§ 6.1.67 - L.P. 7 luglio 1997, n. 10.
Misure per la razionalizzazione della finanza provinciale.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 contabilità
Data:07/07/1997
Numero:10


Sommario
Art. 1.  Abrogazione dell'articolo 30 (Adeguamento dell'indennità di carica del commissario regionale per la liquidazione degli usi civici di Trento) della legge provinciale 9 settembre 1996, n. 8.
Art. 2.  Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 1975, n. 14 (Disciplina delle tasse regionali e delle soprattasse provinciali sulle concessioni non governative).
Art. 3.  Modifiche alla legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di Trento).
Art. 4.  Modifica alla legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 (Nuova disciplina della programmazione di sviluppo e adeguamento delle norme in materia di contabilità e di zone svantaggiate).
Art. 5.  Modifica alla legge provinciale 8 giugno 1987, n. 10 (Norme concernenti inquadramenti nel ruolo unico provinciale e disposizioni in materia di personale).
Art. 6.  Disposizioni in materia di dotazione organica del personale provinciale.
Art. 7.  Disposizione transitoria per l'accesso alla dirigenza.
Art. 8.  Proroga della durata in carica degli organi dell'Ente provinciale per lo sviluppo dell'agricoltura trentina (ESAT).
Art. 9.  Modifica alla legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17 (Interventi organici in materia di agricoltura).
Art. 10.  Modifiche alla legge provinciale 23 novembre 1978, n. 48 (Provvedimenti per il potenziamento delle aree forestali e delle loro risorse).
Art. 11.  Fondo speciale per il volontariato.
Art. 12.  Controlli degli impianti termici.
Art. 13.  Sanzioni in materia di impianti termici.
Art. 14.  Modifiche alla legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 (Norme in materia di finanza locale).
Art. 15.  Modifiche alla legge provinciale 6 maggio 1980, n. 10 (Istituzione di un sistema informativo elettronico provinciale).
Art. 16.  Modifiche alla legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13 (Ordinamento della scuola dell'infanzia della Provincia autonoma di Trento).
Art. 17.  Modifiche alla legge provinciale 4 novembre 1986, n. 29 (Interventi a favore dell'edilizia scolastica).
Art. 18.  Modifica alla legge provinciale 30 luglio 1987, n. 12 (Programmazione e sviluppo delle attività culturali nel Trentino).
Art. 19.  Modifiche alla legge provinciale 2 settembre 1985, n. 15 (Norme a tutela degli zingari).
Art. 20.  Modifica all'articolo 21 in materia di servizio di custodia forestale della legge provinciale 3 luglio 1990, n. 20.
Art. 21.  Modifiche all'articolo 1 (Disposizioni in materia di finanza locale) della legge provinciale 3 febbraio 1997, n. 2.
Art. 22.  Interventi per favorire l'insediamento di attività economiche in zone montane.
Art. 23.  Modifica alla legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio).
Art. 24.  Modifica alla legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio).
Art. 25.  Modifiche alla legge provinciale 18 aprile 1995, n. 5 (Definizione agevolata delle violazioni edilizie (condono edilizio) ed altre disposizioni in materia di condono edilizio).
Art. 26.  Disposizioni per la realizzazione di progetti di ricerca scientifica.
Art. 27.  Modifiche alla legge provinciale 31 agosto 1992, n. 17 (Istituzione del Centro di ecologia alpina Viote del Monte Bondone).
Art. 28.  Modifiche alla legge provinciale 16 luglio 1990, n. 21 (Interventi per lo sviluppo e la promozione delle attività sportive).
Art. 29.  Modifiche alla legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 (Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci).
Art. 30.  Modifiche alla legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 12 (Disciplina dell'esercizio delle attività professionali di guida turistica, accompagnatore turistico ed assistente di turismo equestre).
Art. 31.  Modifiche alla legge provinciale 23 agosto 1993, n. 20 (Nuovo ordinamento della professione di guida alpina e di maestro di sci nella provincia di Trento e modifiche alla legge provinciale 21 aprile [...]
Art. 32.  Modifiche alla legge provinciale 17 marzo 1988, n. 9 (Disciplina delle agenzie di viaggio e turismo).
Art. 33.  Modifica alla legge provinciale 22 agosto 1988, n. 27 (Interventi per la riqualificazione ed il potenziamento della ricettività alberghiera).
Art. 34.  Modifica all'articolo 50 (Interventi finanziari per la celebrazione dell'anniversario della morte dei martiri anauniensi) della legge provinciale 9 settembre 1996, n. 8.
Art. 35.  Modifiche all'articolo 10 (Disposizioni per l'acquisto di immobili dismessi da imprese industriali) della legge provinciale 16 agosto 1983, n. 26.
Art. 36.  Modifiche alla legge provinciale 17 maggio 1991, n. 8 (Nuove norme in materia di agevolazioni al settore commerciale e modifiche a disposizioni concernenti la disciplina del commercio).
Art. 37.  Disposizioni in materia di esercizi e centri commerciali al dettaglio.
Art. 38.  Istituzione del tributo speciale per il deposito in discarica e per le altre forme di smaltimento dei rifiuti solidi.
Art. 39.  Modifiche alla legge provinciale 6 agosto 1991, n. 16 (Disciplina della raccolta dei funghi).
Art. 40.  Modifica alla legge provinciale 12 agosto 1996, n. 5 (Disciplina per la tutela dell'ambiente in relazione all'esercizio degli aeromobili).
Art. 41.  Riesame delle autorizzazioni allo scarico: sostituzione di termini.
Art. 42.  Riferimento delle spese.
Art. 43.  Copertura degli oneri.
Art. 44.  Variazioni di bilancio.
Art. 45.  Entrata in vigore.


§ 6.1.67 - L.P. 7 luglio 1997, n. 10.

Misure per la razionalizzazione della finanza provinciale.

(B.U. 15 luglio 1997, n. 31 - S.O. n. 2).

 

Capo I

Disposizioni per il contenimento e la qualificazione della spesa

 

Art. 1. Abrogazione dell'articolo 30 (Adeguamento dell'indennità di carica del commissario regionale per la liquidazione degli usi civici di Trento) della legge provinciale 9 settembre 1996, n. 8.

     1. L'articolo 30 della legge provinciale 9 settembre 1996, n. 8 è abrogato.

 

     Art. 2. Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 1975, n. 14 (Disciplina delle tasse regionali e delle soprattasse provinciali sulle concessioni non governative). [1]

 

     Art. 3. Modifiche alla legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di Trento). [2]

 

     Art. 4. Modifica alla legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 (Nuova disciplina della programmazione di sviluppo e adeguamento delle norme in materia di contabilità e di zone svantaggiate). [3]

 

     Art. 5. Modifica alla legge provinciale 8 giugno 1987, n. 10 (Norme concernenti inquadramenti nel ruolo unico provinciale e disposizioni in materia di personale). [4]

 

     Art. 6. Disposizioni in materia di dotazione organica del personale provinciale. [5]

 

     Art. 7. Disposizione transitoria per l'accesso alla dirigenza.

     1. Fino all'entrata in vigore del regolamento previsto dall'articolo 21, comma 4, della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (Revisione dell'ordinamento del personale della Provincia autonoma di Trento) e comunque entro e non oltre il 30 novembre 1997, per l'accesso alla qualifica di dirigente si applicano le disposizioni contenute dal comma settimo al comma tredicesimo dell'articolo 26 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, articolo come modificato da ultimo dall'articolo 1 della legge provinciale 19 maggio 1992, n. 15.

