§ 6.1.96 - Legge Provinciale 31 gennaio 2000, n. 1.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2000 e pluriennale 2000-2002 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria).


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 contabilità
Data:31/01/2000
Numero:1


Sommario
Art. 1.  Disposizioni in materia di finanza locale.
Art. 2.  Determinazione degli oneri di contrattazione per il biennio 2000-2001 nel comparto del personale delle autonomie locali.
Art. 3.  Determinazione degli oneri di contrattazione per il biennio 2000-2001 nel comparto del personale del servizio sanitario provinciale.
Art. 4.  Determinazione degli oneri di contrattazione per il biennio 2000-2001 nel comparto del personale insegnante della scuola a carattere statale.
Art. 5.  Fissazione della dotazione complessiva del personale provinciale e del relativo limite di spesa.
Art. 6.  Modalità d'iscrizione in bilancio degli interventi finanziati dall'Unione europea attraverso i fondi strutturali.
Art. 7.  Nuove autorizzazioni, riduzioni di spesa e copertura degli oneri.
Art. 8.  Entrata in vigore.


§ 6.1.96 - Legge Provinciale 31 gennaio 2000, n. 1.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2000 e pluriennale 2000-2002 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria).

(B.U. 1 febbraio 2000, n. 5 - suppl. n. 2).

 

Art. 1. Disposizioni in materia di finanza locale.

     1. La quota percentuale delle entrate di cui all'articolo 2, comma 2, della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 (Norme in materia di finanza locale), come sostituito dall'articolo 13 della legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3, è fissata per il triennio 2000-2002 nell'aliquota del 22,1 per cento. I trasferimenti spettanti ai comuni ai sensi degli articoli 5, 6, 6 bis, 11, 16, 17 e 19 della legge provinciale n. 36 del 1993, tenuto conto delle autorizzazioni di cui al comma 2, sono determinati negli importi risultanti dall'allegata tabella A. La tabella A riporta pure, alla lettera i), i trasferimenti disposti per le leggi di cui al comma 1 dell'articolo 14 (Cessazione dell'efficacia di disposizioni di legge riguardanti la realizzazione di opere comunali) della legge provinciale n. 3 del 1998.

     2. Per i fini del presente articolo sono autorizzate le maggiori spese riportate nell'allegata tabella B. Le autorizzazioni per l'anno 2001 comprendono una quota pari a lire 30.417.500.000 relativa ai trasferimenti spettanti per l'anno 2000.

 

     Art. 2. Determinazione degli oneri di contrattazione per il biennio 2000-2001 nel comparto del personale delle autonomie locali.

     1. Ai sensi dell'articolo 59, comma 1, della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (Revisione dell'ordinamento del personale della Provincia autonoma di Trento), l'onere derivante dalla contrattazione relativa al comparto del personale delle autonomie locali, con esclusione dell'autonoma area di contrattazione per il personale con qualifica dirigenziale, è determinato, in relazione al tasso programmato d'inflazione e alla revisione del sistema di classificazione degli inquadramenti del personale prevista dall'articolo 66 della legge provinciale n. 7 del 1997, in lire 5.360.000.000 per l'anno 2000 e in lire 14.060.000.000 per l'anno 2001.

     2. All'onere relativo all'autonoma area di contrattazione per il personale con qualifica dirigenziale del comparto delle autonomie locali di cui all'articolo 54, comma 4, della legge provinciale n. 7 del 1997, come modificato dall'articolo 24 della legge provinciale 8 settembre 1997, n. 13, si farà fronte con le risorse già autorizzate dall'articolo 2 (Determinazione degli oneri per la contrattazione per il biennio 1998-1999 del comparto del personale delle autonomie locali), comma 2, della legge provinciale 30 gennaio 1998, n. 1.

     3. L'onere derivante dalla contrattazione per il personale dei comprensori e degli enti destinatari dei trasferimenti indicati nella lettera c) dell'elenco n. 3 allegato alla legge provinciale concernente "Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 2000 e bilancio pluriennale 2000-2002" è determinato, in relazione al tasso programmato d'inflazione e alla revisione del sistema di classificazione degli inquadramenti del personale prevista dall'articolo 66 della legge provinciale n. 7 del 1997, in lire 11.098.000.000 per l'anno 2000 e lire 3.888.000.000 per l'anno 2001.

