§ 6.1.14 - Legge Provinciale 25 febbraio 1985, n. 3.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria).


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 contabilità
Data:25/02/1985
Numero:3


Sommario
Art. 1.  Finanziamenti di leggi provinciali.
Art. 2.  Revoche o riduzioni di spese autorizzate con leggi provinciali.
Art. 3. 
Art. 4.  Disposizione per la classificazione delle spese in bilancio.
Art. 5.  Riduzione della durata di agevolazioni finanziarie pluriennali.
Art. 6. 
Art. 7.  Tariffe d'ingresso ai musei.
Art. 8. 
Art. 9.  Prestazioni assistenziali già erogate dal Consorzio provinciale antitubercolare.
Art. 10.  Finanziamento delle provvidenze agli effetti dal morbo di Hansen.
Art. 11.  Piano delle agevolazioni per il settore commerciale.
Art. 12.  Differimento del termine relativo alle anticipazioni a favore della s.p.a. Ferrovia elettrica Trento-Malè.
Art. 13.  Disposizioni finanziarie per l'utilizzo dei fondi della legge 3 dicembre 1971, n. 1102.
Art. 14.  Integrazione di fondi a favore della sezione provinciale della Cassa antincendi e dei corpi dei vigili del fuoco volontari.
Art. 15.  Corresponsione ai comuni di acconti sulle quote finanziarie per l'anno 1985.
Art. 16.  Disposizioni in materia di canoni di concessione.
Art. 17.  Riscossione rateale di entrate provinciali.
Art. 18.  Spesa per il referendum abrogativo della legge provinciale 9 dicembre 1978, n. 56.
Art. 19. 


§ 6.1.14 - Legge Provinciale 25 febbraio 1985, n. 3.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria).

(B.U. 26 febbraio 1985, n. 10 - S.O. n. 2).

 

Art. 1. Finanziamenti di leggi provinciali.

     1. Per i fini previsti dalle disposizioni di cui alle leggi indicate nella tabella A annessa alla presente legge, sono autorizzati gli stanziamenti e gli ulteriori stanziamenti - anche in aumento dei limiti massimi di spesa previsti dalle riportate leggi provinciali - nonché i limiti di impegno per gli importi esposti nella stessa tabella, a carico degli esercizi finanziari 1985, 1986 e 1987, da iscrivere in bilancio e da utilizzare secondo le riportate specificazioni.

 

     Art. 2. Revoche o riduzioni di spese autorizzate con leggi provinciali.

     1. Le autorizzazioni di spesa, di stanziamento e di limite di impegno relative a leggi provinciali indicate nella tabella a annessa alla presente legge, sono revocate o ridotte per gli importi esposti nella stessa tabella ed in tale misura transitano tra le economie sugli esercizi finanziari, anteriori al 1985, a carico dei quali erano state autorizzate, cessando altresì di essere iscritte a carico dell'esercizio finanziario 1985 e successivi secondo le specificazioni di importo e di anno riportate nella tabella medesima.

 

     Art. 3. [1].

 

     Art. 4. Disposizione per la classificazione delle spese in bilancio. [1]a

 

     Art. 5. Riduzione della durata di agevolazioni finanziarie pluriennali. [1]b

 

 

     Art. 6. [2].

 

     Art. 7. Tariffe d'ingresso ai musei. [3]

     1. La Giunta provinciale determina con propria deliberazione le tariffe, anche distinte per le diverse sedi e per specifiche iniziative, per l'ingresso alle istituzioni museali di cui la Provincia abbia la gestione diretta.

     2. La Giunta provinciale determina le tariffe di cui al comma 1 sulla base di criteri economici, tenendo conto delle particolari condizioni delle diverse fasce di utenza nonché dell'esigenza di uniformità con le tariffe applicate per l'accesso ai monumenti e ai musei dello Stato.

     3. La Giunta provinciale può autorizzare l'ingresso gratuito in occasione di particolari iniziative culturali aventi specifico carattere promozionale, limitatamente alla durata della singola iniziativa ovvero in determinate giornate per specifiche categorie di cittadini appartenenti a Stati membri della comunità europea. E' consentito l'accesso gratuito alle strutture di cui al comma 1:

     a) in occasione di manifestazioni culturali o ufficiali, limitatamente alla durata della manifestazione;

     b) in occasione dell'inaugurazione di mostre, limitatamente alla giornata dell'inaugurazione;

     c) di persone accompagnate da dipendenti provinciali assegnati al servizio beni culturali che vi accedono per motivi di studio o di lavoro o di rappresentanza istituzionale;

     d) di gruppi e comitive di studenti delle scuole di ogni ordine e grado, statali e non statali, accompagnati dai loro insegnanti;

     e) dei titolari di tessere di libero ingresso, rilasciate su autorizzazione del servizio beni culturali a tempo determinato per ragioni di studio, d'ufficio o per compiti speciali, purché attestati da istituzioni scolastiche o universitarie, da accademie, istituti di ricerca o cultura italiani o stranieri.