     2. Al fine di consentire l'espletamento dei concorsi indetti ai sensi delle disposizioni dell'articolo 26 della legge provinciale n. 12 del 1983 richiamate dal comma 1 del presente articolo entro i limiti temporali ivi previsti, gli incarichi di sostituto del dirigente in atto alla data di indizione dei bandi di concorso sono prorogati fino all'avvenuto espletamento del concorso.

 

     Art. 8. Proroga della durata in carica degli organi dell'Ente provinciale per lo sviluppo dell'agricoltura trentina (ESAT).

     1. In deroga a quanto stabilito negli articoli 55, 58 e 60 della legge provinciale 26 novembre 1976, n. 39 (Provvedimenti per la ristrutturazione e lo sviluppo dell'agricoltura trentina), come modificata da ultimo dalla legge provinciale 9 settembre 1996, n. 8, e nella legge provinciale 12 febbraio 1996, n. 3 (Disposizioni sulla proroga degli organi amministrativi), come modificata dalla legge provinciale 9 settembre 1996, n. 8, la durata in carica dell'assemblea, del collegio sindacale e dei comitati agricoli comprensoriali dell'Ente provinciale per lo sviluppo dell'agricoltura trentina (ESAT) è prorogata fino all'entrata in vigore della legge provinciale di riforma del predetto ente, e comunque non oltre il 31 dicembre 1999 [6]; i predetti organi, ivi compresi il presidente ed il comitato esecutivo, continuano pertanto ad operare nella composizione in atto al momento dell'entrata in vigore della presente legge, ferma restando la possibilità di sostituzione di singoli membri. Conseguentemente, fino alla predetta data non sono indette le consultazioni elettorali per il rinnovo dei membri elettivi dell'assemblea e dei comitati agricoli comprensoriali dell'ESAT.

     2. I comitati agricoli comprensoriali in carica continuano comunque ad assolvere i compiti di cui all'articolo 82, decimo comma, della legge provinciale n. 39 del 1976 in ordine alla verifica della persistenza dei requisiti per l'iscrizione all'albo degli imprenditori agricoli.

 

     Art. 9. Modifica alla legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17 (Interventi organici in materia di agricoltura). [7]

 

     Art. 10. Modifiche alla legge provinciale 23 novembre 1978, n. 48 (Provvedimenti per il potenziamento delle aree forestali e delle loro risorse). [8]

 

     Art. 11. Fondo speciale per il volontariato.

     1. E' istituito presso la Provincia il fondo speciale di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge-quadro sul volontariato), come modificata dal decreto-legge 29 aprile 1994, n. 260, convertito con modifiche dalla legge 27 giugno 1994, n. 413, nel quale sono contabilizzati gli importi dovuti dagli enti di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356 (Disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio), come modificato dall'articolo 43 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 481, e dalle casse di risparmio di cui all'articolo 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266, operanti nel territorio provinciale.

     2. La Giunta provinciale nomina, ai sensi del comma 2 dell'articolo 2 del decreto del Ministro del tesoro 21 novembre 1991 (Modalità per la costituzione dei fondi speciali per il volontariato presso le regioni), emanato in applicazione dell'articolo 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266 e modificato dal decreto del medesimo Ministro 2 dicembre 1994, quattro rappresentanti delle organizzazioni di volontariato maggiormente presenti sul territorio provinciale, iscritte all'albo provinciale di cui all'articolo 3 della legge provinciale 13 febbraio 1992, n. 8 (Valorizzazione e riconoscimento del volontariato sociale), quali componenti del comitato di gestione del fondo speciale per il volontariato, sulla base di criteri individuati con deliberazione della Giunta medesima.

 

Capo II

Disposizioni per la semplificazione delle procedure amministrative

 

     Art. 12. Controlli degli impianti termici.

     1. I controlli previsti dalla normativa nazionale vigente, relativi all'accertamento dell'effettivo stato di manutenzione e di esercizio degli impianti termici, sono svolti dalla Provincia e, limitatamente al proprio territorio, dal Comune di Trento, mediante verifiche a campione, avvalendosi del proprio personale o di convenzioni con organismi esterni di comprovata e specifica esperienza, secondo le modalità stabilite dalla Giunta provinciale.

     2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito presso il servizio provinciale competente in materia di energia il catasto degli impianti termici. Il catasto raccoglie e aggiorna i dati relativi agli impianti termici esistenti sul territorio provinciale. Ai fini della formazione e dell'aggiornamento del catasto gli impianti termici esistenti devono essere denunciati dai rispettivi proprietari o dagli incaricati dei servizi di manutenzione degli impianti, qualora venga stipulato un contratto che preveda tale servizio. La Giunta provinciale stabilisce con propria deliberazione le modalità per l'applicazione del presente comma.

     3. Per le medesime finalità di cui al comma 1 e per favorire lo snellimento delle procedure amministrative relative al controllo ivi previsto, la Giunta provinciale e il Comune di Trento possono stipulare appositi protocolli d'intesa con associazioni di categoria, con gestori di reti di distribuzione del gas o di altri vettori energetici o con soggetti pubblici o con consorzi di aziende operanti nel settore degli impianti termici, per l'adozione di carte dei servizi e di contratti tipo di manutenzione.

     4. In relazione a quanto disposto dal presente articolo, cessano di avere applicazione sul territorio provinciale le disposizioni di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 9 gennaio 1991, n. 10 (Norme per l'attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia), nonché le disposizioni di cui all'articolo 11, commi 18, 19 e 20, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 (Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'articolo 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10). Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo si applicano le vigenti disposizioni in materia di impianti termici.

     5. La Giunta provinciale è autorizzata a rimborsare d'ufficio una somma fino a lire 20.000 per ciascuna denuncia presentata, fino alla data di entrata in vigore della presente legge, ai soggetti che, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 1993, hanno effettuato le denunce previste dall'articolo 11, comma 20, del predetto decreto.

 

     Art. 13. Sanzioni in materia di impianti termici.

     1. La violazione degli obblighi previsti dall'articolo 12 della presente legge e dalla legge 9 gennaio 1991, n. 10 da parte del proprietario dell'impianto termico o di un terzo che se ne assume la responsabilità, come definito dal decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, comporta l'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative:

     a) pagamento di una somma pari a lire 5.000 per ogni KW di potenza nominale del generatore di calore, con il limite massimo di lire 1.250.000 in caso di mancata denuncia dell'impianto termico secondo le modalità previste dall'articolo 12, comma 2;

     b) pagamento di una somma pari a lire 3.000 per ogni KW di potenza nominale del generatore di calore, con il limite di lire 750.000 in caso di mancanza del libretto di impianto o del libretto di centrale previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412;

     c) pagamento di una somma pari a lire 7.000 per ogni KW di potenza nominale del generatore di calore, con il limite massimo di lire 1.750.000 in caso di omessa esecuzione delle manutenzioni o delle verifiche periodiche previste dal decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412;

     d) pagamento di una somma pari a lire 10.000 per ogni KW di potenza nominale del generatore di calore, con il limite massimo di lire 2.500.000, in caso di mancato rispetto dei limiti di rendimento di combustione degli impianti termici.

