§ 6.1.2 - L.P. 14 settembre 1979, n. 7.
Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di Trento.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 contabilità
Data:14/09/1979
Numero:7


Sommario
Art. 1.  Bilancio pluriennale.
Art. 2.  Efficacia del bilancio pluriennale.
Art. 3.  Quantificazione delle entrate nel bilancio pluriennale.
Art. 4.  Quantificazione delle spese nel bilancio pluriennale.
Art. 5.  Struttura del bilancio pluriennale.
Art. 6.  Progetti ed aree di attività e di intervento.
Art. 6 bis.  Copertura finanziaria delle leggi provinciali.
Art. 7.  Leggi che disciplinano spese continuative o ricorrenti.
Art. 8.  Leggi che disciplinano spese pluriennali.
Art. 9.  Disciplina delle procedure di spesa.
Art. 9 bis.  Modalità di erogazione dei finanziamenti e di esecuzione dei pagamenti.
Art. 10.  Esercizio finanziario.
Art. 11.  Presentazione ed approvazione del bilancio di previsione.
Art. 12.  Bilancio di previsione.
Art. 13.  Stanziamenti di competenza.
Art. 14.  Stanziamenti di cassa.
Art. 15.  Equilibrio del bilancio di competenza.
Art. 16.  Equilibrio del bilancio di cassa.
Art. 17.  Universalità ed integrità del bilancio.
Art. 18.  Classificazione delle entrate.
Art. 19.  Classificazione delle spese.
Art. 20.  Fondo di riserva per spese obbligatorie e di ordine.
Art. 21.  Fondo speciale per la rassegnazione in bilancio di residui perenti delle spese in conto capitale.
Art. 22.  Fondo di riserva per spese impreviste.
Art. 22 bis.  Fondi per l'integrazione di finanziamenti a favore di enti e soggetti finanziati dalla Provincia.
Art. 23.  Fondo di riserva del bilancio di cassa.
Art. 24.  Fondi globali.
Art. 25.  Utilizzazione dei fondi globali iscritti nel precedente bilancio.
Art. 26.  Legge finanziaria
Art. 27.  Variazioni di bilancio.
Art. 27 bis.  Modalità d'iscrizione in bilancio delle somme per l'esercizio di competenze trasferite o delegate dallo Stato.
Art. 27 ter.  Modalità d'iscrizione in bilancio delle somme relative al concorso della Provincia per il riequilibrio della finanza pubblica statale.
Art. 28.  Assestamento del bilancio.
Art. 29.  Divieto di storni.
Art. 30.  Fondi statali o regionali assegnati alla Provincia.
Art. 31.  Indebitamento.
Art. 31 bis.  Cessioni, cartolarizzazioni e fondi comuni di investimento immobiliare.
Art. 31 ter.  Modalità di erogazione dei contributi annui.
Art. 32.  Anticipazioni di cassa.
Art. 33.  Garanzie prestate dalla Provincia.
Art. 33 bis.  Anticipazione di provvidenze previste a carico dello Stato o dell'Unione europea.
Art. 34.  Spese degli enti locali per funzioni attribuite dalla Provincia.
Art. 35.  Bilanci degli enti pubblici funzionali e utilizzo delle assegnazioni provinciali.
Art. 36.  Esercizio provvisorio.
Art. 37.  Gestione provvisoria del bilancio.
Art. 38.  Autonomia contabile del Consiglio provinciale.
Art. 39.  Ragioneria della Provincia.
Art. 40.  Compiti della ragioneria della Provincia.
Art. 41.  Servizio di tesoreria della Provincia.
Art. 41 bis.  Documentazione e adempimenti mediante sistemi informatici.
Art. 41 ter.  Regolamento per l'attuazione delle procedure informatiche.
Art. 42.  Stadi delle entrate.
Art. 43.  Accertamento delle entrate.
Art. 43 bis.  Rimborsi di tributi.
Art. 44.  La riscossione delle entrate.
Art. 45.  Il versamento delle entrate.
Art. 46.  Norme integrative sugli agenti della riscossione.
Art. 47.  Conti giudiziali.
Art. 48.  Versamento e rendicontazione amministrativa delle entrate riscosse tramite agenti della riscossione.
Art. 49.  Altri obblighi degli agenti della riscossione.
Art. 50.  Snellimento nell'acquisizione e nel controllo delle entrate.
Art. 50 bis.  Semplificazione della riscossione delle entrate.
Art. 51.  Norme per la riscossione coattiva.
Art. 51 bis.  Riscossione rateale di entrate provinciali.
Art. 52.  Rinuncia alla riscossione di entrate provinciali di modesta entità.
Art. 53.  Ricognizione dei residui attivi.
Art. 54.  Stadi della spesa.
Art. 55.  Impegni di spesa.
Art. 56.  Verifiche sugli atti amministrativi.
Art. 57.  Liquidazione delle spese e richiesta emissione titolo di pagamento.
Art. 58.  Richiesta di emissione del titolo di pagamento.
Art. 59.  Pagamento delle spese.
Art. 60.  Modalità di effettuazione dei pagamenti.
Art. 60 bis.  Pagamento di spese obbligatorie per il funzionamento dell'amministrazione.
Art. 61.  Riscontro dei pagamenti.
Art. 62.  Funzionari delegati.
Art. 63.  Rendiconti dei funzionari delegati.
Art. 64.  Responsabilità dei funzionari delegati.
Art. 65.  Regolamento per le aperture di credito a favore dei funzionari delegati.
Art. 66.  Servizi economali.
Art. 67.  Le agenzie.
Art. 68.  Regolarizzazione d'ufficio degli atti sottoposti a verifica.
Art. 69.  Atti ineseguibili.
Art. 70.  Firma dagli atti.
Art. 71.  Residui passivi.
Art. 72.  Determinazione e ricognizione dai residui passivi.
Art. 73.  Rendiconto generale.
Art. 74.  Conto finanziario.
Art. 75.  Conto del patrimonio.
Art. 76.  Risultanze finali dell'esercizio.
Art. 77.  Procedure relative al rendiconto generale.
Art. 78.  Rendiconti degli enti pubblici funzionali della Provincia e spese degli enti locali.
Art. 78 bis.  Spesa per il personale.
Art. 78 ter.  Regolamento di contabilità.
Art. 79.  Applicazione della presente legge.
Art. 80.  Rideterminazione di stanziamenti di spesa pluriennale.
Art. 81.  Disciplina applicabile agli enti funzionali della Provincia
Art. 82.  Norma finale.


§ 6.1.2 - L.P. 14 settembre 1979, n. 7.

Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di Trento.

(B.U. 14 settembre 1979, n. 46 - straord.).

 

CAPO I

BILANCIO PLURIENNALE E LEGGI DI SPESA

 

     Art. 1. Bilancio pluriennale.

     1. Il bilancio pluriennale ed il bilancio annuale di previsione costituiscono strumenti finanziari della programmazione della Provincia autonoma di Trento.

     2. Il bilancio pluriennale è redatto in termini di competenza e copre un periodo non inferiore a tre anni. Esso è approvato con legge di approvazione del bilancio annuale [1].

     3. Il bilancio pluriennale si compone dello stato di previsione dell'entrata, dello stato di previsione della spesa e del quadro generale riassuntivo. Le entrate e le spese sono classificate secondo lo schema adottato per il bilancio annuale [2].

     4. I vincoli di equilibrio previsti per il bilancio annuale dall'articolo 15 devono essere rispettati anche per il bilancio pluriennale relativamente a ciascun anno del periodo considerato [3].

     5. Nel bilancio pluriennale sono iscritti uno o più fondi globali, destinati a far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi della Provincia che si perfezionino dopo l'approvazione del bilancio, nonché per l'integrazione degli stanziamenti di competenza - anche degli anni successivi compresi nel periodo di validità del bilancio pluriennale - dei capitoli o articoli destinati all'attuazione di interventi cofinanziati dall'Unione europea o dallo Stato ovvero finanziati dalla Regione, o per l'iscrizione in bilancio di nuovi capitoli o articoli finalizzati alla realizzazione dei medesimi interventi.[4].

     6. L'elenco dei capitoli relativi all'attuazione di interventi cofinanziati dall'Unione europea o dallo Stato o finanziati dalla Regione, che possono essere integrati secondo quanto previsto dal quinto comma, è allegato al documento tecnico [5].

     7. Agli atti previsti dal quinto comma del presente articolo si applica l'articolo 20, quinto comma [6].

 

     Art. 2. Efficacia del bilancio pluriennale.

     1. Il bilancio pluriennale rappresenta il quadro delle risorse che la Provincia prevede di acquisire e di impiegare nel periodo considerato, sia in base alla legislazione statale, regionale e provinciale già in vigore, sia in base ai previsti nuovi interventi legislativi.

     2. Esso costituisce, in particolare, sede per il riscontro della copertura finanziaria di nuove o maggiori spese autorizzate da leggi della Provincia a carico di esercizi futuri.

     3. L'adozione del bilancio pluriennale non comporta autorizzazione a riscuotere le entrate né a eseguirne le spese in esso previste.

 

     Art. 3. Quantificazione delle entrate nel bilancio pluriennale.

     1. Nel bilancio pluriennale, le entrate relative a tributi propri della Provincia, quelle per compartecipazioni a tributi erariali ed i proventi e gettiti di tributi erariali devoluti per Statuto interamente o in quota alla Provincia, sono indicate nell'ammontare presunto in base all'andamento del relativo gettito nell'anno in corso e negli anni precedenti, nonché in base alle previsioni formulate sulle variazioni future di tale gettito, attenendosi, per i tributi erariali, alle previsioni eventualmente formulate dal Governo e dagli organi nazionali della programmazione.

     2. Le entrate derivanti dalla quota di cui all'articolo 78 del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 sono indicate, per l'anno di inizio del bilancio pluriennale, in base alle risultanze dell'accordo previsto dal medesimo articolo e, per gli esercizi successivi, in base alle spese recate dalla legislazione nazionale e dal bi-lancio pluriennale dello Stato nei termini e con le modalità indicate dal medesimo articolo 78.

     3. Le entrate relative ad assegnazione e contributi speciali dello Stato, quelle per assegnazioni della Regione, quelle derivanti da proventi di servizi o attività della Provincia ed altre, sono indicate sulla base delle norme e dei criteri stabiliti nella legislazione in vigore.

     4. Sono altresì indicate le entrate derivanti dai prestiti e mutui già autorizzati, nonché, distintamente, le entrate derivanti da nuovi prestiti e mutui che si prevede di autorizzare e stipulare nel periodo considerato per provvedere ad investimenti in opere di carattere permanente e per spese previste dai pro-grammi di intervento della Provincia.

 

     Art. 4. Quantificazione delle spese nel bilancio pluriennale.

     1. Nel bilancio pluriennale sono indicate le spese conseguenti all'applicazione delle leggi in vigore e quelle necessarie per il funzionamento degli organi ed uffici provinciali nell'ammontare previsto, osservando in particolare le prescrizioni stabilite dal programma di sviluppo provinciale in ordine ai criteri e alle modalità di impiego delle risorse, nonché tenendo anche conto degli incrementi dipendenti dall'aumento dei prezzi e, per le spese di personale, dall'applicazione della normativa in vigore [7].

     2. Sono indicate inoltre, singolarmente o per aggregati, le spese previste da leggi che rinviano ai bilanci annuali la determinazione del rispettivo stanziamento, tenendo conto degli indirizzi della Provincia in ordine ai relativi settori di intervento.

     3. Sono altresì indicate le spese derivanti dal servizio dei prestiti e dei mutui già contratti, nonché, distintamente, di quelli che si prevede di autorizzare e stipulare nel corso del periodo considerato a norma dell'ultimo comma dell'articolo 3.

     4. Sono infine indicate le spese dipendenti dai nuovi previsti interventi legislativi della Provincia, nell'ammontare presunto secondo i programmi o gli indirizzi elaborati, comprese le spese per il servizio di nuovi prestiti e mutui nonché per i limiti di impegno.

     5. Il bilancio pluriennale è considerato capiente ai fini della copertura di nuove o maggiori spese a carattere pluriennale, ai sensi del secondo comma dell'articolo 2, fino a concorrenza della differenza tra il totale delle entrate in esso iscritte a norma dell'articolo 3 ed il totale delle spese già predeterminate, previste a norma del primo, del secondo e della prima parte del terzo comma del presente articolo.

 

     Art. 5. Struttura del bilancio pluriennale. [8]

     [1. Il bilancio pluriennale si compone dello stato di previsione delle entrate, dello stato di previsione delle spese e del quadro riassuntivo.

     2. Nel bilancio pluriennale le entrate sono classificate secondo lo schema adottato per la classificazione delle entrate nel bilancio annuale di previsione a norma dell'articolo 18. Esse sono di norma distinte in capitoli, ma possono essere raggruppate per categorie e, nell'ambito di queste ultime, per tipi significativi di capitoli in relazione ai criteri assunti per la loro previsione.]

     3. Le spese sono ripartite in settori funzionali disposti con riferimento ad aggregazioni organiche di competenze e, nell'ambito di questi, per programmi, titoli, servizi e rubriche in relazione, rispettivamente, ai complessi coordinati di attività, ai principali aggregati economici, alle strutture che gestiscono le attività e alla natura degli interventi. Le spese possono inoltre essere classificate in relazione ad elementi caratterizzanti e significativi del programma di sviluppo provinciale. Qualora i criteri di classificazione adottati comportino variazioni rispetto alla classificazione delle spese nel bilancio annuale, il bilancio pluriennale, al fine di assicurare il necessario raccordo, dovrà comunque indicare per le diverse ripartizioni di spesa i capitoli e gli articoli del bilancio annuale [9].

     3 bis. L'individuazione dei progetti nel bilancio pluriennale è effettuata in relazione agli interventi che presentano i requisiti previsti dalla legge provinciale concernente: "Nuova disciplina della programmazione di sviluppo e adeguamento delle norme in materia di contabilità e di zone svantaggiate", con riferimento in particolare ai progetti strategici e agli altri progetti approvati dalla Giunta provinciale. In mancanza di specifica individuazione il bilancio pluriennale indica comunque gli elementi finanziari dei progetti in apposite parti descrittive [10].

     4. Le disposizioni relative alla classificazione delle entrate e delle spese di cui al presente articolo possono essere attuate anche attraverso modalità di riclassificazione delle stesse in relazione ai codici di individuazione previsti per ciascun capitolo o articolo del bilancio annuale [11].

     5. Per ogni ripartizione dell'entrata e della spesa è indicata in corrispondenza con le previsioni del bilancio annuale, la quota di ogni entrata e di ogni spesa relativa al primo esercizio del periodo pluriennale considerato.

     6. Qualora le previsioni di entrata e di spesa per ogni ripartizione del bilancio pluriennale siano rappresentate mediante raggruppamenti di capitoli, nel bilancio annuale viene data indicazione delle relative previsioni in corrispondenza di ciascun capitolo [12].

     7. I vincoli di equilibrio previsti per il bilancio annuale dall'articolo 15 devono essere rispettati anche per il bilancio pluriennale relativamente a ciascun anno del periodo considerato [13].

     8. Il quadro riassuntivo riporta le entrate e le spese ripartite secondo i criteri di classificazione previsti dal presente articolo [14].

 

     Art. 6. Progetti ed aree di attività e di intervento. [15]

 

     Art. 6 bis. Copertura finanziaria delle leggi provinciali. [16]

     1. Le leggi provinciali che comportano nuove o maggiori spese o minori entrate ne indicano l'ammontare e la copertura finanziaria, sia agli effetti del bilancio annuale, sia del bilancio pluriennale vigenti alla data di approvazione.

     2. Qualora il bilancio per l'esercizio finanziario successivo sia già stato approvato, l'ammontare degli oneri e la relativa copertura finanziaria sono riferiti, se necessario, al predetto bilancio.

 

     Art. 7. Leggi che disciplinano spese continuative o ricorrenti. [17]

 

     Art. 8. Leggi che disciplinano spese pluriennali. [18]

     1. Le leggi pluriennali di spesa in conto capitale quantificano la spesa complessiva, l'onere per competenza relativo al primo anno di applicazione, nonché le quote di competenza attribuite da ciascuno degli anni considerati nel bilancio pluriennale. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 26, comma 3, lettera a), la legge finanziaria può annualmente rimodulare le quote previste per ciascuno degli anni considerati nel bilancio pluriennale, nei limiti dell'autorizzazione complessiva [19].

     2. Le leggi di spesa a carattere permanente quantificano l'onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio pluriennale. Esse indicano inoltre l'onere a regime ovvero, nel caso in cui non si tratti di spese obbligatorie, possono rinviare le quantificazioni dell'onere annuo alla legge finanziaria.

     3. Le leggi provinciali che autorizzano la concessione di agevolazioni nella forma di contributi in annualità determinano per ciascun limite di impegno l'importo, la decorrenza, la durata massima e la copertura riferita al bilancio pluriennale. L'iscrizione in bilancio delle annualità successive alla prima è disposta anche in misura inferiore agli importi autorizzati in relazione agli impegni di spesa assunti ai sensi dell'articolo 55 [20].

 

     Art. 9. Disciplina delle procedure di spesa. [21]

 

     Art. 9 bis. Modalità di erogazione dei finanziamenti e di esecuzione dei pagamenti. [22]

     1. Al fine di favorire un'equilibrata e coordinata gestione delle disponibilità liquide della Provincia con quelle degli enti, soggetti ed organismi destinatari in via continuativa di trasferimenti a carico del bilancio provinciale, le erogazioni di finanziamenti o contributi per la gestione previste dalle leggi provinciali sulla base dei fabbisogni periodici di cassa sono effettuate, anche in deroga alle disposizioni previste nelle medesime leggi, per periodi ed importi determinati anche in via convenzionale e secondo modalità stabilite dalla Giunta provinciale, in relazione alla situazione di cassa, nonchè alla natura e dinamica dei fabbisogni finanziari dei predetti enti, soggetti ed organismi.

     2. Qualora gli enti, soggetti ed organismi di cui al comma 1 siano finanziati in via prevalente dalla Provincia, il capitolato speciale per l'affidamento del servizio di tesoreria può inoltre stabilire particolari modalità per l'esecuzione dei pagamenti relativi ai trasferimenti ai predetti enti, soggetti ed organismi [23].

     3. Al fine di assicurare la continuità dell'attività delle agenzie, enti pubblici e società a partecipazione pubblica destinatari in via continuativa di trasferimenti a carico del bilancio provinciale, la Giunta provinciale, fino ad avvenuto espletamento degli adempimenti previsti dalle singole leggi provinciali, è autorizzata ad assegnare acconti sui finanziamenti e contributi per la gestione, nei limiti degli stanziamenti previsti dal bilancio ed in misura comunque non superiore al cinquanta per cento delle assegnazioni disposte per l'anno precedente, rimanendo comunque subordinata l'erogazione alla verifica del regolare svolgimento dell'attività dei predetti enti, agenzie e società. Per le medesime finalità, analoga previsione può essere contenuta nelle convenzioni con enti, soggetti ed organismi che disciplinano l'espletamento di attività di carattere continuativo e ricorrente. Al fine di sopperire a temporanee esigenze di cassa delle società a prevalente partecipazione provinciale, la Provincia può disporre l'erogazione in via anticipata di contributi e di finanziamenti provinciali alle predette società secondo modalità e criteri stabiliti dalla Giunta provinciale. Per la copertura delle spese derivanti da interventi previsti da piani o programmi approvati dalla Provincia, la Giunta provinciale, nei casi e secondo modalità stabiliti con proprie deliberazioni e fino alla concorrenza dei fabbisogni finanziari, è altresì autorizzata ad anticipare alle agenzie e agli enti funzionali le somme derivanti dai finanziamenti la cui assunzione è autorizzata nei rispettivi bilanci. Con il provvedimento di anticipazione, la Giunta determina tempi e modalità per la restituzione delle somme erogate. Le predette anticipazioni sono iscritte tra le partite di giro del bilancio [24].

     3 bis. Al fine di consentire il pieno governo e l'ottimizzazione della gestione delle disponibilità liquide della Provincia con quelle degli enti, soggetti ed organismi destinatari in via continuativa di trasferimenti a carico del bilancio provinciale, la Giunta provinciale, anche in deroga alle leggi vigenti o ai provvedimenti di carattere generale che disciplinano l'erogazione di finanziamenti o di contributi e l'effettuazione di spese e tenuto conto delle prevedibili risorse a disposizione e degli adempimenti imposti dal patto di stabilità interno, può adottare, oltre a quanto previsto dal comma 1, apposite misure di razionalizzazione, controllo o contenimento delle erogazioni a favore dei predetti enti, soggetti ed organismi atte a garantire la compatibilità dei flussi di cassa della Provincia con gli impegni previsti dal patto e con i fabbisogni del settore pubblico provinciale. Per il conseguimento di tali obiettivi la Giunta provinciale, in particolare, può istituire apposite contabilità speciali presso il tesoriere della Provincia, nonché coordinare il ricorso da parte degli enti, soggetti e organismi destinatari in via continuativa di trasferimenti a carico del bilancio provinciale, ad anticipazioni di cassa per fronteggiare i loro fabbisogni o disporre ulteriori misure idonee alla copertura dei fabbisogni. In quest'ultimo caso la Giunta provinciale è autorizzata a disporre interventi compensativi nei confronti dei predetti enti, soggetti e organismi per la copertura di eventuali oneri finanziari di carattere straordinario o di riduzioni significative di proventi finanziari conseguenti all'adozione delle suddette misure [25].

     3 ter. Ove le misure previste dal comma 3 bis riguardino i comuni, le stesse sono adottate sentita la rappresentanza unitaria dei comuni stessi [26].

