§ 6.1.148 - L.P. 29 dicembre 2005, n. 20.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2006 e pluriennale 2006-2008 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria)


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 contabilità
Data:29/12/2005
Numero:20


Sommario
Art. 1.  Determinazione degli oneri per la contrattazione per il biennio 2006-2007 del comparto delle autonomie locali
Art. 2.  Determinazione degli oneri per la contrattazione per il biennio 2006-2007 del comparto della scuola
Art. 3.  Determinazione degli oneri per la contrattazione per il biennio 2006-2007 del comparto del servizio sanitario provinciale
Art. 4.  Fissazione della dotazione complessiva del personale provinciale e del relativo limite di spesa
Art. 5.  Disposizioni per il blocco delle assunzioni e per la riduzione della spesa relativa al personale del comparto delle autonomie locali
Art. 6.  Disposizioni per il contenimento delle assunzioni e per la riduzione della spesa relativa al personale del comparto del servizio sanitario provinciale e modificazione dell'articolo 18 della legge [...]
Art. 7.  Misure per il contenimento delle spese relative alla gestione del personale provinciale messo a disposizione di altri soggetti
Art. 8.  Modificazione della legge provinciale 6 maggio 1980, n. 10 (Istituzione di un sistema informativo elettronico provinciale)
Art. 9.  Riduzione degli oneri generali relativi al funzionamento degli organi della Provincia e degli enti collegati. Modificazioni della legge provinciale 20 marzo 1976, n. 13 (Determinazione delle [...]
Art. 10.  Misure per il contenimento delle spese di organizzazione della Provincia
Art. 11.  Ulteriori disposizioni per la riduzione e per la razionalizzazione delle spese
Art. 12.  Modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1998, n. 16 (Norme organizzative dell'attività della Provincia autonoma di Trento a Bruxelles)
Art. 13.  Modificazione dell'articolo 3 della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1, relativo ad assegni integrativi erogati a carico del bilancio provinciale
Art. 14.  Modificazione dell'articolo 92 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, relativa al contenimento dei rimborsi per spese legali
Art. 15.  Disposizioni in materia di concorso degli enti locali al raggiungimento degli obiettivi di finanza provinciale per l'anno 2006
Art. 16.  Assegnazione delle risorse ai comuni e modificazioni della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 (Norme in materia di finanza locale)
Art. 17.  Modificazione dell'articolo 64 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1, relativo alle opere dei comuni oggetto di verifica straordinaria
Art. 18.  Modificazione dell'articolo 20 della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1, relativo alla contabilità degli enti locali
Art. 19.  Razionalizzazione dei rapporti finanziari tra la Provincia e la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento
Art. 20.  Partecipazione della Provincia al capitale della società incaricata della progettazione e della costruzione del tunnel ferroviario del Brennero
Art. 21.  Disposizioni in materia di razionalizzazione delle agevolazioni provinciali per investimenti di natura immobiliare
Art. 22.  Modificazioni dell'articolo 10 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1, relativo alla prestazione di garanzie fidejussorie
Art. 23.  Modificazioni dell'articolo 14 della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1, relativo alla società "Patrimonio del Trentino s.p.a."
Art. 24.  Modificazioni dell'articolo 5 della legge provinciale 30 dicembre 2002, n. 15, e dell'articolo 18 della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1, in materia di società partecipate
Art. 25.  Partecipazione della Provincia a una fondazione per la promozione della ricerca e della formazione in ambito sociale. Abrogazione dell'articolo 8 (Contributi alla scuola superiore di servizio [...]
Art. 26.  Modificazione dell'articolo 1 della legge provinciale 9 aprile 1973, n. 13 (Partecipazione della Provincia al "Centro tecnico-finanziario per lo sviluppo economico della provincia di Trento")
Art. 27.  Disposizioni in materia di aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per gli anni 2006, 2007 e 2008
Art. 28.  Canone per l'occupazione di spazi e di aree pubbliche e modificazione dell'articolo 47 della legge provinciale 3 gennaio 1983, n. 2 (Norme per l'esecuzione di lavori pubblici di interesse [...]
Art. 29.  Modificazioni della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4 (Disposizioni per l'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235. Istituzione dell'azienda speciale [...]
Art. 30.  Modificazione dell'articolo 17 della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18 (Norme in materia di acque pubbliche, opere idrauliche e relativi servizi provinciali)
Art. 31.  Fondo integrativo per il finanziamento della promozione turistica
Art. 32.  Tributo provinciale sul turismo
Art. 33.  Disciplina del tributo provinciale sul turismo dovuto dai soggetti che esercitano attività economiche
Art. 34.  Disciplina del tributo provinciale sul turismo dovuto dai soggetti che concedono in locazione alloggi privati per uso turistico
Art. 35.  Sostituzione dell'articolo 26 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di Trento), e modificazione di [...]
Art. 36.  Disposizioni in materia di contabilità
Art. 37.  Modificazioni della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento)
Art. 38.  Modificazioni della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 (Nuova disciplina della programmazione di sviluppo e adeguamento delle norme in materia di contabilità e di zone svantaggiate)
Art. 39.  Modificazioni della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (Interventi della Provincia autonoma di Trento per il sostegno dell'economia e della nuova imprenditorialità. Disciplina dei patti [...]
Art. 40.  Modificazioni della legge provinciale 22 dicembre 1983, n. 46 (Disciplina del settore commerciale della provincia autonoma di Trento), e dell'articolo 28 della legge provinciale 11 settembre 1998, [...]
Art. 41.  Disposizioni in materia di assegnazioni ai consorzi di garanzia collettiva fidi
Art. 42.  Modificazione della legge provinciale 1 agosto 2002, n. 11 (Disciplina dell'impresa artigiana nella provincia autonoma di Trento)
Art. 43.  Modificazioni della legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 (Sostegno dell'economia agricola, disciplina dell'agricoltura biologica e della contrassegnazione di prodotti geneticamente non modificati)
Art. 44.  Modificazioni del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. (Approvazione del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli [...]
Art. 45.  Modificazioni della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 (Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale e ulteriori norme di tutela dell'ambiente)
Art. 46.  Modificazioni della legge provinciale 9 luglio 1993, n. 16 (Disciplina dei servizi pubblici di trasporto in provincia di Trento)
Art. 47.  Modificazioni della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti)
Art. 48.  Modificazione dell'articolo 8 bis della legge provinciale 16 dicembre 1986, n. 33 (Interventi a favore delle aziende forestali pubbliche e norme integrative della legge provinciale 23 novembre 1978, [...]
Art. 49.  Modificazione dell'articolo 33 della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia)
Art. 50.  Modificazioni della legge provinciale 30 agosto 1993, n. 22 (Norme per la costituzione del consorzio di gestione del Parco nazionale dello Stelvio. Modifiche e integrazioni delle leggi provinciali [...]
Art. 51.  Modificazione dell'articolo 31 della legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8 (Ordinamento dei rifugi alpini, bivacchi, sentieri e vie ferrate)
Art. 52.  Modificazioni della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 20 (Nuovo ordinamento della professione di guida alpina e di maestro di sci nella provincia di Trento e modifiche alla legge provinciale 21 [...]
Art. 53.  Modificazioni della legge provinciale 16 luglio 1990, n. 21 (Interventi per lo sviluppo e la promozione delle attività sportive)
Art. 54.  Modificazioni dell'articolo 36 della legge provinciale 12 luglio 1991, n. 14 (Ordinamento dei servizi socio-assistenziali in provincia di Trento)
Art. 55.  Esercizio delle funzioni provinciali in materia di sicurezza alimentare
Art. 56.  Modificazione dell'articolo 43 della legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3, per la razionalizzazione della spesa relativa all'ospedale S. Chiara di Trento
Art. 57.  Modificazione dell'articolo 50 della legge provinciale 1 aprile 1993, n. 10 (Nuova disciplina del servizio sanitario provinciale)
Art. 58.  Disposizioni in materia di edilizia abitativa agevolata
Art. 59.  Disposizioni urgenti e transitorie per la valorizzazione e la professionalizzazione dei giovani
Art. 60.  Disposizioni per il finanziamento delle scuole dell'infanzia equiparate
Art. 61.  Abrogazione di disposizioni superate
Art. 62.  Nuove autorizzazioni, riduzioni di spesa e copertura degli oneri
Art. 63.  Entrata in vigore


§ 6.1.148 - L.P. 29 dicembre 2005, n. 20.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2006 e pluriennale 2006-2008 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria)

(B.U. 3 gennaio 2006, n. 1 - Suppl. n. 4).

 

Capo I

Disposizioni in materia di personale e di spese di funzionamento

 

Art. 1. Determinazione degli oneri per la contrattazione per il biennio 2006-2007 del comparto delle autonomie locali

     1. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 59, comma 1, della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (Revisione dell'ordinamento del personale della Provincia autonoma di Trento), l'onere derivante dalla contrattazione relativa al personale del comparto delle autonomie locali è determinato in 3.763.000 euro per l'anno 2006 e in 6.544.000 euro per l'anno 2007.

     2. L'onere relativo al personale del comparto autonomie locali con qualifica di direttore è determinato in 354.000 euro per l'anno 2006 e in 616.000 euro per l'anno 2007.

     3. L'onere relativo all'autonoma area di contrattazione per il personale con qualifica dirigenziale del comparto del personale delle autonomie locali è determinato in 277.000 euro per l'anno 2006 e in 482.000 euro per l'anno 2007.

     4. Per i fini dei commi 1, 2 e 3 gli oneri derivanti dalla contrattazione per il personale dei comprensori e degli enti destinatari dei trasferimenti indicati nella lettera c) dell'allegato in materia di variazioni compensative al "Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 2006 e bilancio pluriennale 2006-2008" sono determinati in 1.138.040 euro per l'anno 2006 e in 1.979.200 euro per l'anno 2007.

     5. A decorrere dal 1° gennaio 2006 sono abrogati l'articolo 197 bis della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 (Nuovo ordinamento dei servizi e del personale della Provincia autonoma di Trento), l'articolo 14 della legge provinciale 17 dicembre 1993, n. 43 (Norme in materia di personale e provvidenze integrative in materia sanitaria), e il comma 11 dell'articolo 9 (Disposizioni in materia di trattamento di fine rapporto del personale provinciale) della legge provinciale 3 febbraio 1997, n. 2. I contratti collettivi provinciali tengono conto degli effetti dell'abrogazione.

     6. Per i fini dei commi 1, 2 e 3 sono autorizzate, con la tabella F, le seguenti spese sull'unità previsionale di base 15.20.120:

     a) 4.394.000 euro per l'anno 2006;

     b) 7.642.000 euro per l'anno 2007;

     c) 7.642.000 euro per l'anno 2008.

     7. Per i fini del comma 4 sono autorizzate, con la tabella F, le seguenti spese sull'unità previsionale di base 90.10.190:

     a) 1.138.040 euro per l'anno 2006;

     b) 1.979.200 euro per l'anno 2007;

     c) 1.979.200 euro per l'anno 2008.

 

     Art. 2. Determinazione degli oneri per la contrattazione per il biennio 2006-2007 del comparto della scuola

     1. In relazione a quanto previsto dall'articolo 2, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la regione Trentino - Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia di Trento), nonché per i fini dell'articolo 59, comma 1, della legge provinciale n. 7 del 1997, l'onere derivante dalla contrattazione per il biennio 2006-2007 del comparto del personale docente delle scuole e istituti di istruzione elementare e secondaria è determinato in 7.106.000 euro per l'anno 2006 e in 12.359.000 euro per l'anno 2007.

     2. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 59, comma 1, della legge provinciale n. 7 del 1997, l'onere derivante dalla contrattazione del personale indicato dall'articolo 3, comma 1, numero 2), lettere b), c) e d), del decreto del Presidente della Provincia 20 novembre 2003, n. 44-7/Leg (Regolamento concernente la definizione dei comparti di contrattazione ai sensi dell'art. 54 della L.P. 3 aprile 1997, n. 7), è determinato in 2.177.000 euro per l'anno 2006 e in 3.786.000 euro per l'anno 2007.

     3. L'onere relativo all'autonoma area di contrattazione per il personale con qualifica dirigenziale del comparto della scuola è determinato in 220.000 euro per l'anno 2006 e in 382.000 euro per l'anno 2007.

     4. Per i fini dei commi 1 e 3 sono autorizzate, con la tabella F, le seguenti maggiori spese sull'unità previsionale di base 25.90.130:

     a) 7.326.000 euro per l'anno 2006;

     b) 12.741.000 euro per l'anno 2007;

     c) 12.741.000 euro per l'anno 2008.

     5. Per i fini del comma 2 sono autorizzate, con la tabella F, le seguenti maggiori spese sull'unità previsionale di base 15.20.120:

     a) 2.177.000 euro per l'anno 2006;

     b) 3.786.000 euro per l'anno 2007;

     c) 3.786.000 euro per l'anno 2008.

 

     Art. 3. Determinazione degli oneri per la contrattazione per il biennio 2006-2007 del comparto del servizio sanitario provinciale

     1. Ai sensi dell'articolo 2, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474 (Norme di attuazione dello Statuto per la regione Trentino - Alto Adige in materia di igiene e sanità) e dell'articolo 59, comma 1, della legge provinciale n. 7 del 1997, l'onere derivante dalla contrattazione per il biennio 2006-2007 del comparto del personale del servizio sanitario provinciale è determinato in 8.039.000 euro per l'anno 2006 e in 13.980.869,57 euro per l'anno 2007.

     2. La determinazione dell'onere relativo all'autonoma area di contrattazione per il personale con qualifica dirigenziale nonché per la dirigenza medica e veterinaria del comparto del servizio sanitario provinciale di cui all'articolo 54, commi 4 e 6, della legge provinciale n. 7 del 1997 è effettuata dalla Giunta provinciale nell'ambito delle disponibilità di cui al comma 1 di questo articolo con le direttive all'Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale, ai sensi dell'articolo 54, comma 1, della legge provinciale n. 7 del 1997.

     3. Per i fini dei commi 1 e 2 sono autorizzate, con la tabella F, le seguenti maggiori spese sull'unità previsionale di base 44.5.110:

     a) 8.039.000 euro per l'anno 2006;

     b) 13.980.869,57 euro per l'anno 2007;

     c) 13.980.869,57 euro per l'anno 2008.

 

     Art. 4. Fissazione della dotazione complessiva del personale provinciale e del relativo limite di spesa

     1. Ai sensi dell'articolo 63 della legge provinciale n. 7 del 1997 e dell'articolo 19, comma 8, della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1, relativo al personale insegnante, la dotazione complessiva del personale provinciale assunto con contratto a tempo indeterminato è fissata come segue:

     a) per il comparto delle autonomie locali di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Provincia n. 44-7/Leg del 2003, relativo al personale delle aree della dirigenza, dei direttori e del restante personale dipendente: per l'anno 2006 e per gli anni seguenti 4.115 unità equivalenti;

     b) per il comparto della scuola di cui all'articolo 3, comma 1, numero 2), lettere b), c) e d), del decreto del Presidente della Provincia n. 44-7/Leg del 2003, relativo al personale non insegnante delle scuole a carattere statale, al personale insegnante della formazione professionale e della scuola per l'infanzia, al personale coordinatore pedagogico e al personale assistente educatore: 2.300 unità equivalenti alla data del 1° settembre 2007 e per gli anni seguenti. La cifra prevista (2.300 unità) dovrà essere aumentata in relazione al trasferimento di personale da altri comparti [1];

     c) per il comparto della scuola di cui all'articolo 3, comma 1, numero 1) e numero 2), lettera a), del decreto del Presidente della Provincia n. 44-7/Leg del 2003, riferiti rispettivamente al personale dirigente scolastico e al personale insegnante a tempo indeterminato della scuola a carattere statale: 6.775 posti, di cui 96 per il personale con qualifica di dirigente scolastico, per gli anni scolastici 2006-2007, 2007-2008 e per gli anni successivi.

     2. I posti a tempo pieno del personale individuato dal comma 1 sono utilizzabili per la trasformazione in rapporti di lavoro a tempo parziale secondo le modalità stabilite dalla contrattazione collettiva. I posti di personale insegnante previsti dal comma 1, lettere b) e c), sono fra loro fungibili nei limiti di trenta unità.

     3. Ai sensi dell'articolo 63 della legge provinciale n. 7 del 1997, la spesa sui bilanci degli esercizi finanziari 2006, 2007 e 2008 per tutto il personale provinciale in servizio, escluso il personale insegnante della scuola a carattere statale, è fissata in 293.121.000 euro per l'anno 2006, in 297.996.000 euro per l'anno 2007 e in 298.014.000 euro per l'anno 2008, tenendo conto degli oneri autorizzati dall'articolo 1, comma 6, e dall'articolo 2, comma 5, di questa legge, relativi alla determinazione degli oneri per la contrattazione per il biennio 2006-2007 del comparto del personale provinciale delle autonomie locali e del comparto scuola. Nella spesa non rientrano gli oneri relativi al personale assunto con contratto di diritto privato per la realizzazione di lavori, interventi o attività sulla base di particolari norme di settore.

     4. Ai sensi dell'articolo 19, comma 8, della legge provinciale n. 1 del 2002, la spesa sui bilanci degli esercizi finanziari 2006, 2007 e 2008 per il personale insegnante della scuola a carattere statale è fissata in 325.662.000 euro per l'anno 2006, in 331.077.000 euro per l'anno 2007 e in 331.077.000 euro per l'anno 2008, tenendo conto della determinazione degli oneri per la contrattazione autorizzati dall'articolo 2, comma 4, di questa legge.

     5. Nell'ambito della spesa complessiva fissata dal comma 3 la Giunta provinciale quantifica la quota da destinare alle forme di progressione economica disciplinate dalla contrattazione collettiva provinciale.

     6. I termini di validità delle graduatorie per le assunzioni di personale provinciale con rapporto a tempo indeterminato in scadenza nel 2006 sono prorogati per un anno o comunque fino al 31 agosto 2007; la proroga si applica anche alle graduatorie i cui termini sono già stati prorogati dall'articolo 7, comma 3, della legge provinciale 30 dicembre 2002, n. 15, dall'articolo 4, comma 4, della legge provinciale 12 maggio 2004, n. 4, e da ultimo dall'articolo 1, comma 6, della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1.