     4. I proventi derivanti dall'attuazione del presente articolo sono acquisiti al bilancio provinciale.

     5. La determinazione delle tariffe di cui ai commi 1 e 2 e le determinazioni della Giunta provinciale e del servizio beni culturali nei casi previsti dal comma 3 costituiscono riferimento per la determinazione delle tariffe e delle particolari condizioni di accesso da parte degli enti funzionali della Provincia che gestiscono istituzioni museali.

     6. Al fine di favorire l'uniformità delle modalità di accesso alle istituzioni museali stesse, la Giunta provinciale è autorizzata a stipulare convenzioni in materia di tariffe con i soggetti gestori di istituzioni museali che fruiscono di finanziamenti o contributi provinciali. Delle tariffe concordate può esser tenuto conto in sede di determinazione dei finanziamenti o contributi provinciali.

 

     Art. 8. [4].

 

     Art. 9. Prestazioni assistenziali già erogate dal Consorzio provinciale antitubercolare.

     1. A decorrere dal 10 gennaio 1985 cessa l'esercizio, da parte della Provincia autonoma, dei compiti attinenti all'erogazione di prestazioni assistenziali assunti dalla medesima a norma dell'articolo 5 della legge provinciale 25 settembre 1978, n. 40. Al soddisfacimento delle esigenze cui erano rivolte le anzidette prestazioni assistenziali si provvede nell'ambito delle funzioni già di competenza dei soppressi enti comunali di assistenza, svolte attualmente ai sensi dell'articolo 5, secondo comma, della legge regionale 25 febbraio 1982, n. 2, e secondo le disposizioni concernenti le funzioni stesse.

 

     Art. 10. Finanziamento delle provvidenze agli effetti dal morbo di Hansen.

     1. A decorrere dal 10 gennaio 1985, agli oneri inerenti all'erogazione delle provvidenze economiche di cui all'articolo 16 della legge provinciale 10 aprile 1980, n. 8, modificato dall'articolo 3 della legge provinciale 28 agosto 1980, n. 28, si provvede a carico del fondo sanitario provinciale, parte corrente, nell'ambito delle spese contemplate dall'articolo 4, n. 3, della legge provinciale 16 gennaio 1982, n. 2.

 

     Art. 11. Piano delle agevolazioni per il settore commerciale. [1]b

 

     Art. 12. Differimento del termine relativo alle anticipazioni a favore della s.p.a. Ferrovia elettrica Trento-Malè.

     1. Il termine del 31 dicembre 1984 previsto dall'articolo 19 della legge provinciale 16 agosto 1983, n. 26, e dall'articolo 9 della legge provinciale 30 luglio 1984, n. 2, è differito al 31 dicembre 1985.

 

     Art. 13. Disposizioni finanziarie per l'utilizzo dei fondi della legge 3 dicembre 1971, n. 1102. [5]

 

     Art. 14. Integrazione di fondi a favore della sezione provinciale della Cassa antincendi e dei corpi dei vigili del fuoco volontari.

     1. Per l'esercizio finanziario 1985 è autorizzata l'integrazione, con fondi provinciali, delle spese per l'esercizio delle funzioni delegate in materia di servizi antincendi, di cui alla legge regionale 2 settembre 1978, n. 17, nelle seguenti misure:

     - lire 2.150.000.000, di cui lire 1.650.000.000 per il finanziamento di spese correnti e lire 500.000.000 per il finanziamento di spese in conto capitale, per l'assegnazione alla sezione provinciale della Cassa regionale antincendi, ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 20 agosto 1954, n. 24;

     - lire 600.000.000 per la concessione di contributi straordinari ai corpi dei vigili del fuoco volontari ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 21 gennaio 1963, n. 2.

 

     Art. 15. Corresponsione ai comuni di acconti sulle quote finanziarie per l'anno 1985.

     1. Per l'anno 1985, in attesa dell'entrata in vigore della legge provinciale recante disposizioni in materia di finanza locale, la Giunta provinciale è autorizzata a corrispondere, a titolo di acconto, a ciascun comune, un importo pari all'ammontare delle somme attribuite per l'anno 1983 in applicazione di quanto stabilito con legge provinciale 12 settembre 1983, n. 32. Il versamento di dette somme avrà luogo in una o più soluzioni.

     2. Per i fini di cui al precedente comma è autorizzato lo stanziamento di lire 50.000.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1985.

