§ 2.1.55 - Legge Provinciale 15 dicembre 1980, n. 35.
Determinazione delle quote di aggiunta di famiglia e disposizioni varie in materia di personale.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:2. ordinamento della provincia
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:15/12/1980
Numero:35


Sommario
Art. 1.      1. La misura mensile delle quote di aggiunta di famiglia spettanti al personale provinciale in applicazione della legge provinciale 5 settembre 1956, n. 10, e successive modificazioni, è elevata [...]
Art. 2.      1. Al personale della carriera direttiva del ruolo tecnico delle foreste, trasferito dalla Regione Trentino - Alto Adige alla Provincia autonoma di Trento ai sensi dell'articolo 111 del D.P.R. [...]
Art. 3.  [1]
Art. 4.      (Omissis)
Art. 5. 
Art. 6. 


§ 2.1.55 - Legge Provinciale 15 dicembre 1980, n. 35.

Determinazione delle quote di aggiunta di famiglia e disposizioni varie in materia di personale.

(B.U. 17 dicembre 1980, n. 63 - straord.).

 

Art. 1.

     1. La misura mensile delle quote di aggiunta di famiglia spettanti al personale provinciale in applicazione della legge provinciale 5 settembre 1956, n. 10, e successive modificazioni, è elevata a lire 14.820 e a lire 19.760 con effetto, rispettivamente, dal 1° luglio 1980 e dal 1° ottobre 1980 ed è automaticamente adeguata in conformità alle variazioni stabilite per il personale statale, con le decorrenze valevoli per lo stesso.

 

     Art. 2.

     1. Al personale della carriera direttiva del ruolo tecnico delle foreste, trasferito dalla Regione Trentino - Alto Adige alla Provincia autonoma di Trento ai sensi dell'articolo 111 del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, ovvero inquadrato a norma dell'articolo 49 della legge provinciale 5 novembre 1977, n. 31 e dell'articolo 35 della legge provinciale 26 maggio 1980, n. 13, continuano ad applicarsi, a decorrere dalla data di inquadramento nei ruoli provinciali, le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 1 della legge 27 maggio 1977, n. 284, e successive modificazioni.

     2. Le medesime disposizioni trovano applicazione anche nei confronti del restante personale della carriera direttiva del ruolo tecnico delle foreste dalla data della nomina o dell'inquadramento in ruolo.

     3. Per il personale contemplato dal primo comma, ai fini della rideterminazione del nuovo stipendio spettante dalla data di inquadramento nei ruoli provinciali in relazione a quanto disposto dal medesimo primo comma e in deroga alle vigenti norme provinciali in materia, nel computo del trattamento economico complessivo in godimento presso l'ente di provenienza non si considera l'indennità di istituto.

 

     Art. 3. [1]

     (Omissis) [2].

 

     Art. 4.

     (Omissis) [3].

 

     Art. 5. [4]

     1. La Giunta provinciale è autorizzata a stipulare contratti assicurativi, anche cumulativi, affinché siano risarciti, alle condizioni ed entro i limiti fissati nelle relative pozze, i danni subiti dal personale dipendente della Provincia inviato in missione e autorizzato ai sensi dell'articolo 7 della legge provinciale 2 maggio 1962, n. 7 e successive modificazioni, a seguito di incidenti, di furti e di incendi ivi compresi gli altri rischi coperti dalle condizioni generali di polizza insieme al rischio d'incendio - occorsi agli automezzi del predetto personale durante le missioni stesse. Il premio è posto a carico del bilancio della Provincia.

     2. L'ammontare del premio è stabilito entro l'importo di lire 70.000 annue per singolo automezzo. Tale importo potrà essere rivalutato annualmente, dopo il primo anno di copertura assicurativa, entro i limiti della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertato dall'ISTAT, avvenuta tra il mese antecedente la rivalutazione ed il mese di entrata in vigore del presente articolo.

