§ 3.5.68 - L.P. 23 maggio 2007, n. 11.
Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:3. assetto del territorio
Capitolo:3.5 tutela dell'ambiente
Data:23/05/2007
Numero:11


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Definizioni.
Art. 3.  Regolamenti.
Art. 4.  Linee guida forestali.
Art. 5.  Monitoraggio e sistema informativo forestale e montano.
Art. 6.  Piani forestali e montani.
Art. 7.  Raccordo con la pianificazione territoriale.
Art. 8.  Finalità.
Art. 9.  Principi per la gestione dei corsi d'acqua.
Art. 10.  Opere e interventi di sistemazione idraulica e forestale.
Art. 11.  Difesa dei boschi dagli incendi.
Art. 12.  Prevenzione e lotta fitosanitaria.
Art. 13.  Vincolo idrogeologico.
Art. 14.  Autorizzazioni alla trasformazione di coltura e ai movimenti di terra.
Art. 15.  Verifiche ai fini dell'ottenimento delle autorizzazioni urbanistiche.
Art. 16.  Autorizzazioni di opere non previste negli strumenti urbanistici.
Art. 17.  Interventi compensativi e depositi cauzionali.
Art. 18.  Autorizzazioni in sanatoria, sospensione dei lavori e procedure di ripristino.
Art. 19.  Ricorsi.
Art. 20.  Comitato tecnico forestale.
Art. 21.  Finalità e principi.
Art. 22.  Opere e interventi di miglioramento ambientale.
Art. 23.  Disciplina dei rimboschimenti artificiali.
Art. 24.  Piante monumentali e siti di particolare valenza ambientale.
Art. 25.  Protezione della flora.
Art. 26.  Protezione della fauna.
Art. 27.  Deroghe ed esclusioni.
Art. 28.  Disciplina della raccolta dei funghi.
Art. 29.  Disposizioni per la ricerca e la raccolta dei tartufi.
Art. 30.  Disposizioni per l'attuazione della direttiva 1999/105/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1999, relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione, e della direttiva [...]
Art. 31.  Materiali forestali di base e di moltiplicazione.
Art. 32.  Competenze e deleghe di funzioni.
Art. 33.  Finalità.
Art. 34.  Rete delle aree protette provinciali.
Art. 35.  Individuazione e istituzione delle aree protette provinciali.
Art. 36.  Disposizioni per l'attuazione della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, e della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 [...]
Art. 37.  Disposizioni per l'istituzione dei siti e delle zone.
Art. 38.  Misure di conservazione.
Art. 39.  Valutazione d'incidenza.
Art. 40.  Disposizioni per la prima applicazione della disciplina relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.
Art. 41.  Gestione della rete "Natura 2000".
Art. 42.  Organizzazione e funzionamento dei parchi.
Art. 43.  Piano del parco.
Art. 44.  Disposizioni particolari per l'esercizio di attività e di interventi nei parchi.
Art. 45.  Gestione delle riserve.
Art. 46.  Misure per la salvaguardia delle riserve.
Art. 47.  Rete di riserve.
Art. 48.  Parchi naturali locali.
Art. 49.  Parchi naturali agricoli.
Art. 50.  Coordinamento con la pianificazione urbanistica e di settore.
Art. 51.  Cabina di regia delle aree protette e dei ghiacciai.
Art. 52.  Comitato scientifico delle aree protette.
Art. 53.  Supporto tecnico e scientifico.
Art. 54.  Finalità.
Art. 55.  Interventi a fini produttivi.
Art. 56.  Attività di gestione forestale.
Art. 57.  Piani di gestione forestale aziendale e piani semplificati di coltivazione.
Art. 58.  Modalità gestionali.
Art. 59.  Gestione associata.
Art. 60.  Promozione, assistenza e servizi.
Art. 61.  Elenco provinciale delle imprese forestali ed esercizio delle attività selvicolturali.
Art. 62.  Infrastrutture forestali.
Art. 63.  Ulteriori azioni per la valorizzazione delle filiere foresta - legno e legno - energia.
Art. 64.  Valore naturalistico, ambientale e culturale del bosco.
Art. 65.  Cabina di regia della filiera foresta - legno.
Art. 66.  Disposizioni particolari per le amministrazioni separate dei beni di uso civico, la Magnifica Comunità di Fiemme, le Regole di Spinale e Manez e le associazioni agrarie di diritto pubblico.
Art. 67.  Finalità.
Art. 68.  Agenzia provinciale delle foreste demaniali.
Art. 69.  Gestione delle foreste demaniali provinciali.
Art. 70.  Modifiche dell'articolo 1 della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18 (Norme in materia di acque pubbliche, opere idrauliche e relativi servizi provinciali).
Art. 71.  Inserimento dell'articolo 1 bis nella legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18.
Art. 72.  Sostituzione dell'articolo 4 della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18.
Art. 73.  Sostituzione dell'articolo 5 della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18.
Art. 74.  Inserimento dell'articolo 5 bis nella legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18.
Art. 75.  Modifiche dell'articolo 6 della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18.
Art. 76.  Modifiche dell'articolo 7 della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18.
Art. 77.  Modifica dell'articolo 7 bis della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18.
Art. 78.  Sostituzione dell'articolo 8 della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18 e abrogazione di disposizioni connesse.
Art. 79.  Inserimento dell'articolo 8 bis nella legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18.
Art. 80.  Modifica dell'articolo 9 della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18.
Art. 81.  Sostituzione dell'articolo 11 della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18.
Art. 82.  Abrogazione degli articoli 12, 13 e 14 della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18.
Art. 83.  Sostituzione dell'articolo 15 della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18.
Art. 84.  Esecuzione degli interventi d'interesse pubblico.
Art. 85.  Piani degli interventi.
Art. 86.  Piano per la difesa dei boschi dagli incendi e relativo inventario.
Art. 87.  Pubblica utilità, indifferibilità e urgenza e disponibilità dei terreni.
Art. 88.  Lavori in economia, funzionario delegato e revisori dei conti.
Art. 89.  Semplificazione delle procedure.
Art. 90.  Opere e interventi per conto di altre strutture provinciali o enti pubblici.
Art. 91.  Affidamento di lavori di manutenzione a imprenditori agricoli o imprese boschive.
Art. 92.  Disposizioni per il regolamento relativo all'esecuzione dei lavori in economia.
Art. 93.  Fondo forestale provinciale.
Art. 94.  Utilizzazione del fondo forestale provinciale.
Art. 95.  Commissione forestale provinciale.
Art. 96.  Sovvenzioni per la salvaguardia e la valorizzazione del territorio e dell'ambiente naturale.
Art. 97.  Sovvenzioni per la gestione forestale e per la valorizzazione della filiera foresta - legno.
Art. 98.  Disposizioni forestali provinciali.
Art. 99.  Disciplina dei beni di uso civico nel territorio montano e forestale.
Art. 100.  Disciplina della viabilità forestale.
Art. 101.  Partecipazione e concertazione.
Art. 102.  Qualificazione e aggiornamento degli addetti alle utilizzazioni boschive.
Art. 103.  Studi, indagini e ricerche.
Art. 104.  Comunicazione, formazione e promozione.
Art. 105.  Vigilanza.
Art. 106.  Servizio di custodia forestale.
Art. 107.  Sanzioni in materia di difesa dei boschi dagli incendi.
Art. 108.  Sanzioni in materia di protezione della flora alpina e della fauna inferiore.
Art. 109.  Sanzioni in materia di disciplina della raccolta dei funghi.
Art. 110.  Sanzioni in materia di disciplina della raccolta dei tartufi.
Art. 111.  Sanzioni in materia di vincolo idrogeologico, di foreste e di pascoli.
Art. 112.  Sanzioni in materia di aree protette.
Art. 113.  Disposizioni comuni alle sanzioni.
Art. 114.  Efficacia della legge, disposizioni transitorie e di prima applicazione.
Art. 115.  Abrogazioni.
Art. 116.  Disposizioni finanziarie.


§ 3.5.68 - L.P. 23 maggio 2007, n. 11.

Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette.

(B.U. 5 giugno 2007, n. 23 - S.O. n. 2).

 

Titolo I

Disposizioni generali

 

Capo I

Finalità e definizioni

 

Art. 1. Finalità.

     1. Questa legge è finalizzata a migliorare la stabilità fisica e l'equilibrio ecologico del territorio forestale e montano, nonché a conservare e a migliorare la biodiversità espressa dagli habitat e dalle specie, attraverso un'equilibrata valorizzazione della multifunzionalità degli ecosistemi, al fine di perseguire un adeguato livello possibile di stabilità dei bacini idrografici, dei corsi d'acqua e di sicurezza per l'uomo, di qualità dell'ambiente e della vita e di sviluppo socio-economico della montagna. Il perseguimento di tali finalità è diretto ad assicurare la permanenza dell'uomo nei territori montani.

     2. La stabilità fisica ed ecologica del territorio e degli ecosistemi montani, la conservazione della biodiversità e la loro equilibrata valorizzazione sono perseguite, in particolare, attraverso:

     a) il mantenimento e il miglioramento della funzione protettiva, mediante la difesa idrogeologica del territorio e la tutela del bosco;

     b) la gestione dei corsi d'acqua;

     c) il riconoscimento, il miglioramento e la valorizzazione della funzione ambientale, connessa alla conservazione della biodiversità, degli habitat e delle specie, di quella igienico-sanitaria, legata alla qualità dell'aria e delle acque, e di quella culturale, legata al mantenimento del paesaggio montano;

     d) il sostegno alla funzione produttiva, rivolta allo sviluppo della filiera foresta-legno e degli altri prodotti e servizi assicurati dal bosco;

     e) la valorizzazione della funzione culturale e turistico-ricreativa, legata alla fruizione degli ecosistemi forestali e montani da parte dell'uomo;

     f) la realizzazione degli interventi che assicuri, accanto alle finalità di valorizzazione, sicurezza e salvaguardia ambientale, anche un'adeguata ed equilibrata considerazione delle esigenze di sviluppo economico, sociale, turistico e ricreativo espresse dalle comunità locali.

     3. La Provincia riconosce l'importante interesse pubblico rivestito dal bosco e, più in generale, dalle risorse forestali e montane, per le funzioni produttiva, protettiva e di difesa idrogeologica, ambientale e igienico-sanitaria, con particolare riferimento al mantenimento della funzionalità bioecologica, turistica e culturale. La Provincia favorisce una gestione integrata e sostenibile delle risorse forestali e montane, indirizzata a garantirne la multifunzionalità anche attraverso l'applicazione della selvicoltura naturalistica ed il pieno coinvolgimento e la responsabilizzazione dei proprietari forestali.

     4. La Provincia riconosce, in particolare, l'importanza di una corretta gestione dei bacini idrografici, improntata a un uso conservativo dei suoli e, dove possibile, alle tecniche d'ingegneria naturalistica nella gestione dei corsi d'acqua e nelle sistemazioni idrauliche e forestali.

     5. La Provincia garantisce la partecipazione dei rappresentanti delle popolazioni locali e dei proprietari nelle forme e con gli strumenti indicati dalla legge e dai suoi regolamenti e provvedimenti attuativi.

 

     Art. 2. Definizioni.

     1. Ai fini di questa legge i termini bosco, foresta e selva sono equiparati, e valgono le seguenti definizioni:

     a) bosco: indipendentemente dall'origine, dal tipo di utilizzazione e dalla designazione catastale, ogni superficie coperta da vegetazione forestale arborea e arbustiva, a prescindere dallo stadio di sviluppo e dal grado di evoluzione della vegetazione, nonché le superfici già considerate o classificate bosco e temporaneamente prive della vegetazione forestale arborea e arbustiva preesistente per cause naturali o antropiche, i cui parametri dimensionali minimi sono definiti con regolamento;

     b) pascolo: ogni superficie caratterizzata da prevalente e permanente vegetazione di flora erbacea spontanea e con copertura arborea o arbustiva forestale inferiore alla percentuale definita con regolamento; si escludono dal pascolo tutte le superfici soggette a ordinaria coltivazione erbacea o a periodica lavorazione del suolo;

     c) selvicoltura naturalistica: approccio selvicolturale basato, in linea generale, sul principio della multifunzionalità, secondo il quale gli interventi su un determinato soprassuolo devono tendere a produrre un equilibrio tra le funzioni che la foresta è in grado di svolgere, assicurando in primo luogo la funzionalità bioecologica, che costituisce la premessa delle altre funzioni;

     d) gestione forestale sostenibile: l'uso e la corretta gestione delle foreste e dei terreni forestali, in armonia con i principi forestali, internazionalmente riconosciuti, con gli impegni assunti nelle convenzioni internazionali in materia forestale, di tutela della biodiversità e di lotta ai cambiamenti climatici, nelle forme e a un tasso di utilizzazione tali da assicurare il mantenimento della biodiversità, della produttività, della capacità di rigenerazione, della vitalità e della possibilità di svolgere ora e per il futuro le rilevanti funzioni ecologiche, economiche e sociali a livello locale, provinciale e nazionale;

     e) rimboschimento artificiale: impianto di specie forestali per la costituzione di bosco;

     f) strade forestali: vie di penetrazione, con fondo stabilizzato, all'interno delle aree forestali, destinate al servizio dei patrimoni silvo-pastorali nonché al collegamento di questi con la rete viaria pubblica; sono escluse le strade soggette a pubblico transito, classificate ai sensi delle leggi vigenti;

     g) infrastrutture forestali: le strade forestali, le piste di esbosco, le condotte permanenti per l'esbosco del legname, i piazzali di prima lavorazione e di deposito del legname collegati con le strade forestali, nonché i rifugi destinati a ospitare gli operai addetti ai lavori boschivi e le rimesse per il ricovero di macchine e attrezzature forestali;

     h) sistema di aree protette: l'insieme delle aree destinate alla conservazione di habitat, specie ed emergenze naturalistiche e alla valorizzazione socio-economica e culturale sostenibile;

     i) bosco di protezione: bosco la cui funzione principale consiste nella difesa di terreni, insediamenti umani e infrastrutture dalla caduta di valanghe, dal rotolamento di sassi, nonché nel miglioramento della stabilità idrogeologica di porzioni di territorio e delle condizioni igienico-sanitarie locali;

     j) foreste demaniali: insieme dei territori silvo-pastorali e montani e dei relativi beni immobili già rientranti nel patrimonio indisponibile della Provincia o che pervenissero alla Provincia in base all'articolo 68 dello Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige o in qualsiasi altro modo, o acquistati in base ad altre leggi; tali beni sono individuati con deliberazione della Giunta provinciale e sono intavolati con la dizione "Provincia autonoma di Trento - patrimonio indisponibile - foreste demaniali".

     2. Sono considerati bosco:

     a) i castagneti da frutto a coltivazione estensiva, e dunque non derivanti da impianto diretto su terreno agricolo;

     b) le mughete e gli ontaneti a ontano verde, a prescindere dall'altezza;

     c) le golene e le rive dei corsi d'acqua in fase di avanzata colonizzazione arbustiva o arborea;

     d) le aree forestali destinate alla fruizione turistico-ricreativa senza alcuna estesa modificazione dell'assetto naturale del suolo e del soprassuolo;

     e) gli improduttivi localizzati, le superfici nude, le strade forestali, le piste forestali e le altre infrastrutture forestali poste all'interno delle aree boscate.

     3. Non interrompono la continuità del bosco la presenza di superfici non boscate di estensione inferiore a 2.000 metri quadrati, la viabilità agro-silvo-pastorale e i corsi d'acqua. In eguale modo, non influiscono sulla determinazione dell'estensione e delle dimensioni minime delle superfici a bosco i confini amministrativi, i confini di proprietà o catastali e le classificazioni urbanistiche e catastali.

     4. Non sono considerati bosco:

     a) le aree di neocolonizzazione interessate da vegetazione forestale, arborea e arbustiva, con altezza inferiore a due metri;

     b) le aree di neocolonizzazione da parte della vegetazione forestale su cui l'attività di sfalcio, pascolo o coltivazione è documentabile negli ultimi dieci anni;

     c) i viali, i giardini pubblici e privati, le aree verdi di pertinenza di edifici residenziali, le aree verdi attrezzate costituenti opere di urbanizzazione e i parchi urbani non derivanti dalla sovrapposizione di tale destinazione urbanistica a preesistenti aree boscate;

     d) gli impianti forestali a rinnovazione artificiale destinati a colture specializzate a rapido ciclo produttivo o alla produzione di legno pregiato, nonché alla coltivazione di alberi di Natale.

 

     Art. 3. Regolamenti.

     1. Le modalità d'attuazione e di esecuzione di questa legge sono stabilite da uno o più regolamenti, emanati entro un anno dalla sua data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione, sentiti il Consiglio delle autonomie locali e la competente commissione permanente del Consiglio provinciale, che deve esprimersi entro sessanta giorni dal ricevimento della proposta di regolamento, e assicurando il coinvolgimento dei portatori di interesse nei casi e secondo le modalità previste dai singoli regolamenti.

 

Titolo II

Pianificazione e programmazione

 

Capo I

Piani e programmi

 

     Art. 4. Linee guida forestali.

     1. Gli obiettivi strategici, gli indirizzi e le priorità per il perseguimento delle finalità di questa legge sono determinati attraverso le linee guida, in armonia con i principi generali definiti a livello nazionale e internazionale, in coerenza con il programma di sviluppo provinciale e il piano urbanistico provinciale, assicurando il coordinamento con la pianificazione provinciale di settore, con particolare riferimento ai settori agricolo, turistico, dell'energia, dell'artigianato e dell'industria.

     2. Le linee guida hanno durata pari alla legislatura e sono approvate dalla Giunta provinciale, sentito il Consiglio delle autonomie locali.

 

     Art. 5. Monitoraggio e sistema informativo forestale e montano.

     1. La Provincia individua nel monitoraggio permanente lo strumento per la valutazione della funzionalità della foresta e degli ecosistemi montani nei riguardi della sicurezza del territorio, della conservazione e valorizzazione dell'ambiente montano, dei cambiamenti climatici, della qualità dell'aria e dello sviluppo socio-economico, anche ai fini del miglioramento della qualità della vita. Il monitoraggio fornisce le conoscenze di base per la pianificazione forestale e montana, per la gestione dei corsi d'acqua, per la pianificazione delle aree protette e per il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

     2. Per i fini del comma 1 la Provincia effettua le seguenti analisi e rilevazioni, riferite agli indicatori individuati dagli strumenti di pianificazione previsti dalla legge, che contribuiscono a costituire il sistema informativo forestale e montano, parte integrante del sistema informativo ambientale e territoriale della provincia:

     a) inventario forestale per il monitoraggio dello stato e della consistenza del patrimonio forestale, anche con riferimento alle fitopatologie e alle altre avversità naturali;

     b) inventario delle aree percorse da incendi forestali;

     c) catasto dei corsi d'acqua e delle opere di sistemazione;

     d) catasto degli eventi alluvionali;

     e) catasto dei siti e delle zone costituenti la rete "Natura 2000" nonché degli habitat e delle specie ai sensi della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, e della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, concernente la conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.

     3. Il sistema informativo forestale e montano comprende gli strumenti conoscitivi previsti dal comma 2, gli ulteriori dati contenuti nei piani forestali e montani previsti dall'articolo 6, i terreni soggetti a vincolo idrogeologico in base alla normativa vigente in materia, il sistema di analisi idrologica per la valutazione delle portate liquide e solide. Nel sistema informativo, inoltre, confluiscono i dati derivanti dai piani di gestione forestale aziendale previsti dall'articolo 57, dai piani di gestione previsti dal titolo V e dai piani degli interventi di sistemazione idraulica e forestale previsti dall'articolo 85, e i dati del piano per la difesa dei boschi dagli incendi disciplinato dall'articolo 86, nonché tutti gli altri dati e le informazioni d'interesse per la programmazione delle risorse forestali, silvo-pastorali, delle sistemazioni idrauliche e forestali e delle aree protette, anche in attuazione degli obblighi internazionali in materia di monitoraggio dello stato delle risorse forestali.

     4. I contenuti del sistema informativo forestale e montano sono resi disponibili nell'ambito del sistema informativo ambientale e territoriale della provincia.

 

     Art. 6. Piani forestali e montani.

     1. La Provincia assume la pianificazione forestale e montana quale strumento principale per assicurare la realizzazione delle finalità previste dall'articolo 1. La pianificazione forestale e montana è predisposta in coerenza con il programma di sviluppo provinciale e in applicazione delle linee guida previste dall'articolo 4.

     2. I piani forestali e montani, riferiti all'intero territorio di ciascuna comunità o a sue parti omogenee, sono predisposti dalla Provincia. Sulla base dei dati del sistema informativo forestale e montano essi analizzano e individuano in particolare, fermo restando quanto previsto dal comma 3:

     a) la funzionalità bioecologica dei sistemi silvo-pastorali;

     b) l'assetto idrogeologico dei bacini idrografici, dei corsi d'acqua e dei conoidi;

     c) le zone soggette agli incendi forestali, anche ai fini della legge 21 novembre 2000, n. 353 (Leggequadro in materia di incendi boschivi);

     d) i boschi di protezione;

     e) la presenza e la caratterizzazione di ambiti particolarmente significativi legati alla conservazione della natura, quali corridoi o aree di particolare valore naturalistico e paesaggistico-ambientale;

     f) la vocazione delle foreste a svolgere funzioni produttive o di sviluppo socio-economico e valorizzazione turistica dei territori considerati.

     3. Al fine delle elaborazioni e delle analisi previste dal comma 2, lettere b) e c), i piani forestali e montani assumono a riferimento, quale base per le successive elaborazioni di settore, le carte dei pericoli e dei rischi della Provincia previste dalla normativa provinciale.

     4. Le singole elaborazioni dei piani forestali e montani, se conveniente ai fini tecnici, possono essere svolte, anche per stralci.

     5. Sulla base delle analisi e delle individuazioni previste dal comma 2, i piani forestali e montani:

     a) evidenziano le sinergie e i conflitti tra le diverse funzioni, nonché le funzioni prevalenti;

     b) individuano gli indirizzi per la pianificazione subordinata prevista dagli articoli 57, 85 e 86 e le tipologie degli interventi, consentendone il coordinamento;

     c) forniscono gli indirizzi generali per la pianificazione delle aree protette disciplinate dal titolo V;

     d) individuano i criteri in base ai quali le tipologie di interventi e di opere previste dagli articoli 10, 22 e 84 assumono interesse pubblico, anche ai fini delle sovvenzioni previste dal titolo IX, capo III.

     6. La pianificazione delle attività di gestione dei patrimoni silvo-pastorali, della gestione e conservazione delle aree protette e la programmazione delle attività e degli interventi della Provincia per quanto riguarda la sistemazione idraulica e forestale, in coerenza con gli indirizzi e le priorità definiti dai piani forestali e montani, si realizzano attraverso gli strumenti previsti dall'articolo 57, dal titolo V e dall'articolo 85.

     7. Ai fini dell'applicazione del vincolo idrogeologico disciplinato dal titolo III, capo II, anche sulla base delle analisi previste dal comma 2, lettera b), e tenuto conto delle caratteristiche dei territori e dei bacini idrografici oggetto di pianificazione, della loro fragilità e sensibilità nei confronti di modificazioni d'uso del suolo di tipo non conservativo, i piani forestali e montani definiscono:

     a) il livello di fragilità complessiva del bacino, le situazioni di maggiore fragilità e la necessità di adeguati approfondimenti di carattere idrogeologico;

     b) il diverso ruolo e l'efficacia della copertura forestale ai fini della riduzione delle situazioni di criticità e del mantenimento di elevati livelli di qualità ambientale;

     c) i criteri tecnici generali per le eventuali trasformazioni del bosco in altre forme di utilizzazione del suolo;

     d) gli indirizzi sugli eventuali interventi di natura compensativa.

     8. Ai fini della gestione dei corsi d'acqua e dei laghi iscritti negli elenchi delle acque pubbliche nonché delle sistemazioni idrauliche e forestali, i piani forestali e montani definiscono il reticolo idrografico di competenza esclusiva della Provincia, costituito dai corsi d'acqua e dai laghi iscritti nell'elenco delle acque pubbliche o intavolati al demanio idrico provinciale. Tale competenza può essere estesa ad altri corsi d'acqua o parti del reticolo idrografico, nonché a fenomeni di dissesto ivi presenti, in relazione alla dimensione dei fenomeni, alla necessità di un approccio articolato per la loro gestione o alla diffusione e ricorrenza di interventi di sistemazione idraulica e forestale eseguiti nel passato a cura della Provincia. Per i corsi d'acqua e i laghi così individuati sono attivate le procedure per l'iscrizione all'elenco delle acque pubbliche previsto dall'articolo 1 bis della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18 (Norme in materia di acque pubbliche, opere idrauliche e relativi servizi provinciali), come inserito dall'articolo 71 di questa legge.

     9. I piani forestali e montani sono approvati dalla Giunta provinciale e hanno validità fino all'approvazione dei nuovi piani o di eventuali varianti. Il regolamento definisce i requisiti professionali per la redazione e la procedura di approvazione dei piani, i criteri per la revisione e le forme di partecipazione, assicurando in particolare il pieno coinvolgimento dei comuni, delle comunità, dei proprietari, nonché l'acquisizione del parere del Consiglio delle autonomie locali, in coerenza con gli indirizzi stabiliti a livello internazionale e nazionale.

 

     Art. 7. Raccordo con la pianificazione territoriale.

     1. La pianificazione prevista da questa legge è predisposta in coerenza con il piano urbanistico provinciale e con il piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche.

     2. A tal fine i piani forestali e montani:

     a) definiscono e aggiornano, tramite il sistema informativo forestale e montano, la delimitazione delle aree silvo-pastorali, nonché il reticolo idrografico e gli altri tematismi da inserire nel piano urbanistico provinciale, nel rispetto di quanto previsto dalle sue norme d'attuazione;

     b) forniscono i criteri di coordinamento con la pianificazione delle aree protette disciplinate dal titolo V.

     3. Se i parchi naturali provinciali o il Parco nazionale dello Stelvio rientrano negli ambiti considerati dai piani forestali e montani, i rispettivi enti gestori concorrono alla loro redazione per l'ambito territoriale e per le tematiche di propria competenza, secondo le procedure definite dal regolamento.

 

Titolo III

Stabilità del territorio e sicurezza per l'uomo

 

Capo I

Conservazione e miglioramento della stabilità dei bacini idrografici, dei corsi d'acqua e degli ecosistemi forestali

 

     Art. 8. Finalità.

     1. Questo titolo, in coerenza con le finalità previste dall'articolo 1, è volto al miglioramento della stabilità del territorio provinciale e dei soprassuoli forestali, con riferimento:

     a) alla fragilità intrinseca del territorio;

     b) alla mitigazione delle situazioni di rischio idrogeologico;

     c) alla salvaguardia dalle avversità biotiche e abiotiche;

     d) alla difesa dagli incendi forestali;

     e) al riequilibrio e alla stabilizzazione degli ecosistemi forestali e montani.

     2. La Provincia riconosce che la stabilità del territorio è connessa al mantenimento della funzionalità idrogeologica del suolo e al corretto ed equilibrato assetto, anche colturale, dei bacini idrografici. A questo riguardo l'ecosistema forestale esprime, tra i diversi usi del suolo, il massimo grado di efficacia idrogeologica e la corretta gestione selvicolturale rappresenta un efficace strumento di prevenzione e contrasto del dissesto idrogeologico.

     3. La stabilità del territorio è perseguita attraverso il costante monitoraggio delle situazioni di pericolo e di rischio e più in generale della stabilità dei bacini e degli ecosistemi, attraverso gli interventi di sistemazione idraulica e forestale, di difesa del patrimonio boschivo provinciale dagli incendi e dalle altre avversità e di stabilizzazione degli ecosistemi montani, in base a questo capo, nonché mediante l'applicazione e la gestione del vincolo idrogeologico, disciplinato dal capo II di questo titolo.

     4. Il perseguimento delle finalità di questo articolo avviene nel rispetto delle esigenze di tutela ambientale previste dal titolo IV, in modo da contemperare le necessità di difesa del territorio con quelle di salvaguardia dell'ambiente, inteso come paesaggio e come ecosistema.

 

     Art. 9. Principi per la gestione dei corsi d'acqua.

     1. I corsi d'acqua di competenza provinciale sono sottoposti a interventi di sistemazione idraulica e idraulico-forestale del corso solo se gli interventi risultano necessari per la sicurezza dell'uomo o per la protezione di beni, di opere o infrastrutture di particolare valore, nonché per il miglioramento ambientale. Questi interventi salvaguardano, per quanto possibile, le altre funzioni svolte dal corso d'acqua, con particolare riferimento alla valenza ambientale, paesaggistica ed ecosistemica, migliorando le condizioni di laminazione dei deflussi e il regime idraulico del corso d'acqua e predisponendo spazi e strutture adeguate al controllo del trasporto solido.

     2. Gli interventi di sistemazione idraulica e forestale rispondono a criteri di sostenibilità, ricercando l'equilibrio fra le esigenze sociali di sicurezza della popolazione, le esigenze ecologiche e quelle economiche di contenimento dei costi. A tal fine devono essere considerate delle alternative d'intervento non strutturali, legate anche a una corretta pianificazione urbanistica, alla gestione delle fasce di rispetto idraulico e alla gestione del rischio residuo.

     3. Per i corsi d'acqua già sistemati gli interventi tendono al miglioramento delle caratteristiche ambientali. Gli alvei sono sistemati, per quanto possibile, in modo da mantenere lo scambio tra le acque superficiali e quelle di falda, permettendo l'insediamento di una vegetazione ripariale autoctona e favorendo habitat idonei per la fauna e la flora.

     4. Per assicurare il mantenimento o il ripristino della vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente ai corsi d'acqua, con funzioni di filtro per i solidi sospesi e gli inquinanti di origine diffusa, di stabilizzazione delle sponde e di conservazione della biodiversità, con regolamento sono disciplinati gli interventi di trasformazione e di gestione del suolo e del soprassuolo in una fascia estesa almeno dieci metri dalle sponde che delimitano l'alveo.

     5. Per garantire tali finalità e assicurare un'adeguata sicurezza, per i corsi d'acqua superficiali è assicurato il deflusso a cielo aperto, fatto salvo quanto previsto dal piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche. Se possibile, gli interventi di sistemazione promuovono la graduale eliminazione delle coperture e delle intubazioni d'alveo esistenti.

     6. Oltre a quanto previsto dalle indicazioni tecniche fornite dal piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche, se necessario, con il regolamento possono essere approvate specifiche norme tecniche per la progettazione e l'esecuzione degli interventi di sistemazione idraulica e forestale.

 

     Art. 10. Opere e interventi di sistemazione idraulica e forestale.

     1. Le finalità di questo titolo si perseguono mediante la realizzazione dei seguenti interventi e opere di sistemazione idraulica e forestale:

     a) interventi volti a ottenere la gestione dei corsi d'acqua finalizzata alla riduzione del pericolo, attraverso il contenimento delle piene e il controllo del trasporto solido;

     b) interventi di sistemazione del terreno sui versanti instabili, per il controllo dell'apporto solido nei corsi d'acqua e per la riduzione dell'erosione;

     c) interventi di difesa dei centri abitati e delle relative infrastrutture, che prevedono opere di ritenuta, di laminazione o di deviazione delle portate liquide o solide, per ridurre il pericolo derivante dai fenomeni alluvionali e torrentizi;

     d) lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione delle opere e degli alvei, per conservare in efficienza gli interventi e per mantenere una sufficiente sezione di deflusso e il buon regime dei corsi d'acqua, ivi compreso il trattamento della vegetazione in alveo, attuato in modo da contemperare le esigenze di efficienza idraulica con quelle di carattere ecologico, paesaggistico e ambientale;

     e) rimboschimenti, cespugliamenti e rinverdimenti di terreni denudati anche a seguito di incendi, interventi di arricchimento della composizione floristica e di riequilibrio dei popolamenti forestali, comprese le cure colturali e quelle indirizzate alla normalizzazione dei caratteri del bosco;

     f) interventi e opere secondo le tipologie indicate dai piani forestali e montani nei boschi di protezione;

     g) interventi e opere per la difesa dei boschi dagli incendi, previsti dal piano disciplinato all'articolo 86 ed eventualmente dai piani di gestione forestale aziendale previsti dall'articolo 57;

     h) interventi di lotta e di prevenzione delle avversità biotiche e abiotiche, compresa la ricostituzione del bosco danneggiato.

