§ 6.3.10 - L.P. 20 dicembre 1985, n. 20.
Disposizioni in materia di finanza locale.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.3 finanza locale
Data:20/12/1985
Numero:20


Sommario
Art. 1.  Norma generale.
Art. 2.  Mutui.
Art. 3.  Criteri e parametri generali di riparto.
Art. 4.  Determinazione della somma rapportata alla popolazione.
Art. 5.  Determinazione della somma rapportata ai servizi prestati ai non residenti.
Art. 6.  Determinazione della somma rapportata al livello relativo delle entrate.
Art. 7.  Determinazione della somma legata alla condizione socio- economica locale.
Art. 8.  Detrazione della somma relativa alle attribuzioni statali.
Art. 9.  Assegnazione effettiva 1985.
Art. 10.  Assegnazione straordinaria.
Art. 11.  Assegnazioni ed erogazioni.
Art. 12.  Canone per la depurazione delle acque.
Art. 13. 
Art. 14.  Autorizzazione di spesa.


§ 6.3.10 - L.P. 20 dicembre 1985, n. 20. [1]

Disposizioni in materia di finanza locale.

(B.U. 21 dicembre 1985, n. 58 - straord.).

 

Art. 1. Norma generale.

     1. Il bilancio di previsione dei comuni per l'anno 1985 deve essere deliberato in pareggio.

 

     Art. 2. Mutui.

     1. Al fine dell'indicazione del limite dei mezzi che la Cassa depositi e prestiti potrà destinare nella Provincia di Trento ai settori della finanza locale, dei lavori pubblici e dell'edilizia comunque sovvenzionata, la Giunta provinciale, ai sensi dell'articolo 6 del D.P.R. 28 marzo 1975, n. 473, comunica annualmente al Ministero per il Tesoro il programma degli investimenti pubblici diretti o agevolati dalla Provincia autonoma di Trento al cui finanziamento debba provvedersi, totalmente o parzialmente, mediante l'assunzione di prestiti dallo stesso istituto.

 

     Art. 3. Criteri e parametri generali di riparto.

     1. Allo scopo di adeguare le finanze dei comuni al raggiungimento delle finalità e all'esercizio delle funzioni stabilite dalla legge, la Provincia assegna a favore dei singoli comuni, per l'anno 1985, una somma determinata tenendo conto dei seguenti criteri e parametri:

     - popolazione e classe di ampiezza demografica;

     - servizi prestati ai non residenti;

     - livello relativo delle entrate comunali;

     - condizione socio-economica locale;

     - importo delle attribuzioni statali.

 

     Art. 4. Determinazione della somma rapportata alla popolazione.

     1. Per ciascun abitante, residente in ogni singolo comune, risultante dal censimento generale della popolazione del 1981, viene riconosciuta una somma annua, graduata secondo le seguenti classi di ampiezza demografica:

     - per i comuni fino a 1.000 abitanti lire 185.000;

     - da 1.001 a 10.000 lire 170.000;

     - da 10.001 a 20.000 lire 200.000;

     - da 20.001 a 50.000 lire 220.000;

     - per il comune capoluogo della Provincia lire 270.000.

     2.In relazione all'evento calamitoso verificatosi in Comune di Tesero il 19 luglio 1985, la quota procapite per il Comune di Tesero viene stabilita nella misura di lire 270.000.

 

     Art. 5. Determinazione della somma rapportata ai servizi prestati ai non residenti.

     1. Ai comuni nei quali il numero dei pendolari in entrata per motivi di lavoro, risultante dal censimento generale della popolazione del 1981, è superiore al 10 per cento della popolazione residente e risultante dallo stesso censimento, viene attribuita una quota di lire 100.000 per ciascun pendolare eccedente la percentuale sopra indicata.

     2. Ai comuni, nelle cui scuole dell'infanzia, elementari e secondarie inferiori si è registrata, nell'anno scolastico 1981/82, un'affluenza di studenti non residenti, risultanti dal censimento della popolazione del 1981, superiore al 15 per cento del totale degli iscritti, viene corrisposta una somma di lire 70.000 per studente non residente eccedente la percentuale sopra indicata.

     3. Ai comuni sedi di scuole di ogni altro ordine e grado, viene assegnata una somma di lire 70.000 per studente non residente, con riferimento al censimento generale della popolazione del 1981.

     4. I dati utilizzati per la determinazione delle somme rapportate ai servizi prestati ai non residenti di cui ai precedenti commi, sono comunicati dal Servizio statistica della Provincia di Trento.

