§ 4.4.6 - L.P. 4 marzo 1980, n. 6.
Disciplina dell'attività di ricerca e di coltivazione delle cave e torbiere nella provincia autonoma di Trento.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.4 cave e torbiere
Data:04/03/1980
Numero:6


Sommario
Art. 1.  Finalità della legge.
Art. 2.  Piano provinciale di utilizzazione delle sostanze minerali.
Art. 3.  Formazione ed approvazione del piano.
Art. 4.  Comitato tecnico interdisciplinare.
Art. 4 bis.  Determinazioni del comitato tecnico interdisciplinare in materia ambientale.
Art. 5.  Effetti del piano provinciale di utilizzazione delle sostanze minerali e modalità di coordinamento con i piani urbanistici.
Art. 6.  Programmi di attuazione.
Art. 7.  Coltivazione delle cave e delle torbiere - Autorizzazione comunale.
Art. 8.  Domanda per ottenere l'autorizzazione.
Art. 9.  Istruttoria delle domande.
Art. 9 bis.  Coordinamento autorizzativo.
Art. 9 ter.  Ricorsi amministrativi.
Art. 10.  Sorveglianza sulla coltivazione.
Art. 11.  Sospensione e revoca dell'autorizzazione.
Art. 12.  Proprietà comunali.
Art. 13.  Disciplinare delle zone di proprietà comunale.
Art. 14.  Modalità di concessione delle zone di proprietà comunale.
Art. 15.  Canone annuale. Revisione.
Art. 16.  Zone di proprietà comunale contigue.
Art. 17.  Proprietà private.
Art. 18.  Ricerca di nuovi giacimenti.
Art. 18 bis.  Ambito di applicazione.
Art. 18 ter.  Commissione tecnici per la determinazione dei canoni.
Art. 18 quater.  Canone di concessione per le cave esistenti su aree di proprietà pubblica.
Art. 18 quinquies.  Produzione di porfido grezzo.
Art. 19.  Infrastrutture e servizi sociali.
Art. 20.  Gestione dei servizi.
Art. 21.  Autorizzazione comunale.
Art. 22.  Piani stralcio.
Art. 23.  Proroga concessioni.
Art. 24.  Autorizzazioni provvisorie.
Art. 25.  Sanzioni e provvedimenti di sospensione dei lavori.
Art. 25 bis.  Temperamento del regime sanzionatorio.
Art. 26.  Procedimento di accertamento.
Art. 27.  Resti finzione dei luoghi in pristino.
Art. 28. 
Art. 29.  Norme finanziarie.


§ 4.4.6 - L.P. 4 marzo 1980, n. 6. [1]

Disciplina dell'attività di ricerca e di coltivazione delle cave e torbiere nella provincia autonoma di Trento.

(B.U. 6 marzo 1980, n. 12).

 

Art. 1. Finalità della legge.

     1. La ricerca e la coltivazione delle sostanze minerali di seconda categoria, come definite dall'articolo 2, terzo comma, del R.D. 29 luglio 1927, n. 1443, e successive modificazioni, sono disciplinate dalla presente legge. Rimangono escluse le escavazioni negli alvei del demanio idrico statale e provinciale.

     2. L'attività di ricerca e di coltivazione delle sostanze minerali di cui al comma precedente ha come obiettivo la valorizzazione delle risorse provinciali e deve essere effettuata in armonia con gli scopi della programmazione economica e della pianificazione territoriale, con le esigenze di salvaguardia dell'ambiente nonché con la necessità di tutela del lavoro e delle imprese.

 

TITOLO I

PIANO PROVINCIALE

 

     Art. 2. Piano provinciale di utilizzazione delle sostanze minerali.

     1. Per il raggiungimento degli scopi di cui all'articolo 1, la Giunta provinciale predispone, approva ed aggiorna un piano provinciale di utilizzazione delle sostanze minerali che avrà il seguente contenuto:

     a) censimento e localizzazione delle aree suscettibili di attività estrattiva, riferite alle sostanze minerali di cui all'articolo 1;

     b) delimitazione cartografica delle aree di cui alla lettera a), al fine di una loro potenziale utilizzazione a scopo estrattivo, in coerenza con i criteri di tutela ambientale e nell'osservanza dei vincoli dettati dal piano urbanistico provinciale [2];

     c) indicazione dei comuni soggetti alla redazione del programma di attuazione di cui al successivo articolo 6;

     d) previsione dei consumi, secondo ipotesi a medio e lungo termine, al fine di graduare nel tempo la utilizzazione delle aree;

     e) criteri e modalità generali per procedere alla suddivisione in lotti delle aree di cui alla lettera a), nonché per assicurare, con uniformità su tutto il territorio provinciale, la salvaguardia dei valori ambientali, economici e produttivi ed il ripristino ambientale;

     f) criteri e modalità speciali per i giacimento di rilevante estensione e per i quali sia prevedibile un utilizzo prolungato nel tempo aventi lo scopo di assicurare, attraverso un razionale sfruttamento, la continuità dell'occupazione;

     g) individuazione, per i giacimenti di rilevante estensione, delle strutture e infrastrutture necessarie e della qualità e quantità dei servizi sociali da installarvi;

     h) criteri minimi in base ai quali debbono essere redatti i disciplinari di cui all'articolo 9;

     i) indicazione dei materiali che, di norma, debbono subire la lavorazione successiva all'estrazione, all'interno del territorio provinciale;

     l) censimento, localizzazione e delimitazione cartografica delle aree necessarie per le discariche derivanti dalle attività estrattive di cui alla presente legge, in coerenza con i criteri di tutela ambientale nell'osservanza dei vincoli dettati dal piano urbanistico provinciale [3];

     m) programma di massima di utilizzo e recupero ambientale delle aree di cui alla precedente lettera l).

 

     Art. 3. Formazione ed approvazione del piano.

     1. Per i fini di cui all'articolo 2, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta provinciale predispone una proposta di piano.

     2. Tutti i comuni possono far pervenire alla Giunta provinciale notizie e proposte - con particolare considerazione per la situazione delle coltivazioni in atto - entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvio della predisposizione del piano.

     3. La proposta di piano viene trasmessa a tutti i comprensori le cui giunte, sentiti i comuni nel cui territorio ricadano le aree di cui alle lettere a) ed l) dell'articolo 2, esprimeranno il loro parere entro novanta giorni dal ricevimento della proposta. La proposta di piano viene altresì trasmessa alla competente commissione legislativa provinciale.

     4. Successivamente la proposta di piano è sottoposta al parere di un comitato tecnico interdisciplinare, composto a termini del successivo articolo 4.

     5. Il piano, con le modifiche resesi eventualmente necessarie a seguito dei pareri previsti dal presente articolo, è quindi approvato dalla Giunta provinciale con deliberazione da pubblicare per estratto nel Bollettino ufficiale della Regione.

 

     Art. 4. Comitato tecnico interdisciplinare. [4]

     1. Per l'elaborazione della proposta di piano di cui all'articolo 3 e per l'espressione dei pareri e delle determinazioni previsti da questa legge, è istituito un comitato tecnico interdisciplinare composto:

     a) da quattro funzionari provinciali, addetti rispettivamente alle materie dell'urbanistica, della tutela del paesaggio, delle miniere e delle foreste;

     b) da un funzionario del servizio provinciale competente in materia geologica;

     c) da un funzionario provinciale esperto in valutazione di impatto ambientale;

     d) da un esperto in organizzazione aziendale industriale;

     e) dal dirigente del servizio competente in materia di cave o da un suo delegato.

     2. Per l'esame definitivo della proposta di piano provinciale di utilizzazione delle sostanze minerali o di sue varianti o aggiornamenti il comitato è integrato:

     a) da un componente della commissione urbanistica provinciale, di cui all'articolo 6 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio);

     b) da un componente della commissione provinciale per la tutela paesaggistico-ambientale, di cui all'articolo 8 della legge provinciale n. 22 del 1991;

     c) da un componente del comitato tecnico forestale, di cui all'articolo 31 della legge provinciale 23 novembre 1978, n. 48 (Provvedimenti per il potenziamento delle aree forestali e delle loro risorse);

     d) da due esperti in organizzazione aziendale industriale.

