§ 5.2.55 - Legge Provinciale 3 novembre 2000, n. 12.
Interventi a favore dei trentini emigrati all'estero e dei loro discendenti.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.2 assistenza sociale
Data:03/11/2000
Numero:12


Sommario
Art. 1.  Principi e finalità.
Art. 2.  Destinatari degli interventi.
Art. 3.  Consultori all'estero.
Art. 4.  Compiti del consultore.
Art. 5.  Conferenza dei consultori e partecipazione delle associazioni.
Art. 6.  Associazioni e concessione di contributi alle stesse.
Art. 7.  Informazione e divulgazione culturale.
Art. 8.  Attività sociali e culturali.
Art. 9.  Soggiorni e interscambi.
Art. 10.  Studi, indagini e ricerche.
Art. 11.  Interventi di promozione e sviluppo.
Art. 12.  Interventi per il rimpatrio.
Art. 13.  Incentivazione alle attività economiche.
Art. 14.  Interventi in materia di edilizia abitativa.
Art. 15.  Assegnazione di aree edificabili.
Art. 16.  Estensione degli interventi in materia di edilizia abitativa e di aree edificabili.
Art. 17.  Funzionario delegato.
Art. 18.  Convenzioni.
Art. 19.  Abrogazione e norme transitorie.
Art. 20.  Disposizioni finanziarie.
Art. 21.  Entrata in vigore.


§ 5.2.55 - Legge Provinciale 3 novembre 2000, n. 12.

Interventi a favore dei trentini emigrati all'estero e dei loro discendenti.

(B.U. 14 novembre 2000, n. 47).

 

     Art. 1. Principi e finalità.

     1. La Provincia autonoma di Trento riconosce:

     a) il significato e il valore della presenza all'estero di una consistente popolazione di origine trentina e il contributo dato dall'emigrazione all'edificazione del Trentino e alla sua promozione all'estero;

     b) l'emigrazione quale risorsa culturale ed economica da valorizzare in un rapporto di reciproco interesse tra la comunità trentina residente e quella emigrata;

     c) la positività di relazioni interculturali quale fonte di reciproco arricchimento e momento di concreta manifestazione di solidarietà internazionale.

     2. La Provincia promuove e consolida, utilizzando le proprie competenze, le relazioni con i trentini all'estero e con i loro discendenti, in tal modo contribuendo all'attuazione delle politiche generali per gli italiani all'estero. In particolare essa promuove:

     a) iniziative per diffondere la conoscenza della cultura italiana, con particolare riferimento alla specificità trentina, quale strumento per la consapevolezza e la conservazione delle radici;

     b) iniziative per favorire la diffusione dell'informazione sul Trentino e sull'emigrazione trentina;

     c) iniziative rivolte a consolidare anche nella popolazione residente la conoscenza e la memoria storica circa la vicenda dell'emigrazione trentina e a far conoscere la realtà attuale delle comunità trentine all'estero e le culture dei paesi nei quali le stesse sono integrate;

     d) forme di comunicazione, di formazione, di partecipazione, di solidarietà e di aiuto fra e per gli emigrati trentini;

     e) la valorizzazione dell'associazionismo fra gli emigrati trentini;

     f) iniziative per l'elevazione culturale, professionale e materiale di emigrati trentini in situazioni svantaggiate;

     g) iniziative per favorire il pieno inserimento degli emigrati trentini nel contesto socio-economico della società di accoglienza;

     h) la valorizzazione di competenze professionali ed imprenditoriali di trentini all'estero, anche al fine di favorire rapporti economici tra il Trentino ed i paesi nei quali si sono consolidate comunità di origine trentina;

     i) interventi rivolti ad agevolare il rientro degli emigrati che intendono rimpatriare ed il loro inserimento o reinserimento nel contesto socio economico della provincia.

 

     Art. 2. Destinatari degli interventi.

     1. Sono destinatari degli interventi della presente legge gli emigrati trentini all'estero. A tal fine sono considerati emigrati, ancorché non in possesso della cittadinanza italiana:

     a) le persone che, per nascita o per residenza, siano originarie di un comune appartenente all'attuale provincia di Trento e siano residenti all'estero per ragioni di lavoro per un periodo minimo di due anni;

     b) il coniuge, non separato legalmente, ed i discendenti, residenti all'estero, delle persone in possesso dei requisiti di cui alla lettera a).

