§ 2.1.181 - L.P. 17 giugno 2004, n. 6.
Disposizioni in materia di organizzazione, di personale e di servizi pubblici.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:2. ordinamento della provincia
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:17/06/2004
Numero:6


Sommario
Art. 1.  Modificazioni della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di [...]
Art. 2.  Modificazione dell'articolo 5 della legge provinciale 15 dicembre 1980, n. 35 (Determinazione delle quote di aggiunta di famiglia e disposizioni varie in materia di personale).
Art. 3.  Modificazioni della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 (Nuovo ordinamento dei servizi e del personale della Provincia Autonoma di Trento).
Art. 4.  Modificazioni della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (Revisione dell'ordinamento del personale della Provincia Autonoma di Trento) e della legge provinciale 29 aprile 1993, n. 12.
Art. 5.  Modificazione dell'articolo 49 della legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3, relativo al personale insegnante.
Art. 6.  Disposizioni in materia di trasferimento di personale della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol.
Art. 7.  Disposizioni in materia di strutture provinciali e modificazione dell'articolo 8 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12.
Art. 8.  Altre disposizioni in materia di personale. Modificazioni della legge provinciale 4 gennaio 1988, n. 2 (Norme di recepimento dell'accordo provinciale unitario 13 marzo 1987), e della legge [...]
Art. 9.  Modificazione dell'articolo 7 della legge provinciale 3 febbraio 1997, n. 2, relativo alla valutazione della condizione economica dei soggetti richiedenti interventi agevolativi.
Art. 10.  Disposizioni generali in materia di servizi pubblici rientranti nelle materie di competenza provinciale.
Art. 11.  Disposizioni transitorie per la gestione dei servizi pubblici.
Art. 12.  Modificazioni della legge provinciale 9 luglio 1993, n. 16 (Disciplina dei servizi pubblici di trasporto in provincia di Trento), in materia di affidamento dei servizi pubblici di trasporto.
Art. 13.  Entrata in vigore.


§ 2.1.181 - L.P. 17 giugno 2004, n. 6.

Disposizioni in materia di organizzazione, di personale e di servizi pubblici.

(B.U. 22 giugno 2004, n. 25 – S.O. n. 2).

 

Capo I

Disposizioni in materia di organizzazione e di personale

 

Art. 1. Modificazioni della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo).

     1. Dopo l'articolo 8 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, è inserito il seguente:

"Articolo 8 bis. Firma digitale e documento informatico.

1. Nel rispetto dei principi previsti dalla normativa statale che disciplina la firma digitale e la documentazione amministrativa, la Giunta provinciale può emanare norme regolamentari che disciplinano:

a) lo svolgimento diretto dell'attività di rilascio dei certificati qualificati nei confronti dei propri organi e uffici, nonché di categorie di terzi, pubblici o privati, ai sensi dell'articolo 29 quinquies, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa);

b) la formazione, la gestione e la sottoscrizione di documenti informatici aventi rilevanza esclusivamente interna ai sensi del comma 2 dell'articolo 29 quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, anche per quanto concerne la protocollazione e la gestione elettronica documentale;

c) le modalità organizzative e gli altri aspetti accessori relativi all'applicazione della firma digitale del documento informatico in provincia di Trento."

     2. All'articolo 16 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) nel comma 2 le parole: "non li ottenga entro quindici giorni dall'inizio del procedimento, quando li abbia formalmente richiesti" sono sostituite dalle seguenti: "gli stessi, o anche uno solo di essi, non siano stati resi entro trenta giorni dalla ricezione della relativa richiesta da parte dell'amministrazione competente, o nel diverso termine stabilito con regolamento in relazione alla complessità degli atti di assenso da acquisire. Il regolamento può individuare specifici procedimenti per i quali la conferenza di servizi rimane facoltativa, e quelli per cui essa non si svolge";

     b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Nelle ipotesi, individuate con regolamento, in cui l'attività del privato è subordinata ad atti di consenso comunque denominati di competenza di più strutture o amministrazioni, il soggetto destinatario degli effetti diretti del provvedimento finale può chiedere la convocazione della conferenza di servizi. In questi casi la conferenza è convocata a cura dell'amministrazione competente per l'adozione del provvedimento finale, individuata dal regolamento previsto da questo comma.";

     c) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Nei procedimenti concernenti i lavori pubblici resta fermo quanto diversamente disposto dalla normativa in materia.";

     d) il comma 7 è abrogato.

     3. All'articolo 16 ter della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) nel comma 2, dopo le parole: "d'interesse provinciale" sono inserite le seguenti: ", ove non diversamente disposto dalla vigente disciplina in materia,";

     b) il comma 5 è abrogato.

     4. All'articolo 16 quater della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) nel comma 3 le parole: "l'adozione della decisione conclusiva" sono sostituite dalle seguenti: "la conclusione dei lavori";

     b) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4 bis. A conclusione dei lavori della conferenza, o comunque alla scadenza del termine di cui al comma 3, viene redatto apposito verbale di conclusione della conferenza.";

     c) nel comma 5 le parole: "trenta giorni dalla data di ricezione della determinazione di conclusione del procedimento" sono sostituite dalle seguenti: "quindici giorni dalla data di ricezione del verbale di conclusione della conferenza";

     d) il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. In sede di conferenza di servizi possono essere richiesti per una sola volta, ai proponenti dell'istanza o ai progettisti, chiarimenti o ulteriore documentazione. In tal caso il termine fissato per la conclusione dei lavori rimane sospeso dalla data della richiesta dei chiarimenti o degli elementi integrativi e riprende a decorrere dalla loro ricezione. Se i chiarimenti o gli elementi integrativi non sono forniti entro il termine perentorio di trenta giorni si procede prescindendo da essi.";

     e) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

"6 bis. Il provvedimento finale della struttura o amministrazione procedente è adottato sulla base del verbale di conclusione della conferenza di servizi, tenuto conto dei dissensi espressi ai sensi del comma 5.";

     f) il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. Il provvedimento finale adottato ai sensi del comma 6 bis, qualora favorevole, sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, concessione, nulla-osta, parere o altro atto di assenso comunque denominato di competenza delle strutture o delle amministrazioni partecipanti o invitate a partecipare alla conferenza.";

     g) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

"7 bis. Quest'articolo si applica quando la conferenza di servizi è convocata ai sensi dell'articolo 16, commi 2, 4 e 5."