     3. Il comitato è presieduto dal dirigente generale del dipartimento competente ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal dirigente del servizio competente in materie di cave. Per le sedute relative al procedimento di formazione del piano provinciale di utilizzazione delle sostanze minerali, il comitato è presieduto dall'assessore competente in materia di cave ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal dirigente generale competente.

     4. Il comitato è nominato dalla Giunta provinciale; i componenti individuati alle lettere a), b) e c) del comma 2 sono designati dai presidenti dei rispettivi organi collegiali.

     5. Con le modalità del comma 4 vengono nominati anche i membri supplenti dei componenti individuati dalle lettere a), b), c) e d) del comma 1 e dal comma 2.

     6. Per il funzionamento e la durata del comitato, per la chiamata di eventuali esperti, nonché per i compensi da attribuire ai commissari, si applicano le vigenti norme disciplinanti la commissione urbanistica provinciale.

     7. I componenti individuati dal comma 2 restano in carica per il periodo necessario per l'esame del piano provinciale di utilizzazione delle sostanze minerali o delle sue varianti o aggiornamenti.

 

     Art. 4 bis. Determinazioni del comitato tecnico interdisciplinare in materia ambientale. [5]

     1. Le riunioni del comitato tecnico interdisciplinare, nel corso delle quali sono assunte le determinazioni in materia di tutela del paesaggio e del vincolo idrogeologico ai sensi dell'articolo 9 bis sono valide purché siano presenti i due funzionari competenti per le materie della tutela del paesaggio e delle foreste [6].

     2. Le riunioni del comitato tecnico interdisciplinare, preordinate all'esame definitivo della proposta del piano provinciale di utilizzazione delle sostanze minerali o dei relativi aggiornamenti, integrato ai sensi del comma 2 dell'articolo 4, sono valide purché siano presenti i funzionari indicati al comma 1 e i componenti previsti dall'articolo 4, comma 2, lettere b) e c) [7].

     3. Le determinazioni espresse dai componenti del comitato di cui al comma 2 sono vincolanti per il comitato medesimo ai fini dell'emanazione del parere sulla proposta del piano provinciale di utilizzazione delle sostanze minerali o dei relativi aggiornamenti.

 

     Art. 5. Effetti del piano provinciale di utilizzazione delle sostanze minerali e modalità di coordinamento con i piani urbanistici. [8]

     1. Nell'ambito delle aree delimitate ai sensi dell'articolo 2 i piani regolatori generali non possono ammettere destinazioni incompatibili con le possibilità di sfruttamento. Il piano regolatore generale può tuttavia ammettere nelle predette aree, compatibilmente con le possibilità di sfruttamento dei relativi giacimenti, la realizzazione di strutture ed impianti del settore produttivo secondario destinati al servizio, anche non esclusivo, dell'attività di lavorazione e trasformazione del materiale estratto nonché di quello proveniente da altre attività di scavo e demolizione. La realizzazione di tali strutture e impianti, fatti salvi i casi previsti dall'articolo 7, comma 6, è soggetta a concessione o ad autorizzazione edilizia ovvero alla presentazione di denuncia d'inizio attività ai sensi della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio), come da ultimo modificata dalla legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10. Il rilascio della concessione o dell'autorizzazione edilizia e la presentazione della denuncia d'inizio attività sono subordinate alla preventiva acquisizione del parere favorevole del comitato tecnico interdisciplinare sulla compatibilità dell'intervento con la possibilità di sfruttamento dei giacimenti.

     2. Sono consentite destinazioni diverse solo per aree da vincolare a uso pubblico, purché non vengano diminuite in maniera significativa le possibilità di sfruttamento a livello provinciale; in tal caso sulla diversa destinazione dovrà esprimersi, in sede di esame del relativo piano regolatore generale, il comitato tecnico interdisciplinare.

     2 bis. Nelle aree di cui al comma 1 è possibile realizzare, qualora ammesse dalla normativa urbanistica, opere non rientranti nella disciplina di questa legge, ferma restando la necessità di acquisire il parere favorevole del comitato tecnico interdisciplinare sulla compatibilità dell'intervento con la corretta e razionale coltivazione del giacimento [9].

     3. I comuni adeguano i piani regolatori generali al piano provinciale di utilizzazione delle sostanze minerali e alle sue variazioni e aggiornamenti, ai sensi dei commi 1 e 2, entro novanta giorni dalla pubblicazione dei relativi atti nel Bollettino ufficiale della Regione. Alla variante per l'adeguamento ai predetti atti si applica la disciplina prevista per le varianti aventi per oggetto opere pubbliche di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 42 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22, come da ultimo sostituito dall'articolo 40 della legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3. Decorso inutilmente il termine di cui al presente comma la Giunta provinciale, previa diffida, può adeguare il piano regolatore generale tramite un commissario, a spese del comune inadempiente.

 

     Art. 6. Programmi di attuazione.

     1. L'attuazione del piano provinciale avviene sulla base di programmi pluriennali di attuazione a scala comunale che delimitano le zone nelle quali debbono realizzarsi le previsioni del piano stesso e le relative urbanizzazioni, con riferimento ad un periodo di tempo non superiore ad anni diciotto.

     2. Il programma pluriennale, quando sia reso obbligatorio dal piano provinciale, è adottato con deliberazione del consiglio comunale da assumersi entro sei mesi dall'approvazione del piano stesso, previo parere del comitato tecnico di cui all'articolo 4.

 

TITOLO II

COLTIVAZIONE DELLE CAVE E DELLE TORBIERE

 

     Art. 7. Coltivazione delle cave e delle torbiere - Autorizzazione comunale. [10]

     La coltivazione delle cave e delle torbiere, nonché la realizzazione e la gestione delle discariche è, di regola, consentita al proprietario del terreno sul quale è sito il giacimento o a chi ne dimostri la disponibilità ed è soggetta ad autorizzazione comunale da esercitarsi secondo le norme contenute nella presente legge ed in un disciplinare redatto secondo un modello-tipo approvato dalla Giunta provinciale su parere del comitato tecnico di cui all'articolo 4.

     L'autorizzazione è accordata per un periodo corrispondente al programma di utilizzazione previsto dai disciplinare e, di norma, ha inizio e termine nel periodo estivo.

     Nessuna nuova autorizzazione può essere accordata dal comune per sostanze minerali o per aree non previste dal piano di cui all'articolo 2, ovvero al di fuori dei programmi di attuazione di cui all'articolo precedente, qualora resi obbligatori.

     L'autorizzazione, salvo il preventivo assenso dell'ente concedente, non è cedibile e può essere sospesa o revocata quando il titolare non ottemperi agli obblighi del disciplinare o vi sia pericolo per la stabilità del suolo o per la tutela dell'ambiente o della salute, o quando siano violate le norme relative ai contratti di lavoro, nonché quando sopravvengono esigenze di prevalente interesse pubblico; in questo ultimo caso potrà essere stabilito un equo indennizzo.

     L'autorizzazione di cui ai commi precedenti è rilasciata previo parere del comitato tecnico interdisciplinare ed in conformità alle determinazioni di cui al terzo comma dell'articolo 9. La predetta autorizzazione comprende anche l'esecuzione delle opere necessarie all'esercizio della cava o torbiera.

