§ 3.3.26 - Legge Provinciale 12 settembre 1994, n. 6.
Disposizioni modificative della normativa vigente in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e in materia di edilizia abitativa.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:3. assetto del territorio
Capitolo:3.3 lavori pubblici
Data:12/09/1994
Numero:6


Sommario
Art. 1.  Modifiche alla legge provinciale 28 aprile 1986, n. 13 concernente «Interventi nel settore dell'emigrazione».
Art. 2.  Sostituzione dell'articolo 50 ter della legge provinciale 3 gennaio 1983, n. 2 e altre disposizioni in materia di passaggi a livello.
Art. 3.  Modifiche all'articolo 1 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26.
Art. 4.  Modifiche all'articolo 2 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26.
Art. 5.  Modifiche all'articolo 4 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26.
Art. 6.  Modifiche al capo II della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26.
Art. 7.  Sostituzione dell'articolo 9 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26.
Art. 8.  Modifiche all'articolo 14 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26.
Art. 9.  Modifiche all'articolo 15 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26.
Art. 10.  Modifiche all'articolo 16 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26.
Art. 11.  Modifiche all'articolo 17 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26,
Art. 12.  Sostituzione dell'articolo 19 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26.
Art. 13.  Modifiche all'articolo 20 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26.
Art. 14.  Modifiche all'articolo 24 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26.
Art. 15.  Modifiche agli articoli 31 e 32 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26.
Art. 16.  Modifiche all'articolo 33 della legge provinciale 10 settembre 1993. n. 26.
Art. 17.  Modifiche all'articolo 34 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26.
Art. 18.  Modifiche all'articolo 36 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26.
Art. 19.  Modifiche all'articolo 37 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26.
Art. 20.  Modifiche all'articolo 38 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26.
Art. 21.  Modifiche all'articolo 39 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26.
Art. 22.  Modifiche all'articolo 40 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26.
Art. 23.  Modifiche all'articolo 43 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26.
Art. 24.  Modifiche all'articolo 45 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26.
Art. 25.  Modifiche all'articolo 51 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26.
Art. 26.  Sostituzione dell'articolo 52 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26.
Art. 27.  Sostituzione dell'articolo 54 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26.
Art. 28.  Sostituzione dell'articolo 55 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26.
Art. 29.  Sostituzione dell'articolo 56 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26.
Art. 30.  Sostituzione dell'articolo 57 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26.
Art. 31.  Sostituzione dell'articolo 58 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26.
Art. 32.  Modifica all'allegato C alla legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12.
Art. 33.  Disposizioni in ordine ai vincoli sugli immobili insistenti su aree cedute ai sensi della legge provinciale 30 dicembre 1972, n. 31.
Art. 34.  Modifiche all'articolo 4 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21.
Art. 35.  Modifiche all'articolo 10 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21.
Art. 36.  Modifiche all'articolo 27 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21.
Art. 37.  Modifiche all'articolo 28 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21.
Art. 38.  Modifiche all'articolo 31 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21.
Art. 39.  Modifiche all'articolo 34 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21.
Art. 40.  Modifiche all'articolo 40 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21.
Art. 41.  Modifiche all'articolo 41 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21.
Art. 42.  Modifiche all'articolo 54 della legge provinciale 13 novembre 1992. n. 21.
Art. 43.  Modifiche all'articolo 56 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21.
Art. 44.  Modifiche all'articolo 68 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21.
Art. 45.  Modifiche all'articolo 83 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21.
Art. 46.  Modifiche all'articolo 84 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21.
Art. 47.  Modifiche all'articolo 102 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21.
Art. 48.  Ulteriori disposizioni in materia di edilizia abitativa.
Art. 49.  Variazioni di bilancio.
Art. 50.  Entrata in vigore.


§ 3.3.26 - Legge Provinciale 12 settembre 1994, n. 6.

