§ 6.1.13 - Legge Provinciale 30 luglio 1984, n. 2.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria).


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 contabilità
Data:30/07/1984
Numero:2


Sommario
Art. 1.  Finanziamenti di leggi provinciali.
Art. 2.  Revoche o riduzioni di spese autorizzate con leggi provinciali.
Art. 3.  Modifica delle modalità di iscrizione in bilancio dei limiti di impegno rideterminati con legge provinciale 3 aprile 1980, n. 7.
Art. 4.      (Omissis)
Art. 5.  Redazione di testo coordinato.
Art. 6.  Sottoscrizione di azioni della Informatica trentina s.p.a..
Art. 7. 
Art. 8.  Contributi per iniziative relative alla difesa delle calamità atmosferiche: autorizzazione di spesa.
Art. 9.  Ulteriore anticipazione alla s.p.a. Ferrovia elettrica Trento- Malè.
Art. 10.  Sottoscrizione di azioni della s.p.a. Ferrovia elettrica Trento-Malé.
Art. 11.  Disposizioni finanziarie relative alla legge provinciale 6 novembre 1978, n. 44, concernente «Norme per la tutela ed il ricupero degli insediamenti storici».
Art. 12.  Integrazione di fondi a favore dei corpi dei vigili del fuoco volontari.
Art. 13.  Corresponsione ai comuni di acconti sulle quote finanziarie per l'anno 1984.
Art. 14.      (Omissis)


§ 6.1.13 - Legge Provinciale 30 luglio 1984, n. 2.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria).

(B.U. 1 agosto 1984, n. 36 - straord.).

 

Art. 1. Finanziamenti di leggi provinciali.

     1. Per i fini previsti dalle disposizioni di cui alle leggi indicate nella tabella A annessa alla presente legge, sono autorizzati gli stanziamenti e gli ulteriori stanziamenti - anche in aumento dei limiti massimi di spesa previsti dalle riportate leggi provinciali nonché i limiti di impegno per gli importi esposti nella stessa tabella, a carico degli esercizi finanziari 1984, 1985 e 1986, da iscrivere in bilancio e da utilizzare secondo le riportate specificazioni.

 

     Art. 2. Revoche o riduzioni di spese autorizzate con leggi provinciali.

     1. Le autorizzazioni di spesa, di stanziamento e di limite di impegno relative alle leggi provinciali indicate nella tabella 8 annessa alla presente legge, sono revocate o ridotte per gli importi esposti nella stessa tabella ed in tale misura transitano tra le economie sugli esercizi finanziari, anteriori al 1984, a carico dei quali erano state autorizzate, cessando altresì di essere iscritte a carico dell'esercizio finanziario 1984 e successivi secondo le specificazioni di importo e di anno riportate nella tabella medesima.

 

     Art. 3. Modifica delle modalità di iscrizione in bilancio dei limiti di impegno rideterminati con legge provinciale 3 aprile 1980, n. 7.

     1. Le quote impegnate e non pagate entro la scadenza dell'esercizio finanziario 1983 delle annualità relative ai limiti di impegno autorizzati in base alle leggi indicate nella tabella C annessa alla presente legge ed iscritte nel bilancio della Provincia per l'anno 1980, sono transitate tra le economie.

     2. Le annualità di cui al precedente comma, a modifica di quanto disposto dall'articolo 2 della legge provinciale 3 aprile 1980, n. 7, sono iscritte nello stato di previsione della spesa della Provincia per l'anno 1984 nell'importo indicato nella medesima tabella, in relazione alle somme ritenute necessarie per far fronte agli impegni che verranno a scadenza entro il 31 dicembre 1984.

     3. Per gli esercizi successivi, secondo la durata dei singoli limiti di impegno, fino all'ultimo anno di iscrizione indicato nella medesima tabella, l'importo relativo alle predette annualità sarà determinato annualmente con legge di bilancio, in misura comunque non superiore a quello indicato nella tabella stessa per l'anno 1985, in relazione all'ammontare della proiezione sui singoli bilanci degli impegni assunti.