     4. Nelle more della definizione dei contratti collettivi provinciali di lavoro la Giunta provinciale provvede, entro il termine dell'esercizio finanziario di autorizzazione degli oneri, al riparto degli stanziamenti autorizzati per l'anno di riferimento a favore degli enti destinatari dei trasferimenti. Sulla base del riparto sono disposte le necessarie variazioni compensative ai sensi dell'articolo 27, comma 4, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di Trento), come da ultimo modificato dagli articoli 2 e 7 della legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3.

     5. A seguito della definitiva applicazione dei contratti collettivi provinciali di lavoro la Giunta provinciale provvede al riparto definitivo degli stanziamenti autorizzati per gli oneri da essi derivanti, disponendo ove necessario, ai sensi dell'articolo 27, comma 4, della legge provinciale n. 7 del 1979, variazioni compensative tra gli stanziamenti di spesa previsti in bilancio per le assegnazioni a favore degli enti interessati. Le variazioni compensative in favore dell'unità previsionale di base 4.1.120 sono disposte nel rispetto della disciplina prevista dall'articolo 24 della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36.

     6. Per i fini del comma 1, con la tabella B, allegata alla presente legge, sono autorizzate le seguenti spese sull'unità previsionale di base 7.1.120:

     a) lire 5.360.000.000 per l'anno 2000;

     b) lire 14.060.000.000 per l'anno 2001;

     c) lire 14.060.000.000 per l'anno 2002.

     7. Per i fini del comma 3 e tenuto conto della rideterminazione degli oneri di contrattazione prevista dall'articolo 3 della legge provinciale 23 agosto 1999, n. 1, con la tabella B, allegata alla presente legge, sono autorizzate le seguenti maggiori spese sull'unità previsionale di base 81.1.110:

     a) lire 11.098.000.000 per l'anno 2000;

     b) lire 3.888.000.000 per l'anno 2001;

     c) lire 3.888.000.000 per l'anno 2002.

 

     Art. 3. Determinazione degli oneri di contrattazione per il biennio 2000-2001 nel comparto del personale del servizio sanitario provinciale.

     1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del D.P.R. 28 marzo 1975, n. 474 (Norme di attuazione dello Statuto per la regione Trentino - Alto Adige in materia di igiene e sanità), come sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 267, e dell'articolo 59, comma 1, della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, l'onere derivante dalla contrattazione relativa al comparto del personale del servizio sanitario provinciale è determinato, in relazione al tasso programmato d'inflazione, in lire 13.650.000.000 per il 2000 e in lire 26.450.000.000 per il 2001.

     2. La determinazione dell'onere relativo all'autonoma area di contrattazione per il personale con qualifica dirigenziale nonché per la dirigenza medica e veterinaria del comparto del servizio sanitario provinciale, secondo quanto stabilito dall'articolo 54, commi 4 e 6, della legge provinciale n. 7 del 1997, è effettuata dalla Giunta provinciale, nell'ambito delle disponibilità di cui al comma 1, nelle direttive all'agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale, ai sensi del comma 1 dell'articolo 54 della legge provinciale n. 7 del 1997.

     3. Per i fini del comma 1 e tenuto conto della rideterminazione degli oneri di contrattazione prevista dall'articolo 3 della legge provinciale 23 agosto 1999, n. 1, con la tabella B, allegata alla presente legge, sono autorizzate le seguenti maggiori spese sull'unità previsionale di base 24.1.110:

     a) lire 13.650.000.000 per l'anno 2000;

     b) lire 26.450.000.000 per l'anno 2001;

     c) lire 26.450.000.000 per l'anno 2002.

 

     Art. 4. Determinazione degli oneri di contrattazione per il biennio 2000-2001 nel comparto del personale insegnante della scuola a carattere statale.

     1. In relazione a quanto previsto dai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 2 del D.P.R. 15 luglio 1988, n. 405 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la regione Trentino - Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia di Trento), come sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 433, e per i fini di cui all'articolo 59, comma 1, della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, l'onere derivante dalla contrattazione del comparto del personale insegnante delle scuole a carattere statale è determinato, in relazione al tasso programmato d'inflazione, in lire 5.400.000.000 per l'anno 2000 e in lire 10.300.000.000 per l'anno 2001.

     2. La determinazione dell'onere relativo all'autonoma area di contrattazione per il personale ispettivo e direttivo del comparto del personale insegnante delle scuole a carattere statale di cui all'articolo 21 (Contratto integrativo del personale docente delle scuole a carattere statale), comma 2, della legge provinciale 8 settembre 1997, n. 13 è effettuata dalla Giunta provinciale, nell'ambito della disponibilità di cui al comma 1, nelle direttive all'agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale, ai sensi del comma 1 dell'articolo 54 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7.