     5. All'articolo 16 quinquies della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) nel comma 1 le parole: "Il dissenso del rappresentante di una" sono sostituite dalle seguenti: "Qualora non manifestato con atto espresso entro i termini di cui all'articolo 16, comma 2, il dissenso di una";

     b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Se una o più strutture o amministrazioni hanno espresso il proprio dissenso si predispone comunque, entro il termine perentorio indicato dall'articolo 16 quater, comma 3, il verbale di conclusione della conferenza, sulla base della maggioranza delle posizioni validamente espresse.";

     c) nel comma 3, alla fine del primo periodo sono aggiunte le parole: ", in relazione alla rispettiva competenza in ordine alla tutela dei predetti interessi pubblici";

     d) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3 bis. Quest'articolo si applica quando la conferenza di servizi è convocata ai sensi dell'articolo 16, commi 2, 4 e 5."

     6. All'articolo 16 sexies della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) nel comma 1, le parole: "3.000" sono sostituite dalle seguenti: "5.000";

     b) il secondo periodo del comma 1 è soppresso;

     c) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1 bis. La Giunta provinciale, previa intesa con la rappresentanza unitaria dei comuni (RUC), definisce i criteri e le modalità perché si attui anche in forma associata, da parte dei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, il coordinamento delle funzioni amministrative di cui al comma 1.";

     d) la lettera g) del comma 3 è abrogata.

     7. I comuni con popolazione compresa tra i 3.000 e i 5.000 abitanti aderenti al progetto SPOT (Sportello trentino per le attività produttive) possono assicurare il coordinamento delle funzioni amministrative di cui all'articolo 16 sexies della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, in forma autonoma. I suddetti comuni devono confermare l'adesione al progetto SPOT entro novanta giorni dall'entrata in vigore di questa legge.

     8. Il comma 2 dell'articolo 43 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, è abrogato.

 

     Art. 2. Modificazione dell'articolo 5 della legge provinciale 15 dicembre 1980, n. 35 (Determinazione delle quote di aggiunta di famiglia e disposizioni varie in materia di personale).

     1. Nel comma 7 dell'articolo 5 della legge provinciale 15 dicembre 1980, n. 35, le parole: "contro i rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato o incarico" sono sostituite dalle seguenti: "contro qualsiasi rischio connesso all'espletamento del loro mandato o incarico".

 

     Art. 3. Modificazioni della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 (Nuovo ordinamento dei servizi e del personale della Provincia Autonoma di Trento).

     1. Il primo comma dell'articolo 77 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, è sostituito dal seguente:

"Per l'espletamento dei compiti relativi alla cura e alla responsabilità delle pubblicazioni della Provincia Autonoma, nonché delle attività di informazione e di stampa, la Giunta provinciale è autorizzata ad assumere con contratto a tempo determinato persone iscritte all'ordine dei giornalisti, professionisti e pubblicisti, di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, in numero massimo di sette."

     2. Dopo il primo comma dell'articolo 166 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, è inserito il seguente:

"Nel caso previsto dal primo comma, lettera a), il personale dipendente dalla Provincia e dagli enti a ordinamento provinciale appartenente ai comparti della contrattazione collettiva provinciale può, a domanda, rimanere in servizio per un ulteriore periodo e comunque non oltre il sessantacinquesimo anno di età. Sulla domanda si esprime la Giunta provinciale tenuto conto delle esigenze organizzative e di servizio. La contrattazione collettiva di ciascun comparto può prevedere specifiche modalità di applicazione di questo comma."

 

     Art. 4. Modificazioni della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (Revisione dell'ordinamento del personale della Provincia Autonoma di Trento) e della legge provinciale 29 aprile 1993, n. 12.

     1. Dopo il comma 3 dell'articolo 8 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, è aggiunto il seguente:

"3 bis. La Giunta provinciale può destinare personale provinciale, anche con qualifica dirigenziale, a prestare temporaneamente servizio presso la rappresentanza italiana presso l'Unione europea o altri organismi comunitari e sovranazionali, secondo quanto previsto dal vigente ordinamento statale. In alternativa al trattamento previsto dalla normativa statale, al personale interessato continua a essere corrisposto il trattamento economico e previdenziale in godimento alla data del distacco, integrato, a titolo di rimborso spese, nella misura necessaria ad equipararlo al trattamento complessivo riconosciuto, a parità d'inquadramento professionale, al corrispondente personale dello Stato; in mancanza si provvede secondo quanto previsto dalla normativa in materia di trattamento di missione. Durante il periodo di servizio il trattamento economico è aggiornato in relazione agli adeguamenti retributivi disposti per il corrispondente personale in sede."

     2. Dopo il comma 1 dell'articolo 14 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, è inserito il seguente:

"1 bis. I dirigenti possono delegare personale esperto nella materia oggetto di trattazione a sostituirli, di volta in volta, nelle sedute di organi collegiali della Provincia o dei suoi enti funzionali, dei quali fanno parte in ragione del proprio incarico."

     3. L'articolo 39 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, è sostituito dal seguente:

"Art. 39. Commissioni di concorso.

1. Le commissioni esaminatrici dei concorsi sono nominate dalla Giunta provinciale e sono costituite da esperti di provata competenza scelti tra dipendenti e dirigenti di pubbliche amministrazioni, anche in pensione, o tra persone esterne alle pubbliche amministrazioni, che non siano titolari di funzioni politico-istituzionali e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali. Almeno un terzo dei componenti delle commissioni di concorso è di sesso femminile; l'eventuale mancato rispetto di tale soglia è motivato nell'atto di nomina della commissione.

