§ 3.5.14 - L.P. 29 agosto 1988, n. 28.
Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale e ulteriori norme di tutela dell'ambiente.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:3. assetto del territorio
Capitolo:3.5 tutela dell'ambiente
Data:29/08/1988
Numero:28


Sommario
Art. 1.  Oggetto e finalità.
Art. 2.  Ambito di applicazione.
Art. 3.  Studio di impatto ambientale.
Art. 4.  Partecipazione pubblica.
Art. 5.  Istruttoria e procedimento.
Art. 6.  Valutazione dell'impatto ambientale.
Art. 7.  Opposizione.
Art. 8.  Procedura semplificata per la valutazione dell'impatto ambientale.
Art. 9.  Efficacia della valutazione dell'impatto ambientale.
Art. 9 bis.  Efficacia della valutazione dell'impatto ambientale delle cave.
Art. 10.  Rapporti con altri provvedimenti.
Art. 11.  Sanzioni.
Art. 12.  Comitato provinciale per l'ambiente.
Art. 12 bis.  Incentivazione degli interventi di promozione dello sviluppo sostenibile.
Art. 13.  Iniziative in materia di ecologia
Art. 14.  Funzioni del comitato provinciale per l'ambiente.
Art. 15.      (Omissis)
Art. 16.      (Omissis)
Art. 17.      (Omissis)
Art. 18.      (Omissis)
Art. 19. 
Art. 20.  Abrogazione di leggi.
Art. 21.  Relazione.
Art. 22.  Regolamento.
Art. 22 bis.  Disposizioni di attuazione e di coordinamento con la normativa comunitaria e statale.
Art. 23.  Competenze del Servizio protezione ambiente.
Art. 24.  Autorizzazioni di spesa.


§ 3.5.14 - L.P. 29 agosto 1988, n. 28.

Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale e ulteriori norme di tutela dell'ambiente.

(B.U. 6 settembre 1988, n. 40 - S.O. n. 1).

 

TITOLO I

VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE

 

Art. 1. Oggetto e finalità.

     1. Al fine di perseguire la tutela e il miglioramento della salute della qualità della vita, degli equilibri ecologici essenziali alla vita dell'uomo, della flora e della fauna, del patrimonio naturale e artistico, è istituita, in conformità alle disposizioni della CEE, la valutazione dell'impatto ambientale dei progetti che possono avere rilevante incidenza ambientale.

     2. La valutazione dell'impatto ambientale è finalizzata a individuare, descrivere e valutare gli effetti dei progetti sull'ambiente, siano essi diretti o indiretti, a breve o lungo termine, permanenti o temporanei, singoli o cumulativi, con riguardo altresì alle situazioni di rischi e alla possibilità di incidenti.

     3. La valutazione dell'impatto ambientale concerne in particolare i seguenti fattori, nonché le loro interrelazioni:

     a) l'uomo, la fauna, la flora;

     b) il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici e il paesaggio;

     c) i beni materiali ed il patrimonio culturale.

 

     Art. 2. Ambito di applicazione.

     1. Ferme restando le competenze dello Stato, sono soggetti alla valutazione dell'impatto ambientale secondo le disposizioni della presente legge tutti i progetti di cui all'allegata tabella, anche se previsti da strumenti di pianificazione territoriale o urbanistica, dal programma di sviluppo provinciale o da altri strumenti di programmazione di qualsiasi natura, qualunque ne sia il promotore, e anche se consistenti nella modificazione, trasformazione o ampliamento di opere o impianti esistenti, quando da tali ultimi interventi derivi un impatto significativo sull'ambiente secondo i criteri che saranno stabiliti nel regolamento esecutivo.

     2. [Sono sottoposti alla procedura ordinaria di valutazione dell'impatto ambientale i progetti relativi alle opere e impianti individuati secondo i criteri o le soglie - limite di cui alla parte II della tabella allegata, nonché i progetti di cui all'allegato I alla direttiva CEE n. 85/337 del 27 giugno 1985, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 22, comma 2] [1].

     3. [Sono sottoposti alla procedura semplificata di valutazione dell'impatto ambientale di cui all'articolo 8 i progetti relativi alle opere e impianti individuati secondo i criteri o le soglie-limite di cui alla parte i della tabella allegata, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 22, comma 2] [2].

     4. Le opere da eseguirsi da amministrazioni statali e quelle di interesse statale da realizzarsi dagli enti istituzionalmente competenti sono soggette alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale ai soli fini delle determinazioni di competenza della Provincia.

     5. Non sono sottoposti alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, qualunque siano le opere e gli impianti ai quali si riferiscono.

     6. Nel caso in cui l'opera venga realizzata in diverse fasi per l'esecuzione di un programma generale funzionalmente unitario, è sottoposta alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale ciascuna opera frazionata o, in alternativa, il programma generale, ove quest'ultimo preveda la realizzazione di opere o impianti che nel complesso superano le soglie - limite indicate nella tabella allegata.

     7. I modi e i criteri secondo cui la valutazione dell'impatto ambientale risulta soddisfatta per determinate tipologie di intervento individuate dagli strumenti urbanistici attuativi possono essere stabiliti dalle disposizioni normative concernenti l'ordinamento urbanistico provinciale.

 

     Art. 3. Studio di impatto ambientale.

     1. Chiunque intenda realizzare un progetto soggetto a valutazione dell'impatto ambientale è tenuto a presentare alla Provincia uno studio, redatto a sua cura e spese, tale da consentire di apprezzare le conseguenze della realizzazione del progetto.