     2. La qualifica di emigrato di cui al comma 1 permane per due anni dalla data di acquisto o di riacquisto della residenza in Italia.

     3. In caso di rientro in Italia per invalidità, infortunio, malattia professionale o disoccupazione involontaria, si prescinde dal requisito dei due anni di residenza all'estero.

     4. Fatta eccezione per le iniziative nell'ambito dell'informazione e della divulgazione culturale di cui all'articolo 7, sono escluse dagli interventi previsti dalla presente legge le persone dipendenti all'estero dallo Stato, da enti, istituzioni ed imprese italiani.

     5. La Giunta provinciale stabilisce con propria deliberazione le modalità di accertamento della qualifica di emigrato trentino all'estero e di ogni altro requisito necessario per l'accesso ai benefici disposti dalla presente legge.

     6. Ai fini dell'assolvimento di oneri od obblighi e dell'accesso a benefici disposti da leggi provinciali, la posizione del cittadino emigrato trentino all'estero ed iscritto all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) di un comune della provincia è parificata a quella del cittadino iscritto nell'anagrafe della popolazione residente.

 

     Art. 3. Consultori all'estero.

     1. Per la definizione e l'attuazione degli interventi a favore dei trentini all'estero, la Provincia si avvale della collaborazione di consultori, scelti nel numero massimo di quindici fra persone aventi i requisiti di cui all'articolo 2 e che abbiano maturato esperienze nell'ambito dell'associazionismo fra emigrati, degli organismi rappresentativi dell'emigrazione italiana, del volontariato, del lavoro, delle professioni e della cultura.

     2. Per la scelta dei consultori possono avanzare segnalazioni gli organismi associativi di primo e di secondo grado di cui all'articolo 6, le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari italiani e, ove costituiti, i comitati degli italiani all'estero (COMITES) di cui alla legge 8 maggio 1985, n. 205 (Istituzione dei comitati dell'emigrazione italiana), come da ultimo modificata dalla legge 18 dicembre 1997, n. 439.

     3. Le segnalazioni devono essere effettuate entro novanta giorni dalla richiesta. Trascorso tale termine, la Giunta provinciale nomina i consultori sulla base delle segnalazioni pervenute. In mancanza di segnalazioni, la Giunta provinciale provvede ugualmente alla nomina dei consultori.

     4. I consultori sono nominati dalla Giunta provinciale e restano in carica per la durata della legislatura.

     5. In caso di dimissioni, di impossibilità ad espletare il proprio mandato o di inadempienze, i consultori sono sostituiti dalla Giunta provinciale facendo riferimento ai nominativi già segnalati, ovvero per diretta scelta.

     6. La competenza del consultore è riferita al territorio o a parti del territorio del Paese nel quale il consultore stesso risiede, secondo quanto stabilito dalla Giunta provinciale sentiti gli organismi iscritti al registro di cui all'articolo 6 e, ove occorra, può essere estesa ad altri Paesi.

 

     Art. 4. Compiti del consultore.

     1. Il consultore è il referente della Provincia nell'area di competenza assegnatagli, dove rappresenta le esigenze e le istanze delle collettività trentine ed opera su mandato della Provincia per il conseguimento dei fini di cui alla presente legge. In particolare:

     a) mantiene i rapporti con gli emigrati trentini e con le loro associazioni, con gli organismi rappresentativi dell'emigrazione italiana, con le autorità locali, con le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari italiani, con gli istituti italiani di cultura;

     b) contribuisce alla formulazione e all'attuazione degli interventi della Provincia, nonché alla verifica di congruità e di efficacia degli interventi stessi e delle relative spese da sostenersi all'estero;

     c) entro il 31 ottobre di ogni anno presenta alla Giunta provinciale una relazione sullo stato delle collettività trentine che rappresenta.

     2. L'attività dei consultori è svolta a titolo di volontariato ed è coordinata dall'assessore provinciale competente per l'emigrazione o da un suo delegato.

     3. Della nomina dei consultori è data comunicazione al Ministero degli Affari Esteri, al consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE) e alle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane nei Paesi rientranti nell'area di competenza dei consultori stessi.

     4. La Giunta provinciale definisce i criteri e le modalità per la copertura delle spese sostenute dai consultori nello svolgimento delle funzioni e in particolare per:

     a) rimborsare o sostenere direttamente le spese di viaggio, vitto e alloggio;

     b) attribuire specifiche indennità orarie, in misura comunque non superiore a quelle previste per i dirigenti della Provincia, anche in alternativa a quanto previsto dalla lettera a);

     c) corrispondere una somma forfetaria per spese telefoniche, postali e di cancelleria [1].