     2. Le medesime sanzioni amministrative di cui al comma 1 si applicano anche nei casi in cui, per il rifiuto o la non disponibilità del responsabile dell'impianto, previamente diffidato, non sia stato possibile effettuare i controlli previsti dall'articolo 12.

     3. La vigilanza sugli adempimenti in ordine alla manutenzione e all'esercizio degli impianti termici è svolta, negli ambiti di rispettiva competenza, dai dipendenti della Provincia e dai dipendenti del Comune di Trento a tal riguardo espressamente autorizzati. Gli incaricati delle funzioni di vigilanza di cui al presente comma ed il personale addetto al controllo di cui all'articolo 12, comma 1, sono muniti di apposito tesserino di riconoscimento.

     4. Per l'espletamento dei compiti di vigilanza di cui al comma 3 e per l'applicazione delle sanzioni amministrative si osservano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), come modificata da ultimo dal decreto legislativo 13 luglio 1994, n. 480. L'emissione dell'ordinanza-ingiunzione e dell'ordinanza di archiviazione di cui all'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689 spetta al dirigente del servizio provinciale competente in materia di energia o al competente organo del Comune di Trento. Le somme riscosse sono introitate nel bilancio della Provincia o del Comune di Trento secondo le rispettive competenze.

     5. La sanzione di cui all'articolo 34, comma 5, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, relativa alla violazione dell'articolo 31, commi 1 e 2, della medesima legge, cessa di avere applicazione sul territorio provinciale. Per quanto non espressamente disposto dal presente articolo si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia di impianti termici.

     6. In fase di prima applicazione per un periodo di due anni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge, le somme ed i limiti massimi di cui al comma 1 sono ridotti del 50 per cento.

 

Capo III

Disposizioni per la valorizzazione delle autonomie locali

 

     Art. 14. Modifiche alla legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 (Norme in materia di finanza locale). [9]

 

     Art. 15. Modifiche alla legge provinciale 6 maggio 1980, n. 10 (Istituzione di un sistema informativo elettronico provinciale). [10]

 

     Art. 16. Modifiche alla legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13 (Ordinamento della scuola dell'infanzia della Provincia autonoma di Trento).

     1. - 3. [11].

     4. In relazione alla modifica apportata all'articolo 20 della legge provinciale n. 13 del 1977 dal comma 2 del presente articolo, gli arredi e le attrezzature delle scuole provinciali acquistate dai comprensori ai sensi dell'articolo 19 della predetta legge provinciale n. 13 del 1977 sono trasferiti ai comuni per la dotazione delle scuole di rispettiva competenza.

     5. Gli atti conseguenti agli impegni di spesa assunti antecedentemente all'entrata in vigore della presente legge relativi agli interventi previsti dalla legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13 sono definiti secondo le procedure previste dalla medesima legge provinciale n. 13 del 1977.

 

     Art. 17. Modifiche alla legge provinciale 4 novembre 1986, n. 29 (Interventi a favore dell'edilizia scolastica). [12]

     [1. I commi 2, 3 e 4 dell'articolo 15 della legge provinciale 4 novembre 1986, n. 29, articolo come modificato dall'articolo 70 della legge provinciale 9 settembre 1996, n. 8, sono abrogati.

     2. L'abrogazione di cui al comma 1 ha efficacia anche relativamente alle domande dei comuni e loro consorzi presentate antecedentemente all'entrata in vigore della presente legge per la concessione dei contributi di cui all'articolo 15 della legge provinciale n. 29 del 1986.

     3. Gli atti conseguenti agli impegni di spesa assunti antecedentemente all'entrata in vigore della presente legge relativi agli interventi previsti dalla legge provinciale 4 novembre 1986, n. 29 sono definiti secondo le procedure previste dalla medesima legge provinciale n. 29 del 1986.]

 

     Art. 18. Modifica alla legge provinciale 30 luglio 1987, n. 12 (Programmazione e sviluppo delle attività culturali nel Trentino).

     1. [13].

     2. Gli atti conseguenti agli impegni di spesa assunti antecedentemente all'entrata in vigore della presente legge relativi agli interventi previsti dalla legge provinciale 30 luglio 1987, n. 12 sono definiti secondo le procedure previste dalla medesima legge provinciale n. 12 del 1987.

 

     Art. 19. Modifiche alla legge provinciale 2 settembre 1985, n. 15 (Norme a tutela degli zingari). [14]

     [1. - 5. [15].

     6. L'articolo 12 della legge provinciale 2 settembre 1985, n. 15 è abrogato.

     7. Gli atti conseguenti agli impegni di spesa assunti antecedentemente all'entrata in vigore della presente legge relativi agli interventi previsti dalla legge provinciale 2 settembre 1985, n. 15 sono definiti secondo le procedure previste dalla medesima legge provinciale n. 15 del 1985.]

 

     Art. 20. Modifica all'articolo 21 in materia di servizio di custodia forestale della legge provinciale 3 luglio 1990, n. 20. [16]

 

     Art. 21. Modifiche all'articolo 1 (Disposizioni in materia di finanza locale) della legge provinciale 3 febbraio 1997, n. 2.

     1. Al comma 3 dell'articolo 1 della legge provinciale 3 febbraio 1997, n. 2 l'importo del fondo per il sostegno di specifici servizi comunali stabilito in lire 42.680.000.000 viene rideterminato in lire 42.980.000.000.

     2. Al comma 5 dell'articolo 1 della legge provinciale 3 febbraio 1997, n. 2 l'importo del fondo per lo sviluppo degli investimenti minori stabilito in lire 97.000.000.000 viene rideterminato in lire 100.100.000.000.

 

Capo IV

Disposizioni per il perseguimento degli obiettivi programmatici

 

     Art. 22. Interventi per favorire l'insediamento di attività economiche in zone montane. [17]

     [1. Al fine di favorire il mantenimento, il ripristino o l'insediamento di attività commerciali nei comuni della provincia di Trento individuati dalla Provincia, sentito l'organismo rappresentativo dei comuni, con riferimento alla consistenza demografica, al livello di servizi presenti e alla dislocazione degli insediamenti sul territorio nonché al loro grado di accessibilità, la Provincia concede ai comuni carenti di esercizi commerciali, anche per specifiche parti del territorio comunale, contributi nella misura massima dell'80 per cento della spesa ammessa per la costruzione e per l'acquisto di immobili, nonché per l'ampliamento, per la ristrutturazione e per la trasformazione di immobili di proprietà dei comuni medesimi, da destinare, a titolo gratuito e per il periodo convenuto, ad aziende commerciali che ne facciano richiesta [18].

     2. Alle imprese che attivano o trasferiscono le attività nelle zone di cui al comma 1, purché le iniziative attivate risultino più d'una, compresa quella di tipo commerciale, o che integrano attività già presenti, è assegnato un premio di insediamento la cui entità è stabilita secondo criteri fissati dalla Giunta provinciale in misura non superiore a 50 milioni. Il premio è erogato per il 50 per cento all'atto dell'avvio dell'attività e per il restante 50 per cento trascorso il primo anno di attività.

     3. Relativamente alle iniziative attivate ai sensi del comma 2, qualora si tratti di interventi di tipo mobiliare, la concessione delle agevolazioni previste dalla legge provinciale 17 maggio 1991, n. 8 (Nuove norme in materia di agevolazioni al settore commerciale e modifiche a disposizioni concernenti la disciplina del commercio), come modificata da ultimo dalla legge provinciale 9 settembre 1996, n. 8, è disposta secondo la misura massima stabilita dalle norme di attuazione della predetta legge provinciale in deroga anche agli ordini di priorità e ai parametri di significatività stabiliti dalle medesime norme. Il contributo in conto capitale è corrisposto in unica soluzione.