     2. Lo studio d'impatto ambientale comprende le seguenti informazioni:

     a) la descrizione analitica dello stato iniziale del sito e del suo ambiente;

     b) la descrizione dell'opera proposta considerata specialmente in rapporto alle sue finalità e agli eventuali riflessi nell'economia nazionale e locale;

     c) la descrizione del progetto nella quale in particolare sono indicate:

     1) le caratteristiche fisiche dell'insieme del progetto;

     2) le principali caratteristiche dei processi produttivi (con l'indicazione tra l'altro della natura e delle qualità dei materiali impiegati);

     3) il tipo e la quantità dei residui e delle emissioni previste, inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo, rumore, vibrazioni, luce, calore, radiazione, risultanti dall'attività del progetto proposto;

     d) la descrizione sommaria delle eventuali alternative prese in esame dal committente, con indicazione delle principali ragioni della scelta, sotto il profilo dell'impatto ambientale;

     e) la descrizione delle componenti dell'ambiente potenzialmente soggette ad impatto importante del progetto proposto, con particolare riferimento alla popolazione, alla fauna e alla flora, al suolo, all'acqua, all'aria, ai fattori climatici, ai beni materiali, compreso il patrimonio architettonico e archeologico, al paesaggio ed all'interazione tra questi vari fattori;

     f) la descrizione dei probabili effetti rilevanti del progetto proposto sull'ambiente:

     1) dovuti all'esistenza del progetto;

     2) dovuti all'utilizzazione delle risorse naturali;

     3) dovuti all'emissione di inquinanti, alla creazione di sostanze nocive e allo smaltimento dei rifiuti, e la menzione dei metodi di previsione utilizzati per valutare gli effetti sull'ambiente;

     g) la descrizione delle misure previste per evitare, ridurre e se possibile compensare rilevanti effetti negativi del progetto sull'ambiente;

     h) il riassunto non tecnico delle informazioni trasmesse sulla base dei punti precedenti;

     i) il sommario delle eventuali difficoltà, lacune tecniche o mancanza di conoscenze, incontrate dal committente nella raccolta dei dati richiesti.

     3. Ai fini di cui all'articolo 10, comma 1, lo studio d'impatto ambientale deve inoltre essere corredato dalla documentazione e dagli elaboratori richiesti dalle normative vigenti per il rilascio dei provvedimenti permissivi che vengono sostituiti ai sensi del medesimo articolo.

     4. Il soggetto che promuove l'opera, in relazione alle informazioni che è tenuto a fornire attraverso lo studio di impatto ambientale, ha diritto all'adozione di cautele idonee alla tutela del segreto industriale o commerciale secondo le leggi vigenti. In ogni caso il promotore, qualora ritenga che alcuni degli elementi di cui al comma 2 debbano essere coperti dal segreto industriale o commerciale, può esporli in una relazione a parte e chiedere che essa non venga divulgata ai sensi dell'articolo 4.

 

     Art. 4. Partecipazione pubblica.

     1. Lo studio di impatto ambientale è depositato presso il Servizio protezione ambiente per tutta la durata del procedimento.

     2. Del deposito dello studio deve essere dato avviso, a cura e spese del promotore, sul Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige. li procedimento si intende avviato a tutti gli effetti dalla data di pubblicazione di tale avviso.

     3. Chiunque può prendere visione dello studio di impatto ambientale e/o presentare, entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso sul Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige, proprie osservazioni scritte al Servizio protezione ambiente.

     4. L'assessore cui sono affidate le competenze per l'ambiente può promuovere, d'intesa con i sindaci dei comuni interessati, pubbliche assemblee sui progetti assoggettati a valutazione dell'impatto ambientale.

     5. Nel corso della procedura per la valutazione dell'impatto ambientale il sindaco o i sindaci dei comuni interessati possono chiedere al Servizio protezione ambiente l'illustrazione dello studio di impatto ambientale in una pubblica riunione alla quale deve essere anche invitato il promotore. Analoga richiesta può essere effettuata da una o più delle minoranze consiliari.

     6. Il dispositivo della deliberazione della Giunta provinciale concernente la valutazione dell'impatto ambientale è pubblicato sul Bollettino ufficiale delle Regione Trentino-Alto Adige.

 

     Art. 5. Istruttoria e procedimento.

     1. L'istruttoria sullo studio dell'impatto ambientale è condotta dal Servizio protezione ambiente che d'ufficio e indipendentemente dalle osservazioni di cui all'articolo 4 dispone gli accertamenti necessari. Il servizio, oltre a quanto previsto all'articolo 10, comma 4, richiede ai servizi provinciali e alle altre amministrazioni pubbliche interessate i pareri che esso ritenga opportuno acquisire per l'assunzione della decisione sulla valutazione dell'impatto ambientale.

     2. Il dirigente del Servizio protezione ambiente nei casi in cui lo ritenga opportuno può disporre, regolandone le modalità, una visita del luogo in cui si propone la realizzazione del progetto. in esito alla visita istruttoria, alla quale è in ogni caso invitato ad intervenire il promotore del progetto, e redatta una dettagliata relazione concernente lo stato dei luoghi, gli interessi coinvolti, l'attendibilità delle osservazioni.

     3. I servizi provinciali sono tenuti a prestare la collaborazione richiesta dal Servizio protezione ambiente ai fini degli accertamenti e comunque a fornire il loro parere entro sessanta giorni dalla relativa richiesta. Per le altre amministrazioni pubbliche decorso inutilmente tale termine si può prescindere dal parere richiesto.

     4. Il dirigente del Servizio protezione ambiente può richiedere, entro il termine di ottanta giorni dall'inizio del procedimento, che lo studio di impatto ambientale sia integrato, a cura e spese del richiedente, con gli elementi informativi e valutativi mancanti o carenti, la cui acquisizione esso ritenga necessaria ai fini della decisione. Nel corso dell'istruttoria il promotore ha sempre diritto di conoscere gli sviluppi istruttori e di acquisire copia degli atti e dei pareri resi e può presentare proprie osservazioni in merito.

     5. Il dirigente del servizio protezione ambiente è tenuto a regolare lo svolgimento della partecipazione e dell'istruttoria in modo da assicurare la conclusione dell'istruttoria con trasmissione degli atti al comitato provinciale per l'ambiente entro cento giorni dall'inizio del procedimento.

     6. Nei casi in cui sia necessario procedere ad accertamenti o indagini di particolare complessità la Giunta provinciale può autorizzare il servizio protezione ambiente a prolungare lo svolgimento dell'istruttoria fino a un periodo massimo complessivo di duecento giorni. Il predetto termine di applica in ogni caso per l'istruttoria relativa ai progetti contemplati dalla normativa provinciale concernente gli impianti di trasporto a fune e pista da sci.

