§ 4.1.2 - Legge Regionale 17 marzo 1964, n. 16.
Norme per l'organizzazione e provvedimenti per il funzionamento di consorzi antigrandine.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.1 agricoltura e foreste
Data:17/03/1964
Numero:16


Sommario
Art. 1.      1. I proprietari dei terreni coltivati, situati in un comune, od in una o più frazioni, od in una determinata zona appartenente al territorio di uno o più comuni finitimi, possono costituire un [...]
Art. 2.      1. La costituzione del consorzio di difesa contro la grandine può essere promossa dai proprietari di una parte dei terreni, compresi nel perimetro consorziale, purché a tale parte spetti non [...]
Art. 3.      1. La proposta di costituzione del consorzio è ammessa quando abbia ottenuto l'adesione di oltre la metà degli interessati di cui all'art. 1, cui spetti almeno il 51 per cento della superficie [...]
Art. 4.      1. Il decreto del Presidente della Giunta regionale che approva la costituzione del consorzio stabilisce il giorno in cui i proprietari dei terreni devono essere convocati in assemblea generale [...]
Art. 5.      1. Le spese del consorzio saranno ripartite fra i singoli consorziati, secondo le norme previste dallo statuto, con riferimento alla superfici coltivate e ai prodotti che formano oggetto del [...]
Art. 6.      1. Il consorzio ha la durata stabilita nello statuto, che può essere prorogata.
Art. 7.      1. Il consorzio può estendere la propria azione di difesa anche contro altre avversità atmosferiche e della produzione agricola e può altresì associare alla difesa attiva forme di difesa passiva [...]
Art. 8.      1. Allo scopo di promuovere, organizzare, coordinare, potenziare e controllare l'azione dei singoli consorzi, sia sul piano organizzativo sia tecnico, i consorzi possono raggrupparsi in [...]
Art. 9.      1. I consorzi volontari antigrandine funzionanti di fatto alla data dell'entrata in vigore della presente legge, vengono riconosciuti come regolarmente costituiti in conformità alle disposizioni [...]
Art. 9 bis.      1. Spetta all'assessorato regionale al quale è assegnata la materia dell'agricoltura di vigilare sui consorzi e di intervenire, anche in via surrogatoria, per assicurare il buon funzionamento [...]
Art. 10.      1. L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere in favore dei consorzi, previsti dalla presente legge, un contributo del 50 per cento delle spese necessarie per l'acquisto e l'impianto [...]
Art. 11.      1. L'esercizio delle funzioni previste dalla presente legge è delegato alle Province autonome di Trento e Bolzano.
Art. 12.      1. La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1964.
Art. 13.      1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzato a carico dell'esercizio 1964 la spesa di lire 20 milioni.


§ 4.1.2 - Legge Regionale 17 marzo 1964, n. 16.

Norme per l'organizzazione e provvedimenti per il funzionamento di consorzi antigrandine.

(B.U. 24 marzo 1964, n. 12).

 

Art. 1.

     1. I proprietari dei terreni coltivati, situati in un comune, od in una o più frazioni, od in una determinata zona appartenente al territorio di uno o più comuni finitimi, possono costituire un consorzio di difesa contro la grandine, secondo le norme contenute nella presente legge.

     2. Possono essere ammessi al consorzio anche gli usufruttuari o conduttori dei fondi, in rappresentanza dei proprietari, quando ne assumono in proprio gli oneri.

 

     Art. 2.

     1. La costituzione del consorzio di difesa contro la grandine può essere promossa dai proprietari di una parte dei terreni, compresi nel perimetro consorziale, purché a tale parte spetti non meno di un decimo della superficie totale dei detti terreni, fermo il disposto del capoverso dell'art. 2.

     2. I promotori devono presentare al sindaco, in carta legale, la proposta corredata da una corografia meramente indicativa dei terreni che si vogliono compresi nel consorzio e da un elenco dei proprietari dei terreni medesimi.

     3. Se i terreni consorziandi appartengono a più comuni, la proposta sarà presentata al sindaco del comune in cui è situata la maggior parte dei terreni stessi, comunicando nel contempo ai sindaci dei comuni cointeressati l'avvenuta presentazione della domanda.

     4. Il sindaco deve invitare tutti i proprietari, usufruttuari e conduttori dei terreni consorziandi, che non abbiano già firmato la proposta, a dichiarare se aderiscono alla proposta stessa. La dichiarazione può essere fatta anche oralmente, avanti il sindaco od il segretario del comune.

 

     Art. 3.

     1. La proposta di costituzione del consorzio è ammessa quando abbia ottenuto l'adesione di oltre la metà degli interessati di cui all'art. 1, cui spetti almeno il 51 per cento della superficie da consorziare.

     2. Il sindaco fa pubblicare per 30 giorni all'albo comunale l'elenco dei consorziandi.

     3. Dovranno essere esonerati dall'obbligo di far parte del consorzio coloro i cui terreni siano in posizione tale da non aver giovamento dal consorzio stesso.

