§ 4.1.72 - L.P. 11 marzo 2005, n. 3.
Disposizioni in materia di agricoltura, di foreste, di commercio, di turismo, di industria e di energia.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.1 agricoltura e foreste
Data:11/03/2005
Numero:3


Sommario
Art. 1.  Modificazioni della legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 (Sostegno dell'economia agricola, disciplina dell'agricoltura biologica e della contrassegnazione di prodotti geneticamente non modificati).
Art. 2.  Interpretazione autentica dell'articolo 43 della legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4.
Art. 3.  Modificazioni della legge provinciale 5 novembre 1990, n. 28 (Istituto agrario di San Michele all'Adige).
Art. 4.  Disposizioni per il riconoscimento e per il sostegno delle organizzazioni dei produttori agricoli.
Art. 5.  Modificazioni della legge provinciale 15 settembre 1980, n. 31 (Disposizioni varie in materia forestale).
Art. 6.  Modificazioni della legge provinciale 23 settembre 1978, n. 48 (Provvedimenti per il potenziamento delle aree forestali e delle loro risorse).
Art. 7.  Abrogazione dell'articolo 2 bis della legge provinciale 20 giugno 1980, n. 19 (Trasferimento alla Provincia autonoma di Trento dei beni e del personale dell'Ente assistenza utenti motori agricoli e [...]
Art. 8.  Modificazioni della legge provinciale 2 settembre 1978, n. 35 (Disciplina e promozione delle fiere, mostre ed esposizioni nel territorio della provincia ed ulteriori interventi per l'incremento delle [...]
Art. 9.  Modificazioni dell'articolo 53 della legge provinciale 22 dicembre 1983, n. 46 (Disciplina del settore commerciale della provincia autonoma di Trento) in materia di distributori di carburanti.
Art. 10.  Abrogazione della legge provinciale 7 novembre 1977, n. 32 (Marchio provinciale di origine e qualità a tutela dei prodotti dell'agricoltura del Trentino).
Art. 11.  Disposizioni relative all'autorizzazione per gli esercizi addetti alla somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico.
Art. 12.  Modificazioni della legge provinciale 14 luglio 2000, n. 9 (Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e dell'attività alberghiera, nonché modifica [...]
Art. 13.  Disposizioni in materia di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento o da gioco di abilità di cui all'articolo 110, commi 6 e 7, del regio decreto 18 giugno [...]
Art. 14.  Modificazioni della legge provinciale 15 novembre 1988, n. 35 (Provvidenze per gli impianti a fune e le piste da sci).
Art. 15.  Modificazioni della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 20 (Nuovo ordinamento della professione di guida alpina e di maestro di sci nella provincia di Trento e modifiche alla legge provinciale 21 [...]
Art. 16.  Modificazioni della legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8 (Ordinamento dei rifugi alpini, bivacchi, sentieri e vie ferrate).
Art. 17.  Modificazione dell'articolo 13 della legge provinciale 22 agosto 1988, n. 27 (Interventi per la riqualificazione ed il potenziamento della ricettività alberghiera).
Art. 18.  Modificazioni della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7 (Disciplina degli esercizi alberghieri ed extra-alberghieri e promozione della qualità della ricettività turistica).
Art. 19.  Modificazioni della legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8 (Disciplina della promozione turistica in provincia di Trento).
Art. 20.  Modificazioni della legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 (Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci).
Art. 21.  Modificazioni della legge provinciale 13 dicembre 1990, n. 33 (Disciplina della ricezione turistica all'aperto e modifiche a disposizioni provinciali in materia di impatto ambientale, zone [...]
Art. 22.  Sostituzione dell'articolo 3 della legge provinciale 20 giugno 1983, n. 21 (Interventi per lo sviluppo delle attività idrotermali).
Art. 23.  Modificazioni della legge provinciale 17 marzo 1988, n. 9 (Disciplina delle agenzie di viaggio e turismo).
Art. 24.  Modificazioni della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (Interventi della Provincia autonoma di Trento per il sostegno dell'economia e della nuova imprenditorialità. Disciplina dei patti [...]
Art. 25.  Aiuti specifici per i patti di prodotto.
Art. 26.  Iniziative di promozione della cultura e dell'etica d'impresa.
Art. 27.  Modificazioni della legge provinciale 18 febbraio 1988, n. 6 (Interventi per il settore minerario nel Trentino).
Art. 28.  Modificazioni della legge provinciale 4 marzo 1980, n. 6 (Disciplina dell'attività di ricerca e di coltivazione delle cave e torbiere nella provincia autonoma di Trento).
Art. 29.  Modificazione dell'articolo 4 della legge provinciale 17 marzo 1983, n. 8 (Intervento a favore della realizzazione delle reti di distribuzione del metano nella provincia di Trento).
Art. 30.  Sostituzione dell'articolo 3 sexies della legge provinciale 29 maggio 1980, n. 14 (Provvedimenti per il risparmio energetico e l'utilizzazione delle fonti alternative di energia).
Art. 31.  Riferimento delle spese e copertura degli oneri.
Art. 32.  Variazioni di bilancio.
Art. 33.  Entrata in vigore.


§ 4.1.72 - L.P. 11 marzo 2005, n. 3.

Disposizioni in materia di agricoltura, di foreste, di commercio, di turismo, di industria e di energia.

(B.U. 15 marzo 2005, n. 11 – S.O. n. 1).

 

Capo I

Disposizioni in materia di agricoltura e di foreste

 

Art. 1. Modificazioni della legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 (Sostegno dell'economia agricola, disciplina dell'agricoltura biologica e della contrassegnazione di prodotti geneticamente non modificati).

     1. Nell'alinea del comma 1 dell'articolo 3 della legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4, le parole: ", con riferimento all'esercizio finanziario successivo a quello dell'adozione" sono soppresse.

     2. All'articolo 4 della legge provinciale n. 4 del 2003 sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Per ciascuna azienda l'importo massimo della spesa ammessa a beneficiare delle agevolazioni previste da questo titolo per gli investimenti aziendali di cui agli articoli 42, 44, 45 e 46 non può essere superiore ad un milione di euro per il periodo di validità del regime di aiuti autorizzato dall'Unione europea e con decorrenza dalla concessione della prima agevolazione.";

     b) al comma 3 il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Qualora le iniziative siano ricomprese nei casi speciali di cui ai punti 4.1.2.2, 4.1.2.3 e 4.1.2.4 degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato al settore agricolo, pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee serie C 28 del 1° febbraio 2000, e siano rispettate tutte le condizioni ivi previste, le predette percentuali sono aumentate al 75 per cento."

     3. All'articolo 14 della legge provinciale n. 4 del 2003 sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Interventi della Provincia per piani cofinanziati dall'Unione europea o dallo Stato";

     b) al comma 1 l'ultimo periodo è soppresso;

     c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. La Provincia è inoltre autorizzata a sostenere le spese per il finanziamento o il cofinanziamento delle iniziative ricomprese nel piano di sviluppo rurale della Provincia e negli altri piani, comunque denominati, cofinanziati dall'Unione europea o dallo Stato.";

     d) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. In caso di mancata o minore erogazione - da parte dell'Unione europea e dello Stato - delle provvidenze di cui ai commi 1 e 2, l'onere dei benefici concessi rimane a carico della Provincia.";

     e) al comma 4 le parole: "Per le finalità di cui al comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "Per le finalità previste dai commi 1 e 2".

     4. Dopo il comma 4 dell'articolo 25 della legge provinciale n. 4 del 2003 è aggiunto il seguente:

"4 bis. I pascoli montani di proprietà dei comuni e i pascoli gravati di uso civico appartenenti alla Magnifica Comunità di Fiemme, alle Regole di Spinale e Manez e alle associazioni agrarie di diritto pubblico, nonché quelli gestiti dalle amministrazioni separate dei beni frazionali di uso civico (ASUC), sono utilizzati in coerenza con i criteri generali definiti dalla Giunta provinciale e tenuto conto dello schema-tipo di disciplinare tecnico-economico predisposto dalla Giunta medesima. È comunque fatto salvo per il censita il diritto di uso civico."

     5. L'articolo 29 della legge provinciale n. 4 del 2003 è abrogato.

     6. Nel comma 1 dell'articolo 34 della legge provinciale n. 4 del 2003 dopo le parole: "ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere f), g) e h)," sono inserite le seguenti: "nonché alla Magnifica Comunità di Fiemme,".

     7. Nella lettera a) del comma 3 dell'articolo 43 della legge provinciale n. 4 del 2003, le parole: "a favore dei propri associati" sono soppresse.

     8. Dopo l'articolo 43 della legge provinciale n. 4 del 2003 è inserito il seguente:

"Art. 43 bis. Interventi per lo smaltimento di materiale a rischio.

1. Per l'assolvimento dell'obbligo dello smaltimento del materiale specifico a rischio, a seguito del manifestarsi di casi di encefalopatia spongiforme bovina (BSE), e per tutelare la salute umana e la protezione dell'ambiente, la Provincia, secondo quanto previsto dalla disciplina comunitaria in materia, riconosce a titolo di contributi i costi relativi alla raccolta ed alla distruzione dei capi della specie bovina, equina, suina, ovicaprina, avicunicola e delle trote morte. Dette attività sono svolte dalla Federazione provinciale allevatori.

2. Le modalità di applicazione del presente articolo sono definite dalla Giunta con la deliberazione prevista dall'articolo 3."

     9. All'articolo 48 della legge provinciale n. 4 del 2003 sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) alla fine della lettera a) del comma 1 sono aggiunte le parole: "tali benefici possono essere concessi anche ai consorzi di tutela;";

     b) alla fine della lettera b) del comma 1 sono aggiunte le parole: "; tali benefici possono essere concessi anche alle associazioni istituite per la presentazione e la gestione delle produzioni di cui al regolamento (CEE) n. 2081/92 e al regolamento (CEE) n. 2082/92";

     c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), nonché alle cooperative di raccolta e trasformazione dei prodotti agricoli, per conto dei singoli imprenditori ad esse associati, che si impegnino ad applicare tecniche di difesa alternative in fruttiviticoltura per almeno cinque anni, può essere concesso un premio fino ad un massimo di 130 euro per ettaro, calcolato sulla base del costo aggiuntivo derivante dall'applicazione di tecniche di difesa alternative."

     10. All'articolo 51 della legge provinciale n. 4 del 2003 sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) nel comma 1 le parole: "dalla legge 14 febbraio 1992, n. 185 (Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale)" sono sostituite dalle seguenti: "dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 (Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della L. 7 marzo 2003, n. 38)";

     b) nel comma 3 le parole: "della legge n. 185 del 1992" sono sostituite dalle seguenti: "del decreto legislativo n. 102 del 2004".

     11. L'articolo 54 della legge provinciale n. 4 del 2003 è sostituito dal seguente:

"Art. 54. Interventi per la difesa passiva.

1. Per diminuire i danni provocati dalle calamità naturali o dalle avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturale, mediante l'attuazione della difesa passiva delle produzioni agricole intensive o pregiate, ai consorzi di difesa, alle cooperative e loro consorzi autorizzati dalla Provincia e ai singoli produttori agricoli può essere concesso un contributo fino alla misura massima del 50 per cento a copertura delle spese sostenute per il pagamento del premio delle polizze stipulate relativamente ai contratti di assicurazione previsti dalla normativa statale. Il contributo totale, derivante dalla somma degli interventi provinciale e statale, non può superare l'80 per cento del premio assicurativo.

2. Ai soggetti di cui al comma 1, che attuino la difesa passiva per i danni che derivano dalle calamità naturali o dalle avversità atmosferiche ad esse assimilabili alle colture agricole e alle strutture produttive per l'ortofloricoltura, che non sono ricompresi nei decreti del Ministro delle politiche agricole e forestali, può essere concesso un contributo sino all'80 per cento della spesa ritenuta ammissibile. Il medesimo contributo può essere altresì concesso ai predetti soggetti che attuino la difesa passiva per i danni che derivano dalle suddette avversità agli impianti produttivi delle colture agricole.

3. Qualora le polizze assicurative stipulate per la difesa passiva di cui al comma 1 comprendano anche altre perdite dovute ad avverse condizioni atmosferiche non assimilabili alle calamità naturali o perdite dovute a epizoozie o fitopatie, la percentuale di intervento derivante dalla somma di interventi statali e provinciali non può superare unitamente il 50 per cento del costo del premio.

4. Qualora le polizze assicurative di cui al comma 2 comprendano anche altre perdite dovute ad avverse condizioni atmosferiche non assimilabili alle calamità naturali o perdite dovute a epizoozie o fitopatie, la percentuale di intervento è ridotta sino al massimo del 50 per cento del costo del premio.

5. Ai soggetti di cui al comma 1, che attuano la difesa passiva per i danni al bestiame mediante ricorso a forme assicurative, può essere concesso un contributo fino all'80 per cento della spesa sostenuta per i danni che derivano dalle calamità naturali o dalle avversità atmosferiche ad esse assimilabili. Qualora la polizza assicurativa comprenda unitamente ai precedenti anche altri rischi connessi ad eventi non assimilabili a calamità naturali o perdite dovute a epizoozie, la percentuale di intervento è ridotta sino al massimo del 50 per cento.

6. Per calamità naturali s'intendono gli eventi considerati al punto 11.2 degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo, pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee serie C 28 del 1° febbraio 2000, per avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali si intendono gli eventi che provocano le perdite considerate dal punto 11.3 dei predetti orientamenti.

7. Non possono essere ammesse a finanziamento polizze assicurative che prevedono unicamente l'indennizzo di danni dovuti ad avversità atmosferiche non assimilabili a calamità naturali o perdite dovute a epizoozie o fitopatie.

8. Per le finalità del comma 1, ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere e) e g), ai consorzi di difesa, nonché ai consorzi di difesa contro la grandine costituiti ai sensi della legge regionale 17 marzo 1964, n. 16 (Norme per l'organizzazione e provvedimenti per il funzionamento di consorzi antigrandine), può essere concesso un contributo fino alla misura massima del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile, per l'acquisto e l'installazione di mezzi tecnici ritenuti idonei. Con regolamento, di concerto con l'assessorato all'urbanistica e all'ambiente, è disciplinata la tipologia e la localizzazione dei mezzi tecnici.

9. Il fondo di dotazione concesso ai consorzi di produttori di cui all'articolo 14 della legge 25 maggio 1970, n. 364 (Istituzione del Fondo di solidarietà nazionale), ai sensi dell'articolo 14, primo comma, lettera b), della legge provinciale 31 gennaio 1977, n. 11 (Nuovi interventi a sostegno dell'economia), è restituito alla Provincia in caso di scioglimento dei consorzi."