     7. La decisione sulla valutazione dell'impatto ambientale è assunta dalla Giunta provinciale entro il termine di quarantacinque giorni dalla conclusione dell'istruttoria, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 6, comma 3. La Giunta provinciale provvederà a motivare l'eventuale superamento dei termini di cui al presente articolo, con apposita deliberazione da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige.

     8. Il termine di cui al comma 5 è sospeso in tutti i casi in cui il proponente ne faccia richiesta.

     9. Ove la procedura di valutazione dell'impatto ambientale si riferisca a progetti di massima, i termini previsti dai commi 3, 4, 5 e 6 sono ridotti rispettivamente a quaranta, cinquantacinque, settanta e centoquaranta giorni.

 

     Art. 6. Valutazione dell'impatto ambientale. [3]

     1. La valutazione dell'impatto ambientale è effettuata dalla Giunta provinciale, acquisito il parere motivato del comitato provinciale per l'ambiente formulato sulla base dello studio di impatto ambientale, degli elementi acquisiti con la partecipazione pubblica nonché di quelli acquisiti con l'istruttoria.

     2. Il parere del comitato provinciale per l'ambiente è reso in relazione alle finalità generali della presente legge ed in particolare alla tutela igienico-sanitaria, alla tutela dell'aria, delle acque, delle foreste, dei suoi e di specifici elementi geomorfologici, limnologici, floristici, faunistici, biologici, architettonico-paesaggistici e storico- antropici nonché, nel caso di progetti esecutivi, avuto riguardo al rispetto delle disposizioni di legge relative ai provvedimenti permissivi sostituiti ai sensi dell'art. 10, comma 1.

     3. Entro i venti giorni successivi alla ricezione del parere del comitato provinciale per l'ambiente, la Giunta provinciale può richiedere al comitato medesimo, indicando specificamente le ragioni, un riesame del progetto da effettuare entro il termine di trenta giorni dalla richiesta.

     4. La Giunta provinciale valuta positivamente Impatto ambientale qualora sussistano le seguenti condizioni:

     a) il progetto risulti globalmente compatibile con le finalità della presente legge, avuto riguardo in via prioritaria alle esigenze di prevenzione e tutela igienico-sanitaria, di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, nonché di salvaguardia delle aree che presentano particolari fragilità dal lato geologico ed idrogeologico;

     b) la realizzazione del progetto sia conforme agli strumenti urbanistici ed agli eventuali piani di settore;

     c) nel caso di progetti esecutivi, i pareri formulati in funzione di quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, lettere c) e d), siano positivi, ancorché corredati da condizioni prescrittive e/o modificative.

     5. Con la deliberazione di valutazione positiva dell'impatto ambientale la Giunta provinciale può prescrivere particolari cautele o condizioni cui sottoporre la realizzazione del progetto, nonché i controlli sulla sua attuazione.

     6. La valutazione negativa dell'impatto ambientale comporta il divieto di realizzazione dell'opera.

 

     Art. 7. Opposizione. [4]

     1. Contro la deliberazione della Giunta provinciale concernente la valutazione dell'impatto ambientale è ammesso ricorso in opposizione alla Giunta stessa da parte di chi vi abbia interesse, entro trenta giorni dalla pubblicazione della relativa deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige.

     2. Sul ricorso si pronuncia la Giunta provinciale, sentito il comitato provinciale per l'ambiente. Il comitato è tenuto a pronunciarsi entro trenta giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta; entro i successivi trenta giorni è tenuta a pronunciarsi con decisione motivata la Giunta provinciale.

     3. Per quanto non previsto dai commi 1 e 2, si applicano le disposizioni del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

 

     Art. 8. Procedura semplificata per la valutazione dell'impatto ambientale. [5]

     1. In relazione a quanto stabilito dall'articolo 2, comma 3, lo studio di impatto ambientale dei progetti assoggettati a procedura semplificata può contenere soltanto i seguenti elementi:

     a) la descrizione dello stato iniziale del sito e dei luoghi;

     b) la descrizione dell'opera proposta considerata specialmente in rapporto alle sue finalità e agli eventuali riflessi sull'economia locale;

     c) l'individuazione e la stima delle componenti ambientali soggette potenzialmente ad impatti;

     d) la descrizione delle misure previste per eliminare o compensare gli effetti sfavorevoli sull'ambiente;

     e) il riassunto delle informazioni descritte dalle lettere precedenti.

     2. Ai fini di cui all'articolo 10, comma 1, lo studio dell'impatto ambientale deve inoltre essere corredato dalla documentazione e dagli elaborati richiesti dalle normative vigenti per il rilascio dei provvedimenti permissivi che vengono sostituiti ai sensi del medesimo articolo.

 

     Art. 9. Efficacia della valutazione dell'impatto ambientale. [6]

     1. La valutazione positiva dell'impatto ambientale ha efficacia per un periodo di tempo limitato, stabilito di volta in volta dalla Giunta provinciale, su proposta del comitato provinciale per l'ambiente, in relazione alle caratteristiche del progetto. Per motivate ragioni ed a richiesta del presentatore del progetto, la Giunta provinciale, sentito il comitato, può prorogare il predetto termine.

     2. Scaduto il termine di efficacia della valutazione dell'impatto ambientale senza che il progetto sia stato realizzato, la decisione sulla valutazione dell'impatto ambientale decade di diritto e la procedura dovrà essere integralmente rinnovata.

 

          Art. 9 bis. Efficacia della valutazione dell'impatto ambientale delle cave. [7]

     1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 9, la valutazione positiva dell'impatto ambientale relativa ai progetti esecutivi ovvero ai progetti di massima concernenti la coltivazione delle cave, delle torbiere e delle discariche di cui all'articolo 7 della legge provinciale 4 marzo 1980, n. 6 (Disciplina dell'attività di ricerca e di coltivazione delle cave e torbiere nella provincia autonoma di Trento), nonché quella relativa ai programmi di attuazione di cui all'articolo 6 della medesima legge provinciale, ha efficacia fino alla data di completamento delle attività autorizzate, in relazione alle caratteristiche del progetto.

     2. Il proponente del progetto o del programma concernente le attività indicate al comma 1 presenta all'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente specifici rapporti sullo stato di avanzamento delle attività autorizzate con i contenuti e secondo la periodicità stabiliti dalla deliberazione della Giunta provinciale che approva la valutazione dell'impatto ambientale.

