§ 6.4.2 - L.P. 6 maggio 1980, n. 10.
Istituzione di un sistema informativo elettronico provinciale.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.4 programmazione
Data:06/05/1980
Numero:10


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3.      1. La Provincia autonoma di Trento è autorizzata a promuovere la costituzione ed a partecipare al capitale sociale della società di cui all'articolo 2, fino alla concorrenza dell'importo di Lire [...]
Art. 4.      1. Il Presidente della Giunta provinciale è autorizzato a rappresentare la Provincia autonoma di Trento nell'atto costitutivo della società ed in ogni occorrenza legale richiesta per la regolare [...]
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7.      1. Per la verifica della legittimità di tutto quanto attiene la raccolta, organizzazione, utilizzo e diffusione dei dati e delle informazioni, con particolare riguardo alla tutela dei diritti [...]
Art. 7 bis. 
Art. 8.      1. Per le attività della società poste in essere nell'interesse della Provincia autonoma di Trento, la stessa ha facoltà di prevedere forme di collaborazione da parte di proprio personale [...]
Art. 9.      1. Fintantoché non sarà predisposta una apposita sede per la società, la Provincia autonoma di Trento è autorizzata a mettere a disposizione di detta società i locali attualmente utilizzati dal [...]
Art. 10.      1. Per i fini di cui all'articolo 3 è autorizzato lo stanziamento di Lire 250.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1980
Art. 11.      1. Per i fini di cui agli artt. 1, 2 e 5, primo comma, è autorizzato lo stanziamento di L. 500.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1980


§ 6.4.2 - L.P. 6 maggio 1980, n. 10.

Istituzione di un sistema informativo elettronico provinciale.

(B.U. 13 maggio 1980, n. 25).

 

Art. 1. [1]

     1. Costituisce servizio provinciale l'impianto, lo sviluppo e l'esercizio di un sistema informativo elettronico provinciale (SIEP) per l'elaborazione dei dati e delle informazioni delle pubbliche amministrazioni del Trentino, finalizzato a conseguire obiettivi d'integrazione dei loro servizi informatici e telematici. Il predetto sistema informativo comprende la creazione, lo sviluppo e l'esercizio dell'infrastruttura di rete atta a garantire l'erogazione dei servizi previsti da questo articolo.

     2. La Giunta provinciale con propria deliberazione individua i servizi resi nell'ambito del SIEP che, per la caratteristica di dover essere resi in modo uniforme, organico e capillare sul territorio, sono forniti, in quanto enti aderenti al SIEP, alla Provincia, ai suoi enti strumentali, alle società da essa controllate, agli enti locali, allo Stato, all'Università e agli enti pubblici ad ordinamento provinciale o regionale, unitamente alle dotazioni strutturali necessarie.

     3. Con riguardo alla Provincia e ai suoi enti strumentali, il servizio di cui al comma 1 può riguardare il soddisfacimento delle rispettive esigenze di automazione anche per esigenze diverse da quelle di cui al comma 2.

     4. Nell'ambito del servizio di cui al comma 1, la Provincia può assumere a suo parziale o totale carico l'onere finanziario per lo svolgimento dei servizi di cui ai commi 2 e 3.

     5. I soggetti appartenenti al SIEP rendono accessibili i propri dati ai fini dell'integrazione delle informazioni pubbliche del territorio provinciale, nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela dei dati personali e delle altre leggi provinciali e dello Stato, nonché nei limiti e con le modalità fissate nell'ambito di un apposito protocollo per l'integrazione delle informazioni, la cui definizione costituisce parte integrante del sistema.

 

     Art. 2. [2]

     1. [Per i fini di cui all'articolo 1 la Giunta provinciale, sentito il comitato per l'informatica di cui al quarto comma dell'articolo 5, approva piani pluriennali di intervento] [3].

     2. [4].

     3. La gestione del sistema informativo elettronico provinciale nonchè l'attuazione di altri interventi secondo i criteri previsti dai piani di cui al primo comma sono affidati in concessione ad una società a prevalente capitale pubblico.

