§ 6.1.112 - L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.
Misure collegate con la manovra di finanza pubblica per l'anno 2002.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 contabilità
Data:19/02/2002
Numero:1


Sommario
Art. 1.  Modificazioni della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di [...]
Art. 2.  Modificazione dell'articolo 6 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 (Nuovo ordinamento dei servizi e del personale della Provincia autonoma di Trento).
Art. 3.  Modificazioni della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (Revisione dell'ordinamento del personale della Provincia autonoma di Trento) e abrogazione dell'articolo 15 della legge provinciale 9 [...]
Art. 4.  Modificazione dell'articolo 9 della legge provinciale 3 febbraio 1997, n. 2, relativo al trattamento di fine rapporto del personale provinciale e degli enti funzionali.
Art. 5.  Modificazione della legge provinciale 13 novembre 1998, n. 16 (Norme organizzative dell'attività della Provincia autonoma di Trento a Bruxelles).
Art. 6.  Modificazioni della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 (Nuova disciplina della programmazione di sviluppo e adeguamento delle norme in materia di contabilità e di zone svantaggiate) e abrogazione [...]
Art. 7.  Modificazioni della legge provinciale 19 novembre 1979, n. 10 (Istituzione di una anagrafe degli interventi finanziari provinciali).
Art. 8.  Modificazioni della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di Trento).
Art. 9.  Modificazione dell'articolo 2 della legge provinciale 4 gennaio 1975, n. 4 (Servizio di tesoreria della Provincia autonoma di Trento).
Art. 10.  Prestazione di garanzie fideiussorie per progetti di investimento di rilevante interesse provinciale.
Art. 11.  Modificazione dell'articolo 4 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, relativo all'istituzione della tassa automobilistica provinciale.
Art. 12.  Modificazione dell'articolo 5 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, relativo all'istituzione dell'imposta provinciale sulle formalità per le iscrizioni dei veicoli al pubblico registro [...]
Art. 13.  Disposizioni in materia di IRAP dovuta dalle ONLUS.
Art. 14.  Modificazione dell'articolo 1 della legge provinciale 23 dicembre 1974, n. 49 (Norme per il funzionamento delle commissioni, consigli e comitati, comunque denominati, istituiti presso la Provincia [...]
Art. 15.  Modificazione dell'articolo 2 della legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4 (Compensi ai componenti delle commissioni, consigli e comitati comunque denominati, istituiti presso la Provincia di [...]
Art. 16.  Modificazioni della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13 (Ordinamento della scuola dell'infanzia della Provincia autonoma di Trento).
Art. 17.  Istituzione dell'anagrafe provinciale degli alunni.
Art. 18.  Modificazione della legge provinciale 9 novembre 1990, n. 29 (Norme in materia di autonomia delle scuole, organi collegiali e diritto allo studio) relativa al nuovo ordinamento dell'IPRASE.
Art. 19.  Modificazioni delle leggi provinciali 9 novembre 1990, n. 29, 3 febbraio 1997, n. 2, 8 settembre 1997, n. 13 e 22 marzo 2001, n. 3, relative al personale insegnante, e altre disposizioni in materia.
Art. 20.  Modificazioni della legge provinciale 28 agosto 1989, n. 6 (Organizzazione amministrativa provinciale in materia di istruzione).
Art. 21.  Modificazione dell'articolo 3 della legge provinciale 7 gennaio 1997, n. 1 (Tasse provinciali per il diritto allo studio universitario e per l'abilitazione all'esercizio professionale).
Art. 22.  Modificazione dell'articolo 31 della legge provinciale 3 settembre 1987, n. 21 (Ordinamento della formazione professionale).
Art. 23.  Modificazioni della legge provinciale 4 novembre 1986, n. 29 (Interventi a favore dell'edilizia scolastica).
Art. 24.  Modificazione della legge provinciale 26 agosto 1962, n. 11 (Istituzione dell'"Istituto trentino di cultura").
Art. 25.  Consorzio italo-germanico per la ricerca scientifica.
Art. 26.  Interventi per la promozione delle caratteristiche culturali delle minoranze linguistiche a mezzo di trasmissioni radiotelevisive.
Art. 27.  Ulteriore contributo per la liquidazione dell'associazione "Museo dell'aeronautica Gianni Caproni".
Art. 28.  Modificazioni della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio).
Art. 29.  Modificazioni della legge provinciale 15 gennaio 1993, n. 1 (Norme per il recupero degli insediamenti storici e interventi finanziari nonché modificazioni alla legge provinciale 5 settembre 1991, n. [...]
Art. 30.  Modificazione dell'articolo 16 della legge provinciale 22 marzo 2001, n. 3, relativo all'attuazione della misura "Sviluppo dell'attività extra alberghiera nei villaggi" del DOCUP.
Art. 31.  Modificazioni della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4, relativa all'azienda speciale provinciale per l'energia e all'uso dell'energia elettrica spettante alla Provincia.
Art. 32.  Abrogazione della legge provinciale 15 dicembre 1980, n. 38 (Interventi per la costruzione ed il potenziamento di impianti di produzione e trasporto di energia idroelettrica).
Art. 33.  Modificazione dell'articolo 5 della legge provinciale 17 marzo 1983, n. 8 (Intervento a favore della realizzazione delle reti di distribuzione del metano nella provincia di Trento).
Art. 34.  Modificazione dell'articolo 22 della legge provinciale 14 luglio 2000, n. 9 (Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e dell'attività alberghiera, nonché [...]
Art. 35.  Modificazioni della legge provinciale 8 maggio 2000, n. 4 (Disciplina dell'attività commerciale in provincia di Trento).
Art. 36.  Modificazione dell'articolo 28 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, relativo alla distribuzione dei carburanti.
Art. 37.  Modificazioni della legge provinciale 2 settembre 1978, n. 35 (Disciplina e promozione delle fiere, mostre ed esposizioni nel territorio della provincia ed ulteriori interventi per l'incremento [...]
Art. 38.  Partecipazioni azionarie nel settore fieristico.
Art. 39.  Agevolazioni per il settore fieristico.
Art. 40.  Modificazioni della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 18 (Criteri generali per le politiche di incentivazione alle attività economiche, adeguamenti delle leggi provinciali di settore e nuova [...]
Art. 41.  Finanziamenti per la prevenzione del fenomeno dell'usura.
Art. 42.  Disposizioni per l'utilizzazione straordinaria degli interessi giacenti su fondi speciali.
Art. 43.  Modificazioni della legge provinciale 4 agosto 1986, n. 21 (Nuova organizzazione della promozione turistica della Provincia autonoma di Trento).
Art. 44.  Modificazioni della legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8 (Ordinamento dei rifugi alpini, bivacchi, sentieri e vie ferrate).
Art. 45.  Modificazioni della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 12 (Disciplina dell'esercizio delle attività professionali di guida turistica, accompagnatore turistico ed assistente di turismo equestre).
Art. 46.  Modificazioni della legge provinciale 17 marzo 1988, n. 9 (Disciplina delle agenzie di viaggio e turismo).
Art. 47.  Modificazioni della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 20 (Nuovo ordinamento della professione di guida alpina e di maestro di sci nella provincia di Trento e modifiche alla legge provinciale 21 [...]
Art. 48.  Modificazioni della legge provinciale 20 giugno 1983, n. 21 (Interventi per lo sviluppo delle attività idrotermali).
Art. 49.  Modificazioni delle leggi provinciali 10 dicembre 1984, n. 12 (Ulteriori modificazioni ed integrazioni delle norme concernenti la classificazione e i prezzi degli esercizi alberghieri e degli [...]
Art. 50.  Interventi straordinari in materia di turismo.
Art. 51.  Modificazioni della legge provinciale 18 febbraio 1988, n. 6 (Interventi per il settore minerario nel Trentino).
Art. 52.  Modificazioni della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (Interventi della Provincia autonoma di Trento per il sostegno dell'economia e della nuova imprenditorialità. Disciplina dei patti [...]
Art. 53.  Modificazioni della legge provinciale 6 maggio 1988, n. 18 (Ordinamento dei parchi provinciali).
Art. 54.  Modificazioni della legge provinciale 25 luglio 1973, n. 16 (Norme per la tutela di alcune specie della fauna inferiore) e della legge provinciale 25 luglio 1973, n. 17 (Protezione della flora [...]
Art. 55.  Misure urgenti di adeguamento della normativa provinciale in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti al quadro normativo statale.
Art. 56.  Modificazioni del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. (Approvazione del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli [...]
Art. 57.  Modificazione dell'articolo 6 della legge provinciale 14 aprile 1998, n. 5 (Disciplina della raccolta differenziata dei rifiuti).
Art. 58.  Modificazione della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 (Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale e ulteriori norme di tutela dell'ambiente) e abrogazione di altre norme.
Art. 59.  Disposizioni interpretative in materia di oneri e contributi connessi con le discariche.
Art. 60.  Disposizioni per il risparmio e per il riutilizzo delle risorse idriche.
Art. 61.  Modificazioni della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18 (Norme in materia di acque pubbliche, opere idrauliche e relativi servizi provinciali)
Art. 62.  Altre disposizioni in materia di derivazioni di acque pubbliche. Modificazioni delle leggi provinciali 11 settembre 1998, n. 10 e 20 marzo 2000, n. 3.
Art. 63.  Modificazioni della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 (Norme in materia di finanza locale).
Art. 64.  Disposizioni sulle opere dei comuni oggetto di verifica straordinaria ai sensi dell'articolo 12 della legge provinciale 27 agosto 1999, n. 3.
Art. 65.  Modificazioni della legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 6 (Norme sulla espropriazione per pubblica utilità).
Art. 66.  Modificazioni della legge provinciale 9 luglio 1993, n. 16 (Disciplina dei servizi pubblici di trasporto in provincia di Trento).
Art. 67.  Aumento della partecipazione azionaria in Atesina SpA.
Art. 68.  Modificazioni della legge provinciale 10 gennaio 1992, n. 2 (Organizzazione degli interventi della Provincia in materia di protezione civile).
Art. 69.  Modificazioni della legge provinciale 22 agosto 1988, n. 26 (Norme in materia di servizi antincendi).
Art. 70.  Modificazioni della legge provinciale 31 ottobre 1983, n. 37 (Protezione del patrimonio mineralogico, paleontologico, paletnologico, speleologico e carsico).
Art. 71.  Modificazioni della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento).
Art. 72.  Modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa).
Art. 73.  Modificazioni della legge provinciale 12 dicembre 1977, n. 34 (Nuova disciplina dell'artigianato).
Art. 74.  Modificazioni della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti).
Art. 75.  Modificazioni della legge provinciale 8 settembre 1997, n. 13, nella parte relativa al piano straordinario delle opere pubbliche.
Art. 76.  Modificazioni della legge provinciale 7 gennaio 1991, n. 1 (Eliminazione delle barriere architettoniche in provincia di Trento).
Art. 77.  Modificazione dell'articolo 58 della legge provinciale 29 agosto 1983, n. 29 (Disciplina dell'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica e norme concernenti il servizio [...]
Art. 78.  Indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, da trasfusioni e da somministrazioni di emoderivati.
Art. 79.  Modificazione dell'articolo 26 della legge provinciale 5 novembre 1991, n. 23 (Norme transitorie per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica).
Art. 80.  Abrogazioni di disposizioni e di leggi in materia sanitaria.
Art. 81.  Disposizioni sul controllo sulle acque di balneazione.
Art. 82.  Modificazione della legge provinciale 1 aprile 1993, n. 10 (Nuova disciplina del servizio sanitario provinciale).
Art. 83.  Disposizioni per la riduzione delle liste di attesa per l'accesso alle prestazioni specialistiche e diagnostiche.
Art. 84.  Disposizioni straordinarie per la realizzazione di interventi di ristrutturazione ed ampliamento dell'Ospedale S. Chiara di Trento.
Art. 85.  Modificazioni della legge provinciale 12 luglio 1991, n. 14 (Ordinamento dei servizi socio-assistenziali in provincia di Trento).
Art. 86.  Modificazione della legge provinciale 28 maggio 1998, n. 6 (Interventi a favore degli anziani e delle persone non autosufficienti o con gravi disabilità).
Art. 87.  Modificazioni della legge provinciale 15 giugno 1998, n. 7 (Disciplina degli interventi assistenziali in favore degli invalidi civili, dei ciechi civili e dei sordomuti).
Art. 88.  Modificazione dell'articolo 65 della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3, relativo agli assegni per il nucleo familiare e di maternità.
Art. 89.  Modificazioni della legge provinciale 13 febbraio 1992, n. 8 (Valorizzazione e riconoscimento del volontariato sociale).
Art. 90.  Piano straordinario per gli emigrati trentini in Argentina.
Art. 91.  Interventi straordinari per fronteggiare i danni arrecati da eccezionali avversità atmosferiche.
Art. 92.  Modificazione dell'articolo 27 della legge provinciale 18 novembre 1988, n. 38 (Modifiche di leggi provinciali e altre disposizioni in materia di agricoltura).
Art. 93.  Modificazioni della legge provinciale 23 novembre 1998, n. 17 (Interventi per lo sviluppo delle zone montane e disposizioni urgenti in materia di agricoltura).
Art. 94.  Modificazione dell’articolo 9 della legge provinciale 7 aprile 1992, n. 14 (Interventi a favore dell’agricoltura di montagna).
Art. 95.  Modificazione dell'articolo 10 della legge provinciale 27 dicembre 1982, n. 33 (Disposizioni varie in materia di agricoltura).
Art. 96.  Disposizioni transitorie per il riconoscimento delle organizzazioni di produttori e delle loro forme associate.
Art. 97.  Agevolazioni per la diffusione di metodologie agricole rispettose dell'ambiente.
Art. 98.  Disposizioni urgenti per aiuti destinati contro le epizoozie e le fitopatie.
Art. 99.  Istituzione dell'Agenzia provinciale per i pagamenti (APPAG) e modificazione della legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17 (Interventi organici in materia di agricoltura).
Art. 100.  Centri autorizzati di assistenza agricola.
Art. 101.  Modificazione dell’articolo 44 della legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17 (Interventi organici in materia di agricoltura).
Art. 102.  Modificazioni della legge provinciale 4 settembre 2000, n. 11 concernente "Modificazioni alla legge provinciale 5 novembre 1990, n. 28 (Istituto agrario di San Michele all'Adige), alla legge [...]
Art. 103.  Agevolazioni per l'istituzione di parchi agricoli.
Art. 104.  Modificazione dell'articolo 8 della legge provinciale 6 agosto 1991, n. 16 (Disciplina della raccolta dei funghi).
Art. 105.  Modificazioni della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24. (Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia).
Art. 106.  Riferimento delle spese e copertura degli oneri.
Art. 107.  Variazioni di bilancio.
Art. 108.  Entrata in vigore.


§ 6.1.112 - L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.

Misure collegate con la manovra di finanza pubblica per l'anno 2002.

(B.U. 26 febbraio 2002, n. 9 - Suppl. n. 2).

 

Capo I

Disposizioni in materia di procedimento amministrativo

 

Art. 1. Modificazioni della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo).

     1. Nell'articolo 3 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 al comma 5 il penultimo e l'ultimo periodo sono sostituiti dai seguenti: (Omissis).

     2. L'articolo 16 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, come sostituito dall'articolo 14 della legge provinciale 8 settembre 1997, n. 13, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     3. Dopo l'articolo 16 bis della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 è inserito il seguente:

     (Omissis).

     4. Dopo l'articolo 16 ter della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 è inserito il seguente:

     (Omissis).

     5. Dopo l'articolo 16 quater della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 è inserito il seguente:

     (Omissis).

     6. Dopo l'articolo 16 quinquies della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 è inserito il seguente:

     (Omissis).

 

Capo II

Disposizioni in materia di ordinamento degli uffici e di personale

 

     Art. 2. Modificazione dell'articolo 6 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 (Nuovo ordinamento dei servizi e del personale della Provincia autonoma di Trento).

     1. Nell'articolo 6 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, come sostituito dall'articolo 5 della legge provinciale 23 febbraio 1990, n. 6, al comma 2 è aggiunto il seguente periodo: (Omissis).

 

     Art. 3. Modificazioni della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (Revisione dell'ordinamento del personale della Provincia autonoma di Trento) e abrogazione dell'articolo 15 della legge provinciale 9 settembre 1996, n. 8, relativo agli incarichi di consulenza.

     1. Nell'articolo 37 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

     (Omissis);

     b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     2. Dopo l'articolo 53 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 è inserito il seguente:

     (Omissis).

     3. Nell'articolo 54 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, come modificato dall'articolo 24 della legge provinciale 8 settembre 1997, n. 13, il comma 3 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     4. Nell'articolo 55 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

     (Omissis).

     5. Nell'articolo 58 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 al comma 6 è aggiunto il seguente periodo: (Omissis).

     6. Il comma 3 dell'articolo 60 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 è abrogato.

     7. Nell'articolo 63 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, come da ultimo modificato dall'articolo 2 della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) la rubrica è sostituita dalla seguente: (Omissis);

     b) al comma 1 è aggiunto il seguente periodo: (Omissis);

     c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     8. Il comma 1 ter dell'articolo 55 della legge provinciale n. 7 del 1997, come introdotto dal comma 4, ha effetto a partire dalle trattative contrattuali avviate dopo il 31 dicembre 2002.

     9. La modifica all'articolo 58 della legge provinciale n. 7 del 1997, apportata dal comma 5, ha effetto dalla data di entrata in vigore della legge provinciale n. 7 del 1997.

     10. L'articolo 15 della legge provinciale 9 settembre 1996, n. 8, relativo agli incarichi di consulenza, come modificato dall'articolo 4 della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3, è abrogato.

     11. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 5 e 9 si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella C.

 

     Art. 4. Modificazione dell'articolo 9 della legge provinciale 3 febbraio 1997, n. 2, relativo al trattamento di fine rapporto del personale provinciale e degli enti funzionali.

     1. Nell'articolo 9 della legge provinciale 3 febbraio 1997, n. 2 al comma 4 è aggiunto il seguente periodo: (Omissis).

 

     Art. 5. Modificazione della legge provinciale 13 novembre 1998, n. 16 (Norme organizzative dell'attività della Provincia autonoma di Trento a Bruxelles).

     1. Dopo l'articolo 2 della legge provinciale 13 novembre 1998, n. 16 è inserito il seguente:

     (Omissis).

     2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella C.

 

Capo III

Disposizioni in materia di programmazione, di contabilità, di tributi

provinciali e di spese per il funzionamento degli organismi collegiali

 

     Art. 6. Modificazioni della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 (Nuova disciplina della programmazione di sviluppo e adeguamento delle norme in materia di contabilità e di zone svantaggiate) e abrogazione di disposizioni in materia di programmazione comprensoriale.

     1. Nell'articolo 2 della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 il comma 3 è sostituito dal seguente:

     (Omissis):

     2. Nell'articolo 5 della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4, come modificato dall'articolo 41 della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1 alla lettera a) sono aggiunte le parole: (Omissis);

     b) al comma 2 sono apportate le seguenti modificazioni:

     1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

     (Omissis);

     2) dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

     (Omissis).

     3. Nell'articolo 8 della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

     (Omissis);

     b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

     (Omissis);

     c) il primo periodo del comma 2 è abrogato.

     4. Nell'articolo 9 della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 al comma 2 sono aggiunte le parole: (Omissis).

     5. Nell'articolo 10 della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4, come sostituito dall'articolo 1 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, al comma 1 le parole: "i piani di sviluppo delle comunità montane" sono sostituite dalle seguenti: (Omissis).

     6. Nell'articolo 11 della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4, come sostituito dall'articolo 1 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, al comma 5 le parole: "durante il suo periodo di efficacia" sono sostituite dalle seguenti: (Omissis)

     7. Dopo l'articolo 11 della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 è inserito il seguente:

     (Omissis).