 

     Art. 5. Disposizioni per il blocco delle assunzioni e per la riduzione della spesa relativa al personale del comparto delle autonomie locali

     1. Anche ai fini del rispetto dei limiti contenuti nel patto di stabilità interno, per l'anno 2006 la Provincia non procede ad assunzioni di personale provinciale a tempo indeterminato del comparto delle autonomie locali per la copertura di posti resi liberi a seguito della cessazione dal servizio per pensionamento.

     2. La Giunta provinciale impartisce direttive agli enti funzionali per l'applicazione di questo articolo.

 

     Art. 6. Disposizioni per il contenimento delle assunzioni e per la riduzione della spesa relativa al personale del comparto del servizio sanitario provinciale e modificazione dell'articolo 18 della legge provinciale 12 settembre 1994, n. 4, in materia di piante organiche e di personale delle unità sanitarie locali e dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari

     1. Nel rispetto dei limiti contenuti nel patto di stabilità interno e per la riduzione della spesa per il personale del comparto del servizio sanitario provinciale, per l'anno 2006 l'Azienda provinciale per i servizi sanitari può procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nei limiti fissati con deliberazione della Giunta provinciale, fatte salve le assunzioni di personale infermieristico e, nel caso di nuove funzioni e unità operative, del personale medico e sanitario necessario.

     2. I termini di validità delle graduatorie per l'assunzione di personale con rapporto a tempo indeterminato e determinato del comparto del servizio sanitario provinciale, in scadenza nell'anno 2005 e di quelle in scadenza nell'anno 2006, sono prorogate fino al 31 dicembre 2006, ad eccezione delle graduatorie relative ai profili professionali per i quali siano già stati banditi nuovi concorsi alla data di entrata in vigore di questa legge. Le graduatorie già scadute nell'anno 2005 possono essere comunque utilizzate fino al 31 dicembre 2006 purché non sia stato già indetto e pubblicato il concorso o la selezione per il profilo professionale e la tipologia di assunzione oggetto delle graduatorie medesime.

     3. [Al comma 5 bis dell'articolo 18 della legge provinciale 12 settembre 1994, n. 4, le parole: "diciotto mesi" sono sostituite dalle seguenti: "ventiquattro mesi"] [2].

 

     Art. 7. Misure per il contenimento delle spese relative alla gestione del personale provinciale messo a disposizione di altri soggetti

     1. La spesa per il personale della Provincia messo a disposizione, secondo quanto disposto dalla vigente legislazione, di enti pubblici previsti da leggi provinciali e di soggetti privati partecipati o finanziati dalla Provincia, è assunta a carico:

     a) degli enti pubblici e dei soggetti privati controllati, fatto salvo quanto diversamente disposto con deliberazione della Giunta provinciale, che può prevedere l'addebito anche parziale della spesa a proprio carico;

     b) dei soggetti che svolgono attività di promozione turistica previsti dal capo III della legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8 (Disciplina della promozione turistica in provincia di Trento). [3]

     2. In ogni caso la Provincia può assumere a proprio carico, anche in via anticipata, la spesa per il personale messo a disposizione degli enti e dei soggetti indicati dal comma 1; con deliberazione della Giunta provinciale sono definite le modalità per il recupero, anche in misura forfettaria, della spesa anticipata.

     3. In caso di motivate esigenze la Provincia può disporre l'assegnazione temporanea di personale proprio a soggetti privati da essa controllati; in tal caso si applica l'articolo 23 bis, comma 7, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).

     4. I commi 1 e 2 si applicano anche per le spese di personale e per le altre spese di funzionamento sostenute direttamente dalla Provincia per la prestazione di attività a favore di enti pubblici previsti da leggi provinciali e di soggetti privati partecipati dalla Provincia.

     5. Questo articolo ha effetto dal 1° gennaio 2006. La Provincia non procede al recupero delle spese sostenute anteriormente al 1° gennaio 2006 dagli enti e dai soggetti previsti da questo articolo.

     6. Le anticipazioni previste dal comma 2 sono iscritte tra le partite di giro del bilancio.

 

     Art. 8. Modificazione della legge provinciale 6 maggio 1980, n. 10 (Istituzione di un sistema informativo elettronico provinciale) [4]

     1. Dopo l'articolo 7 della legge provinciale 6 maggio 1980, n. 10, è inserito il seguente:

     "Art. 7 bis

     1. Per garantire il coordinato, efficiente e razionale sviluppo dei sistemi informativi elettronici dell'amministrazione provinciale allo scopo di fornire servizi integrati in rete in modo trasparente e unitario e di ottimizzare le risorse disponibili, la Giunta provinciale, nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali, definisce indirizzi generali e, nel rispetto dell'ordinamento degli altri enti, specifiche direttive per:

     a) assicurare la continuità, l'interoperabilità e la cooperazione dei sistemi informativi elettronici;

     b) individuare, supportare e coordinare lo sviluppo dei sistemi informativi elettronici della Provincia, dei suoi enti funzionali, degli altri soggetti da essa partecipati e di altri enti pubblici;

     c) valorizzare il patrimonio informatico, con particolare riguardo alla salvaguardia, al riuso e alle evoluzioni realizzate o comprese nei piani previsti dall'articolo 2, comma 1;

     d) definire standard e regole per l'utilizzo condiviso delle informazioni elettroniche e per la loro valorizzazione;

     e) promuovere l'infrastrutturazione digitale del territorio e la costituzione di centri tecnologici di servizio territoriali;

     f) sostenere e promuovere i progetti di e-government, in particolare per la partecipazione attiva dei cittadini alla pubblica amministrazione.

     2. Al fine di contenere i costi e razionalizzare i sistemi informativi della Provincia e degli enti aderenti al sistema informativo elettronico provinciale sono considerati prioritari gli investimenti che rispettino le modalità e i criteri definiti ai sensi del comma 1 e in ogni caso quelli realizzati o previsti nei piani di cui all'articolo 2, comma 1.

     3. Per favorire il coordinamento, lo sviluppo unitario dei sistemi informativi sul territorio provinciale e la razionalizzazione della spesa sono definite apposite intese tra la Provincia e il Consiglio delle autonomie locali, in particolare per la realizzazione di quanto stabilito dall'articolo 19 (Disposizioni per lo sviluppo della larga banda) della legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10."

 

     Art. 9. Riduzione degli oneri generali relativi al funzionamento degli organi della Provincia e degli enti collegati. Modificazioni della legge provinciale 20 marzo 1976, n. 13 (Determinazione delle indennità spettanti ai membri della Giunta provinciale)

     1. Le indennità percepite dai componenti della Giunta provinciale a carico del bilancio provinciale ai sensi dell'articolo 1 della legge provinciale 20 marzo 1976, n. 13, sono ridotte del 10 per cento. Nella stessa misura sono ridotte le indennità percepite dai componenti degli organi collegiali di amministrazione delle agenzie e degli enti collegati della Provincia.

     2. È ridotto del 10 per cento l'importo delle indennità, dei gettoni di presenza e di ogni altro emolumento comunque denominato corrisposto a soggetti esterni e interni componenti di organi collegiali della Provincia.

     3. Le riduzioni previste dai commi 1 e 2 si applicano agli importi corrisposti alla data del 30 settembre 2005 e decorrono dal 1° gennaio 2006.

     4. La Giunta provinciale impartisce direttive all'Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale per disporre:

     a) la soppressione dell'indennità di missione o di trasferta prevista a favore del personale dipendente dai contratti collettivi provinciali di tutti i comparti di contrattazione; le conseguenti minori spese costituiscono economie di spesa;

     b) la modifica, in relazione agli obiettivi di contenimento della spesa di personale previste dal patto di stabilità interno, delle disposizioni dei contratti collettivi e degli accordi che destinano economie di spesa conseguite nella gestione del personale all'incremento delle retribuzioni.

     5. Sono soppresse le indennità di missione o di trasferta comunque denominate previste dalla vigente legislazione provinciale a favore di soggetti esterni componenti di organi collegiali della Provincia. La Giunta provinciale impartisce apposite direttive agli enti pubblici della Provincia per la soppressione delle predette indennità già spettanti a favore dei componenti esterni di organi collegiali istituiti presso i medesimi enti.

     6. Dal 1° gennaio 2006 sono soppressi la diaria, l'indennità di trasferta, inclusa quella attribuita ai non residenti, e ogni altro emolumento avente la medesima natura, previsto a favore dei componenti della Giunta provinciale, ad esclusione di quelle per i viaggi all'estero ai sensi della legge provinciale n. 13 del 1976.

     7. L'articolo 2 della legge provinciale n. 13 del 1976 è sostituito dal seguente:

     "Art. 2

     1. Ai membri della Giunta provinciale che, per ragioni d'ufficio, si recano fuori sede, è dovuto il rimborso delle spese di viaggio, vitto, alloggio nonché delle altre spese direttamente connesse con la missione effettivamente sostenute. Per i soli viaggi all'estero il rimborso delle spese può essere sostituito, su richiesta dell'interessato, con un'indennità forfettaria stabilita dalla Giunta provinciale.

     2. Si applicano altresì le disposizioni provinciali in materia di anticipazione delle spese di missione valevoli per i dipendenti provinciali."

     8. Conseguentemente dal 1° gennaio 2006 l'articolo 5 bis della legge provinciale n. 13 del 1976 è abrogato.

 

     Art. 10. Misure per il contenimento delle spese di organizzazione della Provincia

     1. Al fine di ridurre la spesa tendenziale di funzionamento della Provincia, la Giunta provinciale fissa criteri e modalità per realizzare interventi di razionalizzazione delle strutture provinciali e in particolare per definire un'articolazione organizzativa:

     a) delle strutture periferiche dei servizi provinciali fondata su unità organizzative polifunzionali per ambiti territoriali sovracomunali;

     b) delle strutture provinciali che, nel triennio 2006-2008, comporti la riduzione a sessanta del numero dei servizi provinciali esistenti alla data del 1° gennaio 2006.

     2. Fino al 31 dicembre 2008, in deroga alla legge provinciale n. 7 del 1997, la soppressione, l'accorpamento o la modifica dei servizi sono disposti con provvedimento del Presidente della Provincia in attuazione dei criteri e delle modalità definiti dalla Giunta provinciale ai sensi del comma 1; con il medesimo provvedimento sono approvate le declaratorie delle strutture interessate dalla riorganizzazione. I provvedimenti del Presidente della Provincia sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione.

     3. Gli incarichi di sostituzione del dirigente conferiti dalla Giunta provinciale possono avere durata fino alla soppressione, all'accorpamento o alla modifica dei servizi previsti dal comma 2, e comunque non oltre il 31 dicembre 2008.

 

     Art. 11. Ulteriori disposizioni per la riduzione e per la razionalizzazione delle spese

     1. Al fine di favorire il controllo, il contenimento e la razionalizzazione delle spese di natura discrezionale di seguito elencate, l'autorizzazione in bilancio di tali spese è disposta nell'ambito di uno o più fondi generali o comunque prevalentemente destinati alla copertura di tali spese:

     a) studi o incarichi di consulenza conferiti a soggetti esterni alla pubblica amministrazione, fatta eccezione per quelli affidati alle università, a enti di ricerca e a organismi equiparati;

     b) pubblicità e pubbliche relazioni;

     c) convegni, mostre e manifestazioni;

     d) pubblicazioni;

     e) altre spese di natura discrezionale assimilabili a quelle indicate nelle lettere da a) a d).

     2. La Giunta provinciale individua le spese di cui al comma 1 che sono soggette alla disciplina di questo articolo ed emana direttive per il contenimento e per la razionalizzazione delle spese medesime, fissando le modalità per la loro programmazione in modo tale da prevederne l'imputazione esclusivamente ai fondi autorizzati ai sensi del comma 1, nonché i criteri di gestione, informati a requisiti di essenzialità e di sobrietà.

     3. La Giunta provinciale individua le disposizioni delle leggi provinciali di settore e i capitoli del documento tecnico di accompagnamento e specificazione del bilancio la cui applicazione cessa a decorrere dall'esercizio 2006. Con regolamento sono indicate le disposizioni legislative, o parte di esse, abrogate a decorrere dalla data di entrata in vigore di questa legge, in relazione a quanto disposto da questo articolo.

     4. Con deliberazione della Giunta provinciale possono essere disposti, relativamente agli stanziamenti di competenza del bilancio e del relativo documento tecnico nonché agli stanziamenti previsti per gli anni successivi di validità del bilancio pluriennale, prelievi di somme dai capitoli di bilancio relativi alle spese di natura discrezionale di cui al comma 1, previste dalle leggi provinciali di settore di cui al comma 3, e a favore dei fondi di cui al comma 1 i cui stanziamenti si rivelino insufficienti.

     5. Per i fini del comma 1 è autorizzata, con la tabella F, la spesa di 1.559.364 euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 sull'unità previsionale di base 90.10.170 e la spesa di 2.761.483 euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 sull'unità previsionale di base 90.10.270.

 

     Art. 12. Modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1998, n. 16 (Norme organizzative dell'attività della Provincia autonoma di Trento a Bruxelles)

     1. Dopo il comma 1 dell'articolo 1 della legge provinciale 13 novembre 1998, n. 16, è aggiunto il seguente:

     "1 bis. L'ufficio può svolgere l'attività di collegamento con l'Unione europea collaborando direttamente con altre regioni o enti appartenenti all'Unione europea anche nell'ambito della cooperazione transfrontaliera o di accordi internazionali; a tal fine possono essere istituiti uffici comuni per consentire la gestione coordinata di attività condivise. I rapporti di collaborazione tra gli enti interessati sono regolati con accordi stipulati nel rispetto della normativa statale in materia."

     2. Dopo l'articolo 2 bis della legge provinciale n. 16 del 1998 è inserito il seguente:

     "Art. 2 ter. Disposizioni particolari per il funzionamento dell'ufficio per i rapporti con l'Unione europea

     1. Nel caso d'istituzione di un ufficio con altre regioni o enti appartenenti all'Unione europea, ai sensi dell'articolo 1, comma 1 bis, nell'ambito della gestione delle attività comuni la Provincia può assumere e pagare spese per conto dei predetti soggetti, secondo le modalità relative anche alla ripartizione degli oneri previste dall'accordo stipulato tra gli enti interessati ai sensi dell'articolo 1, comma 1 bis. Analogamente, la Provincia può sostenere spese sulla base di contratti stipulati dai predetti soggetti per la gestione di attività condivise.

     2. Per assicurare il funzionamento e la gestione delle attività svolte dall'ufficio per i rapporti con l'Unione europea, anche nei casi previsti dal comma 1, il responsabile dell'ufficio può stipulare contratti e ordinarne il pagamento. I contratti di lavoro di diritto privato per l'assunzione del personale addetto alla segreteria e alla custodia della sede di Bruxelles sono stipulati dal responsabile dell'ufficio, previa autorizzazione della Giunta provinciale.

     3. Per il pagamento delle spese previste da questo articolo la Giunta provinciale può istituire un servizio di cassa ed economato secondo quanto disposto dall'articolo 66 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (Norme in materia di bilancio di contabilità generale della Provincia autonoma di Trento), incaricando di tale servizio il responsabile dell'ufficio per i rapporti con l'Unione europea. Il fondo cassa è reso disponibile su conti correnti intestati alla Provincia, accesi anche presso istituti di credito esteri e utilizzabili con ogni modalità in uso, compresa la carta di credito. Al suddetto servizio non si applicano i limiti previsti per il fondo cassa e per singolo atto di spesa previsti dal regolamento di attuazione dell'articolo 66 della legge provinciale n. 7 del 1979. L'economo può prelevare dai predetti conti correnti le somme dovute dalla Provincia ai sensi dell'accordo previsto dal comma 1, da versare su distinti conti correnti, anche cointestati. L'economo é personalmente responsabile anche delle spese ordinate e pagate dagli altri soggetti ai sensi dell'accordo previsto dal comma 1. Tali spese sono rendicontate secondo quanto è previsto dal regolamento sui servizi economali, salva la possibilità di allegare al rendiconto copia conforme della documentazione giustificativa della spesa in luogo degli originali, che possono essere conservati presso la sede dell'ufficio a Bruxelles. La vigilanza della ragioneria della Provincia può essere effettuata sulla base della documentazione di spesa inviata in copia conforme all'originale."

     3. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di questo articolo si provvede con gli stanziamenti già autorizzati in bilancio per i servizi generali della Provincia.

 

     Art. 13. Modificazione dell'articolo 3 della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1, relativo ad assegni integrativi erogati a carico del bilancio provinciale

     1. Dopo la lettera g) del comma 2 dell'articolo 3 della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1, sono aggiunte le seguenti:

     "g bis) articolo 28, terzo comma, della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12;

     g ter) articolo 139, ottavo comma, della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12."

     2. In relazione alla modificazione disposta dal comma 1 il riferimento all'anno 2005 contenuto nell'articolo 3, commi 1 e 2, della legge provinciale n. 1 del 2005 s'intende sostituito dal riferimento all'anno 2006, e il pagamento in due soluzioni previsto dal comma 3 dell'articolo 3 è effettuato nel corso del 2006 in un'unica soluzione, dedotti i trattamenti lordi erogati nel periodo dal 1° gennaio 2006 alla data dell'erogazione.

 

     Art. 14. Modificazione dell'articolo 92 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, relativa al contenimento dei rimborsi per spese legali

     1. Il comma 2 dell'articolo 92 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, è sostituito dal seguente:

     "2. Il rimborso delle spese legali è limitato a quelle sostenute per un solo difensore e per non più di due consulenti tecnici."

     2. La modificazione disposta dal comma 1 si applica ai procedimenti e ai giudizi instaurati dopo la data di entrata in vigore di questa legge.

 

Capo II

Disposizioni in materia di finanza pubblica

 

     Art. 15. Disposizioni in materia di concorso degli enti locali al raggiungimento degli obiettivi di finanza provinciale per l'anno 2006

     1. Gli enti locali concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica provinciale assicurando complessivamente per l'anno 2006 un contenimento dell'andamento tendenziale, a livello aggregato, della spesa corrente dei comuni e delle loro forme associative nonché dei comprensori, rispetto a quella risultante dai relativi bilanci per l'esercizio finanziario 2004, nella misura prevista dall'accordo di cui al comma 2. L'accordo è definito con riferimento alla quota dell'obiettivo finanziario stabilito a livello nazionale per gli enti locali, di competenza degli enti appartenenti al territorio provinciale. A tal fine si osservano, per l'anno 2006, le disposizioni di questo articolo.