     3. Per i fini del comma 1 e tenuto conto della rideterminazione degli oneri di contrattazione prevista dall'articolo 3 della legge provinciale 23 agosto 1999, n. 1, con la tabella B, allegata alla presente legge, sono autorizzate le seguenti maggiori spese sull'unità previsionale di base 10.6.130:

     a) lire 5.400.000.000 per l'anno 2000;

     b) lire 10.300.000.000 per l'anno 2001;

     c) lire 10.300.000.000 per l'anno 2002.

 

     Art. 5. Fissazione della dotazione complessiva del personale provinciale e del relativo limite di spesa.

     1. Ai sensi dell'articolo 63 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, come sostituito dall'articolo 21 della legge provinciale 27 agosto 1999, n. 3, la dotazione complessiva del personale assunto con contratto a tempo indeterminato, escluso il personale insegnante della scuola a carattere statale, è fissata in 5.768 posti a tempo pieno, di cui 613 utilizzabili per la trasformazione in rapporti di lavoro a tempo parziale di equivalente monte orario complessivo. E' comunque consentita l'assunzione di personale trasferito dallo Stato in applicazione di norme d'attuazione dello Statuto speciale o inquadrato a seguito di procedure di mobilità.

     2. Ai sensi dell'articolo 63 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 la spesa da prevedere sui bilanci degli esercizi 2000, 2001 e 2002 per tutto il personale provinciale in servizio, incluso il personale insegnante della scuola a carattere statale, è determinata, tenendo conto degli oneri per il contratto autorizzati dal comma 6 dell'articolo 2 e dal comma 3 dell'articolo 4, in lire 891.462.000.000 per il 2000; in lire 927.932.000.000 per il 2001 e in lire 927.932.000.000 per il 2002. Nella predetta spesa non rientrano gli oneri relativi al personale assunto con contratto di diritto privato per la realizzazione di lavori, interventi e attività sulla base di particolari norme di settore.

     3. In relazione a quanto previsto dalla contrattazione collettiva provinciale in materia di previdenza complementare e di trattamento di fine rapporto è esclusa, nei confronti dei dipendenti della Provincia e degli enti collegati, l'applicazione delle disposizioni della contrattazione collettiva nazionale e dei regolamenti di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), articolo come da ultimo modificato dall'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dell'articolo 59, comma 56 (in materia previdenziale), della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e dell'articolo 26, comma 19 (in materia previdenziale), della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

 

     Art. 6. Modalità d'iscrizione in bilancio degli interventi finanziati dall'Unione europea attraverso i fondi strutturali.

     1. Le autorizzazioni di spesa relative agli interventi previsti nei documenti di programmazione finanziati dall'Unione europea attraverso i fondi strutturali per il periodo 2000-2006 sono iscritti in bilancio in apposita unità previsionale di base.

     2. Ad avvenuta presentazione dei suddetti documenti alla Commissione europea con le modalità previste dal regolamento CE n. 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, e dal regolamento CE n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999, sui fondi strutturali, la Giunta provinciale è autorizzata a disporre, ai sensi dell'articolo 27 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, come da ultimo modificato dagli articoli 2 e 7 della legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3, le variazioni di bilancio occorrenti per l'iscrizione delle spese riferite all'attuazione di tali interventi. Le variazioni di bilancio sono disposte prelevando le somme necessarie dall'unità previsionale di base di cui al comma 1.

 

     Art. 7. Nuove autorizzazioni, riduzioni di spesa e copertura degli oneri.

     1. Per i fini previsti dalle disposizioni indicate in corrispondenza dei capitoli inseriti nelle unità di base indicate nella tabella B, allegata alla presente legge, sono autorizzate, per ciascuna unità di base, le variazioni agli stanziamenti a carico degli anni e per gli importi riportati nella medesima tabella con riferimento alle predette disposizioni e alle modalità indicate nelle relative note.

     2. Alla copertura delle nuove o maggiori spese derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede secondo le modalità previste nell'allegata tabella C.

 

     Art. 8. Entrata in vigore.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

 

 

TABELLA A

TRASFERIMENTI IN MATERIA DI FINANZA LOCALE PER IL TRIENNIO 2000-2002

(Omissis)

 

TABELLA B

NUOVE AUTORIZZAZIONI E RIDUZIONI DI SPESA

(Omissis)

 

TABELLA C

COPERTURA DEGLI ONERI (art. 7, comma 2)

(Omissis)