     Con l'autorizzazione o una sua successiva integrazione il sindaco può consentire al titolare dell'autorizzazione di installare o realizzare, all'interno delle aree identificate nell'autorizzazione o individuate specificatamente nei programmi di attuazione di cui all'articolo 6, strutture o impianti fissi per la coltivazione della cava e la lavorazione del materiale ivi estratto nonché del materiale proveniente dalle eventuali altre cave della medesima area estrattiva così come individuata dal piano provinciale di utilizzazione delle sostanze minerali, con esclusione di strutture o impianti destinati alla trasformazione del relativo materiale. Le predette strutture o impianti fissi possono anche lavorare materiale proveniente da altre attività di coltivazione e di scavo purché in misura non prevalente rispetto al materiale complessivamente lavorato. L'autorizzazione delle strutture e degli impianti previsti dal presente comma è rilasciata su parere conforme del comitato tecnico interdisciplinare di cui all'articolo 4, da richiedere secondo quanto disposto dal primo comma dell'articolo 9. Le strutture e gli impianti così autorizzati devono avere caratteristiche costruttive che ne denotino la provvisorietà e vanno rimossi entro un anno dalla scadenza dell'autorizzazione alla coltivazione della cava, fatta salva l'ipotesi che entro lo stesso termine non venga rilasciata una concessione o autorizzazione edilizia, ove ammessa dallo strumento urbanistico, previa acquisizione, se necessario, dei provvedimenti di cui all'articolo 84 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22, come sostituito dall'articolo 65 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10. A garanzia del dovere di rimozione il comitato tecnico interdisciplinare fissa nel suo parere l'importo della cauzione che deve essere prestata dall'interessato prima del rilascio dell'autorizzazione. La Giunta provinciale stabilisce, con propria deliberazione, la documentazione da allegare e le modalità di presentazione della domanda e di costituzione della cauzione. Restano comunque fermi, per quanto applicabili, il sesto, settimo e ottavo comma dell'articolo 9. Per il rilascio dell'autorizzazione a realizzare strutture e impianti di cui al presente comma non si applica la procedura prevista dall'articolo 9 bis [11].

     I materiali risultanti da scavi effettuati per la realizzazione di opere pubbliche, nonché quelli risultanti dall'asporto di vecchie discariche di porfido, che non si configurano come rifiuto ai sensi delle norme vigenti, qualora esista lo spazio sufficiente e comunque non costituisca ostacolo o pericolo per l'attività, possono essere depositati sul piazzale di cava anche per essere lavorati, senza limitazioni, negli impianti di cui al sesto comma [12].

     Le autorizzazioni rilasciate ai sensi del presente articolo, relative ad aree non più comprese all'interno del piano provinciale di utilizzazione delle sostanze minerali di cui all'articolo 2, ovvero di piani di stralcio previsti dall'articolo 22, rimangono in vigore fino alla scadenza delle medesime, nel rispetto dell'esatto adempimento degli obblighi previsti dal disciplinare di cui al primo comma del presente articolo [13].

 

     Art. 8. Domanda per ottenere l'autorizzazione. [14]

     1. Chiunque intenda ottenere l'autorizzazione prevista all'articolo 7 presenta domanda al sindaco del comune nel cui territorio ricade l'area per la quale l'autorizzazione viene richiesta.

     2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore di questo articolo la Giunta provinciale stabilisce la documentazione da allegare e le modalità di presentazione delle domande. Fino all'approvazione delle nuove modalità continuano ad applicarsi le precedenti.

 

     Art. 9. Istruttoria delle domande. [15]

     Il sindaco, ricevuta la domanda di autorizzazione corredata dalla documentazione e dagli elaborati richiesti dall'articolo 8, riscontratane la regolarità, la invia entro quindici giorni al servizio minerario per l'acquisizione del parere e delle determinazioni del comitato tecnico interdisciplinare.

     Il comitato si esprime sull'ammissibilità della domanda riscontrando se la stessa si riferisce a sostanze minerali e ad aree previste dal piano di cui all'articolo 2; il comitato riscontra altresì se il programma complessiva di utilizzo come risulta dalla documentazione di cui all'articolo 8 corrisponde a criteri di proficuo, corretto ed Integrale sfruttamento del giacimento secondo le finalità e le modalità indicate dal piano.

     Il comitato, in relazione alle condizioni particolari del giacimento richiesto, può indicare ogni eventuale clausola da inserire nel disciplinare al fine di raggiungere gli obiettivi previsti dal piano specificando quali siano quelle da ritenersi vincolanti per il rilascio dell'autorizzazione. Sono in ogni caso vincolanti le determinazioni del comitato in materia di tutela del paesaggio e di vincolo idrogeologico.

     Quando nel programma di sfruttamento di cui alla lettera b) dell'articolo 8 sia prevista la lavorazione del materiale estratto al di fuori del territorio provinciale, deve essere sentito il parere vincolante della Giunta provinciale.

     Il comitato, inoltre, indica l'ammontare della cauzione a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi previsti dal disciplinare, precisando quali inadempimenti possano dar luogo all'incameramento totale o parziale della cauzione. La cauzione è versata dal richiedente prima del rilascio dell'autorizzazione anche sotto forma di fideiussione resa da banche, assicurazioni o da enti di garanzia individuati dalla Giunta provinciale [16].

     Il sindaco, acquisito il parere di cui ai commi precedenti, entro quindici giorni rilascia l'autorizzazione corredata del relativo disciplinare; in ogni caso le indicazioni contenute nella documentazione di cui al precedente articolo 8 sono vincolanti per il titolare dell'autorizzazione, qualora il disciplinare non disponga espressamente in maniera diversa.

     Qualora il sindaco non provveda agli adempimenti nei termini previsti dai commi precedenti ovvero rilasci l'autorizzazione in difformità dalle clausole e dalle determinazioni vincolanti di cui al terzo comma, vi provvede in via sostitutiva la Giunta provinciale, previa diffida del Presidente della Giunta medesima.

     Il sindaco è tenuto ad inviare copia di ogni autorizzazione rilasciata e del relativo disciplinare agli uffici provinciali di sorveglianza, nonché ai servizi competenti in materia di urbanistica e tutela del paesaggio e foreste.

 

     Art. 9 bis. Coordinamento autorizzativo. [17]

     1. In relazione alle disposizioni stabilite dall'articolo 7, quinto comma, e dall'articolo 9, primo comma, il presidente convoca il comitato tecnico interdisciplinare che si esprime entro novanta giorni dal ricevimento della domanda.

     2. Al fine di assicurare un'adeguata istruttoria, il servizio minerario trasmette, entro dieci giorni dal ricevimento della domanda, la documentazione e gli elaborati pertinenti alla commissione provinciale per la tutela paesaggistico-ambientale (CTP), al servizio foreste, qualora l'area interessata ricada in zona non boscata soggetta al vincolo idrogeologico o al comitato tecnico forestale, qualora l'area interessata ricada in zona boscata soggetta al vincolo idrogeologico.

     3. Nei successivi sessanta giorni la CTP, il servizio foreste o il comitato tecnico forestale esperiscono l'esame e le valutazioni istruttorie pertinenti. In deroga alle disposizioni vigenti, le relative determinazioni finali sono rese, nella riunione del comitato tecnico interdisciplinare dai funzionari competenti per le materie della tutela del paesaggio e delle foreste, previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera a), in conformità con le risultanze istruttorie della CTP e, rispettivamente, del servizio foreste o del comitato tecnico forestale [18].

     4. Le determinazioni in materia di tutela del paesaggio e del vincolo idrogeologico espresse ai sensi dei commi 2 e 3, tengono luogo dei provvedimenti e degli atti previsti dalle leggi vigenti nelle corrispondenti materie. Qualora nella seduta del comitato tecnico interdisciplinare vi sia motivato dissenso rispetto a prescrizioni contenute in tali determinazioni, la decisione è rimessa alla Giunta provinciale, che si esprime entro sessanta giorni [19].