     5. Ai consultori, sentite le associazioni di cui all'articolo 6, possono essere affidati specifici incarichi per la realizzazione delle finalità di questa legge sulla base di apposita convenzione, che definisce anche i relativi impegni finanziari [2].

 

     Art. 5. Conferenza dei consultori e partecipazione delle associazioni.

     1. Allo scopo di definire le linee progettuali e programmatiche degli interventi provinciali in materia di emigrazione, viene convocata, di norma una volta all'anno, la conferenza dei consultori.

     2. Alla conferenza partecipano i legali rappresentanti degli organismi iscritti al registro di cui all'articolo 6 e due consiglieri, di cui uno su indicazione delle minoranze, designati dal Consiglio provinciale per la durata della legislatura.

     3. I legali rappresentanti degli organismi di cui al comma 2 vengono inoltre periodicamente convocati allo scopo di collaborare alla predisposizione e alla verifica dello stato di attuazione degli interventi.

 

     Art. 6. Associazioni e concessione di contributi alle stesse.

     1. La Provincia riconosce la funzione sociale, culturale, formativa ed assistenziale svolta dagli organismi associativi che, in base ad un ordinamento interno democratico, operano senza fini di lucro a favore degli emigrati trentini e dei loro discendenti, mantenendo vivi i legami con la terra d'origine.

     2. Al fine di instaurare e consolidare i rapporti fra il Trentino e la gente trentina all'estero, è istituito presso l'ufficio emigrazione della Provincia il registro delle associazioni degli emigrati trentini all'estero. In detto registro sono iscritti gli organismi associativi di secondo grado aventi sede in provincia di Trento, che dimostrano di avere operato per almeno cinque anni, e costituiti da almeno cinque organismi associativi di primo grado di cui al comma 3.

     3. Ai fini dell'iscrizione al registro, gli organismi associativi di primo grado devono risultare costituiti da almeno trenta soci appartenenti a nuclei familiari distinti ed in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2; è considerata valida l'iscrizione ad un solo organismo associativo.

     4. Nel caso di regioni in cui non sia presente alcun organismo associativo di primo grado, la Giunta provinciale può stabilire per la costituzione del primo di essi un numero minimo di soci di cui al comma 3 inferiore a venti.

     5. Agli organismi iscritti nel registro la Provincia può concedere contributi annuali, nella misura massima del 95 per cento della spesa ammessa, per sostenerne l'attività e per la realizzazione di specifici progetti d'intervento a favore di emigrati trentini all'estero e di loro discendenti.

     6. La Giunta provinciale stabilisce con propria deliberazione le modalità e i termini per la presentazione delle domande d'iscrizione al registro e di contributo, i criteri per la determinazione della spesa ammessa, per la concessione e per l'erogazione del contributo, nonché le modalità per i controlli e per la rendicontazione.

     7. In deroga ai termini di cui al comma 6, la Provincia può concedere agli organismi iscritti nel registro sovvenzioni fino al 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile per la realizzazione di interventi relativi a particolari esigenze di carattere umanitario rivestenti i requisiti dell'imprevedibilità e dell'urgenza.

 

     Art. 7. Informazione e divulgazione culturale.

     1. La Provincia, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati, può sostenere spese per la pubblicazione e la diffusione dell'informazione agli emigrati, con particolare riferimento agli interventi a favore dell'emigrazione e alla divulgazione culturale.

     2. Al fine di promuovere nella popolazione trentina una maggiore conoscenza del fenomeno, dei problemi e della risorsa dell'emigrazione e per favorire forme di partecipazione, di incontro e di solidarietà, le pubblicazioni e i materiali inerenti l'emigrazione possono essere diffusi anche in provincia e a livello nazionale.

     3. In deroga a quanto disposto dall'articolo 2, le iniziative di cui al comma 1 possono essere estese ad enti, istituzioni e persone interessati alle problematiche dell'emigrazione trentina.

 

     Art. 8. Attività sociali e culturali.