     8. L'articolo 12 della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 è abrogato.

     9. Nell'articolo 12 ter della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4, come da ultimo modificato dall'articolo 10 della legge provinciale 22 marzo 2001, n. 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) la lettera b) del comma 3 è sostituita dalla seguente:

     (Omissis);

     b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

     (Omissis);

     c) al comma 5 alla lettera d) le parole: "assumendo i necessari provvedimenti in caso di inadempimenti o di ritardi" sono sostituite dalle seguenti: (Omissis);

     d) dopo il comma 9 è inserito il seguente:

     (Omissis);

     e) nel primo periodo del comma 11 dopo le parole: "è assicurata priorità" sono inserite le seguenti: (Omissis);

     f) dopo il comma 11 è inserito il seguente:

     (Omissis).

     10. Nell'articolo 13 della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

     (Omissis).

     11. L'articolo 14 della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 è abrogato.

     12. Nell'articolo 15 della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 3 le parole: ", definiti dal programma di sviluppo provinciale" sono soppresse;

     b) al comma 4 le parole: "dal programma di sviluppo" sono sostituite dalle seguenti: (Omissis).

     13. Nell'articolo 16 della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 il primo periodo del comma 3 è abrogato.

     14. Nell'articolo 17 della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4, come da ultimo modificato dall'articolo 10 della legge provinciale 22 marzo 2001, n. 3, al comma 1 dopo le parole: "in armonia con il programma di sviluppo provinciale" sono aggiunte le seguenti: (Omissis).

     15. Nell'articolo 26 della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

     (Omissis);

     b) i commi 2 e 3 sono abrogati.

     16. [Nell'articolo 28 della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 al comma 2 le parole "; dà parere circa la congruità degli atti di programmazione delle comunità montane prima dell'approvazione delle stesse" sono soppresse] [1].

     17. Nell'articolo 29 della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1 le parole: "strategici sono" sono sostituite dalle seguenti: (Omissis);

     b) al comma 2 le parole: "strategici sono" sono sostituite dalle seguenti: (Omissis).

     18. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

     a) articoli 11, 12 e 13 della legge provinciale 18 agosto 1980, n. 25 (Disciplina della programmazione di sviluppo);

     b) articoli 6, 7, 8 e 9 della legge provinciale 7 dicembre 1973, n. 62 (Disciplina dei comprensori nel quadro degli interventi per lo sviluppo della montagna).

     19. Con l'entrata in vigore di questa legge cessa l'efficacia dei programmi di sviluppo comprensoriale già adottati dai comprensori, fatta salva l'esecuzione delle opere e degli interventi già avviati sulla base dei medesimi strumenti di programmazione. I programmi di sviluppo comprensoriale già adottati mantengono altresì efficacia relativamente ai progetti ritenuti ammissibili ai finanziamenti di cui all'articolo 34 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali).

     20. La modificazione apportata dal comma 9, lettera d), all'articolo 12 ter della legge provinciale n. 4 del 1996 trova applicazione anche con riferimento alle varianti agli strumenti urbanistici approvate ai fini della realizzazione dei patti territoriali già sottoscritti antecedentemente alla data di entrata in vigore di questa legge.

     21. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della lettera f) del comma 9 si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella B.

 

     Art. 7. Modificazioni della legge provinciale 19 novembre 1979, n. 10 (Istituzione di una anagrafe degli interventi finanziari provinciali).

     1. Nell'articolo 2 della legge provinciale 19 novembre 1979, n. 10, come sostituito dall'articolo 1 della legge provinciale 23 agosto 1982, n. 17, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

     (Omissis).

     2. L'articolo 3 della legge provinciale 19 novembre 1979, n. 10, come modificato dall'articolo 1 della legge provinciale 23 agosto 1982, n. 17, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 8. Modificazioni della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di Trento).

     1. Nell'articolo 1 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, come da ultimo modificato dall'articolo 1 della legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) il quinto comma è sostituito dal seguente:

     (Omissis);

     b) dopo il quinto comma sono aggiunti i seguenti:

     (Omissis).

     2. Nell'articolo 12 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, come da ultimo modificato dall'articolo 1 della legge provinciale 27 agosto 1999, n. 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) il secondo periodo del comma 1 è sostituito dal seguente: (Omissis);

     b) dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:

     (Omissis).

     3. L'articolo 26 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, come da ultimo modificato dall'articolo 1 della legge provinciale 27 agosto 1999, n. 3, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     4. Nell'articolo 31 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, come da ultimo modificato dagli articoli 2 e 8 della legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3, il sesto comma è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     5. Nell'articolo 35 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, come da ultimo modificato dall'articolo 7 della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3, il comma 4 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     6. L'articolo 37 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, come modificato dall'articolo 33 della legge provinciale 3 settembre 1993, n. 23, è abrogato.

 

     Art. 9. Modificazione dell'articolo 2 della legge provinciale 4 gennaio 1975, n. 4 (Servizio di tesoreria della Provincia autonoma di Trento).

     1. Nell'articolo 2 della legge provinciale 4 gennaio 1975, n. 4, come sostituito dall'articolo 10 della legge provinciale 2 febbraio 1996, n. 1, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

     (Omissis).

     2. La modifica all'articolo 2 della legge provinciale n. 4 del 1975, apportata dal comma 1, si applica anche con riferimento ai rapporti in corso alla data di entrata in vigore di questa legge.

 

     Art. 10. Prestazione di garanzie fideiussorie per progetti di investimento di rilevante interesse provinciale.

     1. La Giunta provinciale è autorizzata a prestare fideiussioni, ai sensi dell'articolo 1944 del codice civile, a garanzia di obbligazioni e di finanziamenti assunti da società controllate direttamente o indirettamente dalla Provincia e dai comuni, congiuntamente o disgiuntamente, per l'attuazione e lo sviluppo di progetti d'investimento di rilevante interesse ai fini del raggiungimento degli obiettivi della programmazione di sviluppo della Provincia.

     2. La prestazione della fideiussione è subordinata all'esito positivo della valutazione dei progetti, effettuata da idonei istituti di credito oppure ai sensi dell'articolo 19 bis della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 (Nuova disciplina della programmazione di sviluppo e adeguamento delle norme in materia di contabilità e di zone svantaggiate), come introdotto dall'articolo 10 della legge provinciale 22 marzo 2001, n. 3.

     3. Per applicare i commi 1 e 2, la Giunta provinciale delibera i criteri, le modalità e i limiti per la prestazione delle garanzie fideiussorie.

     3 bis. Fra le partite di giro del bilancio provinciale sono disposti gli stanziamenti necessari per anticipare gli oneri conseguenti alla prestazione delle garanzie fidejussorie, con esclusione di quelle prestate ai sensi dell'articolo 1944, secondo comma, del codice civile, nonché per la corrispondente acquisizione al bilancio delle entrate derivanti dal recupero delle somme erogate a fronte delle garanzie. [2]

     4. Per la copertura degli eventuali oneri derivanti dai rischi conseguenti alle garanzie fidejussorie prestate ai sensi dell'articolo 1944, secondo comma, del codice civile, nonché degli oneri effettivi conseguenti all'esercizio infruttuoso delle azioni di regresso per le fidejussioni di cui al comma 3 bis, si utilizzano gli stanziamenti autorizzati per i fini dell'articolo 21 (Garanzie fidejussorie) della legge provinciale 30 gennaio 1992, n. 6. [3]

     5. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella B.

 

     Art. 11. Modificazione dell'articolo 4 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, relativo all'istituzione della tassa automobilistica provinciale.

     1. Nell'articolo 4 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, come modificato dall'articolo 3 della legge provinciale 27 agosto 1999, n. 3, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

     (Omissis).

     2. Alla copertura degli oneri e delle minori entrate derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella C.

 

     Art. 12. Modificazione dell'articolo 5 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, relativo all'istituzione dell'imposta provinciale sulle formalità per le iscrizioni dei veicoli al pubblico registro automobilistico.

     1. Nell'articolo 5 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, come da ultimo modificato dall'articolo 11 della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3, al comma 2 è aggiunto il seguente periodo: (Omissis).

     2. Alla copertura delle minori entrate derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella C.

 

     Art. 13. Disposizioni in materia di IRAP dovuta dalle ONLUS.

     1. Per il periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 2002, l'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), come da ultimo modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 506, dovuta dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, del medesimo decreto, come da ultimo modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 506, considerati organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale), come modificato dall'articolo 5 del decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 422, è ridotta di un punto percentuale rispetto alla misura prevista per il medesimo periodo d'imposta dalla vigente normativa statale.

     2. Le variazioni di gettito conseguenti alle disposizioni di cui al comma 1 non sono considerate ai fini della determinazione delle eccedenze di cui all'articolo 42, comma 7, del decreto legislativo n. 446 del 1997, come da ultimo modificato dall'articolo 16 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

     3. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella C.

 

     Art. 14. Modificazione dell'articolo 1 della legge provinciale 23 dicembre 1974, n. 49 (Norme per il funzionamento delle commissioni, consigli e comitati, comunque denominati, istituiti presso la Provincia di Trento, e per i compensi ai loro componenti). [4]

     [1. Nell'articolo 1 della legge provinciale 23 dicembre 1974, n. 49, come da ultimo modificato dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 18 agosto 1998, n. 18-90/Leg, al primo periodo del quarto comma sono aggiunte le parole: (Omissis).

     2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella C.]

 

     Art. 15. Modificazione dell'articolo 2 della legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4 (Compensi ai componenti delle commissioni, consigli e comitati comunque denominati, istituiti presso la Provincia di Trento).

     1. Nell'articolo 2 della legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4, come da ultimo modificato dall'articolo 42 della legge provinciale 23 febbraio 1990, n. 6, al secondo comma le parole: "lire 700.000" sono sostituite dalle seguenti: (Omissis).

     2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella C.

 

Capo IV

Disposizioni in materia di scuole materne, di istruzione,

di formazione professionale e di edilizia scolastica

 

     Art. 16. Modificazioni della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13 (Ordinamento della scuola dell'infanzia della Provincia autonoma di Trento).

     1. Nell'articolo 5 della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13, come da ultimo modificato dall'articolo 70 della legge provinciale 24 gennaio 1992, n. 5, il sesto comma è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     2. Nell'articolo 8 della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13, come da ultimo modificato dall'articolo 70 della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 2 bis sono aggiunte le seguenti parole: (Omissis);

     b) al comma 2 ter è aggiunto il seguente periodo: (Omissis).

     3. Nell'articolo 10 della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13, come modificato dall'articolo 5 della legge provinciale 15 novembre 1988, n. 34, nel primo periodo del secondo comma le parole: "dei comprensori" sono sostituite dalle seguenti: (Omissis).

     4. Nell'articolo 20 della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13, come da ultimo modificato dall'articolo 70 della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3, i commi 2 e 7 sono abrogati.

     5. Nell'articolo 21 della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13, come sostituito dall'articolo 81 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

     (Omissis);

     b) al comma 2 le parole: "documenti la conoscenza delle lingue ladina, mochena o cimbra, in relazione alla sede d'insegnamento" sono sostituite dalle seguenti: (Omissis);

     c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     6. Dopo l'articolo 25 della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13 è inserito il seguente:

     (Omissis).

     7. Nell'articolo 48 della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13, come da ultimo modificato dall'articolo 54 della legge provinciale 22 marzo 2001, n. 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 2 il terzo periodo è abrogato;

     b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

     (Omissis).

     8. Nell'articolo 54 della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13, come da ultimo modificato dall'articolo 57 della legge provinciale 27 agosto 1999, n. 3, nella lettera e) del secondo comma le parole: "e a quelle di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 48 limitatamente alle attività di ricerca, innovazione e sperimentazione" sono soppresse.

     9. Nell'articolo 55 della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13 dopo il settimo comma è aggiunto il seguente:

     (Omissis).

     10. La modificazione all'articolo 5 della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13, apportata dal comma 1, ha effetto a partire dagli anni scolastici successivi a quello 2002/2003.

     11. Per l'anno scolastico 2001/2002, ai fini della determinazione della spesa ammissibile di cui all'articolo 48, comma 1, lettera c), della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13, come modificato dal comma 7, continuano a trovare applicazione le disposizioni dell'articolo 48, comma 2, della medesima legge provinciale nel testo previgente.

     12. Le disposizioni di cui all'articolo 25 bis, comma 2, della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13, come introdotto dal comma 6, si applicano anche alle graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore di questa legge, anche con riferimento a quelle prolungate ai sensi dell'articolo 5, comma 9, del decreto del Presidente della Giunta provinciale 14 ottobre 1998, n. 26-98/Leg (Regolamento concernente "Disposizioni in materia di accesso all'impiego presso la Provincia autonoma di Trento relative al personale insegnante della formazione professionale e delle scuole dell'infanzia e al personale non docente delle scuole e istituti di istruzione elementare e secondaria"), come modificato dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 18 settembre 2000, n. 23 - 41/Leg.

     13. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella B.

 

     Art. 17. Istituzione dell'anagrafe provinciale degli alunni. [5]

     [1. Per migliorare l'organizzazione del servizio scolastico è istituita l'anagrafe provinciale degli alunni iscritti o richiedenti l'iscrizione al sistema scolastico e formativo provinciale, ivi comprese le scuole materne. La Giunta provinciale definisce con propria deliberazione, nel rispetto dalla vigente normativa in materia di tutela dei dati personali, le modalità di organizzazione e di tenuta dell'anagrafe.

     2. L'anagrafe provinciale può contenere dati sensibili di cui all'articolo 22, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675 (Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali), come da ultimo modificato dall'articolo 8 del decreto legislativo 28 dicembre 2001, n. 467, strettamente necessari per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1. I dati dell'anagrafe, ivi compresi quelli sensibili, possono essere comunicati alle istituzioni scolastiche interessate e ai soggetti, pubblici e privati, che forniscono servizi diretti agli alunni purché strumentali ai fini di cui al comma 1, nonché ai comuni e all'azienda sanitaria per il conseguimento dei loro fini istituzionali.

     3. Per usufruire dei finanziamenti provinciali le scuole materne equiparate e le istituzioni scolastiche paritarie devono comunicare i dati utili all'anagrafe degli alunni secondo le modalità e i tempi concordati con la Provincia.

     4. Nell'ambito dell'organizzazione del sistema informativo scolastico di cui all'articolo 22, comma 4, della legge provinciale 3 maggio 1990, n. 15 (Disciplina dell'Istituto provinciale di ricerca, aggiornamento e sperimentazione educativi della Provincia di Trento) la Provincia può sostenere anche le spese derivanti dall'applicazione di quest'articolo.]

 

     Art. 18. Modificazione della legge provinciale 9 novembre 1990, n. 29 (Norme in materia di autonomia delle scuole, organi collegiali e diritto allo studio) relativa al nuovo ordinamento dell'IPRASE. [6]

     [1. Dopo l'articolo 11 della legge provinciale 9 novembre 1990, n. 29 è inserito il seguente:

     (Omissis).

     2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge, la Giunta provinciale nomina gli organi dell'istituto di cui al comma 1, mette a disposizione i beni mobili e immobili e il personale per lo svolgimento dell'attività. La Giunta impartisce le direttive necessarie per la formazione del primo bilancio e per l'amministrazione dell'ente fino all'adozione degli atti di cui all'articolo 11 bis, comma 10, lettera b), della legge provinciale n. 29 del 1990, come inserito dal comma 1.

     3. Con effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di approvazione del regolamento di organizzazione e di funzionamento dell'istituto di cui al comma 1, la legge provinciale 3 maggio 1990, n. 15 (Disciplina dell'Istituto provinciale di ricerca, aggiornamento e sperimentazione educativi per la provincia di Trento) è abrogata, ad eccezione dell'articolo 22, comma 4. Sono altresì abrogati l'articolo 36 della legge provinciale 2 febbraio 1996, n. 1 e l'articolo 7 della legge provinciale 31 agosto 1991, n. 18.

     4. Il direttore dell'IPRASE, in carica alla data di entrata in vigore di questa legge, continua a svolgere le funzioni di direttore dell'istituto di cui al comma 1, secondo la disciplina di cui all'articolo 11 bis della legge provinciale n. 29 del 1990, come introdotto dal comma 1, fino alla scadenza dell'incarico già affidato dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 8 della legge provinciale n. 15 del 1990.

     5. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella B.]

 

     Art. 19. Modificazioni delle leggi provinciali 9 novembre 1990, n. 29, 3 febbraio 1997, n. 2, 8 settembre 1997, n. 13 e 22 marzo 2001, n. 3, relative al personale insegnante, e altre disposizioni in materia. [7]

     [1. Con regolamento sono stabilite le modalità e sono individuati gli organi competenti per le assunzioni a tempo indeterminato e determinato del personale docente [8].

     2. Per il conferimento degli incarichi di presidenza, in carenza di personale con qualifica di dirigente scolastico e in attesa dell'espletamento dei relativi concorsi, si applicano le norme concernenti l'affidamento e la rotazione degli incarichi di cui all'articolo 1 bis, comma 1, della legge provinciale 9 novembre 1990, n. 29 (Norme in materia di autonomia delle scuole, organi collegiali e diritto allo studio), aggiunto dall'articolo 45 della legge provinciale 22 marzo 2001, n. 3.

     3. Nell'articolo 44 della legge provinciale 22 marzo 2001, n. 3 il comma 2 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     4. Nell’articolo 1 bis della legge provinciale 9 novembre 1990, n. 29 il comma 1 è sostituito dai seguenti:

     (Omissis).

     5. Nell'articolo 1 bis della legge provinciale 9 novembre 1990, n. 29 l'ultimo periodo del comma 2 è sostituito dal seguente: (Omissis).

     6. Nell’articolo 1 bis della legge provinciale 9 novembre 1990, n. 29 il comma 3 è abrogato.

     7. Gli incarichi conferiti ai sensi dell'articolo 1 bis, comma 3, della legge provinciale 9 novembre 1990, n. 29, come abrogato dal comma 6, sono confermati fino alla scadenza prevista nei provvedimenti di incarico.

     [8. La dotazione complessiva del personale insegnante a tempo indeterminato della scuola a carattere statale della Provincia autonoma di Trento nonché la spesa massima da prevedere in bilancio per tutto il personale insegnante, ivi compreso quello assunto a tempo determinato, sono stabilite annualmente dalla legge finanziaria provinciale, tenuto conto anche delle necessità derivanti dall'applicazione della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4 (Insegnamento della lingua e cultura ladina nella scuola dell'obbligo), della legge provinciale 14 luglio 1997, n. 11 (Insegnamento delle lingue straniere nella scuola dell'obbligo. Modifiche delle leggi provinciali 29 aprile 1983, n. 12 e 23 giugno 1986, n. 15), come modificata dall'articolo 67 della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3, e del comma 2 dell'articolo 66 della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3.] [9]

     9. Il comma 2 dell'articolo 38 della legge provinciale 3 febbraio 1997, n. 2, articolo come modificato dall'articolo 38 della legge provinciale 8 settembre 1997, n. 13, la tabella B allegata alla legge provinciale n. 2 del 1997 e il comma 5 dell'articolo 1 bis della legge provinciale 9 novembre 1990, n. 29 sono abrogati, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria provinciale che definisce la dotazione complessiva del personale insegnante a tempo indeterminato ai sensi del comma 8.

     10. Nell'articolo 38 della legge provinciale 8 settembre 1997, n. 13, come modificato dall'articolo 47 della legge provinciale 22 marzo 2001, n. 3, al comma 2 nel primo periodo le parole: "nell'ambito della consistenza organica complessiva delle varie qualifiche di cui alla tabella B) allegata alla legge provinciale 3 febbraio 1997, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 1997 e pluriennale 1997-1999 della Provincia autonoma di Trento)" sono sostituite dalle seguenti: (Omissis).

     11. Al fine dell’utilizzazione delle graduatorie permanenti del personale docente in provincia di Trento non trova applicazione il comma 5 dell’articolo 401 (Graduatorie permanenti) del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), articolo come sostituito dall'articolo 1 della legge 3 maggio 1999, n. 124.