 

CAPO II

BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE

 

     Art. 10. Esercizio finanziario.

     1. L'esercizio finanziario della Provincia coincide con l'anno solare.

     2. [27].

 

     Art. 11. Presentazione ed approvazione del bilancio di previsione.

     1. Il bilancio di previsione, predisposto dalla Giunta, viene presentato al Consiglio provinciale entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello cui esso si riferisce, insieme ad una relazione contenente i criteri adottati per la formulazione delle previsioni ed è approvato con legge della Provincia.

 

     Art. 12. Bilancio di previsione. [28]

     1. Il bilancio di previsione è presentato dalla Giunta provinciale al Consiglio provinciale entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello a cui si riferisce ed è approvato con legge della Provincia. Unitamente al disegno di legge concernente il bilancio di previsione, la Giunta provinciale presenta al Consiglio provinciale una relazione di accompagnamento contenente i criteri adottati per la formulazione delle previsioni di entrata e di spesa [29].

     2. Il bilancio annuale di previsione è costituito dallo stato di previsione dell'entrata, dallo stato di previsione della spesa e dal quadro generale riassuntivo. Le previsioni di entrata e di spesa sono redatte in termini di competenza.

     3. Gli stati di previsione e il quadro generale riassuntivo sono approvati, nell'ordine, con distinti articoli della legge di bilancio. Facendo riferimento ai volumi complessivi del bilancio, ad esclusione dei movimenti finanziari relativi alle anticipazioni di cassa e delle poste contabili che non danno luogo ad effettive movimentazioni di tesoreria, un apposito articolo della legge di bilancio determina il totale delle entrate delle quali è prevista la riscossione e il totale delle spese delle quali è autorizzato il pagamento. Il totale delle spese non può superare il totale delle entrate, tenendo conto dei presunti saldi iniziali di cassa, anche in relazione alle giacenze sulle apposite contabilità speciali presso il tesoriere della Provincia ai sensi dell'articolo 9 bis, comma 3 bis. Il regolamento di contabilità di cui all'articolo 78 ter definisce criteri e limiti per le previsioni di cassa relative alle diverse ripartizioni del documento tecnico di cui al comma 10. Il medesimo regolamento stabilisce inoltre i casi e le modalità nei quali il totale delle riscossioni previste e dei pagamenti autorizzati può essere variato con deliberazione della Giunta provinciale, in misura comunque non superiore alle maggiori riscossioni rispetto alle previsioni [30].

     4. Il bilancio di previsione annuale e il bilancio pluriennale di cui all'articolo 1 possono essere rappresentati in un unico documento; in tal caso il bilancio annuale riporta anche le previsioni di entrata e di spesa del bilancio pluriennale.

     5. Per ciascuna unità previsionale di entrata e di spesa, come rispettivamente individuate dall'articolo 18, comma 2, e dall'articolo 19, comma 2, il bilancio indica l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese che si prevede di impegnare negli esercizi cui il bilancio si riferisce.

     6. Tra le entrate o le spese di cui al comma 5 è iscritto anche l'eventuale avanzo, o rispettivamente disavanzo, di consuntivo presunto al termine dell'esercizio precedente.

     7. Le entrate e le spese sono classificate secondo i criteri di cui agli articoli 18 e 19, nonché secondo gli ulteriori criteri di classificazione previsti dal regolamento di contabilità di cui all'articolo 78 ter.

     8. Gli stanziamenti di spesa sono iscritti nel bilancio in conformità alle prescrizioni stabilite dal programma provinciale di sviluppo e in relazione ai fabbisogni di spesa previsti dalla vigente legislazione. Per le spese correnti gli stanziamenti sono comunque determinati con riferimento ai fabbisogni complessivi di spesa per le attività da realizzarsi nell'esercizio di competenza. Il regolamento di contabilità di cui all'articolo 78 ter, con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 55, stabilisce le modalità di utilizzo e di impegno di tali stanziamenti [31].

     9. Nel bilancio devono essere in ogni caso stanziate le somme corrispondenti agli impegni già assunti ai sensi dell'articolo 55. Il bilancio riporta distintamente per le spese in conto capitale le somme corrispondenti agli impegni già assunti, quelle relative alle prenotazioni di impegno a seguito dell'approvazione di piani e programmi o di altri atti dai quali possono conseguire impegni futuri a carico del bilancio e le somme disponibili per nuovi interventi.

     10. La Giunta provinciale approva il documento tecnico di specificazione del bilancio di previsione, che costituisce lo strumento contabile e finanziario per la gestione e per la formazione del rendiconto generale. In esso le unità previsionali di base delle entrate sono articolate in uno o più capitoli ed eventualmente in articoli. Le unità previsionali di base delle spese del bilancio sono articolate, in relazione ai contenuti economici e funzionali della spesa stessa, in uno o più capitoli ed eventualmente in articoli. I capitoli costituiscono l'unità fondamentale di classificazione del documento tecnico. [32]

     10 bis. A seguito dell'approvazione da parte del Consiglio provinciale della legge di approvazione del bilancio o di quella di autorizzazione all'esercizio provvisorio, è autorizzata, fino alla loro entrata in vigore, la gestione in via provvisoria del bilancio medesimo con le modalità e nei limiti previsti dalle predette leggi [33].

 

     Art. 13. Stanziamenti di competenza. [34]

     [1. Gli stanziamenti di competenza di cui al numero 2) del secondo comma dell'articolo 12, sono iscritti nel bilancio nella misura necessaria per lo svolgimento delle attività e degli interventi che, in base alle leggi vigenti, alle prescrizioni stabilite dal programma di sviluppo provinciale ed ai fabbisogni di spesa previsti nei programmi di intervento e nei progetti della Provincia, si prevede daranno luogo nel corso dell'esercizio ad impegni di spesa ai sensi dell'articolo 55 [35].

     2. [36].

     3. Nel bilancio devono essere in ogni caso stanziate le somme corrispondenti agli impegni già assunti a norma del secondo e terzo comma dell'articolo 8, nonché a norma dell'articolo 55, che vengono a scadenza nell'esercizio cui il bilancio si riferisce. L'ammontare di tali somme è distintamente indicato in apposite note per ciascun capitolo di spesa [37].

     4. Nel caso di spese in annualità previste dal terzo comma dell'articolo 8, sono distintamente indicate in apposite note le somme relative alle agevolazioni concesse negli esercizi precedenti e quelle disponibili per la concessione di nuove agevolazioni.]

 

     Art. 14. Stanziamenti di cassa. [38]

     [1. Gli stanziamenti di spesa di cassa di cui al punto 3) dell'articolo 12 sono iscritti in bilancio nella misura necessaria per far fronte ai pagamenti che si prevede saranno effettuati nell'esercizio a seguito degli impegni già assunti e di nuovi impegni autorizzati per l'esercizio medesimo, tenendo conto delle complessive disponibilità di cassa della Provincia [39].]

 

     Art. 15. Equilibrio del bilancio di competenza.

     1. Nel bilancio annuale il totale delle spese di cui si autorizza l'impegno, aumentato dell'eventuale disavanzo di consuntivo deve essere uguale al totale delle entrate di cui si prevede l'accertamento, comprese quelle derivanti dai nuovi mutui autorizzati ai sensi dell'articolo 31, aumentato dell'eventuale avanzo di consuntivo.

     2. Nel bilancio annuale il totale delle spese correnti e delle spese per rimborso di prestiti e mutui non può superare il totale delle entrate proprie ad eccezione di quelle derivanti dall'alienazione di beni patrimoniali e dal rimborso di crediti, delle entrate per devoluzione di tributi erariali, nonché delle entrate derivanti da trasferimenti ad esclusione delle assegnazioni destinate al finanziamento di spese in conto capitale [40].

     3. Nel bilancio annuale l'entità delle entrate e delle spese, sia nei volumi complessivi che in quelli dei principali aggregati componenti, nonché i rapporti e le relazioni tra le medesime entità, dovranno altresì uniformarsi alle prescrizioni ed ai vincoli anche quantitativi eventualmente fissati dal programma di sviluppo provinciale, in relazione agli obiettivi programmatici della Provincia [41].

 

     Art. 16. Equilibrio del bilancio di cassa. [42]

     [1. Nel bilancio annuale il totale delle spese di cui si autorizza il pagamento non può superare il totale delle entrate di cui si prevede la riscossione, tenendo conto dei presunti saldi iniziale di cassa.

     2. Nel quadro generale riassuntivo, relativamente alle dotazioni sia di competenza che di cassa è data indicazione delle relazioni disposte dall'articolo 15 e dal precedente comma.]

 

     Art. 17. Universalità ed integrità del bilancio.

     1. Tutte le entrate sono iscritte nel bilancio lordo delle spese di riscossione e delle altre eventuali spese ad esse connesse.

     2. Tutte le spese sono iscritte nel bilancio integralmente, senza essere ridotte dalle entrate correlative.

     3. Sono vietate le gestioni di fondi al di fuori del bilancio, salvo nei casi autorizzati da leggi speciali il cui elenco è allegato al bilancio di previsione.

     4. Le leggi speciali sono adottate solo nei casi in cui le finalità previste dalle leggi provinciali possono essere più efficacemente realizzate. in ogni caso le leggi speciali devono stabilire il termine perentorio della durata della gestione e le modalità per la relativa estinzione ad eccezione di quelle relative a gestioni aventi natura di fondo di rotazione.

 

     Art. 18. Classificazione delle entrate. [43]

     1. Nel bilancio della Provincia le entrate sono distinte nelle seguenti parti:

     a) parte I: entrate per l'attività della Provincia;

     b) parte II: entrate per contabilità speciali, riportanti le partite di giro.

     2. Nella parte I le entrate sono ripartite in macroaree, in relazione alla fonte e al grado di autonomia delle risorse, e in aree omogenee in relazione alla natura economica delle medesime. Le aree omogenee sono ulteriormente ripartite in unità previsionali di base ai fini dell'approvazione del bilancio da parte del Consiglio provinciale.

     3. Le unità previsionali di base costituiscono le unità fondamentali di classificazione delle entrate; sono articolate in uno o più capitoli del documento tecnico di cui all'articolo 12, comma 10.

     4. Con appositi riassunti le entrate sono riepilogate secondo i criteri di cui al presente articolo e secondo quelli previsti dal regolamento di contabilità di cui all'articolo 78 ter.

 

     Art. 19. Classificazione delle spese. [44]

     1. Nel bilancio della Provincia le spese sono distinte nelle seguenti parti:

     a) parte I: spese per l'attività della Provincia;

     b) parte II: spese per contabilità speciali, riportanti le partite di giro.

     2. Nella parte I le spese sono ripartite in:

     a) funzioni-obiettivo, individuate con riguardo all'esigenza di definire le politiche pubbliche di settore e di misurare il prodotto delle attività amministrative, ove possibile, anche in termini di servizi finali resi ai cittadini;

     b) aree omogenee, in relazione all'articolazione delle competenze istituzionali della Provincia;

     c) unità previsionali di base, stabilite in modo che a ciascuna unità corrisponda un unico centro di responsabilità amministrativa, cui è affidata la relativa gestione.

     3. Le unità previsionali di base costituiscono le unità fondamentali della spesa; le stesse sono articolate in uno o più capitoli del documento tecnico di cui all'articolo 12, comma 10. Qualora lo ritenga necessario, la Giunta provinciale provvede a variazioni compensative e storni tra capitoli appartenenti alla medesima unità previsionale di base o tra articoli appartenenti allo stesso capitolo. Con legge possono essere autorizzate variazioni compensative tra le varie unità previsionali di base.

     4. In una stessa unità previsionale di base non possono essere incluse spese correnti, spese in conto capitale e spese che attengono al rimborso di mutui e di prestiti. In una stessa unità previsionale di base non possono essere incluse, salvo i casi previsti dal regolamento di contabilità di cui all'articolo 78 ter, spese riferite a più categorie ovvero affidate a più centri di responsabilità amministrativa.

     5. Con appositi riassunti le spese sono riepilogate secondo l'analisi economica e funzionale e secondo i criteri previsti dal regolamento di contabilità di cui all'articolo 78 ter.

 

     Art. 20. Fondo di riserva per spese obbligatorie e di ordine.

     1. E' iscritto, tra gli stanziamenti di competenza del bilancio e del relativo documento tecnico, un fondo di riserva per spese obbligatorie e di ordine [45].

     2. Con deliberazione della Giunta provinciale sono prelevate da tale fondo le somme necessarie per integrare gli stanziamenti che si rivelino insufficienti, dei capitoli relativi a spese di carattere obbligatorio o di ordine secondo la legislazione in vigore [46].

     3. Gli oneri per l'ammortamento dei mutui e dei prestiti e per gli interessi passivi su anticipazioni di cassa sono compresi fra le spese obbligatorie [47].

     4. L'elenco dei capitoli che possono essere integrati a norma del presente articolo è allegato al documento tecnico [48].

     5. La Giunta provinciale può deliberare, stabilendone i limiti, che gli atti di cui al presente articolo siano delegati all'assessore competente in materia di bilancio [49].

     6. [Qualora sugli stanziamenti di competenza dei capitoli di provenienza sussistano sufficienti disponibilità, i residui perenti sono pagati direttamente a carico dei predetti capitoli, senza necessità di ulteriori atti di impegno] [50].

     7. [In relazione ad accertate esigenze derivanti dai fabbisogni finanziari necessari per l'attuazione degli interventi programmati, la procedura di cui al terzo comma può essere attivata anche successivamente al pagamento dei residui perenti, entro i limiti dei pagamenti disposti in base al sesto comma] [51].

 

     Art. 21. Fondo speciale per la rassegnazione in bilancio di residui perenti delle spese in conto capitale. [52]

     [1. E' iscritto, tra gli stanziamenti di competenza del bilancio e del relativo documento tecnico, un «Fondo speciale per. la riassegnazione di residui passivi delle spese in conto capitale, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa» [53].

     2. Qualora si tratti di residui già perenti relativi ad importi che la Provincia ha assunto l'obbligo di pagare per assegnazione, per contratto o in compenso di opere prestate o di lavori e forniture eseguiti, con deliberazione della Giunta provinciale sono trasferite dal predetto fondo, per le finalità per le quali furono autorizzate, le somme occorrenti da iscrivere ad appositi capitoli [54].

     3. Si applicano agli atti previsti dal presente articolo le disposizioni del quinto comma dell'articolo 20 [55].

     4. Qualora sugli stanziamenti di competenza dei capitoli di provenienza sussistano sufficienti disponibilità, i residui perenti sono pagati direttamente a carico dei predetti capitoli, senza necessità di ulteriori atti di impegno [56].

     5. In relazione ad accertate esigenze derivanti dai fabbisogni finanziari necessari per l'attuazione degli interventi programmati, la procedura di cui al secondo comma può essere attivata anche successivamente al pagamento dei residui perenti, entro i limiti dei pagamenti disposti in base al quarto comma [57].]

 

     Art. 22. Fondo di riserva per spese impreviste.

     1. E' iscritto, tra gli stanziamenti di competenza del bilancio e del relativo documento tecnico, un fondo di riserva per spese impreviste [58].

     2. Con deliberazione della Giunta provinciale sono prelevate da tale fondo ed iscritte in aumento agli stanziamenti dei capitoli di spesa le somme occorrenti per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio relative ai capitoli di cui al terzo comma, che riguardino spese non prevedibili al momento della formazione dei bilanci e per le quali, qualora impegnino i bilanci futuri, sia prevista la necessaria copertura finanziaria con gli stanziamenti già autorizzati sul bilancio pluriennale [59].

     3. L'elenco dei capitoli che possono essere integrati a norma del presente articolo è allegato al documento tecnico [60].

     4. Il rendiconto generale della Provincia riporta un elenco delle deliberazioni di cui al secondo comma, per le quali si è proceduto ai prelevamenti dal fondo di cui al presente articolo [61].

 

          Art. 22 bis. Fondi per l'integrazione di finanziamenti a favore di enti e soggetti finanziati dalla Provincia. [62]

     1. Per integrare i finanziamenti anche per l'attuazione di specifiche iniziative e interventi da parte di enti e soggetti finanziati dalla Provincia sono istituiti i seguenti fondi:

     a) fondo per l'integrazione di finanziamenti anche per specifiche iniziative realizzate da enti e da soggetti finanziati dalla Provincia: spese correnti;

     b) fondo per l'integrazione di finanziamenti anche per specifici interventi realizzati da enti e soggetti finanziati dalla Provincia: spese in conto capitale.

     2. L'assegnazione delle somme autorizzate sui predetti fondi è disposta con riferimento alle norme di settore che prevedono le agevolazioni a favore degli stessi enti e soggetti.

     3. In alternativa al comma 2, con deliberazione della Giunta provinciale possono essere disposti, relativamente agli stanziamenti di competenza del bilancio e del relativo documento tecnico, nonché agli stanziamenti previsti per gli anni successivi di validità del bilancio pluriennale, prelievi di somme dai fondi previsti dal comma 1 per integrare gli stanziamenti autorizzati per la concessione delle agevolazioni previste dalle leggi provinciali di settore a favore degli enti e soggetti finanziati dalla Provincia di cui al comma 1.

 

     Art. 23. Fondo di riserva del bilancio di cassa. [63]

     [1. Nel bilancio annuale di cassa è iscritto un fondo di riserva per far fronte ai maggiori pagamenti che si rendono necessari nel corso dell'esercizio rispetto agli stanziamenti previsti per i singoli capitoli.

     2. Il prelevamento di somme dal fondo di cui al precedente comma a favore di altri capitoli del bilancio di cassa è disposto con delibera della Giunta provinciale, soggetta alla registrazione della Corte dei conti.

     3. Per consentire il pagamento di residui passivi, non riportati o inadeguatamente riportati in bilancio a termini del punto 1) dell'articolo 12 e per i quali non sia stato disposto quindi il relativo stanziamento di cassa e lo stesso risulti carente è autorizzata l'istituzione o l'adeguamento dello stanziamento con le modalità di cui al precedente comma fatto salvo l'aggiornamento dell'ammontare presunto dei residui passivi in occasione dell'assestamento del bilancio a termini dell'articolo 28.

     4. Si applicano agli atti previsti dal presente articolo le disposizioni del quinto comma dell'articolo 20 [64].]

 

     Art. 24. Fondi globali. [65]

     [1. Nel bilancio sono iscritti, sia fra gli stanziamenti di competenza sia fra quelli di cassa, uno o più fondi globali, destinati a far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi della Provincia che si perfezionino dopo l'approvazione del bilancio.

     2. I fondi globali sono iscritti, nel bilancio di competenza, nella misura ritenuta necessaria per far fronte agli impegni che si prevede di assumere nell'esercizio a norma dell'articolo 55, in applicazione dei nuovi provvedimenti legislativi; nel bilancio di cassa sono iscritti nella misura ritenuta necessaria per far fronte ai pagamenti che si prevede di effettuare nell'esercizio in applicazione dei medesimi provvedimenti legislativi.

     3. I fondi globali sono utilizzabili esclusivamente ai fini del prelievo di somme da iscrivere in aumento alle assegnazioni dei capitoli di spesa esistenti o in nuovi capitoli di spesa, in applicazione dei provvedimenti legislativi che autorizzano le spese.

     4. Sono tenuti distinti i fondi globali destinati al finanziamento di spese correnti o di spese in conto capitale.

     5. In allegato al bilancio sono indicati, anche in forma aggregata, gli importi degli stanziamenti di competenza e di cassa da destinare alla copertura dei nuovi provvedimenti legislativi [66].]

 

     Art. 25. Utilizzazione dei fondi globali iscritti nel precedente bilancio. [67]

     [1. Le quote dei fondi globali, non utilizzate al termine dell'esercizio, costituiscono economie di spesa.

     2. Ai fini della copertura finanziaria di spese non continuative derivanti da provvedimenti legislativi inclusi nell'elenco di cui all'ultimo comma dell'articolo 24, già all'esame del Consiglio provinciale e non approvati entro il termine del relativo esercizio, ma perfezionati entro il termine di cui all'articolo 28, può farsi riferimento alle quote non utilizzate degli stanziamenti di competenza relativi ai fondi globali.

     3. In tal caso resta ferma ad ogni effetto l'assegnazione degli stanziamenti dei detti fondi globali al bilancio nel quale essi furono iscritti, mentre le nuove o maggiori spese autorizzate sono iscritte nel bilancio dell'esercizio successivo, nel corso del quale sono approvati i relativi provvedimenti legislativi. Agli stanziamenti relativi alle nuove o maggiori spese dovrà accompagnarsi nel bilancio un'annotazione da cui risulti che si tratta di spese finanziate con ricorso ai fondi globali dell'esercizio precedente.]

 

          Art. 26. Legge finanziaria [68]

     1. La Giunta provinciale presenta al Consiglio provinciale, contemporaneamente al disegno di legge di approvazione o di assestamento del bilancio, un disegno di legge finanziaria.

     2. La legge finanziaria provvede alla regolazione annuale delle grandezze finanziarie previste dalla legislazione vigente, per adeguarle agli obiettivi della manovra di finanza pubblica. È volta a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio pluriennale.