     4. Gli impegni di spesa già assunti in via amministrativa sui limiti di impegno di cui alla medesima tabella sono rideterminati d'ufficio a' termini dell'articolo 55, sesto comma, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, secondo la diversa iscrizione in bilancio dei limiti stessi, disposta in attuazione del presente articolo.

 

     Art. 4.

     (Omissis) [1].

 

     Art. 5. Redazione di testo coordinato.

     1. La Giunta provinciale deve raccogliere in un testo coordinato le norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di Trento.

 

     Art. 6. Sottoscrizione di azioni della Informatica trentina s.p.a..

     1. La Giunta provinciale è autorizzata a sottoscrivere azioni di nuova emissione della «Informatica trentina s.p.a.», società costituita in attuazione dell'articolo 2 della legge provinciale 6 maggio 1980, n. 10, fino alla concorrenza dell'importo di lire 850.000.000.

     2. Per tal fine è autorizzato lo stanziamento di lire 850.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1984.

 

     Art. 7. [2].

 

     Art. 8. Contributi per iniziative relative alla difesa delle calamità atmosferiche: autorizzazione di spesa.

     1. Per i fini di cui all'articolo 48 della legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17, come modificato, da ultimo, con l'articolo 7 della presente legge, è autorizzata la spesa complessiva di lire 9.400.000.000 da iscrivere negli stati di previsione della spesa della Provincia in misura di lire 3.000.000.0oo a carico dell'esercizio finanziario 1984 e, per la rimanente quota, mediante appositi stanziamenti da determinarsi annualmente con legge di bilancio per ciascuno degli esercizi finanziari 1985 e 1986.

 

     Art. 9. Ulteriore anticipazione alla s.p.a. Ferrovia elettrica Trento- Malè.

     1. Per i fini e con le modalità di cui all'articolo 12 della legge provinciale 15 marzo 1983, n. 6, la Provincia autonoma di Trento è autorizzata a disporre a favore della s.p.a. Ferrovia elettrica Trento-Malé un'ulteriore anticipazione per un importo massimo di lire 3.500.000.000, fino al 31 dicembre 1984 A tal fine è autorizzato lo stanziamento di re 3.500,00o.ooo a carico dell'esercizio finanziario 1984.

 

     Art. 10. Sottoscrizione di azioni della s.p.a. Ferrovia elettrica Trento-Malé.

     1. La Giunta provinciale è autorizzata a sottoscrivere azioni di nuova emissione della società «Ferrovia elettrica Trento-Malé s.p.a.» fino alla concorrenza dell'importo di lire 600.000.000. A tal fine è autorizzato lo stanziamento di lire 600.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1984.

 

     Art. 11. Disposizioni finanziarie relative alla legge provinciale 6 novembre 1978, n. 44, concernente «Norme per la tutela ed il ricupero degli insediamenti storici».

     1. Sullo stanziamento disposto in attuazione dell'articolo 26, secondo comma, della legge provinciale 6 novembre 1978, n. 44, sono posti gli oneri derivanti dagli impegni di spesa assunti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge. Con decorrenza dalla stessa data la copertura del piano finanziario di intervento di cui all'articolo 13 della stessa legge provinciale n. 44, e successive modificazioni, è disposta in relazione alle autorizzazioni di spesa recate dai successivi commi e dagli ulteriori finanziamenti che derivano da apposite leggi autorizzative di spesa.

     2. Per la corresponsione delle somme relative ai contributi in conto interessi concessi dai comprensori a valere sui piani finanziari anteriori al 1984, sono autorizzati i limiti di impegno di lire 2.100.000.000 a carico dell'esercizio. finanziario 1984 e di lire 550.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1985; tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 14 della legge provinciale 6 novembre 1978, n. 44, e successive modificazioni, le relative annualità saranno iscritte negli stati di previsione della spesa della Provincia in misura di lire 2,100.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1984 e mediante apposito stanziamento, da determinarsi annualmente con legge di bilancio, in misura non superiore all'importo di lire 2.650.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1985 al 2009 e non superiore all'importo di lire 550.000.000 per l'esercizio finanziario 2010.