     12. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella B.]

 

     Art. 20. Modificazioni della legge provinciale 28 agosto 1989, n. 6 (Organizzazione amministrativa provinciale in materia di istruzione).

     1. Nell'articolo 1 della legge provinciale 28 agosto 1989, n. 6, come da ultimo modificato dall'articolo 51 della legge provinciale 22 marzo 2001, n. 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

     (Omissis);

     b) al comma 3 è aggiunto il seguente periodo: (Omissis).

     2. Nell'articolo 2 della legge provinciale 28 agosto 1989, n. 6, come sostituito dall'articolo 52 della legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3, la lettera c) del comma 2 è abrogata.

     3. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 1, comma 1, della legge provinciale n. 6 del 1989, come modificato dal comma 1, lettera a), continuano a trovare applicazione le disposizioni che disciplinano le competenze della sovrintendenza scolastica provinciale alla data di entrata in vigore di questa legge.

 

     Art. 21. Modificazione dell'articolo 3 della legge provinciale 7 gennaio 1997, n. 1 (Tasse provinciali per il diritto allo studio universitario e per l'abilitazione all'esercizio professionale).

     1. Nell'articolo 3 della legge provinciale 7 gennaio 1997, n. 1 dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 22. Modificazione dell'articolo 31 della legge provinciale 3 settembre 1987, n. 21 (Ordinamento della formazione professionale). [10]

     [1. Nell'articolo 31 della legge provinciale 3 settembre 1987, n. 21 dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

     (Omissis).

     2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella B.]

 

     Art. 23. Modificazioni della legge provinciale 4 novembre 1986, n. 29 (Interventi a favore dell'edilizia scolastica). [11]

     [1. Nell'articolo 4 della legge provinciale 4 novembre 1986, n. 29, come da ultimo modificato dall'articolo 22 della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1 nel terzo periodo dopo le parole: ", diversi dai comuni e loro consorzi," sono aggiunte le seguenti: (Omissis);

     b) al comma 6 dopo le parole: "scuole dell'infanzia equiparate," sono aggiunte le seguenti: (Omissis).

     2. Nell'articolo 6 della legge provinciale 4 novembre 1986, n. 29 al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) dopo le parole: "nonché i proprietari di scuole dell'infanzia equiparate" sono aggiunte le seguenti: (Omissis);

     b) le parole: "un estratto tavolare attestante che l'immobile cui si riferiscono i lavori è di proprietà del richiedente" sono sostituite dalle seguenti: (Omissis).

     3. Nell'articolo 11 della legge provinciale 4 novembre 1986, n. 29, come modificato dall'articolo 5 della legge provinciale 20 gennaio 1987, n. 3, al comma 1 dopo le parole: "proprietari di scuole dell'infanzia equiparate" sono aggiunte le seguenti: (Omissis).

     4. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella B.]

 

Capo V

Disposizioni in materia di istituzioni e di attività culturali

 

     Art. 24. Modificazione della legge provinciale 26 agosto 1962, n. 11 (Istituzione dell'"Istituto trentino di cultura"). [12]

     [1. Dopo l’articolo 1 della legge provinciale 26 agosto 1962, n. 11 è inserito il seguente:

     (Omissis).]

 

     Art. 25. Consorzio italo-germanico per la ricerca scientifica.

     1. In attuazione di quanto previsto dall'intesa istituzionale di programma tra il Governo e la Provincia autonoma di Trento sottoscritta a Roma il 24 aprile 2001, la Provincia è autorizzata a promuovere la costituzione del Consorzio italo-germanico per la ricerca scientifica e tecnologica, con sede a Trento, a partecipare ad esso, anche finanziariamente, e a mettere a sua disposizione gli immobili per la sede e gli arredi, a titolo gratuito.

     2. Per i fini di quest'articolo con l'allegata tabella A sono autorizzate le spese ivi indicate per gli anni 2002-2004. Per gli esercizi successivi è disposto annualmente apposito stanziamento con legge finanziaria.

 

     Art. 26. Interventi per la promozione delle caratteristiche culturali delle minoranze linguistiche a mezzo di trasmissioni radiotelevisive.

     1. La Giunta provinciale, previo parere dell’Istituto culturale ladino, dell’Istituto culturale mocheno-cimbro e del comune di Luserna, è autorizzata a stipulare le convenzioni previste dall’articolo 3 quater del decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige concernenti disposizioni di tutela delle popolazioni ladina, mochena e cimbra della provincia di Trento) al fine di assicurare, a mezzo di trasmissioni radiotelevisive, la promozione delle caratteristiche culturali delle popolazioni ladina, mochena e cimbra della provincia di Trento attraverso:

     a) la captazione e la diffusione nel territorio provinciale di programmi radiotelevisivi nelle lingue dell'area culturale europea;

     b) la diffusione nei territori dei comuni di cui agli articoli 01, come da ultimo modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo 22 maggio 2001, n. 261, e 5, come sostituito dall'articolo 5 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 321, del predetto decreto legislativo n. 592 del 1993 delle trasmissioni in lingua tedesca e ladina realizzate nell’ambito delle convenzioni di cui alla legge 14 aprile 1975, n. 103 (Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva).

     2. La Giunta provinciale è autorizzata inoltre, previo parere dell’Istituto culturale ladino, dell’Istituto culturale mocheno-cimbro e del comune di Luserna, ad attuare le altre iniziative previste dall’articolo 3 quater del predetto decreto legislativo n. 592 del 1993, anche mediante appositi accordi con le emittenti locali.

     3. Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione di quest'articolo si provvede secondo le modalità indicate nell’allegata tabella B.

 

     Art. 27. Ulteriore contributo per la liquidazione dell'associazione "Museo dell'aeronautica Gianni Caproni".

     1. La Giunta provinciale è autorizzata ad assegnare all'associazione "Museo dell'aeronautica Gianni Caproni" un contributo aggiuntivo a quanto stabilito dall'articolo 47 della legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3 e dall'articolo 91 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, fino all'importo massimo di 154.937,07 euro, per far fronte alle ulteriori spese, comprensive degli interessi di mora e delle spese di giudizio, derivanti da sentenze relative a personale già dipendente dell'associazione.

     2. La Giunta provinciale determina con propria deliberazione le modalità di erogazione del contributo di cui al comma 1.

     3. Per i fini di quest'articolo con l'allegata tabella A è autorizzata la spesa ivi indicata per l'anno 2002.

 

Capo VI

Disposizioni in materia di urbanistica e di tutela del paesaggio

 

     Art. 28. Modificazioni della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio).

     1. Nell'articolo 2 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 al comma 2 le parole: "delle commissioni comprensoriali per la tutela paesaggistico-ambientale" sono sostituite dalle seguenti: (Omissis).

     2. L'articolo 10 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 è sostituito dal seguente:

     (Omissis)

     3. L'articolo 11 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22, come modificato dall'articolo 7 della legge provinciale 12 febbraio 1996, n. 3, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     4. Nell'articolo 24 bis della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22, come aggiunto dall'articolo 14 della legge provinciale 22 marzo 2001, n. 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1 le parole: "di conservazione e valorizzazione" sono sostituite dalle seguenti: (Omissis);

     b) al comma 2 nella lettera a) dopo le parole: "edifici tradizionali esistenti" sono inserite le seguenti: (Omissis).

     5. Nell'articolo 41 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 al comma 1 nel primo periodo le parole: "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: (Omissis).

     6. Nell'articolo 42 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22, come da ultimo modificato dall'articolo 40 della legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3, il comma 2 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     7. Nell'articolo 42 bis della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22, come aggiunto dall'articolo 14 della legge provinciale 22 marzo 2001, n. 3, il comma 4 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     8. Nell'articolo 63 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 al comma 5 sono aggiunte le seguenti parole: (Omissis).

     9. Dopo l'articolo 84 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 è inserito il seguente:

     (Omissis).

     10. Nell'articolo 97 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 il comma 2 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     11. Nell'articolo 98 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22, come da ultimo modificato dall'articolo 65 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) nella rubrica le parole: "della CTC" sono sostituite dalle seguenti: (Omissis);

     b) al comma 1 le parole: "spetta alla competente CTC" sono sostituite dalle seguenti: (Omissis);

     c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

     (Omissis);

     d) al comma 2 bis le parole: "la CTC" sono sostituite dalle seguenti: (Omissis);

     e) al comma 3 le parole: "della commissione" sono sostituite dalle seguenti: (Omissis).

     12. L'articolo 99 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22, come da ultimo modificato dall'articolo 14 della legge provinciale 22 marzo 2001, n. 3, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     13. Nell'articolo 105 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22, come modificato dall'articolo 65 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, dopo il comma 2 bis è aggiunto il seguente:

     (Omissis).

     14. Nell'articolo 109 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22, come sostituito dall'articolo 64 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, al comma 1 la lettera b) è sostituita dalla seguente:

     (Omissis).

     15. Nell'articolo 111 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22, come sostituito dall'articolo 14 della legge provinciale 22 marzo 2001, n. 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1 alla lettera e) sono aggiunte le parole: (Omissis);

     b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

     (Omissis);

     c) il comma 4 è abrogato.

     16. Nell'articolo 112 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22, come sostituito dall'articolo 38 della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36, al comma 1 le parole: "nel limite massimo del trenta per cento a" sono sostituite dalle seguenti: (Omissis).

     17. L'articolo 127 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22, come modificato dall'articolo 20 della legge provinciale 15 gennaio 1993, n. 1, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     18. Nell'articolo 132 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22, come modificato dall'articolo 66 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

     (Omissis).

     19. Nell'articolo 145 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 il comma 2 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     20. Le modificazioni apportate da quest'articolo agli articoli 2, 10, 11, 98 e 99 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 hanno effetto a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione delle deliberazioni previste dall'articolo 99, commi 2 e 3, della predetta legge provinciale, come sostituito dal comma 12. Entro il predetto termine la Giunta provinciale nomina il comitato provinciale per la tutela paesaggistico-ambientale (CTPA) di cui all'articolo 11 della medesima legge provinciale, come sostituito dal comma 3 [13].

     21. Le modificazioni apportate dal comma 15, lettere b) e c),all'articolo 111 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 hanno effetto a decorrere dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del regolamento di cui al medesimo articolo 111, comma 3, come modificato dal comma 15 [14].

 

     Art. 29. Modificazioni della legge provinciale 15 gennaio 1993, n. 1 (Norme per il recupero degli insediamenti storici e interventi finanziari nonché modificazioni alla legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22).

     1. Nell'articolo 4 della legge provinciale 15 gennaio 1993, n. 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

     (Omissis);

     b) il comma 4 è abrogato.

     2. Nell'articolo 8 della legge provinciale 15 gennaio 1993, n. 1 al comma 1 le parole: "nella misura massima del 40 per cento della spesa ammessa" sono sostituite dalle seguenti: (Omissis).

     3. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella B.

 

     Art. 30. Modificazione dell'articolo 16 della legge provinciale 22 marzo 2001, n. 3, relativo all'attuazione della misura "Sviluppo dell'attività extra alberghiera nei villaggi" del DOCUP.

     1. Nell'articolo 16 della legge provinciale 22 marzo 2001, n. 3 al comma 1 le parole: "nelle zone di cui all'articolo 4 del predetto regolamento CE" sono sostituite dalle seguenti: (Omissis).

     2. La modificazione apportata dal comma 1 all'articolo 16 della legge provinciale n. 3 del 2001 ha effetto anche con riferimento alle domande presentate prima dell'entrata in vigore di questa legge.

     3. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella B.

 

Capo VII

Disposizioni in materia di energia

 

     Art. 31. Modificazioni della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4, relativa all'azienda speciale provinciale per l'energia e all'uso dell'energia elettrica spettante alla Provincia.

     1. L’articolo 1 della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     2. Dopo l'articolo 1 della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4 è inserito il seguente:

     (Omissis).

     3. Dopo l'articolo 1 bis della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4 è inserito il seguente:

     (Omissis).

     4. L'articolo 3 della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     5. Gli articoli 4 e 24 della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4 sono abrogati.

 

     Art. 32. Abrogazione della legge provinciale 15 dicembre 1980, n. 38 (Interventi per la costruzione ed il potenziamento di impianti di produzione e trasporto di energia idroelettrica).

     1. Sono abrogate:

     a) la legge provinciale 15 dicembre 1980, n. 38;

     b) l'articolo 14 della legge provinciale 17 marzo 1983, n. 8;

     c) l'articolo 15 della legge provinciale 16 agosto 1983, n. 26;

     d) la lettera f) del comma 2 dell'articolo 5 della legge provinciale 31 agosto 1991, n. 18;

     e) la lettera i) del comma 2 dell'articolo 5 della legge provinciale 7 agosto 1995, n. 8;

     f) l'articolo 75 della legge provinciale 9 settembre 1996, n. 8;

     g) l'articolo 29 della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4.

     2. Le disposizioni contenute nella legge provinciale 15 dicembre 1980, n. 38 continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base ad essa e per l'esecuzione dei relativi impegni di spesa.

 

     Art. 33. Modificazione dell'articolo 5 della legge provinciale 17 marzo 1983, n. 8 (Intervento a favore della realizzazione delle reti di distribuzione del metano nella provincia di Trento).

     1. Nell'articolo 5 della legge provinciale 17 marzo 1983, n. 8, come sostituito dall'articolo 9 della legge provinciale 18 settembre 1989, n. 7, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

     (Omissis).

     2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella B.

 

Capo VIII

Disposizioni in materia di esercizi pubblici, di commercio e di fiere

 

     Art. 34. Modificazione dell'articolo 22 della legge provinciale 14 luglio 2000, n. 9 (Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e dell'attività alberghiera, nonché modifica all'articolo 74 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 in materia di personale). [15]

     [1. Nell'articolo 22 della legge provinciale 14 luglio 2000, n. 9 al comma 1 le parole: "Negli esercizi di somministrazione di pasti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a)," sono sostituite dalle seguenti: (Omissis).]

 

     Art. 35. Modificazioni della legge provinciale 8 maggio 2000, n. 4 (Disciplina dell'attività commerciale in provincia di Trento).

     1. Nell'articolo 4 della legge provinciale 8 maggio 2000, n. 4 al comma 2 sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) nel primo periodo le parole: "entro il termine di centottanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: (Omissis);

     b) nel secondo periodo le parole: "Decorso inutilmente il termine di centottanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: (Omissis);

     c) dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: (Omissis).

     2. Nell'articolo 10 della legge provinciale 8 maggio 2000, n. 4 il secondo periodo del comma 5 è abrogato.

     3. Nell'articolo 12 della legge provinciale 8 maggio 2000, n. 4 sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) nel comma 1 dopo le parole: "esercizi specializzati nella vendita di bevande" sono aggiunte le seguenti: (Omissis);

     b) nel comma 2 dopo le parole: "fiori, piante e articoli da giardinaggio;" sono aggiunte le seguenti: (Omissis).

     4. Nell'articolo 23 della legge provinciale 8 maggio 2000, n. 4 sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) la rubrica è sostituita dalla seguente: (Omissis);

     b) nel comma 1 il primo periodo è sostituito dal seguente: (Omissis);

     c) nel comma 1, al secondo periodo, dopo le parole: "delle imprese del commercio" sono aggiunte le seguenti: (Omissis).

 

     Art. 36. Modificazione dell'articolo 28 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, relativo alla distribuzione dei carburanti.

     1. Nell'articolo 28 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, come modificato dall'articolo 23 della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3, il comma 3 bis è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 37. Modificazioni della legge provinciale 2 settembre 1978, n. 35 (Disciplina e promozione delle fiere, mostre ed esposizioni nel territorio della provincia ed ulteriori interventi per l'incremento delle attività commerciali).

     1. Nell'articolo 1 della legge provinciale 2 settembre 1978, n. 35 dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

     (Omissis).

     2. [Nell'articolo 12 della legge provinciale 2 settembre 1978, n. 35 il primo comma è sostituito dal seguente:

     (Omissis)] [16].

     3. Gli articoli 3 e 5 della legge provinciale 2 settembre 1978, n. 35 sono abrogati.

 

     Art. 38. Partecipazioni azionarie nel settore fieristico.

     1. La Giunta provinciale è autorizzata a partecipare a società per azioni aventi lo scopo di gestire in via diretta o indiretta immobili di proprietà adibiti allo svolgimento di attività fieristiche e di servizi connessi, mediante la sottoscrizione di azioni per un importo complessivo di 16.000.000,00 euro, di cui 5.000.000,00 a carico del bilancio per l'anno 2002, 6.000.000,00 per l'anno 2003 e 5.000.000,00 per l'anno 2004 [17].

     1 bis. In alternativa all’apporto di capitale la Giunta provinciale è autorizzata ad assegnare somme per il pagamento degli oneri derivanti da operazioni finanziarie finalizzate alla realizzazione d’investimenti sugli immobili previsti dal comma 1. Il concorso della Provincia è determinato in misura proporzionale alla quota del capitale sociale detenuta dalla Provincia e da altri enti pubblici [18].

     2. Per i fini di quest'articolo con l'allegata tabella A sono autorizzate le spese ivi indicate per gli anni 2002-2004. Per gli esercizi successivi è disposto annualmente apposito stanziamento con legge finanziaria.

 

     Art. 39. Agevolazioni per il settore fieristico.

     1. In attesa del recepimento dei principi contenuti nella legge 11 gennaio 2001, n. 7 (Legge quadro sul settore fieristico) la Provincia può concedere a comuni, enti pubblici, società di capitali a prevalente partecipazione pubblica, nonché a società controllate per una quota di capitale superiore al 50 per cento da società a prevalente partecipazione pubblica, contributi relativi a investimenti sostenuti nel corso degli anni 2000 e 2001 per la costruzione, l'ampliamento e l'ammodernamento di opere, impianti o servizi, ivi compresi l'acquisto di beni mobili e immobili, destinati allo svolgimento di manifestazioni fieristiche e ad attività connesse.

     2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi secondo le modalità previste dall'articolo 17 della legge provinciale 17 maggio 1991, n. 8 (Nuove norme in materia di agevolazioni al settore commerciale e modifiche a disposizioni concernenti la disciplina del commercio), come modificato dall'articolo 61 della legge provinciale 2 febbraio 1996, n. 1, e dai relativi criteri di attuazione.

     3. Quest'articolo ha effetto a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione dell'autorizzazione della Commissione europea adottata ai sensi degli articoli 87 e 88 del trattato istitutivo della Comunità europea.

     4. Per i fini di quest'articolo con l'allegata tabella A sono autorizzate le spese ivi indicate per gli anni 2002-2004. Per gli esercizi successivi è disposto annualmente apposito stanziamento con legge finanziaria.

 

Capo IX

Disposizioni relative agli organismi di garanzia

 

     Art. 40. Modificazioni della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 18 (Criteri generali per le politiche di incentivazione alle attività economiche, adeguamenti delle leggi provinciali di settore e nuova disciplina degli organismi di garanzia). [19]

     1. L'articolo 123 della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 18, come da ultimo modificato dall'articolo 32 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     2. Nell'articolo 128 della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 18, come da ultimo modificato dall'articolo 24 della legge provinciale 7 agosto 1995, n. 8, al comma 1 le lettere c), d), d bis) ed e) sono sostituite dalla seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 41. Finanziamenti per la prevenzione del fenomeno dell'usura.

     1. La Provincia è autorizzata a concedere agli enti di garanzia di cui all'articolo 123 della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 18, come sostituito dall'articolo 40 di questa legge, finanziamenti per la costituzione e l'incremento dei fondi speciali per la prevenzione del fenomeno dell'usura di cui all'articolo 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108 (Disposizioni in materia di usura).

     2. Le modalità per la concessione e la revoca dei finanziamenti sono determinate con delibera della Giunta provinciale, secondo quanto stabilito dall'articolo 128 della citata legge provinciale 23 agosto 1993, n. 18, come da ultimo modificato dall'articolo 40 di questa legge.

     3. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella B.