     3. Il contratto assicurativo per il risarcimento dei danni derivanti da guasti accidentali agli automezzi dei dipendenti della Provincia, in corso all'entrata in vigore del presente articolo, continua fino alla sua scadenza, salvo disdetta della Provincia o della compagnia assicuratrice, e può essere rinegoziato per adeguarlo alle condizioni stabilite ai commi precedenti.

     4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai membri della Giunta provinciale nel caso di uso del proprio automezzo per viaggi da compiere per ragioni del loro ufficio ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge provinciale 20 marzo 1976, n. 13 e successive modificazioni.

     5. La Giunta provinciale stipula polizze assicurative per il personale addetto alle attività di progettazione, direzione lavori, collaudo, assistenza, supervisione o esecuzione di lavori pubblici contro i rischi di responsabilità civile verso terzi nonché contro qualsiasi rischio connesso alle predette mansioni, ivi comprese le eventuali conseguenze derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi.

     6. Nei casi in cui la copertura assicurativa stipulata ai sensi del quinto comma non intervenga nei termini utili a causa di contestazione tra la Provincia e l'impresa assicuratrice, la Giunta provinciale è autorizzata ad anticipare a favore dei propri dipendenti, secondo le modalità e condizioni stabilite con propria deliberazione, la somma dovuta a terzi, fatto salvo l'obbligo di rivalsa, per quanto non rimborsato dall'impresa assicuratrice alla Provincia, nei confronti dei responsabili.

     7. La Giunta provinciale può assicurare i propri componenti, i dirigenti e i direttori preposti alle strutture organizzative provinciali, ovvero i loro sostituti nei casi di effettiva sostituzione, nonché i soggetti ai quali siano conferiti gli incarichi speciali di cui agli articoli 27 e 32 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (Revisione dell'ordinamento del personale della Provincia autonoma di Trento) contro qualsiasi rischio connesso all'espletamento del loro mandato o incarico [5].

 

          Art. 6. [6]

     [(Omissis) [7].

     19. Nelle more della determinazione delle dotazioni organiche di cui al primo comma dell'articolo 18 della legge provinciale 26 maggio 1980, n. 13, i posti d'organico che si renderanno vacanti saranno considerati disponibili ai fini delle nuove assunzioni].

 

     Artt. 7. - 8.

     (Omissis) [8].

 

 


[1] Articolo abrogato dall'art. 78 della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11.

[2] Articolo modificativo dell'art. 3 della L.P. 18 dicembre 1971, n. 17.

[3] Articolo abrogato dall'art. 2 della L.P. 13 novembre 1998, n. 15. Esso resta applicabile ai rapporti sorti in base alle sue disposizioni nel periodo della sua vigenza e per l'esecuzione dei relativi impegni di spesa, per effetto dell'art. 4 della stessa L.P. 15/98. Modifica l'art. 73 bis della L.P. 23 agosto 1963, n. 8.

[4] Articolo sostituito dall'art. 6 della L.P. 8 giugno 1987, n. 10 e successivamente integrato dall'art. 23 della L.P. 4 gennaio 1988, n. 2 e modificato dall'art. 61 della L.P. 10 settembre 1993, n. 26. Il sesto comma è stato aggiunto dall'art. 45 della L.P. 2 febbraio 1996, n. 1 e così modificato dall'art. 22 della L.P. 8 settembre 1997, n. 13.

[5] Comma così modificato dall’art. 2 della L.P. 17 giugno 2004, n. 6.

[6] Articolo abrogato dall'art. 2 della L.P. 13 novembre 1998, n. 15. Esso resta applicabile ai rapporti sorti in base alle sue disposizioni nel periodo della sua vigenza e per l'esecuzione dei relativi impegni di spesa, per effetto dell'art. 4 della stessa L.P. 15/98.

[7] I commi che si omettono modificano l'allegato 1 della L.P. 23 agosto 1963, n. 8.

[8] Disposizioni finanziarie ed entrata in vigore.