     5. Per i comuni che, ai sensi del D.P.G.R. 23 dicembre 1982, n. 9/L, applicano l'imposta di soggiorno, si provvede all'assegnazione di un importo pari al doppio del gettito dell'imposta di soggiorno introitata dal comune, sia in conto residui che in conto competenza, nell'esercizio finanziario 1983. Per la quantificazione del gettito dell'imposta si fa riferimento al conto reso dal Tesoriere ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 10 giugno 1954, n. 11.

 

     Art. 6. Determinazione della somma rapportata al livello relativo delle entrate.

     1. Al fine di promuovere ed incentivare il ricorso al prelievo di risorse su base locale a ciascun comune viene assegnata, per ogni cittadino residente risultante dal censimento generale della popolazione del 1981, una ulteriore quota legata al rapporto tra entrate correnti e spese correnti, come definite dal comma terzo del presente articolo.

     2. In base al valore in percentuale del rapporto di cui al comma precedente, la quota capitaria incentivante viene graduata in:

     - lire 32.000 per abitante quando il rapporto è maggiore del 40%;

     - lire 27.000 per abitante quando il rapporto è tra 40% e 35%;

     - lire 22.000 per abitante quando il rapporto è tra 35% e 30%;

     - lire 17.000 per abitante quando il rapporto è tra 30% e 25%;

     - lire 12.000 per abitante quando il rapporto è tra 25% e 20%;

     - lire 7.000 per abitante quando il rapporto è tra 20% e 15%;

     - lire 2.000 per abitante quando il rapporto è inferiore a 15%.

     3. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, per entrate correnti si intendono quelle introitate al titolo di bilancio «Entrate tributarie» e titolo 111 «Entrate extra tributarie» al netto quest'ultime dei proventi derivanti:

     a) dalla gestione dei beni comunali di cui alla categoriali;

     b) dalla gestione dei servizi di farmacia, acquedotto, gas-metano, di distribuzione e produzione energia elettrica individuati rispettivamente dai numeri di codice meccanografico 310604, 310607, 310805;

     c) dagli interessi per anticipazioni e crediti di cui alla categoria 111;

     d) dagli utili netti dei servizi municipalizzati di cui alla categoria IV;

per spese correnti si intendono:

     - quelle pagate al titolo I di bilancio «Spese correnti» al netto degli importi di spesa, relativi alle voci di entrata sopra indicate, allocati nelle rubriche 106 «Gestione e conservazione del patrimonio disponibile», 604 «Gestione farmacie», 607 «Servizio idrico e fontane», 805 «Interventi nel campo dell'agricoltura, dell'industria, dell'artigianato e del commercio.

     4. Il totale degli incassi ed il totale dei pagamenti, intesi sia in conto residui che in conto competenza, da considerare per la determinazione del valore in percentuale del rapporto di cui al precedente primo comma, viene desunto dal conto reso dal Tesoriere ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 1 giugno 1954, n. 11, riferito all'esercizio finanziario 1983.

 

     Art. 7. Determinazione della somma legata alla condizione socio- economica locale.

     1. Per i comuni i cui ambiti territoriali siano stati individuati dalla Giunta provinciale come zone svantaggiate, ai sensi della legge provinciale 27 giugno 1983, n. 22, viene assegnata una quota capitaria pari al prodotto di lire 80.000 per il valore dell'indice di disagio socio- economico riportato nella tabella «A» allegata alla presente legge.

     2. Sono esclusi dall'assegnazione quei comuni per i quali le entrate correnti pro-capite calcolate sulla base degli incassi, intesi sia in conto residui che in conto competenza, dei primi tre titoli di bilancio, al netto delle voci contemplate al terzo comma del precedente articolo 6, come desunti dal conto reso dal Tesoriere, ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 1 giugno 1954, n. 11, riferito all'esercizio finanziario 1983, sono superiori alla media provinciale pro-capite.

     3. Tale media calcolata tenendo conto delle corrispondenti entrate dei comuni con ampiezza demografica fino a 2.000 abitanti come risultanti dal censimento generale della popolazione del 1981, viene comunicata dal Servizio statistica della Provincia di Trento.

 

     Art. 8. Detrazione della somma relativa alle attribuzioni statali.

     1. Dalla somma spettante a ciascun comune, determinata ai sensi dei precedenti articoli, viene detratto un importo pari al 50 per cento delle attribuzioni statali spettanti a ciascun comune in base al primo comma dell'articolo 2 bis del decreto legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito nella legge 26 aprile 1983, n. 131.