 

     Art. 42. Disposizioni per l'utilizzazione straordinaria degli interessi giacenti su fondi speciali.

     1. Al fine di favorire l'aumento della disponibilità di credito a servizio dello sviluppo economico, gli enti di garanzia di cui al titolo III della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 18, come da ultimo modificato dall'articolo 40 di questa legge, possono destinare gli interessi maturati fino alla data di entrata in vigore di questa legge e giacenti alla medesima data sui fondi a destinazione speciale di cui all'articolo 125 della medesima legge provinciale, come modificato dall'articolo 36 della legge provinciale 12 settembre 1994, n. 4, fino a un massimo definito dalla Giunta provinciale nei limiti del 50 per cento del loro ammontare, alla costituzione o all'incremento di fondi rischi degli enti stessi, in conformità ai rispettivi statuti. Quest'articolo non si applica con riferimento agli interessi il cui utilizzo sia già disciplinato da specifici provvedimenti della Provincia o da convenzioni in essere tra la Provincia e gli enti di garanzia alla data di entrata in vigore di questa legge.

 

Capo X

Disposizioni in materia di turismo e di attività idrotermali

 

     Art. 43. Modificazioni della legge provinciale 4 agosto 1986, n. 21 (Nuova organizzazione della promozione turistica della Provincia autonoma di Trento).

     1. Nell'articolo 47 della legge provinciale 4 agosto 1986, n. 21, come da ultimo modificato dall'articolo 18 della legge provinciale 27 maggio 1991, n. 10, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 5 le parole: "e per le previsioni di cassa nella misura richiesta per far fronte ai pagamenti previsti nel medesimo esercizio" sono soppresse;

     b) al comma 7 le parole: "mentre nelle forme della cassa non può essere approvato in disavanzo" sono soppresse.

     [2. Nell'articolo 71 della legge provinciale 4 agosto 1986, n. 21, come da ultimo modificato dall'articolo 22 della legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3, il secondo periodo del comma 1 è abrogato.] [20]

 

     Art. 44. Modificazioni della legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8 (Ordinamento dei rifugi alpini, bivacchi, sentieri e vie ferrate).

     1. Nell'articolo 13 della legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8 al comma 4 dopo le parole: "inclusi i superalcolici" sono aggiunte le seguenti: (Omissis).

     2. Nell'articolo 14 della legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8 al comma 1 la lettera d) è abrogata.

     3. Nell'articolo 16 della legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8 sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

     (Omissis);

     b) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

     (Omissis).

     4. L’articolo 22 della legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     5. L'articolo 24 della legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     6. L'articolo 25 della legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     7. L'articolo 26 della legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8 è abrogato.

     8. L'articolo 27 della legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     9. Nell'articolo 28 della legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8, come modificato dall'articolo 63 della legge provinciale 2 febbraio 1996, n. 1, il comma 3 è abrogato.

     10. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella B.

 

     Art. 45. Modificazioni della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 12 (Disciplina dell'esercizio delle attività professionali di guida turistica, accompagnatore turistico ed assistente di turismo equestre).

     1. L'articolo 3 della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 12, come modificato dall'articolo 30 della legge provinciale 7 luglio 1997, n. 10, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     2. L'articolo 4 della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 12 è abrogato.

     3. Nell'articolo 5 della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 12, come modificato dall'articolo 30 della legge provinciale 7 luglio 1997, n. 10, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) la rubrica è sostituita dalla seguente: (Omissis);

     b) al comma 1 le parole: "Sono esonerati dall'obbligo di munirsi della licenza" sono sostituite dalle seguenti: (Omissis).

     4. Nell'articolo 6 della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 12, come modificato dall'articolo 30 della legge provinciale 7 luglio 1997, n. 10, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1 le parole: "ed espletato di norma ogni due anni" sono soppresse;

     b) al comma 3 le parole: "conseguire la licenza di cui all'articolo 3 per l'esercizio dell'attività" sono sostituite dalle seguenti: (Omissis);

     c) al comma 5 le parole: "necessario ai fini dell'ottenimento della licenza" sono soppresse; inoltre è aggiunto il seguente periodo: (Omissis).

     5. Nell'articolo 7 della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 12, come modificato dall'articolo 30 della legge provinciale 7 luglio 1997, n. 10, il comma 1 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     6. Nell'articolo 9 della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 12, come sostituito dall'articolo 30 della legge provinciale 7 luglio 1997, n. 10, il comma 2 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     7. Nell'articolo 12 della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 12 al comma 1 le parole: "della licenza," sono sostituite dalle seguenti: (Omissis).

     8. Nell'articolo 13 della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 12 al comma 3 le parole: "rilasciata la licenza" sono sostituite dalle seguenti: (Omissis).

     9. Nell'articolo 14 della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 12, come modificato dall'articolo 30 della legge provinciale 7 luglio 1997, n. 10, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1 nella lettera a) la parola: "licenza" è sostituita dalla seguente: (Omissis); inoltre è aggiunto il seguente periodo: (Omissis);

     b) al comma 1 dopo la lettera a) è aggiunta la seguente:

     (Omissis).

     10. Dopo l'articolo 14 della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 12 è inserito il seguente:

     (Omissis).

     11. Nell'articolo 15 della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 12, come modificato dall'articolo 30 della legge provinciale 7 luglio 1997, n. 10, dopo il comma 1 bis è aggiunto il seguente:

     (Omissis).

     12. Chi, alla data di entrata in vigore della presente legge, è in possesso di una licenza in corso di validità scaduta da meno di dodici mesi, è esonerato dal presentare la denuncia d'inizio attività di cui all'articolo 3 della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 12, come sostituito dal comma 1; la sua licenza si considera valida a tempo indeterminato. Resta fermo che i soggetti in questione possono chiedere il rilascio del nuovo distintivo, previa restituzione della licenza in loro possesso.

     13. Alle violazioni accertate prima della data di entrata in vigore di questa legge, per le quali non sia stata ancora irrogata la relativa sanzione entro la medesima data, continuano ad applicarsi le sanzioni previste dalla legislazione provinciale previgente.

 

     Art. 46. Modificazioni della legge provinciale 17 marzo 1988, n. 9 (Disciplina delle agenzie di viaggio e turismo).

     1. Nell'articolo 1 della legge provinciale 17 marzo 1988, n. 9 al comma 1 sono aggiunte le parole: (Omissis).

     2. Nell'articolo 3 della legge provinciale 17 marzo 1988, n. 9 sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1 le parole: "e di loro filiali e succursali," sono soppresse;

     b) al comma 2 le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

     (Omissis);

     c) al comma 2 nella lettera d) dopo le parole: "di cui all'articolo 8, comma 1" sono aggiunte le seguenti: (Omissis);

     d) il comma 5 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     3. L'articolo 4 della legge provinciale 17 marzo 1988, n. 9 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     4. Nell'articolo 6 della legge provinciale 17 marzo 1988, n. 9, come modificato dall'articolo 32 della legge provinciale 7 luglio 1997, n. 10, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1 le parole: "deve essere in possesso di diploma di scuola media superiore e" sono soppresse;

     b) al comma 3 è aggiunto il seguente periodo: (Omissis);

     c) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

     (Omissis);

     d) al comma 4 dopo le parole: "criteri e modalità" sono aggiunte le seguenti: (Omissis);

     e) al comma 5 le parole: "o filiale, o succursale" sono soppresse;

     f) il comma 7 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     5. Nell'articolo 7 della legge provinciale 17 marzo 1988, n. 9, come modificato dall'articolo 32 della legge provinciale 7 luglio 1997, n. 10, il comma 5 è sostituito dal seguente:

     (Omissis)

     6. Nell'articolo 8 della legge provinciale 17 marzo 1988, n. 9 sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) il comma 6 è sostituito dal seguente:

     (Omissis);

     b) il comma 7 è sostituito dal seguente:

     (Omissis);

     c) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

     (Omissis).

     7. Nell'articolo 9 della legge provinciale 17 marzo 1988, n. 9 sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1 dopo le parole: "sono iscritti" sono aggiunte le seguenti: (Omissis); inoltre è aggiunto il seguente periodo: (Omissis);

     b) al comma 2 è aggiunto il seguente periodo: (Omissis).

     8. Nell'articolo 11 della legge provinciale 17 marzo 1988, n. 9 sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1 le parole: "e le rispettive succursali e filiali autorizzate ai sensi della presente legge," sono sostituite dalle seguenti: (Omissis); inoltre è aggiunto il seguente periodo: (Omissis);

     b) il comma 2 è abrogato.

     9. L'articolo 12 della legge provinciale 17 marzo 1988, n. 9 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     10. Nell'articolo 13 della legge provinciale 17 marzo 1988, n. 9 al comma 1 le parole: "e nella ubicazione dei locali" sono soppresse.

     11. Nell'articolo 14 della legge provinciale 17 marzo 1988, n. 9 sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

     (Omissis);

     b) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

     (Omissis).

     12. L'articolo 15 della legge provinciale 17 marzo 1988, n. 9 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     13. Nell'articolo 16 della legge provinciale 17 marzo 1988, n. 9 sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 10 le parole: "di cui ai commi 4, 5 e 6" sono sostituite dalle seguenti: (Omissis);

     b) dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:

     (Omissis).

     14. Nell'articolo 22 della legge provinciale 17 marzo 1988, n. 9 le parole: "di cui all'articolo 16" sono sostituite dalle seguenti: (Omissis).

     15. L'articolo 23 della legge provinciale 17 marzo 1988, n. 9 è abrogato.

     16. I depositi cauzionali già versati dalle filiali e dalle succursali ai sensi della legge provinciale n. 9 del 1988, nel testo previgente alle modificazioni apportate da quest'articolo, sono svincolati d'ufficio entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge.

     17. I direttori tecnici che, alla data di entrata in vigore di questa legge risultano iscritti nell'elenco provinciale di cui all'articolo 9, comma 1, della legge provinciale n. 9 del 1988 devono inviare al servizio competente in materia di turismo, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, una dichiarazione at- testante la mancata iscrizione in albi, in elenchi o in registri tenuti da altra regione o provincia autonoma; decorso inutilmente tale termine il servizio competente in materia di turismo dispone d'ufficio la cancellazione dall'elenco provinciale di cui all'articolo 9, comma 1.

     18. Alle violazioni accertate prima della data di entrata in vigore di questa legge e per le quali non sia stata ancora irrogata la relativa sanzione continuano ad applicarsi le sanzioni previste dalla legislazione provinciale previgente.

 

     Art. 47. Modificazioni della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 20 (Nuovo ordinamento della professione di guida alpina e di maestro di sci nella provincia di Trento e modifiche alla legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 concernente "Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci"). [21]

     [1. Nell'articolo 9 della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 20 al comma 2 le parole: "entro cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: (Omissis).

     2. Nell'articolo 13 della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 20, come da ultimo modificato dall'articolo 23 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, il comma 8 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     3. Nell'articolo 31 della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 20, come modificato dall'articolo 23 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, al comma 4 le parole: "entro cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: (Omissis).

     4. Nell'articolo 34 della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 20, come da ultimo modificato dall'articolo 23 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, il comma 8 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).]

 

     Art. 48. Modificazioni della legge provinciale 20 giugno 1983, n. 21 (Interventi per lo sviluppo delle attività idrotermali).

     1. Nell'articolo 10 della legge provinciale 20 giugno 1983, n. 21, come da ultimo modificato dall'articolo 42 della legge provinciale 27 agosto 1999, n. 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al primo comma la lettera c) del numero 2) è sostituita dalla seguente:

     (Omissis);

     b) dopo il numero 3) è aggiunto il seguente:

     (Omissis);

     c) al secondo comma le parole: ", per pertinenze, nonché per impianti, attrezzature ed arredamenti pertinenti alle iniziative realizzate" sono sostituite dalle seguenti: (Omissis).

     2. Nell'articolo 15 della legge provinciale 20 giugno 1983, n. 21, come modificato dall'articolo 42 della legge provinciale 27 agosto 1999, n. 3, al primo comma nel secondo trattino le parole: "di cui al numero 2), lettere b) e c)," sono sostituite dalle seguenti: (Omissis).

     3. [22].

     4. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella B.

 

     Art. 49. Modificazioni delle leggi provinciali 10 dicembre 1984, n. 12 (Ulteriori modificazioni ed integrazioni delle norme concernenti la classificazione e i prezzi degli esercizi alberghieri e degli esercizi di affittacamere e disciplina degli alberghi-rifugio e delle case ed appartamenti per vacanze), 13 dicembre 1990, n. 33 (Disciplina della ricezione turistica all’aperto e modifiche a disposizioni provinciali in materia di impatto ambientale, zone svantaggiate, esercizi alberghieri, campionati mondiali di sci nordico e attività idrotermali), 15 marzo 1993, n. 8 (Ordinamento dei rifugi alpini, bivacchi, sentieri e vie ferrate) e 14 luglio 2000, n. 9 (Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e dell'attività alberghiera, nonché modifica all'articolo 74 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 in materia di personale).

     1. Il presente articolo dispone le modificazioni alle leggi provinciali che richiamano la sezione speciale del registro degli esercenti il commercio di cui all’articolo 5, secondo comma, della legge 17 maggio 1983, n. 217, in relazione alla soppressione della medesima sezione speciale del registro, operata dall’articolo 11, comma 4, della legge 29 marzo 2001, n. 135.

     2. [23].

     3. Nella legge provinciale 13 dicembre 1990, n. 33 sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all’articolo 5, comma 1, lettera a), come modificato dall'articolo 23 della legge provinciale 22 marzo 2001, n. 3, le parole: "e dell’iscrizione ad una sezione speciale del registro di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426" sono soppresse;

     b) all’articolo 7 il comma 3 è abrogato.

     4. Nella legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8 sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all’articolo 13 il comma 3 è sostituito dal seguente:

     (Omissis);

     b) all’articolo 15, comma 3, le parole: “, nonché di quelli di cui all’articolo 13, comma 3” sono soppresse;

     c) all’articolo 15 il comma 4 è abrogato.

     5. Nella legge provinciale 14 luglio 2000, n. 9 sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 5 il comma 2 è abrogato; inoltre il comma 3 è sostituito dal seguente:

     (Omissis);

     b) all’articolo 9, comma 2, le parole: "dell'iscrizione del richiedente nella sezione speciale del registro degli esercenti il commercio istituita dall’articolo 5 della legge 17 maggio 1983, n. 217," sono soppresse;

     c) all’articolo 11, comma 1, lettera b), le parole: "o nella sezione speciale del registro istituita dall'articolo 5 della legge 17 maggio 1983, n. 217" sono soppresse;

     d) all’articolo 17, comma 1, le parole: "o nella sezione speciale del registro istituita dall'articolo 5 della legge 17 maggio 1983, n. 217" sono soppresse;

     e) all’articolo 29, comma 6, le parole: "o alla sezione speciale del registro istituita dall'articolo 5 della legge 17 maggio 1983, n. 217" sono soppresse.

 

     Art. 50. Interventi straordinari in materia di turismo.

     1. Al fine di agevolare il superamento della crisi del settore determinata dagli eventi verificatisi negli Stati Uniti d'America l'11 settembre 2001, la Giunta provinciale è autorizzata a concedere alle agenzie di viaggio, secondo criteri e modalità stabiliti con propria deliberazione, specifici contributi per la copertura di oneri previdenziali sostenuti dall'1 settembre 2001 fino al 31 dicembre 2001.

     2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi secondo il regime di aiuto "de minimis" previsto dal regolamento (CE) n. 69/01 della Commissione, del 12 gennaio 2001 (Regolamento della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore ("de minimis")) nella misura massima del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile.

     3. Per l'attuazione degli interventi di quest'articolo con l'allegata tabella A è autorizzato lo stanziamento straordinario di 250.000,00 euro per l'anno 2002.

 

Capo XI

Disposizioni in materia di miniere

 

     Art. 51. Modificazioni della legge provinciale 18 febbraio 1988, n. 6 (Interventi per il settore minerario nel Trentino).

     1. La rubrica del titolo I della legge provinciale 18 febbraio 1988, n. 6 è sostituita dalla seguente: (Omissis).

     2. Dopo l'articolo 3 della legge provinciale 18 febbraio 1988, n. 6 è inserito il seguente:

     (Omissis).

     3. Dopo l'articolo 3 bis della legge provinciale 18 febbraio 1988, n. 6 è inserito il seguente:

     (Omissis).

 

Capo XII

Disposizioni in materia di industria

 

     Art. 52. Modificazioni della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (Interventi della Provincia autonoma di Trento per il sostegno dell'economia e della nuova imprenditorialità. Disciplina dei patti territoriali in modifica della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 e disposizione in materia di commercio).

     1. Nell'articolo 25 della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1 le parole: "unitamente a soggetti privati" sono sostituite dalle seguenti: (Omissis);

     b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

     (Omissis).

     2. Nell'articolo 27 della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 al secondo periodo del comma 1 sono anteposte le parole: (Omissis).

     3. Nell'articolo 33 della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

     (Omissis);

     b) nella rubrica e nei commi 2, 3 e 4 la denominazione: "Tecnofin gestioni s.p.a" è sostituita dalla seguente: (Omissis);

     c) il comma 8 è abrogato.

     4. Nell'articolo 34 della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 al comma 2 le parole: "la Tecnofin gestioni SpA" sono sostituite dalle seguenti: (Omissis).

     5. Nell'articolo 35 della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 dopo la lettera n) del comma 1 è aggiunta la seguente:

     (Omissis).

     6. Nell'articolo 37 della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

     (Omissis).

     7. In relazione alle modificazioni apportate dai commi 3 e 4 alla legge provinciale n. 6 del 1999, ogni riferimento alla Tecnofin gestioni SpA contenuto in leggi provinciali diverse dalla legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 s'intende sostituito con il riferimento all'Agenzia per lo sviluppo SpA

     8. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella B.

 

Capo XIII

Disposizioni in materia di parchi

 

     Art. 53. Modificazioni della legge provinciale 6 maggio 1988, n. 18 (Ordinamento dei parchi provinciali). [24]

     [1. Nell'articolo 11 della legge provinciale 6 maggio 1988, n. 18, come modificato dall'articolo 5 della legge provinciale 24 agosto 1990, n. 24, dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

     (Omissis).

     2. Nell'articolo 27 della legge provinciale 6 maggio 1988, n. 18 al comma 1 le parole: "previo parere del servizio parchi e foreste demaniali della Provincia" sono sostituite dalle seguenti: (Omissis).]

 

     Art. 54. Modificazioni della legge provinciale 25 luglio 1973, n. 16 (Norme per la tutela di alcune specie della fauna inferiore) e della legge provinciale 25 luglio 1973, n. 17 (Protezione della flora alpina). [25]

     [1. Dopo l'articolo 5 della legge provinciale 25 luglio 1973, n. 16 è inserito il seguente:

     (Omissis).

     2. Nell'articolo 3 della legge provinciale 25 luglio 1973, n. 17 è aggiunto al secondo comma il seguente periodo: (Omissis).]

 

Capo XIV

Disposizioni in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti

 

     Art. 55. Misure urgenti di adeguamento della normativa provinciale in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti al quadro normativo statale.

     1. In attesa della riforma e del riordino della legislazione provinciale in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, con apposito regolamento sono dettate le disposizioni per la prima applicazione, nel territorio provinciale, delle seguenti disposizioni statali:

     a) decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351 (Attuazione della direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e di gestione dell'aria ambiente);

     b) articolo 01, comma 3, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige in materia di energia), come aggiunto dall'articolo 9 del decreto legislativo 11 novembre 1999, n. 463, limitatamente al coordinamento di questa disposizione con l'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203 (Attuazione delle direttive CEE, numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183);

     c) decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 (Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole), come modificato dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258, limitatamente al titolo II, agli articoli 18, 19, 20, 40, 42 e 43 e alla disciplina afferente gli scarichi di acque reflue industriali;

     d) legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici), limitatamente alla disciplina delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 15;

     e) decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372 (Attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento).