     12. Dopo il comma 1 dell'articolo 55 della legge provinciale n. 4 del 2003 è aggiunto il seguente:

"1 bis. Con riguardo agli interventi previsti dal comma 1, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere d) ed e), possono presentare domanda per conto dei propri soci."

     13. Il comma 9 bis dell'articolo 60 della legge provinciale n. 4 del 2003 è sostituito dal seguente:

"9 bis. Per la concessione degli aiuti previsti dagli articoli 46, 48, 51, 52 e 55 la Provincia, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di contratti, può altresì affidare i compiti previsti e disciplinati dal presente articolo alle società cooperative o loro consorzi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), con riguardo alle provvidenze da concedere:

a) ai soci delle medesime cooperative o consorzi;

b) ai soci delle cooperative o consorzi ad esse aderenti."

     14. L'articolo 64 della legge provinciale n. 4 del 2003 è sostituito dal seguente:

"Art. 64. Efficacia delle disposizioni.

1. L'efficacia delle disposizioni contenute in questo titolo decorre dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione dell'avviso sull'esito positivo dell'esame di compatibilità delle disposizioni medesime da parte della Commissione dell'Unione europea, ai sensi degli articoli 87 e 88 del trattato istitutivo. Per i fini di questo comma, in alternativa alla pubblicazione dell'avviso sull'esito positivo può essere disposta la pubblicazione dell'avvenuta comunicazione alla Commissione effettuata ai sensi del regolamento (CE) n. 1/2004 della Commissione, del 23 dicembre 2003, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

2. Le disposizioni che trovano applicazione secondo quanto previsto dal comma 1 si applicano anche alle domande presentate e non ancora definite alla data ivi prevista."

     15. L'articolo 43 bis della legge provinciale n. 4 del 2003, come inserito dal comma 8, ha efficacia a decorrere dal giorno in cui è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione l'avviso sull'esito positivo dell'esame di compatibilità da parte della Commissione dell'Unione europea, ai sensi degli articoli 87 e 88 del trattato istitutivo. Gli interventi previsti dal predetto articolo 43 bis della legge provinciale n. 4 del 2003 possono essere riconosciuti anche con riguardo alle spese sostenute a decorrere dall'1 gennaio 2004.

     16. Relativamente alla campagna produttiva dell'anno 2004, le domande presentate ai sensi dell'articolo 48 della legge provinciale n. 4 del 2003, come modificato dal comma 9, possono riguardare anche spese sostenute antecedentemente alla data di presentazione delle domande medesime.

     17. La disciplina dei contributi prevista dall'articolo 54 della legge provinciale n. 4 del 2003, come sostituito dal comma 11 di questo articolo, si applica anche alle domande presentate per l'anno 2004 e definite sulla base della previgente legislazione. La Provincia riconosce conseguentemente la differenza di contributo eventualmente spettante in base alla nuova disciplina.

     18. Alla copertura degli oneri derivanti dai commi 2 e 3 di questo articolo si provvede con gli stanziamenti autorizzati in bilancio con riferimento alla funzione obiettivo "Agricoltura". Alla copertura degli altri oneri derivanti da questo articolo si provvede secondo le modalità indicate nelle allegate tabelle A e B.

 

     Art. 2. Interpretazione autentica dell'articolo 43 della legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4.

     1. L'articolo 43, comma 1, della legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4, va interpretato nel senso che, anche tenuto conto di quanto previsto dalla legge 15 gennaio 1991, n. 30 (Disciplina della riproduzione animale), l'istituzione e la tenuta dei libri genealogici costituisce, come già previsto dall'articolo 34 della legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17 (Interventi organici in materia di agricoltura), compito istituzionale della Federazione provinciale degli allevatori in quanto associata alla Associazione italiana allevatori e nel senso che, per tale compito, alla predetta Federazione sono concessi i contributi previsti dalla legislazione provinciale.

 

     Art. 3. Modificazioni della legge provinciale 5 novembre 1990, n. 28 (Istituto agrario di San Michele all'Adige). [1]

     [1. Nel comma 2 dell'articolo 16 della legge provinciale 5 novembre 1990, n. 28 le parole: "non più di dodici direttori" sono sostituite dalle seguenti: "non più di tredici direttori".

     2. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 17 della legge provinciale n. 28 del 1990 è sostituita dalla seguente:

"b) per il personale ricercatore del centro sperimentale dal contratto collettivo provinciale del comparto della ricerca;".

     3. Il comma 2 dell'articolo 19 della legge provinciale n. 28 del 1990 è sostituito dal seguente:

"2. Il programma pluriennale di attività è lo strumento di programmazione generale che fissa le scelte e individua gli obiettivi che l'istituto intende perseguire nel periodo di riferimento. Il programma pluriennale è elaborato in armonia con le previsioni degli strumenti di programmazione provinciale e compatibilmente con le risorse previste nei medesimi strumenti. Il programma pluriennale ha efficacia temporale per l'intera legislatura. Tale efficacia è tuttavia prorogata fino all'entrata in vigore del programma pluriennale successivo."

     4. Nel comma 3 dell'articolo 26 della legge provinciale n. 28 del 1990 le parole: "da una relazione illustrativa delle singole voci di costo e ricavo" sono sostituite dalle seguenti: "dalla relativa nota integrativa".

     5. Agli oneri derivanti da questo articolo provvede l'Istituto agrario di San Michele all'Adige nell'ambito delle assegnazioni provinciali per il suo funzionamento.]

 

     Art. 4. Disposizioni per il riconoscimento e per il sostegno delle organizzazioni dei produttori agricoli.

     1. Questo articolo detta la disciplina delle organizzazioni dei produttori agricoli operanti nella provincia di Trento non regolamentate da specifica normativa comunitaria.

     2. La Provincia riconosce le organizzazioni dei produttori agricoli costituite con lo scopo di:

     a) assicurare la programmazione della produzione e l'adeguamento della stessa alla domanda, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo;

     b) concentrare l'offerta e commercializzare la produzione degli associati;

     c) ridurre i costi di produzione e stabilizzare i prezzi di produzione;

     d) promuovere pratiche colturali e tecniche di produzione rispettose dell'ambiente e del benessere degli animali, allo scopo di migliorare la qualità delle produzioni e l'igiene degli alimenti, di tutelare la qualità delle acque, dei suoli e del paesaggio e favorire la biodiversità;

     e) assicurare la trasparenza e la regolarità dei rapporti economici con gli associati nella determinazione dei prezzi di vendita dei prodotti;

     f) adottare processi di tracciabilità, anche ai fini dell'assolvimento, per conto dei soci, degli obblighi di cui al regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare.

     3. Per il riconoscimento le organizzazioni dei produttori devono:

     a) essere costituite per singolo prodotto o per categoria di prodotti agricoli;

     b) avere sede operativa nella provincia di Trento;

     c) assumere la forma giuridica di società di capitali aventi per oggetto sociale la commercializzazione dei prodotti agricoli, il cui capitale sociale sia sottoscritto da imprenditori agricoli o da società costituite da imprenditori agricoli o da società cooperative agricole e loro consorzi o da consorzi con attività esterne di cui agli articoli da 2612 a 2615 bis del codice civile o società consortili di cui all'articolo 2615 ter del codice civile, costituiti da imprenditori agricoli e loro forme societarie;

     d) prevedere negli statuti l'obbligo per i soci di aderire, per quanto riguarda la produzione oggetto dell'attività delle organizzazioni, ad una sola di esse, di far vendere almeno il 50 per cento della produzione direttamente dall'organizzazione, con facoltà di commercializzare in nome e per conto dei soci fino al 25 per cento del prodotto, di mantenere il vincolo associativo annuale e, ai fini del recesso, osservare il preavviso di almeno sei mesi; gli statuti, inoltre, devono prevedere disposizioni volte a garantire ai soci il controllo democratico dell'organizzazione e l'assunzione autonoma delle decisioni da essa adottate.

     4. Con regolamento sono definiti i requisiti specifici e sono stabilite le norme procedurali per concedere il riconoscimento ai sensi di questo articolo, nonché per la vigilanza sulle organizzazioni dei produttori agricoli, ivi comprese le associazioni dei produttori agricoli già operanti alla data di entrata in vigore di questa legge e già riconosciute ai sensi della legge provinciale 28 ottobre 1985, n. 18 (Norme per il riconoscimento delle associazioni dei produttori agricoli e ulteriori modifiche alla legge provinciale 15 dicembre 1972, n. 28). Il regolamento disciplina in particolare le modalità per la presentazione delle domande, per la loro definizione e per l'effettuazione delle verifiche.

     5. La Provincia può concedere contributi alle organizzazioni dei produttori agricoli riconosciute ai sensi di questo articolo per le spese sostenute per l'avvio e per il funzionamento delle organizzazioni dei produttori per un periodo massimo di quattro anni dal loro riconoscimento, secondo quanto previsto dall'articolo 31 della legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 (Sostegno dell'economia agricola, disciplina dell'agricoltura biologica e della contrassegnazione di prodotti geneticamente non modificati).

     6. Presso il servizio provinciale competente in materia di vigilanza e promozione dell'attività agricola è istituito l'elenco provinciale delle organizzazioni dei produttori agricoli, nel quale le organizzazioni sono iscritte d'ufficio a seguito del loro riconoscimento.

     7. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore di questa legge le associazioni di produttori riconosciute ai sensi della legge provinciale n. 18 del 1985 adottano delibere di trasformazione in una delle forme giuridiche previste da questo articolo. Qualora le associazioni non adottino le predette delibere, la Provincia dispone la revoca del riconoscimento.

     8. Dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto al comma 4 sono abrogate le seguenti disposizioni:

     a) la legge provinciale 28 ottobre 1985, n. 18;

     b) gli articoli 29, 30, 31, 32 e 33 della legge provinciale 14 febbraio 1991, n. 5;

     c) l'articolo 96 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1.

     9. Alla copertura degli oneri derivanti da questo articolo si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella A.

 

     Art. 5. Modificazioni della legge provinciale 15 settembre 1980, n. 31 (Disposizioni varie in materia forestale). [2]

     [1. All'articolo 3 della legge provinciale 15 settembre 1980, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) nel primo comma le parole: "Il comitato tecnico forestale può subordinare" sono sostituite dalle seguenti: "Il comitato tecnico forestale ed il servizio provinciale competente in materia di foreste possono subordinare";

     b) dopo il quinto comma è inserito il seguente:

"In caso di trasformazione abusiva delle superfici boscate il comitato tecnico forestale e, ove competente al rilascio dell'autorizzazione, il servizio provinciale competente in materia di foreste possono imporre lavori di ripristino, fissando un adeguato termine. In caso di mancata esecuzione, i predetti organismi diffidano l'interessato a effettuare il deposito di una somma presso il tesoriere della Provincia di importo corrispondente alla spesa prevista; in tal caso il servizio provinciale competente in materia di foreste cura l'esecuzione dei lavori. Ove l'interessato non effettui il deposito, ovvero qualora l'esecuzione dei lavori abbia comportato una spesa superiore a quella prevista, la riscossione delle somme dovute è disposta secondo le norme previste dall'articolo 51 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di Trento)."

     2. L'articolo 4 della legge provinciale n. 31 del 1980 è sostituito dal seguente:

"Art. 4. Interventi compensativi.

1. Allo scopo di assicurare il mantenimento di un equilibrato assetto idrogeologico e forestale del territorio, il rilascio dell'autorizzazione alla trasformazione di coltura da parte del comitato tecnico forestale, in applicazione della legge provinciale 23 novembre 1978, n. 48 (Provvedimenti per il potenziamento delle aree forestali e delle loro risorse), e il rilascio dell'autorizzazione alla sostituzione di specie di cui all'articolo 3 delle prescrizioni di massima e di polizia forestale, possono essere subordinati al rimboschimento o al rinfoltimento compensativo di una superficie di norma non inferiore a quella trasformata, da effettuarsi a cura del titolare dell'autorizzazione nell'ambito del bacino idrografico o del territorio comunale, anche su proprietà diversa da quella del titolare dell'autorizzazione.

2. Qualora non sussistano le condizioni per la realizzazione dell'intervento di cui al comma 1, il rilascio dell'autorizzazione può essere subordinato alla realizzazione di opere forestali e di miglioramento dei boschi esistenti, di opere idraulico-forestali o di antincendio oppure al versamento di una somma pari al costo del rimboschimento di un'area delle stesse dimensioni di quella trasformata; la somma versata è introitata nel fondo forestale provinciale per essere destinata alla realizzazione di interventi di rimboschimento o di opere forestali, idraulico-forestali o antincendio su terreni situati nell'ambito del territorio dell'ente interessato."]

 

     Art. 6. Modificazioni della legge provinciale 23 settembre 1978, n. 48 (Provvedimenti per il potenziamento delle aree forestali e delle loro risorse). [3]

     [1. Il secondo comma dell'articolo 3 della legge provinciale 23 novembre 1978, n. 48, è sostituito dal seguente:

"Agli effetti della presente legge rientrano tra gli enti anche le forme collaborative e gli enti strumentali previsti dall'ordinamento dei comuni di cui alla legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 (Nuovo ordinamento dei comuni della Regione Trentino - Alto Adige), i soggetti a cui è affidata la gestione forestale da parte degli enti pubblici proprietari, le amministrazioni separate dei beni frazionali di uso civico di cui alla legge provinciale 13 marzo 2002, n. 5, le Regole di Spinale e Manez di cui alla legge provinciale 28 ottobre 1960, n. 12, nonché la Magnifica Comunità di Fiemme e le associazioni agrarie di diritto pubblico."

     2. All'articolo 30 della legge provinciale n. 48 del 1978 sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al primo comma è aggiunto in fine il seguente periodo: "Le funzioni, che ai sensi dell'articolo 7 del regio decreto n. 3267 del 1923, spettano al comitato forestale, sono esercitate dal comitato tecnico forestale qualora riguardino:

1) interventi soggetti alla procedura di valutazione di impatto ambientale;

2) interventi soggetti alle disposizioni speciali vigenti in materia di attività di ricerca e di coltivazione delle cave e torbiere di cui alla legge provinciale 4 marzo 1980, n. 6 (Disciplina dell'attività di ricerca e di coltivazione delle cave e torbiere nella provincia autonoma di Trento);

3) interventi soggetti alle disposizioni speciali vigenti in materia di disciplina di impianti di trasporto a fune e di piste da sci, con esclusione di quelli di competenza della commissione di coordinamento di cui all'articolo 6 della legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 (Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci);

4) interventi di trasformazione di coltura a scopo agrario coinvolgenti superfici boscate superiori a 10.000 metri quadrati;

5) interventi di edificazione;

6) interventi per la realizzazione di impianti per la gestione di rifiuti.";

     b) dopo il primo comma sono inseriti i seguenti:

"Salvo quanto diversamente previsto dalle leggi speciali, il comitato tecnico forestale è tenuto ad esprimersi entro 120 giorni da quello in cui è pervenuta la domanda di trasformazione di coltura.