     4. Gli interessati possono interporre ricorso entro 15 giorni. Trascorso detto termine, il sindaco invia gli atti all'assessorato regionale la quale è affidata la materia dell'agricoltura, che li sottopone alla Giunta regionale.

     5. La Giunta regionale esamina se siano adempiute le condizioni della presente legge, pronuncia sui ricorsi e delibera sulla costituzione del consorzio.

     6. Ogni socio del consorzio dispone di un voto, indipendentemente dall'entità della superficie posseduta.

     7. Nel caso in cui i terreni, non inclusi all'atto della costituzione del consorzio, siano in posizione tale da trarre giovamento dalla difesa consorziata, al consorzio spetta il diritto di chiedere alla Giunta regionale l'inclusione di detti terreni, anche se situati in comuni limitrofi.

     8. Contro detta richiesta gli interessati possono interporre ricorso entro 15 giorni dall'avvenuta pubblicazione della richiesta alla Giunta regionale; la richiesta deve essere pubblicata nell'albo comunale competente [1].

 

     Art. 4.

     1. Il decreto del Presidente della Giunta regionale che approva la costituzione del consorzio stabilisce il giorno in cui i proprietari dei terreni devono essere convocati in assemblea generale dal sindaco, con avviso pubblicato all'albo comunale per almeno 8 giorni prima dell'assemblea.

     2. Il decreto del Presidente della Giunta regionale è esecutivo.

     3. L'assemblea generale, sotto la presidenza del sindaco, è chiamata a deliberare sullo statuto del consorzio e ad eleggere, a maggioranza di voti, il consiglio di amministrazione, il collegio dei revisori dei conti ed il collegio dei probiviri.

     4. In seno al consiglio di amministrazione, i consiglieri eleggeranno il presidente e il vice presidente.

     5. L'assemblea è valida, in prima convocazione, quando intervengano consorziati che rappresentino oltre la metà della superficie dei terreni consorziati; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.

 

     Art. 5.

     1. Le spese del consorzio saranno ripartite fra i singoli consorziati, secondo le norme previste dallo statuto, con riferimento alla superfici coltivate e ai prodotti che formano oggetto del rischio.

     2. Il ruolo relativo è pubblicato, reso esecutivo e soggetto a reclamo come quello dell'imposta sui terreni.

     3. Il tributo consorziale è riscosso dall'esattore ed è versato al consorzio.

 

     Art. 6.

     1. Il consorzio ha la durata stabilita nello statuto, che può essere prorogata.

     2. In ogni tempo può proporsi la sua cessazione; su tale proposta dovranno pronunciarsi tutti i consorziati, in conformità a quanto previsto nell'ultimo comma dell'art. 2.

     3. Per la cessazione, che è sempre subordinata al concorso delle condizioni previste dall'art. 3 della presente legge per la costituzione del consorzio, si devono osservare le norme e la procedura indicate nell'articolo menzionato.

 

     Art. 7.

     1. Il consorzio può estendere la propria azione di difesa anche contro altre avversità atmosferiche e della produzione agricola e può altresì associare alla difesa attiva forme di difesa passiva (assicurazioni).

     La difesa contro la grandine ed altre eventuali avversità atmosferiche sarà effettuata con tutti i mezzi ritenuti idonei e con l'osservanza delle eventuali norme emanate dai competenti organi regionali o dalla federazione di consorzi di cui al successivo art. 8.

 

     Art. 8.

     1. Allo scopo di promuovere, organizzare, coordinare, potenziare e controllare l'azione dei singoli consorzi, sia sul piano organizzativo sia tecnico, i consorzi possono raggrupparsi in federazioni provinciali di consorzi. Nel consiglio di amministrazione di queste ultime ogni consorzio è rappresentato pariteticamente. Fra i componenti del consiglio vengono eletti il presidente, il vice-presidente e tutte le altre cariche sociali.

 

     Art. 9.

     1. I consorzi volontari antigrandine funzionanti di fatto alla data dell'entrata in vigore della presente legge, vengono riconosciuti come regolarmente costituiti in conformità alle disposizioni della stessa legge, quando gli aderenti al consorzio risultino proprietari, complessivamente, della maggior parte della superficie compresa nel consorzio esclusi i boschi e i terreni improduttivi per natura i quali non siano stati gravati dalle spese di difesa antigrandine.

     2. Per l'accertamento del requisito di cui al comma precedente è richiesta una delle seguenti documentazioni:

     - l'elenco delle adesioni dei proprietari con le rispettive superfici soggette a difesa antigrandine, firmate dagli stessi;

     - il ruolino comunale della difesa antigrandine relativo all'anno solare precedente all'entrata in vigore della presente legge;

     - qualsiasi altra documentazione dalla quale risulti l'elenco degli aderenti al consorzio volontario, la superficie di proprietà degli aderenti, nonché il pagamento della quota di difesa da parte degli stessi durante l'anno solare precedente l'entrata in vigore della presente legge.

     3. La documentazione richiesta al comma precedente, corredata da una corografia dei terreni compresi nel consorzio, deve essere inviata all'assessorato regionale al quale è assegnata la materia dell'agricoltura dal rappresentante del consorzio in allegato alla domanda - in carta legale

- del riconoscimento del consorzio.