     1. La Provincia può sostenere spese per:

     a) promuovere in Italia e all'estero incontri fra e con emigrati trentini, nonché incontri con le altre comunità regionali italiane all'estero e con le popolazioni dei paesi ospitanti;

     b) fornire alle comunità trentine all'estero materiali, strumenti ed attrezzature per mantenere il collegamento e promuovere nelle società delle quali fanno parte la conoscenza delle specificità storiche, istituzionali, sociali, culturali ed economiche della terra trentina;

     c) promuovere lo studio della lingua italiana;

     d) contribuire, mediante apposite convenzioni e la messa a disposizione di idonei materiali, alla promozione e allo sviluppo all'estero di sezioni di cultura italiana presso università, scuole, biblioteche, istituzioni e centri culturali aperti alla generalità dei cittadini;

     e) promuovere rapporti di gemellaggio tra scuole, associazioni, gruppi sportivi e organismi culturali del Trentino e le comunità di origine trentina all'estero, al fine di facilitare occasioni di conoscenza, di confronto e di scambio interculturali e di sensibilizzazione ai problemi dell'emigrazione.

     2. La Provincia può altresì istituire borse di studio per la frequenza in Italia e all'estero di corsi scolastici anche universitari nonché per la partecipazione a soggiorni di studio e di qualificazione di insegnanti di lingua e cultura italiana, ancorché non di origine trentina, i quali operino a favore di comunità trentine all'estero.

 

     Art. 9. Soggiorni e interscambi.

     1. La Provincia può sostenere spese per promuovere ed organizzare soggiorni formativi e di istruzione ed iniziative di interscambio che coinvolgano studenti e lavoratori trentini ed emigrati.

     2. Alle iniziative di cui al presente articolo possono partecipare emigrati all'estero originari di altre regioni italiane a condizione che le relative spese siano assunte dalle regioni competenti. In tal caso le spese sono anticipate dalla Provincia e successivamente reintegrate dalle regioni interessate.

 

     Art. 10. Studi, indagini e ricerche.

     1. La Provincia può sostenere spese per promuovere ed incentivare iniziative che consentano di acquisire al patrimonio storico-culturale del Trentino studi, indagini, ricerche, testimonianze, documenti e materiale d'archivio sul fenomeno migratorio. A tale scopo la Giunta provinciale può anche istituire borse di studio o di ricerca presso università, scuole, fondazioni, istituti e centri di ricerca italiani e stranieri, assegnare premi per tesi di laurea e per altri lavori di ricerca, nonché sostenere spese per la pubblicazione e divulgazione degli stessi.

     2. I risultati delle iniziative di cui al comma 1 possono essere diffusi secondo quanto disposto all'articolo 7, comma 3.

 

     Art. 11. Interventi di promozione e sviluppo.

     1. La Provincia può sostenere spese a favore di singoli emigrati, di gruppi, di organismi associativi, di comunità trentine all'estero per la realizzazione di specifici interventi di promozione e sviluppo nei settori della formazione scolastica e professionale, della solidarietà e della promozione socio-economica.

     2. Per la realizzazione delle attività e degli interventi di cui al comma 1 la Provincia può avvalersi della collaborazione degli organismi associativi di cui all'articolo 6 e di competenti uffici ed organismi dei Paesi nei quali le iniziative vengono attuate.

 

     Art. 12. Interventi per il rimpatrio.

     1. La Provincia può sostenere spese per l'accoglimento di nuclei familiari che rimpatriano, per il loro trasporto dalla località di arrivo sul territorio nazionale alla località di destinazione e per immediate necessità di prima sistemazione.

     2. La Provincia può disporre il rimborso anche parziale delle spese di viaggio di rimpatrio ovvero, su motivata richiesta di uffici consolari italiani, disporne il prepagamento, nonché concorrere alle spese per il trasporto delle masserizie e, anche in presenza di interventi previsti nell'ambito dei servizi socio-assistenziali di base, corrispondere speciali contributi e sostenere spese per favorire l'inserimento o il reinserimento in Italia.

     3. La Provincia può rimborsare le spese sostenute per la traslazione in Italia di salme di emigrati all'estero, per la parte eventualmente non coperta da enti o istituzioni pubblici o privati. Per spese di traslazione devono intendersi le sole spese di trasporto, comprese quelle dipendenti dall'osservanza di prescrizioni di legge. La domanda è presentata alla Provincia, dal coniuge o dal convivente, ovvero da uno dei genitori o dei figli, ovvero da un fratello o sorella.

     4. La Giunta provinciale stabilisce con propria deliberazione le modalità e i termini per la presentazione delle domande, per la determinazione della spesa ammessa, per la concessione e per l'erogazione del contributo, nonché i criteri per la determinazione della misura degli interventi di cui al comma 2.

