarcimenti dovuti per danni arrecati a persone o cose dai mezzi meccanici in servizio di istituto. Il regolamento determinerà le misure delle indennità per, invalidità temporanea e permanente da corrispondere al personale delle varie categorie e gradi e alle persone obbligate a prestare la propria opera ai sensi del precedente art. 26, nonché le modalità di documentazione degli infortuni e della liquidazione delle indennità stesse. In ogni caso il trattamento non sarà inferiore a quello attualmente goduto, nè a quello applicato dall'INAIL. Nel caso di malattia contratta nell'adempimento del loro servizio dai vigili volontari non assicurati contro le malattie, il regolamento determinerà le misure perchè venga loro assicurata la relativa assistenza medica e sanitaria in misura non inferiore a quella prevista dalle casse di malattia di Trento e Bolzano. Il consiglio di amministrazione accerta le somme da riscuotere dai terzi per danni arrecati ai mezzi meccanici di istituto. Il regolamento prevederà altresì una maggiorazione della misura dell'indennità da corrispondere ai vigili del fuoco volontari infortunati in servizio e a causa del servizio, in modo da assicurare parità di trattamento, tenuto conto della quota restituita all'INPS, con i vigili del fuoco permanenti [1]1a.

     c) (Omissis) [1]2;

     d) a concedere sussidi alle unioni di zona, distrettuali, provinciali e regionali per il raggiungimento delle finalità previste dalla legge e dai rispettivi statuti e per le prestazioni loro richieste dagli organi istituzionali del servizio antincendi [1]3.

 

     Art. 34.

     1. Contro le disposizioni degli ispettori provinciali è ammesso ricorso alla Giunta regionale, da presentarsi entro quindici giorni dalla data della intimazione o comunicazione delle disposizioni.

     2. Contro i provvedimenti dell'ispettore regionale, da comunicarsi per conoscenza alla Provincia, è ammesso ricorso da parte della Giunta provinciale entro il termine di cui sopra, alla Giunta regionale per illegittimità, incompetenza o eccesso di potere.

 

     Art. 35.

     1. I contravventori ai provvedimenti di cui all'art. 13 ed agli ordini di cui all'art 26 della presente legge sono passibili delle sanzioni previste rispettivamente dagli articoli 650 e 652 del codice penale.

 

Disposizioni transitorie

 

     Art. 36.

     1. Alla prima attuazione dei ruoli del personale permanente si provvede:

     a) mediante trasferimento su domanda, con la conservazione del grado e dell'anzianità, del personale permanente dei corpi di Trento e Bolzano;

     b) mediante inquadramento, su domanda, del personale volontario che risulti continuativo presso i corpi di Trento e Bolzano.

     2. Il personale di cui alle lettere a) e b) attualmente in servizio presso i corpi dei vigili del fuoco di Trento e Bolzano che non potesse venire sistemato nei nuovi ruoli, potrà chiedere il trasferimento presso altro corpo dei vigili del fuoco o l'inquadramento tra il personale di ruolo dei comuni che abbiano corpi volontari dotati di automezzi per il servizio antincendi.

     3. A tal fine, i comuni provvisti di corpi volontari dotati di automezzi potranno istituire nei propri organici posti di ruolo per il personale necessario alla custodia e alla manutenzione degli automezzi.

     4. Il personale ufficiale sarà comandato presso la Regione mediante scelta tra gli ufficiali appartenenti ai ruoli tecnici del servizio antincendi o fra gli ufficiali volontari.

     5. La Giunta regionale può incaricare, provvisoriamente e fino alla copertura del posto, uno dei due ispettori provinciali delle funzioni di ispettore regionale.

     6. D'intesa con il Ministero dell'interno, per gli ufficiali volontari si potrà prescindere dal requisito di cui al n. 2 dell'art. 105 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 699.

 

     Art. 37.

     1. I beni immobili dei corpi dei vigili del fuoco di Trento e Bolzano sono trasferiti alla Regione; egualmente i beni mobili già di proprietà comunale.

     2. La Giunta regionale è autorizzata a regolare con la cassa sovvenzioni antincendi i rapporti patrimoniali riguardo alla colonia estiva di Cei. Lo stesso vale per gli automezzi di proprietà della cassa e per gli altri beni mobili in dotazione ai corpi che saranno trasferiti in dotazione al servizio regionale antincendi.

 

     Art. 38.

     1. Con l'entrata in vigore della presente legge cessa l'obbligo del versamento di contributi alla cassa sovvenzioni antincendi da parte dei comuni della regione e da parte delle società di assicurazione limitatamente a quanto disposto all'art. 32.

 

     Art. 39.

     1. Il Presidente della Giunta regionale chiederà al Governo l'estensione al personale del servizio regionale antincendi delle qualifiche contemplate all'art. 8, primo e secondo comma, della legge 27 dicembre 1941, n. 1570.

 

 

ALLEGATI - (Omissis)

 

 


[1] Vedi ora l'art. 1 della L.P. 2 settembre 1978, n. 17.

[2] Articolo abrogato dall'art. 3 della L.R. 2 settembre 1978, n. 17.

[3] Articolo così modificato dall'art. 1 della L.R. 22 gennaio 1962, n. 7 (B.U. 30 gennaio 1962, n. 5) e dall'art. 27 della L.P. 22 agosto 1988, n. 26.

[4] Articolo così modificato dall'art. 27 della L.P. 22 agosto 1988, n. 26.

[5] Articolo così modificato dagli articoli 2 e 3 della L.R. 2 settembre 1965, n. 8 (B.U. 7 settembre 1965, n. 37).

[6] Articolo così sostituito dall'art. 4 della L.R. 2 settembre 1965, n. 8.

[7] Articolo sostituto dall'art. 5 dalla L.R. 2 settembre 1965, n. 8, e successivamente così modificato dall'art. 2 della L.R. 10 dicembre 1973, n. 23 (B.U. 18 dicembre 1973, n. 54).

[8] Articolo così sostituito dall'art. 6 della L.R. 2 settembre 1965, n. 8. Per la L.R. 23 gennaio 1964, n. 3 vedi B.U. 28 gennaio 1964, n. 4.

[9] Per il regolamento tipo vedi Del.G.P. 30 marzo 1990, n. 3398 (B.U. 29 maggio 1990, n. 26 - S.O.).

[1]10 Lo statuto tipo delle unioni distrettuali è stato approvato con Del.G.P. 30 marzo 1990, n. 3399 (B.U. 29 maggio 1990, n. 26 - S.O.); lo statuto della federazione provinciale dei corpi dei vigili del fuoco volontari del Trentino è stato approvato con Del.G.P. 30 marzo 1990, n. 3400 (B.U. 29 maggio 1990, n. 26 - S.O).

[1]11 Articoli abrogati dall'art. 27 della L.P. 22 agosto 1988, n. 28.

[1]11a Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 22 febbraio 1998, n. 4.

[1]12 Lettera abrogata dall'art. 5 della L.R. 21 gennaio 1963, n. 2.

[1]13 Lettera aggiunta dall'art. 1 della L.R. 12 luglio 1961, n. 2 (B.U. 25 luglio 1961, n. 31).