     5. Il procedimento concernente le determinazioni in materia di tutela del paesaggio descritto ai commi 2, 3 e 4 trova applicazione, in deroga alle procedure stabilite dalle leggi vigenti, qualora la coltivazione delle cave e delle torbiere o la realizzazione e la gestione delle discariche riguardino:

     a) i territori destinati a parco naturale o compresi nel Parco nazionale dello Stelvio;

     b) i territori costituiti dalle zone di interesse ambientale e naturalistico individuate - ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettera d), della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 concernente «Ordinamento urbanistico e tutela del territorio» - dal piano urbanistico provinciale;

     c) e, fino all'entrata in vigore degli strumenti di pianificazione redatti in conformità al nuovo piano urbanistico provinciale, i territori di cui alla lettera a) dell'articolo 1 della legge provinciale 6 settembre 1971, n. 12 concernente «Tutela del paesaggio», come individuati nelle apposite planimetrie in scala 1:40.000 del piano urbanistico provinciale, approvato con legge provinciale 12 settembre 1967, n. 7 non ricadenti nelle aree di interesse ambientale di cui alla precedente lettera b).

     6. Qualora il progetto di massima ovvero il programma di attuazione di cui all'articolo 6 - relativi alla coltivazione di cave o torbiere o all'installazione delle discariche - siano stati previamente sottoposti alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale ai sensi della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 concernente «Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale e ulteriori norme di tutela dell'ambiente» come da ultimo modificata dall'articolo 22 della legge provinciale 27 agosto 1993, n. 21, le determinazioni in materia di tutela del paesaggio e del vincolo idrogeologico previste dal presente articolo sono rese in coerenza con la valutazione dell'impatto ambientale medesima.

     7. I pareri istruttori sui progetti di massima e sui programmi di attuazione di cui al comma 6, concernenti la tutela del paesaggio ed il vincolo idrogeologico, sono resi nell'ambito della procedura di valutazione dell'impatto ambientale dagli organi previsti dal comma 2.

 

     Art. 9 ter. Ricorsi amministrativi. [20]

     1. Contro le determinazioni in materia di tutela del paesaggio e del vincolo idrogeologico rese ai sensi dell'articolo 9 bis è sempre ammesso ricorso, anche in deroga alle leggi vigenti, alla Giunta provinciale da parte del destinatario delle medesime, entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione del parere del comitato tecnico interdisciplinare comprendente le determinazioni di cui all'articolo 9 bis.

     2. Sul ricorso si pronuncia la Giunta provinciale, sentito il parere degli organi collegiali previsti dall'articolo 101 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22, ove si tratti degli aspetti paesaggistici, e rispettivamente dall'articolo 32, comma 2, della legge provinciale 23 novembre 1978, n. 48 concernente «Provvedimenti per il potenziamento delle aree forestali e delle loro risorse», ove si tratti del vincolo idrogeologico.

     3. Per i fini di cui ai commi 1 e 2, il parere del comitato tecnico interdisciplinare di cui all'articolo 9, comprendente le determinazioni di cui all'articolo 9 bis, è comunicato, oltre che al sindaco, a chi ha presentato la domanda di autorizzazione.

     4. Per quanto non previsto dai commi 1 e 2, si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 concernente «Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi».

 

     Art. 10. Sorveglianza sulla coltivazione. [21]

     1. Alla sorveglianza sull'osservanza delle disposizioni stabilite dalla presente legge e dai singoli disciplinari provvede il servizio minerario, il quale può avvalersi del supporto tecnico delle pertinenti strutture provinciali o comunali. Ai fini dell'eventuale sospensione o revoca dell'autorizzazione i medesimi uffici segnalano al sindaco e alla Giunta provinciale le attività di coltivazione svolte senza la prescritta autorizzazione o in difformità alla stessa; le situazioni di pericolo a persone o a cose, sotto il profilo igienico-sanitario e geologico; i danni emergenti all'ambiente o a beni di interesse storico ed infine le situazioni di pregiudizio per il razionale ed integrale sfruttamento del giacimento.

     2. In casi di comprovata urgenza o di pericolo gli uffici di sorveglianza possono adottare provvedimenti di sospensione delle attività di coltivazione o impartire prescrizioni particolari.

     3. Di detti provvedimenti viene data notizia, entro cinque giorni dalla loro adozione, al sindaco ed alla Giunta provinciale.

     4. Nel corso dell'autorizzazione gli uffici provinciali di sorveglianza possono proporre al comune modificazioni al disciplinare in vista di un più razionale sfruttamento del giacimento o in considerazione di obiettive modificazioni sulla situazione di mercato.

     5. Analoga richiesta di modificazione del disciplinare può essere presentata, con congrua motivazione, dal titolare dell'autorizzazione.

     6. In questo caso il sindaco, udito il comitato tecnico di cui all'articolo 4, dispone le modificazioni al disciplinare stesso. Il sindaco e la Giunta provinciale possono disporre, in ogni momento, controlli e verifiche per accertare la regolarità dell'attività di coltivazione, il rispetto delle norme sulla sicurezza e tutela fisica dei lavoratori, nonché per prevenire l'insorgere di cause di malattie.

     7. L'autorizzazione è modificata o integrata dal sindaco, sentito il comitato tecnico interdisciplinare o su proposta dello stesso, qualora si renda necessario prevenire o contenere situazioni di pericolo o di danno sotto il profilo igienico-sanitario o della sicurezza geologica e idrogeologica o della tutela del paesaggio, dipendenti da fatti imprevedibili o non previsti al momento del rilascio dell'autorizzazione.

 

     Art. 11. Sospensione e revoca dell'autorizzazione.

     1. Oltre i casi previsti dal secondo comma dell'articolo precedente, l'autorizzazione può essere sospesa quando, previa diffida, non venga ottemperato agli obblighi risultanti dal disciplinare, esclusi quelli previsti dal quinto comma dell'articolo 9, o comunque alle prescrizioni impartite dagli uffici di sorveglianza o dal comune.

     2. L'autorizzazione decade, oltreché nel caso previsto dall'ultimo comma dell'art. 20, quando, dopo un provvedimento di sospensione, il titolare dell'autorizzazione incorra nuovamente nelle ipotesi previste dal primo comma.

     3. L'autorizzazione può in ogni caso essere revocata quando l'ulteriore attività di coltivazione possa pregiudicare la stabilità del suolo o dar luogo a grave danno ambientale, previo parere in quest'ultimo caso del comitato provinciale per l'ambiente; può altresì essere revocata quando venga accertato che non è stabilmente assicurata l'occupazione nei termini indicati nella documentazione accompagnatoria della domanda o comunque nel disciplinare [22].

     4. La sospensione e la revoca sono dichiarate dal sindaco e debbono essere notificate al titolare dell'autorizzazione e agli uffici provinciali di sorveglianza.

     5. Quando ricorrono le condizioni di cui ai commi  precedenti ed il sindaco non vi provveda, la Giunta provinciale può in ogni momento intimare la sospensione o la revoca dell'autorizzazione fissando un congruo termine per l'adozione del relativo provvedimento; decorso inutilmente tale termine, la Giunta provinciale dichiara la sospensione, rispettivamente la revoca, notificando il provvedimento al sindaco e al titolare dell'autorizzazione.

 

TITOLO III

PROPRIETA' COMUNALI

 

     Art. 12. Proprietà comunali.

     1. Il comune nel cui territorio ricada interamente o parzialmente una delle aree suscettibili di attività estrattiva di cui alla lettera a) dell'articolo 2, deve, entro sei mesi dall'adozione del piano provinciale e udito il parere del comitato di cui all'articolo 4, dividere il territorio di sua proprietà in lotti di estrazione dando a ciascuno di essi dimensioni sufficienti ad una razionale coltivazione.

     2. Nella suddivisione dovranno essere rispettati i criteri indicati dal piano secondo quanto previsto nella seconda parte della lettera e) dell'articolo 2, nonché dai programmi di attuazione di cui al precedente articolo 6.

     3. Nella deliberazione di cui al primo comma possono essere indicate le priorità di sfruttamento.

     4. Nell'ipotesi di cui al primo comma del presente articolo le domande di autorizzazione devono riferirsi esclusivamente ai lotti così determinati.

     5. Qualora l'area di cui al primo comma sia soggetta al diritto di uso civico, deve essere sentito il parere del comitato di amministrazione separata dei beni di uso civico, ove esista.