     3. A valere sul predetto stanziamento possono essere disposti pagamenti in conto dell'anno 1984 per le finalità di cui alla legge provinciale 3 settembre 1984, n. 4.

 

     Art. 16. Disposizioni in materia di canoni di concessione. [6]

     [1. I canoni demaniali applicati dalla Provincia a' sensi degli articoli 9, 10, 11, 12 e 14 del D.L. 2 ottobre 1981, n. 546, convertito con modificazioni in legge 1 dicembre 1981, n. 692, sono ulteriormente aumentati del 10 per cento, in applicazione del tasso di inflazione programmato per l'anno 1984. Gli adeguamenti previsti dall'articolo 9 dello stesso decreto legge, nonché il predetto aumento del 10 per cento, si applicano anche ai canoni per le concessioni di beni patrimoniali della Provincia, esclusi quelli dovuti a titolo ricognitorio.

     2. I canoni per concessioni di beni demaniali e patrimoniali della Provincia non disciplinati da apposite disposizioni legislative, compresi quelli dovuti a titolo ricognitorio, non possono essere inferiori a lire 50.000 annue.

     3. Resta fermo il disposto dell'articolo 18 della legge provinciale 16 agosto 1983, n. 26.

     4. Le disposizioni dei precedenti commi si applicano a decorrere dalla prima annualità successiva alla data di entrata in vigore della presente legge. L'importo dei canoni è arrotondato alle mille lire superiori.

     5. Ai futuri adeguamenti della misura dei canoni per concessioni di beni demaniali e patrimoniali della Provincia sarà provveduto Ogni triennio mediante applicazione del tasso d'inflazione programmato per il triennio precedente, previa deliberazione della Giunta provinciale.

     6. In relazione alle disposizioni del presente articolo la Provincia non si avvale di eventuali facoltà di aggiornamento dei canoni di concessione previsti nei rispettivi atti in rapporto alle variazioni degli indici monetari].

 

     Art. 17. Riscossione rateale di entrate provinciali.

     1. La Giunta provinciale è autorizzata a concedere, su richiesta del debitore, la ripartizione fino a diciotto rate mensili di crediti a natura non tributaria, quando ricorrano particolari e motivate circostanze.

     2. La ripartizione di cui al comma precedente è concessa subordinatamente all'addebito di interessi per ritardato pagamento, sulla base di un saggio annuo semplice pari a quello applicato dal tesoriere della Provincia sulle giacenze di cassa della stessa, al momento della richiesta del debitore.

     3. In caso di omesso pagamento di due rate consecutive, il residuo ammontare del credito è riscuotibile in unica soluzione.

     4. Resta salvo quanto disposto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, per il pagamento rateale delle sanzioni amministrative.

 

     Art. 18. Spesa per il referendum abrogativo della legge provinciale 9 dicembre 1978, n. 56.

     1. In relazione alle disposizioni recate dall'articolo 6 della legge provinciale 11 dicembre 1978, n. 57, e autorizzato lo stanziamento di lire 1.500.000.000 a, carico dell'esercizio finanziario 1985 per la rifusione alla Regione Trentino-Alto Adige delle spese per il referendum abrogativo della legge provinciale 9 dicembre 1978, n. 56 «Disposizioni transitorie in materia di protezione della fauna e disciplina della caccia», indetto con D.P.G.R. 1 ottobre 1984, n. 605/1.

 

     Art. 19. [7].

 

 

     TABELLA A.

     (Omissis).

 

 

     TABELLA B.

     (Omissis).

 

 


[1] Modifica gli artt. 14 e 15 della L.P. 18 agosto 1980, n. 25.

[1]1a Articolo abrogato dall'art. 62 della L.P. 8 luglio 1996, n. 4.

[1]1b Articolo abrogato dall'art. 38 della L.P. 13 dicembre 1999, n. 6.

[2] Articolo abrogato dall'art. 46 della L.P. 3 luglio 1990, n. 20.

[3] Articolo così sostituito dall'art. 10 della L.P. 3 settembre 1993, n. 23 e successivamente così modificato, al comma 1, dall'art. 10 della L.P. 9 settembre 1996, n. 8.

[4] Abroga la L.P. 10 settembre 1973, n. 43.

[1]1b Articolo abrogato dall'art. 38 della L.P. 13 dicembre 1999, n. 6.

[5] Articolo abrogato dall'art. 64 della L.P. 8 luglio 1996, n. 4.

[6] Articolo abrogato dall'art. 2 della L.P. 13 novembre 1998, n. 15. Esso resta applicabile ai rapporti sorti in base alle sue disposizioni nel periodo della sua vigenza e per l'esecuzione dei relativi impegni di spesa, per effetto dell'art. 4 della stessa L.P. 15/98.

[7] Reca disposizioni finanziarie ed entrata in vigore.