2. Con regolamento è stabilita la disciplina relativa alla composizione e al funzionamento delle commissioni nonché i criteri generali per la corresponsione dei compensi ai componenti delle commissioni esaminatrici previste da leggi o contratti nell'ambito di procedure esterne o interne di natura concorsuale, selettiva o accertativa, tenendo conto del tipo di procedimento e dell'effettivo impegno richiesto."

     4. L'articolo 45 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, è sostituito dal seguente:

"Art. 45. Mansioni.

1. Il dipendente provinciale è adibito alle mansioni proprie della qualifica attribuitagli in sede di assunzione o considerate equivalenti nell'ambito del sistema di classificazione professionale, nonché alle mansioni proprie o equivalenti della superiore qualifica successivamente acquisita per effetto dello sviluppo professionale nel sistema di classificazione professionale secondo i criteri, le modalità e le procedure previste dai contratti collettivi o a seguito del superamento delle prove concorsuali o di selezione previste dall'articolo 37, comma 1.

2. Per obiettive e documentate esigenze di servizio, con atto motivato del dirigente, il dipendente può essere adibito temporaneamente a mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore, con diritto, per il corrispondente periodo, al relativo trattamento economico, nei seguenti casi:

a) cessazioni dal servizio o nuove esigenze organizzative, per un periodo non superiore a dodici mesi, nel corso dei quali si provvede all'eventuale copertura definitiva del relativo posto nei modi previsti dall'ordinamento; decorso tale periodo non si possono conferire ulteriori incarichi allo stesso o ad altro dipendente per il medesimo posto;

b) sostituzione di dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, con esclusione dell'assenza per ferie.

3. Si considera svolgimento di mansioni superiori, ai fini di quest'articolo, soltanto l'attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti appartenenti alla qualifica superiore rispetto a quella rivestita dal dipendente.

4. Non sono considerabili ai fini dell'inquadramento del dipendente, dell'assegnazione di incarichi e ad ogni altro effetto l'esercizio di fatto di mansioni superiori o l'assegnazione di mansioni superiori in violazione di quanto previsto dal comma 2 salvo, in tale ultimo caso, il diritto del dipendente alla differenza di trattamento economico. Il dirigente che ha disposto l'assegnazione con dolo o colpa grave è responsabile del maggior onere conseguente.

5. I contratti collettivi disciplinano il trattamento economico di cui al comma 2 e possono stabilire criteri applicativi del comma 3. Salvo diversa previsione dei contratti collettivi concernenti le modalità di sviluppo professionale di cui al comma 1, in nessun caso lo svolgimento di mansioni superiori rispetto alla qualifica di appartenenza comporta il diritto del dipendente ad avanzamenti automatici nel sistema di classificazione professionale.

6. La Giunta provinciale definisce, nell'ambito della spesa complessiva per il personale stabilita ai sensi dell'articolo 63, le risorse da destinare all'attuazione del comma 1, in relazione allo sviluppo professionale previsto dal sistema di classificazione del personale."

     5. All'articolo 47 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) alla fine del comma 1 è aggiunto il seguente periodo: "Ferma restando la disciplina delle incompatibilità prevista da quest'articolo, non è preclusa l'iscrizione dei dipendenti ad albi professionali o registri pubblici secondo quanto previsto dagli ordinamenti professionali.";

     b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

"1 bis. Il personale insegnante temporaneo e il restante personale con contratto a termine di durata non superiore ad un anno o con prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno, previa autorizzazione della struttura competente in materia di gestione del personale, può svolgere altra attività a condizione che la stessa non determini conflitto di interessi con l'amministrazione di appartenenza o sia incompatibile con il rispetto degli obblighi di lavoro.

1 ter. Il personale insegnante temporaneo può in ogni caso assumere, senza necessità di autorizzazione, incarichi di insegnamento presso enti pubblici o privati purché la somma dei diversi carichi orari di insegnamento non superi il carico di orario massimo settimanale di insegnamento previsto per il personale insegnante della Provincia." [1]

     6. Nel comma 6 dell'articolo 58 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, le parole: "di 60.000.000 di lire" sono sostituite dalle seguenti: "fino a 70.000 euro".

     7. Il comma 2 dell'articolo 65 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, è sostituito dal seguente:

"2. La Giunta definisce le competenze e l'organizzazione degli uffici, degli incarichi speciali e delle altre articolazioni organizzative ad essi equiparate. Le predette strutture possono costituire articolazioni dei dipartimenti, dei servizi e delle strutture ad essi equiparate. I riferimenti della vigente normativa provinciale al personale incaricato di posizione organizzativa s'intendono effettuati, con la decorrenza di cui all'articolo 30 bis, comma 3, al personale preposto ad incarico speciale ai sensi dell'articolo 32." [2]

     8. Fino all'entrata in vigore delle modifiche al regolamento previsto dall'articolo 39, comma 2, della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, per la nomina delle commissioni, per quanto non diversamente previsto dal medesimo articolo 39, come sostituito dal comma 3 di quest'articolo, continuano ad applicarsi le disposizioni in materia vigenti prima della data di entrata in vigore di questa legge. Con l'entrata in vigore delle modifiche al predetto regolamento è abrogato l'articolo 69 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12.

     9. Il comma 1 dell'articolo 45 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, come sostituito dal comma 4 di quest'articolo, si applica anche con riferimento ai contratti collettivi stipulati dopo la data di entrata in vigore della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7.

     10. Il secondo comma dell'articolo 189 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, è abrogato.

     11. Al personale rivestente, alla data di entrata in vigore della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, la qualifica di direttore di sezione inquadrato nella categoria "D livello evoluto" ed in servizio alla data di entrata in vigore di questa legge, è riconosciuta la qualifica, ai soli effetti giuridici, di direttore di divisione per lo svolgimento di compiti previsti da apposita deliberazione della Giunta provinciale da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore di questa legge. La decorrenza dell'inquadramento decorre dalla data della deliberazione della Giunta provinciale che affida le nuove mansioni al personale interessato. La contrattazione collettiva definisce lo specifico trattamento economico con riferimento al personale in possesso della qualifica di direttore.