     2. Il regolamento si attiene ai seguenti criteri e principi:

     a) individua gli organi e le strutture provinciali, gli enti locali e gli enti funzionali della Provincia competenti all'emanazione dei piani, dei programmi e dei provvedimenti e allo svolgimento delle attività di controllo, in coerenza con il quadro ordinamentale vigente;

     b) individua e abroga le disposizioni provinciali incompatibili con le disposizioni statali di cui al comma 1, come attuate dal regolamento medesimo, e indica i termini di adeguamento al nuovo regime, nel rispetto delle scadenze stabilite dalle disposizioni statali penalmente sanzionate;

     c) può modificare o sostituire, in tutto o in parte, le tabelle recanti valori limite di emissione contenuti nelle leggi provinciali vigenti;

     d) recepisce le sanzioni amministrative pecuniarie stabilite dalle disposizioni statali citate dal comma 1, in relazione agli ambiti ivi previsti, anche in sostituzione delle sanzioni amministrative eventualmente previste dalle leggi provinciali vigenti, e ne riduce a un terzo le misure edittali qualora la violazione sia attribuibile a una piccola impresa, come definita - in base al numero dei dipendenti - dall'ordinamento comunitario;

     e) stabilisce le disposizioni transitorie, nel rispetto delle scadenze stabilite dalle disposizioni statali penalmente sanzionate;

     f) si informa a criteri di semplicità e rapidità nella definizione e nello svolgimento delle procedure.

     3. Il regolamento contiene inoltre, nel rispetto dei criteri e dei principi desumibili dal comma 2, le disposizioni occorrenti per uniformare il regime autorizzatorio afferente la gestione dei rifiuti disciplinato dalle leggi provinciali in vigore ai principi stabiliti dall'articolo 3 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (Revisione dell'ordinamento del personale della Provincia autonoma di Trento), come modificato dall'articolo 19 della legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3. Il regolamento individua altresì le tipologie di soggetti autorizzabili alla gestione dei rifiuti urbani, anche con riferimento alle fattispecie autorizzative previste dalla disciplina statale in materia.

     4. In coerenza con i principi stabiliti dalla normativa statale il regolamento disciplina i piani di contenimento e di abbattimento del rumore relativi ai servizi pubblici di trasporto e alle relative infrastrutture, individuando in particolare le competenze della Provincia e dei comuni e definendo i tempi di adeguamento, anche a modifica della corrispondente disciplina statale.

     5. Il piano provinciale di risanamento delle acque è adeguato ai principi stabiliti dall'articolo 44 del decreto legislativo n. 152 del 1999, tenuto conto delle indicazioni eventualmente fissate dal piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche e nel rispetto della direttiva (CEE) n. 271/91 del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane, come modificata dall'allegato della direttiva (CE) n. 15/98 della Commissione, del 27 febbraio 1998. Il piano detta inoltre le prescrizioni per lo scarico delle acque reflue raccolte negli impianti interni di autocaravan, di caravan, di camper e di altri autoveicoli e stabilisce gli obblighi e i criteri tecnici per la realizzazione e la gestione dei relativi impianti igienico-sanitari di trattamento o stoccaggio, da realizzarsi lungo le infrastrutture stradali o nelle aree di sosta e di parcheggio, nonché nei campeggi.

 

     Art. 56. Modificazioni del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. (Approvazione del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti).

     1. Dopo l'articolo 63 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. è inserito il seguente:

     (Omissis).

     2. Dopo l'articolo 63 bis del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. è inserito il seguente:

     (Omissis).

     3. Nell'articolo 65 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl., come da ultimo modificato dall'articolo 57 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1 la lettera b) è sostituita dalla seguente:

     (Omissis);

     b) al comma 1 la lettera c) è sostituita dalla seguente:

     (Omissis);

     c) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

     (Omissis).

     4. Nell'articolo 66 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl., come da ultimo modificato dall'articolo 57 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, i commi 3 bis, 3 ter, 3 quater, 3 quinquies, 3 sexies e 3 septies sono abrogati a decorrere dalla data di entrata in vigore della deliberazione della Giunta provinciale o - se precedente la deliberazione - dall'adeguamento del piano provinciale di smaltimento dei rifiuti previsto dall'articolo 65, comma 5 bis, del decreto del Presidente della Giunta provinciale n. 1-41/Legisl. del 1987, come modificato dal comma 3.

     5. Dopo l'articolo 67 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. è inserito il seguente:

     (Omissis).

     6. Nell'articolo 76 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl., come da ultimo modificato dall'articolo 35 della legge provinciale 7 marzo 1997, n. 5, dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

     (Omissis).

     7. Nell'articolo 77 bis del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl., come sostituito dall'articolo 57 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 5 le parole: "di cui all'articolo 91, commi 2 e 3," sono sostituite dalle seguenti: (Omissis);

     b) il comma 6 è sostituito dal seguente:

     (Omissis);

     c) dopo il comma 10 sono aggiunti i seguenti:

     (Omissis).

     8. Dopo l'articolo 77 bis del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. è inserito il seguente:

     (Omissis).

     9. Dopo l'articolo 97 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. è inserito il seguente:

     (Omissis).

     10. Dopo l'articolo 97 bis del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. è inserito il seguente:

     (Omissis).

     11. I contributi per gli interventi da realizzarsi nei siti di interesse nazionale di cui all'articolo 77 ter, comma 5, del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl., come aggiunto dal comma 8, sono concessi in misura comunque non superiore agli specifici finanziamenti statali assegnati per tali fini alla Provincia.

     12. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 8 si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella B.

 

     Art. 57. Modificazione dell'articolo 6 della legge provinciale 14 aprile 1998, n. 5 (Disciplina della raccolta differenziata dei rifiuti).

     1. Nell'articolo 6 della legge provinciale 14 aprile 1998, n. 5, come sostituito dall'articolo 48 della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

     (Omissis).

     2. Il piano provinciale di smaltimento dei rifiuti può modificare o sostituire la tabella A allegata alla legge provinciale 14 aprile 1998, n. 5.

 

     Art. 58. Modificazione della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 (Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale e ulteriori norme di tutela dell'ambiente) e abrogazione di altre norme.

     1. Dopo l'articolo 12 legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 è inserito il seguente:

     (Omissis).

     2. Con decorrenza dall'attivazione del fondo previsto dal comma 1 sono abrogati:

     a) i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 14 della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28, come da ultimo modificato dall'articolo 21 della legge provinciale 11 settembre 1995, n. 11;

     b) i commi 5 e 6 dell'articolo 97 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl., come da ultimo modificato dall'articolo 57 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10;

     c) i commi 4 e 5 dell'articolo 27 della legge provinciale 22 marzo 2001, n. 3, relativi all'installazione dei sistemi di fitodepurazione.

     3. Gli atti conseguenti agli impegni di spesa assunti entro la decorrenza prevista dal comma 2, in dipendenza delle norme abrogate dal medesimo comma, sono definiti con le modalità e secondo le procedure previste dalle norme vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore di questa legge.

     4. Fatte salve le disposizioni comunitarie che prevedono l'esenzione dall'obbligo di notificazione, quest'articolo e le deliberazioni della Giunta provinciale previste dal comma 4 dell'articolo 12 bis della legge provinciale n. 28 del 1988, quando riguardano misure qualificate come aiuti di Stato, hanno effetto a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione dell'autorizzazione della Commissione europea adottata ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea [26].

     5. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella B.

 

     Art. 59. Disposizioni interpretative in materia di oneri e contributi connessi con le discariche.

     1. In relazione agli stoccaggi provvisori di rifiuti urbani e assimilabili, realizzati dopo il 1° gennaio 2001 mediante imballaggio dei rifiuti in questione presso le piattaforme adibite a discarica di prima categoria, in ragione della ristrutturazione e dell'ampliamento delle discariche o nelle more di realizzazione degli impianti a tecnologia complessa, si applicano, anche con riferimento ai predetti stoccaggi provvisori, le seguenti disposizioni:

     a) gli articoli 71 bis e 74, comma 6, del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl., come da ultimo modificati dall'articolo 47 della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3;

     b) l'articolo 15 della legge provinciale 2 febbraio 1996, n. 1, concernente i contributi per la localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, come da ultimo modificato dall'articolo 36 della legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3.

     2. Le somme introitate ai sensi del comma 1 precludono l'ulteriore applicazione delle disposizioni ivi previste al verificarsi del confinamento definitivo in discarica o dello smaltimento definitivo in impianti a tecnologia complessa dei rifiuti stoccati provvisoriamente mediante imballaggio.

 

Capo XV

Disposizioni in materia di acque

 

     Art. 60. Disposizioni per il risparmio e per il riutilizzo delle risorse idriche.

     1. L'uso delle acque è informato al principio dello sviluppo sostenibile; in particolare è indirizzato al risparmio, al riutilizzo e al rinnovo della risorsa, per non pregiudicare il patrimonio idrico, la vivibilità dell'ambiente, l'agricoltura, la fauna e la flora acquatiche, i processi geomorfologici e gli equilibri idrologici. I singoli usi devono garantire una fornitura globalmente sufficiente di acque di buona qualità per un utilizzo durevole, equilibrato ed equo, con priorità per il consumo umano.

     2. Chiunque gestisca e utilizzi la risorsa idrica è tenuto ad adottare le misure necessarie all'eliminazione degli sprechi e alla riduzione dei consumi, nonché ad incrementare il riciclo e il riutilizzo, applicando a tal fine le migliori tecnologie disponibili.

     3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 è fatto obbligo ai soggetti pubblici o privati interessati di:

     a) migliorare la manutenzione delle reti di adduzione e di distribuzione di acque a qualsiasi uso destinate, al fine di ridurre le perdite;

     b) realizzare, nei nuovi insediamenti abitativi, commerciali e produttivi di rilevanti dimensioni, nei casi e secondo i criteri stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale, reti duali di adduzione funzionali all'utilizzo di acque meno pregiate per usi compatibili con la loro qualità;

     c) promuovere l'informazione, la diffusione e l'applicazione di metodi e tecniche di risparmio idrico domestico e nei settori produttivo, terziario e agricolo;

     d) installare, nei casi indicati con deliberazione della Giunta provinciale ed ove non sia previsto dalle norme vigenti, contatori per il consumo dell'acqua in ogni singola unità abitativa nonché contatori differenziati per le attività produttive e terziarie;

     e) realizzare nei nuovi insediamenti sistemi di collettamento differenziati per le acque piovane e per le acque reflue.

     4. L'efficacia delle concessioni, autorizzazioni o denunce d'inizio attività legate a trasformazioni urbanistiche o edilizie del territorio, di cui al capo III, titolo VII, della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio), come da ultimo modificato dall'articolo 5 della legge provinciale 8 maggio 2000, n. 4, è subordinata all'installazione dei contatori di cui al comma 3, lettera d), nonché al collegamento a reti duali, ove disponibili.

     5. Con apposita deliberazione della Giunta provinciale sono stabiliti i criteri e le direttive per il riutilizzo delle acque reflue, tenuto conto di eventuali norme tecniche statali, e sono indicate le migliori tecnologie disponibili per la progettazione e l'esecuzione delle relative infrastrutture.

     6. Il riutilizzo di acque reflue nelle matrici ambientali è soggetto ad autorizzazione preventiva dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente, che è rilasciata entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda nel rispetto dei criteri e delle direttive di cui al comma 5. L'agenzia, inoltre, può autorizzare, anche in assenza della deliberazione di cui al comma 5, iniziative sperimentali di riutilizzo delle acque reflue.

     6 bis. Sono a carico del titolare della rete di distribuzione o di adduzione delle acque reflue destinate a riutilizzo gli oneri aggiuntivi di trattamento sostenuti dal gestore dell'impianto di depurazione per conseguire i valori limite più restrittivi stabiliti dalla deliberazione della Giunta provinciale di cui al comma 5 o dall'agenzia ai sensi del comma 6, secondo periodo [27].

     7. Gli atti che consentono l'utilizzazione delle acque pubbliche o sono finalizzati alla modificazione, alla limitazione o all'interdizione delle utilizzazioni, nonché la valutazione dell'impatto ambientale, gli strumenti di programmazione settoriale e i provvedimenti di incentivazione previsti dalle norme vigenti, sono adottati nel rispetto dei criteri e dei principi stabiliti da quest'articolo.

 

     Art. 61. Modificazioni della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18 (Norme in materia di acque pubbliche, opere idrauliche e relativi servizi provinciali)

     1. Nell'articolo 8 della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18, come modificato dall'articolo 6 della legge provinciale 3 agosto 1981, n. 14, dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:

     (Omissis).

     2. Nell'articolo 16 quater della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18, come aggiunto dall'articolo 34 della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3, il primo periodo del comma 1 è sostituito dal seguente: (Omissis).

     3. Nell'articolo 16 quinquies della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18, come aggiunto dall'articolo 35 della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3, dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

     (Omissis).

     4. Nell'articolo 16 novies della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18, come aggiunto dall'articolo 39 della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

     (Omissis).

     5. Le domande presentate ai sensi dell'articolo 48 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, come sostituito dall'articolo 25 della legge provinciale 22 marzo 2001, n. 3, afferenti a derivazioni e utilizzazioni di acque sotterranee o di piccole sorgenti per usi potabili-domestici aventi una portata complessiva non superiore a 0,5 litri al secondo, si considerano accolte di diritto per effetto della presente legge ed hanno effetto di comunicazione ai sensi del comma 3. I provvedimenti di controllo di cui all'articolo 50 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, inoltre, possono essere assunti, con riferimento a tali derivazioni e utilizzazioni, qualora sia accertata la compromissione dell'equilibrio del bilancio idrico come definito ai sensi delle disposizioni vigenti.

     6. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella B.

 

     Art. 62. Altre disposizioni in materia di derivazioni di acque pubbliche. Modificazioni delle leggi provinciali 11 settembre 1998, n. 10 e 20 marzo 2000, n. 3.

     1. In attesa dell'aggiornamento del piano generale di utilizzazione delle acque secondo le procedure previste dagli articoli 5, come da ultimo modificato dall'articolo 2 del decreto legislativo 11 novembre 1999, n. 463, e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino - Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche), il servizio competente in materia di utilizzazione delle acque pubbliche, sulla base del censimento o comunque del quadro conoscitivo generale delle utilizzazioni in atto nel corpo idrico, può provvedere - ove necessario a garantire l'equilibrio fra le disponibilità di risorse idriche e i fabbisogni per i diversi usi o a perseguire le finalità di cui all'articolo 60 - alla revisione delle utilizzazioni, disponendo prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva l'eventuale riduzione del canone demaniale.

     2. Sulla base di indirizzi della Giunta provinciale e, dopo la sua approvazione, delle indicazioni derivanti dall'aggiornamento del piano di cui al comma 1, il dipartimento competente in materia di ambiente può disporre - ai sensi dell'articolo 16, comma 2, lettera c), della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (Revisione dell'ordinamento del personale della Provincia autonoma di Trento), come modificato dall'articolo 19 della legge provinciale 27 agosto 1999, n. 3 - la modifica del provvedimento che autorizza, concede o riconosce la derivazione e l'utilizzazione di acque, adottando misure e prescrizioni finalizzate alla regolazione - permanente, temporanea o periodica - dei livelli d'invaso dei bacini e serbatoi di accumulo idrico, allo scopo di assicurare un sistema strategico di sicurezza idraulica dei territori a valle e di moderazione delle piene, e per altre motivate ragioni di salvaguardia e di ripristino ambientale. Tali misure e prescrizioni non devono dar luogo a un aumento della quantità d'acqua complessivamente utilizzabile e della durata della concessione, e assicurano il rilascio del minimo deflusso vitale.

     3. Per la diminuita utilizzazione del bacino o del serbatoio di accumulo idrico ai sensi del comma 2, la Provincia riconosce a consuntivo al concessionario un indennizzo nella misura e secondo le modalità stabilite con deliberazione della Giunta provinciale, tenuto conto dell'effettiva riduzione della produzione o dell'utilizzazione, calcolata sulla base delle medie del quinquennio precedente all'adozione del provvedimento di cui al comma 2, fatta salva l'eventuale riduzione del canone demaniale.

     4. Il servizio competente in materia di utilizzazione delle acque pubbliche, ove si verifichi la mancanza dei presupposti di cui all'articolo 12 bis del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), come da ultimo modificato dall'articolo 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258, può procedere alla modifica delle condizioni fissate dal provvedimento che autorizza, concede o riconosce l'uso dell'acqua, allo scopo di rendere compatibile il prelievo, o può procedere alla revoca del provvedimento. Tali misure o provvedimenti non danno luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva l'eventuale riduzione del canone demaniale.

     5. Il servizio competente in materia di utilizzazioni delle acque pubbliche può adottare provvedimenti e misure di tutela e di salvaguardia di utenze assentite, anche se i corpi idrici da cui sono derivate le acque non risultino iscritti nell'elenco delle acque pubbliche o nei relativi elenchi suppletivi o non siano intavolati al demanio idrico provinciale.

     6. [Le deliberazioni di cui all'articolo 7 della legge provinciale 3 febbraio 1995, n. 1, come modificato dall'articolo 26 della legge provinciale 22 marzo 2001, n. 3, in materia di canoni di concessione, possono individuare tipologie di utenze di acque per le quali il canone non è dovuto o è dovuto in misura ridotta, anche rispetto a quella prevista dalle norme vigenti, sulla base dei seguenti criteri:

     a) entità della risorsa idrica prelevata;

     b) caratteristiche del corpo idrico sul quale si esercita la derivazione;

     c) periodo di prelievo e di utilizzazione della risorsa idrica] [28].

     7. [L'esenzione o la riduzione del canone disposte ai sensi del comma 6 decorrono dalla data stabilita dalla deliberazione ivi prevista, fissata anche retroattivamente ma comunque non prima del 1° gennaio 1999; sono conseguentemente restituiti i canoni già pagati, senza interessi, se essi risultano non dovuti o pagati in misura superiore a seguito delle esenzioni o riduzioni disposte dalla deliberazione. La deliberazione stabilisce le modalità per la restituzione. In ogni caso, con decorrenza dal 1° gennaio 1999, sono esenti dal pagamento del canone le derivazioni di acque per usi potabili domestici per una portata complessiva non superiore a 0,5 litri al secondo, contemplate dall'articolo 61] [29].

     8. [Qualora, pur ricorrendo le condizioni di esenzione o di riduzione previste dai commi 6 e 7, sia già intervenuto il pagamento del canone alla data di entrata in vigore di questa legge o delle deliberazioni di cui al comma 6, non si fa luogo alla sua restituzione] [30].

     9. [Il canone non si applica qualora la concessione, il riconoscimento o l'autorizzazione all'utilizzazione di acque pubbliche siano assentite alla Provincia o alle strutture e aziende interne della Provincia] [31].

     10. Il termine del 31 dicembre 2001 previsto dall'articolo 44 della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3, come modificato dall'articolo 25 della legge provinciale 22 marzo 2001, n. 3, relativo alla sospensione dei procedimenti amministrativi concernenti concessioni di derivazioni e di utilizzazioni di acque, è posticipato alla data di entrata in vigore della revisione del piano generale per l’utilizzazione delle acque pubbliche o, in mancanza della predetta revisione, al termine massimo del 31 dicembre 2003 limitatamente ai procedimenti relativi a domande di utilizzazione a scopo idroelettrico, concernenti impianti con potenza nominale media superiore a 50 kW, o relativi a domande, successivamente presentate, di utilizzazioni di acque tecnicamente incompatibili con le domande di utilizzazione a scopo idroelettrico [32].

     11. Nell'articolo 34 della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3, relativo all'installazione di dispositivi per la misurazione, il comma 2 è abrogato.

     12. Nell'articolo 44 della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3 al comma 2 nella lettera b) dopo la parola: "varianti" sono aggiunte le seguenti: (Omissis).

     13. Nell'articolo 54 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, relativo alle sanzioni amministrative in materia di acque pubbliche, come modificato dall'articolo 43 della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

     (Omissis).