 

     Art. 9. Assegnazione effettiva 1985.

     1. Ai comuni per i quali l'assegnazione finanziaria, come determinata ai sensi del precedente articolo, risulta inferiore alla somma attribuita per l'anno 1984 in applicazione di quanto previsto dalla legge provinciale 3 settembre 1984, n. 4, viene corrisposta per l'anno in corso una somma fatta pari a quella assegnata per il medesimo titolo, nell'esercizio finanziario 1984.

     2. L'assegnazione effettiva, non può comunque risultare superiore a quanto percepito dal comune in applicazione della legge provinciale 3 settembre 1984, n. 4, maggiorata dell'8,5 per cento. Tale limite non si applica per il comune di Tesero in considerazione dei maggiori oneri finanziari che il comune dovrà sostenere per dare inizio all'opera di ricostruzione.

 

     Art. 10. Assegnazione straordinaria.

     1. A ogni comune, per l'anno 1985, in aggiunta alla somma assegnata ai sensi dei precedenti articoli, viene corrisposta una ulteriore quota pro- capite di lire 18.000 a titolo di assegnazione straordinaria commisurata alla rispettiva popolazione residente alla data del censimento 1981.

     2. Fatto salvo quanto disposto dal comma seguente, le assegnazioni previste dal presente articolo e dall'articolo precedente non possono, per ciascun comune essere cumulativamente superiori al 17 (diciassette) per cento di quanto percepito in applicazione della legge provinciale 3 settembre 1984, n. 4; tale limite non si applica al comune di Tesero per i motivi esposti nel secondo comma dell'articolo precedente.

     3. In ogni caso è assicurato a ciascun comune un incremento delle assegnazioni provinciali a titolo di integrazione dei bilanci non inferiore al 7 (sette) per cento computato con riferimento sia a quanto percepito dallo stesso comune nell'esercizio finanziario 1984 in applicazione della legge provinciale 3 settembre 1984, n. 4, sia a quanto ad esso spettante, a titolo di attribuzioni statali, in base al primo comma dell'articolo 2 bis del decreto legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito nella legge 26 aprile 1983, n. 131.

 

     Art. 11. Assegnazioni ed erogazioni.

     1. Le assegnazioni ai comuni vengono determinate dalla Giunta provinciale facendo riferimento, per i dati relativi agli incassi ed ai pagamenti, ai dati desunti dai conti resi dai tesorieri dei comuni ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 10 giugno 1954, n. 11, riferiti all'esercizio finanziario 1983 e utilizzati dal Servizio statistica della Provincia per l'elaborazione del conto consolidato dalla spesa pubblica in provincia di Trento nell'anno 1983.

     2. L'erogazione è, peraltro, subordinata alla presentazione, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, di specifica dichiarazione sottoscritta dal sindaco, resa su modello predisposto dalla Provincia, nel quale vengono certificati i totali degli incassi e dei pagamenti come specificati ai precedenti articoli 5, 6, 7 e 10. Qualora i dati indicati nella predetta dichiarazione non coincidano con quelli presi a riferimento per la determinazione delle assegnazioni di cui al comma precedente, la Giunta provinciale provvede alle conseguenti variazioni delle assegnazioni medesime.

     3. L'erogazione ai comuni, detratte le somme corrisposte a titolo di acconto in attuazione dell'articolo 15 della legge provinciale 25 febbraio 1985, n. 3, avrà luogo in una o più soluzioni su presentazione di fabbisogni di cassa, in conformità delle disposizioni di cui all'articolo 6 della citata legge provinciale e resta, comunque subordinata alla delibera di approvazione del conto consuntivo 1983.

 

     Art. 12. Canone per la depurazione delle acque. [2]

     1. Ai fini dell'attribuzione alla Provincia delle somme corrisposte ai comuni, ai sensi della normativa statale, a titolo di canone comunque denominato per i servizi di depurazione biologica delle acque gestiti dalla Provincia, i comuni sono tenuti a certificare al servizio provinciale competente in materia di finanza locale l'ammontare degli accertamenti effettuati, per ciascun periodo di riscossione, in qualità di soggetto sostituto della Provincia. La certificazione comprende anche i maggiori o minori accertamenti derivanti da poste divenute definitive afferenti periodi di riscossione precedenti.

     2. Ciascun comune interessato presenta la certificazione di cui al comma 1 entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello in cui il canone è stato applicato. In caso di omissione la Giunta provinciale nomina, previa diffida, un commissario ad acta per effettuare il predetto adempimento.