     2. Per il raggiungimento dell'obiettivo di contenimento della spesa gli enti locali adottano le misure, anche di carattere strutturale, necessarie a garantire il contenimento della spesa per il personale in misura pari complessivamente a una diminuzione dell'1 per cento della corrispondente spesa riferita all'anno 2004. Con l'accordo previsto dall'articolo 81 dello Statuto speciale sono definite le modalità di attuazione dell'obiettivo di contenimento della spesa e, in particolare:

     a) il divieto di assunzione di personale con contratti di lavoro a tempo indeterminato, per la copertura dei posti resi liberi a seguito di cessazione dal servizio per pensionamento; fermo restando l'obiettivo complessivo di contenimento delle spese, l'accordo previsto dall'articolo 81 dello Statuto speciale disciplina le modalità di attuazione del divieto di assunzione anche mediante misure compensative e tenendo conto delle specifiche situazioni organizzative che caratterizzano gli enti di minori dimensioni e delle politiche di settore attivate a livello provinciale;

     b) le misure per l'effettivo coordinamento della provvista di credito degli enti locali, assicurando il contenimento dei costi relativi dell'indebitamento;

     c) le misure volte al contenimento delle spese correnti diverse da quelle per il personale, con particolare riferimento all'acquisto di beni e di servizi e ai contratti d'opera intellettuale;

     d) le iniziative finalizzate alla valorizzazione del patrimonio degli enti locali.

     3. L'accordo previsto dall'articolo 81 dello Statuto speciale stabilisce inoltre i criteri generali per l'attuazione degli obiettivi del patto di stabilità interno assegnati agli enti locali e per la verifica sistematica dei risultati conseguiti, ferme restando le misurazioni dell'andamento generale delle entrate e delle spese del comparto degli enti locali attraverso le misurazioni dei saldi finanziari.

     4. Spetta all'organo di revisione previsto dall'articolo 17, comma 101, della legge regionale 23 ottobre 1998, n. 10 (Modifiche alla legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 "Nuovo ordinamento dei comuni della regione Trentino - Alto Adige"), il compito della verifica e del controllo degli adempimenti conseguenti a quanto previsto da questo articolo, con espressa menzione nella relazione allegata al bilancio.

 

     Art. 16. Assegnazione delle risorse ai comuni e modificazioni della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 (Norme in materia di finanza locale)

     1. Per l'anno 2006 l'ammontare complessivo dei trasferimenti da assegnare ai comuni, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36, è quantificato dalla tabella A.

     2. L'articolo 2 della legge provinciale n. 36 del 1993 è sostituito dal seguente:

     "Art. 2. Autonomia e compartecipazione dei comuni alle risorse della Provincia

     1. L'autonomia finanziaria dei comuni è fondata su risorse proprie e su risorse trasferite dal bilancio della Provincia.

     2. Fino all'attuazione della legge provinciale di riforma istituzionale l'ammontare complessivo dei trasferimenti provinciali in favore dei comuni è determinato secondo l'accordo previsto dall'articolo 81 dello Statuto speciale, sulla base dei trasferimenti riconosciuti con l'accordo relativo all'esercizio 2005, incrementati annualmente del tasso d'inflazione programmato.

     3. La determinazione dei trasferimenti stabiliti ai sensi del comma 2 può essere variata in relazione:

     a) alle modifiche della legislazione statale e provinciale aventi significativa incidenza sulle grandezze strutturali dei bilanci comunali e provinciali;

     b) al trasferimento o al conferimento di funzioni ai comuni e alle loro forme associative, in attuazione della legge provinciale di riforma istituzionale;

     c) negli altri casi previsti dall'accordo di cui al comma 2."

     3. L'articolo 3 della legge provinciale n. 36 del 1993 è sostituito dal seguente:

     "Art. 3. Procedura per la definizione dell'accordo in materia di finanza locale

     1. In sede di definizione dell'accordo previsto dall'articolo 81 dello Statuto speciale sono stabilite, oltre alla quantità delle risorse finanziarie da trasferire ai comuni e agli altri enti locali, le misure necessarie a garantire il coordinamento della finanza comunale e quella provinciale, con particolare riferimento alle misure previste dalla legge finanziaria per il perseguimento degli obiettivi della finanza provinciale correlati al patto di stabilità interno."

     4. Nel comma 1 dell'articolo 11 della legge provinciale n. 36 del 1993 le parole: "in conto capitale" sono soppresse.

 

     Art. 17. Modificazione dell'articolo 64 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1, relativo alle opere dei comuni oggetto di verifica straordinaria

     1. Il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 64 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1, é sostituito dal seguente: "Con riferimento alle opere per le quali il termine non è rispettato, la Giunta provinciale può concedere un'unica proroga dei termini di avvio, di completamento e di rendicontazione degli interventi. Nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati entro il termine originariamente prefissato, la Giunta provinciale revoca i contributi concessi; le corrispondenti risorse integrano il fondo previsto dall'articolo 11 della legge provinciale n. 36 del 1993, secondo le modalità definite dalla Giunta provinciale."

 

     Art. 18. Modificazione dell'articolo 20 della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1, relativo alla contabilità degli enti locali

     1. Dopo il comma 1 dell'articolo 20 della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1, è aggiunto il seguente:

     "1 bis. La Provincia promuove un progetto per la sperimentazione di un sistema omogeneo di contabilità degli enti locali per consentire la graduale normalizzazione dei sistemi contabili, anche con riferimento ai loro enti collegati, e per agevolare il monitoraggio dell'andamento della finanza locale. Il progetto prevede l'elaborazione di un unico sistema contabile dimensionato alle peculiarità degli enti locali, anche per favorire una maggiore trasparenza e significatività dei bilanci."

 

     Art. 19. Razionalizzazione dei rapporti finanziari tra la Provincia e la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento

     1. I rapporti tra la Provincia e la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento possono essere organicamente regolati nell'ambito di un unico accordo di programma, che sostituisce le convenzioni e gli atti amministrativi eventualmente posti in essere sulla base delle seguenti disposizioni:

     a) articolo 3 della legge regionale 14 agosto 1999, n. 5 (Norme in materia di ordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento e di Bolzano);

     b) articolo 10 della legge provinciale 2 giugno 1980, n. 15 (Disposizioni in materia di commercio);

     c) articolo 9 della legge provinciale 3 gennaio 1983, n. 3 (Tutela ed orientamento dei consumatori e disciplina delle vendite presentate come occasioni particolarmente favorevoli per gli acquirenti);

     d) articolo 7, comma 2 bis, come inserito dall'articolo 39, comma 1, di questa legge, e articolo 23 della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (Interventi della Provincia autonoma di Trento per il sostegno dell'economia e della nuova imprenditorialità. Disciplina dei patti territoriali in modifica della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 e disposizione in materia di commercio);

     e) [articolo 12 bis della legge provinciale 23 novembre 1978, n. 48 (Provvedimenti per il potenziamento delle aree forestali e delle loro risorse)] [5];

     f) articolo 20 bis, come inserito dall'articolo 42 di questa legge, della legge provinciale 1 agosto 2002, n. 11 (Disciplina dell'impresa artigiana nella provincia autonoma di Trento).

     2. L'accordo di programma, inoltre, può riguardare i rapporti e le iniziative di comune interesse tra la Provincia e la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

     2 bis. In relazione alle funzioni svolte dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento, l’accordo di programma individua i corsi di formazione professionale previsti dagli strumenti di programmazione della Provincia da affidare alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento relativi agli operatori del commercio e del turismo e rivolti al conseguimento dei titoli per l’iscrizione in appositi albi o elenchi nonché per l’abilitazione all’esercizio delle professioni. [6]

     3. Le direttive per la formazione dei bilanci della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura previste dall'articolo 7, comma 10, della legge provinciale 12 maggio 2004, n. 4, sono definite in coerenza con le modalità e con i criteri previsti nell'accordo di programma.

     4. L'accordo di programma ha una durata corrispondente a quella della legislatura e prevede interventi e attività la cui attuazione abbia comunque inizio entro la data di scadenza della legislatura. Agli eventuali aggiornamenti dell'accordo si provvede con riferimento alla sua durata residua.

     5. L'accordo di programma definisce in particolare:

     a) gli obiettivi da realizzare;

     b) gli interventi, le attività e gli altri strumenti di attuazione, precisandone i contenuti, i soggetti che partecipano alla loro attuazione, i tempi, le priorità e le modalità di rendicontazione;

     c) il quadro delle risorse occorrenti per ciascuna tipologia d'intervento e di attività, distinguendo le spese a carico della Provincia, quelle a carico della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e quelle a carico di altri soggetti pubblici e privati che eventualmente partecipano all'accordo;

     d) le modalità per la definizione dei programmi annuali di attività con i quali sono individuati interventi e iniziative da attuare nei singoli esercizi;

     e) eventuali criteri e modalità per la distinta rappresentazione e contabilizzazione nel bilancio della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura dei finanziamenti della Provincia.

     6. Gli interventi e le attività il cui onere è posto a carico della Provincia devono essere compatibili con le risorse previste nel bilancio pluriennale della Provincia.

     7. Per l'attuazione dell'accordo di programma, in conformità a quanto previsto ai sensi del comma 5, lettera d), la Giunta provinciale assegna annualmente alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura i finanziamenti a carico del bilancio provinciale, individuando gli interventi e le attività da realizzare e le modalità di erogazione dei finanziamenti.

     8. Ai fini dell'erogazione dei fondi è istituita un'apposita contabilità speciale ai sensi dell'articolo 9 bis, comma 3 bis, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di Trento).

     9. Dopo la scadenza dell'accordo di programma e fino alla stipulazione del nuovo accordo, per garantire la continuità delle attività della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, la Giunta provinciale è autorizzata ad assegnare a quest'ultima acconti per le attività e per gli interventi già previsti nell'accordo di programma relativo alla precedente legislatura, nei limiti dell'80 per cento degli stanziamenti previsti nel bilancio provinciale e comunque per una somma non superiore alle assegnazioni disposte per l'anno precedente. L'erogazione di tali somme è effettuata ai sensi del comma 8 e con le modalità individuate nel provvedimento di assegnazione.

 

     Art. 20. Partecipazione della Provincia al capitale della società incaricata della progettazione e della costruzione del tunnel ferroviario del Brennero

     1. Per garantire il coinvolgimento della Provincia nei soggetti incaricati della costruzione o della costruzione e gestione del tunnel ferroviario di base del Brennero, la Giunta provinciale è autorizzata a partecipare direttamente o indirettamente - attraverso altri soggetti - nei limiti degli stanziamenti autorizzati dal bilancio provinciale, al capitale delle società costituite per la progettazione, per la costruzione ed eventualmente per la gestione del tunnel ferroviario del Brennero [7].

     2. Per i fini del comma 1 è autorizzata per l'anno 2006, con la tabella F, la spesa di 6.500.000 euro sull'unità previsionale di base 61.45.240.

 

     Art. 21. Disposizioni in materia di razionalizzazione delle agevolazioni provinciali per investimenti di natura immobiliare

     1. Per razionalizzare e contenere la spesa relativa alle agevolazioni provinciali riguardanti l'acquisto, la realizzazione e la ristrutturazione di beni immobili previste in favore di enti e soggetti, sia pubblici che privati, la Giunta provinciale può modificare le deliberazioni attuative delle leggi provinciali concernenti tali agevolazioni disponendo la riduzione dell'agevolazione in misura proporzionale al valore degli eventuali beni immobili, di proprietà dei soggetti richiedenti, già utilizzati per lo svolgimento dell'attività da esercitare nell'immobile oggetto di finanziamento. La riduzione può essere disposta anche se l'immobile già utilizzato per le predette finalità è stato ceduto dal richiedente nei due anni antecedenti la richiesta di agevolazione.

     2. La modificazione delle deliberazioni attuative può riguardare, in particolare, la disciplina della determinazione delle spese ammesse a finanziamento, delle percentuali di contribuzione, delle condizioni per la concessione dell'agevolazione e degli obblighi dei soggetti destinatari dell'agevolazione.

     3. La determinazione del valore del bene immobile, per i fini del comma 1, è effettuata sulla base di un'apposita perizia di stima predisposta dai competenti servizi provinciali.

     4. In alternativa alla riduzione del contributo il soggetto che ha presentato la domanda può chiedere alla Provincia di cedere ad essa, o a una società da essa controllata e indicata, i beni immobili di cui al comma 3. La Provincia, se giudica l'immobile d'interesse anche ai fini della sua valorizzazione, può accogliere la richiesta, previa determinazione del valore del bene ai sensi del comma 3.

     5. Questo articolo non si applica per le agevolazioni disposte dalle leggi provinciali in materia d'incentivazione dell'economia e per quelle disposte in favore delle persone fisiche.

     6. Con deliberazione della Giunta provinciale sono definite le modalità di applicazione di questo articolo.

 

     Art. 22. Modificazioni dell'articolo 10 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1, relativo alla prestazione di garanzie fidejussorie

     1. All'articolo 10 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

     "3 bis. Fra le partite di giro del bilancio provinciale sono disposti gli stanziamenti necessari per anticipare gli oneri conseguenti alla prestazione delle garanzie fidejussorie, con esclusione di quelle prestate ai sensi dell'articolo 1944, secondo comma, del codice civile, nonché per la corrispondente acquisizione al bilancio delle entrate derivanti dal recupero delle somme erogate a fronte delle garanzie.";

     b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

     "4. Per la copertura degli eventuali oneri derivanti dai rischi conseguenti alle garanzie fidejussorie prestate ai sensi dell'articolo 1944, secondo comma, del codice civile, nonché degli oneri effettivi conseguenti all'esercizio infruttuoso delle azioni di regresso per le fidejussioni di cui al comma 3 bis, si utilizzano gli stanziamenti autorizzati per i fini dell'articolo 21 (Garanzie fidejussorie) della legge provinciale 30 gennaio 1992, n. 6."

 

     Art. 23. Modificazioni dell'articolo 14 della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1, relativo alla società "Patrimonio del Trentino s.p.a."

     1. All'articolo 14 della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) nel comma 4 le parole: "ai sensi della vigente normativa," sono sostituite dalle seguenti: "e contributi a carico del bilancio provinciale,";

     b) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

     "4 bis. Se gli enti pubblici operanti in ambito provinciale e le società a partecipazione pubblica si avvalgono della società costituita ai sensi di questo articolo per le operazioni previste dal comma 1 relative a beni e a diritti concernenti il loro patrimonio, o comunque a beni in loro disponibilità, i finanziamenti e i contributi a carico del bilancio provinciale ad essi spettanti possono essere concessi o trasferiti, su richiesta, direttamente alla società, secondo le modalità definite nella convenzione prevista dal comma 4.";

     c) nel comma 5 la parola: "disciplinate" è sostituita dalla seguente: "previste";

     d) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

     "5 bis. Le modalità per l'acquisto e l'alienazione o la valorizzazione dei beni immobili della società sono disciplinate dalla Provincia con l'atto di conferimento di ciascun bene o nell'ambito delle direttive previste dal comma 2, lettera b); le modalità per l'alienazione dei beni immobili sono definite dalla Provincia, nel rispetto dei principi di trasparenza e di non discriminazione, con l'obiettivo della massima valorizzazione dei beni. Se la Provincia non definisce le predette modalità, la società applica le disposizioni in materia previste dalla legge provinciale n. 23 del 1990.";

     e) al comma 9 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I rapporti tra i predetti enti e la società saranno disciplinati da una convenzione, la quale potrà anche prevedere che medesimi enti svolgano attività di supporto tecnico amministrativo in favore della società ovvero compiano, in nome e per conto di quest'ultima, qualsiasi atto o attività necessari per la realizzazione delle opere strumentali alla valorizzazione dei beni."

 

     Art. 24. Modificazioni dell'articolo 5 della legge provinciale 30 dicembre 2002, n. 15, e dell'articolo 18 della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1, in materia di società partecipate

     [1. All'articolo 5 della legge provinciale 30 dicembre 2002, n. 15, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

     "1 bis. Le operazioni di acquisto e di sottoscrizione di azioni o di quote di società di capitali previste dal comma 1 possono essere effettuate anche mediante conferimento di beni mobili o immobili, nonché di crediti anche derivanti da finanziamenti concessi dalla Provincia alle medesime società.";

     b) nel secondo periodo del comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "; nei soli casi di alienazione o conferimento, la Giunta provinciale può disporre nei confronti della società cessionaria o conferitaria limiti al trasferimento delle predette azioni attraverso specifiche direttive, emanate ai sensi dell'articolo 18 della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1";

     c) nel comma 2 bis le parole: "il conferimento di beni mobili" sono sostituite dalle seguenti: "il conferimento di crediti, di beni mobili".] [8]

     2. Il comma 5 dell'articolo 18 della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1, è abrogato.

 

     Art. 25. Partecipazione della Provincia a una fondazione per la promozione della ricerca e della formazione in ambito sociale. Abrogazione dell'articolo 8 (Contributi alla scuola superiore di servizio sociale) della legge provinciale 30 gennaio 1992, n. 6

     1. La Provincia è autorizzata a promuovere e a partecipare alla costituzione di una fondazione avente lo scopo della promozione della ricerca in ambito sociale, educativo e culturale nonché la realizzazione di attività di formazione, di formazione continua e di educazione e formazione permanente, con un apporto massimo di 50.000 euro.

     2. La fondazione partecipa al sistema provinciale della ricerca e dell'innovazione definito dalla legge provinciale 2 agosto 2005, n. 14 (Riordino del sistema provinciale della ricerca e dell'innovazione. Modificazioni delle leggi provinciali 13 dicembre 1999, n. 6, in materia di sostegno dell'economia, 5 novembre 1990, n. 28, sull'Istituto agrario di San Michele all'Adige, e di altre disposizioni connesse), secondo quanto previsto dall'accordo di cui al comma 4.

     3. La partecipazione della Provincia alla fondazione è subordinata alla preventiva approvazione del relativo statuto da parte della Giunta provinciale. Il Presidente della Provincia, nel rispetto di quanto previsto da questo articolo, è autorizzato ad assumere gli accordi e a compiere ogni atto necessario.