     4. Nei territori e comuni montani della provincia di Trento individuati ai sensi della legge 31 gennaio 1994, n. 97 possono essere rilasciate autorizzazioni all'apertura di esercizi commerciali aventi una superficie non superiore a 200 metri quadrati anche in deroga alle disposizioni e ai criteri contenuti nei piani commerciali vigenti, sentiti i comuni territorialmente competenti. Agli esercizi agevolati ai sensi del comma 3 è fatto divieto di trasferire la sede dell'attività in zone diverse da quelle in cui gli esercizi risultano insediati al momento della concessione delle agevolazioni.

     5. La Giunta provinciale stabilisce i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni del presente articolo.

     5 bis. In sede di prima applicazione, le agevolazioni previste dal comma 1 possono essere concesse anche per le spese sostenute dai comuni anteriormente alla data di entrata in vigore dei criteri e delle modalità di attuazione di cui al comma 5, nel rispetto degli stessi [19].]

 

     Art. 23. Modifica alla legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio). [20]

 

     Art. 24. Modifica alla legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio). [21]

 

     Art. 25. Modifiche alla legge provinciale 18 aprile 1995, n. 5 (Definizione agevolata delle violazioni edilizie (condono edilizio) ed altre disposizioni in materia di condono edilizio). [22]

 

Capo V

Altre disposizioni

 

     Art. 26. Disposizioni per la realizzazione di progetti di ricerca scientifica.

     1. Al fine di promuovere la realizzazione di progetti di ricerca scientifica di interesse provinciale rientranti nelle materie di competenza della Provincia, la Giunta provinciale, sentita l'unità di coordinamento di cui al comma 3, è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR). Nella realizzazione dei predetti progetti è promossa la collaborazione con l'Università degli studi di Trento e possono essere coinvolti l'Istituto trentino di cultura, l'Istituto agrario di San Michele all'Adige e altri soggetti ed organismi operanti sul territorio provinciale.

     2. Le convenzioni di cui al comma 1, di durata non superiore a cinque anni, definiscono:

     a) la denominazione, l'oggetto e le caratteristiche dei progetti di ricerca nonché le modalità di realizzazione degli stessi attraverso programmi esecutivi;

     b) il soggetto cui è affidata la responsabilità scientifica della realizzazione di ciascun progetto e gli altri soggetti che partecipano agli stessi nonché le relative modalità di coinvolgimento;

     c) le modalità di finanziamento della spesa derivante dai progetti e gli altri impegni a carico dei soggetti coinvolti, in termini di risorse logistiche, strumentali e di personale, nonché le modalità di regolazione dei rapporti finanziari tra la Provincia, il CNR e gli altri soggetti coinvolti;

     d) le modalità di controllo dell'attività svolta e di verifica dei risultati conseguiti nonché di utilizzo dei risultati della ricerca scientifica.

     3. Per l'individuazione delle tematiche e degli indirizzi specifici di ricerca è istituita una unità di coordinamento composta:

     a) dal Presidente della Giunta provinciale o da un suo delegato, che la presiede;

     b) da un rappresentante della Provincia;

     c) dal Rettore dell'Università degli studi di Trento;

     d) dal Presidente dell'Istituto trentino di cultura;

     e) dal Presidente dell'Istituto agrario di San Michele all'Adige;

     f) da quattro membri designati del CNR.

     4. L'unità di coordinamento è nominata dalla Giunta provinciale. Funge da segretario un funzionario della Provincia nominato dalla Giunta provinciale.

     5. Ai componenti dell'unità di coordinamento sono corrisposti i compensi stabiliti dalla normativa provinciale vigente in materia.

 

     Art. 27. Modifiche alla legge provinciale 31 agosto 1992, n. 17 (Istituzione del Centro di ecologia alpina Viote del Monte Bondone). [23]

 

     Art. 28. Modifiche alla legge provinciale 16 luglio 1990, n. 21 (Interventi per lo sviluppo e la promozione delle attività sportive). [24]

 

     Art. 29. Modifiche alla legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 (Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci).

     1. - 4. [25].

     5. Fermo restando che il regolamento concernente le misure di difesa dal pericolo di valanghe sugli impianti a fune e sulle piste da sci di cui al comma 4 dell'articolo 7 della legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7, articolo come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è adottato dalla Giunta provinciale entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo trovano applicazione dalla data di entrata in vigore del regolamento stesso con riferimento a tutti gli impianti e a tutte le piste relativamente ai quali, alla medesima data, non sia stata rilasciata rispettivamente la concessione ai sensi dell'articolo 13 della legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7, come modificato dall'articolo 40 della legge provinciale 9 luglio 1993, n. 16, e l'autorizzazione

all'apprestamento ai sensi dell'articolo 34 della predetta legge provinciale, ancorché la relativa istanza sia già stata presentata. Le medesime disposizioni si applicano altresì, ai fini della classificazione, alle piste da sci non classificate ai sensi dell'articolo 58 della legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7, articolo come modificato da ultimo dall'articolo 62 della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 20, alla data di entrata in vigore del predetto regolamento, nonché, ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio ai sensi dell'articolo 40 della stessa legge provinciale, alle piste che, anteriormente alla medesima data, non abbiano realizzato le opere di difesa prescritte in sede di autorizzazione all'apprestamento. Relativamente alle piste e agli impianti il cui esercizio sia stato subordinato alla vigilanza delle commissioni locali valanghe ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 anteriormente alla data di entrata in vigore del comma 2 del presente articolo, le medesime commissioni continuano ad esercitare la predetta vigilanza anche dopo tale data.

     6. Il termine per la classificazione delle piste da sci esistenti di cui al comma 5 dell'articolo 58 della legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7, come da ultimo prorogato dall'articolo 28 della legge provinciale 7 agosto 1995, n. 8, è ulteriormente prorogato a 18 mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento concernente le misure di difesa dal pericolo di valanghe sugli impianti a fune e sulle piste da sci.

     7. Fino alla scadenza del termine di cui al comma 6, il controllo in ordine alla difesa dal pericolo di valanghe sulle piste da sci di cui al secondo periodo del comma 5 è demandato alle commissioni locali valanghe di cui all'articolo 5 della legge provinciale 27 agosto 1982, n. 21 (Piani di ricostruzione e modifiche della legge provinciale 29 agosto 1977, n. 19). Fermo restando il controllo delle commissioni locali valanghe, sulle medesime piste sono ammesse sperimentazioni di sistemi di controllo tecnico-nivometrici in accordo con l'ufficio neve, valanghe e meteorologia istituito presso il servizio prevenzione calamità pubbliche della Provincia.