Le altre funzioni previste dall'articolo 7 del regio decreto n. 3267 del 1923, non riservate al comitato tecnico forestale ai sensi del primo comma, sono esercitate dal servizio provinciale competente in materia di foreste. Sono inoltre attribuite al servizio provinciale competente in materia di foreste le autorizzazioni alla sostituzione di specie previste dall'articolo 3 delle prescrizioni di massima e di polizia forestale approvate con decreto del Ministro dell'agricoltura e foreste 7 febbraio 1930 nonché le autorizzazioni per il pascolo in bosco di cui all'articolo 26 delle prescrizioni stesse. Il servizio provinciale competente rilascia le autorizzazioni previste da questo comma nel termine di 120 giorni dalla presentazione delle domande; il dirigente del servizio provinciale competente può delegare il rilascio delle predette autorizzazioni ai direttori degli uffici distrettuali forestali.

Cessano di applicarsi le disposizioni dell'articolo 21 del regio decreto n. 1126 del 1926; con deliberazione la Giunta provinciale definisce la documentazione necessaria ai procedimenti amministrativi per il rilascio delle autorizzazioni previste dal presente articolo."

     3. All'articolo 32 della legge provinciale n. 48 del 1978 sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) il primo comma è sostituito dal seguente:

"Contro i provvedimenti assunti dal comitato tecnico forestale e dal servizio provinciale competente in materia di foreste ai sensi dell'articolo 7 del regio decreto n. 3267 del 1923 e degli articoli 3 e 26 delle prescrizioni di massima e polizia forestale è ammesso ricorso alla Giunta provinciale, da presentare entro trenta giorni dalla data di notificazione del provvedimento all'interessato. All'istruttoria dei ricorsi provvede il dirigente generale del dipartimento competente in materia di foreste.";

     b) al secondo comma, le parole: "Il ricorso è deciso" sono sostituite dalle seguenti: "Il ricorso avverso i provvedimenti assunti dal comitato tecnico forestale è deciso".

     4. Le modificazioni apportate dal comma 2 di questo articolo all'articolo 30 della legge provinciale n. 48 del 1978 si applicano anche alle domande presentate e non ancora definite prima della data di entrata in vigore di questa legge, salvo che il termine per la definizione delle domande di competenza del servizio provinciale cui è affidata la materia delle foreste continua ad essere quello previsto dall'articolo 21 del regio decreto n. 1126 del 1926.]

 

     Art. 7. Abrogazione dell'articolo 2 bis della legge provinciale 20 giugno 1980, n. 19 (Trasferimento alla Provincia autonoma di Trento dei beni e del personale dell'Ente assistenza utenti motori agricoli e assunzione dei relativi compiti).

     1. Sono abrogati:

     a) l'articolo 2 bis della legge provinciale 20 giugno 1980, n. 19;

     b) l'articolo 22 della legge provinciale 18 novembre 1988, n. 38;

     c) la lettera d) del comma 1 dell'articolo 7 della legge provinciale 12 febbraio 1996, n. 3.

 

Capo II

Disposizioni in materia di commercio

 

     Art. 8. Modificazioni della legge provinciale 2 settembre 1978, n. 35 (Disciplina e promozione delle fiere, mostre ed esposizioni nel territorio della provincia ed ulteriori interventi per l'incremento delle attività commerciali).

     1. L'articolo 2 della legge provinciale n. 35 del 1978 è sostituito dal seguente:

"Art. 2. Tipologie delle manifestazioni fieristiche.

1. Ai fini di questa legge per "manifestazioni fieristiche" s'intendono le attività commerciali limitate nel tempo e svolte in via ordinaria in regime di diritto privato e in ambito concorrenziale, finalizzate alla presentazione e alla promozione o alla commercializzazione di beni e di servizi, allestite in idonei complessi espositivi e destinate a visitatori generici nonché ad operatori professionali del settore o dei settori economici coinvolti.

2. Tra le manifestazioni fieristiche si individuano le seguenti tipologie:

a) "fiere generali": manifestazioni senza limitazione merceologica, dirette alla presentazione e all'eventuale vendita, anche con consegna immediata, dei beni e dei servizi esposti. Le fiere generali sono aperte al pubblico;

b) "fiere specializzate": manifestazioni limitate a uno o più settori merceologici omogenei o tra loro connessi, dirette alla presentazione e alla promozione dei beni e dei servizi esposti, con contrattazione solo su campione. Le fiere specializzate sono riservate agli operatori professionali, con possibile accesso del pubblico in qualità di visitatore;

c) "mostre-mercato": manifestazioni limitate a uno o più settori merceologici omogenei o connessi tra loro, dirette alla promozione o anche alla vendita dei prodotti esposti. Le mostre-mercato sono aperte al pubblico indifferenziato o ad operatori professionali."

     2. L'articolo 4 della legge provinciale n. 35 del 1978 è sostituito dal seguente:

"Art. 4. Qualifica delle manifestazioni fieristiche.

1. Le manifestazioni fieristiche assumono le qualifiche di internazionale, nazionale o locale sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale in relazione al grado di rappresentatività del settore o dei settori economici cui la manifestazione è rivolta, alla sede di svolgimento, al programma e agli scopi della manifestazione fieristica nonché alla provenienza degli espositori e dei visitatori."

     3. L'articolo 8 della legge provinciale n. 35 del 1978 è sostituito dal seguente:

"Art. 8. Comunicazione della manifestazione fieristica.

1. I soggetti, pubblici o privati, che intendono organizzare una manifestazione fieristica in provincia di Trento presentano al servizio provinciale competente in materia di commercio la comunicazione per lo svolgimento della manifestazione fieristica. La comunicazione è presentata direttamente o inoltrata mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

2. Nella comunicazione della manifestazione fieristica sono riportati:

a) i dati relativi al soggetto organizzatore, e cioè la denominazione o le generalità;

b) la denominazione della manifestazione;

c) il luogo, il periodo di effettuazione nonché l'orario di apertura;

d) i settori merceologici interessati;

e) ogni altro elemento individuato dalla deliberazione della Giunta provinciale prevista dall'articolo 4 ai fini dell'attribuzione della qualifica di internazionale, nazionale o locale. Nel caso di manifestazione internazionale o nazionale alla comunicazione è allegata la documentazione atta a dimostrare che il soggetto organizzatore possiede esperienza nel settore fieristico e solidità finanziaria.

3. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione il servizio provinciale competente in materia di commercio esamina le comunicazioni pervenute per verificarne la completezza, chiedendo eventuali informazioni integrative. Se riscontra una difformità tra la qualifica assunta ai sensi dell'articolo 4 e i criteri stabiliti ai sensi del medesimo articolo, il servizio provinciale competente in materia di commercio comunica l'esatta qualifica al soggetto interessato.

4. La manifestazione può essere effettuata decorsi sessanta giorni dall'invio della comunicazione o dall'invio delle informazioni integrative, se richieste. Nel caso di manifestazione a carattere locale i termini previsti da questo comma e dal comma 3 sono ridotti della metà.

5. I soggetti organizzatori, compatibilmente con gli spazi disponibili, garantiscono pari opportunità di accesso a tutti gli operatori interessati e qualificati per l'iniziativa; inoltre garantiscono che le condizioni per la partecipazione dei singoli espositori alla manifestazione fieristica rispondano a criteri di trasparenza, non contengano clausole discriminatorie e prevedano tariffe equivalenti a parità di prestazioni.

6. Le strutture in cui sono svolte le manifestazioni fieristiche devono essere idonee sotto il profilo della sicurezza, in base alla normativa vigente in materia.

7. A fini statistici i soggetti organizzatori trasmettono alla Provincia, entro novanta giorni dalla chiusura della manifestazione fieristica, i dati consuntivi relativi alla manifestazione stessa.

8. Per assicurare la stabilità e la trasparenza del mercato fieristico la Provincia attua tutte le iniziative necessarie per evitare lo svolgimento di manifestazioni fieristiche concomitanti, anche promuovendo il confronto tra gli operatori."

     4. L'articolo 14 della legge provinciale n. 35 del 1978 è sostituito dal seguente:

"Art. 14. Calendario delle manifestazioni fieristiche.

1. Sulla base delle comunicazioni pervenute ai sensi dell'articolo 8, la Provincia predispone periodicamente, a fini conoscitivi e promozionali, il calendario provinciale delle manifestazioni fieristiche.

2. In relazione ad ogni manifestazione fieristica, nel calendario provinciale delle manifestazioni fieristiche sono riportati i seguenti dati:

a) denominazione della manifestazione;

b) soggetto organizzatore;

c) luogo, periodo di svolgimento e orario di apertura;

d) tipologia e qualifica della manifestazione;

e) tipologie merceologiche interessate.

3. Se i soggetti organizzatori delle manifestazioni fieristiche intendono chiedere l'inserimento nel calendario nazionale delle manifestazioni fieristiche nazionali e internazionali, la comunicazione relativa alla manifestazione fieristica nazionale o internazionale è presentata ai sensi dell'articolo 8 al servizio provinciale competente in materia di commercio entro il 31 gennaio dell'anno precedente a quello di svolgimento della manifestazione."

     5. L'articolo 16 della legge provinciale n. 35 del 1978 è sostituito dal seguente:

"Art. 16. Vigilanza.

1. La vigilanza sull'osservanza di questa legge è esercitata dai dipendenti del servizio provinciale competente in materia di commercio a ciò autorizzati dalla Giunta provinciale. A tal fine i dipendenti addetti alla vigilanza sono muniti di un apposito tesserino di riconoscimento e hanno libero accesso ai complessi espositivi dove si svolge la manifestazione fieristica."

     6. L'articolo 17 della legge provinciale n. 35 del 1978 è sostituito dal seguente:

"Art. 17. Sanzioni.

1. La violazione degli obblighi previsti dall'articolo 8, commi 1, 2 e 3, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 30.000 euro.

2. L'utilizzo abusivo della qualifica di manifestazione fieristica internazionale o nazionale è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 900 a 9.000 euro.

3. La violazione degli obblighi previsti dall'articolo 8, comma 5, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 900 a 9.000 euro.

4. La violazione dell'obbligo d'invio dei dati consuntivi relativi alla manifestazione fieristica, previsto dall'articolo 8, comma 7, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 600 a 6.000 euro.

5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste nei commi da 1 a 4 sono applicate nella misura di un terzo di quella ivi prevista se la violazione accertata riguarda manifestazioni fieristiche locali.

6. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative si osserva la legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

7. L'emissione dell'ordinanza-ingiunzione e dell'ordinanza di archiviazione di cui all'articolo 18 della legge n. 689 del 1981 spetta al dirigente del servizio provinciale competente in materia di commercio.

8. Le somme riscosse sono introitate nel bilancio della Provincia."

     7. Sono abrogati il primo e il secondo comma dell'articolo 1 e gli articoli 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15 e 18 della legge provinciale 2 settembre 1978, n. 35, nonché il comma 2 dell'articolo 37 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1.

     8. Le domande di autorizzazione presentate ai sensi degli articoli 8 e 9 della legge provinciale n. 35 del 1978, nel testo previgente alle modifiche apportate da questo articolo, si considerano comunicazioni effettuate ai sensi dell'articolo 8 della legge provinciale n. 35 del 1978, come sostituito dal comma 3.

 

     Art. 9. Modificazioni dell'articolo 53 della legge provinciale 22 dicembre 1983, n. 46 (Disciplina del settore commerciale della provincia autonoma di Trento) in materia di distributori di carburanti.

     1. Dopo il quarto comma dell'articolo 53 della legge provinciale 22 dicembre 1983, n. 46, sono inseriti i seguenti:

"L'installazione o il trasferimento degli impianti previsti dal primo comma possono comunque essere concessi solo a condizione che nei nuovi impianti sia prevista l'erogazione di gas metano e che le attrezzature siano fruibili dai portatori di minorazioni, ovvero qualora si verifichino, contestualmente, le seguenti condizioni:

a) chiusura, per ogni impianto nuovo o trasferito, di almeno tre impianti di distribuzione carburanti esistenti;

b) distanza minima di 10 chilometri rispetto agli esercizi esistenti, sulla stessa direttrice di marcia, ed in ogni caso di 5 chilometri in tutte le direzioni;

c) superficie minima di 1.000 metri quadrati, 2.000 metri quadrati, 3.000 metri quadrati se in fregio rispettivamente a strada comunale, strada provinciale o strada statale;

d) le attrezzature devono essere fruibili dai portatori di minorazioni.

La Giunta provinciale può, con provvedimento motivato, autorizzare deroghe al requisito previsto dalla lettera a) del quinto comma in caso di trasferimenti conseguenti alla riorganizzazione della viabilità o comunque motivati da altre ragioni di interesse pubblico. L'installazione del gas metano è comunque obbligatoria per gli impianti delle aree di servizio autostradali, servite dalla rete distributiva del gas metano, nel caso di ristrutturazione degli impianti stessi."

     2. Le disposizioni di questo articolo non si applicano alle domande già presentate alla data di entrata in vigore di questa legge ove già corredate di tutta la documentazione essenziale.

 

     Art. 10. Abrogazione della legge provinciale 7 novembre 1977, n. 32 (Marchio provinciale di origine e qualità a tutela dei prodotti dell'agricoltura del Trentino).

     1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

     a) la legge provinciale 7 novembre 1977, n. 32;

     b) gli articoli 67 e 68 della legge provinciale 10 aprile 1980, n. 8.

 

     Art. 11. Disposizioni relative all'autorizzazione per gli esercizi addetti alla somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico.