     4. Copia della domanda corredata da una corografia - analoga a quella richiesta dal comma precedente - deve venire esposta, contemporaneamente all'invio alla Regione, nell'albo pretorio del comune o dei comuni in cui si trovano i terreni inclusi nel comprensorio consorte per la durata di trenta giorni, durante i quali possono venir presentate all'assessorato regionale al quale è assegnata la materia dell'agricoltura le opposizioni degli interessati.

     5. Trascorso il termine di cui al comma precedente, l'assessorato regionale al quale è assegnata la materia dell'agricoltura sottopone tutti gli atti alla Giunta regionale la quale pronuncia sui ricorsi e accerta la corrispondenza degli atti alle norme della presente legge e alla situazione di fatto.

     6. Per il successivo procedimento di costituzione si applicano le norme dell'articolo 4 della presente legge [2].

 

     Art. 9 bis.

     1. Spetta all'assessorato regionale al quale è assegnata la materia dell'agricoltura di vigilare sui consorzi e di intervenire, anche in via surrogatoria, per assicurare il buon funzionamento degli enti e la regolare attuazione dei loro fini istituzionali.

     2. A tale scopo i consorzi devono rimettere all'assessorato predetto, per il visto di legittimità:

     a) i conti consuntivi;

     b) la deliberazione di stare in giudizio, fatta eccezione per i provvedimenti conservativi di urgenza, salvo in questo caso l'obbligo di sottoporre immediatamente la deliberazione al visto anzidetto;

     c) i contratti di esattoria e tesoreria [3].

 

     Art. 10.

     1. L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere in favore dei consorzi, previsti dalla presente legge, un contributo del 50 per cento delle spese necessarie per l'acquisto e l'impianto di apparecchiature e di materiali idonei alla lotta contro la grandine, nonché un contributo per le spese sostenute in fase di costituzione dei consorzi, e, in particolare, per quelle attinenti alla documentazione catastale determinate in lire 500 per ogni ettaro di territorio consorziale e fino ad un massimo di lire 300 mila.

     2. L'amministrazione regionale è inoltre autorizzata a concedere contributi fino al 50 per cento:

     - sul premio annuo di assicurazione antigrandine per le pozze contratte dal consorzi;

     - sulle spese necessarie per il funzionamento delle federazioni provinciali di consorzi previste dall'articolo 8 della presente legge [4].

 

     Art. 11.

     1. L'esercizio delle funzioni previste dalla presente legge è delegato alle Province autonome di Trento e Bolzano.

     2. Le disponibilità sui fondi di cui al comma precedente, non impegnate nel corso di ogni esercizio finanziario, potranno essere trasferite all'esercizio successivo ed utilizzate secondo le destinazioni indicate nella legge regionale.

     3. Il Consiglio regionale assegna annualmente a ciascuna Provincia un apposito fondo per coprire le spese occorrenti per l'attuazione della presente legge.

     4. Nell'esercizio delle funzioni delegate con la presente legge le Giunte provinciali devono attenersi alle direttive impartite dalla Giunta regionale.

     5. Copia dei provvedimenti adottati in attuazione degli articoli 4, 8 e 10 della presente legge deve essere inoltrata per conoscenza al Presidente della Giunta regionale. Il Presidente della Giunta regionale, ove ritenga un provvedimento non conforme alla presente legge o alle direttive regionali, trasmette, entro 10 giorni, le sue osservazioni all'organo di controllo di legittimità ed alla Giunta provinciale competente.

     6. Contro i provvedimenti degli enti delegati è ammesso ricorso per motivi di legittimità alla Giunta regionale che decide in via definitiva. Il termine per ricorrere è di 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento.

     7. La Giunta regionale può sostituirsi alle Giunte provinciali nell'esercizio delle funzioni delegate in caso di persistente inerzia e violazione della presente legge e delle direttive regionali [5].

 

     Art. 12.

     1. La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1964.

 

     Art. 13.

     1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzato a carico dell'esercizio 1964 la spesa di lire 20 milioni.

     2. Alla copertura del relativo onere si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo speciale iscritto al cap. n. 55 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio predetto.

     3. Per gli esercizi successivi lo stanziamento da iscrivere in bilancio sarà determinato con la legge

di approvazione del bilancio medesimo.

 

 


[1] Articolo così modificato dall'art. 1 della L.R. 1 luglio 1966, n. 9 (B.U. 5 luglio 1966, n. 27).

[2] Articolo così sostituito dall'art. 2 della L.R. 1 luglio 1966, n. 9.

[3] Articolo aggiunto dall'art. 3 della L.R. 1 luglio 1966, n. 9.

[4] Articolo così sostituito dall'art. 4 della L.R. 1 luglio 1966, n. 9, e successivamente modificato dall'art. 1 della L.R. 30 agosto 1971, n. 33 (B.U. 7 settembre 1971, n. 36).

[5] Articolo così modificato dall'art. 5 della L.R. 1 luglio 1966, n. 9.