     6. Il comitato deve esprimersi entro trenta giorni dalla richiesta, decorsi inutilmente i quali il parere si intende favorevole.

 

     Art. 13. Disciplinare delle zone di proprietà comunale.

     1. I comuni, anche con deliberazione distinta per ogni otto individuato a termini dell'articolo precedente, dispone per ognuno di essi un progetto contenente tutte le indicazioni di cui al terzo comma dell'articolo 8, nonché la situazione plano altimetrica attuale, inviando il medesimo al comitato tecnico di cui all'articolo 4.

     2. Il comitato si esprime su di esso nei modi previsti dal secondo e terzo comma dell'articolo 9 e dall'articolo 9 bis [23].

     3. Acquisito il parere di cui al precedente comma, il comune adotta il disciplinare relativo ad ognuno dei lotti individuati a termini dell'articolo precedente, con deliberazione distinta per ognuno di essi.

 

     Art. 14. Modalità di concessione delle zone di proprietà comunale.

     1. Lo sfruttamento dei lotti istituiti a sensi dell'articolo 12 può essere concesso a terzi solo mediante asta pubblica o citazione privata.

     2. Nel caso di citazione privata gli inviti dovranno essere estesi a non meno di otto ditte.

     3. Nel caso di mancato esito dell'asta pubblica o della citazione privata è ammessa la trattativa privata dando precedenza alle cooperative di produzione lavoro regolarmente iscritte al registro provinciale delle cooperative.

     4. L'asta, la citazione o la trattativa privata, quando consentita, sono effettuate sulla base di un capitolato che deve contenere il disciplinare come deliberato a termini dell'articolo precedente.

     5. Il canone di concessione deve fare riferimento al volume del materiale da estrarre.

     6. Qualora i lotti di estrazione siano soggetti al diritto di uso civico, dovrà essere sentito il parere del comitato di amministrazione separata dei beni di uso civico, ove esista, il quale deve esprimersi entro trenta giorni.

     7. Qualora il comitato suddetto non esprima il proprio parere entro il termine sopraindicato, questo si intende favorevole.

     8. L'aggiudicazione dei lotti a termini dei precedenti commi tiene luogo dell'autorizzazione di cui all'articolo 7 della presente legge.

     9. Nessuno può essere titolare di più di una concessione contemporanea.

     10. E' tuttavia ammessa la concessione di più lotti quando il richiedente sia una società cooperativa o quando la domanda sia presentata da più imprese che intendano associarsi e presentino e assumano impegno di attuare un programma di lavorazione del materiale estratto da realizzarsi in nuovi stabilimenti situati sul territorio provinciale.

     11. Quando, nel corso del periodo previsto dall'autorizzazione, il titolare preveda che le condizioni di mercato consentano un apprezzabile ampliamento dell'attività, può chiedere l'assegnazione di eventuali lotti contigui o che comunque possano costituire il naturale proseguimento dell'attività estrattiva.

     12. L'assegnazione dei lotti di cui al comma precedente è comunque subordinata all'impegno di aumentare congruamente la manodopera impiegata. A tal fine il richiedente deve presentare apposita domanda, accompagnata da tutti gli elementi previsti dall'articolo 8 della presente legge, nella quale devono essere dettagliatamente indicati i livelli di aumento dell'occupazione.

     13. Sulla domanda deve essere sentito il parere del comitato di cui all'articolo 4 della presente legge, il quale si deve esprimere anche sulla congruità dell'aumento dell'occupazione.

     14. L'assegnazione dei lotti di cui al primo comma del presente articolo avviene, per quanto attiene al canone, alle condizioni previste in sede di assegnazione del otto originario.

     15. Qualora nel corso dei primi tre anni dall'inizio dell'attività di coltivazione di un otto non sia possibile l'economica prosecuzione dei lavori di cava per cause non imputabili a cattiva conduzione dei lavori stessi o ad inottemperanza degli obblighi posti a carico del titolare, il comune ha facoltà di procedere, sentito il parere del comitato tecnico interdisciplinare di cui all'articolo 4 della presente legge, all'assegnazione a trattativa privata di eventuali lotti coltivabili non ancora assegnati al titolare del otto esaurito sempreché sia stata presentata domanda da quest'ultimo entro tre mesi dalla cessazione anticipata dei lavori di cava [24].

 

          Art. 15. Canone annuale. Revisione.

     1. Il canone di concessione dei lotti di proprietà comunale è determinato annualmente in relazione al prezzo di aggiudicazione ed al volume di materiale estratto.

     2. Il volume del materiale estratto è determinato mediante raffronto tra la situazione planoaltimetrica di cui al primo comma dell'articolo 13 e quella rilevata alla fine di ogni anno di concessione, dedotto il volume del materiale che è risultato estratto negli anni precedenti.

     3. Il canone è soggetto alle variazioni dell'indice del costo della vita come risulta dai dati dell'istituto centrale di statistica.

     4. Qualora, nel corso della concessione, si accerti che parte del materiale estratto risulti difforme per qualità rispetto a quello indicato nel programma di cui all'articolo 8, il concessionario ha diritto di escludere, ai fini del calcolo del canone annuale, il materiale stesso.

     5. A tal fine il concessionario può chiedere una o più verifiche al comune. Le spese relative sono a carico del richiedente.

     6. La quantità di materiale da escludere dal calcolo del canone è determinata in contraddittorio con le parti. Il provvedimento è adottato dal comune su conforme parere degli uffici provinciali preposti alla sorveglianza. Non è ammessa esclusione per materiale estratto anteriormente alla data della richiesta di verifica.

     7. Qualora gli uffici di sorveglianza verifichino, anche a richiesta del titolare della concessione, che la zona non presenta i requisiti qualitativi previsti dal programma di cui all'articolo 8 e l'ulteriore coltivazione sia antieconomica, la concessione può essere rinunciata.

     8. In questo caso il titolare della concessione non ha diritto ad alcun indennizzo.

 

     Art. 16. Zone di proprietà comunale contigue.

     1. Il concessionario che abbia coltivato correttamente e senza rilievi uno dei lotti di proprietà comunale di cui all'articolo 12, ha diritto di partecipare alla citazione privata o alla trattativa privata, quando ammessa, per l'aggiudicazione di un lotto che sia contiguo a quello già da lui coltivato o che, comunque, possa costituire il naturale proseguimento della coltivazione.

 

TITOLO IV

PROPRIETA' PRIVATE

 

     Art. 17. Proprietà private.

     1. Nei confronti del proprietario di fondi compresi nelle aree indicate nel piano provinciale di cui all'articolo 2 che non provveda direttamente alla coltivazione del giacimento o non ne conceda ad altri il diritto, entro i termini indicati dai programmi di attuazione previsti dall'ultimo comma dell'articolo 6 e comunque dopo apposita diffida, il comune procede alla espropriazione dei fondi stessi a termini della legge provinciale 30 dicembre 1972, n. 31, e successive modificazioni.

     2. Il comune è tenuto ad iniziare la coltivazione delle cave o torbiere o l'utilizzo delle discariche comuni a più cave entro i quattro mesi successivi alla data dell'esproprio e a raggiungere entro i successivi otto mesi uno sfruttamento della cava ritenuto adeguato all'importanza del giacimento dal comitato di cui all'articolo 4.

     3. La mancata attuazione di quanto previsto nel comma precedente può comportare, su richiesta degli interessati, la retrocessione dei fondi stessi all'espropriato, ai sensi della normativa provinciale sulle espropriazioni.

     4. Con l'entrata in vigore del piano di cui all'articolo 2, l'art. 45 del R.D. 29 luglio 1927, n. 1443, e successive modificazioni ed integrazioni, non trova più applicazione. Le istruttorie in corso seguono le procedure di cui ai commi precedenti.

 

TITOLO V

RICERCA DI NUOVI GIACIMENTI

 

     Art. 18. Ricerca di nuovi giacimenti.