     1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge, in deroga a tutte le disposizioni programmatorie, possono presentare domanda di autorizzazione alla somministrazione di pasti veloci prevista dalla legge provinciale 14 luglio 2000, n. 9 (Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e dell'attività alberghiera, nonché modifica all'articolo 74 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 in materia di personale), coloro che alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Provincia 14 giugno 2001, n. 21-72/Leg. concernente "Regolamento di esecuzione della legge provinciale 14 luglio 2000, n. 9 (Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e dell'attività alberghiera, nonché modifica dell'articolo 74 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 in materia di personale)", erano in possesso di autorizzazione per la tipologia di cui all'articolo 52, primo comma, lettera b), del decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 dicembre 1984, n. 18-13/Legisl. (Regolamento di esecuzione della legge provinciale 22 dicembre 1983, n. 46), nonché gli eventuali subentranti ai sensi dell'articolo 17 della legge provinciale n. 9 del 2000.

     2. Entro il termine di cui al comma 1, in deroga a tutte le disposizioni programmatorie, possono presentare domanda di autorizzazione alla somministrazione di bevande prevista dalla legge provinciale n. 9 del 2000, coloro che alla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione della legge provinciale n. 9 del 2000, di cui al decreto del Presidente della Provincia n. 21-72/Leg. del 2001, erano in possesso di autorizzazione per la tipologia di cui all'articolo 52, primo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Giunta provinciale n. 18-13/Legisl. del 1984, nonché gli eventuali subentranti ai sensi dell'articolo 17 della legge provinciale n. 9 del 2000.

 

     Art. 12. Modificazioni della legge provinciale 14 luglio 2000, n. 9 (Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e dell'attività alberghiera, nonché modifica dell'articolo 74 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 in materia di personale). [4]

     1. Dopo il comma 3 dell'articolo 13 della legge provinciale 14 luglio 2000, n. 9, sono inseriti i seguenti:

"3 bis. Nel limite massimo previsto dal comma 3, con regolamento sono stabiliti il numero di apparecchi e di congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento o da gioco di abilità previsti dall'articolo 110, commi 6 e 7, del regio decreto n. 773 del 1931, che possono essere installati presso gli esercizi disciplinati dalla presente legge, nonché le prescrizioni ai fini dell'installazione di tali apparecchi, sulla base dei seguenti criteri direttivi:

a) dimensione e natura dell'attività prevalente svolta presso l'esercizio o il locale;

b) ubicazione dell'esercizio o del locale.

3 ter. Fino alla data di entrata in vigore delle norme regolamentari previste dal comma 3 bis, e fermo restando il limite massimo fissato dal comma 3, il numero di apparecchi e di congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento o da gioco di abilità previsti dall'articolo 110, commi 6 e 7, del regio decreto n. 773 del 1931, che possono essere installati presso gli esercizi disciplinati dalla presente legge, nonché le prescrizioni ai fini dell'installazione di tali apparecchi, sono quelli stabiliti dal decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato emanato ai sensi dell'articolo 22, comma 6, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. La installazione degli apparecchi previsti dal presente comma in difformità da quanto stabilito dal predetto decreto dirigenziale è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 260 a 1.550 euro; a tal fine si applica l'articolo 26, commi da 11 a 15."

     2. Dopo il comma 6 dell'articolo 26 della legge provinciale n. 9 del 2000 è inserito il seguente:

"6 bis. La violazione delle norme regolamentari emanate ai sensi dell'articolo 13, comma 3 bis, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 260 a 1.550 euro e con la rimozione degli apparecchi e dei congegni installati in difformità dalle norme regolamentari, da effettuarsi secondo le modalità stabilite dalle medesime norme. Può essere altresì disposta, contestualmente all'ordinanza-ingiunzione, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell'attività per un periodo non superiore ai tre mesi."

 

     Art. 13. Disposizioni in materia di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento o da gioco di abilità di cui all'articolo 110, commi 6 e 7, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 nelle sale giochi, nei circoli privati e nei punti di raccolta di altri giochi autorizzati della provincia di Trento. [5]

     1. Con regolamento sono stabiliti il numero massimo di apparecchi e di congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento o da gioco di abilità previsti dall'articolo 110, commi 6 e 7, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), che possono essere installati presso le sale giochi, i circoli privati ed i punti di raccolta di altri giochi autorizzati della provincia di Trento, nonché le prescrizioni ai fini dell'installazione di tali apparecchi, sulla base dei seguenti criteri direttivi:

     a) dimensione e natura dell'attività prevalente svolta presso l'esercizio o il locale;

     b) ubicazione dell'esercizio o del locale.

     2. La violazione di quanto disposto dal regolamento previsto dal comma 1 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 260 a 1.550 euro e con la rimozione degli apparecchi e dei congegni installati in difformità dal regolamento, da effettuarsi secondo le modalità stabilite dal medesimo regolamento. Può essere altresì disposta, contestualmente all'ordinanza-ingiunzione, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell'attività per un periodo non superiore ai tre mesi.

     3. Fino all'entrata in vigore del regolamento previsto dal comma 1, il numero massimo di apparecchi e di congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento o da gioco di abilità previsti dall'articolo 110, commi 6 e 7, del regio decreto n. 773 del 1931 che possono essere installati presso le sale giochi, i circoli privati ed i punti di raccolta di altri giochi autorizzati della provincia di Trento, nonché le prescrizioni ai fini dell'installazione di tali apparecchi sono quelli stabiliti dal decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato emanato ai sensi dell'articolo 22, comma 6, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. L'installazione degli apparecchi previsti dal presente comma in difformità da quanto stabilito dal predetto decreto dirigenziale è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 260 a 1.550 euro.

     4. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 2 e 3 si osserva la legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale). L'emissione dell'ordinanza-ingiunzione e dell'ordinanza di archiviazione di cui all'articolo 18 della legge n. 689 del 1981 spetta al dirigente del servizio provinciale competente in materia di polizia amministrativa. Le somme riscosse sono introitate nel bilancio della Provincia.

 

Capo III

Disposizioni in materia di turismo

 

     Art. 14. Modificazioni della legge provinciale 15 novembre 1988, n. 35 (Provvidenze per gli impianti a fune e le piste da sci).

     1. Nell'articolo 1 della legge provinciale 15 novembre 1988, n. 35, le parole: "e in conformità con gli obiettivi del piano di politica turistica di cui all'articolo 3 della legge provinciale 4 agosto 1986, n. 21" sono soppresse.

     2. All'articolo 2 della legge provinciale n. 35 del 1988 sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) nella lettera a) del comma 1 le parole: "gli ordini di priorità degli interventi, eventualmente differenziati" sono sostituite dalle seguenti: "le priorità degli interventi, eventualmente";

     b) nella lettera h) del comma 1 le parole: "nei singoli esercizi di riferimento" sono sostituite dalle seguenti: "nell'esercizio di conclusione dell'istruttoria"; inoltre le parole: "a quello iniziale di riferimento" sono soppresse;

     c) la lettera l) del comma 1 è abrogata;

     d) i commi 6 e 7 sono abrogati.

     3. L'articolo 3 della legge provinciale n. 35 del 1988 e l'articolo 82 della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 18, sono abrogati.

     4. L'articolo 6 bis della legge provinciale n. 35 del 1988, è sostituito dal seguente:

"Art. 6 bis. Disposizioni per l'istruttoria e per l'ammissione delle domande di agevolazione.

1. Alle domande di agevolazione si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 12, 13, 14 e 15 della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (Interventi della Provincia autonoma di Trento per il sostegno dell'economia e della nuova imprenditorialità. Disciplina dei patti territoriali in modifica della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 e disposizione in materia di commercio)."

 

     Art. 15. Modificazioni della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 20 (Nuovo ordinamento della professione di guida alpina e di maestro di sci nella provincia di Trento e modifiche alla legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 concernente "Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci").

     1. Il titolo della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 20, è sostituito dal seguente: "Ordinamento della professione di guida alpina, di accompagnatore di territorio e di maestro di sci nella provincia di Trento e modifiche alla legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 (Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci)".

     2. Nel comma 1 dell'articolo 1 della legge provinciale n. 20 del 1993 dopo le parole: "guida alpina" sono inserite le seguenti: ", di accompagnatore di territorio".

     3. La rubrica del titolo I della legge provinciale n. 20 del 1993 è sostituita dalla seguente: "Guide alpine e accompagnatori di territorio".

     4. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge provinciale n. 20 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) alla lettera a) dopo le parole: "anche di interesse naturalistico" sono aggiunte le seguenti: "nonché nelle attività di torrentismo e di canyoning";

     b) alla lettera c) dopo le parole: "su piste di discesa e di fondo" sono aggiunte le seguenti: "nonché insegnamento delle tecniche di arrampicata, di torrentismo e di canyoning".

     5. Dopo il comma 4 dell'articolo 4 della legge provinciale n. 20 del 1993 è aggiunto il seguente:

"4 bis. L'iscrizione all'albo professionale della provincia di Trento da parte di guide alpine-maestri di alpinismo e aspiranti guida in possesso di titoli professionali rilasciati da altri Stati è subordinata al riconoscimento della formazione professionale secondo quanto previsto dal decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319 (Attuazione della direttiva 92/51/CEE relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva 89/48/CEE)."

     6. Il comma 3 dell'articolo 10 della legge provinciale n. 20 del 1993 è sostituito dal seguente:

"3. Per favorire la diffusione della professione e l'acquisizione di competenze professionali specifiche, la Provincia può istituire ed organizzare corsi propedeutici alla professione di aspirante guida alpina, corsi di lingue estere e corsi di specializzazione."

     7. L'articolo 16 della legge provinciale n. 20 del 1993 è sostituito dal seguente:

"Art. 16. Istruttori.

1. Le funzioni di istruttore tecnico nei corsi sono affidate esclusivamente a guide alpine-maestri di alpinismo che siano in possesso del diploma di istruttore di guida alpina-maestro di alpinismo rilasciato a seguito della frequenza degli appositi corsi organizzati dal collegio nazionale delle guide alpine o dal collegio provinciale delle guide alpine.

2. La Provincia può assumere a proprio carico le spese dei corsi di formazione e di aggiornamento programmati dal collegio provinciale delle guide alpine."

     8. Dopo l'articolo 16 della legge provinciale n. 20 del 1993 è inserito il seguente:

"Art. 16 bis. Accompagnatore di territorio.

1. Ferme restando le attività oggetto delle altre professioni turistiche secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia, è accompagnatore di territorio chi svolge per professione, e limitatamente al territorio provinciale, anche in modo non esclusivo e non continuativo, le seguenti attività:

a) accompagnamento di persone in escursioni in ambiente montano, attraverso sentieri e zone di particolare pregio naturalistico, fornendo elementi conoscitivi e informazioni riguardanti i luoghi attraversati;

b) accompagnamento di persone in visita ad ambienti o strutture espositive di carattere naturalistico ed etnologico.

2. L'accompagnatore di territorio può svolgere l'attività di cui al comma 1, lettera a), fino a 1800 metri di quota, con esclusione dei terreni innevati e di quelli che comportano difficoltà richiedenti l'uso di tecniche e materiali alpinistici, quali ad esempio corda, piccozza e ramponi.

3. Il servizio provinciale competente in materia di turismo individua, su proposta degli accompagnatori di territorio e sentito il parere motivato del collegio provinciale delle guide alpine, i percorsi su cui l'accompagnatore di territorio può svolgere l'attività di cui al comma 1, lettera a), in deroga a quanto previsto al comma 2; i percorsi così individuati sono iscritti in un apposito elenco approvato con determinazione del dirigente del servizio provinciale competente in materia di turismo.

4. L'esercizio dell'attività di accompagnatore di territorio è subordinato al possesso di apposita abilitazione e all'iscrizione in un apposito elenco speciale, alla cui tenuta provvede il collegio provinciale delle guide alpine. L'abilitazione all'esercizio della professione si consegue mediante la frequenza di un ciclo formativo, il superamento dei relativi esami e una valutazione positiva circa le modalità di esercizio della professione, realizzata secondo un piano di formazione.

5. L'articolo 10, commi 2 e 6, nonché gli articoli 16, 17, 18, 19, 20 e 47 si applicano anche agli accompagnatori di territorio."

     9. L'articolo 19 della legge provinciale n. 20 del 1993 è sostituito dal seguente:

"Art. 19. Presidente del collegio provinciale delle guide alpine.

1. L'assemblea elegge al proprio interno il presidente del collegio scegliendolo fra le guide alpine-maestri di alpinismo iscritti da almeno cinque anni all'albo provinciale delle guide alpine. Il Presidente è eletto a maggioranza assoluta e, nel caso in cui nessuno ottenga tale maggioranza, si procede a votazione di ballottaggio fra i due componenti più votati nel primo scrutinio."

     10. Al comma 1 dell'articolo 20 della legge provinciale n. 20 del 1993 alla lettera a) dopo le parole: "consiglio direttivo" sono inserite le seguenti: "e il presidente del collegio provinciale delle guide alpine".

     11. All'articolo 27 della legge provinciale n. 20 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) nel comma 1 le parole: "della Comunità economica europea" sono soppresse;

     [b) nel comma 2 la parola: "quindici" è sostituita dalla seguente: "trenta";] [6]

     c) i commi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

"4. L'iscrizione all'albo professionale della provincia di Trento da parte di maestri di sci in possesso di titoli professionali rilasciati da altri Stati è subordinata al riconoscimento della formazione professionale secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 319 del 1994.

5. L'esercizio temporaneo della professione sul territorio provinciale è consentito secondo la normativa dello Stato di provenienza o della regione o provincia autonoma in cui ha sede l'albo di provenienza ed è subordinato, nei limiti di cui al comma 2, alle seguenti condizioni:

a) iscrizione all'albo della regione o della provincia autonoma di provenienza per i maestri di sci provenienti da altre regioni o dalla Provincia autonoma di Bolzano;

b) possesso del titolo abilitativo conseguito in uno Stato membro dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'accordo sullo spazio economico europeo del 2 maggio 1992 - firmato a Oporto il 2 maggio 1992, la cui ratifica è stata autorizzata dalla legge 28 luglio 1993, n. 300 -, per i maestri di sci provenienti da tali Stati;

c) possesso del titolo abilitativo conseguito in uno Stato diverso da quelli indicati dalla lettera b), per i maestri di sci stranieri provenienti con i propri clienti da tali Stati; per i maestri di sci provenienti da Stati che non rilasciano alcun titolo abilitativo è necessaria l'attestazione di una corrispondente formazione professionale che faccia espresso riferimento all'attività di maestro di sci.";

     d) dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

"5 bis. Nei casi previsti dal comma 5 il maestro di sci comunica preventivamente al collegio provinciale dei maestri di sci il periodo di attività e le località sciistiche nelle quali intende esercitare temporaneamente la professione; alla comunicazione provvedono le agenzie di viaggio, le scuole di sci e le organizzazioni non riconosciute di maestri di sci, qualora il maestro di sci presti la propria attività professionale nel loro ambito o al loro servizio.