 

     Art. 13. Incentivazione alle attività economiche.

     1. La Provincia attua interventi rivolti ad agevolare gli emigrati che rientrano definitivamente in Trentino e che avviano attività economiche, anche in forma associativa, nei settori dell'agricoltura, dell'artigianato, del commercio, del turismo e dei servizi, secondo quanto previsto dalla legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (Interventi della Provincia autonoma di Trento per il sostegno dell'economia e della nuova imprenditorialità. Disciplina dei patti territoriali in modifica della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 e disposizione in materia di commercio), come da ultimo modificata dalla legge provinciale 19 giugno 2000, n. 7, e dalle leggi provinciali di settore, nelle misure massime ivi previste.

     2. La Provincia può inoltre concorrere in misura non superiore al 90 per cento alle spese documentate di trasporto di macchinari e di strumenti di lavoro posseduti all'estero e trasferiti in provincia per l'avvio di attività.

     3. Nella concessione delle agevolazioni previste dalle leggi provinciali d'incentivazione alle attività economiche, a parità di condizione con gli altri richiedenti, è data priorità agli emigrati che siano rientrati da non più di un anno alla data di presentazione della domanda.

 

     Art. 14. Interventi in materia di edilizia abitativa.

     1. Nei piani previsti dall'articolo 1, comma 2, della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa), come modificato dall'articolo 23 della legge provinciale 3 settembre 1993, n. 23, sono previsti annualmente specifici interventi nell'ambito dell'edilizia abitativa pubblica ed agevolata da destinare agli emigrati di origine trentina. Fermo restando quanto diversamente previsto dal presente articolo, per l'attuazione degli interventi stessi si applica la disciplina contenuta nella medesima legge provinciale n. 21 del 1992, come da ultimo modificata dall'articolo 34 della legge provinciale 4 settembre 2000, n. 11.

     2. Per gli interventi di cui al comma 1 sono stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale:

     a) i termini per la presentazione delle domande;

     b) la documentazione tecnico-amministrativa da allegare alla domanda;

     c) la quantificazione e la specificazione, ove necessario, delle spese ammissibili a contributo;

     d) i criteri e le modalità per la concessione, la determinazione, l'erogazione e la liquidazione dei contributi;

     e) i criteri e le modalità per l'assegnazione degli alloggi di edilizia abitativa pubblica;

     f) ogni altro elemento necessario per l'attuazione del presente articolo.

     3. In deroga a quanto disposto all'articolo 82, commi 1 e 2, della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21, come da ultimo modificato dall'articolo 44 della legge provinciale 27 agosto 1999, n. 3, in ordine al rispetto dell'obbligo di occupazione, l'alloggio oggetto del contributo deve essere occupato entro cinque anni dalla data del verbale di accertamento di fine lavori in caso di realizzazione di opere, o dalla data di consistenza e conformità in caso di acquisto. Qualora l'alloggio venga occupato dopo il suddetto termine, il beneficiario è tenuto alla restituzione di una quota dei contributi già erogati nella misura e con le modalità stabilite con deliberazione della Giunta provinciale. In caso di mancata occupazione dell'alloggio entro dieci anni dalla data del verbale di accertamento di fine lavori in caso di realizzazione di opere, o dalla data di consistenza e conformità in caso di acquisto, si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 82 della medesima legge provinciale n. 21 del 1992.

     4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche agli emigrati già beneficiari di contributi concessi ai sensi delle previgenti disposizioni in materia di edilizia abitativa; sono inclusi i casi per i quali sia già stato adottato il provvedimento sanzionatorio in applicazione dell'articolo 55 della legge provinciale 6 giugno 1983, n. 16 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa).

     5. Le deliberazioni di cui al comma 2 sono pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione.

 

     Art. 15. Assegnazione di aree edificabili.

     1. Nell'assegnazione di aree destinate ai piani per l'edilizia abitativa ed ai piani per gli insediamenti produttivi, i comuni possono riservare, per un periodo di almeno due anni, una quota non superiore al 10 per cento delle aree stesse a favore di emigrati di origine trentina rimpatriati in provincia.

 

     Art. 16. Estensione degli interventi in materia di edilizia abitativa e di aree edificabili.