     2. Rientrano fra gli interventi previsti dal comma 1 le opere di carattere accessorio necessarie alla loro esecuzione, come le strade di servizio, le piste, i depositi, le mense e gli alloggi a servizio dei cantieri.

     3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 56 in ordine all'attività di gestione forestale da parte dei proprietari e dei soggetti gestori, la Provincia, i comuni e la comunità assicurano, secondo quanto previsto da questa legge, la realizzazione degli interventi e delle opere indicate dal comma 1 che, in quanto coerenti con i criteri stabiliti dai piani forestali e montani, sono di interesse pubblico.

     4. Sono riconosciuti di rilievo provinciale e sono riservati alla competenza della Provincia gli interventi e le opere di sistemazione dei corsi d'acqua e dei laghi iscritti nell'elenco delle acque pubbliche e nei relativi elenchi suppletivi, o intavolati al demanio idrico provinciale, e comunque quelli che rientrano nelle aree individuate dai piani forestali e montani ai sensi dell'articolo 6, comma 8, nonché gli interventi e le opere espressamente previsti dal piano per la difesa dei boschi dagli incendi. Rimangono esclusi gli interventi di difesa eseguiti dai privati ai sensi dell'articolo 6 della legge provinciale n. 18 del 1976, come modificato dall'articolo 75 di questa legge.

     5. Alla realizzazione degli interventi e delle opere la Provincia provvede secondo quanto previsto dall'articolo 84.

     6. Se si evidenziano situazioni di pericolo o rischio residuo, anche a fronte di organici interventi di sistemazione, la Provincia promuove adeguate azioni d'informazione e di educazione, assicura trasparenza nell'azione amministrativa nonché dialogo volto ad acquisire consenso e condivisione sulle misure di protezione e sulle attività di protezione civile.

 

     Art. 11. Difesa dei boschi dagli incendi.

     1. Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti:

     a) è vietato bruciare stoppie o altri residui vegetali all'interno dei boschi e a distanza inferiore a cento metri da essi;

     b) è vietato accendere fuochi all'interno dei boschi e a distanza inferiore a cinquanta metri da essi; è consentita l'accensione di fuochi nei punti fissi attrezzati a questo scopo, nonché l'uso di fornelli protetti da dispositivi o strutture atti a impedire il diffondersi di faville o braci;

     c) è vietato usare inceneritori sprovvisti di abbattitore di scintille all'interno dei boschi e a distanza inferiore a cinquanta metri da essi.

     2. Chi accende un fuoco nei casi consentiti dal comma 1 deve seguirne o farne seguire l'andamento da una persona incaricata, fino allo spegnimento.

     3. Gli enti pubblici o privati gestori di strade aperte al traffico ordinario o di ferrovie che attraversano boschi o che confinano con essi provvedono alla ripulitura delle scarpate nelle aree a elevato pericolo d'incendi boschivi attuando, a questi fini, gli speciali trattamenti o accorgimenti tecnici eventualmente prescritti dalla struttura provinciale competente in materia di foreste.

     4. Nelle zone individuate dal Presidente della Provincia con proprio decreto, ai sensi della normativa provinciale in materia di lotta attiva agli incendi boschivi, quali aree interessate da eccezionale pericolo d'incendio è vietato, sino a quando non viene dichiarata la cessazione dello stato di eccezionale pericolo:

     a) accendere fuochi a distanza inferiore a duecento metri dai boschi, salvo i casi in cui sono consentite deroghe in base al piano disciplinato dall'articolo 86;

     b) bruciare stoppie o altri residui vegetali a distanza inferiore a duecento metri dai boschi;

     c) usare all'interno dei boschi motori sprovvisti di scarico di sicurezza;

     d) fumare nei boschi.

     5. Nelle zone boscate e nei pascoli percorsi dal fuoco si applicano i divieti, le prescrizioni e le sanzioni previste dall'articolo 10, comma 1, della legge n. 353 del 2000, relativamente alle seguenti fattispecie:

     a) per almeno quindici anni non possono essere previste destinazioni diverse da quella preesistente all'incendio;

     b) è consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente;

     c) per dieci anni è vietata la realizzazione di edifici, di strutture e infrastrutture finalizzate a insediamenti civili e attività produttive, salvi i casi in cui la realizzazione è stata prevista prima dell'incendio dagli strumenti urbanistici vigenti.

     6. La struttura provinciale competente in materia di foreste, se necessario per garantire la stabilità dei suoli e la continuità dei popolamenti forestali, può ordinare ai proprietari di boschi percorsi o distrutti da incendi il ripristino del bosco, prescrivendone le modalità e i tempi di realizzazione.

     7. Trascorso il termine stabilito ai sensi del comma 6, in caso d'inadempienza, i lavori di ripristino sono eseguiti dalla struttura provinciale competente in materia di foreste con la procedura prevista dall'articolo 18, commi 5 e 6.

     8. Per l'applicazione del comma 5, i comuni, entro novanta giorni dalla data di approvazione del piano per la difesa dei boschi dagli incendi, censiscono, con un apposito catasto, i boschi percorsi dal fuoco nell'ultimo quinquennio, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dalla struttura provinciale competente in materia di foreste. Il catasto è aggiornato annualmente.

     9. L'elenco dei boschi percorsi dal fuoco nell'ultimo quinquennio è esposto per trenta giorni all'albo comunale, per eventuali osservazioni. Decorso tale termine i comuni valutano le osservazioni presentate e approvano gli elenchi definitivi e le relative perimetrazioni entro i successivi sessanta giorni; entro i successivi trenta giorni li trasmettono alla struttura provinciale competente in materia di foreste.

     10. Se le aree percorse da incendio interessano superfici boscate di estensione tale da poter interferire negativamente con le popolazioni animali, la Giunta provinciale può istituire un'oasi di protezione per un periodo di dieci anni. Se le aree percorse da incendio interessano superfici boscate pascolate, la Giunta provinciale può bandire il pascolo per un periodo di dieci anni, per consentire un'efficace ricostituzione dei soprassuoli.

     11. Per quanto non è previsto da questa legge, la lotta attiva nei confronti degli incendi boschivi è disciplinata dalla vigente normativa provinciale in materia di protezione civile.

 

     Art. 12. Prevenzione e lotta fitosanitaria.

     1. Preferibilmente gli interventi di lotta fitosanitaria nei boschi sono realizzati con tecniche integrate selvicolturali e biologiche, se si accerta il superamento del livello di danno accettabile in riferimento all'intensità e all'estensione dell'attacco e al ruolo ecosistemico dei patogeni.

     2. L'eventuale utilizzo di sistemi di lotta chimica nei boschi è soggetto ad autorizzazione, rilasciata dalla struttura provinciale competente in materia di foreste. L'autorizzazione non è richiesta per interventi puntuali su singole piante e materiale legnoso in ambito forestale, effettuati comunque con i criteri previsti dal comma 1 e con sostanze a basso impatto e non residuali.

     3. La struttura provinciale competente in materia di foreste fornisce consulenza in merito ai trattamenti puntuali previsti dal comma 2. Fermi restando gli obblighi previsti dalle vigenti disposizioni a carico del proprietario o del possessore del bosco, la predetta struttura può mettere in atto le azioni e gli interventi previsti dai commi 1 e 2. In tal caso gli interventi sono posti a carico del bilancio provinciale.

     4. I proprietari dei boschi hanno l'obbligo di segnalare tempestivamente alla struttura provinciale competente in materia di foreste l'insorgenza o la presenza di fitopatologie che possono minacciare i boschi. I proprietari sono tenuti a eseguire i lavori e gli interventi di lotta fitosanitaria stabiliti dalla struttura provinciale competente.

 

Capo II

Disciplina e applicazione del vincolo idrogeologico

 

     Art. 13. Vincolo idrogeologico.

     1. Ai sensi dell'articolo 56 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), e per le finalità previste dall'articolo 8 di questa legge, questo capo riordina lo strumento del vincolo idrogeologico.

     2. Lo strumento del vincolo idrogeologico è finalizzato alla conservazione e al miglioramento delle forme d'uso che consentono la formazione e il mantenimento di soprassuoli e di suoli con buone caratteristiche idrologiche, che garantiscono elevati livelli di qualità ambientale, un'adeguata protezione del terreno e delle zone di fondovalle, evitando il denudamento e l'impermeabilizzazione del suolo, e, se possibile, che consentono di evitare il ricorso a interventi artificiali di ripristino e di manutenzione.

     3. Sono soggetti a vincolo idrogeologico tutti i terreni già vincolati ai sensi della normativa vigente in materia di vincolo idrogeologico alla data di entrata in vigore di questa legge e tutti i boschi, come definiti dall'articolo 2, ovunque collocati.

     4. Con regolamento la Provincia provvede a definire la procedura con la quale la Giunta provinciale può ridelimitare i terreni soggetti a vincolo idrogeologico, in coerenza con le finalità di questo articolo.

     5. Ai fini dell'applicazione e della gestione del regime del vincolo idrogeologico si intende:

     a) per trasformazione del bosco in un'altra forma di utilizzazione del suolo: ogni intervento artificiale che comporta l'eliminazione della vegetazione esistente e l'asportazione o la modifica del profilo del suolo forestale, finalizzato a un'utilizzazione diversa da quella forestale;

     b) per movimenti di terra: tutti gli interventi che comportano modifiche permanenti dell'assetto dei suoli e dei terreni in area non boscata.

     6. Le trasformazioni del bosco in un'altra forma di utilizzazione del suolo e i movimenti di terra sono vietati, salvo che siano autorizzati ai sensi di questa legge in quanto compatibili con le finalità previste dall'articolo 8.

     7. Nell'ambito delle fasce di rispetto dei corsi d'acqua e dei laghi iscritti nell'elenco delle acque pubbliche o intavolati al demanio idrico provinciale si applica solo la legge provinciale n. 18 del 1976.

 

     Art. 14. Autorizzazioni alla trasformazione di coltura e ai movimenti di terra.

     1. L'autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico per la realizzazione delle trasformazioni dei boschi in un'altra forma di utilizzazione del suolo e dei movimenti di terra è rilasciata dalla Giunta provinciale con l'approvazione definitiva dello strumento urbanistico comunale, per le previsioni in esso contenute, secondo quanto previsto dal comma 2.

     2. In coerenza con la procedura prevista dalla vigente normativa provinciale in materia di urbanistica per l'adozione, l'approvazione e l'entrata in vigore degli strumenti urbanistici, la procedura per il rilascio delle autorizzazioni per la realizzazione delle trasformazioni dei boschi in un'altra forma di utilizzazione del suolo e dei movimenti di terra è definita con regolamento. In particolare il regolamento prevede:

     a) i casi e le modalità in cui è assunto il parere della struttura provinciale competente in materia di foreste, con particolare riguardo allo strumento urbanistico comunale; la struttura provinciale si esprime in coerenza con quanto previsto dal piano forestale e montano corrispondente e con quanto prescritto dal comitato tecnico forestale in relazione al piano urbanistico della comunità;

     b) i casi e le modalità in cui è assunto il parere del comitato tecnico forestale previsto dall'articolo 20, con particolare riguardo allo strumento urbanistico della comunità ed alle osservazioni formulate dal comune in sede di approvazione definitiva dello strumento urbanistico comunale; il comitato tecnico forestale si esprime in coerenza e nel rispetto di quanto contenuto nel piano forestale e montano corrispondente, fissando, se le previsioni sono ritenute compatibili con l'assetto idrogeologico dei bacini idrografici di appartenenza, idonee prescrizioni, anche relativamente agli interventi di natura compensativa;

     c) la facoltà del comune interessato di formulare osservazioni sul parere del comitato tecnico forestale;

     d) la decisione della Giunta provinciale sulle osservazioni formulate dal comune in sede di approvazione definitiva dello strumento urbanistico, sentito il comitato tecnico forestale.

     3. Con propria deliberazione la Giunta provinciale individua i contenuti degli strumenti urbanistici necessari per l'esame ai fini del vincolo idrogeologico.

     4. In deroga al comma 1, il comitato tecnico forestale e la struttura provinciale competente in materia di foreste rilasciano, rispettivamente, l'autorizzazione alla trasformazione del bosco in un'altra forma di utilizzazione del suolo e l'autorizzazione ai movimenti di terra per le seguenti tipologie d'opera:

     a) interventi soggetti alle disposizioni speciali vigenti in materia di impianti di trasporto a fune e di piste da sci, disciplinati dalla legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 (Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci); per gli interventi soggetti ad autorizzazione della commissione di coordinamento prevista dall'articolo 6 della legge provinciale n. 7 del 1987 è competente la struttura provinciale cui è attribuita la materia delle foreste;

     b) interventi soggetti alle disposizioni speciali in materia di attività di ricerca e di coltivazione delle cave e delle torbiere di cui alla legge provinciale 24 ottobre 2006, n. 7 (Disciplina dell'attività di cava); se gli interventi previsti da questa lettera non comportano trasformazione del bosco, la struttura provinciale competente in materia di foreste si esprime esclusivamente riguardo alle modalità di ripristino;

     c) interventi soggetti alla procedura d'impatto ambientale disciplinata dalla legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 (Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale e ulteriori norme di tutela dell'ambiente).

     5. Se l'inserimento della previsione urbanistica delle opere previste dal comma 4 è avvenuto acquisendo il parere secondo la procedura prevista da questo articolo, le autorizzazioni previste dal comma 4 sono operate verificando la coerenza del progetto presentato con quanto contenuto nel suddetto parere e nel provvedimento di definitiva approvazione dello strumento urbanistico da parte della Giunta provinciale, ferma restando la possibilità di dettare prescrizioni circa la più corretta collocazione delle opere e le migliori modalità realizzative, oltre che la possibilità d'imporre la realizzazione degli interventi compensativi o il versamento di un deposito cauzionale secondo quanto previsto dall'articolo 17.

     6. Fino a quando gli strumenti urbanistici comunali non sono approvati ai sensi di questo capo e del regolamento e fino all'approvazione dei relativi piani territoriali forestali e montani, la trasformazione dei boschi in un'altra forma di utilizzazione del suolo e i movimenti di terra sono esaminati ed eventualmente autorizzati ai sensi dell'articolo 16.

 

     Art. 15. Verifiche ai fini dell'ottenimento delle autorizzazioni urbanistiche.

     1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 14, comma 4, ai fini dell'ottenimento dei titoli abilitativi urbanistici, la struttura provinciale competente in materia di foreste e il comune competente per territorio esaminano, secondo il riparto delle competenze definito nel regolamento, i progetti relativi alle previsioni contenute negli strumenti urbanistici assoggettati alla procedura prevista dall'articolo 14 che comportano trasformazioni del bosco in un'altra forma di utilizzazione del suolo, per verificarne la congruità con le prescrizioni imposte dalla Giunta provinciale in sede di approvazione dello strumento urbanistico.

     2. Il regolamento prevede:

     a) le modalità generali e la procedura per le verifiche disciplinate dal comma 1;

     b) specifiche modalità per la verifica dei progetti conseguenti a piani di lottizzazione e a piani attuativi non soggetti all'approvazione della Giunta provinciale;

     c) la possibilità che la struttura provinciale competente in materia di foreste e il comune impongano prescrizioni circa le migliori modalità realizzative, l'esecuzione degli interventi compensativi o il versamento di un deposito cauzionale secondo quanto previsto dall'articolo 17;

     d) i casi in cui l'esame previsto dal comma 1 può essere delegato dalla struttura provinciale competente in materia di foreste ai propri uffici periferici;

     e) la possibilità che le verifiche operate dal comune siano ricomprese nell'ambito dei titoli abilitativi urbanistici.

     3. Relativamente alle opere pubbliche della Provincia e dei suoi enti funzionali, agli adempimenti previsti da questo articolo provvede la struttura provinciale competente in materia di foreste, fermo restando quanto previsto dall'articolo 14, comma 4.

 

     Art. 16. Autorizzazioni di opere non previste negli strumenti urbanistici.

     1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 14, comma 4, e la verifica della conformità urbanistica, le trasformazioni del bosco in un'altra forma di utilizzazione del suolo finalizzate alla realizzazione di opere non espressamente previste dagli strumenti urbanistici comunali sono autorizzate dal comitato tecnico forestale e dalla struttura provinciale competente in materia di foreste, secondo il riparto delle competenze e nel rispetto delle soglie e delle procedure definite dal regolamento. In particolare il regolamento:

     a) riserva al comitato tecnico forestale le autorizzazioni alle trasformazioni del bosco in un'altra forma di utilizzazione del suolo volte alla realizzazione di:

     1) bonifiche agrarie aventi superficie superiore a un ettaro;

     2) interventi di edificazione;

     3) impianti per la gestione di rifiuti;

     b) individua i casi in cui il rilascio dell'autorizzazione può essere delegato dalla struttura provinciale competente in materia di foreste ai propri uffici periferici;

     c) prevede procedure semplificate per le trasformazioni del bosco volte al ripristino di aree prative e pascolive.

     2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 14, comma 4, i movimenti di terra non previsti negli strumenti urbanistici comunali sono soggetti ad autorizzazione del comune territorialmente competente, anche nell'ambito dei titoli abilitativi urbanistici, nel rispetto delle soglie e delle procedure definite nel regolamento. In particolare il regolamento individua le tipologie di movimenti di terra per i quali non è necessaria alcuna autorizzazione.

     3. Relativamente alle opere pubbliche della Provincia e dei suoi enti funzionali, agli adempimenti previsti da questo articolo provvede la struttura provinciale competente in materia di foreste, fermo restando quanto previsto dall'articolo 14, comma 4.

 

     Art. 17. Interventi compensativi e depositi cauzionali.

     1. Il comitato tecnico forestale, la struttura provinciale competente in materia di foreste e il comune possono subordinare il rilascio delle autorizzazioni previste da questo capo alla realizzazione di opere forestali compensative; in alternativa, il comitato tecnico forestale e la struttura provinciale competente in materia di foreste possono imporre il versamento di una somma corrispondente al costo delle stesse opere forestali; la somma versata è introitata nel fondo forestale provinciale disciplinato dal titolo IX, capo II, per essere destinata alla realizzazione di analoghi interventi aventi rilievo pubblico. Il regolamento definisce le tipologie di opere forestali ammesse in compensazione e le modalità di definizione degli interventi compensativi.

     2. Il rilascio delle autorizzazioni previste da questo capo può essere subordinato anche al versamento di un deposito cauzionale a garanzia della corretta esecuzione dei lavori, con le modalità definite nel regolamento.

     3. In caso di esecuzione dei lavori non conforme all'autorizzazione o alle prescrizioni in essa contenute, che pregiudichi la stabilità idrogeologica dei luoghi, si applica quanto previsto dall'articolo 18, comma 3. In caso di mancata esecuzione degli interventi imposti ai sensi dell'articolo 18, comma 3, la struttura provinciale competente in materia di foreste provvede all'esecuzione dei lavori, rivalendosi sul deposito cauzionale previsto dal comma 2.

     4. Nel caso in cui il deposito cauzionale non sia sufficiente a coprire le spese per l'esecuzione dei lavori, la struttura provinciale competente in materia di foreste diffida l'interessato a effettuare il deposito di una somma d'importo corrispondente all'ulteriore spesa prevista presso il tesoriere della Provincia e provvede all'esecuzione dei lavori.

 

     Art. 18. Autorizzazioni in sanatoria, sospensione dei lavori e procedure di ripristino.

     1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste da questa legge, questo articolo disciplina la sanatoria di opere e interventi realizzati in violazione delle disposizioni previste dagli articoli 14, 15 e 16. L'esame e l'eventuale rilascio delle autorizzazioni in sanatoria spettano all'ente, alla struttura provinciale o all'organo competenti al rilascio delle autorizzazioni e alle verifiche in base agli articoli 14, 15 e 16. In particolare, fatte salve le competenze previste dall'articolo 14, comma 4, è competente la Giunta provinciale se le opere realizzate sono totalmente abusive ai sensi dell'articolo 14; sono competenti la struttura provinciale cui è attribuita la materia delle foreste e il comune se le opere abusive sono realizzate in difformità rispetto a quanto autorizzato e verificato ai sensi dell'articolo 15, comma 1.

     2. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste da questa legge, in caso di trasformazione delle superfici boscate in assenza delle autorizzazioni previste dagli articoli 14 e 16, la struttura provinciale competente in materia di foreste impone la sospensione dei lavori, comunica al responsabile le modalità per pervenire all'autorizzazione in sanatoria delle opere realizzate e, se l'interessato non presenta domanda di sanatoria o la domanda è respinta, impone al trasgressore l'esecuzione dei lavori di ripristino, fissando un adeguato termine.

     3. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste da questa legge, in caso di trasformazione delle superfici boscate effettuate in assenza delle verifiche previste dall'articolo 15 o in difformità dalle autorizzazioni o dalle prescrizioni conseguenti alle verifiche, qualora la difformità sia rilevante o sia pregiudiziale per l'assetto idrogeologico dei suoli, la struttura provinciale competente in materia di foreste o il comune, rispettivamente secondo il riparto delle competenze definito dal regolamento ai sensi di quanto previsto dall'articolo 15, comma 1, impongono la sospensione dei lavori, comunicano al responsabile le modalità per pervenire all'autorizzazione in sanatoria delle opere realizzate e, se l'interessato non presenta domanda di sanatoria o la domanda è respinta, impongono al trasgressore l'esecuzione dei lavori di ripristino o di adeguamento alle prescrizioni, fissando un adeguato termine.

     4. Il regolamento definisce la procedura e le modalità per il rilascio delle autorizzazioni in sanatoria, oltre che la documentazione necessaria. In particolare fissa i termini entro i quali l'interessato deve presentare la domanda, decorrenti dal ricevimento della comunicazione prevista dai commi 1 e 2.

     5. In caso di mancata esecuzione degli interventi imposti ai sensi di questo articolo, la struttura provinciale competente in materia di foreste, al di fuori dei casi previsti dall'articolo 17, commi 3 e 4, diffida l'interessato a effettuare il deposito di una somma presso il tesoriere della Provincia d'importo corrispondente alla spesa prevista e provvede all'esecuzione dei lavori.

     6. Se l'interessato non effettua il deposito, la riscossione delle somme dovute è disposta in base all'articolo 51 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di Trento).

 

     Art. 19. Ricorsi.

     1. I destinatari dei provvedimenti di rilascio e di diniego previsti da questo capo possono ricorrere alla Giunta provinciale, che decide in via definitiva.

 

     Art. 20. Comitato tecnico forestale.

     1. È istituito il comitato tecnico forestale, per l'esercizio delle funzioni attribuitegli da questa legge.

     Il comitato tecnico forestale è composto da:

     a) l'assessore provinciale competente in materia di foreste, con funzioni di presidente;

     b) il dirigente della struttura provinciale competente in materia di foreste, con ruolo di vicepresidente;

     c) il dirigente della struttura provinciale competente in materia di sistemazioni idrauliche e forestali;

     d) il dirigente della struttura provinciale competente in materia di strutture, gestione e servizi alle aziende agricole;

     e) il dirigente della struttura provinciale competente in materia geologica;

     f) il dirigente della struttura provinciale competente in materia di urbanistica e tutela del paesaggio;

     g) due rappresentanti della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento, scelti rispettivamente tra esperti in materie attinenti il governo e la difesa del territorio forestale e montano e la gestione dei patrimoni agro-pastorali;

     h) tre rappresentanti del Consiglio delle autonomie locali, scelti tra esperti in materie attinenti il governo del territorio e la difesa del suolo, ad esclusione dei dipendenti o ex dipendenti pubblici.

     2. Il comitato tecnico forestale è nominato con deliberazione della Giunta provinciale e resta in carica per la durata della legislatura. Il regolamento definisce le modalità di sostituzione dei componenti.

     3. Il presidente della comunità territorialmente interessata, o un suo delegato, partecipa alle sedute del comitato tecnico forestale chiamato a esprimersi su interventi o su opere ricadenti nel territorio della comunità, con diritto di voto. Può assistere alle sedute del comitato tecnico forestale un rappresentante del comune territorialmente interessato.

     4. Per la validità delle riunioni del comitato è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei componenti in carica. Il comitato delibera a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

     5. Ai componenti del comitato tecnico forestale sono corrisposti i compensi stabiliti dalle leggi provinciali vigenti in materia di organi collegiali.

 

Titolo IV

Salvaguardia e valorizzazione del territorio e dell'ambiente montano

 

Capo I

Conservazione e miglioramento della multifunzionalità dei sistemi ecologici montani

 

     Art. 21. Finalità e principi.

     1. La Provincia garantisce la conservazione e il miglioramento della qualità del territorio, del patrimonio ecologico, del paesaggio e dell'ambiente, ai fini del miglioramento della qualità della vita e dell'equilibrio dei sistemi ecologici.

     2. Il mantenimento e il miglioramento dei livelli di biodiversità e della multifunzionalità degli ecosistemi naturali e montani, attraverso la tutela e la conservazione di habitat e specie su tutto il territorio provinciale, rappresentano l'obiettivo prioritario di questo titolo e si realizzano attraverso:

     a) le attività di monitoraggio, le opere e gli interventi previsti dall'articolo 22;

     b) l'applicazione delle direttive n. 79/409/CEE e n. 92/43/CEE;

     c) il sistema delle aree protette, secondo quanto previsto dal titolo V.

     3. Rientrano tra le finalità di questo titolo il riconoscimento e la valorizzazione delle emergenze naturalistiche, delle valenze ambientali, nonché di quelle paesaggistiche e culturali del territorio.

     4. Concorrono al perseguimento delle finalità di questo titolo, in coerenza con esse, gli interventi e le opere previste da questa legge per assicurare la stabilità del territorio forestale e montano, nonché la gestione sostenibile del bosco e della risorsa legno.

 

     Art. 22. Opere e interventi di miglioramento ambientale.

     1. Le finalità individuate dall'articolo 21 si perseguono attraverso interventi e opere diretti alla conservazione e al miglioramento della multifunzionalità degli ecosistemi naturali, e in particolare attraverso:

     a) interventi volti a mantenere e accrescere la stabilità e la funzionalità bioecologica dei soprassuoli forestali, anche per migliorare la qualità dell'acqua, dell'aria e del suolo;

     b) interventi specifici volti a conservare e migliorare il patrimonio faunistico, a conseguire un rapporto equilibrato tra foresta e fauna, assicurando, in particolare, il mantenimento a fini faunistici e ambientali dell'alternanza dei diversi elementi vegetazionali che caratterizzano gli habitat montani;

     c) interventi diretti a conservare e a migliorare l'ambiente rurale, i prati e i pascoli, assicurando un assetto equilibrato del paesaggio;

     d) interventi di conservazione e di miglioramento della biodiversità e degli habitat, compresi gli interventi per il mantenimento e il potenziamento dei corridoi ecologici, per il miglioramento dell'efficienza del sistema integrato foresta - fiume e per la tutela del patrimonio genetico forestale autoctono, anche attraverso la produzione diretta di materiale di propagazione;

     e) la realizzazione e la manutenzione di sentieri e di percorsi ciclopedonali e di altri interventi con finalità didattica e divulgativa e di valorizzazione del territorio, nonché interventi specifici previsti dai piani di gestione redatti secondo la disciplina provinciale d'attuazione delle direttive n. 79/409/CEE e n. 92/43/CEE.

     2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 56 in ordine all'attività di gestione forestale da parte dei proprietari e dei soggetti gestori, la Provincia, i comuni e la comunità assicurano, secondo quanto previsto da questa legge, la realizzazione degli interventi e delle opere indicate dal comma 1 che, in quanto coerenti con i criteri stabiliti dai piani forestali e montani, sono di interesse pubblico e la realizzazione degli interventi e delle opere previsti dai piani di gestione eventualmente adottati ai sensi del titolo V.

     3. Alla realizzazione degli interventi e delle opere la Provincia provvede secondo quanto previsto dall'articolo 84.

 

     Art. 23. Disciplina dei rimboschimenti artificiali.

     1. Salvo quanto previsto dal comma 2, per i fini previsti dall'articolo 21 è vietato il rimboschimento artificiale delle aree agricole o a pascolo, come individuate dal piano urbanistico provinciale e dalla pianificazione urbanistica subordinata.

     2. Previa autorizzazione della struttura provinciale competente in materia di foreste, sono ammessi i rimboschimenti volti al recupero o alla stabilizzazione di superfici degradate o manomesse qualora non espressamente previsti dai piani forestali e montani indicati dall'articolo 6 o dai piani di gestione forestale aziendale indicati dall'articolo 57.

     3. Fatto salvo quanto previsto da questa legge per gli interventi realizzati direttamente dalla Provincia ai sensi dell'articolo 84, i rimboschimenti ammissibili secondo quanto disposto dal comma 2 sono autorizzati con la procedura definita nel regolamento.

     4. Nel caso di rimboschimenti artificiali realizzati in assenza dell'autorizzazione prevista dal comma 3, si applica quanto previsto dall'articolo 18 in materia di autorizzazioni in sanatoria, di sospensione dei lavori e di procedure di ripristino.

 

     Art. 24. Piante monumentali e siti di particolare valenza ambientale.

     1. I piani forestali e montani individuano e censiscono le piante monumentali e i siti di particolare valenza ambientale, naturalistica ed ecologica presenti nelle aree forestali e montane. L'elenco delle emergenze così individuate è trasmesso alla struttura provinciale competente in materia di urbanistica e tutela del paesaggio, al fine dell'eventuale attivazione della procedura prevista dalla vigente normativa provinciale in materia di urbanistica e tutela del paesaggio per l'inclusione nell'elenco dei beni di rilevante interesse ambientale e naturalistico.

     2. Se le piante monumentali e i siti di particolare valenza ambientale sono inclusi nell'elenco dei beni di rilevante interesse ambientale e naturalistico, alla loro valorizzazione e manutenzione, secondo quanto previsto dalla vigente normativa provinciale in materia di urbanistica e tutela del paesaggio, provvedono i comuni in proprio o affidando l'intervento a soggetti privati, ovvero le amministrazioni separate dei beni di uso civico, con il supporto tecnico delle strutture provinciali competenti.

     3. È garantita in ogni caso la gestione forestale dei siti ricadenti in aree a bosco, secondo le direttive contenute nei piani forestali e montani.

 

Capo II

Tutela di flora, fauna, funghi e tartufi

 

     Art. 25. Protezione della flora.

     1. Fermo restando quanto previsto dal titolo V, capo II, in ordine all'attuazione delle direttive n. 79/409/CEE e n. 92/43/CEE, sono considerate tipiche dell'ambiente alpino, e come tali protette, tutte le specie erbacee, arbustive, di muschi e licheni che hanno diffusione naturale e spontanea nel territorio della provincia. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 27, di detta flora spontanea sono vietate l'estirpazione di piante, tuberi, radici, rizomi e stoloni, nonché la vendita o la commercializzazione, anche solo di parti di esse.

     2. Inoltre è vietato distruggere, danneggiare, raccogliere, detenere e commerciare esemplari o parti di essi appartenenti alle specie vegetali particolarmente tutelate elencate nel regolamento.

     3. Con regolamento sono stabilite le quantità massime ammesse alla raccolta per giorno e per persona di muschi, licheni e steli fioriferi, per ognuna delle specie della flora spontanea diverse da quelle tutelate ai sensi del comma 2. Con regolamento possono essere definite le quantità e le modalità di raccolta di particolari specie il cui utilizzo rientra nelle antiche consuetudini locali. Il regolamento non può fissare quantità di raccolta superiori a un chilogrammo, allo stato fresco, di muschi e licheni al giorno per persona, e a due chilogrammi, allo stato fresco, delle specie il cui utilizzo rientra nelle antiche consuetudini locali, al giorno per persona.

     4. Nessuna limitazione è posta al coltivatore diretto, al proprietario o all'affittuario, per la raccolta a proprio uso delle piante coltivate e di quelle infestanti i terreni coltivati. Sono escluse dai divieti e dalle limitazioni di questo articolo, inoltre, le specie vegetali che provengono da colture effettuate in giardino o in aziende agricole e che sono corredate da un documento attestante la provenienza.

 

     Art. 26. Protezione della fauna.

     1. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni provinciali in materia di fauna selvatica e fauna ittica e dal titolo V, capo II, in ordine all'attuazione delle direttive n. 79/409/CEE e n. 92/43/CEE, è vietato uccidere, distruggere, danneggiare, catturare, detenere e commerciare esemplari o parti di essi, in qualsiasi stadio di sviluppo, appartenenti alle specie animali individuate dal regolamento, che fissa i periodi, le modalità e le quantità ammesse alla raccolta per giorno e per persona per ognuna delle predette specie. Il regolamento non può fissare quantità superiori a un chilogrammo per persona e per giorno per la raccolta di esemplari appartenenti al genere Helix e al genere Rana.