     3. La Giunta provinciale, sentito il comitato provinciale per l'ambiente, può disporre, in esito all'esame del rapporto di cui al comma 2 e alle correlate verifiche istruttorie dell'agenzia, prescrizioni e modifiche al progetto autorizzato, cui è subordinata l'ulteriore prosecuzione dell'attività.

     4. L'esercizio delle attività considerate dai progetti o dai programmi di cui al comma 1, che abbiano acquisito la valutazione positiva di impatto ambientale precedentemente alla data di entrata in vigore di quest'articolo, può essere proseguito anche dopo la scadenza di efficacia della valutazione dell'impatto ambientale, qualora ricorrano le seguenti condizioni:

     a) prima della scadenza di efficacia della predetta valutazione sia stata presentata domanda di proroga dell'efficacia medesima ovvero sia stato depositato un nuovo progetto o programma alla valutazione dell'impatto ambientale;

     b) la prosecuzione dell'attività avvenga nel rispetto delle modalità e delle previsioni, anche volumetriche, del progetto o programma precedentemente autorizzato;

     c) la prosecuzione dell'attività sia autorizzata ai sensi della legge provinciale n. 6 del 1980.

 

     Art. 10. Rapporti con altri provvedimenti. [8]

     1. Fatto salvo quanto previsto dai commi 4 e 5, la valutazione positiva dell'impatto ambientale su progetti esecutivi sostituisce e comprende i provvedimenti permissivi ed i pareri di competenza della Provincia, dei comuni e dei comprensori, cui la realizzazione del progetto sia subordinata dalle leggi concernenti le seguenti materie:

     a) piano urbanistico provinciale e relative norme di attuazione;

     b) tutela del paesaggio e dei valori paesistici ed ambientali;

     c) vincolo idrogeologico;

     d) tutela dell'ambiente dagli inquinamenti;

     e) tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare;

     f) impianti di trasporto a fune e piste da sci;

     g) miniere, cave, torbiere, acque minerali e termali;

     h) acque pubbliche ed opere idrauliche di competenza della Provincia, escluse le utilizzazioni e le derivazioni di acque pubbliche;

     i) tutela ed attraversamenti di strade provinciali e

comunali;

     l) organi consultivi competenti ad esprimere parere su opere inerenti a materie di competenza provinciale.

     1 bis. Si considerano ricompresi nella valutazione di impatto ambientale anche i visti di corrispondenza sui progetti esecutivi previsti dalla normativa in materia di esercizi alberghieri ed esercizi ricettivi turistici all'aperto [9].

     2. Ove la valutazione dell'impatto ambientale si riferisca a progetti di massima, la medesima non esclude nè sostituisce o condiziona ogni altro provvedimento permissivo cui la realizzazione del progetto sia subordinata ai sensi delle leggi vigenti.

     3. I provvedimenti permissivi che non siano assorbiti nella valutazione dell'impatto ambientale non possono essere rilasciati se non sia prima intervenuta la valutazione positiva. Per il rilascio dei provvedimenti medesimi continua ad applicarsi la legislazione in vigore, indipendentemente dalla valutazione dell'impatto ambientale.

     4. Le funzioni previste dalle leggi concernenti le materie di cui al comma 1 continuano ad essere esercitate dalle strutture provinciali - servizi, uffici, commissioni, comitati, - dai comuni e dai comprensori secondo la legislazione vigente. Le relative determinazioni sono espresse in forma di parere sul progetto e sono rese, in deroga ai termini previsti dalle leggi vigenti, entro sessanta giorni dalla richiesta del dirigente del servizio protezione ambiente effettuata nell'ambito dell'istruttoria di cui all'articolo 5, commi 1 e 3. Qualora le predette leggi prevedano che la determinazione sia espressa dalla Giunta provinciale, si prescinde dalla deliberazione della medesima; in tale ultimo caso sarà comunque trasmesso al servizio protezione ambiente il parere

della struttura provinciale competente alla trattazione dell'affare.

     5. In deroga al termine stabilito dal precedente comma 4, le determinazioni finali previste dalla normativa concernente gli impianti di trasporto a fune e piste da sci sono rese entro duecento giorni dalla richiesta del dirigente del servizio protezione ambiente.

     6. Contro i pareri formulati ai sensi dei commi 1 e 4 non sono ammessi i ricorsi amministrativi eventualmente previsti dalle leggi provinciali.

     7. I provvedimenti prescrittivi con i quali viene ordinata l'esecuzione di interventi di adeguamento o di ripristino, consistenti in opere che nel complesso superano le soglie-limite di cui alla tabella allegata, sono emanati dall'autorità competente su parere conforme del comitato provinciale per l'ambiente o dei sottocomitati.

     8. La disposizione di cui al comma 7 non si applica nei casi di somma urgenza ovvero quando si tratti di interventi per l'adeguamento ad un progetto già sottoposto a valutazione positiva dell'impatto ambientale nonché per i provvedimenti di competenza dello Stato [10].

     8 bis. I provvedimenti di approvazione e di autorizzazione dei progetti definitivi o esecutivi sono rilasciati dagli organi e dalle strutture competenti nell'ambito delle materie concernenti l'uso del territorio e la tutela dell'ambiente - ivi comprese le materie indicate al comma 1 - sulla base dei pareri istruttori resi, nelle medesime materie, nel corso dello svolgimento delle procedure di valutazione dell'impatto ambientale o di verifica con riferimento ai corrispondenti progetti di massima o preliminari, nonché in conformità agli esiti e alle prescrizioni risultanti dagli atti conclusivi delle predette procedure. [11]

 

     Art. 11. Sanzioni.

     1. Indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni penali e amministrative previste dalle leggi vigenti, chiunque intraprenda la realizzazione di un progetto senza aver ottenuto la valutazione positiva dell'impatto ambientale, ove prescritta dalla presente legge, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da lire 3.000.000 a lire 10.000.000.

     1 bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 6, chiunque intraprenda la realizzazione di un progetto in assenza della verifica preventiva ai sensi delle norme vigenti, in base alla quale l'autorità competente determina se il progetto debba essere sottoposto a valutazione dell'impatto ambientale, è soggetto alla sanzione amministrativa di cui al comma 1 [12].