     3. La legge finanziaria non può contenere disposizioni di riforma organica di un settore. Può contenere disposizioni di contenuto ordinamentale o organizzativo negli stretti limiti di quanto previsto da questo comma. Contiene esclusivamente:

     a) autorizzazioni o riduzioni di spesa destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati, relative alle leggi che dispongono oneri a carattere pluriennale;

     b) determinazione delle quote di spesa da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati, relative alle leggi che dispongono spese la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria;

     c) modificazioni delle norme in vigore che incidono su autorizzazioni di spesa, copertura di oneri, partecipazioni azionarie o garanzie fidejussorie;

     d) modificazioni testuali delle norme in vigore che incidono su contributi, finanziamenti, trasferimenti ed entrate, comprese quelle che autorizzano la costituzione o la partecipazione della Provincia a società o ad altri soggetti;

     e) disposizioni inerenti la finanza locale e degli enti collegati alla finanza provinciale;

     e bis) trasferimenti di ulteriori competenze agli enti previsti dalla legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino) [69];

     f) disposizioni per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal patto di stabilità interno e dalla manovra di finanza pubblica dello Stato;

     g) disposizioni sulla dotazione del personale provinciale e del personale insegnante della scuola, sulla determinazione della relativa spesa e la copertura degli oneri per il rinnovo dei contratti del pubblico impiego;

     h) disposizioni concernenti imposte, tasse, tariffe, contributi e altre entrate della Provincia;

     i) proroghe o differimenti di termini;

     j) modifiche o integrazioni testuali delle leggi provinciali vigenti finalizzate ad adeguarle alle leggi statali che vincolano la Provincia, e in particolare per disciplinarne gli effetti finanziari;

     k) modifiche o integrazioni testuali delle leggi provinciali vigenti finalizzate ad adeguarle alle norme comunitarie, in particolare per disciplinarne gli effetti finanziari;

     l) abrogazioni espresse di disposizioni provinciali superate, delegificate o non più applicate.

     4. La relazione tecnica che accompagna il disegno di legge finanziaria evidenzia anche la conformità delle sue disposizioni alla disciplina di questo articolo, con particolare riguardo alla loro strumentalità alla manovra di finanza pubblica o all'idoneità a realizzare effetti finanziari o di sostegno dell'economia.

 

     Art. 27. Variazioni di bilancio.

     1. La Giunta provinciale è autorizzata, fatte salve le limitazioni eventualmente stabilite dalla legge di approvazione del bilancio, ad apportare nel corso dell'esercizio, con proprie deliberazioni, le variazioni al bilancio occorrenti per l'iscrizione delle entrate derivanti da assegnazioni dello Stato, della Regione, della Comunità economica europea, delle entrate per l'assunzione di mutui con oneri di ammortamento totalmente a carico di soggetti diversi dalla Provincia, e delle altre entrate derivanti da leggi provinciali vincolate a scopi specifici, nonché per l'iscrizione delle relative spese quando queste siano tassativamente regolate dalla legge [70].

     2. La Giunta provinciale è comunque autorizzata ad apportare, con le modalità di cui al precedente comma, variazioni al bilancio di competenza per l'iscrizione di maggiori entrate e di maggiori spese per corrispondente importo, ai capitoli rientranti tra le Partite di giro previste nelle parti delle contabilità speciali [71].

     3. Le leggi che comportano nuove o maggiori spese possono autorizzare la Giunta provinciale ad apportare, con propria deliberazione, le conseguenti variazioni al bilancio. Si applicano le disposizioni del quinto comma dell'articolo 20 [72].

     4. Relativamente agli stanziamenti di competenza del bilancio annuale e pluriennale e del relativo documento tecnico, con deliberazione della Giunta provinciale possono essere disposti storni di fondi:

     a) fra capitoli di spesa della stessa categoria economica appartenenti alla medesima funzione obiettivo; non possono essere disposti storni da stanziamenti in conto capitale a stanziamenti in annualità; sono comunque consentiti storni di fondi fra le unità previsionali di base relative ai fondi di riserva e per nuove leggi;

     b) limitatamente ai capitoli di spesa per il personale, ai capitoli relativi a spese inerenti il funzionamento dell'amministrazione appartenenti alla stessa categoria economica, ai capitoli relativi a spese per l'attuazione d'interventi previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata, ai capitoli destinati all'attuazione d'interventi cofinanziati dall'Unione europea o dallo Stato o finanziati dalla Regione, o nei casi previsti da specifiche leggi di settore; un apposito allegato al documento tecnico elenca i capitoli tra i quali possono essere operati questi storni;

     c) fra unità previsionali di base diverse nell'ambito della stessa funzione obiettivo, entro il limite massimo del 20 per cento del totale dello stanziamento iniziale dell'area omogenea; sono ammessi esclusivamente storni tra capitoli appartenenti allo stesso titolo di classificazione della spesa, con i criteri e le modalità previste dal regolamento di cui all'articolo 78 ter [73].

     Ferma restando la durata dei limiti d'impegno e l'ammontare complessivo delle spese autorizzate dalla legge finanziaria, la Giunta provinciale è autorizzata a modificare la decorrenza dei limiti d'impegno rispetto all'annualità autorizzata con la legge finanziaria, apportando le necessarie variazioni al bilancio annuale e pluriennale. In caso di anticipo della decorrenza la Giunta è autorizzata a prelevare le somme necessarie dal fondo di riserva spese impreviste in conto capitale di cui all'articolo 22. In caso di posticipo della decorrenza le somme che si rendono disponibili sui singoli esercizi sono iscritte nel fondo di riserva per spese impreviste in conto capitale di cui all'articolo 22 [74].

     5. [75].

     5 bis. Con i provvedimenti di cui all'articolo 19, comma 3, agli articoli 20, 21 e 22 nonché con i provvedimenti di cui al presente articolo sono disposte pure le conseguenti variazioni al bilancio di previsione [76].

     6. Ogni altra variazione del bilancio, salvo quelle di cui agli articoli 1, quinto comma, 20, 21, 22, 32 e 71 deve essere disposta con legge provinciale, in relazione a disegni di legge presentati al Consiglio provinciale non oltre il termine del 31 ottobre. In tal caso con la legge di variazione del bilancio può essere disposto quanto previsto dall'articolo 26, comma 3, lettere a) e b); inoltre possono essere modificate le norme in vigore concernenti le autorizzazioni di spesa e la copertura di oneri [77].

     7. Le deliberazioni di cui al presente articolo sono pubblicate per notizia nei Bollettini ufficiale della Regione.

 

     Art. 27 bis. Modalità d'iscrizione in bilancio delle somme per l'esercizio di competenze trasferite o delegate dallo Stato. [78]

     1. A seguito dell'entrata in vigore di norme d'attuazione dello statuto speciale che dispongono il trasferimento o la delega di funzioni dello Stato alla Provincia, la Giunta provinciale è autorizzata a disporre, ai sensi dell'articolo 27, le variazioni di bilancio occorrenti per l'iscrizione delle entrate e delle spese riferite all'attuazione delle nuove competenze, prevedendo ove necessario l'istituzione di apposite unità previsionali di base da destinare anche al rimborso allo Stato degli eventuali oneri da esso anticipati. Per tali fini possono essere istituiti fondi tra le partite di giro del bilancio, per la parte di spesa finanziata dallo Stato, nonché appositi fondi, collocati in specifiche unità previsionali di base, per le ulteriori somme necessarie per l'esercizio delle predette funzioni.

     2. Fino ad avvenuta definizione dei rapporti finanziari con lo Stato, le somme di cui al presente articolo, non utilizzate alla chiusura degli esercizi finanziari di riferimento, possono essere conservate tra i residui passivi per i medesimi esercizi finanziari, in relazione ai fabbisogni di spesa. A carico delle somme in questione possono essere disposti rimborsi allo Stato degli eventuali oneri da esso anticipati o comunque ad esso spettanti.

 

          Art. 27 ter. Modalità d'iscrizione in bilancio delle somme relative al concorso della Provincia per il riequilibrio della finanza pubblica statale. [79]

     1. La legge finanziaria può autorizzare l'iscrizione, fra le partite di giro del bilancio, delle entrate e delle spese relative al concorso della Provincia al riequilibrio della finanza pubblica. A seguito dell'approvazione dei provvedimenti che disciplinano i concorsi al riequilibrio della finanza pubblica la Giunta provinciale è autorizzata a disporre, ai sensi dell'articolo 27, le variazioni di bilancio occorrenti per l'iscrizione, nella parte I del bilancio delle entrate e delle spese, conseguenti ai predetti provvedimenti, prevedendo se necessario l'istituzione di apposite unità previsionali di base.

     2. Le somme iscritte nella parte I del bilancio a seguito delle variazioni di cui al comma 1, non utilizzate alla chiusura degli esercizi finanziari di riferimento, possono essere conservate tra i residui passivi per i medesimi esercizi finanziari.

     3. Tra le spese previste da quest'articolo possono essere incluse anche quelle da destinare al rimborso allo Stato di eventuali oneri da esso anticipati.

 

     Art. 28. Assestamento del bilancio. [80]

     1. Entro il mese di giugno di ogni anno la Giunta provinciale presenta al Consiglio provinciale un apposito disegno di legge per l'assestamento del bilancio, con il quale si provvede in particolare all'aggiornamento dell'avanzo o del disavanzo di consuntivo presunto al termine dell'esercizio precedente, nonché ad ogni variazione che risulti opportuna entro i limiti di equilibrio del bilancio di cui all'articolo 15.

     2. La presentazione del disegno di legge di assestamento non è obbligatoria nel caso in cui dalla manovra di assestamento derivino maggiori risorse e le stesse non siano superiore al tre per cento dei volumi finanziari del bilancio iniziale. In tal caso la Giunta provinciale trasmette, entro il medesimo termine di cui al comma 1, al Governo ed al Consiglio provinciale la deliberazione di approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente prevista dall'articolo 77, primo comma.

     2 bis. Il disegno di legge di assestamento, qualora presentato ai sensi del comma 2 di quest'articolo, può contenere gli elementi di cui all'articolo 26, comma 3, lettere a) e b); inoltre può modificare le norme in vigore concernenti le autorizzazioni di spesa e la copertura di oneri [81].

 

     Art. 29. Divieto di storni. [82]

     1. Salvo quanto disposto dall'articolo 19, comma 3, dagli articoli 20, 21 e 22, nonché dall'articolo 27, quarto e quinto comma, è vietato il trasferimento, con atto amministrativo, di somme da un capitolo all'altro del bilancio.

 

     Art. 30. Fondi statali o regionali assegnati alla Provincia.

     1. Tutti i fondi assegnati a qualsiasi titolo dallo Stato dalla Regione alla Provincia affluiscono al bilancio provinciale senza vincolo a specifiche destinazioni.

     2. Nei casi di assegnazioni di fondi da parte dello Stato o della Regione alla Provincia connessi a deleghe di funzioni amministrative a norma dell'articolo 16, terzo comma, e dell'articolo 18, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, nonché negli altri eventuali casi di assegnazioni di fondi a destinazione vincolata, i relativi stanziamenti di spesa sono comunque iscritti nel bilancio provinciale nella misura necessaria per far fronte agli impegni previsti per l'esercizio cui si riferisce il bilancio, salvo l'obbligo di compensare gli eventuali minori stanziamenti rispetto alle assegnazioni con maggiori stanziamenti negli esercizi successivi [83].

     3. Possono, in ogni caso, essere iscritti in bilancio stanziamenti di spesa eccedenti le somme assegnate dallo Stato e dalla Regione, ferme, nel caso di delega di funzioni amministrative, le norme delle leggi statali o regionali che disciplinano le relative funzioni. in tal caso, qualora la Provincia abbia erogato in un esercizio somme eccedenti le assegnazioni statali o regionali, tali maggiori spese possono essere compensate con minori stanziamenti per lo stesso scopo nei bilanci degli esercizi successivi.

     4. In relazione all'epoca in cui sono disposte le assegnazioni dei fondi di cui al secondo comma, qualora non sia possibile far luogo all'impegno delle relative spese entro il termine dell'esercizio nel corso del quale avvengono tali assegnazioni, i relativi stanziamenti di spesa possono essere iscritti nel bilancio dell'esercizio immediatamente successivo, ferma restando l'assegnazione delle entrate al bilancio dell'esercizio nel quale esse vengono accertate [84].

     5. In appositi prospetti allegati al bilancio è dato conto delle corrispondenze e delle compensazioni tra assegnazioni statali o regionali a destinazione vincolata e stanziamenti nel bilancio provinciale, in relazione all'applicazione di quanto disposto nei precedenti secondo, terzo e quarto comma.

 

     Art. 31. Indebitamento. [85]

     1. Costituiscono indebitamento le forme di finanziamento effettuate tramite assunzione di mutui, emissione di prestiti obbligazionari, aperture di credito, nonché le operazioni previste dall'articolo 31 bis, comma 4. Con il regolamento di contabilità previsto dall'articolo 78 ter possono essere disposte modifiche alle predette tipologie di indebitamento, sulla base dei criteri definiti dalla legislazione nazionale.

     2. Non costituiscono indebitamento della Provincia:

     a) le operazioni che non comportano risorse aggiuntive, ma consentono di superare una momentanea carenza di liquidità e di effettuare spese per le quali è già prevista idonea copertura di bilancio;

     b) il ricavato di operazioni di finanziamento i cui oneri di ammortamento risultino, direttamente o indirettamente, a totale carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica, da iscrivere in bilancio tra le entrate per trasferimenti in conto capitale con vincolo di destinazione agli investimenti;

     c) le operazioni di finanziamento assunte da enti pubblici e società a partecipazione provinciale, per le quali sia prevista l'erogazione da parte della Provincia di contributi in annualità.

     3. Il ricorso all'indebitamento da parte della Provincia può essere autorizzato dalla legge di approvazione del bilancio, dalla legge di assestamento o da un'altra legge di variazione del bilancio, solo per finanziare spese di investimento, fino al limite massimo costituito dalla differenza tra il totale delle spese iscritte nel bilancio di previsione, aumentato dell'eventuale disavanzo di consuntivo, e il totale delle altre entrate iscritte nel bilancio, aumentate dell'eventuale avanzo di consuntivo. Il bilancio riporta in un apposito prospetto le spese di investimento da finanziare mediante il ricorso all'indebitamento, iscritte nello stato di previsione della spesa.

     4. La legge specifica le tipologie dell'operazione di indebitamento, le garanzie, nonché l'impatto finanziario delle operazioni di indebitamento autorizzate sull'esercizio in corso e sugli esercizi futuri, con riferimento alle previsioni del bilancio annuale e pluriennale. La Giunta provinciale definisce le modalità e le condizioni per l'effettuazione delle operazioni di indebitamento.

     5. In ciascun esercizio non può essere autorizzata la contrazione di mutui o di altre forme di indebitamento in misura tale che l'importo delle relative rate di ammortamento, comprese quelle derivanti da operazioni di indebitamento già contratte o autorizzate, superi il 20 per cento dell'ammontare complessivo delle entrate iscritte nell'area omogenea "tributi propri", nonché nell'area omogenea "quote fisse di tributi erariali", ad esclusione di quelle di pertinenza di esercizi pregressi, sempreché gli oneri futuri di ammortamento trovino copertura nell'ambito del bilancio pluriennale.

     6. In ogni caso la legge non può autorizzare la contrazione di mutui e di altre forme di indebitamento se non è stato deliberato dalla Giunta provinciale e parificato dalla Corte dei conti il rendiconto relativo al penultimo esercizio rispetto a quello cui l'autorizzazione all'indebitamento si riferisce.

     7. Le entrate da operazioni di indebitamento perfezionate entro il termine dell'esercizio, se non riscosse, sono iscritte tra i residui attivi; le somme iscritte nello stato di previsione dell'entrata in relazione ad operazioni di indebitamento autorizzate, ma non perfezionate entro il termine dell'esercizio, sono computate come minori entrate rispetto alle previsioni e come tali concorrono a determinare le risultanze finali dell'esercizio.

     8. La Provincia può rimborsare il capitale in un'unica soluzione alla scadenza, previa costituzione, al momento della contrazione delle operazioni di indebitamento, di un fondo di ammortamento del debito, o previa conclusione di swap per l'ammortamento del debito, secondo quando disposto dall'articolo 41 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, relativo alla finanza degli enti territoriali.

     9. Le rate di ammortamento dei mutui e gli oneri derivanti dalle altre forme di indebitamento sono iscritti nel bilancio in appropriate unità previsionali di base secondo le modalità stabilite con il regolamento di contabilità di cui all'articolo 78 ter. Al fine di garantire il puntuale pagamento dei suddetti oneri, la Provincia rilascia al proprio tesoriere apposita delegazione di pagamento sulle proprie entrate. L'atto di delega non è soggetto ad accettazione, costituisce titolo esecutivo ed è notificato al tesoriere, che è tenuto a versare l'importo dovuto ai creditori alle scadenze prescritte.

     10. La Giunta provinciale, nel rispetto delle leggi in vigore, è autorizzata a ricorrere all'utilizzo degli altri strumenti in uso nei mercati finanziari individuati dal regolamento di contabilità previsto dall'articolo 78 ter.

     11. Il regolamento di contabilità di cui all'articolo 78 ter definisce le modalità per l'applicazione del presente articolo.

 

          Art. 31 bis. Cessioni, cartolarizzazioni e fondi comuni di investimento immobiliare. [86]

     1. Ferma restando la disciplina prevista dalla legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento), nei limiti delle entrate iscritte in bilancio a titolo di cessione di crediti o di dismissione di beni patrimoniali, la Provincia può altresì:

     a) cedere a terzi a titolo oneroso i crediti tributari e di altra natura vantati dalla Provincia, anche al fine di realizzare operazioni di cartolarizzazione degli stessi, ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130 (Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti);

     b) provvedere alla dismissione del patrimonio immobiliare attraverso operazioni di cartolarizzazione secondo quanto disposto dall'articolo 84 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativo alla privatizzazione del patrimonio immobiliare delle regioni, degli enti locali e degli altri enti pubblici, nonché attraverso il conferimento dei beni immobili a fondi comuni di investimento secondo le disposizioni di cui all'articolo 14 bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86 (Istituzione e disciplina dei fondi comuni di investimento immobiliare chiusi) e al decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351 (Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare) convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.

     2. Gli enti funzionali, ivi compresa l'Azienda provinciale per i servizi sanitari, possono effettuare le operazioni di cartolarizzazione di cui al comma 1 nei limiti e con le modalità fissate dalla Giunta provinciale.

     3. Per gli enti funzionali, ivi compresa l'Azienda provinciale per i servizi sanitari, per gli enti locali e gli altri enti pubblici collegati alla finanza provinciale che ne facciano richiesta, le operazioni di cui al comma 1 possono essere attuate assieme alle operazioni di competenza della Provincia.

     4. Se le operazioni di cui al comma 1 rappresentano una forma di indebitamento sulla base dei criteri definiti dalla legislazione nazionale, sono soggette alla disciplina dell'articolo 31.

     5. Con il regolamento di contabilità previsto dall'articolo 78 ter sono definite le modalità per l'applicazione del presente articolo.

 

          Art. 31 ter. Modalità di erogazione dei contributi annui. [87]

     1. Nel caso in cui la Provincia conceda finanziamenti nella forma di contributi in annualità a enti pubblici e a società a partecipazione provinciale, anche a titolo di concorso al pagamento degli oneri derivanti da operazioni di indebitamento, può essere autorizzato, secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla Giunta provinciale, il pagamento dei contributi alle relative scadenze direttamente a favore dei soggetti finanziatori con cui è in corso l'operazione di indebitamento, fermi restando i casi e le condizioni di revoca previsti nei provvedimenti di concessione dei contributi stessi.

     2. Qualora le operazioni di indebitamento siano contratte dai soggetti beneficiari dei contributi previsti al comma 1 a tasso variabile, la Provincia può subordinare la concessione dei contributi in annualità alla conclusione di operazioni a copertura del rischio di tasso, secondo quanto previsto dal regolamento di contabilità previsto dall'articolo 78 ter; nel caso in cui per le medesime operazioni sia previsto il rimborso del capitale in un'unica soluzione alla scadenza, la Provincia può, altresì, subordinare la concessione dei contributi alla costituzione di un apposito fondo di ammortamento del debito o alla conclusione di swap per l'ammortamento del debito, secondo quanto previsto dal regolamento di contabilità di cui all'articolo 78 ter.

     3. Per i fini indicati al comma 1, la Provincia può accettare delegazione cumulativa di pagamento con la quale si impegna a pagare ai soggetti finanziatori gli importi dovuti a titolo di capitale e interessi, nei limiti dei contributi iscritti in bilancio e nel rispetto di quanto previsto dal codice civile.

     4. Ai sensi dell'articolo 31, comma 2, lettera c), il debito derivante da operazioni di finanziamento, per le quali sia prevista l'erogazione da parte della Provincia di contributi previsti dal comma 1, deve essere iscritto nel bilancio degli enti pubblici e delle società a partecipazione provinciale che hanno contratto l'operazione.

 

     Art. 32. Anticipazioni di cassa. [88]

     1. La Giunta provinciale provvede, ai sensi delle norme sul servizio di tesoreria della Provincia, all'assunzione di anticipazioni di cassa per fronteggiare temporanee deficienze di cassa. La Giunta dispone le conseguenti variazioni nelle partite di giro del bilancio.

 

     Art. 33. Garanzie prestate dalla Provincia.

     1. La legge provinciale che autorizza la prestazione di garanzie della Provincia a favore di enti e di altri soggetti in relazione a mutui o anticipazioni indica la copertura finanziaria del relativo rischio a' termini dell'articolo 8 e dispone in ordine al recupero delle somme eventualmente erogate.

     2. Nel bilancio sono disposti gli stanziamenti necessari per sopperire agli eventuali oneri derivanti dall'assolvimento degli obblighi assunti dalla Provincia con la prestazione delle garanzie, nonché le previsioni di entrata derivanti dal recupero delle somme eventualmente erogate a fronte delle garanzie medesime [89].