     12. Alla copertura degli oneri derivanti da quest'articolo si provvede con i fondi stanziati in bilancio per le spese del personale.

 

     Art. 5. Modificazione dell'articolo 49 della legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3, relativo al personale insegnante. [3]

     [1. Nel comma 8 dell'articolo 49 della legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3, è aggiunto il seguente periodo: "Con il medesimo regolamento sono definiti i criteri e le modalità per l'inquadramento, previa domanda dell'interessato, nel ruolo della Provincia del personale insegnante della scuola a carattere statale in posizione di utilizzo ai sensi del comma 7."]

 

     Art. 6. Disposizioni in materia di trasferimento di personale della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol.

     1. Per la cura degli adempimenti e delle attività delegate o trasferite alla Provincia ai sensi della legge regionale 17 aprile 2003, n. 3 (Delega di funzioni amministrative alle Province Autonome di Trento e Bolzano), nonché per l'eventuale conseguente necessità di riorganizzazione della struttura, la Giunta provinciale può istituire con le modalità previste dall'articolo 65 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, fino a quattro nuovi servizi. Per gli stessi fini la Giunta provinciale può istituire fino a trentadue nuovi uffici o incarichi speciali.

     2. Il personale della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol trasferito alla Provincia con le modalità previste dalla legge regionale 17 aprile 2003, n. 3, è inquadrato nei ruoli provinciali con le decorrenze previste dalla suddetta legge e dal decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 280 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige recante modifiche e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 569, in materia di catasto terreni e urbano). Per i fini di cui all'articolo 63 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, la dotazione complessiva di personale è conseguentemente incrementata. La Provincia subentra inoltre, fino alla scadenza, nei rapporti di lavoro a tempo determinato relativi al personale trasferito. Per ulteriori necessità di personale a tempo indeterminato o determinato la Provincia, previo accordo con la Regione, può avvalersi per un triennio delle graduatorie regionali, che a tal fine, qualora scadute, la Giunta provinciale può prorogare per un corrispondente periodo.

     3. Qualora alla data di inquadramento non sia ancora intervenuta l'intesa di cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 17 aprile 2003, n. 3, al personale continua a essere corrisposta la retribuzione fissa e continuativa spettante prima del trasferimento, salvo conguaglio secondo quanto previsto dall'intesa.

     4. Con deliberazione della Giunta provinciale sono assunte eventuali ulteriori disposizioni organizzative necessarie per il trasferimento del personale regionale, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative del personale provinciale, nel rispetto dei contratti collettivi vigenti per il personale del comparto autonomie locali e dell'intesa di cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 17 aprile 2003, n. 3.

     5. Il personale incaricato dalla Giunta regionale, al momento del trasferimento alla Provincia, della direzione d'ufficio a seguito d'idoneità conseguita tramite concorso interno o negli altri modi previsti dalla legge è inquadrato nel ruolo provinciale con la qualifica di direttore ed è preposto a strutture ai sensi dell'articolo 29, comma 2, della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7. Per il medesimo personale, ai fini della partecipazione ai concorsi per titoli previsti dall'articolo 21, comma 3, della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, si prescinde dal requisito dell'iscrizione triennale all'albo dei direttori di cui all'articolo 30 della stessa legge provinciale. Ai fini della valutazione dei titoli nell'ambito dei medesimi concorsi, gli incarichi di direzione d'ufficio conferiti presso la Regione nei modi previsti da questo comma ed espletati dopo il 30 aprile 1997 sono equiparati al servizio espletato nella qualifica di direttore.

     6. Ai fini dell'inquadramento del personale di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili con l'intesa di cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 17 aprile 2003, n. 3, l'articolo 6, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Giunta provinciale 6 giugno 2000, n. 10-28/Leg (Regolamento per l'attuazione della mobilità inter-enti e per la messa in disponibilità del personale in esubero) e i contratti collettivi del personale della Provincia. Fermo restando quanto previsto da quest'articolo e salvo diversa specifica disciplina successivamente approvata in sede di contrattazione collettiva o nell'intesa di cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 17 aprile 2003, n. 3, al personale di cui al comma 2, inquadrato nella qualifica di direttore, compete il trattamento economico previsto dal relativo contratto collettivo provinciale, ivi compresa la retribuzione individuale di anzianità maturata nell'ente di provenienza, esclusa la quota della stessa derivante dall'indennità di direzione. Qualora il trattamento economico fondamentale riconosciuto in sede provinciale, computato su base annua e comprensivo della tredicesima mensilità nonché della retribuzione di posizione, sia inferiore al trattamento economico fondamentale di carattere fisso e continuativo computato secondo i medesimi criteri, compresa l'indennità di direzione, ancorché non pensionabile, e quella di funzione amministrativa già in godimento presso l'ente di appartenenza, la relativa differenza, ripartita su tredici mensilità, è conservata in forma di assegno personale mensile riassorbibile con i futuri miglioramenti del trattamento economico fondamentale e della retribuzione di posizione.

     7. Il personale di cui al comma 1, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 21 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, che sia stato incaricato presso la Regione della reggenza di ripartizione per almeno cinque anni è inquadrato, a domanda, nella qualifica di dirigente a decorrere dalla preposizione a uno degli incarichi previsti dagli articoli 25 e 27 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7. [4]

     8. Per garantire la continuità nella gestione dei sistemi operativi informatici dedicati all'esercizio delle attività delegate e trasferite la Giunta provinciale è autorizzata a mettere temporaneamente a disposizione della società di cui alla legge provinciale 6 maggio 1980, n. 10 (Istituzione di un sistema informativo elettronico provinciale), personale trasferito ai sensi di quest'articolo.