     1. In attesa dell'approvazione del piano di cui all'articolo 2 ovvero fuori dalle aree indicate dallo stesso, la ricerca di nuovi giacimenti è autorizzata dal

sindaco su conforme parere del comitato di cui all'articolo 4. La durata dell'autorizzazione non può

eccedere i due anni.

     2.La relativa domanda deve essere corredata di una relazione tecnica indicante i motivi che giustificano la ricerca, le modalità della medesima e i tempi di realizzo.

     3. risultati della ricerca devono essere trasmessi, ogni trimestre, mediante un'apposita relazione da redigersi secondo un modello indicato dagli uffici di sorveglianza, alla Giunta provinciale la quale può procedere, sulla base di essi, alla modificazione del piano provinciale di cui all'Articolo 2.

     4. Qualora la ricerca dia esito positivo e sempreché sia stato provveduto alla modificazione del piano a termini del precedente comma, il titolare della ricerca ha diritto di ottenere l'autorizzazione alla coltivazione della cava per la durata massima di anni nove, secondo le norme di un disciplinare preventivamente approvato dal comitato di cui all'articolo 4 su domanda da presentarsi a termini dell'articolo 8.

     5. Qualora la ricerca sia stata effettuata su fondi di proprietà comunale, il canone di concessione viene determinato mediante trattativa privata. Circa la congruità del canone così determinato deve essere sentito il parere del comitato di cui all'articolo 4.

     6. L'autorizzazione di cui al primo comma si riferisce anche alle opere necessarie alla ricerca.

 

TITOLO V BIS [25]

DISCIPLINA PER LA COLTIVAZIONE DELLE CAVE DI PORFIDO

 

     Art. 18 bis. Ambito di applicazione.

     1. la disciplina del presente titolo concerne la coltivazione delle cave, così come individuate dal piano provinciale di utilizzazione delle sostanze minerali di cui all'articolo 2.

 

     Art. 18 ter. Commissione tecnici per la determinazione dei canoni.

     1. Per la determinazione dei canoni di cui all'articolo 18 quater è istituita una commissione tecnica, composta da tre membri esperti nella materia mineraria, tre membri esperti nella materia urbanistico-ambientale e tre membri esperti nella materia economico-finanziaria nominati, in pari misura:

     a) dalla Giunta provinciale;

     b) dalle amministrazioni comunali nei cui territori ricadono la maggior parte delle cave in attività;

     c) dall'organizzazione più rappresentativa degli imprenditori del settore.

     2. Di volta in volta parteciperà alle riunioni della commissione, senza diritto di voto, un rappresentante del comune interessato per territorio.

     3. Le funzioni di presidente sono svolte dal membro esperto nella materia mineraria designato dalla Giunta. Quelle di vicepresidente sono svolte dal componente esperto nella materia urbanistico-ambientale, nominato sempre dalla Giunta. Svolge le funzioni di segretario un funzionario del Servizio minerario della Provincia.

     4. Le adunanze sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti e le decisioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti all'adunanza.

     5. Al componenti della commissione nonché al segretario sono corrisposti, ove spettanti, i compensi previsti dalla normativa provinciale vigente in materia.

 

     Art. 18 quater. Canone di concessione per le cave esistenti su aree di proprietà pubblica.

     1. La Giunta provinciale, su proposta della commissione di cui all'articolo 18 ter, adotta, con propria deliberazione, i criteri per il calcolo del canone al metro cubo del materiale estratto dalle cave di proprietà pubblica.

     2. Nella deliberazione di cui al comma 1 dovranno essere considerati in particolare:

     a) i parametri che contribuiscono ad individuare la resa del materiale;

     b) la dotazione di infrastrutture necessarie alla razionale coltivazione delle cave;

     c) eventuali oneri derivanti dalla necessità di utilizzare discariche.

     3. La Giunta provinciale, su proposta della commissione di cui all'articolo 18 ter, potrà altresì stabilire i valori massimi e minimi della percentuale di applicazione del canone al metro cubo riferito al valore del materiale estratto.

     4. Le amministrazioni comunali competenti per territorio dovranno applicare i nuovi canoni al metro cubo entro tre mesi dall'adozione della deliberazione di cui al comma 1.

 

     Art. 18 quinquies. Produzione di porfido grezzo.

     1. Nella deliberazione di cui al comma 1 dell'articolo 18 quater saranno stabiliti i criteri per la determinazione delle percentuali di materiale estratto che potrà essere commercializzato senza subire seconde lavorazioni dalla ditta autorizzata alla coltivazione della cava.

     2. Le percentuali potranno variare per singolo territorio comunale e dovranno essere ridotte nel caso che la commercializzazione avvenga al di fuori del territorio provinciale.

 

TITOLO VI

INTERVENTI PROVINCIALI E GESTIONE DEI SERVIZI

 

     Art. 19. Infrastrutture e servizi sociali.

     1. La Provincia provvede a realizzare la infrastrutture e i servizi sociali previsti dalla lettera g) dell'articolo 2, secondo modalità e finanziamenti che sa ranno determinati con appositi provvedimenti legislativi.

     2. La Giunta provinciale determina comunque il canone e le relative modalità di pagamento che ogni titolare di autorizzazione è tenuto a versare alla Provincia, rapportandolo ai costi sostenuti ed al numero delle autorizzazioni che possono beneficiare delle infrastrutture e dei servizi sociali sopraddetti.

     3. Il sindaco non può rilasciare l'autorizzazione di cui all'articolo 7 se non previa documentazione del l'avvenuto pagamento del canone determinato dalla Giunta provinciale ai sensi del precedente comma.

     4. Quando il comune abbia provveduto, a mezzo di finanziamenti in tutto o in parte propri, a realizzare infrastrutture o servizi previsti dalla leggera g) del l'articolo 2 della presente legge o comunque destinate alle aree suscettibili di attività estrattiva, può procedere alla determinazione dei canoni previsti dal secondo comma, con le modalità previste dal secondo e terzo comma del presente articolo.

 

     Art. 20. Gestione dei servizi.

     1. I servizi sociali realizzati dalla Provincia a termine del precedente articolo sono gestiti, con le modalità indicate dalla Giunta provinciale, dal comune nel quale si trovano.

     2. I costi di gestione vengono annualmente ripartiti fra tutti i titolari delle autorizzazioni che ne beneficiano secondo il numero dei dipendenti da ciascuno di essi occupati nell'anno al quale i costi si riferiscono.

     3. Qualora il titolare non provveda tempestivamente al versamento al comune delle somme di cui al comma precedente, l'autorizzazione è revocata.

 

TITOLO VII

CAVE PER OPERE DI PUBBLICA UTILITA'

 

     Art. 21. Autorizzazione comunale.

     1. Anche fuori dalle previsioni del piano di cui all'articolo 2 della presente legge, il sindaco, su conforme parere del comitato tecnico interdisciplinare, può rilasciare l'autorizzazione alla coltivazione ed all'esercizio di cave per l'esecuzione di opere di interesse pubblico, limitando la durata e la quantità di materiale estraibile a quanto strettamente necessarie alla costruzione dell'opera stessa.

     2. La relativa domanda deve essere corredata:

     a) dalla documentazione attestante la disponibilità del suolo;

     b) da un progetto di coltivazione con relativa illustrazione cartografica, comprensivo dei lavori di sistemazione finale del terreno.

     3. L'istruttoria è svolta in conformità alle norme dettate dagli articoli 9 e 9 bis della presente legge in quanto applicabili [26].

 

TITOLO VIII

NORME TRANSITORIE

 

     Art. 22. Piani stralcio.

     1. In attesa dell'approvazione del piano di cui all'articolo 2, la Giunta provinciale ha facoltà di predisporre ed approvare, su proposta del comitato di cui all'articolo 4, piani stralcio limitatamente ad una o più sostanze minerali o ad uno o più comuni o comprensori, allorquando appaia urgente addivenire a determinazione e localizzazione delle relative risorse.

     2. Si applicano ai piani stralcio le disposizioni contenute negli articoli 5 e 6, nonché gli effetti propri del piano di cui all'articolo 2 della presente legge.