     2. È vietato raccogliere, offrire in vendita e commerciare nidi di formiche, nonché uova, larve e adulti di tale specie. Inoltre è vietato raccogliere o catturare uova e girini di anfibi.

     3. I divieti di questo articolo non si applicano agli animali allevati in appositi impianti e dei quali sia documentata la provenienza.

 

     Art. 27. Deroghe ed esclusioni.

     1. In deroga a quanto previsto dagli articoli 25 e 26, fatto salvo quanto previsto dalla direttiva n. 92/43/CEE, è ammessa la raccolta di specie di flora e la cattura di specie di fauna per scopi scientifici, didattici, farmaceutici od officinali e per altre specifiche finalità individuate dal regolamento, previa acquisizione dell'autorizzazione rilasciata dalla comunità territorialmente competente, con i criteri e la procedura definiti nel regolamento.

     2. La raccolta di ogni specie di flora spontanea può essere vietata dal proprietario del fondo o da chi ne ha titolo legittimo mediante l'apposizione di idonee tabelle, nei modi e nelle forme previsti dal regolamento.

     3. Nel regolamento sono disciplinate le modalità e i termini di raccolta da parte del proprietario del fondo e delle persone da lui autorizzate.

 

     Art. 28. Disciplina della raccolta dei funghi.

     1. Per assicurare la continuità della produzione e la salvaguardia del suolo forestale, nel territorio della provincia la raccolta dei funghi spontanei, commestibili e non, è ammessa secondo i criteri, i periodi, le modalità e le quantità ammesse alla raccolta, per giorno e per persona, definiti nel regolamento. Il regolamento non può fissare quantità ammesse alla raccolta in misura superiore a due chilogrammi al giorno per persona, salvo quanto previsto dal comma 5, lettera f).

     2. Chiunque intenda raccogliere funghi nel territorio di un comune della provincia deve previamente presentare al comune interessato un'apposita denuncia ed effettuare il pagamento al comune di una somma commisurata al periodo di durata della raccolta. L'ammontare della somma è definito dal comune, nei modi previsti dal regolamento, in coerenza con i criteri definiti dalla Giunta provinciale.

     3. Sono esentati dalla denuncia e dal pagamento previsti dal comma 2 i residenti o comunque i nati in uno dei comuni della provincia, i cittadini iscritti all'anagrafe italiani residenti all'estero (AIRE) dei comuni della provincia, i proprietari o i possessori di boschi ricadenti in territorio provinciale, ancorché non residenti in un comune della provincia, e coloro che godono di diritto di uso civico, nell'ambito del territorio di proprietà o gravato dal diritto di uso civico.

     4. Nei parchi naturali provinciali e nelle foreste demaniali la raccolta dei funghi è consentita ai soli residenti in un comune della provincia ed esercitata ai sensi di questo articolo e del regolamento di cui al comma 5. Il regolamento definisce i casi in cui i comuni ricadenti nei parchi naturali provinciali possono prevedere la raccolta dei funghi anche da parte di persone non residenti in un comune della provincia, con particolare riguardo alle attività di natura turistica dei parchi.

     5. Il regolamento definisce anche:

     a) le modalità e le procedure in base alle quali il comune può determinare il periodo minimo di raccolta;

     b) le modalità per l'effettuazione della denuncia e quelle per il versamento della somma previste dal comma 2, dando facoltà ai comuni di accordarsi per organizzare l'esercizio in comune degli adempimenti previsti a loro carico, utilizzando anche l'organizzazione turistica locale, e il ricorso ad appositi sistemi di automazione, nonché stabilendo i casi in cui la ricevuta dell'avvenuto versamento sostituisce la denuncia;

     c) le modalità e i criteri per l'individuazione dei soggetti esentati secondo quanto previsto dal comma 3;

     d) i casi, ulteriori rispetto a quelli di esenzione di cui al comma 3, di agevolazione e di deroga nei confronti dell'obbligo di denuncia e di pagamento di cui al comma 2, ivi comprese le relative modalità di accertamento, con particolare riguardo alle persone che soggiornano a scopi turistici in un comune della provincia, a quelle che sono state anagraficamente residenti o hanno un genitore anagraficamente residente in un comune della provincia e a quelle che sono titolari di un diritto di proprietà o possesso su immobili adibiti ad uso abitativo ubicati in un comune della provincia: in tali casi, escluso quello relativo a un diritto di proprietà o possesso su immobili adibiti ad uso abitativo ubicati in un comune della provincia, per il quale vale la limitazione al territorio del comune, l'agevolazione o la deroga vale per la raccolta di funghi in tutto il territorio provinciale, salvo la limitazione di cui al comma 4;

     e) le modalità con cui è provata la titolarità alla raccolta;

     f) i criteri e le modalità di rilascio di permessi speciali nei casi in cui la raccolta dei funghi costituisce fonte di lavoro e di sussistenza o è dovuta a motivazioni scientifiche, di ricerca, culturali e formative; le autorizzazioni disciplinate da questa lettera sono rilasciate dal comune, salvo che il permesso interessi più comuni; in tal caso l'autorizzazione è di competenza della comunità competente per territorio.

     6. Per la ripartizione degli introiti derivanti dal pagamento delle somme previste dal comma 2, i comuni stipulano accordi di programma con i proprietari dei terreni aperti alla raccolta con superficie non inferiore a 100 ettari, su richiesta degli stessi. I comuni possono stipulare accordi con altri soggetti pubblici o privati relativamente alla denuncia e al pagamento della somma per la raccolta di funghi.

     7. Per agevolare la raccolta dei funghi in ambiti territoriali sovracomunali omogenei, in caso di associazioni fra più comuni, la denuncia prevista dal comma 2 può essere riferita al complessivo ambito territoriale dei comuni interessati.

     8. La disciplina della raccolta dei funghi è di competenza dei comuni e può essere delegata alla comunità.

     9. Per prevenire nell'ecosistema forestale profonde modificazioni sui fattori biotici e abiotici che regolano la reciprocità dei rapporti tra micelio fungino e radici delle piante componenti il bosco, in singole zone la raccolta dei funghi spontanei può essere vietata con deliberazione della Giunta provinciale, con la procedura e le modalità definite nel regolamento, garantendo la partecipazione dei proprietari interessati. Il regolamento prevede che la Giunta provinciale, per adottare la deliberazione, acquisisca il parere dei comuni territorialmente interessati.

     10. La raccolta dei funghi può essere interdetta dal proprietario del fondo o da chi ne ha titolo legittimo con l'apposizione a propria cura e spese di tabelle recanti l'esplicito divieto, nei modi e nelle forme previsti dal regolamento.

     11. È vietato rimuovere o danneggiare i cartelli e le tabelle di divieto. È vietata la costituzione di riserve private di raccolta a pagamento.

 

     Art. 29. Disposizioni per la ricerca e la raccolta dei tartufi.

     1. La raccolta dei tartufi è consentita solo a chi è in possesso del tesserino d'idoneità per la ricerca e la raccolta previsto dalla legge 16 dicembre 1985, n. 752 (Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo) e per le sole specie e nei periodi definiti nel regolamento. Il tesserino d'idoneità è rilasciato dalla struttura provinciale competente in materia di foreste, previo superamento di un esame volto ad accertare la conoscenza delle specie e delle varietà dei tartufi nonché delle norme tecniche relative alla loro ricerca e raccolta.

     2. Il regolamento definisce:

     a) l'elenco delle specie ammesse alla raccolta;

     b) le modalità, i periodi, gli orari e gli adempimenti da osservare per la raccolta;

     c) le quantità ammesse per giorno e per persona.

     3. Il regolamento non può fissare quantità superiori a un chilogrammo al giorno per persona.

     4. Anche per integrare e modificare l'elenco delle specie contenuto nel regolamento, la struttura provinciale competente può rilasciare speciali autorizzazioni per la ricerca a persone particolarmente esperte in materia, così da acquisire una più approfondita conoscenza in ordine alle specie di tartufi presenti nel territorio provinciale.

     5. É esentato dalla prova d'esame chi è in possesso di un tesserino d'idoneità rilasciato ai sensi della disciplina provinciale previgente.

     6. Le modalità per lo svolgimento dell'esame per il conseguimento del tesserino d'idoneità sono stabilite con deliberazione della Giunta provinciale.

     7. La raccolta di ogni specie di tartufo può essere vietata dal proprietario del fondo o da chi ne ha titolo legittimo mediante l'apposizione d'idonee tabelle, nei modi e nelle forme previste dal regolamento.

     8. Per quanto non diversamente disposto da questo articolo e dal suo regolamento d'esecuzione, per la ricerca, la raccolta e la commercializzazione dei tartufi si osserva la legge n. 752 del 1985.

 

Capo III

Produzione e commercializzazione di materiale di propagazione e tutela del patrimonio genetico dei popolamenti forestali

 

     Art. 30. Disposizioni per l'attuazione della direttiva 1999/105/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1999, relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione, e della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio.

     1. In attuazione della direttiva 1999/105/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1999, relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione e per il perseguimento delle finalità previste dall'articolo 21, questo capo disciplina la produzione ai fini di commercializzazione, la commercializzazione, la cessione e l'utilizzo di materiale di moltiplicazione per fini forestali, appartenente alle specie elencate nell'allegato I della direttiva. Per quanto non diversamente disposto da questo capo si applica il decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386 (Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione).

     2. Nelle attività per fini forestali previste dal comma 1 rientrano tutte le attività relative all'imboschimento e al rimboschimento, all'arboricoltura da legno, nonché la costituzione di filari, di siepi e di viali alberati in ambito rurale, la rinaturalizzazione e il ripristino ambientale.

     3. Per lo svolgimento delle attività elencate dai commi 1 e 2 non è consentito il ricorso ad organismi geneticamente modificati.

 

     Art. 31. Materiali forestali di base e di moltiplicazione.

     1. È ammesso l'utilizzo per fini forestali di solo materiale forestale di moltiplicazione proveniente da una delle zone individuate dall'organismo ufficiale. Tale materiale deve essere accompagnato da un certificato principale d'identità rilasciato da un organismo ufficiale ai sensi del decreto legislativo n. 386 del 2003, che ne comprovi la provenienza o l'identità clonale.

     2. I materiali di base individuati dall'organismo ufficiale sono comunicati ai proprietari nelle forme stabilite dal regolamento. Le aree in cui essi sono prodotti possono essere sottoposte a gestione speciale, con la promozione d'interventi volti al loro mantenimento e al loro miglioramento.

     3. La raccolta di materiali forestali di moltiplicazione è consentita nei soli popolamenti o piante parentali, inseriti nell'apposito registro provinciale previsto dal decreto legislativo n. 386 del 2003, ed è subordinata al preventivo assenso della struttura provinciale competente in materia di foreste e al successivo invio ad essa di un'idonea documentazione attestante le operazioni compiute, secondo le modalità definite dal regolamento.

 

     Art. 32. Competenze e deleghe di funzioni.

     1. Il rilascio delle licenze, il controllo e l'applicazione delle sanzioni ai sensi, rispettivamente, degli articoli 4, 15 e 16 del decreto legislativo n. 386 del 2003 sono svolti dalla struttura provinciale competente in materia di controllo fitosanitario.

     2. Le rimanenti funzioni attribuite all'organo ufficiale ai sensi del decreto legislativo n. 386 del 2003 sono svolte dalla struttura provinciale competente in materia di foreste.

     3. La struttura provinciale competente in materia di foreste può provvedere alla produzione di materiale forestale di moltiplicazione di provenienza locale, allo scopo di garantirne la disponibilità per le opere e per gli interventi previsti da questa legge, nonché per gli interventi in aree di particolare importanza naturalistica o con finalità di rinaturalizzazione o di miglioramento ambientale, o di piante ornamentali per la realizzazione d'interventi a valenza pubblica. Il regolamento disciplina le modalità di acquisizione e di eventuale cessione a terzi del materiale prodotto. Le somme relative alla cessione delle piantine sono introitate nel bilancio della Provincia.

     4. Al fine della tutela della biodiversità vegetale della Provincia, la costituzione e la gestione di arboreti per la produzione di semi e di talee è autorizzata dalla struttura provinciale competente in materia di foreste.

 

Titolo V

Sistema delle aree protette provinciali

 

Capo I

Finalità, principi e definizioni di settore

 

     Art. 33. Finalità.

     1. In attuazione dei principi costituzionali e dello Statuto speciale, nonché nel rispetto degli accordi nazionali, comunitari e internazionali, questo titolo detta le disposizioni per l'istituzione e per la gestione delle aree protette provinciali, al fine di garantire e promuovere, in forma unitaria e coordinata, la conservazione e la valorizzazione della natura, dell'ambiente, del territorio, del paesaggio e della cultura identitaria, e in particolare di assicurare:

     a) la conservazione, il recupero e la valorizzazione delle caratteristiche naturali e ambientali, con particolare riferimento agli habitat, alle specie, alle emergenze naturali e alla biodiversità;

     b) l'applicazione di metodi di gestione idonei a realizzare un'integrazione tra uomo e ambiente naturale, anche mediante la salvaguardia e la valorizzazione dei valori antropologici, archeologici, storici e architettonici;

     c) la promozione e la divulgazione dello studio scientifico;

     d) l'uso sociale dei beni ambientali in modo compatibile con la loro conservazione;

     e) l'educazione e la formazione in materia di tutela e di valorizzazione ambientale e naturalistica.

     2. La Provincia promuove e partecipa all'istituzione e alla gestione di aree protette interregionali, nazionali e internazionali.

     3. Per il perseguimento delle finalità previste dal comma 1 il sistema delle aree protette, nell'ambito della Provincia, è fondato sulla rete ecologica europea "Natura 2000", disciplinata dal capo II di questo titolo, per la tutela e la valorizzazione di elementi d'interesse comunitario, nonché sui parchi e sulle riserve, per la tutela e la valorizzazione di elementi d'interesse nazionale, provinciale e locale.

     4. Per il Parco nazionale dello Stelvio continua ad applicarsi la specifica disciplina stabilita dalla legge provinciale 30 agosto 1993, n. 22 (Norme per la costituzione del consorzio di gestione del Parco nazionale dello Stelvio. Modifiche e integrazioni delle leggi provinciali in materia di ordinamento dei parchi naturali e di salvaguardia dei biotopi di rilevante interesse ambientale, culturale e scientifico).

 

     Art. 34. Rete delle aree protette provinciali.

     1. La rete delle aree protette provinciali è costituita da:

     a) la rete ecologica europea "Natura 2000", disciplinata dal capo II di questo titolo;

     b) i parchi naturali provinciali, previsti dal capo III di questo titolo, costituiti da aree terrestri, fluviali e lacuali, di valore naturalistico e ambientale, organizzate in modo unitario, con particolare riguardo alle esigenze di protezione della natura e dell'ambiente, nonché d'uso culturale e ricreativo, tenuto conto dello sviluppo sostenibile delle attività agro-silvo-pastorali e delle altre attività tradizionali o comunque sostenibili atte a favorire la crescita economica, sociale, culturale e identitaria delle popolazioni residenti;

     c) le riserve naturali provinciali, previste dal capo IV di questo titolo, costituite da territori di rilevanza provinciale, destinate specificamente alla conservazione di una o più specie naturalisticamente rilevanti della flora e della fauna, oppure di uno o più ecosistemi importanti per le diversità biologiche e per il mantenimento delle risorse genetiche;

     d) le riserve locali, previste dal capo IV di questo titolo, costituite da territori di limitata estensione d'interesse comunale, gestite ai fini della conservazione dei loro caratteri e dei loro contenuti morfologici, biologici ed ecologici, o da altre zone di rilevanza locale, ambientale, paesaggistica, storica e culturale che si prestano a una valorizzazione che non ne pregiudichi la conservazione;

     e) le aree di protezione fluviale individuate e disciplinate dal piano urbanistico provinciale;

     f) la rete di riserve, costituita dalle aree presenti fuori parco previste dalle lettere a), c), d) od e), nel caso in cui rappresentino sistemi territoriali che, per valori naturali, scientifici, storico-culturali e paesaggistici di particolare interesse, o per le interconnessioni funzionali tra essi, si prestano a una gestione unitaria, con preminente riguardo alle esigenze di valorizzazione e di riqualificazione degli ambienti naturali e seminaturali e delle loro risorse, nonché allo sviluppo delle attività umane ed economiche compatibili con le esigenze di conservazione.

     2. La coerenza della rete delle aree protette provinciali è assicurata dall'individuazione di corridoi ecologici, intesi come aree di collegamento funzionale tra le diverse aree protette che, per la loro struttura lineare o per il loro ruolo di raccordo, favoriscono i processi di migrazione, di distribuzione geografica e di scambio genetico delle specie selvatiche.

 

     Art. 35. Individuazione e istituzione delle aree protette provinciali.

     1. La Provincia favorisce processi partecipati dal basso per l'individuazione e per l'istituzione delle aree protette provinciali, assicurando, in ogni caso, il pieno coinvolgimento e la responsabilizzazione delle comunità e dei comuni territorialmente interessati.

     2. Le aree destinate a parco naturale provinciale o a riserva naturale provinciale sono individuate e delimitate dal piano urbanistico provinciale. L'istituzione dei parchi naturali provinciali è disposta con legge provinciale; il loro ordinamento è disciplinato dal capo III di questo titolo.

     3. Un'apposita legge provinciale, a seguito di specifici patti territoriali, può individuare e delimitare aree da destinare a parco naturale provinciale, ulteriori rispetto a quelle previste dal piano urbanistico provinciale, fermo restando quanto previsto dal capo III di questo titolo in materia di ordinamento dei parchi.

     4. L'istituzione delle riserve naturali provinciali è disposta con deliberazione della Giunta provinciale, d'intesa con i comuni territorialmente interessati. La deliberazione della Giunta provinciale definisce:

     a) la perimetrazione dei confini esterni e dell'eventuale zonizzazione interna;

     b) le finalità specifiche, le norme d'attuazione e di tutela;

     c) gli obiettivi gestionali specifici;

     d) le misure d'incentivazione, di sostegno e di promozione per la conservazione e la valorizzazione delle risorse naturali, storiche, culturali e paesaggistiche del territorio.

     5. L'individuazione, la delimitazione, l'istituzione e l'eventuale revisione delle riserve locali sono disposte dai comuni interessati nell'ambito della procedura di definizione e di approvazione dei loro strumenti urbanistici, che definiscono anche i relativi vincoli di tutela.

     6. La rete di riserve è attivata su base volontaria attraverso accordi di programma tra i comuni interessati e la Provincia. Negli accordi di programma i comuni possono, con decisione unanime in tal senso, coinvolgere le comunità territorialmente interessate. Ferme restando le responsabilità e il ruolo dei comuni e delle comunità, partecipano all'accordo di programma anche l'Agenzia provinciale delle foreste demaniali istituita dall'articolo 68, la Magnifica Comunità di Fiemme, le Regole di Spinale e Manez e le amministrazioni separate dei beni di uso civico territorialmente interessate.

     7. Per i fini previsti dal comma 6, sono fatti salvi gli accordi di programma concernenti l'attivazione di parchi stipulati tra comuni nell'ambito dei patti territoriali, salvo facoltà di recesso a seguito dell'entrata in vigore di questa legge e ferma restando la necessità della verifica e sottoscrizione degli stessi da parte della Provincia.

     8. Sono confermati i parchi naturali provinciali denominati "Parco naturale Adamello - Brenta" e "Parco naturale Paneveggio - Pale di San Martino", istituiti ai sensi della legge provinciale 6 maggio 1988, n. 18 (Ordinamento dei parchi naturali). L'organizzazione e il funzionamento di questi parchi continuano a essere disciplinati dalla legge provinciale n. 18 del 1988 fino alla data stabilita dal regolamento previsto dal capo III di questo titolo.

     9. Le aree già individuate dal piano urbanistico provinciale come biotopi provinciali ai sensi della legge provinciale 23 giugno 1986, n. 14 (Norme per la salvaguardia dei biotopi di rilevante interesse ambientale, culturale e scientifico), nonché i biotopi provinciali e le riserve naturali già istituiti all'entrata in vigore di questa legge, se non ricadenti territorialmente all'interno di aree a parco naturale provinciale, assumono la classificazione di riserve naturali provinciali. Le aree già individuate dal piano urbanistico provinciale come biotopi provinciali ai sensi della legge provinciale n. 14 del 1986, nonché i biotopi e le riserve naturali già istituiti all'entrata in vigore di questa legge, se compresi territorialmente all'interno di aree a parco naturale provinciale e del Parco nazionale dello Stelvio, entrano a far parte della zonizzazione del parco.

     10. I biotopi d'interesse comunale già individuati ai sensi della legge provinciale n. 14 del 1986 sono riserve locali.

     11. La deliberazione istitutiva della riserva naturale provinciale, ferme restando le competenze in materia di gestione dei patrimoni agro-silvo-pastorali, garantisce la partecipazione dei comuni alla gestione della riserva e la pubblicità degli atti relativi alla definizione del piano di gestione.

     12. Le Regole di Spinale e Manez, la Magnifica Comunità di Fiemme, nonché i soggetti privati, sulla base d'idonei studi che dimostrino il valore ambientale dei luoghi e di un piano di gestione che definisca i vincoli di tutela, possono chiedere al comune d'individuare e istituire aree di loro proprietà quali riserve locali, con la procedura prevista dal comma 5. Le riserve così istituite assumono la denominazione di riserve locali private e sono ammesse alle sovvenzioni disciplinate dal titolo IX, capo III.

     13. Non possono essere istituite riserve naturali provinciali o riserve locali nel territorio di un parco naturale provinciale, né riserve locali all'interno di riserve naturali provinciali.

 

Capo II

La rete "Natura 2000"

 

     Art. 36. Disposizioni per l'attuazione della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, e della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, concernente la conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.

     1. Questo capo detta la disciplina per l'attuazione delle direttive n. 79/409/CEE e n. 92/43/CEE. Con riferimento alla tutela della fauna selvatica si applica la legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia). Per quanto non previsto da questo capo si applicano le definizioni e le disposizioni delle direttive citate.

     2. Questo capo, fatto salvo quanto previsto dal comma 3, si applica ai siti e alle zone ricadenti nel territorio provinciale elencati e individuati:

     a) dalla Commissione delle Comunità europee ai sensi dell'articolo 4 della direttiva n. 92/43/CEE;

     b) dalle deliberazioni assunte dalla Giunta provinciale secondo quanto previsto dai commi 1 e 2 dell'articolo 37.

     3. Il regolamento previsto dagli articoli 25, 26 e 27, nel definire le modalità e le quantità di raccolta per le specie per le quali la raccolta è permessa, costituisce misura d'attuazione dell'articolo 14 della direttiva n. 92/43/CEE, volta a garantire che il prelievo nell'ambiente naturale di esemplari delle specie selvatiche della fauna inferiore e della flora di cui all'allegato V della direttiva, nonché il loro sfruttamento, siano compatibili con il loro mantenimento sul territorio provinciale in uno stato di conservazione soddisfacente.

 

     Art. 37. Disposizioni per l'istituzione dei siti e delle zone.

     1. Sulla base degli elenchi dei siti d'importanza comunitaria previsti dall'articolo 36, comma 2, lettera a), e degli esiti dell'attività di monitoraggio prevista dall'articolo 5, la Giunta provinciale, con proprie deliberazioni, designa, previo parere obbligatorio delle comunità e dei comuni territorialmente interessati, nonché dei proprietari forestali con superficie non inferiore ai 100 ettari, le zone speciali di conservazione (ZSC) ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva n. 92/43/CEE.

     2. La Giunta provinciale, con proprie deliberazioni, individua, previo parere dei comuni territorialmente interessati, le zone di protezione speciale (ZPS) previste dalla direttiva n. 79/409/CEE. Le ZPS possono anche coincidere con le ZSC o, comunque, con i siti d'importanza comunitaria.

     3. La Giunta provinciale, in esito alle attività di sorveglianza e di monitoraggio previste dall'articolo 5, nonché alle valutazioni d'incidenza effettuate, può proporre al ministero competente e alla Commissione europea l'avvio delle procedure di valutazione e di revisione previste dall'articolo 9 della direttiva n. 92/43/CEE.

     4. Il regolamento definisce le procedure per la designazione delle ZSC e per l'individuazione delle ZPS previste da questo articolo, assicurando la partecipazione e l'acquisizione del parere dei comuni territorialmente interessati.

 

     Art. 38. Misure di conservazione.

     1. Le misure di conservazione delle ZSC e delle ZPS previste dai commi 2 e 3, elaborate nel rispetto dell'articolo 6, paragrafi 1 e 2, della direttiva n. 92/43/CEE e dall'articolo 4 della direttiva n. 79/409/CEE, sono approvate dalla Giunta provinciale sentito il Consiglio delle autonomie locali, previo parere obbligatorio delle comunità e dei comuni territorialmente interessati, nonché dei proprietari forestali con superficie non inferiore ai 100 ettari. Nell'approvare le misure di conservazione la Giunta provinciale tiene conto dei requisiti previsti dagli articoli 2 e 3 della direttiva n. 79/409/CEE, nonché dei criteri ornitologici individuati dall'articolo 4 della direttiva stessa.

     2. In prima applicazione di questa legge, per assicurare un livello minimo di tutela delle specie e degli habitat, le misure di conservazione generali sono predisposte dalla struttura provinciale competente in materia di conservazione della natura per tutte le ZSC e le ZPS, sentiti gli enti di gestione dei parchi.

     3. Le misure di conservazione specifiche per ogni zona o per gruppi di zone sono predisposte, in coerenza con le misure di conservazione generali:

     a) dagli enti di gestione dei parchi naturali provinciali, nell'ambito degli strumenti di pianificazione e programmazione previsti dal capo III di questo titolo, qualora le zone ricadano all'interno dei parchi;

     b) dai comuni o dalla comunità, se individuata come soggetto responsabile ai sensi dell'articolo 47, per le zone gestite attraverso la rete di riserve, nell'ambito degli strumenti di pianificazione ivi previsti;

     c) dalla struttura provinciale competente in materia di conservazione della natura per tutte le altre zone disciplinate da questo capo.

     4. Per l'adozione delle misure di conservazione relative alle zone ricadenti nel Parco nazionale dello Stelvio continua ad applicarsi la legge provinciale n. 22 del 1993.

     5. I soggetti individuati dal comma 3, nel fissare le misure di conservazione delle ZSC e delle ZPS, adottano all'occorrenza, e comunque nei casi previsti dalla legge, appropriati piani di gestione, specifici o integrati con altri piani di sviluppo, e le opportune misure regolamentari, amministrative o contrattuali conformi alle esigenze ecologiche degli habitat e delle specie tutelati dalle direttive comunitarie.

     6. Il regolamento definisce le procedure per l'adozione e l'approvazione delle misure di conservazione previste da questo articolo, stabilendo in particolare che nei casi disciplinati dal comma 3, lettere a) e b), sia acquisito il parere della struttura provinciale competente in materia di conservazione della natura.

 

     Art. 39. Valutazione d'incidenza.

     1. La valutazione d'incidenza dei piani, secondo quanto previsto dagli articoli 4, 6 e 7 della direttiva n. 92/43/CEE, è effettuata dall'autorità competente in via principale per l'approvazione del piano, sentita la struttura provinciale competente in materia di conservazione della natura. La valutazione d'incidenza dei piani è compresa nella valutazione effettuata in osservanza della disciplina stabilita dal regolamento previsto dal comma 6 dell'articolo 11 (Misure urgenti di adeguamento della normativa provinciale in materia di tutela dell'ambiente al quadro normativo statale e comunitario) della legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10.

     2. La valutazione d'incidenza dei progetti secondo quanto previsto dagli articoli 4, 6 e 7 della direttiva n. 92/43/CEE:

     a) è compresa nella valutazione d'impatto ambientale o nel provvedimento di verifica regolati dalla legge provinciale n. 28 del 1988 e dal relativo regolamento di esecuzione, con riferimento ai progetti assoggettati a procedura di valutazione d'impatto ambientale o a procedura di verifica, sentita la struttura provinciale competente in materia di conservazione della natura;

     b) è effettuata dagli enti di gestione dei parchi naturali provinciali o del Parco nazionale dello Stelvio, sentita la struttura provinciale competente in materia di conservazione della natura, nei confronti dei progetti, diversi da quelli indicati dalla lettera a), che interessano in tutto o in parte siti o zone e che ricadono anche solo in parte nei parchi naturali provinciali o nel Parco nazionale dello Stelvio;

     c) è effettuata dalla struttura provinciale competente in materia di conservazione della natura nei confronti dei progetti, diversi da quelli indicati dalle lettere a) e b), che interessano in tutto o in parte siti o zone non comprese all'interno di aree a parco;

     d) è effettuata dalla struttura provinciale competente in materia di conservazione della natura, sentito l'ente di gestione del parco eventualmente interessato, per i progetti, diversi da quelli indicati dalla lettera a), riguardanti l'esecuzione degli interventi previsti dall'articolo 85 e realizzati dalle strutture previste dall'articolo 84.

     3. Se la valutazione d'incidenza dà luogo a conclusioni negative, il suo superamento può essere deciso esclusivamente dalla Giunta provinciale, su richiesta del soggetto interessato, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dall'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva n. 92/43/CEE. I rapporti con la Commissione europea, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva n. 92/43/CEE, sono tenuti direttamente dal Presidente della Provincia, che provvede a informare anche il ministero competente in materia di ambiente.

     4. Con regolamento sono emanate le disposizioni necessarie per l'esecuzione di questo articolo e in particolare sono stabiliti:

     a) le procedure e le modalità secondo le quali è resa la valutazione d'incidenza prevista dai commi 1 e 2, assicurando idonee forme di partecipazione e informazione; il regolamento assicura anche idonee forme di coordinamento affinché i pareri di competenza degli enti gestori dei parchi sui piani forestali previsti dall'articolo 57, sulla loro congruenza con il piano del parco, siano espressi contestualmente al parere richiesto nell'ambito della procedura della valutazione d'incidenza;

     b) eventuali tipologie di progetti che non presentano incidenze significative sui siti o zone previsti da questo articolo;

     c) le procedure semplificate di verifica preventiva in ordine alla sussistenza o meno, nei singoli casi, del requisito d'incidenza significativa;

     d) le tipologie di piano da sottoporre a valutazione d'incidenza;

     e) lo schema della relazione per la valutazione d'incidenza di piani e progetti;

     f) la disciplina relativa all'istituzione, presso la struttura provinciale competente in materia di conservazione della natura, di un registro degli atti e della documentazione sull'attuazione di questo articolo; gli enti e le autorità indicati dal regolamento sono tenuti a fornire copia degli atti e della documentazione richiesti.

 

     Art. 40. Disposizioni per la prima applicazione della disciplina relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.

     1. In attesa dell'approvazione delle misure di conservazione indicate dall'articolo 38, comma 1, per i SIC e le ZPS ricadenti all'interno delle aree a parco naturale provinciale e per quelle coincidenti con i biotopi provinciali previsti dalla legge provinciale n. 14 del 1986, ora comprese nelle riserve naturali provinciali ai sensi del capo IV di questo titolo, si applicano le misure di salvaguardia e di tutela già contenute nei piani di parco vigenti, negli atti istitutivi e nei provvedimenti attuativi dei biotopi provinciali già adottati ai sensi della legge provinciale n. 14 del 1986. In attesa dell'attuazione della legge provinciale n. 22 del 1993, per i medesimi siti o zone ricadenti all'interno del Parco nazionale dello Stelvio resta ferma l'applicazione delle misure di conservazione stabilite dalla legislazione statale e provinciale recante la disciplina di salvaguardia e tutela del parco. Sono fatte salve le misure di salvaguardia e di conservazione già adottate dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 9 (Attuazione della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche) della legge provinciale n. 10 del 2004.

     2. Fino all'entrata in vigore del regolamento, alla valutazione d'incidenza sono sottoposti i piani indicati dall'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche); inoltre la relazione per la valutazione d'incidenza dei piani e dei progetti è formulata in conformità ai contenuti prescritti dall'allegato G al decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997.

 

     Art. 41. Gestione della rete "Natura 2000".

     1. Alla conservazione dei siti e delle zone disciplinate da questo capo concorrono:

     a) gli enti di gestione dei parchi, per le zone e i siti che ricadono completamente o in parte all'interno dei territori dei parchi;

     b) i comuni o la comunità, se individuata come soggetto responsabile ai sensi dell'articolo 47, sulla base di un piano di gestione, per le zone e i siti gestiti attraverso la rete di riserve;

     c) la struttura provinciale competente in materia di conservazione della natura, per le zone e i siti che non ricadono nelle lettere a) e b).