     4. La Provincia stipula un accordo di programma con la fondazione per la realizzazione, tramite affidamento diretto, d'interventi e attività rientranti nelle finalità della fondazione. L'accordo di programma definisce gli obiettivi da perseguire, gli interventi e le attività da realizzare nonché la determinazione delle risorse necessarie e le modalità di verifica dei risultati.

     5. L'articolo 8 (Contributi alla scuola superiore di servizio sociale) della legge provinciale 30 gennaio 1992, n. 6, è abrogato a decorrere dalla data della prima sottoscrizione dell'accordo di programma previsto dal comma 4.

     6. Per i fini di questo articolo sono autorizzate le relative spese sulle unità previsionali di base 25.20.130 e 90.10.150.

 

     Art. 26. Modificazione dell'articolo 1 della legge provinciale 9 aprile 1973, n. 13 (Partecipazione della Provincia al "Centro tecnico-finanziario per lo sviluppo economico della provincia di Trento")

     1. Dopo la lettera c bis) del secondo comma dell'articolo 1 della legge provinciale 9 aprile 1973, n. 13, è inserita la seguente:

     "c bis 1) la concessione di finanziamenti alla Provincia per anticipare le somme dovute da essa a terzi in conseguenza di impegni assunti sul bilancio provinciale;".

     2. Per i fini di questo articolo sono autorizzate, con la tabella F, le relative spese sull'unità previsionale di base 15.25.220.

 

Capo III

Disposizioni in materia di entrate e di tributi

 

Sezione I

Disposizioni varie in materia di entrate e di tributi

 

     Art. 27. Disposizioni in materia di aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per gli anni 2006, 2007 e 2008

     1. I commi 1 e 1 bis dell'articolo 4 della legge provinciale 22 marzo 2001, n. 3, relativi alle aliquote dell'IRAP, si applicano anche per il periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2006.

     2. Il comma 2 dell'articolo 6 della legge provinciale 31 dicembre 2001, n. 11, relativo alle aliquote dell'IRAP, si applica anche per i periodi d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2006, del 1° gennaio 2007 e del 1° gennaio 2008.

     3. Il comma 1 dell'articolo 6 della legge provinciale 12 maggio 2004, n. 4, relativo alle aliquote dell'IRAP, si applica anche per le nuove iniziative produttive intraprese negli anni 2006, 2007 e 2008 da soggetti diversi da quelli previsti dagli articoli 6, 7 e dall'articolo 45, comma 1 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali).

     4. Alla copertura delle minori entrate derivanti da questo articolo si provvede secondo le modalità indicate nella tabella G.

 

     Art. 28. Canone per l'occupazione di spazi e di aree pubbliche e modificazione dell'articolo 47 della legge provinciale 3 gennaio 1983, n. 2 (Norme per l'esecuzione di lavori pubblici di interesse provinciale)

     1. È istituito il canone per l'occupazione di strade, di aree e dei relativi spazi sovrastanti e sottostanti appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile della Provincia.

     2. La Giunta provinciale stabilisce con regolamento la disciplina del canone, ivi comprese le agevolazioni e le esenzioni, nonché i criteri di determinazione dei canoni relativi alle autorizzazioni e concessioni sulle occupazioni, sia permanenti che temporanee, di strade, di aree e dei relativi spazi sovrastanti e sottostanti appartenenti al demanio o patrimonio indisponibile della Provincia. Il regolamento è informato a principi di uniformità con il canone dovuto sulle occupazioni di strade, di aree e dei relativi spazi appartenenti al demanio dello Stato, per le quali sono state delegate le funzioni in materia di viabilità ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la regione Trentino - Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche); il regolamento deve in ogni caso prevedere le esenzioni dal pagamento del canone per le fattispecie corrispondenti a quelle già previste dalle disposizioni provinciali in materia di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) vigenti alla data di entrata in vigore di questa legge. Il canone è determinato tenendo conto dell'entità dell'occupazione, dell'importanza del bene occupato, del valore economico della disponibilità dell'area nonché del sacrificio imposto alla collettività. Il regolamento può prevedere agevolazioni ed esenzioni per occupazioni ritenute di particolare interesse pubblico e, in particolare, per quelle aventi finalità politiche ed istituzionali nonché per le occupazioni effettuate dallo Stato o da altri enti territoriali, anche tenendo conto del principio di reciprocità. In ogni caso le occupazioni realizzate dai soggetti previsti dall'articolo 19 della legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10, relativo allo sviluppo della larga banda, sono esenti dal canone previsto dal comma 1 fino all'anno 2016 incluso. Il regolamento, inoltre, può prevedere il pagamento del canone per l'occupazione di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge.

     3. Il canone relativo alle occupazioni realizzate con cavi, condutture e impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi o da aziende esercenti attività strumentali ai pubblici servizi, è determinato forfettariamente sulla base del numero complessivo delle utenze presenti nei comuni compresi nel territorio provinciale risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. La misura forfettaria non può essere superiore a 0,20 euro per ogni utenza. L'importo è rivalutato annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. In ogni caso l'ammontare complessivo del canone non può essere inferiore a 500 euro.

     4. Entro il termine stabilito dal regolamento la Giunta provinciale può modificare gli importi del canone determinati con il regolamento nella misura compresa tra l'80 e il 120 per cento degli importi vigenti nell'anno precedente, con effetto dai pagamenti da eseguire dal 1° gennaio successivo e relativi a periodi fissi posteriori a tale data, nel rispetto dei limiti previsti dal comma 3.

     5. Nel comma 1 dell'articolo 47 della legge provinciale 3 gennaio 1983, n. 2, le parole: "; in ogni caso non è richiesto il pagamento di alcun canone" sono soppresse.

     6. Questo articolo si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore del suo regolamento di esecuzione. A decorrere dalla medesima data cessa il versamento della tassa dovuta alla Provincia per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), prevista dal capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 della L. 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale).

 

     Art. 29. Modificazioni della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4 (Disposizioni per l'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235. Istituzione dell'azienda speciale provinciale per l'energia, disciplina dell'utilizzo dell'energia elettrica spettante alla Provincia ai sensi dell'articolo 13 dello statuto speciale per il Trentino - Alto Adige, criteri per la redazione del piano di distribuzione e modificazioni alle leggi provinciali 15 dicembre 1980, n. 38 e 13 luglio 1995, n. 7)

     1. Dopo l'articolo 1 bis 1 della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4, è inserito il seguente:

     "Art. 1 bis 2. Collaudi

     1. La Provincia è autorizzata ad assumere gli oneri derivanti dall'effettuazione dei collaudi delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico di cui all'articolo 24 del regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285 (Regolamento per le derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche), già in esercizio prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 463 del 1999 e per le quali a tale data il collaudo non sia ancora stato ultimato. I collaudi sono effettuati secondo quanto previsto dal regio decreto n. 1285 del 1920, salvo quanto disposto dal presente articolo.

     2. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabilite le modalità organizzative e procedurali, anche ai fini della quantificazione degli oneri, per l'effettuazione dei collaudi previsti dall'articolo 24 del regio decreto n. 1285 del 1920, avvalendosi in via prioritaria di personale della Provincia."

     2. Dopo l'articolo 1 bis 2 della legge provinciale n. 4 del 1998 è inserito il seguente:

     "Art. 1 bis 3. Attuazione dell'articolo 6 della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità

     1. Nelle more di emanazione di un quadro legislativo organico in materia di energia a livello provinciale, il presente articolo stabilisce le disposizioni attuative dell'articolo 6 della direttiva 2001/77/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, concernente le procedure amministrative applicabili agli impianti per la produzione di elettricità da fonti energetiche rinnovabili.

     2. Per l'acquisizione dei provvedimenti e degli atti necessari per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili - ivi compresi gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione degli stessi - nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dei medesimi impianti, si applicano gli strumenti di coordinamento e di semplificazione delle procedure previsti dall'ordinamento provinciale e dalle norme statali espressamente richiamate dalla legislazione provinciale in materia, in particolare, di:

     a) procedimento amministrativo di cui alla legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo);

     b) valutazione dell'impatto ambientale;

     c) lavori pubblici;

     d) autorizzazione integrata ambientale.

     3. Gli impianti di cui al comma 2 sono ammessi nel rispetto delle previsioni e delle indicazioni del piano urbanistico provinciale, del piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche, del piano energetico provinciale e degli altri strumenti di pianificazione o di programmazione provinciale o locale che riguardino anche fonti energetiche rinnovabili, nonché nel rispetto delle normative provinciali vigenti in materia di tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico e di tutela della salute.

     4. Agli impianti eolici, qualora la relativa ubicazione contrasti con le previsioni del piano regolatore generale, è applicabile la disciplina della deroga prevista dal capo V del titolo VII della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio)."

     3. Alla fine del comma 1 dell'articolo 2 della legge provinciale n. 4 del 1998 è aggiunto il seguente periodo: "Salvo quanto previsto da questa legge, all'azienda si applicano le disposizioni del codice civile relative alla società per azioni."

     4. La modificazione disposta dal comma 1 si applica anche alle attività di collaudo in corso alla data di entrata in vigore di questa legge.

     5. Alla copertura degli oneri previsti dal comma 1 si provvede secondo le modalità indicate nella tabella G.

 

     Art. 30. Modificazione dell'articolo 17 della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18 (Norme in materia di acque pubbliche, opere idrauliche e relativi servizi provinciali)

     1. Dopo il quarto comma dell'articolo 17 della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18, è aggiunto il seguente:

     "Nel caso di esercizio di derivazioni o di utilizzazioni di acque pubbliche in mancanza di titolo autorizzativo o concessorio oppure in violazione di esso o degli obblighi previsti dai regolamenti di cui al terzo comma, questi ultimi regolamenti stabiliscono apposite sanzioni amministrative pecuniarie da un importo minimo di 50 euro a un importo massimo di 12.000 euro, anche in relazione alla quantità di risorsa idrica e alle diverse tipologie di utilizzazione. I regolamenti, inoltre, individuano le fattispecie di violazioni amministrative alle quali si applica l'articolo 97 bis del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. (Approvazione del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti), e individuano, ai sensi del quarto comma, le disposizioni legislative abrogate in materia di sanzioni amministrative, compreso il comma 5 bis dell'articolo 54 della legge provinciale n. 10 del 1998."

 

Sezione II

Tributo provinciale sul turismo

 

     Art. 31. Fondo integrativo per il finanziamento della promozione turistica

     1. È iscritto tra gli stanziamenti di competenza del bilancio provinciale e del relativo documento tecnico il fondo integrativo per il finanziamento della promozione turistica.

     2. Il fondo è alimentato con le risorse derivanti dall'applicazione del tributo provinciale sul turismo istituito dall'articolo 32 e integra le risorse provinciali destinate alla promozione turistica.

     3. Il fondo, al netto degli oneri di gestione del tributo provinciale sul turismo, è ripartito a favore dei soggetti previsti dagli articoli 9, 12 bis e 12 quater della legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8 (Disciplina della promozione turistica in provincia di Trento), tenendo conto del gettito riscosso nel territorio di competenza di ciascun soggetto, accertato secondo le modalità stabilite con deliberazione della Giunta provinciale, ed è destinato al finanziamento delle attività promosse dai predetti soggetti.

 

     Art. 32. Tributo provinciale sul turismo

     1. È istituito il tributo provinciale sul turismo, dovuto annualmente dai soggetti che beneficiano degli effetti della promozione turistica:

     a) in quanto esercitano abitualmente attività economiche che beneficiano degli effetti derivanti dal turismo;

     b) in quanto esercitano, in forma non imprenditoriale, attività di ospitalità e di locazione ad uso turistico in provincia di Trento.

 

     Art. 33. Disciplina del tributo provinciale sul turismo dovuto dai soggetti che esercitano attività economiche

     1. Sono soggetti al tributo ai sensi dell'articolo 32, comma 1, lettera a), coloro che esercitano abitualmente le attività economiche che beneficiano, in via diretta o indiretta, degli effetti derivanti dal turismo, individuate dal regolamento di cui al comma 8, rientranti nelle categorie economiche previste nell'allegato B di questa legge. Il tributo è dovuto da questi soggetti in misura proporzionale ai benefici derivanti dal turismo. Il beneficio di ciascuna categoria è valutato tramite l'utilizzo della tavola delle interdipendenze strutturali dell'economia trentina in funzione del valore aggiunto generato dalla spesa del turista sul totale del valore aggiunto della categoria. Ai fini della valutazione della spesa del turista si fa riferimento alla composizione della spesa media rilevata dalla Provincia. Il regolamento di cui al comma 8 individua altresì le soglie minime di beneficio ai fini dell'assoggettamento al tributo, anche differenziate per categoria per tener conto della ripartizione tra le diverse categorie del valore aggiunto complessivamente generato dalla spesa turistica [9].

     2. Il tributo è calcolato applicando al volume d'affari dell'anno precedente, prodotto nel territorio provinciale, l'aliquota fissata con deliberazione della Giunta provinciale, sentiti il Consiglio delle autonomie locali e i soggetti di cui agli articoli 9, 12 bis e 12 quater della legge provinciale n. 8 del 2002, in misura non superiore a 0,75 per cento, differenziata per classi di ambito territoriale e per attività economica. Le classi di ambito territoriale sono individuate secondo le caratteristiche turistiche degli ambiti medesimi. Il tributo non è dovuto se non supera l'importo di 12 euro ed in tal caso non spetta la riduzione di aliquota IRAP introdotta dall'articolo 22, comma 1, della legge provinciale "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2007 e pluriennale 2007-2009 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria 2007) [10].

     3. Per i fini di cui al comma 1 la Giunta provinciale, con la deliberazione prevista dal comma 2, classifica in uno o più ambiti ulteriori i comuni non compresi negli ambiti territoriali individuati ai sensi dell'articolo 8 della legge provinciale n. 8 del 2002.

     4. Per il finanziamento di particolari azioni promozionali, la Giunta provinciale può stabilire, per periodi non inferiori all'anno, aliquote superiori a quelle definite dalla Giunta provinciale, in misura non superiore al 50 per cento dell'aliquota massima. La deliberazione della Giunta provinciale è adottata su proposta dei soggetti di cui agli articoli 9, 12 bis e 12 quater della legge provinciale n. 8 del 2002, sentite, ove costituite, le comunità previste dall'articolo 13 del provvedimento legislativo concernente "Il governo dell'autonomia del Trentino: norme in materia di esercizio della potestà legislativa nonché di attribuzione e di esercizio delle funzioni amministrative dei comuni, delle comunità e della Provincia autonoma di Trento, in attuazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza" competenti per territorio, che si esprimono entro trenta giorni dalla richiesta.

     5. Nel caso in cui il contribuente svolga diverse attività economiche soggette al tributo, ovvero abbia più unità locali in diversi ambiti della provincia, ovvero abbia più unità locali sia in provincia di Trento sia al di fuori della medesima, il tributo è calcolato sulla base del volume di affari di ogni attività economica, ovvero di ogni unità locale ubicata nel territorio provinciale; in alternativa il contribuente può calcolare il tributo sul volume d'affari ripartito territorialmente sulla base dei criteri previsti dall'articolo 4 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

     5 bis. Ai fini di quest'articolo per volume d'affari s'intende:

     a) per i soggetti esercenti attività creditizia e finanziaria, la somma degli interessi attivi e assimilati e delle commissioni attive, come dichiarati ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive;

     b) per i soggetti esercenti imprese di assicurazione, la somma dei premi e degli altri proventi tecnici, come dichiarati ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive;

     c) per i soggetti esercenti tutte le altre attività economiche, il volume d'affari definito ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) dall'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), o, se esercenti attività esonerate dall'obbligo di presentazione della dichiarazione IVA, la somma dei ricavi delle vendite e delle prestazioni e degli altri ricavi e proventi ordinari, come dichiarati ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e, in mancanza, come rappresentati nelle scritture contabili previste dagli articoli da 2214 a 2220 del codice civile [11].

     6. Il tributo non è dovuto dalla Provincia, dai suoi enti funzionali, nonché dai comuni.

     7. È riconosciuto al soggetto passivo, nei limiti stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale, un credito d'imposta fino al 50 per cento del tributo e nella misura massima del 50 per cento della somma versata ai soggetti di cui agli articoli 9, 12 bis e 12 quater della legge provinciale n. 8 del 2002, a titolo di finanziamento di attività o di servizi aventi ricaduta generale per gli operatori dell'ambito territoriale.

     8. Le norme di attuazione di questo articolo, ivi inclusi i termini e le modalità di riscossione, di accertamento, di recupero, di rimborso e di applicazione delle sanzioni, le modalità ed i casi di utilizzo del credito d'imposta, nonché ogni altra attività di gestione del tributo provinciale per il turismo, sono stabilite con regolamento di esecuzione, approvato sentita la competente commissione permanente del Consiglio provinciale.

     9. Le disposizioni previste dai commi 1 e 3 dell'articolo 11 bis (Disposizioni in materia di accertamento di tributi provinciali) della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3 si applicano anche al tributo disciplinato da questo articolo.

     10. I soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettera a) versano il tributo, calcolato sulla base del volume d'affari dell'anno precedente, a decorrere dall'anno 2007 [12].

     11. [Con successive disposizioni di legge sono individuate ulteriori categorie economiche soggette al tributo ai sensi di questo articolo, in quanto beneficiarie in via indiretta di rilevanti effetti economici derivanti dal turismo, previa definizione di una metodologia di rilevazione idonea ad individuare i medesimi benefici economici] [13].

 

     Art. 34. Disciplina del tributo provinciale sul turismo dovuto dai soggetti che concedono in locazione alloggi privati per uso turistico

     1. Sono soggetti al tributo previsto dall'articolo 32, comma 1, lettera b) coloro che concedono in locazione più di tre case o appartamenti ad uso turistico ubicati in provincia di Trento.

     2. La misura del tributo, differenziata per tipologie di immobili nonché per ambito territoriale individuato ai sensi dell'articolo 8 della legge provinciale n. 8 del 2002, o per singolo comune, è compresa tra 50 e 250 euro per ciascuna casa o appartamento ed è stabilita dalla Giunta provinciale con propria deliberazione tenendo conto dei benefici derivanti dal turismo in ciascun ambito o comune.