     2. Chiunque con un'azione o omissione non rispetti le prescrizioni particolari imposte con la valutazione positiva dell'impatto ambientale ovvero si discosti nella realizzazione delle caratteristiche essenziali del progetto descritte nello studio di impatto ambientale soggiace alle sanzioni amministrative previste dalle leggi vigenti, ancorché relative a provvedimenti permissivi ai sensi dell'articolo 10, comma 1, ove dal fatto derivi una violazione delle medesime.

     3. Qualora, verificatasi l'ipotesi di cui al comma 2, le leggi vigenti non prevedano alcuna sanzione amministrativa pecuniaria, il trasgressore è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da lire 2.000.000 a lire 12.000.000.

     4. Per l'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 1 e 3, si osservano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. in tali casi l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione o dell'ordinanza di archiviazione di cui all'articolo 18 della predetta legge n. 689 del 1981 spetta al funzionario preposto al servizio protezione ambiente.

     5. I proventi delle sanzioni sono introitati nel bilancio della Provincia.

     6. In ogni caso le sanzioni amministrative comportano l'obbligo di immediata sospensione dei lavori realizzati. Le autorità competenti al controllo nell'ambito delle materie concernenti l'uso del territorio e la tutela dell'ambiente ivi comprese le materie individuate dall'articolo 10, comma 1 procedono all'emanazione dei provvedimenti di adeguamento e di ripristino secondo le modalità stabilite dalla legislazione vigente e con osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 10, commi 7 e 8. Gli enti e le strutture indicati nei provvedimenti conclusivi delle procedure di valutazione dell'impatto ambientale o di verifica svolgono le attività di vigilanza sulle prescrizioni ad essi espressamente demandate dai medesimi provvedimenti. In caso d'inerzia vi provvede in via sostitutiva la Giunta provinciale che, fissato un breve termine per l'adempimento, dispone l'esecuzione d'ufficio dei lavori necessari per la riduzione in pristino, a spese del contravventore. Al recupero delle spese si provvede con l'osservanza del R.D. 14 aprile 1910, n. 639. [13]

     7. All'accertamento delle infrazioni alla presente legge provvedono le categorie di personale che saranno indicate nel regolamento di esecuzione, in coordinamento con le funzioni di vigilanza e controllo previste dalla legislazione vigente nelle materie concernenti l'uso del territorio e la tutela dell'ambiente, ivi comprese le materie di cui all'articolo 10, comma.

 

TITOLO II

ISTITUZIONE DEL COMITATO PROVINCIALE PER L'AMBIENTE

MODIFICHE DI LEGGI PROVINCIALI

 

     Art. 12. Comitato provinciale per l'ambiente.

     1. E' istituito il comitato provinciale per l'ambiente, quale organo tecnico consultivo dell'amministrazione provinciale per le materie ambientali.

     2. Il comitato provinciale per l'ambiente è composto da:

     a) i dirigenti generali dei dipartimenti competenti nelle seguenti materie: protezione dell'ambiente, urbanistica, foreste, sanità, opere pubbliche, protezione civile, attività economiche, agricoltura e alimentazione;

     b) il direttore dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente;

     c) il responsabile dell'ufficio per la valutazione dell'impatto ambientale;

     d) un medico designato dal direttore generale dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari;

     e) cinque esperti in materia ambientale, di cui uno designato dal direttore dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente ed uno designato dalle sezioni provinciali delle associazioni di protezione ambientale individuate dal Ministero dell'ambiente, ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale);

     f) un esperto in discipline economiche designato dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento;

     g) un esperto in materia giuridico-amministrativa [14].

     3. Il dirigente generale del dipartimento competente in materia di protezione dell'ambiente svolge funzioni di presidente. La Giunta provinciale nomina il vicepresidente tra i dirigenti generali di cui al comma 2, lettera a). Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario della Provincia [15].

     4. Il comitato provinciale per l'ambiente è costituito con deliberazione della Giunta provinciale per la durata della legislatura [16].

     5. Nel caso non sia nominato il dirigente generale di alcuno dei dipartimenti di cui al comma 2, la Giunta provinciale provvede a designare, in sua sostituzione, il dirigente di un servizio raggruppato nel medesimo dipartimento quale membro del comitato medesimo.

     6. Per i membri di cui alle lettere d), e) ed f) del comma 2, gli enti e associazioni ivi citati provvedono alla designazione di un membro supplente, il quale partecipa alle sedute del comitato solo in caso di assenza o impedimento del rispettivo membro titolare [17].

     7. Gli enti e le associazioni debbono comunicare le designazioni dei componenti, sia titolari che supplenti, di propria competenza entro un mese dalla relativa richiesta [18].

     8. Il comitato può demandare alcuni degli atti di propria competenza a sottocomitati costituiti, per singoli affari o anche in via permanente, nel proprio seno.

     9. Le adunanze del comitato provinciale per l'ambiente e dei sottocomitati sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei membri e le deliberazioni sono valide quando siano adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti all'adunanza. Ad ogni singolo commissario è assicurato il diritto di depositare presso la segreteria del comitato le motivazioni del proprio parere eventualmente difforme da quello assunto dal comitato stesso.

     10. I componenti di cui al comma 2 dipendenti della Provincia possono delegare di volta in volta un funzionario appartenente ad un servizio raggruppato nel dipartimento o al medesimo servizio o struttura, a partecipare alle adunanze del comitato.

     11. Il comitato ed i sottocomitati, ove riconosciuto opportuno, possono di volta in volta invitare a partecipare alle proprie adunanze, senza diritto di voto, i dirigenti dei servizi che possono essere interessati, nonché tecnici ed esperti nelle materie attinenti ai progetti in esame.

     12. Ai componenti del comitato e dei sottocomitati, nonché ai tecnici e agli esperti di cui al comma 11, sono corrisposti i compensi stabiliti dalla legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4 e successive modificazioni, tenuto conto delle disposizioni di cui alla legge provinciale 1 settembre 1986, n. 27.