     9. Al personale di cui al comma 1 sono applicate le disposizioni in materia di trattamento di fine rapporto e di previdenza complementare vigenti per il personale provinciale, di cui all'articolo 9 (Disposizioni in materia di trattamento di fine rapporto del personale provinciale) della legge provinciale 3 febbraio 1997, n. 2, e all'articolo 5 (Fissazione della dotazione complessiva del personale provinciale e del relativo limite di spesa), comma 3, della legge provinciale 31 gennaio 2000, n. 1.

     10. Alla copertura degli oneri derivanti da quest'articolo si provvede con gli appositi trasferimenti dalla Regione per le funzioni delegate.

 

     Art. 7. Disposizioni in materia di strutture provinciali e modificazione dell'articolo 8 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12. [5]

     1. Il numero dei servizi e delle strutture equiparate è fissato, anche con riferimento a quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, in settantatre unità.

     2. Il numero degli uffici e degli incarichi di cui agli articoli 31 e 32 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, e delle strutture ad essi equiparate, è fissato, anche con riferimento a quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, in duecentotrenta unità. La loro distribuzione fra uffici e incarichi è disposta dalla Giunta provinciale.

     3. Il terzo comma dell'articolo 8 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, è abrogato.

 

     Art. 8. Altre disposizioni in materia di personale. Modificazioni della legge provinciale 4 gennaio 1988, n. 2 (Norme di recepimento dell'accordo provinciale unitario 13 marzo 1987), e della legge provinciale 23 febbraio 1990, n. 6 (Disposizioni generali sul funzionamento della struttura provinciale - modifiche alla legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, concernente "Nuovo ordinamento dei servizi e del personale della Provincia Autonoma di Trento", e altre disposizioni in materia di personale).

     1. Il sovrintendente scolastico in servizio alla data di entrata in vigore di questa legge, nominato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia di Trento), è inquadrato, a domanda e a decorrere dalla data di nomina, nella qualifica di dirigente prevista dall'articolo 15 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7.

     2. L'articolo 21 della legge provinciale 4 gennaio 1988, n. 2, l'articolo 37 della legge provinciale 23 febbraio 1990, n. 6, e l'articolo 6 della legge provinciale 19 maggio 1992, n. 15, sono abrogati.

     3. All'articolo 38 della legge provinciale 23 febbraio 1990, n. 6, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) nel comma 1 le parole: "della presidenza della giunta" sono sostituite dalle seguenti: "della Provincia. L'ufficio è posto alle dirette dipendenze del Presidente della Provincia";

     b) il secondo periodo del comma 2 è sostituito dal seguente: "Il giornalista preposto assume anche le funzioni, i compiti e le responsabilità di dirigente di servizio."

 

     Art. 9. Modificazione dell'articolo 7 della legge provinciale 3 febbraio 1997, n. 2, relativo alla valutazione della condizione economica dei soggetti richiedenti interventi agevolativi.

     1. Dopo il comma 2 dell'articolo 7 della legge provinciale 3 febbraio 1997, n. 2, sono inseriti i seguenti:

"2 bis. Le convenzioni di cui al comma 2 possono prevedere la corresponsione di compensi per i soggetti dotati di adeguata organizzazione tecnico-amministrativa di cui si avvalgono gli enti pubblici per l'applicazione del sistema di cui al comma 1.

2 ter. Per l'applicazione del sistema di cui al comma 1 è autorizzata la costituzione di banche dati che possono essere gestite in modo centralizzato, nel rispetto dei principi e delle garanzie previste dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali). L'attuazione di eque politiche per gli interventi agevolativi e la semplificazione degli adempimenti posti in capo agli utenti costituisce finalità di rilevante interesse pubblico; la Giunta provinciale individua i tipi di dati e di operazioni eseguibili ai sensi del comma 2 dell'articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196."

     2. Alla copertura degli oneri derivanti da quest'articolo si provvede con i fondi stanziati in bilancio per la concessione degli interventi agevolativi in questione.

 

Capo II

Disposizioni in materia di servizi pubblici e di trasporti

 

     Art. 10. Disposizioni generali in materia di servizi pubblici rientranti nelle materie di competenza provinciale.

     1. In attesa dell'approvazione di una legge organica di riordino dei servizi pubblici sulla base della definizione di un sistema di ambiti territoriali ottimali, i servizi pubblici di interesse economico, ivi compresi i servizi pubblici locali, individuati con il regolamento di cui al comma 11 tra quelli relativi a materie rientranti nella competenza legislativa della Provincia, sono disciplinati da questo capo; il regolamento può avere ad oggetto anche il servizio pubblico di distribuzione di gas naturale. Le vigenti disposizioni di settore continuano ad applicarsi in quanto compatibili con questo capo.

     2. La proprietà degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni destinati all'esercizio dei servizi pubblici, eventualmente individuati per ciascuna tipologia di servizio dal regolamento di cui al comma 11, è incedibile fino a quando perdura la destinazione; l'eventuale mutamento di destinazione è subordinato al preventivo nulla osta dell'ente titolare del servizio. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3, la proprietà dei predetti beni è posta in capo:

     a) alla Provincia o agli enti locali, di seguito definiti enti; i beni sono posti a disposizione dei soggetti cui è affidato il servizio ai sensi del comma 7, a fronte del pagamento di un canone fissato dall'ente competente;

     b) a società di capitali ovvero agli enti funzionali della Provincia o degli enti locali, ivi compresi gli enti pubblici economici e le aziende pubbliche, aventi le caratteristiche di cui al comma 7, lettere d) ed e); gli enti possono conferire i beni anche in forma associata; i beni sono posti a disposizione dei soggetti cui è affidato il servizio ai sensi del comma 7, a fronte del pagamento di un canone fissato dall'ente competente; i soggetti cui sono stati conferiti i beni ai sensi di questa disposizione non possono partecipare alle gare indette ai sensi del comma 7, lettere a), b) e c); ai medesimi soggetti gli enti possono comunque attribuire l'espletamento delle predette gare.