     2. Per le zone e i siti che interessano le foreste demaniali provinciali e i boschi di proprietà pubblica, i soggetti indicati dal comma 1, nel predisporre le misure di conservazione e il piano di gestione previsti dall'articolo 38, commi 3 e 5, assicurano la partecipazione e il raccordo con l'Agenzia provinciale delle foreste demaniali e con i rispettivi proprietari pubblici. Per le zone e i siti che interessano beni di uso civico è assicurata la partecipazione e l'acquisizione del parere dei soggetti che li amministrano.

     3. Nel caso in cui le zone o i siti siano adiacenti ad aree a parco naturale provinciale, il piano di gestione dev'essere coerente con il piano del parco. Inoltre il parco naturale provinciale può essere incaricato della conservazione, mediante accordo di programma.

     4. La Giunta provinciale definisce con propria deliberazione le modalità e le procedure per l'adozione e l'approvazione dei piani previsti da questo articolo, garantendo la partecipazione dei proprietari interessati.

     5. Nella realizzazione degli interventi individuati dai piani di gestione sono coinvolti i proprietari interessati che li possono realizzare direttamente qualora rientrino nelle attività di gestione forestale previste dall'articolo 56. La realizzazione degli interventi è comunque assicurata dai soggetti competenti alla redazione dei piani di gestione nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 1, dalla struttura provinciale competente in materia di foreste e di conservazione della natura e valorizzazione ambientale, anche in via diretta e con i modi previsti dal titolo IX, capo I, nei casi di cui alla lettera c) del comma 1.

     6. Gli interventi che ricadono all'interno delle foreste demaniali sono svolti direttamente dall'Agenzia provinciale delle foreste demaniali, sulla base di un programma concordato con il soggetto che ha predisposto il piano di gestione, oppure dai soggetti di cui al comma 1, lettere a) e b), previo accordo con l'Agenzia.

     7. Qualora gli interventi previsti da questo articolo rientrino tra le attività di gestione forestale, così come definite all'articolo 56, essi possono essere realizzati dai rispettivi proprietari.

 

Capo III

Ordinamento dei parchi naturali provinciali

 

     Art. 42. Organizzazione e funzionamento dei parchi.

     1. Fermo restando questo capo, l'organizzazione e il funzionamento dei parchi naturali provinciali sono disciplinati con regolamento, nel rispetto di quanto disposto per gli enti strumentali della Provincia dall'articolo 33, comma 2, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino).

     2. Il regolamento prevede in ogni caso, tra gli organi di gestione del parco:

     a) il comitato di gestione, con il compito di adottare gli atti fondamentali del parco ed esercitare le funzioni d'indirizzo e di controllo politico-amministrativo; il comitato è composto da:

     1) un membro in rappresentanza di ciascun comune ricadente nel parco; il numero dei membri è elevato a due se il territorio comunale compreso nel parco supera i 2.500 ettari, a tre se supera i 5.000 ettari; in questi casi un membro rappresenta le minoranze consiliari;

     2) un membro in rappresentanza di ciascun comune non ricadente nel parco che sia proprietario di almeno 140 ettari di terreni compresi nel parco;

     3) un membro in rappresentanza dell'Agenzia provinciale delle foreste demaniali nel caso in cui il parco naturale provinciale interessi territori rientranti nelle foreste demaniali provinciali;

     4) i dirigenti dei servizi provinciali competenti in materia di conservazione della natura, foreste e fauna, aziende agricole, urbanistica e tutela del paesaggio;

     5) due membri designati dalle Regole di Spinale e Manez e un membro designato dalla Magnifica Comunità di Fiemme per i parchi che interessano i rispettivi territori;

     6) almeno due rappresentanti di enti provinciali di ricerca in materia di ambiente;

     7) un membro in rappresentanza della Società degli alpinisti tridentini (SAT);

     8) due membri designati a maggioranza dalle associazioni protezioniste che costituiscono articolazioni provinciali di associazioni nazionali aventi come fine statutario la conservazione dell'ambiente naturale;

     9) un membro designato dalle associazioni più rappresentative delle associazioni agricole e dei coltivatori diretti;

     10) un membro designato a maggioranza dalle aziende per il turismo territorialmente interessate;

     11) un membro designato dagli organismi associativi a livello provinciale degli imprenditori;

     12) un membro designato dall'associazione dei cacciatori più rappresentativa della provincia di Trento e un membro designato, congiuntamente, dalle associazioni o società di pescatori sportivi locali concessionarie di diritti di pesca sulle acque ricadenti nel parco;

     13) un membro in rappresentanza di ciascuna comunità ricadente nel parco;

     14) tre rappresentanti delle amministrazioni separate dei beni di uso civico presenti nel parco;

     b) la giunta esecutiva, che è l'organo di gestione del parco ed è composta da non più di dieci membri del comitato di gestione eletti da esso tra i rappresentanti dei comuni, delle comunità, nonché dell'Agenzia provinciale delle foreste demaniali, della Magnifica Comunità di Fiemme, delle amministrazioni separate dei beni di uso civico e delle Regole di Spinale e Manez per i parchi che interessano i rispettivi territori; alla giunta esecutiva partecipano, con funzioni di supporto e senza diritto di voto, i responsabili delle strutture provinciali competenti in materia di aree protette, di foreste e fauna, di urbanistica e tutela del paesaggio;

     c) il presidente;

     d) il direttore, assunto dall'ente di gestione del parco con contratto di diritto privato di durata non superiore a cinque anni, rinnovabile alla scadenza, scelto tra i soggetti iscritti in un elenco di idonei all'attività di direttore di parco, istituito presso la Provincia e disciplinato con regolamento.

     3. Per l'esecuzione in amministrazione diretta di lavori e di opere di manutenzione previsti dalla programmazione annuale nel territorio dei parchi, gli enti di gestione dei parchi sono autorizzati a costituire un'adeguata dotazione di mezzi e ad assumere personale con contratto di diritto privato. Per i lavori in economia gli enti di gestione dei parchi applicano l'articolo 84, comma 3.

     4. Non trova applicazione quanto previsto dall'articolo 32, comma 6, lettera c), della legge provinciale n. 3 del 2006.

 

     Art. 43. Piano del parco.

     1. La tutela dei valori naturali e ambientali, storici, culturali, antropologici e tradizionali, nel perseguimento delle finalità dei parchi naturali provinciali individuate da questo titolo, è perseguita attraverso lo strumento del piano del parco.

     2. In particolare il piano, in coerenza con gli indirizzi contenuti nel programma di sviluppo provinciale, con il piano urbanistico provinciale e con questa legge, determina:

     a) la suddivisione nelle seguenti aree, anche tenuto conto dei monitoraggi di habitat e specie connessi a rete "Natura 2000", ivi compresa la loro perimetrazione:

     1) riserve integrali, caratterizzate da un'alta concentrazione di fattori ed elementi di grande interesse naturalistico e dal basso grado di antropizzazione, per i quali l'ambiente deve essere conservato nell'insieme dei suoi attributi naturali e nella caratterizzazione delle biocenosi e dei popolamenti, nonché nelle loro interdipendenze e nei rapporti con l'ambiente fisico;

     2) riserve guidate, caratterizzate dalla presenza di fattori ed elementi di interesse naturalistico e da un apprezzabile grado di antropizzazione, per le quali sono richieste particolari esigenze di tutela ambientale;

     3) riserve controllate, corrispondenti a zone maggiormente antropizzate;

     4) eventuali riserve speciali previste dal comma 3, al fine di assicurare una rigorosa tutela e la valorizzazione scientifica di specifici elementi geomorfologici, limnologici, floristici, faunistici, biologici, architettonico-paesaggistici e storico-antropici;

     b) le destinazioni d'uso pubblico o privato dell'area naturale protetta;

     c) i diversi gradi e tipi di accessibilità veicolare e pedonale, prevedendo in particolare percorsi, accessi e strutture idonee per i disabili, i portatori di handicap e gli anziani;

     d) i sistemi di attrezzature e servizi per la funzione sociale e turistica dell'area naturale protetta, quali musei, centri di visita, uffici informativi, aree di campeggio, attività ricettive e di agriturismo;

     e) gli indirizzi e i criteri per gli interventi di conservazione degli elementi floristici, faunistici, paesaggistici e, in genere, naturali e culturali, anche attraverso l'imposizione di vincoli alla gestione ordinaria e la corresponsione d'indennizzi, nei casi e secondo i criteri e le modalità determinate con regolamento;

     f) le misure di conservazione per i siti d'importanza comunitaria e per le zone di protezione speciale, ai sensi dell'articolo 38; in tal caso il piano costituisce piano di gestione ai sensi della direttiva n. 92/43/CEE;

     g) gli interventi riqualificativi, di recupero e di miglioramento, anche attraverso acquisizione, espropriazione o affitto di immobili, sulla base dei criteri determinati con regolamento;

     h) gli indirizzi riguardanti gli interventi antropici compatibili nelle singole zone del parco;

     i) gli indirizzi e i criteri per l'utilizzazione sociale, culturale, scientifica, ricreativa e turistico-sportiva;

     j) gli indirizzi e i criteri per il comportamento dei visitatori e di chiunque abbia accesso al parco;

     k) i casi in cui lo svolgimento di determinate attività all'interno del parco può comportare l'applicazione di tariffe, pedaggi o concorsi alla spesa, nonché le loro modalità di determinazione, in relazione ai costi sostenuti per la vigilanza e la tutela del parco;

     l) gli indirizzi e i criteri per le iniziative di promozione economica e sociale delle collettività residenti, quali:

     1) l'incentivazione finanziaria a soggetti pubblici e privati per il mantenimento e il ripristino delle caratteristiche ambientali e paesaggistiche e delle tipologie edilizie;

     2) la predisposizione diretta di servizi e strutture a carattere turistico-naturalistico, da gestire in proprio o da concedere in gestione a terzi, sulla base di convenzioni;

     3) l'agevolazione o la promozione d'iniziative fra i residenti nel parco per l'esercizio di attività tradizionali, artigianali e culturali atte a favorire lo sviluppo di un turismo ecocompatibile.

     3. Il piano può fissare la disciplina di tutela delle riserve speciali per conseguire le finalità previste dalla legge.

     4. Il piano è elaborato sulla base di specifiche indagini di settore ed è articolato nelle seguenti parti:

     a) relazione illustrativa sulle scelte operate, anche in rapporto al piano urbanistico provinciale; la relazione, in particolare, specifica i criteri ambientali, naturalistici, paesaggistici, urbanistici e socioeconomici d'impostazione del piano, con speciale riguardo alla destinazione delle aree e agli interventi previsti; una sua sezione è dedicata agli indirizzi per la conservazione e il miglioramento della fauna selvatica e della fauna ittica del parco, per realizzare un equilibrio fra fauna e ambiente, in coerenza con la relativa pianificazione provinciale di settore;

     b) rappresentazioni grafiche necessarie a illustrarne il contenuto, redatte in scala e in numero convenienti alla dimensione del parco;

     c) norme di attuazione inerenti gli interventi e le attività previste dal piano;

     d) obiettivi, iniziative e progetti da perseguire per favorire le attività economiche, sociali e culturali delle collettività residenti, definendo priorità, tempi e risorse necessari.

     5. Le norme di attuazione del piano, specificando gli indirizzi contenuti nel piano del parco, individuano le attività consentite, limitate o vietate nei parchi e in particolare:

     a) per quanto concerne gli interventi a valenza urbanistica, gli interventi antropici ammessi, i limiti e i divieti generali per ciascuna delle riserve integrali, guidate e controllate, nonché per ciascuna delle riserve speciali, se istituite e ricadenti nel parco; in particolare:

     1) nelle riserve integrali, sono consentiti solo gli interventi necessari per lo sviluppo della ricerca scientifica e per l'utilizzo a fini didattico-educativi, nonché gli interventi di riqualificazione ambientale e di manutenzione di sentieri, teleferiche e rifugi alpini;

     2) nelle riserve guidate è consentita la realizzazione, soprattutto mediante utilizzo e miglioramento dei manufatti esistenti, delle attrezzature necessarie per consentire l'accesso e la fruizione del parco da parte dei visitatori, nonché per lo svolgimento delle attività agro-silvo-pastorali;

     3) nelle riserve controllate sono consentite, subordinatamente alle esigenze di tutela ambientale, solo attrezzature di servizio, di collegamento e di trasporto necessarie per l'utilizzazione turistico ricreativa e sociale del parco, nonché per lo svolgimento delle attività agro-silvo-pastorali;

     b) l'accessibilità veicolare e pedonale all'interno del parco;

     c) l'accesso alle strutture, ai centri visitatori, ai servizi e alle attrezzature predisposte dagli enti di gestione;

     d) lo svolgimento di attività sportive, ricreative, educative;

     e) le attività ammesse nonché i limiti e i divieti generali e specifici, inerenti le foreste, la flora e i monumenti vegetali, il patrimonio mineralogico, paleontologico e carsico, i siti d'interesse geomorfologico, le aree archeologiche, i beni storici e culturali, la raccolta dei funghi e dei frutti del sottobosco e la fauna selvatica minore;

     f) gli interventi sulle acque;

     g) l'esercizio delle attività economiche ammesse;

     h) le attività ammesse e i divieti relativi ad altri comportamenti antropici nel parco.

     6. Le norme d'attuazione del piano possono altresì rinviare a specifici regolamenti la disciplina di dettaglio di alcune materie fissando anche la procedura per la loro adozione, ferma restando l'approvazione degli stessi da parte della Giunta provinciale.

     7. In assenza di una specifica disciplina contenuta nelle norme d'attuazione, nei parchi continuano ad applicarsi le norme di settore.

     8. Il regolamento fissa le procedure per l'adozione e l'aggiornamento, anche per stralci, del piano, assicurando adeguate forme di partecipazione, nonché la sua durata, fermo restando l'obbligo dell'acquisizione del parere del comitato scientifico delle aree protette previsto dall'articolo 52 e della struttura provinciale competente in materia di conservazione della natura e l'approvazione finale da parte della Giunta provinciale. Il piano è sottoposto a valutazione d'incidenza ai sensi del capo II di questo titolo.

     9. L'approvazione del piano da parte della Giunta provinciale equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza per le opere pubbliche o di pubblica utilità che esso prevede.

     10. Le prescrizioni del piano e delle sue norme d'attuazione sono vincolanti per i soggetti pubblici e privati che svolgono o intendono svolgere nel parco attività disciplinate dal piano.

     11. Le indicazioni del piano, nella parte in cui incidono su beni determinati e li assoggettano a vincoli preordinati all'espropriazione, conservano efficacia per dieci anni, salvo che nel frattempo non si sia proceduto alla loro espropriazione.

 

     Art. 44. Disposizioni particolari per l'esercizio di attività e di interventi nei parchi.

     1. Nei parchi la caccia è esercitata dagli aventi diritto nel rispetto della normativa provinciale in materia di fauna selvatica, delle previsioni del piano del parco e del piano faunistico provinciale, compatibilmente con la conservazione delle specie, fatte salve le seguenti prescrizioni:

     a) nelle riserve integrali l'esercizio della caccia è consentito solo per la selezione degli ungulati diretta al controllo delle popolazioni o per esigenze zoosanitarie; a tal fine chi è in possesso della licenza per l'esercizio venatorio è tenuto a sottoporre la selvaggina abbattuta al controllo del personale di vigilanza previsto dall'articolo 105, commi 1, 2 e 3, lettera a);

     b) nelle riserve speciali il piano del parco può disporre il divieto assoluto oppure limitazioni specifiche all'esercizio della caccia;

     c) i programmi di prelievo delle specie cacciabili e le prescrizioni tecniche per l'esercizio della caccia devono tener conto delle prescrizioni contenute nel piano del parco;

     d) in tutto il territorio dei parchi è vietato esercitare la caccia con il segugio;

     e) nei parchi, fermo restando quanto disposto da questo comma, sono vietati la cattura, l'uccisione, il danneggiamento e il disturbo della fauna, salvo quanto espressamente autorizzato dai parchi per fini di ricerca e di studio;

     f) nel territorio del parco coincidente con quello delle foreste demaniali disciplinate dal titolo VII la cattura e l'abbattimento di fauna selvatica sono ammessi per attività di ricerca scientifica nonché per esigenze zoosanitarie o di controllo delle popolazioni, sulla base di appositi piani di gestione deliberati dalla Giunta provinciale, sentito il comitato scientifico delle aree protette.

     2. Per le finalità previste dal comma 1, il piano faunistico provinciale è adottato sentiti gli enti di gestione dei parchi.

     3. Nei parchi la pesca può essere esercitata secondo quanto previsto dalla vigente legislazione provinciale in materia. È vietato l'esercizio della pesca nelle riserve integrali. Nelle riserve speciali il piano può disporre il divieto di pesca o specifiche limitazioni al suo esercizio.

     4. Nei parchi sono vietate le attività e gli interventi che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati, con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai loro habitat. In particolare sono vietati:

     a) la raccolta e il danneggiamento della flora spontanea, a eccezione di quanto eseguito per fini di ricerca e di studio, previa autorizzazione dell'ente parco; peraltro sono consentiti il pascolo e la raccolta di funghi, tartufi e altri prodotti del bosco, nel rispetto delle norme vigenti, degli usi civici e delle consuetudini locali;

     b) l'introduzione in ambiente naturale non recintato di specie estranee alla flora e alla fauna autoctona;

     c) il prelievo di minerali, fossili e altri materiali d'interesse geologico e paleontologico, salvo quanto espressamente autorizzato dai parchi per fini di ricerca e di studio;

     d) l'apertura di nuove cave, miniere e discariche; per quelle in esercizio alla data di entrata in vigore di questa legge il piano fissa le prescrizioni e le modalità per la loro coltivazione, per quanto concerne la loro massima estensione sia territoriale che temporale e volumetrica, prevedendo un eventuale indennizzo nel caso di cessazione o di diminuzione del reddito derivanti dall'imposizione di limitazioni o vincoli sull'attività di coltivazione che non siano già fissati da altre leggi, sulla base di apposite perizie di stima;

     e) l'attraversamento dei parchi con nuove linee aeree elettriche e telefoniche, fatta eccezione per i casi previsti dalle norme d'attuazione per il soddisfacimento degli utenti locali;

     f) l'allestimento e l'esercizio di strutture ricettive turistiche all'aperto, nelle zone individuate dal piano del parco, fatta eccezione per gli insediamenti singoli occasionali destinati a specifiche attività scientifiche e alpinistiche, soggetti ad autorizzazione dei parchi, che possono prescrivere anche le relative modalità d'esercizio;

     g) il campeggio fuori dalle aree destinate a tale scopo e appositamente attrezzate;

     h) lo svolgimento di attività pubblicitarie fuori dai centri urbani, non autorizzate dai parchi;

     i) l'introduzione, da parte di privati, di armi, esplosivi e di qualsiasi mezzo di distruzione, fermo restando quanto previsto dal comma 1 per l'esercizio venatorio, per l'attività di controllo e per fini di ricerca e di studio;

     j) il sorvolo di velivoli non autorizzato, salvo quanto stabilito dalla normativa sul volo;

     k) la circolazione dei veicoli a motore nei seguenti casi:

     1) nelle riserve integrali, fatta salva la circolazione dei veicoli impiegati per la sorveglianza, il soccorso, i pubblici servizi e per l'approvvigionamento dei rifugi alpini;

     2) fuori dalle strade di qualsiasi categoria e tipo, fatta salva la circolazione dei veicoli impiegati per la sorveglianza, il soccorso, i pubblici servizi, per lo svolgimento di attività agro-silvopastorali e per l'approvvigionamento dei rifugi alpini;

     3) sulle strade e aree forestali, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 100.

     5. Le norme di attuazione del piano del parco possono stabilire ulteriori prescrizioni per l'esercizio di attività, compresa la circolazione dei veicoli a motore, e per la realizzazione di interventi nel territorio dei parchi, anche non previste dalla vigente legislazione di settore, purché proporzionate e direttamente finalizzate alla tutela e conservazione del territorio.

     6. Il regolamento detta le altre disposizioni necessarie per l'esecuzione di questo capo e individua i casi e le modalità per la tabellazione dei confini dei parchi e delle relative riserve.

     7. L'autorizzazione paesaggistica prevista dalla legislazione provinciale per l'esecuzione nei parchi delle opere e dei manufatti previsti dal piano è rilasciata previo parere dell'organo competente dell'ente parco sulla compatibilità dell'intervento con il piano del parco.

     8. Per quanto non diversamente disciplinato da questa legge resta ferma anche nei parchi la normativa applicabile nel restante territorio provinciale; inoltre restano ferme le attribuzioni degli organi e delle strutture della Provincia.

 

Capo IV

Riserve naturali provinciali e riserve locali

 

     Art. 45. Gestione delle riserve.

     1. La struttura provinciale competente cura gli aspetti della conservazione nell'ambito delle riserve naturali provinciali, se necessario anche attraverso un piano di gestione, soggetto all'approvazione della Giunta provinciale. Qualora siano interessati zone o siti della rete "Natura 2000", il piano costituisce piano di gestione ai sensi della direttiva n. 92/43/CEE. Se le riserve naturali provinciali interessano foreste demaniali, nella predisposizione e nella realizzazione del piano di gestione la struttura provinciale competente assicura la partecipazione e il raccordo con l'Agenzia provinciale delle foreste demaniali.

     2. Se le riserve naturali provinciali sono adiacenti al territorio dei parchi naturali provinciali, il piano di gestione deve essere coerente con il piano del parco.

     3. Salvo quanto disposto dal comma 4, nell'ambito delle riserve naturali provinciali la realizzazione degli interventi previsti dall'articolo 22, eventualmente individuati dai piani di gestione previsti, è assicurata dalla Provincia, anche in via diretta da parte della struttura provinciale competente, con le modalità previste dal titolo IX, capo I.

     4. Gli interventi che ricadono all'interno di foreste demaniali sono svolti direttamente dall'Agenzia provinciale delle foreste demaniali, previa programmazione definita d'accordo con la struttura provinciale competente.

     5. Qualora gli interventi rientrino tra le attività di gestione forestale, come definite dall'articolo 56, essi possono essere realizzati dai rispettivi proprietari.

     6. La gestione delle riserve locali, definite dall'articolo 34, comma 1, lettera d), è affidata al comune territorialmente competente, che può avvalersi anche delle forme associative e di collaborazione previste dalla normativa regionale in materia di ordinamento dei comuni e può dotarsi di un piano di gestione o, nei casi previsti dall'articolo 35, comma 12, agli enti o ai soggetti privati ivi previsti. Se le riserve locali interessano territori di più comuni, i comuni interessati, tramite specifici accordi di programma, individuano le modalità con cui realizzare e armonizzare gli interventi di conservazione e valorizzazione.

     7. Se le riserve naturali provinciali e le riserve locali sono comprese all'interno di siti appartenenti alla rete "Natura 2000", i piani di gestione adottati ai sensi del capo II di questo titolo contengono anche gli elementi previsti per i piani specifici delle riserve naturali provinciali e delle riserve locali. Nel caso delle riserve locali la redazione del piano di gestione, ai sensi del capo II, è effettuata in raccordo con il comune territorialmente competente e gli interventi di valorizzazione della riserva eventualmente previsti dal piano di gestione possono essere realizzati dalla Provincia su richiesta del comune, ai sensi del titolo IX, capo I.

     8. È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 47 per la rete di riserve.

     9. Il procedimento di approvazione e i contenuti del piano di gestione delle riserve sono definiti con regolamento.

 

     Art. 46. Misure per la salvaguardia delle riserve.

     1. Chiunque intenda effettuare interventi che possono modificare lo stato fisico o biologico dei territori individuati come riserve naturali provinciali, prima della loro istituzione ai sensi dell'articolo 35, dev'essere autorizzato dalla struttura provinciale competente in materia di conservazione della natura.

     2. Nelle riserve naturali provinciali, dopo la loro individuazione nel piano urbanistico provinciale e prima della loro istituzione, sono vietati:

     a) il danneggiamento, la perturbazione e l'alterazione di habitat naturali e seminaturali, di habitat di specie animali e vegetali protette nell'ambito delle zone e dei siti della rete "Natura 2000";

     b) ogni forma di discarica o di deposito di rifiuti solidi e liquidi o di altri materiali di qualsiasi genere;

     c) gli scavi, i cambiamenti di coltura e le opere di bonifica o prosciugamento del terreno;

     d) la coltivazione di cave e torbiere;

     e) l'attività venatoria, salvo eventuali prelievi faunistici e abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici.

     3. Le aree gravate dai vincoli di tutela delle riserve naturali d'interesse provinciale possono essere espropriate:

     a) se l'espropriazione risulta necessaria per ripristinare le condizioni originali delle riserve che abbiano subito significative compromissioni;

     b) se la conservazione, la tutela delle riserve naturali e la fruizione pubblica non possono essere altrimenti garantite.

     4. Se la tutela del bene impone il divieto di ogni utilizzazione agricola e forestale, con la cessazione di quella in atto, l'ente gestore è tenuto ad acquisire l'area mediante espropriazione, qualora il proprietario ne faccia richiesta.

     5. Nelle riserve locali individuate ma non ancora istituite sono vietati:

     a) ogni forma di discarica o di deposito di rifiuti solidi e liquidi o di altri materiali di qualsiasi genere;

     b) gli scavi, i cambiamenti di coltura e le opere di bonifica o prosciugamento del terreno;

     c) la coltivazione di cave e torbiere.

 

     Art. 47. Rete di riserve.

     1. L'accordo di programma previsto dall'articolo 35 per l'attivazione di una rete di riserve individua nei comuni o loro forme associative o nella comunità il soggetto responsabile per la conservazione delle riserve in essa comprese e per la predisposizione del piano di gestione.

     2. La rete di riserve è gestita attraverso un piano di gestione che comprende le misure di conservazione previste per i siti facenti parte della rete "Natura 2000", ai sensi dell'articolo 38, comma 3, lettera b), e comma 5, e le misure previste per le riserve naturali provinciali, per le riserve locali e i parchi fluviali che in essa ricadono.

     3. Il piano di gestione della rete di riserve è approvato dalla Giunta provinciale con le modalità e le procedure definite dal regolamento.

     4. Se la rete di riserve coinvolge riserve naturali provinciali gli interventi possono essere realizzati dai comuni o dalla comunità, in deroga all'articolo 45, comma 3, e, per gli interventi che ricadono all'interno di foreste demaniali, previo accordo con l'Agenzia provinciale delle foreste demaniali.

     5. L'accordo di programma di costituzione della rete di riserve contiene:

     a) il progetto d'attuazione della rete di riserve, comprendente le analisi territoriali, gli obiettivi da raggiungere, gli indirizzi del programma di gestione e delle norme d'attuazione;

     b) l'individuazione di eventuali corridoi ecologici finalizzati ad assicurare l'integrazione funzionale tra i siti e le riserve che costituiscono la rete;

     c) il programma finanziario, suddiviso per priorità d'intervento e per settori operativi;

     d) i tempi di redazione e d'attuazione della pianificazione particolareggiata o di aggiornamento di quella esistente;

     e) le risorse finanziarie necessarie per il successivo triennio all'attuazione e alla gestione, e le modalità di reperimento delle restanti risorse eventualmente necessarie;

     f) le unità di personale necessarie per la gestione;

     g) le indicazioni programmatiche relative ai contenuti del piano di gestione;

     h) le forme di partecipazione alla gestione della rete di riserve da parte delle comunità e dei comuni interessati, nonché degli enti e delle associazioni rappresentative delle realtà economiche, sociali ed ambientali;

     i) l'individuazione degli organi di gestione della rete di riserve;

     j) i soggetti competenti alla realizzazione degli interventi previsti dal piano di gestione.

     6. Se la rete di riserve coinvolge riserve confinanti con parchi naturali, il piano di gestione è redatto in coerenza con il piano del parco.

 

     Art. 48. Parchi naturali locali.

     1. Al fine dell'integrazione degli obiettivi di conservazione della natura con quelli relativi alla promozione e alla valorizzazione territoriale, la Giunta provinciale può attribuire alla rete di riserve la denominazione di parco naturale locale, qualora nel piano di gestione sia dimostrato il soddisfacimento dei requisiti territoriali e naturali minimi indicati dalla Giunta provinciale.

     2. In relazione alle iniziative già avviate da parte dei comuni, rispondono a requisiti territoriali per il riconoscimento di parchi naturali locali i territori del Monte Bondone, del Monte Baldo, dell'area Cadria- Tenno-Misone, del fiume Avisio, nel tratto di attraversamento della Val di Cembra fino alla diga di Stramentizzo, del fiume Sarca e del fiume Chiese.

     3. La Giunta provinciale promuove e fornisce collaborazione nell'attivazione degli accordi di programma nel caso previsto dal comma 2.

 

     Art. 49. Parchi naturali agricoli.

     1. I comuni, direttamente o tramite le comunità, possono individuare attraverso gli strumenti urbanistici aree agricole e naturali di particolare valore ambientale, paesaggistico, antropologico, storico, archeologico ed architettonico, per le finalità di cui all'articolo 33 di questa legge.

     2. La gestione di tali aree avviene secondo le modalità della rete delle riserve di cui agli articoli 35 e 47.

     3. Le aree di cui al comma 1 possono essere riconosciute dalla Giunta provinciale come parco naturale agricolo qualora i piani di gestione garantiscano le seguenti finalità:

     a) la salvaguardia e la valorizzazione delle attività agro-silvo-pastorali ambientalmente sostenibili e dei valori antropologici, storici, archeologici ed architettonici presenti;

     b) la riqualificazione delle produzioni agricole e zootecniche, la valorizzazione dei prodotti locali e lo sviluppo dell'agricoltura biologica e biodinamica;

     c) la conservazione, ricostruzione e valorizzazione del paesaggio rurale tradizionale e del relativo patrimonio naturale, delle singole specie animali o vegetali, delle formazioni geomorfologiche e geologiche, degli habitat delle specie animali;

     d) la gestione del quadro conoscitivo ed il monitoraggio sullo stato di conservazione delle risorse paesaggistiche ed ambientali;

     e) l'organizzazione e la promozione della fruizione turistica compatibile, ricreativa e culturale del territorio e delle sue risorse in funzione dello sviluppo delle comunità locali.

     4. Restano fermi gli interventi agevolativi previsti dall'articolo 103 (Agevolazioni per l'istituzione di parchi agricoli) della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1, concernenti la realizzazione di parchi agricoli promossi da associazioni di imprenditori agricoli.

 

Capo V

Strumenti di gestione, di coordinamento e di controllo

 

     Art. 50. Coordinamento con la pianificazione urbanistica e di settore.

     1. I piani dei parchi e i piani di gestione delle riserve naturali provinciali devono essere coerenti con la pianificazione urbanistica provinciale e con le relative norme di attuazione, in base alla legislazione provinciale in materia.

     2. Fermo restando quanto previsto dalla normativa provinciale in materia di urbanistica in relazione ai rapporti tra il piano di parco ed il piano territoriale della comunità, per i territori ricadenti nel parco il piano del parco tiene luogo dei piani regolatori generali dei comuni.

     3. I piani dei parchi e delle riserve naturali provinciali specificano e integrano gli indirizzi contenuti nei piani forestali e montani, nel piano faunistico provinciale e nella carta ittica, per assicurare le finalità di conservazione previste da questa legge, nonché quelle specifiche definite con l'istituzione dei parchi e delle riserve naturali provinciali.

 

     Art. 51. Cabina di regia delle aree protette e dei ghiacciai.

     1. Attraverso la cabina di regia delle aree protette la Provincia coordina, promuove e indirizza le azioni di conservazione della natura e di sviluppo delle aree protette provinciali, ivi compresi i ghiacciai e le aree periglaciali, anche proponendo nuove aree protette, e assicura l'informazione e la partecipazione alla definizione delle strategie e degli indirizzi di settore. La cabina di regia cura, inoltre, la connessione organizzativa e promozionale dei parchi e delle riserve all'interno della rete provinciale delle aree naturali protette e tra questa e la rete nazionale e internazionale di conservazione della natura.

     2. La cabina di regia è istituita dalla Giunta provinciale per la durata della legislatura ed è presieduta dall'assessore provinciale cui è attribuita la materia delle aree protette.