     3. In allegato al bilancio sono elencate le garanzie prestate dalla Provincia a favore di altri enti e soggetti.

 

     Art. 33 bis. Anticipazione di provvidenze previste a carico dello Stato o dell'Unione europea. [90]

     1. Al fine di agevolare la realizzazione dei progetti o programmi di investimento ammessi ai benefici delle leggi statali o delle normative comunitarie, la Giunta provinciale è autorizzata ad anticipare ai comuni, ai comprensori, ad altri enti pubblici e a soggetti privati le provvidenze previste a carico dello Stato o dell'Unione europea.

     2. Con deliberazione della Giunta provinciale sono fissati:

     a) modalità e termini per la presentazione delle domande;

     b) criteri e modalità per la concessione degli anticipi delle provvidenze, da determinare con riferimento alle provvidenze concesse con provvedimenti adottati dallo Stato o dall'Unione europea e da rapportare allo stato di attuazione dei progetti o programmi di investimento ammessi ai benefici di cui al comma 1;

     c) le modalità di erogazione degli anticipi per un importo comunque non superiore al 90 per cento delle provvidenze spettanti;

     d) la durata massima degli anticipi nonché, nel caso di provvidenze erogate direttamente agli enti e soggetti di cui al comma 1, le modalità di riversamento degli anticipi medesimi al bilancio provinciale;

     e) le garanzie da richiedere per l'erogazione degli anticipi ai soggetti privati e agli enti pubblici diversi da quelli previsti dall'articolo 9 bis, che dovranno comunque prevedere la presentazione di procura speciale irrevocabile all'incasso a favore della Provincia, nel caso in cui i beneficiari delle provvidenze risultino i medesimi soggetti ed enti, nonché la presentazione di garanzia fideiussoria nel caso di soggetti privati;

     f) i casi in cui la Giunta provinciale è autorizzata ad adottare le misure di cui all'articolo 51 della presente legge e all'articolo 63, lettera d), del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 nell'ipotesi di mancata acquisizione al bilancio provinciale delle entrate a copertura degli anticipi erogati.

     3. Continuano ad applicarsi le disposizioni di cui agli articoli 45 e 47 della legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17 concernente "Interventi organici in materia di agricoltura".

     4. Le spese per la concessione degli anticipi e le entrate relative alla copertura delle stesse sono iscritte fra le partite di giro del bilancio provinciale.

 

     Art. 34. Spese degli enti locali per funzioni attribuite dalla Provincia. [91]

 

     Art. 35. Bilanci degli enti pubblici funzionali e utilizzo delle assegnazioni provinciali. [92]

     1. I bilanci degli enti pubblici funzionali della Provincia, ad eccezione dell'azienda provinciale per i servizi sanitari istituita con la legge provinciale 1 aprile 1993, n. 10 (Nuova disciplina del servizio sanitario provinciale), come da ultimo modificata dalla legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, sono redatti in conformità ai criteri stabiliti dalla presente legge per il bilancio della Provincia, anche in deroga alle disposizioni contenute nelle leggi istitutive o negli statuti dei predetti enti [93].

     2. Copia dei bilanci degli enti pubblici funzionali della Provincia è inviata, a cura della Giunta provinciale, al Consiglio.

     3. Nel caso in cui i bilanci e gli assestamenti degli enti di cui al comma 1, prevedano l'utilizzo di stanziamenti autorizzati con la legge di approvazione del bilancio provinciale, dell'assestamento o delle relative leggi finanziarie, l'approvazione da parte della Giunta provinciale dei predetti documenti contabili, ove prevista, può essere disposta solo successivamente alla data di approvazione da parte del Consiglio provinciale dei predetti provvedimenti legislativi. Nel medesimo caso decorrono dalla data di approvazione da parte del Consiglio provinciale anche i termini eventualmente previsti per i provvedimenti di approvazione della Giunta provinciale.

     4. La Giunta provinciale con propri provvedimenti stabilisce modalità e limiti per la gestione, nei casi indicati al comma 3, delle entrate e delle spese previste dai bilanci e dagli assestamenti presentati dagli enti alla Provincia per la successiva approvazione, con riferimento alla disciplina disposta dal secondo e terzo comma dell'articolo 36 per la gestione da effettuare fino all'entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio o dell'assestamento [94].

     5. Gli enti di cui al comma 1 utilizzano i trasferimenti assegnati dalla Provincia in conformità ai vincoli di destinazione eventualmente previsti dai provvedimenti di assegnazione dei medesimi. Le eventuali economie di spesa relative a capitoli afferenti l'impiego delle assegnazioni provinciali per spese in conto capitale possono essere riutilizzate, salvo diversa disposizione dei provvedimenti di assegnazione dei trasferimenti, nell'esercizio successivo per le medesime finalità.

     6. I bilanci e i rendiconti degli enti di cui al comma 1 contengono in appositi prospetti ad essi allegati l'evidenziazione della corrispondenza tra le assegnazioni provinciali a destinazione vincolata, gli stanziamenti previsti nei capitoli corrispondenti a dette assegnazioni, gli impegni assunti e le eventuali economie di spesa da riutilizzare ai sensi del comma 5.

 

     Art. 36. Esercizio provvisorio.

     1. L'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio è concessa con legge per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.

     2. La legge di esercizio provvisorio autorizza l'accertamento e la riscossione delle entrate e l'impegno ed il pagamento delle spese sulla base del bilancio presentato al Consiglio, senza limiti di somma.

     3. La legge stessa può peraltro stabilire limitazioni all'esecuzione delle spese non obbligatorie, sia in ordine all'entità degli stanziamenti utilizzabili, sia in ordine a singoli capitoli di spesa il cui utilizzo può essere in tutto o in parte vietato fino alla approvazione della legge di bilancio.

     4. Nel caso in cui il bilancio non sia stato ancora presentato al Consiglio, ovvero sia stato da questo respinto e non sia stato ancora presentato il nuovo bilancio, l'esercizio provvisorio è autorizzato sulla base dell'ultimo bilancio approvato e sue successive variazioni.

     5. Nel caso di cui al comma che precede, la gestione del bilancio è consentita per tanti dodicesimi della spesa prevista da ciascun capitolo quanti sono i mesi dell'esercizio provvisorio, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria, qualora si tratti di spesa obbligatoria e non suscettibile di impegni o di pagamenti frazionati in dodicesimi. Tali limitazioni si intendono riferite sia alle autorizzazioni di impegno che a quelle di pagamento.

 

     Art. 37. Gestione provvisoria del bilancio. [95]

 

     Art. 38. Autonomia contabile del Consiglio provinciale.

     1. Per l'esercizio delle proprie funzioni, il Consiglio provinciale dispone di un bilancio autonomo gestito in conformità alle norme stabilite dal regolamento interno.

     2. Le somme stanziate nel bilancio provinciale per l'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio sono messe a disposizione del Consiglio medesimo, in una o più soluzioni, a richiesta del suo Presidente.

 

CAPO III

SERVIZI DELLA RAGIONERIA E

DELLA TESORERIA DELLA PROVINCIA

 

     Art. 39. Ragioneria della Provincia. [96]

     [1. La ragioneria della Provincia è ordinata secondo le norme della legge provinciale sull'ordinamento degli uffici e statuto del personale della Provincia autonoma di Trento.]

 

     Art. 40. Compiti della ragioneria della Provincia. [97]

     [1. Alla ragioneria della Provincia sono attributi i seguenti compiti:

     - preparazione del bilancio di previsione annuale di competenza e di cassa nonché dei relativi provvedimenti di variazione; preparazione del bilancio pluriennale e dei relativi aggiornamenti in collaborazione e con gli uffici incaricati della programmazione;

     - registrazione degli accertamenti e delle riscossioni delle entrate, nonché degli impegni, delle liquidazioni e dei pagamenti delle spese provinciali;

     - predisposizione dei titoli di riscossione delle entrate e di pagamento delle spese;

     - predisposizione del rendiconto generale della Provincia; effettuazione delle analisi economiche e dei controlli di gestione della spesa provinciale, con riferimento ai risultati economici e finanziari ed agli obiettivi fisici realizzati nell'attuazione dei progetti della Provincia, in base alle disposizioni della Giunta provinciale;

     - esame dei bilanci e dei rendiconti delle aziende ed agenzie provinciali ed accertamento del regolare adempimento dalle funzioni sindacali e di revisione presso le stesse, in base alle disposizioni della Giunta provinciale;

     - risconto amministrativo-contabile sui rendiconti dei funzionari delegati;

     - vigilanza sull'amministrazione del patrimonio della Provincia, in base a direttive della Giunta provinciale;

     - vigilanza sulle gestioni dei consegnatari dei beni e dei contabili della Provincia e verifica dalle corrispondenti scritture contabili;

     - vigilanza sui servizi economali della Provincia;

     - vigilanza sugli adempimenti previsti dalle norme tributarie dello Stato in relazione a compiti ed attività della Provincia, nonché formulazione delle necessarie indicazioni di comportamento negli affari concernenti la stessa materia;

     - sovraintendenza sul servizio di tesoreria e sui servizi di accertamento e di riscossione delle entrate in generale;

     - trattazione degli affari concernenti il trattamento di quiescenza del personale provinciale;

     - esame degli aspetti finanziari e predisposizione delle norme concernenti la copertura degli oneri inerenti a disegni di legge di iniziativa della Giunta provinciale;

     - esame e parere sui progetti di legge non di iniziativa della Giunta provinciale recanti oneri a carico del bilancio provinciale o dai quali derivino comunque conseguenze finanziarie dirette ed indirette, su richiesta del Presidente della Giunta provinciale;

     - predisposizione degli elementi per gli accordi con lo Stato in relazione alle entrate di cui all'articolo 78 del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670;

     - predisposizione degli atti inerenti alla contrazione di mutui, alla emissione di prestiti ed alle anticipazioni di cassa;

esercizio delle altre attribuzioni ad essa conferite con leggi speciali.]

 

     Art. 41. Servizio di tesoreria della Provincia. [98]

     [Il servizio di tesoreria della Provincia autonoma di Trento è disciplinato da apposita legge provinciale e può essere gestito, secondo le disposizioni stabilite con il regolamento di cui all'articolo 41 ter, con metodologie e criteri informatici, onde consentire l'interscambio dei dati e della documentazione relativi alla gestione del servizio.]

 

CAPO III bis [99]

Disposizioni per la semplificazione e

l'accelerazione delle procedure di spesa e contabili

mediante utilizzo di sistemi informatici

 

     Art. 41 bis. Documentazione e adempimenti mediante sistemi informatici.

     1. Gli atti dai quali deriva un accertamento di entrata o un impegno di spesa a carico del bilancio della Provincia, le liquidazioni di spesa nonché la relativa documentazione, gli ordinativi di incasso, i titoli di spesa, nonché gli altri atti e documenti previsti dalla presente legge e dalla vigente normativa contabile, possono essere sostituiti a tutti gli effetti, anche ai fini della resa dei conti amministrativi e giudiziali, da evidenze informatiche o da analoghi strumenti di rappresentazione e di trasmissione, compresi i supporti ottici [100].

     2. I visti di controllo, comunque denominati, e ogni altro analogo adempimento di riscontro, autorizzazione o ammissione al pagamento, possono essere effettuati mediante transazioni sui corrispondenti sistemi informatici.

     3. Qualora l'immissione, la riproduzione su qualunque supporto e la trasmissione dei dati mediante sistemi informatici o telematici, nonché l'emanazione di atti previsti dalla presente legge, richieda l'apposizione di firma autografa, la stessa può essere sostituita dall'indicazione a stampa sul documento prodotto dal sistema automatizzato del nominativo del soggetto responsabile.

 

     Art. 41 ter. Regolamento per l'attuazione delle procedure informatiche.

     1. Con apposito regolamento si provvederà a disciplinare, tenuto conto dei principi stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, anche in deroga alla presente legge, i termini e le modalità per l'adozione dei titoli informatici e le altre procedure informatiche di spesa e contabili di cui all'articolo 41 bis, osservando altresì le regole tecniche e gli standard delle procedure definite dalle Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, di cui al decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, per utilizzare validamente le evidenze informatiche a fini probatori, amministrativi e contabili.

     2. La Giunta provinciale emana le direttive per l'adeguamento alle disposizioni di cui al presente capo, ivi incluso il regolamento di cui al comma 1, degli ordinamenti contabili degli enti pubblici funzionali e per l'applicazione delle medesime norme alle aziende e alle agenzie della Provincia.

 

CAPO IV

GESTIONE DELLE ENTRATE DELLA PROVINCIA

 

     Art. 42. Stadi delle entrate.

     1. Tutte le entrate della Provincia passano per i seguenti stadi:

     - accertamento;

     - riscossione;

     - versamento.

     2. Questi stadi per talune entrate possono essere simultanei.

 

     Art. 43. Accertamento delle entrate. [101]

     1. L'entrata è accertata quando l'amministrazione provinciale appura la ragione del credito della Provincia e la sussistenza di un idoneo titolo giuridico, individua il debitore, quantifica la somma da incassare e fissa la relativa scadenza.

     2. L'accertamento delle entrate avviene:

     a) per le entrate concernenti tributi propri della Provincia, sulla base del corrispondente gettito riscosso nell'esercizio a seguito di autoliquidazione, di emissione di ruoli in scadenza entro l'esercizio o di altre forme stabilite per legge;

     b) per le entrate provenienti da compartecipazioni a tributi erariali, sulla base del relativo gettito risultante da comunicazioni degli uffici finanziari dello Stato, ove la devoluzione avvenga in quota fissa, e sulla base degli elementi da assumere a riferimento per la determinazione della spettanza annua, ove la devoluzione avvenga in quota variabile;

     c) per le entrate derivanti da assegnazioni dello Stato, della Regione e dell'Unione europea, sulla base delle norme e dei provvedimenti che ne quantificano l'ammontare o che ne definiscono i criteri di attribuzione;

     d) per le altre entrate, sulla base degli atti che ne quantificano l'ammontare e ne autorizzano la riscossione a favore dell'esercizio di competenza, o a seguito di emissione di liste di carico o ruoli.

     3. In ogni altro caso, in carenza di atti e documenti preventivi concernenti il credito, l'accertamento è disposto contestualmente alla riscossione delle entrate.

 

     Art. 43 bis. Rimborsi di tributi. [102]

     1. Nell'indicazione delle entrate per compartecipazione a tributi erariali, ai sensi dell'articolo 3, primo comma, oltre a quanto ivi previsto, si tiene conto del presunto ammontare delle quote di rimborso dei tributi stessi riferite ai gettiti del medesimo esercizio.

     2. A tal fine una quota del gettito corrispondente all'ammontare presunto dei suddetti rimborsi, da determinarsi secondo aliquote percentuali fissate con legge di bilancio, è iscritta fra le partite di giro del bilancio.

     3. Nell'accertamento delle corrispondenti entrate ai sensi del terzo comma dell'articolo 43, si tiene conto di quanto disposto dai commi primo e secondo.

     4. Per la restituzione allo Stato delle quote di rimborso si utilizzano gli stanziamenti sui corrispondenti capitoli di uscita istituiti fra le partite di giro del bilancio.

     5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario 1993.

 

     Art. 44. La riscossione delle entrate.

     1. L'entrata è riscossa quando il soggetto che vi è tenuto ha effettuato il pagamento del relativo importo alla Provincia, tramite il tesoriere od altro ufficio od ente a ciò autorizzato per legge, e la Provincia stessa ne ha avuto comunicazione.

     2. La riscossione delle entrate è riscontrata mediante ordinativi di incasso anche cumulativi, a firma del dirigente del servizio competente in materia di entrate ovvero del personale a ciò delegato dal dirigente medesimo, avente i requisiti di professionalità ed esperienza previsti dal regolamento di contabilità di cui all'articolo 78 ter, in relazione alle disposizioni che disciplinano il servizio di tesoreria della Provincia. Con riferimento al predetto personale delegato si applica quanto previsto dal comma 7 dell'articolo 5 della legge provinciale 15 dicembre 1980, n. 35 [103].

 

     Art. 45. Il versamento delle entrate.

     1. L'entrata è versata quando il relativo ammontare risulta acquisito alla cassa della Provincia.

     2. Il tesoriere della Provincia provvede all'introito ella somma mediante emissione della bolletta di incasso, in base alle disposizioni di cui alla legge sul servizio di tesoreria della Provincia.

     3. Le somme di spettanza della Provincia a qualsiasi titoli riscosse dagli agenti o dovute dai debitori devono essere integralmente versate, entro i termini fissati nelle leggi, nei regolamenti e nelle convenzioni, al tesoriere provinciale.

     4. Detto obbligo sussiste anche quando le somme predetta non siano state ancora iscritte nel bilancio di previsione.

     5. Il tesoriere provinciale comunica giornalmente alla ragioneria della Provincia, i versamenti effettuati.

     6. Alla registrazione dei versamenti ed alla imputazione di essi ai competenti capitoli del bilancio provvede la ragioneria della Provincia.

 

     Art. 46. Norme integrative sugli agenti della riscossione.

     1. Gli agenti della riscossione, propri dell'amministrazione, possono riscuotere entrate provinciali nei limiti e nei modi stabiliti dalle relative norme istitutive, salvo quanto disposto dalla presente legge.

     2. Gli agenti di cui al precedente comma possono riscuotere tutte le entrate, senza limiti di somma, che derivino da atti di concessione o di disposizione rientrati nella propria competenza, ivi comprese le entrate derivanti da aste pubbliche. La quietanza rilasciata al versante ha efficacia liberatoria nei confronti del medesimo.

     3. Gli agenti della riscossione possono disporre che il pagamento, da parte di qualunque debitore, avvenga mediante operazione bancaria o postale. In tal caso la quietanza è staccata e conservata agli atti a disposizione del debitore.

 

     Art. 47. Conti giudiziali. [104]

     1. Sono tenuti alla resa del conto giudiziale gli agenti della riscossione e gli agenti contabili di materia secondo la vigente disciplina in materia.

     2. Con il regolamento di contabilità di cui all'articolo 78 ter sono specificati i criteri e le modalità per l'identificazione dei soggetti tenuti alla resa del conto nonché i criteri, le modalità ed i termini per la sua presentazione.

 

     Art. 48. Versamento e rendicontazione amministrativa delle entrate riscosse tramite agenti della riscossione.

     1. Entro i primi cinque giorni di ogni mese, gli agenti della riscossione versano al tesoriere provinciale l'ammontare delle somme incassate durante il mese precedente. La quietanza relativa a tale versamento va allegata al conto giudiziale, e costituisce documento di discarico.

     2. Prima del versamento di cui al comma precedente, gli agenti provvedono alla custodia delle somme incassate, depositando gli importi di entità complessivamente superiore a quelli stabiliti dalla Giunta provinciale su apposito conto corrente bancario.

     3. Sul predetto conto, autorizzato dalla Giunta provinciale, affluiscono le somme depositate a norma del precedente comma e dell'ultimo comma dell'articolo 46, per essere prelevate mediante versamento al tesoriere provinciale a norma del primo comma. Gli interessi maturati in conto sono annualmente versati, a cura dell'agente, alla tesoreria della Provincia.

     4. Delle entrate riscosse per il proprio tramite, gli agenti della riscossione rendono conto mensilmente alla ragioneria della Provincia, mediante trasmissione di estratto del registro generale degli introiti, con totali progressivi di mese in mese.

 

     Art. 49. Altri obblighi degli agenti della riscossione.

     1. Gli agenti della riscossione devono curare la promozione delle entrate di cui al secondo comma del precedente articolo 46: in caso di morosità sollecitano il debitore, o richiedono alla ragioneria della Provincia di provvedere alla riscossione coattiva; ove possibile, prima di eseguire prestazioni di servizi o sottoscrizione di atti di concessione, richiedono ai debitore prova dell'avvenuto pagamento di quanto dovuto.

     2. Gli agenti della riscossione sono responsabili delle mancate entrate derivanti dall'inadempimento di quanto previsto nel precedente comma.

 

     Art. 50. Snellimento nell'acquisizione e nel controllo delle entrate.

     1. La promozione ed il controllo delle entrate di cui ai titoli I, II e V del bilancio della Provincia, come individuati ai sensi dell'articolo 18, competono al servizio entrate e credito. La promozione ed il controllo delle altre entrate spettano ai servizi competenti individuati con deliberazione della Giunta provinciale con la quale sono pure stabiliti i relativi adempimenti [105].

     2. Il ragioniere generale dispone per l'annullamento di riscossioni relative all'esercizio in corso, quando si riferiscano a versamenti erroneamente eseguiti presso il tesoriere provinciale, mediante la restituzione della relativa somma al versante o l'accredito al legittimi beneficiario.

 

     Art. 50 bis. Semplificazione della riscossione delle entrate. [106]

     1. Al fine di conseguire la razionalizzazione delle modalità di esecuzione dei versamenti, la Giunta provinciale con propria deliberazione può prevedere, anche in deroga alle disposizioni vigenti, per la riscossione di tributi, di sanzioni pecuniarie, di entrate patrimoniali o di altra natura, l'utilizzo di mezzi di pagamento diversificati ricorrendo anche al sistema bancario e a strumenti elettronici o informatici.

 

     Art. 51. Norme per la riscossione coattiva. [107]

     1. La riscossione coattiva delle entrate insolute della Provincia è effettuata con la procedura mediante ruolo, regolata dalle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), ed è affidata ai concessionari del servizio nazionale di riscossione di cui al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 (Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337), come previsto dall'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 (Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'articolo 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337), salvo i casi in cui le entrate siano regolate da norme che dispongano diversamente o non prevedano rapporti giuridici sottoposti a diversi regimi di esecuzione. Le spese sostenute dalla Provincia per l'attuazione della procedura di riscossione coattiva sono recuperate dal concessionario del servizio nazionale di riscossione direttamente a carico del debitore nella misura forfettaria pari al tre per cento delle somme iscritte a ruolo [108].