     3. I commi 1 e 3 dell'articolo 11 bis della legge provinciale n. 3 del 2000 si applicano anche al tributo disciplinato da questo articolo.

     4. I soggetti indicati nel comma 1 presentano un'apposita comunicazione al comune e la aggiornano nei casi stabiliti dal regolamento. Nel caso di mancata comunicazione entro i termini, o di omessa indicazione di singole case o appartamenti concessi in locazione ad uso turistico, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 200 a 1.200 euro per ciascuna casa o appartamento, fermo restando il pagamento del tributo, dei relativi interessi e della sanzione tributaria per l'omesso o insufficiente versamento del tributo. I controlli circa l'applicazione di questo comma sono svolti dal personale incaricato della Provincia e dal personale dei comuni interessati.

     5. Il comune trasmette alla Provincia le comunicazioni pervenute ai sensi del comma 4 e i relativi aggiornamenti, ai fini dell'applicazione del tributo e dell'inserimento dei dati nel sistema informativo turistico della Provincia.

     6. Con regolamento di esecuzione, che deve essere approvato entro diciotto mesi dall'entrata in vigore di questa legge, sentita la competente commissione permanente del Consiglio provinciale, sono stabilite le norme attuative di questo articolo, comprese quelle relative alla definizione dell'uso turistico, ai termini e alle modalità di riscossione, di accertamento, di recupero, di rimborso e di applicazione delle sanzioni, nonché a ogni altra attività di gestione del tributo provinciale per il turismo. Con deliberazione della Giunta provinciale sono definiti i contenuti della comunicazione e dei suoi aggiornamenti, nonché i termini e le modalità per l'effettuazione della comunicazione prevista dai commi 4 e 5 [14].

     7. I soggetti indicati nel comma 1 versano il tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in vigore del regolamento previsto dal comma 6.

     8. Con successive disposizioni di legge sono individuati ulteriori soggetti tenuti al pagamento del tributo previsto da questo articolo i quali, in relazione all'ambito territoriale, al numero e alla tipologia di immobili posseduti, traggono rilevante beneficio economico dal turismo.

 

Capo IV

Disposizioni in materia di contabilità, di programmazione e di contratti

 

     Art. 35. Sostituzione dell'articolo 26 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di Trento), e modificazione di disposizioni connesse

     1. L'articolo 26 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, è sostituito dal seguente:

     "Art. 26. Legge finanziaria

     1. La Giunta provinciale presenta al Consiglio provinciale, contemporaneamente al disegno di legge di approvazione o di assestamento del bilancio, un disegno di legge finanziaria.

     2. La legge finanziaria provvede alla regolazione annuale delle grandezze finanziarie previste dalla legislazione vigente, per adeguarle agli obiettivi della manovra di finanza pubblica. È volta a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio pluriennale.

     3. La legge finanziaria non può contenere disposizioni di riforma organica di un settore. Può contenere disposizioni di contenuto ordinamentale o organizzativo negli stretti limiti di quanto previsto da questo comma. Contiene esclusivamente:

     a) autorizzazioni o riduzioni di spesa destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati, relative alle leggi che dispongono oneri a carattere pluriennale;

     b) determinazione delle quote di spesa da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati, relative alle leggi che dispongono spese la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria;

     c) modificazioni delle norme in vigore che incidono su autorizzazioni di spesa, copertura di oneri, partecipazioni azionarie o garanzie fidejussorie;

     d) modificazioni testuali delle norme in vigore che incidono su contributi, finanziamenti, trasferimenti ed entrate, comprese quelle che autorizzano la costituzione o la partecipazione della Provincia a società o ad altri soggetti;

     e) disposizioni inerenti la finanza locale e degli enti collegati alla finanza provinciale;

     f) disposizioni per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal patto di stabilità interno e dalla manovra di finanza pubblica dello Stato;

     g) disposizioni sulla dotazione del personale provinciale e del personale insegnante della scuola, sulla determinazione della relativa spesa e la copertura degli oneri per il rinnovo dei contratti del pubblico impiego;

     h) disposizioni concernenti imposte, tasse, tariffe, contributi e altre entrate della Provincia;

     i) proroghe o differimenti di termini;

     j) modifiche o integrazioni testuali delle leggi provinciali vigenti finalizzate ad adeguarle alle leggi statali che vincolano la Provincia, e in particolare per disciplinarne gli effetti finanziari;

     k) modifiche o integrazioni testuali delle leggi provinciali vigenti finalizzate ad adeguarle alle norme comunitarie, in particolare per disciplinarne gli effetti finanziari;

     l) abrogazioni espresse di disposizioni provinciali superate, delegificate o non più applicate.

     4. La relazione tecnica che accompagna il disegno di legge finanziaria evidenzia anche la conformità delle sue disposizioni alla disciplina di questo articolo, con particolare riguardo alla loro strumentalità alla manovra di finanza pubblica o all'idoneità a realizzare effetti finanziari o di sostegno dell'economia."

     2. Il comma 8 dell'articolo 19 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1, relativo al personale insegnante della scuola, è abrogato.

 

     Art. 36. Disposizioni in materia di contabilità

     1. Con la deliberazione di approvazione del piano degli investimenti nel settore dei trasporti adottato ai sensi dell'articolo 17 della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 (Nuova disciplina della programmazione di sviluppo e adeguamento delle norme in materia di contabilità e di zone svantaggiate), la Giunta provinciale dispone l'impegno della spesa, nei limiti delle somme autorizzate sul bilancio pluriennale, in relazione al volume complessivo delle opere e degli interventi previsti dal piano medesimo.

     2. Per gli esercizi finanziari 2006 e 2007, in deroga a quanto disposto dall'articolo 71, quinto comma, della legge provinciale n. 7 del 1979, la Giunta provinciale può accertare le economie di spese conseguenti all'annullamento di residui passivi relativi ad esercizi finanziari antecedenti al 2005 con contabilizzazione delle stesse fra le entrate del bilancio; nei limiti delle predette economie la Giunta provinciale può apportare le variazioni di bilancio necessarie per l'eventuale integrazione degli stanziamenti delle unità previsionali di base e dei capitoli del documento tecnico relativi ai fondi di riserva, ai fondi globali, nonché per il finanziamento d'interventi disciplinati da normative di settore interessate alle operazioni di cui al quinto comma dell'articolo 71 della legge provinciale n. 7 del 1979.

 

     Art. 37. Modificazioni della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento)

     1. Dopo l'articolo 37 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, è inserito il seguente:

     "Art. 37 bis. Alienazione di brevetti

     1. Per valorizzare i brevetti di proprietà della Provincia e dei propri enti funzionali, con deliberazione della Giunta provinciale sono definite modalità e criteri per l'alienazione dei brevetti; tali criteri e modalità assicurano che l'alienazione del brevetto avvenga nel rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione. Restano ferme le modalità di gestione del fondo disciplinato dall'articolo 25 (Disposizioni relative all'Agenzia per lo sviluppo s.p.a.) della legge provinciale 2 agosto 2005, n. 14."

     2. All'articolo 39 bis della legge provinciale n. 23 del 1990 sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

     "1. Per assicurare l'economicità e la razionalizzazione degli acquisti di beni e di servizi e delle relative procedure, da parte della Provincia, dei suoi enti funzionali e delle società partecipate per la maggioranza del capitale sociale, se queste operano come organismi di diritto pubblico ai sensi della normativa comunitaria, la Giunta provinciale:

     a) organizza centrali di committenza ai sensi dell'articolo 11 della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi;

     b) definisce convenzioni con imprese individuate con procedure competitive, mediante le quali l'impresa prescelta si impegna ad accettare, sino alla concorrenza della quantità massima complessiva e con i prezzi e le condizioni previsti dalla convenzione, ordinativi di fornitura disposti dalla Provincia e dagli altri soggetti previsti dall'alinea di questo comma;

     c) adotta procedure competitive di scelta del contraente, attuate mediante il ricorso a sistemi elettronici e telematici di negoziazione, secondo la disciplina prevista dal regolamento di attuazione;

     d) costituisce forme temporanee di aggregazione tra la Provincia e gli altri soggetti previsti dall'alinea di questo comma per gli acquisti in forma associata di beni e servizi, mediante le quali ciascuna amministrazione aggiudicatrice delega a un soggetto capofila i compiti relativi allo svolgimento delle procedure di gara;

     e) costituisce consorzi di acquisto di beni e servizi tra la Provincia e gli altri soggetti previsti dall'alinea di questo comma;

     f) provvede al monitoraggio e alla diffusione delle informazioni sull'andamento del mercato.";

     b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

     "2. Nel rispetto dei loro ordinamenti gli enti locali e gli altri enti pubblici operanti sul territorio provinciale possono partecipare alle iniziative previste da questo articolo. Fermo restando quanto disposto dal comma 1 possono beneficiare di queste iniziative, inoltre, le altre società controllate dalla Provincia, nei limiti e con le modalità definite con deliberazione della Giunta provinciale.";

     c) dopo il comma 3 bis è aggiunto il seguente:

     "3 ter. Per assicurare l'economicità e la razionalizzazione delle attività di gestione delle entrate patrimoniali e dei tributi provinciali la Provincia può affidare queste attività a soggetti individuati sulla base di procedure di evidenza pubblica o ad enti pubblici, sulla base di una convenzione."

 

     Art. 38. Modificazioni della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 (Nuova disciplina della programmazione di sviluppo e adeguamento delle norme in materia di contabilità e di zone svantaggiate)

     1. Nel comma 2 dell'articolo 11 bis della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4, le parole: "lo stato di attuazione degli interventi programmati, individua" sono soppresse.

     2. Dopo il comma 5 bis dell'articolo 12 ter della legge provinciale n. 4 del 1996 è inserito il seguente:

     "5 ter. La Provincia può assumere gli oneri necessari per la copertura assicurativa del responsabile del patto nell'espletamento dei suoi compiti, secondo criteri e modalità stabilite da un'apposita deliberazione della Giunta provinciale."

     3. Alla copertura degli oneri previsti dal comma 2 si provvede secondo le modalità riportate nella tabella G.

 

Capo V

Disposizioni in materia di attività economiche

 

     Art. 39. Modificazioni della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (Interventi della Provincia autonoma di Trento per il sostegno dell'economia e della nuova imprenditorialità. Disciplina dei patti territoriali in modifica della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 e disposizione in materia di commercio)

     1. Dopo il comma 2 dell'articolo 7 della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6, è aggiunto il seguente:

     "2 bis. La Provincia può delegare alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento le funzioni amministrative relative alla concessione degli aiuti."

     2. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 10 della legge provinciale n. 6 del 1999 è aggiunta la seguente:

     "b bis) contributi in conto interessi."

     3. Dopo il comma 10 dell'articolo 15 della legge provinciale n. 6 del 1999 è aggiunto il seguente:

     "10 bis. Nei casi previsti dall'articolo 10, comma 1, lettera b bis), la Provincia può affidare l'istruttoria delle domande agli istituti di credito ai quali sono richiesti i finanziamenti, secondo criteri e modalità previsti con deliberazione della Giunta provinciale, previa stipula di apposita convenzione che regola, in particolare, i rapporti organizzativi e finanziari. La deliberazione può prevedere anche che l'aiuto finanziario possa essere erogato dalla Provincia direttamente all'istituto di credito. Si applicano, in quanto compatibili, i commi 5, 7, 8, 9 e 10. Ai corrispettivi spettanti agli istituti di credito si provvede con gli stanziamenti autorizzati in bilancio per gli interventi oggetto d'istruttoria."

     4. Nel comma 1 dell'articolo 35 della legge provinciale n. 6 del 1999 dopo la lettera n bis) è aggiunta la seguente:

     "n ter) specifiche disposizioni volte a promuovere il completamento del sistema di offerta turistica locale quale risultante a seguito della chiusura di patti territoriali."

     5. Ai corrispettivi spettanti alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento per le attività di cui al comma 1 si provvede con gli stanziamenti autorizzati in bilancio per la concessione degli aiuti previsti dall'articolo 7 della legge provinciale n. 6 del 1999.

 

     Art. 40. Modificazioni della legge provinciale 22 dicembre 1983, n. 46 (Disciplina del settore commerciale della provincia autonoma di Trento), e dell'articolo 28 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, per la regolarizzazione degli impianti di distribuzione di carburanti

     1. Dopo l'ottavo comma dell'articolo 53 della legge provinciale 22 dicembre 1983, n. 46, sono aggiunti i seguenti:

     "In sede di prima applicazione dell'ottavo comma, i soggetti titolari di impianti di distribuzione di carburanti per uso autotrazione, di qualunque capacità e sistema di erogazione, situati nel territorio della provincia di Trento e privi dell'autorizzazione di cui al secondo comma, purché in regola con le disposizioni vigenti in materia, possono proseguire l'attività di gestione degli impianti subordinatamente alla presentazione, entro il 30 giugno 2006, della domanda di autorizzazione di cui al secondo comma, corredata della documentazione prevista dalla normativa vigente nonché:

     a) di un'idonea certificazione di un tecnico abilitato attestante la corrispondenza dell'impianto alle norme per la tutela dell'ambiente, a quelle per la prevenzione d'incendi e urbanistiche;

     b) della comunicazione relativa alla quantità di prodotto erogata nel corso del 2005, secondo le modalità indicate con la deliberazione della Giunta provinciale prevista dall'ottavo comma.

     Ai soggetti che non presentano la domanda di autorizzazione ai sensi del nono comma è vietata la continuazione dell'attività inerente la gestione degli impianti di distribuzione di carburanti.

     Per i fini del nono comma il collaudo della commissione provinciale previsto dal regolamento di esecuzione di questa legge è effettuato unicamente con riguardo agli impianti con capienza superiore ai 9 metri cubi.

     Ai soggetti che presentano la domanda di autorizzazione ai sensi del nono comma, corredata della documentazione ivi prevista, non si applicano le sanzioni amministrative derivanti dalla violazione della disciplina provinciale in materia, subordinatamente al pagamento, entro lo stesso termine, della somma di 200 euro per gli impianti con capienza inferiore a 4 metri cubi, di 400 euro per gli impianti con capienza da 4 metri cubi a 9 metri cubi e di 800 euro per gli impianti con capienza superiore a 9 metri cubi."

     2. Nel primo comma dell'articolo 75 della legge provinciale n. 46 del 1983, le parole: "da lire 2.000.000 a lire 6.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "da 3.000 a 10.000 euro".

     3. L'undicesimo comma dell'articolo 75 della legge provinciale n. 46 del 1983 è sostituito dal seguente:

     "Nel caso di violazione degli obblighi previsti dall'articolo 53, ottavo comma, si applica ai rivenditori all'ingrosso la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 1.500 a un massimo di 9.000 euro, e ai gestori degli impianti di cui al secondo comma la sanzione pecuniaria da un minimo di 1.000 a un massimo di 6.000 euro. Se i predetti obblighi non sono adempiuti nel nuovo termine fissato dalla Provincia, comunque non inferiore a trenta giorni, si applica l'ulteriore sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 2.000 a un massimo di 10.000 euro per i rivenditori all'ingrosso e da un minimo di 1.500 a un massimo di 9.000 euro per i gestori degli impianti di cui al secondo comma."

     4. Il comma 3 bis dell'articolo 28 (Disposizioni transitorie in materia di distribuzione dei carburanti) della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, è abrogato.

 

     Art. 41. Disposizioni in materia di assegnazioni ai consorzi di garanzia collettiva fidi

     1. I fondi assegnati ai consorzi di garanzia collettiva fidi ai sensi dell'articolo 125 della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 18 (Criteri generali per le politiche di incentivazione alle attività economiche, adeguamenti delle leggi provinciali di settore e nuova disciplina degli organismi di garanzia), che residuano dall'applicazione delle leggi provinciali di settore abrogate con l'articolo 38 della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6, e individuati dalla Giunta provinciale, sono destinati a integrazione delle somme previste dall'articolo 15, comma 3, della legge provinciale n. 6 del 1999.

 

     Art. 42. Modificazione della legge provinciale 1 agosto 2002, n. 11 (Disciplina dell'impresa artigiana nella provincia autonoma di Trento)

     1. Dopo l'articolo 20 della legge provinciale 1 agosto 2002, n. 11, è inserito il seguente:

     "Art. 20 bis. Delega alla Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura di funzioni in materia di artigianato

     1. Al fine di contenere la spesa per l'esercizio di funzioni in materia di artigianato, la Provincia può delegare alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura le funzioni inerenti:

     a) la tenuta dell'albo delle imprese artigiane previsto dall'articolo 3, ivi comprese le funzioni in materia di vigilanza e di applicazione delle relative sanzioni amministrative;

     b) il supporto alla commissione provinciale per l'artigianato di cui all'articolo 5, ivi comprese le funzioni di segreteria della commissione;

     c) la tutela della professionalità artigiana ai sensi dell'articolo 10;

     d) l'attivazione e l'organizzazione dell'osservatorio dell'artigianato previsto dall'articolo 12.

     2. Per l'esercizio delle funzioni previste dalla lettera a) la Camera di commercio si avvale della commissione provinciale per l'artigianato limitatamente alle funzioni ad essa attribuite da questa legge; la nomina della commissione rimane riservata alla Provincia.

     3. La delega di funzioni prevista da questo articolo ha effetto a decorrere dalla data stabilita dalla convenzione tra la Provincia e la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura con la quale sono definiti, in particolare, i rapporti finanziari e organizzativi."

 

     Art. 43. Modificazioni della legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 (Sostegno dell'economia agricola, disciplina dell'agricoltura biologica e della contrassegnazione di prodotti geneticamente non modificati)

     1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 15 della legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4, è aggiunto il seguente periodo: "Se il contributo è determinato in via forfettaria, le somme spettanti sono liquidate sulla base di una dichiarazione del beneficiario che attesti l'avvenuto completamento dell'intervento."

     2. Nel comma 3 dell'articolo 46 della legge provinciale n. 4 del 2003 le parole: "spesa sostenuta per l'acquisto del materiale vegetale necessario" sono sostituite dalle seguenti: "spesa ammissibile, definita anche in via forfettaria, per l'acquisto e per la posa in opera del materiale vegetale necessario".