     3. Per la concessione dei contributi annui costanti in conto interessi previsti dalla legge provinciale 6 novembre 1978, n. 44, e successive modificazioni, è autorizzato il limite d'impegno di lire 2.100.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1985 e di lire 1.000.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1986; tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 14 della medesima legge, le relative annualità saranno iscritte negli stati di previsione della spesa della Provincia in misura di lire 2.100.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1985 e mediante apposito stanziamento, da determinarsi annualmente con legge di bilancio, in misura non superiore a lire 3.1 00.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1986 al 2010 e di lire 1.000.000.000 per l'esercizio finanziario 2011.

     4. Per la concessione dei contributi in conto capitale e di finanziamenti previsti dalla legge provinciale 6 novembre 1978, n. 44, e successive modificazioni è autorizzata la spesa complessiva di lire 19.700.000.000 da iscrivere negli stati di previsione della spesa della Provincia in misura di lire 4.850.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1984 e, per la rimanente quota, mediante appositi stanziamenti da determinarsi annualmente con legge di bilancio per ciascuno degli esercizi finanziari 1985 e 1986.

     5. Per l'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 13, lettere b) e c), della legge provinciale 6 novembre 1978, n. 44, e successive modificazioni, è autorizzata la spesa complessiva di lire 150.000.00o da iscrivere negli stati di previsione della spesa della Provincia in misura di lire 50.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1984 e, per la rimanente quota, mediante apposito stanziamento da determinarsi annualmente con legge di bilancio per ciascuno degli esercizi finanziari 1985-1986.

     6. Per le domande di contributo a valere per l'anno 1984, è data facoltà di presentare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la documentazione comprovante il possesso del requisito di reddito relativo all'anno 1983.

 

     Art. 12. Integrazione di fondi a favore dei corpi dei vigili del fuoco volontari.

     1. Per l'esercizio finanziario 1984 è autorizzata l'integrazione, con fondi provinciali, delle spese per l'esercizio delle funzioni delegate in materia di servizi antincendi, di cui alla legge regionale 2 settembre 1978, n. 17, nella misura di lire 1.500.000.000 per la concessione di contributi straordinari ai corpi dei vigili del fuoco volontari ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 21 gennaio 1963, n. 2.

 

     Art. 13. Corresponsione ai comuni di acconti sulle quote finanziarie per l'anno 1984.

     1. Per l'anno 1984, in attesa dell'entrata in vigore della legge provinciale recante disposizioni in materia di finanza locale, la Giunta provinciale è autorizzata a corrispondere, a titolo di acconto, a ciascun comune, un importo pari all'ammontare delle somme attribuite per l'anno 1983 in applicazione di quanto stabilito con legge provinciale 12 settembre 1983, n. 32. il versamento di dette somme avrà luogo in una o più soluzioni.

     2. Per i fini di cui al precedente comma è autorizzato lo stanziamento di lire 50.550.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1984.

     3. A valere sul predetto stanziamento possono essere disposti pagamenti in conto dell'anno 1983 per le finalità di cui alla legge provinciale 12 settembre 1983, n. 32.

 

     Art. 14.

     (Omissis) [3].

 

 

     TABELLA A.

     (Omissis).

 

 

     TABELLA B.

     (Omissis).

 

 

     TABELLA C.

     (Omissis).

 

 


[1] Modifica gli artt. 1, 4, 5, 6, 8, 13, 15, 20, 26, 55, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 77 e 81 della L.P. 14 settembre 1979, n. 7.

[2] Articolo abrogato dall’art. 62 della L.P. 28 marzo 2003, n. 4.

[3] Reca disposizioni finanziarie ed entrata in vigore.