     2. In caso di impugnazione del ruolo il servizio competente in materia di entrate, sentita la struttura competente per materia, può disporre la sospensione della riscossione, ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo n. 46 del 1999 [109].

     3. Le entrate provinciali dovute da privati si considerano, ai fini esecutivi, definitivamente inesigibili quando il concessionario del servizio nazionale di riscossione ha trasmesso, a norma dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 112 del 1999, una comunicazione di inesigibilità per due volte in relazione al medesimo soggetto o una sola volta per i debitori già sottoposti a procedura concorsuale e qualora il credito sia stato inserito in tale procedura. Resta impregiudicata la facoltà di cui al comma 4 [110].

     4. Qualora un soggetto, escluso lo Stato e la Regione Trentino-Alto Adige, abbia nei confronti della Provincia un debito giunto a scadenza, la Provincia, nei casi previsti dagli articoli 1241 e seguenti del codice civile, può disporre la regolazione contabile di eventuali pagamenti che la Provincia debba eseguire a favore del soggetto stesso in relazione alla concessione di contributi o all'assegnazione di somme, attraverso l'emissione di un titolo di spesa commutabile in quietanza di entrata. Negli altri casi la Provincia può disporre la sospensione dei suddetti pagamenti fino a quando il debitore non abbia assolto il proprio debito [111].

     5. La disposizione di cui al comma 4 non si applica nel caso di debiti a fronte dei quali sia pendente ricorso amministrativo o giurisdizionale.

 

     Art. 51 bis. Riscossione rateale di entrate provinciali. [112]

     1. Su richiesta del debitore la Provincia è autorizzata a concedere, qualora ricorrano motivate circostanze, la rateizzazione fino a un massimo di sessanta rate mensili di crediti spettanti alla Provincia, o la sospensione della riscossione per un anno e, successivamente, la ripartizione del pagamento fino a un massimo di quarantotto rate mensili. Con regolamento sono stabiliti modalità e criteri per l'attuazione di questo comma; questi si attengono, relativamente ai crediti di natura tributaria, ai principi stabiliti dalla vigente normativa statale in materia [113].

     2. La rateizzazione di cui al comma 1 è concessa subordinatamente all'addebito di interessi per ritardato pagamento, sulla base di un tasso annuo semplice pari al tasso applicato dal tesoriere della Provincia sulle giacenze di cassa della stessa, al momento della richiesta del debitore.

     3. In caso di omesso pagamento della prima rata ovvero, successivamente, di due rate:

     a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;

     b) l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione;

     c) il credito non può più essere rateizzato [114].

     4. Resta salvo quanto disposto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, per il pagamento rateale delle sanzioni amministrative pecuniarie.

     5. E' abrogato l'articolo 17 della legge provinciale 25 febbraio 1985, n. 3.

 

     Art. 52. Rinuncia alla riscossione di entrate provinciali di modesta entità. [115]

     1. La Provincia, fatte salve eventuali limitazioni stabilite dalla legge di bilancio, può disporre la rinuncia alla riscossione di entrate di natura non tributaria, qualora la differenza fra l'entità di ogni singola entrata e l'ammontare complessivo dei costi, diretti e indiretti, connessi alle relative operazioni di accertamento, di promozione e di versamento non risulti superiore all'importo di lire 50.000. La medesima disposizione si applica anche alle operazioni di riscossione di entrate di natura tributaria, qualora il debitore sia sottoposto a fallimento o ad altra procedura concorsuale [116].

     2. Fatto salvo quanto disposto dal comma 1, non si fa luogo all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai tributi provinciali, comprensivi o costituiti solo da sanzioni amministrative o interessi, qualora l'ammontare dovuto per ciascun creditore, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, non superi l'importo di lire 32.000; se l'importo supera tale limite si fa luogo all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione per l'intero ammontare [117].

     2 bis. Il comma 2 non si applica qualora il credito tributario, comprensivo o costituito solo da sanzioni amministrative o interessi, derivi da ripetuta violazione, verificatasi per almeno due periodi d'imposta, degli obblighi di versamento concernenti un medesimo tributo [118].

     2 ter. L'importo di cui al comma 2, che costituisce anche il limite al di sotto del quale non si procede all'effettuazione dei rimborsi dei tributi provinciali, può essere rideterminato dalla Giunta provinciale per ciascun tributo, tenendo conto dei limiti previsti per i corrispondenti tributi dalla vigente normativa dello Stato; il relativo provvedimento è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione [119].

 

     Art. 53. Ricognizione dei residui attivi. [120]

     1. Costituiscono residui attivi le somme accertate e non riscosse entro il termine dell'esercizio.

     2. L'accertamento definitivo delle somme conservate tra i residui attivi è disposto annualmente in sede di adozione del conto consuntivo. A tal fine, entro il 15 aprile di ogni anno, possono essere definite le procedure per l'accertamento delle entrate di competenza del precedente esercizio; entro il successivo 30 aprile, la Giunta provinciale assume la deliberazione relativa alla ricognizione dei residui attivi da trasportare nel nuovo esercizio, distinguendo i crediti esigibili da quelli per i quali sono in corso o sono da intraprendere procedure amministrative o giudiziarie per la riscossione. La medesima deliberazione individua inoltre i crediti che non sono da riportare tra i residui attivi, in quanto riconosciuti inesigibili a seguito di adozione di atti che ne giustificano la cancellazione dalle scritture contabili, oppure a seguito del venir meno del titolo giuridico [121].

 

CAPO V

GESTIONE DELLE SPESE DELLA PROVINCIA

 

     Art. 54. Stadi della spesa.

     1. Tutte le spese della Provincia passano per i seguenti stadi:

     - impegno;

     - liquidazione;

     - ordinazione e pagamento.

     2. Tali stadi possono essere simultanei.

 

     Art. 55. Impegni di spesa. [122]

     Formano impegno sugli stanziamenti di competenza dell'esercizio le somme dovute dalla Provincia in base alla legge, a contratto o ad altro titolo, a creditori determinati o determinabili, sempreché la scadenza della relativa obbligazione sia prevista entro il termine dell'esercizio.

     Con l'approvazione del bilancio e successive variazioni e senza la necessità di ulteriori atti è costituito impegno sui relativi stanziamenti per le spese dovute:

     a) per il trattamento economico complessivo attribuito al personale dipendente e per i relativi oneri riflessi;

     b) per le rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti, interessi di preammortamento ed ulteriori oneri accessori;

     c) per le spese dovute in base a contratti o disposizioni di legge.

     Le deliberazioni e gli atti cui conseguono impegni a carico del bilancio provinciale sono adottati dagli organi competenti in base allo Statuto di autonomia ed alle leggi, nei limiti stabiliti dalle leggi che autorizzano la spesa e dai rispettivi stanziamenti di competenza iscritti nel bilancio in corso.

     Per le spese in conto capitale riguardanti interventi od opere oppure concessione di contributi o finanziamenti possono essere assunte obbligazioni a carattere pluriennale nei limiti degli stanziamenti previsti dal bilancio pluriennale. Per le predette spese gli impegni sono determinati con riferimento alle quote di lavori la cui realizzazione è prevista entro il termine di ciascun esercizio, sulla base dell'atto che approva il relativo progetto definitivo o esecutivo oppure che autorizza in ogni caso l'esecuzione dei medesimi interventi, o che concede il contributo o il finanziamento e comunque in misura idonea ad assicurare la copertura delle obbligazioni in scadenza in ciascun esercizio. Al fine di assicurare il più efficiente e completo utilizzo delle risorse autorizzate in bilancio, il regolamento di contabilità di cui all'articolo 78 ter può stabilire modalità differenziate per l'assunzione degli impegni anche a carico degli esercizi successivi, in correlazione alla distribuzione delle autorizzazioni di spesa, fermo restando l'obbligo della copertura delle obbligazioni in scadenza in ciascun esercizio [123].

     [Gli atti di concessione di finanziamenti o di contributi provinciali in conto capitale per la realizzazione da parte di soggetti pubblici o privati di opere o interventi, esclusi i contributi in annualità, possono altresì autorizzare l'assunzione di impegni sugli stanziamenti di competenza dell'esercizio con riferimento alle quote di lavori o di interventi la cui realizzazione è prevista entro il secondo esercizio finanziario successivo a quello di approvazione degli atti medesimi] [124].

     Con le deliberazioni della Giunta provinciale che approvano i piani o i programmi per l'attuazione di iniziative di interesse comunitario o finanziate dallo Stato o con i provvedimenti che danno esecuzione alle stesse,, può essere disposto l'impegno della spesa in relazione all'entità degli interventi previsti nei suddetti piani o programmi, nei limiti delle somme autorizzate sul bilancio provinciale [125].

     L'assunzione di obbligazioni a carattere pluriennale può essere disposta anche per le spese correnti, nei limiti degli stanziamenti previsti dal bilancio pluriennale, quando ciò sia indispensabile per assicurare la continuità dei servizi.

     Per le spese che per la loro natura hanno durata superiore a quella del bilancio pluriennale si tiene conto nella formazione dei successivi bilanci degli impegni relativi al periodo residuale.

     L'assunzione di obbligazioni anche a carattere pluriennale può essere altresì disposta nell'anno di competenza con decorrenza dagli esercizi successivi, alle condizioni previste dal presente articolo, qualora risulti indispensabile per assicurare la continuità dei servizi, ovvero in dipendenza dalle particolari procedure e adempimenti per la regolare esecuzione degli interventi.

     Per le spese di cui all'ultimo comma dell'articolo 8, la prima delle annualità di ogni limite di impegno da stanziare in bilancio in relazione alle obbligazioni previste dalla legge, rappresenta il limite massimo a carico del quale possono essere assunti impegni ed eseguiti pagamenti in relazione alla prima annualità di contributo. Gli impegni così assunti si estendono, per tanti esercizi quante sono le annualità da pagarsi sugli stanziamenti di bilancio degli esercizi successivi.

     In concomitanza con il pagamento a saldo delle somme relative a ciascun impegno, la ragioneria della Provincia provvede d'ufficio alla rettifica delle disponibilità sul corrispondente capitolo, tenendo conto anche della eventuale differenza tra l'ammontare dell'impegno e quello complessivo dei pagamenti disposti a fronte del medesimo.

     Qualora il pagamento a saldo riguardi un impegno relativo a capitoli transitati tra la gestione dei residui, la ragioneria della Provincia provvede all'accertamento dell'eventuale economia sull'impegno medesimo.

 

     Art. 56. Verifiche sugli atti amministrativi. [126]

     1. Il controllo di regolarità contabile è esercitato sugli atti amministrativi concernenti accertamenti di entrate o impegni di spesa, nonché sugli atti di liquidazione e sui titoli di spesa.

     2. Il controllo di regolarità contabile è volto a verificare:

     a) per gli atti di accertamento delle entrate, la corretta quantificazione dell'entrata ai sensi di legge, la corrispondenza dell'atto alla documentazione allegata e l'esatta imputazione dell'entrata al pertinente capitolo del bilancio;

     b) per gli atti d'impegno di spesa, la corretta quantificazione della spesa ai sensi di legge e la corrispondenza dell'atto alla documentazione allegata, nonché a verificare che la spesa impegnata non ecceda lo stanziamento del relativo capitolo di bilancio o che non sia da imputare a un capitolo diverso da quello indicato, oppure che non sia riferibile ai residui anziché alla competenza, o a questa piuttosto che a quelli;

     c) per gli atti di liquidazione, che la spesa sia liquidata ai sensi di legge, nel rispetto dei limiti, delle condizioni e delle modalità fissati nell'atto d'impegno di spesa;

     d) per i titoli di spesa, che i dati riportati nel titolo corrispondano ai dati riportati nell'atto di liquidazione.

     3. Le proposte di deliberazione della Giunta provinciale, le determinazioni e gli altri atti dai quali conseguano accertamento di entrata o dai quali possa derivare un impegno di spesa sono trasmessi, unitamente alla relativa documentazione, alle strutture competenti per l'effettuazione delle verifiche di cui al presente articolo. Ogni provvedimento successivo, collegato o comunque connesso con gli atti di cui al presente comma, è trasmesso alle medesime strutture.

     4. Entro trenta giorni dal ricevimento della determinazione o dell'atto e della relativa documentazione, la struttura competente all'effettuazione delle verifiche registra l'accertamento di entrata e l'impegno di spesa, ferma restando la responsabilità dell'organo che l'ha adottato. Decorso tale termine può essere data esecuzione all'atto. Per particolari esigenze organizzative relative alle modalità o alla complessità del controllo da effettuare per la registrazione, la Giunta provinciale può individuare i casi e le tipologie per le quali il predetto termine è fissato in cinquanta giorni.

     5. La registrazione dell'accertamento dell'entrata o dell'impegno di spesa non può comunque aver luogo qualora siano state trasmesse all'organo competente all'adozione dell'atto osservazioni relative a vizi di regolarità contabile.

     6. Qualora in occasione dell'esame dell'atto siano riscontrati vizi diversi da quelli di regolarità contabile, le strutture competenti all'effettuazione delle verifiche formulano specifiche osservazioni all'organo competente all'adozione dell'atto. Quest'ultimo deve fornire le proprie controdeduzioni prima di procedere all'esecuzione dell'atto e, qualora non ritenga di modificarlo conformemente alle osservazioni ricevute, può darvi esecuzione, assumendone la relativa responsabilità.

     7. Gli accertamenti di entrata o gli impegni di spesa a carico del bilancio provinciale previsti da proposte di deliberazione della Giunta provinciale sono registrati, di norma, prima del loro inserimento nell'ordine del giorno della Giunta. Qualora ricorrano i casi di cui al comma 5 la proposta di deliberazione non può essere inserita nell'ordine del giorno ed è restituita tempestivamente alla struttura competente per le modifiche che si rendono necessarie. Nel caso in cui vengano formulate osservazioni in ordine a vizi diversi da quelli di regolarità contabile, e qualora la struttura competente alla predisposizione della proposta di deliberazione non ritenga di operare le modifiche indicate, la proposta di deliberazione è inserita all'ordine del giorno corredata con le predette osservazioni. Per le deliberazioni della Giunta provinciale approvate fuori ordine del giorno si applicano le disposizioni di cui ai commi 5 e 6, fermo restando, in quest'ultimo caso, il potere della Giunta di confermare la deliberazione già adottata.

     8. Il presente articolo si applica anche ai fini della registrazione della prenotazione di futuri impegni di spesa derivanti da determinazioni o deliberazioni.

     8 bis. Gli atti previsti dai commi 4, 7 e 8 sono firmati dal dirigente del servizio provinciale competente in materia di entrate e dal dirigente del servizio provinciale competente in materia di bilancio o dal personale, a ciò delegato dai predetti dirigenti, avente i requisiti di professionalità ed esperienza previsti dal regolamento di contabilità di cui all'articolo 78 ter. Con riferimento al predetto personale delegato si applica quanto previsto dal comma 7 dell'articolo 5 della legge provinciale 15 dicembre 1980, n. 35 [127].

     9. A seguito della verifica degli atti di liquidazione della spesa e di richiesta di emissione del relativo titolo di spesa possono essere inviate al soggetto incaricato di provvedere alla liquidazione osservazioni concernenti i vizi di regolarità contabile riscontrati. In tal caso il titolo di spesa non è emesso.

     9 bis. Sugli atti inerenti i procedimenti di entrata e di spesa adottati mediante l'utilizzo di sistemi informatici ai sensi degli articoli 41 bis e 41 ter, i servizi del dipartimento competente in materia di affari finanziari, secondo modalità e criteri stabiliti dalla Giunta provinciale, dispongono controlli a campione per verificare la regolarità degli atti ai sensi del presente articolo [128].

 

     Art. 57. Liquidazione delle spese e richiesta emissione titolo di pagamento. [129]

     1. La liquidazione consiste nella determinazione dell'identità del creditore e dell'ammontare esatto del debito scaduto. Essa è disposta sulla base di documentazione atta a comprovare il diritto del creditore.

     2. Alla liquidazione delle spese provvedono con le modalità stabilite dalla Giunta provinciale i dirigenti o altri funzionari individuati dalla Giunta medesima, salvo quanto previsto dai commi 3 e 3 bis o nel caso che le leggi dispongano diversamente.

     3. La liquidazione delle spese relative ad aperture di credito a favore di funzionari delegati è disposta dai funzionari medesimi.

     3 bis. Alla liquidazione delle spese di rappresentanza provvedono il Presidente della Giunta provinciale e gli assessori che le hanno ordinate.

     4. Il soggetto incaricato di provvedere alla liquidazione delle spese si assume la responsabilità in ordine alla sussistenza dei presupposti necessari alla liquidazione in base alla legge, all'atto d'impegno e agli eventuali atti successivi. Il medesimo soggetto provvede altresì a richiedere al servizio bilancio e ragioneria l'emissione del titolo di pagamento allegando la relativa documentazione giustificativa della spesa. Nei casi di liquidazione di spese a fronte di impegni costituiti ai sensi dell'articolo 55, secondo comma, lettera a), il soggetto incaricato di provvedere alla liquidazione provvede alla predisposizione dei relativi titoli di spesa disponendo le verifiche di cui all'articolo 59, secondo comma [130].

     4 bis. Le liquidazioni di spesa disposte con procedure informatiche ai sensi degli articoli 41 bis e 41 ter riportano, fino ad avvenuta operatività della gestione informatizzata dei flussi documentali, gli estremi della documentazione e degli accertamenti atti a comprovare il diritto del creditore, nonché la proposta al servizio competente in materia di bilancio per l'emissione del titolo di spesa. La documentazione può essere individuata dalla Giunta provinciale con apposite deliberazioni [131].

     4 ter. Il regolamento di cui all'articolo 41 ter disciplina le modalità e i criteri con cui si effettua il controllo, anche a campione, per verificare la regolarità delle procedure di liquidazione delle spese [132].

 

     Art. 58. Richiesta di emissione del titolo di pagamento. [133]

 

     Art. 59. Pagamento delle spese. [134]

     Il pagamento delle spese è disposto a mezzo di mandati individuali o collettivi, di ordini di accreditamento, nonché di ruoli di spesa fissa.

     Ai fini della predisposizione dei titoli di spesa, oltre alla verifica di regolarità contabile di cui all'articolo 56 è accertata la sussistenza della sufficiente disponibilità di cassa [135].

     La Giunta provinciale con propria deliberazione può stabilire che non sia disposto il pagamento di somme dovute a titolo di contributi, finanziamenti o erogazioni di importo non superiore a lire 20.000. In tal caso il servizio bilancio e ragioneria, su indicazione delle strutture competenti, provvede d'ufficio alle conseguenti rettifiche contabili.

     [Sui titoli di spesa dovranno essere indicati gli elementi conoscitivi connessi con l'effettuazione dei riscontri e delle verifiche di cui al secondo comma] [136].

     I titoli di spesa sono numerati progressivamente in maniera continua in relazione al tempo della loro emissione.

     I titoli di spesa sono firmati dal dirigente del servizio competente in materia di bilancio o dal personale, a ciò delegato dal predetto dirigente, avente i requisiti di professionalità ed esperienza previsti dal regolamento di contabilità di cui all'articolo 78 ter. Con riferimento al predetto personale delegato si applica quanto previsto dal comma 7 dell'articolo 5 della legge provinciale 15 dicembre 1980, n. 35 [137].

     [I titoli di spesa sono firmati dal dirigente generale preposto al dipartimento affari finanziari] [138].

     Le disposizioni sugli arrotondamenti previste dalle norme dello Stato in materia si applicano nel caso che l'estinzione avvenga da parte del tesoriere con pagamento diretto al creditore.

 

     Art. 60. Modalità di effettuazione dei pagamenti. [139]

     1. Il pagamento di qualsiasi spesa, fatto salvo quanto stabilito all'articolo 66 per i servizi economali, deve essere fatto esclusivamente dal tesoriere provinciale sulla base dei titoli di spesa previsti all'articolo 59.

     2. Anche nel caso di servizi gestiti in economia, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 62 per la gestione di fondi tramite funzionari delegati, 1 titoli di spesa devono essere emessi esclusivamente a favore dei creditori diretti.

     3. Il pagamento mediante ruoli di spesa fissa può essere disposto per gli stipendi, le pensioni, i fitti, le erogazioni assistenziali e negli altri casi di pagamenti periodici a scadenze determinate.

     4. Il pagamento di cui al precedente comma è effettuato dal tesoriere provinciale alle scadenze e per le rate fissate nel ruolo. il tesoriere provvede alla comunicazione alla ragioneria della Provincia con le modalità stabilità nel capitolato e nel contratto previsto dalla legge sui servizi di tesoreria della Provincia.

     5. I mandati di pagamento, i ruoli di spesa fissa e gli ordinativi emessi dai funzionari delegati sono estinti dal tesoriere, secondo le modalità riportate sui titoli, in base alle indicazioni rese dai creditori, in uno dei modi seguenti:

     a) pagamento diretto al creditore, anche attraverso altre banche o istituti di credito;

     b) accreditamento in conto corrente bancario del creditore;

     c) accreditamento in conto corrente postale del creditore;

     c bis) accreditamento su carta prepagata ricaricabile o altro strumento equipollente oppure mediante altri mezzi e strumenti diversificati offerti dal sistema bancario o derivanti dall'evoluzione tecnologica dei sistemi informativi, con le modalità stabilite dalla convenzione di tesoreria [140];

     d) commutazione in assegno circolare o altro titolo di credito a copertura garantita o in assegno di traenza e quietanza intestato al creditore e ad esso consegnato o spedito con tassa e spese a suo carico [141];

     e) commutazione in vaga postale ordinario o telegrafico, con tassa e spese a carico del destinatario.