     3. Dopo il comma 9 ter dell'articolo 60 della legge provinciale n. 4 del 2003 è aggiunto il seguente:

     "9 quater. Nei casi previsti dall'articolo 7, comma 2, la Provincia può affidare l'istruttoria delle domande agli istituti di credito ai quali sono richiesti i finanziamenti, secondo criteri e modalità previsti con deliberazione della Giunta provinciale, previa stipula di un'apposita convenzione che regoli, in particolare, i rapporti organizzativi e finanziari. La deliberazione può prevedere anche che l'aiuto finanziario possa essere erogato dalla Provincia direttamente all'istituto di credito. Si applicano, in quanto compatibili, i commi 4, 6 e 8. Ai corrispettivi spettanti agli istituti di credito si provvede con gli stanziamenti autorizzati in bilancio per gli interventi oggetto d'istruttoria."

     4. La modificazione disposta dal comma 1 si applica anche alle domande presentate prima della data di entrata in vigore di questa legge e per le quali, alla medesima data, non sia già intervenuta la liquidazione del contributo.

 

Capo VI

Disposizioni in materia di ambiente

 

     Art. 44. Modificazioni del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. (Approvazione del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti)

     1. Al decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl., sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al primo periodo del comma 2 dell'articolo 64 sono soppresse le parole: "nonché dei centri di raccolta dei veicoli a motore e rimorchi di cui all'articolo 46 del decreto legislativo n. 22 del 1997, come modificato dall'articolo 6 del decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389,";

     b) al comma 3 dell'articolo 64 le parole: "e dei centri di cui al comma 2" sono sostituite con le seguenti parole: "e dei centri di raccolta e di trattamento dei veicoli di cui all'articolo 83";

     c) al comma 4 dell'articolo 67 bis sono soppresse le seguenti parole: "e dei centri di raccolta e rottamazione dei veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e delle loro parti";

     d) il comma 3 dell'articolo 83 è sostituito dal seguente:

     "3. L'individuazione delle aree da destinare alla realizzazione e all'ampliamento dei centri di raccolta e di trattamento dei veicoli di cui all'articolo 46 del decreto legislativo n. 22 del 1997 e al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 (Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso) o l'individuazione, anche mediante criteri generali, delle zone idonee o non idonee alla localizzazione dei predetti centri sono definite dal piano provinciale di cui all'articolo 65 nonché - ove ne ricorrano i presupposti - in osservanza degli articoli 66 e 67 bis, commi 1, 2 e 3.";

     e) il comma 5 dell'articolo 83 è sostituito dal seguente:

     "5. Per quanto non previsto si applicano le altre disposizioni stabilite dall'articolo 46 del decreto legislativo n. 22 del 1997, dal decreto legislativo n. 209 del 2003 e dalle norme regolamentari previste dall'articolo 11 della legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10. Ai fini dell'adeguamento e della delocalizzazione dei centri esistenti, secondo quanto previsto dalle norme statali e provinciali ad essi applicabili, i comuni possono promuovere accordi di programma con i soggetti interessati atti ad assicurare il coordinamento delle procedure, anche in deroga ai termini di adeguamento stabiliti dalla normativa statale. La Provincia può aderire ai predetti accordi al fine di assicurare azioni di collegamento, anche con le procedure e gli adempimenti di competenza della Provincia medesima.";

     f) dopo il comma 5 dell'articolo 88 è aggiunto, in fine, il seguente:

     "5 bis. Nelle more di determinazione da parte dello Stato delle modalità e degli importi delle garanzie finanziarie ai sensi dell'articolo 30, comma 6, del decreto legislativo n. 22 del 1997, provvede in via transitoria a tali adempimenti la Giunta provinciale, anche con riguardo alle imprese già iscritte all'albo di cui al medesimo articolo 30 alla data di entrata in vigore di questa disposizione; in tali casi la garanzia finanziaria è prestata a favore della Provincia secondo quanto previsto dal comma 2 e attribuisce efficacia all'iscrizione all'albo limitatamente alle attività svolte sul territorio provinciale. Lo svincolo della garanzia finanziaria è disposto a seguito della prestazione della garanzia ai sensi della normativa statale."

     2. I comprensori provvedono a trasmettere all'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore di questo articolo, copia degli atti di pianificazione afferenti i centri e gli impianti previsti da questo articolo, corredata da idonea relazione illustrativa. Restano validi ed efficaci gli atti assunti dai comprensori entro la data di entrata in vigore di questa disposizione.

 

     Art. 45. Modificazioni della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 (Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale e ulteriori norme di tutela dell'ambiente)

     1. Alla legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) dopo il comma 8 dell'articolo 10 è aggiunto, in fine, il seguente:

     "8 bis. I provvedimenti di approvazione e di autorizzazione dei progetti definitivi o esecutivi sono rilasciati dagli organi e dalle strutture competenti nell'ambito delle materie concernenti l'uso del territorio e la tutela dell'ambiente - ivi comprese le materie indicate al comma 1 - sulla base dei pareri istruttori resi, nelle medesime materie, nel corso dello svolgimento delle procedure di valutazione dell'impatto ambientale o di verifica con riferimento ai corrispondenti progetti di massima o preliminari, nonché in conformità agli esiti e alle prescrizioni risultanti dagli atti conclusivi delle predette procedure.";

     b) dopo il secondo periodo del comma 6 dell'articolo 11 è inserito il seguente: "Gli enti e le strutture indicati nei provvedimenti conclusivi delle procedure di valutazione dell'impatto ambientale o di verifica svolgono le attività di vigilanza sulle prescrizioni ad essi espressamente demandate dai medesimi provvedimenti."

 

Capo VII

Disposizioni in materia di trasporti e di lavori pubblici

 

     Art. 46. Modificazioni della legge provinciale 9 luglio 1993, n. 16 (Disciplina dei servizi pubblici di trasporto in provincia di Trento)

     1. L'articolo 27 della legge provinciale 9 luglio 1993, n. 16, è sostituito dal seguente:

     "Art. 27. Misure per il contenimento degli oneri a carico della finanza pubblica per il trasporto pubblico locale

     1. Per i casi di affidamento diretto dei servizi di trasporto pubblico locale ai sensi della legge provinciale 17 giugno 2004, n. 6 (Disposizioni in materia di organizzazione, di personale e di servizi pubblici) la Giunta provinciale stabilisce i criteri per la determinazione del costo economico standardizzato di produzione dei servizi di trasporto nel rispetto dei principi di economicità e di efficienza.

     2. La Provincia e i comuni titolari del servizio di trasporto urbano determinano, sulla base dei criteri di cui al comma 1, il costo economico standardizzato; tale costo è soggetto a revisione in relazione alla variazione del costo del lavoro, dei costi di trazione o di altri costi derivanti da vincoli o fattori non modificabili dall'azienda.

     3. Entro il 31 gennaio di ogni anno la Provincia e i comuni titolari del servizio di trasporto urbano, tenendo conto delle proposte presentate dalla società, definiscono, per la parte di propria competenza, il programma dei servizi da attuare e il piano dei finanziamenti a proprio carico."

     2. Dopo il comma 1 dell'articolo 33 della legge provinciale n. 16 del 1993 è inserito il seguente:

     "1 bis. I viaggiatori in possesso di un valido titolo di viaggio di durata almeno settimanale che utilizzano i servizi pubblici di trasporto sprovvisti del titolo sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pari a 10 euro; alla stessa sanzione sono soggetti i viaggiatori in possesso di un valido titolo di viaggio elettronico di durata almeno settimanale che non compiono le necessarie operazioni di validazione."

     3. Sono abrogate le seguenti disposizioni della legge provinciale n. 16 del 1993:

     a) articolo 7, comma 2, lettere e) e f) e commi 4 e 6;

     b) articolo 25, commi 1 e 2.

 

     Art. 47. Modificazioni della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti)

     1. Dopo il comma 6 bis dell'articolo 13 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26, è aggiunto il seguente:

     "6 ter. Contestualmente all'approvazione dell'elenco prezzi di cui al comma 1 la Giunta provinciale, in osservanza delle rilevazioni effettuate dallo Stato relativamente alle variazioni percentuali annuali dei singoli prezzi dei materiali di costruzione più significativi e previo parere del comitato previsto dall'articolo 55, può individuare i casi di aumento del costo dei materiali derivante da fatti eccezionali, tali da determinare un'eccessiva onerosità nell'esecuzione dei lavori pubblici, da compensare con l'indennizzo previsto dall'articolo 46 ter, comma 4."

     2. Alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 35 della legge provinciale n. 26 del 1993 le parole: "che non sia in possesso del documento unico di regolarità contributiva" sono sostituite dalle seguenti: "che non sia in regola con i requisiti previsti per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva".

     3. L'articolo 46 ter della legge provinciale n. 26 del 1993 è sostituito dal seguente:

     "Art. 46 ter. Disciplina economica dell'esecuzione dei lavori pubblici

     1. Il regolamento di attuazione disciplina condizioni e termini per i pagamenti da corrispondere all'appaltatore. In ogni caso i termini per i pagamenti non devono superare i sessanta giorni per gli stati di avanzamento e i novanta giorni per il saldo, decorrenti, rispettivamente, dalla data di emissione del certificato di pagamento e dalla data di approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione, e ferma restando la completezza e la regolarità della documentazione richiesta.

     2. Il regolamento di attuazione disciplina i limiti di ammissibilità e i criteri di calcolo dei premi di accelerazione per l'anticipata conclusione dei lavori rispetto al termine contrattuale, anche per il caso in cui i premi non siano previsti nel bando di gara o nel capitolato speciale.

     3. Per i lavori pubblici affidati dalle amministrazioni aggiudicatrici indicate dall'articolo 2, comma 1, non è ammessa la revisione dei prezzi. Ai medesimi lavori si applicano le disposizioni per il prezzo chiuso di cui all'articolo 26, comma 4, della legge n. 109 del 1994.

     4. Se nel corso dei lavori si verificano casi di aumento del costo dei materiali derivanti da fatti eccezionali accertati in relazione a quanto previsto ai sensi dell'articolo 13, comma 6 ter, tali da determinare un aumento superiore al 10 per cento del valore complessivo del contratto, l'appaltatore può chiedere un indennizzo per la parte eccedente la predetta percentuale e nel limite dell'importo complessivo impegnato per il progetto, tenuto conto delle variazioni sopravvenute.

     5. La Giunta provinciale definisce i criteri e le modalità per l'accertamento e la corresponsione dell'indennizzo previsto dal comma 4."

     4. Dopo il comma 10 ter dell'articolo 52 della legge provinciale n. 26 del 1993 é aggiunto il seguente:

     "10 quater. Per la scelta del contraente possono essere utilizzate procedure telematiche, compresa l'asta telematica. Il regolamento di attuazione disciplina le modalità di svolgimento delle procedure telematiche, mediante offerta a prezzi unitari o al massimo ribasso nel caso in cui l'affidamento è disposto secondo il criterio del prezzo più basso, e mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa negli altri casi."

 

Capo VIII

Disposizioni in materia di foreste, di caccia e di parchi

 

     Art. 48. Modificazione dell'articolo 8 bis della legge provinciale 16 dicembre 1986, n. 33 (Interventi a favore delle aziende forestali pubbliche e norme integrative della legge provinciale 23 novembre 1978, n. 48 e della legge provinciale 31 ottobre 1977, n. 30), e abrogazione dell'articolo 39 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10 [15]

     [1. Il comma 1 dell'articolo 8 bis della legge provinciale 16 dicembre 1986, n. 33, è sostituto dal seguente:

     "1. Il titolo I di questa legge cessa di applicarsi dal giorno di efficacia del piano di sviluppo rurale 2007-2013 previsto dal regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune, tranne che per le disposizioni riguardanti le provvidenze non contemplate dal piano stesso, nonché per quelle relative al legname il cui allestimento sia iniziato entro la predetta data."

     2. È abrogato l'articolo 39 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10.]

 

     Art. 49. Modificazione dell'articolo 33 della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia)

     1. Dopo il comma 2 dell'articolo 33 della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24, è inserito il seguente:

     "2 bis. Per far fronte ai danni non altrimenti risarcibili provocati dall'orso bruno la Provincia è autorizzata a corrispondere un indennizzo su domanda di chi ha subito il danno. La Giunta provinciale definisce con propria deliberazione i casi, i criteri e le modalità per la concessione dell'indennizzo; per tali fini la Provincia può stipulare un'apposita polizza assicurativa."

     2. Questo articolo si applica ai danni verificatisi dopo il 1° gennaio 2005.

     3. Per i fini di questo articolo è autorizzata, con la tabella F, la relativa spesa sull'unità previsionale di base 80.30.210.

 

     Art. 50. Modificazioni della legge provinciale 30 agosto 1993, n. 22 (Norme per la costituzione del consorzio di gestione del Parco nazionale dello Stelvio. Modifiche e integrazioni delle leggi provinciali in materia di ordinamento dei parchi naturali e di salvaguardia dei biotopi di rilevante interesse ambientale, culturale e scientifico)

     1. Dopo l'articolo 18 della legge provinciale 30 agosto 1993, n. 22, nel titolo II della legge, è aggiunto il seguente:

     "Art. 18 bis. Rideterminazione dei confini del Parco nazionale dello Stelvio nel territorio della provincia di Trento

     1. I nuovi confini del Parco nazionale dello Stelvio per la parte del territorio ricadente in provincia di Trento sono quelli riportati nella cartografia costituente l'allegato A di questa legge. In luogo della pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione l'allegato A è depositato in libera consultazione presso tutti i comuni il cui territorio ricade in tutto o in parte nel parco e presso gli uffici del servizio provinciale competente in materia di parchi."

     2. Alla legge provinciale n. 22 del 1993 è aggiunto l'allegato A, costituito dall'allegato C di questa legge.

     3. Le modificazioni disposte da questo articolo hanno efficacia decorsi quindici giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del decreto del Presidente della Repubblica concernente la definizione dei confini del Parco nazionale dello Stelvio.

 

Capo IX

Disposizioni in materia di turismo e di sport

 

     Art. 51. Modificazione dell'articolo 31 della legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8 (Ordinamento dei rifugi alpini, bivacchi, sentieri e vie ferrate)

     1. Nella lettera g) del comma 1 dell'articolo 31 della legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8, le parole: "da lire 200.000 a lire 600.000" sono sostituite dalle seguenti: "da 30 a 90 euro".

 

     Art. 52. Modificazioni della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 20 (Nuovo ordinamento della professione di guida alpina e di maestro di sci nella provincia di Trento e modifiche alla legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 concernente "Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci")

     1. Il comma 6 dell'articolo 10 della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 20, è sostituito dal seguente:

     "6. La Provincia può assumere a proprio carico esclusivamente le spese relative all'organizzazione e all'attuazione della prova attitudinale, dei corsi e degli esami previsti da questa legge, nonché dei corsi di aggiornamento. Sono comprese, in ogni caso, le spese per la copertura assicurativa, per l'acquisto di materiali didattici e per i corrispettivi degli istruttori e degli insegnanti."

     2. La lettera b) del comma 11 dell'articolo 15 della legge provinciale 11 marzo 2005, n. 3 (Disposizioni in materia di agricoltura, di foreste, di commercio, di turismo, di industria e di energia), è abrogata. Quindi, il comma 2 dell'articolo 27 della legge provinciale n. 20 del 1993 vive nel testo vigente prima della modificazione apportata dalla lettera b) del comma 11 dell'articolo 15 della legge provinciale n. 3 del 2005.

 

     Art. 53. Modificazioni della legge provinciale 16 luglio 1990, n. 21 (Interventi per lo sviluppo e la promozione delle attività sportive)

     1. Nel comma 1 dell'articolo 7 ter della legge provinciale 16 luglio 1990, n. 21, dopo le parole: "dal CONI" sono aggiunte le seguenti: ", nonché delle strutture del comune operanti nel settore dello sport".

     2. Dopo l'articolo 7 ter della legge provinciale n. 21 del 1990 è inserito il seguente:

     "Art. 7 quater

     1. La Provincia è autorizzata a concedere ad associazioni o società sportive finanziamenti in conto capitale fino al 70 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per interventi di ammodernamento degli impianti sportivi destinati alla disciplina del calcio con la realizzazione di manti in erba artificiale.

     2. La Giunta provinciale stabilisce i criteri e le modalità per la presentazione delle domande di concessione dei finanziamenti, per la definizione delle spese ammissibili, per la determinazione dell'entità del finanziamento e per le modalità di erogazione."

     3. Per i fini del comma 2 è autorizzata, con la tabella F, la relativa spesa sull'unità previsionale di base 35.20.210.

 

Capo X

Disposizioni in materia di assistenza, di sanità e di edilizia abitativa

 

     Art. 54. Modificazioni dell'articolo 36 della legge provinciale 12 luglio 1991, n. 14 (Ordinamento dei servizi socio-assistenziali in provincia di Trento) [16]

     [1. All'articolo 36 della legge provinciale 12 luglio 1991, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) nel comma 1 le parole: "per la realizzazione del piano provinciale socio-assistenziale" sono sostituite dalle seguenti: "per la realizzazione del piano provinciale socio-assistenziale e delle disposizioni degli atti di programmazione sanitaria";

     b) alla fine del comma 4 è aggiunto il seguente periodo: "Inoltre la Giunta provinciale, previa richiesta motivata dell'ente interessato, può autorizzare l'utilizzo temporaneo dell'immobile o di parte di esso per altre finalità, purché da tale utilizzo derivino introiti ed essi siano destinati alla copertura di oneri per la gestione di servizi socio-assistenziali e socio-sanitari dell'ente interessato."]

 

     Art. 55. Esercizio delle funzioni provinciali in materia di sicurezza alimentare

     1. A partire dal 1° gennaio 2006 sono esercitate, per quanto di spettanza, dalla Provincia e dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari, secondo quanto previsto da questo articolo, le nuove funzioni in materia di sicurezza alimentare disciplinate dal regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare, e dai relativi atti attuativi di carattere comunitario e statale.