     3. Fermo restando quanto disposto da questo articolo, la composizione, le funzioni e i criteri di funzionamento della cabina di regia sono disciplinati da regolamento, assicurando la rappresentanza:

     a) dei presidenti dei parchi naturali provinciali;

     b) del presidente del comitato di gestione trentino del consorzio del Parco nazionale dello Stelvio;

     c) di almeno quattro membri, di cui uno in rappresentanza delle reti di riserve, qualora attivate, e tre scelti tra i sindaci dei comuni territorialmente interessati da aree protette, designati dal Consiglio delle autonomie locali;

     d) di almeno due membri in rappresentanza dei proprietari forestali con superficie non inferiore a 100 ettari;

     e) un rappresentante designato dall'Associazione provinciale delle amministrazioni separate dei beni di uso civico;

     f) del dirigente preposto al dipartimento provinciale competente in materia di conservazione della natura;

     g) di almeno due membri designati congiuntamente dalle associazioni protezioniste maggiormente rappresentative a livello provinciale che costituiscono articolazioni di associazioni nazionali aventi come fine statutario la conservazione dell'ambiente naturale;

     h) di un membro designato congiuntamente dalle organizzazioni provinciali professionali agricole;

     i) di due membri designati dagli organismi associativi a livello provinciale degli imprenditori;

     j) di un membro designato dall'associazione venatoria più rappresentativa della provincia di Trento e di uno designato dalle associazioni piscatorie maggiormente rappresentative a livello provinciale;

     k) di un membro designato dalla Trentino s.p.a..

     4. La segreteria della cabina di regia e l'attuazione dei suoi indirizzi sono assicurate dalla struttura provinciale competente in materia di conservazione della natura.

     5. Ogni tre anni, entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, la cabina di regia predispone una relazione sullo stato di attuazione della disciplina relativa alle aree protette, contenente anche proposte per il miglioramento e per l'integrazione della rete provinciale delle aree protette, e la trasmette alla Giunta provinciale ed alla competente commissione permanente del Consiglio provinciale, anche ai fini dell'organizzazione di una conferenza informativa provinciale.

     6. Per assicurare azioni di raccordo e coordinamento con parchi o altre aree protette di province o regioni limitrofe e per favorire la costituzione di una rete interregionale della conservazione, anche attraverso corridoi ecologici, la Provincia, anche su proposta della cabina di regia, può stipulare accordi, protocolli o convenzioni.

 

     Art. 52. Comitato scientifico delle aree protette.

     1. È istituito, quale organo di consulenza tecnico-scientifica della Provincia, il comitato scientifico delle aree protette, con il compito di esprimere pareri in ordine a:

     a) il progetto di piano di ciascun parco;

     b) i progetti di piani di gestione delle riserve;

     c) i progetti d'istituzione e di modifica delle aree protette provinciali e della rete "Natura 2000";

     d) ogni altra questione inerente i parchi e le riserve e la rete "Natura 2000" che gli sia sottoposta dalla Giunta provinciale, dalla cabina di regia delle aree protette o dagli enti di gestione dei parchi, delle riserve e della rete di riserve.

     2. Il comitato è nominato dalla Giunta provinciale ed è composto da:

     a) il dirigente preposto al dipartimento provinciale competente in materia di aree protette, con funzioni di presidente;

     b) il dirigente preposto al dipartimento provinciale competente in materia di pianificazione territoriale;

     c) il dirigente preposto al dipartimento provinciale competente in materia di agricoltura;

     d) sei esperti nel campo della conservazione della natura, scelti tra i laureati nelle discipline naturalistiche, ecologiche, biologiche, agrarie, forestali, geologiche e di pianificazione territoriale, dei quali:

     1) uno designato dal ministero competente in materia di ambiente;

     2) due designati congiuntamente dagli enti di ricerca provinciali in materia di ambiente;

     3) uno designato dal Consiglio delle autonomie locali.

     3. Funge da segretario il dirigente della struttura provinciale competente in materia di aree protette.

     4. Quando il comitato è chiamato a esprimere il proprio parere sul piano del parco, esso è integrato con due componenti scelti tra gli esperti previsti dall'articolo 7, comma 1, lettera o), della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio), e con il componente di cui al medesimo articolo 7, comma 1, lettera q).

     5. Alle sedute del comitato scientifico possono partecipare, su invito e senza diritto di voto, i rappresentanti degli enti di gestione interessati, quando sono trattati oggetti inerenti le aree protette ricadenti nel territorio di riferimento.

     6. Ai componenti del comitato sono corrisposti i compensi stabiliti dalle leggi provinciali vigenti in materia di organi collegiali.

 

     Art. 53. Supporto tecnico e scientifico.

     1. Nella predisposizione dei piani di gestione previsti dal capo IV di questo titolo, nell'elaborazione e nella realizzazione di progetti diretti alla conservazione e alla gestione delle riserve, nonché per la conduzione di specifici approfondimenti e studi, i soggetti di gestione previsti dal capo IV si avvalgono di norma, compatibilmente con le disponibilità organizzative e finanziarie, della struttura provinciale competente in materia di conservazione della natura.

     2. In caso di realizzazione di un parco naturale locale, la struttura provinciale competente in materia di conservazione della natura funge da riferimento tecnico e scientifico per il soggetto responsabile individuato ai sensi dell'articolo 47.

 

Titolo VI

Gestione, utilizzazione e fruizione delle risorse forestali e montane

 

Capo I

Promozione dell'economia forestale

 

     Art. 54. Finalità.

     1. La Provincia, riconoscendo i maggiori costi della gestione integrata e sostenibile delle risorse forestali e montane, promuove e sostiene le relative filiere produttive, incentivando gli aspetti di multifunzionalità, le pluriattività, le buone pratiche e le iniziative con positive ricadute ambientali, sociali ed economiche.

     2. Le attività selvicolturali realizzate nell'ambito della gestione forestale sostenibile sono strumento di tutela attiva degli ecosistemi e dell'assetto idrogeologico e paesaggistico del territorio, e rappresentano un fattore di sviluppo delle condizioni economiche e sociali delle zone montane, potendo costituire, inoltre, fonte di opportunità imprenditoriali, anche in forma associata o cooperativa, e occupazionali, contribuendo, in tal modo, a garantire la presenza dell'uomo nel territorio montano.

     3. Il rafforzamento della filiera foresta - legno e la sua promozione, in un'ottica di gestione sostenibile, sono un elemento di sostegno all'economia montana e si realizzano, a partire dal monitoraggio degli ecosistemi forestali e delle relative attività produttive, mediante azioni per la qualificazione e la stabilizzazione degli addetti al settore, la razionalizzazione dei processi di utilizzazione e commercializzazione del legname, il sostegno finanziario e il supporto tecnico-amministrativo alla gestione delle proprietà forestali, anche sulla base di nuovi modelli gestionali, la valorizzazione dei prodotti forestali non legnosi e il riconoscimento dei valori immateriali del bosco.

 

     Art. 55. Interventi a fini produttivi.

     1. La Provincia, anche in ottemperanza ai protocolli internazionali per la difesa dell'ambiente, promuove il legno quale materia prima rinnovabile per gli impieghi nel settore pubblico, nel campo artigianale, industriale ed energetico, anche allo scopo di ridurre la concentrazione di carbonio nell'atmosfera.

     2. La Provincia, inoltre, promuove la valorizzazione economica dei prodotti forestali non legnosi, anche attraverso l'introduzione di permessi di raccolta a pagamento, nel rispetto dei principi e delle finalità del titolo IV, fermo restando quanto previsto dall'articolo 28.

     3. Ai fini di questo titolo tra gli interventi a fini produttivi rientrano:

     a) le attività selvicolturali effettuate secondo i criteri e gli indicatori della gestione forestale sostenibile, finalizzate all'utilizzazione del bosco e alla produzione di reddito;

     b) le attività d'uso e di valorizzazione commerciale dei prodotti forestali non legnosi previste dal comma 2 di questo articolo;

     c) la realizzazione e la manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture forestali indicate nell'articolo 62, con l'esclusione di quanto previsto nel piano per la difesa dei boschi dagli incendi.

 

     Art. 56. Attività di gestione forestale.

     1. Ai fini di questa legge costituiscono attività di gestione dei patrimoni forestali da parte dei relativi proprietari e dei relativi soggetti gestori:

     a) le attività e gli interventi a fini produttivi previsti dall'articolo 55;

     b) gli interventi di riequilibrio e di stabilizzazione degli ecosistemi forestali e montani previsti dall'articolo 10, comma 1, lettere b), e), f) e h), nonché gli interventi e le opere antincendio indicati dai piani di gestione forestale aziendale previsti dall'articolo 57, a integrazione delle previsioni contenute nel piano per la difesa dei boschi dagli incendi;

     c) gli interventi e le opere di miglioramento ambientale di cui all'articolo 22, comma 1.

     2. Le attività elencate dal comma 1, con l'eccezione degli interventi di realizzazione e di manutenzione straordinaria delle infrastrutture forestali, dato che non comportano alterazioni dello stato dei luoghi, sono considerate interventi colturali ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 (Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57), e quindi non sono soggette all'autorizzazione per la tutela del paesaggio prevista dalla vigente normativa provinciale in materia.

 

     Art. 57. Piani di gestione forestale aziendale e piani semplificati di coltivazione.

     1. I beni silvo-pastorali di proprietà privata possono essere gestiti, anche in forma associata, in base a piani semplificati di coltivazione o a piani di gestione forestale a carattere aziendale; per questi ultimi l'estensione minima deve essere di 100 ettari, o di 50 ettari nel caso di appezzamenti in un unico corpo.

     2. I beni silvo-pastorali di proprietà dei comuni e di altri enti pubblici devono essere gestiti in base a piani di gestione forestale a carattere aziendale. Possono essere gestiti in base a piani semplificati di coltivazione quando si prevede unicamente il soddisfacimento delle richieste di uso civico e non sono previsti interventi significativi connessi alla gestione della proprietà.

     3. Le previsioni del comma 2 trovano applicazione anche per le forme collaborative e per gli enti strumentali previsti e disciplinati dalla legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 (Nuovo ordinamento dei comuni della Regione Trentino - Alto Adige), per le amministrazioni separate dei beni di uso civico nel rispetto dei principi previsti dalla legge provinciale 14 giugno 2005, n. 6 (Nuova disciplina dell'amministrazione dei beni di uso civico), nonché, secondo i rispettivi ordinamenti, per la Magnifica Comunità di Fiemme, per le Regole di Spinale e Manez e per le associazioni agrarie di diritto pubblico.

     4. I piani di gestione forestale aziendale rappresentano gli strumenti principali per l'individuazione e il coordinamento di tutti gli interventi di gestione e valorizzazione delle proprietà silvo-pastorali e dei prodotti delle stesse. I piani di gestione forestale aziendale e i piani semplificati di coltivazione sono approvati dalla struttura provinciale competente in materia di foreste nei casi e con la procedura definiti dal regolamento, il quale individua altresì i contenuti degli stessi nonché i requisiti professionali per la loro redazione. Se i piani ricadono in aree a parco, nazionale o provinciale, è acquisito il parere degli enti di gestione dei parchi, con le forme di coordinamento previste dall'articolo 39, comma 4, lettera a).

     5. I piani di gestione forestale aziendale devono corrispondere a principi della gestione forestale sostenibile e di miglioramento dei patrimoni silvo-pastorali e devono conformarsi alle indicazioni di priorità contenute nei piani forestali e montani relativamente alle esigenze di sicurezza del territorio e di conservazione della natura. Se riguardano zone ricadenti nei parchi e in aree protette, devono attenersi alle indicazioni dei rispettivi piani di gestione e alle misure di conservazione previste.

 

     Art. 58. Modalità gestionali.

     1. Gli enti pubblici proprietari di bosco svolgono le attività di gestione forestale previste dall'articolo 56 con le seguenti modalità:

     a) gestione diretta della proprietà con vendita del legname:

     1) in piedi, con ricorso alla trattativa privata, previo esperimento di confronto concorrenziale tra un numero di ditte non inferiore a cinque;

     2) a strada, del legname allestito o di cui è previsto l'allestimento, mediante ricorso alla trattativa privata, previo esperimento di confronto concorrenziale tra un numero di ditte non inferiore a cinque;

     b) gestione associata prevista dall'articolo 59;

     c) affidamento della gestione e della realizzazione di lavori, opere e servizi in ambito forestale, compresi i servizi di commercializzazione del legname; l'affidamento può riguardare tutte le attività, dalla gestione patrimoniale alla commercializzazione dei prodotti, in tutto o in parte, in relazione a singole fasi oppure alla diversa natura dei prodotti o dei servizi; i canoni possono essere forfettari, collegati alle opere da realizzare, al legname da utilizzare o all'incremento di valore del bene.

     2. Le procedure per l'applicazione del comma 1 sono stabilite dal regolamento nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa provinciale in materia di contratti; il regolamento inoltre può stabilire i casi, legati a eventi straordinari, in cui, per affidare la gestione e la realizzazione di lavori, opere e servizi si prescinde dal confronto concorrenziale. Si può prescindere comunque dal confronto concorrenziale in caso di cessione gratuita di legname privo di valore commerciale.

 

     Art. 59. Gestione associata.

     1. La Provincia, per valorizzare il patrimonio forestale attraverso una corretta gestione, riconosce e promuove la costituzione e incentiva la partecipazione di enti pubblici e privati a consorzi, associazioni, convenzioni o comunque a forme di compartecipazione pubblica, privata o mista.

     2. Le forme associative previste dal comma 1 sono costituite volontariamente tra proprietari di terreni e, eventualmente, anche tra altri soggetti della filiera foresta - legno, per effettuare le attività di gestione forestale previste dall'articolo 56, la commercializzazione dei prodotti delle foreste, le attività di alpicoltura, nonché altre forme di valorizzazione territoriale. Tali attività sono svolte esclusivamente sui terreni conferiti. Per la partecipazione degli enti pubblici a queste forme associative si applica la vigente legislazione regionale in materia di ordinamento dei comuni e la legge provinciale n. 3 del 2006.

     3. Le procedure per l'applicazione dei commi 1 e 2 sono stabilite dal regolamento, garantendo un'imparzialità di accesso alle imprese della filiera foresta-legno eventualmente interessate, attraverso adeguate forme di confronto concorrenziale o procedure ad evidenza pubblica.

 

     Art. 60. Promozione, assistenza e servizi.

     1. La Provincia sostiene la valorizzazione del legno trentino come risorsa rinnovabile tipica e la promozione di forme d'uso del legno e di progetti di natura imprenditoriale a carattere innovativo, il collegamento fra le varie componenti della filiera attraverso progetti comuni e rapporti di collaborazione, nonché la qualificazione dei prodotti, anche attraverso l'accordo di programma previsto dall'articolo 19 (Razionalizzazione dei rapporti finanziari tra la Provincia e la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento) della legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20.

     2. La Provincia promuove l'assistenza tecnica e la fornitura di servizi ai proprietari e ai gestori dei patrimoni silvo-pastorali e alle imprese, sostenendo in particolare la qualificazione e l'aggiornamento delle imprese di utilizzazione forestale iscritte nell'elenco provinciale delle imprese forestali previsto dall'articolo 61.

     3. La struttura provinciale competente in materia di foreste può prestare gratuitamente ai proprietari e gestori di boschi l'assistenza tecnica per la redazione dei progetti di taglio.

     4. Il regolamento definisce i casi e le modalità nei quali l'assistenza tecnica fornita su richiesta dei proprietari è a titolo oneroso.

 

     Art. 61. Elenco provinciale delle imprese forestali ed esercizio delle attività selvicolturali.

     1. In attuazione dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo n. 227 del 2001, la Provincia istituisce un elenco provinciale delle imprese forestali, in cui sono iscritte le imprese in possesso di capacità tecnico-professionali per l'esecuzione delle attività selvicolturali e di utilizzazioni boschive, nonché per la realizzazione delle opere e per la prestazione dei servizi in ambito forestale. Alla tenuta dell'elenco provvede la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento nell'ambito dell'accordo di programma previsto dall'articolo 19 della legge provinciale n. 20 del 2005.

     2. Gli enti pubblici proprietari di bosco e le loro associazioni affidano i lavori in ambito forestale ad imprese iscritte nell'elenco provinciale previsto dal comma 1. Per l'esecuzione di utilizzazioni forestali a fini commerciali le imprese garantiscono la presenza di un operatore dotato del patentino previsto dall'articolo 102 per ogni squadra di lavoro.

     3. Le forme associative previste dall'articolo 59 e le imprese comprese nell'elenco provinciale delle imprese forestali in possesso di adeguati requisiti tecnico-organizzativi possono ottenere in gestione aree silvo-pastorali di proprietà o possesso pubblico, con le modalità previste dall'articolo 58, comma 1, lettera c). Le procedure e i criteri per l'iscrizione e la tenuta dell'elenco, per la sospensione dell'iscrizione e la definizione dei requisiti previsti da questo comma sono stabilite dal regolamento.

     4. Ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 227 del 2001 le cooperative, i loro consorzi, le forme associative previste dall'articolo 59 e le imprese forestali inserite nell'elenco provinciale delle imprese forestali che forniscono in via principale, anche nell'interesse di terzi, servizi nel settore selvicolturale, comprese le utilizzazioni boschive, sono equiparati agli imprenditori agricoli professionali.

 

     Art. 62. Infrastrutture forestali.

     1. La Provincia riconosce nella realizzazione e nella manutenzione della viabilità forestale e delle altre infrastrutture forestali, come definite all'articolo 2, lo strumento per conseguire una piena valorizzazione della risorsa forestale.

     2. I parametri dimensionali e le caratteristiche tecniche delle strade forestali, delle piste d'esbosco e delle altre infrastrutture forestali sono definiti con regolamento.

     3. Le piste di esbosco caratterizzate da opere temporanee e presenza di fondo naturale non sono soggette all'autorizzazione per la tutela del paesaggio, prevista dalla vigente normativa provinciale in materia.

 

     Art. 63. Ulteriori azioni per la valorizzazione delle filiere foresta - legno e legno - energia.

     1. Per valorizzare il legno trentino come prodotto tipico, rinnovabile e di qualità, favorendone l'uso, la commercializzazione e la lavorazione secondo una logica di sistema, la Provincia promuove:

     a) l'ammodernamento delle dotazioni, degli impianti, delle strutture, delle infrastrutture e dei dispositivi per la sicurezza individuale degli operatori delle aziende forestali e delle imprese della filiera;

     b) un rapporto più stretto e diretto con le imprese della filiera, anche attraverso la promozione di contratti di filiera, le forme di concertazione e partecipazione previste dall'articolo 101 e le forme di collaborazione fra imprese, anche per la creazione di reti d'impresa;

     c) lo sviluppo di un mercato locale dei prodotti forestali, favorendo la sua trasparenza e il collegamento fra domanda e offerta, anche attraverso la costituzione di associazioni di produttori forestali e la realizzazione di un osservatorio del legno, finalizzato alla divulgazione delle notizie che riguardano la filiera, e la costituzione di un portale informatico;

     d) i progetti, anche di ricerca, volti all'innovazione di processo e di prodotto, a incrementare il valore aggiunto del prodotto e a migliorare l'immagine del settore, anche attraverso forme di collaborazione con gli enti del sistema provinciale della ricerca;

     e) l'introduzione e il mantenimento di sistemi di certificazione delle produzioni forestali e delle catene di custodia per i prodotti forestali, l'istituzione e la valorizzazione di marchi di provenienza e di qualità dei prodotti forestali provinciali, nonché l'utilizzo di legno certificato;

     f) la differenziazione e il potenziamento degli sbocchi di mercato del legno locale, anche attraverso la produzione di prodotti a uso energetico e prodotti e sistemi tecnologicamente avanzati per l'edilizia, nonché attraverso la definizione d'indirizzi per le scelte di acquisto pubblico.

     2. Per valorizzare l'utilizzo del prodotto legno a fini energetici e nel settore delle costruzioni, attraverso le leggi e la programmazione di settore, la Provincia:

     a) promuove l'utilizzo di impianti su piccola e media scala per la produzione di energia termica o per cogenerazione, con particolare riferimento alle iniziative che assicurano l'approvvigionamento locale, ponendo attenzione ai prodotti della combustione;

     b) promuove l'utilizzo delle biomasse legnose a fini energetici e nel settore delle costruzioni, nell'ambito delle iniziative relative alla diffusione di alti standard di risparmio energetico e alla bioedilizia.

 

     Art. 64. Valore naturalistico, ambientale e culturale del bosco.

     1. La Provincia riconosce il valore naturalistico, ambientale e culturale connesso al bosco, nel rispetto dei principi e delle finalità del titolo IV.

     2. La Provincia promuove gli interventi diretti alla valorizzazione turistica e paesaggistica dei territori montani, anche favorendo il mantenimento di un equilibrato rapporto tra aree boscate e altre destinazioni d'uso del suolo e assicurando un assetto equilibrato del paesaggio.

     3. Con regolamento possono essere disciplinate le modalità di remunerazione o di partecipazione ai costi della gestione forestale, anche attraverso l'introduzione di specifiche tariffe, a compensazione dei servizi pubblici forniti dai boschi, con particolare riferimento alla fissazione del carbonio, alla tutela delle risorse idriche, alla regimazione delle acque e alla fruizione turistica, nonché altre modalità attuative di questo articolo.

 

     Art. 65. Cabina di regia della filiera foresta - legno.

     1. È istituita la cabina di regia della filiera foresta - legno, per assicurare l'informazione e la partecipazione alla definizione delle strategie e degli indirizzi di settore, il confronto e il coordinamento tra i soggetti, pubblici e privati, coinvolti nei vari aspetti della politica forestale e della filiera foresta - legno.

     2. La cabina di regia formula proposte alla Giunta provinciale per il monitoraggio, lo sviluppo e la promozione del settore forestale e delle filiere foresta - legno e legno - energia, nonché per la realizzazione d'iniziative, di studi, di ricerche e di indagini. Inoltre esprime alla Giunta provinciale pareri e valutazioni, su richiesta.

     3. La cabina di regia è costituita dalla Giunta provinciale per la durata della legislatura ed è presieduta dal Presidente della Provincia o da un assessore provinciale da esso delegato.

     4. Fermo restando quanto disposto da questo articolo, la composizione, le funzioni e i criteri di funzionamento della cabina di regia sono disciplinati con regolamento, assicurando in ogni caso la rappresentanza:

     a) della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento;

     b) degli enti di ricerca presenti in provincia che si occupano di pianificazione, programmazione e gestione forestale e di valorizzazione del legno;

     c) di organismi associativi a livello provinciale degli imprenditori, degli artigiani e delle piccole imprese;

     d) del Consiglio delle autonomie locali;

     e) dell'Associazione provinciale delle amministrazioni separate dei beni di uso civico;

     f) dei proprietari forestali e loro associazioni ed in particolare della Magnifica Comunità di Fiemme e delle Regole di Spinale e Manez;

     g) dell'Agenzia per lo sviluppo;

     h) dei dipartimenti competenti in materia di risorse forestali e montane e di industria e artigianato.

     5. La segreteria della cabina di regia e l'attuazione dei suoi indirizzi sono assicurate dalla struttura provinciale competente in materia di foreste.

     6. Ai componenti della cabina di regia sono corrisposti i compensi stabiliti dalle leggi provinciali vigenti in materia di organi collegiali.

 

     Art. 66. Disposizioni particolari per le amministrazioni separate dei beni di uso civico, la Magnifica Comunità di Fiemme, le Regole di Spinale e Manez e le associazioni agrarie di diritto pubblico.

     1. Le disposizioni di questo titolo si applicano anche alle forme collaborative ed agli enti strumentali previsti e disciplinati dalla legge regionale n. 1 del 1993.

     2. Le disposizioni di questo titolo si applicano altresì, in quanto compatibili, ai soggetti a cui è affidata la gestione da parte degli enti pubblici proprietari, alle amministrazioni separate dei beni di uso civico nel rispetto dei principi previsti dalla legge provinciale n. 6 del 2005, nonché, secondo i rispettivi ordinamenti, alla Magnifica Comunità di Fiemme, alle Regole di Spinale e Manez e alle associazioni agrarie di diritto pubblico.

 

Titolo VII

Foreste demaniali provinciali

 

Capo I

Disposizioni generali per l'organizzazione e la gestione delle foreste demaniali provinciali

 

     Art. 67. Finalità.

     1. Le foreste demaniali provinciali rappresentano una risorsa a disposizione della collettività trentina e delle generazioni future, nella gestione delle quali la Provincia persegue finalità volte alla gestione forestale e ambientale sostenibile, con particolare riguardo:

     a) alla conservazione e alla valorizzazione, per le generazioni attuali e future, dei peculiari caratteri silvo-pastorali, faunistici, storico-paesaggistici delle foreste demaniali, oltre che degli elementi di particolare significato naturalistico che le caratterizzano;

     b) alla ricerca applicata e alla sperimentazione per ottenere indicazioni utili al miglioramento della gestione silvo-pastorale e faunistica delle foreste trentine, garantendone al contempo un'equilibrata fruizione ricreativa;

     c) all'applicazione, tramite interventi svolti da operatori qualificati, di tecniche gestionali compatibili e di azioni volte a valorizzare le foreste demaniali come modelli di gestione forestale e faunistica sostenibile, in grado di integrare servizi sociali di rilevanza pubblica con funzioni di protezione e con funzioni economiche di qualità;

     d) alla valorizzazione, anche economica, del patrimonio immobiliare in coerenza con le finalità previste da questo articolo;

     e) all'educazione, all'informazione e alla formazione sulle professioni della montagna e sui valori naturali della foresta e degli ambienti montani, oltre che sui benefici diretti e indiretti che essa garantisce e sui valori connessi con la gestione delle risorse naturali rinnovabili;

     f) alla promozione dell'ambiente trentino e delle politiche di gestione applicate nei settori forestale ma anche ambientale, turistico e culturale, con funzioni di alta rappresentanza.

 

     Art. 68. Agenzia provinciale delle foreste demaniali.

     1. Per il perseguimento delle finalità previste dall'articolo 67, attraverso la diretta amministrazione dei servizi pubblici, delle attività e della gestione a carattere tecnico e scientifico connessi, è istituita l'Agenzia provinciale delle foreste demaniali, dotata di autonomia amministrativa e contabile e costituente articolazione del dipartimento competente in materia di risorse forestali e montane.

     2. L'organizzazione, il funzionamento e i compiti dell'Agenzia, diretta dal dirigente del dipartimento competente in materia di risorse forestali e montane o da un dirigente suo delegato, sono disciplinati dal regolamento, nel rispetto di quanto disposto per le agenzie della Provincia dall'articolo 32 della legge provinciale n. 3 del 2006. Il regolamento, in particolare, prevede che del consiglio di amministrazione faccia parte il presidente del parco naturale provinciale denominato "Parco naturale Paneveggio - Pale di San Martino" e un membro indicato dal Consiglio delle autonomie locali in rappresentanza dei comuni territorialmente interessati dalle foreste demaniali.

 

     Art. 69. Gestione delle foreste demaniali provinciali.

     1. Le foreste demaniali sono soggette alla pianificazione secondo quanto stabilito dal titolo II.

     2. Di norma, i lavori dell'Agenzia volti al perseguimento delle finalità previste dall'articolo 67 sono eseguiti in economia, nel rispetto del titolo IX, capo I.

     3. L'Agenzia provvede direttamente alla gestione delle foreste demaniali, degli altri beni e delle particelle fondiarie appartenenti alla Provincia, pur non rientranti nelle foreste demaniali, eventualmente affidati dalla Giunta provinciale, fermo restando che agli stessi non si estende la disciplina prevista dalla normativa vigente per le foreste demaniali. I beni mobili, compresi quelli registrati, in uso presso l'Agenzia sono consegnati dalle strutture provinciali competenti all'Agenzia, che ne cura l'inventariazione e la gestione, sulla base di un apposito verbale.

     4. L'Agenzia può partecipare alle forme di associazione previste dal titolo VI, per promuovere lo sviluppo della filiera foresta - legno in un'ottica di gestione sostenibile del territorio montano.

     5. Con deliberazione della Giunta provinciale, nel rispetto della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento), sono definiti i criteri per la vendita a trattativa privata dei prodotti delle foreste demaniali. La Giunta provinciale definisce altresì i casi e i criteri in base ai quali l'Agenzia può affidare la gestione di parti di foreste demaniali ai comuni competenti per territorio, qualora le stesse non siano ritenute funzionali per il perseguimento delle finalità di interesse generale previste dall'articolo 67.

     6. In deroga a quanto previsto per l'uso dei beni provinciali dalla legge provinciale n. 23 del 1990, la Giunta provinciale definisce con propria deliberazione le fattispecie e le modalità per le quali è ammesso il rilascio di concessioni semplificate o di breve durata.

 

Titolo VIII

Demanio idrico e polizia idraulica

 

Capo I

Coordinamento con le disposizioni in materia di demanio idrico

 

     Art. 70. Modifiche dell'articolo 1 della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18 (Norme in materia di acque pubbliche, opere idrauliche e relativi servizi provinciali).

     1. All'articolo 1 della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) il primo comma è sostituito dal seguente:

     "Questa legge disciplina l'esercizio da parte della Provincia delle funzioni che riguardano la titolarità del demanio idrico provinciale. Le attività e gli interventi disciplinati da questa legge sono svolti in armonia con quanto previsto dal piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche di cui all'articolo 14 dello Statuto speciale.";

     b) il secondo comma è sostituito dal seguente:

     "La Provincia, inoltre, provvede alla sistemazione idraulica e forestale degli ambiti di competenza definiti dall'articolo 3, secondo comma, secondo quanto previsto dalla legge provinciale concernente "Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette".";

     c) il terzo comma è sostituito dal seguente:

     "Ai fini della polizia idraulica e della gestione del demanio idrico questa legge si applica ai corsi d'acqua, ai laghi e ai ghiacciai iscritti nell'elenco delle acque pubbliche o intavolati al demanio idrico provinciale, con esclusione delle sorgenti non costituenti origine di un corso d'acqua, e ai beni intavolati al demanio idrico provinciale. Per origine di un corso d'acqua si considerano, di norma, gli affluenti che affluiscono allo stesso corso d'acqua posti a monte del primo affluente iscritto con numero separato nell'elenco delle acque pubbliche e cartograficamente individuati nel reticolo idrografico di competenza provinciale riportato nei piani forestali e montani previsti dalla legge provinciale concernente "Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette"; eventuali eccezioni sono individuate motivatamente nel provvedimento di iscrizione nell'elenco delle acque pubbliche."

 

     Art. 71. Inserimento dell'articolo 1 bis nella legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18.

     1. Dopo l'articolo 1 della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18, è inserito il seguente:

     "Art. 1 bis.

     1. La Provincia provvede alla tenuta e all'aggiornamento dell'elenco delle acque pubbliche previsto dall'articolo 5, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino - Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche).

     2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni in materia di polizia idraulica e di gestione del demanio idrico, sono iscritti nell'elenco delle acque pubbliche tutti i corsi d'acqua, i laghi ed i ghiacciai che, considerati sia isolatamente, per la loro portata o per l'ampiezza del rispettivo bacino imbrifero, sia in relazione al sistema idrografico al quale appartengono, hanno o acquistano l'attitudine a una funzione di interesse pubblico generale ai fini della stabilità fisica del territorio provinciale e alla mitigazione delle situazioni di rischio idrogeologico, in coerenza con quanto stabilito dall'articolo 1.

     3. La struttura provinciale competente in materia di demanio idrico redige la proposta dell'elenco riguardante le nuove iscrizioni, la cancellazione e le modifiche di corpi idrici già inseriti in elenco e ne cura la pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. La proposta è pubblicata per trenta giorni all'albo pretorio dei comuni interessati per territorio. Durante lo stesso periodo la documentazione rimane depositata presso i medesimi comuni.

     4. Entro novanta giorni dall'inizio della pubblicazione della proposta all'albo dei comuni interessati per territorio, chiunque abbia interesse può presentare osservazioni oppure opposizioni alla proposta presso la struttura provinciale competente in materia di demanio idrico.

     5. La Giunta provinciale adotta il provvedimento definitivo di approvazione dell'elenco, tenendo conto delle osservazioni ricevute e decidendo in ordine alle opposizioni, sentito il parere del comitato tecnico forestale previsto dall'articolo 20 della legge provinciale concernente "Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette".

     6. L'elenco è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione."

 

     Art. 72. Sostituzione dell'articolo 4 della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18.

     1. L'articolo 4 della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18, è sostituito dal seguente:

     "Art. 4.

     1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, terzo comma, appartengono al demanio idrico provinciale:

     a) i ghiacciai;

     b) i corsi d'acqua, comprensivi dell'alveo, delle sponde e dei terreni costituenti loro pertinenze;

     c) i laghi, comprensivi dell'alveo, delle sponde, delle spiagge e dei terreni costituenti loro pertinenze.