     5 bis. La Giunta provinciale con propria deliberazione dispone che i titoli di spesa superiori a importi stabiliti con la predetta deliberazione e comunque maggiori di lire 8.000.000 vengano emessi, salvo particolari casi specificatamente individuati con il medesimo provvedimento, con la clausola da estinguersi secondo uno dei modi previsti alle lettere b) e c) del quinto comma.

     6. I titoli di pagamento accreditati o commutati in uno dei modi indicati si considerano pagati agli effetti del conto consuntivo.

     7. In luogo della quietanza del creditore devono risultare sul mandato o esservi allegate le prove dell'avvenuto accreditamento o commutazione, consistenti, per le forme di cui alle lettere b), c), c bis), d) ed e) del quinto comma, in dichiarazioni del tesoriere recanti gli estremi dell'operazione [142].

     8. Nella convenzione di tesoreria sono regolati i rapporti con l'istituto di credito tesoriere, in relazione all'accertamento dell'effettivo pagamento degli assegni circolari o altri titoli di credito.

     9. Per i pagamenti a favore di banche o istituti di credito, la forma normale di estinzione dei titoli di spesa è quella di accreditamento sui conti correnti interbancari, anche se non risultante dal titolo stesso. [Il tesoriere provvede all'estinzione dei titoli di spesa con le modalità di cui alla lettera a) del quinto comma del presente articolo, anche se sul titolo sono indicate modalità diverse, qualora risulti infruttuosa l'estinzione nel modo indicato sul titolo stesso [143]].

     10. Per i pagamenti di spese a scadenze fisse è consentita la emissione dei titoli di spesa in via anticipata, per l'espletamento delle procedure, rispetto alla scadenza indicata sui titoli stessi, con il vincolo per il tesoriere di effettuare il pagamento alla scadenza o, nel caso di accreditamento in conto corrente, con disponibilità e valuta il giorno della scadenza stessa. Al fine di consentire al tesoriere l'estinzione entro l'esercizio finanziario dei titoli di spesa a scadenza fissa, per i quali l'erogazione è prevista in data 31 dicembre, il relativo pagamento può essere anticipato per il tempo necessario, comunque non anteriormente al quindicesimo giorno dello stesso mese di dicembre [144].

 

     Art. 60 bis. Pagamento di spese obbligatorie per il funzionamento dell'amministrazione. [145]

     1. Il pagamento delle spese relative ad utenze, ad imposte, tasse e contributi obbligatori, nonché ad altre spese di carattere obbligatorio per il funzionamento dell'amministrazione con pagamento a scadenza fissa, individuate con deliberazione della Giunta provinciale può essere disposto con le modalità di cui al presente articolo.

     2. Per l'effettuazione delle spese di cui al comma 1 la Giunta provinciale approva programmi periodici di spesa, secondo quanto disposto dalla legislazione provinciale che disciplina l'attività contrattuale della Provincia, fissando criteri e modalità per la gestione delle spese medesime.

     3. I dirigenti dei servizi competenti comunicano al tesoriere provinciale gli elementi identificativi e trasmettono la documentazione relativa alle utenze e alle altre spese ricomprese nei programmi di cui al comma 2 ed autorizzano il tesoriere all'effettuazione dei pagamenti. Il tesoriere, secondo le modalità ed i criteri fissati con la convenzione che regola il servizio di tesoreria, provvede al pagamento delle spese.

     4. Periodicamente il tesoriere invia ai competenti servizi l'elenco dei pagamenti effettuati. I predetti servizi, verificata la regolarità dei pagamenti e della documentazione di spesa, provvedono, in corrispondenza agli impegni assunti con i programmi periodici, agli adempimenti di cui all'articolo 57.

 

     Art. 61. Riscontro dei pagamenti. [146]

     1. In sede di chiusura dell'esercizio finanziario sarà provveduto al riscontro dei pagamenti disposti dalla ragioneria e di quelli effettivamente compiuti dal tesoriere provinciale.

     2. I mandati di pagamento non estinti sono trasmessi dal tesoriere provinciale alla ragioneria della Provincia entro il 31 gennaio [147] di ogni anno con apposita nota dei titoli stessi contenente le indicazioni atte ad individuarli. I predetti titoli sono annullati per le parti inestinte o estinti con le modalità previste ai commi successivi.

     3. La Giunta provinciale può autorizzare il tesoriere ad estinguere, al termine dell'esercizio finanziario, i mandati di pagamento a favore di ciascun creditore di importo non superiore a lire 500.000, rimasti interamente o parzialmente inestinti, mediante commutazione d'ufficio in assegni di traenza e quietanza con tasse e spese a carico del beneficiario [148].

     4. I mandati di pagamento ed i ruoli di spesa fissa non completamente estinti possono essere quietanzati mediante emissione, da parte della ragioneria della Provincia, di ordinativo di incasso, per l'ammontare di tali poste, a favore del capitolo delle partite di giro appositamente previsto nel bilancio di competenza. Al pagamento di tali somme sarà provveduto mediante mandati diretti a carico del corrispondente capitolo iscritto nelle spese delle partite di giro.

 

     Art. 62. Funzionari delegati. [149]

     1. La Giunta provinciale può autorizzare presso la tesoreria della Provincia aperture di credito, sia in conto competenza che in conto residui, a favore di funzionari delegati per il pagamento delle seguenti spese:

     a) spese da effettuarsi in economia;

     b) spese per le quali è indispensabile il pagamento immediato;

     c) spese per il funzionamento degli uffici;

     d) spese da pagarsi all'estero;

     d bis) spese d'importo limitato o altre spese per le quali risulti conveniente anche sotto il profilo organizzativo il pagamento a mezzo di funzionari delegati;

     e) spese di qualsiasi natura per le quali leggi o regolamenti consentono il pagamento a mezzo di funzionari delegati.

     2. L'importo delle aperture di credito e l'individuazione del funzionario delegato, anche tra personale comandato da altre amministrazioni, sono disposti con la deliberazione autorizzativa delle spese articolata di norma secondo programmi periodici riportanti anche le modalità di realizzazione delle spese medesime.

     3. Alle aperture di credito intestate al funzionario delegato si provvede mediante ordini di accreditamento, emessi ai sensi dell'articolo 57.

     4. Ciascun ordine di accreditamento deve indicare la somma prelevabile, mediante buoni a favore dello stesso funzionario delegato, e quella prelevabile, mediante ordinativi o assegni, a favore dei creditori secondo le indicazioni riportate nella deliberazione della Giunta provinciale che autorizza l'effettuazione delle spese con il sistema dell'apertura di credito stessa.

     5. In tale provvedimento, la Giunta provinciale deve adeguarsi al criterio secondo il quale il prelevamento mediante buoni è effettuato di volta in volta secondo le effettive necessità e che solo in casi di dimostrata necessità può essere consentito il totale prelevamento della somma accreditata mediante buoni.

     6. E data facoltà al funzionario delegato di limitare i prelievi mediante buoni ad una somma inferiore a quella autorizzata, utilizzando la relativa disponibilità per l'emissione di ordinativi o assegni a favore dei creditori.

     7. I buoni, gli ordinativi e gli assegni predetti sono firmati dal funzionario delegato e dal funzionario preposto alla trattazione degli affari contabili, ove esista.

 

     Art. 63. Rendiconti dei funzionari delegati. [150]

     1. I funzionari delegati hanno l'obbligo di compilare, per ogni trimestre o per ogni altro periodo eventualmente stabilito dal regolamento ed in ogni caso al termine dell'esercizio, il rendiconto delle somme erogate, distintamente per capitolo del documento tecnico di cui all'articolo 12, comma 10, distinguendo la competenza dai residui.

     2. Devono altresì compilare detto rendiconto in tutti gli altri casi previsti dal regolamento di cui all'articolo 65.

     3. Le somme riscosse dai funzionari delegati sulle aperture di credito e che non siano state erogate al termine dell'esercizio possono essere trattenute per effettuare pagamenti di spese esclusivamente riferibili all'esercizio scaduto. La giustificazione di tali pagamenti è compresa in un rendiconto suppletivo da presentarsi non oltre il 31 marzo. Le somme non erogate alla chiusura del rendiconto suppletivo sono versate alla tesoreria provinciale con imputazione allo stato di previsione dell'entrata.

     4. Le somme prelevate sugli ordini di accreditamento che risultassero in eccedenza al fabbisogno di cui al precedente comma, possono essere riversate, dal funzionario delegato, alla tesoreria provinciale alla chiusura dell'esercizio e portate in aumento del credito residuale.

     5. Alla chiusura dell'esercizio gli ordini di accreditamento vengono ridotti alle somme effettivamente pagate ai funzionari delegati, fatta salva la possibilità di rimettere ordini di accreditamento con imputazione al conto dei residui, ai sensi del comma terzo dell'articolo 62 e secondo le modalità eventualmente recate dal regolamento previsto dall'articolo 65.

     6. I rendiconti di cui ai precedenti commi sono trasmessi, insieme alla documentazione giustificativa, alla ragioneria della Provincia per il riscontro amministrativo-contabile entro i termini stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 65 e comunque non oltre i quindici giorni del secondo mese successivo al periodo cui si riferiscono. La Giunta provinciale con propria deliberazione può determinare i programmi di spesa o i capitoli del documento tecnico di cui all'articolo 12, comma 10 in ordine ai quali il predetto riscontro sulla documentazione allegata ai rendiconti può essere esercitato a campione, secondo modalità e criteri determinati dalla medesima deliberazione.

     Nel caso in cui il controllo sulla gestione del funzionario delegato sia affidato ad un collegio di revisori dei conti, il funzionario delegato invia alla ragioneria della Provincia il rendiconto, debitamente vistato dal collegio dei revisori dei conti, senza la documentazione giustificativa della spesa, che è conservata presso il funzionario medesimo. La ragioneria, ricevuto il rendiconto, effettua il riscontro contabile tra le risultanze nel rendiconto stesso e le determinazioni delle aperture di credito disposte a favore del funzionario delegato [151].

 

     Art. 64. Responsabilità dei funzionari delegati.

     1. I funzionari delegati sono personalmente responsabili delle spese da essi ordinate e liquidate e dei pagamenti effettuati mediante prelevamenti dalle aperture di credito. Con la liquidazione delle spese il funzionario delegato accerta altresì la sussistenza dei presupposti necessari alla liquidazione in base alla legge, all'atto di impegno e agli eventuali atti successivi [152].

     2. La tesoreria provinciale, nel dare corso a tali prelevamenti, deve accertare che il funzionario delegato rivesta la qualità indicata nell'ordine di accreditamento e che i prelevamenti non eccedano l'ammontare dell'apertura di credito cui si riferiscono nonché ogni altra condizione dettata nel capitolato e contratto previsto dalla legge sul servizio di tesoreria della Provincia.

 

     Art. 65. Regolamento per le aperture di credito a favore dei funzionari delegati.

     1. Con apposito regolamento si provvederà a disciplinare il funzionamento delle aperture di credito disposte a favore di funzionari delegati ed in particolare il loro utilizzo mediante buoni, ordinativi ed assegni a favore dei creditori, nonché la loro rendicontazione [153].

 

     Art. 66. Servizi economali.

     1. Nell'ambito dei servizi economali previsti dalla legge sull'ordinamento degli uffici e statuto del personale della Provincia, funziona un servizio di cassa è di economato per provvedere alle spese minute di ufficio, all'acquisto di materiale mobile, alle erogazioni per servizi inerenti il funzionamento de-gli uffici, nonché altri compiti per i quali simili procedure di spesa risultino più tempestive ed ogni incombenza prevista dalla legge.

     2. Presso i servizi di cui al precedente comma è costituito un fondo di cassa che viene somministrato e reintegrato con mandato diretto a favore dell'incaricato del servizio economale.

     3. Alla nomina degli incaricati dei servizi economali provvede la Giunta provinciale, su proposta dell'Assessore per le finanze, scegliendo anche tra dipendenti di altre pubbliche amministrazioni che, in relazione alle loro funzioni, operano in collegamento con la Provincia in specifiche competenze.

     4. La vigilanza sui servizio di cassa e di economato spetta alla ragioneria della Provincia.

     5. I compiti rientranti nei servizi economali, gli uffici presso i quali possono funzionare detti servizi, il limite massimo di ciascun fondo di cassa, le spese che con lo stesso possono effettuarsi, nonché le modalità e le condizioni di funzionamento sono stabiliti con apposito regolamento.

 

     Art. 67. Le agenzie.

     Per l'esercizio delle proprie competenze ed in particolare per l'attuazione dei progetti, la Provincia può istituire, con legge, agenzie dotate di autonomia contabile ed amministrativa.

     La Giunta provinciale invia al Consiglio i bilanci di previsione e i rendiconti delle agenzie della Provincia [154].

     Per l'approvazione da parte della Giunta provinciale dei bilanci delle agenzie e dei relativi assestamenti e per la gestione delle entrate e delle spese previste nei medesimi documenti contabili si applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 35. Le agenzie provvedono all'utilizzo dei trasferimenti provinciali con le modalità previste dai commi 5 e 6 dell'articolo 35. Alle agenzie si applica inoltre l'articolo 81, commi terzo, quarto, quinto e sesto. [155].

 

     Art. 68. Regolarizzazione d'ufficio degli atti sottoposti a verifica.

     1. Qualora la ragioneria riscontri irregolarità ed errori negli atti sottoposti a verifica ai sensi degli articoli 43, 56 e 59, provvede, ove possibile, d'ufficio alla rimozione delle irregolarità ed alla correzione degli errori, dandone comunicazione all'ufficio proponente.

     2. In ogni altro caso essa indica all'ufficio proponente le misure necessarie per la regolarizzazione dell'atto.

 

     Art. 69. Atti ineseguibili. [156]

 

     Art. 70. Firma dagli atti. [157]

     [1. La Giunta provinciale può disporre che il ragioniere generale sia sostituito in caso di necessità, da funzionari della ragioneria della Provincia designati, su sua proposta, per la firma degli atti previsti dalla presente legge [158].

     2. La Giunta provinciale può altresì designare, con le modalità di cui al comma precedente, funzionari della ragioneria della Provincia alla firma di atti e documentazioni diverse dagli atti di registrazione degli impegni di spesa, degli accertamenti di entrata e dei titoli di riscossione e pagamento.

     3. La Giunta provinciale può altresì disporre, mediante provvedimento da registrarsi alla Corte dei conti, che i dirigenti dei servizi entrate e credito e bilancio e ragioneria, in caso di necessità, siano sostituiti per la firma degli atti previsti dall'articolo 56, commi 4, 7 e 8, da funzionari dei medesimi servizi scelti su proposta dei dirigenti interessati, fra i capi ufficio o incaricati di posizioni organizzative [159].

     4. Le disposizioni di cui al settimo comma dell'articolo 5 della legge provinciale 15 dicembre 1980, n. 35 (Determinazione delle quote aggiunte di famiglia e disposizioni varie in materia di personale), articolo come da ultimo modificato dall'articolo 22 della legge provinciale 8 settembre 1997, n. 13, si applicano anche ai funzionari incaricati della sostituzione ai sensi del primo e del terzo comma [160].]

 

     Art. 71. Residui passivi. [161]

     Costituiscono residui passivi le somme impegnate a norma dell'articolo 55 e non pagate entro il termine dell'esercizio.

     [I residui passivi di spese correnti e di spese per il rimborso di prestiti possono essere conservati nel conto dei residui per non più di cinque anni, quelli delle spese in conto capitale per non più di sette anni successivi a quello dell'esercizio cui si riferisce la formazione dell'impegno] [162].

     Tutte le somme iscritte negli stanziamenti di competenza del bilancio e non impegnate a norma dell'articolo 55, costituiscono economie di spesa ed a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali della gestione.

     Costituiscono economie di spesa, inoltre, i residui passivi non riaccertati ai sensi dell'articolo 72, terzo comma [163].

     Al fine di perseguire l'accelerazione dei procedimenti di spesa e di contenere la formazione dei residui passivi, la Giunta provinciale provvede a:

     a) fissare, fatta salva comunque la copertura delle obbligazioni a carico dell'amministrazione, qualora non stabiliti ai sensi delle leggi o dei criteri di settore:

     1) termini per l'effettivo avvio delle opere e degli interventi, prevedendo, in caso d'inosservanza dei termini, la revoca dell'ammissibilità a finanziamento o la revoca totale o parziale degli interventi finanziari e dei relativi impegni di spesa e il recupero delle somme eventualmente erogate. La Giunta provinciale può stabilire le caratteristiche delle opere e degli interventi per i quali non è necessaria la fissazione del termine di effettivo avvio [164];

     2) termini per la rendicontazione delle opere e degli interventi, prevedendo, in caso d'inosservanza dei termini, la revoca totale o parziale degli interventi finanziari nonché la riduzione o la revoca dei relativi impegni di spesa e il recupero delle somme eventualmente erogate [165];

     b) emanare direttive alle strutture provinciali per accelerare il completamento delle procedure di spesa [166].

     Nel rispetto di quanto previsto dal regolamento di contabilità di cui all'articolo 78 ter, la Giunta provinciale provvede all'annullamento dei residui passivi a fronte dei quali non sussistono obbligazioni giuridiche a carico della Provincia. Le somme corrispondenti a tali annullamenti costituiscono economie di spesa e a tale titolo concorrono alla formazione delle risultanze finali dell'esercizio [167].

     La Giunta provinciale può destinare una quota delle predette economie di spesa per la costituzione, nel bilancio di previsione annuale e pluriennale, di un apposito fondo di riserva al fine di poter consentire la realizzazione degli interventi relativi ai residui annullati che dovessero essere ritenuti utili per le esigenze dell'amministrazione [168].

     Con deliberazione della Giunta provinciale possono essere prelevate da tale fondo le somme necessarie per l'eventuale integrazione degli stanziamenti delle unità previsionali di base e dei capitoli del documento tecnico di originaria provenienza, laddove esistenti, o per l'istituzione di apposite unità previsionali di base e dei relativi capitoli del documento tecnico, qualora quelle di originaria provenienza siano state eliminate dalle scritture contabili [169].

 

     Art. 72. Determinazione e ricognizione dai residui passivi.

     1. La Giunta provinciale determina, entro il 30 aprile successivo alla chiusura dell'esercizio, con proprie deliberazioni l'ammontare dei residui di ciascun capitolo di spesa del bilancio di competenza. Tali deliberazioni sono predisposte dalla ragioneria della Provincia e contengono, in corrispondenza con l'ammontare dei residui, l'indicazione delle deliberazioni e degli atti da cui è derivato l'impegno e, nei caso in cui il pagamento è contestuale all'impegno o trattasi comunque di spese relative ad obbligazioni scadute entro il termine dell'esercizio, il riferimento ai provvedimenti indicati al primo comma dell'articolo 55 [170].

     2.Il pagamento delle somme riferite ai residui dell'esercizio scaduto può essere disposto anche prima dell'adozione delle deliberazioni di cui al precedente comma.

     3. Il riaccertamento delle somme da conservare tra i residui passivi è disposto annualmente in sede di rendiconto generale, previa verifica delle ragioni del mantenimento dei residui [171].

     4. I residui sono tenuti distinti per esercizio di provenienza ed il conto degli stessi è tenuto distinto da quello della competenza in modo che nessuna spesa afferente ai residui possa essere imputata sui fondi della competenza e viceversa.

 

CAPO VI

RENDICONTO GENERALE DELLA PROVINCIA

 

     Art. 73. Rendiconto generale. [172]

     I risultati della gestione sono dimostrati nel rendiconto generale annuale della Provincia.

     Il rendiconto generale comprende il conto finanziario relativo alla gestione del bianco ed il conto generale del patrimonio.

     Il conto finanziario relativo alla gestione del bilancio espone le risultanze della gestione delle entrate e delle spese riportate nel bilancio di previsione. Esso è articolato secondo le modalità previste nel regolamento di contabilità di cui all'articolo 78 ter in correlazione alle classificazioni delle entrate e delle spese in modo da consentire la valutazione economica e finanziaria delle risultanze della gestione.

     Il conto finanziario relativo alla gestione del bilancio comprende:

     a) le entrate di competenza dell'anno, accertate, riscosse o rimaste da riscuotere;

     b) le spese di competenza dell'anno, impegnate, pagate o rimaste da pagare;

     c) la gestione dei residui attivi e passivi degli esercizi anteriori;

     d) le somme riscosse e pagate, distintamente in conto competenza ed in conto residui;

     e) il conto totale dei residui attivi e passivi che si tramandano all'esercizio successivo.

     Il conto generale del patrimonio comprende:

     a) le attività e le passività finanziarie, patrimoniali e demaniali, con distinta evidenziazione dei beni suscettibili di utilizzazione economica [173];

     b) la dimostrazione dei punti di concordanza tra la contabilità del bilancio e quella patrimoniale.

     Al conto del patrimonio è allegato un elenco descrittivo dei beni appartenenti al patrimonio e al demanio immobiliare della Provincia alla data di chiusura dell'esercizio cui il conto si riferisce, con l'indicazione delle rispettive destinazioni e dell'eventuale rendita da essi prodotta [174].

     Al rendiconto è allegata una relazione concernente i dati consuntivi nonché i documenti di cui all'articolo 26 della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4.