Disposizioni modificative della normativa vigente in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e in materia di edilizia abitativa.

(B.U. 20 settembre 1994, n. 42).

CAPO I

    Modifiche alla legge provinciale 28 aprile 1986, n. 13 concernente

«Interventi nel settore dell'emigrazione».

 

Art. 1. Modifiche alla legge provinciale 28 aprile 1986, n. 13 concernente «Interventi nel settore dell'emigrazione». [1]

CAPO II

Modifiche alla legge provinciale 3 gennaio 1983, n. 2 concernente «Norme

per l'esecuzione di lavori pubblici di interesse provinciale» e alla legge

   provinciale 10 settembre 1993, n. 26 concernente «Norme in materia di

    lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli

appalti».

 

     Art. 2. Sostituzione dell'articolo 50 ter della legge provinciale 3 gennaio 1983, n. 2 e altre disposizioni in materia di passaggi a livello.

     1. L'articolo 50 ter della legge provinciale 3 gennaio 1983, n. 2, come introdotto dall'articolo 42 della legge provinciale 9 luglio 1993, n. 16, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     2. Le disposizioni dell'articolo 50 ter della legge provinciale 3 gennaio 1983, n. 2, come sostituito dal comma 1, si applicano anche alle convenzioni approvate alla data di entrata in vigore della presente legge.

     3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 del presente articolo si fa fronte con le autorizzazioni di spesa già disposte per i medesimi fini con il provvedimento legislativo concernente «Disposizioni concernenti l'autorizzazione e la variazione di spese previste da leggi provinciali e altre disposizioni finanziarie assunte per la formazione dell'assestamento del bilancio annuale 1994 e pluriennale 1994-1996 della Provincia autonoma di Trento» (cap. 52951).

 

     Art. 3. Modifiche all'articolo 1 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26.

     1. Il comma 3 dell'articolo 1 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 4. Modifiche all'articolo 2 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26.

     1. All'articolo 2 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 sono apportate le seguenti modifiche:

     (Omissis).

 

     Art. 5. Modifiche all'articolo 4 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26.

     1. I commi 4 e 5 dell'articolo 4 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26, sono sostituiti dai seguenti:

     (Omissis).

 

     Art. 6. Modifiche al capo II della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26.

     1. Nel capo II della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26, all'articolo 8 è anteposto il seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 7. Sostituzione dell'articolo 9 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26.

     1. L'articolo 9 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 8. Modifiche all'articolo 14 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26.

     1. Il comma 3 dell'articolo 14 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 9. Modifiche all'articolo 15 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26.

     1. All'articolo 15 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26, è aggiunto il seguente comma:

     (Omissis).

 

     Art. 10. Modifiche all'articolo 16 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26.

     1. Il comma 4 dell'articolo 16 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 11. Modifiche all'articolo 17 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26,

     1. Il comma 4 dell'articolo 17 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     2. Dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 12. Sostituzione dell'articolo 19 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26.

     1. L'articolo 19 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 13. Modifiche all'articolo 20 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26.

     1. All'articolo 20 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

     (Omissis).

 

     Art. 14. Modifiche all'articolo 24 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26.

     1. Nel comma 2 dell'articolo 24 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26, sono soppresse le parole «o lauree equipollenti».

     2. Il comma 4 dell'articolo 24 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 15. Modifiche agli articoli 31 e 32 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26.

     1. Nel comma 1 dell'articolo 31 e nel comma 2 dell'articolo 32 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26, sono soppresse le parole «dall'assessore competente per materia».

 

     Art. 16. Modifiche all'articolo 33 della legge provinciale 10 settembre 1993. n. 26.

     1. Il comma 4 dell'articolo 33 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 17. Modifiche all'articolo 34 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26.

     1. Il comma 6 dell'articolo 34 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 18. Modifiche all'articolo 36 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26.

     1. All'articolo 36 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26, sono apportate le seguenti modifiche:

     (Omissis).