     8. La realizzazione di opere di difesa dal pericolo di valanghe sulle piste da sci esistenti e non ancora classificate ai sensi dell'articolo 58 della legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 alla data di entrata in vigore della presente legge è finanziata ai sensi della legge provinciale 15 novembre 1988, n. 35 (Provvidenze per gli impianti a fune e le piste da sci), come modificata da ultimo dalla legge provinciale 9 settembre 1996, n. 8, con priorità rispetto alle altre tipologie di intervento e a prescindere dal livello minimo di spesa e dai parametri per la valutazione della significatività della spesa ammissibile, determinati dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 2 della medesima legge provinciale n. 35 del 1988, come da ultimo modificato dall'articolo 26 della legge provinciale 9 settembre 1996, n. 8. Qualora tali opere siano ultimate entro il 30 novembre 1998, le percentuali di intervento sulla spesa ammessa, fissate dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 2 della legge provinciale n. 35 del 1988, sono elevate di quindici punti.

 

     Art. 30. Modifiche alla legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 12 (Disciplina dell'esercizio delle attività professionali di guida turistica, accompagnatore turistico ed assistente di turismo equestre). [26]

 

     Art. 31. Modifiche alla legge provinciale 23 agosto 1993, n. 20 (Nuovo ordinamento della professione di guida alpina e di maestro di sci nella provincia di Trento e modifiche alla legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 concernente "Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci").

     1. - 4. [27].

     5. Il periodo decennale entro il quale, ai sensi dell'articolo 8 della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 20, l'aspirante guida deve conseguire il grado di guida alpina-maestro di alpinismo, decorre dalla data di entrata in vigore della citata legge provinciale n. 20 del 1993.

 

     Art. 32. Modifiche alla legge provinciale 17 marzo 1988, n. 9 (Disciplina delle agenzie di viaggio e turismo).

     1. - 2. [28].

     3. Le modificazioni apportate alla legge provinciale 17 marzo 1988, n. 9 dal presente articolo si applicano anche per l'espletamento delle prove d'esame in ordine alle quali la relativa richiesta é stata presentata antecedentemente all'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 33. Modifica alla legge provinciale 22 agosto 1988, n. 27 (Interventi per la riqualificazione ed il potenziamento della ricettività alberghiera). [29]

 

     Art. 34. Modifica all'articolo 50 (Interventi finanziari per la celebrazione dell'anniversario della morte dei martiri anauniensi) della legge provinciale 9 settembre 1996, n. 8.

     1. L'articolo 50 della legge provinciale 9 settembre 1996, n. 8 è abrogato.

 

     Art. 35. Modifiche all'articolo 10 (Disposizioni per l'acquisto di immobili dismessi da imprese industriali) della legge provinciale 16 agosto 1983, n. 26.

     1. - 3. [30].

     4. La modifica di cui al comma 2 si applica anche agli impianti, alle aree ed agli immobili già acquisiti al patrimonio della Tecnofin Strutture s.p.a. prima dell'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 36. Modifiche alla legge provinciale 17 maggio 1991, n. 8 (Nuove norme in materia di agevolazioni al settore commerciale e modifiche a disposizioni concernenti la disciplina del commercio). [31]

 

     Art. 37. Disposizioni in materia di esercizi e centri commerciali al dettaglio.

     1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 21, comma 2, della legge provinciale 9 settembre 1996, n. 8 in ordine alla sospensione del rilascio di autorizzazioni per l'apertura e l'ampliamento di superficie degli esercizi e centri commerciali di cui agli articoli 20 e 24 della legge provinciale 22 dicembre 1983, n. 46, il termine massimo ivi previsto è prorogato, salvo l'entrata in vigore della nuova disciplina provinciale in materia di commercio, di un ulteriore anno [32].

     2. La sospensione del rilascio delle autorizzazioni per l'apertura e l'ampliamento di superficie degli esercizi e centri commerciali al dettaglio di cui agli articoli 20 e 24 della legge provinciale 22 dicembre 1983, n. 46, prevista dall'articolo 21, comma 2, della legge provinciale 9 settembre 1996, n. 8, si applica con riferimento alle domande di autorizzazione presentate successivamente all'entrata in vigore del medesimo articolo 21.

 

     Art. 38. Istituzione del tributo speciale per il deposito in discarica e per le altre forme di smaltimento dei rifiuti solidi.

     1. E' istituito nella Provincia autonoma di Trento il tributo speciale per il deposito in discarica e per le altre forme di smaltimento dei rifiuti solidi, così come definiti e disciplinati dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio).

     2. Salvo quanto disposto dal comma 4, il tributo speciale si applica alle seguenti attività:

     a) all'attività di deposito in discarica dei rifiuti solidi;

     b) all’attività di discarica abusiva, nonché all’abbandono, allo scarico e al deposito incontrollato di rifiuti; in queste ipotesi, fermi restando l’applicazione della disciplina sanzionatoria per la violazione della normativa sulla gestione dei rifiuti e l’obbligo di procedere alla bonifica e alla rimessa in pristino dell’area, chi esercita l’attività di discarica abusiva o chi abbandona, scarica o effettua deposito incontrollato di rifiuti è soggetto al pagamento del tributo speciale ai sensi del presente articolo e di una sanzione amministrativa pari a tre volte l’ammontare del tributo medesimo; all’attività di discarica abusiva si applica inoltre la sanzione per omessa o infedele dichiarazione, di cui all’articolo 3, comma 31, secondo periodo, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) [33];

     c) all'attività di smaltimento di rifiuti tal quali in impianti di incenerimento senza recupero di energia.

     3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, lettera b), per le attività abusive, soggetto passivo del tributo speciale è il gestore dell'impresa di stoccaggio definitivo o dell'impianto di incenerimento senza recupero di energia, con l'obbligo di rivalsa nei confronti di colui che effettua il conferimento. Relativamente alle discariche e agli impianti gestiti da enti pubblici, anche tramite appalto o concessione, il tributo è corrisposto direttamente dall'ente pubblico.

     4. Il tributo speciale non si applica relativamente:

     a) alle attività ed agli impianti di stoccaggio o di riutilizzo dei rifiuti e dei residui previsti dall'articolo 8, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. In particolare, non si applica - qualora siano depositati in discariche minerarie ovvero utilizzati per interventi di ripristino e di sistemazione ambientale o per la realizzazione di rilevati, sottofondi e altre opere edili - ai rifiuti che risultano dalla prospezione, estrazione, trattamento ed ammasso di risorse minerali e dallo sfruttamento delle cava, nonché ai residui derivanti dalla lavorazione di rocce da cava;

     a bis) alle attività di cui alla lettera a) convertite in stoccaggio definitivo a seguito dell'approvazione degli aggiornamenti al piano provinciale di smaltimento dei rifiuti previsto dall'articolo 66 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. (Approvazione del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti) [34];

     b) al materiale onerosamente acquisito o derivante da processi di selezione, destinato alla copertura dei rifiuti durante la gestione della discarica o utilizzato per la sistemazione finale ed il recupero dell'area;

     c) ai rifiuti e scarti, ivi compresi i fanghi di depurazione, derivanti da impianti di smaltimento, trattamento o riutilizzo di rifiuti e dagli impianti di depurazione gestiti dalla Provincia, anche tramite appalto o concessione, ai rifiuti derivanti dalla realizzazione di opere pubbliche o dalla gestione di servizi pubblici di competenza provinciale, anche se la loro realizzazione o gestione è espletata per delega o mediante appalto o concessione della Provincia [35];

     d) all'abbandono, allo scarico, al deposito incontrollato e alla discarica abusiva di rifiuti, qualora la quantità di rifiuti depositati abusivamente non superi la soglia quantitativa di 100 tonnellate [36].