     Con regolamento la Giunta provinciale fissa criteri e modalità di valutazione delle attività e passività finanziarie, patrimoniali e demaniali, nonché la decorrenza di efficacia dei criteri stessi. I criteri di valutazione devono essere differenziati in relazione alla tipologia delle componenti del patrimonio ed essere definiti in base a criteri di carattere economico, tenendo conto dei principi contabili per il settore pubblico, delle norme del codice civile o delle norme fiscali in vigore. Nel regolamento possono anche essere definite deroghe alla valutazione per beni senza utilizzazione economica o per categorie di beni mobili non inventariabili in ragione della natura di beni di facile consumo o di modico valore [175].

 

     Art. 74. Conto finanziario. [176]

     1. Il conto finanziario espone, in relazione alla classificazione del bilancio preventivo, per ciascun capitolo di entrata:

     1) l'ammontare dei residui attivi accertati nel conto finanziario dell'esercizio precedente;

     2) le previsioni finali di competenza;

     3) le previsioni finali di cassa;

     4) l'ammontare delle entrate riscosse e versate in conto residui;

     5) l'ammontare delle entrate riscosse e versate in conto competenza;

     6) l'ammontare complessivo delle entrate riscosse e versate nell'esercizio;

     7) l'ammontare delle entrate accertate o riaccertate nell'esercizio;

     8) le eccedenze di entrate o le minori entrate accertate rispetto alle previsioni di competenza o all'ammontare dei residui attivi;

     9) le eccedenze di entrate o le minori entrate riscosse e versate rispetto alle previsioni di cassa;

     10) l'ammontare dei residui attivi provenienti dagli esercizi precedenti, da riportare al nuovo esercizio;

     11) l'ammontare dei residui attivi formatisi nel corso dell'esercizio;

     12) l'ammontare complessivo dei residui attivi al termine dell'esercizio.

     2. Il conto finanziario espone altresì, in relazione alla classificazione del bianco preventivo, per ciascun capitolo di spesa del bilancio:

     1) l'ammontare dei residui passivi accertati nei conto finanziario dell'esercizio precedente;

     2) le previsioni finali di competenza;

     3) le previsioni finali di cassa;

     4) l'ammontare dei pagamenti effettuati in conto residui;

     5) l'ammontare dei pagamenti effettuati in conto competenza;

     6) l'ammontare complessivo dei pagamenti effettuati nell'esercizio;

     7) l'ammontare degli impegni assunti nell'esercizio;

     8) le economie e le eccedenze di impegni rispetto agli stanziamenti di competenza o all'ammontare dei residui passivi;

     9) le economie o le eccedenze di pagamenti rispetto agli stanziamenti di cassa;

     10) l'ammontare dei residui passivi provenienti dagli esercizi precedenti, da riportare al nuovo esercizio;

     11) l'ammontare dei residui passivi formatisi nel corso dell'esercizio;

     12) l'ammontare complessivo dei residui passivi al termine dell'esercizio.

     3. Un prospetto allegato al conto finanziario indica, per ogni capitolo, le variazioni apportate nel corso dell'esercizio agli stanziamenti di competenza e di cassa.

 

     Art. 75. Conto del patrimonio. [177]

     1. Il conto generale dei patrimonio deve indicare, in termini di valori aggiornati alla data di chiusura dell'esercizio cui il conto si riferisce:

     1) le attività e le passività finanziarie;

     2) i beni mobili ed immobili;

     3) ogni altra attività e passività, nonché le poste rettificative.

     2. Il conto del patrimonio deve inoltre contenere la dimostrazione dei punti di concordanza tra la contabilità del bilancio e quella dei patrimonio.

     3. Al conto del patrimonio è allegato un elenco descrittivo dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare della Provincia alla data di chiusura dell'esercizio cui il conto si riferisce, con l'indicazione delle rispettive destinazioni e dell'eventuale reddito da essi prodotto.

 

     Art. 76. Risultanze finali dell'esercizio.

     1. Le risultanze finali dell'esercizio sono accertate

nel conto finanziario [redatto a norma dell'articolo 74].

     2. L'avanzo o il disavanzo di consuntivo si determina tenendo conto:

     1) delle giacenze o del deficit di cassa all'inizio dell'esercizio secondo il conto reso dal tesoriere della Provincia;

     2) delle entrate riscosse e versate nonché delle spese pagate nel corso dell'esercizio;

     3) dell'ammontare complessivo dei residui attivi e dei residui passivi al termine dell'esercizio.

     3. Il conto finanziario deve contenere un prospetto nel quale si evidenziano le operazioni di cui al precedente comma firmato dal Presidente della Giunta provinciale e dal ragioniere generale e, per la parte relativa al movimento di cassa, dai tesoriere provinciale quale attestazione di concordanza con le scritture dallo stesso tenute in ordine alle entrate riscosse e versate ed ai pagamenti effettuati.

 

     Art. 77. Procedure relative al rendiconto generale. [178]

     1. La Giunta provinciale delibera il rendiconto generale della Provincia, entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello dell'esercizio finanziario cui si riferisce ed il Presidente della Giunta stessa lo trasmette alla Corte dei conti per i fini previsti dalle vigenti disposizioni.

     1 bis. Ai fini della determinazione degli elementi necessari per l'elaborazione dell'assestamento del bilancio di cui all'articolo 28, la Giunta provinciale può adottare, in via preventiva anche il solo conto finanziario relativo alla gestione del bilancio. In tal caso il provvedimento di approvazione del rendiconto generale, da adottare ai sensi del primo comma, ricomprende pure le determinazioni sul conto finanziario di cui al presente comma.

     2. In conformità alla deliberazione della Corte dei conti la Giunta presenta al Consiglio provinciale apposito disegno di legge per l'approvazione del rendiconto, con una relazione illustrativa dei dati finanziari e patrimoniali.

 

     Art. 78. Rendiconti degli enti pubblici funzionali della Provincia e spese degli enti locali. [179]

     1. I rendiconti degli enti pubblici funzionali della Provincia sono approvati annualmente nei termini e nelle forme stabiliti dalle leggi.

     2. I rendiconti di cui ai precedente comma sono redatti in conformità a quanto disposto dall'articolo 73.

     3. La Giunta provinciale invia al Consiglio i rendiconti degli enti di cui al primo comma, i bilanci delle società in cui la Provincia partecipa nonché i dati in forma aggregata della finanza dei comuni.

     4. Con deliberazione della Giunta provinciale, sentita la competente commissione consiliare, sono individuate, con riferimento alla rilevanza delle partecipazioni, le società alle quali si applicano le disposizioni di cui al terzo comma.

 

     Art. 78 bis. Spesa per il personale. [180]

     1. Il bilancio pluriennale della Provincia indica, in apposite parti descrittive, l'ammontare globale della spesa di personale a qualsiasi titolo prevista in ciascun anno di riferimento con specificazione degli oneri conseguenti ai rinnovi contrattuali, la struttura organizzativa, l'organico complessivo, nonché le dotazioni di personale effettivamente in servizio.

     2. Il rendiconto generale della Provincia indica l'ammontare globale delle spese di personale a qualsiasi titolo corrisposte nell'esercizio, con specificazione degli oneri conseguenti ai rinnovi contrattuali. Nel rapporto annuale sullo stato di attuazione del programma di sviluppo provinciale e dei progetti, di cui all'articolo 26 della legge provinciale concernente "Nuova disciplina della programmazione di sviluppo e adeguamento delle norme in materia di contabilità e di zone svantaggiate", sono esposti i risultati della gestione del personale con riferimento agli obiettivi prefissati dagli atti di programmazione.

 

CAPO VII

NORME TRANSITORIE E FINALI

 

     Art. 78 ter. Regolamento di contabilità. [181]

     1. Per l'attuazione della presente legge la Giunta provinciale delibera, sentita la competente commissione consiliare, un regolamento di contabilità. La commissione consiliare si pronuncia entro trenta giorni dalla richiesta, trascorsi i quali la Giunta provinciale può deliberare prescindendo dal parere.

     2. Il regolamento, in particolare:

     a) definisce le disposizioni integrative relative ai contenuti ed alle procedure del bilancio di previsione e del rendiconto generale, nonché alle procedure delle variazioni di bilancio, dei prelievi dai fondi di riserva, degli storni, della gestione delle entrate e delle spese, dell'esercizio provvisorio e della gestione provvisoria del bilancio;

     a bis) prevede le tipologie di spesa per le quali possono essere disposti prelievi dal fondo di riserva per spese obbligatorie e d'ordine per integrare gli stanziamenti di competenza, relativi agli anni successivi di validità del bilancio pluriennale, dei capitoli di spesa con stanziamenti insufficienti [182];

     b) stabilisce le disposizioni integrative relative ai contenuti ed alle procedure del documento tecnico di cui all'articolo 12, comma 10, anche con riferimento alla determinazione delle previsioni di cassa relative alle diverse ripartizioni del documento stesso;

     c) definisce i criteri di classificazione delle entrate e delle spese di cui all'articolo 12, comma 7, finalizzati ad assicurare la comparabilità con il bilancio dello Stato ed il coordinamento dei dati del bilancio provinciale con quelli adottati nella contabilità nazionale per i conti delle pubbliche amministrazioni, nonché gli eventuali ulteriori criteri di classificazione, finalizzati al raccordo con il programma di sviluppo provinciale e con gli altri strumenti della programmazione provinciale nonché ad altre finalità conoscitive;

     d) prevede i casi in cui possono trovare collocazione, in un'unica unità previsionale di base, spese afferenti a più categorie o riferite a più centri di responsabilità amministrativa, qualora una o più categorie o uno o più centri di responsabilità rivestano incidenza marginale rispetto alla spesa complessiva o comunque nei casi in cui le predette modalità di rappresentazione in bilancio risultino necessarie per l'attuazione della manovra di finanza pubblica;

     e) individua i criteri per la ripartizione dei capitoli del documento tecnico in articoli a soli fini conoscitivi;

     f) individua le competenze delle diverse strutture della Provincia relativamente alla promozione ed al controllo delle entrate da acquisire al bilancio provinciale, secondo criteri che tengano conto delle competenze istituzionalmente svolte e dell'economicità dell'azione amministrativa;

     g) disciplina i compiti e le attività dei servizi competenti in materia finanziaria e di bilancio relativamente all'applicazione della presente legge;

     h) definisce modalità e criteri per l'assunzione degli impegni relativi a spese in conto capitale riguardanti interventi o opere realizzate direttamente dalla Provincia;

     h bis) definisce modalità e criteri per l'effettuazione dei controlli di cui all'articolo 56, comma 2, prevedendo la possibilità di controlli a campione sulla documentazione allegata ai provvedimenti concernenti l'approvazione di rendiconti di soggetti esterni o di gestioni finanziarie o di attività espletate dai medesimi soggetti [183];

     i) disciplina le eventuali altre disposizioni necessarie per l'attuazione della presente legge.

 

     Art. 79. Applicazione della presente legge.

     1. Le norme recate dal capo II della presente legge, concernente il bilancio annuale di previsione, si applicano con la presentazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1980 e comunque con il 1° gennaio 1980.

     2. Per l'esercizio in corso, il bilancio annuale di previsione è redatto in termini di competenza con l'osservanza delle disposizioni indicate al comma successivo, di quelle recate dalla legge di contabilità dello Stato ed in particolare, per la classificazione delle entrate e delle spese, sulla base delle norme emanate in attuazione dell'articolo 6 della legge 1 marzo 1964, n. 62.

     3. Le disposizioni di cui agli articoli 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 30 e 38 della presente legge, si applicano anche al bilancio di previsione per l'esercizio in corso.

     4. Per l'esercizio in corso, il bilancio annuale dovrà riportare anche l'ammontare dei residui ed i dati di cassa, senza che la redazione in tali termini costituisca autorizzazione alla relativa gestione che avverrà peraltro in forma sperimentale.

     5. In relazione alla difformità della classificazione delle entrate e delle spese nel bilancio annuale di previsione per l'anno in corso ed il bilancio pluriennale di cui al capo I della presente legge, il bilancio pluriennale dovrà riportare l'evidenza della corrispondenza delle previsioni e degli stanziamenti con il bilancio annuale mediante l'indicazione dei capitoli di entrata e di spesa del bilancio annuale stesso.

     6. Gli stanziamenti o le quote degli stanziamenti residui di spesa non impegnati al 31 dicembre 1978,possono essere utilizzati, conservando l'originale destinazione, fino ai 31 dicembre 1979, sempreché gli stessi non risalgano a periodi anteriori a quelli previsti dal secondo e terzo comma dell'articolo 71. Alla chiusura dell'esercizio 1979, i residui e gli stanziamenti di competenza 1979, non impegnati, costituiscono economie e come tali concorrono alla formazione delle risultanze dell'esercizio.

     7. Le disposizioni di cui all'articolo 55, primo e sesto comma, si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario 1980. Per l'esercizio in corso si applicano quelle recate dalle leggi dello Stato nella materia.

     8. Le norme recate dal capo VI della presente legge concernente il rendiconto generale della Provincia si applicano a decorrere dai rendiconto per l'esercizio finanziario 1980. Per i rendiconti precedenti si applicano le disposizioni recate dalle leggi dello Stato nella materia, non tenendo peraltro conto, per quanto concerne il conto finanziario, della gestione dei dati di cassa.

 

     Art. 80. Rideterminazione di stanziamenti di spesa pluriennale.

     1. Per adeguare l'attuazione delle leggi provinciali in vigore, recanti autorizzazioni di spesa pluriennale, con le disposizioni della presente legge, la Giunta provinciale presenterà, in occasione dei bianco di previsione per l'esercizio 1980, apposito disegno di legge per stabilire le modalità di riutilizzo delle somme eventualmente non impegnate, mediante una diversa collocazione degli stanziamenti in bilancio.

     2. Con le modalità di cui al comma precedente, dovrà essere provveduto in ordine ai limiti di impegno autorizzati da leggi provinciali o assunti in bilancio in relazione a leggi regionali delegate rientranti nelle convenzioni previste dall'articolo 112 del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, così come per ogni altra pluriannualità rientrante nelle predette convenzioni. La diversa collocazione in bianco può, in tal caso, essere disposta anche nei confronti di stanziamenti già impegnati e mantenuti nel conto dei residui, oltre i termini di cui all'articolo 71.

 

     Art. 81. Disciplina applicabile agli enti funzionali della Provincia[184]. [185]

     L'individuazione degli enti pubblici funzionali della Provincia, per i fini di cui agli articoli 35 e 78, è disposta con deliberazione della Giunta provinciale.

     Le disposizioni contenute negli articoli 35 e 78 si applicano agli enti stessi a decorrere dall'esercizio finanziario immediatamente successivo a quello dell'adozione delle predette deliberazioni.

     Al fine di garantire l'armonizzazione del sistema di contabilità degli enti pubblici funzionali della Provincia con quello della Provincia, con regolamento sono individuati tra i principi di questa legge quelli cui devono attenersi gli enti funzionali nella formazione dei bilanci e nella tenuta della contabilità finanziaria, anche in deroga alle disposizioni contenute nelle leggi istitutive o negli statuti. Con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento sono abrogate le disposizioni di legge incompatibili individuate dal regolamento; gli enti funzionali provvedono, se necessario, all'adeguamento dei loro statuti [186].

     Per gli enti che svolgono prevalentemente attività di produzione e di cessione di beni a domanda individuale, con il regolamento può essere prevista la tenuta della sola contabilità economico-patrimoniale secondo principi e criteri in grado di assicurare l'equilibrio economico e finanziario. Il regolamento disciplina inoltre criteri e modalità per l'adozione da parte degli enti funzionali del bilancio preventivo annuale e pluriennale con funzione autorizzativa per quanto riguarda gli investimenti [187].

     In relazione alle esigenze di controllo e di monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica provinciale e al tipo di contabilità adottata dagli enti, il regolamento può prevedere particolari requisiti di professionalità e di competenza per i componenti dei collegi dei revisori dei conti degli enti funzionali [188].

     Fatto salvo quanto previsto da questo articolo, gli enti funzionali osservano le disposizioni di questa legge, in quanto applicabili [189].

 

          Art. 82. Norma finale.

     1. Le disposizioni recate da leggi provinciali, in contrasto con quelle recate dalla presente legge, cessano di applicarsi con l'entrata in vigore della presente legge, salvo le diverse decorrenze stabilite nell'articolo 79.

     2. Per quanto non previsto dalla presente legge e fino a quando non sarà provveduto con successive leggi della Provincia nella materia della contabilità provinciale, valgono, in quanto applicabili, le norme dello Stato nella medesima materia.

     3. La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione.


[1] Comma già sostituito dall'art. 4 della L.P. 30 luglio 1984, n. 2 e così ulteriormente sostituito dall'art. 31 della L.P. 8 luglio 1996, n. 4.

[2] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.P. 23 febbraio 1998, n. 3.

[3] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.P. 23 febbraio 1998, n. 3.

[4] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.P. 23 febbraio 1998, n. 3, sostituito dall’art. 8 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1 e così modificato dall’art. 2 della L.P. 23 novembre 2004, n. 9.

[5] Comma aggiunto dall’art. 8 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1 e così sostituito dall’art. 2 della L.P. 23 novembre 2004, n. 9.

[6] Comma aggiunto dall’art. 8 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.

[7] Comma così sostituito dall'art. 4 della L.P. 30 luglio 1984, n. 2.

[8] Articolo abrogato dall'art. 8 della L.P. 23 febbraio 1998, n. 3 con effetto dalla predisposizione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1999, come disposto dallo stesso art. 8, L.P. 3/98.

[9] Comma così sostituito dall'art. 32 della L.P. 8 luglio 1996, n. 4.

[10] Comma inserito dall'art. 32 della L.P. 8 luglio 1996, n. 4.

[11] Comma così sostituito dall'art. 32 della L.P. 8 luglio 1996, n. 4.

[12] Comma inserito dall'art. 4 della L.P. 30 luglio 1984, n. 2.

[13] Comma inserito dall'art. 4 della L.P. 30 luglio 1984, n. 2.

[14] Comma così sostituito dall'art. 32 della L.P. 8 luglio 1996, n. 4.

[15] Articolo abrogato dall'art. 33 della L.P. 8 luglio 1996, n. 4.

[16] Articolo introdotto dall'art. 33 della L.P. 3 settembre 1993, n. 23.

[17] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.P. 23 febbraio 1998, n. 3.

[18] Articolo già modificato dall'art. 4 della L.P. 30 luglio 1984, n. 2, dall'art. 35 della L.P. 8 luglio 1996, n. 4, dall'art. 1 della L.P. 9 settembre 1996, n. 8 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 della L.P. 23 febbraio 1998, n. 3.

[19] Comma così modificato dall'art. 27 della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11.

[20] Comma così modificato dall'art. 44 della L.P. 12 settembre 1994, n. 4.

[21] Articolo abrogato dall'art. 44 della L.P. 12 settembre 1994, n. 4.

[22] Articolo aggiunto dall'art. 4 della L.P. 31 agosto 1991, n. 18.

[23] Comma così modificato dall'art. 16 della L.P. 16 ottobre 1992, n. 19.

[24] Comma già modificato dall’art. 2 della L.P. 23 novembre 2004, n. 9 e così ulteriormente modificato dall’art. 7 della L.P. 10 febbraio 2005, n. 1.

[25] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.P. 23 febbraio 1998, n. 3 e così sostituito dall’art. 2 della L.P. 23 novembre 2004, n. 9.

[26] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.P. 23 febbraio 1998, n. 3.

[27] Comma abrogato dall'art. 4 della L.P. 28 gennaio 1991, n. 2.

[28] Articolo così sostituito dall'art. 2 della L.P. 23 febbraio 1998, n. 3.

[29] Comma così modificato dall’art. 8 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.

[30] Comma sostituito dall'art. 1 della L.P. 27 agosto 1999, n. 3, con effetto dal 1 gennaio 1999 e così modificato dall’art. 2 della L.P. 23 novembre 2004, n. 9 con effetto dall’esercizio finanziario 2005.

[31] Comma così modificato dall'art. 1 della L.P. 27 agosto 1999, n. 3, con effetto dal 1 gennaio 1999.

[32] Comma così modificato dall'art. 36 della L.P. 16 giugno 2006, n. 3.

[33] Comma aggiunto dall’art. 8 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.

[34] Articolo abrogato dall'art. 8 della L.P. 23 febbraio 1998, n. 3 con effetto dalla predisposizione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1999, come disposto dallo stesso art. 8, L.P. 3/98.

[35] Comma già modificato dall'art. 4 della L.P. 30 luglio 1984, n. 2 ora così sostituito dall'art. 36 della L.P. 8 luglio 1996, n. 4.

[36] Comma abrogato dall'art. 36 della L.P. 8 luglio 1996, n. 4.

[37] Comma così modificato dall'art. 36 della L.P. 8 luglio 1996, n. 4.

[38] Articolo abrogato dall'art. 8 della L.P. 23 febbraio 1998, n. 3 con effetto dalla predisposizione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1999, come disposto dallo stesso art. 8, L.P. 3/98.

[39] Comma così modificato dall'art. 37 della L.P. 8 luglio 1996, n. 4.

[40] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.P. 23 febbraio 1998, n. 3.

[41] Comma aggiunto dall'art. 4 della L.P. 30 luglio 1984, n. 2.

[42] Articolo abrogato dall'art. 8 della L.P. 23 febbraio 1998, n. 3 con effetto dalla predisposizione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1999, come disposto dallo stesso art. 8, L.P. 3/98.

[43] Articolo così sostituito dall'art. 2 della L.P. 23 febbraio 1998, n. 3.

[44] Articolo modificato dalla L.P. 12 settembre 1994, n. 4, dalla L.P. 8 luglio 1996, n. 4 e ora così sostituito dall'art. 2 della L.P. 23 febbraio 1998, n. 3.