     2. Inoltre, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, terzo comma, appartengono al demanio idrico provinciale, compresi i loro sedimi:

     a) le opere idrauliche, compresi gli argini e i terrapieni, le opere di protezione e di contenimento delle acque, con le relative strutture di pertinenza idraulica e di servizio;

     b) le opere di sistemazione idraulica e forestale dei bacini montani e di bonifica valliva e montana, anche se non ubicate a contatto dei corsi d'acqua e dei laghi;

     c) le opere funzionali alla misurazione e alla registrazione dei dati idrometrici;

     d) i beni immobili acquisiti in proprietà ai sensi dei commi 6, 7 e 8.

     3. Resta fermo quanto disposto dagli articoli 942, 945, 946 e 947 del codice civile in ordine alla demanialità dei terreni abbandonati dalle acque correnti, delle isole e unioni di terra, dell'alveo abbandonato nonché in ordine ai mutamenti del letto dei fiumi derivanti dal regolamento del loro corso.

     4. In caso di mancanza o non corrispondenza della proprietà demaniale intavolata nei beni del demanio idrico, rispetto al sedime occupato dai corsi d'acqua o dai laghi o dai ghiacciai iscritti nell'elenco delle acque pubbliche, ai fini dell'accertamento dei limiti della proprietà demaniale per alveo s'intende:

     a) relativamente ai corsi d'acqua a carattere fluviale non arginati, l'estensione del terreno occupato dalle acque durante le piene ordinarie;

     b) relativamente ai corsi d'acqua naturali a carattere torrentizio, l'alveo inciso fino al ciglio superiore delle sponde;

     c) per i corsi d'acqua arginati, l'estensione del terreno compreso tra le opere di contenimento dell'acqua;

     d) per i laghi, l'estensione del terreno occupato dalle acque durante le piene ordinarie misurate allo sbocco del lago;

     e) per i ghiacciai, l'estensione del terreno occupato dal ghiaccio al culmine della Piccola età glaciale, come testimoniato dagli argini morenici.

     5. Per la definizione di piena ordinaria si fa riferimento all'ordinaria capacità di produrre deflusso del bacino idrografico, al di fuori di perturbamenti provocati da cause eccezionali. Le modalità di definizione della piena ordinaria sono determinate con regolamento, avuto riguardo all'utilizzo di rilevamenti costanti nel tempo o all'applicazione di modelli matematici, anche riferiti ai tempi di ritorno delle piene.

     6. La proprietà dei beni appartenenti al demanio idrico provinciale è accertata dalla Provincia con il provvedimento previsto dall'articolo 5 oppure è acquisita mediante espropriazione per pubblica utilità o altro modo di acquisizione della proprietà previsto dalla legislazione vigente.

     7. Se per l'esecuzione delle opere e dei lavori previsti da questa legge è necessaria l'occupazione, definitiva o temporanea, di beni immobili di proprietà altrui, la loro disponibilità è acquisita mediante espropriazione per pubblica utilità o altro modo di acquisizione della proprietà o della disponibilità temporanea previsto dalla legislazione vigente.

     8. Inoltre la Provincia può acquisire, mediante espropriazione, le aree fluviali previste dall'articolo 8, primo comma, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino - Alto Adige in materia di trasferimento alle province autonome di Trento e di Bolzano dei beni demaniali e patrimoniali dello Stato e della Regione), intese come aree laterali ai corsi d'acqua idonee ad assicurare il buon regime, la naturalità e la fruibilità dei corpi idrici e il mantenimento o il ripristino della vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente gli stessi, nonché le aree di pertinenza di opere idrauliche, anche già realizzate, per garantire la funzionalità e la fruibilità dei corpi idrici e la continuità della proprietà demaniale, nei limiti in cui ciò è necessario per una razionale gestione unitaria del demanio idrico. L'approvazione del provvedimento che autorizza l'acquisizione di queste aree costituisce dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità. Tale procedura può essere attivata anche per la regolarizzazione della proprietà demaniale nelle golene racchiuse tra gli argini del fiume Adige, tramite l'acquisizione al demanio della Provincia delle aree comprese nella fascia golenale che risultavano di proprietà privata al momento del trasferimento del fiume Adige dallo Stato alla Provincia, disposto ai sensi del decreto legislativo n. 463 del 1999."

 

     Art. 73. Sostituzione dell'articolo 5 della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18.

     1. L'articolo 5 della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18, è sostituito dal seguente:

     "Art. 5.

     1. L'accertamento dei limiti della proprietà del demanio idrico provinciale è effettuata con provvedimento del dirigente della struttura provinciale competente, tenuto conto della situazione di fatto, indipendentemente dalle risultanze catastali. Tale provvedimento accerta che la demanialità ha carattere originario con riferimento ai beni previsti dall'articolo 4, comma 1. L'accertamento della demanialità di tali beni non dà titolo alla corresponsione di indennità a carico della Provincia.

     2. Sono oggetto di accertamento della demanialità senza titolo alla corresponsione d'indennità, inoltre, le opere, anche private, contigue o pertinenti all'alveo, destinate in via prevalente a un uso pubblico, in quanto direttamente funzionali al contenimento delle acque e al buon regime dei corpi idrici, a condizione che queste opere esistano da più di vent'anni e ne risulti provata, per lo stesso periodo, la destinazione all'uso pubblico. L'accertamento della demanialità riguarda anche il sedime delle opere.

     3. La proposta diretta a promuovere il procedimento di accertamento della demanialità contiene una relazione tecnica, la rappresentazione cartografica dei beni oggetto della delimitazione e l'elenco dei proprietari tavolari, nonché dei titolari di diritti reali sui beni in questione. Per la rappresentazione cartografica, nei casi in cui non sia sufficiente l'estratto mappale, è necessaria la redazione del relativo tipo di frazionamento. Se i limiti tra il demanio e le proprietà private limitrofe mancano o sono irriconoscibili e si ravvisa la necessità di evidenziarli sul terreno, al dirigente della struttura provinciale competente in materia di demanio idrico compete promuovere l'azione per apposizione di termini ai sensi dell'articolo 951 del codice civile. È vietato rimuovere, asportare, occultare o alterare i termini apposti ai sensi di questo comma.

     4. La proposta diretta a promuovere il procedimento di accertamento della demanialità è pubblicata per trenta giorni consecutivi all'albo dei comuni nel cui territorio ricadono i beni oggetto dell'accertamento. Durante questo periodo la documentazione rimane depositata presso i medesimi comuni. Contestualmente la proposta è comunicata ai proprietari tavolari dei beni oggetto dell'accertamento, ai proprietari confinanti e ai titolari di diritti reali sui medesimi beni, con le modalità previste dall'articolo 33 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo), con l'indicazione dell'ufficio in cui è possibile prendere visione degli atti e degli elaborati tecnici e con l'avvertenza che contro di essa può essere proposta opposizione ai sensi del comma 5.

     5. I proprietari tavolari dei beni oggetto di accertamento della demanialità, i proprietari confinanti e i titolari di diritti reali sui medesimi beni possono presentare opposizione oppure osservazioni alla proposta di delimitazione alla struttura provinciale competente in materia di demanio idrico entro trenta giorni dalla data della notificazione. Quando il confine tra i fondi pubblici e quelli privati è incerto, possono chiederne la determinazione in contraddittorio con la struttura provinciale competente in materia di catasto.

     6. Entro la scadenza del termine di pubblicazione della proposta di accertamento della demanialità all'albo dei comuni nel cui territorio ricadono i beni oggetto dell'accertamento, chiunque abbia interesse può presentare osservazioni alla Provincia.

     7. Nell'adottare il provvedimento di accertamento della demanialità la Provincia tiene conto delle osservazioni e decide in ordine alle opposizioni.

     8. Se le opposizioni contestano in tutto o in parte l'accertamento del carattere originario della demanialità dei beni, il provvedimento, qualora ne accerti la fondatezza, riconosce il diritto all'indennizzo, nella misura spettante ai sensi della legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 6 (Norme sulla espropriazione per pubblica utilità), ai proprietari che convengono alla cessione volontaria degli immobili, limitatamente alla parte non riconosciuta acquisita a titolo originario. Inoltre il provvedimento impegna la relativa spesa, qualora sia intervenuta l'accettazione dell'indennità.

     9. Il provvedimento di accertamento della demanialità è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione e costituisce titolo per le conseguenti operazioni catastali e per l'intavolazione, anche con riferimento ai beni per i quali sia stato riconosciuto un indennizzo."

 

     Art. 74. Inserimento dell'articolo 5 bis nella legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18.

     1. Dopo l'articolo 5 della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18, è inserito il seguente:

     "Art. 5 bis.

     1. I beni immobili già costituenti demanio idrico e ceduti al patrimonio della Provincia ai sensi della normativa in materia di gestione dei beni provinciali possono essere ceduti in proprietà a titolo gratuito ai proprietari che, a causa d'interventi di sistemazione dei corsi d'acqua e di difesa del suolo, hanno subito perdite o diminuzioni di terreni non indennizzate. I terreni sono ceduti in proporzione alle perdite o alle diminuzioni subite, tenendo conto della superficie e della qualità di coltura nonché del vantaggio comunque arrecato alla restante proprietà, sulla base di un'apposita stima, prevedendo eventualmente un conguaglio in denaro a carico o a favore della Provincia o del proprietario."

 

     Art. 75. Modifiche dell'articolo 6 della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18.

     1. All'articolo 6 della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) nel primo comma le parole: "del capo dei servizi delle acque pubbliche o dell'amministratore dell'azienda speciale di sistemazione montana, secondo le rispettive competenze" sono sostituite dalle parole: "della struttura provinciale competente in materia di demanio idrico";

     b) nel secondo comma le parole: "lettera b)," sono abrogate.

 

     Art. 76. Modifiche dell'articolo 7 della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18.

     1. All'articolo 7 della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) nel terzo comma le parole: "dalla Giunta provinciale su proposta dei servizi competenti" sono abrogate;

     b) dopo il sesto comma sono aggiunti i seguenti:

     "La disciplina inerente le distanze non si applica ai ghiacciai, per i quali si applicano la disciplina relativa ai provvedimenti di concessione, prevista dall'articolo 8, e la disciplina in materia di tutela della rete "Natura 2000", prevista dalla legge provinciale concernente "Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette".

     Con regolamento sono stabiliti i criteri per il rilascio delle autorizzazioni previste dalle norme in materia di polizia idraulica e di gestione del demanio idrico per interventi di breve durata e di poca importanza all'interno delle fasce di rispetto idraulico previste dal presente articolo, tenuto conto delle esigenze di sicurezza, delle necessità di salvaguardia, di manutenzione e di controllo delle diverse tipologie di corpi idrici naturali e di quelli regolati artificialmente, nonché della presenza di opere idrauliche.

     Il regolamento, inoltre, disciplina i casi di deroga dalla disciplina inerente le distanze riguardanti:

     a) opere di sistemazione idraulica e forestale dei bacini montani e di bonifica non ubicate a contatto dei corsi d'acqua e dei laghi;

     b) canali derivatori, irrigui ed industriali, intavolati al demanio idrico provinciale, dismessi o con deflusso modulato;

     c) alvei demaniali abbandonati definitivamente dalle acque.

     Le autorizzazioni e le deroghe disciplinate dal presente articolo sono rilasciate dalla struttura provinciale competente in materia di demanio idrico, anche subordinatamente al versamento di un deposito cauzionale a garanzia della corretta esecuzione dei lavori, con le modalità definite nel regolamento."

 

     Art. 77. Modifica dell'articolo 7 bis della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18.

     1. All'articolo 7 bis della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18, il secondo comma è sostituito dal seguente:

     "Le autorizzazioni disciplinate dal presente articolo sono rilasciate dalla struttura provinciale competente in materia di demanio idrico, anche subordinatamente al versamento di un deposito cauzionale a garanzia della corretta esecuzione dei lavori, con le modalità definite nel regolamento."

 

     Art. 78. Sostituzione dell'articolo 8 della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18 e abrogazione di disposizioni connesse.

     1. L'articolo 8 della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18, è sostituito dal seguente:

     "Art. 8.

     1. Ai sensi del capo VII del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie), la realizzazione di opere, interventi ed altri usi particolari dei beni appartenenti al demanio idrico da parte di soggetti pubblici e privati sono subordinati al rilascio di un provvedimento di concessione ai fini idraulici e patrimoniali, con corresponsione di un canone d'uso applicato nel rispetto della normativa provinciale.

     2. Se è necessario imporre al concessionario condizioni particolari d'esercizio o speciali obblighi nei confronti della Provincia o di soggetti terzi, il rilascio della concessione è subordinato alla preventiva sottoscrizione di un disciplinare di concessione.

     3. Con regolamento sono disciplinati i procedimenti semplificati per il rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni relative all'esecuzione di lavori, di interventi e di opere di modesta entità o di ridotto impatto sul demanio idrico, nonché per ogni altro uso di breve durata o di poca importanza. Con deliberazione della Giunta provinciale sono determinati i casi in cui le concessioni relative all'esecuzione dei lavori, degli interventi e delle opere nonché gli usi previsti da questo articolo sono esonerati dal pagamento del canone e i casi in cui il canone è sostituito da una congrua indennità, comprensiva delle spese di istruttoria e degli oneri fiscali, assolti in maniera virtuale.

     4. Quando, a causa dell'esecuzione di opere o di lavori pubblici, viene intercluso l'unico accesso esistente a beni di proprietà pubblica o privata, le concessioni di transito sul demanio idrico assentite per l'accesso ai beni in questione non sono soggette all'applicazione del canone.

     5. A eccezione di quelli impiegati per lo svolgimento di pubblici servizi o funzioni, la circolazione dei veicoli a motore sulle strade, sulle piste, sui ponti, sugli attraversamenti, sui guadi, nei corsi d'acqua e in generale sui beni del demanio idrico non soggetti a pubblico transito ove siano apposte segnaletiche di divieto o barriere di chiusura, è consentita solo ai soggetti titolari di concessione rilasciata dalla struttura provinciale competente in materia di demanio idrico; i lavori per garantire la sicurezza del transito e l'efficienza idraulica nel caso di attraversamenti e di parallelismi con i corsi d'acqua ed i laghi sono a carico dei concessionari e sono soggetti ad autorizzazione idraulica rilasciata dalla Provincia. A eccezione di quelli impiegati per lo svolgimento di pubblici servizi o funzioni, è inoltre vietata la sosta con veicoli a motore negli alvei e loro pertinenze, nonché sui guadi e sulle piste presenti all'interno degli argini o delle sponde naturali, anche in assenza di segnaletica di divieto o barriere di chiusura.

     6. Il prelievo di materiali litoidi dagli alvei demaniali viene effettuato per ragioni di sicurezza idraulica e di manutenzione dei corpi idrici ed è soggetto al rilascio di concessione ai sensi del comma 1. La concessione è assentita a titolo oneroso, previo confronto concorrenziale. Se è riconosciuta l'eccessiva onerosità delle operazioni di rimozione rispetto al valore del materiale, il prelievo può essere assentito con concessione a titolo gratuito.

     7. Con deliberazione della Giunta provinciale sono determinate le norme tecniche per il prelievo dei materiali litoidi dagli alvei nonché i criteri e le modalità per l'attuazione del comma 6, con particolare riferimento alle procedure per i confronti concorrenziali e ai canoni da applicare.

     8. I provvedimenti di concessione e autorizzazione disciplinati dal presente articolo sono rilasciati dalla struttura provinciale competente in materia di demanio idrico, anche subordinatamente al versamento di un deposito cauzionale a garanzia della corretta esecuzione dei lavori, con le modalità definite nel regolamento."

     2. In relazione alla sostituzione dell'articolo 8 della legge provinciale n. 18 del 1976, disposta dal comma 1, sono abrogate le seguenti disposizioni:

     a) il comma 3 dell'articolo 42 (Disposizioni in materia di canoni di concessioni) della legge provinciale 12 settembre 1994, n. 4, con decorrenza dall'adozione della deliberazione prevista dall'articolo 8, comma 7, della legge provinciale n. 18 del 1976, come sostituito da questo articolo;

     b) il comma 2 dell'articolo 71 (Canoni afferenti l'uso del demanio idrico) della legge provinciale 2 febbraio 1996, n. 1;

     c) il comma 3 dell'articolo 71 della legge provinciale n. 1 del 1996, con decorrenza dall'adozione della deliberazione prevista dall'articolo 8, comma 3, della legge provinciale n. 18 del 1976, come sostituito da questo articolo.

 

     Art. 79. Inserimento dell'articolo 8 bis nella legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18.

     1. Dopo l'articolo 8 della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18, è inserito il seguente:

     "Art. 8 bis.

     1. Fatto salvo quanto previsto dal piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche in ordine alla salvaguardia dei corsi d'acqua, la loro copertura o tombinatura è ammessa per preminenti ragioni d'interesse pubblico o per ragioni di sicurezza, per esigenze di accesso ai beni nonché per derivazioni d'acqua e canali demaniali a portata periodica o modulata.

     2. Fermo restando il rispetto delle norme urbanistiche e delle altre disposizioni vigenti, la Provincia può cedere a favore dei soggetti pubblici o privati che ne hanno fatto richiesta la costituzione di un diritto di proprietà superficiaria avente ad oggetto opere o costruzioni realizzate sul suolo demaniale a condizione che il manufatto ivi eretto non crei pregiudizio alla conservazione del bene demaniale, nonché alle sue naturali funzioni, e che l'uso della realità demaniale sia regolarmente assegnato in concessione all'aspirante titolare del diritto di proprietà superficiaria, revocabile per sopravvenute ragioni di pubblico interesse. L'atto di concessione ai fini idraulici e patrimoniali e di costituzione del diritto di proprietà superficiaria costituisce titolo per l'intavolazione del diritto di superficie per la durata stabilita nel disciplinare.

     3. Il rapporto di concessione relativo alla proprietà superficiaria è regolato con disciplinare, che prevede l'obbligo del pagamento alla Provincia da parte del concessionario del canone e degli indennizzi per l'occupazione arretrata, se dovuto in base alle leggi vigenti, con decorrenza dalla data dell'effettiva occupazione e comunque non oltre il termine previsto dall'articolo 71 (Canoni afferenti l'uso del demanio idrico) della legge provinciale 2 febbraio 1996, n. 1. La Provincia determina i canoni per le suddette occupazioni.

     4. Il rilascio o il rinnovo della concessione relativa alla proprietà superficiaria non è consentito se sussistono ragioni ostative riguardanti la sicurezza idraulica o la tutela della pubblica incolumità o altri interessi pubblici prevalenti. Relativamente ai beni in questione, se è stipulato il relativo disciplinare di concessione, possono essere autorizzati lavori di ristrutturazione che non comportano compromissione della sicurezza idraulica e della tutela della pubblica incolumità. La concessione non comporta il mantenimento del diritto di superficie in capo al concessionario dopo che sia cessata la vita tecnica dell'opera.

     5. Allo scadere della concessione senza rinnovo le opere realizzate sul demanio idrico sono acquisite al demanio o al patrimonio della Provincia, salvo che il disciplinare previsto dal comma 3 disponga diversamente, qualora il loro mantenimento non costituisca minaccia alla sicurezza idraulica e alla pubblica incolumità. In ogni altro caso la Provincia ordina la riduzione in pristino ai sensi dell'articolo 15."

 

     Art. 80. Modifica dell'articolo 9 della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18.

     1. All'articolo 9 della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18, nel primo comma le parole: "dal capo dei servizi delle acque pubbliche e dall'amministratore dell'azienda speciale di sistemazione montana secondo la rispettiva competenza" sono sostituite dalle parole: "dalla struttura provinciale competente in materia di demanio idrico".

 

     Art. 81. Sostituzione dell'articolo 11 della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18.

     1. L'articolo 11 della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18, è sostituito dal seguente:

     "Art. 11.

     1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali se il fatto costituisce reato ai sensi delle leggi vigenti, le attività e le opere compiute in violazione di questa legge sono soggette alle seguenti sanzioni amministrative:

     a) il pagamento di una somma da 150 a 900 euro per l'occupazione e per l'uso, in mancanza di concessione ai fini idraulici, dei beni appartenenti al demanio idrico provinciale, anche mediante attraversamento con ponti, con funivie, con linee elettriche, telefoniche, fognature, acquedotti e simili;

     b) il pagamento di una somma da 20 a 120 euro per ogni metro cubo o quantità inferiore di materiale asportato dal demanio idrico, in mancanza di concessione ai fini idraulici; il trasgressore è tenuto anche al pagamento dell'importo del canone demaniale che sarebbe dovuto per il materiale estratto sulla base di una regolare concessione;

     c) il pagamento di una somma da 20 a 120 euro per ogni metro cubo o quantità inferiore di materiale depositato o movimentato sul demanio idrico;

     d) il pagamento di una somma da 10 a 60 euro per ogni metro cubo o quantità inferiore di materiale asportato, depositato o movimentato nella fascia di rispetto dei corpi idrici, in mancanza di autorizzazione ai fini idraulici;

     e) il pagamento di una somma da 30 a 180 euro per il transito e la sosta non autorizzati sul demanio idrico;

     f) il pagamento di una somma da 150 a 900 euro per la rimozione o l'alterazione dei termini che delimitano i confini del demanio idrico provinciale, delle segnaletiche e delle barriere di chiusura;

     g) il pagamento di una somma da 150 a 900 euro per la mancata osservanza delle prescrizioni generali o speciali delle concessioni e delle autorizzazioni idrauliche, nonché per l'inottemperanza agli ordini degli organi competenti in materia di polizia idraulica;

     h) il pagamento di una somma da 50 a 150 euro per qualsiasi altra violazione di questa legge.

     2. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste da questa legge si osserva la legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

     3. L'emissione dell'ordinanza-ingiunzione o dell'ordinanza di archiviazione prevista dall'articolo 18 della legge n. 689 del 1981 spetta al dirigente del dipartimento competente in materia di demanio idrico.

     4. Le somme riscosse ai sensi di questo articolo sono introitate nel bilancio della Provincia.

     5. Con regolamento sono individuate le fattispecie di violazioni amministrative previste dalla legislazione in materia di demanio idrico alle quali si applicano le disposizioni procedurali dell'articolo 97 bis del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. (Approvazione del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti)."

 

     Art. 82. Abrogazione degli articoli 12, 13 e 14 della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18.

     1. Gli articoli 12, 13 e 14 della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18, sono abrogati.

 

     Art. 83. Sostituzione dell'articolo 15 della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18.

     1. L'articolo 15 della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18, è sostituito dal seguente:

     "Art. 15.

     1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 11, in caso di violazioni relative all'esecuzione di interventi sui corsi d'acqua e sui beni demaniali in assenza o in difformità dalle autorizzazioni o dalle concessioni previste dal capo I della presente legge, la struttura provinciale competente in materia di demanio idrico impone la sospensione dei lavori, comunica al responsabile le modalità per pervenire all'eventuale autorizzazione in sanatoria delle opere realizzate e, se l'interessato non presenta domanda di sanatoria o la domanda è respinta, impone al trasgressore l'esecuzione dei lavori di ripristino o di adeguamento alle prescrizioni, fissando un adeguato termine. Se richiesto dall'urgenza per riparare o impedire danni e pericoli dipendenti dall'infrazione commessa, sentito il trasgressore, l'esecuzione dei lavori di ripristino può essere ordinata con decorrenza immediata.

     2. In caso di mancata esecuzione degli interventi imposti ai sensi di questo articolo in relazione a violazioni relative all'esecuzione di interventi in assenza delle dovute autorizzazioni o concessioni, la struttura provinciale competente in materia di demanio idrico diffida l'interessato a effettuare il deposito di una somma presso il tesoriere della Provincia, d'importo corrispondente alla spesa prevista, e provvede all'esecuzione dei lavori d'ufficio.

     3. In caso di mancata esecuzione degli interventi imposti ai sensi di questo articolo in relazione a violazioni relative all'esecuzione di interventi in difformità dalle autorizzazioni o concessioni, la struttura provinciale competente in materia di demanio idrico provvede all'esecuzione dei lavori rivalendosi sul deposito cauzionale previsto dagli articoli 7, 7 bis e 8 della presente legge. Nel caso in cui il deposito cauzionale non sia stato imposto o non sia sufficiente a coprire le spese per l'esecuzione dei lavori, la struttura provinciale competente in materia di demanio idrico diffida l'interessato a effettuare il deposito di una somma presso il tesoriere della Provincia, d'importo corrispondente a quanto necessario, e provvede all'esecuzione dei lavori d'ufficio.

     4. Se l'interessato non effettua il deposito imposto ai sensi di questo articolo, la riscossione delle somme dovute è disposta in base all'articolo 51 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di Trento).

     5. La struttura provinciale competente in materia di demanio idrico procede altresì d'ufficio in casi di somma urgenza, nonché qualora il trasgressore non sia conosciuto, salvo provvedere agli accertamenti necessari per la sua individuazione.

     6. Se il mantenimento di opere pubbliche o di opere destinate all'espletamento di servizi pubblici, realizzate in carenza o in difformità dall'autorizzazione o dalla concessione ai fini idraulici e patrimoniali, non comporta apprezzabili pericoli per la sicurezza idraulica e per l'incolumità delle persone e dei beni, o se la riduzione in pristino risulti dannosa per la sicurezza pubblica, per l'integrità dell'ambiente, per la fruibilità del territorio o per l'accesso della popolazione ai servizi pubblici, la struttura provinciale competente in materia di demanio idrico, diffidato preventivamente il proprietario o il possessore delle opere o il gestore del servizio pubblico a regolarizzare la situazione, con la richiesta di concessione, gli intima di redigere e di presentare un piano finalizzato alla gestione del rischio idraulico. Il piano fa parte integrante dell'atto di concessione unitamente al disciplinare di cui all'articolo 8 della presente legge.

     7. La redazione del piano per la gestione del rischio idraulico, la sua presentazione e la sua esecuzione sono di esclusiva responsabilità del proprietario, del possessore delle opere o del gestore del servizio pubblico; rimangono a suo carico gli obblighi connessi con il mantenimento dell'efficienza e della sicurezza idraulica dell'opera, nonché quelli inerenti la gestione del rischio generato dall'opera stessa.

     8. Se si evidenzia la sussistenza di situazioni di pericolo non gestibili in maniera idonea mediante gli interventi e le misure stabiliti nel piano per la gestione del rischio idraulico, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 11, la struttura provinciale competente in materia di demanio idrico può ordinare l'adozione delle misure necessarie a ripristinare le condizioni di sicurezza idraulica dell'opera o dell'alveo."

 

Titolo IX

Gli strumenti d'attuazione: interventi, fondo forestale e incentivi

 

Capo I

Gli interventi

 

     Art. 84. Esecuzione degli interventi d'interesse pubblico.

     1. Nel caso in cui la Provincia realizzi direttamente gli interventi previsti dal comma 3 dell'articolo 10 e dal comma 2 dell'articolo 22, nonché per la realizzazione degli interventi previsti dal comma 4 dell'articolo 10, le strutture provinciali competenti in materia di foreste, di sistemazione idraulica e forestale e di conservazione della natura e valorizzazione ambientale, compresa l'Agenzia provinciale delle foreste demaniali, vi provvedono secondo le modalità indicate da questo articolo.

     2. Nei casi indicati dal regolamento e con le modalità previste dal comma 3 le strutture provinciali competenti, inoltre, possono realizzare altri interventi e opere non espressamente previsti da questo articolo.

     3. Per l'esecuzione degli interventi e delle opere si applica la vigente disciplina provinciale in materia di lavori pubblici, fatto salvo quanto previsto dalla disciplina in materia di ripristino e valorizzazione ambientale, da questo capo e dal regolamento di cui all'articolo 92 per i lavori in economia. Per i lavori in economia si prescinde dai limiti di valore stabiliti dalle vigenti disposizioni in materia di lavori pubblici d'interesse provinciale, senza superare, per singolo contratto, la soglia stabilita dalla medesima disciplina per l'affidamento di lavori mediante procedura negoziata.

     4. L'esecuzione degli interventi è autorizzata sulla base di un progetto o di un'apposita perizia esecutiva che individua, anche genericamente, le opere, i lavori e le forniture.

     5. Fra gli interventi e le opere previsti da questo articolo rientrano i lavori da eseguire d'ufficio, a carico dei contravventori alle prescrizioni di questa legge, nonché gli interventi da eseguirsi d'ufficio previsti dall'articolo 15 della legge provinciale n. 18 del 1976, come sostituito dall'articolo 83 di questa legge.

     6. Gli interventi e le opere previsti dall'articolo 10, comma 4, possono essere eseguiti anche da altri enti pubblici o soggetti privati sulla base di apposite convenzioni, deleghe, concessioni e altri provvedimenti, con le modalità individuate dalla legge o dal regolamento.

 

     Art. 85. Piani degli interventi.

     1. L'individuazione e la programmazione degli interventi e delle opere previsti dall'articolo 84 si realizzano attraverso i piani degli interventi.

     2. I piani degli interventi sono approvati dalla Giunta provinciale con la procedura definita nel regolamento. Nei casi stabiliti dalla Giunta provinciale i piani sono approvati dal dirigente generale della struttura dipartimentale cui afferiscono le strutture previste dall'articolo 84.

     3. In particolare i piani degli interventi:

     a) individuano gli interventi previsti dall'articolo 10, comma 4, e le relative priorità;

     b) individuano gli interventi previsti dall'articolo 10, comma 3, e dall'articolo 22, comma 1, qualora realizzati dalla Provincia, e le relative priorità;

     c) integrano e recepiscono ai fini della programmazione degli interventi le indagini e gli indirizzi contenuti nei piani forestali e montani rispetto a particolari aspetti, quali le situazioni di dissesto idrogeologico, il deflusso delle acque e le aree sensibili per particolari vocazioni ed emergenze, individuando le cautele e le attenzioni che sono rese esecutive nella fase di progettazione degli interventi.

     4. Nella predisposizione dei piani degli interventi è assicurato il coordinamento tra i diversi settori della Provincia e con gli altri strumenti di pianificazione per favorire l'integrazione dei diversi interventi previsti.

     5. Nella definizione delle proposte dei piani degli interventi sono coinvolti, anche attraverso gli incontri previsti dall'articolo 101, i comuni e le comunità interessati dagli interventi di sistemazione idraulica e forestale.

     6. I piani degli interventi e il piano per la difesa dei boschi dagli incendi danno attuazione, per gli aspetti di competenza, al piano generale delle opere di prevenzione della Provincia previsto dalla normativa provinciale in materia di protezione civile.

 

     Art. 86. Piano per la difesa dei boschi dagli incendi e relativo inventario.

     1. Ai fini della conservazione e della difesa del patrimonio boschivo dagli incendi e in attuazione della legge n. 353 del 2000, la struttura provinciale competente in materia di foreste predispone, avvalendosi anche della collaborazione della struttura provinciale competente in materia di servizi antincendio e di protezione civile, un piano per la difesa dei boschi dagli incendi nel quale, con riferimento alle relative previsioni contenute nelle carte dei pericoli e dei rischi della Provincia e sulla base delle analisi e delle elaborazioni contenute nei piani forestali e montani, sono previsti i mezzi, gli interventi e le opere occorrenti per la prevenzione e l'estinzione degli incendi.

     2. La durata, i contenuti e le procedure per l'elaborazione, la revisione e l'adozione del piano per la difesa dei boschi dagli incendi sono definiti con regolamento. In particolare, se negli ambiti considerati dal piano rientrano parchi naturali provinciali o il Parco nazionale dello Stelvio, è assicurata la partecipazione dei relativi enti di gestione per l'ambito territoriale e le tematiche di loro competenza. In attesa dell'approvazione del piano resta efficace il piano per la difesa dei boschi dagli incendi vigente alla data di entrata in vigore di questa legge.

     3. Fa parte integrante del piano l'inventario delle aree boscate percorse dal fuoco, previsto dall'articolo 5, comma 2, lettera b), che è tenuto aggiornato, a livello provinciale, dalla struttura competente in materia di foreste.

 

     Art. 87. Pubblica utilità, indifferibilità e urgenza e disponibilità dei terreni.

     1. Per l'esecuzione degli interventi e delle opere previsti dall'articolo 84 su terreni non appartenenti al demanio provinciale la struttura provinciale competente, previo accertamento del relativo stato di consistenza, richiede l'assenso preliminare ai proprietari interessati, che possono consegnare i terreni per tutta la durata dei lavori, temporaneamente e a titolo gratuito. Le modalità per l'acquisizione dell'assenso sono determinate con deliberazione della Giunta provinciale. Dopo il collaudo o la redazione del certificato di regolare esecuzione, le opere sono consegnate ai proprietari dei terreni.