     5. Per quanto non espressamente disposto dal presente articolo e in mancanza di espliciti richiami ad altre norme, si applica l'articolo 3, commi 31, secondo periodo, 32, terzo periodo, e 38, secondo periodo, della legge n. 549 del 1995 in materia di sanzioni [37].

     6. La base imponibile è costituita dalla quantità dei rifiuti conferiti risultante dalle annotazioni riportate sui registri di carico e scarico di cui al comma 7.

     7. Tutti i soggetti passivi del tributo speciale disciplinato dal presente articolo hanno l'obbligo di tenere i registri di carico e scarico di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, salvo che non provvedano alla tenuta dei medesimi registri o di forme equivalenti di registrazione delle quantità dei rifiuti in adempimento del medesimo articolo o di altre norme in materia di gestione dei rifiuti.

     8. Per l'esercizio di attività di discarica abusiva, per l'abbandono, per lo scarico e per il deposito incontrollato di rifiuti riguardanti quantità superiori alle 100 tonnellate la base imponibile è costituita dalla quantità di rifiuti depositati abusivamente, determinata dai soggetti di cui al comma 19, nell'esercizio delle funzioni loro attribuite, secondo i seguenti criteri:

     a) per entità di rifiuti superiori a 100 tonnellate e fino a 10.000 tonnellate, la base imponibile è costituita dalla quantità di rifiuti depositata abusivamente; qualora, al momento della contestazione da parte del servizio competente in materia di tributi, non sia disponibile la quantificazione esatta, la base imponibile è fissata forfettariamente in corrispondenza del valore medio, espresso in tonnellate, dello scaglione quantitativo entro il quale si colloca la quantità di rifiuti abusivamente stoccati, individuato fra i seguenti: da più di 100 e fino a 300, più di 300 e fino a 600, più di 600 e fino a 1.000, più di 1.000 e fino a 3.000, più di 3.000 e fino a 6.000, più di 6.000 e fino a 10.000 [38];

     b) oltre la misura di 10.000 tonnellate si procede alla quantificazione con apposita perizia; la perizia è eseguita, inoltre, su richiesta del trasgressore in sede di deduzioni ai sensi del comma 22. In entrambi i casi il costo della perizia è posto a carico del trasgressore;

     c) anche ai fini dell'applicazione del coefficiente di correzione, la quantificazione considera le caratteristiche merceologiche e qualitative della quantità prevalente dei rifiuti depositati;

     d) ove, nella realizzazione di bonifiche o di sistemazioni ambientali, sia accertato anche il deposito abusivo di rifiuti, il presente comma si applica con riferimento all'aliquota di rifiuti abusivamente depositati [39].

     9. Il tributo speciale è determinato moltiplicando la misura di cui ai commi 11, 12 e 13 per la base imponibile, nonché per il coefficiente di correzione fissato ai sensi del comma 10.

     10. La Giunta provinciale fissa con propria deliberazione il coefficiente di correzione, tenendo conto del coefficiente stabilito ai sensi dell'articolo 3, comma 29, della legge 28 dicembre 1995, n. 549; fino a quando la Giunta provinciale non abbia assunto la suddetta deliberazione o per quanto in essa non previsto si applica il coefficiente di correzione stabilito ai sensi del medesimo articolo 3.

     11. Per l'anno 1997 l'ammontare del predetto tributo è fissato, per chilogrammo di rifiuti conferiti o smaltiti, nelle seguenti misure:

     a) lire 2 per i rifiuti dei settori minerario, estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico;

     b) lire 10 per gli altri rifiuti speciali;

     c) lire 20 per i restanti tipi di rifiuti.

     12. La misura del tributo speciale può essere rideterminata, con deliberazione della Giunta provinciale da adottare entro il 31 luglio di ogni anno per l'anno successivo, entro le misure massime stabilite dall'articolo 3, comma 29, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Qualora la misura del tributo speciale non venga rideterminata si intende prorogata la misura vigente.

     13. Relativamente ai rifiuti di cui al comma 2, lettera c), agli scarti ed ai sovvalli di impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio, nonché ai fanghi anche palabili il tributo è dovuto nella misura del 20 per cento dell'ammontare annuo fissato per la categoria "restanti tipi di rifiuti", di cui al comma 11, lettera c).

     14. Entro il 31 gennaio di ogni anno, i soggetti passivi del tributo speciale sono tenuti a presentare apposita dichiarazione contenente i seguenti dati:

     a) denominazione e sede del gestore della discarica o dell'impianto e generalità complete del legale rappresentante;

     b) estremi dell'autorizzazione all'esercizio della discarica o dell'impianto;

     c) ubicazione della discarica o dell'impianto;

     d) quantità complessiva dei rifiuti conferiti nell'anno precedente, con separata indicazione dei quantitativi per ogni tipologia di rifiuto come individuata al comma 11;

     e) ammontare ed estremi dei singoli versamenti effettuati per l'anno precedente.

     14 bis. La dichiarazione dev'essere presentata per le discariche o per gli impianti in attività, anche qualora non siano stati registrati conferimenti nel corso dell'anno precedente. In tali casi sono riportati in dichiarazione unicamente i dati di cui alle lettere a), b) e c) del comma 14 [40].

     15. Con apposita deliberazione della Giunta provinciale sono determinati lo schema tipo di dichiarazione di cui al comma 14 e le istruzioni per la sua compilazione, le modalità di presentazione della predetta dichiarazione nonché le modalità di versamento del tributo, delle pene pecuniarie e della sanzione amministrativa. La deliberazione di cui al presente comma è adottata dalla Giunta provinciale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ed è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

     16. Il tributo speciale deve essere corrisposto alla Provincia entro il mese successivo alla scadenza del trimestre solare in cui sono state effettuate le operazioni di smaltimento dei rifiuti contemplate dal presente articolo. Qualora gli importi del tributo da versare trimestralmente risultino inferiori all'importo di cui al comma 2 dell'articolo 52 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di Trento), come da ultimo modificato dall'articolo 1 della legge provinciale 27 agosto 1999, n. 3, essi possono essere versati in un'unica soluzione entro la scadenza di pagamento relativa all'ultimo trimestre dell'anno di competenza [41].

     17. Gli aventi titolo possono richiedere la restituzione del tributo e delle pene pecuniarie indebitamente o erroneamente corrisposti entro il termine di tre anni dal giorno del versamento, con istanza da presentare al servizio competente in materia di tributi della Provincia; le relative determinazioni sono assunte dal dirigente del medesimo servizio [42].

     18. [43].

     19. Alla constatazione delle violazioni previste dall'articolo 3, commi 31 e 32, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), come da ultimo modificato dall'articolo 22 della legge 13 maggio 1999, n. 133, nonché dal comma 20 del presente articolo, provvedono gli organi competenti alla vigilanza sull'osservanza della normativa provinciale in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti ed il servizio competente in materia di entrate e credito. Detti organi, nonché i funzionari del servizio competente in materia di tributi designati dal dirigente del servizio e muniti di speciale tessera di riconoscimento rilasciata dal Presidente della Giunta provinciale, possono accedere, a fini di vigilanza, agli impianti e alle sedi di attività e richiedere i dati, le informazioni e i documenti necessari per l'espletamento delle proprie funzioni [44].