     3. L'efficacia dei piani stralcio cessa in occasione dell'approvazione del piano di cui all'articolo 2.

 

     Art. 23. Proroga concessioni.

     1. Coloro che alla data del 28 dicembre 1978 erano titolari, a qualsiasi titolo, di concessioni o autorizzazioni provvisorie per la coltivazione di giacimenti delle sostanze minerali di cui all'articolo 1 della presente legge, di proprietà dei comuni o soggette a diritti di uso civico, sono autorizzati alla prosecuzione dell'attività fino alla suddivisione in lotti di cui all'articolo 12, purché presentino domanda al sindaco corredata della documentazione di cui all'articolo 8, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge [27].

     2.Nel caso di cui al precedente comma, il comitato tecnico di cui all'articolo 4 determina, sentito il sindaco ed il richiedente, le condizioni tecniche da rispettare per il proseguimento dell'attività.

     3. Le concessioni o autorizzazioni pluriennali in atto al 28 dicembre 1978, che giungano a scadenza prima della suddivisione in lotti di cui all'articolo 12, sono prorogate di diritto fino alla suddivisione medesima e comunque non oltre il 31 dicembre 1981, alle condizioni previste dai relativi disciplinari.

     4. Qualora dalla suddivisione in lotti di cui all'articolo 12 risulti che in uno dei lotti è in atto una concessione o una autorizzazione comunale, il titolare della medesima è autorizzato a continuare la coltivazione fino all'esaurimento del otto stesso nel rispetto delle norme di cui alla presente legge.

     5. In questo caso si applicano le disposizioni di cui al secondo comma del presente articolo.

     6. Nel caso in cui al primo e terzo comma gli eventuali canoni di concessione od affittanza relativi allo sfruttamento delle proprietà comunali sono aggiornati in base alle variazioni dei costo della vita calcolato in base ai dati dell'istituto centrale di statistica. L'amministrazione proprietaria, sentito l'interessato ed il comitato tecnico di cui all'articolo 4, può determinare indici di aggiornamento dei canoni in relazione alle obbiettive condizioni di sfruttamento riferiti anche alle singole aree o ai singoli lotti.

     7. Resta ferma la scadenza dei contratti di affittanza o delle altre forme di concessioni pluriennali aventi termine oltre la suddivisione in lotti di cui all'articolo 12, a meno che le stesse non rientrino in quanto previsto dal quarto comma del presente articolo.

     8. Nei casi previsti nel presente articolo, qualora l'area su cui insiste l'attività di cava sia soggetta al diritto di uso civico, il sindaco adotta i provvedimenti di sua competenza sentito il parere del comitato di amministrazione separata di uso civico, ove esista.

     9. Le disposizioni di cui al presente articolo sono applicabili con l'assenso dei concedente, anche a favore di quei soci che, dopo lo scioglimento di una società cooperativa, proseguono l'attività estrattiva.

     10. E' consentita l'unificazione di concessioni o autorizzazioni relative a superfici contigue, qualora si renda necessaria ai fini di un corretto sfruttamento, previo parere favorevole dei comitato tecnico interdisciplinare.

 

     Art. 24. Autorizzazioni provvisorie.

     1. Fino all'approvazione del piano di cui all'articolo 2 della presente legge, il sindaco è autorizzato a rilasciare, su conforme parere del comitato tecnico interdisciplinare, l'autorizzazione provvisoria, avente validità fino agli adempimenti di cui all'articolo 12 le iniziative che ricadano nei territorio comunale e fino all'approvazione dei piano per le altre iniziative, all'apertura di nuove cave, nonché alla prosecuzione della coltivazione e all'eventuale ampliamento di quelle esistenti [28].

     2. Il comitato tecnico interdisciplinare si esprime anche in ordine all'ammontare del deposito cauzionale o della garanzia fidejussoria a tutela dell'esatta esecuzione delle opere prescritte.

     3. La coltivazione delle cave e torbiere funzionanti alla data di entrata in vigore della presente legge, per le quali sia stata presentata denuncia ai sensi dell'articolo 28 del D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128, o che dispongano di regolare autorizzazione ai sensi della normativa in vigore, può essere provvisoriamente proseguita, purché entro tre mesi dalla medesima data l'esercente presenti al sindaco la domanda di cui ai primo comma del presente articolo, documentando gli eventuali rapporti contrattuali con il titolare del diritto del suolo.

     4. Nei casi di cui ai commi precedenti le domande dovranno essere corredate della documentazione di cui all'articolo 8 della presente legge.

     5. Avverso il diniego dell'autorizzazione di cui al presente articolo è ammesso il ricorso alla Giunta provinciale.

     6. In caso di mancata presentazione della domanda di autorizzazione alla prosecuzione della coltivazione, il sindaco ordina la sospensione dei lavori, fino ad avvenuto eventuale rilascio di regolare autorizzazione.

     7. L'autorizzazione di cui al presente articolo decade all'entrata in vigore del piano o rispettivamente, per le cave su aree di proprietà comunale o soggette a diritto di uso civico, alla suddivisione in lotti di cui all'articolo 12 della presente legge. In tal caso l'attività può proseguire subordinatamente all'osservanza di quanto prescritto con l'autorizzazione provvisoria, purché l'area utilizzata sia prevista dal piano ed il titolare presenti entro tre mesi domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 7 della presente legge [29].

 

TITOLO IX

SANZIONI AMMINISTRATIVE

 

     Art. 25. Sanzioni e provvedimenti di sospensione dei lavori. [30]

     1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali qualora il fatto costituisca reato per le violazioni alle norme di questa legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

     a) da 600 a 3.200 euro per chi intraprende, all'interno di area individuata dal piano provinciale di utilizzazione delle sostanze minerali, attività di ricerca o coltivazione di cave o torbiere senza la prescritta autorizzazione o concessione;

     b) da 300 a 1.600 euro per l'installazione o la realizzazione di impianti o strutture di cui al sesto comma dell'articolo 7, senza l'autorizzazione ivi prevista, ferme restando le sanzioni disposte dalla disciplina in materia urbanistica, qualora detti impianti o strutture non siano suscettibili di essere autorizzati ai sensi della medesima disciplina o vengano comunque utilizzati fuori dai limiti ivi consentiti;

     c) da 300 a 1.600 euro per chi non ottempera alle prescrizioni o agli obblighi derivanti dall'atto di autorizzazione o concessione o dai provvedimenti adottati ai sensi degli articoli 10 e 11;

     d) da 600 a 3.200 euro nei casi previsti dalla lettera c), quando l'infrazione commessa comporta grave pregiudizio per il razionale sfruttamento dei giacimenti.

     2. Nei casi previsti dal comma 1, lettera a), il sindaco ordina la sospensione immediata dei lavori.

     3. Dell'accertamento delle infrazioni sono incaricati i funzionari degli uffici preposti alla sorveglianza sulle cave e torbiere, i quali redigono il relativo verbale e lo trasmettono all'ufficio competente.

 

     Art. 25 bis. Temperamento del regime sanzionatorio. [31]

     1. La Giunta provinciale con proprio provvedimento individua le ipotesi di violazioni amministrative di cui alla presente legge che, non avendo determinato danni irreversibili, possono essere regolarizzate senza dare luogo al pagamento della sanzione.

     2. Per eliminare la violazione accertata, il verbalizzante impartisce al contravventore una specifica prescrizione, fissando per la regolarizzazione un termine non eccedente il tempo tecnicamente necessario.

     3. Il termine previsto dal comma 2 è prorogabile, a richiesta del contravventore, per la particolare complessità dell'adempimento. In nessun caso la proroga può superare i sei mesi.

     4. Copia della prescrizione è eventualmente comunicata anche al rappresentante legale dell'ente, qualora diverso dal contravventore, nell'ambito o al servizio del quale opera il contravventore.

     5. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, il verbalizzante verifica se la violazione è stata eliminata secondo le modalità indicate.