     2. Sono esercitate dalla Provincia le funzioni d'indirizzo, di programmazione e di supervisione sull'applicazione della normativa vigente in materia di sicurezza alimentare, nonché la tenuta dei relativi rapporti con le competenti autorità statali e, se necessario, comunitarie. In particolare la Provincia disciplina con un apposito piano provinciale per la sicurezza alimentare la comunicazione istituzionale dei rischi relativi agli alimenti e ai mangimi, rivolta alle altre autorità pubbliche competenti e alla generalità dei soggetti interessati, l'attuazione del controllo ufficiale per la sicurezza alimentare e la gestione delle emergenze, nonché le modalità per la supervisione da parte della Provincia del sistema di controllo ufficiale attuato dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari; nel piano, o in apposite deliberazioni di carattere generale da sottoporre al parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, possono essere specificate le funzioni di competenza provinciale e gli indirizzi e criteri circa il loro esercizio e la loro organizzazione. Sono esercitate dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari le altre funzioni provinciali necessarie per l'attuazione della normativa in materia di sicurezza alimentare.

     3. Fermo restando l'obbligo dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari di prestare alla Provincia ogni collaborazione da questa ritenuta utile, la Provincia si avvale, per lo svolgimento delle proprie funzioni nella materia, di un apposito comitato per la sicurezza alimentare, composto da un veterinario in servizio presso la Provincia e da due esperti esterni all'amministrazione non esercitanti attività riguardanti il territorio provinciale, scelti tra persone con qualificata conoscenza e specifica esperienza pluriennale nel settore.

     4. Il comitato è sentito obbligatoriamente per l'approvazione degli atti di competenza della Giunta provinciale. Il comitato e i singoli esperti esterni svolgono comunque attività consultiva nella materia, su richiesta della Provincia; in particolare, su richiesta della struttura provinciale competente, il comitato e i singoli esperti svolgono attività istruttoria, consultiva e di supervisione sul sistema di controllo ufficiale. Se necessario il comitato può chiamare a partecipare alle proprie riunioni, senza diritto di voto, i responsabili di altre strutture organizzative provinciali o loro delegati. Ai componenti esterni del comitato sono corrisposti i compensi stabiliti dall'articolo 50 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 (Nuovo ordinamento dei servizi e del personale della Provincia autonoma di Trento).

     5. In sede di prima applicazione il comitato per la sicurezza alimentare è costituito entro sessanta giorni dalla data di cui al comma 1 e il primo piano provinciale per la sicurezza alimentare è approvato entro un anno dalla medesima data. La Giunta provinciale può comunque approvare, fino all'approvazione del piano, deliberazioni stralcio relative a singoli settori o attività.

     6. Alle spese derivanti da questo articolo si provvede con gli stanziamenti autorizzati in bilancio per il servizio sanitario provinciale.

 

     Art. 56. Modificazione dell'articolo 43 della legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3, per la razionalizzazione della spesa relativa all'ospedale S. Chiara di Trento

     1. In relazione agli obiettivi di contenimento della spesa pubblica afferenti la finanza provinciale, alla fine del comma 5 dell'articolo 43 della legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3, è aggiunto il seguente periodo: "In quest'ambito è garantita la più ampia priorità alla realizzazione del nuovo ospedale e al reperimento delle risorse finanziarie occorrenti; in considerazione di tale priorità e della conseguente progressiva dismissione del presidio ospedaliero S. Chiara di Trento, l'adeguamento di quest'ultima struttura è limitato agli interventi indispensabili e non dilazionabili relativi alle situazioni comportanti particolare rischio e prescinde dal limite temporale previsto dal comma 4; ai medesimi interventi, se ne ricorrono i presupposti, è riconosciuto carattere di somma urgenza."

     2. Sono comunque fatti salvi gli interventi di adeguamento del presidio ospedaliero S. Chiara di Trento in corso alla data di entrata in vigore della presente modificazione.

 

     Art. 57. Modificazione dell'articolo 50 della legge provinciale 1 aprile 1993, n. 10 (Nuova disciplina del servizio sanitario provinciale)

     1. Dopo il comma 6 dell'articolo 50 della legge provinciale 1 aprile 1993, n. 10, è aggiunto il seguente:

     "6 bis. L'Azienda provinciale per i servizi sanitari è autorizzata a cedere a titolo di donazione veicoli, apparecchiature e altri materiali dismessi a favore delle strutture sanitarie operanti in paesi in via di sviluppo o in transizione o di organizzazioni non lucrative di utilità sociale presenti nel territorio nazionale, previa autorizzazione della Provincia; la Giunta provinciale approva a tal fine indirizzi e modalità di carattere generale in ordine all'individuazione e alla messa a disposizione di detti beni, nonché all'attivazione dei conseguenti rapporti con le strutture sanitarie dei paesi interessati e con le organizzazioni non lucrative."

 

     Art. 58. Disposizioni in materia di edilizia abitativa agevolata

     1. Fino all'entrata in vigore della riforma della disciplina provinciale in materia di edilizia abitativa agevolata, la Giunta provinciale adotta un piano straordinario degli interventi per l'edilizia abitativa agevolata per gli anni 2006-2007, secondo le disposizioni previste da questo articolo in deroga alle corrispondenti previsioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa). Gli interventi a favore delle persone anziane continuano a essere disciplinati dalla legge provinciale 18 giugno 1990, n. 16, in materia di interventi di edilizia abitativa a favore di persone anziane. Il predetto piano straordinario tiene luogo, per il biennio considerato, del piano di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b) della legge provinciale n. 21 del 1992.

     2. Per gli interventi di acquisto e di costruzione di alloggi possono essere concessi contributi pluriennali sulle rate d'ammortamento dei mutui contratti con le banche convenzionate per un importo massimo pari alla spesa ammessa a contributo e per la durata massima di 25 anni. I contributi possono essere concessi nella misura massima del 100 per cento del tasso di stipula dei contratti di mutuo e sono graduati secondo le modalità stabilite dalla Giunta provinciale. Ai fini dell'ammissione alle agevolazioni provinciali il predetto tasso non può essere superiore a quello di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato vigente nel mese di stipula del contratto di mutuo.

     3. Per gli interventi di risanamento del patrimonio edilizio esistente e per gli interventi di acquisto e risanamento di immobili possono essere concessi contributi in conto capitale nella misura massima del 50 per cento della spesa ammessa, al netto della detrazione d'imposta prevista dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), per le spese afferenti i lavori di recupero del patrimonio edilizio. I contributi in conto capitale possono essere, in tutto o in parte, sostituiti da contributi in annualità, determinati in modo che il valore attuale sia corrispondente a quello del contributo in conto capitale.

     4. Le vigenti disposizioni provinciali in materia di tasso d'interesse minimo non si applicano ai contratti di mutuo che beneficiano delle agevolazioni previste da questo articolo.

     5. La Giunta provinciale stabilisce con propria deliberazione, in particolare:

     a) le modalità e i termini per la presentazione delle domande;

     b) i criteri per l'applicazione dell'indicatore della condizione economica familiare (ICEF) ai sensi dell'articolo 6 della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 3 e dell'articolo 7 della legge provinciale 3 febbraio 1997, n. 2;

     c) i criteri per la determinazione della spesa ammessa a contributo;

     d) le caratteristiche delle operazioni finanziarie;

     e) le fasce di agevolazione nonché i livelli e le tipologie di agevolazione, assicurando priorità alle giovani coppie e ai nubendi;

     f) i limiti e le condizioni di cumulabilità delle agevolazioni di cui al presente articolo con le agevolazioni tributarie previste dalla normativa statale.

     6. Per i fini di questo articolo è autorizzata con l'allegata tabella F, l'ulteriore spesa di 10.000.000 di euro per l'anno 2006 e di 5.000.000 di euro per l'anno 2009 sull'unità previsionale di base 65.15.210; l'ulteriore spesa di 10.400.644 euro per l'anno 2009 sull'unità previsionale di base 65.10.210; l'ulteriore spesa di 3.000.000 di euro per limiti di impegno decorrenti dall'anno 2009 e fino all'anno 2034 sull'unità previsionale di base 65.10.220, nonché l'ulteriore spesa di 210.000 euro per un limite di impegno decorrente dall'anno 2009 e fino all'anno 2034 sull'unità previsionale di base 65.15.220.

 

Capo XI

Interventi formativi e per l'inserimento nel mercato del lavoro

 

     Art. 59. Disposizioni urgenti e transitorie per la valorizzazione e la professionalizzazione dei giovani

     1. Fino all'attuazione della riforma del sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino e della riforma della disciplina delle politiche attive del lavoro, la Provincia assicura la realizzazione degli interventi previsti da questo articolo, anche in alternativa alle prestazioni previste dalle leggi provinciali 10 agosto 1978, n. 30 (Interventi in materia di assistenza scolastica per favorire il diritto allo studio e delega delle relative funzioni ai comprensori), 3 settembre 1987, n. 21 (Ordinamento della formazione professionale) e 16 giugno 1983, n. 19 (Organizzazione degli interventi di politica del lavoro). Per promuovere e sostenere progetti personalizzati volti a valorizzare le competenze e attitudini personali dei giovani nonché lo sviluppo delle capacità personali nei mestieri, nelle professioni e nella ricerca, in particolare a favore delle persone in possesso di una condizione economico-patrimoniale insufficiente, è istituito un apposito fondo. Il fondo è rivolto a realizzare interventi integrativi o sostitutivi delle misure previste dalla normativa vigente in materia di diritto allo studio e di sviluppo della professionalità, secondo le seguenti tipologie:

     a) frequenza di specifici e mirati percorsi formativi nell'ambito del diritto-dovere di istruzione e formazione, nell'ambito dell'istruzione superiore, anche universitaria, e dell'alta formazione e specializzazione professionale, anche all'estero;

     b) frequenza di stage, di tirocini formativi e di percorsi di formazione in azienda o comunque in situazioni lavorative, volti a far acquisire e accrescere competenze professionali specifiche;

     c) sostegno allo sviluppo e all'avvio di attività imprenditoriali o professionali;

     d) ulteriori interventi non rientranti in settori già disciplinati da altre norme provinciali.

     2. Per i fini del comma 1 la Provincia eroga borse o assegni di studio o concede prestiti agevolati, secondo criteri e modalità stabiliti da un'apposita deliberazione della Giunta provinciale, nel rispetto dei principi di trasparenza e di non discriminazione. Nei casi previsti dalla Giunta provinciale i prestiti agevolati possono essere convertiti in assegni di studio.

     3. La Giunta provinciale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore di banche, destinate alla costituzione e all'incremento di fondi di rotazione, da utilizzare - in combinazione con gli apporti finanziari delle banche - per la concessione di prestiti alle condizioni stabilite dalla deliberazione di cui al comma 2, a favore degli interessati. Con deliberazione, da sottoporre al parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, sono individuati i criteri e le modalità di attuazione di questo articolo, e in particolare quelli per l'individuazione delle banche, per la gestione da parte loro dei finanziamenti, per la rendicontazione e la restituzione delle somme non utilizzate e per l'imputazione, a carico degli apporti della Provincia, delle agevolazioni derivanti dalle operazioni previste dal comma 2. Con apposita convenzione sono disciplinati i rapporti tra le banche e la Provincia.

     4. Per i fini del comma 1 è autorizzata, con la tabella F, la spesa di 3.000.000 di euro per l'anno 2006 e di 5.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008 sull'unità previsionale di base 25.20.210.

 

Capo XII

Disposizioni in materia di scuole dell'infanzia

 

     Art. 60. Disposizioni per il finanziamento delle scuole dell'infanzia equiparate

     1. Per gli anni scolastici dal 2005-2006 al 2007-2008 il finanziamento per le spese di cui al comma 1, lettera c), dell'articolo 48 della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13 (Ordinamento della scuola dell'infanzia della provincia autonoma di Trento) è determinato in misura pari al finanziamento spettante per l'anno scolastico 2004-2005 computato secondo le disposizioni del comma 2 bis del medesimo articolo 48 e tenuto conto per lo stesso anno scolastico degli oneri relativi al biennio economico 2004- 2005 dei contratti collettivi di lavoro del personale insegnante e non insegnante operante nella scuola dell'infanzia provinciale, incrementato del tasso di inflazione programmato rispettivamente per gli anni 2006, 2007 e 2008. Per ciascuno degli anni scolastici 2006-2007 e 2007-2008, inoltre, è corrisposto un finanziamento delle spese necessarie per la formazione del personale in materia di sicurezza sul posto di lavoro e per l'utilizzo di operatori qualificati per la sperimentazione dell'insegnamento delle lingue straniere previsto dall'articolo 3 della legge provinciale 14 luglio 1997, n. 11 (Insegnamento delle lingue straniere nella scuola dell'obbligo. Modifiche delle leggi provinciali 29 aprile 1983, n. 12 e 23 giugno 1986, n. 15), nella misura massima di 600.000 euro [17].

     2. A valere sul programma annuale previsto dall'articolo 54 della legge provinciale n. 13 del 1977 riferito all'anno scolastico 2005-2006, le somme assegnate per l'anno scolastico 2004-2005 ai sensi del comma 2 bis dell'articolo 48 della medesima legge provinciale, sono rideterminate al fine di tener conto degli oneri derivanti dai contratti collettivi di lavoro del personale insegnante e non insegnante operante nella scuola dell'infanzia provinciale relativi al periodo contrattuale 1° gennaio 2004-31 agosto 2005.

     3. Per i fini di cui al presente articolo, con l'allegata tabella F, è autorizzata la relativa spesa sull'unità previsionale di base 25.5.110.

 

Capo XIII

Disposizioni abrogative, finanziarie e finali

 

     Art. 61. Abrogazione di disposizioni superate

     1. Sono o restano abrogate le disposizioni provinciali indicate nell'allegato D.

     2. Nell'ordinamento della Provincia di Trento sono o restano abrogate le leggi della regione Trentino-Alto Adige indicate nell'allegato E.

 

     Art. 62. Nuove autorizzazioni, riduzioni di spesa e copertura degli oneri

     1. Per i fini previsti dalle disposizioni indicate in corrispondenza dei capitoli inseriti nelle unità previsionali di base indicate nella tabella F sono autorizzate, per ciascuna unità previsionale di base, le variazioni agli stanziamenti a carico degli anni e per gli importi riportati nella medesima tabella, con riferimento alle predette disposizioni e alle modalità indicate nelle relative note.

     2. Alla copertura delle nuove o maggiori spese derivanti dall'applicazione di questa legge si provvede con le modalità indicate nella tabella G.

 

     Art. 63. Entrata in vigore

     1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

 

 

Tabella A

Trasferimenti ai comuni per l'anno 2006 (articolo 16, comma 1)

 

 

2006

2007

2008

SPESE CORRENTI

 

 

 

a) TRASFERIMENTI DESTINATI A SPESE DI FUNZIONAMENTO E DI GESTIONE DEI SERVIZI

234.815.140,00

238.806.997,00

242.627.909,00

b) INTERVENTI D'INFORMATIZZAZIONE IN FAVORE DEI COMUNI

1.532.218,12

1.565.065,83

1.596.506,88

c) FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELLA CONVIVENZA CIVILE (articolo 1 della legge provinciale n. 6 del 2001)

 

 

 

1) spesa corrente

10.000.000,00

8.330.000,00

8.330.000,00

TOTALE SPESE CORRENTI

246.347.358,12

248.702.062,83

252.554.415,88

 

 

 

 

SPESE IN CONTO CAPITALE

 

 

 

d) FONDO PER GLI INVESTIMENTI PROGRAMMATI DEI COMUNI

 

 

 

1) in conto capitale

83.894.302,00

85.543.450,79

127.958.990,49

2) in conto annualità

15.559.813,45

23.350.568,61

20.236.849,97

e) FONDO PER GLI INVESTIMENTI DI RILEVANZA PROVINCIALE

 

 

 

1) in conto capitale

74.106.544,00

58.420.484,00

5.814.533,34

2) in conto annualità

18.288.718,05

30.570.718,05

47.570.718,05

f) FONDO AMMORTAMENTO MUTUI

2.038.455,38

1.479.650,00

1.402.181,00

g) TRASFERIMENTI SULLE LEGGI DI SETTORE DI CUI ALL'ARTICOLO 14 DELLA LEGGE PROVINCIALE N. 3 DEL 1998

 

 

 

1) in conto annualità

2.721.000,00

586.000,00

167.000,00

h) FONDO PROVINCIALE PER LA MONTAGNA (articolo 3 della legge provinciale n. 17 del 1998)

3.000.000,00

 

 

i) INTEGRAZIONE DEL FONDO PER LO SVILUPPO LOCALE (articolo 16, comma 3 bis, della legge provinciale n. 36 del 1993)

 

 

 

1) in conto capitale

7.740.000,00

5.400.000,00

5.900.000,00

2) in conto annualità

768.122,37

768.122,37

768.122,37

j) FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELLA CONVIVENZA CIVILE (articolo 1 della legge provinciale n. 6 del 2001)

 

 

 

1) in conto capitale

1.500.000,00

1.250.000,00

1.250.000,00

k) INTEGRAZIONE STRAORDINARIA DEL FONDO PER GLI INVESTIMENTI DI RILEVANZA PROVINCIALE PER INTERVENTI DI PREVENZIONE CALAMITÀ (articolo 16 della legge provinciale n. 36 del 1993)

5.802.137,00

2.044.588,00

4.752.470,00

l) FINANZIAMENTI PER INTERVENTI COMPRESI IN PATTI TERRITORIALI (articolo 12 ter della legge provinciale n. 4 del 1996)

 

 

 

1) in conto annualità

5.941.926,90

5.941.926,90

10.441.926,90

m) INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI CONNETTIVITÀ A LARGA BANDA

400.000,00

400.000,00

400.000,00

TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE

221.761.019,15

215.755.508,72

226.662.792,12

 

 

 

 

TOTALE COMPLESSIVO

468.108.377,27

464.457.571,55

479.217.208,00

 

 

Allegato B [18]

Individuazione delle attività economiche ai fini del tributo provinciale sul turismo

(articolo 33, comma 1)

 

ATTIVITÀ ECONOMICHE

secondo la classificazione delle attività economiche (ATECO 2002)

dell'Istituto nazionale di statistica

 

A)   AGRICOLTURA, CACCIA E SILVICOLTURA

B)   PESCA, PISCICOLTURA E SERVIZI CONNESSI

D)   INDUSTRIE ALIMENTARI, DELLE BEVANDE E DEL TABACCO

E)    PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA, GAS E ACQUA

G)   COMMERCIO ALL’INGROSSO E AL DETTAGLIO; RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI, MOTOCICLI E DI BENI PERSONALI E PER LA CASA

H)   ALBERGHI E RISTORANTI

I)     TRASPORTI, MAGAZZINAGGIO E COMUNICAZIONI

K)   ATTIVITÀ IMMOBILIARI, NOLEGGIO, INFORMATICA, RICERCA, SERVIZI ALLE IMPRESE

O)   ALTRI SERVIZI PUBBLICI, SOCIALI E PERSONALI

 

 

Allegato C

Rideterminazione dei confini del Parco nazionale dello Stelvio

nel territorio della provincia di Trento (articolo 50, comma 2)

 

     In luogo della pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione, l'allegato è depositato in libera consultazione presso tutti i comuni il cui territorio ricade in tutto o in parte nel parco e presso gli uffici del servizio provinciale competente in materia di parchi.