5 ter. Per i maestri di sci che esercitano per la prima volta la professione nel territorio provinciale, la comunicazione di cui al comma 5 bis va presentata, unitamente alla documentazione atta a comprovare il possesso del titolo abilitativo o la formazione professionale, almeno 30 giorni prima della data prevista per l'inizio del periodo di attività."

     12. All'articolo 38 della legge provinciale n. 20 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) nel comma 4 le parole: "indicati dal comma 1 nonché di quelli per il conseguimento dei diplomi di specializzazione e dei corsi di aggiornamento nelle specializzazioni" sono sostituite dalle seguenti: "previsti da questa legge"; inoltre le parole: "; sono poste altresì a carico della Provincia, per i residenti in provincia di Trento, le spese relative all'uso degli impianti di trasporto a fune necessari allo svolgimento dei corsi di aggiornamento professionale" sono soppresse;

     b) il comma 10 è sostituito dal seguente:

"10. Per favorire l'acquisizione di competenze professionali specifiche la Provincia istituisce e organizza corsi ed esami per il conseguimento dei diplomi di specializzazione individuati nel regolamento di esecuzione di questa legge."

     13. Il comma 1 dell'articolo 40 della legge provinciale n. 20 del 1993 è sostituito dal seguente:

"1. La Provincia riconosce come scuole di sci le organizzazioni alle quali facciano capo più maestri di sci allo scopo di esercitare in modo coordinato la loro attività e che presentino i requisiti previsti dal regolamento di esecuzione di questa legge. Le denominazioni "scuola di sci" e "scuola di snowboard" possono essere usate unicamente dalle organizzazioni riconosciute."

     14. Dopo l'articolo 40 della legge provinciale n. 20 del 1993, nel capo I del titolo III, è inserito il seguente:

"Art. 40 bis. Regolamento di esecuzione.

1. Il regolamento di esecuzione di questa legge stabilisce:

a) i requisiti per l'ammissione ai corsi di abilitazione, nonché il contenuto e le modalità di svolgimento della prova attitudinale di ammissione;

b) il contenuto e le modalità di svolgimento dei corsi previsti da questa legge, nonché i criteri di valutazione delle prove d'esame;

c) i criteri per il riconoscimento di eventuali crediti formativi e i casi di esonero dalla frequenza dei corsi obbligatori di aggiornamento;

d) le modalità e i requisiti per l'iscrizione all'albo professionale o all'elenco speciale, per il rinnovo dell'iscrizione e per il trasferimento o l'aggregazione temporanea all'albo professionale o all'elenco speciale tenuti da un'altra regione o provincia autonoma, nonché i casi di cancellazione dall'albo o dall'elenco;

e) le modalità di nomina, il funzionamento e la composizione delle commissioni esaminatrici e delle sottocommissioni tecniche;

f) le condizioni per il rilascio e la revoca dell'autorizzazione per l'apertura di scuole di alpinismo e di scialpinismo nonché per il riconoscimento e la revoca del riconoscimento delle scuole di sci;

g) i doveri a carico delle guide alpine, degli accompagnatori di territorio e dei maestri di sci nello svolgimento della professione;

h) la quota di spesa a carico dei partecipanti ai corsi ed esami previsti da questa legge.

2. Il regolamento di esecuzione, sottoposto al preventivo parere della commissione consiliare competente, può specificare le attività di cui agli articoli 2, comma 1, 16 bis e 24 e individuare ulteriori attività riconducibili alle relative professioni."

     15. L'articolo 47 della legge provinciale n. 20 del 1993 è sostituito dal seguente:

"Art. 47. Sanzioni amministrative.

1. L'esercizio abusivo della professione di guida alpina, di accompagnatore di territorio e di maestro di sci è punito, indipendentemente dalla sanzione penale, con la sanzione amministrativa da 600 a 1.800 euro; alla medesima sanzione è soggetta l'agenzia di viaggio, la scuola di alpinismo e di sci-alpinismo, la scuola di sci o l'organizzazione non riconosciuta dei maestri di sci qualora si avvalga di soggetti privi delle abilitazioni previste dalla presente legge.

2. L'esercizio stabile della professione di guida alpina, di maestro di sci e di accompagnatore sul territorio sul territorio provinciale in mancanza di iscrizione agli albi professionali di cui agli articoli 4 e 25 o all'elenco speciale di cui all'articolo 16 bis è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 200 a 600 euro.

3. L'apertura di scuole di alpinismo e di sci-alpinismo sprovviste dell'autorizzazione di cui all'articolo 21 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 400 a 1.200 euro a carico di ciascuna persona che pratichi attività di insegnamento nell'ambito dell'organizzazione abusiva.

4. La violazione dell'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 27, commi 5 bis e 5 ter, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 200 a 600 euro.

5. L'uso della denominazione "scuola di sci" o "scuola di snowboard" da parte di organizzazioni non riconosciute comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 400 a 1.200 euro a carico di ciascuna persona che pratichi l'attività di insegnamento dello sci nell'ambito dell'organizzazione non riconosciuta.

6. Per la violazione delle ulteriori norme di questa legge e del suo regolamento di esecuzione non punita ai sensi del presente articolo si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 200 a 600 euro.

7. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo sono raddoppiate in caso di recidiva specifica nel medesimo quinquennio. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte nel corso del medesimo quinquennio."

     16. Le modificazioni apportate da questo articolo alla legge provinciale n. 20 del 1993 hanno effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione di cui all'articolo 40 bis della legge provinciale n. 20 del 1993, come inserito dal comma 14 di questo articolo.

     17. Le modificazioni degli articoli 19 e 20 della legge provinciale n. 20 del 1993 disposte da questo articolo trovano applicazione con riferimento alla prima elezione del presidente del collegio provinciale delle guide alpine successiva alla data di entrata in vigore di questa legge.

     18. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione di cui all'articolo 40 bis della legge provinciale n. 20 del 1993, sono abrogate le seguenti disposizioni:

     a) gli articoli 5, 6, 7, 8 - comma 3 -, 9, 10 - commi 1, 4, 5, 8, 9 e 10 -, 11, 12, 13, 14, 15, 21 - commi 3, 4, 5 e 6 -, 26, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38 - commi 1, 2, 3, 7 e 8 -, 40 - commi 2, 3 e 4 - e 48 della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 20;

     b) i commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 59 della legge provinciale 3 febbraio 1995, n. 1;

     c) la lettera vv) del comma 1 dell'articolo 7 della legge provinciale 12 febbraio 1996, n. 3;

     d) i commi 1 e 2 dell'articolo 31 della legge provinciale 7 luglio 1997, n. 10;

     e) i commi 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24 dell'articolo 23 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10;

     f) l'articolo 47 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1.

     19. Alla copertura degli oneri derivanti da questo articolo si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella A.

 

     Art. 16. Modificazioni della legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8 (Ordinamento dei rifugi alpini, bivacchi, sentieri e vie ferrate).

     1. L'articolo 22 della legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8 è sostituito dal seguente:

"Art. 22. Divieto di circolazione.

1. Fermo restando il divieto di circolazione per i veicoli a motore stabilito dall'articolo 6 della legge provinciale 23 novembre 1978, n. 48 (Provvedimenti per il potenziamento delle aree forestali e delle loro risorse), sui sentieri alpini iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 3 e sugli altri sentieri di montagna è vietata la circolazione anche con l'ausilio di altri mezzi meccanici. Per ridurre l'impatto estetico-paesaggistico il divieto è segnalato nelle zone di accesso ai sentieri alpini, anche non coincidenti con il sentiero, se possibile raggruppando per più sentieri la segnalazione del divieto.

2. Il divieto di circolazione non si applica alle tratte dei sentieri che coincidono con strade forestali ovvero con percorsi aventi le caratteristiche tecniche stabilite dalla Giunta provinciale prendendo come parametro la pendenza e la larghezza media. La Giunta provinciale stabilisce altresì le modalità con le quali il servizio provinciale competente in materia di turismo può autorizzare la circolazione dei mezzi meccanici non motorizzati per la realizzazione di manifestazioni turistiche o agonistiche o a seguito di richieste motivate inoltrate dai comuni territorialmente competenti.

3. Le funzioni di vigilanza sull'osservanza di questo articolo sono affidate al personale incaricato dei servizi di polizia locale, a quello dei servizi di polizia forestale - anche appartenente ai comuni, ai loro consorzi o ad altri enti pubblici - e al personale dipendente dagli enti di gestione dei parchi."

 

     Art. 17. Modificazione dell'articolo 13 della legge provinciale 22 agosto 1988, n. 27 (Interventi per la riqualificazione ed il potenziamento della ricettività alberghiera).

     1. Dopo il comma 2 dell'articolo 13 della legge provinciale 22 agosto 1988, n. 27, è inserito il seguente:

"2 bis. A fronte di fondate esigenze, il termine per l'ultimazione delle iniziative di cui al comma 2 può essere ulteriormente prorogato previa richiesta motivata che deve essere presentata entro il termine di proroga precedentemente concesso."

     2. Le modifiche di cui al comma 1 si applicano anche alle domande di proroga già presentate nel 2003.

 

     Art. 18. Modificazioni della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7 (Disciplina degli esercizi alberghieri ed extra-alberghieri e promozione della qualità della ricettività turistica).

     1. Nel comma 6 dell'articolo 5 della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per gli esercizi alberghieri previsti dal comma 1, lettere c) e d), resta fermo quanto previsto dall'articolo 13 bis."

     2. Dopo l'articolo 13 della legge provinciale n. 7 del 2002 è inserito il seguente:

"Art. 13 bis. Disposizioni in materia di realizzazione di villaggi alberghieri e di residenze turistico alberghiere.

1. Nel caso di realizzazione di villaggi alberghieri e di residenze turistico alberghiere previste dalle lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo 5, la proprietà di tali strutture non può essere frazionata per tutto il periodo di permanenza del vincolo urbanistico di destinazione alberghiera dell'area interessata. Il vincolo di non frazionabilità è annotato nel libro fondiario a cura del comune e a spese del concessionario."

 

     Art. 19. Modificazioni della legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8 (Disciplina della promozione turistica in provincia di Trento).

     1. All'articolo 6 della legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8, in fine al comma 5, è aggiunto il seguente periodo: "Con effetto dalla medesima data è trasferita alla società la titolarità dei marchi registrati dall'azienda per la promozione turistica del Trentino."

     2. Dopo l'articolo 6 della legge provinciale n. 8 del 2002 è aggiunto il seguente:

"Art. 6 bis. Iniziative dirette della Provincia in materia di valorizzazione territoriale e di prodotto.

1. La Provincia può realizzare direttamente iniziative di carattere interregionale finalizzate all'attuazione di progetti di valorizzazione territoriale e di prodotto riguardanti l'intera provincia, parte di essa ovvero ambiti territoriali appartenenti anche a regioni diverse.

2. Le iniziative previste dal comma 1 possono essere realizzate anche in collaborazione con altri enti ed organismi pubblici o privati.

3. Con regolamento della Giunta provinciale, da sottoporre al preventivo parere della competente commissione consiliare, sono stabilite le modalità per l'attuazione di questo articolo."

     3. All'articolo 10 della legge provinciale n. 8 del 2002 sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 2 dopo le parole: "fino ad un massimo di dodici mesi" sono aggiunte le seguenti: ", salvo proroga motivata stabilita dalla Giunta provinciale nella misura massima di tre mesi";

     b) al comma 4, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "La Provincia subentra nei rapporti attivi e passivi non liquidati. Le eventuali eccedenze attive finali sono destinate ad iniziative a favore del turismo previste dalle leggi vigenti.";

     c) dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

"5 bis. I marchi di cui è titolare ciascuna azienda di promozione turistica sono trasferiti alla Provincia la quale, su richiesta, può cederli in licenza esclusiva, a titolo gratuito, ai soggetti di cui all'articolo 9 competenti per ambito. La Provincia riconosce ai soggetti licenziatari la facoltà di sub-licenza. Le autorizzazioni all'uso del marchio rilasciate dalle aziende di promozione turistica mantengono validità fino alla data di cessazione della medesima autorizzazione, stabilita e preventivamente comunicata agli interessati da parte dei soggetti di cui all'articolo 9.

5 ter. La Provincia trasferisce alle aziende di promozione turistica in liquidazione i fondi necessari per far fronte ad oneri sopravvenuti dopo l'apertura della liquidazione."

     4. All'articolo 11 della legge provinciale n. 8 del 2002 sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) alla fine del comma 5 è aggiunto il seguente periodo: "Il suddetto personale, qualora inquadrato nei ruoli provinciali, è, di norma, messo a disposizione dei soggetti di cui all'articolo 9. Le modalità di utilizzo del personale, la durata della messa a disposizione, i rapporti finanziari e quant'altro necessario, è regolato mediante intesa fra la Provincia e ciascun soggetto interessato.";

     b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"5 bis. Il personale delle aziende di promozione turistica, con qualifica di direttore, in servizio a tempo indeterminato, che non transiti presso i soggetti di cui all'articolo 9, è inquadrato nei ruoli della Provincia, nella qualifica dirigenziale ad esaurimento di direttore di divisione di cui all'articolo 20 (Disposizioni transitorie per la prima applicazione della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7) della legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3. Il relativo trattamento economico è disciplinato dalla contrattazione collettiva provinciale per l'area della dirigenza. Nelle more è conservato il trattamento economico fisso e continuativo in godimento alla data di inquadramento, salvo conguaglio. Al predetto personale possono essere affidati gli incarichi di cui agli articoli 25 e 27 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7."

     5. Al comma 1 dell'articolo 14 della legge provinciale n. 8 del 2002 sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) dopo le parole: "La Provincia rilascia l'autorizzazione" sono inserite le seguenti: "all'organizzazione,";

     b) le parole: "lettere c) e d)" sono sostituite dalle seguenti: "lettere a), c) ed e)";

     c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nei pacchetti turistici formati ai sensi di questo articolo possono essere inseriti ulteriori servizi turistici non accessori al trasporto o all'alloggio prodotti al di fuori del territorio provinciale."

     6. Alla copertura degli oneri derivanti da questo articolo si provvede secondo le modalità indicate nelle allegate tabelle A e B.

 

     Art. 20. Modificazioni della legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 (Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci).

     1. Al comma 1 dell'articolo 11 della legge provinciale 21 aprile 1987 n. 7, il quinto trattino è sostituito dal seguente:

"- al servizio provinciale competente in materia di urbanistica e tutela del paesaggio per l'espressione del parere della commissione provinciale per la tutela paesaggistico-ambientale;".