     2. In alternativa alla modalità prevista dal comma 1, i terreni possono essere occupati, acquisiti, espropriati o asserviti, secondo quanto previsto dalla legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 6 (Norme sulla espropriazione per pubblica utilità).

     3. Per l'applicazione del comma 2, dopo l'approvazione del progetto la struttura provinciale competente alla realizzazione degli interventi e delle opere richiede alla struttura provinciale competente in materia di espropriazioni la determinazione dell'indennità di espropriazione o di costituzione coattiva di servitù spettante agli aventi diritto, promuovendo l'avvio della procedura abbreviata ai sensi dell'articolo 10 della legge provinciale n. 6 del 1993.

     4. Previo accertamento dell'avvenuto pagamento dovuto ai sensi dell'articolo 10 della legge provinciale n. 6 del 1993, la struttura provinciale competente può disporre l'avvio dei lavori sulla base dell'assenso scritto dei proprietari dei terreni, che equivale all'accettazione delle indennità, che sono pagate con le modalità e le maggiorazioni previste dall'articolo 20 della legge provinciale n. 6 del 1993.

 

     Art. 88. Lavori in economia, funzionario delegato e revisori dei conti.

     1. Per l'esecuzione in economia degli interventi e delle opere con il sistema dell'amministrazione diretta le strutture provinciali competenti in materia di sistemazioni idrauliche e forestali, in materia di conservazione della natura e valorizzazione ambientale e in materia di foreste sono dotate dei necessari mezzi e strutture e possono assumere personale con contratto di diritto privato, applicando il contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria per gli operai delle imprese edili e affini e per gli operai addetti ad attività di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria e i relativi contratti integrativi provinciali o aziendali. Tale dotazione di uomini, di mezzi e di strutture può essere utilizzata, su richiesta della struttura provinciale competente, in interventi di protezione civile, nonché per iniziative connesse alla divulgazione e alla pubblicizzazione delle tematiche forestali e ambientali, anche fuori dalla provincia.

     2. Tra le spese per le diverse tipologie di opere, di lavori e di forniture autorizzate ai sensi di questo articolo sono ammesse compensazioni nel limite dell'impegno totale di spesa.

     3. Le eventuali spese a carico degli enti proprietari dei terreni per l'esecuzione da parte della struttura provinciale competente dei lavori e degli interventi previsti da questa legge possono essere anticipate dalla Provincia. Tali importi sono recuperati dalla Provincia, in base alle evidenze contabili, mediante il rimborso da parte dei proprietari, utilizzando i fondi accantonati ai sensi dell'articolo 93, o previo versamento anticipato alla tesoreria della Provincia. Tali somme sono introitate nel bilancio provinciale.

     4. Per il pagamento delle spese relative all'esecuzione delle opere e degli altri interventi previsti da questa legge possono essere autorizzate aperture di credito a favore del funzionario delegato ai sensi della legge provinciale n. 7 del 1979.

     5. Ai fini del controllo sulla gestione delle aperture di credito autorizzate, ai sensi del comma 4, a favore di funzionari delegati, è nominato dalla Giunta provinciale un collegio dei revisori dei conti, per la durata di cinque anni. Il collegio è composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di presidente, scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 (Attuazione della direttiva n. 84/253/CEE, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili).

     6. La regolarità dei rendiconti e della gestione è attestata dal collegio dei revisori dei conti mediante visto da apporre sui rendiconti. Il collegio dei revisori dei conti, inoltre, fornisce alla Giunta provinciale le informazioni da essa richieste e svolge ogni altra attribuzione affidatagli dalla legge.

     7. Ai membri del collegio dei revisori dei conti spetta, a carico del bilancio della Provincia, un'indennità di carica. La misura dell'indennità è stabilita dalla Giunta provinciale nei limiti indicati dall'articolo 2, secondo comma, della legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4 (Compensi ai componenti delle commissioni, consigli e comitati comunque denominati, istituiti presso la Provincia di Trento). Se per svolgere le proprie funzioni devono compiere trasferte compete loro, inoltre, il trattamento economico di missione e il rimborso delle spese di viaggio nella misura e con le modalità in vigore per i dirigenti della Provincia.

 

     Art. 89. Semplificazione delle procedure.

     1. Si prescinde da qualsiasi parere, concessione, autorizzazione o nulla osta previsti dalla vigente legislazione provinciale di settore per l'esecuzione di opere e interventi previsti dall'articolo 10, comma 4, conseguenti a eventi quali frane, valanghe, alluvioni e altre calamità, nonché per l'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria su beni e opere ricadenti nell'ambito dell'applicazione di questa legge.

     2. Questo articolo si applica anche per l'esecuzione di tutti gli interventi e di tutte le opere previsti dall'articolo 10, comma 4, compresi quelli di manutenzione, finalizzati alla sicurezza del territorio e alla difesa del suolo, ferma restando l'acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica nelle aree di tutela ambientale. Per tali interventi e per tali opere si prescinde dall'accertamento della conformità urbanistica.

 

     Art. 90. Opere e interventi per conto di altre strutture provinciali o enti pubblici.

     1. Su richiesta di altre strutture della Provincia, dei comuni, di altri enti locali o di amministrazioni pubbliche, delle amministrazioni separate dei beni di uso civico o di società a partecipazione pubblica esercenti pubblici servizi, le strutture provinciali competenti in materia di foreste, di conservazione della natura e valorizzazione ambientale e di sistemazione idraulica e forestale, compatibilmente con l'attuazione dei piani degli interventi, possono assumere l'esecuzione diretta di lavori, diversi da quelli previsti dall'articolo 10, comma 1, d'interesse pubblico e inerenti, di norma, la difesa del suolo, la rinaturalizzazione, la valorizzazione e la conservazione della qualità del territorio, delle proprietà silvo-pastorali, delle relative infrastrutture e la prevenzione delle calamità naturali, nonché l'esecuzione diretta di interventi d'infrastrutturazione del territorio e di riadeguamento di ponti e di altre interferenze idrauliche, comprese le relative attività di studio e di progettazione.

     2. Per la realizzazione delle opere e degli interventi previsti dal piano generale delle opere di prevenzione della Provincia si applica la vigente normativa provinciale in materia di protezione civile.

     3. L'attuazione degli interventi previsti da questo articolo è subordinata alla messa a disposizione delle strutture competenti in materia di foreste, di conservazione della natura e valorizzazione ambientale e di sistemazione idraulica e forestale, da parte del richiedente, dei fondi necessari, oppure alla compartecipazione, se prevista dalle leggi provinciali di settore. Nel secondo caso si applica l'articolo 94.

 

     Art. 91. Affidamento di lavori di manutenzione a imprenditori agricoli o imprese boschive.

     1. Gli interventi di manutenzione previsti dall'articolo 10 e dall'articolo 22, individuati nel regolamento, possono essere affidati mediante cottimi fiduciari a imprenditori agricoli e forestali, singoli o associati, che impiegano esclusivamente il lavoro proprio e dei familiari ai sensi dell'articolo 230 bis del codice civile, macchine e attrezzature di loro proprietà, con le modalità previste dall'articolo 25 bis della legge provinciale 7 aprile 1992, n. 14 (Interventi a favore dell'agricoltura di montagna).

 

     Art. 92. Disposizioni per il regolamento relativo all'esecuzione dei lavori in economia.

     1. Per i lavori da eseguire in economia ai sensi di questo capo con regolamento sono disciplinati, in particolare, i seguenti oggetti:

     a) attività negoziale e contrattuale, noli a caldo;

     b) varianti progettuali e compensazioni;

     c) termini e modalità di contabilizzazione e di collaudo dei lavori;

     d) compiti del personale preposto alla progettazione, all'esecuzione, alla sorveglianza e alla rendicontazione dei lavori;

     e) contenuto dei progetti e delle perizie esecutive;

     f) adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro;

     g) ogni altro argomento necessario per disciplinare efficacemente i lavori in economia.

 

Capo II

Fondo forestale provinciale

 

     Art. 93. Fondo forestale provinciale.

     1. Per consentire l'esecuzione e la manutenzione di opere, di infrastrutture forestali e di interventi di miglioramento dei patrimoni forestali da parte della struttura provinciale competente in materia di foreste, nonché la realizzazione degli interventi e delle misure tecniche previste da questa legge da parte degli enti previsti dall'articolo 57, commi 2 e 3, è mantenuto attivo il fondo forestale provinciale costituito ai sensi dell'articolo 27 della legge provinciale 23 novembre 1978, n. 48 (Provvedimenti per il potenziamento delle aree forestali e delle loro risorse), presso l'istituto di credito cui è affidato il servizio di tesoreria della Provincia.

     2. Al fondo forestale provinciale affluiscono:

     a) le somme depositate sul fondo prima dell'entrata in vigore di questo titolo;

     b) gli accantonamenti sugli introiti derivanti dalle utilizzazioni boschive disposte dai piani di gestione forestale aziendale e dai tagli straordinari definiti dall'articolo 98 secondo i criteri stabiliti dal regolamento, nonché altri fondi erogati dagli enti interessati;

     c) i versamenti disposti dagli enti individuati dall'articolo 57, commi 2 e 3, a titolo di restituzione delle somme loro anticipate;

     d) i versamenti eventualmente disposti dalla Provincia;

     e) i versamenti effettuati ai sensi dell'articolo 17.

     3. Le somme previste dal comma 2, a esclusione di quelle indicate dalla lettera d), sono depositate nel fondo a nome di ciascun ente proprietario.

     4. Gli interessi attivi maturati sul fondo forestale provinciale sono riservati alla tesoreria provinciale e introitati nel bilancio della Provincia.

 

     Art. 94. Utilizzazione del fondo forestale provinciale.

     1. Alla gestione del fondo forestale provinciale provvede la commissione forestale provinciale secondo le disposizioni di questo articolo e del regolamento.

     2. La commissione forestale provinciale mette a disposizione della struttura provinciale competente in materia di foreste, previa autorizzazione di apposite aperture di credito, somme per le spese relative alle opere e agli interventi sulla base dei progetti o delle perizie predisposti dalla stessa struttura provinciale e approvati dalla commissione. La commissione, inoltre, può autorizzare la struttura provinciale a eseguire le opere previste nei progetti predisposti dalla struttura provinciale e approvati dalla commissione, anche mediante utilizzazione di una quota degli accantonamenti complessivi disponibili sul fondo forestale provinciale, subordinatamente all'assunzione di un provvedimento d'impegno alla restituzione, da parte dell'ente interessato, entro un periodo massimo di cinque anni.

     3. La commissione forestale provinciale può concedere anticipazioni ai comuni, alle amministrazioni separate dei beni di uso civico e agli altri enti individuati dall'articolo 57, comma 3, che partecipano alla costituzione del fondo, oltre che alle forme associative pubbliche o miste previste dall'articolo 59 e ai soggetti gestori dei boschi degli enti pubblici secondo quanto previsto dall'articolo 58, comma 1, lettera c), ordinando l'accredito delle relative somme presso le tesorerie degli enti stessi, per le spese inerenti alla realizzazione degli interventi e delle misure tecniche per la gestione dei boschi, secondo un piano annuale predisposto e approvato dalla commissione forestale sulla base delle proposte formulate dagli enti interessati. Le stesse anticipazioni possono essere concesse anche per l'acquisto di aree boscate di significativa entità, diretto all'accorpamento o al completamento della proprietà.

     4. Le anticipazioni concesse ai sensi del comma 3 sono restituite dagli enti beneficiari, senza interessi, in quote annuali, entro un periodo massimo di dieci anni.

     5. La commissione forestale provinciale può mettere a disposizione delle strutture provinciali competenti in materia di sistemazioni idrauliche e forestali, previa autorizzazione di apposite aperture di credito, somme per le spese relative alle opere e agli interventi di competenza, sulla base dei progetti predisposti dalle strutture provinciali e approvati dalla commissione, se questi interventi e opere rientrano fra quelli previsti dall'articolo 17.

 

     Art. 95. Commissione forestale provinciale.

     1. Per la gestione del fondo forestale provinciale è istituita la commissione forestale provinciale composta da:

     a) l'assessore cui è affidata la materia delle foreste, in qualità di presidente;

     b) il dirigente del dipartimento competente in materia di foreste;

     c) il dirigente del servizio provinciale competente in materia di foreste;

     d) un rappresentante delle comunità, designato dai loro presidenti;

     e) due rappresentanti degli enti pubblici proprietari di boschi, designati dal Consiglio delle autonomie locali;

     f) un rappresentante designato dall'Associazione provinciale delle amministrazioni separate dei beni di uso civico, uno designato dalla Magnifica Comunità di Fiemme e uno dalle Regole di Spinale e Manez qualora partecipino al fondo;

     g) due rappresentanti dei lavoratori, di cui uno delle organizzazioni contadine, designati dalle organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative della provincia.

     2. La commissione forestale è nominata con deliberazione della Giunta provinciale e resta in carica per la durata della legislatura.

     3. Ai componenti della commissione forestale sono corrisposti i compensi stabiliti dalle leggi provinciali vigenti.

     4. Con regolamento sono stabilite le modalità di funzionamento della commissione forestale provinciale e di utilizzazione del fondo forestale provinciale.

 

Capo III

Incentivi

 

     Art. 96. Sovvenzioni per la salvaguardia e la valorizzazione del territorio e dell'ambiente naturale.

     1. Per conseguire le finalità di questa legge garantendo la conservazione e il miglioramento della qualità del territorio, del patrimonio ecologico, del paesaggio e dell'ambiente, la Provincia sostiene e sovvenziona:

     a) gli interventi e le opere di miglioramento ambientale previsti dal comma 1 dell'articolo 22 che risultano coerenti con i criteri stabiliti dai piani forestali e montani, nonché quelli previsti dai piani di gestione eventualmente adottati ai sensi del titolo V;

     b) la redazione dei piani di gestione previsti dagli articoli 45, comma 6, 47, comma 3, 48 e 49;

     c) gli interventi indicati dalle misure di conservazione previste dall'articolo 38;

     d) gli interventi previsti dall'articolo 64, comma 2.

     2. I proprietari, gli usufruttuari o i conduttori delle aree per le quali l'imposizione dei vincoli di tutela di riserva naturale provinciale o di sito o di zona d'importanza comunitaria comporti l'obbligo di un'utilizzazione agricola o forestale diversa da quella in atto hanno titolo a ottenere dalla Provincia un contributo, per un periodo non superiore a sette anni successivi a quello di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione della relativa deliberazione istitutiva.

     3. La Provincia può concedere contributi ai proprietari, usufruttuari o conduttori delle aree sottoposte al regime di gestione speciale prevista dall'articolo 31, comma 2.

     4. Livelli di contribuzione, criteri e modalità per la concessione e per l'erogazione delle sovvenzioni previste da questo capo sono determinati con deliberazione della Giunta provinciale. I contributi sono concessi entro i limiti previsti dal regime degli aiuti di Stato, secondo la vigente normativa comunitaria.

 

     Art. 97. Sovvenzioni per la gestione forestale e per la valorizzazione della filiera foresta - legno.

     1. Per conseguire le finalità di questa legge, per promuovere le attività di gestione forestale e, in generale, per favorire lo sviluppo della filiera foresta - legno, la Provincia sostiene e sovvenziona:

     a) gli interventi previsti dalle lettere b), e), f) e h) del comma 1 dell'articolo 10 che risultano coerenti con i criteri stabiliti dai piani forestali e montani, nonché quelli antincendio previsti dalla lettera g) dello stesso comma non contenuti nel piano per la difesa dei boschi dagli incendi;

     b) gli interventi a fini produttivi previsti dall'articolo 55;

     c) gli interventi previsti dall'articolo 63, comma 1, lettera a);

     d) lo sviluppo di un mercato locale del legno e degli altri prodotti forestali, la differenziazione e il potenziamento dei suoi sbocchi, l'attivazione di contratti di filiera, l'introduzione e il mantenimento di sistemi di certificazione delle attività e dei prodotti forestali, nonché l'utilizzo del legno certificato ai sensi dell'articolo 63, comma 1, lettere b), c), e) ed f);

     e) i progetti d'innovazione previsti dall'articolo 63, comma 1, lettera d);

     f) la redazione dei piani previsti dall'articolo 57;

     g) i progetti diretti alla valorizzazione energetica del legno e al suo uso nel settore delle costruzioni, previsti dall'articolo 63, comma 2.

     2. La Provincia attiva un sostegno specifico per la selvicoltura di montagna, tenendo conto della funzione pubblica svolta dal bosco e degli oneri della gestione in questo ambito.

     3. Possono beneficiare dei contributi per la realizzazione degli interventi previsti dal comma 1, lettere a), b) e c), i proprietari dei terreni o i soggetti cui è affidata la gestione ai sensi dell'articolo 58, comma 1, lettera c), o le forme associative previste dall'articolo 59.

     4. Per gli interventi previsti dall'articolo 63, comma 1, realizzati da imprese diverse da quelle di utilizzazione forestale, nonché da ogni tipo di impresa relativamente ai progetti previsti dalla lettera d) dello stesso comma, si applicano la legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (Interventi della Provincia autonoma di Trento per il sostegno dell'economia e della nuova imprenditorialità. Disciplina dei patti territoriali in modifica della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 e disposizione in materia di commercio), e la legge provinciale 12 luglio 1993, n. 17 (Servizi alle imprese), nonché la relativa disciplina attuativa.

     5. Per il finanziamento degli interventi previsti dalla lettera g) del comma 1 si applica la legge provinciale 29 maggio 1980, n. 14 (Provvedimenti per il risparmio energetico e l'utilizzazione delle fonti alternative di energia).

     6. Le modalità, il livello di contribuzione e i criteri per la concessione degli incentivi previsti da questo articolo, diversi da quelli di cui ai commi 4 e 5, sono fissati con deliberazione della Giunta provinciale assicurando priorità a quelli da realizzare in aree boscate certificate ai sensi dell'articolo 63, comma 1, lettera e), alle forme di gestione associata previste dall'articolo 59 e ai soggetti le cui proprietà sono gestite sulla base dei piani previsti dall'articolo 57. Premi per la vendita di assortimenti tondi e semilavorati sono accordati sulla base dei dati contenuti nelle relazioni predisposte dalla Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato sulla quantità di legname venduto annualmente da ciascuno dei partecipanti, anche attraverso uno specifico portale internet.

     7. Nella concessione dei contributi previsti da questo articolo e dall'articolo 96 la Provincia attiva, per quanto possibile, fondi dello Stato e dell'Unione europea, anche attraverso progetti di carattere interregionale e internazionale.

     8. Le agevolazioni previste da questo articolo non sono cumulabili con altre concesse per le stesse finalità dalla Provincia.

     9. L'efficacia di questo articolo decorre dall'anno finanziario successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione dell'avviso relativo all'esito positivo dell'esame di compatibilità da parte della Commissione europea, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato che istituisce la Comunità europea.

 

Titolo X

Disposizioni comuni

 

Capo I

Disposizioni di gestione forestale e d'uso delle infrastrutture forestali

 

     Art. 98. Disposizioni forestali provinciali.

     1. Con regolamento sono approvate le disposizioni forestali provinciali che disciplinano:

     a) i tempi, i modi e le prescrizioni di carattere generale per lo svolgimento delle attività selvicolturali; in particolare il regolamento fissa le soglie quantitative al di sotto delle quali il taglio delle piante in bosco è ammesso senza l'autorizzazione prevista dal comma 2, lettera a);

     b) i tempi, i modi e le prescrizioni di carattere generale per l'esercizio del pascolo;

     c) i tempi, i modi e le prescrizioni di carattere generale per la raccolta e per il trasporto di piante, parti di esse e prodotti secondari del bosco, fermo restando quanto previsto dal titolo IV, capo II;

     d) le procedure per il rilascio delle autorizzazioni previste dal comma 2, individuando i casi in cui il rilascio può essere delegato dalla struttura provinciale competente in materia di foreste ai propri uffici periferici;

     e) gli obblighi e le modalità generali per l'esecuzione dei rinverdimenti e delle opere di regimazione delle acque in aree soggette a vincolo idrogeologico.

     2. Sono soggetti ad autorizzazione della struttura provinciale competente in materia di foreste i seguenti interventi e attività:

     a) il taglio e le altre forme di utilizzazione delle piante in bosco, anche in tempi e con modi difformi da quanto stabilito dal regolamento previsto dal comma 1, stabilendo al riguardo le necessarie prescrizioni tecniche;

     b) i tagli straordinari eseguiti all'infuori di quanto previsto nei piani disciplinati dall'articolo 57;

     c) l'esercizio del pascolo in bosco e l'attraversamento delle zone boscate da parte di mandrie o greggi condotte al pascolo, per quanto non già autorizzato con l'approvazione del piano di gestione forestale aziendale;

     d) l'esercizio del pascolo nelle aree pascolive in tempi e con modi difformi da quanto stabilito dal regolamento previsto dal comma 1, per quanto non già autorizzato con l'approvazione del piano di gestione forestale aziendale;

     e) le sostituzioni di specie.

     3. Per la realizzazione degli interventi e delle attività indicati dal comma 2, lettera a), previsti dai piani disciplinati dall'articolo 57, è sufficiente la dichiarazione di inizio attività (DIA), corredata da un progetto di taglio redatto da un tecnico abilitato, da presentare agli uffici periferici della struttura provinciale competente in materia di foreste, salvo ricorso a quanto previsto dall'articolo 60, comma 3.

 

     Art. 99. Disciplina dei beni di uso civico nel territorio montano e forestale.

     1. Nel rispetto di quanto previsto dalla vigente legislazione provinciale in materia di amministrazione dei beni di uso civico, nel caso in cui l'applicazione o l'attuazione delle disposizioni previste da questa legge incide su tali beni o sui diritti d'uso associati, con regolamento sono definite le forme di coordinamento procedurale con le disposizioni della normativa provinciale in materia di amministrazione degli usi civici, relative alla variazione, alla sospensione e all'estinzione dei diritti di uso civico.

     2. In particolare, se la pianificazione delle aree protette operata ai sensi del titolo V, impone vincoli alla fruibilità dei diritti di uso civico esistenti, l'approvazione dei piani è subordinata all'espletamento delle procedure previste dalla normativa provinciale in materia di amministrazione degli usi civici, relative alla variazione, alla sospensione e all'estinzione dei diritti di uso civico.

     3. Si prescinde dall'osservanza delle disposizioni della vigente normativa provinciale in materia di amministrazione degli usi civici relative alla variazione, alla sospensione e all'estinzione dei diritti di uso civico nei seguenti casi:

     a) realizzazione delle infrastrutture forestali di cui all'articolo 62;

     b) realizzazione degli interventi previsti dal piano per la difesa dei boschi dagli incendi;

     c) regolamentazione dei tagli prevista dalla pianificazione forestale e dalle disposizioni forestali provinciali di cui all'articolo 98.

 

     Art. 100. Disciplina della viabilità forestale.

     1. Allo scopo di evitare la denudazione, la perdita di stabilità dei terreni o il turbamento del regime delle acque e ai fini della conservazione e della difesa del patrimonio boschivo dagli incendi, il comune amministrativo competente per territorio provvede, secondo la procedura prevista da questo articolo e tenuto conto di quanto stabilito dal regolamento ai sensi dell'articolo 62, comma 2, a individuare e classificare le strade forestali adibite all'esclusivo servizio dei boschi e le piste di esbosco nonché le strade forestali non adibite all'esclusivo servizio del bosco. Il comune provvede alla conseguente compilazione e aggiornamento di due distinti elenchi riguardanti le predette infrastrutture.

     2. Su tutte le strade forestali e le piste d'esbosco è vietata la circolazione con veicoli a motore, a eccezione di quelli adibiti alla sorveglianza e alla gestione dei patrimoni silvo-pastorali e dei rifugi alpini, di quelli impiegati per lo svolgimento di pubblici servizi o funzioni, nonché di quelli autorizzati di volta in volta dal proprietario in casi straordinari di necessità e urgenza.

     3. Sulle strade forestali non adibite all'esclusivo servizio del bosco, inoltre, è consentito il transito dei veicoli a motore muniti di autorizzazione rilasciata, per particolari e motivate necessità, dal proprietario della strada. L'autorizzazione non è richiesta per i veicoli a motore di proprietà degli aventi diritto di uso civico, nell'ambito del territorio gravato da tale diritto, o di proprietari di beni immobili serviti dalla strada forestale. L'autorizzazione non è richiesta, inoltre, per i veicoli a motore che trasportano persone portatrici di minorazione, ai sensi dell'articolo 14 della legge provinciale 7 gennaio 1991, n. 1 (Eliminazione delle barriere architettoniche in provincia di Trento).

     4. Con regolamento, da emanare sentita anche l'Associazione provinciale delle amministrazioni separate dei beni di uso civico, sono definiti i criteri e la procedura per la classificazione delle strade forestali e delle piste d'esbosco, per la regolamentazione del transito e per il rilascio delle autorizzazioni da parte dei proprietari nonché per l'identificazione degli autoveicoli degli aventi diritto di uso civico e dei proprietari dei beni immobili serviti dalla strada. Nella determinazione dei criteri per la classificazione delle strade non adibite al servizio esclusivo del bosco e nella definizione delle procedure funzionali a tale classificazione il regolamento tiene conto dei casi in cui le strade interessano aree montane con caratteristiche di fruibilità da parte delle persone portatrici di minorazione e stabilisce i criteri per individuare le strade forestali con caratteristiche idonee per realizzare passaggi per l'accesso di carrozzine e di persone con difficoltà di movimento.

     5. Il regolamento in particolare:

     a) individua i soggetti competenti a chiedere la nuova classificazione o la modifica di quelle esistenti, comprendendo comunque tra questi i comuni amministrativi interessati, la struttura provinciale competente in materia di foreste nonché i proprietari della strada; inoltre dispone la pubblicazione delle richieste all'albo comunale per quindici giorni;

     b) prevede l'acquisizione, sulle proposte previste dalla lettera a), del parere dei soggetti proprietari dei boschi, nonché della struttura provinciale competente in materia di foreste; il regolamento può prevedere che il parere sia reso in forma coordinata nell'ambito di una conferenza di servizi, secondo la disciplina stabilita dal medesimo regolamento;

     c) assicura il coordinamento tra diversi comuni amministrativi se le strade oggetto di classificazione ricadono a cavallo di due o più comuni, prevedendo la convocazione di una conferenza di servizi che consenta l'adozione della classificazione o della variazione di classificazione esclusivamente in caso di unanimità; se in conferenza non è raggiunta l'unanimità, gli atti sono trasmessi alla Giunta provinciale, che provvede in via definitiva;

     d) disciplina le modalità di ricorso alla Giunta provinciale nei confronti delle classificazioni operate dai comuni.

     6. Il divieto di circolazione è reso noto al pubblico mediante apposizione, a cura del comune amministrativo o del proprietario, di un apposito segnale riportante gli estremi di questa legge. Sulle strade forestali non adibite all'esclusivo servizio del bosco il segnale è integrato da uno speciale pannello con la scritta "salvo autorizzazione". Il segnale di divieto può essere integrato da un'idonea barriera di chiusura.

     7. Fermo restando quanto stabilito da questo articolo con riguardo alle strade e alle altre infrastrutture forestali, su tutte le aree forestali soggette a vincolo idrogeologico, comprese le mulattiere, i sentieri, le piste da sci, i tracciati di impianti di risalita e simili, è vietata la circolazione di qualsiasi veicolo a motore, a eccezione di quelli adibiti alla sorveglianza e alla gestione dei patrimoni silvo-pastorali e dei rifugi alpini, nonché di quelli impiegati per lo svolgimento di pubblici servizi o funzioni o comunque per la necessaria manutenzione.

     8. Nelle aree a pascolo e improduttive soggette a vincolo idrogeologico e negli alvei dei corsi d'acqua è vietata la circolazione dei veicoli a motore al di fuori delle strade di qualsiasi categoria e tipo, salvo le deroghe di cui ai commi 2 e 7.

 

Capo II

Partecipazione, comunicazione, formazione e ricerca

 

     Art. 101. Partecipazione e concertazione.

     1. La Provincia attiva strumenti operativi di partecipazione e di concertazione ai quali concorrono rappresentanti delle istituzioni, delle associazioni ambientaliste, delle categorie economiche, degli ordini e dei collegi professionali, dei proprietari forestali nonché delle associazioni portatrici d'interessi diffusi.

     2. Gli strumenti operativi di partecipazione e di concertazione sono attivati dalla Giunta provinciale con propria deliberazione o possono realizzarsi in riunioni nelle quali le strutture provinciali convocano i soggetti interessati per presentare ed esaminare, tra gli altri, i piani degli interventi.

     3. Il regolamento può prevedere che le forme di partecipazione e di concertazione previste ai sensi di questo articolo siano obbligatorie per l'attivazione di determinate procedure previste dalla legge.

 

     Art. 102. Qualificazione e aggiornamento degli addetti alle utilizzazioni boschive.

     1. Le attività di qualificazione e di aggiornamento degli addetti alle utilizzazioni boschive sono promosse dalla Giunta provinciale, che adotta un programma di corsi informativi e formativi a prevalente carattere pratico-applicativo realizzati, di norma, attraverso la struttura provinciale competente in materia di foreste.

     2. La Giunta provinciale è autorizzata a disporre le spese relative ai corsi, nonché quelle per lo svolgimento di attività dimostrative, a carico del bilancio della Provincia.

     3. Per facilitare la frequenza ai corsi la Provincia può assicurare la fruizione agevolata di servizi ed erogare sussidi ai partecipanti che non godono di retribuzione derivante da rapporto di lavoro o di altre agevolazioni.

     4. A tutti i frequentanti che ne sono privi la Provincia garantisce l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e contro le malattie professionali.

     5. Al termine dei corsi, se previsto dal relativo programma, la Provincia rilascia un attestato a coloro che hanno frequentato con profitto i corsi.

     6. Con regolamento sono disciplinate le modalità per l'ottenimento del patentino d'idoneità per la conduzione e l'esecuzione delle utilizzazioni forestali.

 

     Art. 103. Studi, indagini e ricerche.

     1. Per le finalità e gli obiettivi di questa legge la Provincia affida incarichi e promuove la ricerca, la sperimentazione, lo studio e la divulgazione, anche mediante apposite convenzioni con istituti, enti, centri di ricerca e informazione scientifica, istituzioni universitarie e privati professionisti.

     2. Per la realizzazione delle iniziative previste da questo articolo possono essere stipulati accordi, anche a titolo oneroso, con i proprietari di boschi e di terreni al fine di garantirne la disponibilità per il tempo necessario, secondo quanto previsto dalla vigente normativa provinciale.

     3. Le strutture, i beni mobili e immobili a diverso titolo affidati in gestione alle strutture provinciali competenti possono essere destinati anche ad attività didattiche, di studio e di promozione, in relazione ai compiti loro affidati.

 

     Art. 104. Comunicazione, formazione e promozione.

     1. La Provincia realizza e promuove iniziative d'informazione e di educazione riguardanti:

     a) la convivenza con i pericoli naturali, i livelli di protezione e il rischio residuo, sulla base di un giusto equilibrio fra timore, consapevolezza e livelli di protezione;

     b) foreste, fauna, natura e ambiente, per far crescere la consapevolezza del loro ruolo e sviluppare il principio della responsabilità rispetto a quello del divieto;

     c) le aree protette e le foreste demaniali quali ambiti in cui sviluppare formazione e ricerca, sperimentazione e innovazione di modelli dell'uso ecocompatibile del territorio e delle sue risorse;

     d) iniziative di informazione su proprietà collettive e diritti di uso civico.

     2. La struttura provinciale competente in materia di foreste collabora con la struttura provinciale competente in materia di servizi antincendio e di protezione civile nell'attività di:

     a) divulgazione presso le scuole e gli istituti di ogni ordine e grado delle tematiche connesse agli incendi;

     b) organizzazione di corsi di carattere tecnico-pratico rivolti alla preparazione di soggetti per le attività di previsione, di prevenzione degli incendi boschivi e di lotta attiva contro gli incendi;

     c) informazione alla popolazione in merito alle cause determinanti l'innesco di incendio e alle norme comportamentali da rispettare in situazioni di pericolo.

     3. La Provincia può promuovere intese con le associazioni ambientaliste, venatorie e di volontariato per diffondere la consapevolezza dell'esigenza di salvaguardare i boschi dagli incendi.