     3. Con riguardo ai beni che alla data di entrata in vigore di questa legge non siano di proprietà di enti pubblici, anche a carattere economico, la Provincia e gli enti locali possono disporre che, in deroga a quanto previsto dal comma 2, i beni medesimi siano mantenuti in proprietà al soggetto affidatario del servizio. In tal caso, alla scadenza dell'affidamento, i beni sono trasferiti al nuovo affidatario il quale corrisponde al precedente un indennizzo determinato secondo quanto previsto dal comma 5.

     4. In ogni caso, chiunque abbia la disponibilità dei beni di cui al comma 2 deve comunque garantire l'accesso alle reti, agli impianti e alle altre dotazioni a tutti i soggetti legittimati ai sensi della vigente normativa in materia di tutela della concorrenza.

     5. Gli enti individuano il piano degli investimenti relativi alle reti, agli impianti e alle altre dotazioni, anche con riferimento al loro potenziamento e al loro rinnovo, e stabiliscono se il piano medesimo è realizzato dal soggetto affidatario del servizio ovvero dal soggetto proprietario dei beni. Alla scadenza dell'affidamento, fermo restando quanto disposto dal comma 3, i beni acquisiti o eventualmente realizzati dall'affidatario del servizio in attuazione del piano degli investimenti sono trasferiti all'ente concedente e sono assegnati al nuovo affidatario il quale corrisponde al precedente un indennizzo da determinarsi, fatte salve specifiche norme di settore, in misura pari al valore della parte non ammortizzata, al netto dei contributi eventualmente corrisposti.

     6. La gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni, nonché l'erogazione del servizio pubblico, sono affidate dagli enti previa predisposizione di un piano industriale che dimostri la possibilità di garantire l'equilibrio economico della gestione tenendo conto del bacino di utenza, del piano degli investimenti e dei livelli tariffari previsti, nonché degli altri contenuti dello schema di contratto di servizio. Per favorire la formazione dei piani industriali e la riorganizzazione dei servizi pubblici la Giunta provinciale, previa intesa con la Conferenza delle autonomie, adotta indirizzi, promuove e sostiene, anche mediante l'assegnazione di specifici contributi, l'adozione dei piani industriali degli enti associati.

     7. Salvo il caso in cui il piano industriale preveda lo svolgimento del servizio in forma diretta con proprie strutture organizzative, gli enti, sulla base del piano industriale, singolarmente o in convenzione tra loro e nel rispetto della normativa comunitaria, affidano la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni, nonché l'erogazione del servizio pubblico:

     a) a soggetti individuati attraverso l'espletamento di gare con procedure a evidenza pubblica e per periodi determinati; il periodo di affidamento ha una durata non superiore a trent'anni, rapportata anche agli investimenti che il soggetto affidatario deve realizzare; la procedura di affidamento è avviata almeno un anno prima della scadenza dell'affidamento, in modo da evitare soluzioni di continuità nella gestione del servizio; il gestore uscente resta comunque obbligato a proseguire la gestione del servizio, limitatamente all'ordinaria amministrazione, fino alla data di decorrenza del nuovo affidamento;

     b) a soggetti individuati attraverso l'espletamento di gare con procedure a evidenza pubblica aventi ad oggetto solo l'affitto d'azienda, per periodi determinati secondo quanto previsto dalla lettera a); la procedura di affidamento è avviata almeno un anno prima della scadenza dell'affidamento, in modo da evitare soluzioni di continuità nella gestione del servizio; il gestore uscente resta comunque obbligato a proseguire la gestione del servizio, limitatamente all'ordinaria amministrazione, fino alla data di decorrenza del nuovo affidamento; al termine degli affidamenti avvenuti ai sensi di questa lettera il complesso aziendale, ivi comprese le reti, gli impianti e le altre dotazioni previste dal contratto di servizio e realizzate dal gestore uscente, è messo a disposizione del nuovo gestore assieme al personale dipendente, in applicazione dell'articolo 2112 del codice civile;

     c) direttamente a società di capitali a capitale misto pubblico e privato nelle quali il socio privato venga scelto, con specifico riferimento alla concessione e alle attività previste dal piano industriale, attraverso l'espletamento di gare con procedure a evidenza pubblica; in tali casi le procedure di gara prevedono che il socio privato sia scelto per un periodo da determinarsi secondo quanto previsto dalla lettera a) e che, al termine di tale periodo, la quota azionaria del socio privato sia riacquistata dall'ente pubblico o sia trasferita a un soggetto privato individuato con l'espletamento di una nuova gara; il bando prevede criteri per la determinazione del prezzo per il riacquisto o per il trasferimento della quota al termine del predetto periodo;

     d) direttamente a società di capitali a capitale pubblico, a condizione che l'ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano; [6]

     e) direttamente ad aziende pubbliche o a enti pubblici economici costituiti dagli enti titolari del servizio secondo i rispettivi ordinamenti e che realizzino la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici di riferimento.

     8. Ove l'affidamento sia effettuato previa convenzione ai sensi del comma 7, la convenzione può individuare le attività e i compiti eventualmente riservati alle gestioni in economia, assicurandone l'integrazione nella gestione complessiva del servizio.

     9. I rapporti tra gli enti e i soggetti cui è affidato il servizio nonché la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni, sono regolati dal contratto di servizio il cui schema, nei casi previsti dal comma 7, lettere a), b) e c), è allegato al bando di gara. Il contratto di servizio contiene, in particolare, il piano degli investimenti di cui al comma 5, gli obblighi di manutenzione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni, gli standard qualitativi e quantitativi relativi al servizio, gli strumenti di verifica del loro rispetto e le sanzioni correlate, i rapporti finanziari tra gli enti locali e il soggetto affidatario, la determinazione del canone per la messa a disposizione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni nonché la carta dei servizi, attraverso la quale sono assicurate idonee garanzie di tutela dei diritti degli utenti. Il contratto di servizio indica inoltre la quota di tariffa destinata a coprire i costi per la realizzazione degli investimenti eventualmente previsti, nonché le eventuali somme da corrispondere al gestore per la parte delle spese d'investimento non coperte dalla tariffa, al netto di eventuali contributi concessi. Il contratto di servizio prevede inoltre l'obbligo della separazione contabile per ciascun servizio pubblico locale ricevuto in affidamento.