     2. Dopo il comma 1 dell'articolo 40 della legge provinciale n. 7 del 1987 è inserito il seguente:

"1 bis. Il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 è subordinato all'esistenza di idonea copertura assicurativa in atto per la responsabilità civile per danni derivabili agli utenti ed ai terzi per fatti imputabili a responsabilità del titolare dell'autorizzazione all'esercizio della pista. Le caratteristiche della garanzia assicurativa e le modalità di accertamento della stessa sono stabilite dal regolamento di esecuzione."

     3. Dopo l'articolo 40 della legge provinciale n. 7 del 1987 è inserito il seguente:

"Art. 40 bis. Autorizzazione all'esercizio provvisorio delle piste da sci.

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 40, nel caso di mancata ultimazione dei lavori di apprestamento delle piste da sci autorizzati ai sensi dell'articolo 35, il servizio competente in materia di turismo può rilasciare l'autorizzazione all'esercizio provvisorio della pista da sci, previa presentazione di apposita domanda motivata e corredata da una dichiarazione del titolare dell'autorizzazione di cui all'articolo 34 e del direttore dei lavori che attesti l'agibilità della pista in quanto priva di situazioni di pericolo atipico in condizioni d'innevamento.

2. L'autorizzazione all'esercizio provvisorio della pista da sci è rilasciata dal servizio competente in materia di turismo con le modalità previste dal comma 1 anche nel caso in cui non sia possibile provvedere con tempestività all'accertamento tecnico di cui all'articolo 39, comma 2. Il rilascio dell'autorizzazione è comunque subordinato all'esistenza della copertura assicurativa prevista dal comma 1 bis dell'articolo 40."

 

     Art. 21. Modificazioni della legge provinciale 13 dicembre 1990, n. 33 (Disciplina della ricezione turistica all'aperto e modifiche a disposizioni provinciali in materia di impatto ambientale, zone svantaggiate, esercizi alberghieri, campionati mondiali di sci nordico e attività idrotermali).

     [1. Il comma 6 dell'articolo 2 della legge provinciale 13 dicembre 1990, n. 33, è sostituito dal seguente:

"6. Non si considera campeggio ai sensi di questa legge il campeggio mobile costituito da strutture poste in aderenza al terreno e comunque completamente rimovibili, organizzato unicamente per i propri soci in autogestione collettiva con il coinvolgimento diretto di ogni singolo associato. Tale attività può essere organizzata esclusivamente da enti, associazioni e organizzazioni senza scopo di lucro che operano a livello anche nazionale con finalità ricreative, culturali o religiose in favore di giovani. Tali campeggi sono soggetti esclusivamente alla disciplina di cui all'articolo 12."] [7]

     2. Il comma 6 dell'articolo 5 della legge provinciale n. 33 del 1990 è sostituito dal seguente:

"6. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata a tempo indeterminato, ferma restando la necessaria permanenza dei requisiti previsti dal medesimo comma."

     3. Dopo il comma 5 dell'articolo 9 della legge provinciale n. 33 del 1990 è inserito il seguente:

"5 bis. Nei periodi di chiusura, previa comunicazione al comune competente per territorio, è consentito ai gestori dei campeggi l'attivazione di spazi adibiti a sosta camper, nel rispetto dei requisiti previsti dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Provincia 12 agosto 2002, n. 21-111/Leg. concernente le aree di sosta."

     4. L'articolo 10 della legge provinciale n. 33 del 1990 è sostituito dal seguente:

"Art. 10. Tariffe.

1. I titolari o i gestori degli esercizi ricettivi all'aria aperta sono tenuti a presentare su apposito modello, predisposto dal servizio competente in materia di turismo, entro il 30 giugno di ogni anno le tariffe massime giornaliere da applicare nel periodo dal 1° dicembre al 30 novembre dell'anno successivo.

2. Ai sensi della legge 25 agosto 1991, n. 284 (Liberalizzazione dei prezzi del settore turistico e interventi di sostegno alle imprese turistiche), i prezzi delle prestazioni fornite dagli esercizi ricettivi all'aria aperta di cui alla presente legge sono determinati liberamente da ciascun titolare o gestore.

3. Le tariffe massime giornaliere che si intendono applicare per l'uso di ciascun allestimento o attrezzatura di cui i complessi medesimi sono dotati, devono essere comunicate rispettivamente:

a) per gli esercizi situati negli ambiti territoriali omogenei, di cui all'articolo 8 della legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8 (Disciplina della promozione turistica in provincia di Trento), ai soggetti previsti dall'articolo 9 della medesima legge provinciale competenti per il territorio in cui è situato l'esercizio;

b) per gli esercizi situati al di fuori degli ambiti territoriali omogenei di cui al precedente punto a), ovvero in ambiti territoriali omogenei in cui non è presente alcuno dei soggetti previsti dall'articolo 9 della legge provinciale n. 8 del 2002, ai consorzi di associazioni pro-loco previsti dal titolo IV della legge provinciale 4 agosto 1986, n. 21 (Nuova organizzazione della promozione turistica della Provincia autonoma di Trento), ovvero al servizio provinciale competente in materia di turismo nel caso in cui non sia presente sul territorio alcun consorzio.

4. I soggetti previsti al comma 3 devono inserire i prezzi comunicati nel sistema informatico del turismo entro il 30 settembre successivo al termine della presentazione e devono trasmettere all'esercizio ricettivo all'aria aperta una copia della tabella dei prezzi al fine della sua esposizione al pubblico.

5. L'omessa comunicazione dei prezzi comporta l'applicazione delle ultime tariffe regolarmente presentate."

     5. In sede di prima applicazione, la presentazione delle tariffe massime di cui all'articolo 10 della legge provinciale n. 33 del 1990 da parte dei titolari o dei gestori degli esercizi ricettivi all'aria aperta è effettuata entro il 30 giugno 2005. Fino a tale data le comunicazioni sono effettuate secondo quanto previsto dallo stesso articolo 10 nel testo previgente alla sostituzione apportata con il presente articolo.

     6. [L'articolo 12 della legge provinciale n. 33 del 1990 è sostituito dal seguente:

"Art. 12. Campeggi mobili.

1. L'allestimento, in aree pubbliche o private, di campeggi mobili previsti dall'articolo 2, comma 6, è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal comune territorialmente competente a seguito di apposita richiesta dalla quale risultino:

a) le generalità dei responsabili della conduzione del campeggio, designati dagli enti, dalle associazioni o dalle organizzazioni di cui all'articolo 2, comma 6;

b) la durata del campeggio, comunque non superiore a quarantacinque giorni nell'arco dell'anno, e il numero delle persone presenti;

c) l'area d'insediamento prescelto;

d) l'assenso del proprietario dei terreni;

e) le caratteristiche del campeggio e le misure idonee ad assicurare il rispetto delle condizioni indispensabili in materia di igiene, sanità pubblica e pubblica incolumità.

2. Trascorsi trenta giorni dalla data di ricevimento da parte del comune della richiesta, in assenza di diniego, l'attività può essere iniziata.

3. Per favorire la realizzazione di attività socio-educative e formative e in deroga a quanto previsto ai commi 1 e 2 la Giunta provinciale determina, con propria deliberazione, le modalità nel rispetto delle quali è consentito effettuare campeggi mobili itineranti che prevedono soste non superiori a quattro giorni; con la medesima deliberazione sono stabiliti i criteri e le modalità per l'individuazione degli enti, associazioni e organizzazioni ai quali è riconosciuta la possibilità di svolgere tale attività." ] [8]

     7. Dopo l'articolo 23 della legge provinciale n. 33 del 1990 è inserito il seguente:

"Art. 23 bis. Iniziative di qualificazione ambientale.

1. Al fine di sostenere le attività volte a migliorare gli standard qualitativo-ambientale dei campeggi ubicati in provincia di Trento, la Provincia concede contributi nella misura massima del 70 per cento della spesa ammessa per la realizzazione di progetti promossi dalle associazioni degli esercenti l'attività di campeggio più rappresentative a livello provinciale.

2. Con propria deliberazione la Giunta provinciale stabilisce criteri e modalità per la valutazione dei progetti di cui al comma 1 nonché per la concessione dei contributi previsti dal medesimo comma."

 

     Art. 22. Sostituzione dell'articolo 3 della legge provinciale 20 giugno 1983, n. 21 (Interventi per lo sviluppo delle attività idrotermali).

     1. L'articolo 3 della legge provinciale 20 giugno 1983, n. 21, è sostituito dal seguente:

"Art. 3. Commissione tecnica per l'idrotermalismo.

1. Per gli adempimenti derivanti da questa legge la Giunta provinciale si avvale di una commissione tecnica composta:

a) dal dirigente generale del dipartimento competente in materia di turismo, che la presiede;

b) dal dirigente di uno dei servizi provinciali competenti in materia sanitaria;

c) dal dirigente del servizio provinciale competente in materia di turismo;

d) dal dirigente del servizio provinciale competente in materia mineraria;

e) dal dirigente del servizio provinciale competente in materia geologica;

f) dal funzionario responsabile dell'unità operativa di igiene, epidemiologia e sanità pubblica dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari;

g) dal funzionario responsabile del settore laboratorio e controlli dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente;

h) da un ingegnere della Provincia;

i) da due esperti in materie termali;

j) da un rappresentante designato dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari.

2. La commissione può inoltre chiamare, di volta in volta, a partecipare alle sedute, senza diritto di voto, tecnici o esperti particolarmente competenti per l'esame di singoli problemi.

3. La commissione è nominata con deliberazione della Giunta provinciale e dura in carica per la durata della legislatura nella quale è avvenuta la nomina.

4. In caso di assenza il presidente delega il suo sostituto fra gli altri componenti, ad eccezione di quelli di cui al comma 1, lettere h) e i).

5. Ciascuno dei componenti, ad eccezione di quelli di cui al comma 1, lettere h) e i), può farsi rappresentare, di volta in volta, da un proprio delegato.

6. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei componenti.

7. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza di voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

8. Le funzioni di segretario della commissione sono esercitate da un dipendente del servizio provinciale competente in materia di turismo.

9. Ai componenti la commissione tecnica, nonché ai tecnici o esperti di cui al comma 2, spettano i compensi stabiliti dalla normativa provinciale in materia."

     2. Alla copertura degli oneri derivanti da questo articolo si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella B.

 

     Art. 23. Modificazioni della legge provinciale 17 marzo 1988, n. 9 (Disciplina delle agenzie di viaggio e turismo).

     1. La lettera d) del comma 2 dell'articolo 3 della legge provinciale 17 marzo 1988, n. 9, è sostituita dalla seguente:

"d) sia stata stipulata una polizza assicurativa ai sensi dell'articolo 8;".

     2. I commi 2, 3 e 4 dell'articolo 7 della legge provinciale n. 9 del 1988 sono abrogati.

     3. L'articolo 8 della legge provinciale n. 9 del 1988 è sostituito dal seguente:

"Art. 8. Garanzia assicurativa.

1. Le agenzie di viaggio e turismo stipulano, prima del rilascio dell'autorizzazione, polizze assicurative a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti verso i clienti con il contratto di viaggio, in relazione al costo complessivo dei servizi offerti, nell'osservanza delle disposizioni in materia della convenzione internazionale relativa ai contratti di viaggio (CCV), firmata a Bruxelles il 23 aprile 1970, resa esecutiva dalla legge 27 dicembre 1977, n. 1084, nonché del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111.

2. Le agenzie di viaggio e turismo inviano al servizio competente in materia di turismo copia delle polizze assicurative e trasmettono a ogni singola scadenza la documentazione comprovante l'avvenuto pagamento del relativo premio assicurativo. Il mancato pagamento del premio assicurativo entro la scadenza o la mancata trasmissione della relativa documentazione entro 2 giorni dalla scadenza comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100 a 300 euro. La mancanza della copertura assicurativa prevista da questo articolo comporta la sospensione dell'attività e, decorsi trenta giorni, la revoca dell'autorizzazione di cui all'articolo 3 o la chiusura della filiale di cui all'articolo 4.

3. Il dirigente del servizio competente in materia di turismo stabilisce con propria determinazione il contenuto minimo obbligatorio dei contratti assicurativi, indicando tra l'altro i massimali minimi di copertura con riferimento all'attività esercitata e le clausole volte ad assicurare la più sollecita liquidazione del risarcimento dovuto all'utente dei servizi turistici in conseguenza della mancata o difettosa prestazione di servizi da parte dell'agenzia di viaggio."

     4. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 15 della legge provinciale n. 9 del 1988 è sostituita dalla seguente:

"b) prima dell'inizio dell'attività di cui al comma 1, sia stata stipulata una polizza assicurativa secondo quanto previsto dall'articolo 8."

     5. I commi 4 e 5 dell'articolo 25 della legge provinciale n. 9 del 1988 sono abrogati.

     6. I depositi cauzionali prestati ai sensi dell'articolo 8 della legge provinciale n. 9 del 1988 nel testo previgente alle modifiche apportate con il comma 3 di questo articolo sono svincolati d'ufficio entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge.

 

Capo IV

Disposizioni in materia di servizi alle imprese, di industria e di cave

 

     Art. 24. Modificazioni della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (Interventi della Provincia autonoma di Trento per il sostegno dell'economia e della nuova imprenditorialità. Disciplina dei patti territoriali in modifica della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 e disposizione in materia di commercio).

     1. Il comma 1 dell'articolo 5 della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6, è sostituito dal seguente:

"1. Possono essere agevolate le spese tese a realizzare ricerca applicata. Le spese ammissibili per gli interventi di ricerca applicata, compresa la ricerca industriale e le attività di sviluppo precompetitive, come definite dalla Commissione europea, che sono esaminate nell'ambito della procedura valutativa di cui all'articolo 14, sono individuate sulla base del parere di uno o più esperti appositamente nominati; quelle esaminate nell'ambito della procedura automatica di cui all'articolo 13 sono individuate sulla base di una perizia giurata di un professionista competente in materia, iscritto al relativo albo professionale, attestante la congruità e l'inerenza delle spese alle tipologie ammissibili."

     2. All'articolo 12 della legge provinciale n. 6 del 1999 dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2 bis. Possono essere presentate domande di agevolazione in procedura automatica anche per superi di spesa rispetto a domande già presentate con procedura valutativa."