     14. Le disposizioni di cui all'articolo 20, terzo comma, del regio decreto n. 1775 del 1933, relative al trasferimento di utenze d'acqua ad uso irriguo, si applicano a favore di chiunque subentri, a qualsiasi titolo, nella disponibilità, nel godimento o nell'utilizzazione del fondo, limitatamente alla competenza del fondo.

     15. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella B.

 

Capo XVI

Disposizioni in materia di enti locali e di finanza locale

 

     Art. 63. Modificazioni della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 (Norme in materia di finanza locale).

     1. Nell'articolo 3 della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36, come modificato dall'articolo 32 della legge provinciale 22 marzo 2001, n. 3, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

     (Omissis).

     2. Nell'articolo 6 della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36, come da ultimo modificato dall'articolo 32 della legge provinciale 22 marzo 2001, n. 3, dopo la lettera e) del comma 4 è aggiunta la seguente:

     (Omissis).

     3. Nell'articolo 11 della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36, come da ultimo modificato dall'articolo 32 della legge provinciale 22 marzo 2001, n. 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1 è aggiunto il seguente periodo: (Omissis);

     b) al comma 2 dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: (Omissis);

     c) il comma 4 bis è abrogato.

     4. Nell'articolo 16 della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36, come da ultimo modificato dall'articolo 32 della legge provinciale 22 marzo 2001, n. 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1 le parole: ", con suddivisione del fondo medesimo fra diversi settori di intervento," sono soppresse;

     b) al comma 3 è aggiunto il seguente periodo: (Omissis).

     5. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella B.

 

     Art. 64. Disposizioni sulle opere dei comuni oggetto di verifica straordinaria ai sensi dell'articolo 12 della legge provinciale 27 agosto 1999, n. 3.

     1. Relativamente alle opere dei comuni che hanno formato oggetto di verifica ai sensi dell'articolo 12 della legge provinciale 27 agosto 1999, n. 3, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge i comuni interessati devono comunicare alla Giunta provinciale se intendono ancora procedere alla loro realizzazione o se intendono riprogrammare gli interventi.

     2. Relativamente alle opere per le quali i comuni manifestano l'intenzione di non procedere alla realizzazione, la Giunta provinciale, nel provvedere alla revoca dei contributi concessi, autorizza i comuni alla riprogrammazione di nuovi interventi per un ammontare di risorse pari ai contributi oggetto di revoca. Le risorse risultanti dalla revoca dei finanziamenti sono conseguentemente riassegnate a ciascun comune sul fondo di cui all'articolo 11 della legge provinciale n. 36 del 1993.

     3. Relativamente alle opere per le quali i comuni manifestano l'intenzione di procedere alla realizzazione, la Giunta provinciale fissa un termine per la conclusione dei lavori e per la rendicontazione della spesa. Con riferimento alle opere per le quali il termine non è rispettato, la Giunta provinciale può concedere un'unica proroga dei termini di avvio, di completamento e di rendicontazione degli interventi. Nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati entro il termine originariamente prefissato, la Giunta provinciale revoca i contributi concessi; le corrispondenti risorse integrano il fondo previsto dall'articolo 11 della legge provinciale n. 36 del 1993, secondo le modalità definite dalla Giunta provinciale. [33]

     3 bis. Relativamente alle opere pubbliche sovracomunali che hanno formato oggetto di verifica ai sensi dell'articolo 13 della legge provinciale n. 3 del 1999, i comuni comunicano alla Provincia, entro trenta giorni dall'entrata in vigore di questo comma, le opere non avviate ovvero quelle che non potranno essere ultimate entro i termini fissati originariamente ovvero quelli individuati a seguito di proroghe concesse entro il 23 maggio 2002 [34].

     3 ter. Le somme che, a seguito di quanto previsto al comma 3 bis, risultano non utilizzate sono riassegnate a ciascun comune sul fondo di cui all'articolo 11 della legge provinciale n. 36 del 1993 e possono essere utilizzate per finanziare le opere originariamente previste ovvero per la realizzazione di nuovi interventi [35].

     3 quater. Se i comuni non concludono le opere e gli interventi finanziati con il fondo di cui all'articolo 1 della legge provinciale 8 settembre 1997, n. 13, entro i termini di cui al comma 3 bis, a parziale modifica di quanto previsto dall'articolo 1, comma 10, della legge provinciale n. 13 del 1997, ai fini della liquidazione del contributo sono considerati esclusivamente i lavori eseguiti entro e non oltre il termine previsto dal piano. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabilite le modalità di applicazione di quest'articolo. Le economie di spesa derivanti dall'applicazione di questo comma sono trasferite con legge finanziaria al fondo per gli investimenti di cui all'articolo 11 della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 [36].

     4. Con deliberazione della Giunta provinciale sono individuate le opere di cui ai commi 1 e 3 bis e, previa intesa con la rappresentanza unitaria dei comuni, sono definite le modalità di applicazione di quest'articolo [37].

 

Capo XVII

Disposizioni in materia di espropriazioni per pubblica utilità

 

     Art. 65. Modificazioni della legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 6 (Norme sulla espropriazione per pubblica utilità).

     1. Nell'articolo 20 della legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 6, come da ultimo modificato dall'articolo 39 della legge provinciale 22 marzo 2001, n. 3, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

     (Omissis).

     2. Dopo l'articolo 31 della legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 6 è inserito il seguente:

     (Omissis).

     3. Relativamente alle procedure espropriative per le quali il deposito della domanda di cui all'articolo 4, comma 1, della legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 6, come modificato dall'articolo 27 della legge provinciale 27 agosto 1999, n. 3, intervenga nel periodo decorrente dal 30 giugno 2001 e fino a un anno dalla data di entrata in vigore di questa legge, l'iscrizione di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 20 della legge provinciale n. 6 del 1993, come sostituiti dal comma 1, è richiesta prescindendo dal periodo minimo di un anno e dev'essere dimostrata con riferimento al momento in cui è presentata la richiesta di attribuzione dell'indennità aggiuntiva.

 

Capo XVIII

Disposizioni in materia di trasporti

 

     Art. 66. Modificazioni della legge provinciale 9 luglio 1993, n. 16 (Disciplina dei servizi pubblici di trasporto in provincia di Trento).

     1. Nell'articolo 8 della legge provinciale 9 luglio 1993, n. 16 al primo periodo del comma 1 sono aggiunte le parole: (Omissis).

     2. Dopo l'articolo 16 della legge provinciale 9 luglio 1993, n. 16 è inserito il seguente:

     (Omissis).

     3. Nell'articolo 46 della legge provinciale 9 luglio 1993, n. 16, come da ultimo modificato dall'articolo 36 della legge provinciale 22 marzo 2001, n. 3, al comma 1 le parole: "non oltre il 31 dicembre 2003" sono sostituite dalle seguenti: (Omissis).

     4. L'articolo 16 bis della legge provinciale 9 luglio 1993, n. 16, come aggiunto dal comma 2, ha effetto a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione della decisione di autorizzazione della Commissione europea ai sensi degli articoli 87 e 88 del trattato istitutivo della Comunità europea.

     5. Per i fini di quest'articolo con l'allegata tabella A sono autorizzate le spese ivi indicate per gli anni 2002-2004. Per gli esercizi successivi è disposto annualmente apposito stanziamento con legge finanziaria.

 

     Art. 67. Aumento della partecipazione azionaria in Atesina SpA.

     1. La Provincia è autorizzata a sottoscrivere azioni di nuova emissione della società Atesina SpA fino a concorrenza di 6.972.000,00 euro mediante trasformazione in capitale sociale di parte del credito di complessive lire 13.500.000.000 (pari a 6.972.168,14 euro) nei confronti della predetta società derivante da somme assegnate ad essa, a titolo di finanziamento soci, ai sensi delle seguenti norme:

     a) articolo 26, quarto e quinto comma, della legge provinciale 17 ottobre 1978, n. 43 (Norme in materia di ordinamento e finanziamento dei trasporti pubblici su strada), abrogato dall'articolo 49 della legge provinciale 9 luglio 1993, n. 16, per lire 500.000.000;

     b) articolo 17 della legge provinciale 30 gennaio 1992, n. 6, in materia di finanziamenti all'Atesina SpA, per lire 3.000.000.000;

     c) articolo 14 della legge provinciale 16 ottobre 1992, n. 19, in materia di finanziamenti all'Atesina SpA, per lire 5.000.000.000;

     d) articolo 34 della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 3, in materia di finanziamenti all'Atesina SpA, per lire 5.000.000.000.

     2. Gli interventi relativi alla sottoscrizione di nuove azioni e al contestuale recupero dei finanziamenti concessi sono rappresentati in bilancio attraverso variazioni compensative nelle partite di giro.

     3. La differenza tra l'importo del credito della Provincia e l'ammontare della sottoscrizione di nuove azioni di cui al comma 1 è restituita da Atesina SpA alla Provincia entro il 31 dicembre 2002. Il recupero è effettuato secondo le modalità stabilite con deliberazione della Giunta provinciale, sulla base di criteri di gradualità e tenendo conto della situazione di liquidità dell'Atesina SpA; la Provincia, inoltre, può provvedere al recupero anche mediante trattenute sulle somme che essa eroga ad Atesina SpA, con regolazione mediante giri contabili a favore dell'apposito capitolo delle entrate.

 

Capo XIX

Disposizioni in materia di protezione civile

 

     Art. 68. Modificazioni della legge provinciale 10 gennaio 1992, n. 2 (Organizzazione degli interventi della Provincia in materia di protezione civile).

     1. Dopo l'articolo 7 della legge provinciale 10 gennaio 1992, n. 2 è inserito il seguente:

     (Omissis).

     2. Dopo l'articolo 14 della legge provinciale 10 gennaio 1992, n. 2 è inserito il seguente:

     (Omissis).

     3. Dopo l'articolo 20 della legge provinciale 10 gennaio 1992, n. 2, è inserito il seguente:

     (Omissis).

     4. Nell’articolo 26 della legge provinciale 10 gennaio 1992, n. 2 dopo il comma 3 è inserito il seguente:

     (Omissis).

     5. Nell'articolo 27 della legge provinciale 10 gennaio 1992, n. 2, come modificato dall'articolo 8 della legge provinciale 22 marzo 2001, n. 4, al comma 6 sono soppresse le parole: "e il relativo ammontare è in ogni caso ridotto di un importo pari al due per cento dell'attivo patrimoniale netto risultante dal bilancio dell'impresa riferito all'anno precedente a quello in cui è avvenuta la calamità".

     6. Nell'articolo 30 della legge provinciale 10 gennaio 1992, n. 2, come da ultimo modificato dall'articolo 9 della legge provinciale 22 marzo 2001, n. 4, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) il comma 7 ter è sostituito dal seguente:

     (Omissis);

     b) dopo il comma 7 ter è inserito il seguente:

     (Omissis).

     7. Dopo l'articolo 39 bis della legge provinciale 10 gennaio 1992, n. 2 è inserito il seguente:

     (Omissis).

     8. Dopo l'articolo 39 ter della legge provinciale 10 gennaio 1992, n. 2 è inserito il seguente:

     (Omissis).

     9. L’articolo 20 bis della legge provinciale 10 gennaio 1992, n. 2, come aggiunto dal comma 3, si applica anche ai danni causati dai lavori di costruzione del Polo museale di Rovereto.

     10. Il comma 3 bis dell’articolo 26 della legge provinciale 10 gennaio 1992, n. 2, come aggiunto dal comma 4, si applica anche con riferimento alle pubbliche calamità verificatesi successivamente al 1° settembre 2000.

     11. L'abrogazione di cui al comma 5 ha effetto anche per le domande già presentate relative alle calamità verificatesi successivamente al 1° settembre 2000; qualora le domande di concessione del contributo siano già definite, le relative agevolazioni sono rideterminate in applicazione della presente disposizione.

     12. Le disposizioni di cui ai commi 7 ter e 7 quater dell'articolo 30 della legge provinciale 10 gennaio 1992, n. 2, articolo come modificato dal comma 6, si applicano anche con riferimento alle calamità verificatesi anteriormente alla data di entrata in vigore di questa legge, e comunque successivamente al 1° settembre 2000.

     13. Per i fini di cui ai commi 3 e 9 è autorizzata con l'allegata tabella A la spesa di 1.549.370,70 euro per l’anno 2002 a carico dell’unità previsionale di base 16.1.220.

     14. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella B.

 

Capo XX

Disposizioni in materia di servizi antincendi

 

     Art. 69. Modificazioni della legge provinciale 22 agosto 1988, n. 26 (Norme in materia di servizi antincendi).

     1. Nell'articolo 2 della legge provinciale 22 agosto 1988, n. 26, come da ultimo modificato dall'articolo 15 della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3, al comma 1 dopo la lettera e bis) è aggiunta la seguente:

     (Omissis).

     2. Nell'articolo 16 della legge provinciale 22 agosto 1988, n. 26, come sostituito dall'articolo 15 della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3, al comma 6 dopo la parola: "gare" sono aggiunte le seguenti: (Omissis).

 

Capo XXI

Disposizioni in materia di tutela del patrimonio mineralogico,

paleontologico, paletnologico, speleologico e carsico

 

     Art. 70. Modificazioni della legge provinciale 31 ottobre 1983, n. 37 (Protezione del patrimonio mineralogico, paleontologico, paletnologico, speleologico e carsico).

     1. Nell'articolo 6 della legge provinciale 31 ottobre 1983, n. 37 sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al terzo comma nella lettera c) le parole: "(minerali o fossili)" sono sostituite dalle seguenti: (Omissis);

     b) dopo il terzo comma è inserito il seguente:

     (Omissis).

     2. Nell'articolo 14 della legge provinciale 31 ottobre 1983, n. 37 al terzo comma le parole: "e sentito il comune territorialmente interessato" sono soppresse.

 

Capo XXII

Disposizioni in materia di contratti

 

     Art. 71. Modificazioni della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento).

     1. Nell'articolo 2 bis della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, come aggiunto dall'articolo 24 della legge provinciale 27 agosto 1999, n. 3, al comma 1 l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: (Omissis).

     2. Nell'articolo 16 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 al comma 2 la lettera a) è sostituita dalla seguente:

     (Omissis).

     3. Nell'articolo 18 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) il comma 5 è sostituito dal seguente:

     (Omissis);

     b) al comma 7 la lettera d) è abrogata.

     4. Nell'articolo 35 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 la lettera b) del comma 2 è sostituita dalla seguente:

     (Omissis).

     5. Nell'articolo 36 ter della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, come aggiunto dall'articolo 38 della legge provinciale 22 marzo 2001, n. 3, il comma 1 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     6. Nell'articolo 38 bis della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, come da ultimo modificato dall'articolo 8 della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3, al comma 1 dopo le parole: "di cui al decreto legislativo 21 dicembre 1988, n. 495" sono aggiunte le seguenti: (Omissis).

     7. Nell'articolo 39 bis della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, come aggiunto dall'articolo 38 della legge provinciale 22 marzo 2001, n. 3, al primo periodo del comma 3 sono aggiunte le parole: (Omissis).

     8. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 5 si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella B.

 

Capo XXIII

Disposizioni in materia di edilizia abitativa

 

     Art. 72. Modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa).

     1. Nell'articolo 33 bis della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21, come aggiunto dall'articolo 13 della legge provinciale 7 marzo 1997, n. 5, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

     (Omissis).

     2. Nell'articolo 39 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

     (Omissis).

     3. Nell'articolo 41 ter della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21, come aggiunto dall'articolo 37 della legge provinciale 22 marzo 2001, n. 3, il comma 2 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     4. Nell'articolo 55 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

     (Omissis).

     5. Nell'articolo 67 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21, come modificato dall'articolo 37 della legge provinciale 22 marzo 2001, n. 3, dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:

     (Omissis).

     6. La modifica apportata dal comma 1 all'articolo 33 bis della legge provinciale n. 21 del 1992 ha effetto con riferimento ai richiedenti inseriti nelle graduatorie di edilizia abitativa pubblica approvate sulla base delle domande e gli aggiornamenti presentati a partire dal 1° luglio 2001.

     7. La modifica apportata dal comma 3 all'articolo 41 ter della legge provinciale n. 21 del 1992 ha effetto con riferimento alle domande e ai relativi aggiornamenti presentate o effettuati a decorrere dal 1° ottobre 2001.

     8. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella B.

 

Capo XXIV

Disposizioni in materia di artigianato

 

     Art. 73. Modificazioni della legge provinciale 12 dicembre 1977, n. 34 (Nuova disciplina dell'artigianato). [38]

     [1. Nell'articolo 4 della legge provinciale 12 dicembre 1977, n. 34, come sostituito dall'articolo 44 della legge provinciale 8 settembre 1997, n. 13, al comma 1 le parole: "a responsabilità limitata," sono soppresse.

     2. Nell'articolo 7 della legge provinciale 12 dicembre 1977, n. 34, come sostituito dall'articolo 22 della legge provinciale 9 settembre 1996, n. 8, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

     (Omissis);

     b) al comma 6 dopo la parola: "domanda" sono aggiunte le seguenti: (Omissis).

     3. Nell'articolo 12 della legge provinciale 12 dicembre 1977, n. 34, come sostituito dall'articolo 22 della legge provinciale 9 settembre 1996, n. 8, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

     (Omissis);

     b) i commi 2, 3, 4 e 5 sono abrogati;

     c) il comma 6 è sostituito dal seguente:

     (Omissis);

     d) al comma 7 le parole: "può essere anche richiesta" sono sostituite dalle seguenti: (Omissis).

     4. L'articolo 20 della legge provinciale 12 dicembre 1977, n. 34 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     5. Gli articoli 21 e 22 della legge provinciale 12 dicembre 1977, n. 34 sono abrogati.

     6. Nell'articolo 23 della legge provinciale 12 dicembre 1977, n. 34 al secondo comma le parole: "dei requisiti indicati all'articolo 21" sono sostituite dalle seguenti: (Omissis).

     7. L'articolo 24 della legge provinciale 12 dicembre 1977, n. 34 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).]

 

Capo XXV

Disposizioni in materia di lavori pubblici e di barriere architettoniche

 

     Art. 74. Modificazioni della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti).

     1. Nell’articolo 8 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

     (Omissis).

     2. Nell'articolo 11 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26, come modificato dall'articolo 30 della legge provinciale 3 febbraio 1995, n. 1, al comma 1 le parole: "il capitolato generale d'appalto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063" sono sostituite dalle seguenti: (Omissis).

     3. Nell'articolo 18 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26, come modificato dall'articolo 30 della legge provinciale 22 marzo 2001, n. 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) il comma 4 bis è sostituito dal seguente:

     (Omissis);

     b) il comma 4 ter è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     4. Nell'articolo 22 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 2 dopo le parole: "commi 2, 3," è aggiunta la seguente: (Omissis);

     b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

     (Omissis).

     5. Nell'articolo 23 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

     (Omissis).

     6. Nell'articolo 24 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26, come da ultimo modificato dall'articolo 1 della legge provinciale 7 marzo 1997, n. 5, al comma 3 nel secondo periodo le parole: "5000 milioni di lire" sono sostituite dalle seguenti: (Omissis).

     7. Nell'articolo 25 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26, come modificato dall'articolo 2 della legge provinciale 7 marzo 1997, n. 5, il comma 1 è sostituto dal seguente:

     (Omissis).

     8. Nell'articolo 28 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 al comma 1 sono aggiunte le parole: (Omissis).

     9. Nell'articolo 36 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26, come da ultimo modificato dall'articolo 1 della legge provinciale 16 maggio 2000, n. 6, al comma 1 nella lettera d) le parole: "abbiano conferito mandato collettivo speciale" sono sostituite dalle seguenti: (Omissis).

     10. Nell'articolo 39 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26, come modificato dall'articolo 21 della legge provinciale 12 settembre 1994, n. 6, al comma 1 nella lettera a) le parole: "da determinarsi mediante il sistema di cui all'articolo 5 della legge 2 febbraio 1973, n. 14" sono sostituite dalle seguenti: (Omissis).