     20. Coloro che ostacolino agli addetti al controllo l'accesso nei luoghi adibiti all'esercizio dell'attività di smaltimento e negli altri luoghi ove devono essere custoditi i registri e la documentazione inerente l'attività, al fine di procedere all'ispezione dei luoghi ed alla verifica della relativa documentazione, o non esibiscano, a richiesta, tale documentazione, sono puniti con la pena pecuniaria da lire 1.000.000 a lire 6.000.000.

     21. I verbali di constatazione redatti dagli organi e dai funzionari di cui al comma 19 sono trasmessi in copia al servizio competente in materia di tributi ai fini della loro notificazione, unitamente agli avvisi di contestazione o accertamento, ai soggetti tenuti al pagamento del tributo e delle sanzioni pecuniarie. Qualora ne ricorrano i presupposti ai sensi della legge statale, copia dei verbali di constatazione è trasmessa alla Guardia di finanza [45].

     22. Il responsabile della violazione e i soggetti obbligati in solido hanno facoltà di presentare deduzioni al dirigente del servizio competente in materia di tributi entro sessanta giorni dalla notifica dell'avviso di contestazione; decorso il suddetto termine, in assenza di deduzioni, la sanzione è irrogata nell'ammontare determinato nell'atto di contestazione. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo e dalla legge statale si osservano le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662), come modificato dal decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 203, al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662), come da ultimo modificato dal decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 422, e al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 473 (Revisione delle sanzioni amministrative in materia di tributi sugli affari, sulla produzione e sui consumi, nonché di altri tributi indiretti, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662), come modificato dal decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 203 [46].

     23. [47].

     24. In caso di mancato pagamento delle somme determinate ai sensi di questo articolo entro il termine di sessanta giorni dalla notifica il servizio entrate e credito provvede alla riscossione coattiva del tributo speciale e delle relative sanzioni applicando le vigenti disposizioni statali in materia [48].

     25. Ove non sia possibile o non sia agevole determinare il momento di smaltimento, i rifiuti si presumono smaltiti nel trimestre precedente alla data di accertamento della violazione. Avverso tale presunzione è in ogni caso ammessa prova contraria.

     26. Contro l'applicazione del tributo speciale e delle relative sanzioni è ammesso ricorso al dirigente generale del dipartimento competente in materia di affari finanziari. Il ricorso va presentato al servizio competente in materia di tributi. Per quanto non previsto dal presente comma, si osservano le disposizioni stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 (Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi). Resta ferma in ogni caso la possibilità di ricorso alle commissioni tributarie ai sensi delle norme statali in materia [49].

     27. Con la deliberazione di cui al comma 15 la Giunta provinciale, ai fini dell'applicazione del presente articolo, provvede inoltre a disciplinare le modalità di collaborazione tra l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente, il servizio competente in materia di tributi della Provincia, gli enti locali e gli organi competenti alla vigilanza [50].

     28. In relazione alle finalità di cui all'articolo 3, comma 27, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, non meno del 20 per cento del gettito previsto nel bilancio di previsione della Provincia, derivante dall'applicazione del tributo speciale di cui al presente articolo, è assegnato ai capitoli 55395 e 55396 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Provincia per il finanziamento dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente.

     29. Nei primi tre anni di applicazione del presente articolo, il gettito previsto nel bilancio di previsione della Provincia, derivante dall'applicazione del tributo speciale, è assegnato fino alla misura dell'80 per cento per il finanziamento delle spese di investimento relative alla realizzazione dei centri di raccolta zonali previsti dal piano provinciale di smaltimento dei rifiuti e relativi piani-stralcio di cui agli articoli 65 e 66 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. (Testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti), come da ultimo modificato dalla legge provinciale 7 marzo 1997, n. 5.

     30. Il termine per il versamento del tributo speciale, relativo al trimestre luglio-settembre 1997, è posticipato al 31 dicembre 1997.

     31. Il tributo speciale di cui al presente articolo si applica al deposito e allo smaltimento dei rifiuti effettuati a decorrere dal 1° luglio 1997.

 

     Art. 39. Modifiche alla legge provinciale 6 agosto 1991, n. 16 (Disciplina della raccolta dei funghi). [51]

 

     Art. 40. Modifica alla legge provinciale 12 agosto 1996, n. 5 (Disciplina per la tutela dell'ambiente in relazione all'esercizio degli aeromobili). [52]

 

     Art. 41. Riesame delle autorizzazioni allo scarico: sostituzione di termini.

     1. Il termine del 31 dicembre 1992 di cui all'articolo 23 bis, commi 1 e 3, del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. (Testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti), come introdotto dall'articolo 30 della legge provinciale 7 marzo 1997, n. 5, previsto in riferimento al riesame delle autorizzazioni allo scarico, è sostituito con il termine del 31 dicembre 1994.

 

Capo VI

Disposizioni finanziarie e finali

 

     Art. 42. Riferimento delle spese.

     1. Per i fini di cui agli articoli 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 26 sono autorizzate le nuove spese così come riportate nell'allegata tabella A.

     2. Alla realizzazione degli interventi trasferiti ai comuni ai sensi degli articoli 16, 17, 18, 19 e 20 provvedono i medesimi comuni utilizzando i trasferimenti provinciali disposti in base agli stanziamenti autorizzati in bilancio per i fini di cui agli articoli 5, 6, 6 bis e 17 della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36, come modificata da ultimo dalla legge provinciale 3 febbraio 1997, n. 2 (capitoli 11230 e 11240).

     3. Per i fini di cui all'articolo 10 si utilizzano le autorizzazioni di spesa già disposte per i fini di cui agli articoli 12 bis, comma 6, 13, 14, 15, 17 e 19 bis della legge provinciale 23 novembre 1978, n. 48 e degli articoli 1, 3 e 4 della legge provinciale 16 dicembre 1986, n. 33 (capitoli 55640).

     4. Per i fini di cui all'articolo 14, comma 2, si utilizzano le autorizzazioni disposte per il fondo degli investimenti dei comuni di cui all'articolo 11 della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36, come modificato da ultimo dall'articolo 3 della legge provinciale 7 agosto 1995, n. 8 (capitoli 11285 e 11286).

     5. Per i fini di cui all'articolo 18, comma 1, si utilizzano le autorizzazioni di spesa già disposte per i fini di cui all'articolo 4 della legge provinciale 28 ottobre 1985, n. 17 e agli articoli 3, comma 1, lettera g) e 17 della legge provinciale 30 luglio 1987, n. 12 (capitolo 22099).

     6. Ai fini di cui all'articolo 29, comma 8, si utilizzano le autorizzazioni di spesa e i limiti di impegno già disposti per i fini di cui all'articolo 6 della legge provinciale 15 novembre 1988, n. 35 (capitoli 48346, 48347, 49540 e 49550).

     7. Per i fini di cui all'articolo 35, comma 2, si utilizzano le autorizzazioni di spesa già disposte e i limiti d'impegno che saranno disposti per i fini di cui all'articolo 10 della legge provinciale 16 agosto 1983, n. 26, come da ultimo modificato dall'articolo 23 della legge provinciale 9 settembre 1996, n. 8 (capitoli 42550 e 42551).

     8. Per i fini di cui all'articolo 36 si utilizzano le autorizzazioni di spesa e i limiti d'impegno già disposti per i fini di cui all'articolo 6 della legge provinciale 17 maggio 1991, n. 8 (capitoli 47192 e 47194).

 

     Art. 43. Copertura degli oneri.

     1. Per il triennio 1997 - 1999 alla copertura delle nuove o maggiori spese derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede secondo le modalità previste nella allegata tabella B.