     3. All'articolo 13 della legge provinciale n. 6 del 1999 sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Le fattispecie di domande per ottenere la concessione delle agevolazioni con procedura automatica sono individuate dai criteri e modalità per l'applicazione di questa legge previsti dall'articolo 35. I medesimi criteri individuano il limite massimo di spesa ammissibile, le misure di contributo spettanti, le modalità di presentazione delle domande nonché la relativa documentazione ispirata alla massima semplicità e che consenta, ove possibile, l'utilizzo di dichiarazioni sostitutive di certificazione o dell'atto di notorietà.";

     b) i commi 2 e 4 sono abrogati.

     4. Dopo il comma 1 dell'articolo 14 della legge provinciale n. 6 del 1999 è inserito il seguente:

"1 bis. I criteri e modalità di cui all'articolo 35, anche in deroga ai profili d'esame indicati al comma 1, individuano disposizioni semplificate per la presentazione e per l'analisi delle domande che prevedono una spesa non superiore ad una determinata soglia."

     5. Nel comma 7 dell'articolo 15 della legge provinciale n. 6 del 1999 le parole: "Dopo l'erogazione dell'anticipazione da parte degli enti affidatari," sono soppresse.

     6. All'articolo 16 della legge provinciale n. 6 del 1999 sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Non comporta violazione degli obblighi di cui al comma 1 da parte dell'impresa che beneficia dei contributi:

a) la cessione o il conferimento dell'azienda, la trasformazione o la fusione dell'impresa nonché la successione per causa di morte, sempreché il subentrante sia in possesso dei requisiti soggettivi richiesti per accedere alle agevolazioni, continui a esercitare l'impresa e assuma gli obblighi relativi; i contributi non ancora liquidati sono liquidati al soggetto subentrante;

b) l'affitto dell'azienda, sempreché l'affittuario continui ad esercitare l'impresa;

c) la cessione dei beni immobili a società controllanti o controllate, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile, o a società controllate dal medesimo soggetto che controlla la società cedente, purché i beni immobili siano utilizzati per l'esercizio dell'impresa; a tali fini è preso in considerazione anche il controllo effettuato in via indiretta.";

     b) il comma 3 bis è abrogato.

     7. All'articolo 17 della legge provinciale n. 6 del 1999 sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) nella rubrica le parole: "e sanzioni" sono soppresse;

     b) i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

"2. La revoca dei contributi disposta ai sensi del comma 1 è graduata in relazione alla durata e alla gravità dell'infrazione.

3. Nel caso in cui il contributo o l'anticipazione siano stati ottenuti sulla base di dichiarazioni non veritiere, l'agevolazione è revocata per la parte del beneficio ottenuta sulla base di tali dichiarazioni. Ferma restando l'applicazione delle eventuali sanzioni penali previste dalla vigente legislazione statale, resta esclusa l'applicazione di ulteriori sanzioni amministrative."

     8. All'articolo 25 della legge provinciale n. 6 del 1999 sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) il comma 1 bis è sostituito dal seguente:

"1 bis. La Provincia, inoltre, può apprestare aree di proprietà dei soggetti di cui al comma 1 o di altri soggetti, anche privati, su loro richiesta e con loro assenso sul progetto di apprestamento; l'apprestamento può essere parzialmente realizzato anche dai suddetti proprietari. Gli interventi di apprestamento sono regolati da una convenzione che prevede il rimborso alla Provincia o ai soggetti proprietari delle spese sostenute nei limiti stabiliti dalla deliberazione di cui all'articolo 35, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.";

     b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Le aree e le strutture acquisite ai sensi di questa sezione, o comunque già di proprietà dei soggetti di cui al comma 1, possono essere cedute in proprietà ad imprese. Sulle medesime aree può inoltre essere costituito il diritto di superficie. In quest'ultimo caso, allo scadere del termine, le aree possono essere cedute in proprietà all'impresa assegnataria, a condizione che siano stati osservati tutti gli obblighi derivanti dalla legge e dal contratto. Le superfici delle aree da assegnare in proprietà o mediante costituzione del diritto di superficie sono determinate tenendo conto dei settori di attività, delle caratteristiche delle aziende e del numero dei lavoratori occupati. Le strutture di cui alla presente sezione possono inoltre essere utilizzate mediante la stipulazione di contratti di locazione.";

     c) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3 bis. L'assegnazione delle aree e delle strutture è disposta nel rispetto dei criteri e delle modalità indicati nella deliberazione della Giunta provinciale di cui all'articolo 35 che, tra l'altro, stabilisce:

a) le modalità di pubblicazione dell'avviso di assegnazione;

b) i termini di presentazione delle domande;

c) le priorità e le modalità del confronto tra gli aspiranti assegnatari nel caso di domande concorrenti sul medesimo lotto o su una stessa struttura.";

     d) nel comma 4, al primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero qualora costituiscano sfrido o appendice non direttamente utilizzabile per attività produttive".

     9. Alla fine del comma 1 dell'articolo 27 della legge provinciale n. 6 del 1999 è aggiunto il seguente periodo: "Rimane comunque salva la possibilità di ricorrere alla procedura espropriativa necessaria alla realizzazione delle opere previste nei progetti di apprestamento."

     10. All'articolo 28 della legge provinciale n. 6 del 1999 sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) nel comma 1 la parola: "decreto" è sostituita dalla seguente: "provvedimento";

     b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Le strade, unitamente alle aree di pertinenza, realizzate dalla Provincia ai sensi di questa sezione, salvo che siano classificate come provinciali, sono cedute ai comuni a titolo gratuito con apposito provvedimento. Tale provvedimento costituisce titolo per l'intavolazione del diritto di proprietà a favore dei comuni."

     11. All'articolo 29 della legge provinciale n. 6 del 1999 sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4 bis. Il benestare della Provincia previsto da questo articolo e da analoghe previgenti disposizioni provinciali e regionali può essere concesso anche nel caso di trasferimento a terzi non esercenti le attività previste dal comma 1 qualora il medesimo trasferimento sia funzionale alla regolarizzazione di confini ovvero riguardi l'alienazione a soggetti confinanti di porzioni di terreno di entità minimale rispetto all'area apprestata.";

     b) nel comma 6 dopo le parole: "mediante costituzione" sono inserite le seguenti: "o trasferimento", e sono soppresse le parole: "limitata al sedime del fabbricato e alla servitù di accesso allo stesso".

     12. L'articolo 30 della legge provinciale n. 6 del 1999 è abrogato.

     13. Dopo il comma 7 dell'articolo 33 della legge provinciale n. 6 del 1999 è inserito il seguente:

"7 bis. Le attività previste dagli articoli 20 e 21 possono essere affidate anche all'Agenzia per lo sviluppo s.p.a.. In tale caso il fondo costituito presso l'Agenzia per lo sviluppo s.p.a., ai sensi dell'articolo 24, può essere utilizzato anche per il finanziamento delle predette attività e si applica la disciplina prevista da questo articolo in quanto compatibile."

     14. All'articolo 35 della legge provinciale n. 6 del 1999 sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) nel comma 1, alla lettera m), le parole: ", le sanzioni" sono soppresse;

     b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2 bis. Per la modificazione della deliberazione prevista dal comma 1 relativamente ai contenuti previsti dalle lettere b), i), l) e m) del medesimo comma, nonché per l'adozione delle ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione di questa legge, non sono richieste le consultazioni previste dal comma 1 e si prescinde dalla procedura disciplinata dal comma 2."

     15. I commi 3 e 3 bis dell'articolo 25 della legge provinciale n. 6 del 1999, come modificato dal comma 8, hanno effetto dalla data di entrata in vigore delle modificazioni alla deliberazione prevista dall'articolo 35 della legge provinciale n. 6 del 1999, come modificato dal comma 14, necessarie per adeguarsi alla nuova disciplina.

     16. Le modificazioni all'articolo 17 della legge provinciale n. 6 del 1999, introdotte dal comma 7, trovano applicazione, in quanto più favorevoli, anche con riguardo ai procedimenti sanzionatori non ancora definiti alla data di entrata in vigore di questa legge.

     17. Alla copertura degli oneri derivanti da questo articolo si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella A.

 

     Art. 25. Aiuti specifici per i patti di prodotto.

     1. Per promuovere e valorizzare le filiere di specializzazione del tessuto produttivo trentino, in armonia con il programma di sviluppo provinciale, la Provincia sostiene i consorzi e società consortili, anche in forma cooperativa, per l'erogazione di servizi alle imprese aderenti, volti a favorire la produzione in forma integrata di beni o servizi che rispondano ad esigenze di riconoscibilità dei valori qualitativi, organizzativi ed etici del sistema economico locale.

     2. Per i fini del comma 1 la Provincia promuove specifici accordi con le parti imprenditoriali e sociali.

     3. Per i fini di questo articolo, la Giunta provinciale è autorizzata a concedere gli aiuti di cui all'articolo 16 della legge provinciale 12 luglio 1993, n. 17 (Servizi alle imprese), integrando, ove occorra, la deliberazione di attuazione prevista dall'articolo 4 della legge provinciale n. 17 del 1993, nonché, in presenza delle previste iniziative, gli aiuti di cui alla legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6.

     4. Alla copertura degli oneri derivanti da questo articolo si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella A.

 

     Art. 26. Iniziative di promozione della cultura e dell'etica d'impresa.

     1. Per promuovere interventi che accrescano la cultura e l'etica d'impresa, che favoriscano anche il miglioramento delle condizioni di lavoro, la prevenzione degli infortuni, la tutela dell'ambiente dagli inquinamenti nonché gli incentivi alla sicurezza, la Giunta provinciale può organizzare direttamente od indirettamente, anche in collaborazione con altri enti ed organismi pubblici o privati, iniziative varie, anche di carattere formativo.

     2. Nel caso di interventi indiretti, la Giunta provinciale può concorrere mediante contributi ai soggetti promotori o con messa a disposizione di materiale, strutture o personale.

     3. La Giunta provinciale fissa criteri e modalità di intervento - entro i limiti di spesa di cui all'articolo 21 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei servizi della Provincia autonoma di Trento) - tenendo conto della rilevanza dell'iniziativa in rapporto agli interessi della collettività provinciale o locale, della partecipazione di altri soggetti, della spesa complessiva prevista e delle disponibilità finanziarie, rispettando, nel caso di imprese, la normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.

     4. L'erogazione dei contributi di cui al comma 2 può essere disposta anche in via anticipata nella misura massima del 50 per cento dell'importo ammesso a contributo.

     5. Per i fini di questo articolo è autorizzata la spesa di 100.000 euro a carico di ciascuno degli esercizi finanziari 2005, 2006 e 2007.

     6. Alla copertura degli oneri derivanti da questo articolo si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella B.

 

     Art. 27. Modificazioni della legge provinciale 18 febbraio 1988, n. 6 (Interventi per il settore minerario nel Trentino).

     1. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 bis della legge provinciale 18 febbraio 1988, n. 6, sono aggiunti i seguenti:

"1 bis. A garanzia dell'esatto adempimento degli interventi di ripristino e di messa in sicurezza, al rilascio della concessione di coltivazione di giacimenti minerari, il concessionario, qualora stabilito nel relativo provvedimento, versa una cauzione rapportata al costo degli interventi.

1 ter. L'ammontare della cauzione, che può essere prestata sotto forma di fideiussione resa da banche, assicurazioni o da enti di garanzia individuati dalla Giunta provinciale, viene stabilito nel provvedimento concessorio."

 

     Art. 28. Modificazioni della legge provinciale 4 marzo 1980, n. 6 (Disciplina dell'attività di ricerca e di coltivazione delle cave e torbiere nella provincia autonoma di Trento). [9]

     [1. L'articolo 4 della legge provinciale 4 marzo 1980, n. 6, è sostituito dal seguente:

"Art. 4. Comitato tecnico interdisciplinare.

1. Per l'elaborazione della proposta di piano di cui all'articolo 3 e per l'espressione dei pareri e delle determinazioni previsti da questa legge, è istituito un comitato tecnico interdisciplinare composto:

a) da quattro funzionari provinciali, addetti rispettivamente alle materie dell'urbanistica, della tutela del paesaggio, delle miniere e delle foreste;

b) da un funzionario del servizio provinciale competente in materia geologica;

c) da un funzionario provinciale esperto in valutazione di impatto ambientale;

d) da un esperto in organizzazione aziendale industriale;

e) dal dirigente del servizio competente in materia di cave o da un suo delegato.

2. Per l'esame definitivo della proposta di piano provinciale di utilizzazione delle sostanze minerali o di sue varianti o aggiornamenti il comitato è integrato:

a) da un componente della commissione urbanistica provinciale, di cui all'articolo 6 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio);

b) da un componente della commissione provinciale per la tutela paesaggistico-ambientale, di cui all'articolo 8 della legge provinciale n. 22 del 1991;

c) da un componente del comitato tecnico forestale, di cui all'articolo 31 della legge provinciale 23 novembre 1978, n. 48 (Provvedimenti per il potenziamento delle aree forestali e delle loro risorse);

d) da due esperti in organizzazione aziendale industriale.

3. Il comitato è presieduto dal dirigente generale del dipartimento competente ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal dirigente del servizio competente in materie di cave. Per le sedute relative al procedimento di formazione del piano provinciale di utilizzazione delle sostanze minerali, il comitato è presieduto dall'assessore competente in materia di cave ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal dirigente generale competente.

4. Il comitato è nominato dalla Giunta provinciale; i componenti individuati alle lettere a), b) e c) del comma 2 sono designati dai presidenti dei rispettivi organi collegiali.

5. Con le modalità del comma 4 vengono nominati anche i membri supplenti dei componenti individuati dalle lettere a), b), c) e d) del comma 1 e dal comma 2.

6. Per il funzionamento e la durata del comitato, per la chiamata di eventuali esperti, nonché per i compensi da attribuire ai commissari, si applicano le vigenti norme disciplinanti la commissione urbanistica provinciale.

7. I componenti individuati dal comma 2 restano in carica per il periodo necessario per l'esame del piano provinciale di utilizzazione delle sostanze minerali o delle sue varianti o aggiornamenti."

     2. All'articolo 4 bis della legge provinciale n. 6 del 1980 sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Le riunioni del comitato tecnico interdisciplinare, nel corso delle quali sono assunte le determinazioni in materia di tutela del paesaggio e del vincolo idrogeologico ai sensi dell'articolo 9 bis sono valide purché siano presenti i due funzionari competenti per le materie della tutela del paesaggio e delle foreste.";

     b) Il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Le riunioni del comitato tecnico interdisciplinare, preordinate all'esame definitivo della proposta del piano provinciale di utilizzazione delle sostanze minerali o dei relativi aggiornamenti, integrato ai sensi del comma 2 dell'articolo 4, sono valide purché siano presenti i funzionari indicati al comma 1 e i componenti previsti dall'articolo 4, comma 2, lettere b) e c)."