     11. Nell'articolo 45 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26, come da ultimo modificato dall'articolo 42 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, il secondo periodo del comma 1 è sostituito dal seguente: (Omissis).

     12. Nell'articolo 51 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26, come da ultimo modificato dall'articolo 30 della legge provinciale 22 marzo 2001, n. 3, nell'ultimo periodo del comma 4 le parole: "5.000 milioni di lire" sono sostituite dalle seguenti: (Omissis).

     13. Nell'articolo 52 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26, come da ultimo modificato dall'articolo 9 della legge provinciale 7 marzo 1997, n. 5, al comma 10 bis è aggiunto il seguente periodo: (Omissis).

     14. Nell'articolo 55 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26, come da ultimo modificato dall'articolo 53 della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3, ai commi 2 e 3 nelle lettere a) e b) le parole: "5.000 milioni di lire" sono sostituite dalle seguenti: (Omissis).

     15. Nell'articolo 56 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26, come da ultimo modificato dall'articolo 53 della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3, al comma 1 la lettera e) è abrogata.

     16. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella C.

 

     Art. 75. Modificazioni della legge provinciale 8 settembre 1997, n. 13, nella parte relativa al piano straordinario delle opere pubbliche.

     1. Dopo l'articolo 2 della legge provinciale 8 settembre 1997, n. 13 è aggiunto il seguente:

     (Omissis).

     2. Nell'articolo 4 della legge provinciale 8 settembre 1997, n. 13, come modificato dall'articolo 31 della legge provinciale 22 marzo 2001, n. 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

     (Omissis);

     b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

     (Omissis);

     c) il comma 7 è sostituito dal seguente:

     (Omissis);

     d) dopo il comma 10 è inserito il seguente:

     (Omissis).

     3. L'articolo 5 della legge provinciale 8 settembre 1997, n. 13 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     4. Nell'articolo 8 della legge provinciale 8 settembre 1997, n. 13 al comma 1 le lettere b) e c) sono soppresse.

     5. Le modificazioni apportate dai commi 2 e 3 agli articoli 4 e 5 della legge provinciale 8 settembre 1997, n. 13 si applicano ai progetti non ancora approvati dalla conferenza di servizi o dalla Giunta provinciale alla data di entrata in vigore di questa legge.

 

     Art. 76. Modificazioni della legge provinciale 7 gennaio 1991, n. 1 (Eliminazione delle barriere architettoniche in provincia di Trento).

     1. Dopo l'articolo 2 della legge provinciale 7 gennaio 1991, n. 1 è inserito il seguente:

     (Omissis).

     2. L'articolo 8 della legge provinciale 7 gennaio 1991, n. 1, come sostituito dall'articolo 1 della legge provinciale 10 novembre 2000, n. 14, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     3. Nell'articolo 16 della legge provinciale 7 gennaio 1991, n. 1, come sostituito dall'articolo 3 della legge provinciale 10 novembre 2000, n. 14, il comma 3 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     4. Nell’articolo 22 della legge provinciale 7 gennaio 1991, n. 1, come modificato dall'articolo 6 della legge provinciale 10 novembre 2000, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1 dopo le parole: "commi seguenti" sono aggiunte le seguenti: (Omissis).

     b) i commi 4 bis, 4 ter e 4 quater sono abrogati.

     5. In prima applicazione, la deliberazione della Giunta provinciale di cui all’articolo 8, comma 2, della legge provinciale 7 gennaio 1991, n. 1, come sostituito dal comma 2, è adottata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge. Le domande di contribuzione presentate dai privati prima della data di entrata in vigore di questa legge sono prese in considerazione se confermate dagli interessati nel termine fissato dalla struttura competente in materia di barriere architettoniche; tali domande sono definite sulla base della disciplina vigente alla data di presentazione della domanda salvo che gli interessati non richiedano, nel termine fissato dalla struttura competente, l’applicazione della nuova disciplina di cui all’articolo 8, comma 2, della legge provinciale 7 gennaio 1991, n. 1, come sostituito dal comma 2.

     6. Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione di quest'articolo si provvede secondo le modalità indicate nell’allegata tabella B.

 

Capo XXVI

Disposizioni in materia di sanità

 

     Art. 77. Modificazione dell'articolo 58 della legge provinciale 29 agosto 1983, n. 29 (Disciplina dell'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica e norme concernenti il servizio farmaceutico).

     1. Nell'articolo 58 della legge provinciale 29 agosto 1983, n. 29 al primo comma le parole: ", sentito il comitato provinciale per la programmazione sanitaria" sono soppresse.

 

     Art. 78. Indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, da trasfusioni e da somministrazioni di emoderivati. [39]

     [1. In attesa delle norme di attuazione dello statuto per il conferimento delle funzioni in materia e nelle more dell'erogazione della quota statale di finanziamento di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 maggio 2000 (Individuazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle regioni in materia di salute umana e sanità veterinaria ai sensi del titolo IV, capo I, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112), pubblicato nella Gazzetta ufficiale 11 ottobre 2000, n. 238, la Provincia può anticipare, secondo quanto previsto dalla vigente normativa dello Stato, le somme spettanti ai soggetti danneggiati individuati dalla legge 25 febbraio 1992, n. 210 (Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati), come da ultimo modificata dalla legge 25 luglio 1997, n. 238, nonché ai soggetti danneggiati dalla vaccinazione antipoliomielitica non obbligatoria di cui all'articolo 3 della legge 14 ottobre 1999, n. 362 (Disposizioni urgenti in materia sanitaria).

     2. La Giunta provinciale determina con propria deliberazione i criteri e le modalità per la concessione delle anticipazioni.

     3. Qualora le somme complessivamente erogate a titolo di anticipazione risultino superiori alle risorse effettivamente assegnate dallo Stato alla Provincia per gli indennizzi, la parte eccedente anticipata dalla Provincia rimane comunque a carico del bilancio provinciale.

     4. All'erogazione delle anticipazioni provvede l'azienda provinciale per i servizi sanitari, utilizzando le somme assegnatele ai sensi degli articoli 6 bis, come aggiunto dall'articolo 67 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, e 7, come da ultimo modificato dall'articolo 44 della legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3, della legge provinciale 1 aprile 1993, n. 10 (Nuova disciplina del servizio sanitario provinciale), per le funzioni relative ai rimborsi e contributi ad enti e privati.

     5. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella B.]

 

     Art. 79. Modificazione dell'articolo 26 della legge provinciale 5 novembre 1991, n. 23 (Norme transitorie per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica).

     1. Nell'articolo 26 della legge provinciale 5 novembre 1991, n. 23 dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

     (Omissis).

 

     Art. 80. Abrogazioni di disposizioni e di leggi in materia sanitaria.

     1. Fatti salvi gli effetti già prodotti e gli atti adottati per la loro attuazione, sono o rimangono abrogate le seguenti disposizioni:

     a) articoli 7, 8 e 9 della legge provinciale 4 settembre 1978, n. 37 (Interventi per l'esecuzione di opere pubbliche e l'acquisizione di aree da adibire a parco urbano, nonché in favore del Museo provinciale d'arte);

     b) articolo 3 della legge provinciale 15 dicembre 1978, n. 61 (Disposizioni concernenti l'attività liberoprofessionale del personale sanitario medico ospedaliero);

     c) articolo 18 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 8, in materia di finanziamenti nel settore dell'edilizia ospedaliera;

     d) articoli 14 e 15 della legge provinciale 10 aprile 1980, n. 8, in materia di finanziamento per l'acquisto di apparecchiature sanitarie e di approvazione del programma di edilizia ospedaliera;

     e) articolo 4 della legge provinciale 28 agosto 1980, n. 28, in materia di proroga della durata della fidejussione di cui alla legge provinciale 19 marzo 1977, n. 12;

     f) articolo 3 della legge provinciale 1 settembre 1980, n. 30 (Norme concernenti l'esercizio di funzioni già svolte da enti pubblici a carattere nazionale operanti in materia assistenziale);

     g) articoli 17, 18 e 19 della legge provinciale 23 febbraio 1981, n. 2, in materia di acquisto e finanziamento di beni, di programma di edilizia ospedaliera nonché di anticipazioni agli enti ospedalieri per l'estinzione di passività pregresse;

     h) articolo 6 della legge provinciale 25 gennaio 1982, n. 3, modificativo degli articoli 2 e 7 della legge provinciale 29 dicembre 1981, n. 24 (Disposizioni concernenti il personale del servizio di salute mentale);

     i) articolo 6 della legge provinciale 16 agosto 1983, n. 26, relativo al recupero di spedalità;

     j) commi 1 e 2 dell'articolo 1 della legge provinciale 24 agosto 1989, n. 5 (Disposizioni in materia di formazione, aggiornamento e riqualificazione del personale addetto ai servizi socio-sanitari);

     k) articoli 19, comma 2, e 20, comma 4, della legge provinciale 5 novembre 1991, n. 23 (Norme transitorie per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica);

     l) articolo 9, comma 5, della legge provinciale 1 aprile 1993, n. 10 (Nuova disciplina del servizio sanitario provinciale);

     m) articoli 19 e 20 della legge provinciale 7 agosto 1995, n. 8, concernenti disposizioni in materia di reintegro di somme anticipate dalla Provincia e di assegnazione di fondi all'azienda provinciale per i servizi sanitari;

     n) articolo 44 della legge provinciale 9 settembre 1996, n. 8, in materia di assistenza specialistica ambulatoriale e di diagnostica strumentale;

     o) articolo 25 della legge provinciale 15 giugno 1998, n. 7 (Disciplina degli interventi assistenziali in favore degli invalidi civili, dei ciechi civili e dei sordomuti).

     2. Fatti salvi gli effetti già prodotti e gli atti adottati per la loro attuazione, sono o rimangono abrogate le seguenti leggi provinciali:

     a) 25 agosto 1973, n. 37 (Intervento per il miglioramento del servizio di trasporto degli infermi);

     b) 29 novembre 1973, n. 57 (Istituzione del comitato provinciale di sanità);

     c) 29 novembre 1973, n. 58 (Risoluzione delle controversie in materia di spedalità);

     d) 6 settembre 1974, n. 10 (Intervento straordinario a favore delle amministrazioni ospedaliere);

     e) 29 novembre 1975, n. 52 (Provvedimento di variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1975 e disposizioni finanziarie per l'assistenza ospedaliera);

     f) 21 gennaio 1976, n. 9 (Primo programma annuale di attuazione del piano ospedaliero provinciale);

     g) 19 marzo 1977, n. 12 (Fidejussione della Provincia a favore della cassa mutua provinciale di malattia di Trento e della cassa mutua provinciale per i coltivatori diretti di Trento su operazioni di ricorso al credito per il pagamento di spese per prestazioni di assistenza sanitaria);

     h) 1 settembre 1981, n. 18 (Norme transitorie in materia di formazione, aggiornamento e riqualificazione del personale addetto ai servizi socio-sanitari);

     i) 29 dicembre 1981, n. 24 (Disposizioni concernenti il personale del servizio di salute mentale);

     j) 5 novembre 1984, n. 9 (Programmazione delle iniziative in materia di formazione, aggiornamento e riqualificazione del personale addetto ai sevizi socio-sanitari per il periodo 1984 e 1985);

     k) 13 gennaio 1986, n. 1 (Programmazione delle iniziative in materia di formazione, aggiornamento e riqualificazione del personale addetto ai sevizi socio-sanitari per il periodo 1985 e 1986);

     l) 4 agosto 1986, n. 24 (Programmazione delle iniziative in materia di formazione, aggiornamento e riqualificazione del personale addetto ai sevizi socio-sanitari per il periodo 1986 e 1987);

     m) 3 settembre 1987, n. 24 (Programmazione delle iniziative in materia di formazione, aggiornamento e riqualificazione del personale addetto ai sevizi socio-sanitari per il periodo 1987-1988).

 

     Art. 81. Disposizioni sul controllo sulle acque di balneazione.

     1. I controlli analitici igienico-sanitari sulle acque di balneazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470 (Attuazione della direttiva (CEE) n. 76/160 relativa alla qualità delle acque di balneazione), come da ultimo modificato dall'articolo 18 della legge 29 dicembre 2000, n. 422, sono effettuati dal laboratorio di igiene, epidemiologia e sanità pubblica (LIESP) dell'azienda provinciale per i servizi sanitari. Alle strutture competenti in materia di prevenzione ambientale dell'azienda compete la valutazione dei superamenti dei parametri di riferimento e la comunicazione all'autorità sanitaria locale dei risultati, unitamente alle eventuali proposte di provvedimenti da adottare.

 

     Art. 82. Modificazione della legge provinciale 1 aprile 1993, n. 10 (Nuova disciplina del servizio sanitario provinciale). [40]

     1. Dopo l'articolo 54 della legge provinciale 1 aprile 1993, n. 10 è inserito il seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 83. Disposizioni per la riduzione delle liste di attesa per l'accesso alle prestazioni specialistiche e diagnostiche.

     1. Per ridurre le liste d'attesa e per assicurare un corretto ed equilibrato rapporto tra la domanda e l'offerta in campo sanitario la Giunta provinciale, ai sensi dell'articolo 8 della legge provinciale 1 aprile 1993, n. 10 (Nuova disciplina del servizio sanitario provinciale), approva appositi atti d'indirizzo rivolti all'azienda provinciale per i servizi sanitari e riguardanti:

     a) la formazione mirata dei medici di medicina generale;

     b) la messa a disposizione di supporti conoscitivi, informativi e di strumenti tecnico-diagnostici ai medici di base, con priorità per le attività organizzate in forma associata;

     c) l'individuazione di strumenti atti a migliorare la comunicazione fra gli operatori sanitari coinvolti nella prescrizione e nell'effettuazione degli interventi diagnostico-terapeutici;

     d) la definizione e l'applicazione di appositi percorsi diagnostici e terapeutici;

     e) la definizione dei tempi massimi per effettuare le prestazioni, in relazione alla valutazione della condizione di bisogno sotto il profilo clinico;

     f) la promozione di azioni d'informazione ai cittadini e alle associazioni, mirate anche a favorire la qualificazione della domanda e dell'offerta sanitaria, anche mediante il perfezionamento della carta dei servizi sanitari.

     2. Fatta salva la definizione dei tempi massimi per l'effettuazione delle prestazioni ai sensi della lettera e) del comma 1, le prestazioni urgenti ai fini diagnostici o terapeutici sono eseguite in via diretta entro e non oltre dieci giorni dalla richiesta. In caso contrario, sono eseguite in forma indiretta con rimborso della tariffa pagata dal cittadino. Il carattere dell'urgenza è indicato in una relazione clinica redatta dal medico di medicina generale o dallo specialista curante, secondo le direttive dell'azienda provinciale per i servizi sanitari. Il rimborso non può essere superiore alle tariffe libero professionali fissate a termini di legge per la libera professione intramuraria e per le prestazioni eseguite presso qualsiasi struttura pubblica o privata del territorio. La presente disposizione vale per un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della stessa, a titolo di sperimentazione.

     3. Per le finalità del comma 1, la Giunta provinciale dà attuazione a quanto previsto dall'articolo 15 quinquies, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421), come da ultimo modificato dagli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 28 luglio 2000, n. 254, intendendosi sostituita alla disciplina recata dai contratti collettivi nazionali quella prevista dai contratti collettivi provinciali per il personale del comparto sanitario, che prevedono idonee forme di incentivazione e di penalizzazione.

     4. Per i fini del comma 1 l'azienda provinciale per i servizi sanitari attiva progetti pilota, definiti e attuati con il coinvolgimento dell'ordine dei medici chirurghi e odontoiatri della provincia di Trento, anche mediante l'affidamento a università o istituti di ricerca.

     5. Alla copertura degli oneri derivanti da quest'articolo si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella B.

 

     Art. 84. Disposizioni straordinarie per la realizzazione di interventi di ristrutturazione ed ampliamento dell'Ospedale S. Chiara di Trento.

     1. Ove ricorrano ragioni di urgenza, derivanti dal pericolo che il ritardo nella realizzazione degli interventi di ristrutturazione ed ampliamento dell’Ospedale S. Chiara di Trento, ivi comprese le opere di completamento, comporti pregiudizio nello svolgimento dei servizi sanitari svolti in tale presidio ospedaliero, ovvero pregiudizio per la salute degli utenti o degli operatori, l’esecuzione dei predetti lavori può essere aggiudicata con le modalità previste dall’articolo 33 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti), come da ultimo modificato dall'articolo 1 della legge provinciale 23 novembre 1998, n. 18, fino ad un importo massimo complessivo di 2.500.000,00 euro.

 

Capo XXVII

Disposizioni in materia di assistenza

 

     Art. 85. Modificazioni della legge provinciale 12 luglio 1991, n. 14 (Ordinamento dei servizi socio-assistenziali in provincia di Trento). [41]

     [1. Nell'articolo 5 della legge provinciale 12 luglio 1991, n. 14, come modificato dall'articolo 25 della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 3, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

     (Omissis).

     2. Nell'articolo 24 della legge provinciale 12 luglio 1991, n. 14 sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1 il numero 3) della lettera c) è sostituito dal seguente:

     (Omissis);

     b) al comma 1 dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

     (Omissis).

     3. Dopo l'articolo 25 della legge provinciale 12 luglio 1991, n. 14 è inserito il seguente:

     (Omissis).

     4. Nell'articolo 36 della legge provinciale 12 luglio 1991, n. 14, come modificato dall'articolo 20 della legge provinciale 28 maggio 1998, n. 6, al comma 1 il secondo periodo è sostituito dal seguente: (Omissis).

     5. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella B.]

 

     Art. 86. Modificazione della legge provinciale 28 maggio 1998, n. 6 (Interventi a favore degli anziani e delle persone non autosufficienti o con gravi disabilità). [42]

     [1. Dopo l'articolo 10 della legge provinciale 28 maggio 1998, n. 6 è inserito il seguente:

     (Omissis).

     2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella B.]

 

     Art. 87. Modificazioni della legge provinciale 15 giugno 1998, n. 7 (Disciplina degli interventi assistenziali in favore degli invalidi civili, dei ciechi civili e dei sordomuti).

     1. Nell'articolo 3 della legge provinciale 15 giugno 1998, n. 7 sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1 il numero 4) della lettera a) è sostituito dal seguente:

     (Omissis);

     b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

     (Omissis);

     c) il comma 6 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     2. Nell'articolo 4 della legge provinciale 15 giugno 1998, n. 7, come modificato dall'articolo 49 della legge provinciale 27 agosto 1999, n. 3, al comma 3 le parole: "o del permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno" sono soppresse.

     3. Nell'articolo 5 della legge provinciale 15 giugno 1998, n. 7 al comma 1 nella lettera d) le parole: "indennità di frequenza" sono sostituite dalle seguenti: (Omissis).

     4. Nell'articolo 6 della legge provinciale 15 giugno 1998, n. 7 al comma 1 nella lettera b) la parola: "indennità" è sostituita dalla seguente: (Omissis).

     5. Nell'articolo 7 della legge provinciale 15 giugno 1998, n. 7 sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1 nella lettera b) la parola: "indennità" è sostituita dalla seguente: (Omissis);

     b) il secondo periodo del comma 4 è abrogato;

     c) al comma 4 è aggiunto il seguente periodo: (Omissis).

6. Nell'articolo 9 della legge provinciale 15 giugno 1998, n. 7 sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1 nella lettera a) le parole: "indennità di frequenza" sono sostituite dalle seguenti: (Omissis);

     b) al comma 2 sono aggiunte le parole: (Omissis).

     7. Nell'articolo 10 della legge provinciale 15 giugno 1998, n. 7 al comma 1 nel primo periodo le parole: ", ad eccezione dell'indennità di frequenza per invalidi civili minorenni" sono soppresse.