 

          Art. 12 bis. Incentivazione degli interventi di promozione dello sviluppo sostenibile. [19]

     1. Per attuare gli indirizzi e le strategie provinciali sullo sviluppo sostenibile, a decorrere dall'anno 2002 è attivato nell'ambito del bilancio provinciale il fondo per le iniziative e gli interventi di promozione dello sviluppo sostenibile dell'ambiente, che è alimentato da risorse della Provincia nonché da eventuali risorse finanziarie erogate dallo Stato, dall'Unione europea e da altri enti e soggetti, pubblici e privati.

     2. Il fondo è destinato al finanziamento d'iniziative, di progetti e di interventi realizzati dalla Provincia o da altri enti e soggetti pubblici o privati, finalizzati al conseguimento degli obiettivi previsti dalla normativa in materia di ambiente e, in particolare, per:

     a) la realizzazione di attività promozionali e di campagne d'informazione, di educazione e di sensibilizzazione in campo ambientale;

     b) la realizzazione di azioni e progetti sperimentali o a carattere esemplare, volti alla riduzione, raccolta differenziata e riutilizzo dei rifiuti, nonché alla riduzione del consumo di risorse idriche e al loro riutilizzo dopo il trattamento, oppure volti al trattamento di residui zootecnici e agricoli in impianti per la produzione di biogas; in questi impianti è vietata l'immissione di scarti diversi da quelli di origine zootecnica e vegetale; relativamente a questi ultimi interventi il finanziamento della Provincia è disposto nel limite del 50 per cento della spesa ammessa [20];

     c) la promozione, da parte della Provincia, degli enti locali e di altri soggetti, di agende XXI e di buone pratiche;

     d) lo sviluppo di certificazioni ambientali di processo - ISO 14001 e EMAS - e di prodotto - Ecolabel - anche territoriali;

     e) la realizzazione di studi e programmi di formazione;

     f) lo sviluppo di progetti destinati in generale alla protezione dell'ambiente, nonché l'attivazione di misure dirette all'adesione e partecipazione a carte, protocolli e campagne aventi ad oggetto lo sviluppo sostenibile;

     g) il sostegno alla realizzazione degli interventi e delle iniziative previsti dalla normativa ambientale in materia di scarichi dei rifugi alpini ed escursionistici, di impianti igienico-sanitari per lo scarico di acque reflue di autocaravan, caravan, camper e simili, di smaltimento dei rifiuti provenienti dai rifugi alpini, nonché di quelli previsti dall'articolo 11, commi 3 e 5, e dall'articolo 15, comma 3, della legge provinciale 14 aprile 1998, n. 5 (Disciplina della raccolta differenziata dei rifiuti), nonché dall'articolo 17, comma 2 bis, e dall'articolo 97, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl.

     3. I finanziamenti previsti da quest'articolo non sono cumulabili con altre agevolazioni concesse, per lo stesso intervento, in base a disposizioni provinciali, statali o comunitarie, salvo diversa indicazione della deliberazione di cui al comma 4 [21].

     4. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabiliti i criteri e le modalità di gestione del fondo, le modalità per la presentazione delle domande, anche a seguito di bandi, e per la determinazione della spesa ammissibile, i criteri per la determinazione dei contributi e le relative modalità di erogazione, nonché i criteri e le modalità di restituzione dei contributi in caso di revoca. La deliberazione, nell'ambito di specifici accordi di programma, può disciplinare anche forme e modalità di concessione di finanziamenti per la realizzazione di azioni e di progetti, con priorità per quelli sperimentali di cui al comma 2. I finanziamenti possono essere concessi anche in annualità, secondo modalità stabilite dalla Giunta provinciale [22].

     5. La Provincia può delegare agli enti locali o ad altri enti pubblici la realizzazione di iniziative e di interventi d'interesse provinciale previsti da quest'articolo. Al provvedimento di delega si applica, in quanto compatibile, la disciplina provinciale concernente la delega per l'esecuzione di opere pubbliche.

     6. Il fondo è gestito dal dipartimento ambiente secondo quanto stabilito dalla deliberazione di cui al comma 4.

 

     Art. 13. Iniziative in materia di ecologia [23].

     1. La Giunta provinciale approva appositi programmi con i quali sono individuate le iniziative e gli interventi in materia di ecologia da attuare ai sensi dell'articolo 14, che comportino oneri a carico del bilancio provinciale. I programmi sono formulati secondo criteri di compatibilità con le risorse disponibili e determinano le caratteristiche e le priorità degli interventi, la loro presumibile durata, nonché i soggetti preposti alla loro esecuzione. I programmi possono avere durata anche pluriennale, comunque non superiore al triennio, e possono essere aggiornati per la parte restante del periodo di riferimento.

     2. Le proposte di programma di cui al comma 1 sono formulate dal dipartimento nel quale è raggruppato il servizio protezione ambiente, sentito il comitato provinciale per l'ambiente e - ove riconosciuto opportuno - le altre strutture provinciali interessate.

     2 bis. Per le iniziative e gli interventi realizzati dalla Provincia si prescinde dal programma di cui al comma 1 e dal relativo parere del comitato provinciale per l'ambiente di cui al comma 2 [24].

 

     Art. 14. Funzioni del comitato provinciale per l'ambiente.

     1. Spetta al comitato provinciale per l'ambiente:

     a) esaminare i problemi ambientali del territorio provinciale, anche con riguardo agli orientamenti e alle iniziative assunte a livello nazionale, transfrontaliero, europeo e internazionale;

     b) formulare proposte per la predisposizione del programma di sviluppo provinciale, con particolare riferimento alla definizione degli obiettivi e dei progetti strategici in campo ambientale;

     c) promuovere metodi di studio e di ricerca per un'adeguata conoscenza della situazione ambientale e prestare il supporto alla Giunta provinciale per la formulazione di atti di indirizzo e coordinamento e di programmazione in materia ambientale;

     d) svolgere in generale attività consultiva per quanto attiene ai problemi ambientali, anche avvalendosi del supporto tecnico e istruttorio dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente;

     e) formulare proposte di intervento e proporre l'adozione di specifici provvedimenti e misure a tutela dell'ambiente o in relazione a specifiche situazioni o attività che interessino l'equilibrio ambientale o possano comunque con esso interferire;

     f) formulare i pareri preordinati alla valutazione d'impatto ambientale di cui alla presente legge nonché svolgere gli altri compiti ad esso affidati dalle vigenti leggi provinciali;

     g) valutare la compatibilità e l'adeguatezza delle soglie-limite e dei criteri relativi ai progetti da sottoporre a valutazione d'impatto ambientale e proporre eventuali modifiche degli stessi [25].