     1. Gli interventi previsti dagli articoli 14 e 15 sono estesi ai cittadini della ex Jugoslavia di origine trentina, ai sensi dell'articolo 2 della presente legge, che abbiano stabilito la residenza in un comune della provincia di Trento in data successiva al 31 dicembre 1990 ed abbiano acquisito la cittadinanza italiana ovvero siano muniti di regolare permesso di soggiorno. Tale estensione opera per cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 17. Funzionario delegato.

     1. Il Presidente della Giunta provinciale ha la facoltà di autorizzare presso la tesoreria provinciale aperture di credito a favore di funzionari delegati per l'attuazione degli interventi di cui alla presente legge. Ove ricorrano le condizioni, si applicano le norme di cui all'articolo 5, commi 6 e 7, della legge provinciale 17 marzo 1988, n. 10 (Sostegno alla cooperazione per lo sviluppo), come modificato dall'articolo 3 della legge provinciale 29 aprile 1993, n. 14.

 

     Art. 18. Convenzioni.

     1. Per la realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge la Giunta provinciale può stipulare apposite convenzioni secondo quanto previsto dalla legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento), come da ultimo modificata dall'articolo 8 della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3, ricorrendo prioritariamente agli organismi associativi di cui all'articolo 6.

 

     Art. 19. Abrogazione e norme transitorie.

     1. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate:

     a) la legge provinciale 28 aprile 1986, n. 13 (Interventi nel settore dell'emigrazione);

     b) l'articolo 8 della legge provinciale 20 gennaio 1987, n. 3 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Provincia autonoma di Trento - legge finanziaria);

     c) gli articoli 20 e 21 della legge provinciale 2 maggio 1990, n. 13 (Interventi nel settore dell'immigrazione straniera extracomunitaria);

     d) l'articolo 9 della legge provinciale 29 aprile 1993, n. 14 (Modificazioni alle leggi provinciali 17 marzo 1988, n. 10 sulla cooperazione per lo sviluppo, 28 aprile 1986, n. 13 sull'emigrazione, e 13 febbraio 1992, n. 8 sul volontariato, nonché disposizioni sugli interventi per l'emergenza);

     e) l'articolo 1 della legge provinciale 12 settembre 1994, n. 6 (Disposizioni modificative della normativa vigente in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e in materia di edilizia abitativa);

     f) le lettere l), m) e n) del comma 1 dell'articolo 7 della legge provinciale 12 febbraio 1996, n. 3 (Disposizioni sulla proroga degli organi amministrativi);

     g) l'articolo 46 della legge provinciale 27 agosto 1999, n. 3 (Misure collegate con l'assestamento del bilancio per l'anno 1999).

     2. Gli atti conseguenti agli impegni di spesa assunti entro la data di cui al comma 1 sono definiti secondo le procedure previste dalla legge provinciale 28 aprile 1986, n. 13 e dalle disposizioni ivi richiamate.

     3. Le domande presentate ai sensi della legge provinciale 28 aprile 1986, n. 13, per le quali non si sia ancora provveduto alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere esaminate secondo la disciplina prevista dalla presente legge.

     4. Nella prima applicazione della presente legge:

     a) le associazioni già iscritte ai sensi dell'articolo 21 della legge provinciale 28 aprile 1986, n. 13 sono iscritte d'ufficio nel registro delle associazioni degli emigrati trentini all'estero di cui all'articolo 6 della presente legge [3];

     b) fino al 31 dicembre 2000 gli interventi e le spese di cui agli articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 possono essere attuati sulla base di quanto previsto dalla legge provinciale 28 aprile 1986, n. 13.

 

     Art. 20. Disposizioni finanziarie.

     1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 4, comma 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13, si provvede con la riduzione delle spese conseguenti all'abrogazione della legge provinciale 28 aprile 1986, n. 13, prevista dall'articolo 19, comma 1, lettera a), della presente legge (upb 21.4.110 - capitolo 31400 e upb 21.4.205 - capitolo 31408).

     2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 14, si provvede con la riduzione delle spese conseguenti all'abrogazione dell'articolo 1 della legge provinciale 12 settembre 1994, n. 6, prevista dall'articolo 19, comma 1, lettera e), della presente legge (varie upb).

 

     Art. 21. Entrata in vigore.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

 

 


[1] Comma così sostituito dall’art. 7 della L.P. 22 dicembre 2004, n. 13.

[2] Comma così sostituito dall’art. 7 della L.P. 22 dicembre 2004, n. 13.

[3] Lettera così modificata dall'art. 58 della L.P. 22 marzo 2001, n. 3.