     3. Dai trasferimenti assegnati annualmente a ciascun comune a valere sulle leggi provinciali in materia di finanza locale è dedotta una somma corrispondente all'ammontare del canone risultante dalla certificazione di cui al comma 1. Fino al momento in cui la predetta certificazione viene resa, dai trasferimenti in materia di finanza locale o dai loro acconti può essere dedotto un importo pari a quello dedotto allo stesso titolo nell'anno precedente.

     4. La Giunta provinciale definisce con apposita deliberazione le modalità di attuazione del presente articolo.

     5. Con la medesima deliberazione di cui al comma 4 la Giunta provinciale può stabilire apposite modalità di quantificazione delle acque approvvigionate dagli utenti per i comuni nei quali non siano installate apparecchiature per la misurazione dei consumi d'acqua.

     6. E' in facoltà della Provincia effettuare controlli presso le amministrazioni comunali al fine di verificare la corretta applicazione del canone. Nel caso in cui siano accertate irregolarità nell'applicazione del predetto canone è dedotta dalle assegnazioni spettanti al comune interessato ai sensi del comma 3, oltre all'ammontare che risulta dovuto a titolo di canone a seguito dell'accertamento, un'ulteriore somma d'importo compreso tra il 20 per cento ed il 100 per cento della somma non riscossa. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabilite le modalità per l'applicazione del presente comma [3].

 

     Art. 13. [4]

 

     Art. 14. Autorizzazione di spesa.

     1. Per i fini di cui alla presente legge è autorizzato l'ulteriore stanziamento di lire 34.500.000.00o a carico dell'esercizio finanziario 1985.

     2. Per i medesimi fini possono essere altresì utilizzate le quote dello stanziamento autorizzato con l'articolo 15 della legge provinciale 25 febbraio 1985, n. 3, non utilizzate per la corresponsione ai comuni delle somme di cui al medesimo articolo 15.

     3. A valere inoltre sul predetto stanziamento possono essere disposti pagamenti in conto dell'anno 1984 per le finalità di cui alla legge provinciale 3 settembre 1984, n. 4.

 

     Artt. 15. - 17. [5]

 

 

ALLEGATO «A»

Elenco dei comuni dichiarati zona svantaggiata ai sensi della legge provinciale 27 giugno 1983, n. 22, con relativi indici di disagio socio- economico.

 

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Comuni                    Popolazione        Indice disagio socio-

                                                         economico

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Grauno                         158                          2.5007

Frassilongo                    462                          2.1499

Terragnolo                   1.015                          2.0580

Brione                         170                          1.8609

Bresimo                        353                          1.8155

Valfloriana                    669                          1.7571

Fierozzo                       438                          1.7227

Castelcondino                  301                          1.7069

Vignola Falesina               170                          1.5139

Sover                          991                          1.5005

Garniga                        377                          1.3864

Canal S. Bovo                3.037                          1.3440

Sagron Mis                     245                          1.3424

Bondone                        677                          1.3145

Luserna                        455                          1.2750

Rabbi                        1.638                          1.2584

Palù del Fersina               287                          2.2332

Cavizzana                      212                          1.9345

Ronchi Valsugana               378                          1.9210

Bieno                          413                          1.8497

Prezzo                         200                          1.6663

Cinte Tesino                   508                          1.6282

Torcegno                       666                          1.5119

Cimone                         559                          1.4542

Praso                          438                          1.4521

Dorsino                        463                          1.4027

Daone                          629                          1.3671

Valda                          199                          1.3124

Capriana                       557                          1.2996

Grumes                         452                          1.2081

Vallarsa                     1.492                         0.59117

Trambileno                   1.218                         0.27205

Bedollo                      1.537                          1.0848

Sant'orsola                    800                         0.47280

Segonzano                    1.437                          0.8432

Centa S. Nicolò                453                          1.2001

Ruffrè                         438                          1.1264

Don                            205                          1.0582

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[1] Legge abrogata dall'art. 61 della L.P. 29 dicembre 2005, n. 20.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 24 della L.P. 2 febbraio 1996, n. 1, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 1996, ed abrogato dall'art. 35 della L.P. 27 agosto 1999, n. 3, con effetto dal 1 gennaio 2000.

[3] Comma così sostituito dall'art. 21 della L.P. 3 febbraio 1997, n. 2.

[4] Norma finanziaria.

[5] Reca disposizioni finanziarie ed entrata in vigore.