     2. [Le iniziative e gli interventi di cui all'articolo 13 possono essere realizzati dalla Provincia, ovvero mediante la concessione di contributi, fino alla copertura della spesa ammissibile, dai comprensori, dai comuni - anche nell'ambito delle forme collaborative previste dalla normativa regionale sull'ordinamento dei comuni - nonché da altri enti pubblici] [26].

     3. [Gli interventi di cui al comma 2 del presente articolo previsti da specifiche leggi provinciali sono realizzati con le modalità recate dalle medesime leggi] [27].

     4. [Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabilite le modalità per la presentazione delle domande, per la determinazione della spesa ammissibile nonché i criteri per la determinazione dei contributi e le relative modalità di erogazione] [28].

 

     Art. 15.

     (Omissis) [29].

 

     Art. 16.

     (Omissis) [30].

 

     Art. 17.

     (Omissis) [31].

 

     Art. 18.

     (Omissis) [32].

 

     Art. 19. [33]

 

     Art. 20. Abrogazione di leggi.

     1. Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogate:

     a) la legge provinciale 29 novembre 1973, n. 59 e successive modificazioni;

     b) la legge provinciale 23 gennaio 1975, n. 15.

     2. Gli atti conseguenti agli impegni di spesa assunti entro la data di cui al comma 1 saranno definiti con le modalità e secondo le procedure previste con le leggi provinciali indicate nel medesimo comma 1.

     3. Fino alla costituzione, ai sensi della presente legge, dei comitato di cui all'articolo 12, rimane in carica, per l'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 1 della legge provinciale 29 novembre 1973, n. 59 e successive modificazioni, relativamente agli atti di cui ai precedente comma 2, il Dipartimento ecologico provinciale di cui alla legge provinciale sopra citata.

 

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI

 

     Art. 21. Relazione.

     1. Decorsi tre anni dall'entrata in vigore bella presente legge la Giunta provinciale presenterà al Consiglio una relazione sulla sua applicazione con le proposte di adeguamento eventualmente ritenute opportune.

 

     Art. 22. Regolamento.

     1. Le norme necessarie per l'esecuzione della presente legge saranno emanate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima, con apposito regolamento ai sensi degli articoli 53 e 54 dello Statuto della Regione Trentino-Alto Adige, da approvarsi sentita la competente commissione consiliare [34].

     2. Il regolamento di esecuzione di cui al comma 1 può modificare, anche al fine di assicurare la conformità della disciplina stabilita dalla presente legge alle disposizioni statali e alle direttive dell'Unione europea, le classi di progetti da sottoporre a procedura di valutazione dell'impatto ambientale, nonché le soglie, i criteri e le modalità in base ai quali i progetti sono sottoposti alla procedura. Il regolamento stabilisce inoltre disposizioni transitorie applicabili ai progetti in corso di approvazione alla sua data d'entrata in vigore [35].

     2 bis. La Giunta provinciale provvede, con propria deliberazione, a conformare il regolamento di cui ai commi 1 e 2 alle soglie dimensionali dei progetti da sottoporre a valutazione dell'impatto ambientale o a procedura di verifica secondo quanto previsto dalla parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale). La predetta deliberazione stabilisce inoltre le occorrenti disposizioni transitorie ed è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione [36].

     3. Le disposizioni del titolo i della presente legge si applicano dalla data di entrata in vigore del regolamento esecutivo di cui al comma 1. I progetti per i quali, alla medesima data, sia già stata rilasciata la concessione edilizia o l'autorizzazione alla lottizzazione si considerano opere o impianti esistenti ai sensi dell'articolo 2, comma 1.

 

          Art. 22 bis. Disposizioni di attuazione e di coordinamento con la normativa comunitaria e statale. [37]

     1. Ai fini dell'attuazione della direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, continuano ad applicarsi questa legge e il suo regolamento esecutivo.

     2. Resta ferma l'applicazione della procedura di valutazione dell'impatto ambientale di competenza statale per i progetti relativi alle categorie di opere che le norme vigenti demandano alla competenza dello Stato.

     3. Questa legge e il suo regolamento esecutivo continuano ad applicarsi ai progetti attribuiti o delegati alla Provincia dalle norme di attuazione dello Statuto speciale.

     4. Nell'ambito della procedura di valutazione dell'impatto ambientale di competenza dello Stato la Giunta provinciale si esprime, ai fini dell'intesa, sentito il comitato provinciale per l'ambiente, entro i termini stabiliti dalla normativa statale.

 

     Art. 23. Competenze del Servizio protezione ambiente.

     1. (Omissis) [38].

     2. (Omissis) [39].

     3. Ai fini dell'attuazione della presente legge, nell'ambito del Servizio protezione ambiente è costituito, anche in aggiunta ai numero stabilito dall'articolo 8 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 e secondo le modalità indicate nello stesso articolo, l'Ufficio per la valutazione dell'impatto ambientale.

 

TITOLO IV

NORME FINANZIARIE

 

     Art. 24. Autorizzazioni di spesa.

     1. Le autorizzazioni di stanziamenti disposte con precedenti leggi provinciali per i fini di cui all'articolo 4, lettera e) della legge provinciale 29 novembre 1973, n. 59, relative alle forme di propaganda contro l'inquinamento nonché per le spese correnti afferenti gli interventi di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 4 della medesima legge provinciale sono riferite alle spese correnti derivanti dagli interventi di cui all'articolo 14, comma 2, della presente legge, purché non previsti dalle leggi provinciali di cui al comma 3 dello stesso articolo 14.

     2.Per gli interventi di cui al comma 1 è autorizzato l'ulteriore stanziamento di lire 100.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1988. Per gli esercizi successivi sarà disposto annualmente apposito stanziamento con legge di bilancio, in misura comunque non superiore alle previsioni recate dal bilancio pluriennale.