 

 

Allegato D

Disposizioni provinciali abrogate (articolo 61, comma 1)

 

Sezione I

Leggi totalmente abrogate

 

N.

Leggi abrogate

Oggetto

1

legge provinciale 7 agosto 1955, n. 8

Autorizzazione della fideiussione per un mutuo cambiario di lire 78 milioni da assumere dalla s.p.a. Ferrovia elettrica Trento Malè presso la Cassa di risparmio di Trento e Rovereto

2

legge provinciale 10 dicembre 1956, n. 19

Provvidenze straordinarie per l'edilizia popolare nel comune di Zambana

3

legge provinciale 14 agosto 1957, n. 5

Autorizzazione alla fideiussione per un mutuo di lire 600 milioni da assumere dalla s.p.a. Ferrovia elettrica Trento - Malè presso un istituto di credito

4

legge provinciale 17 gennaio 1958, n. 2

Modifica alla legge provinciale 10 dicembre 1956, n. 19, sulle provvidenze straordinarie per l'edilizia popolare nel comune di Zambana

5

legge provinciale 30 giugno 1959, n. 6

Provvidenze per l'incremento dei sussidi audiovisivi

6

legge provinciale 1 settembre 1960, n. 9

Rifinanziamento e modifica della legge provinciale 10 dicembre 1956, n. 19, concernente provvidenze straordinarie per l'edilizia popolare nel comune di Zambana

7

legge provinciale 1 settembre 1960, n. 10

Acquisto dell'edificio ad uso sede dell'Istituto tecnico commerciale in Trento e dell'area per la costruzione dell'Istituto tecnico industriale in Trento

8

legge provinciale 27 novembre 1964, n. 13

Garanzia della Provincia di Trento sui mutui che la società per azioni "Autostrada del Brennero" assumerà per il finanziamento dei lavori di costruzione dell'autostrada Brennero - Modena

9

legge provinciale 19 dicembre 1967, n. 12

Provvidenze integrative a favore delle imprese artigiane colpite dalle alluvioni dell'autunno 1966

10

legge provinciale 11 novembre 1968, n. 20

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Trento

11

legge provinciale 21 novembre 1970, n. 13

Variante al piano regolatore generale del comune di Trento

12

legge provinciale 20 agosto 1971, n. 11

Approvazione del nuovo piano regolatore generale del comune di Rovereto

13

legge provinciale 20 marzo 1972, n. 3

Variante al piano regolatore generale del comune di Trento

14

legge provinciale 14 agosto 1972, n. 12

Ulteriori interventi per i parchi naturali ed attrezzati, nonché per i parchi urbani

15

legge provinciale 14 agosto 1972, n. 18

Programma straordinario per la costruzione di scuole materne

16

legge provinciale 13 agosto 1973, n. 26

Variante al piano regolatore generale del comune di Trento

17

legge provinciale 10 settembre 1973, n. 40

Interventi straordinari per opere pubbliche e norme in materia di lavori pubblici

18

legge provinciale 19 luglio 1974, n. 4

IV variante al piano regolatore generale del comune di Trento

19

legge provinciale 21 ottobre 1974, n. 31

Modifica della legge provinciale 10 settembre 1973, n. 40, concernente interventi straordinari per opere pubbliche e norme in materia di lavori pubblici

20

legge provinciale 18 novembre 1974, n. 36

Rifinanziamento per l'esercizio 1974 della legge provinciale 14 agosto 1972, n. 18, e finanziamento dei superi di spesa

21

legge provinciale 6 dicembre 1974, n. 45

Disposizioni in materia di finanza locale

22

legge provinciale 4 gennaio 1975, n. 3

Ulteriore finanziamento e modifiche della legge provinciale 31 agosto 1973, n. 39 concernente "Provvidenze in favore delle attività sportive"

23

legge provinciale 21 gennaio 1975, n. 9

Ulteriore finanziamento della legge provinciale 12 settembre 1968, n. 15 relativa ad interventi per i parchi naturali ed attrezzati del piano urbanistico provinciale

24

legge provinciale 28 luglio 1975, n. 26

Ulteriori provvedimenti in favore dell'assistenza aperta

25

legge provinciale 25 agosto 1975, n. 39

Provvidenze a favore delle zone colpite da avversità atmosferiche

26

legge provinciale 1 settembre 1975, n. 48

Interventi di carattere urgente nel settore dell'edilizia scolastica

27

legge provinciale 21 giugno 1976, n. 17

Interventi straordinari della Provincia a favore delle zone terremotate della regione Friuli - Venezia Giulia

28

legge provinciale 29 luglio 1976, n. 19

Determinazione dell'ambito territoriale di applicazione delle provvidenze di cui all'articolo 102 dello statuto di autonomia per le popolazioni ladine della provincia di Trento

29

legge provinciale 23 agosto 1976, n. 24

Revisione della legge provinciale 22 gennaio 1973, n. 4 – "Norme di integrazione alle provvidenze statali per i ciechi civili"

30

legge provinciale 3 settembre 1976, n. 35

Censimento provinciale delle abitazioni

31

legge provinciale 17 gennaio 1977, n. 4

Ulteriore finanziamento della legge provinciale 31 agosto 1973, n. 39

32

articolo 31 della legge provinciale 3 settembre 1977, n. 24

Norme in materia di edilizia abitativa pubblica ed agevolata

33

legge provinciale 31 ottobre 1977, n. 28

Modifiche ed integrazioni alla legge provinciale 25 agosto 1975, n. 39 concernente provvedimenti a favore delle zone colpite da avversità atmosferiche

34

legge provinciale 31 gennaio 1978, n. 5

Provvidenze per lo sviluppo dell'artigianato

35

legge provinciale 31 gennaio 1978, n. 6

Ulteriori interventi a favore della piccola e media industria

36

legge provinciale 24 luglio 1978, n. 25

Adeguamento dell'assegno di cui alla legge provinciale 22 gennaio 1973, n. 4, modificata con legge provinciale 23 agosto 1976, n. 24, in favore dei ciechi civili

37

legge provinciale 28 novembre 1978, n. 49

Integrazione dei fondi per l'incremento delle attività promozionali dello sport dilettantistico

38

legge provinciale 9 dicembre 1978, n. 55

Disposizioni in materia di finanza locale

39

legge provinciale 25 giugno 1980, n. 20

Provvedimenti urgenti in favore dei dipendenti della SLOI

40

legge provinciale 15 dicembre 1980, n. 36

Interventi straordinari della Provincia a favore delle zone colpite dal terremoto del novembre 1980

41

legge provinciale 14 agosto 1981, n. 15

Disposizioni in materia di nomine di organismi collegiali

42

legge provinciale 4 marzo 1983, n. 5

Norme di coordinamento per il contemporaneo svolgimento delle elezioni delle assemblee comprensoriali e dei consigli comunali e circoscrizionali e modificazioni della legge provinciale 26 aprile 1982, n. 8

43

legge provinciale 17 marzo 1983, n. 10

Modifiche ed integrazioni alla legge provinciale 3 aprile 1981, n. 4, recante "Provvedimenti organici per il settore industriale e per la salvaguardia e l'incremento dell'occupazione"

44

legge provinciale 21 marzo 1983, n. 11

Approvazione del programma di sviluppo provinciale per il triennio 1983 - 1985

45

legge provinciale 11 maggio 1983, n. 15

Rinvio della prima elezione delle assemblee dei comprensori della provincia di Trento e norme di coordinamento per lo svolgimento contemporaneo delle elezioni delle assemblee comprensoriali e del Consiglio regionale del Trentino - Alto Adige

46

legge provinciale 14 luglio 1983, n. 25

Proroga fino al riassetto economico della categoria del trattamento economico provvisorio previsto dagli articoli 1 e 2 della legge provinciale 29 dicembre 1981, n. 25

47

legge provinciale 12 settembre 1983, n. 32

Disposizioni in materia di finanza locale

48

legge provinciale 14 ottobre 1983, n. 33

Sospensione dei comizi per la prima elezione delle assemblee dei comprensori della provincia di Trento e disposizioni transitorie

49

legge provinciale 15 novembre 1983, n. 39

Provvidenze in materia di fornitura di energia elettrica alle imprese industriali della provincia di Trento

50

legge provinciale 22 dicembre 1983, n. 45

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria)

51

legge provinciale 3 settembre 1984, n. 4

Disposizioni in materia di finanza locale

52

legge provinciale 3 settembre 1984, n. 5

Disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi degli esercizi alberghieri

53

legge provinciale 20 dicembre 1985, n. 20

Disposizioni in materia di finanza locale

54

legge provinciale 13 gennaio 1986, n. 2

Modifiche al procedimento di formazione del piano sanitario provinciale

55

legge provinciale 26 gennaio 1987, n. 6

Provvedimenti urgenti in materia di edilizia abitativa

56

legge provinciale 18 maggio 1987, n. 8

Ulteriori disposizioni di salvaguardia dell'ambiente

57

legge provinciale 3 agosto 1987, n. 14

Disposizioni per l'estensione a tutto il territorio provinciale della ricezione della terza rete televisiva RAI

58

legge provinciale 3 agosto 1987, n. 15

Modifiche alla legge provinciale 15 dicembre 1980, n. 40

59

legge provinciale 27 agosto 1987, n. 17

Intervento a sostegno della realizzazione dei campionati mondiali di sci nordico in Valle di Fiemme

60

legge provinciale 5 novembre 1987, n. 25

Modificazioni della legge provinciale 28 aprile 1986, n. 12 concernente "Disposizioni di salvaguardia del territorio e dell'ambiente"

61

legge provinciale 23 novembre 1987, n. 30

Modificazioni e integrazioni alle leggi provinciali in materia di incentivazioni per il settore alberghiero e degli impianti a fune e altre disposizioni finanziarie

62

legge provinciale 2 giugno 1988, n. 20

Modifica alla legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, relativamente ai limiti di età per l'accesso all'impiego presso la Provincia autonoma di Trento

63

legge provinciale 8 agosto 1988, n. 25, tranne l'articolo 9, già abrogato dall'articolo 12 della l.p. 1 settembre 1988, n. 29, e gli articoli da 1 a 6, già abrogati dall'art. 26 della l.p. 24 maggio 1991, n. 9

Interventi a favore dell'opera universitaria dell'università degli studi di Trento

64

articolo 7 della legge provinciale 5 settembre 1988, n. 31

Interventi per la realizzazione delle pari opportunità fra uomo e donna

65

comma 2 dell'art. 8 della legge provinciale 25 novembre 1988, n. 45

Principi generali per la semplificazione e la democratizzazione dell'azione amministrativa provinciale

66

legge provinciale 12 marzo 1990, n. 7

Approvazione del programma di sviluppo provinciale per il triennio 1990-1992

67

legge provinciale 2 maggio 1990, n. 14

Sostituzione dell'articolo 21 (Uso della lingua ladina) della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13, concernente "Ordinamento della scuola dell'infanzia nella provincia di Trento";

68

legge provinciale 14 novembre 1990, n. 30

Integrazione all'articolo 64 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 concernente "Nuovo ordinamento dei servizi e del personale della Provincia autonoma di Trento" e successive modificazioni

69

articolo 9 della legge provinciale 8 aprile 1991, n. 7

Provvedimenti in materia di armonizzazione dello sviluppo produttivo agli obiettivi ambientali e di tutela della qualità e dell'ambiente di lavoro

70

legge provinciale 5 settembre 1991, n. 21, tranne il capo I, già abrogato dall'articolo 58 della legge provinciale 3 febbraio 1995, n. 1

Interventi a favore delle agenzie di viaggio e turismo e modificazioni a disposizioni provinciali in materia di promozione turistica

71

legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 9

Soppressione del consorzio provinciale per l'istruzione tecnica

72

legge provinciale 19 aprile 1993, n. 12

Nuova disciplina del rapporto di lavoro a tempo determinato. Modifica della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12

 

Sezione II

Leggi parzialmente abrogate

 

N.

Disposizioni abrogate

Oggetto

73

legge provinciale 24 agosto 1973, n. 34, tranne l'articolo 8

Costituzione del consiglio provinciale delle miniere

74

titolo II della legge provinciale 26 novembre 1976, n. 39

Istituzione dell'ente provinciale per lo sviluppo dell'agricoltura trentina

75

legge provinciale 24 maggio 1978, n. 20, tranne gli articoli 2 e 3

Disposizioni in materia di finanza locale

76

legge provinciale 6 settembre 1979, n. 6, tranne il secondo comma dell'articolo 1

Disposizioni in materia di finanza locale

77

articolo 11 della legge provinciale 20 giugno 1980, n. 18

Modificazioni dell'articolo 2 della legge provinciale 29 novembre 1973, n. 59

78

legge provinciale 29 luglio 1980, n. 23, tranne l'articolo 5

Disposizioni in materia di finanza locale

79

legge provinciale 1 settembre 1981, n. 21, tranne l'articolo 2

Disposizioni in materia di finanza locale

80

legge provinciale 23 agosto 1982, n. 16, tranne l'art. 3

Disposizioni in materia di finanza locale

81

titoli XII e XIII, articolo 137 e quarto comma dell'articolo 143 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12

Disciplina del personale provinciale e altre disposizioni in materia di personale

82

legge provinciale 1 settembre 1986, n. 26, tranne l'art. 10

Disposizioni in materia di finanza locale per l'anno 1986

83

legge provinciale 3 settembre 1987, n. 22, tranne l'art. 6

Disposizioni in materia di finanza locale per il triennio 1987-1989

84

allegato c) della legge provinciale 9 novembre 1987, n. 26

Norme di attuazione del piano urbanistico provinciale

85

articolo 20 della legge provinciale 28 gennaio 1991, n. 2

Disposizioni in materia di utilizzo dell'energia spettante ai sensi dell'articolo 13 dello statuto

86

articolo 2 della legge provinciale 3 febbraio 1995, n. 1

Disposizioni concernenti il programma di sviluppo provinciale

87

articolo 8 della legge provinciale 3 febbraio 1995, n. 1

Disposizioni in materia di tasse provinciali sulle concessioni non governative

88

articolo 65 della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4

Conferma del programma di sviluppo provinciale per il triennio 1990-1992

 

 

Allegato E

Leggi regionali abrogate nell'ordinamento provinciale (articolo 61, comma 2)

 

N.

Leggi abrogate

Oggetto

1

legge regionale 30 agosto 1971, n. 32

Assicurazione per la responsabilità civile degli automezzi del servizio antincendi

2

legge regionale 29 dicembre 1975, n. 14

Disciplina delle tasse regionali e delle soprattasse provinciali sulle concessioni non governative

3

legge regionale 28 maggio 1977, n. 4

Integrazione della tariffa annessa alla legge regionale 29 dicembre 1975, n. 14, concernente: "Disciplina delle tasse regionali e delle soprattasse provinciali sulle concessioni non governative", e maggiorazione delle aliquote

4

legge regionale 31 dicembre 1979, n. 8

Aumento delle tasse regionali sulle concessioni non governative previste dalla legge regionale 29 dicembre 1975, n. 14 e successive modificazioni

5

legge regionale 2 agosto 1981, n. 6

Aumento delle tasse regionali sulle concessioni non governative previste dalla legge regionale 29 dicembre 1975, n. 14 e successive modificazioni

6

legge regionale 25 novembre 1982, n. 11

Aumento delle tasse regionali sulle concessioni non governative previste dalla legge regionale 29 dicembre 1975, n. 14 e successive modificazioni ed ulteriori modifiche alla legge medesima

7

legge regionale 23 maggio 1983, n. 6

Modifiche alla tariffa annessa alla legge regionale 29 dicembre 1975, n. 14 e successive modificazioni, concernente: "Disciplina delle tasse regionali e delle soprattasse provinciali sulle concessioni non governative"

8

legge regionale 22 maggio 1987, n. 4

Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 29 dicembre 1975, n. 14, concernente: "Disciplina delle tasse regionali e delle soprattasse provinciali sulle concessioni non governative

 

 

 

 

Allegato F

 

     (Omissis)

 


[1] Lettera così sostituita dall'art. 2 della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11.

[2] Comma abrogato dall'art. 13 della L.P. 15 novembre 2007, n. 19.

[3] Comma così sostituito dall'art. 4 della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11.

[4] Articolo abrogato dall'art. 24 della L.P. 27 luglio 2012, n. 16.

[5] Lettera abrogata dall'art. 115 della L.P. 23 maggio 2007, n. 11, con la decorrenza ivi prevista.

[6] Comma inserito dall'art. 116 della L.P. 7 agosto 2006, n. 5.

[7] Comma così modificato dall'art. 17 della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11.

[8] Comma abrogato dall'art. 33 della L.P. 16 giugno 2006, n. 3.

[9] Comma così sostituito dall'art. 23 della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11.

[10] Comma così sostituito dall'art. 23 della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11.

[11] Comma inserito dall'art. 23 della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11.

[12] Comma così modificato dall'art. 23 della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11.

[13] Comma abrogato dall'art. 23 della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11.

[14] Comma così modificato dall'art. 23 della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11.

[15] Articolo abrogato dall'art. 115 della L.P. 23 maggio 2007, n. 11, con la decorrenza ivi prevista.

[16] Articolo abrogato dall'art. 54 della L.P. 27 luglio 2007, n. 13, con la decorrenza ivi prevista.

[17] Comma così modificato dall'art. 69 della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11.

[18] Allegato così sostituito dall'art. 23 della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11.