     6. Ove risulti preciso adempimento, la contestazione è archiviata; ove risulti inadempimento, totale o parziale, si procede con l'applicazione della sanzione prevista.

 

     Art. 26. Procedimento di accertamento. [32]

     Per l'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 25 si applicano, in quanto compatibili, le norme previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 concernente 'Modifiche al sistema penale', come da ultimo modificata dal decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. Sono demandante all'ufficio competente le relative funzioni.

     L'importo delle sanzioni viene versato al tesoriere provinciale ed introitato nel bilancio della Provincia.

     Fatto salvo quanto disposto dal quarto comma, quando uno stesso fatto soggiace alla disciplina sanzionatoria amministrativa prevista, oltre che dalla presente legge, da altre disposizioni normative, si applica esclusivamente la disciplina sanzionatoria amministrativa prevista dalla presente legge.

     Il terzo comma non si applica quando le attività estrattive sono abusivamente esercitate in aree non previste dal piano provinciale di utilizzazione delle sostanze minerali. In tali casi l'accertamento è effettuato, di norma, dagli organi di vigilanza competenti nelle materie concernenti l'uso del territorio, la tutela dell'ambiente e il vincolo idrogeologico, che si avvalgono, se occorre, del supporto tecnico del servizio provinciale competente in materia mineraria [33].

 

     Art. 27. Resti finzione dei luoghi in pristino.

     Chiunque esegua lavori di ricerca o coltivazione di cave o torbiere oppure installi o realizzi le strutture o impianti di cui al sesto comma dell'articolo 7 senza la prescritta autorizzazione o concessione, oltre ad essere sottoposto alle sanzioni amministrative previste dal comma 1 dell'articolo 25, è tenuto a eseguire a sue spese i lavori occorrenti per la restituzione in pristino dei luoghi, entro il termine e con le modalità fissate dal sindaco con propria ordinanza, sentito il comitato tecnico interdisciplinare. Il sindaco adotta l'ordinanza anche quando non sono stati realizzati, alla scadenza dell'autorizzazione o della concessione alla coltivazione, i programmi di sistemazione del suolo o di ripristino ambientale, o quando non sono state rimosse le strutture o gli impianti di cui al sesto comma dell'articolo 7, nel periodo ivi previsto. In caso di mancata esecuzione dell'ordinanza entro il termine prescritto il sindaco provvede d'ufficio, a spese dell'inadempiente, anche utilizzando la cauzione prestata [34].

     La somma necessaria per l'esecuzione d'ufficio, risultante da apposita perizia, viene introitata con la procedura prevista per la riscossione delle entrate patrimoniali.

 

TITOLO X

NORME FINALI E FINANZIARIE

 

          Art. 28. [35]

 

     Art. 29. Norme finanziarie.

     1. In relazione al disposto di cui all'articolo 23, secondo comma, della legge provinciale 12 dicembre 1978, n. 59, la spesa di lire 3.000.000 derivante dall'applicazione dell'articolo 4 della presente legge, a carico dell'esercizio finanziario 1980, continua a far carico sul tondo iscritto al capitolo 12300 dello stato di previsione della spesa - tabella B - per il medesimo esercizio finanziario, di cui alla legge provinciale concernente «Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 1980 e bilancio pluriennale 1980-1982».

     2. Per gli esercizi successivi si provvederà secondo le previsioni recate dal bilancio pluriennale della Provincia.

     3. La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.


[1] Legge abrogata dall'art. 39 della L.P. 24 ottobre 2006, n. 7.

[2] Lettera così sostituita dall'art. 2 della L.P. 16 dicembre 1993, n. 42.

[3] Lettera così integrata dall'art. 2 della L.P. 16 dicembre 1993, n. 42.

[4] Articolo modificato dall'art. 9 della L.P. 18 febbraio 1988, n. 6, dall'art. 3 della L.P. 16 dicembre 1993, n. 42 e così sostituito dall’art. 28 della L.P. 11 marzo 2005, n. 3.

[5] Articolo introdotto dall'art. 4 della L.P. 16 dicembre 1993, n. 42.

[6] Comma così sostituito dall’art. 28 della L.P. 11 marzo 2005, n. 3.

[7] Comma così sostituito dall’art. 28 della L.P. 11 marzo 2005, n. 3.

[8] Articolo così sostituito dall'art. 30 della L.P. 20 marzo 2000, n. 3.

[9] Comma inserito dall’art. 28 della L.P. 11 marzo 2005, n. 3.

[10] Articolo così modificato dall'art. 5 della L.P. 16 dicembre 1993, n. 42.

[11] Comma sostituito dall'art. 30 della L.P. 20 marzo 2000, n. 3 e così modificato dall’art. 28 della L.P. 11 marzo 2005, n. 3.

[12] Comma inserito dall’art. 28 della L.P. 11 marzo 2005, n. 3.

[13] Articolo così modificato dall'art. 9 della L.P. 18 febbraio 1988, n. 6.

[14] Articolo modificato dall'art. 6 della L.P. 16 dicembre 1993, n. 42, dall'art. 30 della L.P. 20 marzo 2000, n. 3 e così sostituito dall’art. 28 della L.P. 11 marzo 2005, n. 3.

[15] Articolo così modificato dall'art. 7 della L.P. 16 dicembre 1993, n. 42.

[16] Comma così sostituito dall’art. 28 della L.P. 11 marzo 2005, n. 3.

[17] Articolo aggiunto dall'art. 8 della L.P. 16 dicembre 1993, n. 42.

[18] Comma così modificato dall’art. 28 della L.P. 11 marzo 2005, n. 3.

[19] Comma così sostituito dall’art. 28 della L.P. 11 marzo 2005, n. 3.

[20] Articolo aggiunto dall'art. 9 della L.P. 16 dicembre 1993, n. 42.

[21] Articolo così modificato dall'art. 9 della L.P. 18 febbraio 1988, n. 6 e dall'art. 10 della L.P. 16 dicembre 1993, n. 42.

[22] Comma così modificato dall'art. 11 della L.P. 16 dicembre 1993, n. 42.

[23] Comma così sostituito dall'art. 12 della L.P. 16 dicembre 1993, n. 42.

[24] Articolo così modificato dall'art. 9 della L.P. 18 febbraio 1988, n. 6.

[25] Il Titolo V bis e gli articoli 18 bis, 18 ter, 18 quater, 18 quinquies, sono stati aggiunti dalla L.P. 11 marzo 1993, n. 7.

[26] Comma così sostituito dall'art. 13 della L.P. 16 dicembre 1993, n. 42.

[27] Comma così modificato dall'art. 17 della L.P. 25 gennaio 1982, n. 3.

[28] Comma così modificato dall'art. 17 della L.P. 25 gennaio 1982, n. 3.

[29] L'art. 10 della L.P. 18 febbraio 1988, n. 6 ha fissato il termine per la presentazione della domanda di cui all'ultimo comma del presente articolo in tre mesi dall'adozione dei programmi di attuazione o della suddivisione in lotti di cui agli articoli 6 e 12 della presente legge; stabilisce inoltre che l'attività estrattiva possa essere effettuata fino a tale data, in base alle condizioni di cui al presente articolo.

[30] Articolo modificato dall'art. 14 della L.P. 16 dicembre 1993, n. 42, dall'art. 30 della L.P. 20 marzo 2000, n. 3 e così sostituito dall’art. 28 della L.P. 11 marzo 2005, n. 3.

[31] Articolo inserito dall’art. 28 della L.P. 11 marzo 2005, n. 3.

[32] Articolo così modificato dall'art. 15 della L.P. 16 dicembre 1993, n. 42.

[33] Comma così sostituito dall’art. 28 della L.P. 11 marzo 2005, n. 3.

[34] Comma già sostituito dall'art. 30 della L.P. 20 marzo 2000, n. 3 e così ulteriormente sostituito dall’art. 28 della L.P. 11 marzo 2005, n. 3.

[35] Abroga la L.P. 12 dicembre 1978, n. 59.