     9 bis. La Provincia, d’intesa con il Consiglio delle autonomie locali, promuove adeguate forme di informazione alla cittadinanza sui risultati della caratterizzazione delle acque potabili erogate dal servizio pubblico di acquedotto, in esito alle attività di controllo interno ed esterno previste dalla normativa statale e comunitaria. L’informazione è garantita tramite la pubblicazione dei risultati sui siti internet del Consorzio dei comuni trentini, delle comunità, dei comuni e altre forme dirette all’utenza [7].

     10. Il bando di gara prevede che, al termine di ciascun affidamento, il personale già addetto al servizio passi alle dipendenze del nuovo gestore secondo i criteri e le modalità previste dal bando.

     11. Con regolamento possono essere definite le disposizioni per l'esecuzione e l'attuazione di quest'articolo e, ove necessario, dell'articolo 11.

     12. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 6 si provvede con i fondi stanziati in bilancio per la finanza locale (u.p.b. 4.1.230 - cap. 11287).

 

     Art. 11. Disposizioni transitorie per la gestione dei servizi pubblici.

     1. Con riguardo ai servizi disciplinati dall'articolo 10, le concessioni e gli affidamenti in corso alla data di entrata in vigore di questa legge disposti con procedure diverse dall'evidenza pubblica, cessano comunque alla data del 31 dicembre 2006 o alla scadenza del termine successivo eventualmente previsto dalla normativa statale; sono escluse dalla cessazione, e proseguono fino alla loro scadenza, le concessioni e gli affidamenti disposti secondo una delle modalità indicate dalle lettere da a) ad e) del comma 7 dell'articolo 10 [8].

     2. Sono inoltre escluse dalla cessazione le concessioni affidate alla data del 1° ottobre 2003 a società quotate in borsa e a quelle da esse direttamente partecipate a tale data, a condizione che siano concessionarie esclusive del servizio; in tale ipotesi le concessioni cessano comunque allo spirare del termine equivalente a quello della durata media delle concessioni aggiudicate nello stesso settore a seguito di procedure di evidenza pubblica. Nel caso in cui le società usufruiscono della predetta proroga oltre il 31 dicembre 2006 e alle stesse siano stati affidati direttamente determinati servizi pubblici ai sensi di quanto previsto dal comma 6 ovvero abbiano acquisito i medesimi affidamenti diretti a seguito delle operazioni di cui al secondo periodo del comma 4, i predetti affidamenti diretti si intendono comunque cessati al 31 dicembre 2006.

     3. A decorrere dalla data di entrata in vigore di questa legge, in tutti i casi in cui cessino le concessioni o le altre forme di affidamento relative ai servizi disciplinati dall'articolo 10, la Provincia e gli enti locali garantiscono che, all'atto del nuovo affidamento del servizio, l'assetto proprietario relativo alle reti, agli impianti e alle altre dotazioni sia conforme alle condizioni previste dall'articolo 10, commi 2 e 3. In tal caso, ove non sia diversamente stabilito dai contratti di affidamento in essere, si applicano i criteri di determinazione dell'eventuale indennizzo previsti dall'articolo 10, comma 5.

     4. Nel caso in cui gli enti locali trasformino in società di capitali le aziende speciali e i consorzi che gestiscono i servizi disciplinati da questo capo, con le modalità previste dall'articolo 115 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), la trasformazione non comporta effetti sulla durata degli affidamenti in corso, fermo restando quanto previsto dal comma 1. Analogamente, fermo restando quanto previsto dal comma 1, non comportano effetti sulla durata degli affidamenti in corso le eventuali operazioni di trasformazione, fusione o scissione societaria riguardanti società di capitali che gestiscono i servizi disciplinati da questo capo, effettuate durante il periodo transitorio, nonché la cessione anche totale, mediante procedure a evidenza pubblica, delle partecipazioni degli enti locali nelle società erogatrici dei servizi.

     5. A decorrere dalla data di entrata in vigore di questa legge, i servizi pubblici previsti dall'articolo 10 sono affidati secondo le procedure previste dal medesimo articolo. In tale ipotesi, il bando di gara prevede che la concessione cessi anticipatamente quando, durante il periodo di vigenza della concessione, una disposizione provinciale stabilisca che il servizio sia riorganizzato per ambiti territoriali ottimali; in tale ipotesi il bando di gara prevede che spetti al gestore del servizio un indennizzo da determinarsi secondo le modalità previste dall'articolo 10, comma 5; la cessazione anticipata può essere esclusa nel caso in cui la concessione in corso, per la sua durata residua, sia giudicata o resa compatibile con la gestione unitaria del servizio all'interno dell'ambito territoriale ottimale.

     6. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 e fino alla data ivi stabilita, gli enti possono affidare direttamente la gestione di determinati servizi pubblici ai soggetti ai quali, alla data di entrata in vigore di questa legge, sia già stata affidata la gestione degli stessi servizi da parte di altri enti, ancorché in modo non conforme a quanto previsto dall'articolo 10, comma 7; i medesimi servizi possono inoltre essere affidati anche ai soggetti risultanti a seguito delle operazioni previste dal comma 4. In tal caso l'affidamento deve essere finalizzato all'ampliamento o alla ricomposizione degli ambiti entro cui il servizio viene gestito, ed è condizionato alla stipulazione di una specifica convenzione tra gli enti interessati e alla previa predisposizione di un piano industriale conforme a quanto previsto dall'articolo 10, comma 6.