 

     Art. 3.

     1. La Provincia autonoma di Trento è autorizzata a promuovere la costituzione ed a partecipare al capitale sociale della società di cui all'articolo 2, fino alla concorrenza dell'importo di Lire 250.000.000.

     2. La predetta partecipazione è subordinata alla preventiva approvazione da parte della Giunta provinciale dello statuto della società, che dovrà prevedere la priorità degli interventi richiesti dalla Provincia [5].

     3. I rappresentanti della Provincia autonoma di Trento, di cui uno su designazione delle minoranze politiche presenti in Consiglio provinciale, sono nominati dalla Giunta provinciale.

     4. Ogni eventuale successiva modifica dello statuto dovrà essere preventivamente approvata dalla Giunta provinciale.

 

     Art. 4.

     1. Il Presidente della Giunta provinciale è autorizzato a rappresentare la Provincia autonoma di Trento nell'atto costitutivo della società ed in ogni occorrenza legale richiesta per la regolare costituzione.

 

     Art. 5. [6]

     1. I rapporti dipendenti dalla concessione di cui all'articolo 2, saranno regolati con apposita convenzione.

     2. Fatta salva l'esclusiva proprietà dei dati del committente i programmi, la convenzione di cui al comma precedente dovrà prevedere espressamente le clausole atte a garantire l'osservanza del segreto sugli atti e informazioni dei quali la società dovesse venire a conoscenza nell'ambito dell'attuazione della convenzione medesima.

     3. Alla stipula della convenzione provvede il Presidente della Giunta provinciale, previa deliberazione della Giunta medesima.

     4. La convenzione di cui al presente articolo è approvata dalla Giunta provinciale previo parere del comitato per l'informatica nominato ai sensi dell'articolo 7 della legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4 e sentita la competente commissione consiliare.

     5. Il comitato di cui al quarto comma esprime altresì pareri ed indicazioni sui problemi derivanti dall'applicazione della predetta convenzione nonché sulla gestione e lo sviluppo del sistema informativo provinciale.

 

     Art. 6. [7]

     Per la verifica tecnica delle attività realizzate, la Giunta provinciale è autorizzata ad avvalersi di persone specializzate nel numero massimo di due, da scegliersi tra tecnici con esperienza pluriennale nello specifico settore, anche ricorrendo a specifici incarichi professionali, secondo le disposizioni del vigente ordinamento [8].

 

     Art. 7.

     1. Per la verifica della legittimità di tutto quanto attiene la raccolta, organizzazione, utilizzo e diffusione dei dati e delle informazioni, con particolare riguardo alla tutela dei diritti dell'individuo, la Giunta provinciale nominerà una commissione di tre membri designati dal Consiglio di cui uno in rappresentanza delle minoranze.

     2. La commissione compirà la propria opera di vigilanza sulla base delle raccomandazioni e delle direttive emanate dal Parlamento europeo in materia.

     3. Ai componenti la commissione di cui al presente articolo sono corrisposti i compensi stabiliti dalla legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4, e successive modificazioni ed integrazioni, fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 2 e 9 della legge provinciale 30 settembre 1974, n. 26.

 

          Art. 7 bis. [9]

     1. Per garantire il coordinato, efficiente e razionale sviluppo dei sistemi informativi elettronici dell'amministrazione provinciale allo scopo di fornire servizi integrati in rete in modo trasparente e unitario e di ottimizzare le risorse disponibili, la Giunta provinciale, nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali, definisce indirizzi generali e, nel rispetto dell'ordinamento degli altri enti, specifiche direttive per:

     a) assicurare la continuità, l'interoperabilità e la cooperazione dei sistemi informativi elettronici;

     b) individuare, supportare e coordinare lo sviluppo dei sistemi informativi elettronici della Provincia, dei suoi enti funzionali, degli altri soggetti da essa partecipati e di altri enti pubblici;

     c) valorizzare il patrimonio informatico, con particolare riguardo alla salvaguardia, al riuso e alle evoluzioni realizzate o comprese nei piani previsti dall'articolo 2, comma 1;

     d) definire standard e regole per l'utilizzo condiviso delle informazioni elettroniche e per la loro valorizzazione;

     e) promuovere l'infrastrutturazione digitale del territorio e la costituzione di centri tecnologici di servizio territoriali;

     f) sostenere e promuovere i progetti di e-government, in particolare per la partecipazione attiva dei cittadini alla pubblica amministrazione.