     3. Dopo il comma 2 dell'articolo 5 della legge provinciale n. 6 del 1980 è inserito il seguente:

"2 bis. Nelle aree di cui al comma 1 è possibile realizzare, qualora ammesse dalla normativa urbanistica, opere non rientranti nella disciplina di questa legge, ferma restando la necessità di acquisire il parere favorevole del comitato tecnico interdisciplinare sulla compatibilità dell'intervento con la corretta e razionale coltivazione del giacimento."

     4. Al sesto comma dell'articolo 7 della legge provinciale n. 6 del 1980 sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) il primo periodo è sostituito dai seguenti: "Con l'autorizzazione o una sua successiva integrazione il sindaco può consentire al titolare dell'autorizzazione di installare o realizzare, all'interno delle aree identificate nell'autorizzazione o individuate specificatamente nei programmi di attuazione di cui all'articolo 6, strutture o impianti fissi per la coltivazione della cava e la lavorazione del materiale ivi estratto nonché del materiale proveniente dalle eventuali altre cave della medesima area estrattiva così come individuata dal piano provinciale di utilizzazione delle sostanze minerali, con esclusione di strutture o impianti destinati alla trasformazione del relativo materiale. Le predette strutture o impianti fissi possono anche lavorare materiale proveniente da altre attività di coltivazione e di scavo purché in misura non prevalente rispetto al materiale complessivamente lavorato."

     b) alla fine è aggiunto il seguente periodo: "Per il rilascio dell'autorizzazione a realizzare strutture e impianti di cui al presente comma non si applica la procedura prevista dall'articolo 9 bis."

     5. Dopo il sesto comma dell'articolo 7 della legge provinciale n. 6 del 1980 è inserito il seguente:

"I materiali risultanti da scavi effettuati per la realizzazione di opere pubbliche, nonché quelli risultanti dall'asporto di vecchie discariche di porfido, che non si configurano come rifiuto ai sensi delle norme vigenti, qualora esista lo spazio sufficiente e comunque non costituisca ostacolo o pericolo per l'attività, possono essere depositati sul piazzale di cava anche per essere lavorati, senza limitazioni, negli impianti di cui al sesto comma."

     6. L'articolo 8 della legge provinciale n. 6 del 1980 è sostituito dal seguente:

"Art. 8. Domanda per ottenere l'autorizzazione.

1. Chiunque intenda ottenere l'autorizzazione prevista all'articolo 7 presenta domanda al sindaco del comune nel cui territorio ricade l'area per la quale l'autorizzazione viene richiesta.

2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore di questo articolo la Giunta provinciale stabilisce la documentazione da allegare e le modalità di presentazione delle domande. Fino all'approvazione delle nuove modalità continuano ad applicarsi le precedenti."

     7. Il quinto comma dell'articolo 9 della legge provinciale n. 6 del 1980 è sostituito dal seguente:

"Il comitato, inoltre, indica l'ammontare della cauzione a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi previsti dal disciplinare, precisando quali inadempimenti possano dar luogo all'incameramento totale o parziale della cauzione. La cauzione è versata dal richiedente prima del rilascio dell'autorizzazione anche sotto forma di fideiussione resa da banche, assicurazioni o da enti di garanzia individuati dalla Giunta provinciale."

     8. Al comma 3 dell'articolo 9 bis le parole: "dai componenti di cui ai numeri 2) e 4) del primo comma dell'articolo 4" sono sostituite dalle seguenti: "dai funzionari competenti per le materie della tutela del paesaggio e delle foreste, previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera a)".

     9. Il comma 4 dell'articolo 9 bis della legge provinciale n. 6 del 1980 è sostituito dal seguente:

"4. Le determinazioni in materia di tutela del paesaggio e del vincolo idrogeologico espresse ai sensi dei commi 2 e 3, tengono luogo dei provvedimenti e degli atti previsti dalle leggi vigenti nelle corrispondenti materie. Qualora nella seduta del comitato tecnico interdisciplinare vi sia motivato dissenso rispetto a prescrizioni contenute in tali determinazioni, la decisione è rimessa alla Giunta provinciale, che si esprime entro sessanta giorni."

     10. L'articolo 25 della legge provinciale n. 6 del 1980 è sostituito dal seguente:

"Art. 25. Sanzioni e provvedimenti di sospensione dei lavori.

1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali qualora il fatto costituisca reato per le violazioni alle norme di questa legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

a) da 600 a 3.200 euro per chi intraprende, all'interno di area individuata dal piano provinciale di utilizzazione delle sostanze minerali, attività di ricerca o coltivazione di cave o torbiere senza la prescritta autorizzazione o concessione;

b) da 300 a 1.600 euro per l'installazione o la realizzazione di impianti o strutture di cui al sesto comma dell'articolo 7, senza l'autorizzazione ivi prevista, ferme restando le sanzioni disposte dalla disciplina in materia urbanistica, qualora detti impianti o strutture non siano suscettibili di essere autorizzati ai sensi della medesima disciplina o vengano comunque utilizzati fuori dai limiti ivi consentiti;

c) da 300 a 1.600 euro per chi non ottempera alle prescrizioni o agli obblighi derivanti dall'atto di autorizzazione o concessione o dai provvedimenti adottati ai sensi degli articoli 10 e 11;

d) da 600 a 3.200 euro nei casi previsti dalla lettera c), quando l'infrazione commessa comporta grave pregiudizio per il razionale sfruttamento dei giacimenti.

2. Nei casi previsti dal comma 1, lettera a), il sindaco ordina la sospensione immediata dei lavori.

3. Dell'accertamento delle infrazioni sono incaricati i funzionari degli uffici preposti alla sorveglianza sulle cave e torbiere, i quali redigono il relativo verbale e lo trasmettono all'ufficio competente."

     11. Dopo l'articolo 25 della legge provinciale n. 6 del 1980 è inserito il seguente:

"Art. 25 bis. Temperamento del regime sanzionatorio.

1. La Giunta provinciale con proprio provvedimento individua le ipotesi di violazioni amministrative di cui alla presente legge che, non avendo determinato danni irreversibili, possono essere regolarizzate senza dare luogo al pagamento della sanzione.

2. Per eliminare la violazione accertata, il verbalizzante impartisce al contravventore una specifica prescrizione, fissando per la regolarizzazione un termine non eccedente il tempo tecnicamente necessario.

3. Il termine previsto dal comma 2 è prorogabile, a richiesta del contravventore, per la particolare complessità dell'adempimento. In nessun caso la proroga può superare i sei mesi.

4. Copia della prescrizione è eventualmente comunicata anche al rappresentante legale dell'ente, qualora diverso dal contravventore, nell'ambito o al servizio del quale opera il contravventore.

5. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, il verbalizzante verifica se la violazione è stata eliminata secondo le modalità indicate.

6. Ove risulti preciso adempimento, la contestazione è archiviata; ove risulti inadempimento, totale o parziale, si procede con l'applicazione della sanzione prevista."

     12. Il quarto comma dell'articolo 26 della legge provinciale n. 6 del 1980 è sostituito dal seguente:

"Il terzo comma non si applica quando le attività estrattive sono abusivamente esercitate in aree non previste dal piano provinciale di utilizzazione delle sostanze minerali. In tali casi l'accertamento è effettuato, di norma, dagli organi di vigilanza competenti nelle materie concernenti l'uso del territorio, la tutela dell'ambiente e il vincolo idrogeologico, che si avvalgono, se occorre, del supporto tecnico del servizio provinciale competente in materia mineraria."

     13. Il primo comma dell'articolo 27 della legge provinciale n. 6 del 1980 è sostituito dal seguente:

"Chiunque esegua lavori di ricerca o coltivazione di cave o torbiere oppure installi o realizzi le strutture o impianti di cui al sesto comma dell'articolo 7 senza la prescritta autorizzazione o concessione, oltre ad essere sottoposto alle sanzioni amministrative previste dal comma 1 dell'articolo 25, è tenuto a eseguire a sue spese i lavori occorrenti per la restituzione in pristino dei luoghi, entro il termine e con le modalità fissate dal sindaco con propria ordinanza, sentito il comitato tecnico interdisciplinare. Il sindaco adotta l'ordinanza anche quando non sono stati realizzati, alla scadenza dell'autorizzazione o della concessione alla coltivazione, i programmi di sistemazione del suolo o di ripristino ambientale, o quando non sono state rimosse le strutture o gli impianti di cui al sesto comma dell'articolo 7, nel periodo ivi previsto. In caso di mancata esecuzione dell'ordinanza entro il termine prescritto il sindaco provvede d'ufficio, a spese dell'inadempiente, anche utilizzando la cauzione prestata."

     14. Alla copertura degli oneri derivanti da questo articolo si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella B.]

 

Capo V

Disposizioni in materia di distribuzione del metano e di risparmio energetico

 

     Art. 29. Modificazione dell'articolo 4 della legge provinciale 17 marzo 1983, n. 8 (Intervento a favore della realizzazione delle reti di distribuzione del metano nella provincia di Trento).

     1. Il secondo comma dell'articolo 4 della legge provinciale 17 marzo 1983, n. 8, è abrogato.

 

     Art. 30. Sostituzione dell'articolo 3 sexies della legge provinciale 29 maggio 1980, n. 14 (Provvedimenti per il risparmio energetico e l'utilizzazione delle fonti alternative di energia).

     1. L'articolo 3 sexies della legge provinciale 29 maggio 1980, n. 14, è sostituito dal seguente:

"Art. 3 sexies. Contributo per l'acquisto di veicoli a basso impatto ambientale.

1. La Provincia può concedere contributi in conto capitale per l'acquisto di veicoli a basso impatto ambientale e per la modifica dell'alimentazione con carburanti meno inquinanti. Con deliberazione della Giunta provinciale sono determinate le tipologie di veicoli il cui acquisto può essere finanziato nonché i criteri e le modalità di concessione dei contributi. Tale deliberazione è adottata previo parere della competente commissione consiliare."

     2. Alla copertura degli oneri derivanti da questo articolo si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella A.

 

Capo VI

Disposizioni finanziarie e finali

 

     Art. 31. Riferimento delle spese e copertura degli oneri.

     1. Per i fini di cui agli articoli richiamati nell'allegata tabella A, le spese sono poste a carico degli stanziamenti, delle autorizzazioni di spesa e dei limiti di impegno disposti per i fini di cui alle disposizioni previste nei capitoli del documento tecnico di accompagnamento e di specificazione del bilancio 2005-2007, indicati nella tabella A in corrispondenza delle unità previsionali di base di riferimento.

     2. Per il triennio 2005-2007 alla copertura delle nuove o maggiori spese derivanti dall'applicazione di questa legge si provvede secondo le modalità riportate nell'allegata tabella B. Per gli esercizi finanziari successivi si provvede secondo le previsioni recate dal bilancio pluriennale della Provincia.

 

     Art. 32. Variazioni di bilancio.

     1. La Giunta provinciale è autorizzata ad apportare al bilancio le variazioni conseguenti a questa legge, ai sensi dell'articolo 27, terzo comma, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di Trento).

 

     Art. 33. Entrata in vigore.

     1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

 

 

Tabella A

Riferimento delle spese (articolo 31)

 

Articolo

Descrizione

Capitolo

Unità previsionale

di base

1, commi 11 e 17

Interventi per la difesa passiva

507150

50.15.210

1, comma 16

Risanamento frutticoltura e viticoltura

507000

50.15.210

4

Sostegno organizzazioni dei produttori agricoli

506000

50.15.120

15

Disposizioni in materia di guide alpine e maestri di sci

614000

614025

614050

61.20.110

19, comma 2

Valorizzazione territoriale e di prodotto

614310

61.20.210

19, comma 3 lettera c)

Liquidazione aziende promozione turistica

614075

61.20.110

24, comma 1

Aiuti per la promozione della ricerca e sviluppo

317000

31.10.220

24, comma 8

Interventi per apprestamento aree

610500

61.5.210

24, comma 13

Agevolazioni per nuova imprenditorialità e per aggiornamento

618970

61.45.250

25

Aiuti specifici per i patti di prodotto

618800

61.45.230

30

Disposizioni in materia di risparmio energetico

617100

61.30.210

 

 

Tabella B

Copertura degli oneri (articolo 31)

 

ONERI COMPLESSIVI DA COPRIRE

in migliaia di euro

Articolo

Descrizione

2004

2005

2006

1, comma 8

Smaltimento materiale a rischio (bse)

1.200

1.200

1.200

19, comma 4, lettera a)

Spese dirette promozione turistica d'ambito

352

4.000

4.000

19, comma 4, lettera b)

Disposizioni in materia di personale delle aziende di promozione turistica

360

360

360

22

Commissione tecnica per l'idrotermalismo

5

5

5

26

Iniziative di promozione della cultura e dell'etica d'impresa

100

100

100

28

Comitato tecnico interdisciplinare

5

5

5

 

TOTALE ONERI

2.022

5.670

5.670

MEZZI DI COPERTURA

 

 

 

Unità previsionale di base 85.10.110

Fondo per nuove leggi - spese correnti

470

470

470

Unità previsionale di base 85.10.210

Fondo per nuove leggi - spese in conto capitale

1.552

5.200

5.200

 

TOTALE MEZZI DI COPERTURA

2.022

5.670

5.670

 


[1] Articolo abrogato dall'art. 32 della L.P. 2 agosto 2005, n. 14, con decorrenza dalla data ivi indicata.

[2] Articolo abrogato dall'art. 115 della L.P. 23 maggio 2007, n. 11, con la decorrenza ivi prevista.

[3] Articolo abrogato dall'art. 115 della L.P. 23 maggio 2007, n. 11, con la decorrenza ivi prevista.

[4] La Corte costituzionale, con sentenza 22 giugno 2006, n. 237, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo.

[5] La Corte costituzionale, con sentenza 22 giugno 2006, n. 237, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo.

[6] Lettera abrogata dall’art. 52 della L.P. 29 dicembre 2005, n. 20.

[7] Comma abrogato dall'art. 12 della L.P. 28 maggio 2009, n. 6, con la decorrenza ivi prevista.

[8] Comma abrogato dall'art. 12 della L.P. 28 maggio 2009, n. 6, con la decorrenza ivi prevista.

[9] Articolo abrogato dall'art. 39 della L.P. 24 ottobre 2006, n. 7.