 

     Art. 19. Modifiche all'articolo 37 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26.

     1. All'articolo 37 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26, sono apportate le seguenti modifiche:

     (Omissis).

 

     Art. 20. Modifiche all'articolo 38 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26.

     1. Il comma 3 dell'articolo 38 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 21. Modifiche all'articolo 39 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26.

     1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 39 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26, è sostituita dalla seguente:

     (Omissis).

     2. Il comma 3 dell'articolo 39 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 22. Modifiche all'articolo 40 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26.

     1. Il comma 1 dell'articolo 40 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 23. Modifiche all'articolo 43 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26.

     1. Il primo periodo della lettera b), del comma 2, dell'articolo 43 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 24. Modifiche all'articolo 45 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26.

     1. Il comma 2 dell'articolo 45 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 25. Modifiche all'articolo 51 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26.

     1. I commi 3 e 4 dell'articolo 51 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26, sono sostituiti dai seguenti:

     (Omissis).

 

     Art. 26. Sostituzione dell'articolo 52 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26.

     1. L'articolo 52 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 27. Sostituzione dell'articolo 54 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26.

     1. L'articolo 54 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 28. Sostituzione dell'articolo 55 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26.

     1. L'articolo 55 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 29. Sostituzione dell'articolo 56 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26.

     1. L'articolo 56 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 30. Sostituzione dell'articolo 57 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26.

     1. L'articolo 57 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26, è sostituito dal seguente:

     (Omissis)

 

     Art. 31. Sostituzione dell'articolo 58 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26.

     1. L'articolo 58 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

CAPO III

Modifiche alla legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 concernente «Nuovo ordinamento dei servizi e del personale della Provincia autonoma di Trento»

e successive modificazioni.

 

     Art. 32. Modifica all'allegato C alla legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12.

     (Omissis) [2].

CAPO IV

   Modifiche alla legge provinciale 30 dicembre 1972, n. 31 concernente

«Riordinamento della disciplina in materia di edilizia abitativa e norme

   sull'espropriazione per pubblica utilità» e alla legge provinciale 13

novembre 1992, n. 21 concernente «Disciplina degli interventi provinciali

in materia di edilizia abitativa» e ulteriori disposizioni in materia di

edilizia abitativa.

 

     Art. 33. Disposizioni in ordine ai vincoli sugli immobili insistenti su aree cedute ai sensi della legge provinciale 30 dicembre 1972, n. 31.

     1. Le modifiche apportate dall'articolo 63 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 all'articolo 75 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21.

 

     Art. 34. Modifiche all'articolo 4 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21.

     1. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 4 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21, tra le parole «operanti in imprese agricole» e le parole «familiari diretto-coltivatrici» sono inserite le parole «ivi comprese quelle».

 

     Art. 35. Modifiche all'articolo 10 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21.

     1. L'ultimo periodo del comma 6 dell'articolo 10 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 36. Modifiche all'articolo 27 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21.

     1. Il primo periodo del comma 3 dell'articolo 27 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     2. Dopo il comma 8 dell'articolo 27 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 è aggiunto il seguente comma:

     (Omissis).

 

     Art. 37. Modifiche all'articolo 28 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21.

     1. Dopo il comma 8 dell'articolo 28 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21, è aggiunto il seguente comma:

     (Omissis)

 

     Art. 38. Modifiche all'articolo 31 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21.

     1. Al primo periodo del comma 3 dell'articolo 31 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21, le parole «, nonché alle lettere b), c), d), e), f) e g) del comma 1 dell'articolo 4» sono sostituite dalle parole:

     (Omissis).

 

     Art. 39. Modifiche all'articolo 34 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21.

     1. Al comma 4 dell'articolo 34 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21, sono aggiunte le parole:

     (Omissis).

 

     Art. 40. Modifiche all'articolo 40 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21.

