§ 3.6.1 - L.P. 25 luglio 1973, n. 16.
Norme per la tutela di alcune specie della fauna inferiore.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:3. assetto del territorio
Capitolo:3.6 flora e fauna
Data:25/07/1973
Numero:16


Sommario
Art. 1.      1. Al fine di conservare l'equilibrio delle biocenosi naturali ed evitare la riduzione o l'estinzione di alcune specie della fauna inferiore si applica la presente legge nell'ambito del [...]
Art. 2.      1. E' vietato alterare, disperdere, distruggere nidi di formiche, o asportarne uova, larve, adulti
Art. 3.      1. Il capo dell'ispettorato ripartimentale delle foreste può autorizzare la raccolta di nidi di formiche, di uova, larve, adulti, per scopi scientifici e didattici, fatto salvo il benestare del [...]
Art. 4.      1. Nel territorio provinciale è vietato offrire in vendita e commerciare nidi di formiche, nonché uova, larve, adulti di tale specie
Art. 5.      1. Nel territorio della provincia è vietata durante l' intero arco dell'anno la cattura di uova e girini di tutte le specie di anfibi. Dal 1° marzo al 30 aprile è vietata la cattura di tutte le [...]
Art. 5 bis. 
Art. 6.      1. Sono incaricati dell'osservanza della presente legge gli organi di sicurezza pubblica, su richiesta del Presidente della Giunta provinciale, nonché organi di polizia forestale, di vigilanza [...]
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 11.      1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della [...]


§ 3.6.1 - L.P. 25 luglio 1973, n. 16. [1]

Norme per la tutela di alcune specie della fauna inferiore.

(B.U. 7 agosto 1973, n. 34 - S.O. n. 2).

 

Art. 1.

     1. Al fine di conservare l'equilibrio delle biocenosi naturali ed evitare la riduzione o l'estinzione di alcune specie della fauna inferiore si applica la presente legge nell'ambito del territorio provinciale.

 

     Art. 2.

     1. E' vietato alterare, disperdere, distruggere nidi di formiche, o asportarne uova, larve, adulti.

 

     Art. 3.

     1. Il capo dell'ispettorato ripartimentale delle foreste può autorizzare la raccolta di nidi di formiche, di uova, larve, adulti, per scopi scientifici e didattici, fatto salvo il benestare del proprietario del tondo.

     2. La richiesta di autorizzazione va redatta in carta legale e indirizzata all'ispettorato ripartimentale delle foreste; essa deve specificare lo scopo della raccolta ed i dati relativi alle persone per le quali si chiede l'autorizzazione.

     3. L'autorizzazione è personale, deve indicare la durata del permesso, la località di raccolta, nonché la quantità di nidi o di insetti dei quali è consentita la raccolta.

 

     Art. 4.

     1. Nel territorio provinciale è vietato offrire in vendita e commerciare nidi di formiche, nonché uova, larve, adulti di tale specie.

 

     Art. 5.

     1. Nel territorio della provincia è vietata durante l' intero arco dell'anno la cattura di uova e girini di tutte le specie di anfibi. Dal 1° marzo al 30 aprile è vietata la cattura di tutte le specie del genere Rana, L. (rana); dal 1° aprile al 30 giugno è vietato la cattura di tutte le specie del genere Helix, L. (lumaca con chiocciola). Nel restante periodo dell'anno la cattura di rane adulte e lumache è consentita per una quantità giornaliera non superiore ad un chilogrammo per persona e per genere, a meno che non sia interdetta dal proprietario del tondo.

     2. E' vietata la cattura di lumache e rane dalle ore 19.00 alle ore 7.00 [2].

 

          Art. 5 bis. [3]

     1. Con regolamento possono essere introdotti ulteriori divieti e limitazioni per la tutela di altre specie della fauna inferiore non previste da questa legge.

 

     Art. 6.