     3. Le autorizzazioni di stanziamenti disposte con precedenti leggi provinciali per i fini di cui all'articolo 4, lettera a), b) e d) della legge provinciale 29 novembre 1973, n. 59, relative a interventi per la rimozione dei rifiuti solidi e per la lotta all'inquinamento delle acque sono riferite alle spese in conto capitale derivanti dagli interventi di cui all'articolo 14, comma 2, della presente legge, purché non previsti dalle leggi provinciali di cui al comma 3 dello stesso articolo 14.

 

     Artt. 25. - 26.

     (Omissis). [40]

 


[1] Comma abrogato dall'art. 38 della L.P. 27 agosto 1999, n. 3, con decorrenza dalla data indicata nello stesso art. 38 della L.P. 3/1999.

[2] Comma abrogato dall'art. 38 della L.P. 27 agosto 1999, n. 3, con decorrenza dalla data indicata nello stesso art. 38 della L.P. 3/1999.

[3] Vedi quanto disposto dall'art. 6 della L.P. 8 settembre 1997, n. 13.

[4] Vedi quanto disposto dall'art. 6 della L.P. 8 settembre 1997, n. 13.

[5] Articolo abrogato dall'art. 38 della L.P. 27 agosto 1999, n. 3, con decorrenza dalla data indicata nello stesso art. 38 della L.P. 3/1999.

[6] Vedi quanto disposto dall'art. 6 della L.P. 8 settembre 1997, n. 13.

[7] Articolo inserito dall’art. 12 della L.P. 15 dicembre 2004, n. 10.

[8] Vedi quanto disposto dall'art. 6 della L.P. 8 settembre 1997, n. 13.

[9] Comma aggiunto dall'art. 3 della L.P. 13 dicembre 1990, n. 33.

[10] L'art. 18, comma 2, della L.P. 27 agosto 1993, n. 21 dispone: «Il carattere di somma urgenza degli interventi di cui all'articolo 10, comma 8, della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 è riconosciuto dalla Giunta provinciale, ove non diversamente disposto dalle altre leggi in vigore».

[11] Comma aggiunto dall’art. 45 della L.P. 29 dicembre 2005, n. 20.

[12] Comma aggiunto dall'art. 38 della L.P. 27 agosto 1999, n. 3, con effetto dalla data indicata nello stesso art. 38 della L.P. 3/1999.

[13] Comma già modificato dall’art. 12 della L.P. 15 dicembre 2004, n. 10 e così ulteriormente modificato dall’art. 45 della L.P. 29 dicembre 2005, n. 20.

[14] Comma già modificato dall'art. 21 della L.P. 15 gennaio 1990, n. 3; successivamente così sostituto dall'art. 20 della L.P. 11 settembre 1995, n. 11.

[15] Comma già modificato dall'art. 22 della L.P. 27 agosto 1993, n. 21; successivamente così sostituto dall'art. 20 della L.P. 11 settembre 1995, n. 11.

[16] Comma così modificato dall'art. 7 della L.P. 12 febbraio 1996, n. 3.

[17] Comma così sostituto dall'art. 20 della L.P. 11 settembre 1995, n. 11.

[18] Comma così modificato dall'art. 7 della L.P. 12 febbraio 1996, n. 3.

[19] Articolo inserito dall’art. 58 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.

[20] Lettera così modificata dall'art. 51 della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11.

[21] Comma così sostituito dall'art. 51 della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11.

[22] Comma così modificato dall'art. 51 della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11.

[23] Articolo così sostituito dall'art. 51 della L.P. 3 febbraio 1995, n. 1. Per effetto dell’art. 21 del D.P.G.P. 25 settembre 2000, n. 24-42/Leg., cessano di avere efficacia le disposizioni in materia di programmazione degli interventi contenute nel presente articolo.

[24] Comma aggiunto dall'art. 30 della L.P. 8 settembre 1997, n. 13.

[25] Comma così sostituto dall'art. 21 della L.P. 11 settembre 1995, n. 11.

[26] Comma così sostituito dall'art. 51 della L.P. 3 febbraio 1995, n. 1 ed abrogato dall’art. 58 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1, con effetto a decorrere dalla data indicata nello stesso art. 58 della L.P. 1/2002.

[27] Comma abrogato dall’art. 58 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1, con effetto a decorrere dalla data indicata nello stesso art. 58 della L.P. 1/2002.

[28] Comma abrogato dall’art. 58 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1, con effetto a decorrere dalla data indicata nello stesso art. 58 della L.P. 1/2002.

[29] Articolo abrogato dall'art. 115 della L.P. 23 maggio 2007, n. 11, con la decorrenza ivi prevista. Modifica l'art. 5 della L.P. 23 giugno 1986, n. 14.

[30] Articolo abrogato dall'art. 115 della L.P. 23 maggio 2007, n. 11, con la decorrenza ivi prevista. Sostituisce l'art. 6 della L.P. 23 giugno 1986, n. 14.

[31] Articolo abrogato dall'art. 115 della L.P. 23 maggio 2007, n. 11, con la decorrenza ivi prevista. Sostituisce l'art. 7 della L.P. 23 giugno 1986, n. 14.

[32] Articolo abrogato dall'art. 115 della L.P. 23 maggio 2007, n. 11, con la decorrenza ivi prevista. Sostituisce l'art. 10 della L.P. 23 giugno 1986, n. 14.

[33] Articolo abrogato dall'art. 38 della L.P. 15 novembre 2001, n. 9. Aggiungeva l'art. 27 bis alla L.P. 31 ottobre 1983, n. 36.

[34] Per il regolamento d'esecuzione vedi il D.P.G.P. 22 novembre 1989, n. 13 - 11/Leg.

[35] Comma così sostituito dall'art. 38 della L.P. 27 agosto 1999, n. 3.

[36] Comma inserito dall'art. 51 della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11.

[37] Articolo inserito dall'art. 51 della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11.

[38] Sostituisce la scheda n. 28 dell'allegato C alla L.P. 29 aprile 1983, n. 12.

[39] Modifica l'allegato C alla L.P. 3 settembre 1984, n. 8.

[40] Recano disposizioni finanziarie ed entrata in vigore.