[45] Comma già modificato dall'art. 44 della L.P. 12 settembre 1994, n. 4 e così ulteriormente modificato dall'art. 7 della L.P. 23 febbraio 1998, n. 3.

[46] Comma già modificato dall'art. 4 della L.P. 30 luglio 1984, n. 2 e così ulteriormente modificato dagli artt. 2 e 7 della L.P. 23 febbraio 1998, n. 3.

[47] Comma modificato dagli artt. 2 e 7 della L.P. 23 febbraio 1998, n. 3 e così sostituito dall’art. 2 della L.P. 23 novembre 2004, n. 9.

[48] Comma così modificato dall'art. 2 della L.P. 27 agosto 1999, n. 3, con effetto dalla data di entrata in vigore della L.P. 23 febbraio 1998, n. 3.

[49] Comma aggiunto dall'art. 5 della L.P. 28 gennaio 1991, n. 2.

[50] Comma aggiunto dall'art. 16 della L.P. 16 ottobre 1992, n. 19, sostituito dall'art. 7 della L.P. 20 marzo 2000, n. 3 e abrogato dall’art. 2 della L.P. 23 novembre 2004, n. 9.

[51] Comma aggiunto dall'art. 16 della L.P. 16 ottobre 1992, n. 19 e abrogato dall’art. 2 della L.P. 23 novembre 2004, n. 9.

[52] Articolo abrogato dall’art. 2 della L.P. 23 novembre 2004, n. 9.

[53] Comma così modificato dall'art. 7 della L.P. 23 febbraio 1998, n. 3.

[54] Comma così modificato dagli artt. 2 e 7 della L.P. 23 febbraio 1998, n. 3.

[55] Comma sostituito dall'art. 44 della L.P. 12 settembre 1994, n. 4 e così modificato dall'art. 7 della L.P. 23 febbraio 1998, n. 3.

[56] Comma aggiunto dall'art. 16 della L.P. 16 ottobre 1992, n. 19 e così sostituito dall'art. 7 della L.P. 20 marzo 2000, n. 3.

[57] Comma aggiunto dall'art. 16 della L.P. 16 ottobre 1992, n. 19.

[58] Comma così modificato dall'art. 7 della L.P. 23 febbraio 1998, n. 3.

[59] Comma sostituito dall'art. 39 della L.P. 8 luglio 1996, n. 4 e così modificato dall'art. 7 della L.P. 23 febbraio 1998, n. 3.

[60] Comma così modificato dall'art. 2 della L.P. 27 agosto 1999, n. 3, con effetto dalla data di entrata in vigore della L.P. 23 febbraio 1998, n. 3.

[61] Comma sostituito dall'art. 39 della L.P. 8 luglio 1996, n. 4 e così modificato dall'art. 7 della L.P. 23 febbraio 1998, n. 3.

[62] Articolo inserito dall'art. 27 della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11.

[63] Articolo abrogato dall'art. 8 della L.P. 23 febbraio 1998, n. 3 con effetto dalla predisposizione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1999, come disposto dallo stesso art. 8, L.P. 3/98.

[64] Comma sostituito dall'art. 44 della L.P. 12 settembre 1994, n. 4 e così modificato dall'art. 7 della L.P. 23 febbraio 1998, n. 3.

[65] Articolo abrogato dall'art. 8 della L.P. 23 febbraio 1998, n. 3 con effetto dalla predisposizione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1999, come disposto dallo stesso art. 8, L.P. 3/98.

[66] Comma sostituito dall'art. 44 della L.P. 12 settembre 1994, n. 4 e così modificato dall'art. 7 della L.P. 23 febbraio 1998, n. 3.

[67] Articolo abrogato dall'art. 8 della L.P. 23 febbraio 1998, n. 3 con effetto dalla predisposizione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1999, come disposto dallo stesso art. 8, L.P. 3/98.

[68] Articolo così da ultimo sostituito dall’art. 8 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1 e dall’art. 35 della L.P. 29 dicembre 2005, n. 20.

[69] Lettera inserita dall'art. 41 della L.P. 16 giugno 2006, n. 3 e così modificata dall'art. 27 della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11.

[70] Comma così da ultimo modificato dall'art. 7 della L.P. 23 febbraio 1998, n. 3.

[71] Comma così modificato dall'art. 7 della L.P. 23 febbraio 1998, n. 3.

[72] Comma sostituito dall'art. 33 della L.P. 3 settembre 1993, n. 23 e così modificato dall'art. 7 della L.P. 23 febbraio 1998, n. 3.

[73] Comma già sostituito dall'art. 44 della L.P. 12 settembre 1994, n. 4, modificato dall'art. 7 della L.P. 23 febbraio 1998, n. 3, sostituito dall'art. 7 della L.P. 22 marzo 2001, n. 3, modificato dall’art. 2 della L.P. 23 novembre 2004, n. 9 e così ulteriormente sostituito dall'art. 27 della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11.

[74] Comma inserito, privo di numero, dall'art. 27 della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11.

[75] Comma aggiunto dall'art. 33 della L.P. 3 settembre 1993, n. 23 ed abrogato dall'art. 9 della L.P. 22 marzo 2001, n. 3.

[76] Comma così modificato dagli artt. 2 e 7 della L.P. 23 febbraio 1998, n. 3.

[77] Comma già modificato dall'art. 7 della L.R. 22 marzo 2001, n. 3, dall’art. 2 della L.P. 23 novembre 2004, n. 9 e così ulteriormente modificato dall'art. 27 della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11.

[78] Articolo inserito dall'art. 7 della L.R. 22 marzo 2001, n. 3.

[79] Articolo inserito dall'art. 27 della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11.

[80] Articolo così sostituito dall'art. 2 della L.P. 23 febbraio 1998, n. 3.

[81] Comma aggiunto dall'art. 7 della L.R. 22 marzo 2001, n. 3 e così modificato dall'art. 27 della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11.

[82] Articolo modificato dall'art. 42 della L.P. 8 luglio 1996, n. 4 e ora così sostituito dall'art. 2 della L.P. 23 febbraio 1998, n. 3.

[83] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.P. 23 febbraio 1998, n. 3.

[84] Comma così modificato dall'art. 7 della L.P. 23 febbraio 1998, n. 3.

[85] Articolo modificato dall'art. 43 della L.P. 8 luglio 1996, n. 4, dall'art. 2 della L.P. 23 febbraio 1998, n. 3, dall’art. 8 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1, dall'art. 8 della L.P. 23 febbraio 1998, n. 3 con effetto dalla predisposizione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1999, come disposto dallo stesso art. 8, L.P. 3/98 e così sostituito dall’art. 2 della L.P. 23 novembre 2004, n. 9.

[86] Articolo inserito dall’art. 2 della L.P. 23 novembre 2004, n. 9.

[87] Articolo inserito dall’art. 2 della L.P. 23 novembre 2004, n. 9.

[88] Articolo così sostituito dall'art. 2 della L.P. 23 febbraio 1998, n. 3.

[89] Comma così sostituito dall'art. 44 della L.P. 8 luglio 1996, n. 4.

[90] Articolo aggiunto dall'art. 45 della L.P. 8 luglio 1996, n. 4 e successivamente così modificato, al comma 2 - lett. f), dall'art. 3 della L.P. 7 luglio 1997, n. 10 e al comma 4 dall'art. 2 della L.P. 23 febbraio 1998, n. 3.

[91] Articolo abrogato dall'art. 46 della L.P. 8 luglio 1996, n. 4.

[92] Articolo così sostituito dall'art. 47 della L.P. 8 luglio 1996, n. 4, il cui secondo comma dispone: «2. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 35 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, come modificato dal presente articolo, trovano la prima applicazione con i bilanci relativi all'esercizio finanziario 1997».

[93] Comma così sostituito dall'art. 7 della L.P. 20 marzo 2000, n. 3.

[94] Comma così sostituito dall’art. 8 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.

[95] Articolo abrogato dall’art. 8 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.

[96] Articolo abrogato dall'art. 8 della L.P. 23 febbraio 1998, n. 3 con effetto dalla predisposizione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1999, come disposto dallo stesso art. 8, L.P. 3/98.

[97] Articolo abrogato dall'art. 8 della L.P. 23 febbraio 1998, n. 3 con effetto dalla predisposizione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1999, come disposto dallo stesso art. 8, L.P. 3/98.

[98] Articolo così sostituito dall'art. 48 della L.P. 8 luglio 1996, n. 4 ed abrogato dall'art. 8 della L.P. 23 febbraio 1998, n. 3 con effetto dalla predisposizione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1999, come disposto dallo stesso art. 8, L.P. 3/98.

[99] Capo inserito dall'art. 49 della L.P. 8 luglio 1996, n. 4.

[100] Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 22 marzo 2001, n. 3.

[101] Articolo così sostituito dall'art. 7 della L.P. 20 marzo 2000, n. 3.

[102] Articolo aggiunto dall'art. 16 della L.P. 16 ottobre 1992, n. 19 e così modificato dall'art. 3 della L.P. 23 febbraio 1998, n. 3.

[103] Comma così sostituito dall’art. 2 della L.P. 23 novembre 2004, n. 9 con la decorrenza ivi stabilita.

[104] Articolo modificato dall'art. 7 della L.P. 23 febbraio 1998, n. 3 e così sostituito dall’art. 2 della L.P. 23 novembre 2004, n. 9.

[105] Comma sostituito dall'art. 44 della L.P. 12 settembre 1994, n. 4 e così modificato dall'art. 7 della L.P. 23 febbraio 1998, n. 3.

[106] Articolo aggiunto dall'art. 3 della L.P. 7 luglio 1997, n. 10.

[107] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.P. 9 settembre 1996, n. 8.

[108] Comma così sostituito dall’art. 2 della L.P. 23 novembre 2004, n. 9.

[109] Comma così sostituito dall’art. 2 della L.P. 23 novembre 2004, n. 9.

[110] Comma così sostituito dall’art. 2 della L.P. 23 novembre 2004, n. 9.

[111] Comma così modificato dall'art. 27 della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11.

[112] Articolo aggiunto dall'art. 1 della L.P. 9 settembre 1996, n. 8. Per l'interpretazione del presente articolo, vedi l'art. 7 della L.P. 20 marzo 2000, n. 3.

[113] Comma già sostituito dall'art. 1 della L.P. 27 agosto 1999, n. 3 e così ulteriormente sostituito dall'art. 7 della L.P. 20 marzo 2000, n. 3.

[114] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.P. 27 agosto 1999, n. 3.

[115] Articolo sostituito dall'art. 44 della L.P. 12 settembre 1994, n. 4 e così modificato dall'art. 17 della L.P. 8 settembre 1997, n. 13.

[116] Comma così modificato dall'art. 27 della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11.

[117] Gli attuali commi 2, 2 bis e 2 ter così sostituiscono l'originario comma 2 per effetto dell'art. 1 della L.P. 27 agosto 1999, n. 3.

[118] Comma così modificato dall'art. 7 della L.P. 22 marzo 2001, n. 3. Gli attuali commi 2, 2 bis e 2 ter sostituiscono l'originario comma 2 per effetto dell'art. 1 della L.P. 27 agosto 1999, n. 3.

[119] Gli attuali commi 2, 2 bis e 2 ter così sostituiscono l'originario comma 2 per effetto dell'art. 1 della L.P. 27 agosto 1999, n. 3.

[120] Articolo modificato dall'art. 7 della L.P. 23 febbraio 1998, n. 3 e così sostituito dall'art. 7 della L.P. 22 marzo 2001, n. 3.

[121] Comma così modificato dall’art. 2 della L.P. 23 novembre 2004, n. 9.

[122] Articolo così modificato dall'art. 4 della L.P. 30 luglio 1984, n. 2, dall'art. 50 della L.P. 8 luglio 1996, n. 4, dall'art. 1 della L.P. 9 settembre 1996, n. 8, dall'art. 3 della L.P. 7 luglio 1997, n. 10 e così ulteriormente modificato dall'art. 4 della L.P. 23 febbraio 1998, n. 3.

[123] Comma così sostituito dall’art. 2 della L.P. 23 novembre 2004, n. 9.

[124] Comma abrogato dall’art. 2 della L.P. 23 novembre 2004, n. 9.

[125] Comma inserito, senza numerazione, dall'art. 7 della L.P. 20 marzo 2000, n. 3 e così modificato dall’art. 2 della L.P. 23 novembre 2004, n. 9.

[126] Articolo modificato dall'art. 51 della L.P. 8 luglio 1996, n. 4 e dall'art. 4 della L.P. 23 febbraio 1998, n. 3 e così sostituito dall'art. 7 della L.P. 22 marzo 2001, n. 3.

[127] Comma inserito dall’art. 2 della L.P. 23 novembre 2004, n. 9 con la decorrenza ivi stabilita e così modificato dall’art. 7 della L.P. 10 febbraio 2005, n. 1.

[128] Comma aggiunto dall’art. 2 della L.P. 23 novembre 2004, n. 9.

[129] Articolo sostituito dall'art. 3 della L.P. 7 luglio 1997, n. 10 e così modificato dall'art. 4 della L.P. 23 febbraio 1998, n. 3.

[130] Comma così modificato dall’art. 2 della L.P. 23 novembre 2004, n. 9.

[131] Comma aggiunto dall’art. 2 della L.P. 23 novembre 2004, n. 9.

[132] Comma aggiunto dall’art. 2 della L.P. 23 novembre 2004, n. 9.

[133] Articolo abrogato dall'art. 3 della L.P. 7 luglio 1997, n. 10.

[134] Articolo così modificato dall'art. 3 della L.P. 17 ottobre 1986, n. 28, dall'art. 33 della L.P. 3 settembre 1993, n. 23, dall'art. 52 della L.P. 8 luglio 1996, n. 4, dall'art. 3 della L.P. 7 luglio 1997, n. 10 e così ulteriormente modificato dall'art. 4 della L.P. 23 febbraio 1998, n. 3.

[135] Comma così sostituito dall'art. 7 della L.P. 22 marzo 2001, n. 3.

[136] Comma abrogato dall'art. 8 della L.P. 23 febbraio 1998, n. 3 con effetto dalla predisposizione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1999, come disposto dallo stesso art. 8, L.P. 3/98.

[137] Comma sostituito dall’art. 2 della L.P. 23 novembre 2004, n. 9 con la decorrenza ivi stabilita e così modificato dall’art. 7 della L.P. 10 febbraio 2005, n. 1.

[138] Comma abrogato dall'art. 8 della L.P. 23 febbraio 1998, n. 3 con effetto dalla predisposizione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1999, come disposto dallo stesso art. 8, L.P. 3/98.

[139] Articolo così modificato dall'art. 53 della L.P. 8 luglio 1996, n. 4.

[140] Lettera inserita dall'art. 27 della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11.

[141] Lettera già modificata dall’art. 2 della L.P. 23 novembre 2004, n. 9 e così ulteriormente modificata dall'art. 27 della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11.

[142] Comma così sostituito dall'art. 27 della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11.

[143] Periodo soppresso dall'art. 27 della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11.

[144] Articolo così modificato dall'art. 4 della L.P. 30 luglio 1984, n. 2, dall'art. 3 della L.P. 17 ottobre 1986, n. 28 e dall'art. 16 della L.P. 16 ottobre 1992, n. 19.

[145] Articolo inserito dall'art. 54 della L.P. 8 luglio 1996, n. 4 e così modificato dall'art. 7 della L.P. 23 febbraio 1998, n. 3.

[146] Articolo già modificato dall'art. 4 della L.P. 30 luglio 1984, n. 2 e così ulteriormente modificato dall'art. 4 della L.P. 23 febbraio 1998, n. 3.

[147] Termine così modificato dall'art. 4 della L.P. 28 gennaio 1991, n. 2.

[148] Comma sostituito dall'art. 44 della L.P. 12 settembre 1994, n. 4, modificato dall'art. 7 della L.P. 23 febbraio 1998, n. 3 e così ulteriormente modificato dall’art. 2 della L.P. 23 novembre 2004, n. 9.

[149] Articolo così modificato dall'art. 4 della L.P. 30 luglio 1984, n. 2, dall'art. 3 della L.P. 17 ottobre 1986, n. 28, dall'art. 3 della L.P. 18 settembre 1989, n. 7 e dall'art. 3 della L.P. 7 luglio 1997, n. 10.

[150] Articolo già modificato dall'art. 4 della L.P. 30 luglio 1984, n. 2, dall'art. 3 della L.P. 18 settembre 1989, n. 7, dall'art. 44 della L.P. 12 settembre 1994, n. 4, dall'art. 55 della L.P. 8 luglio 1996, n. 4 e così ulteriormente modificato dall'art. 4 della L.P. 23 febbraio 1998, n. 3.

[151] Comma aggiunto dall'art. 7 della L.P. 27 agosto 1999, n. 3, con effetto dal 1 gennaio 2000.

[152] Comma così integrato dall'art. 44 della L.P. 12 settembre 1994, n. 4.

[153] Per il regolamento di esecuzione vedi il D.P.G.P. 15 gennaio 1990, n. 1-14/Leg.

[154] Gli originari 2° e 3° comma sono stati sostituiti dal presente comma per effetto dell'art. 44 della L.P. 12 settembre 1994, n. 4.

[155] Comma aggiunto dall'art. 56 della L.P. 8 luglio 1996, n. 4, il cui secondo comma dispone: «2. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano la prima applicazione con i bilanci relativi all'esercizio finanziario 1997» e così modificato dall’art. 2 della L.P. 23 novembre 2004, n. 9.

[156] Articolo abrogato dall'art. 9 della L.P. 22 marzo 2001, n. 3.

[157] Articolo abrogato dall’art. 2 della L.P. 23 novembre 2004, n. 9 con la decorrenza ivi stabilita.

[158] Comma già modificato dall'art. 5 della L.P. 28 gennaio 1991, n. 2 e così ulteriormente modificato dall'art. 4 della L.P. 23 febbraio 1998, n. 3.

[159] Comma aggiunto dall'art. 57 della L.P. 8 luglio 1996, n. 4 e così modificato dall'art. 7 della L.P. 22 marzo 2001, n. 3.

[160] Comma aggiunto dall'art. 4 della L.P. 23 febbraio 1998, n. 3.

[161] Articolo già modificato dall'art. 58 della L.P. 8 luglio 1996, n. 4, dall'art. 1 della L.P. 9 settembre 1996, n. 8 e così ulteriormente modificato dall'art. 7 della L.P. 23 febbraio 1998, n. 3.

[162] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.P. 27 agosto 1999, n. 3 e abrogato dall’art. 2 della L.P. 23 novembre 2004, n. 9.

[163] Comma così sostituito dall’art. 2 della L.P. 23 novembre 2004, n. 9.

[164] Numero così sostituito dall'art. 27 della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11.

[165] Numero così sostituito dall'art. 27 della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11.

[166] Comma così sostituito dall’art. 2 della L.P. 23 novembre 2004, n. 9.

[167] Comma inserito dall’art. 2 della L.P. 23 novembre 2004, n. 9.

[168] Comma inserito dall’art. 2 della L.P. 23 novembre 2004, n. 9.

[169] Comma inserito dall’art. 2 della L.P. 23 novembre 2004, n. 9.

[170] Comma così modificato dall'art. 7 della L.P. 23 febbraio 1998, n. 3.

[171] Comma così modificato dall’art. 2 della L.P. 23 novembre 2004, n. 9.

[172] Articolo così modificato dall'art. 5 della L.P. 23 febbraio 1998, n. 3.

[173] Lettera così modificata dall’art. 2 della L.P. 23 novembre 2004, n. 9.

[174] Comma così modificato dall’art. 2 della L.P. 23 novembre 2004, n. 9.

[175] Comma aggiunto dall’art. 2 della L.P. 23 novembre 2004, n. 9.

[176] Articolo abrogato dall'art. 8 della L.P. 23 febbraio 1998, n. 3 con effetto dalla predisposizione del rendiconto generale per l'esercizio finanziario 1999, come disposto dallo stesso art. 8, L.P. 3/98.

[177] Articolo abrogato dall'art. 8 della L.P. 23 febbraio 1998, n. 3 con effetto dalla predisposizione del rendiconto generale per l'esercizio finanziario 1999, come disposto dallo stesso art. 8, L.P. 3/98.

[178] Articolo già modificato dall'art. 4 della L.P. 30 luglio 1984, n. 2, dall'art. 59 della L.P. 8 luglio 1996, n. 4 e così ulteriormente modificato dall'art. 5 della L.P. 23 febbraio 1998, n. 3.

[179] Articolo già modificato dall'art. 44 della L.P. 12 settembre 1994, n. 4 e così ulteriormente modificato dall'art. 5 della L.P. 23 febbraio 1998, n. 3.

[180] Articolo inserito dall'art. 60 della L.P. 8 luglio 1996, n. 4.

[181] Articolo inserito dall'art. 6 della L.P. 23 febbraio 1998, n. 3.

[182] Lettera aggiunta dall'art. 7 della L.P. 22 marzo 2001, n. 3.

[183] Lettera aggiunta dall'art. 7 della L.P. 22 marzo 2001, n. 3.

[184] Rubrica così sostituita dall’art. 2 della L.P. 23 novembre 2004, n. 9.

[185] Articolo così modificato dall'art. 4 della L.P. 30 luglio 1984, n. 2 e dall'art. 61 della L.P. 8 luglio 1996, n. 4.

[186] Comma inserito dall’art. 2 della L.P. 23 novembre 2004, n. 9.

[187] Comma inserito dall’art. 2 della L.P. 23 novembre 2004, n. 9.

[188] Comma inserito dall’art. 2 della L.P. 23 novembre 2004, n. 9.

[189] Comma così sostituito dall’art. 2 della L.P. 23 novembre 2004, n. 9.