     1. Sono incaricati dell'osservanza della presente legge gli organi di sicurezza pubblica, su richiesta del Presidente della Giunta provinciale, nonché organi di polizia forestale, di vigilanza sulla caccia e sulla pesca, gli organi di polizia locale, i custodi forestali dei comuni e dei loro consorzi e gli agenti giurati designati dai comuni, loro consorzi, nonché da enti ed associazioni che abbiano per fine istituzionale la protezione della natura, del paesaggio e dell'ambiente, su autorizzazione della Giunta provinciale.

     2. Gli agenti giurati debbono possedere i requisiti determinati dall'articolo 138 del T. U. delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, e prestare giuramento davanti al pretore. 3.Con regolamento di esecuzione alla presente legge sono stabilite le norme per il coordinamento del servizio degli agenti giurati, ferme restando le disposizioni di cui al R.D. 26 settembre 1935, n. 1952.

 

     Art. 7. [4]

     1. Chiunque voli le disposizioni di cui agli articoli 2 e 4 o non ottemperi alle prescrizioni indicate nell'autorizzazione di cui all'articolo 3, terzo comma, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma minima di lire 20.000 e massima di lire 120.000 ed alla confisca amministrativa degli insetti.

     2. Chiunque voli le disposizioni di cui all'art. 5, primo comma, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire 60.000 per ogni chilogrammo, o frazione, di uova, girini, rane e lumache ed alla confisca amministrativa degli stessi.

     3. Chiunque voli le disposizioni di cui all'art. 5, secondo comma, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire 50.000 per ogni chilogrammo, o frazione, di uova, girini, rane e lumache ed alla confisca amministrativa degli stessi.

     4. Le violazioni alle norme di cui ai precedenti commi sono presunte quando, a formale intimazione, sia opposto rifiuto all'apertura, per i necessari cont'o dei contenitori portatili e degli altri mezzi di trasporto con esclusione di quelli costituenti luoghi di privata dimora come autovetture, roulotte e simili.

     5. In tal caso deve essere applicata la sanzione amministrativa da lire 30.000 a lire 100.000 per le violazioni al primo comma del presente articolo, la sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 300.000 per le violazioni del secondo comma e la sanzione amministrativa da lire 70.000 a lire 420.000 per le violazioni del terzo comma.

     6. Se la violazione è compiuta da chi è soggetto all'altrui autorità, direzione o vigilanza, incorre nella sanzione di cui ai precedenti commi la persona rivestita dell'autorità o incaricata della direzione o vigilanza.

     7. La formale intimazione all'apertura, per i necessari controlli, dei contenitori portati e degli altri mezzi di trasporto, di cui al terzo comma del presente articolo, può essere esercitata dagli agenti incaricati dell'osservanza della presente legge, oltre che nelle zone di naturale diffusione delle formiche, delle lumache, delle rane, anche lungo le strade di accesso a tali zone e lungo quelle che, pur restando al di fuori delle stesse, servono a chi vuole accedervi.

     8. Le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al secondo e al terzo comma sono ridotte di un terzo qualora il pagamento venga effettuato entro il termine previsto dall'art. 16, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

 

     Art. 8. [5]

     1. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative, salvo quanto previsto dalla presente legge, si osserva la legge 24 novembre 1981, n. 689.

     2. L'emissione dell'ordinanza ingiunzione o dell'ordinanza di archiviazione di cui all'art. 18 della predetta legge 24 novembre 1981, n. 689, spetta al dirigente del servizio competente in materia di foreste.

     3. Le somme riscosse sono introitate nel bilancio della provincia.

 

     Artt. 9. - 10.

     (Omissis) [6].

 

     Art. 11.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

 


[1] Abrogata dall'art. 115 della L.P. 23 maggio 2007, n. 11, con la decorrenza ivi prevista.

[2] Comma così modificato dall'art. 7 della L.P. 28 luglio 1986, n. 20.

[3] Articolo inserito dall’art. 54 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.

[4] Articolo così modificato dall'art. 9 della L.P. 28 luglio 1986, n. 20 e dall'art. 8 della L.P. 3 settembre 1987, n. 23.

[5] Articolo così sostituito dall'art. 9 della L.P. 28 luglio 1986, n. 20.

[6] Articoli confluiti nell'art. 8, come modificato dalla L.P. 28 luglio 1986, n. 20.