     1. Il comma 4 dell'articolo 40 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21, è sostituito dal seguente:

     (Omissis)

 

     Art. 41. Modifiche all'articolo 41 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21.

     1. Il comma 5 dell'articolo 41 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 42. Modifiche all'articolo 54 della legge provinciale 13 novembre 1992. n. 21.

     1. L'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 54 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 43. Modifiche all'articolo 56 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21.

     1. Il comma 4 dell'articolo 56 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 44. Modifiche all'articolo 68 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21.

     1. Il comma 4 dell'articolo 68 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 45. Modifiche all'articolo 83 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21.

     1. Il comma 2 dell'articolo 83 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     2. Il comma 5 dell'articolo 83 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     3. Al comma 7 dell'articolo 83 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21, sono soppresse le parole «i vincoli di cui ai commi 1 e 2 possono essere cancellati a cura e a spese dell'interessato dal libro fondiario e le eventuali rate residue di contributo cessano di essere erogate; parimenti».

 

     Art. 46. Modifiche all'articolo 84 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21.

     1. Al comma 2 dell'articolo 84 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21, tra le parole «dell'articolo 83,» e le parole «i contributi» sono inserite le parole:

     (Omissis).

 

     Art. 47. Modifiche all'articolo 102 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21.

     1. L'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 102 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21, così come modificato dall'articolo 23 della legge provinciale 3 settembre 1993, n. 23, è soppresso.

 

     Art. 48. Ulteriori disposizioni in materia di edilizia abitativa.

     1. Dalla data di entrata in vigore della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21, i beneficiari di contributi concessi successivamente alla predetta data in applicazione della legge provinciale 6 giugno 1983, n. 16 sono soggetti ai vincoli previsti dagli articoli 82 e seguenti della stessa legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21.

     2. In caso di trasferimento della proprietà dell'alloggio avvenuto in contrasto con le disposizioni previste dall'articolo 55 dell'abrogata legge provinciale 6 giugno 1983, n. 16, e dall'articolo 22 dell'abrogata legge provinciale 27 dicembre 1978, n. 62, e comunque decorso un periodo non inferiore a dieci anni dalla data del verbale di accertamento di fine lavori in caso di realizzazione di opere, o dalla data di consistenza e conformità in caso di acquisto, i beneficiari dei contributi concessi ai sensi delle citate leggi provinciali sono tenuti a restituire, in deroga alle sopra citate disposizioni, una quota di contributi erogati nella misura e con le modalità stabilite con deliberazione della Giunta provinciale. Le predette disposizioni si applicano ai trasferimenti di proprietà verificatisi dopo l'entrata in vigore della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21.

     3. Non si procede alla revoca dell'assegnazione dell'alloggio di edilizia abitativa pubblica in caso di figli ed equiparati

dell'assegnatario che abbiano acquistato, antecedentemente all'entrata in vigore della presente legge, un alloggio per occuparlo con proprio nucleo familiare a seguito di matrimonio e sempreché lo occupino entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; qualora l'alloggio acquistato risulti occupato e sullo stesso sia in corso una procedura di sfratto, il termine per l'obbligo dell'occupazione è protratto fin dalla data del rilascio dell'alloggio. Alle predette disposizioni sono adeguati eventuali provvedimenti di revoca già adottati.

CAPO V

Disposizioni finanziarie.

 

     Art. 49. Variazioni di bilancio.

     1. La Giunta provinciale è autorizzata ad apportare al bilancio le variazioni conseguenti alla presente legge, ai sensi del terzo comma dell'articolo 27 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, come sostituito dall'articolo 33, comma 3, della legge provinciale 3 settembre 1993, n. 23.

 

     Art. 50. Entrata in vigore.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

 

 

 


[1] Articolo abrogato dall'art. 19 della L.P. 3 novembre 2000, n. 12.

[2] Articolo abrogato dall'art. 55 della L.P. 3 febbraio 1995, n. 1.