     2. Ai maggiori oneri conseguenti agli articoli 30, comma 6, 31, commi 1 e 2 e 32, comma 2 si fa fronte con i minori oneri conseguenti alla non corresponsione dei gettoni di presenza e degli assegni compensativi così come previsto dai medesimi commi degli articoli 30, 31 e 32.

     3. Per gli esercizi finanziari successivi si provvederà secondo le previsioni recate dal bilancio pluriennale della Provincia.

 

     Art. 44. Variazioni di bilancio.

     1. Nello stato di previsione dell'entrata - tabella A - del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1997 e bilancio pluriennale 1997- 1999 di cui agli articoli 1 e 5 della legge provinciale 3 febbraio 1997, n. 3, sono introdotte le variazioni di cui all'allegata tabella C.

     2. Nello stato di previsione della spesa - tabella B - del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1997 e bilancio pluriennale 1997- 1999 di cui agli articoli 2 e 5 della legge provinciale 3 febbraio 1997, n. 3, sono introdotte le variazioni di cui all'allegata tabella D.

 

     Art. 45. Entrata in vigore.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

 

 

Tabelle

(Omissis)


[1] Il testo di modifica è riportato nel D.P.G.R. 17 febbraio 1983, n. 1/L.

[2] Il testo di modifica è riportato nella L.P. 14 settembre 1979, n. 7.

[3] Aggiunge l'art. 65 bis alla L.P. 8 luglio 1996, n. 4.

[4] Aggiunge l'art. 8 bis alla L.P. 8 giugno 1987, n. 10.

[5] Il testo di modifica è riportato nella L.P. 3 febbraio 1997, n. 2.

[6] Termine e relativa disciplina così differiti dall'art. 29 della L.P. 23 febbraio 1998, n. 3.

[7] Articolo abrogato dall’art. 62 della L.P. 28 marzo 2003, n. 4.

[8] Articolo abrogato dall'art. 115 della L.P. 23 maggio 2007, n. 11, con la decorrenza ivi prevista. Il testo di modifica è riportato nella Del.G.P. 22 maggio 1987, n. 4614.

[9] Il testo di modifica è riportato nella L.P. 15 novembre 1993, n. 36.

[10] Il testo di modifica è riportato nella L.P. 6 maggio 1980, n. 10.

[11] Modificano la L.P. 21 marzo 1977, n. 13.

[12] Articolo abrogato dall'art. 119 della L.P. 7 agosto 2006, n. 5, a decorrere dalla data ivi indicata.

[13] Modifica la L.P. 30 luglio 1987, n. 12.

[14] Articolo abrogato dall'art. 15 della L.P. 29 ottobre 2009, n. 12.

[15] Modificano la L.P. 2 settembre 1985, n. 15.

[16] Articolo abrogato dall'art. 115 della L.P. 23 maggio 2007, n. 11, con la decorrenza ivi prevista. Il testo di modifica è riportato nella L.P. 3 luglio 1990, n. 20.

[17] Articolo abrogato dall'art. 32 della L.P. 8 maggio 2000, n. 4.

[18] Comma così sostituito dall'art. 27 della L.P. 11 settembre 1998, n. 10.

[19] Comma aggiunto dall'art. 27 della L.P. 11 settembre 1998, n. 10.

[20] Il testo di modifica è riportato nella Del.G.P. 18 gennaio 1994, n. 273.

[21] Il testo di modifica è riportato nella Del.G.P. 18 gennaio 1994, n. 273.

[22] Il testo di modifica è riportato nella L.P. 18 aprile 1995, n. 5.

[23] Articolo abrogato dall'art. 32 della L.P. 2 agosto 2005, n. 14, con decorrenza dalla data ivi indicata. Il testo di modifica è riportato nella L.P. 31 agosto 1992, n. 17.

[24] Il testo di modifica è riportato nella L.P. 16 luglio 1990, n. 21.

[25] Modificano la L.P. 21 aprile 1987, n. 7.

[26] Il testo di modifica è riportato nella L.P. 14 febbraio 1992, n. 12.

[27] Modificano la L.P. 23 agosto 1993, n. 20. Commi 1 e 2 abrogati dall’art. 15 della L.P. 11 marzo 2005, n. 3, con la decorrenza ivi indicata. A tale, proposito, vedi l'art. 40 del D.P.G.P. 27 febbraio 2007, n. 3-83/Leg.

[28] Modificano la L.P. 17 marzo 1988, n. 9.

[29] Il testo di modifica è riportato nella L.P. 22 agosto 1988, n. 27.

[30] Modificano la L.P. 16 agosto 1983, n. 26.

[31] Il testo di modifica è riportato nella L.P. 17 maggio 1991, n. 8.

[32] Per un'ulteriore proroga della disposizione di cui al presente comma, vedi il comma 4, art. 29 della L.P. 11 settembre 1998, n. 10.

[33] Lettera così sostituita dall’art. 3 della L.P. 30 dicembre 2002, n. 15.

[34] Lettera inserita dall'art. 53 della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11.

[35] Lettera così modificata dall'art. 46 della L.P. 20 marzo 2000, n. 3.

[36] Lettera così sostituita dall'art. 46 della L.P. 20 marzo 2000, n. 3.

[37] Comma così sostituito dall’art. 3 della L.P. 30 dicembre 2002, n. 15.

[38] Lettera così sostituita dall’art. 3 della L.P. 30 dicembre 2002, n. 15.

[39] Comma così sostituito dall'art. 46 della L.P. 20 marzo 2000, n. 3.

[40] Comma aggiunto dall'art. 46 della L.P. 20 marzo 2000, n. 3.

[41] Comma così modificato dall'art. 46 della L.P. 20 marzo 2000, n. 3.

[42] Comma così modificato dall’art. 3 della L.P. 30 dicembre 2002, n. 15.

[43] Comma abrogato dall’art. 3 della L.P. 30 dicembre 2002, n. 15.

[44] Comma sostituito dall'art. 46 della L.P. 20 marzo 2000, n. 3 e così modificato dall’art. 3 della L.P. 30 dicembre 2002, n. 15.

[45] Comma sostituito dall'art. 46 della L.P. 20 marzo 2000, n. 3 e così modificato dall’art. 3 della L.P. 30 dicembre 2002, n. 15.

[46] Comma sostituito dall'art. 46 della L.P. 20 marzo 2000, n. 3 e così modificato dall’art. 3 della L.P. 30 dicembre 2002, n. 15.

[47] Comma sostituito dall'art. 46 della L.P. 20 marzo 2000, n. 3 e abrogato dall’art. 1 della L.P. 30 dicembre 2002, n. 15.

[48] Comma così sostituito dall'art. 46 della L.P. 20 marzo 2000, n. 3.

[49] Comma già modificato dall'art. 46 della L.P. 20 marzo 2000, n. 3 e così ulteriormente modificato dall’art. 3 della L.P. 30 dicembre 2002, n. 15.

[50] Comma così modificato dall’art. 3 della L.P. 30 dicembre 2002, n. 15.

[51] Articolo abrogato dall'art. 115 della L.P. 23 maggio 2007, n. 11, con la decorrenza ivi prevista. Il testo di modifica è riportato nella L.P. 6 agosto 1991, n. 16.

[52] Il testo di modifica è riportato nella L.P. 12 agosto 1996, n. 5.