     2. Al fine di contenere i costi e razionalizzare i sistemi informativi della Provincia e degli enti aderenti al sistema informativo elettronico provinciale sono considerati prioritari gli investimenti che rispettino le modalità e i criteri definiti ai sensi del comma 1 e in ogni caso quelli realizzati o previsti nei piani di cui all'articolo 2, comma 1.

     3. Per favorire il coordinamento, lo sviluppo unitario dei sistemi informativi sul territorio provinciale e la razionalizzazione della spesa sono definite apposite intese tra la Provincia e il Consiglio delle autonomie locali, in particolare per la realizzazione di quanto stabilito dall'articolo 19 (Disposizioni per lo sviluppo della larga banda) della legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10.

 

     Art. 8.

     1. Per le attività della società poste in essere nell'interesse della Provincia autonoma di Trento, la stessa ha facoltà di prevedere forme di collaborazione da parte di proprio personale secondo modalità che saranno disciplinate nella convenzione di cui all'articolo 5.

 

     Art. 9.

     1. Fintantoché non sarà predisposta una apposita sede per la società, la Provincia autonoma di Trento è autorizzata a mettere a disposizione di detta società i locali attualmente utilizzati dal Centro elaborazione dati provinciale, completi di mobilio e servizi.

     2. Le modalità ed i tempi di utilizzazione di detti locali e servizi saranno regolati da apposita convenzione.

     3. Alla stipula della convenzione provvede il Presidente della Giunta provinciale, previa deliberazione della Giunta medesima.

 

     Art. 10.

     1. Per i fini di cui all'articolo 3 è autorizzato lo stanziamento di Lire 250.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1980.

 

     Art. 11.

     1. Per i fini di cui agli artt. 1, 2 e 5, primo comma, è autorizzato lo stanziamento di L. 500.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1980.

     2. Per gli esercizi successivi sarà disposto annualmente apposito stanziamento con legge di bilancio annuale in misura comunque non superiore alle previsioni recate dal bilancio pluriennale.

 

     Artt. 12. - 13.

     (Omissis) [10].

 


[1] Articolo modificato dall'art. 6 della L.P. 20 gennaio 1987, n. 3, dall'art. 15 della L.P. 30 gennaio 1992, n. 6, dall'art. 15 della L.P. 7 luglio 1997, n. 10, sostituito dall'art. 14 della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11 e abrogato dall'art. 24 della L.P. 27 luglio 2012, n. 16.

[2] Articolo sostituito dall'art. 15 della L.P. 30 gennaio 1992, n. 6.

[3] Comma modificato dall’art. 21 del D.P.G.P. 25 settembre 2000, n. 24-42/Leg. e abrogato dall'art. 24 della L.P. 27 luglio 2012, n. 16.

[4] Comma abrogato dall’art. 21 del D.P.G.P. 25 settembre 2000, n. 24-42/Leg.

[5] Comma così sostituito dall'art. 15 della L.P. 30 gennaio 1992, n. 6.

[6] Articolo così modificato dall'art. 15 della L.P. 30 gennaio 1992, n. 6 e dall'art. 15 della L.P. 7 luglio 1997, n. 10.

[7] Articolo così sostituito dall'art. 15 della L.P. 30 gennaio 1992, n. 6.

[8] Comma così modificato dall’art. 21 del D.P.G.P. 25 settembre 2000, n. 24-42/Leg.

[9] Articolo inserito dall’art. 8 della L.P. 29 dicembre 2005, n. 20 e abrogato dall'art. 24 della L.P. 27 luglio 2012, n. 16.

[10] Recano disposizioni finanziarie ed entrata in vigore.