     7. In sede di prima applicazione di questa legge, per i fini di cui all'articolo 10, comma 7, lettera d), e del comma 1 di quest'articolo, sono equiparati agli enti pubblici i consorzi e le cooperative di cui all'articolo 4, primo comma, numero 8), della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 (Istituzione dell'Ente nazionale per la energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche), aventi impianti di produzione di energia ubicati sul territorio provinciale i quali, alla data di entrata in vigore di questa legge, detengano partecipazioni azionarie in società partecipate da enti pubblici; questo comma trova applicazione fino a quando i predetti soggetti mantengono le caratteristiche previste dalla citata disposizione della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e a condizione che i medesimi soggetti non incrementino la quota azionaria da essi posseduta alla data di entrata in vigore di questa legge.

     8. In prima applicazione di questa legge, gli enti locali che gestiscono servizi pubblici in forma diretta adottano il piano industriale previsto dall'aticolo 10, commi 6 e 7, entro il 31 dicembre 2006 o entro la scadenza del termine successivo eventualmente previsto dalla normativa statale. In luogo del piano industriale, gli enti locali possono comunque adottare un documento, redatto anche in forma semplificata, che evidenzi le modalità di raggiungimento dell'equilibrio economico in relazione agli elementi di costo del servizio e del livello tariffario previsto [9].

 

     Art. 12. Modificazioni della legge provinciale 9 luglio 1993, n. 16 (Disciplina dei servizi pubblici di trasporto in provincia di Trento), in materia di affidamento dei servizi pubblici di trasporto.

     1. Dopo la lettera c) del comma 2 dell'articolo 2 della legge provinciale 9 luglio 1993, n. 16, è aggiunta la seguente:

"c bis) servizi a chiamata: servizi pubblici flessibili in termini di percorso e orari, svolti in territori a domanda debole."

     2. All'articolo 22 della legge provinciale 9 luglio 1993, n. 16, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) il comma 3 bis è sostituito dal seguente:

"3 bis. I comuni affidano i servizi urbani turistici diversi da quelli di cui al comma 3 ter a imprese di trasporto individuate attraverso procedure di gara a evidenza pubblica.";

     b) dopo il comma 3 bis sono aggiunti i seguenti:

"3 ter. Per i servizi urbani turistici che, secondo un'individuazione effettuata con deliberazione della Giunta provinciale, abbiano caratteristiche di connessione con i servizi extraurbani, i comuni, in alternativa alle procedure di gara, possono procedere all'affidamento al soggetto affidatario dei servizi di trasporto pubblico extraurbani.

3 quater. I comuni possono affidare i servizi a chiamata ed altri servizi integrativi alla linea al soggetto affidatario dei servizi di trasporto scolastico ai sensi dell'articolo 11, in alternativa alle apposite procedure di gara."

     3. All'articolo 46 della legge provinciale 9 luglio 1993, n. 16, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) il primo periodo del comma 1 è sostituito dai seguenti: "La Provincia, entro il termine di cui all'articolo 11, comma 1, della legge provinciale concernente "Disposizioni in materia di organizzazione, di personale e di servizi pubblici", fermo restando quanto previsto dal comma 1 bis, può promuovere la separazione, mediante scissione, di Trentino trasporti Spa, della gestione delle reti impianti e delle altre dotazioni patrimoniali - che viene svolta dalla società loro proprietaria, denominata Trentino trasporti Spa -, dall'erogazione del servizio, che viene svolta dalla società denominata Trentino trasporti esercizio TPL Spa Lo statuto di tali società prevede che sia riservata alla Giunta provinciale e ai comuni azionisti la nomina di amministratori o sindaci. Le predette società assicurano la gestione delle reti e l'erogazione del servizio fino all'affidamento disposto ai sensi del comma 1 bis.";

     b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

"1 bis. La Provincia e i comuni titolari del servizio di trasporto pubblico urbano, entro la scadenza del termine previsto dall'articolo 11, comma 1, della legge provinciale concernente "Disposizioni in materia di organizzazione, di personale e di servizi pubblici", affidano la gestione delle reti e l'erogazione del servizio secondo quanto previsto dall'articolo 10, comma 7, della medesima legge. Se l'affidamento dell'erogazione del servizio è disposto ai sensi dell'articolo 10, comma 7, lettera c), della legge provinciale citata la quota azionaria del socio privato non può essere inferiore al 30 per cento. Per l'affidamento dei servizi a chiamata e di altri servizi integrativi alla linea si applica l'articolo 22, comma 3 quater.

1 ter. Per i fini dei commi 1 e 1 bis si applicano l'articolo 10 e l'articolo 11, commi 1 e 4, della legge provinciale concernente "Disposizioni in materia di organizzazione, di personale e di servizi pubblici"."

 

     Art. 13. Entrata in vigore.

     1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.


[1] La Corte costituzionale, con sentenza 3 novembre 2005, n. 407, ha dichiarato l'illegittimità della presente lettera, nella parte in cui si riferisce anche al personale insegnante temporaneo delle scuole di istruzione elementare e secondaria della Provincia autonoma di Trento a «carattere statale».

[2] Comma abrogato dall'art. 40 della L.P. 16 giugno 2006, n. 3.

[3] Articolo abrogato dall'art. 119 della L.P. 7 agosto 2006, n. 5, a decorrere dalla data ivi indicata.

[4] La Corte costituzionale, con sentenza 3 novembre 2005, n. 407, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[5] Articolo abrogato dall'art. 40 della L.P. 16 giugno 2006, n. 3, con effetto dalla data ivi indicata.

[6] Lettera così modificata dall'art. 41 della L.P. 16 giugno 2006, n. 3.

[7] Comma inserito dall'art. 1 della L.P. 12 dicembre 2011, n. 17.

[8] Comma così modificato dall'art. 8 della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11.

[9] Comma così modificato dall'art. 8 della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11.