     4. La Provincia promuove e coordina le iniziative volte al riconoscimento dei valori ambientali e alla conoscenza dell'ambiente naturale, ai fini della sua tutela, gestione e fruizione. A tal fine sostiene le iniziative dirette a perseguire tale obiettivo, nei casi e con le modalità indicate con apposita deliberazione della Giunta provinciale.

     5. Nei programmi provinciali di formazione professionale sono previsti corsi di formazione e aggiornamento del personale addetto alla gestione dei parchi e delle altre aree protette.

     6. La Provincia promuove corsi sulle tecniche di gestione dell'ambiente naturale, nonché corsi di formazione sui problemi della tutela dell'ambiente naturale per gli insegnanti di ogni ordine e grado, anche mediante convenzioni stipulate con università, istituti e altri enti specializzati.

     7. La Provincia promuove e sostiene forme di educazione civica per il rispetto della natura, con particolare riguardo alle scuole, anche in collaborazione con le competenti autorità scolastiche e con gli enti e le associazioni senza scopo di lucro aventi tra i propri fini istituzionali la protezione dell'ambiente.

 

Titolo XI

Vigilanza e sanzioni

 

Capo I

Funzioni di vigilanza

 

     Art. 105. Vigilanza.

     1. La vigilanza sull'applicazione di questa legge è affidata al corpo forestale provinciale e, su richiesta del Presidente della Provincia, agli organi di pubblica sicurezza.

     2. Concorrono alla vigilanza sull'applicazione di questa legge i custodi appartenenti al servizio di custodia forestale. I custodi forestali della Magnifica Comunità di Fiemme sono incaricati della vigilanza limitatamente alle disposizioni del capo II del titolo IV e dell'articolo 100 in materia di viabilità forestale.

     3. Concorrono alla vigilanza sull' applicazione di questa legge, inoltre:

     a) i dipendenti dagli enti di gestione dei parchi addetti alla sorveglianza del parco, limitatamente alle disposizioni del capo II del titolo IV, del titolo V e dell'articolo 100;

     b) gli agenti venatori dipendenti dall'ente gestore della caccia nelle riserve, limitatamente alle disposizioni del capo II del titolo IV e dell'articolo 100;

     c) i guardiapesca delle associazioni pescatori sportivi provinciali, limitatamente alle disposizioni del capo II del titolo IV e dell'articolo 100.

     4. Le forme e le modalità di coordinamento dei dipendenti dagli enti di gestione dei parchi previsti dal comma 3, lettera a), con l'attività del corpo forestale provinciale per l'espletamento delle funzioni previste da questo articolo sono definite con deliberazione della Giunta provinciale.

 

     Art. 106. Servizio di custodia forestale.

     1. Il servizio di custodia forestale è rivolto alla gestione, al miglioramento e alla valorizzazione dei patrimoni silvo-pastorali di proprietà pubblica, anche al fine della conservazione e dell'equilibrio dei sistemi ecologici. I custodi possono essere impiegati nello svolgimento di attività di assistenza tecnica in favore dei proprietari forestali pubblici e privati, delle imprese di gestione dei patrimoni forestali e di utilizzazione boschiva nonché a sostegno del piano di sviluppo rurale.

     2. I comuni, le amministrazioni separate dei beni di uso civico, per i beni da esse amministrati, e le Regole di Spinale e Manez assicurano il servizio di custodia forestale su tutti i beni silvo-pastorali di loro proprietà, in forma associativa, con riferimento ai territori individuati dalla Giunta provinciale in applicazione dei criteri definiti con il regolamento previsto dal comma 6.

     3. In alternativa a quanto previsto dal comma 2, il servizio di custodia forestale su tutti i beni silvo- pastorali dei comuni e delle amministrazioni separate dei beni di uso civico, per i beni da esse amministrati, ricadenti nell'ambito territoriale delle comunità, come individuate ai sensi della legge provinciale n. 3 del 2006, può essere assicurato dalla comunità di riferimento, previo accordo tra i comuni e, ove presenti, le amministrazioni separate dei beni frazionali di uso civico e le Regole di Spinale e Manez.

     4. Per la partecipazione degli enti pubblici alle forme associative previste dal comma 2, si applica la vigente legislazione regionale in materia di ordinamento dei comuni e la legge provinciale n. 3 del 2006.

     5. Gli altri proprietari di beni silvo-pastorali ricadenti negli ambiti territoriali previsti dal comma 2 possono usufruire del servizio di custodia forestale, concorrendo alla copertura delle spese, sulla base di un'apposita convenzione.

     6. Il regolamento definisce:

     a) i criteri in base ai quali la Giunta provinciale, sentito il Consiglio delle autonomie locali e l'Associazione provinciale delle amministrazioni separate dei beni di uso civico, individua i territori su cui viene assicurato il servizio di custodia forestale e li suddivide in zone di vigilanza, anche tenendo conto dei terreni conferiti per la gestione associata secondo quanto previsto dall'articolo 59 e delle esigenze di coordinamento della lettera c);

     b) le modalità di svolgimento del servizio di custodia boschiva;

     c) le forme e le modalità del concorso alla vigilanza sull'applicazione di questa legge da parte dei custodi appartenenti al servizio di custodia forestale di cui al comma 2 dell'articolo 105 nonché le forme di coordinamento del servizio di custodia forestale con l'attività del corpo forestale provinciale, con particolare riferimento all'attività di interesse pubblico nel settore ambientale e in quello della protezione civile.

     7. I custodi forestali possono esercitare le loro funzioni anche fuori dai confini della rispettiva zona di vigilanza, in casi di particolare necessità, secondo le modalità definite con regolamento.

     8. La Provincia concorre agli oneri di gestione e di funzionamento del servizio di custodia forestale attraverso il fondo previsto dall'articolo 6 bis della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 (Norme in materia di finanza locale). Con deliberazione la Giunta provinciale definisce i criteri in base ai quali ripartire il fondo fra i beneficiari.

 

Capo II

Sanzioni

 

     Art. 107. Sanzioni in materia di difesa dei boschi dagli incendi.

     1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali se il fatto costituisce reato, nonché delle sanzioni previste in materia di prevenzione dagli inquinamenti e di gestione dei rifiuti, per le violazioni in materia di difesa dei boschi dagli incendi si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

     a) il pagamento di una somma da 50 a 300 euro per chiunque violi i divieti previsti dall'articolo 11, commi 1, 2, e 3;

     b) il pagamento di una somma da 100 a 600 euro per chiunque violi i divieti previsti dall'articolo 11, comma 4;

     c) il pagamento di una somma da 150 a 900 euro in caso di inosservanza degli ordini e delle modalità di ripristino previsti dall'articolo 11, comma 6;

     d) il pagamento di una somma da 20 a 120 euro per le violazioni delle disposizioni di questa legge o del regolamento in materia di difesa dei boschi dagli incendi non espressamente previste da questo articolo.

     2. Le sanzioni amministrative previste dal comma 1, lettere a), b) e c) sono raddoppiate se nuovamente commesse.

 

     Art. 108. Sanzioni in materia di protezione della flora alpina e della fauna inferiore.

     1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali se il fatto costituisce reato, per le violazioni delle disposizioni legislative e regolamentari che, ai sensi degli articoli 25 e 27, disciplinano la protezione della flora alpina, si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

     a) il pagamento di una somma da 5 a 50 euro:

     1) per ogni stelo fiorifero raccolto o detenuto oltre il limite giornaliero consentito dal regolamento, per ognuna delle specie della flora spontanea diverse da quelle elencate nel regolamento;

     2) per ogni pianta tutelata elencata nel regolamento, proveniente da colture fatte in giardino e in stabilimenti di floricoltura posta in commercio priva del certificato di provenienza redatto dal floricoltore;

     b) il pagamento di una somma da 10 a 100 euro per ogni pianta, o parte di essa, appartenente a una delle specie vegetali particolarmente tutelate elencate nel regolamento, distrutta, danneggiata, raccolta, detenuta o commercializzata;

     c) il pagamento di una somma da 20 a 120 euro:

     1) per ogni chilogrammo, o frazione di chilogrammo, di muschi allo stato fresco o di licheni, raccolto o detenuto oltre il limite giornaliero consentito dal regolamento;

     2) per ogni chilogrammo, o frazione di chilogrammo, per ognuna delle specie di piante erbacee indicate nel regolamento, raccolto o detenuto oltre il limite giornaliero o raccolto al di fuori del periodo o dell'orario consentiti dal regolamento;

     d) il pagamento di una somma da 25 a 150 euro per chiunque non ottempera alle prescrizioni indicate nell'autorizzazione rilasciata per la raccolta di piante protette o di parti di esse per scopi scientifici, didattici, farmaceutici od officinali;

     e) il pagamento di una somma da 30 a 180 euro per le violazioni della legge o del regolamento non espressamente previste da questo comma.

     2. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali se il fatto costituisce reato, per le violazioni delle disposizioni legislative e regolamentari che, ai sensi degli articoli 26 e 27, disciplinano la protezione della fauna inferiore, si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

     a) il pagamento di una somma da 25 a 150 euro:

     1) per chiunque altera, disperde o distrugge nidi di formiche o asporta uova, larve o adulti di tale specie o raccoglie uova o girini di anfibi;

     2) per la violazione delle prescrizioni indicate nell'autorizzazione rilasciata per scopi scientifici e didattici, nei casi previsti dal regolamento, per la raccolta di nidi di formiche, di uova, di larve o adulti di tale specie e per la cattura di specie della fauna inferiore;

     b) il pagamento di una somma da 30 a 180 euro:

     1) per chiunque raccoglie, offre in vendita e commercia nidi di formiche, nonché uova, larve o adulti di tale specie;

     2) per ogni chilogrammo o frazione di specie della fauna inferiore per le quali il regolamento non consente la raccolta, o di esemplari appartenenti al genere Helix o al genere Rana raccolti oltre il limite quantitativo giornaliero o al di fuori del periodo o dell'orario consentiti dal regolamento;

     c) il pagamento di una somma da 30 a 180 euro per le violazioni delle disposizioni di questa legge o del regolamento in materia di protezione della flora alpina e della fauna inferiore non espressamente previste da questo comma.

     3. Le violazioni previste dal comma 1, lettere a), b), c) e d), comportano, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, la confisca dell'intero prodotto raccolto, alla quale procede direttamente il personale che accerta l'infrazione.

     4. Le violazioni previste dal comma 2 comportano, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, la confisca dell'intero prodotto, alla quale procede direttamente il personale che accerta l'infrazione. Il prodotto della confisca, se morto e commestibile, è consegnato, previa ricevuta, a istituti di beneficenza o assistenza; se vivo è liberato; diversamente il personale procede alla distruzione. Della destinazione, della distruzione o della liberazione è fatta menzione nel verbale di accertamento dell'infrazione.

     5. Gli agenti incaricati dell'osservanza di questa legge, per i necessari controlli, possono intimare formalmente l'apertura dei contenitori portatili e degli altri mezzi di trasporto indicati dal comma 7, oltre che nelle zone di naturale diffusione delle formiche, delle lumache e delle rane, anche lungo le strade di accesso a tali zone e lungo le strade che, pur restandone al di fuori, servono a chi vuole accedervi.

     6. In caso di rifiuto, a seguito di formale intimazione, a consegnare il prodotto soggetto a confisca, la sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata, previa stima della quantità detenuta da parte dell'agente verbalizzante.

     7. Le violazioni previste da questo articolo sono presunte quando, a formale intimazione, è opposto rifiuto all'apertura, per i necessari controlli, dei contenitori portatili e degli altri mezzi di trasporto, con esclusione di quelli costituenti luoghi di privata dimora come autovetture, roulotte e simili.

     8. Le sanzioni amministrative previste dal comma 1, lettere b), c) e d), nonché quelle previste dal comma 2 sono raddoppiate se nuovamente commesse.

 

     Art. 109. Sanzioni in materia di disciplina della raccolta dei funghi.

     1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali se il fatto costituisce reato, per le violazioni delle disposizioni legislative e regolamentari che, ai sensi dell'articolo 28, disciplinano la raccolta dei funghi, si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

     a) il pagamento di una somma da 20 a 120 euro per ogni chilogrammo, o frazione di chilogrammo, di funghi raccolti oltre la quantità giornaliera consentita per persona o oltre l'orario consentito previsti dal regolamento;

     b) il pagamento di una somma da 25 a 150 euro per ogni chilogrammo, o frazione di chilogrammo, di funghi raccolti in difetto della denuncia o del pagamento della somma previsti dal regolamento;

     c) il pagamento di una somma da 30 a 180 euro per ogni chilogrammo, o frazione di chilogrammo, di funghi raccolti nelle zone interdette nei casi previsti dal regolamento;

     d) il pagamento di una somma da 10 a 60 euro per il raccoglitore che nella raccolta o nel trasporto dei funghi non si attenga alle modalità previste dal regolamento;

     e) il pagamento di una somma da 10 a 60 euro per chiunque danneggia o distrugge i funghi sul terreno;

     f) il pagamento di una somma da 30 a 180 euro per le violazioni delle disposizioni di questa legge o del regolamento in materia di disciplina della raccolta dei funghi non espressamente previste da questo articolo.

     2. Le violazioni previste dal comma 1, lettere a), b) e c), comportano, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, la confisca dell'intera quantità di funghi, alla quale procede direttamente il personale che accerta l'infrazione. I funghi confiscati sono consegnati, previa ricevuta, a istituti di beneficenza o assistenza. In caso di dubbia commestibilità i funghi confiscati sono distrutti. Della destinazione o della distruzione è fatta menzione nel verbale di accertamento dell'infrazione.

     3. In caso di rifiuto, a seguito di formale intimazione, a consegnare il prodotto soggetto a confisca, la sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata, previa stima della quantità detenuta da parte dell'agente verbalizzante.

     4. Le violazioni previste da questo articolo sono presunte quando, a formale intimazione, è opposto rifiuto all'apertura, per i necessari controlli, dei contenitori portatili e degli altri mezzi di trasporto, con esclusione di quelli costituenti luoghi di privata dimora come autovetture, roulotte e simili.

     5. Le sanzioni amministrative previste dal comma 1, lettere b) e c), sono raddoppiate se nuovamente commesse.

 

     Art. 110. Sanzioni in materia di disciplina della raccolta dei tartufi.

     1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali se il fatto costituisce reato, per le violazioni delle disposizioni legislative e regolamentari che, ai sensi dell'articolo 29, disciplinano la ricerca, la raccolta e la commercializzazione dei tartufi, si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

     a) il pagamento di una somma da 100 a 600 euro per la ricerca e per ogni chilogrammo, o frazione di chilogrammo, di tartufi raccolto senza tesserino di idoneità;

     b) il pagamento di una somma da 100 a 600 euro per ogni chilogrammo, o frazione di chilogrammo, di specie non consentite dal regolamento o, per le specie consentite, in periodi di divieto o oltre la quantità consentita dal regolamento;

     c) il pagamento di una somma da 50 a 150 euro per la ricerca o per ogni chilogrammo, o frazione di chilogrammo, di tartufi raccolti in difformità rispetto alle modalità o agli orari previsti dal regolamento;

     d) il pagamento di una somma da 100 a 600 euro per la raccolta di tartufi immaturi o avariati;

     e) il pagamento di una somma da 100 a 600 euro per il commercio di tartufi freschi nel periodo in cui non è consentita la raccolta o appartenenti a specie non ammesse o senza il rispetto delle modalità prescritte dall'articolo 7 della legge n. 752 del 1985;

     f) il pagamento di una somma da 50 a 150 euro per la lavorazione e per il commercio dei tartufi conservati da parte di soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 8 della legge n. 752 del 1985;

     g) il pagamento di una somma da 50 a 150 euro per il commercio di tartufi conservati senza il rispetto delle modalità prescritte dagli articoli 9, 10, 11, 12, 13 e 14 della legge n. 752 del 1985;

     h) il pagamento di una somma da 50 a 150 euro per le violazioni delle disposizioni di questa legge o del regolamento in materia di disciplina della raccolta dei tartufi non espressamente previste da questo articolo.

     2. Le violazioni previste dal comma 1, lettere a), b), c) e d), comportano, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, la confisca dell'intero prodotto, alla quale procede direttamente il personale che accerta l'infrazione, nonché la sospensione del tesserino di idoneità per la raccolta dei tartufi per un periodo da uno a due anni, anche in caso di pagamento in misura ridotta. Il prodotto confiscato è consegnato, previa ricevuta, a istituti di beneficenza o assistenza. In caso di dubbia commestibilità i tartufi confiscati sono distrutti. Della destinazione o della distruzione è fatta menzione nel verbale di accertamento dell'infrazione.

     3. In caso di rifiuto, a seguito di formale intimazione, a consegnare il prodotto soggetto a confisca, la sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata, previa stima della quantità detenuta da parte dell'agente verbalizzante.

     4. Le violazioni previste da questo articolo sono presunte quando, a formale intimazione, è opposto rifiuto all'apertura, per i necessari controlli, dei contenitori portatili e degli altri mezzi di trasporto, con esclusione di quelli costituenti luoghi di privata dimora come autovetture, roulotte e simili.

     5. Le sanzioni amministrative previste dal comma 1, lettere a), b) e c), sono raddoppiate se nuovamente commesse.

 

     Art. 111. Sanzioni in materia di vincolo idrogeologico, di foreste e di pascoli.

     1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali se il fatto costituisce reato, per le violazioni delle disposizioni legislative e regolamentari che, ai sensi del titolo III, capo II, disciplinano l'applicazione del vincolo idrogeologico, nonché dell'articolo 98, si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

     a) il pagamento di una somma da 5 a 30 euro per ogni metro cubo di terreno movimentato, calcolato a giudizio del verbalizzante allo scavo o al riporto, in assenza delle autorizzazioni previste dagli articoli 14 e 16 o in violazione delle prescrizioni impartite ai sensi di questa legge o del regolamento; di una somma da 150 a 900 euro in caso di inosservanza di prescrizioni non valutabile in termini di volumetria del terreno movimentato; la sanzione prevista da questa lettera si applica anche per i movimenti di terra connessi alla realizzazione degli interventi sanzionati alla lettera b);

     b) il pagamento di una somma da 250 a 2.500 euro per ogni ara di bosco, calcolato a giudizio del verbalizzante, trasformato in un'altra forma d'uso in assenza delle autorizzazioni previste dagli articoli 14 e 16 o in assenza delle verifiche previste dall'articolo 15 o in violazione delle prescrizioni impartite ai sensi di questa legge o del regolamento; di una somma da 150 a 900 euro in caso di inosservanza di prescrizioni non valutabili in termini di superficie interessata dalla trasformazione;

     c) il pagamento di una somma da 150 a 900 euro in caso di inosservanza degli ordini e delle modalità di ripristino previsti dagli articoli 17 e 18;

     d) il pagamento di una somma da 20 a 120 euro per ogni capo di bestiame lasciato pascolare senza l'autorizzazione prevista dalle disposizioni forestali previste dall'articolo 98;

     e) il pagamento di una somma da 10 a 60 euro per ogni capo di bestiame lasciato pascolare in violazione delle prescrizioni, delle modalità o al di fuori dei casi previsti dalle disposizioni forestali previste dall'articolo 98;

     f) il pagamento di una somma dal doppio al quadruplo del valore della pianta per ogni pianta tagliata in assenza di autorizzazione o sradicata o danneggiata a morte; il valore della pianta è definito con le modalità e la procedura previste dal regolamento;

     g) il pagamento di una somma d'importo compreso tra la metà del valore e il valore della pianta per ogni pianta danneggiata, fatto salvo quanto previsto dalla lettera f);

     h) il pagamento di una somma da 30 a 300 euro per chiunque violi le disposizioni forestali previste dall'articolo 98 non espressamente richiamate da questo articolo;

     i) il pagamento di una somma da 30 a 300 euro per chiunque circoli con un veicolo a motore di qualsiasi tipo sulle strade forestali, sulle piste di esbosco, sulle aree forestali, sulle aree pascolive, sugli improduttivi, sui sentieri, sulle mulattiere, sulle piste da sci e negli alvei, senza averne titolo;

     j) il pagamento di una somma da 50 a 150 euro per le violazioni delle disposizioni di questa legge o del regolamento in materia di vincolo idrogeologico, di foreste e di pascoli non espressamente richiamate da questo articolo.

     2. Le sanzioni amministrative previste dal comma 1, lettere a), b), c), f) e i), sono raddoppiate se nuovamente commesse.

 

     Art. 112. Sanzioni in materia di aree protette.

     1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'articolo 30, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), e delle altre leggi vigenti, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 50 a 300 euro per chiunque violi le disposizioni contenute nel titolo V, nonché le disposizioni contenute negli atti istitutivi dei parchi naturali provinciali e delle riserve, e quelle emanate dagli enti di gestione delle aree naturali protette, secondo quanto previsto dalle norme regolamentari alle quali rinviano le disposizioni del titolo V.

     2. Per chiunque realizzi opere e interventi senza acquisire la preventiva valutazione d'incidenza ambientale, nei casi indicati dall'articolo 39 o dal regolamento, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 250 a 2.500 euro.

     3. Per le violazioni delle disposizioni più restrittive rispetto alle previsioni della legislazione provinciale di settore o di questa legge per le aree naturali protette, contenute negli atti istitutivi dei parchi naturali provinciali e delle riserve, nonché di quelle emanate dagli enti di gestione delle aree naturali protette, continuano ad applicarsi le sanzioni previste da tali leggi provinciali, raddoppiate nelle misure minima, massima e fissa. In tali casi l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione o dell'ordinanza di archiviazione prevista dall'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), spetta alla struttura provinciale competente secondo la legge provinciale di settore.

     4. Le sanzioni amministrative previste dai commi 1 e 2 sono raddoppiate se nuovamente commesse.

     5. Indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni previste dai commi 1, 2 e 3, o dalla denuncia all'autorità giudiziaria, l'ente di gestione dell'area protetta, sentito il responsabile della violazione, gli ordina di compiere entro un congruo termine o immediatamente, se è urgente, quanto risulta necessario per ridurre in pristino lo stato dei luoghi e comunque per riparare o impedire danni e pericoli dipendenti dall'infrazione commessa.

     6. Se il responsabile non provvede al ripristino o questo comporta speciali cautele, il ripristino è eseguito a cura del competente ente di gestione dell'area protetta, con addebito dell'onere sostenuto a carico del responsabile. Per la riscossione delle somme corrispondenti si provvede con le modalità e le procedure previste dall'articolo 51 della legge provinciale n. 7 del 1979.

 

     Art. 113. Disposizioni comuni alle sanzioni.

     1. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie è aggiornata ogni cinque anni in misura pari all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (media nazionale) verificatasi nei cinque anni precedenti. All'uopo, entro il 1° dicembre di ogni quinquennio, la Giunta provinciale fissa, seguendo i criteri di cui sopra, i nuovi limiti delle sanzioni amministrative pecuniarie, che si applicano dal 1° gennaio dell'anno successivo. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie aggiornata è oggetto di arrotondamento all'unità di euro, per eccesso se la frazione decimale è pari o superiore a 50 centesimi di euro, ovvero per difetto se è inferiore a detto limite.

     2. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste da questo capo si osserva, se non diversamente stabilito, la legge n. 689 del 1981.

     3. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 112, comma 3, l'emissione dell'ordinanzaingiunzione o dell'ordinanza di archiviazione prevista dall'articolo 18 della legge n. 689 del 1981 spetta al dirigente del dipartimento competente in materia di risorse forestali e montane.

     4. Le somme riscosse ai sensi di questo capo sono introitate nel bilancio della Provincia.

 

Titolo XII

Disposizioni finali

 

Capo I

Abrogazioni, disposizioni transitorie e finanziarie

 

     Art. 114. Efficacia della legge, disposizioni transitorie e di prima applicazione.

     1. Le strutture provinciali competenti curano le attività necessarie per l'attuazione di questa legge.

     2. I regolamenti previsti da questa legge determinano, anche in modo differenziato, le date in cui iniziano ad applicarsi le singole disposizioni di questa legge e dei regolamenti stessi. Fino a tali date continuano ad applicarsi le disposizioni elencate nell'articolo 115, nonché le disposizioni regolamentari previgenti.

     3. Restano fermi gli atti amministrativi, compresi regolamenti, piani e programmi, adottati in applicazione delle disposizioni di legge vigenti prima della data di entrata in vigore di questa legge e delle disposizioni della legge provinciale n. 18 del 1976, nel testo previgente alle modificazioni apportate dal titolo VIII.

     4. Il comitato tecnico forestale, il comitato scientifico dei parchi e la commissione forestale provinciale, nominati ai sensi delle disposizioni di legge vigenti prima della data di entrata in vigore di questa legge, continuano a operare fino alla scadenza nella composizione prevista da tali disposizioni. Alla scadenza questi organi sono ricostituiti secondo la composizione prevista dagli articoli 20, 52 e 95 di questa legge.

     5. Quando è prevista la rappresentanza delle comunità negli organi indicati dal comma 4, se alla data della loro nomina le comunità non sono attivate, alla designazione dei rappresentanti provvedono i comprensori.

     6. Se alla data di nomina degli organi collegiali sono ancora applicabili, ai sensi del comma 2, le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore di questa legge, gli organi collegiali ricostituiti svolgono i compiti e le funzioni che tali disposizioni attribuiscono ai corrispondenti organi collegiali.

 

     Art. 115. Abrogazioni.

     1. Con effetto dalle date indicate dai regolamenti previsti da questa legge cessano di applicarsi, nell'ordinamento provinciale, le seguenti disposizioni:

     a) regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani);

     b) regio decreto 16 maggio 1926, n. 1126 (Approvazione del regolamento per l'applicazione del R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267, concernente il riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani);

     c) legge regionale 5 novembre 1968, n. 37 (Norme per lo svolgimento del servizio di vigilanza boschiva);

     d) legge regionale 11 novembre 1971, n. 39 (Norme per l'esecuzione delle opere di sistemazione dei bacini montani).

     2. Con effetto dalle date indicate dai regolamenti previsti da questa legge sono abrogate le seguenti disposizioni provinciali:

     a) legge provinciale 25 luglio 1973, n. 16 (Norme per la tutela di alcune specie della fauna inferiore);

     b) legge provinciale 25 luglio 1973, n. 17 (Protezione della flora alpina);

     c) legge provinciale 16 agosto 1976, n. 23 (Nuove norme per il servizio di custodia forestale);

     d) capo I, capo III e articolo 18 della legge provinciale 31 ottobre 1977, n. 30 (Norme per la difesa dei boschi dagli incendi);

     e) legge provinciale 23 novembre 1978, n. 48 (Provvedimenti per il potenziamento delle aree forestali e delle loro risorse);

     f) legge provinciale 15 settembre 1980, n. 31 (Disposizioni varie in materia forestale);

     g) articolo 25 della legge provinciale 25 gennaio 1982, n. 3;

     h) articoli 13 e 14 della legge provinciale 15 marzo 1983, n. 6;

     i) articolo 4, commi 7 e 8, della legge provinciale 3 settembre 1984, n. 8;

     j) legge provinciale 23 giugno 1986, n. 14 (Norme per la salvaguardia dei biotopi di rilevante interesse ambientale, culturale e scientifico);

     k) legge provinciale 28 luglio 1986, n. 20 (Disciplina della raccolta dei funghi);

     l) legge provinciale 16 dicembre 1986, n. 33 (Interventi a favore delle aziende forestali pubbliche e norme integrative della legge provinciale 23 novembre 1978, n. 48 e della legge provinciale 31 ottobre 1977, n. 30), tranne l'articolo 13;

     m) legge provinciale 3 settembre 1987, n. 23 (Disciplina della ricerca, raccolta e commercializzazione dei tartufi, modifiche di leggi provinciali e disposizioni relative alla salvaguardia dell'ambiente montano), tranne gli articoli 10 e 11;

     n) legge provinciale 6 maggio 1988, n. 18 (Ordinamento dei parchi naturali);

     o) articoli 15, 16, 17 e 18 della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28;

     p) articoli 24 e 25 della legge provinciale 18 novembre 1988, n. 38;

     q) legge provinciale 18 giugno 1990, n. 18 (Norme sulla circolazione di veicoli a motore sulle strade forestali e nel territorio sottoposto a vincolo idrogeologico a modifica della legge provinciale 23 novembre 1978, n. 48 concernente "Provvedimenti per il potenziamento delle aree forestali e delle loro risorse", e successive modificazioni);

     r) capo I (Norme per il servizio di custodia forestale) del titolo II della legge provinciale 3 luglio 1990, n. 20;

     s) articolo 5 della legge provinciale 24 agosto 1990, n. 24;

     t) articolo 4, comma 12, della legge provinciale 28 gennaio 1991, n. 2;

     u) articolo 152, comma 2, della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22;

     v) legge provinciale 6 agosto 1991, n. 16 (Disciplina della raccolta dei funghi);

     w) articolo 57 della legge provinciale 7 aprile 1992, n. 14;

     x) legge provinciale 27 agosto 1992, n. 16 (Modificazioni alle leggi provinciali 23 novembre 1978, n. 48, sul potenziamento delle aree forestali e delle loro risorse e 16 dicembre 1986, n. 33, in materia di interventi a favore delle aziende forestali pubbliche, per interventi di valorizzazione della produzione legnosa);

     y) articolo 4 della legge provinciale 16 ottobre 1992, n. 19;

     z) legge provinciale 1 aprile 1993, n. 11, concernente "Integrazioni alle leggi provinciali 16 dicembre 1986, n. 33 ("Interventi a favore delle aziende forestali pubbliche e norme integrative della legge provinciale 23 novembre 1978, n. 48 e della legge provinciale 31 ottobre 1977, n. 30") e 9 dicembre 1991, n. 24 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia)";

     aa) articoli da 19 a 27 della legge provinciale 30 agosto 1993, n. 22;

     bb) articoli 20 e 62 della legge provinciale 3 febbraio 1995, n. 1;

     cc) articoli 36 e 37 della legge provinciale 7 agosto 1995, n. 8;

     dd) tabella A, numero 4, della legge provinciale 2 febbraio 1996, n. 1;

     ee) articolo 7, comma 1, lettera q), della legge provinciale 12 febbraio 1996, n. 3;

     ff) articoli 61 e 63 della legge provinciale 9 settembre 1996, n. 8;

     gg) articoli 10, 20 e 39 della legge provinciale 7 luglio 1997, n. 10;

     hh) articolo 27 della legge provinciale 8 settembre 1997, n. 13;

     ii) articolo 38 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10;

     jj) articolo 8 (Interventi per il rimboschimento artificiale) della legge provinciale 23 novembre 1998, n. 17;

     kk) articolo 7 della legge provinciale 27 agosto 1999, n. 3;

     ll) articolo 78 della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3;

     mm) articoli 60 e 61 della legge provinciale 22 marzo 2001, n. 3;

     nn) articoli 53, 54 e 104 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1;

     oo) articolo 35 della legge provinciale 30 dicembre 2002, n. 15;

     pp) articolo 3 del decreto del Presidente della Provincia 7 agosto 2003, n. 19-140/Leg;

     qq) articoli 9 e 10 della legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10, relativi alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;

     rr) legge provinciale 17 dicembre 2004, n. 12, concernente "Modificazioni della legge provinciale 23 novembre 1978 n. 48 (Provvedimenti per il potenziamento delle aree forestali e delle loro risorse) in materia di strade forestali";

     ss) articolo 24 della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1;

     tt) articoli 5 e 6 della legge provinciale 11 marzo 2005, n. 3;

     uu) articolo 19, comma 1, lettera e), e articolo 48 della legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20;

     vv) articolo 55, commi 1 e 2, della legge provinciale 29 dicembre 2006, n. 11;

     ww) articoli 2 e 3 della legge provinciale 27 marzo 2007, n. 8.

     3. I regolamenti previsti da questa legge indicano le singole disposizioni abrogate ai sensi del comma 2 e le disposizioni regolamentari abrogate a seguito della loro entrata in vigore.

 

     Art. 116. Disposizioni finanziarie.

     1. Per i fini degli articoli richiamati nella tabella A le spese sono poste a carico degli stanziamenti e delle autorizzazioni di spesa disposti per i fini delle disposizioni previste nei capitoli del documento tecnico di accompagnamento e di specificazione del bilancio 2006-2008, indicati nella tabella A in corrispondenza delle unità previsionali di base di riferimento.

     2. La Giunta provinciale è autorizzata ad apportare al bilancio le variazioni conseguenti a questa legge, ai sensi dell'articolo 27, terzo comma, della legge provinciale n. 7 del 1979.

 

Tabella A

 

     (Omissis)