     8. Nell'articolo 11 della legge provinciale 15 giugno 1998, n. 7 sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1 le parole: ", salvo quanto disposto al comma 3" sono soppresse;

     b) il comma 3 è abrogato.

     9. Nell'articolo 12 della legge provinciale 15 giugno 1998, n. 7 al comma 1 le parole: "di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), numeri 1), 2) e 5)" sono sostituite dalle seguenti: (Omissis).

     10. Le modificazioni apportate dalle lettere a) e b) del comma 1 e dai commi 7, 8 e 9 alla legge provinciale n. 7 del 1998, hanno effetto dal 1° gennaio 2002.

     11. I cittadini stranieri che alla data di entrata in vigore di questa legge usufruiscono di una delle prestazioni economiche previste dall'articolo 3 della legge provinciale n. 7 del 1998, nel testo previgente alle modificazioni apportate dal comma 1 di quest'articolo, continuano a beneficiarne fino alla scadenza del permesso di soggiorno.

 

     Art. 88. Modificazione dell'articolo 65 della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3, relativo agli assegni per il nucleo familiare e di maternità.

     1. Nell'articolo 65 della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3 i commi 3 e 4 sono abrogati.

     2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella B.

 

     Art. 89. Modificazioni della legge provinciale 13 febbraio 1992, n. 8 (Valorizzazione e riconoscimento del volontariato sociale).

     1. Nell'articolo 3 della legge provinciale 13 febbraio 1992, n. 8, come modificato dall'articolo 76 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, il comma 1 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     2. Dopo l'articolo 3 della legge provinciale 13 febbraio 1992, n. 8 è inserito il seguente:

     (Omissis).

     3. L'articolo 5 della legge provinciale 13 febbraio 1992, n. 8, come modificato dall'articolo 10 della legge provinciale 29 aprile 1993, n. 14, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     [4. Dopo l'articolo 10 della legge provinciale 13 febbraio 1992, n. 8 è inserito il seguente:

     (Omissis).] [43]

     5. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge la Provincia, sentita la commissione di cui all'articolo 7 della legge provinciale n. 8 del 1992, come modificato dall'articolo 7 della legge provinciale 12 febbraio 1996, n. 3, riclassifica le organizzazioni già iscritte all'albo.

     6. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 3 si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella B.

     [7. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 4 si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella C.] [44]

 

Capo XXVIII

Disposizioni in materia di emigrazione

 

     Art. 90. Piano straordinario per gli emigrati trentini in Argentina.

     1. In aderenza ai principi e alle finalità della legge provinciale 3 novembre 2000, n. 12 (Interventi a favore dei trentini emigrati all'estero e dei loro discendenti), come modificata dalla legge provinciale 22 marzo 2001, n. 3, allo scopo di esprimere agli emigrati trentini in Argentina ed ai loro discendenti la solidarietà del Trentino, la Giunta provinciale predispone un piano straordinario, della durata massima di quarantotto mesi, volto ad assicurare assistenza sociale e sanitaria alle famiglie più bisognose, opportunità di formazione e di esperienze lavorative, sostegno alle cooperative costituite in Argentina da emigrati trentini per la realizzazione dei progetti finanziati dalla Provincia, accoglienza a coloro che rientrano in Italia [45].

     2. Il piano straordinario di cui al comma 1 è predisposto dalla Giunta provinciale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge, sentita la commissione permanente del Consiglio provinciale competente in materia di emigrazione. Il piano contiene criteri e modalità per l'attuazione dello stesso e per la relativa rendicontazione.

     3. Per l'attuazione degli interventi previsti dal piano, con l'allegata tabella A è autorizzato lo stanziamento straordinario di 1.000.000,00 di euro per l'anno 2002 e di 500.000,00 euro per l'anno 2003.

     4. Nell'assegnazione di alloggi di edilizia pubblica la Giunta provinciale stabilisce le quote di alloggi per le quali è data la precedenza, su conforme segnalazione del servizio emigrazione e relazioni esterne della Provincia, e prescindendo dal requisito del possesso della cittadinanza italiana, agli emigrati che rientrano dall'Argentina.

 

Capo XXIX

Disposizioni in materia di agricoltura, di foreste e di caccia

 

     Art. 91. Interventi straordinari per fronteggiare i danni arrecati da eccezionali avversità atmosferiche. [46]

 

     Art. 92. Modificazione dell'articolo 27 della legge provinciale 18 novembre 1988, n. 38 (Modifiche di leggi provinciali e altre disposizioni in materia di agricoltura). [47]

     [1. Nell'articolo 27 della legge provinciale 18 novembre 1988, n. 38, come modificato dall'articolo 33 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, l'ultimo periodo del comma 3 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).]

 

     Art. 93. Modificazioni della legge provinciale 23 novembre 1998, n. 17 (Interventi per lo sviluppo delle zone montane e disposizioni urgenti in materia di agricoltura).

     1. Nell'articolo 4 della legge provinciale 23 novembre 1998, n. 17 i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

     (Omissis).

     2. Nell’articolo 7 della legge provinciale 23 novembre 1998, n. 17 sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1 dopo le parole: “di imprenditori agricoli singoli o associati,” sono inserite le seguenti: (Omissis);

     b) al comma 4 dopo le parole: “consorzi di miglioramento fondiario” sono inserite le seguenti: (Omissis).

     3. L'articolo 11 della legge provinciale 23 novembre 1998, n. 17, come modificato dall'articolo 15 della legge provinciale 22 marzo 2001, n. 3, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     4. Nell'articolo 21 della legge provinciale 23 novembre 1998, n. 17 al comma 3 dopo le parole: "legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4" sono aggiunte le seguenti: (Omissis).

 

     Art. 94. Modificazione dell’articolo 9 della legge provinciale 7 aprile 1992, n. 14 (Interventi a favore dell’agricoltura di montagna). [48]

 

     Art. 95. Modificazione dell'articolo 10 della legge provinciale 27 dicembre 1982, n. 33 (Disposizioni varie in materia di agricoltura).

     1. Nell'articolo 10 della legge provinciale 27 dicembre 1982, n. 33, come da ultimo modificato dall'articolo 32 della legge provinciale 4 settembre 2000, n. 11, il comma 1 è abrogato.

 

     Art. 96. Disposizioni transitorie per il riconoscimento delle organizzazioni di produttori e delle loro forme associate. [49]

     [1. In attesa della disciplina provinciale di adeguamento della legge provinciale 28 ottobre 1985, n. 18 (Norme per il riconoscimento delle associazioni dei produttori agricoli e ulteriori modifiche alla legge provinciale 15 dicembre 1972, n. 28), come modificata dalla legge provinciale 14 febbraio 1991, n. 5, per il riconoscimento delle organizzazioni di produttori e delle loro forme associate aventi sede nel territorio provinciale si applicano gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57), nonché le norme della legge provinciale n. 18 del 1985 compatibili con quest'articolo e con la normativa statale richiamata.

     2. Al riconoscimento delle organizzazioni di produttori e delle loro forme associate, nonché alla revoca di tale provvedimento, provvede con propria determinazione il dirigente del servizio competente in materia di vigilanza e promozione dell'attività agricola.]

 

     Art. 97. Agevolazioni per la diffusione di metodologie agricole rispettose dell'ambiente. [50]

 

     Art. 98. Disposizioni urgenti per aiuti destinati contro le epizoozie e le fitopatie.

     1. Per ridurre gli effetti dannosi che possono derivare alla produzione agricola trentina da epizoozie e da fitopatie la Provincia può:

     a) concedere contributi nella misura massima dell'80 per cento della spesa ammissibile;

     b) concedere premi ad ettaro da calcolare sulla base dei maggiori costi o mancati ricavi dovuti all'epizoozia o fitopatia;

     c) sostenere spese per azioni di lotta contro le epizoozie e le fitopatie.

     2. Possono beneficiare degli aiuti i soggetti previsti dall'articolo 2 della legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17.

     3. La Giunta provinciale stabilisce con propria deliberazione i criteri e le modalità per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1.

     4. Quest'articolo ha effetto a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione dell'autorizzazione della Commissione europea adottata ai sensi degli articoli 87 e 88 del trattato istitutivo della Comunità europea.

     5. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella B.

 

     Art. 99. Istituzione dell'Agenzia provinciale per i pagamenti (APPAG) e modificazione della legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17 (Interventi organici in materia di agricoltura). [51]

 

     Art. 100. Centri autorizzati di assistenza agricola. [52]

 

     Art. 101. Modificazione dell’articolo 44 della legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17 (Interventi organici in materia di agricoltura). [53]

 

     Art. 102. Modificazioni della legge provinciale 4 settembre 2000, n. 11 concernente "Modificazioni alla legge provinciale 5 novembre 1990, n. 28 (Istituto agrario di San Michele all'Adige), alla legge provinciale 26 novembre 1976, n. 39 (Provvedimenti per la ristrutturazione e lo sviluppo dell'agricoltura trentina) e ad altre leggi provinciali in materia di agricoltura e di edilizia abitativa, nonché disposizioni per l'istituzione dell'archivio provinciale delle imprese agricole (APIA)".

     1. Negli articoli 22, comma 1, 26, commi 1 e 5, e 27, comma 2, della legge provinciale 4 settembre 2000, n. 11 le parole: "di sviluppo delle aziende agricole" sono soppresse.

     2. Nell'articolo 25 della legge provinciale 4 settembre 2000, n. 11 alla lettera d) del comma 3 le parole: "di strutture, gestione e sviluppo delle aziende agricole" sono soppresse.

 

     Art. 103. Agevolazioni per l'istituzione di parchi agricoli.

     1. La Provincia promuove e finanzia la progettazione e la realizzazione di parchi agricoli promossi da associazioni senza scopo di lucro di imprenditori agricoli.

     2. Per parco agricolo s'intende la realizzazione di strutture e l'organizzazione di attività rivolte a:

     a) diffondere l'informazione e la divulgazione delle attività e delle produzioni agricole;

     b) favorire la conoscenza della storia, delle tradizioni agroalimentari e zootecniche trentine, nonché degli strumenti di coltivazione della terra e di allevamento del bestiame;

     c) favorire la conoscenza e l'apprendimento delle proprietà organolettiche e delle caratteristiche qualitative dei prodotti dell'agricoltura e della zootecnia trentina.

     3. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabiliti i criteri e le modalità per la presentazione delle domande e per la determinazione della spesa ammissibile, i criteri per la determinazione e la concessione di contributi in conto capitale - fino alla concorrenza della spesa ritenuta ammissibile - e le relative modalità di erogazione, nonché i criteri e le modalità di restituzione dei contributi in caso di revoca.

     4. In luogo dei contributi in conto capitale possono essere concessi contributi annui costanti per la durata massima di dieci anni, determinati in modo che il relativo valore attuale sia pari all'ammontare dei corrispondenti contributi in conto capitale.

     5. Per i fini di quest'articolo con l'allegata tabella A è autorizzato un limite di impegno di 1.032.913,80 euro per ciascuno degli anni dal 2003 al 2012.

 

     Art. 104. Modificazione dell'articolo 8 della legge provinciale 6 agosto 1991, n. 16 (Disciplina della raccolta dei funghi). [54]

     [1. Nell'articolo 8 della legge provinciale 6 agosto 1991, n. 16, come modificato dall'articolo 63 della legge provinciale 9 settembre 1996, n. 8, il comma 1 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     2. La modifica apportata dal comma 1 all'articolo 8 della legge provinciale n. 16 del 1991 si applica alle violazioni accertate dopo la data di entrata in vigore di questa legge.]

 

     Art. 105. Modificazioni della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24. (Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia).

     1. Nell'articolo 16 della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24 al comma 1 dopo la lettera a) è inserita la seguente:

     (Omissis).

     2. Nell'articolo 37 della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24, come sostituito dall'articolo 19 della legge provinciale 26 agosto 1994, n. 2, il comma 3 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     3. Nell'articolo 39 della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24, come modificato dall'articolo 7 della legge provinciale 12 febbraio 1996, n. 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) il comma 9 è soppresso;

     b) al comma 10 dopo le parole: "e le modalità di svolgimento delle prove" sono aggiunte le seguenti: (Omissis).

     4. Nell'articolo 49 della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24, come modificato dall'articolo 25 della legge provinciale 26 agosto 1994, n. 2, al comma 2 dopo le parole: "del procedimento amministrativo" sono aggiunte le seguenti: (Omissis).

     5. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella B.

 

Capo XXX

Disposizioni finanziarie e finali

 

     Art. 106. Riferimento delle spese e copertura degli oneri.

     1. Per i fini di cui agli articoli richiamati nell'allegata tabella A, la tabella riporta le nuove spese da autorizzare come previste dai relativi articoli.

     2. Per i fini di cui agli articoli richiamati nell'allegata tabella B, le spese sono poste a carico degli stanziamenti, delle autorizzazioni di spesa e dei limiti di impegno disposti per i fini di cui alle disposizioni previste nei capitoli del documento tecnico di accompagnamento e di specificazione del bilancio 2002-2004, indicati nella tabella B in corrispondenza delle unità previsionali di base di riferimento.

     3. Per il triennio 2002-2004 alla copertura delle nuove o maggiori spese derivanti dall'applicazione di questa legge si provvede secondo le modalità riportate nell'allegata tabella C. Per gli esercizi finanziari successivi si provvede secondo le previsioni recate dal bilancio pluriennale della Provincia.

 

     Art. 107. Variazioni di bilancio.

     1. La Giunta provinciale è autorizzata ad apportare al bilancio le variazioni conseguenti alla presente legge, ai sensi dell'articolo 27, terzo comma, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, come da ultimo modificato dagli articoli 7 e 9 della legge provinciale 22 marzo 2001, n. 3.

 

     Art. 108. Entrata in vigore.

     1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

 

 

Tabella A

Autorizzazione delle spese (articolo 106, comma 1)

(Omissis)

 

Tabella B

Riferimento delle spese (articolo 106, comma 2)

(Omissis)

 

Tabella C

Copertura degli oneri (articolo 106, comma 3)

(Omissis)


[1] Comma abrogato dall’art. 1 della L.P. 23 novembre 2004, n. 9.

[2] Comma inserito dall’art. 22 della L.P. 29 dicembre 2005, n. 20.

[3] Comma così sostituito dall’art. 22 della L.P. 29 dicembre 2005, n. 20.

[4] Articolo abrogato dall'art. 6 della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11.

[5] Articolo abrogato dall'art. 119 della L.P. 7 agosto 2006, n. 5.

[6] Articolo abrogato dall'art. 119 della L.P. 7 agosto 2006, n. 5, a decorrere dalla data ivi indicata.

[7] Articolo abrogato dall'art. 119 della L.P. 7 agosto 2006, n. 5.

[8] Comma così sostituito dall’art. 5 della L.P. 23 luglio 2004, n. 7.

[9] Comma abrogato dall’art. 35 della L.P. 29 dicembre 2005, n. 20.

[10] Articolo abrogato dall'art. 119 della L.P. 7 agosto 2006, n. 5, a decorrere dalla data ivi indicata.

[11] Articolo abrogato dall'art. 119 della L.P. 7 agosto 2006, n. 5, a decorrere dalla data ivi indicata.

[12] Articolo abrogato dall'art. 32 della L.P. 2 agosto 2005, n. 14, con decorrenza dalla data ivi indicata.

[13] Comma così modificato dall’art. 2 della L.P. 15 dicembre 2004, n. 10.

[14] Comma così modificato dall’art. 2 della L.P. 15 dicembre 2004, n. 10.

[15] Articolo abrogato dall’art. 18 della L.P. 22 dicembre 2004, n. 13, con la decorrenza ivi indicata.

[16] Comma abrogato dall’art. 8 della L.P. 11 marzo 2005, n. 3.

[17] Comma modificato dall’art. 10 della L.P. 25 luglio 2002, n. 9 e così sostituito dall’art. 17 della L.P. 30 dicembre 2002, n. 15.

[18] Comma inserito dall’art. 17 della L.P. 10 febbraio 2005, n. 1.

[19] Articolo abrogato dall'art. 37 della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11, con la decorrenza ivi prevista.

[20] Comma abrogato dall’art. 14 della L.P. 29 luglio 2005, n. 13 con la decorrenza ivi indicata.

[21] Articolo abrogato dall’art. 15 della L.P. 11 marzo 2005, n. 3, con la decorrenza ivi indicata. A tale, proposito, vedi l'art. 40 del D.P.G.P. 27 febbraio 2007, n. 3-83/Leg.

[22] Comma abrogato dall’art. 20 della L.P. 30 dicembre 2002, n. 15.

[23] Comma abrogata dall’art. 51 della L.P. 15 maggio 2002, n. 7.

[24] Articolo abrogato dall'art. 115 della L.P. 23 maggio 2007, n. 11, con la decorrenza ivi prevista.

[25] Articolo abrogato dall'art. 115 della L.P. 23 maggio 2007, n. 11, con la decorrenza ivi prevista.

[26] Comma così sostituito dall'art. 38 della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11.

[27] Comma inserito dall’art. 7 della L.P. 15 dicembre 2004, n. 10.

[28] Comma abrogato dall'art. 24 della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11, con la decorrenza ivi prevista.

[29] Comma modificato dall'art. 22 della L.P. 12 maggio 2004, n. 4 e abrogato dall'art. 24 della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11, con la decorrenza ivi prevista.

[30] Comma abrogato dall'art. 22 della L.P. 12 maggio 2004, n. 4.

[31] Comma abrogato dall'art. 24 della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11, con la decorrenza ivi prevista.

[32] Comma così modificato dall’art. 22 della L.P. 30 dicembre 2002, n. 15.

[33] Comma così modificato dall’art. 17 della L.P. 29 dicembre 2005, n. 20.

[34] Comma aggiunto dall’art. 13 della L.P. 25 luglio 2002, n. 9.

[35] Comma aggiunto dall’art. 13 della L.P. 25 luglio 2002, n. 9.

[36] Comma inserito dall'art. 26 della L.P. 12 maggio 2004, n. 4.

[37] Comma così modificato dall’art. 13 della L.P. 25 luglio 2002, n. 9.

[38] Articolo abrogato dall’art. 21 della L.P. 1 agosto 2002, n. 11 a decorrere dalla data indicata dall’art. 21 della stessa L.P. 11/2002.

[39] Articolo abrogato dall’art. 17 della L.P. 22 dicembre 2004, n. 13.

[40] Articolo abrogato dall'art. 10 della L.P. 15 novembre 2007, n. 19.

[41] Articolo abrogato dall'art. 54 della L.P. 27 luglio 2007, n. 13, con la decorrenza ivi prevista.

[42] Articolo abrogato dall'art. 54 della L.P. 27 luglio 2007, n. 13, con la decorrenza ivi prevista.

[43] Comma abrogato dall'art. 26 della L.P. 14 febbraio 2007, n. 5, con la limitazione di ivi prevista.

[44] Comma abrogato dall'art. 26 della L.P. 14 febbraio 2007, n. 5, con la limitazione di ivi prevista.

[45] Comma così modificato dall’art. 28 della L.P. 1 agosto 2003, n. 5.

[46] Articolo abrogato dall’art. 62 della L.P. 28 marzo 2003, n. 4.

[47] Articolo abrogato dall'art. 36 della L.P. 3 aprile 2007, n. 9.

[48] Articolo abrogato dall’art. 62 della L.P. 28 marzo 2003, n. 4.

[49] Articolo abrogato dall’art. 4 della L.P. 11 marzo 2005, n. 3, con la decorrenza ivi indicata.

[50] Articolo abrogato dall’art. 62 della L.P. 28 marzo 2003, n. 4.

[51] Articolo abrogato dall’art. 62 della L.P. 28 marzo 2003, n. 4.

[52] Articolo abrogato dall’art. 62 della L.P. 28 marzo 2003, n. 4.

[53] Articolo abrogato dall’art. 62 della L.P. 28 marzo 2003, n. 4.

[54] Articolo abrogato dall'art. 115 della L.P. 23 maggio 2007, n. 11, con la decorrenza ivi prevista.